LA SANITÀ IN ITALIA
1978 VERA RIFORMA IN SANITÀ
COMPETENZA LEGISLATIVA ALLE
REGIONI
ALTRE LEGGI
1992 n°502
2
PRIMA DELLA RIFORMA DEL
1978
REGIO DECRETO n°1631 del 1938:
ORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E
DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI SALUTE TUTELATA DALLO STATO NASCONO GLI OSPEDALI
• GENERALI per acuti, per convalescenti,
per cronici
• SPECIALI
3
• VENIVANO DETTATE
ALCUNE NORME IGIENICO-SANITARIE
E LO STATUS DEL PERSONALE
• RIMANEVANO ESCLUSI DA QUESTI
ORDINAMENTI:
GLI ISTITUTI A CARATTERE SCIENTIFICO,
ISTITUTI PER LA CURA DELLE MALATTIE
MENTALI,
ISTITUTI E CASE DI CURE PRIVATE (O
DIPENDENTI DA ORDINI RELIGIOSI)
4
QUESTA LEGGE
PUR AVENDO PORTATO
NOTEVOLI INNOVAZIONI,
EBBE IL LIMITE DI NON COINVOLGERE
TUTTI GLI ENTI
CHE SI OCCUPAVANO DI SANITA’
E QUINDI INGENERO’
CONFUSIONI
FAVORENDO DIVERSITÀ GESTIONALI
5
ANNI ’60
LIVELLO CENTRALE
• Ministero sanità (istituito
con legge n° 296 del
1958 )
• Consiglio superiore di
sanità (organo consultivo)
• Istituto superiore di sanità
(organo tecnico
scientifico)
•
•
•
•
•
LIVELLO PERIFERICO
Medico provinciale
Veterinario provinciale
Ufficiali sanitari comunali
Ufficiali di sanità
marittima, aerea, di
frontiera
Consiglio provinciale di
sanità (funzioni
consultive)
6
Principale struttura sanitaria:
ospedali
con la legge n°132 del 1968 divennero
ENTI OSPEDALIERI
ovvero
• “Enti pubblici che istituzionalmente
provvedono al ricovero ed alla cura degli
infermi’’
• cioè servizio pubblico
7
DPR 128-129-130/1968
• Ordinamento dei servizi ospedalieri, istituti
universitari e stato giuridico del personale
• Attività ospedaliera = pubblico servizio
rivolto alla cura ed al mantenimento degli
ammalati ricoverati nell’edificio
ospedaliero
8
• Alle regioni comincia ad essere affidata
competenza legislativa in materia sanitaria
• In questo periodo l’assistenza sanitaria
s’incentrava sulla mutualità
9
Le mutue erano nate negli anni ’30
• assicurazioni obbligatorie contro i rischi di
malattia
• solidarietà dei lavoratori e contributo finanziario
datori di lavoro
• il lavoratore acquisiva il diritto all’assistenza
sanitaria e all’identità economica in caso di
malattia
• chi non aveva lavoro regolare o era disoccupato
era costretto a pagare tutte le prestazioni
sanitarie (o era iscritto nell’elenco dei poveri)
10
Le mutue
• si occupavano della cura
• avevano dato vita a strutture
(poliambulatori) diffuse però in maniera
disomogenea spesso in stretta relazione
con la disponibilità finanziaria
• non erano nemmeno omogenei i tipi di
prestazioni erogate dai vari enti
mutualistici
11
….legislazione non al passo con i tempi….
12
ANNI ’70
DPR 4 del 1972
Legge n° 386 del 1974
• Trasferimento alle
• “Norma per
regioni delle funzioni
l’estinzione dei debiti
amministrative statali
degli enti mutualistici
in materia di
nei confronti degli enti
assistenza
ospedalieri e l’avvio
della riforma sanitaria”
• ed elenca le funzioni
trasferite
• è comunque un
trasferimento parziale
13
Giornata di degenza
PREZZO
(retta)
che le mutue dovevano agli ospedali
aumento retta
mutue non in grado di
far fronte alle spese
14
Dal 1974
diminuzione potere decisionale singoli enti
allargato compiti e responsabilità alle regioni
in materia sanitaria
15
Legge n°382 del 1975
• Definisce e rafforza i poteri e le
competenze delle regioni in materia
sanitaria
Obiettivo
affidare i servizi alla collettività (alle volontà
espresse col voto)
• vengono definite anche le funzioni degli
enti locali
16
Legge n°349 del 1977
• trasferisce funzioni enti mutualistici alle regioni
• liquidazione enti mutualistici
• nascono le SAUB strutture amministrative
unificate di base
• realizzano il diritto all’assistenza sanitaria
gratuita
• scelta medico di fiducia
• pagamento del medico di base:
• non più notule (più visite più compensi)
• quota capitaria (quota annua per ogni assistito)
17
DPR n°616 del 1977
 Prosegue il trasferimento alle regioni dell’assistenza
sanitaria ed ospedaliera
 Comprendendo anche le funzioni che riguardano la
promozione il mantenimento ed il recupero dello stato di
benessere fisico e psichico
 Per le funzioni trasferite le regioni hanno completa
responsabilità
 Per le altre funzioni il potere centrale si limita ad un
indirizzo e coordinamento
 Netta distinzione
gestione ai comuni
programmazione ed
organizzazione alle regioni
 …le basi per la riforma…
18
Istituzione
fondo nazionale ospedaliero
contributi dei lavoratori
finanziamento integrativo dello stato
ridistribuzione alle regioni
le quali distribuivano le quote spettanti ai
singoli ospedali
19
Legge 23 dicembre 1978 n°833
Superamento concetto di assistenza suddivisa
tra categorie sociali ed erogata da miriadi di
enti
20
garanzia
Tutela sanitaria gratuita ed uniforme a tutta
la popolazione
21
PROTAGONISTI
Stato
Regioni
Comuni
programmazione nazionale
22
Salute
Promozione, mantenimento e recupero
dello stato di benessere fisico e
psichico della popolazione
23
PREVENZIONE
24
Principi:
• Attuazione art. 32 della Costituzione
“la repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti-nessuno
può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”
25
Condizione di uguaglianza di tutti i cittadini in
tutto il territorio nazionale di fronte alle
prestazioni sanitarie
Tutta l’attività sanitaria viene svolta da una
medesima struttura
Superamento del sistema mutualistico con
estensione a tutti i cittadini dell’assistenza
sanitaria
26
• Introduzione della programmazione
PSN
• con validità triennale
sulla base del quale
• Piano Sanitario Regionale
27
riabilitazione
• obiettivi
attività
sanitaria
cura
prevenzione
eliminazione
cause o fattori
che favoriscano
l’insorgenza
delle malattie
28
• coinvolgimento cittadini nella
programmazione e gestione dei servizi
sanitari
• integrazione dei servizi sanitari con quelli
sociali
• libera scelta medico curante
29
• definizione delle unità sanitarie locali
complesso di
presidi
uffici
servizi
• dei comuni-singoli o associati-delle
comunità montane
• nel proprio ambito territoriale
30
• assolvono ai compiti del servizio sanitario
nazionale
31
L’unità sanitaria locale
provvede a:
 educazione sanitaria
 rilevazione e gestione
informazioni (statistiche
epidemiologiche
finanziarie)
 igiene dell’ambiente
 prevenzione
 tutela del diritto alla
procreazione libera e
responsabile
 protezione maternità,
infanzia, età evolutiva
 medicina del lavoro
(infortuni e malattie
professionali)
 medicina dello sport
 assistenza: medica
generica e specialistica
infermieristica domiciliare
ambulatoriale - malattie
fisiche psichiche
 assistenza ospedaliera
 riabilitazione
 assistenza farmaceutica
 igiene degli alimenti e
bevande
 polizia veterinaria
 certificazioni sanitarie
32
ORGANI per IL
FUNZIONAMENTO
dell’Unità Sanitaria Locale
• ASSEMBLEA GENERALE
• COMITATO DI GESTIONE
• PRESIDENTE DEL COMITATO DI
GESTIONE
• COLLEGIO DEI REVISORI
33
• COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: è stato
istituito nel 1982 (legge n° 181), è costituito da
tre membri
• uno designato dal Ministro del Tesoro,
• uno dalla Regione
• e uno con funzioni di Presidente, dal Consiglio
comunale (assemblea dei comuni o comunità
montana)
Competenze
VIGILARE sulla GESTIONE
FINANZIARIA
Esaminare i conti consuntivi - redigere
una propria relazione da allegare
all’approvazione degli atti suddetti
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• I servizi dell'Unita' Sanitaria Locale
sono:
• 7 Sanitari
• 5 Amministrativi
• 1 Sociale
• 1 Presidio Multizonale di Prevenzione
35
I servizi sanitari sono:
1) Servizio di Igiene Pubblica;
2) Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
3) Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la
tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e
dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia;
4) Servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica;
5) Servizio per il coordinamento dell'attività medica di base,
dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza
farmaceutica
6) Servizio per l'assistenza ospedaliera;
7) Servizio veterinario.
36
I servizi amministrativi sono:
1) Servizio affari generali, statistica,
rilevazione ed elaborazione dati;
2) Servizio per la gestione del personale;
3) Servizio per i bilanci e per la
programmazione finanziaria;
4) Servizio per le attività tecniche;
5) Servizio per le attività economali e di
approvvigionamento.
37
SERVIZIO
IGIENE PUBBLICA
• Profilassi malattie infettive
• Profilassi e vigilanza su:
edilizia - aria - atmosferica
- suolo - acque superficiali
- approvvigionamenti
acque potabili produzione,
manipolazione,
trasporto, vendita e
somministrazione delle
sostanze alimentari, delle
bevande e relativi additivi
• Profilassi e vigilanza degli
insediamenti urbani e della
collettività
• Tutela sanitaria dell’attività
sportiva della popolazione
• Medicina legale e
accertamenti, certificazioni
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SERVIZIO MEDICINA
PREVENTIVA E IGIENE
DEL LAVORO
• Igiene e medicina del lavoro
• Prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali
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SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E
RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E
SOCIALE DELLA
MATERNITA’
INFANZIA E DELL’ETA’ EVOLUTIVA E PER
L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA FAMIGLIA
Oltre alle attività già indicate nella denominazione
assicura:
• l’organizzazione unitaria degli interventi sanitari
di prevenzione, cura e riabilitazione e degli
interventi sociali connessi alla tutela della famiglia,
• della maternità,
• dell’infanzia
• e dell’età evolutiva.
• Coordina la gestione dell’attività medica di base.
40
SERVIZIO PER L’IGIENE MENTALE E
L’ASSISTENZA PSICHIATRICA
• Funzioni di prevenzione, cura e
riabilitazione riguardanti la tutela della
salute mentale,
• il recupero e l’inserimento sociale dei
ricoverati nelle istituzioni manicomiali.
Dipende da questo servizio e fa parte
integrante di questo il
• servizio di diagnosi e cura dislocato
presso l’ospedale .
41
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
MEDICA DI BASE, DELL’ATTIVITA’ SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA
• Assicura l’assistenza medica specialistica,
medico-generica e infermieristica
ambulatoriale e domiciliare e l’assistenza
farmaceutica
42
SERVIZIO PER L’ASSISTENZA
OSPEDALIERA
• Assicura l’assistenza ospedaliera e
l’attività specialistica
43
SERVIZIO VETERINARIO
• Profilassi e polizia veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana,
• sugli impianti di macellazione e di
trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
• sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all’uomo,
• sulla riproduzione, allevamento e salute
animale,
• sui farmaci ad uso veterinario
44
SERVIZIO AFFARI GENERALI,
STATISTICA, RILEVAZIONE ED
ELABORAZIONE DATI
Cura gli adempimenti inerenti
• l’attività degli organi dell’USL,
• al contenzioso ed agli affari legati alla
gestione del patrimonio assegnato in uso
all’USL, in materia di protocollo e archivio.
Da questo servizio dipende il centro
elaborazione dati.
45
SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE
• Tenuta ed aggiornamento delle piante
organiche, cura la tenuta e l’aggiornamento dei
fascicoli personali
• Cura il completo espletamento delle procedure
relative ad avvisi pubblici e concorsi pubblici per
l’assunzione del personale.
• Provvede all’assunzione, adempimenti relativi a
dimissioni, aspettative dei dipendenti.
• Provvede all’attività necessaria per il pagamento
degli emolumenti al personale.
46
SERVIZIO PER I BILANCI E PER LA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
• Cura la predisposizione del bilancio di
previsione annuale,
• cura la preparazione del rendiconto
generale dell’USL,
• cura la predisposizione dei titoli di
riscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese
47
SERVIZIO PER LE ATTIVITA’
TECNICHE
• Cura la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni immobili,
• cura la manutenzione degli impianti sia a
livello termotecnico che a livello
elettronico.
• Cura la progettazione di nuove opere
edilizie.
48
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMALI
E DI APPROVVIGIONAMENTO
Cura la gestione dei servizi di
• cucina,
• dispensa,
• guardaroba e lavanderia,
• dei magazzini,
• effettua le piccole spese d’urgenza,
• cura la tenuta degli inventari,
• cura la predisposizione degli atti riguardanti ogni
acquisto e fornitura.
• Provvede agli acquisti in economia.
49
La legge n° 111 del 1991 innova profondamente
la struttura organica delle USL
In base alla nuova normativa gli organi dell’USL
sono :
• -amministratore straordinario
• -il comitato dei garanti
• -il collegio dei revisori
Viene tolta ogni residua competenza gestionale
all’assemblea dell’associazione dei comuni,
rimane solo la funzione di collegio elettorale per
l’elezione dei componenti del comitato dei
garanti.
50
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
• Eletto dal Presidente della Regione (avviso pubblico,
domanda, elenco, commissione valutazione titoli)
• Può essere revocato e sostituito in caso di grave
disavanzo, o in caso di violazioni di leggi o imparzialità
dell’amministrazione (può intervenire anche il Ministero
della sanità)
• La carica è incompatibile con altre cariche pubbliche e
con rapporti con l’USL.
• Esercita i poteri gestionali, la rappresentanza legale,
bilancio preventivo e consuntivo, piante organiche,
convenzioni, piani di attuazione dei piano sanitario.
• E’ coadiuvato dal coordinatore amministrativo, dal
coordinatore sanitario e dal coordinatore dei servizi
sociali.
51
COMITATO DEI GARANTI
• Numero componenti 5 o 7
• Relazione semestrale agli Enti Locali
sull’attività dell’USL
52
• La legge n° 45 del 2/3/1993 proroga i termini
della durata in carica degli Amministratori
Straordinari e vengono soppressi i Comitati dei
Garanti, le cui funzioni vengono attribuite al
Sindaco del comune.
I sindaci nell’ambito della programmazione
regionale definiscono
• le linee d’indirizzo per l’impostazione della
programmazione delle attività;
• esaminano il bilancio di previsione e il conto
consuntivo;
• verificano l’andamento delle attività e le
decisioni dell’Amministratore straordinario.
53
IL DISTRETTO
• Già dalla 833 si era pensato di creare una
organizzazione all’interno dell’USL cioè si
era pensato a strutture tecnico – funzionali
per l’erogazione delle prestazioni di primo
livello e di pronto intervento.
54
In realtà i distretti non diedero i risultati attesi a
causa di:
• complessità modello organizzativo
• difficoltà disciplina normativa nei rapporti tra
USL e distretto
• difficoltà di attuazione del principio di
autonomia tecnico funzionale
• difficoltà di attuazione del lavoro di gruppo ed
integrazione delle competenze
• mancato coinvolgimento dei medici di base
• insoddisfacente gestione manageriale della
struttura
55
Motivi del fallimento della 833
• Accentuata ingerenza
politica
• Forte astrattezza
• Le Regioni non sono mai
riuscite ad avere quel
ruolo predominante che
avrebbero dovuto avere
• La partecipazione dei
cittadini non diede i
risultati sperati
• La spesa era incontrollata
‘’chi più spendeva, meglio
gestiva”
• Non è mai stato utilizzato
lo strumento della
programmazione
• La qualità delle
prestazioni non era
controllata
• Vi era una
disuguaglianza di
prestazioni sul territorio
• Non è stata attuata la
dipartimentazione
• L’integrazione socio sanitaria non ha dato i
risultati sperati
56
d.lgs. 502/92
RIORDINO ‘’SISTEMA ‘’ SANITARIO NAZIONALE
• rafforzamento delle competenze del Ministero
della Salute
• utilizzazione dello strumento della
programmazione sanitaria (PIANO SANITARIO
NAZIONALE)
ORGANIZZAZIONE SERVIZI SERVIZI
• regionalizzazione del sistema, che comporta
la perdita di competenze dei comuni e le affida
alle Regioni
57
• DETERMINAZIONE PRINCIPI
• ORGANIZZAZIONE SERVIZI
• ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’
SANITARIE e SOCIALI
• CONTROLLO di GESTIONE
• VALUTAZIONE della QUALITA’
• AUTONOMIA AZIENDALE (EX USL)
58
• Nomina nuovi organi
• DIRETTORE GENERALE, Collegio
revisori;
• Direttore sanitario, Direttore
amministrativo, Consiglio dei sanitari
• Conferenza dei sindaci
59
• Istituzione AZIENDE
OSPEDALIERE,
ossia la
riconversione di ex
presidi (ospedali) di
USL aventi
determinate
caratteristiche in
aziende autonome
• Trasformazione
dipartimentale delle
strutture sanitarie
• Obbligo di chiusura
del bilancio in
pareggio
• Finanziamenti
controllati con
vincoli tariffari:
adozione del
sistema del
corrispettivo a
fronte di prestazioni
effettivamente rese
60
• Controllo della
qualità delle
prestazioni e del
servizio erogato
• Introduzione dei
concetti efficienza,
efficacia,
economicità e
qualità
• Sperimentazioni
gestionali
• Accreditamento
delle strutture
sanitarie sia
pubbliche che
private
all’erogazione di
prestazioni sanitarie
• Sviluppo e definitivo
ruolo dei distretti
• Disciplina l’attività
libero professionale
61
• Come si può osservare il legislatore ha
ripreso alcuni concetti della legge 833/78
rafforzandoli e prevedendo strumenti
realistici per l’attuazione.
• Quanto ai fini essi vengono individuati nella
ottimale e razionale utilizzazione delle risorse
destinate al S.S.N., nel perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia
del cittadino, di equità distributiva e del
contenimento della spesa sanitaria con
riferimento all’art.32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso
alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e
secondo o criteri previsti dalla normativa
vigente in materia.
62
LA DIREZIONE GENERALE
• Prima della riforma
502/92
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
• dopo
• DIREZIONE
GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA,
• DEI LIVELLI DI
ASSISTENZA
• E DEI PRINCIPI
ETICI DEL SISTEMA
63
d.lgs 229/99
riforma ter
riforma Bindi
in piena sintonia con 833/78 e 502/92....
64
RIBADISCE
La tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse
della collettività è garantita, nel rispetto
della dignità e della libertà della persona
umana, attraverso il Servizio sanitario
nazionale.
65
• vengono definiti dal Piano sanitario
nazionale i livelli essenziali e uniformi di
assistenza nel rispetto dei principi della
dignità della persona umana, del bisogno
di salute, dell’equità nell’accesso
all’assistenza della qualità delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze nonché
dell’economicità nell’impiego delle risorse.
66
• Le regioni elaborano proposte per la
predisposizione del Piano Sanitario
Nazionale con riferimento alle esigenze
del livello territoriale
• Il Governo predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte
trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio
dell’ultimo anno di vigenza del piano
precedente
67
• Sono posti a carico del Servizio sanitario
le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio,
evidenze scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate.
68
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
• non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base
ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui
al comma 2;
• non soddisfano il principio dell’efficacia e
dell’appropiatezza, ovvero la cui efficacia non è
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate;
• in presenza di altre forme assistenziali volte a soddisfare
le medesime esigenze, non soddisfano il principio
dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non
garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a
modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
69
Le prestazioni innovative per le quali non
sono disponibili sufficienti e definitive
evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale
esclusivamente nell’ambito di appositi
programmi di sperimentazione autorizzati
dal Ministero della Sanità.
70
Ne risulta che a differenza della precedente
normativa viene superato il concetto di un
Servizio basato sulla programmazione
idealistica dove il bisogno era il punto focale ed
il servizio offerto seguiva il seguente iter:
bisogno, risorse economiche, risposta
assistenziale, privilegiando invece una
programmazione realistica dove le risorse
sono anteposte ai bisogni.
71
•
•
•
•
•
Ruolo fondamentale assume il P.S.N.
(piano sanitario nazionale)
di durata triennale
adottato dal Governo,
nel quale sono contenuti:
i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
le aree prioritarie di intervento,
la quota capitaria di finanziamento,
i progetti-obiettivo,
i criteri e gli indicatori di verifica ecc… .
72
• Viene istituita e disciplinata una
Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e sociosanitaria
regionale con la quale viene riconosciuto
un ruolo ai Comuni molto più incisivo,
regolato da legge regionale, prevedendo
un loro più diretto inserimento sia nella
programmazione, anche a livello
regionale, delle attività sanitarie e socio
assistenziali, sia di controllo e verifica.
73
• I Sindaci tramite la Conferenza, hanno un
potere di verifica dei risultati conseguiti dai
Direttori Generali, sono sentiti dalla
Regione nel caso si voglia revocare un
Direttore Generale nel caso di gravi motivi
e disavanzi, ecc. e possono chiedere
direttamente la revoca degli stessi nel
caso di manifesta inattuazione sulla
realizzazione del piano attuativo locale.
74
• Seguendo le linee dettate dal P.S.N. le
Regioni adottano i P.S.R.(piani sanitari
regionali) che devono rappresentare il
piano strategico degli interventi sanitari
volti alle esigenze della popolazione di
quella determinata Regione.
75
• L’affermazione delle Aziende quali “enti
strumentali della Regione”: (definizione
non accolta dal precedente decreto)
• L’azienda USL deve predisporre
l’organizzazione occorrente all’erogazione
delle prestazioni in materia sanitaria e
garantire che il livello di assistenza
assunto quale parametro uniforme del
piano sanitario nazionale sia
effettivamente raggiunto nell’ambito
territoriale di sua competenza.
76
Gli ORGANI delle aziende sanitarie sono 2:
il Direttore Generale
il Collegio Sindacale
77
• Il DIRETTORE GENERALE (ORGANO) è il
responsabile della gestione complessiva efficiente
delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed
erogazione dell’assistenza.
• Viene nominato dalla Regione con contratto di diritto
privato della durata non inferiore a 3 anni e non
superiore a 5, e si avvale della collaborazione di un
Direttore Amministrativo e di un Direttore
Sanitario, da lui nominati, e del Collegio di Direzione.
• Inoltre si avvale della consulenza del Consiglio dei
Sanitari.
• I Direttori Generali sono sottoposti sul loro operato, a
verifiche regionali. A tal fine sono sentite in merito
anche le Conferenze dei Sindaci (per la Regione
Emilia Romagna chiamasi Conferenza Sanitaria
territoriale).
78
Il Collegio Sindacale (ex Collegio dei
Revisori)
• Il Collegio Sindacale (ORGANO) è
composto da cinque membri e dura in
carica tre anni.
• I membri sono nominati: 1 dal Ministero del
Tesoro, 1 dalla Regione, 1 dal Ministero
della Salute, 1 dalla conferenza dei Sindaci,
2 dalla Regione.
• Per quanto riguarda le Aziende ospedaliere
Universitarie: 1 è nominato dalla Regione, 1
dal ministro del tesoro, 1 dal ministro della
Salute, 1 dal ministro dell’Università, 1
dall’Università
-
79
• Il Collegio :
• verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo
economico;
• vigila sull’osservanza della legge;
• accerta la regolare tenuta della contabilità e la
conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
• riferisce almeno trimestralmente alla Regione i risultati, e
semestralmente invia una relazione alla conferenza dei
sindaci.
In generale si può affermare che vigila sulla regolarità
amm. va e contabile e sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale.
80
IL DISTRETTO
• Come abbiamo visto nella valutazione dei motivi di
fallimento della L.833, la mancata affermazione dei Distretti
(anche se non in tutte le Regioni) rientrava tra queste
cause.
• Pertanto il legislatore sia con il D.lgs 502/92 e s.m. e ancor
di più con il D.lgs 229/99 ha voluto rafforzare questo
strumento al fine di garantire alla comunità un servizio che
sia in grado di accogliere le richieste sanitarie e
sociosanitarie dei cittadini.
• La riforma Ter prevede che con legge regionale si disciplini
l’articolazione in distretti delle ASL, e che spetta alle
Aziende stesse, attraverso l’atto Aziendale, individuare i
propri distretti.
• Compito del Distretto dotato di risorse definite (popolazione
minima 60.000 abitanti) è quella di assicurare alla
popolazione servizi di assistenza primaria delle attività
sanitarie e socio sanitarie.
81
• Il Distretto oltre a garantire l’assistenza
primaria, il coordinamento dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, e l’erogazione delle prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale, ha il compito di coordinare
l’attività dei servizi specialistici e ambulatoriali
con le strutture ospedaliere, di erogare
prestazioni socio-assistenziali, di erogare
servizi agli anziani ed ai disabili, la tutela della
salute donna, infanzia e famiglia, la
prevenzione e la cura della tossico
dipendenza e HIV ecc….
• La caratteristica importante è che trattasi di un
centro unitario e non parcellizzato, nel quale
sono erogate prestazioni e servizi e dove il
cittadino trova un punto di accoglimento della
domanda.
82
Il Distretto è gestito da un Direttore
nominato dal Direttore Generale. Inoltre è
previsto anche un Comitato dei Sindaci del
Distretto con funzioni di programmazione
e verifica delle attività.
83
AZIENDA USL DI FERRARA
L’ambito territoriale dell’Azienda USL coincide con la
provincia di Ferrara.
• Questo territorio è suddiviso in 26 comuni , compreso il
capoluogo Ferrara , a loro volta raggruppati in 3 Distretti
Sanitari:
• DISTRETTO OVEST che comprende i comuni di Cento,
Bondeno, S. Agostino, Poggiorenatico, Mirabello,
Vigarano Mainarda.
• DISTRETTO CENTRO-NORD che comprende i comuni
di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Berra, Ro,
Formignana, Tresigallo, Jolanda.
• DISTRETTO SUD-EST che comprende i comuni di
Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Codigoro,
Comacchio, Lagosanto, Migliarino, Migliaro, Massa
Fiscaglia, Mesola, Goro.
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• Al distretto compete
l’erogazione attraverso
apposito dipartimento delle
cure primarie Il Dipartimento
delle Cure Primarie è lo
strumento organizzativo che
governa l’erogazione
dell’assistenza sanitaria di
primo livello a tutta la
popolazione di riferimento.
Le cure primarie comprendono:
• -assistenza di medicina
generale e infermieristica;
• -assistenza domiciliare;
• -assistenza specialistica
ambulatoriale;
• -assistenza farmaceutica;
• -assistenza residenziale e
semiresidenziale;
• -assistenza consultoriale per
la donna, i giovani e la
famiglia;
• -assistenza pediatrica
all’infanzia e all’adolescenza;
• -assistenza sanitaria alle
persone ricoverate in
strutture per anziani e adulti
portatori di handicap.
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Le prestazioni erogate dai distretti sono le
seguenti:
•
•
•
•
•
assistenza sanitaria di base;
guardia medica;
medicina specialistica ambulatoriale
assistenza infermieristica (ambulatoriale e domiciliare);
assistenza alle persone anziane (ass. domiciliare, ass.
residenziale e semiresidenziale in strutture protette);
• consultorio familiare (maternità responsabile,
contraccezione, interruzione di gravidanza, prevenzione
tumori sfera genitale femminile);
• pediatria di comunità;
• servizio sociale (tutela dei minori, handicap in persone
adulte, servizi per gli anziani).
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• I primi punti di riferimento per ricevere
prestazioni, o per avere un orientamento e le
necessarie informazioni, sono costituiti
dall’ambulatorio del medico di famiglia o del
pediatra e dal poliambulatorio. Il medico di
famiglia e il pediatra di libera scelta garantiscono
l’assistenza medica di base, direttamente e
attraverso la richiesta di attivazione del servizio
infermieristico territoriale, di consulenza
specialistica o di ricovero ospedaliero. I medici
di base operano in collegamento con i servizi
sanitari di base.
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• Il dipartimento nelle aziende sanitarie, secondo
un’autorevole dottrina (Guzzanti) è costituito dall’unione
di varie unità che pur mantenendo la loro autonomia,
indipendenza e responsabilità, come quella di ciascuno
dei membri che le costituiscono, adottano un comune
codice di comportamento gestionale, clinico
assistenziale, didattico e di ricerca.
• Il d.lgs 502/92, ma soprattutto il d.lgs 229/99
rappresentano il punto di arrivo di un lungo e travagliato
processo di un modello organizzativo capace di superare
il rigido schema strutturale dell’organizzazione interna
dell’ospedale suddiviso ancora in divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari rappresentato
dall’ordinamento interno dei servizi ospedalieri risalente
al r.d. 30.09.1938 n. 1631.
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Il dipartimento deve essere visto come un
modo nuovo e diverso di amministrare e
gestire il servizio sanitario rispetto al
passato, nel quale si afferma il valore della
collaborazione e della integrazione delle
competenze e delle responsabilità, della
valorizzazione e del coinvolgimento delle
professionalità, dell’uso in comune delle
risorse umane e strumentali verso fini
programmati e comuni.
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