Università degli Studi di Catania
“Previdenza, fiscalità ed adempimenti del
sostituto d’imposta”
Area del Sostituto d’Imposta
e-mail [email protected]
Catania, 22 marzo 2011
I contenuti del corso
 Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente – slide 3
 Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza - slide 11
 La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio
previdenziale - slide 21
 La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al
trattamento di quiescenza - slide 33
 Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA - slide 41
 Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno - slide
43
 Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta - Il CUD – slide 50
 La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730 – slide 57
 L’Assistenza fiscale – slide 65
 Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta – slide 71
 Discussione
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
 L’attuale ordinamento legislativo prevede a favore di tutti i lavoratori
l'iscrizione obbligatoria ad una Cassa previdenziale e assistenziale al
fine di garantire, alla data di cessazione dal servizio, l’erogazione del
trattamento di quiescenza.
 Pertanto, tutti i dipendenti anche se assunti a tempo determinato o
per attività non istituzionali o adibiti a servizi di carattere straordinario,
devono essere obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensione istituita
a favore della categoria d’appartenenza.
 La contribuzione grava sia sul lavoratore che sull’Amministrazione o
Ente datore di lavoro e la tipologia e la misura dei contributi dovuti, a
favore di ciascuna Cassa, è diversificata in base alle disposizioni
normative che ne regolano l’attività.
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
La contribuzione viene applicata, con diverse
modalità, sia sul trattamento fisso che sui compensi
accessori.
In occasione del conguaglio di fine anno
l’Amministrazione centrale provvede ad acquisire le
informazioni inerenti eventuali somme accessorie
liquidate dalle strutture decentrate e le relative
ritenute applicate al fine dell’elaborazione del
conguaglio previdenziale e del rilascio del modello
CUD.
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
La cassa previdenziale ed assistenziale dei
dipendenti universitari è l’INPDAP
 L'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica, ente pubblico non economico
a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico la gestione
separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e
delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione
sono a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre competente
per la gestione delle prestazioni pensionistiche dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritte alle Casse
degli ex Istituti di previdenza.
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
La presenza dell’INPS nella busta paga dei
dipendenti universitari
 Viene versata all'INPS la contribuzione inerente il
trattamento di disoccupazione spettante al personale
assunto a tempo determinato.
 La quota è totalmente a carico del datore di lavoro ed è
fissata nella misura dell’ 1,61%.
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le ritenute
previdenziali e le relative aliquote applicate al personale
universitario strutturato iscritto alla Cassa Trattamenti
pensionistici statali:
Personale iscritto alla Cassa Stato
FONDO PENSIONE
INPDAP
%dip.
%Datore lavoro
8,80
24,20
OPERA DI PREVIDENZA /
TFR
FONDO CREDITO
%dip. %D. %Datore lavoro %dip.
2,00
5,68
0,35
I.R.A.P.
%Datore
lavoro
%dip.
%Datore
lavoro
-
-
8,50
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
 Viene versata all’Inpdap anche la contribuzione pensionistica
aggiuntiva prevista dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92, istituita
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il
cosiddetto "tetto" rivalutato annualmente in base agli Indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati).
 Si tratta dunque di una ritenuta tesoro aggiuntiva all’8,80% a
carico del lavoratore dipendente. Per il 2011 la prima fascia di
retribuzione pensionabile è stata determinata in 43.042,00 euro.
Pertanto, l'aliquota aggiuntiva suddetta (1%) viene applicata sulla
quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a
12 mesi, viene mensilizzato in 3.587,00 euro. (Nota Operativa
Inpdap del 9/2/2011 n°4)
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
 Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto
dall‘art.2 comma 18, della legge 335/95 per i nuovi iscritti dal 1°
gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per lo pensione con il Sistema contributivo è pari ad €
93.621,38
 Si tratta dei lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si
iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, cosi come calcolato dall'Istat.
Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente
 L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3,
comma 7 del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da
valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui
all'art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno
1999, n.229, è pari ad Euro 170.656,92.
 Il minimale contributivo, previsto dall'art.1, del Decreto Legge
9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989,
n.389 e dal comma 8 dell'art.6 del decreto Legislativo 2
settembre 1997, n.314, è pari ad Euro 9.741,68
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
 Il dipendente universitario all'atto in cui cessa di lavorare, oltre che alla
pensione, se ne ha maturato il diritto, ha in ogni caso diritto o all’indennità
di buonuscita (per i dipendenti degli enti locali è il TFS) o al trattamento
di fine rapporto (TFR). Tale trattamento viene erogato dall'INPDAP.
 L’indennità di buonuscita è stata regolata dal D.P.R. 29/12/1973 n.1032.
 Ha diritto all'indennità di buonuscita - gestita dall'INPDAP- il personale
universitario, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, che ha
conseguito almeno un anno di iscrizione al fondo. Il personale assunto
dopo tale data ha diritto al Trattamento di fine rapporto. Permangono in
regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica
Amministrazione, i professori ed i ricercatori universitari in quanto
personale non soggetto a privatizzazione.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine
Servizio, sulle competenze mensili spettanti al
personale universitario, è applicato il contributo per
“opera di previdenza”. L'aliquota dell’opera di
previdenza è stabilita nel 2,50% sull'80% della
retribuzione (pari al 2% sul 100%), per la parte a
carico del dipendente e nel 7,10% sull'80% della
retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) per la quota a
carico del datore di lavoro.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
 La riforma del sistema pensionistico - legge 335/95 - e
successivi atti normativi (legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e
DPCM 2/3/2001) hanno disposto in merito al trattamento di
fine rapporto (TFR) spettante al personale Universitario.
 Con le citate disposizioni e con successive circolari
dell’Inpdap, che ne hanno chiarito gli aspetti applicativi, è
stato stabilito che il TFR è immediatamente applicabile:
 ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
successivamente al 1 gennaio 2001,
 ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio
2000.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
 La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai
fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Anche la percentuale
complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella
per l’indennità di buonuscita e cioè: 9,60% dell’attuale base
contributiva per il personale universitario
 La differenza nel calcolo contributivo è che per il personale in TFR il
contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il
versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro.
 L’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore, che
avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti
soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del
DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale
in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera
previdenza.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
La buonuscita viene così calcolato per il
personale universitario:
La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad un
dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo valutabile a tale fine,
comprensivo dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), e della
tredicesima mensilità.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per il periodo utile, computando
per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella uguale o
inferiore.
(ultima retribuzione + retribuzione individuale di
anzianità + indennità integrativa speciale (ridotta al
60% L.87/1994) conglobata + indennità di
amministrazione) x (anni utili) x 0,80
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
Diritto al TFR
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del
contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia
sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente
successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad
iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.
L'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima
interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro
ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.
La prestazioni a carico dell'Istituto viene liquidata dalla Sede
Provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
Diritto al TFR
 Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata
minima
di
15
giorni
continuativi
nell'arco
di
un
mese.
Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg.
effettuato però nell'arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il
lavoratore non matura il diritto alla prestazione.
 Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza
soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all'Istituto, fanno maturare il
diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di
15 giorni in un mese.
 Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare
alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la
dichiarazione
riportata
nel
quadro
"G"
del
Mod.
TFR/1
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione
quinquennale decorrente dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla
legge per il pagamento.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
 In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel
mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro
sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato
sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese.
 Se più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all'INPDAP a
stipendio ed orari diversi ricoprano l'intero arco temporale del mese, il
TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente
percepite.
 Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo
indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in regime di
TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo
contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.
Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
 Il trattamento di fine rapporto è accantonato figurativamente ed è
liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal
servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29
maggio 1982, n. 297
 Tale accantonamento ammonta al 9,60% della retribuzione annua
(calcolata nella misura dell'80%) utile ai fini dello stesso TFR e
della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).
L'eventuale valutazione di altre voci retributive comporta una
corrispondente rideterminazione della misura del contributo.
La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione
dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100%
per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come
mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza
La retribuzione utile ai fini del TFR





Per il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall'art.
2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli
accantonamenti contiene le seguenti voci:
l'intero stipendio tabellare;
l'indennità integrativa speciale;
la retribuzione individuale di anzianità;
gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità
di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente
normativa.
Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella
contrattazione di comparto.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
In questa parte tenteremo di capire come la struttura della
retribuzione del personale universitario che com’è noto si
compone di due parti fondamentali:
 Il trattamento fondamentale;
 Il trattamento accessorio.
impatta:
a) sul diverso assoggettamento a ritenuta previdenziale delle
somme costitutive della retribuzione stessa a seconda che
esse rientrino nel trattamento fisso e continuativo o in quello
accessorio;
b) sulla loro diversa valutazione ai fini pensionistici.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino
inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile,
occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo
pensione (opera previdenza) e fondo credito, la quota di
importo che consente di raggiungere tale quota minima
figurativa del 18%.
Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale
ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel
sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile
pensionistico è come minimo pari all’imponibile base
maggiorato del 18%.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
Escursur normativo che ha portato il sostituto d’imposta
ad effettuare il conguaglio previdenziale:
Nel lontano 1973, con il DPR 1092/1973, venne varata una riforma delle
pensioni migliorativa per i pubblici dipendenti; fino a quel momento la
pensione veniva calcolata infatti fino all’ammontare massimo dell’80%
dell’ultima retribuzione (con 40 anni di contributi). Con questo DPR
1092/1973 la base di calcolo delle pensioni degli statali venne aumentata
del 18%, cosicché con il massimo dell’anzianità (40 anni) la pensione
veniva calcolata in ragione del 94.4% dell’ultimo stipendio (80% + 18%
dell’80%= 94.4 %). All'epoca non fu previsto alcun onere a carico dei
dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò
significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute
previdenziali
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
 La legge 23.12.1994 n°724 (Legge finanziaria del 1995), all'art.15,
commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995,
anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla
ritenuta tesoro (attualmente pari all'8,80% e versata dal 1°
gennaio 1996 all'INPDAP) relativa alla costituzione della futura
previdenza (pensione).
 Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata
mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare
(esclusa l'IIS). Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza
pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la
maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
Con la legge n°335/95 (riforma del sistema
previdenziale), all'art.2, commi 9 e 10, è stato
sancito un importante principio:
anche per i dipendenti dello Stato tutte le
retribuzioni
accessorie,
comunque
definite,
diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio
1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
 A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non
lo ha fatto, l'abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale
maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto
reale salario accessorio pensionabile.
 invece la legge 335/95 ha mantenuto anche la maggiorazione
virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione
accessoria, dal 1 gennaio 1996 pensionabile
RISULTATO
 si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale
salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso
d'anno, quantificare l'ammontare definitivo del salario accessorio
che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
 E' per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta attuale
dell'8,80% viene applicata mensilmente al 100% della
retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995,
al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene
effettuato a decorrere dai mesi di gennaio e/o febbraio del
successivo anno
 Pertanto, il conguaglio previdenziale consiste:
1. nel
determinare quanto salario accessorio è stato
corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su
cui è stata effettuata la trattenuta dell'8,80%.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
2. nel confrontare, poi, tale salario con la maggiorazione
virtuale del 18%
3.1 se questa maggiorazione è maggiore del salario accessorio percepito
non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma
si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute
previdenziali che sarà minore;
3.2 se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla
maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio
rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun
conguaglio delle ritenute previdenziali.
Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della
somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al
contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente
di
raggiungere
tale
quota
minima
figurativa
del
18%.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
Questo calcolo viene denominato conguaglio
previdenziale ed è necessario in quanto, in
base alla normativa vigente, nel sistema
pensionistico
dei
pubblici
dipendenti
l’imponibile pensionistico è come minimo pari
all’imponibile base maggiorato del 18%.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
 In ultima analisi è come se lo Stato garantisce una salario
accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento
pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo
 Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale che si
potrà determinare l'effettivo importo della ritenuta
previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione
tabellare.
 Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito”
previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio
a maggio), fermo restando che l'ufficio pagatore, in caso di
debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in
un'unica soluzione.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
il conguaglio previdenziale
 FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO (con cifre puramente teoriche)
1.




2.
3.
stipendio annuo lordo tabellare = €. 16.000; maggiorazione del 18% = €. 16.000x 18% = € 2.880 ;
accessorio fisso in busta paga (indennità di ateneo) = € 1.150
ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = € 2.880 x 8,80% = € 253,44 (da pagare);
ritenute previdenziali riferite all’indennità di ateneo = 1.150 x 8,85% = € 101,20 (già pagate);
per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio riferito all’indennità di
Ateneo, dovrà pagare, a conguaglio: € (253,44 – 101,20) = € 152,24;
ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di € (16.000 + 2.880) = € 18.880
se il dipendente, oltre all’indennità di ateneo avesse percepito altro salario accessorio, per un totale di
2.000 €, su cui è già stata applicata la ritenuta previdenziale di € 2.000 x 8,80% = € 176, dovrebbe
pagare, a conguaglio, la cifra di € (253,44 – 176) = € 77,44 cioè l'8,80% sulla differenza di € (2.880 –
2.000) = € 880 (infatti 880 € x 8,80% = 77,44 €). In tale caso, però non vi sarebbero ulteriori benefici in
ordine allo stipendio pensionabile, in quanto il salario accessorio reale (€ 2.000) non eccede il salario
accessorio virtuale garantito del 18% (€ 2.880);
se il dipendente dell'esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di € 3.500,
oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari
ad € 3.500 – 2.880 = € 620 per quel determinato anno. La base pensionabile pertanto sarebbe di €
(16.000 + 3.500) = € 19.500, oppure: tabellare (16.000 €) + maggiorazione del 18% (2.880 €) + parte
eccedente il 18% del salario accessorio (€ 620) = € 19.500 .
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il
conguaglio previdenziale
si ricorda, infine, che l'iscrizione alle Casse pensioni è
obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti,
anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o
straordinario e anche nel caso in cui l'assunzione sia a
tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non
istituzionali (art. 4, legge 8 agosto 1991, n. 274).
L’obbligo d'iscrizione, pertanto sussiste, qualunque sia la
natura del rapporto di lavoro, anche al fine di provvedere al
trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti alla data
di cessazione dal servizio.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
Per il personale appartenente al comparto
Università il calcolo del trattamento di quiescenza
va effettuato secondo la normativa vigente per i
dipendenti delle Amministrazioni statali. Esso può
essere diviso in base a tre sistemi:
Sistema retributivo;
Sistema misto;
Sistema contributivo
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
 Ciò premesso sono utili per il calcolo della quota di pensione di cui
all’art.13 lettera a) del D.lgs 503/92 tutte le voci retributive facenti parte del
trattamento fondamentale del personale non docente dell’Università.
 Nell’ambito del trattamento fondamentale, sono sottoposti alla maggiorazione del
18% di cui all’art.15 della legge n.177/1976, con esclusione della I.I.S già
conglobata nello stipendio a decorrere dall’1/1/2003, i seguenti emolumenti:
 - stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell’IIS
 - posizioni economiche
 - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita
 - eventuali assegni ad personam.
 Concorrono, inoltre, alla formazione della prima quota di pensione la retribuzione
di posizione nonché l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla
categoria EP.
 Dette indennità, ancorché valutabili nella prima quota di pensione, non formano
oggetto di maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 177/76.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
 Voci retributive che concorrono determinare la quota “B” di
pensione
 Concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del
D.lgs 503/92 le seguenti voci retributive del personale non docente
dell’Università:
 - indennità di ateneo attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D
 - indennità di responsabilità corrisposta al personale delle categorie B,C,D
 - compensi per lavoro straordinario
 - retribuzione di risultato attribuita al personale di categoria EP
 - indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
 - indennità mensile istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27/1/2005
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
SISTEMA RETRIBUTIVO
Requisiti
 Destinatari del sistema di calcolo retributivo sono i lavoratori che alla data del 31.12.95
possono
vantare
un'anzianità
contributiva
di
almeno
18
anni.
Ai fini del computo della predetta anzianità vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque
utili a pensione, compresi quelli riscattati o ricongiunti considerati in relazione al periodo
temporale al quale si riferiscono indipendentemente dalla data di presentazione della
relativa
domanda,
anche
se
successiva
al
31.12.95.
Occorre evidenziare che per i soggetti che al 31.12.1992 possono far valere un'anzianità
pari o superiore ad anni 40, il trattamento pensionistico sarà determinato secondo le norme
in vigore al 31 dicembre 1992.
Sistema di calcolo
 La misura della pensione è pari all'1,80% (aliquota di rendimento) della retribuzione annua
pensionabile (quota A) o della retribuzione media pensionabile (quota B) per ogni anno di
anzianità successivo al 15° con un massimo dell'80% dopo 40 anni di contribuzione.
La somma degli importi della quota A e della quota B costituirà la misura del trattamento
pensionistico
annuo
lordo
spettante
al
dipendente.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
SISTEMA MISTO

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Il trattamento pensionistico con il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre
1995 possono vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
Calcolo
Il trattamento pensionistico viene determinato dalla somma:della quota di pensione calcolata secondo il
sistema retributivo, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, per le anzianità fino al 31
dicembre 1995. Tale quota può essere di tre tipi: quota "A" per i servizi resi fino al 31 dicembre 1992;
quota "B" per i servizi resi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ricordando che nel caso in cui alla
data del 31 dicembre 1992 si possa vantare meno di 15 anni di contribuzione, per definire il periodo di
riferimento della quota B si effettua la media di tutte le retribuzioni percepite dal 1 gennaio 1993.
Si ricorda che per ogni anno di anzianità precedente al 15° l'aliquota di rendimento è del 2,33%, mentre
per l'anzianità maturata dall'1.1.95 al 31.12.95 tale aliquota è pari al 2%.
Inoltre, l'art.2 del D.L.vo 373/93 ha introdotto un correttivo per coloro i quali alla data del 31.12.92 vantino
una anzianità inferiore ad anni 15. Infatti, in questo caso, vanno escluse dal periodo di riferimento le
retribuzioni annue rivalutate che risultino inferiori all'80% della retribuzione media pensionabile.
La conseguente riduzione del periodo di riferimento non può però eccedere la misura del 25%.
quota "C" quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo per le anzianità acquisite dal 1°
gennaio 1996 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
1. SISTEMA CONTRIBUTIVO
 Secondo il sistema contributivo l'importo della pensione è determinato
moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di
trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del
pensionamento.
Il montante è costituito dalla quantità di contributi che il dipendente ha
versato, insieme al datore di lavoro, nell'intera vita lavorativa. Ogni anno,
a partire dal 1° gennaio 1996, viene accantonato un importo contributivo
pari al 33% della retribuzione imponibile.
Per le cessazioni intervenute dal 1.1.1998 tale aliquota è elevata dell'1%
per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto
pensionabile previsto per l'anno di cessazione
 L'importo contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno in
base al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello
stesso anno.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
2. SISTEMA CONTRIBUTIVO
 Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale (compresa quindi l'inflazione) calcolata dall'ISTAT.
In caso di eventuale revisione del PIL operata dall'ISTAT, i tassi da considerare
ai fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla
nuova serie per gli anni successivi. Coefficienti PIL
 In caso di cessazione in corso d'anno, i contributi mensili versati vengono
sommati al montante al 31 dicembre dell'anno precedente.
È stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (oltre il
quale non possono essere versati contributi) rivalutato annualmente sulla base
dell'indice ISTAT, con effetto sui periodi contributivi successivi all'assunzione
ovvero alla data di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo. Per l'anno
2011, come abbiamo visto, il massimale è pari a € 93.631,38.
La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza:
brevi cenni al trattamento di quiescenza
3. SISTEMA CONTRIBUTIVO
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Tenuto conto della equiparazione dei periodi assicurativi fatti valere in più stati legati da regolamenti CEE
ovvero accordi di sicurezza sociale, il massimale di che trattasi non deve essere applicato ai lavoratori
che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all'1.1.1996, una anzianità
contributiva, anche qualora la stessa sia inferiore ai 18 anni e il pro-rata italiano sia calcolato
esclusivamente col il sistema contributivo.
All'atto del pensionamento si effettua la somma dei contributi versati e capitalizzati giungendo così al
montante contributivo individuale che verrà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età
dell'interessato. Tabella dei coefficienti di trasformazione in relazione all'età posseduta dal
dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
età= 57 valore= 4,720%
età= 58 valore= 4,860%
età= 59 valore= 5,006%
età= 60 valore= 5,163%
età= 61 valore= 5,334%
età= 62 valore= 5,514%
età= 63 valore= 5,706%
età= 64 valore= 5,911%
età= 65 valore= 6,136%
Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA
 L’adempimento previdenziale più importante per i sostituti
d’imposta iscritti all’INPDAP a partire dal 2005 e quello che
essi devono trasmettere all'Istituto, mensilmente e per via
telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai
propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento (DMA).
 Tale obbligo è stato introdotto dalla legge 326 del novembre
2003. Le informazioni così fornite consentono un tempestivo
aggiornamento delle posizioni previdenziali dei lavoratori
iscritti all'Ente, nonché una maggiore precisione delle
informazioni retributive e contributive individuali necessarie
alla liquidazione delle prestazioni e per lo svolgimento di
tutte le attività istituzionali previste dall'Inpdap.
Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA
La Denuncia Mensile Analitica (DMA) consente di
realizzare una banca dati completa che permetta di
fornire un quadro aggiornato delle singole posizioni
previdenziali.
I dati contenuti nei flussi riguardano le informazioni
economiche (retributive e contributive), anagrafiche,
giuridiche, previdenziali e di previdenza
complementare relative ai dipendenti iscritti alle
Casse INPDAP.
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
Alla fine di ogni periodo d’imposta, o alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad eseguire
il conguaglio tra le ritenute complessivamente
operate nei singoli periodi di paga e l’imposta totale
dovuta sulle retribuzioni complessive corrisposte
nell’anno, o fino alla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
Per ogni lavoratore dipendente il conguaglio deve avvenire:
entro il 28 febbraio dell’anno successivo per i
compensi erogati nell’anno precedente (fino al 12
gennaio);
durante l’anno in caso di cessazione del rapporto, in
tal caso può essere comunque ripetuto entro il 28
febbraio;
può non avvenire contemporaneamente per tutti i
dipendenti.
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
In relazione ai conteggi occorre ricordare:
 a richiesta del lavoratore ed a fronte di consegna del
CUD entro il 12 gennaio, occorre considerare i
compensi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti
da terzi;
 di considerare gli oneri deducibili e detraibili a fronte dei
quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute;
 il datore di lavoro può anche computare oneri deducibili
e detraibili spettanti ma sostenuti direttamente dal
lavoratore, ma ciò non costituisce obbligo del sostituto.
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
Il risultato del conguaglio può essere
alternativamente:
a credito: il rimborso del credito IRPEF sarà
rimborsato dal datore di lavoro con il pagamento
della retribuzione relativa al mese in cui è stato
effettuato il conguaglio.
a debito: per imposte ancora dovute, che il datore di
lavoro deve trattenere dalla prima retribuzione da
corrispondere.
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
Se la retribuzione spettante non è sufficiente a coprire le imposte
determinate in sede di conguaglio, si può procedere,
alternativamente, nel seguente modo:
 il dipendente può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di volergli versare
l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In ogni caso, il sostituto
ha l’obbligo di versare all’erario, il mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni di conguaglio, le somme dovute dal dipendente,
indipendentemente dal fatto che il lavoratore le abbia rimborsate o no;
 il dipendente può autorizzare il datore di lavoro, sempre per iscritto, ad
effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In
questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento è dovuto l’interesse
dello 0,50 per cento mensile (trattenuto e versato nei termini e con le
modalità previste per le somme cui si riferisce)
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
 Nelle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta può
riconoscere sia le detrazioni di cui il lavoratore ha fatto richiesta
solo alla fine dell’anno, sia la detrazione per oneri sostenuti (i cui
importi sono stati pagati dal sostituto mediante trattenuta dalle
somme corrisposte al lavoratore).
 Inoltre, se il dipendente ha intrattenuto nel corso dell’anno più
rapporti di lavoro dipendente o assimilati, egli può richiedere al
sostituto tenuto ad eseguire il conguaglio di fine anno di tenere
conto in tale sede anche di detti redditi. Insieme a tale richiesta il
lavoratore deve consegnare al datore di lavoro che effettua il
conguaglio la certificazione rilasciata dagli altri datori di lavoro, o
da coloro i quali non sono obbligati ad effettuare la ritenuta (ad
esempio i privati).
Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il
conguaglio di fine anno
Conguaglio previdenziale concorre all'imponibile IRPEF
 Nel caso di conguaglio fiscale effettuato a dicembre
dell’anno fiscale in corso, l'eventuale conguaglio
previdenziale sarà trattato al pari delle altre ritenute
previdenziali dell'anno (deducibile per l'imponibile fiscale nel
calcolo di liquidazione).
 Nel caso le somme da trattenere/rimborsare per effetto del
conguaglio fossero liquidate nell'anno successivo a quello di
imposta, è facoltà del sostituto decidere se il conguaglio
previdenziale debba essere deducibile fiscalmente per l'anno
di imposta o quello di applicazione.
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
A questo punto della nostra trattazione, abbiamo completato
il primo dei tre adempimenti generali dei Sostituti d’Imposta,
vale a dire quello di:
 effettuare le ritenute previste dal DPR n. 600/1973 e ad
eseguire i relativi versamenti, secondo il modo indicato
in tale decreto;
Ci restano quelli di:
 rilasciare ai percipienti una dichiarazione attestante la
ritenuta d’acconto subita (CUD);
 presentare annualmente l’apposita dichiarazione dei
sostituti d’imposta (Mod. 770).
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a
questi assimilati si trovano nel CUD (Certificazione Unica dei
Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono certificati:
 le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle
assimilate ai redditi di lavoro dipendente);
 l’ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle
detrazioni d’imposta effettuate;
 i contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati agli
istituti previdenziali, compresi quelli a carico del lavoratore;
 gli altri dati individuati con il provvedimento di approvazione
dello schema di certificazione unica.
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro
e del contribuente (parte A del modello), la struttura
del CUD si compone di due distinte sezioni:
la prima, dedicata ai dati fiscali (parte B del
modello);
la seconda, dedicata ai dati previdenziali e
assistenziali (parte C del modello).
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
 Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate
a tassazione separata, vale a dire, gli arretrati relativi ad
anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.
 Il CUD serve al lavoratore, in sostanza, per conoscere i
redditi percepiti nell’anno, le deduzioni e le detrazioni
riconosciute dal datore di lavoro, le ritenute subite. Tali
dati occorrerà poi indicarli nella dichiarazione dei redditi
(se si è tenuti alla sua presentazione)
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
 Il CUD, in forma cartacea, deve essere consegnato dal sostituto
d’imposta (il datore di lavoro), in duplice copia, al dipendente o
assimilato, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si
riferisce il reddito certificato.
 Se il rapporto di lavoro cessa prima della fine del periodo d’imposta, la
consegna al lavoratore dipendente va effettuata entro 12 giorni dalla
richiesta del medesimo.
 Il modello può anche essere trasmesso in formato elettronico, purché il
dipendente abbia la possibilità di ricevere e stampare lo stesso per i successivi
adempimenti. Tale modalità deve essere esclusa, ad esempio, quando il sostituto
deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, o
quando il rapporto di lavoro sia cessato. Resta, dunque, in capo al sostituto
d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di
ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla
consegna in forma cartacea.
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
UTILIZZO DEL MODELLO CUD PER LA SCELTA DELL’8 E
DEL 5 PER MILLE
 Il lavoratore esonerato dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi può utilizzare il CUD per effettuare
le scelte della destinazione dell’otto per mille del gettito
IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa e del
cinque per mille della propria IRPEF per determinate finalità.
 Per tale scelta si utilizza l’apposita scheda, che il sostituto
d’imposta è tenuto a consegnare al dipendente o assimilato
e che va acclusa al CUD.
Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD
COME PRESENTARE LA SCHEDA
Per comunicare le scelte, va presentata la scheda in busta
chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello
UNICO Persone Fisiche, con le seguenti modalità:
 allo sportello di un ufficio postale che provvederà, gratuitamente, a
trasmettere la scheda all’Amministrazione finanziaria;
 ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista,
CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una
ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari
hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo
per l’effettuazione del servizio prestato.
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
I lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione
dei redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il
modello 730 (scad. 31 maggio verso CAF esterni
abilitati). In alternativa, è possibile utilizzare il
modello
Unico,
ma
con
presentazione
esclusivamente in via telematica (scad. 31 luglio).
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
Non sempre, comunque, il lavoratore dipendente è
obbligato alla presentazione della dichiarazione dei
redditi.
 Ad esempio, egli è esonerato, quando i suoi redditi dell’anno
derivano da:
 lavoro dipendente e assimilati (interamente conguagliati dal
sostituto e attestati nel CUD);
 abitazione principale (con relative pertinenze);
 somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT)
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
Il contribuente esonerato può, tuttavia, avere
convenienza a presentare la dichiarazione dei
redditi. Questo accade, ad esempio, quando egli
vuole far valere oneri sostenuti che intende portare
in deduzione dal reddito o in detrazione
dall’imposta, oppure quando ha il diritto a usufruire
di una detrazione per carichi familiari di cui il datore
di lavoro non ha tenuto conto, ovvero per chiedere il
rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla
dichiarazione presentata nell’anno precedente o da
acconti versati nello stesso anno.
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
1. QUANDO il lavoratore dipendente NON È OBBLIGATO A
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 possesso di solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto d’imposta;
 obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
 possesso solo di redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto
all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e
quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, e reddito dei fabbricati,
derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali
pertinenze (box, cantina, ecc.);
 reddito complessivo, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
(es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in
contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente,
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
2. QUANDO il lavoratore dipendente NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 reddito complessivo comunque costituito, nel quale concorre un reddito di lavoro
dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, non superiore a
8.000 euro (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) e sul quale non sono
state operate ritenute;
 possesso oltre al reddito di lavoro dipendente, di redditi esenti (ad es. rendite erogate
dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni,
indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero
dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani,
pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo
complessivamente non superiore a 7.500 euro);
 possesso, oltre al reddito di lavoro dipendente, solo di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali) o di redditi soggetti ad
imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
1. QUANDO il lavoratore dipendente È OBBLIGATO A
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 durante l’anno si cambia datore di lavoro (e si è in possesso di più certificazioni di
lavoro dipendente o assimilati CUD) e l’imposta corrispondente al reddito
complessivo supera 12 euro;
 l’INPS o altri Enti gli hanno pagato indennità e somme a titolo di integrazione
salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute se
non si tratta di redditi esenti;
 al lavoratore dipendente sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni
dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte;
 si percepiscono retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad
effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri
addetti alla casa);
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
2.
QUANDO il lavoratore dipendente È OBBLIGATO A
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 si conseguono anche redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad
esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le
indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per
la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se
percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo
di effettuare le ritenute alla fonte);
 il datore di lavoro non ha trattenuto nella misura dovuta le addizionali comunale e
regionale all’IRPEF (in tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per
ciascuna addizionale superi 12 euro);
 nell’anno si conseguono anche plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare
ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del modello Unico.
La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730
COME CORREGGERE IL 730

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
Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di
liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
previdenziale) o dall’intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di
compilazione o di calcolo.
Qualora si riscontrassero errori bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché
provveda a sanarli e a redigere un modello 730 rettificativo in tempo utile per effettuare i conguagli
nella busta paga o nel rateo di pensione.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato
di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte,
vi è la possibilità di:
presentare un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve
essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato
presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se invece il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri
deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un
modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto
all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte
oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.
L’assistenza fiscale
 L'assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta dall'art. 78 della
L. 30 dicembre 1991, n. 413, consiste in una procedura semplificata
che permette ai contribuenti di adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730, o al proprio
sostituto di imposta (assistenza diretta), o ai centri di assistenza
fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati (assistenza indiretta).
 L’utilizzo del modello 730 comporta per il contribuente una serie di
vantaggi come la facilità di compilazione senza effettuare calcoli,
ottenere l’eventuale rimborso immediato dei crediti d’imposta
direttamente nel cedolino delle competenze, di poter effettuare il
versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, effettuato in
entrambi i casi dal sostituto d’imposta , sulle competenze, nonché di
delegare al sostituto d’imposta o al centro di assistenza fiscale l’invio
della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
L’assistenza fiscale
L’assistenza indiretta comporta per il sostituto d’imposta la
sola applicazione, sul cedolino delle competenze erogate dal
mese di luglio, dei risultati contabili elaborati dai soggetti
abilitati.
L’acquisizione di tali risultati avviene oramai in maniera
elettronica e cioè, i soggetti abilitati mettono a disposizione
sui loro siti web appositi link in cui comunicano al sostituto il
modello 730/4 con gli importi da applicare sulle competenze
mensili.
 Risultanze a credito: Per il rimborso del credito IRPEF di deve
utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute operate (a titolo
di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale) relative ai
redditi di lavoro dipendente erogati nel mese di luglio (da parte del
sostituto d’imposta). Se l’ammontare complessivo delle ritenute
dovesse risultare insufficiente, il sostituto d’imposta rimborserà gli
importi residui utilizzando le ritenute operate nei mesi successivi,
fino ad esaurimento dei rimborsi stessi e comunque entro il mese
di dicembre. Se a fine anno il sostituto d’imposta non sia riuscito a
rimborsare l’intero importo, lo stesso provvederà a indicare la
parte residua sul modello CUD ed il lavoratore potrà utilizzarla
nella dichiarazione dei redditi successiva.
L’assistenza fiscale
 Risultanze a debito: Versamento del debito IRPEF, nonché della 1° rata d’acconto,
addizionali Regionali e Comunali, operando la trattenuta sulla retribuzione erogata nel
mese di luglio (“netto in busta”) e versamento del relativo importo nel mese di agosto.
 Qualora sussista incapienza nella retribuzione netta, il sostituto d’imposta provvederà
a trattenere gli importi residui nei mesi successivi, fino ad esaurimento e comunque
entro il mese di dicembre. Gli importi differiti saranno maggiorati dell’interesse dello
0,40% mensile da versare cumulativamente all’imposta dovuta.
 L’importo dell’unica o seconda rata d’acconto IRPEF verrà trattenuta dalla
retribuzione del mese di novembre. Nel caso tale retribuzione risulti insufficiente
effettuerà la trattenuta dell’importo residuo sulla retribuzione netta corrisposta nel
mese di dicembre (applicando gli interessi dello 0,40%).
 Qualora a fine anno, il sostituto d’imposta non abbia trattenuto l’intero importo dovuto,
la parte residua ed i relativi interessi dello 0,40% mensili, dovranno essere versati a
cura del lavoratore stesso al concessionario della riscossione entro il mese di gennaio
dell’anno successivo. Il sostituto d’imposta dovrà pertanto comunicare ai lavoratori
interessati, entro il mese di dicembre, gli importi residui non versati.
L’assistenza fiscale
 Rateazione pagamenti: Se i dipendenti si avvalgono del
pagamento rateale (escluso per la seconda rata di acconto
irpef), per cui sul mod. 730-4 è indicato il numero delle rate
(minimo 2 e massimo 5), sugli importi frazionati si applicherà
l’interesse dell’0,50% mensile.
 Il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di
novembre con versamento di quanto trattenuto, da parte del
sostituto d’ imposta entro il successivo 16 dicembre. Se
anche in questa ipotesi risultasse incapiente la retribuzione
netta mensile si applicherà oltre all’interesse per il rateizzo
anche la maggiorazione dello 0,40% sulla parte della ritenuta
residua e trattenuta nel mese successivo.
L’assistenza fiscale
 Cessazione rapporto di lavoro: Abbiamo due ipotesi:
a) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a
debito: il sostituto di imposta non dovrà effettuare alcun conguaglio,
poiché dovrà provvedere il lavoratore direttamente al pagamento
secondo le modalità e i termini previsti per i versamenti relativi alla
dichiarazione dei redditi. Nel caso che la cessazione sia intervenuta
prima del completamento delle operazioni di conguaglio (oltre il mese di
luglio) il sostituto d’imposta dovrà sempre comunicare al dipendente gli
importi a debito residui affinché l’interessato possa versare direttamente
al Concessionario per la riscossione (con l’interesse dello 0,40%).
b) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a
credito e a condizione che la presentazione della dichiarazione sia
avvenuta nel corso del rapporto di lavoro: il sostituto di imposta è tenuto
ad effettuare il conguaglio.
Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta
A fronte dell’obbligo di certificazione per il sostituto d’imposta
è posto anche l’obbligo di dichiarazione mediante la
redazione del modello 770. In particolare l’Università deve
redigere il modello 770 semplificato. Questo modello
contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti
cui, sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente,
equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di
lavoro autonomo, nonché i dati contributivi, previdenziali e
assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per
il periodo d'imposta precedente.
Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta
 La Circolare n. 15/E/2008 specifica che la novità, secondo cui la
richiesta annuale delle detrazioni da parte del sostituito è
condizione essenziale per il riconoscimento delle detrazioni
stesse, riguarda soprattutto le detrazioni per familiari a carico (art.
12 del TUIR), mentre la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui
all’art. 13 del TUIR è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di
dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è già a
conoscenza. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le
detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, anche in assenza di una
specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere
riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui
stesso erogato.
Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta
 Tale Circolare ministeriale in esame ha chiarito il dubbio relativo
all’eventuale sanzionabilità del sostituto d’imposta nel caso in cui il
contribuente non fornisca al proprio sostituto, nei termini da questi
stabiliti, la comunicazione necessaria per fruire delle detrazioni ed il
sostituto abbia riconosciuto, comunque, le detrazioni d’imposta.
 L’Agenzia delle Entrate specifica che, se il lavoratore dipendente (o
il collaboratore) non effettua la comunicazione necessaria per fruire
delle detrazioni fiscali per sé e per i familiari a carico (art. 12 del
TUIR) entro il termine stabilito dal proprio sostituto d’imposta, questi
deve, dal mese successivo, interrompere l’erogazione delle detrazioni
concesse e recuperare quelle erogate precedentemente. In questo
modo, il datore di lavoro non sarà sanzionato per aver già
riconosciuto le detrazioni d’imposta anche in assenza
della
dichiarazione del proprio dipendente.
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Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d`imposta