LA SANITÀ IN ITALIA 1978 VERA RIFORMA IN SANITÀ COMPETENZA LEGISLATIVA ALLE REGIONI ALTRE LEGGI 1992 n°502 2 PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1978 REGIO DECRETO n°1631 del 1938: ORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI SALUTE TUTELATA DALLO STATO NASCONO GLI OSPEDALI • GENERALI per acuti, per convalescenti, per cronici • SPECIALI 3 • VENIVANO DETTATE ALCUNE NORME IGIENICO-SANITARIE E LO STATUS DEL PERSONALE • RIMANEVANO ESCLUSI DA QUESTI ORDINAMENTI: GLI ISTITUTI A CARATTERE SCIENTIFICO, ISTITUTI PER LA CURA DELLE MALATTIE MENTALI, ISTITUTI E CASE DI CURE PRIVATE (O DIPENDENTI DA ORDINI RELIGIOSI) 4 QUESTA LEGGE PUR AVENDO PORTATO NOTEVOLI INNOVAZIONI, EBBE IL LIMITE DI NON COINVOLGERE TUTTI GLI ENTI CHE SI OCCUPAVANO DI SANITA’ E QUINDI INGENERO’ CONFUSIONI FAVORENDO DIVERSITÀ GESTIONALI 5 ANNI ’60 LIVELLO CENTRALE • Ministero sanità (istituito con legge n° 296 del 1958 ) • Consiglio superiore di sanità (organo consultivo) • Istituto superiore di sanità (organo tecnico scientifico) • • • • • LIVELLO PERIFERICO Medico provinciale Veterinario provinciale Ufficiali sanitari comunali Ufficiali di sanità marittima, aerea, di frontiera Consiglio provinciale di sanità (funzioni consultive) 6 Principale struttura sanitaria: ospedali con la legge n°132 del 1968 divennero ENTI OSPEDALIERI ovvero • “Enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi’’ • cioè servizio pubblico 7 DPR 128-129-130/1968 • Ordinamento dei servizi ospedalieri, istituti universitari e stato giuridico del personale • Attività ospedaliera = pubblico servizio rivolto alla cura ed al mantenimento degli ammalati ricoverati nell’edificio ospedaliero 8 • Alle regioni comincia ad essere affidata competenza legislativa in materia sanitaria • In questo periodo l’assistenza sanitaria s’incentrava sulla mutualità 9 Le mutue erano nate negli anni ’30 • assicurazioni obbligatorie contro i rischi di malattia • solidarietà dei lavoratori e contributo finanziario datori di lavoro • il lavoratore acquisiva il diritto all’assistenza sanitaria e all’identità economica in caso di malattia • chi non aveva lavoro regolare o era disoccupato era costretto a pagare tutte le prestazioni sanitarie (o era iscritto nell’elenco dei poveri) 10 Le mutue • si occupavano della cura • avevano dato vita a strutture (poliambulatori) diffuse però in maniera disomogenea spesso in stretta relazione con la disponibilità finanziaria • non erano nemmeno omogenei i tipi di prestazioni erogate dai vari enti mutualistici 11 ….legislazione non al passo con i tempi…. 12 ANNI ’70 DPR 4 del 1972 Legge n° 386 del 1974 • Trasferimento alle • “Norma per regioni delle funzioni l’estinzione dei debiti amministrative statali degli enti mutualistici in materia di nei confronti degli enti assistenza ospedalieri e l’avvio della riforma sanitaria” • ed elenca le funzioni trasferite • è comunque un trasferimento parziale 13 Giornata di degenza PREZZO (retta) che le mutue dovevano agli ospedali aumento retta mutue non in grado di far fronte alle spese 14 Dal 1974 diminuzione potere decisionale singoli enti allargato compiti e responsabilità alle regioni in materia sanitaria 15 Legge n°382 del 1975 • Definisce e rafforza i poteri e le competenze delle regioni in materia sanitaria Obiettivo affidare i servizi alla collettività (alle volontà espresse col voto) • vengono definite anche le funzioni degli enti locali 16 Legge n°349 del 1977 • trasferisce funzioni enti mutualistici alle regioni • liquidazione enti mutualistici • nascono le SAUB strutture amministrative unificate di base • realizzano il diritto all’assistenza sanitaria gratuita • scelta medico di fiducia • pagamento del medico di base: • non più notule (più visite più compensi) • quota capitaria (quota annua per ogni assistito) 17 DPR n°616 del 1977 Prosegue il trasferimento alle regioni dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera Comprendendo anche le funzioni che riguardano la promozione il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico Per le funzioni trasferite le regioni hanno completa responsabilità Per le altre funzioni il potere centrale si limita ad un indirizzo e coordinamento Netta distinzione gestione ai comuni programmazione ed organizzazione alle regioni …le basi per la riforma… 18 Istituzione fondo nazionale ospedaliero contributi dei lavoratori finanziamento integrativo dello stato ridistribuzione alle regioni le quali distribuivano le quote spettanti ai singoli ospedali 19 Legge 23 dicembre 1978 n°833 Superamento concetto di assistenza suddivisa tra categorie sociali ed erogata da miriadi di enti 20 garanzia Tutela sanitaria gratuita ed uniforme a tutta la popolazione 21 PROTAGONISTI Stato Regioni Comuni programmazione nazionale 22 Salute Promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione 23 PREVENZIONE 24 Principi: • Attuazione art. 32 della Costituzione “la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti-nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” 25 Condizione di uguaglianza di tutti i cittadini in tutto il territorio nazionale di fronte alle prestazioni sanitarie Tutta l’attività sanitaria viene svolta da una medesima struttura Superamento del sistema mutualistico con estensione a tutti i cittadini dell’assistenza sanitaria 26 • Introduzione della programmazione PSN • con validità triennale sulla base del quale • Piano Sanitario Regionale 27 riabilitazione • obiettivi attività sanitaria cura prevenzione eliminazione cause o fattori che favoriscano l’insorgenza delle malattie 28 • coinvolgimento cittadini nella programmazione e gestione dei servizi sanitari • integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali • libera scelta medico curante 29 • definizione delle unità sanitarie locali complesso di presidi uffici servizi • dei comuni-singoli o associati-delle comunità montane • nel proprio ambito territoriale 30 • assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale 31 L’unità sanitaria locale provvede a: educazione sanitaria rilevazione e gestione informazioni (statistiche epidemiologiche finanziarie) igiene dell’ambiente prevenzione tutela del diritto alla procreazione libera e responsabile protezione maternità, infanzia, età evolutiva medicina del lavoro (infortuni e malattie professionali) medicina dello sport assistenza: medica generica e specialistica infermieristica domiciliare ambulatoriale - malattie fisiche psichiche assistenza ospedaliera riabilitazione assistenza farmaceutica igiene degli alimenti e bevande polizia veterinaria certificazioni sanitarie 32 ORGANI per IL FUNZIONAMENTO dell’Unità Sanitaria Locale • ASSEMBLEA GENERALE • COMITATO DI GESTIONE • PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE • COLLEGIO DEI REVISORI 33 • COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: è stato istituito nel 1982 (legge n° 181), è costituito da tre membri • uno designato dal Ministro del Tesoro, • uno dalla Regione • e uno con funzioni di Presidente, dal Consiglio comunale (assemblea dei comuni o comunità montana) Competenze VIGILARE sulla GESTIONE FINANZIARIA Esaminare i conti consuntivi - redigere una propria relazione da allegare all’approvazione degli atti suddetti 34 • I servizi dell'Unita' Sanitaria Locale sono: • 7 Sanitari • 5 Amministrativi • 1 Sociale • 1 Presidio Multizonale di Prevenzione 35 I servizi sanitari sono: 1) Servizio di Igiene Pubblica; 2) Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro; 3) Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia; 4) Servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica; 5) Servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica 6) Servizio per l'assistenza ospedaliera; 7) Servizio veterinario. 36 I servizi amministrativi sono: 1) Servizio affari generali, statistica, rilevazione ed elaborazione dati; 2) Servizio per la gestione del personale; 3) Servizio per i bilanci e per la programmazione finanziaria; 4) Servizio per le attività tecniche; 5) Servizio per le attività economali e di approvvigionamento. 37 SERVIZIO IGIENE PUBBLICA • Profilassi malattie infettive • Profilassi e vigilanza su: edilizia - aria - atmosferica - suolo - acque superficiali - approvvigionamenti acque potabili produzione, manipolazione, trasporto, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e relativi additivi • Profilassi e vigilanza degli insediamenti urbani e della collettività • Tutela sanitaria dell’attività sportiva della popolazione • Medicina legale e accertamenti, certificazioni 38 SERVIZIO MEDICINA PREVENTIVA E IGIENE DEL LAVORO • Igiene e medicina del lavoro • Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 39 SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA’ INFANZIA E DELL’ETA’ EVOLUTIVA E PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA FAMIGLIA Oltre alle attività già indicate nella denominazione assicura: • l’organizzazione unitaria degli interventi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione e degli interventi sociali connessi alla tutela della famiglia, • della maternità, • dell’infanzia • e dell’età evolutiva. • Coordina la gestione dell’attività medica di base. 40 SERVIZIO PER L’IGIENE MENTALE E L’ASSISTENZA PSICHIATRICA • Funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione riguardanti la tutela della salute mentale, • il recupero e l’inserimento sociale dei ricoverati nelle istituzioni manicomiali. Dipende da questo servizio e fa parte integrante di questo il • servizio di diagnosi e cura dislocato presso l’ospedale . 41 SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ MEDICA DI BASE, DELL’ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA • Assicura l’assistenza medica specialistica, medico-generica e infermieristica ambulatoriale e domiciliare e l’assistenza farmaceutica 42 SERVIZIO PER L’ASSISTENZA OSPEDALIERA • Assicura l’assistenza ospedaliera e l’attività specialistica 43 SERVIZIO VETERINARIO • Profilassi e polizia veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, • sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, • sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, • sulla riproduzione, allevamento e salute animale, • sui farmaci ad uso veterinario 44 SERVIZIO AFFARI GENERALI, STATISTICA, RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI Cura gli adempimenti inerenti • l’attività degli organi dell’USL, • al contenzioso ed agli affari legati alla gestione del patrimonio assegnato in uso all’USL, in materia di protocollo e archivio. Da questo servizio dipende il centro elaborazione dati. 45 SERVIZIO GESTIONE PERSONALE • Tenuta ed aggiornamento delle piante organiche, cura la tenuta e l’aggiornamento dei fascicoli personali • Cura il completo espletamento delle procedure relative ad avvisi pubblici e concorsi pubblici per l’assunzione del personale. • Provvede all’assunzione, adempimenti relativi a dimissioni, aspettative dei dipendenti. • Provvede all’attività necessaria per il pagamento degli emolumenti al personale. 46 SERVIZIO PER I BILANCI E PER LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA • Cura la predisposizione del bilancio di previsione annuale, • cura la preparazione del rendiconto generale dell’USL, • cura la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese 47 SERVIZIO PER LE ATTIVITA’ TECNICHE • Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, • cura la manutenzione degli impianti sia a livello termotecnico che a livello elettronico. • Cura la progettazione di nuove opere edilizie. 48 SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMALI E DI APPROVVIGIONAMENTO Cura la gestione dei servizi di • cucina, • dispensa, • guardaroba e lavanderia, • dei magazzini, • effettua le piccole spese d’urgenza, • cura la tenuta degli inventari, • cura la predisposizione degli atti riguardanti ogni acquisto e fornitura. • Provvede agli acquisti in economia. 49 La legge n° 111 del 1991 innova profondamente la struttura organica delle USL In base alla nuova normativa gli organi dell’USL sono : • -amministratore straordinario • -il comitato dei garanti • -il collegio dei revisori Viene tolta ogni residua competenza gestionale all’assemblea dell’associazione dei comuni, rimane solo la funzione di collegio elettorale per l’elezione dei componenti del comitato dei garanti. 50 AMMINISTRATORE STRAORDINARIO • Eletto dal Presidente della Regione (avviso pubblico, domanda, elenco, commissione valutazione titoli) • Può essere revocato e sostituito in caso di grave disavanzo, o in caso di violazioni di leggi o imparzialità dell’amministrazione (può intervenire anche il Ministero della sanità) • La carica è incompatibile con altre cariche pubbliche e con rapporti con l’USL. • Esercita i poteri gestionali, la rappresentanza legale, bilancio preventivo e consuntivo, piante organiche, convenzioni, piani di attuazione dei piano sanitario. • E’ coadiuvato dal coordinatore amministrativo, dal coordinatore sanitario e dal coordinatore dei servizi sociali. 51 COMITATO DEI GARANTI • Numero componenti 5 o 7 • Relazione semestrale agli Enti Locali sull’attività dell’USL 52 • La legge n° 45 del 2/3/1993 proroga i termini della durata in carica degli Amministratori Straordinari e vengono soppressi i Comitati dei Garanti, le cui funzioni vengono attribuite al Sindaco del comune. I sindaci nell’ambito della programmazione regionale definiscono • le linee d’indirizzo per l’impostazione della programmazione delle attività; • esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo; • verificano l’andamento delle attività e le decisioni dell’Amministratore straordinario. 53 IL DISTRETTO • Già dalla 833 si era pensato di creare una organizzazione all’interno dell’USL cioè si era pensato a strutture tecnico – funzionali per l’erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento. 54 In realtà i distretti non diedero i risultati attesi a causa di: • complessità modello organizzativo • difficoltà disciplina normativa nei rapporti tra USL e distretto • difficoltà di attuazione del principio di autonomia tecnico funzionale • difficoltà di attuazione del lavoro di gruppo ed integrazione delle competenze • mancato coinvolgimento dei medici di base • insoddisfacente gestione manageriale della struttura 55 Motivi del fallimento della 833 • Accentuata ingerenza politica • Forte astrattezza • Le Regioni non sono mai riuscite ad avere quel ruolo predominante che avrebbero dovuto avere • La partecipazione dei cittadini non diede i risultati sperati • La spesa era incontrollata ‘’chi più spendeva, meglio gestiva” • Non è mai stato utilizzato lo strumento della programmazione • La qualità delle prestazioni non era controllata • Vi era una disuguaglianza di prestazioni sul territorio • Non è stata attuata la dipartimentazione • L’integrazione socio sanitaria non ha dato i risultati sperati 56 d.lgs. 502/92 RIORDINO ‘’SISTEMA ‘’ SANITARIO NAZIONALE • rafforzamento delle competenze del Ministero della Salute • utilizzazione dello strumento della programmazione sanitaria (PIANO SANITARIO NAZIONALE) ORGANIZZAZIONE SERVIZI SERVIZI • regionalizzazione del sistema, che comporta la perdita di competenze dei comuni e le affida alle Regioni 57 • DETERMINAZIONE PRINCIPI • ORGANIZZAZIONE SERVIZI • ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIE e SOCIALI • CONTROLLO di GESTIONE • VALUTAZIONE della QUALITA’ • AUTONOMIA AZIENDALE (EX USL) 58 • Nomina nuovi organi • DIRETTORE GENERALE, Collegio revisori; • Direttore sanitario, Direttore amministrativo, Consiglio dei sanitari • Conferenza dei sindaci 59 • Istituzione AZIENDE OSPEDALIERE, ossia la riconversione di ex presidi (ospedali) di USL aventi determinate caratteristiche in aziende autonome • Trasformazione dipartimentale delle strutture sanitarie • Obbligo di chiusura del bilancio in pareggio • Finanziamenti controllati con vincoli tariffari: adozione del sistema del corrispettivo a fronte di prestazioni effettivamente rese 60 • Controllo della qualità delle prestazioni e del servizio erogato • Introduzione dei concetti efficienza, efficacia, economicità e qualità • Sperimentazioni gestionali • Accreditamento delle strutture sanitarie sia pubbliche che private all’erogazione di prestazioni sanitarie • Sviluppo e definitivo ruolo dei distretti • Disciplina l’attività libero professionale 61 • Come si può osservare il legislatore ha ripreso alcuni concetti della legge 833/78 rafforzandoli e prevedendo strumenti realistici per l’attuazione. • Quanto ai fini essi vengono individuati nella ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al S.S.N., nel perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria con riferimento all’art.32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo o criteri previsti dalla normativa vigente in materia. 62 LA DIREZIONE GENERALE • Prima della riforma 502/92 PROGRAMMAZIONE SANITARIA • dopo • DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, • DEI LIVELLI DI ASSISTENZA • E DEI PRINCIPI ETICI DEL SISTEMA 63 d.lgs 229/99 riforma ter riforma Bindi in piena sintonia con 833/78 e 502/92.... 64 RIBADISCE La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale. 65 • vengono definiti dal Piano sanitario nazionale i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse. 66 • Le regioni elaborano proposte per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale con riferimento alle esigenze del livello territoriale • Il Governo predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente 67 • Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. 68 Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: • non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; • non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropiatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; • in presenza di altre forme assistenziali volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza. 69 Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della Sanità. 70 Ne risulta che a differenza della precedente normativa viene superato il concetto di un Servizio basato sulla programmazione idealistica dove il bisogno era il punto focale ed il servizio offerto seguiva il seguente iter: bisogno, risorse economiche, risposta assistenziale, privilegiando invece una programmazione realistica dove le risorse sono anteposte ai bisogni. 71 • • • • • Ruolo fondamentale assume il P.S.N. (piano sanitario nazionale) di durata triennale adottato dal Governo, nel quale sono contenuti: i livelli essenziali di assistenza sanitaria, le aree prioritarie di intervento, la quota capitaria di finanziamento, i progetti-obiettivo, i criteri e gli indicatori di verifica ecc… . 72 • Viene istituita e disciplinata una Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale con la quale viene riconosciuto un ruolo ai Comuni molto più incisivo, regolato da legge regionale, prevedendo un loro più diretto inserimento sia nella programmazione, anche a livello regionale, delle attività sanitarie e socio assistenziali, sia di controllo e verifica. 73 • I Sindaci tramite la Conferenza, hanno un potere di verifica dei risultati conseguiti dai Direttori Generali, sono sentiti dalla Regione nel caso si voglia revocare un Direttore Generale nel caso di gravi motivi e disavanzi, ecc. e possono chiedere direttamente la revoca degli stessi nel caso di manifesta inattuazione sulla realizzazione del piano attuativo locale. 74 • Seguendo le linee dettate dal P.S.N. le Regioni adottano i P.S.R.(piani sanitari regionali) che devono rappresentare il piano strategico degli interventi sanitari volti alle esigenze della popolazione di quella determinata Regione. 75 • L’affermazione delle Aziende quali “enti strumentali della Regione”: (definizione non accolta dal precedente decreto) • L’azienda USL deve predisporre l’organizzazione occorrente all’erogazione delle prestazioni in materia sanitaria e garantire che il livello di assistenza assunto quale parametro uniforme del piano sanitario nazionale sia effettivamente raggiunto nell’ambito territoriale di sua competenza. 76 Gli ORGANI delle aziende sanitarie sono 2: il Direttore Generale il Collegio Sindacale 77 • Il DIRETTORE GENERALE (ORGANO) è il responsabile della gestione complessiva efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza. • Viene nominato dalla Regione con contratto di diritto privato della durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, e si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, da lui nominati, e del Collegio di Direzione. • Inoltre si avvale della consulenza del Consiglio dei Sanitari. • I Direttori Generali sono sottoposti sul loro operato, a verifiche regionali. A tal fine sono sentite in merito anche le Conferenze dei Sindaci (per la Regione Emilia Romagna chiamasi Conferenza Sanitaria territoriale). 78 Il Collegio Sindacale (ex Collegio dei Revisori) • Il Collegio Sindacale (ORGANO) è composto da cinque membri e dura in carica tre anni. • I membri sono nominati: 1 dal Ministero del Tesoro, 1 dalla Regione, 1 dal Ministero della Salute, 1 dalla conferenza dei Sindaci, 2 dalla Regione. • Per quanto riguarda le Aziende ospedaliere Universitarie: 1 è nominato dalla Regione, 1 dal ministro del tesoro, 1 dal ministro della Salute, 1 dal ministro dell’Università, 1 dall’Università - 79 • Il Collegio : • verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; • vigila sull’osservanza della legge; • accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; • riferisce almeno trimestralmente alla Regione i risultati, e semestralmente invia una relazione alla conferenza dei sindaci. In generale si può affermare che vigila sulla regolarità amm. va e contabile e sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale. 80 IL DISTRETTO • Come abbiamo visto nella valutazione dei motivi di fallimento della L.833, la mancata affermazione dei Distretti (anche se non in tutte le Regioni) rientrava tra queste cause. • Pertanto il legislatore sia con il D.lgs 502/92 e s.m. e ancor di più con il D.lgs 229/99 ha voluto rafforzare questo strumento al fine di garantire alla comunità un servizio che sia in grado di accogliere le richieste sanitarie e sociosanitarie dei cittadini. • La riforma Ter prevede che con legge regionale si disciplini l’articolazione in distretti delle ASL, e che spetta alle Aziende stesse, attraverso l’atto Aziendale, individuare i propri distretti. • Compito del Distretto dotato di risorse definite (popolazione minima 60.000 abitanti) è quella di assicurare alla popolazione servizi di assistenza primaria delle attività sanitarie e socio sanitarie. 81 • Il Distretto oltre a garantire l’assistenza primaria, il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, e l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ha il compito di coordinare l’attività dei servizi specialistici e ambulatoriali con le strutture ospedaliere, di erogare prestazioni socio-assistenziali, di erogare servizi agli anziani ed ai disabili, la tutela della salute donna, infanzia e famiglia, la prevenzione e la cura della tossico dipendenza e HIV ecc…. • La caratteristica importante è che trattasi di un centro unitario e non parcellizzato, nel quale sono erogate prestazioni e servizi e dove il cittadino trova un punto di accoglimento della domanda. 82 Il Distretto è gestito da un Direttore nominato dal Direttore Generale. Inoltre è previsto anche un Comitato dei Sindaci del Distretto con funzioni di programmazione e verifica delle attività. 83 AZIENDA USL DI FERRARA L’ambito territoriale dell’Azienda USL coincide con la provincia di Ferrara. • Questo territorio è suddiviso in 26 comuni , compreso il capoluogo Ferrara , a loro volta raggruppati in 3 Distretti Sanitari: • DISTRETTO OVEST che comprende i comuni di Cento, Bondeno, S. Agostino, Poggiorenatico, Mirabello, Vigarano Mainarda. • DISTRETTO CENTRO-NORD che comprende i comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Berra, Ro, Formignana, Tresigallo, Jolanda. • DISTRETTO SUD-EST che comprende i comuni di Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Migliarino, Migliaro, Massa Fiscaglia, Mesola, Goro. 84 • Al distretto compete l’erogazione attraverso apposito dipartimento delle cure primarie Il Dipartimento delle Cure Primarie è lo strumento organizzativo che governa l’erogazione dell’assistenza sanitaria di primo livello a tutta la popolazione di riferimento. Le cure primarie comprendono: • -assistenza di medicina generale e infermieristica; • -assistenza domiciliare; • -assistenza specialistica ambulatoriale; • -assistenza farmaceutica; • -assistenza residenziale e semiresidenziale; • -assistenza consultoriale per la donna, i giovani e la famiglia; • -assistenza pediatrica all’infanzia e all’adolescenza; • -assistenza sanitaria alle persone ricoverate in strutture per anziani e adulti portatori di handicap. 85 Le prestazioni erogate dai distretti sono le seguenti: • • • • • assistenza sanitaria di base; guardia medica; medicina specialistica ambulatoriale assistenza infermieristica (ambulatoriale e domiciliare); assistenza alle persone anziane (ass. domiciliare, ass. residenziale e semiresidenziale in strutture protette); • consultorio familiare (maternità responsabile, contraccezione, interruzione di gravidanza, prevenzione tumori sfera genitale femminile); • pediatria di comunità; • servizio sociale (tutela dei minori, handicap in persone adulte, servizi per gli anziani). 86 • I primi punti di riferimento per ricevere prestazioni, o per avere un orientamento e le necessarie informazioni, sono costituiti dall’ambulatorio del medico di famiglia o del pediatra e dal poliambulatorio. Il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta garantiscono l’assistenza medica di base, direttamente e attraverso la richiesta di attivazione del servizio infermieristico territoriale, di consulenza specialistica o di ricovero ospedaliero. I medici di base operano in collegamento con i servizi sanitari di base. 87 • Il dipartimento nelle aziende sanitarie, secondo un’autorevole dottrina (Guzzanti) è costituito dall’unione di varie unità che pur mantenendo la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, come quella di ciascuno dei membri che le costituiscono, adottano un comune codice di comportamento gestionale, clinico assistenziale, didattico e di ricerca. • Il d.lgs 502/92, ma soprattutto il d.lgs 229/99 rappresentano il punto di arrivo di un lungo e travagliato processo di un modello organizzativo capace di superare il rigido schema strutturale dell’organizzazione interna dell’ospedale suddiviso ancora in divisioni, sezioni e servizi affini e complementari rappresentato dall’ordinamento interno dei servizi ospedalieri risalente al r.d. 30.09.1938 n. 1631. 88 Il dipartimento deve essere visto come un modo nuovo e diverso di amministrare e gestire il servizio sanitario rispetto al passato, nel quale si afferma il valore della collaborazione e della integrazione delle competenze e delle responsabilità, della valorizzazione e del coinvolgimento delle professionalità, dell’uso in comune delle risorse umane e strumentali verso fini programmati e comuni. 89