REPUBBLICA ITALIANA SENT. N.55/2014 In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo composta dai seguenti magistrati: dott. Luciano Calamaro, presidente, dott. Federico Pepe, consigliere relatore, dott. Gerardo de Marco, consigliere, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 18893/R del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: Antonio Fernandez, novembre 1956 Panbianco, avvocati Odoardo, studio e nato residente rappresentato Francesco primo Palermo in e Camerini elettivamente del a Teramo, difeso ed in 18 via dagli Amedeo domiciliato legale il presso L’Aquila, Di lo via Garibaldi, 62; uditi, alla pubblica udienza in data 28 gennaio 2014, Pepe, il magistrato relatore, dott. Federico l’avv. Francesco Camerini, per il 2 convenuto, ed il pubblico ministero, dott. Massimo Perin; con l’assistenza del segretario, dott.ssa Antonella Lanzi; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con atto di citazione depositato in data 18 luglio 2013, il vice presso la Sezione intestazione chiamava procuratore generale giurisdizionale in giudizio in Antonio Fernandez, nella qualità di seguito indicata, per ivi sentirsi favore della Abruzzo di somma che € condannare Regione Abruzzo 70.000,00 risulterà al o di in pagamento e dell’ARTA quella corso in diversa di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio in favore dello Stato. Il pubblico ministero contestava quanto segue: Questo Ufficio requirente prima di promuovere un giudizio di responsabilità nei confronti delle seguenti persone, emetteva il rituale invito a dedurre notificato nei 3 termini di legge in data 27.5.2013 al primo intimato e in data 26.3.2013 intimato: DIONISIO regionale pro (Agenzia territoriale al Maurizio, tempore secondo commissario dell'ARTA per Abruzzo, la tutela dell'ambiente), nato all'Aquila il 28 aprile 1963 ed ivi Novelle residente n. 24, DNSMRZ63D28A345R); in Cap. delle pro tempore (Agenzia territoriale nato (CF: Antonio, dell'ARTA per a Bone 67100, FERNANDEZ dirigente dell'ambiente), via Abruzzo, la tutela Palermo il 18 novembre 1956 e residente a Teramo in via Gaetano Panbianco 64100, (CF: dedurre conteneva snc., Cap. FRNNTN56S18G273K). L'invito a quanto segue. L'attività istruttoria svolta dalla Procura accertava i seguenti fatti. Questa Procura regionale delegava la Guardia di Finanza di Pescara per accertare alla le responsabilità segnalazione dell'ARTA conseguenti in merito all'incarico di consulenza assegnato al Dott. Lucio D'Anteo per lo svolgimento del «servizio di tenuta analitica» della in contabilità regime di generale ed convenzione. 4 L'affidamento partiva dell'incarico dalla Delibera in del parola Direttore Generale ing. Gianfranco PISELLI, n. 19 del 9.8.2000, sul presupposto della mancanza di personale interno per l'appena costituita A.R.T.A. ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 64 del 1998 e dell'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento ARTA. Con la delibera del Direttore generale f.f. dott. Mauro D'Antonio del 21 dicembre 2000, n. 31, l'Agenzia regionale conferiva l'incarico al dott. Lucio D'ANTEO. Una volta costituito il rapporto con il professionista, il medesimo assumeva l'obbligo di provvedere alla tenuta della contabilità l'Agenzia aveva professionista massimo di novembre dell'ARTA l'obbligo gli accessi tre, presentazione trimestrale. generale di Con 2001 e analitica di versare settimana, idonea fattura la delibera … il prorogava al consentiti a n. l'incarico nel dietro su 133 Direttore e base del 30 Generale al dott. D'ANTEO fino al dicembre 2002. Nel corso del tempo gli accessi del dott. D'ANTEO presso l'Agenzia aumentavano fino ad arrivare a 300 5 accessi in luogo dei 140 stabiliti nel bando di gara. Con la deliberazione del 4.11.2002, n. 212 il indiceva Direttore una pubblica nuova per incarico. Generale procedura l'affidamento Con dell'ARTA Ordinanza a evidenza del medesimo del Dirigente dell'Area Amministrativa del 31 dicembre 2002, n. 1105, il predetto servizio era ancora aggiudicato al dott. Lucio D'ANTEO, a seguito dell'offerta esito al ai evidenza ribasso risultati pubblica a pari allo della cui 0,5% procedura aveva in ad partecipato soltanto un altro concorrente. In pari data, il consulente contratto provvedeva della prorogabili per a sottoscrivere durata un di eguale otto numero un anni di anni, così come emerge dalla delibera del Direttore Generale n. 212 del 2002 firmata dal Commissario, avv. Maurizio DIONISIO, con il parere dott. del tecnico Antonio 31 favorevole FERNANDEZ. dicembre del Con 2002, il il un consentiti per esterno era aumentato accessi presso l'Agenzia. contratto numero accessi ancora Dirigente, degli professionista Tale fino a 300 aumento era 6 confermato anche Ordinanza n. il 91 31 gennaio firmata 2003, dal con Dirigente dell’area amministrativa. Sempre con Ordinanza n. 496 del 9 maggio 2003, era affidato al dott. D'ANTEO adempimenti anche fiscali il servizio per l'anno per gli 2003, con aumento del relativo compenso. Con ordinanza del Dirigente dell'area amministrativa del 29 settembre accessi 2003, n. 951, consentiti al il numero degli professionista era ulteriormente aumentato fino al numero di 372 all'anno. In seguito Servizio ispettivo e su impulso regionale, del con la deliberazione n. 113 del 19 ottobre 2005, il Direttore generale unilateralmente consulente ottobre da dotava il gli 25 2005, e a accessi 18 perché dott. informatici dell'ARTA a riduceva mensili far data l'Agenzia del dal 1° regionale D'ANTEO di migliori mezzi di personale amministrativo competente. Con la deliberazione del Direttore Generale n. revocata con 29 del effetti 15 ex febbraio tunc, 2006 la veniva precedente deliberazione n. 113 del 19 ottobre 2005. Nel corso degli anni 2007-2008, sono state 7 numerose le dell'ARTA occasioni contestava in cui la Dirigenza il comportamento del dott. D'ANTEO, riprendendo le segnalazioni dei revisori appunto, ritardi adempimenti dott. contabili, da lamentavano, nell'esecuzione parte D'ANTEO che del degli professionista. contestava i rilevi Il mossi dall'Agenzia regionale sul suo lavoro. Il 7 marzo 2008 era convocata una riunione presso la sede centrale partecipavano Direttore dell’Area il Direttore Amministrativo, Amministrativa RAIMONDO (a sottoponeva con 29.12.2008 dell'Agenzia, la Generale, il e nota richiesta l'avv. Luca DI l'Agenzia prot. di il Direttore quest'ultimo la dove un n. 73 del parere). Nel corso della riunione era ascoltato anche il dott. D'ANTEO, assistito da un proprio legale, perché sussisteva l'intendimento di risolvere i profili di criticità emersi sulle modalità di affidamento calcolo dell'incarico, degli dell'Agenzia lettera prot. accessi e, sull'applicazione sulle più del 29586/DN5 modalità nella in contratto. del di sede generale, Con 5.12.2008, la la 8 Giunta della Parchi, Regione Territorio, Abruzzo - Ambiente Direzione ed Energia, chiedeva all'Agenzia se fosse stata valutata ed eventualmente esperita l'azione di revoca dei provvedimenti che avevano situazione, anche con originato la ricorso all'art. 21 - quinquies della legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (revoca che il del provvedimento), atteso contratto di consulenza con il professionista era stato oggetto di specifici rilievi da parte del Nucleo Ispettivo della Regione Abruzzo, oltre che della valutazione della Dirigenza contestazioni dell'Agenzia. emerse a carico Tra del le dott. D'ANTEO emergeva quella di cui alla nota del 22 marzo 2007, prot. 7211, dove il Direttore amministrativo avere «di contestava fatto impedito al consulente di al collaboratore informatico sig. Pino Catone … appositamente comandato postazione in informatica contabilità di ritardo, proposito, per questo di accedere del ente», servizio con alla di «notevole l'implementazione della nuova finanziaria» adottata contabilità dall'Agenzia. L'opposizione del 9 consulente comportava un grave ritardo per l’Agenzia, atteso l’intervento che era diretto amministrativo, necessario del perché il Direttore dott. D'ANTEO continuava ad opporre dinieghi alle richieste del dipendente Pino indispensabile Catone, la un'autorizzazione poiché riteneva «necessità scritta da di parte del Direttore amministrativo». Con lettera prot. 7324 del 26 replicava marzo alle 2007 il dott. contestazioni D'ANTEO mossegli, sostenendo la correttezza del suo operato in quell'occasione dipendente marzo Catone). 2007, prot. amministrativo consulente (le a 7321, il dell'Agenzia provvedere degli all'approvazione del poiché lo entro il consulente trasmetteva Direttore sollecitava con urgenza atti 31 la alla dell'anno doveva marzo il necessari rendiconto stesso presentato del Con la nota del 23 predisposizione 2006, richieste essere 2007. Il documentazione richiesta il 27 marzo 2007, con la nota prot. 7581. Con una nota del 27 marzo 2007, prot. 7560, il Direttore Generale dell'ARTA 10 contestava al dott. D'ANTEO di non avere reso possibile al Collegio dei Revisori dei conti, come dal medesimo Collegio rilevato nel verbale n. 34 del 19 marzo 2007 «di accertare il rispetto degli obiettivi per tutte le voci di costo dati singolarmente consuntivi criteri sono diversi iniziali e stati è alla stato di poiché raggruppati rispetto non prospetto considerate i con previsioni allegato alcun riconciliazione e/o raggruppamento» e ancora il Collegio affermava nel medesimo quanto su documento rilevato esclusivamente «precisa scaturisce che tutto soltanto dall'analisi dei ed dati contabili...e non anche, da un dato riscontro documentale generale e/o di dettaglio relativamente alle singole voci di costo … in quanto è stato relativa documentazione chiarimenti esterni generale impossibile essendo addetti e del al acquisire e/o assenti … servizio personale». Il avere i di la dei consulenti contabilità dott. D'ANTEO replicava alle contestazioni con una nota del 5 aprile 2007, prot. 8710, dove sosteneva che «il prospetto elaborato … è stato inviato al 11 dirigente di area in data 8.2.2007 … quaranta giorni prima della data di verifica; è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 2425 del codice civile; è identico, nella forma, a quello allegato alla delibera 2.8.2006 assolutamente revisori … riporta pervenute a Ragioneria» non tutte quella e che n. 145 del contestato dai le informazioni data nessuno dall'Ufficio avrebbe «mai chiesto spiegazioni circa il contenuto delle singole voci riportate nel prospetto». Inoltre, aggiungeva che la sua assenza per il giorno 19 marzo presi 2007 e era non inadempimento. dovuta ad altri costituiva, Ancora con impegni di la certo, nota del 20 aprile 2007, prot. 9725, il Direttore generale dell'ARTA chiedeva trasmissione inseriti delle nell'attivo al consulente situazioni e nel dei «la conti passivo». Con altra nota del 27 aprile 2007, prot. 10194, il dott. situazione D'ANTEO dei conti comunicava inseriti che «la nell'attivo e nel passivo è agli atti dell'Agenzia e tutti i conti sono riepilogati nei vari bilanci approvati nel corso degli anni». In seguito, 12 con la nota prot. 10776 del 7 maggio 2007, il consulente trasmetteva «copia ristampata di tutti i partitari 2000/2001/2002» e relativi comunicava agli anni che stava provvedendo alla ristampa di quello degli anni successivi. Con la nota dell'11 maggio 2007, prot. 8335/DN5, Abruzzo - Ambiente la Giunta Direzione ed Parchi, Energia, informazioni sulla bilancio previsione di dell'ARTA segnalava corrispondenza fra dall'Agenzia, la aggiungendo dei anche Regione Territorio, richiedendo seconda che l'anno «non il al 2007 si rinviene prospetto redatto conto revisori che altre variazione per l'allegato relazione della economico dei e conti», «sembrerebbe che l'Agenzia abbia sottratto dal conto economico un ammontare ammortamento Inoltre, la chiarimenti di entrate previste per Direzione poiché pari alle l'anno regionale «non si quote di in corso». chiedeva comprende la motivazione di tale azione che, oltre a porre in essere una inaccettabile compensazione, ledere il principio di chiarezza, non trova riscontro nemmeno nella prassi della stessa 13 Agenzia». A questo proposito, il Direttore generale dell'ARTA, con la nota prot. 11909 del 23 maggio chiesto 2007, spiegazioni in informava di merito Direttore al avere dell'Area Amministrativa, il quale confermava che l'Agenzia era in difficoltà nella gestione amministrativo - contabile. Ancora con nota prot. 11727 del 21 maggio 2007 il Direttore dell'Area D'ANTEO Amministrativa a fornire invitava chiarimenti in il dott. merito a quanto chiesto dall'organo di controllo. Con nota prot. 12046 del 24 maggio 2007 il dott. D'ANTEO spiegava che i dati presentati alla Giunta regionale non collimavano perché «la differenza di € 1.040.057 è data dalla quota di ammortamenti, che deve essere sempre considerata nel bilancio economico sulla base di una stima» inevitabile così come che con il indicato la conseguenza valore nel della prospetto che «è produzione, economico, non coincide con la delibera che, invece, ha seguito criteri finanziario». In di carattere conclusione, meramente il consulente affermava che «il risultato finale non muta, in quanto il bilancio di previsione chiude con 14 il pareggio economico e nessuna sottrazione è stata effettuata, ma in realtà si è trattata di una traslazione all'interno merito bilancio alle contabili, nessun del il dott. era sulla soprattutto di ammortamenti previsione». difficoltà rilievo revisori degli amministrative D'ANTEO mosso tenuta sosteneva che collegio dei dal della nessuna In contabilità sanzione a e lui addebitabile era stata comminata dall'Agenzia. Con la nota prot. 12578 del 1° giugno 2007 il Direttore generale dell'ARTA chiedeva al consulente una valutare dettagliata relazione l’esatto per adempimento dell’incarico. Con la nota prot. 12790 del 5 giugno 2007 il dott. D'ANTEO riteneva di «far presente di aver correttamente e pienamente adempiuto nel corso dell'anno 2006 ai propri obblighi contrattuali» rilevando come l'Agenzia abbia sempre «provveduto ad erogare i compensi, anche se in misura quelli pattuiti, senza mai inferiore a contestare inadempimenti nei patti contrattuali relativi all’art. 1 della convenzione». Con la nota prot. 21563 dell'11 ottobre 2007, prot. 21563 15 il Direttore D'ANTEO Generale comunicava «pur nell'esprimere che favorevole, il Direzione competente regionale al dott. parere Servizio Parchi, della Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo ha sollecitato a questo Ente un maggior impegno affinché in contabile l’ormai futuro sia più consueta la documentazione chiara anche richiesta di per evitare chiarimenti e integrazioni». Con la nota prot. 22701 del 19 ottobre 2007 il dott. D'ANTEO il proprio «buon operato» sia sottolineava alla luce di «quanto espresso dal Collegio dei Revisori che, attesta, con corrispondenza dei libri e il del delle proprio bilancio parere alla scritture la risultanze contabili, sia per il parere favorevole conclusivo inviato dal Servizio della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo», continue evidenziando, richieste documentazione di contabile altresì, come chiarimenti da parte «le e di della Regione … non possono costituire pertanto una responsabilità» a lui imputabile. Con la nota prot. 227 dell’8 gennaio 2008, il dott. 16 D'ANTEO dopo essere stato informato della diversa assegnazione di una collaboratrice (la sig.ra Gerbina mancanza di conoscenza "MULTI". del lamentava dotati programma Riguardo a di ciò assegnato e chiedeva «predisporre, adempimenti confermava al somma relativi al di esercizio) Direttore sig.ra con buona contabilità il alla della di amministrativa l'impiego (bilancio si collaboratori dell'Area SALERNI SALERNI), Gerbina consulente di urgenza, gli consuntivo 2007 che dovrà essere rimesso a questa Direzione Generale entro il 5.3.2008 al fine del rispetto dei termini di legge». Ancora con la nota prot. 1809 del 25 febbraio 2008 amministrativa il Direttore invitava il dott. dell'Area D'ANTEO a predisporre in tempo utile il conto consuntivo 2007, segnalando assenze del che il consulente perpetuarsi può delle comportare il mancato rispetto degli adempimenti richiesti. Con la nota prot. 3900 dell’11 marzo 2008 il Direttore Generale Amministrativo dell'ARTA che alla e data il Direttore di questa lettera non era ancora pervenuto l'elaborato 17 relativo al conto consuntivo 2007. A distanza di circa tre giustificava dovuto mesi affermando al fatto il consulente che il che si ritardo mancava era molta documentazione. Altre critiche provenivano dal Collegio dei Revisori con il verbale del 13 maggio chiesti 2008, ancora riferimento Il con conseguenza chiarimenti, ai dott. la criteri D'ANTEO che erano con particolare contabili utilizzati. rispondeva con la nota prot. 9763 dei 17 giugno 2008. Inoltre, tra il Direttore Amministrativo e il consulente intercorrevano altre riguardanti della chiavi di l'uso accesso al comunicazioni password programma e delle informatico "MULTI", dove si contestava al dott. D'ANTEO la mancata personale comunicazione preposto alle degli stessi operazioni con al il predetto programma (cfr nota prot. 9692 del 17.6.2008). Ancora il Collegio dei Revisori lamenta con la nota 11814 del 21 luglio 2008 difficoltà nello svolgimento dei propri compiti. II Direttore Amministrativo, con la nota 12163 del l'opportunità che 25 il luglio 2008, segnalava consulente comunicasse 18 preventivamente i giorni in cui avrebbe compiuto gli accessi presso l'Agenzia. Ancora con la 2008, nota il prot. 14662 Direttore chiarimenti sui telematicamente, diversi del settembre Amministrativo modelli poiché rispetto 22 a F24 chiedeva trasmessi riportavano quelli importi presenti sui mandati emessi dall'Agenzia. Il dott. D'ANTEO provvedeva alle correzioni come emerge dalla comunicazione di cui alla nota prot. 15172 del 29 settembre 2008. Ancora con nota prot. 15171 del Direttore chiedeva settembre dell'Area al alla alla SARAS 2008 il Amministrativa consulente immediatamente fattura 29 di «provvedere emissione RICERCHE e … della TECNOLOGIE a fronte della permuta parziale del sistema DOAS OPSIS». Anche questa richiesta era evasa con molto ritardo. Ebbene, questa ricostruzione operata in base alla relazione dell'avv. Luca DI RAIMONDO, dimostrava che il rapporto di consulenza regionale instaurato e il dott. conflittuale e aggiungere, come tra D'ANTEO critico. A rilevato l'Agenzia era ciò dal alquanto si deve Nucleo 19 Ispettivo della Regione Abruzzo, che il contratto tra l'Agenzia e il consulente era stato oggetto di specifici rilievi. In particolare, per l'affidamento della consulenza non era stata evidenza seguita pubblica professionisti trattandosi e/o del di procedura selezione settore, un (l'importo nessuna importo tra correttamente più la quale sopra soglia dell'affidamento quantificato ad andava sulla durata complessiva del contratto), non poteva essere affidato in Inoltre, il via diretta numero al degli dott. accessi D'ANTEO. che il professionista avrebbe dovuto compiere nella sede dell'Agenzia corso del era determinato solo nel contratto dell'affidamento. e All'atto non della prima stipula del contratto nel 2001, l'Agenzia si vincolava con una previsione lesiva dei propri interessi, perché rinunciava inopinatamente al diritto di recesso. La questione riconosciuti al controversa, perché degli consulente le è accessi potenzialmente riduzioni apportate dall'Agenzia non sono mai state riconosciute dal dott. D'ANTEO, il quale ha compiuto 20 accessi superiori Direttore a dell'Area quelli disposti Amministrativa. Il dal tutto rende probabile un contenzioso tra l'Agenzia e il suo consulente per la risoluzione del contratto e/o inadempimento delle prestazioni che erano questo dovute al proposito RAIMONDO, consulente lo stesso medesimo. avvocato interpellato A Dl dall'Agenzia regionale, esprimeva, nel suo parere del 30 gennaio 2009, perplessità sul comportamento dell'Agenzia, la quale alle censure mosse al dott. D'ANTEO non ha mai fatto seguire vere e proprie contestazioni contrattuale. indicava per Quest'ultimo all'Agenzia, inadempimento professionista come possibile soluzione del controverso rapporto il ricorso al provvedimento di revoca di cui all'art. 21 quinquies della s.m.i. Tale preferibile legge n. 241 scelta a quella si del 1990 e presentava della risoluzione contrattuale per inadempimento, specialmente per la presenza contestazioni consulente. di scarsa operate L'avv. Luca incisività nelle nei DI confronti del RAIMONDO, nel parere reso, ipotizzava che «una eventuale 21 prosecuzione del rapporto con il professionista potrebbe determinare profili di responsabilità Dirigenza erariale dell’'Agenzia, in capo alla specialmente a seguito delle chiare indicazioni dell'Ente di controllo e dipendenti dell'assunzione chiamati contabilità e ulteriori a svolgere bilancio, iniziative in dell'ARTA di mansioni di disparte le già adottate dall’'ente». Il medesimo legale riteneva che, in assenza di un dell’incarico corrispondenza provvedimento sarebbe di revoca insussistente la tra la spesa sostenuta controprestazione resa perseguimento fini dei e per la il istituzionali dell'ente, con il possibile sviamento delle risorse pubbliche. RAIMONDO Infatti, affermava come giustificabile la l'utilità spesa della l'avv. non facilmente necessità che DI o grava almeno sull'ente pubblico per il compenso da corrispondere al consulente. Ricevute preliminari, articolate chiedere gli le intimati deduzioni l'audizione contestazioni presentavano difensive personale. senza L'avv. 22 Maurizio DIONISIO, Isabella Dl sussistere BENEDETTO la economico, nonché incaricato al del il passiva, come pregiudizio perché data ritiene difetto Commissario 10.5.2005, dall'avv. dell'Aquila, prescrizione legittimazione 2001 assistito di era stato dell'Ente in cui la dal Giunta regionale con la delibera n. 467, ne dispose la revoca. Dopo questa data l'avv. DIONISIO non ebbe più incarichi da parte dell'ARTA. Pertanto, il medesimo intimato era rimasto estraneo ai fatti successivi alla sua revoca, anche perché le presunte anomalie e inadempienze del contratto di collaborazione del dott. dedurre D'Anteo si anni 2007 avviato indicate riferiscono nell'invito essenzialmente a agli 2008. Inoltre, l’ARTA non ha mai azioni D'ANTEO per Guardia di le dirette contro inadempienze Finanza. Aggiunge il dott. segnalate poi dalla l'intimato che quando diveniva Commissario dell'ARTA il dott. D'ANTEO era già consulente presso l'Agenzia regionale, mentre fu il Dirigente amministrativo proporre al Antonio Commissario FERNANDEZ di indire a una 23 procedura pubblica per l'individuazione di un consulente poi scelto nella persona del dott. D’ANTEO. Il proprie svolte dott. memorie Antonio richiama dall’ARTA, FERNANDEZ compiti ricordando nelle e funzioni che l'Agenzia doveva dotarsi di un regolamento di contabilità economico - principi Alla patrimoniale contabili luce operare di di applicare generale questa l'Agenzia ed accettazione. necessità, tanto i con dovendo il sistema economico, quanto con quello finanziario, si trovava ad avere particolarmente dell'Agenzia un duplice complesso. era sistema L'organizzazione carente di personale in grado di svolgere tale delicata funzione ed essendo anche stata Commissariata (ottobre 2001 - giugno 2005) non era stato possibile programmare fin organizzazione. da Il subito personale dell'ARTA non possedeva richieste per la economico - le gestione finanziario una a disposizione professionalità di come stabile un sistema quello di cui trattasi e non era possibile assumere nuovo personale in esistenti. A ragione questo dei punto vincoli di l'Agenzia legge poteva 24 solo ricorrere a comandi a tempo determinato ovvero a ricorrere a forma di mobilità volontaria. Non avendo avuto la possibilità di ottenere personale in grado di svolgere la funzione poteva di fare cui trattasi altro collaboratore che affidare esterno convenzione la finanziaria. l'Agenzia in regime funzione Nella a non un di economico sostanza, la collaborazione del dott. D'ANTEO era una collaborazione ad professionale. Nella dott. FERNANDEZ alto memoria contesta poi contenuto difensiva il i di profili criticità nel rapporto tra Agenzia e consulente, così come rappresentati dall'avv. Di Raimondo, tenuto conto che le diverse questioni sollevate si erano poi risolte favorevolmente con l'avallo della Regione. Per quanto riguarda poi il ricorso al personale interno, l'intimato ricorda che le procedure concorsuali per l'assunzione di ragionieri non sono state nonostante completate, la perché conclusione la delle Regione procedure concorsuali nel 2012 non ha ancora autorizzato le assunzione stesse. Aggiunge poi l'intimato 25 che l'eventuale assunto spesa regolarmente per un sarebbe dipendente stata anche superiore a quanto speso dall'Agenzia per il dott. D'ANTEO, in qualità di consulente. Per ogni altro riferimento si rinvia al testo scritto depositato dagli intimati. Con lo stesso atto, la Procura regionale aggiungeva: Tutto ciò premesso, emerge dai fatti sopra rappresentati, un comportamento amministrativo gravi erroneo negligenze e per illegittimo con l'affidamento di incarichi a personale esterno, addebitabili, a giudizio della Procura, al solo Dirigente dott. Antonio FERNANDEZ, che ha prodotto il pregiudizio finanziario di seguito indicato. La Procura ritiene Maurizio che DIONISIO la non posizione dell’avv. sia caratterizzata da colpa grave, in ragione della circostanza che nel periodo in cui ha svolto la funzione di Commissario regionale non poteva incidere in modo significativo sull'odierna vicenda. L'oggettività del danno segue all'illegittimo affidamento d'incarico a personale esterno prolungato nel tempo, affidamento che, come emerge dalle ricostruzioni della Guardia di 26 Finanza e dell'avv. Di Raimondo, spesso è stato conflittuale e controverso all’interno dell'Agenzia regionale. La giurisprudenza (cfr. ex multis Corte dei conti, sez. II giur. centrale d'appello - sentenza 29 luglio 2008 n. 256) si è consolidata circostanza che affidamento da tempo sussiste di il incarico sulla legittimo all'esterno dell'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti: 1) che si tratti di esigenze alle quali non si può far fronte con personale in servizio; 2) che l'incarico venga conferito ad un esperto competenza; 3) di particolare che vengano e comprovata preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione. Tutta la legislazione recente (cfr. ad esempio la legge 6 agosto 2008, n. 133, dove all'art. 46 è stabilita la riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione) è rigorosamente restrittiva nell'affidamento delle consulenze Infatti che: a) è al personale sempre esterno. necessario l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 27 dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente oggettiva di utilizzare disponibili al prestazione e durata, essere oggetto collaborazione. Ebbene, questi doveva principi e non si esterno situazione consolidata la natura qualificata; e della all'interno muoversi di di l'Agenzia consentire pervenire per d) determinati compenso doveva consulente umane c) di preventivamente luogo, regionale risorse interno; altamente essere l'impossibilità le suo deve temporanea devono accertato a molti al una anni. L'incarico al dott. D'ANTEO era svolto per un periodo assenza di una trasparente, lungo procedura concorrenziale e di ed in conferimento imparziale; presentandosi come conferimento di consulenze produttive giustificate estraneo di ed pregiudizio attribuite all'Agenzia finanziario, non a un soggetto pubblica. Il medesimo 28 incarico era svolto con numerosi episodi di criticità ed inefficienza amministrativa, così come emerge dalla ricostruzione dell'avv. Di RAIMONDO. Per la giurisprudenza tanto amministrativa quanto contabile, il ricorso a risorse umane esterne deve essere inteso restrittivamente, poiché deve essere consentito solo nei casi relazione ad sopperibili previsti eventi con esistente, dalla la legge, straordinari, struttura posto che o in non burocratica la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e ii proprio personale. Infatti, il ricorso a risorse umane esterne deve essere inteso un'extrema ratio, perché è consentito solo nei casi previsti dalla legge, giacché gli enti pubblici devono operare con la propria organizzazione e con il proprio personale e non possono affidare al personale esterno incarichi di durata più che decennale. A Regionale, sussiste l’ARTA giudizio Abruzzo un la di danno cui questa Procura economico per responsabilità amministrativa deve essere addebitata, a titolo di colpa grave, al solo dott. Antonio 29 FERNANDEZ, il quale per il ruolo rivestito si doveva adoperare affinché le professionalità carenti in materia fossero acquisite economico in tempi finanziaria ragionevoli da parte dell'agenzia medesima. Per questo motivo la Procura regionale ritiene che nella fase di prima applicazione l'intervento del consulente potesse essere giustificata, ma il suo protrarsi per anni si configura soltanto come consulenza illegittima e come una forma surrettizia per violare le norme sui divieti di assunzione del personale che il legislatore da anni impone. Tra l'altro questo aspetto, a giudizio confermato della Procura anche assai grave dall'intimato, afferma che l'unica il ricorso ai consulenti condivide è quale soluzione possibile ai limiti assunzionali posti dal non il … le legislatore è esterni. La Procura deduzioni difensive dell'intimato, perché da un lato le relazioni della Guardia Raimondo, di Finanza dall'altro incarico, lungo costellato conflittualità, amministrativa il e dimostrano contabile dell'avv. Di periodo di da numerose una condotta illecita 30 contabilmente buon e contraria ai andamento principi del dell'amministrazione. L'ipotesi di danno ipotizzata nell'invito a dedurre corrispondeva alla spesa per la retribuzione degli sostenuta incarichi di consulenza professionale al dott. D'ANTEO nella quantificata misura Finanza, pari importo pari a dalla complessivi ai € compensi Guardia di 501.990,98, versati al consulente negli anni 2003 - 2008, periodo in cui il convenuto l'Agenzia. prestava Ritiene la servizio Procura presso che il predetto danno possa essere contenuto in una misura inziale inferiore, perché l'affidamento nella dell'incarico fase poteva essere ragionevole, ma il suo protrarsi nel tempo diviene solo una forma surrettizia di assunzione il di contratto limiti posti assunzioni personale esterno di consulenza) dal legislatore presso le (attraverso contrario in materia amministrazioni. ai di Per questo motivo la Procura ritiene che la quota di danno addebitabile nell'importo di € possa 70.000,00, essere contenuta tenendo anche conto dell'utilitas, comunque, ricevuta dalla 31 prestazione resa dal dott. D'Anteo. Allo stato degli atti, a giudizio di questa Procura Regionale, sussiste un pregiudizio per l'ARTA Abruzzo, pari a € 70.000,00, corrispondente a quella somma da addebitare al convenuto, nella misura appena pregiudizio indicata, subito dal per reintegrare patrimonio il dell'ente pubblico a causa di condotte illegittime per il bilancio pubblico. In relazione regionale a tali accadimenti, instaurava il la Procura contraddittorio preliminare, ex art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, invitando i presunti responsabili del danno a depositare le proprie deduzioni e gli eventuali documenti (invito a dedurre in data 19 marzo 2013, notificato al Fernandez in data 30 marzo 2013). Antonio Fernandez presentava tali deduzioni in data 26 aprile 2013 e non chiedeva audizione personale. Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 18 luglio 2013, dell'atto di citazione in giudizio, notificato in data 2 agosto 2013. 32 L'udienza era fissata al 28 gennaio 2014. Con memoria depositata in data 7 gennaio 2014, i difensori del convenuto: delineate la natura giuridica e l’organizzazione interna dell’ARTA, sostenevano l’assenza, all’interno dell’Agenzia, di personale di ruolo che per titolo di studio, pregresse esperienze ovvero specifiche capacità avesse dimostrato idoneità all’incarico poi affidato al consulente esterno; contestavano quanto affermato da parte attrice in ordine all’assenza di procedura ad evidenza pubblica, al numero degli accessi consentiti al professionista, alla rinuncia, da parte dell’ARTA, al diritto di recesso, alla natura controversa degli contenzioso per conflittualità accessi l’Agenzia, del ed al alla rapporto possibile criticità tra il e dott. D’Anteo e l’ARTA; ritenuto assente il nocumento per la P.A. e prospettato che la collaborazione in argomento ha significato un risparmio in termini economici rispetto a quella che sarebbe stata la spesa se il servizio fosse stato svolto, come lo è oggi, da personale di ruolo, 33 chiedevano il rigetto della domanda ed eccepivano, in via subordinata, la prescrizione del preteso danno erariale in riferimento ai compensi alla precedenti notifica al quinquennio dell’invito a anteriore dedurre (marzo 2013). In occasione della pubblica udienza in data 28 gennaio 2014, l’avv. Francesco Camerini, rievocato il contenuto dell’atto depositato in data 7 gennaio 2014, insisteva per la reiezione della pretesa confermando e il quanto al pubblico libello ministero, introduttivo, concludeva per la condanna del convenuto. Considerato in D I R I T T O L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudicante (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 del 1991). Ciò premesso, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo cui la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale e che il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o 34 in relazione possono ad essere esistente eventi straordinari affrontati (Corte dei con la conti, che non struttura Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 122 del 2006). In altri termini, non sono ammessi incarichi a professionisti commesso esterni coincide con quando quello il compito compreso negli obblighi e nelle funzioni previste dalla legge per i dipendenti dell’amministrazione (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 273 del 2005). Gli stessi implicare incarichi, uno svolgimento continuativa ma particolari cognizioni, eccezionali essere la di soluzione, di non in devono attività virtù specifiche di ed problematiche, tali da non poter affrontate all’interno inoltre, dalle risorse dell’organizzazione esistenti interessata (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 162 del 2002). Il ricorso a professionalità esterne, per di più, non può essere considerato di per sé uno strumento per ampliare compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente, al di fuori di quanto 35 consentito dalla legge (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1544 in data 25 settembre 2000). In materia, l’orientamento della giurisprudenza è oramai consolidato (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 74 del 2006 e 152 del 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 389 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza giurisdizionale n. per 784 del 2005; la Regione Sezione Sardegna, sentenza n. 555 del 2000). In particolare: il ricorso a subordinato professionalità all’inesistenza disposizione di dell’apparato esterne è risorse a amministrativo (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 74 del 2006); il conferimento dell’incarico a di professionisti espletare esterni mansioni che avrebbero potuto essere assolte dai dipendenti dell’ente evidenzia profili d’illegittimità qualificati gravità in altresì ragione da colpa della di rilevante violazione, nella circostanza, di specifiche norme regolamentari 36 – di tal che del danno ingiusto correlato all’inutile spreco di risorse finanziarie non possono non rispondere gli amministratori che tali incarichi conti, abbiano Sezione II conferito (Corte giurisdizionale dei centrale, sentenza n. 389 del 2005); configura danno finanziario l’affidamento a soggetto esterno di compiti che rientrano nella normale routine richiedono amministrativa eccezionali e competenze che non (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 784 del 2005); l'incarico consulenza conferito per lo una svolgimento normale rilevanza potuto provvedere costituisce ad di burocratica, gli fattispecie società compiti cui uffici di di di avrebbero dell'ente, responsabilità amministrativa per colpa grave nonché fonte di danno ingiusto, a maggior ragione se comportante spesa di rilevante importo (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 152 del 2001); deve ritenersi cagionato con fonte colpa di grave ingiusto la danno consulenza conferita a professionista estraneo ad un ente 37 pubblico per lo svolgimento di mansioni amministrative del tutto normali e, come tali, certamente espletabili dai funzionari dell'ente (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 208 del 2001); l'incarico conferito amministrazione per lo ad un svolgimento amministrazione, provvedere gli fattispecie di dal professionista di compiti cui uffici consiglio esterno di normale avrebbero dell'ente, responsabilità di dovuto costituisce amministrativa (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 133 del 2001); configura ipotesi di responsabilità amministrativa dei vertici dell'amministrazione l'avere destinata concorso al a perseguimento istituzionali esclusivamente creare una struttura di finalità dell'ente, con alimentata personale estraneo all'amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 555 del 2000). Il descritto, concorde recenti: articolato riscontro anche indirizzo in decisioni trova meno 38 sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti la giunta municipale per aver affidato ad un avvocato esterno all'ente locale un incarico di consulenza legale che, invece, avrebbe dovuto essere svolto dagli organi del comune, trattandosi nell'ordinaria di materia rientrante amministrazione e nelle competenze interne dell'ente (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 302 del 1995); il ricorso ad incarichi e consulenze esterne contrasta con il fondamentale principio di diritto secondo cui gli enti pubblici devono utilizzare per d'istituto (Corte il dei l'assolvimento proprio conti, dei apparato Sezione compiti organizzativo controllo enti, deliberazione n. 34 del 1995); l'affidamento presuppone di il incarichi concreto a terzi estranei verificarsi delle esigenze previste dalla legge e l'impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio; occorre incarichi atipiche evitare a di che terzi si assunzione gli affidamenti traducano (Corte in dei di forme conti, Sezione controllo enti, deliberazione n. 33 del 39 1994); l'amministrazione può ricorrere a consulenze professionali solo in casi eccezionali e sempre che manchino, al proprio interno, le specifiche professionalità all'uopo necessarie (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 56 del 1994); non essendo ammissibile in linea di principio, ex art. 97, comma 2, della Costituzione, salvo che in casi ben determinati, l'affidamento a soggetti estranei tecnica, economica bilancio) dell'ente di (incarico e funzioni pubblico, legale di in consulenza materia istituzionali la di proprie relativa spesa costituisce danno alla finanza dell'ente stesso (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 6 del 1993). Tale assetto interpretativo, riferibile anche ad un preciso quadro normativo (art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142; art. 7, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; art. 2, comma 2 bis, del d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, 40 convertito, marzo con 1999, n. modificazioni, 75; art. 110 in legge 25 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) riprodotto, in parte ed in senso più restrittivo, disposizioni (art. 1, dalle commi 11 e ultime 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, commi 9, 173 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articoli 27, 32 e 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 46 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133), non può essere ignorato. La casistica giurisprudenziale fattispecie violazioni citato dalle dei corpus quali predetti è ricca emergono principi normativo, palesi et/aut oggetto, di del d’altra parte, di chiare ed uniformi linee di indirizzo fornite dalla ministri Presidenza (direttiva circolare n. 5 in in data del data Consiglio 6 giugno dei 2006; 21 dicembre 2006) e tendenti a circoscrivere il grave fenomeno in virtù del pubblica severo e della contenimento rigorosa della osservanza spesa dei 41 presupposti ricorso giuridici agli Emblematico e che legittimano incarichi riassuntivo il in argomento. degli orientamenti testé riportati quanto enunciato dalla Corte dei conti, centrale, con Sezione III sentenza n. giurisdizionale 16 del 2007: la possibilità di ricorrere all’apporto esterno è condizionata dal rispetto di alcuni criteri (in particolare: obiettivi rispondenza dell’amministrazione specificità e impossibilità all’interno esistenza dell’incarico temporaneità di di una propria adeguata conferente; dell’incarico; procurarsi della agli le risorse organizzazione; motivazione) che rendono legittima la scelta; la mancanza di uno solo di detti elementi può condurre ad un giudizio censorio. Nel caso concreto, in particolare, l’incarico non era temporaneo; in relazione a tale aspetto, accorta giurisprudenza asserisce che la durata prolungata non consente di considerare legittimo l’apporto esterno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 109 del 2007) e che il conferimento dell’incarico per un 42 periodo crea le limitato, premesse eventualmente per la rinnovabile, continuità della prestazione, in aperta violazione delle norme (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 750 del 2004). Evidente, in applicazione dei richiamati principi ed in base a quanto allegato e provato dal pubblico ministero, anche il pregiudizio patrimoniale. In modo specifico, tale nocumento corrisponde, come esattamente prospettato dal pubblico ministero, alle somme pagate al professionista esterno a seguito di una scelta illegittima ed onerosa che – quantomeno in una fase successiva al momento genetico del rapporto - era possibile evitare (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 74 del 2006) quale ed alla non consegue vantaggio alcuno per l’amministrazione (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 122 del 2006), utilità, peraltro, che deve essere effettiva (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 330 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 1894 del 2007) ed è 43 apprezzabile solo in precisi casi (Corte dei conti: Sezione sentenza n. I giurisdizionale 304 del centrale, 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 338 del 2005). Appare assai arduo, altresì, ravvisare qualche utilitas in attività ad altri di fatto affidate ma che devono essere demandate precipuamente ed istituzionalmente al personale dell’ente locale e similiter considerare utile proprio quella circostanza evitare che (Corte la norma dei violata conti, intendeva Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 173 del 2006). In ultima analisi, deve essere esclusa la compensatio lucri cum damno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 750 del 2004). Inoltre, la abdicazione sostanziale ad alcune e deprecabile funzioni riservate all’amministrazione non può che tradursi, come osservato antea (Corte giurisdizionale per sentenza del demotiva, n. 73 dei la 2008), conti, Regione in un Sezione Abruzzo, quid che svilisce (Corte dei conti, Sezione 44 giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 750 del 2004) e menoma le risorse umane interne, tecnicamente sostituite assistite da parzialmente soggetto e esterno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 188 del 2005). La responsabilità del danno in disamina deve essere imputata al convenuto. Nel caso di specie, appaiono violati i doveri imposti dai generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione, trascuratezza effetti dei prevedibili pregiudizievoli con evidente (ed evitabili) connessi all'attività in argomento. Il comportamento del convenuto è connotato da colpa grave. Evidente, infatti, il grado d'intensità, particolarmente qualificato, dell’atteggiamento psicologico - alternativa della al legge sostituito 14 elemento dolo, dall’art. gennaio dall’art. richiesto, 3 1994, del in 1, comma n. 20, d.l. 23 1, come ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639: La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 45 conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità discrezionali sintesi, – quale nel merito definito, con nell'espletamento funzioni di deviazione di delle dal scelte pregevole atteggiamento disinteresse e delle grave proprie modello di condotta connesso ai propri compiti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 71 del 1997). Nulla quaestio sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, apparendo pacifico il primo ed indubbio, innanzi alla consequenzialità tra la condotta ed il danno, il secondo. In relazione a tali profili, elementi necessari per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda dalla di stessa parte attrice, rappresentati nei e termini sostenuti dall’esame complessivo e congiunto degli atti e dei documenti di causa, non emergono validi argomenti di segno contrario rispetto a quelli dedotti e ampiamente dimostrati dal pubblico ministero. Il danno - accogliendo in parte qua l’eccezione 46 di prescrizione convenuto gennaio con 2014 sollevata memoria e dai difensori depositata ribadita in dall’avv. del data 7 Francesco Camerini in occasione della pubblica udienza ammonta ad € 19.708,72, importo pari alle somme effettivamente liquidate a Lucio D’Anteo nel periodo aprile – settembre dell’anno 2008 (nota n. 61 in data 25 novembre 2008 del direttore generale dell’ARTA Abruzzo – in atti di causa). Di conseguenza, si condanna Antonio Fernandez al risarcimento, Abruzzo e somma, in dell’ARTA da rivalutazione favore della Regione Abruzzo, della predetta ritenersi monetaria comprensiva fino alla di data di deposito della presente sentenza. Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione del credito. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente contraria pronunciando, istanza, eccezione respinta o ogni deduzione, accoglie per quanto di ragione la domanda di 47 parte attrice e, per l’effetto C O N D A N N A Antonio Fernandez, novembre della 1956, Regione al nato a Palermo risarcimento, Abruzzo e in dell’ARTA il 18 favore (Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente) Abruzzo, di € 19.708,72, somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza; sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione del credito; liquida le spese di giudizio, sino alla data di pubblicazione € della sentenza, in 520,36 (cinquecentoventi/36)---------------- a carico del soccombente; manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 28 gennaio 2014. L'estensore f.to Federico Pepe Il presidente f.to Luciano Calamaro Depositata in segreteria il 28/05/2014 Il direttore della segreteria f.to dott.ssa Antonella Lanzi