La tutela della proprietà
intellettuale su internet
Webbit 2004
Padova 8 maggio 2004
Avv. Stefano Cerutti
www.avvocatocerutti.it
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Oggetto della presente relazione
sarà - più precisamente - l’esame
della disciplina posta a tutela dei
siti web e, quindi, delle norme poste a:
► 1)
Tutela dei testi in formato digitale;
► 2) Tutela delle fotografie digitali;
► 3) Tutela delle pagine web in sé considerate.
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Layout
Links
Fotografie
Testi
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Le fonti normative sulla tutela della proprietà
intellettuale sono:
►
Legge n. 633 del 22 aprile 1941
siccome modificata dal:
1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della Direttiva
91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore);
2) Legge n. 248 del 2000 “Nuove norme a tutela del diritto di autore” (che
tuttavia si è limitata a disciplinare le modalità di copia dei libri ed a
prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino Siae su”ogni
supporto contenete programmi per elaboratore);
3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003 (attuazione della Direttiva
29/2001/CEE sui programmi per elaboratore).
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Che cosa tutela esattamente la legge
sul diritto di autore?
►
►
►
La legge sul diritto di autore tutela le opere dell’ingegno a
carattere creativo purché siano originali.
Il concetto di “opera originale” è ben più ampio di quello di
“opera d’arte” in senso stretto in quanto prescinde da
qualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezza
dell’opera.
Oggetto della tutela, quindi, non è tanto l’idea contenuta
nell’opera di ingegno bensì il modo con cui questa viene
espressa.
Un testo sulla storia di Roma, ad esempio, è tutelato non
per le idee o le teorie in esso espresse (che potrebbero
anche essere trite e ritrite) ma in relazione all’originalità del
modo con cui queste vengono esposte dall’autore. Tutelato,
dunque, non è l’argomento in sé bensì il modo e la forma
con cui questo viene espresso.
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All’autore spettano i diritti:
► MORALI:
diritto di paternità dell’opera; diritto
all’integrità dell’opera; diritto alla pubblicazione (o
di inedito); diritto di pentimento (in caso di gravi
ragioni morali previo equo indennizzo).
► PATRIMONIALI:
diritto di riprodurre,
di eseguire, di rappresentare, di
diffondere, di distribuire, di noleggiare,
di prestare, di elaborare – trasformare
e modificare.
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I principi fondamentali in materia di diritto
d’autore sono :
►
Principio del consenso dell’autore  vedi, tuttavia, quanto si
dirà sulle c.d. libere utilizzazioni
Principio di protezione dell’opera nel suo complesso ed in
ciascuna delle sue parti
► Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica
► Principio della prova per iscritto
► Principio di indipendenza tra proprietà del supporto e delle
privative economiche
► Principio di paternità ed integrità dell’opera
►
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Esempi di libere utilizzazioni:
Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno di
consenso e/o pagamento di alcun compenso:
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera per
fini di discussione, insegnamento o critica nei limiti di tale finalità e
sempre che non si costituisca concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera da parte dell’autore;
► La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso
personale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque con
mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico;
► I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni
pubbliche
►
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Per inserire un’opera nel sito web bisogna:
Chiedersi preliminarmente se:
 l’opera sia di pubblico dominio o
 si ravvisi un’ipotesi di libera utilizzazione
In caso contrario occorre:
- individuare il tipo di utilizzazione alla quale l’opera
è sottoposta;
- Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione
economica dell’opera che si intende utilizzare;
- Acquisire dal titolare del diritto le necessarie
autorizzazioni.
►
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1) La tutela dei testi in formato digitale:
►
Premessa: Che cosa è un testo in formato digitale?
Se tutti sappiamo distinguere un testo in formato tradizionale da un
testo digitale (il primo è veicolato da un supporto cartaceo – il secondo
è fruibile per mezzo di un pc) non è tuttavia semplice definire cosa sia
esattamente un testo digitale e quali caratteristiche esso debba avere
per essere definito tale
Un tecnico informatico, infatti, potrebbe affermare che un file di testo
sia un qualunque file il cui contenuto estrinseco appaia come un testo,
a prescindere dalla sue estrinseche caratteristiche tecniche.
 ex: può essere considerato un file di testo anche un’immagine che
rappresenti una schermata di un word processor oppure un filmato
digitale contenente parole che scorrono tipo l’inizio del film guerre
stellari?
E’ dunque l’estensione del file a definire aprioristicamente cosa debba
intendersi per file di testo oppure è la percezione dell’utente a contare?
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In ogni caso, normalmente, per file i testo
in formato digitale si intendono quelli con
estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book.
Ai sensi dell’ar. 2575 codice civile e dell’art. 1 della Legge
633/1941 “formano oggetto del diritto di autore le opere
dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla
scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative …” e,
dunque, può ritenersi tutelato dalla LdA ogni testo che
possieda i caratteri della creatività prescindendo, quindi, dalla
circostanza che esso venga pubblicato in forma cartacea o
digitale (e della sua estensione).
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 Qualunque file di testo, quindi, se intelleggibile, originale e
creativo, è tutelato dalla LdA.
 Dal momento della creazione del testo digitale, senza
bisogno di alcuna formalità, saranno riconosciuti all’autore
tutti i diritti previsti dalla LdA sino a 70 anni successivi alla
morte dell’autore.
 L’eventuale deposito dell’opera presso la Siae avrà invece
l’unico effetto di attribuire una data certa all’opera digitale.
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Sono liberamente utilizzabili:
►
Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti
dell’opera purché effettuati:
a scopi di critica, discussione o insegnamento;
- nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca
concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte
dell’autore
-
►
Deve, comunque, sempre essere indicato:
Il nome dell’autore
- Il titolo dell’opera
- Il nome dell’editore
-
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Quali sono le più comuni violazioni al diritto
d’autore
compiute
sui
testi
digitali?
La forma più comune di violazione del diritto morale di autore è
il c.d. plagio ovvero l’illecita appropriazione e divulgazione sotto
proprio nome di un’opera digitale altrui (come noto, infatti, tutto
ciò che infatti si può visualizzare sullo schermo del computer si
può anche facilmente copiare mediante “copia ed incolla”).
Il plagio, evidentemente, compromette i diritti dell’autore sia
sotto
l’aspetto
morale
che
patrimoniale.
L’autore del testo digitale che si accorga di un plagio a proprio
danno può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento
della propria paternità dell’opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L.
633/41 nonché l’inibizione dell’illecito comportamento da parte
del terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno.
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Meno gravi ma molto più diffusi nella pratica sono invece i
casi di di violazione dei diritti patrimoniali d’autore attuati
mediante la semplice riproposizione - sul proprio sito web o
su altri supporti informatici - di contenuti digitali altrui su cui
non si vanta alcun diritto.
Tale illecito è meno grave del plagio per il fatto che in tale
caso, se il reale autore viene correttamente citato, il terzo
non viola diritto morale d’autore di questi ma “solo” il suo
diritto patrimoniale sull’opera stessa.
Il caso più comune di violazione del diritto
di sfruttamento economico dell’opera si ha in
ipotesi di violazione della protezione di un
e-book con successiva distribuzione dello
stesso. In tal caso l’illecito sussiste
indipendentemente dal fine di lucro del terzo.
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Per evitare ogni “disguido” o contestazione sull’illecito utilizzo da
parte di terzi dei propri testi digitali pubblicati su internet il consiglio
è quello di apporre nei propri siti web specifici “disclaimer” o note
informative sul regime di utilizzazione del materiale contenuto nel
sito
(copyright).
Giova tuttavia ricordare che una pagina web ed il suo contenuto è
protetta dalla LdA fin dal momento della sua creazione, senza
bisogno
di
alcuna
formalità.
Da ciò ne consegue che le cosiddette “note di copyright” o
“disclaimer” possono apparire, se non inutili, almeno superflue,
poiché nulla aggiungono ad un diritto che già esiste.
Poiché tuttavia, soprattutto su internet, molti ancora non hanno
coscienza del diritto d’autore e tendono a considerare liberamente
copiabili i contenuti ivi rinvenuti per il solo fatto che sono
gratuitamente disponibili, è utile spendere qualche parola per
esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito sono protetti dal
diritto
di
autore
e
non
liberamente
copiabili.
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Tale accortezza si rende addirittura necessaria per
impedire o disciplinare la riproduzione da parte di
terzi di articoli giornalistici a carattere politico o
finanziario posto che ai sensi dell’art. 65, comma 1,
L. 633/41 “gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso … messi a
disposizione del pubblico e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti … se la riproduzione o l’utilizzazione non è
stata espressamente riservata e purché si indichino
la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome
dell’autore se riportato”.
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Ecco un esempio di disclaimer del sito spystocks.com:
CONDIZIONI GENRALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
SPYSTOCKS
SpyStocks e' un servizio di informazione on line a
carattere finanziario ……………… Tutte le informazioni, i
dati, gli articoli, i contenuti editoriali, i software, le
immagini, i grafici, i file audio e video, i disegni e, in
generale, il materiale contenuto e pubblicato sul
Servizio (qui di seguito i "Contenuti") sono di
proprieta' di SpyStocks S.p.A. e sono protetti dalle
leggi in materia di proprieta' industriale e/o
intellettuale. L'Utente si obbliga a non copiare,
modificare, creare lavori derivati da o, comunque,
disporre in qualsiasi altro modo dei Contenuti.
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La dicitura “tutti i diritti riservati” presente nella
nota informativa, quindi, esplicita la volontà del
titolare dei diritti sui testi digitali di non rivederli
riprodotti da terzi senza il proprio preventivo
consenso risolvendo a monte ogni possibile
contestazione circa la liceità o meno dell’utilizzo dei
nostri contenuti digitali da parte dei terzi.
© Copyright
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A titolo esemplificativo, ricordiamo di fare
attenzione in caso di:
►
Rassegne stampa on line : Secondo quanto disposto dalla
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche è possibile riprodurre citazioni di articoli di giornali e
riviste periodiche a condizione che dette citazioni siano fatte
conformemente ad un uso corretto e nella misura giustificata
dallo scopo e, quindi, purché l’editore non abbia espressamente
vietato la riproduzione e purché la riproduzione non integri la
fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 e segg.
c.c.
Si può quindi concludere che una rassegna stampa on line sia
legittima quando si limiti a citare il titolo e la fonte ma non
riproduca invece i contenuti in maniera talmente ampia e
rilevante da scoraggiare l’utente a visitare la pagina contenente
l’articolo originale.
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Ove la rassegna stampa sia effettuata mediante
collegamenti ipertestuali va ricordato che di recente (5 luglio
2003) una corte di giustizia Danese ha stabilito l'illegittimità
della condotta consistente nel presentare titoli o sommari di
articoli pubblicati su un altro sito senza transitare dalla home
page
dell'editore.
 Sulla legittimità dei links (deep o surface) torneremo in
seguito.
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► Email : Il testo scambiato via e-mail
o via servizio istant messaging riceve
una tutela giuridica del tutto analoga
a quella dell’ordinaria corrispondenza con la
conseguenza che la corrispondenza avente
carattere confidenziale, contenete un’opera
dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o facente
riferimento alla vita privata non potrà essere
pubblicata, riprodotta o comunque portata a
conoscenza del pubblico senza l’espresso consenso
dell’autore.
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Come posso tutelare i miei testi digitali?
►
►
►
In linea di massima si può affermare che i testi digitali, stante
la loro “semplicità informatica” e comunque la possibilità di
essere riprodotti riscrivendoli ex novo, non siano
efficacemente tutelabili.
Utilizzo di particolari software (ad esempio Adobe Acrobat) che
inibiscono l’utilizzo della funzione “copia ed incolla”;
Digital Rights Menagement (DRM), si sta andando nella
direzione di inserire in ogni pc un microchip che permetta
l’accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia i
diritti di accesso  progetto Palladium di Microsoft, decisione
della Federal Communication Commission dal 2005 anche sui
videoregistratori, Microsoft Office 2003 che permette il
controllo all’accesso ai documenti;
Monitoraggio successivo  basato sui crawlers (EX: google)
oppure su società specializzate nel monitoraggio della rete
(Ex: cyveillance.com).
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2) La tutela delle fotografie
digitali
► Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette
“qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”
(anche il digitale, quindi) le opere fotografiche sempre
che non si tratti delle c.d. semplici fotografie.
► l’opera di ingegno fotografico gode di protezione per
70 anni dopo la morte dell’autore mentre la semplice
fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione;
► Il diritto nasce dal momento stessa della creazione
della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori
formalità.
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Se trovo una fotografia su internet la posso
liberamente utilizzare sul mio sito web?
Per rispondere a tale domanda bisogna in primo
luogo distinguere:
- le c.d. opere fotografiche, tutelate dalla LdA;
- Le semplici fotografie tutelate invece ai sensi
del c.d. diritto connesso d’autore.
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Le opere fotografiche
►
Sono quelle scattate con mezzi e creatività non comune da
un autore particolarmente dotato di talento (ad esempio le
foto di Oliviero Toscani).
►
Tali opere fotografiche non potranno
essere utilizzate senza il consenso
dell’autore se non limitatamente ad
una copia ad uso strettamente
personale
 SI utilizzo come screen saver
 NO pubblicazione sul nostro sito web.
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A maggior ragione tali fotografie non potranno essere in
alcun modo modificate neppure, ad esempio, mediante
cambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche,
mediante
applicazione
di
filtri,
ecc.
 L'opera fotografica gode della piena protezione
accordata dalla legge, diritto morale d'autore e diritto
patrimoniale d'autore, qualora presenti valore
artistico e connotati di creatività, mentre in caso
contrario - quando, configuri un mero atto
riproduttivo privo dei suddetti requisiti (Cass. civile n.
8186/1992) - beneficia della più limitata tutela
prevista dalla LdA per le c.d. semplici fotografie.
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Le semplici fotografie
►
►
-
-
Le semplici fotografie, invece, sono quelle fotografie che noi
tutti comunemente scattiamo e che sono prive di particolare
pregio e costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su
internet.
Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90)
purché nella fotografia sia indicato:
il nome del fotografo;
la data di produzione;
il nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta.
In tal caso sorgerà in capo all’autore della semplice fotografia
il c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con conseguente
impossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplice
fotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di
un
equo
compenso
all’autore.
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Esempio di indicazioni da apporre su una semplice fotografia per
renderla oggetto di tutela da parte dalla LdA  equo compenso in
caso si utilizzo da parte di terzi
Autore: Stefano Cerutti
Data : 16.6.2003
Panorama Santorini – Grecia
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 Qualora invece – come comunemente accade su internet
– non siano presenti tutti tali requisiti (nome autore, data
produzione, ecc) le semplici fotografie sono liberamente
utilizzabili a meno che l’autore non provi la malafede
dell’altrui
condotta.
Famoso a tal proposito il c.d. “caso Bernardini” ovvero la
persona che raccolse prima sul proprio sito internet e poi fece
pubblicare su un libro una raccolta di foto tratte dalla
campagna propagandistica di Silvio Berlusconi artatamente
modificate per fini di parodia.
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Non sono invece tutelate le immagini:
►
►
►
►
►
di
di
di
di
di
scritti
documenti
carte d’affari
oggetti materiali
disegni tecnici e prodotto similari.
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Le fotografie che ho personalmente
scattato le posso pubblicare sul mio
sito web?
La risposta a tale domanda è affermativa purché i soggetti o
gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti poiché :
- i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una
serata di beneficenza);
- perché si hanno ottenuto i permessi (attore ritratto a casa
sua);
- perché i diritti sono scaduti  l’opera d’arte antica
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A titolo esemplificativo ricordiamo che:
- per pubblicare il ritratto di una persona è sempre
necessario il consenso di questa tranne nei casi di notorietà,
di esigenza di giustizia o polizia, per scopi
scientifici o culturali ovvero quando la
fotografiche è stata scattata in occasioni
svoltesi in pubblico o di interesse pubblico;
- la fotografia di un comune panorama sarà
verosimilmente sempre riproducibile (a meno
che la riproduzione non sia effettuata in
malafede a danno di terzi);
- l’opera d’arte è liberamente riproducibile purché vengano
rispettati i diritti dell’autore dell’opera che
scadono dopo 70 anni dalla sua morte
(diritto d’autore) e dopo 20 anni dalla
produzione dell’opera (diritto connesso);
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Come posso tecnicamente tutelare le mie fotografie
digitali?
Watermarking  per watermarking si intende un ridotto
gruppo di bits che, in maniera del tutto invisibile, viene
inserito nel documento digitale (immagini, audio, video) e
serve a proteggere la proprietà intellettuale dei contenuti
digitali identificandone la provenienza e la destinazione
(nome dell’autore e del legittimo acquirente).
Il watermark deve essere:
- invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a
scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione;
- non identificabile, inserendosi in modo causale nei dati
del documento digitale (c.d. rumore di fondo);
- robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali
compressioni dei dati in forma lossy.
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Fingerprinting  consiste in un’impronta digitale del tutto
visibile che viene apposta al documento digitale e serva a
scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione della
fotografia;
Stenografia  (dal greco stéganos=nacosto grafein=scrittura)
consiste nella tecnica di inserire nelle immagini digitali un breve
documento testuale invisibile che contiene tutti i dati dell’autore
e della licenza. Quando si rinviene su un altro sito una propria
foto digitale, utilizzando l’apposita chiave di interpretazione del
codice che solo noi possediamo potremmo dimostrare la nostra
proprietà sulla stessa. Se con la stenografia si potranno
immagazzinare nella foto molti più dati relativi all’autore ed alla
licenza rispetto il watermark questa, tuttavia, non resiste alle
modifiche del documento originale (ad esempio le
compressioni).
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3) La tutela delle pagine web
►
Va subito detto che il diritto d’autore sulla pagina è del tutto
indipendente da quello sui contenuti: una pagina può
essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente
banali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perché
l’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una pagina
web dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematica
e visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc.
►
Ci si chiede, tuttavia, se l’oggetto della tutela giuridica
delle pagine web sia il codice sorgente - cioè il linguaggio
con il quale è scritta la pagina – ovvero il risultato visivo
ovverosia ciò che appare sullo schermo (layout)?
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► Considerare oggetto di tutela il codice sorgente, tuttavia,
pone alcuni problemi non sussistendo
una corrispondenza biunivoca tra un
dato layout grafico ed un dato listato
di codice sorgente ben potendo infatti
il primo essere ottenuto con diverse
soluzioni tecniche oppure mediante
l’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione.
In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima
pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente
che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo
pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul
diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover
considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti
grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un
sorgente diverso
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E’ invece possibile considerare come oggetto
di tutela anche il layout grafico della pagina
web siccome visualizzato dal browser.
In tal caso il layout viene tutelato come bene giuridico in sé
- prescindendo quindi dal codice sottostante e dai contenuti
della pagina web - ogni qual volta abbia i connotati di
un’opera dell’ingegno originale ed innovativa ovvero, ai
sensi della normativa sulla concorrenza sleale, ogni qual
volta un concorrente imiti pedissequamente le impostazioni
grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali da
creare confusione tra i siti web.
 In tale maniera le pagine html possono godere di una
doppia tutela tramite cioè la disciplina del diritto d’autore e
quella della concorrenza sleale.
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Le più comuni violazioni ad diritto d’autore
sulle pagine web sono:
La copia parziale o totale del codice di un sito web 
nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il codice
html come un’opera dell’ingegno tutelata dalla LdA
(originale /innovativa), la sopra descritta condotta
costituisce violazione del diritto d’autore
► Gli abusi sul c.d. “look&feel”  nelle ipotesi in cui ciò
che viene “rubato” non è un singolo elemento coperto
dal diritto d’autore bensì l’insieme dei colori utilizzati, la
particolare forma dei caratteri o di altri originali
espedienti che rendano un determinato sito
immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti
internet;
►
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►
La riproduzione del sito su altro supporto (ad esempio
su cd)  poiché i codici html vengono per la maggior
parte compilati per essere pubblicati su internet solo il
legittimo titolare può deciderne ed autorizzarne
l’eventuale altrui fruizione off-line;
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Nel costruire il proprio sito web andrà tenuta ben presente
l’illecità di alcune comunissime condotte quali:
Il Deep Linking consiste in quella pratica di pubblicare sul proprio
sito web un link (o collegamento ipertestuale) ad altro sito ma
non direttamente alla pagina principale di questo (il link alla
home page è comunemente detto surface link) bensì ad una
pagina interna. Tale condotta può considerarsi illecita sotto
svariati profili:
 quale concorrenza sleale non permettendo molto spesso il deep
linking di identificare immediatamente il reale fornitore
dell’informazione con conseguente pericolo di confusione o
sviamento di clientela ovvero ancora di illecita appropriazione e
usurpazione della paternità di contenuti altrui;
 quale soppressione dell’altrui marchio, ai sensi dell’art. 12 Legge
Marchi;
 quale pregiudizio al sito linkato per diminuzione di conteggio
accessi con conseguente danno per diminuita forza contrattuale
nello stipulare contratti di pubblicità;
►
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Ciò purché, ovviamente, non vi sia l’espresso consenso al
deep-linking da parte del sito web linkato
Ad esempio nel sito www.interlex.it compare il seguente disclaimer:
 I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La
riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o
digitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentita
la
copia
per
uso
esclusivamente
personale.
Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio,
critica o recensione, purché accompagnate dal nome
dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte
"InterLex",
compreso
l'indirizzo
telematico
"http://www.interlex.it".
Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina di
InterLex o a pagine interne (deep link). Non occorre chiedere
un'autorizzazione, ma è gradita una segnalazione del link
inserito.
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Se in Italia non vi sono state ancora pronunce giudiziarie in tema di
deep-linking non così è avvenuto all’estero anche se con risultati
contrastanti:
 Con sentenza del 26 dicembre 2000 il Tribunale di Parigi ha dichiarato
l'illiceità del deep linking su ricorso della società Cadre on line che aveva
lamentato la scorretta condotta della società Keljob SA, la quale,
utilizzando nel proprio sito keljob.com deep linking diretti alle pagine
interne del proprio sito cadreonline.com, arbitrariamente modificava i
codici html di tali pagine web impedendo altresì ai navigatori la
visualizzazione
dell'url
di
destinazione
;
Con sentenza 22.8.2000 il Tribunale Rotterdam ha ritenuto lecito il
deep-linking ritenendo che il deep linking e i riferimenti ipertestuali sono
una pratica comune e costitutiva del web stesso e ha ritenuto la perdita
di introiti lamentata dalla ricorrente per mancato conteggio di accessi
non imputabile ai deep linkers ma bensì alle strategie pubblicitarie scelte
dai gestori del sito poiché non esiste nessuna norma che impedisca
l'inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne del sito.
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►
Il c.d. Framing (letteralmente cornice) consiste in quella tecnica
di programmazione che vincola la visualizzazione di diversi
contenuti di un sito ad elementi grafici costanti che, appunto,
fungono da cornice del sito web. Tale tecnica è particolarmente
pericolosa perché il frame può essere utilizzato non solo per
veicolare i contenuti del proprio sito web ma anche quelli
presenti in altri siti i quali verrebbero così visualizzati in costante
associazione con la cornice del nostro sito web con evidenti
profili di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale,
dello sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio di
confusione negli utenti.
A differenza del deep-linking, inoltre, in presenza di tecniche di
framing l’abuso dell’altrui diritto sussiste sempre sia nel caso in
cui il frame punti alla home page di un altro sito sia, a maggior
ragione, in presenza di un deep-linking. In tal caso sia avrà
anche violazione dell’art. 12 della Legge Marchi (impossibilità del
commerciante di sopprimere il marchio del produttore) e del
diritto di autore.
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Esempio di framing:
Sito di origine,
nell’esempio quello del
Corriere della Sera
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Sito di destinazione,
nell’esempio quello di
F. Fontana, ove sul
margine superiore
rimane il marchio del
sito di provenienza
Corriere della Sera.
Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it
Venezia
►
I Meta tags: i modi in cui si raggiunge un
sito internet sono normalmente due: uno
diretto consistente nel digitare l’esatto
indirizzo del sito che stiamo cercando
ed uno indiretto consistente nel passare
attraverso un motore di ricerca.
I motori di ricerca, a loro volta, rintracciano il sito che stiamo
cercando analizzando i nomi a dominio dei siti internet, il titolo
delle pagine web, i contenuti testuali di
tali pagine e, soprattutto, i c.d. meta
tags ovvero quei tag di codice html
aventi proprio la funzione di indicare
ai motori di ricerca gli argomenti
trattati dal sito (attraverso gli attributi
name=keywords e content).
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Accade così nella pratica che talvolta per dare rapida notorietà ad un
sito web o per sviare i navigatori dai siti di aziende concorrenti
vengano utilizzati nei meta tag marchi famosi altrui dando così vita al
c.d. “traffic diversion” o deviazione del traffico.
Il pericolo di confusione per i consumatori di tale pratica è tanto
maggiore in quanto i meta tags non sono visibili nella pagina web
visualizzata essendo invece necessario, per visualizzarli, visualizzare il
codice html sorgente della pagina stessa.
I meta tags quindi non devono contenere:
- nome di persona senza il consenso di questa  ai sensi dell’art. 6
c.c. ogni persona ha diritto a che il proprio nome non sia utilizzato od
usurpato da altri;
- marchio altrui  legge marchi
- termini non corrispondenti al contenuto reale del sito  condotta
sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 74/92 sulla “pubblicità ingannevole”
poiché può indurre in errore i consumatori.
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Il problema dell’utilizzo scorretto dei meta tags, specie per attuare
tecniche di concorrenza sleale o di abuso del marchio, sono da tempo
conosciuti e condannanti dalla giurisprudenza anche italiana.
Famoso è il provvedimento del Tribunale di Roma del 18.1.2001 nel
c.d. caso Genertel nel quale compagnia assicuratrice aveva citato in
giudizio la Crowe Assicurazioni sentirla condannare
per aver inserito nei meta tags del proprio sito web
il marchio Genertel così che tutti gli utenti della rete
che avessero per mezzo di un motore di ricerca
ricercato il sito web della Genertel sarebbero stati
immediatamente indirizzato sul sito web della società
concorrente Crowe Assicurazioni.
Più recentemente il Tribunale di Ancona in data 24.3.2003 ha inibito
ad una società di utilizzare il marchio di un’altra impresa quale metatags per indirizzare fraudolentemente gli utenti di internet verso il
proprio sito web.
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A chi spetta la proprietà intellettuale del sito
web? al committente od alla web agency?
►
Dipende. E’ bene che colui che commissiona la
realizzazione di una o più pagine web ad un soggetto
esterno specifichi esplicitamente nel contratto che con
esso vengono trasferiti anche tutti diritti di
sfruttamento economico sull’opera creata. Viceversa
potranno
porsi
delicate
questioni,
poiché,
interpretando alla lettera la legge sul diritto d’autore,
all’autore solamente competono tutti i diritti di
riproduzione, modifica, fissazione, ecc. e la cessione
di uno tra essi non implica affatto la cessione dei
rimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre il
committente al rischio di non poter modificare le
pagine per la cui realizzazione ha pagato.
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Conclusioni:
Si può, quindi, concludere il presente incontro affermando che i
contenuti digitali che solitamente compaiono nei siti web sono
tutelati dalla LdA alla stessa stregua del loro omologhi pubblicati
sui più tradizionali formati cartacei.
► Non vanno tuttavia sottaciute alcune particolarità proprie dei
prodotti digitali che rendono più difficile, in un’ottica processuale,
la difesa dei diritti del loro autore.
►
Si pensi, ad esempio, all’assoluta identità sussistente tra originale
e copia delle fotografie digitali che, in mancanza di possibilità di
esibire il negativo, rende spesso difficile la prova della loro
titolarità ovvero alla facile modificabilità di quanto visualizzabile
sullo schermo del computer che di recente ha indotto la Corte di
Cassazione – con sentenza n. 2912 del 18.2.2004 – a ritenere
non utilizzabile ai fini probatori una copia di “pagina web” su
supporto cartaceo se non risulti essere stata raccolta con
garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben
individuato momento.Avv. Stefano Cerutti www.avvocatocerutti.it
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La tutela della proprietà
intellettuale su internet
Fine
Webbit 2004
Padova 8 maggio 2004
Avv. Stefano Cerutti
www.avvocatocerutti.it
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