La redazione del bilancio abbreviato
e le indicazioni del CNDCEC
a cura del Dott. Diego Boschiroli
e del Dott. Francesco Monaco
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04/04/2013
SCALETTA
Redazione bilancio abbreviato – art. 2435-bis
Procedura di approvazione – art. 2429
Finanziamenti soci – art. 2427 co. 19-bis)
Operazioni con parti correlate – art. 2427 co. 22-bis)
Operazioni fuori bilancio – art. 2427 co. 22-ter)
Moratoria bancaria – art. 5 co. 3-quarter DL n. 78/2009
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PREMESSA
Secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis del c.c., le
società che non hanno emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati e non hanno superato
determinati parametri di riferimento possono redigere
il bilancio in forma abbreviata, che si estrinseca in
uno Stato patrimoniale di ridotte dimensioni, in una
Nota integrativa sintetica e nella possibile omissione
della Relazione sulla gestione.
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CONDIZIONI PER REDAZIONE
BILANCIO ABBREVIATO
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BILANCIO ABBREVIATO
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ESEMPIO 1
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ESEMPIO 2
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PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO ABBREVIATO
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SEMPLIFICAZIONI
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STATO PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE
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L’Iter di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013
– esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 – è costituito
dal progressivo compimento di alcuni passi
successivi
che
qui
di
seguito
vengono
schematicamente rappresentati nell’ipotesi più
semplice in cui la procedura si concluda
nell’ordinario termine di 120 giorni dalla data di
chiusura dell’esercizio sociale.
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L’ ITER DI APPROVAZIONE
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PROROGA ENTRO I 180 gg
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Come noto, l’art. 2364 co. 2 , offre la possibilità che, al ricorrere di
particolari esigenze, gli amministratori possano posticipare il termine
di convocazione dell’assemblea dei soci sino ad un massimo di 180
gg dalla data di chiusura dell’esercizio.
I casi tassativamente indicati nell’art. 2364 sono:
A) società che seppur non tenute alla redazione del bilancio
consolidato o esonerate dall’obbligo, presentano al proprio attivo un
significato valore di partecipazioni in società controllate / collegate,
per la cui corretta valutazione è necessario attendere i rispettivi
bilanci d’esercizio;
B) Società che svolgono attività di realizzazione di commesse
ultrannuali, per la cui valutazione occorre la disponibilità degli stati di
avanzamento lavori dei cantieri in corso, condivisi anche dalle
controparti contrattuali;
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PROROGA ENTRO I 180 gg
C) Società che svolgono l’attività d’impresa mediante una struttura per
divisioni dotate di autonomia amministrativa (ad esempio: punti
vendita, stabili organizzazioni estere, ecc..) ;
D) Società che nel corso dell’anno hanno adottato un nuovo sistema
informatico aziendale, con impatto significativo anche sul
funzionamento del sistema amministrativo contabile, tanto da
causare la distrazione di risorse e da determinare un allungamento
dei tempi di conclusione delle procedure di redazione del bilancio;
E) Società che sono state oggetto di operazioni straordinarie nel corso
dell’anno (fusioni, conferimenti, cessioni quote, ecc…) per le quali si
pongono speciali complessità circa il consolidamento dei dati
contabili delle società o delle imprese acquisite;
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ITER CON PROROGA 180 gg
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OPPORTUNITA’
I 15 gg minimi che la legge riserva agli organi di controllo, per
depositare presso la sede sociale il fascicolo di bilancio, sono
tuttavia da considerarsi come “ordinatori”, o meglio come un termine
minimo comunque riducibile con il consenso dell’organo di controllo
medesimo.
I° opportunità: gli amministratori possono ridurre consensualmente con
gli organi di controllo il lasso di tempo concesso a questi ultimi per
l’esaurimento delle proprie attività
II° opportunità: i soci all’unanimità possono rinunciare ai 15 gg previsti
a loro beneficio per il preventivo deposito del bilancio d’esercizio
presso la sede sociale, espressamente sollevando gli amministratori
e gli organi di controllo dal rispetto del termine di tempo previsto
normativamente per la tutela delle loro esigenze informative.
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DEPOSITO DEL BILANCIO
Ai sensi dell’art. 2435 c.c. il bilancio d’esercizio corredato della
Relazione sulla gestione, delle relazioni degli organi di controllo e
del verbale dell’assemblea, deve essere depositato presso il
Registro delle imprese, entro i 30 gg successivi dalla approvazione.
Si ritiene che, sino a quando non interviene l’approvazione del
bilancio d’esercizio, anche a seguito di una reiterata impossibilità di
raggiungere il quorum costitutivo o deliberativo dell’assemblea dei
soci, non vi sia in capo agli amministratori alcun obbligo di deposito
del progetto di bilancio, in quanto trattasi di documento meramente
interno che non spiega effetti verso l’esterno; in questi casi, quando
i dissidi fra i soci determinano l’impossibilità di funzionamento
dell’assemblea, si porrà per amministratori e sindaci, la questione
della constatazione del verificarsi di una causa di scioglimento e di
messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1n. 3
c.c.
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CRITICITA’ DELLE SOCIETA’ DI
PICCOLE DIMENSIONI
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FINANZIAMENTO SOCI
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FINANZIAMENTO SOCI - NOTA
INTEGRATIVA
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FINANZIAMENTO SOCI
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FINANZIAMENTO SOCI - NOTA
INTEGRATIVA
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ESEMPIO DI CAMBIO CORRISPONDENZA –
società emittente
XXX SRL
VIA VINCENZO MONTI 47
}
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}
20123 – MILANO (MI)
SPETT.LE
}
YYY SAS
VIA VINCENZO MONTI 47
}
}
}
20123 – MILANO (MI)
}
Milano , 6 luglio 2012
}
Raccomandata a mano
}
Con riferimento agli accordi intercorsi, la sottoscritta XXX SRL rappresentata dal Sig. Monaco, in qualità di consigliere,
concede alla società YYY SAS, un prestito dell’ammontare di Euro 100.000 (centomila/00)
}
Durata: Anni uno.
Rimborsi parziali: La società utilizzatrice del credito si impegna comunque ad effettuare rimborsi parziali non appena la
disponibilità di cassa lo consentirà.
Tasso: Il prestito è infruttifero
}
}
}
Versamento del prestito: Il prestito è erogabile dallo scrivente non appena ricevuta la conferma di accordo sulle presenti
condizioni.
}
L’erogazione potrà avvenire per tranches separate e secondo le necessità della società.
}
In ogni caso la durata decorrerà dal primo versamento dell’intero prestito.
}
Se convenite con quanto sopra riportato vogliate inviarci Vostra conferma riportando l’intero testo della presente.
}
Con i migliori saluti
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ESEMPIO DI CAMBIO CORRISPONDENZA –
società emittente
YYY SAS
VIA VINCENZO MONTI 47
}
}
}
20123 – MILANO (MI)
SPETT.LE
}
XXX SRL
VIA VINCENZO MONTI 47
}
}
}
}
Milano , 6 luglio 2012
}
Raccomandata a mano
Spett.le XXX srl,
}
}
}
}
20123 – MILANO (MI)
Abbiamo ricevuto la vostra proposta del 6 luglio 2012 e per conferma trascriviamo il testo:
“Con riferimento agli accordi intercorsi, la sottoscritta XXX SRL rappresentata dal Sig. Monaco, in qualità di consigliere,
concede alla società YYY SAS, un prestito dell’ammontare di Euro 100.000 (centomila/00)
Durata: Anni uno.
}
Rimborsi parziali: La società utilizzatrice del credito si impegna comunque ad effettuare rimborsi parziali non appena la
disponibilità di cassa lo consentirà.
}
Tasso: Il prestito è infruttifero
}
Versamento del prestito: Il prestito è erogabile dallo scrivente non appena ricevuta la conferma di accordo sulle presenti
condizioni.
}
L’erogazione potrà avvenire per tranches separate e secondo le necessità della società.
}
In ogni caso la durata decorrerà dal primo versamento dell’intero prestito”
}
Conveniamo con quanto sopra ed inviamo i migliori saluti.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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ESEMPIO DICITURA PER NOTA
INTEGRATIVA
Si precisa che le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, con
parti correlate (soci di maggioranza, membri degli organi di amministrazione
e di controllo) non presentano elementi di criticità, in quanto sono
riconducibili all’ordinaria attività sociale. Durante l’esercizio non sono state
poste in essere operazioni di natura atipica o inusuale e cioè a condizioni
diverse da quelle normali di mercato con parti correlate né vi sono rischi e
benefici significativi che possono derivare dalla natura e dall’obiettivo
economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”
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OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”
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OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”
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04/04/2013
“MORATORIA” SOSPENSIONE RATE
MUTUI
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“MORATORIA” SOSPENSIONE RATE
MUTUI
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