REPUBBLICA ITALIANA
SENT. N.55/2014
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Calamaro, presidente,
dott. Federico Pepe,
consigliere relatore,
dott. Gerardo de Marco, consigliere,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
18893/R del registro di segreteria e promosso
dalla Procura regionale della Corte dei conti
presso
la
Sezione
giurisdizionale
in
intestazione nei confronti di:
Antonio
Fernandez,
novembre
1956
Panbianco,
avvocati
Odoardo,
studio
e
nato
residente
rappresentato
Francesco
primo
Palermo
in
e
Camerini
elettivamente
del
a
Teramo,
difeso
ed
in
18
via
dagli
Amedeo
domiciliato
legale
il
presso
L’Aquila,
Di
lo
via
Garibaldi, 62;
uditi, alla pubblica udienza in data 28 gennaio
2014,
Pepe,
il magistrato relatore, dott. Federico
l’avv.
Francesco
Camerini,
per
il
2
convenuto,
ed
il
pubblico
ministero,
dott.
Massimo Perin;
con
l’assistenza
del
segretario,
dott.ssa
Antonella Lanzi;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in
F A T T O
Con atto di citazione depositato in data 18
luglio
2013,
il
vice
presso
la
Sezione
intestazione
chiamava
procuratore
generale
giurisdizionale
in
giudizio
in
Antonio
Fernandez, nella qualità di seguito indicata,
per
ivi
sentirsi
favore
della
Abruzzo
di
somma
che
€
condannare
Regione
Abruzzo
70.000,00
risulterà
al
o
di
in
pagamento
e
dell’ARTA
quella
corso
in
diversa
di
causa,
aumentata della rivalutazione monetaria, degli
interessi
legali,
dalla
pubblicazione
della
sentenza fino al soddisfo e con le spese del
giudizio in favore dello Stato.
Il pubblico ministero contestava quanto segue:
Questo
Ufficio
requirente
prima
di
promuovere un giudizio di responsabilità nei
confronti delle seguenti persone, emetteva il
rituale
invito
a
dedurre
notificato
nei
3
termini di legge in data 27.5.2013 al primo
intimato
e
in
data
26.3.2013
intimato:
DIONISIO
regionale
pro
(Agenzia
territoriale
al
Maurizio,
tempore
secondo
commissario
dell'ARTA
per
Abruzzo,
la
tutela
dell'ambiente), nato all'Aquila il 28 aprile
1963
ed
ivi
Novelle
residente
n.
24,
DNSMRZ63D28A345R);
in
Cap.
delle
pro
tempore
(Agenzia
territoriale
nato
(CF:
Antonio,
dell'ARTA
per
a
Bone
67100,
FERNANDEZ
dirigente
dell'ambiente),
via
Abruzzo,
la
tutela
Palermo
il
18
novembre 1956 e residente a Teramo in via
Gaetano
Panbianco
64100,
(CF:
dedurre
conteneva
snc.,
Cap.
FRNNTN56S18G273K). L'invito a
quanto
segue.
L'attività
istruttoria svolta dalla Procura accertava i
seguenti
fatti.
Questa
Procura
regionale
delegava la Guardia di Finanza di Pescara per
accertare
alla
le
responsabilità
segnalazione
dell'ARTA
conseguenti
in
merito
all'incarico di consulenza assegnato al Dott.
Lucio D'Anteo per lo svolgimento del «servizio
di
tenuta
analitica»
della
in
contabilità
regime
di
generale
ed
convenzione.
4
L'affidamento
partiva
dell'incarico
dalla
Delibera
in
del
parola
Direttore
Generale ing. Gianfranco PISELLI, n. 19 del
9.8.2000, sul presupposto della mancanza di
personale
interno
per
l'appena
costituita
A.R.T.A. ai sensi dell'art. 25, comma 5, della
legge regionale n. 64 del 1998 e dell'art. 5,
comma 1, lettera c) del Regolamento ARTA. Con
la delibera del Direttore generale f.f. dott.
Mauro D'Antonio del 21 dicembre 2000, n. 31,
l'Agenzia
regionale
conferiva
l'incarico
al
dott. Lucio D'ANTEO. Una volta costituito il
rapporto con il professionista, il medesimo
assumeva l'obbligo di provvedere alla tenuta
della
contabilità
l'Agenzia
aveva
professionista
massimo
di
novembre
dell'ARTA
l'obbligo
gli
accessi
tre,
presentazione
trimestrale.
generale
di
Con
2001
e
analitica
di
versare
settimana,
idonea
fattura
la
delibera
…
il
prorogava
al
consentiti
a
n.
l'incarico
nel
dietro
su
133
Direttore
e
base
del
30
Generale
al
dott.
D'ANTEO fino al dicembre 2002. Nel corso del
tempo
gli
accessi
del
dott.
D'ANTEO
presso
l'Agenzia aumentavano fino ad arrivare a 300
5
accessi in luogo dei 140 stabiliti nel bando
di gara. Con la deliberazione del 4.11.2002,
n.
212
il
indiceva
Direttore
una
pubblica
nuova
per
incarico.
Generale
procedura
l'affidamento
Con
dell'ARTA
Ordinanza
a
evidenza
del
medesimo
del
Dirigente
dell'Area Amministrativa del 31 dicembre 2002,
n.
1105,
il
predetto
servizio
era
ancora
aggiudicato al dott. Lucio D'ANTEO, a seguito
dell'offerta
esito
al
ai
evidenza
ribasso
risultati
pubblica
a
pari
allo
della
cui
0,5%
procedura
aveva
in
ad
partecipato
soltanto un altro concorrente. In pari data,
il
consulente
contratto
provvedeva
della
prorogabili
per
a
sottoscrivere
durata
un
di
eguale
otto
numero
un
anni
di
anni,
così come emerge dalla delibera del Direttore
Generale
n.
212
del
2002
firmata
dal
Commissario, avv. Maurizio DIONISIO, con il
parere
dott.
del
tecnico
Antonio
31
favorevole
FERNANDEZ.
dicembre
del
Con
2002,
il
il
un
consentiti
per
esterno
era
aumentato
accessi
presso
l'Agenzia.
contratto
numero
accessi
ancora
Dirigente,
degli
professionista
Tale
fino
a
300
aumento
era
6
confermato
anche
Ordinanza
n.
il
91
31
gennaio
firmata
2003,
dal
con
Dirigente
dell’area amministrativa. Sempre con Ordinanza
n. 496 del 9 maggio 2003, era affidato al
dott.
D'ANTEO
adempimenti
anche
fiscali
il
servizio
per
l'anno
per
gli
2003,
con
aumento del relativo compenso. Con ordinanza
del Dirigente dell'area amministrativa del 29
settembre
accessi
2003,
n.
951,
consentiti
al
il
numero
degli
professionista
era
ulteriormente aumentato fino al numero di 372
all'anno.
In
seguito
Servizio
ispettivo
e
su
impulso
regionale,
del
con
la
deliberazione n. 113 del 19 ottobre 2005, il
Direttore
generale
unilateralmente
consulente
ottobre
da
dotava
il
gli
25
2005,
e
a
accessi
18
perché
dott.
informatici
dell'ARTA
a
riduceva
mensili
far
data
l'Agenzia
del
dal
1°
regionale
D'ANTEO di migliori mezzi
di
personale
amministrativo
competente. Con la deliberazione del Direttore
Generale
n.
revocata
con
29
del
effetti
15
ex
febbraio
tunc,
2006
la
veniva
precedente
deliberazione n. 113 del 19 ottobre 2005. Nel
corso
degli
anni
2007-2008,
sono
state
7
numerose
le
dell'ARTA
occasioni
contestava
in
cui
la
Dirigenza
il
comportamento
del
dott. D'ANTEO, riprendendo le segnalazioni
dei
revisori
appunto,
ritardi
adempimenti
dott.
contabili,
da
lamentavano,
nell'esecuzione
parte
D'ANTEO
che
del
degli
professionista.
contestava
i
rilevi
Il
mossi
dall'Agenzia regionale sul suo lavoro. Il
7
marzo 2008 era convocata una riunione presso
la
sede
centrale
partecipavano
Direttore
dell’Area
il
Direttore
Amministrativo,
Amministrativa
RAIMONDO
(a
sottoponeva
con
29.12.2008
dell'Agenzia,
la
Generale,
il
e
nota
richiesta
l'avv.
Luca
DI
l'Agenzia
prot.
di
il
Direttore
quest'ultimo
la
dove
un
n.
73
del
parere).
Nel
corso della riunione era ascoltato anche il
dott. D'ANTEO, assistito da un proprio legale,
perché sussisteva l'intendimento di risolvere i
profili di criticità emersi sulle modalità di
affidamento
calcolo
dell'incarico,
degli
dell'Agenzia
lettera
prot.
accessi
e,
sull'applicazione
sulle
più
del
29586/DN5
modalità
nella
in
contratto.
del
di
sede
generale,
Con
5.12.2008,
la
la
8
Giunta
della
Parchi,
Regione
Territorio,
Abruzzo
-
Ambiente
Direzione
ed
Energia,
chiedeva all'Agenzia se fosse stata valutata
ed eventualmente esperita l'azione di revoca
dei
provvedimenti
che
avevano
situazione, anche con
originato
la
ricorso all'art. 21 -
quinquies della legge n. 241 del 7.8.1990 e
s.m.i. (revoca
che
il
del provvedimento), atteso
contratto
di
consulenza
con
il
professionista era stato oggetto di specifici
rilievi da parte del Nucleo Ispettivo della
Regione
Abruzzo, oltre che della valutazione
della
Dirigenza
contestazioni
dell'Agenzia.
emerse
a
carico
Tra
del
le
dott.
D'ANTEO emergeva quella di cui alla nota del
22 marzo 2007, prot. 7211, dove il Direttore
amministrativo
avere
«di
contestava
fatto
impedito
al
consulente di
al
collaboratore
informatico sig. Pino Catone … appositamente
comandato
postazione
in
informatica
contabilità di
ritardo,
proposito,
per
questo
di
accedere
del
ente»,
servizio
con
alla
di
«notevole
l'implementazione
della nuova
finanziaria»
adottata
contabilità
dall'Agenzia.
L'opposizione
del
9
consulente comportava un grave ritardo per
l’Agenzia,
atteso
l’intervento
che
era
diretto
amministrativo,
necessario
del
perché
il
Direttore
dott.
D'ANTEO
continuava ad opporre dinieghi alle richieste
del
dipendente
Pino
indispensabile
Catone,
la
un'autorizzazione
poiché
riteneva
«necessità
scritta
da
di
parte
del
Direttore amministrativo». Con lettera prot.
7324
del
26
replicava
marzo
alle
2007
il
dott.
contestazioni
D'ANTEO
mossegli,
sostenendo la correttezza del suo operato in
quell'occasione
dipendente
marzo
Catone).
2007,
prot.
amministrativo
consulente
(le
a
7321,
il
dell'Agenzia
provvedere
degli
all'approvazione
del
poiché
lo
entro
il
consulente
trasmetteva
Direttore
sollecitava
con
urgenza
atti
31
la
alla
dell'anno
doveva
marzo
il
necessari
rendiconto
stesso
presentato
del
Con la nota del 23
predisposizione
2006,
richieste
essere
2007.
Il
documentazione
richiesta il 27 marzo 2007, con la nota prot.
7581. Con una nota del 27 marzo 2007, prot.
7560,
il
Direttore
Generale
dell'ARTA
10
contestava al dott. D'ANTEO di non avere reso
possibile al Collegio dei Revisori dei conti,
come
dal
medesimo
Collegio
rilevato
nel
verbale n. 34 del 19 marzo 2007 «di accertare
il rispetto degli obiettivi per tutte le voci
di
costo
dati
singolarmente
consuntivi
criteri
sono
diversi
iniziali
e
stati
è
alla
stato
di
poiché
raggruppati
rispetto
non
prospetto
considerate
i
con
previsioni
allegato
alcun
riconciliazione
e/o
raggruppamento» e ancora il Collegio affermava
nel
medesimo
quanto
su
documento
rilevato
esclusivamente
«precisa
scaturisce
che
tutto
soltanto
dall'analisi
dei
ed
dati
contabili...e non anche, da un dato riscontro
documentale
generale
e/o
di
dettaglio
relativamente alle singole voci di costo … in
quanto
è
stato
relativa
documentazione
chiarimenti
esterni
generale
impossibile
essendo
addetti
e
del
al
acquisire
e/o
assenti
…
servizio
personale».
Il
avere
i
di
la
dei
consulenti
contabilità
dott.
D'ANTEO
replicava alle contestazioni con una nota del 5
aprile 2007, prot. 8710, dove sosteneva che
«il prospetto elaborato … è stato inviato al
11
dirigente di area in data 8.2.2007 … quaranta
giorni prima della data di verifica; è stato
redatto secondo quanto previsto dall'art. 2425
del codice civile; è identico, nella forma, a
quello
allegato
alla
delibera
2.8.2006
assolutamente
revisori
…
riporta
pervenute
a
Ragioneria»
non
tutte
quella
e
che
n.
145
del
contestato
dai
le
informazioni
data
nessuno
dall'Ufficio
avrebbe
«mai
chiesto spiegazioni circa il contenuto delle
singole voci riportate nel prospetto». Inoltre,
aggiungeva che la sua assenza per il giorno
19
marzo
presi
2007
e
era
non
inadempimento.
dovuta
ad
altri
costituiva,
Ancora
con
impegni
di
la
certo,
nota
del
20
aprile 2007, prot. 9725, il Direttore generale
dell'ARTA
chiedeva
trasmissione
inseriti
delle
nell'attivo
al
consulente
situazioni
e
nel
dei
«la
conti
passivo».
Con
altra nota del 27 aprile 2007, prot. 10194,
il
dott.
situazione
D'ANTEO
dei
conti
comunicava
inseriti
che
«la
nell'attivo
e
nel passivo è agli atti dell'Agenzia e tutti
i
conti
sono
riepilogati
nei
vari
bilanci
approvati nel corso degli anni». In seguito,
12
con la nota prot. 10776 del 7 maggio 2007, il
consulente trasmetteva «copia ristampata di
tutti
i
partitari
2000/2001/2002»
e
relativi
comunicava
agli
anni
che
stava
provvedendo alla ristampa di quello degli anni
successivi. Con la nota dell'11 maggio 2007,
prot.
8335/DN5,
Abruzzo
-
Ambiente
la
Giunta
Direzione
ed
Parchi,
Energia,
informazioni
sulla
bilancio
previsione
di
dell'ARTA
segnalava
corrispondenza
fra
dall'Agenzia,
la
aggiungendo
dei
anche
Regione
Territorio,
richiedendo
seconda
che
l'anno
«non
il
al
2007
si
rinviene
prospetto
redatto
conto
revisori
che
altre
variazione
per
l'allegato
relazione
della
economico
dei
e
conti»,
«sembrerebbe
che
l'Agenzia abbia sottratto dal conto economico
un
ammontare
ammortamento
Inoltre,
la
chiarimenti
di
entrate
previste
per
Direzione
poiché
pari
alle
l'anno
regionale
«non
si
quote
di
in corso».
chiedeva
comprende
la
motivazione di tale azione che, oltre a porre
in
essere
una
inaccettabile
compensazione,
ledere il principio di chiarezza, non trova
riscontro nemmeno nella prassi della stessa
13
Agenzia».
A
questo
proposito,
il
Direttore
generale dell'ARTA, con la nota prot. 11909
del
23
maggio
chiesto
2007,
spiegazioni
in
informava
di
merito
Direttore
al
avere
dell'Area Amministrativa, il quale confermava
che l'Agenzia era in difficoltà nella gestione
amministrativo
-
contabile.
Ancora
con
nota
prot. 11727 del 21 maggio 2007 il Direttore
dell'Area
D'ANTEO
Amministrativa
a
fornire
invitava
chiarimenti
in
il
dott.
merito
a
quanto chiesto dall'organo di controllo. Con
nota prot. 12046 del 24 maggio 2007 il dott.
D'ANTEO spiegava che i dati presentati alla
Giunta regionale non collimavano perché «la
differenza di € 1.040.057 è data dalla quota
di
ammortamenti,
che
deve
essere
sempre
considerata nel bilancio economico sulla base
di
una
stima»
inevitabile
così
come
che
con
il
indicato
la
conseguenza
valore
nel
della
prospetto
che
«è
produzione,
economico,
non coincide con la delibera che, invece, ha
seguito
criteri
finanziario». In
di
carattere
conclusione,
meramente
il consulente
affermava che «il risultato finale non muta,
in quanto il bilancio di previsione chiude con
14
il pareggio economico e nessuna sottrazione è
stata effettuata, ma in realtà si è trattata
di
una
traslazione
all'interno
merito
bilancio
alle
contabili,
nessun
del
il
dott.
era
sulla
soprattutto
di
ammortamenti
previsione».
difficoltà
rilievo
revisori
degli
amministrative
D'ANTEO
mosso
tenuta
sosteneva
che
collegio
dei
dal
della
nessuna
In
contabilità
sanzione
a
e
lui
addebitabile era stata comminata dall'Agenzia.
Con la nota prot. 12578 del 1° giugno 2007
il Direttore generale dell'ARTA chiedeva al
consulente
una
valutare
dettagliata
relazione
l’esatto
per
adempimento
dell’incarico. Con la nota prot. 12790 del 5
giugno 2007 il dott. D'ANTEO riteneva di «far
presente
di
aver
correttamente
e
pienamente
adempiuto nel corso dell'anno 2006 ai propri
obblighi
contrattuali»
rilevando
come
l'Agenzia abbia sempre «provveduto ad erogare
i compensi, anche se in misura
quelli
pattuiti,
senza
mai
inferiore a
contestare
inadempimenti nei patti contrattuali relativi
all’art.
1
della
convenzione».
Con
la
nota
prot. 21563 dell'11 ottobre 2007, prot. 21563
15
il
Direttore
D'ANTEO
Generale
comunicava
«pur
nell'esprimere
che
favorevole,
il
Direzione
competente
regionale
al
dott.
parere
Servizio
Parchi,
della
Territorio,
Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo ha
sollecitato a questo Ente un maggior impegno
affinché
in
contabile
l’ormai
futuro
sia
più
consueta
la
documentazione
chiara
anche
richiesta
di
per
evitare
chiarimenti
e
integrazioni». Con la nota prot. 22701 del 19
ottobre 2007 il dott. D'ANTEO
il
proprio
«buon operato» sia
sottolineava
alla
luce
di
«quanto espresso dal Collegio dei Revisori che,
attesta,
con
corrispondenza
dei
libri
e
il
del
delle
proprio
bilancio
parere
alla
scritture
la
risultanze
contabili,
sia
per il parere favorevole conclusivo inviato dal
Servizio
della
Direzione
regionale
Parchi,
Territorio, Ambiente ed Energia della Regione
Abruzzo»,
continue
evidenziando,
richieste
documentazione
di
contabile
altresì,
come
chiarimenti
da
parte
«le
e
di
della
Regione … non possono costituire pertanto una
responsabilità»
a
lui
imputabile.
Con
la
nota prot. 227 dell’8 gennaio 2008, il dott.
16
D'ANTEO
dopo
essere
stato
informato
della
diversa assegnazione di una collaboratrice (la
sig.ra
Gerbina
mancanza
di
conoscenza
"MULTI".
del
lamentava
dotati
programma
Riguardo
a
di
ciò
assegnato
e
chiedeva
«predisporre,
adempimenti
confermava
al
somma
relativi
al
di
esercizio)
Direttore
sig.ra
con
buona
contabilità
il
alla
della
di
amministrativa
l'impiego
(bilancio
si
collaboratori
dell'Area
SALERNI
SALERNI),
Gerbina
consulente
di
urgenza,
gli
consuntivo
2007
che
dovrà
essere
rimesso a questa Direzione Generale entro il
5.3.2008 al fine del rispetto dei termini di
legge». Ancora con la nota prot. 1809 del 25
febbraio
2008
amministrativa
il
Direttore
invitava
il
dott.
dell'Area
D'ANTEO
a
predisporre in tempo utile il conto consuntivo
2007,
segnalando
assenze
del
che
il
consulente
perpetuarsi
può
delle
comportare
il
mancato rispetto degli adempimenti richiesti.
Con la nota prot. 3900 dell’11 marzo 2008 il
Direttore
Generale
Amministrativo
dell'ARTA
che
alla
e
data
il
Direttore
di
questa
lettera non era ancora pervenuto l'elaborato
17
relativo al conto consuntivo 2007. A distanza
di
circa
tre
giustificava
dovuto
mesi
affermando
al
fatto
il
consulente
che
il
che
si
ritardo
mancava
era
molta
documentazione. Altre critiche provenivano dal
Collegio dei Revisori con il verbale del 13
maggio
chiesti
2008,
ancora
riferimento
Il
con
conseguenza
chiarimenti,
ai
dott.
la
criteri
D'ANTEO
che
erano
con
particolare
contabili
utilizzati.
rispondeva
con
la
nota
prot. 9763 dei 17 giugno 2008. Inoltre, tra
il Direttore Amministrativo e il consulente
intercorrevano
altre
riguardanti
della
chiavi
di
l'uso
accesso
al
comunicazioni
password
programma
e
delle
informatico
"MULTI", dove si contestava al dott. D'ANTEO
la
mancata
personale
comunicazione
preposto
alle
degli
stessi
operazioni
con
al
il
predetto programma (cfr nota prot. 9692 del
17.6.2008).
Ancora
il
Collegio
dei
Revisori
lamenta con la nota 11814 del 21 luglio 2008
difficoltà
nello
svolgimento
dei
propri
compiti. II Direttore Amministrativo, con la
nota
12163
del
l'opportunità
che
25
il
luglio
2008,
segnalava
consulente comunicasse
18
preventivamente
i
giorni
in
cui
avrebbe
compiuto gli accessi presso l'Agenzia. Ancora
con
la
2008,
nota
il
prot.
14662
Direttore
chiarimenti
sui
telematicamente,
diversi
del
settembre
Amministrativo
modelli
poiché
rispetto
22
a
F24
chiedeva
trasmessi
riportavano
quelli
importi
presenti
sui
mandati emessi dall'Agenzia. Il dott. D'ANTEO
provvedeva
alle
correzioni
come
emerge
dalla comunicazione di cui alla nota prot.
15172 del 29 settembre 2008. Ancora con nota
prot.
15171
del
Direttore
chiedeva
settembre
dell'Area
al
alla
alla
SARAS
2008
il
Amministrativa
consulente
immediatamente
fattura
29
di
«provvedere
emissione
RICERCHE
e
…
della
TECNOLOGIE a
fronte della permuta parziale del sistema DOAS
OPSIS». Anche questa richiesta era evasa con
molto
ritardo.
Ebbene,
questa
ricostruzione
operata in base alla relazione dell'avv. Luca
DI RAIMONDO, dimostrava che il rapporto di
consulenza
regionale
instaurato
e
il
dott.
conflittuale
e
aggiungere,
come
tra
D'ANTEO
critico.
A
rilevato
l'Agenzia
era
ciò
dal
alquanto
si
deve
Nucleo
19
Ispettivo
della
Regione
Abruzzo,
che
il
contratto tra l'Agenzia e il consulente era
stato
oggetto
di
specifici
rilievi.
In
particolare, per l'affidamento della consulenza
non
era
stata
evidenza
seguita
pubblica
professionisti
trattandosi
e/o
del
di
procedura
selezione
settore,
un
(l'importo
nessuna
importo
tra
correttamente
più
la
quale
sopra
soglia
dell'affidamento
quantificato
ad
andava
sulla
durata
complessiva del contratto), non poteva essere
affidato
in
Inoltre,
il
via
diretta
numero
al
degli
dott.
accessi
D'ANTEO.
che
il
professionista avrebbe dovuto compiere nella
sede
dell'Agenzia
corso
del
era
determinato solo nel
contratto
dell'affidamento.
e
All'atto
non
della
prima
stipula
del
contratto nel 2001, l'Agenzia si vincolava con
una
previsione
lesiva
dei
propri
interessi,
perché rinunciava inopinatamente al diritto di
recesso.
La
questione
riconosciuti
al
controversa,
perché
degli
consulente
le
è
accessi
potenzialmente
riduzioni
apportate
dall'Agenzia non sono mai state riconosciute
dal
dott.
D'ANTEO,
il
quale
ha
compiuto
20
accessi
superiori
Direttore
a
dell'Area
quelli
disposti
Amministrativa.
Il
dal
tutto
rende probabile un contenzioso tra l'Agenzia e
il
suo
consulente
per
la
risoluzione
del
contratto e/o inadempimento delle prestazioni
che
erano
questo
dovute
al
proposito
RAIMONDO,
consulente
lo
stesso
medesimo.
avvocato
interpellato
A
Dl
dall'Agenzia
regionale, esprimeva, nel suo parere del 30
gennaio
2009,
perplessità
sul
comportamento
dell'Agenzia, la quale alle censure mosse al
dott. D'ANTEO non ha mai fatto seguire vere e
proprie
contestazioni
contrattuale.
indicava
per
Quest'ultimo
all'Agenzia,
inadempimento
professionista
come
possibile
soluzione del controverso rapporto il ricorso
al provvedimento di revoca di cui all'art. 21
quinquies
della
s.m.i.
Tale
preferibile
legge
n.
241
scelta
a
quella
si
del
1990
e
presentava
della
risoluzione
contrattuale per inadempimento, specialmente
per
la
presenza
contestazioni
consulente.
di
scarsa
operate
L'avv.
Luca
incisività nelle
nei
DI
confronti
del
RAIMONDO,
nel
parere reso, ipotizzava che «una eventuale
21
prosecuzione
del
rapporto
con
il
professionista potrebbe determinare profili
di
responsabilità
Dirigenza
erariale
dell’'Agenzia,
in
capo
alla
specialmente
a
seguito delle chiare indicazioni dell'Ente di
controllo
e
dipendenti
dell'assunzione
chiamati
contabilità
e
ulteriori
a
svolgere
bilancio,
iniziative
in
dell'ARTA
di
mansioni
di
disparte
le
già
adottate
dall’'ente». Il medesimo legale riteneva che,
in
assenza
di
un
dell’incarico
corrispondenza
provvedimento
sarebbe
di
revoca
insussistente
la
tra la spesa sostenuta
controprestazione
resa
perseguimento
fini
dei
e
per
la
il
istituzionali
dell'ente, con il possibile sviamento delle
risorse
pubbliche.
RAIMONDO
Infatti,
affermava
come
giustificabile
la
l'utilità
spesa
della
l'avv.
non
facilmente
necessità
che
DI
o
grava
almeno
sull'ente
pubblico per il compenso da corrispondere al
consulente.
Ricevute
preliminari,
articolate
chiedere
gli
le
intimati
deduzioni
l'audizione
contestazioni
presentavano
difensive
personale.
senza
L'avv.
22
Maurizio
DIONISIO,
Isabella
Dl
sussistere
BENEDETTO
la
economico,
nonché
incaricato
al
del
il
passiva,
come
pregiudizio
perché
data
ritiene
difetto
Commissario
10.5.2005,
dall'avv.
dell'Aquila,
prescrizione
legittimazione
2001
assistito
di
era
stato
dell'Ente
in
cui
la
dal
Giunta
regionale con la delibera n. 467, ne dispose
la revoca. Dopo questa data l'avv. DIONISIO
non ebbe più incarichi da parte dell'ARTA.
Pertanto,
il
medesimo
intimato
era
rimasto
estraneo ai fatti successivi alla sua revoca,
anche
perché
le
presunte
anomalie
e
inadempienze del contratto di collaborazione
del
dott.
dedurre
D'Anteo
si
anni 2007 avviato
indicate
riferiscono
nell'invito
essenzialmente
a
agli
2008. Inoltre, l’ARTA non ha mai
azioni
D'ANTEO
per
Guardia
di
le
dirette
contro
inadempienze
Finanza.
Aggiunge
il
dott.
segnalate
poi
dalla
l'intimato
che quando diveniva Commissario dell'ARTA il
dott.
D'ANTEO
era
già
consulente
presso
l'Agenzia regionale, mentre fu il Dirigente
amministrativo
proporre
al
Antonio
Commissario
FERNANDEZ
di
indire
a
una
23
procedura pubblica per l'individuazione di un
consulente poi scelto nella persona del dott.
D’ANTEO.
Il
proprie
svolte
dott.
memorie
Antonio
richiama
dall’ARTA,
FERNANDEZ
compiti
ricordando
nelle
e funzioni
che
l'Agenzia
doveva dotarsi di un regolamento di contabilità
economico
-
principi
Alla
patrimoniale
contabili
luce
operare
di
di
applicare
generale
questa
l'Agenzia
ed
accettazione.
necessità,
tanto
i
con
dovendo
il
sistema
economico, quanto con quello finanziario, si
trovava
ad
avere
particolarmente
dell'Agenzia
un
duplice
complesso.
era
sistema
L'organizzazione
carente
di
personale
in
grado di svolgere tale delicata funzione ed
essendo
anche
stata
Commissariata
(ottobre
2001 - giugno 2005) non era stato possibile
programmare
fin
organizzazione.
da
Il
subito
personale
dell'ARTA
non
possedeva
richieste
per
la
economico
-
le
gestione
finanziario
una
a
disposizione
professionalità
di
come
stabile
un
sistema
quello
di
cui
trattasi e non era possibile assumere nuovo
personale
in
esistenti.
A
ragione
questo
dei
punto
vincoli
di
l'Agenzia
legge
poteva
24
solo ricorrere a comandi a tempo determinato
ovvero
a
ricorrere
a
forma
di
mobilità
volontaria. Non avendo avuto la possibilità
di
ottenere personale in grado di svolgere
la
funzione
poteva
di
fare
cui
trattasi
altro
collaboratore
che
affidare
esterno
convenzione
la
finanziaria.
l'Agenzia
in
regime
funzione
Nella
a
non
un
di
economico
sostanza,
la
collaborazione del dott. D'ANTEO era una
collaborazione
ad
professionale.
Nella
dott.
FERNANDEZ
alto
memoria
contesta
poi
contenuto
difensiva
il
i
di
profili
criticità nel rapporto tra Agenzia e consulente,
così come rappresentati dall'avv. Di Raimondo,
tenuto
conto
che
le
diverse
questioni
sollevate si erano poi risolte favorevolmente
con
l'avallo
della
Regione.
Per
quanto
riguarda poi il ricorso al personale interno,
l'intimato
ricorda
che
le
procedure
concorsuali per l'assunzione di ragionieri non
sono
state
nonostante
completate,
la
perché
conclusione
la
delle
Regione
procedure
concorsuali nel 2012 non ha ancora autorizzato
le assunzione stesse. Aggiunge poi l'intimato
25
che
l'eventuale
assunto
spesa
regolarmente
per
un
sarebbe
dipendente
stata
anche
superiore a quanto speso dall'Agenzia per il
dott. D'ANTEO, in qualità di consulente. Per
ogni
altro
riferimento
si
rinvia
al
testo
scritto depositato dagli intimati.
Con
lo
stesso
atto,
la
Procura
regionale
aggiungeva: Tutto ciò premesso, emerge dai
fatti sopra rappresentati, un comportamento
amministrativo
gravi
erroneo
negligenze
e
per
illegittimo
con
l'affidamento
di
incarichi a personale esterno, addebitabili,
a giudizio della Procura, al solo Dirigente
dott. Antonio FERNANDEZ, che ha prodotto il
pregiudizio finanziario di seguito indicato. La
Procura
ritiene
Maurizio
che
DIONISIO
la
non
posizione
dell’avv.
sia caratterizzata da
colpa grave, in ragione della circostanza che
nel periodo in cui ha svolto la funzione di
Commissario regionale non poteva incidere in
modo
significativo
sull'odierna
vicenda.
L'oggettività del danno segue all'illegittimo
affidamento
d'incarico
a
personale
esterno
prolungato nel tempo, affidamento che, come
emerge
dalle
ricostruzioni
della
Guardia
di
26
Finanza e dell'avv. Di Raimondo, spesso è stato
conflittuale
e
controverso
all’interno
dell'Agenzia regionale. La giurisprudenza (cfr.
ex
multis
Corte
dei
conti,
sez.
II
giur.
centrale d'appello - sentenza 29 luglio 2008 n.
256)
si
è
consolidata
circostanza
che
affidamento
da
tempo
sussiste
di
il
incarico
sulla
legittimo
all'esterno
dell'amministrazione in presenza dei seguenti
presupposti: 1) che si tratti di esigenze alle
quali non si può far fronte con personale in
servizio; 2) che l'incarico venga conferito
ad
un
esperto
competenza;
3)
di
particolare
che
vengano
e
comprovata
preventivamente
determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed
il
compenso
della
collaborazione.
Tutta
la
legislazione recente (cfr. ad esempio la legge
6 agosto 2008, n. 133, dove all'art. 46 è
stabilita la riduzione delle collaborazioni
e consulenze nella pubblica amministrazione)
è rigorosamente restrittiva nell'affidamento
delle
consulenze
Infatti
che:
a)
è
al
personale
sempre
esterno.
necessario
l'oggetto della prestazione deve
corrispondere
alle
competenze
attribuite
27
dall'ordinamento
all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici
e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente; b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente
oggettiva
di
utilizzare
disponibili
al
prestazione
e
durata,
essere
oggetto
collaborazione.
Ebbene,
questi
doveva
principi
e
non
si
esterno
situazione
consolidata
la
natura
qualificata;
e
della
all'interno
muoversi
di
di
l'Agenzia
consentire
pervenire
per
d)
determinati
compenso
doveva
consulente
umane
c)
di
preventivamente
luogo,
regionale
risorse
interno;
altamente
essere
l'impossibilità
le
suo
deve
temporanea
devono
accertato
a
molti
al
una
anni.
L'incarico al dott. D'ANTEO era svolto per
un
periodo
assenza
di
una
trasparente,
lungo
procedura
concorrenziale
e
di
ed
in
conferimento
imparziale;
presentandosi come conferimento di consulenze
produttive
giustificate
estraneo
di
ed
pregiudizio
attribuite
all'Agenzia
finanziario,
non
a
un
soggetto
pubblica.
Il
medesimo
28
incarico era svolto con numerosi episodi di
criticità ed inefficienza amministrativa, così
come emerge dalla ricostruzione dell'avv. Di
RAIMONDO.
Per
la
giurisprudenza
tanto
amministrativa quanto contabile, il ricorso a
risorse
umane
esterne
deve
essere
inteso
restrittivamente, poiché deve essere consentito
solo
nei
casi
relazione
ad
sopperibili
previsti
eventi
con
esistente,
dalla
la
legge,
straordinari,
struttura
posto
che
o
in
non
burocratica
la
pubblica
amministrazione deve provvedere ai suoi compiti
con
la
propria
organizzazione
e
ii
proprio
personale. Infatti, il ricorso a risorse umane
esterne deve essere inteso un'extrema ratio,
perché
è
consentito
solo
nei
casi
previsti
dalla legge, giacché gli enti pubblici devono
operare con la propria organizzazione e con
il proprio personale e non possono affidare al
personale esterno incarichi di durata più che
decennale.
A
Regionale,
sussiste
l’ARTA
giudizio
Abruzzo
un
la
di
danno
cui
questa
Procura
economico
per
responsabilità
amministrativa deve essere addebitata, a titolo
di
colpa
grave,
al
solo
dott.
Antonio
29
FERNANDEZ, il quale per il ruolo rivestito si
doveva adoperare affinché le professionalità
carenti
in
materia
fossero
acquisite
economico
in
tempi
finanziaria
ragionevoli
da
parte dell'agenzia medesima. Per questo motivo
la Procura regionale ritiene che nella fase di
prima applicazione l'intervento del consulente
potesse
essere
giustificata,
ma
il
suo
protrarsi per anni si configura soltanto come
consulenza
illegittima
e
come
una
forma
surrettizia per violare le norme sui divieti
di assunzione del personale che il legislatore
da anni impone. Tra l'altro questo aspetto, a
giudizio
confermato
della
Procura
anche
assai
grave
dall'intimato,
afferma che l'unica
il ricorso ai consulenti
condivide
è
quale
soluzione possibile ai
limiti assunzionali posti dal
non
il
…
le
legislatore è
esterni. La Procura
deduzioni
difensive
dell'intimato, perché da un lato le relazioni
della
Guardia
Raimondo,
di
Finanza
dall'altro
incarico,
lungo
costellato
conflittualità,
amministrativa
il
e
dimostrano
contabile
dell'avv.
Di
periodo
di
da
numerose
una
condotta
illecita
30
contabilmente
buon
e
contraria ai
andamento
principi del
dell'amministrazione.
L'ipotesi di danno ipotizzata nell'invito a
dedurre corrispondeva alla spesa
per
la
retribuzione
degli
sostenuta
incarichi
di
consulenza
professionale al dott. D'ANTEO
nella
quantificata
misura
Finanza,
pari
importo
pari
a
dalla
complessivi
ai
€
compensi
Guardia
di
501.990,98,
versati
al
consulente negli anni 2003 - 2008, periodo in
cui
il
convenuto
l'Agenzia.
prestava
Ritiene
la
servizio
Procura
presso
che
il
predetto danno possa essere contenuto in
una
misura
inziale
inferiore,
perché
l'affidamento
nella
dell'incarico
fase
poteva
essere ragionevole, ma il suo protrarsi nel
tempo diviene solo una forma surrettizia di
assunzione
il
di
contratto
limiti
posti
assunzioni
personale
esterno
di
consulenza)
dal
legislatore
presso
le
(attraverso
contrario
in
materia
amministrazioni.
ai
di
Per
questo motivo la Procura ritiene che la quota
di
danno
addebitabile
nell'importo
di
€
possa
70.000,00,
essere contenuta
tenendo
anche
conto dell'utilitas, comunque, ricevuta dalla
31
prestazione resa dal dott. D'Anteo. Allo stato
degli
atti,
a
giudizio
di
questa
Procura
Regionale, sussiste un pregiudizio per l'ARTA
Abruzzo, pari a € 70.000,00, corrispondente a
quella somma da addebitare al convenuto, nella
misura
appena
pregiudizio
indicata,
subito
dal
per
reintegrare
patrimonio
il
dell'ente
pubblico a causa di condotte illegittime per il
bilancio pubblico.
In
relazione
regionale
a
tali
accadimenti,
instaurava
il
la
Procura
contraddittorio
preliminare, ex art. 5, comma 1, del d.l. 15
novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14
gennaio
1994,
n.
19,
invitando
i
presunti
responsabili del danno a depositare le proprie
deduzioni e gli eventuali documenti (invito a
dedurre in data 19 marzo 2013, notificato al
Fernandez in data 30 marzo 2013).
Antonio Fernandez presentava tali deduzioni in
data 26 aprile 2013 e non chiedeva audizione
personale.
Seguiva,
come
descritto
in
premessa,
l'emissione, in data 18 luglio 2013, dell'atto
di citazione in giudizio, notificato in data 2
agosto 2013.
32
L'udienza era fissata al 28 gennaio 2014.
Con memoria depositata in data 7 gennaio 2014,
i difensori del convenuto:
delineate
la
natura
giuridica
e
l’organizzazione interna dell’ARTA, sostenevano
l’assenza,
all’interno
dell’Agenzia,
di
personale di ruolo che per titolo di studio,
pregresse esperienze ovvero specifiche capacità
avesse
dimostrato
idoneità
all’incarico
poi
affidato al consulente esterno;
contestavano quanto affermato da parte attrice
in ordine all’assenza di procedura ad evidenza
pubblica, al numero degli accessi consentiti al
professionista,
alla
rinuncia,
da
parte
dell’ARTA, al diritto di recesso, alla natura
controversa
degli
contenzioso
per
conflittualità
accessi
l’Agenzia,
del
ed
al
alla
rapporto
possibile
criticità
tra
il
e
dott.
D’Anteo e l’ARTA;
ritenuto assente il nocumento per la P.A. e
prospettato che la collaborazione in argomento
ha
significato
un
risparmio
in
termini
economici rispetto a quella che sarebbe stata
la spesa se il servizio fosse stato svolto,
come
lo
è
oggi,
da
personale
di
ruolo,
33
chiedevano
il
rigetto
della
domanda
ed
eccepivano, in via subordinata, la prescrizione
del preteso danno erariale in riferimento ai
compensi
alla
precedenti
notifica
al
quinquennio
dell’invito
a
anteriore
dedurre
(marzo
2013).
In occasione della pubblica udienza in data 28
gennaio
2014,
l’avv.
Francesco
Camerini,
rievocato il contenuto dell’atto depositato in
data 7 gennaio 2014, insisteva per la reiezione
della
pretesa
confermando
e
il
quanto
al
pubblico
libello
ministero,
introduttivo,
concludeva per la condanna del convenuto.
Considerato in
D I R I T T O
L’ordine di esame delle questioni è rimesso al
prudente
apprezzamento
del
giudicante
(Corte
dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 del
1991).
Ciò premesso, si osserva che costituisce ius
receptum il principio secondo cui la pubblica
amministrazione deve provvedere ai suoi compiti
con
la
propria
organizzazione
ed
il
proprio
personale e che il ricorso a soggetti esterni è
consentito solo nei casi previsti dalla legge o
34
in
relazione
possono
ad
essere
esistente
eventi
straordinari
affrontati
(Corte
dei
con
la
conti,
che
non
struttura
Sezione
II
giurisdizionale centrale, sentenza n. 122 del
2006).
In altri termini, non sono ammessi incarichi a
professionisti
commesso
esterni
coincide
con
quando
quello
il
compito
compreso
negli
obblighi e nelle funzioni previste dalla legge
per
i
dipendenti
dell’amministrazione
(Corte
dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale,
sentenza n. 273 del 2005).
Gli
stessi
implicare
incarichi,
uno
svolgimento
continuativa
ma
particolari
cognizioni,
eccezionali
essere
la
di
soluzione,
di
non
in
devono
attività
virtù
specifiche
di
ed
problematiche, tali da non poter
affrontate
all’interno
inoltre,
dalle
risorse
dell’organizzazione
esistenti
interessata
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 162 del 2002).
Il ricorso a professionalità esterne, per di
più, non può essere considerato di per sé uno
strumento per ampliare compiti istituzionali e
ruoli organici dell'ente, al di fuori di quanto
35
consentito
dalla
legge
(Corte
dei
conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,
sentenza n. 1544 in data 25 settembre 2000).
In materia, l’orientamento della giurisprudenza
è oramai consolidato (Corte dei conti: Sezione
III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 74
del
2006
e
152
del
2001;
Sezione
II
giurisdizionale centrale, sentenza n. 389 del
2005;
Sezione giurisdizionale per la Regione
Abruzzo,
sentenza
giurisdizionale
n.
per
784
del
2005;
la
Regione
Sezione
Sardegna,
sentenza n. 555 del 2000).
In particolare:
il
ricorso
a
subordinato
professionalità
all’inesistenza
disposizione
di
dell’apparato
esterne
è
risorse
a
amministrativo
(Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale
centrale, sentenza n. 74 del 2006);
il
conferimento
dell’incarico
a
di
professionisti
espletare
esterni
mansioni
che
avrebbero potuto essere assolte dai dipendenti
dell’ente evidenzia profili d’illegittimità qualificati
gravità
in
altresì
ragione
da
colpa
della
di
rilevante
violazione,
nella
circostanza, di specifiche norme regolamentari
36
–
di
tal
che
del
danno
ingiusto
correlato
all’inutile spreco di risorse finanziarie non
possono non rispondere gli amministratori che
tali
incarichi
conti,
abbiano
Sezione
II
conferito
(Corte
giurisdizionale
dei
centrale,
sentenza n. 389 del 2005);
configura
danno
finanziario
l’affidamento
a
soggetto esterno di compiti che rientrano nella
normale
routine
richiedono
amministrativa
eccezionali
e
competenze
che
non
(Corte
dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Abruzzo, sentenza n. 784 del 2005);
l'incarico
consulenza
conferito
per
lo
una
svolgimento
normale
rilevanza
potuto
provvedere
costituisce
ad
di
burocratica,
gli
fattispecie
società
compiti
cui
uffici
di
di
di
avrebbero
dell'ente,
responsabilità
amministrativa per colpa grave nonché fonte di
danno
ingiusto,
a
maggior
ragione
se
comportante spesa di rilevante importo (Corte
dei
conti,
Sezione
III
giurisdizionale
centrale, sentenza n. 152 del 2001);
deve
ritenersi
cagionato
con
fonte
colpa
di
grave
ingiusto
la
danno
consulenza
conferita a professionista estraneo ad un ente
37
pubblico
per
lo
svolgimento
di
mansioni
amministrative del tutto normali e, come tali,
certamente espletabili dai funzionari dell'ente
(Corte
dei conti, Sezione II giurisdizionale
centrale, sentenza n. 208 del 2001);
l'incarico
conferito
amministrazione
per
lo
ad
un
svolgimento
amministrazione,
provvedere
gli
fattispecie
di
dal
professionista
di
compiti
cui
uffici
consiglio
esterno
di
normale
avrebbero
dell'ente,
responsabilità
di
dovuto
costituisce
amministrativa
(Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale
centrale, sentenza n. 133 del 2001);
configura
ipotesi
di
responsabilità
amministrativa dei vertici dell'amministrazione
l'avere
destinata
concorso
al
a
perseguimento
istituzionali
esclusivamente
creare
una
struttura
di
finalità
dell'ente,
con
alimentata
personale
estraneo
all'amministrazione (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Sardegna,
sentenza n. 555 del 2000).
Il
descritto,
concorde
recenti:
articolato
riscontro
anche
indirizzo
in
decisioni
trova
meno
38
sussiste la responsabilità amministrativa dei
componenti
la
giunta
municipale
per
aver
affidato ad un avvocato esterno all'ente locale
un incarico di consulenza legale che, invece,
avrebbe dovuto essere svolto dagli organi del
comune,
trattandosi
nell'ordinaria
di
materia
rientrante
amministrazione
e
nelle
competenze interne dell'ente (Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia,
sentenza n. 302 del 1995);
il ricorso ad incarichi e consulenze esterne
contrasta
con
il
fondamentale
principio
di
diritto secondo cui gli enti pubblici devono
utilizzare
per
d'istituto
(Corte
il
dei
l'assolvimento
proprio
conti,
dei
apparato
Sezione
compiti
organizzativo
controllo
enti,
deliberazione n. 34 del 1995);
l'affidamento
presuppone
di
il
incarichi
concreto
a
terzi
estranei
verificarsi
delle
esigenze previste dalla legge e l'impossibilità
di farvi fronte con il personale in servizio;
occorre
incarichi
atipiche
evitare
a
di
che
terzi
si
assunzione
gli
affidamenti
traducano
(Corte
in
dei
di
forme
conti,
Sezione controllo enti, deliberazione n. 33 del
39
1994);
l'amministrazione
può
ricorrere
a
consulenze
professionali solo in casi eccezionali e sempre
che manchino, al proprio interno, le specifiche
professionalità all'uopo necessarie (Corte dei
conti,
Sezione
I
giurisdizionale
centrale,
sentenza n. 56 del 1994);
non essendo ammissibile in linea di principio,
ex art. 97, comma 2, della Costituzione, salvo
che in casi ben determinati, l'affidamento a
soggetti
estranei
tecnica,
economica
bilancio)
dell'ente
di
(incarico
e
funzioni
pubblico,
legale
di
in
consulenza
materia
istituzionali
la
di
proprie
relativa
spesa
costituisce danno alla finanza dell'ente stesso
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Puglia, sentenza n. 6 del 1993).
Tale assetto interpretativo, riferibile anche
ad un preciso quadro normativo (art. 51, comma
7, della legge 8 giugno 1990, n. 142; art. 7,
comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n.
127,
nel
testo
modificato
dall'art.
2
della
legge 16 giugno 1998, n. 191; art. 2, comma 2
bis,
del
d.l.
26
gennaio
1999,
n.
8,
40
convertito,
marzo
con
1999,
n.
modificazioni,
75;
art.
110
in
legge
25
del
d.lgs.
18
agosto 2000, n. 267) riprodotto, in parte ed in
senso
più
restrittivo,
disposizioni
(art.
1,
dalle
commi
11
e
ultime
42,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, commi
9, 173 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n.
266; articoli 27, 32 e 34 del d.l. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in
legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 1, comma 467,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 46
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.
133), non può essere ignorato.
La
casistica
giurisprudenziale
fattispecie
violazioni
citato
dalle
dei
corpus
quali
predetti
è
ricca
emergono
principi
normativo,
palesi
et/aut
oggetto,
di
del
d’altra
parte, di chiare ed uniformi linee di indirizzo
fornite
dalla
ministri
Presidenza
(direttiva
circolare
n.
5
in
in
data
del
data
Consiglio
6
giugno
dei
2006;
21 dicembre 2006) e
tendenti a circoscrivere il grave fenomeno in
virtù
del
pubblica
severo
e
della
contenimento
rigorosa
della
osservanza
spesa
dei
41
presupposti
ricorso
giuridici
agli
Emblematico
e
che
legittimano
incarichi
riassuntivo
il
in
argomento.
degli
orientamenti
testé
riportati quanto enunciato dalla Corte
dei
conti,
centrale,
con
Sezione
III
sentenza
n.
giurisdizionale
16
del
2007:
la
possibilità di ricorrere all’apporto esterno è
condizionata dal rispetto di alcuni criteri (in
particolare:
obiettivi
rispondenza
dell’amministrazione
specificità
e
impossibilità
all’interno
esistenza
dell’incarico
temporaneità
di
di
una
propria
adeguata
conferente;
dell’incarico;
procurarsi
della
agli
le
risorse
organizzazione;
motivazione)
che
rendono legittima la scelta; la mancanza di uno
solo
di
detti
elementi
può
condurre
ad
un
giudizio censorio.
Nel caso concreto, in particolare, l’incarico
non
era
temporaneo;
in
relazione
a
tale
aspetto, accorta giurisprudenza asserisce che
la
durata
prolungata
non
consente
di
considerare legittimo l’apporto esterno (Corte
dei
conti,
Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione Lombardia, sentenza n. 109 del 2007) e
che
il
conferimento
dell’incarico
per
un
42
periodo
crea
le
limitato,
premesse
eventualmente
per
la
rinnovabile,
continuità
della
prestazione, in aperta violazione delle norme
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 750 del 2004).
Evidente,
in
applicazione
dei
richiamati
principi ed in base a quanto allegato e provato
dal
pubblico ministero, anche il pregiudizio
patrimoniale.
In modo specifico, tale nocumento corrisponde,
come
esattamente
prospettato
dal
pubblico
ministero, alle somme pagate al professionista
esterno a seguito di una scelta illegittima ed
onerosa che – quantomeno in una fase successiva
al
momento
genetico
del
rapporto
-
era
possibile evitare (Corte dei conti, Sezione III
giurisdizionale
centrale, sentenza n. 74 del
2006)
quale
ed
alla
non
consegue
vantaggio
alcuno per l’amministrazione (Corte dei conti,
Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza
n. 122 del 2006), utilità, peraltro, che deve
essere effettiva (Corte dei conti: Sezione III
giurisdizionale centrale, sentenza n. 330 del
2007;
Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania,
sentenza
n.
1894
del
2007)
ed
è
43
apprezzabile solo in precisi casi (Corte dei
conti:
Sezione
sentenza
n.
I
giurisdizionale
304
del
centrale,
2005;
Sezione
giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza
n. 338 del 2005).
Appare assai arduo, altresì, ravvisare qualche
utilitas in attività ad altri di fatto affidate
ma che devono essere demandate precipuamente ed
istituzionalmente al personale dell’ente locale
e
similiter considerare utile proprio quella
circostanza
evitare
che
(Corte
la
norma
dei
violata
conti,
intendeva
Sezione
II
giurisdizionale centrale, sentenza n. 173 del
2006).
In
ultima
analisi,
deve
essere
esclusa
la
compensatio lucri cum damno (Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
sentenza n. 750 del 2004).
Inoltre,
la
abdicazione
sostanziale
ad
alcune
e
deprecabile
funzioni
riservate
all’amministrazione non può che tradursi, come
osservato
antea
(Corte
giurisdizionale
per
sentenza
del
demotiva,
n.
73
dei
la
2008),
conti,
Regione
in
un
Sezione
Abruzzo,
quid
che
svilisce (Corte dei conti, Sezione
44
giurisdizionale
per
la
Regione
Abruzzo,
sentenza n. 750 del 2004) e menoma le risorse
umane
interne,
tecnicamente
sostituite
assistite
da
parzialmente
soggetto
e
esterno
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, sentenza n. 188 del 2005).
La responsabilità del danno in disamina deve
essere imputata al convenuto.
Nel caso di specie, appaiono violati i doveri
imposti dai generali ed irrinunciabili canoni
di
buona
amministrazione,
trascuratezza
effetti
dei
prevedibili
pregiudizievoli
con
evidente
(ed
evitabili)
connessi
all'attività
in argomento.
Il comportamento del convenuto è connotato da
colpa grave.
Evidente,
infatti,
il
grado
d'intensità,
particolarmente qualificato, dell’atteggiamento
psicologico
-
alternativa
della
al
legge
sostituito
14
elemento
dolo,
dall’art.
gennaio
dall’art.
richiesto,
3
1994,
del
in
1,
comma
n.
20,
d.l.
23
1,
come
ottobre
1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre
1996, n. 639: La responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
45
conti
in
materia
di
contabilità
pubblica
è
personale e limitata ai fatti ed alle omissioni
commessi con dolo o colpa grave, ferma restando
l’insindacabilità
discrezionali
sintesi,
–
quale
nel
merito
definito,
con
nell'espletamento
funzioni
di
deviazione
di
delle
dal
scelte
pregevole
atteggiamento
disinteresse
e
delle
grave
proprie
modello
di
condotta connesso ai propri compiti (Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Veneto, sentenza n. 71 del 1997).
Nulla quaestio sul rapporto di servizio e sul
nesso di causalità, apparendo pacifico il primo
ed indubbio, innanzi alla consequenzialità tra
la condotta ed il danno, il secondo.
In relazione a tali profili, elementi necessari
per l’affermazione della responsabilità oggetto
della
domanda
dalla
di
stessa
parte
attrice,
rappresentati
nei
e
termini
sostenuti
dall’esame complessivo e congiunto degli atti e
dei
documenti
di
causa,
non
emergono
validi
argomenti di segno contrario rispetto a quelli
dedotti
e ampiamente dimostrati dal pubblico
ministero.
Il danno - accogliendo in parte qua l’eccezione
46
di
prescrizione
convenuto
gennaio
con
2014
sollevata
memoria
e
dai
difensori
depositata
ribadita
in
dall’avv.
del
data
7
Francesco
Camerini in occasione della pubblica udienza ammonta ad € 19.708,72, importo pari alle somme
effettivamente liquidate a Lucio
D’Anteo nel
periodo aprile – settembre dell’anno 2008 (nota
n. 61 in data 25 novembre 2008 del direttore
generale dell’ARTA Abruzzo – in atti di causa).
Di conseguenza, si condanna Antonio Fernandez
al
risarcimento,
Abruzzo
e
somma,
in
dell’ARTA
da
rivalutazione
favore
della
Regione
Abruzzo,
della
predetta
ritenersi
monetaria
comprensiva
fino
alla
di
data
di
deposito della presente sentenza.
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla
predetta
data
sino
all’effettiva
ed
intera
soddisfazione del credito.
Le
spese
di
giudizio,
liquidate
come
in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente
contraria
pronunciando,
istanza,
eccezione
respinta
o
ogni
deduzione,
accoglie per quanto di ragione la domanda di
47
parte attrice e, per l’effetto
C O N D A N N A
Antonio
Fernandez,
novembre
della
1956,
Regione
al
nato
a
Palermo
risarcimento,
Abruzzo
e
in
dell’ARTA
il
18
favore
(Agenzia
regionale per la tutela dell’ambiente) Abruzzo,
di € 19.708,72, somma da ritenersi comprensiva
di rivalutazione monetaria fino alla data di
deposito della presente sentenza;
sono invece dovuti gli interessi legali dalla
predetta
data
sino
all’effettiva
ed
intera
soddisfazione del credito;
liquida le spese di giudizio, sino alla data di
pubblicazione
€
della
sentenza,
in
520,36 (cinquecentoventi/36)----------------
a carico del soccombente;
manda alla segreteria per gli adempimenti di
rito.
Così
deciso
in
L’Aquila,
nella
camera
di
consiglio in data 28 gennaio 2014.
L'estensore
f.to Federico Pepe
Il presidente
f.to Luciano Calamaro
Depositata in segreteria il 28/05/2014
Il direttore della segreteria
f.to dott.ssa Antonella Lanzi
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