LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI
Dott. CARLEO
Giovanni B.
- Presidente -
Giovanni
- Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro
Dott. CIRILLO Francesco Maria
- rel. Consigliere - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27422/2012 proposto da:
D.S.A.
(OMISSIS),
V.R. (OMISSIS), in proprio e la seconda anche come tutore della figlia D.S.C.,
elettivamente domiciliati in ROMA, V. DORA 2, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO RUSSO,
rappresentati e difesi dall'avvocato MANASSERI Benedetto con studio in SAN FRATELLO
(ME) VIA MILANO 44, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti contro
ALLIANZ SPA, (già RAS SPA conferitaria dell'Azienda di LLOYD ADRIATICO SPA), in persona dei
procuratori Dr.C.A. e Dott.ssa
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale
in
calce al controricorso; P.B., P.R., n.q. di eredi con beneficio di inventario del Prof. P.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE NOMENTANA 60, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MANISCALCO
BASILE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO MANISCALCO BASILE giusta
procura speciale a margine del controricorso; ASSESSORATO REGIONALE SANITA' REGIONE SICILIANA,
in persona dell'ASSESSORE pro tempore, considerato domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è rappresentato e difeso per legge;
- controricorrenti e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) PALERMO;
- intimati avverso la sentenza n. 1199/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/09/2011, R.G.N.
1929/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato GIOVANNI MANISCALCO BASILE;
udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/9/2011 la Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento dei gravami interposti dal sig.
P.A. (in via principale) e dall'Assessorato Regionale alla Sanità e Gestione Stralcio ex Usl n. (OMISSIS) di
Palermo (in via incidentale) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Palermo 18/4/2005, ha rigettato
la domanda nei confronti dei medesimi proposta dai sigg.
D.S.A. e V.R., in nome proprio e per conto della figlia minore C., di risarcimento dei danni rispettivamente
sofferti per essere quest'ultima affetta da tetraplegia da cerebropatia post-anossica con incontinenza urofecale e ritardo mentale profondo, asseritamente conseguente ad erronea e ritardata diagnosi da parte dei
medici della Divisione di neonatologia e terapia intensiva del presidio Ospedaliero (OMISSIS) ove il giorno
successivo alla nascita (avvenuta il (OMISSIS)) era stata ricoverata per essere dimessa il (OMISSIS), per
esservi nuovamente ricoverata d'urgenza il (OMISSIS) successivo, il (OMISSIS) seguente venendo quindi
trasferita presso l'Ospedale (OMISSIS), ove era sottoposta ad intervento chirurgico e successivamente
trasferita nel reparto di rianimazione.
Il (OMISSIS) veniva poi condotta, sempre con l'assistenza rianimatoria, presso l'Ospedale (OMISSIS), in
quanto affetta da "stenosi bronchiale da compressione vascolare (arco aortico) e da tracheomalacia", e
dopo diversi esami ed interventi chirurgici il (OMISSIS) subiva un arresto cardiocircolatorio durato circa
quaranta minuti.
Il (OMISSIS) veniva trasferita presso il reparto (OMISSIS), ove rimaneva fino all'(OMISSIS), giorno in cui
veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale (OMISSIS), per essere dimessa il successivo (OMISSIS),
venendo quindi sottoposta a terapia fisica presso l'istituto " (OMISSIS)".
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. D. S.A. e V.R., in proprio e quest'ultima anche
nella qualità di tutore della figlia C., propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi i sigg. P.B. e R., eredi (con beneficio d'inventario) del defunto P. A.,
l'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana, e la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.,
conferitaria dell'Azienda di Lloyd Adriatico s.p.a. ).
L'Assessorato Regionale e la società Allianz s.p.a. hanno presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 ed il 2 motivo i ricorrenti denunziano "omessa, insufficiente o contraddittoria" motivazione su punti
decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1697 (recte, 2697), 2236 c.c., in
riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente, illogicamente e con "petizione di principio"
assegnato decisivo rilievo al "miglioramento delle condizioni della piccola C. durante il ricovero
nell'ospedale di (OMISSIS)", laddove tale miglioramento non vi è mai stato e non può certamente esso
desumersi: a) dalla circostanza che il (OMISSIS) la piccola C. ebbe un gasping respiratorio, e cioè la
mancanza di "respiro agonico" o "mancanza di respiro", e bradicardia, che indica battito lento o irregolare
ed è conseguenza del primo; b) dall'effettuazione il (OMISSIS) di un intervento di "legatura dell'arco aortico
sinistro", asseritamente sintomatico di un miglioramento delle condizioni a cliniche, laddove esso fu
eseguito "sia perchè andava fatto e sia perchè non vi era ragione alcuna di attendere"; c) da una "nuova
sospensione dell'intubazione", laddove "se vi furono più estubazioni ed intubazioni significa che furono
fatte più prove al fine di far respirare la bimba autonomamente e renderla indipendente dal respiratore, e
che la piccola paziente non riuscì a respirare da sola, tant'è che si rese necessaria una nuova intubazione
dopo ogni tentativo. Anche l'ultima estubazione non dimostra affatto il miglioramento delle condizioni
generali della paziente", l'intubazione prolungata avendo "provocato già tanti danni alla piccola C." da
essere "pienamente giustificato un ulteriore tentativo di estubazione", rientrando nel protocollo "tentare la
possibilità di respirazione autonoma della piccola C., come era stato fatto nei giorni precedenti".
Lamentano che "i due CTU e la Corte di merito hanno omesso di esaminare il danno alla funzione
respiratoria ed al cuore della piccola C., dovuto alla tardiva diagnosi di fistola tracheo- esofagea e del
doppio arco aortico".
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r.,
nei termini di seguito indicati.
E' rimasto accertato essere D.S.C. affetta da tetraplegia da cerebropatia post-anossica, con incontinenza
uro-fecale e ritardo mentale profondo.
I giudici di prime cure hanno ritenuto tale patologia costituire la conseguenza di erronea e ritardata
diagnosi da parte dei medici della Divisione di Neonatologia e terapia intensiva del presidio Ospedaliero
(OMISSIS), ove il giorno successivo alla nascita (avvenuta il (OMISSIS)) la neonata era stata ricoverata,
venendo quindi dimessa il (OMISSIS), per esservi nuovamente ricoverata d'urgenza il (OMISSIS) successivo,
il (OMISSIS) venendo quindi trasferita presso l'Ospedale (OMISSIS), ove era sottoposta ad intervento
chirurgico e trasferita nel reparto di rianimazione.
Successivamente veniva ricoverata presso l'Ospedale (OMISSIS), in quanto affetta da "stenosi bronchiale da
compressione vascolare (arco aortico) e da tracheomalacia", e dopo diversi esami ed interventi chirurgici il
(OMISSIS) ivi subiva un arresto cardiocircolatorio per circa 40 minuti.
Il (OMISSIS) era nuovamente trasferita presso il reparto (OMISSIS) ove rimaneva fino all'(OMISSIS), giorno in
cui tornava ad essere ricoverata presso l'Ospedale (OMISSIS), venendo dimessa il successivo (OMISSIS), per
essere sottoposta a terapia fisica presso l'istituto "(OMISSIS)".
Nel riformare integralmente la sentenza di primo grado, la corte di merito ha posto a base dell'adottata
decisione la rinnovata (in sede di gravame) C.T.U., affermando che "le conclusioni cui sono pervenuti i CTU,
sulla base di argomentazioni esaustive, sono persuasive e vanno condivise".
Tale giudice si è peraltro limitato a riportare alcuni brani della detta consulenza, e in particolare le
conclusioni secondo cui: "Le cause delle anomalie congenite sono da ricondurre ad effetti mal formativi
verificatisi nel corso della vita endouterina ed appalesatisi, pur se con variabile espressività clinica, sin dalla
nascita. La causa dell'arresto cardiaco deve ricondursi all'ematemesi e/o comunque ad un repentino ed
improvviso aggravamento delle condizioni generali verificatosi alle ore 7,25 del (OMISSIS)".
Ancora, ha fatto richiamo alla parte in cui risulta affermato che l'"atteggiamento diagnostico terapeutico da
parte dei sanitari degli Ospedali (OMISSIS) fu connotato, in varia misura, da imprudenza, negligenza ed
imperizia (quest'ultima con particolare riferimento alla degenza dal (OMISSIS)).
Tali comportamenti tuttavia, per quanto in narrativa, non hanno ruolo nel determinismo dell'ematemesi e
dell'arresto cardiaco verificatosi in (OMISSIS)", avvenuto "in maniera pressochè inaspettata ed improvvisa",
atteso che "in accordo con quanto già emerge dagli atti al momento del ricovero e nella successiva
degenza in (OMISSIS), fino al (OMISSIS), non vi era alcuna condizione di sofferenza del S.N.C."; che le
condizioni generali della minore "andarono in progressivo miglioramento", stante "in primo luogo" il "fatto
che il (OMISSIS), pur in presenza di un gasping respiratorio e di bradicardia non si ebbe desaturazione il che
indica che vi era per l'appunto una saturazione ottimale", e per altro verso la circostanza che "la paziente fu
ritenuta idonea per essere sottoposta all'intervento chirurgico ... e tanto può essersi verificato solo se le
condizioni cliniche erano migliorate", sicchè, "pur sulla base di una ricostruzione che - per limiti oggettivi
dei quali più volte si è detto non può ritenersi con certezza fedele agli accadimenti così come susseguitisi - è
oltremodo improbabile che la ematemesi (e il successivo arresto cardiaco) siano conseguenza dei
trattamenti posti in essere in (OMISSIS)", e "pur ipotizzando che la diagnosi fosse possibile prima di quanto
concretamente realizzatosi, tanto non ha avuto un ruolo nel determinismo della emorragia e della
sofferenza cerebrale".
Orbene, i suindicati riprodotti assunti si rivelano in realtà erronei, nonché deponenti per una incongrua
motivazione dell'impugnata sentenza.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, in accordo con quanto osservato anche in
dottrina, che il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata alla natura dell'attività
esercitata (secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve
escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall'adempiere
l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata), mentre una diversa misura di
perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di
specializzazione propri dello specifico settore di attività (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222).
Al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla
perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr.Cass., 31/5/2006, n.
12995) e allo standard professionale della sua categoria.
L'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato
viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa
esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard
professionale o lavorativa della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla
regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato
per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr.Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass.,
9/10/2012, n. 17143).
Nell'adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve
osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà
sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale).
E' pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, e ad osservare obblighi di informazione e di
avviso nonché di salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione
conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei
terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651;Cass., 27/10/2006, n. 23273;
Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n.
22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n.
18304).
La condotta di adempimento della dovuta prestazione medica deve essere allora valutata sotto i segnalati
profili della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza, dovendo al riguardo altresì accertarsi se
le conseguenze dannose verificatesi in conseguenza dell'evento lesivo siano, sotto il profilo del più
probabile che non (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214;Cass., 27/4/2010, n. 10060), da considerarsi
alla detta condotta causalmente astrette. Con l'ulteriore avvertenza che, trattandosi di condotta attiva, e
non già passiva, non vi è nella specie luogo a giudizio contraffattuale (cfr. Cass., 6/6/2014, n. 12830).
Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente
qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il paziente fa affidamento nel
decidere di sottoporsi (all'intervento chirurgico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o
sperato.
Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto
maggiore è la specializzazione del professionista, e la preparazione organizzativa e tecnica della struttura
sanitaria presso la quale l'attività medica viene dal primo espletata.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in ogni caso di "insuccesso" incombe invero
al medico o alla struttura provare che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito
dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata
sull'esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in
conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass.,
9/10/2012, n. 17143), bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza (cfr., Cass.,
21/7/2011, n. 15993; Cass., 7/6/2011, n. 12274. E già Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004,
n. 11488), rimanendo in caso contrario soccombente, in applicazione della regola generale ex artt. 1218 e
2697 c.c., di ripartizione dell'onere probatorio fondata sul principio di ed. vicinanza alla prova o di
riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027;
Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), o ancor più propriamente (come
sottolineato anche in dottrina), sul criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la
prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione
della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee
alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato
nell'esecuzione di una professione protetta.
Orbene, nella specie, in presenza di una ravvisata condotta negligente deponente per la responsabilità del
medico operante "L'atteggiamento diagnostico terapeutico da parte dei sanitari degli Ospedali (OMISSIS) fu
connotato, in varia misura, da imprudenza, negligenza ed imperizia (quest'ultima con particolare
riferimento alla degenza dal (OMISSIS)), e conseguentemente della struttura la quale risponde
direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera
comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al
creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare
contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore (la paziente C.), essendo direttamente
responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa o dolosa posta in
essere (quand'anche a sua insaputa: cfr.Cass., 17/5/2001, n. 6756) della cui attività essa si è comunque
avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, erroneamente la corte di merito non ha
dalla medesima nel caso tratto i debiti corollari sul piano della conseguente responsabilità dei relativi
autori.
Nel fare apodittico ed acritico riferimento alle risultanze della CTU espletata in rinnovazione in sede di
gravame, omettendo altresì di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di preferirle a quelle -opposte raggiunte dalla CTU espletate nel primo grado di giudizio come riportato nella stessa sentenza impugnata,
sulla base della disposta C.T.U. il Tribunale ha al riguardo ritenuto essere risultato provato l'inadempimento
contrattuale del P. (e della USL n. (OMISSIS)), in relazione al periodo dal (OMISSIS), essendo in particolare
emersa una condotta del medesimo connotata da "imperizia diagnostica" in quanto "il quadro clinico
avrebbe dovuto indirizzare i sanitari guidati dal P. a formulare tempestivamente (invece di ritenere che la
patologia avesse natura infettivo-virale) la corretta diagnosi di "broncopolmonite ab ingestis e fistola
esofago- tracheale senza atresia", che invece era stata formulata al termine del ricovero, allorchè la fistola
esofago-tracheale era stata casualmente riscontrata". Ha ritenuto altresì provato "il nesso causale tra il
ritardo diagnostico e l'evento dannoso avuto dalla piccola C. a (OMISSIS)", determinato "dalle affezioni
polmonari (che avevano recato insufficienza respiratoria); ed il ritardo diagnostico relativo a tali affezioni
aveva inciso conseguentemente (per una percentuale quantificata nel 20%) sulla produzione dell'arresto
cardiaco", la corte di merito ha altresì escluso la sussistenza nella specie del nesso di causalità
sostanzialmente in ragione della circostanza che "il (OMISSIS), pur in presenza di un gasping respiratorio e
di bradicardia non si ebbe desaturazione, con ritorno allo stato abituale. Il che indica che vi era per
l'appunto una saturazione ottimale", nonchè del ravvisato miglioramento delle condizioni generali della
piccola C. che ne consentirono la sottoposizione ad intervento chirurgico ("Si tratta di un atto che alla luce
della malformazioni della piccola era sicuramente necessario, ma altrettanto sicuramente non urgente e/o
indifferibile. Il che vuoi dire che la paziente fu ritenuta idonea per essere sottoposta all'intervento
chirurgico ... e tanto può essersi verificato solo se le condizioni cliniche erano migliorate").
Un tanto pur mettendo contraddittoriamente in rilievo che trattasi di situazioni non certe ma supposte
"che le condizioni cliniche della bambina fossero migliorate rinviene anche dalle segnalazioni della degenza
in respirazione spontanea e senza intubazione fino al (OMISSIS). Non sappiamo in realtà se la bambina fu
estubata fino al (OMISSIS) e/o se tra il (OMISSIS) fosse stata nuovamente intubata, ma sappiamo con
ragionevole certezza per quelle che sono le indicazioni ricavate dalla cartella che la piccola fu quanto meno
"nuovamente" estubata dall'(OMISSIS)"; "pur sulla base di una ricostruzione che - per limiti oggettivi dei
quali più volte si è detto non può ritenersi con certezza fedele agli accadimenti così come susseguitisi - è
oltremodo improbabile che la ematemesi (e il successivo arresto cardiaco) siano conseguenza dei
trattamenti posti in essere in (OMISSIS)", e "pur ipotizzando che la diagnosi fosse possibile prima di quanto
concretamente realizzatosi, tanto non ha avuto un ruolo nel determinismo della emorragia e della
sofferenza cerebrale", nè dare motivatamente conto del rilievo assorbente e decisivo assegnato a diverse
circostanze ed ulteriori eventi ("In maniera quindi pressochè inaspettata ed improvvisa ... si verifica l'evento
di ematemesi ed arresto cardio-respiratorio con necessità di reintubazione delle ore 7.25 del (OMISSIS). In
relazione ad esso e soprattutto alla sua etiologia sono possibili solo ipotesi. La prima e più probabile è che
vi sia stata la rottura di piccoli vasi delle prime vie aeree, correlabile peraltro alla presenza di granulomi
strumentalmente accertata il (OMISSIS), soprattutto tenuto conto che il (OMISSIS) i granulomi stessi erano
stati rimossi mediante laser. La causa di tali granulomi ... deve rapportarsi alla prolungata intubazione su
tessuto malacico. Per altro verso non può escludersi, anche se gaussianamente è di certo molto meno
probabile, che la piccola abbia sofferto di un'ulcera da stress, evento acuto correlato alla prolungata
degenza in terapia intensiva e ai trattamenti medico-chirurgici ai quali fu sottoposta").
Ancora, omettendo di fornire indicazione alcuna in ordine alla relativa considerazione in termini di
concausa o di causa sopravvenuta autonoma e determinante della situazione patologica sofferta dalla
minore, e non già quale conseguenza invero dello specifico antecedente causale costituito dalla ravvisata
condotta negligente del medico operante.
A tale stregua, con motivazione invero meramente apparente (tale appalesandosi la mera affermazione
secondo cui "le conclusioni cui sono pervenuti i CTU, sulla base di argomentazioni esaustive, sono
persuasive e vanno condivise"), la corte di merito ha invero violato il suindicato principio di c.d. vicinanza
alla prova o di riferibilità, e ancor più propriamente il criterio della maggiore possibilità per il debitore
onerato di fornire la prova, inammissibilmente richiedendo al danneggiato di fornire una prova rientrante
per converso nella sfera di dominio del medico (l'esecuzione della prestazione consistendo nell'applicazione
di regole tecniche sconosciute al danneggiato in quanto estranee alla comune esperienza, e viceversa
proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta).
Ha violato altresì il consolidato principio in base al quale se lo svolgimento di una prima consulenza non
preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al
giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è peraltro
necessario che il giudice il quale intenda uniformasi alle risultanze della seconda c.t.u. non si limiti, come
invero nella specie, ad un'adesione acritica alle medesime ma giustifichi la propria preferenza, specificando
le ragioni per cui ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che le stesse abbiano
formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non
specificamente contestaste dalle parti (v. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 30/10/2009, n. 23063; Cass.,
15/3/2001, n. 3787).
Ha, ancora, fatto erronea applicazione della regola civilistica in tema di nesso di causalità.
Ha infatti omesso di considerare che, giusta orientamento già delineatosi (anche) nella giurisprudenza di
legittimità (v. Cass., 16/10/2007, n. 21619), poi confermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, stante
la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi,
nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"
(v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576 ).
Le Sezioni Unte hanno al riguardo in particolare sottolineato che ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è
da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal
criterio della ed. causalità adeguata, (v. Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).
Si è al riguardo precisato che "in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del (medesimo) fatto, la
causalità civile ordinaria, attestata sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata, specie
in ipotesi di reato commissivo, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella
penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere
molteplici forme espressive (serie ed apprezzabili possibilità, ragionevole probabilità ecc.), senza che
questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale, senza che egli perda la sua funzione di
operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: senza trasformare il
processo civile (e la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una questione di
verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva,
obbedisce alla logica del più probabile che non" (così Cass., 16/10/2007, n. 21619).
Si è ulteriormente sottolineato che l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del
"più probabile che non") si delinea invero in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie
del singolo processo. E che se emerge la sussistenza di concorrenti cause, la relativa diversa incidenza
probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto,
senza limitarsi ad un meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 51% ma facendosi luogo ad una
compiuta valutazione dell'evidenza del probabile (in tali termini v., da ultimo, Cass., 21/7/2011, n. 15991,
ove così esemplificato, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto: se "le possibili concause appaiono
plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un'incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la
trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò
solo rigettata o geneticamente trasmutata in risarcimento da chance perduta, dovendo viceversa il giudice,
secondo il suo prudente apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui all'art. 116
c.p.c., valutare la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio
comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili").
Va in tal caso altresì valutato se anzichè trattarsi di concausa si configuri la diversa ipotesi della causa
sopravvenuta autonoma e determinante del fatto evento dannoso, con interruzione della precedente serie
causale, imponendosi in tale ipotesi per il giudice la necessità di dare congrua ed idonea motivazione al
riguardo.
Nè può d'altro canto trascurarsi che, come questa Corte ha del pari avuto più volte modo di sottolineare, in
caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire, in base al principio del nesso di
causalità specifica non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta
nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima
astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584;Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685).
Senza sottacersi che, laddove la causa del danno rimanga alfine ignota, le conseguenze non possono
certamente ridondare a scapito del danneggiato (nel caso, della paziente), ma gravano sul presunto
responsabile che la prova liberatoria non sia riuscito a fornire (nel caso, il medico e/o la struttura sanitaria),
il significato di tale presunzione cogliendosi nel principio di generale favor per il danneggiato, nonchè nella
rilevanza che assume al riguardo il principio della colpa obiettiva, quale violazione della misura dello sforzo
in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione dovuta arrechi danno
(anche) a terzi (cfr., in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto dell'impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso
profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio ad altra corte di merito, che si indica nella
Corte d'Appello di Palermo, la quale in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei
suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015
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