Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Giurisprudenza
Economia delle Aziende,
Pubbliche e Non Profit
Il sistema dei controlli della PA
Lezione del 05.03.2012
Prof. Luciano Hinna
Prof. Luciano Hinna
Le principali tappe dell’evoluzione dei controlli nella P.A.
NORMA
OGGETTO
Legge n. 5026/1869
Legge di contabilità e nascita del controllo interno
Regio Decreto n. 2440/1923
Attribuzione al Tesoro del controllo di legittimità,
contabile e di proficuità della spesa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72
Riforma dirigenza statale
Legge n. 833/1978
Legge n. 468/1978
Riforma sanitaria
Riforma del bilancio
Legge n. 241/1990
Legge n. 142/1990
Disciplina del procedimento amministrativo
Riforma dei poteri degli Enti Locali
Decreto Legislativo n. 29/1993
Introduzione del controllo interno nella Pubblica
Amministrazione
Legge n. 20 /1994
Riforma dei controlli della Corte dei Conti
Decreto Legislativo n. 77/95
Nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali
Decreto Legislativo n. 286/1999
Attuazione della L. 59/97 ed ulteriore individuazione del
sistema dei controlli interni
TUEL (D. Lgs. 267/2000)
Testo Unico sugli Enti Locali
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Le principali tappe evolutive in breve:
Legge n. 5026/1869
A livello statale, i controlli interni nascono con la legge
di contabilità 22 aprile 1869 n. 5026, quando venne
istituita la Ragioneria Generale dello Stato.
RGS diviene il garante delle finanze dello Stato e
chiamata a redigerne le "situazioni finanziarie" ed i
documenti di bilancio
Prof. Luciano Hinna
Le principali tappe evolutive in breve:
Regio Decreto n. 2440/1923
Tale legge attribuisce al Tesoro, oltre al controllo di
legittimità e quello contabile, anche il controllo sulla
“proficuità” della spesa: una sorta di controllo che
entra nel merito e valuta la convenienza della spesa…
…ma tale disciplina non ha trovato sostanziale
attuazione fino agli anni ‘90
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Le principali tappe evolutive in breve:
DPR n. 748/72
• introduzione della “responsabilità della dirigenza”, che diviene
un soggetto con più autonomia e più responsabilità
(simile alla dirigenza delle aziende private)
sostanziale inattuazione della riforma:
• per la scarsa propensione dei dirigenti all’assunzione di nuove,
e più impegnative, responsabilità;
• mancanza di strumenti per la misurazione e la valutazione
delle performance della dirigenza.
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I controlli interni nella P.A.
Prof. Luciano Hinna
Il processo di aziendalizzazione ed il
sistema dei controlli interni
Linea
dell’aziendalizzazione
Orientamento
al risultato
Orientamento
alla norma
Basso
Alto
Livello della struttura dei controlli interni
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La classificazione dei controlli nella P.A.
Rispetto all’oggetto
Rispetto al soggetto
Sugli atti amministrativi
(legittimità)
Esterno (rispetto all’azienda
pubblica, ma sempre
interno alla P.A.: es. Corte
dei Conti)
Sulla gestione degli aspetti
organizzativi:
•gestione finanziaria;
•gestione del bilancio e del
patrimonio;
•economicità;
•efficienza;
•efficacia;
•qualità dei servizi e delle
prestazioni;
•coordinamento dei sistemi
di controllo
Interno
(Nuclei di Valutazione,
SECIN, controlli di regolarità
amministrativo-contabile,
ecc., …)
Rispetto al
tempo
Rispetto alla
finalità
Rispetto alla
norma
Preventivo (ex
ante)
Autorizzatorio
Obbligatorio
(per
osservanza di
una norma)
Durante
(monitoraggio)
Per il governo
ed il processo
di
automiglioram
ento
Volontario
Successivo (ex
post)
Per il giudizio
finale
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Evoluzione controlli
L’evoluzione del controllo interno
1853
CAVOUR
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1975
GIANNINI
1993
CASSESE
1997-99
BASSANINI
t
L’evoluzione del controllo interno:
la “svolta”
RAPPORTO GIANNINI (1979)
Rappresenta il momento più significativo della presa di
coscienza della necessità di operare un cambiamento nella
Pubblica Amministrazione (di cui la questione dei controlli era
solamente la “punta di un iceberg”)
Ai controlli Giannini dedica uno spazio a fine rapporto, nel
quale sentenzia l’assoluta necessità di riformare o, usando le
sue parole “mutare radicalmente la specie del controllo”
legato allora essenzialmente alla legittimità degli atti.
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L’evoluzione dei controlli interni
Natura della responsabilizzazione
Verifica del grado di
raggiungimento
Verifica delle modalità di
impiego
Controllo
burocratico
Monitoraggio e guida
Incidenza sull’azione
Incidenza sulle risorse
Tensione al
raggiungimento
Controllo
manageriale
Prescrizione e riscontro
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Sul risultato
Tensione all’economico
impiego
Incidenza sugli obiettivi
Sull’adempimento
L’evoluzione normativa del controllo interno
LEGGE 241/90
Nota come la legge sulla trasparenza ha obbligato le amministrazioni ad
individuare, al proprio interno, le unità organizzative ed i soggetti
responsabili dei risultati da conseguire.
LEGGE 142/90
Ha introdotto, per la prima volta, il principio della separazione fra poteri e
responsabilità inerenti, rispettivamente, all’indirizzo politicoamministrativo e ai risultati della gestione amministrativa. Affermato
dapprima per gli enti locali, il principio è stato esteso, poi, a tutte le
amministrazioni con l’emanazione del D.Lgs. n. 29/1993 e ribadito con il
D.Lgs. 286/1999; tale principio di separazione dei compiti costituisce in
chiave di controllo interno un pilastro fondamentale della riforma delle
Pubblica Amministrazione.
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L’evoluzione normativa del controllo interno
D.LGS. N. 29/1993
Ha imposto alle amministrazioni di costituire uffici di controllo
interno, capaci non solo di valutare, ma anche di indirizzare e
correggere l’azione degli uffici, in funzione degli obiettivi e
delle responsabilità assegnate. La funzionalità è divenuta,
quindi, un valore intrinseco dell’amministrare ed il suo
mancato conseguimento ha precisi referenti nei responsabili di
ciascun procedimento, nei titolari delle unità organizzative, nei
responsabili del controllo interno;
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L’evoluzione normativa del controllo interno
LEGGE N. 20/1994
Nota come la legge di riforma della Corte dei conti, ha
potenziato, insieme al D.Lgs n. 29/1993, i controlli, sia esterni
sia interni, sui risultati dell’azione amministrativa, sulla
congruenza di questa con i programmi politici, sul costo e sulla
performance dei servizi, sulla soddisfazione degli utenti.
D.LGS 286/1999
Rivisita e puntualizza il sistema dei controlli interni,
identificando al suo interno le varie tipologie di controllo ed i
soggetti ad essi assegnati.
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Il D.Lgs. 29/1993 e il D.Lgs. 286/99 a confronto
D.Lgs. 29/1993
Istituzione di servizi di controllo interno
o nuclei di valutazione
D. Lgs. 286/1999
Istituzione del controllo:
•amministrativo-contabile
•gestione
•strategico
•valutazione della dirigenza
Integrazione delle diverse tipologie di
controllo
Posizione di autonomia dei servizi o
nuclei che rispondono solo agli organi di
indirizzo politico
Distinzione degli organi che rispondono
al livello politico-amministrativo ed alla
dirigenza
Responsabilizzazione dei dirigenti sui
risultati dell’attività
Responsabilizzazione e valutazione della
dirigenza
Qualità dei servizi pubblici
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Verifica dell’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa
sulla base del rapporto
tra costi e risultati raggiunti
Garanzia della regolarità
e correttezza dell’azione
amministrativa
Controllo di regolarità
amministrativo-contabile
Controllo di gestione
IL NUOVO SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI
Valutazione dei dirigenti
Valutazione delle prestazioni
del personale con qualifica dirigenziale
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Valutazione e controllo
strategico
Verifica della congruenza tra gli
obiettivi fissati dai piani e programmi
dell’organo politico ed i risultati
raggiunti
I controlli interni nelle aziende
pubbliche
Il controllo di regolarità amministrativocontabile
garantisce “la legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa”
(art. 2 D.Lgs. 286/1999)
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Il controllo di regolarità amministrativo-contabile
Funzione
Garanzia della legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa
Oggetto
Attivi amministrativi e pubbliche gestioni, sistema
contabile
Ottica
Pubblicistica, orientata a garantire trasparenza ed
imparzialità
Soggetti esterni
Organi di revisione
Ufficio ragioneria centrale
Organi della Corte dei Conti
Soggetti interni
Ufficio di ragioneria interno
Servizi ispettivi
Organi di revisione
Relazione tra
soggetti
Struttura del controllo esterno adeguata a quello
interno
Strumenti
Principi di revisione aziendale
Norme giuridiche
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I controlli interni nelle aziende
pubbliche
 La valutazione della dirigenza
valuta le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale.
(art. 5 D.Lgs.286/1999)
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La valutazione della dirigenza
Funzione
Valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale
Oggetto
Prestazioni, risultati e competenze organizzative
Ottica
Privatistica, per incentivare i dirigenti al
raggiungimento degli obiettivi
Soggetti esterni
Ministero per le Amministrazioni centrali
Soggetti interni
Responsabile dell’ufficio dirigenziale interessato
Relazione tra
soggetti
Direttiva annuale del Ministro
Strumenti
PEG
Indicatori di performance
Relazione previsionale e programmatica
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I controlli interni nelle aziende
pubbliche
La valutazione ed il controllo strategico
verificano l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti.
(art. 6 D.Lgs.286/1999)
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La valutazione ed il controllo strategico
Funzione
Valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed
obiettivi predefiniti
Oggetto
Analisi dell’attività, sia preventiva che successiva
Ottica
Privatistica, per garantire l’efficacia della gestione
Soggetti esterni
Organi di indirizzo politico
Soggetti interni
Servizio di controllo interno e servizi di statistica
Relazione tra
soggetti
Comitato Tecnico Scientifico e osservatorio
Strumenti
Relazioni sui risultati
Strumenti e sistemi informativi
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I controlli interni nelle aziende
pubbliche
Il controllo di gestione
ha la funzione di «verificare l’efficienza, l’efficacia,
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati »
(art. 4 D.Lgs.286/1999)
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Il controllo di gestione
Funzione
Verifica dell’efficacia, dell’efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa
Oggetto
Unità organizzative, procedure, prodotti e servizi
amministrativi, progetti
Ottica
Privatistica, per garantire la migliore gestione e la
soddisfazione degli utenti
Soggetti esterni
Sistema informativo banca-dati presso la Presidenza del
Consiglio
Corte dei Conti
Consiglio dei Ministri
Soggetti interni
Dirigenti al vertice dell’unità interessata
Relazione tra
soggetti
Verifica da parte dei soggetti di controllo esterno
dell’esistenza di strumenti di controllo interno
Strumenti
Contabilità analitica
Contabilità dei costi
Indicatori di efficacia, efficienza ed economicità
Budget
Balanced scorecard
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LIMITI ESTERNI
LIMITI INTERNI
DETERMINAZIONE
DEGLI OBIETTIVI
Pianificazione e controllo
operativo
CONTROLLO
PIANIFICAZIONE
ORGANIZZAZIONE
CICLO
GESTIONALE
MISURAZIONE
Prof. Luciano Hinna
Pianificazione e controllo
strategico
COMUNICAZIONE
AZIONE
LIMITI ESTERNI
LIMITI INTERNI
DETERMINAZIONE
DEGLI OBIETTIVI
Pianificazione e controllo
operativo
PIANIFICAZIONE
CONTROLLO
CICLO
GESTIONALE
AZIONE
Q
Prof. Luciano
O Hinna
$
F
ORGANIZZAZIONE
COMUNICAZIONE
MISURAZIONE
M
Pianificazione e controllo
strategico
P
E
LIMITI ESTERNI
LIMITI INTERNI
DETERMINAZIONE
DEGLI OBIETTIVI
Pianificazione e controllo
operativo
CONTROLLO
Pianificazione e controllo
strategico
PIANIFICAZIONE
CICLO
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
COMUNICAZIONE
MISURAZIONE
AZIONE
M
Q
Prof. Luciano
O Hinna
$
F
P
E
Controllo di regolarità contabile
amministrativa
internal auditing
Uno schema esemplificativo
Efficienza
economica
(economy)
$
input
AREA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
NELLA P.A
output
Outcome
intermedio
Efficienza
tecnica
(efficiency)
Efficacia sociale
Economicità
Prof. Luciano Hinna
Outcome
finale
(Value for money
Analisi costi benefici)
L’integrazione tra i vari strumenti di controllo
OGGETTI
MISSIONI
ORGANIZZAZIONE
CIFRE
FATTI
QUALITA’
DIRIGENZA
DI
CONTROLLO
CO.AN.
CO.GE.
STRUMENTI
STANDARD Q.
CO.AN.
DI
CO.IND.
CONTROLLO
INDICATORI
CONTROLLO
STRATEGICO
CONTROLLO DI GESTIONE
DI
C. REG.
CONT.
QUALITA’
SERVIZIO
VALUTAZIONE
DIRIGENZA
ART. 4
ART. 6
Prof. Luciano Hinna
TIPOLOGIE
ART. 2
CONTROLLO
D.Lgs. 286/99
ART. 11
ART. 5
L’integrazione tra i vari strumenti di controllo
OGGETTI
MISSIONI
ORGANIZZAZIONE
CIFRE
FATTI
QUALITA’
DIRIGENZA
DI
CONTROLLO
rilevazione dei risultati
parziali per centro di
responsabilità
CO.AN.
CO.GE.
STRUMENTI
STANDARD Q.
CO.AN.
DI
CO.IND.
CONTROLLO
Permette di conoscere
il costo di un prodotto
servizio, processo
INDICATORI
CONTROLLO
STRATEGICO
CONTROLLO DI GESTIONE
DI
C. REG.
CONT.
QUALITA’
SERVIZIO
VALUTAZIONE
DIRIGENZA
ART. 4
ART. 6
Prof. Luciano Hinna
TIPOLOGIE
ART. 2
CONTROLLO
D.Lgs. 286/99
ART. 11
ART. 5
Art.6.
Il D.lgs. 286/99
La valutazione e il controllo strategico
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata
agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi
di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono
direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo
interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata
anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad
esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29.
I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere,
anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di
appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.
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Art. 2.
Il D.lgs. 286/99
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica
amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria,
nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto
applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto
salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine
all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno
maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni
pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.
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Art. 4.
Il D.lgs. 286/99
Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione
degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione
dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime
stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in
maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di
gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme
degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.
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Il D.lgs. 286/99
Art. 11.
Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di
adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto
degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti
locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici,
ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.
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Il D.lgs. 286/99
Art. 5.
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito
al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e'
ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima
istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su
proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale
sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo
di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21,
commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del
predetto articolo si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente
concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo
21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero,
fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme
proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari
diplomatici e prefettizi.
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I controlli esterni nella P.A.
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I controlli esterni sulle aziende pubbliche
CONTROLLI SUGLI ATTI
AMM. LOCALI
REGIONI
AMM.
CENTRALI
E’ escluso qualsiasi controllo di
merito mentre permangono
controlli di legittimità ( legge n.
127/97)
E’escluso ogni esame “di merito”
sugli atti, mentre è previsto un
controllo di legittimità su alcuni
atti ( legge n. 127/97)
La Corte dei Conti svolge il
controllo preventivo di legittimità
su alcune categorie di atti
elencate dall’art. 3 della legge n.
20/94.
Al controllo preventivo di
legittimità, si aggiungono varie
forme di controllo successivo.
CONTROLLI SULLE GESTIONI
Alla Corte dei Conti spetta
(art. 13 legge n. 51/1982) il
potere di esaminare la
“gestione finanziaria” e il
“buon andamento
dell’azione amministrativa”
di buona parte degli enti
locali.
La Corte dei conti
-verifica che la gestione
del bilancio sia conforme
alla legge
-“partecipa al controllo
sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via
ordinaria” (art. 100 Cost.).
La Corte dei Conti deve:
-esercitare un controllo
successivo sulla gestione
del bilancio e del
patrimonio delle
amministrazioni
pubbliche;
- accertare la rispondenza
dell’attività
amministrativa agli
obiettivi stabiliti dalla
legge, valutando costi,
modi e tempi dello
svolgimento dell’azione
amministrativa;
- svolgere un’attività che
si riferisce a tutte le
amministrazioni
pubbliche.
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37
L’evoluzione del ruolo della Corte dei
Conti
• La legge 20/1994 limita il controllo preventivo di
legittimità, amplia i poteri successivi ed attribuisce la
vigilanza sul funzionamento dei controlli interni
• Il D.Lgs. 286/1999 chiarisce che la funzione di
controllo della Corte non è di collaborazione agli
organi della P.A., ma è di controllo sulla gestione
• Si sposta l’attenzione dal controllo preventivo al
controllo successivo e di risultato, cioè al
performance audit
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I controlli esterni sulle aziende pubbliche
• Il controllo successivo della Corte dei Conti si caratterizza:
– per l'oggetto, in quanto controllo sull’attività
complessiva e non sul singolo atto,
– per le finalità di verifica, non più di mera conformitàdifformità a norma giuridiche, ma di corrispondenza dei
risultati dell’attività agli obiettivi stabiliti dalla legge,
– per il metodo, poiché la verifica dei risultati avviene
attraverso la valutazione comparativa dei costi, tempi e
modi di svolgimento delle attività amministrativa.
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11_Juris_2011_2012 - Università degli Studi di Roma Tor Vergata