IV Corso di Formazione Demetra Centro Studi
Identificazione giuridica del comparto
aerospaziale
Le concessioni aeroportuali:
il caso Brescia Montichiari
Avvocato Gianluca Lo Bianco
Contenzioso ABEM c/ ENAC e
Valerio Catullo

La società Aeroporto di Brescia e Montichiari S.p.A. (ABEM)
con ricorso al TAR Lombardia, Sezione Brescia, ha
impugnato la Convenzione stipulata in data 30 aprile 2008 tra
l’ENAC e la Società Valerio Catullo S.p.A. (Valerio Catullo)
cui è stata affidata, per la durata di 40 anni, la gestione
aeroportuale dello scalo di Brescia.

Tesi ABEM: la Convenzione sarebbe stata stipulata in modo
illegittimo, in difetto di una pubblica gara preventiva.

Il TAR Lombardia, Sezione Brescia, con sentenza n. 853/2009
del 15 aprile 2009 ha annullato la predetta convenzione,
giudicandola illegittima e addirittura nulla.

Avverso la predetta sentenza sia ENAC che Valerio Catullo
hanno promosso ricorso in appello, con annessa istanza
cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, tuttora pendente.
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2
La riforma delle gestioni
aeroportuali






- art. 10, comma 13, l. 24 dicembre 1993, n. 537;
- art. 8, comma 2, d.lgs.250/97 (oggi art. 693 c. nav.);
- d.m. 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione)
Situazione transitoria
- art. 17 d.l. 25 marzo 1997, n. 67:
attribuzione all’ENAC ad autorizzare l’occupazione e l’uso dei beni rientranti
nel sedime aeroportuale ai gestori parziali, anche in regime precario, che ne
facessero richiesta.
In base al predetto art. 17 la Valerio Catullo, in base a provvedimento ex art.38
c. nav., veniva autorizzata all’occupazione e all’uso dei beni rientranti nel
sedime aeroportuale dello scalo di Brescia.
- artt. 6 e 7 d.m 521/97:
art. 6 Gestioni esistenti: i gestori parziali, anche in regime precario, avevano 6
mesi per adeguarsi alle disposizioni del d.m. 521/97.
art. 7 Affidamento della gestione: successivi tre mesi avevano titolo a
presentare un’istanza, da integrare con un programma di intervento, per
l’affidamento in concessione delle gestione totale aeroportuale.
Veniva riconosciuto in capo a tali gestori aeroportuali il c.d. “diritto di insistenza”.
Le predette norme, quindi, prevedevano la possibilità, a determinate condizioni di
affidare agli stessi gestori la concessione di gestione aeroportuale totale.
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3
La riforma del Codice della
navigazione - parte aeronautica
d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96;
 d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151

Norma transitoria

Art. 3, comma 2, d.lgs. 96/2005:
Esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 704 c. nav., primo e secondo comma, nelle
seguenti fattispecie:
1)
Procedimenti di rilascio della concessione della gestione
per i quali l’istanza fosse stata già presentata
antecedentmente alla data di entrata in vigore del d.lgs.
Altre due fattispecie:
1.
Concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate;
2.
Ipotesi di delocalizzazione funzionale.
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4
Analisi Sentenza TAR 853/09
I profilo:
Natura della convenzione
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5
I profilo: Natura della convenzione
La convenzione di affidamento della gestione totale
aeroportuale costituisce atto endoprocedimentale

Posizione TAR
•
Tesi ENAC- Avvocatura dello Stato
1.
Lo stesso TAR riconosce al paragrafo 10.1
della sentenza: la Convenzione ha “non
già natura di atto provvedimentale, bensì di
atto negoziale avviluppato in un contenitore
amministrativo”.
1.
2.
Al paragrafo 12: “ la Convenzione è,
certamente, un atto amministrativo
endoprocedimentale”.
La convenzione è atto intermedio, in un
procedimento in itinere; destinato a concludersi
con il decreto del Ministro dei trasporti e
dell’aviazione civile, di concerto con i Ministri
del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici (
cfr. art 7, d.m. n. 521/97).
L’atto lesivo, quindi, è eventualmente il
predetto decreto interministeriale.
La tesi del TAR omette di considerare lo spatium
deliberandi ministeriale: infatti la Convenzione
non è di per sé immediatamente lesiva, posto
che la stessa costituisce solo una delle due
condizioni – la seconda è costituita dal contratto
di programma - che devono essere formalmente
soddisfatte ( cfr. art 7, d.m. n. 521/97).
La tesi del TAR omette di considerare anche
che, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione,
questa è vincolante per l’ENAC soltanto “a
decorrere dalla data in cui acquista efficacia il
provvedimento di approvazione”.
Conclusioni:
La Convezione non è immediatamente lesiva e
quindi impugnabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 12
settembre 2007, n. 4828; Cons. Stato, Sez. IV, 30
dicembre 2006, n. 8261).
3.
2.
3.
Conclusione del TAR - paragrafo 12.1:
“la citata Convenzione, pur intesa
pacificamente quale atto amministrativo
endoprocedimentale, mostrandosi
immediatamente operativa è già, di per sé,
lesiva della posizione della ricorrente”.
4.
5.
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Analisi Sentenza TAR 853/09
II profilo:
Discontinuità nella gestione da
parte della Valerio Catullo S.p.A.
II profilo: Discontinuità nella gestione da parte della Valerio
Catullo S.p.A.

Posizione TAR

1.
Lo status militare del sedime aeroportuale di
Brescia Montichiari fino al 2007, non avrebbe
consentito l’affidamento della gestione totale
e, pertanto, l’applicazione del regime
transitorio in deroga ex art. 7 del decreto
interministeriale n. 521/97 e art. 3, comma 2,
d.lgs. 96/05.
1.
2.
Conseguentemente le domande presentate
dalla Valerio Catullo nel 2005, fuori termine,
non sono funzionalmente ricollegabili alle
precedenti domande (1998).
3.
Non coincidenza tra i soggetti affidatari Valerio Catullo Gabriele d’Annunzio S.p.A..
4.
La gestione dell’aeroporto per gli anni 20042008 è stata esercitata in via di mero fatto.
5.
Conclusioni: necessità di una pubblica di
gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.
704, secondo comma. La convenzione è
contra legem e, pertanto, da annullare
Tesi ENAC- Avvocatura dello Stato
Il decreto interministeriale n. 521/97 si applica,
anche agli aeroporti militari aperti al traffico civile
(artt.1 e 7).
E’, pertanto, assolutamente indifferente la
natura demaniale militare o civile del sedime
aeroportuale ai fini dell’affidamento della
gestione a titolo parziale o precario.
1.1.
L’aeroporto di Brescia è aperto al traffico
civile sin dal 1975: dal 3 agosto 2007 ha assunto lo
status giuridico di aeroporto civile aperto al
traffico civile.
1.2
2.
Affidamento formale della gestione solo alla
Valerio Catullo. La Gabriele d’Annunzio S.p.A è
solo un handler (prestatore di servizi di assistenza
a terra).
3.
L’istanza della Valerio Catullo è tempestiva:
4.
-
domanda iniziale 26 ottobre 1998;
-
istanza 11 luglio 2005: aggiornamento
dell’istanza del 1998.
L’attuale gestione dell’aeroporto di Brescia da
parte della Valerio Catullo, che si protrae ancora
oggi, trova fondamento nel provvedimento di
affidamento della gestione parziale ex art. 17 d.l.
67/97.
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Analisi Sentenza TAR 853/09
III profilo:
Nullità (inesistenza) della
convenzione del 30 aprile 2008
tra ENAC e Valerio Catullo
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III profilo: Nullità (inesistenza) della convenzione del 30 aprile
2008 tra ENAC e Valerio Catullo

Posizione TAR
1.
Errata applicazione della norma
transitoria di cui all’art. 3, comma 2,
del d.lgs. 96/05.
La disposizione è entrata in vigore
nell’ordinario termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione sulla G.U.
Conclusioni:
Necessità di dare corso ad una gara
pubblica, consente di ritenere nulla ex
officio la Convenzione in quanto la
stessa facente applicazione illecita del
dettato normativo”.
Addirittura la Convenzione è
inesistente in quanto anche lo stesso
art. 3, comma 2, del d.lgs. deve essere
disapplicato per contrasto con il
principio di libertà di iniziativa
economica di rilevanza sia comunitaria
che costituzionale.
2.
3.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
Tesi ENAC - Avvocatura dello
Stato
L’art. 3, comma 2, del d.lgs. 96/05 si
inserisce nell’ottica della deroga prevista
dal legislatore.
Regime di deroga che costituisce
un’eccezione a quello ordinario oggi
previsto dall’art. 704 c. nav.
Deroga non in violazione di
fondamentali principi del diritto
comunitario poiché:
3.1 Limitata nel tempo (31 dicembre
2009).
3.2 Riferita a soggetti particolari e ben
individuati.
Risoluzione della Camera dei Deputati.
Precedente: pronunciamento della
Commissione europea in materia di
trasporto aereo sulla possibilità per le
compagnie di non rendere al mercato gli
slot non utilizzati.
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10
L’ENAC attende l’esito del
presente procedimento anche
per le ulteriori istruttorie in
corso.
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