Città Rete: Trasparenza e Legalità
TITOLO DELL’INTERVENTO
“Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e
disciplina sanzionatoria – Vendita prodotti ittici e pane”
RELATORE
Giuseppe QUAGLIANA,
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
IN SICILIA
Controlli e
disciplina sanzionatoria
Vendita itinerante
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. 01-03-1995
n. 18, così come
modificata e
integrata dalla
L.R. 08-01-1996
n. 2, che
disciplina il
commercio su
aree pubbliche in
Sicilia.
Legge
24-11-1981 n. 689,
in materia di illeciti
amministrativi.
La L.R. 18/95 in sintesi
Dà la definizione di commercio su aree pubbliche e
ne indica le modalità di svolgimento (art. 1)
Disciplina il rilascio delle autorizzazioni (art. 2)
Prescrive le condizioni e le limitazioni per
l’esercizio di tale attività (art. 8)
Prescrive le sanzioni amministrative da
applicare per le violazioni a tale normativa
(art. 20)
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE
IL COMMERCIO ITINERANTE
La Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010,
punti 10.2 e 10.3, in relazione all’art. 70, c.
2, del D.lgs. 59/2010, chiarisce che
l’autorizzazione per il commercio in forma
itinerante può essere rilasciata da qualsiasi
Comune (di residenza o di avvio dell’attività
commerciale) ed E’ VALIDA SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE
IL COMMERCIO ITINERANTE
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Circolare Assessoriale n. 05 del 22-10-2013
In analogia con quanto prescritto dalla Circolare
Ministeriale 3635/c del 6-5-2010, si ritiene che con le
autorizzazioni di tipologia c) ex L.R. 18/95,
rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si
può esercitare il commercio su A.P. in forma itinerante,
su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali
limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere
igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle
singole amministrazioni comunali.
Art. 8,c.3,
8,c.3, L.R.
L.R. 18/95
18/95
Art.
Limitazioni al commercio su aree pubbliche,
stabilite dalle singole amministrazioni
comunali:
viabilità;
igienico-sanitario;
di altri motivi di pubblico interesse.
Legge 24-11-1981 n. 689
Come già sappiamo, la legge
689/81 si applica a tutte le ipotesi
in cui una violazione sia punita
con una sanzione amministrativa
pecuniaria, inflitta dalla stessa
Pubblica Amministrazione
Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota
intorno ai principi della legge 689/81
Legge 24-11-1981 n. 689
Operativamente, durante le diverse
attività di controllo esplicate dalla
Polizia Municipale, principalmente
su strada, per una corretta
applicazione delle sanzioni in
materia commerciale, oltre a
richiedere la conoscenza dei principi
generali del diritto amministrativo
punitivo, si ritiene opportuno che
sia necessario:
Legge 24-11-1981 n. 689
avere a disposizione immediata
una Modulistica-Tipo,
magari per i casi professionali più
ricorrenti, al fine di evitare di
redigere atti annullabili, per
ovviare al massimo i contenziosi.
Legge 24-11-1981 n. 689
Accertamento dell’illecito
L’esperienza suggerisce che nella
fase di accertamento dell’illecito è
necessario acquisire e descrivere i
più elementi
possibili, per
contestare le violazioni.
Legge 24-11-1981 n. 689
Accertamento dell’illecito
Es. In caso di accertamento di vendita in assenza
di autorizzazione amministrativa\comunicazione
DIA\SCIA (art. 20, comma 1^, L.R. 18/95), si
ritiene opportuno indicare gli estremi
dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se
l’operatore commerciale era in atteggiamento di
vendita (furgone con sportellone del vano di
carico aperto, con esposizione all’interno della
merce – presenza di bilancia pesa alimenti –
sacchetti di plastica – ecc.)
VENDITA
SU AREE PUBBLICHE
DI PRODOTTI ITTICI
Normativa di riferimento
-Regolamento CE 852/2004
-Regolamento CE 853/2004
(pacchetto igiene)
- Regolamento CE 178/2002
(rintracciabilità)
- D.lgs. 193 del 6-11-2007
(controlli in materia di sicurezza
alimentare - SANZIONI)
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI
PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
Per effettuare la vendita su
aree pubbliche, il veicolo deve
ottenere la registrazione
sanitaria da parte dell’A.S.P. U.O. Veterinaria di competenza
VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI
PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE
Per il rilascio della registrazione
sanitaria, è necessario:
-il possesso dei requisiti dell’O.M. del
03 aprile 2002;
- che il veicolo sia immatricolato
secondo le norme del C.d.S., come
veicolo speciale, uso negozio
(Negozio Mobile)
ORGANI COMPETENTI
A CONTESTARE LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA ALIMENTARE
(D.lgs. 193/2007)
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, con nota n. 32156 del 10-112009, aveva chiarito che gli organi competenti a
contestare le violazioni in materia di sicurezza
alimentare, regolamenti CEE 852 e 853/2004,
sanzionate dal D.lgs. 193/2007 erano:
- Lo stesso Ministero (Carabinieri NAS, dal quale
hanno una dipendenza funzionale);
- Le Regioni;
-Le Province autonome;
- Le A.S.L.
La Polizia Municipale, per
questo Ministero non aveva
alcun titolo a contestare le
violazioni ai regolamenti CE
852/2004 e 853/2004
(pacchetto igiene) sanzionate
dal D.lgs. 193/2007
Secondo gli estensori della predetta
nota, qualora la P.M. nel corso di
interventi operativi accertava
violazioni di carattere igienico
sanitario, avrebbe dovuto interpellare
il personale dell’A.S.L., per proseguire
le operazioni per contestare le
violazioni
nota del Ministero dell’Interno
n.557/ST/201.600/S.12, del 26-52010 e il parere n. 163 del 2009
dell’Ufficio legislativo e legale della
Regione Siciliana.
Con i superiori atti si poneva fine
a questa grave limitazione
dell’attività, della dignità e
professionalità della P.M.
Nella nota del Ministero e nel parere dell’Ufficio
legislativo e legale della Regione Siciliana si fa
presente che, in base al combinato disposto
dell’art. 13, c.4, della legge 689/81 che attribuisce
agli U.P.G. e agli A.P.G., competenza generale in
ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione
punita con una sanzione amministrativa, e
dell’art. 5, c. 1, delle 65/86, che riconosce al
personale di P.M. le funzioni di polizia giudiziaria,
nell’ambito del territorio di appartenenza, gli
UPG e APG della P.M., possono accertare tutte le
violazioni in materia di sanzioni amministrative,
comprese quelle punite dal D.lgs. 193/2007
RINTRACCIABILITA’
DEGLI ALIMENTI
(Prodotti Ittici)
RINTRACCIABILITA’
Art. 18 – Reg. CE 178/2002
“È disposta in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e
della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi, degli
animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di
un alimento o di un mangime”.
RINTRACCIABILITA’
Art. 18 – Reg. CE 178/2002
SOGGETTI OBBLIGATI SONO,
tutti gli operatori che entrano in
contatto con i materiali sopra
indicati, lungo l’intera filiera
produttiva
RINTRACCIABILITA’
Art. 18 – Reg. CE 178/2002
Tutti gli operatori della filiera, infatti,
devono dotarsi di sistemi e procedure
per identificare i fornitori dei loro
prodotti, i quali devono mettere
disposizione delle autorità competenti
tutte le informazioni al riguardo,
qualora richiesto
RINTRACCIABILITA’
Art. 18 – Reg. CE 178/2002
Nel caso di vendita di
prodotti ittici,
all’operatore viene richiesto di
fornire i dati del soggetto che abbia
fornito l’alimento
RINTRACCIABILITA’
SANZIONI
L'articolo 2 del D.lgs. 190/06
stabilisce le sanzioni per la
violazione degli obblighi derivanti
dall'art. 18 del regolamento CE
178/02,
in materia di rintracciabilità
VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIA\SCIA
Mancata notifica della DIA\SCIA
all’autorità competente
NORMA VIOLATA: Art. 6, c. 2 del Regolamento (CE) n° 852/2004
DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con
veicolo indicato, senza aver notificato all’autorità competente la
relativa DIA\SCIA o avente la registrazione della DIA\SCIA
revocata o sospesa (Assenza di registrazione sanitaria)
SANZIONE: Art.6, c. 3, D.L. 193/07
Pagamento in misura ridotta € 3.000,00
(minimo € 1.500,00 – massimo € 9.000,00)
SANZIONE ACCESSORIA: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO MERCE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Requisiti e igiene del veicolo
NORMA VIOLATA: Allegato II cap. IV del Reg. (CE) 852/2004
DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato avente il
vano carico, igienicamente non idoneo e tale da proteggere gli alimenti da fonti di
contaminazione. Nello specifico il veicolo risultava: insudiciato, sporco, esposto agli
agenti atmosferici, ai fumi di scarico o da altri fattori ambientali, non costruito in
modo tale da consentire un’adeguata pulizia, senza spigoli arrotondati,ecc.).
SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07
Pagamento in misura ridotta € 1.000,00
(minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)
COMUNICAZIONE ALL’A.S.P.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO
Acqua di fusione
NORMA VIOLATA: Allegato III Sez. VIII, cap.VIII del Reg. (CE)
853/2004
DICITURA: Effettuava un trasporto di prodotti della pesca
(specificare), con il veicolo indicato, mantenuti sotto ghiaccio, la
cui acqua di fusione rimane a contatto con i prodotti.
SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07
Pagamento in misura ridotta € 1.000,00
(minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)
VIOLAZIONI IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’
RINTRACCIABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI
NORMA VIOLATA: Art. 18, Regolamento (CE) n° 178/2002
DICITURA: Effettuava il trasporto\vendita di prodotti della
pesca (specificare), con il veicolo indicato, senza fornire la
documentazione sulla sua provenienza.
SANZIONE: Art. 2 D.lgs. 190/2006
Pagamento in misura ridotta € 1.500,00
(minimo € 750,00 – massimo € 4.500,00)
Vendita PANE
NON
IN SEDE FISSA
Vendita pane non in sede fissa
3 tipologie
Vendita
itinerante
su aree
pubbliche
Vendita a
domicilio
o porta a
porta
Consegna a
domicilio
Vendita pane su aree pubbliche
Art. 26, c.2, legge 4-7-1967 n. 580
Art. 30, c.5, D.lgs. 31-3-1998 n. 114
Sentenza n. 11427 del 12-11-1998,
Sezione I Cassazione Civile
Art. 6, c.3, Ord. Min. 03-04-2002
Vendita pane su aree pubbliche
Art. 26, comma 2, legge 580/67
“E’ vietata la vendita del pane in forma
ambulante e nei pubblici mercati, fatta
eccezione per quelli coperti, purché vi
siano le garanzie di cui agli articoli
precedenti”
Vendita pane su aree pubbliche
Art. 30, comma 5, D.lgs. 114/98
Abolisce ogni precedente divieto di
vendita su aree pubbliche, ivi incluso
quello della vendita del pane nei
mercati scoperti,
fatto salvo il rispetto
dei requisiti igienico-sanitari
Vendita pane su aree pubbliche
Sentenza n. 11427/1998 Sez.I Cass. Civ.
Detta sentenza, aveva sostenuto
l’inapplicabilità del divieto di
vendita di pane su aree pubbliche,
sancito dall’art. 26 della legge
580/67
Vendita pane su aree pubbliche
Art. 6, c.3, Ord.Min. 03-04-2002
La vendita di pane sfuso è consentita sulle
aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei
negozi mobili in presenza di banchi mobili
che abbiano le caratteristiche di cui
all’art.3 comma 3.
In assenza di tali banchi, è consentita la
vendita di pane precofenzionato all’origine”
Vendita pane su aree pubbliche
Quindi, dal combinato disposto del
D.lgs. 114/1998, della Sentenza Cass.
Civ. n. 11427 e dell’O.M. del 03-042002, una volta garantita la sicurezza
igenico-sanitaria,
non possono essere previsti divieti non
ragionevoli e discriminanti
Vendita pane su aree pubbliche
Attualmente, quindi, la
vendita di pane in forma
itinerante deve ritenersi
ammessa,
nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari
Vendita pane su aree pubbliche
Il fatto che in qualche caso si continua a
negare la possibilità della vendita esclusiva
del pane su A.P. è una discriminante, se si
tiene conto che vengono autorizzati alla
vendita su A.P., prodotti alimentari più
delicati:
panini farciti con salumi o formaggi,
hamburger, nonché latticini, ecc.
REQUISITI E
CARATTERISTICHE DEI
VEICOLI E DEI
CONTENITORI
UTILIZZATI PER IL
TRASPORTO DEL PANE
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi,
non esistono norme specifiche.
Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di
trasporto\vendita devono mantenere le
condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80,
e i requisiti previsti dall'allegato II del
Regolamento CE 852/2004
(D.lgs. 193/2007)
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Il mezzo deve essere igienicamente
idoneo, per evitare ogni forma di
insudiciamento o altro danno alle
sostanze trasportate, e deve essere
pulito e lavato periodicamente.
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Considerato che il pane viene
trasportato in idonei contenitori, il
rivestimento interno deve essere in
materiale non poroso, facilmente
lavabile e disinfettabile, senza zone
o interstizi di accumulo sporcizia.
AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE
Non
è
necessario
che
sia
coibentato(ha senso per trasporto di
prodotti refrigerati o surgelati).
Comunque, poiché la normativa non
parla di coibentazione o rivestimento,
è sufficiente che il mezzo sia
mantenuto in buone condizioni
igieniche.
CONTENITORI
Il pane deve essere trasportato in
CONTENITORI lavabili e muniti di
coperchio, in modo che il pane risulti al
riparo della polvere e di ogni altra
causa di insudiciamento
Vendita pane su aree pubbliche
PER ESERCITARE TALE
ATTIVITA’
E’ NECESSARIO
Vendita pane su aree pubbliche
Possesso di autorizzazione
amministrativa (ora S.C.I.A)
==========
Violazione sanzionata ai sensi
dell’art. 20, c.1, L.R. 18/95
Sanzione € 310,00
Vendita pane su aree pubbliche
Per il mezzo che trasporta il pane,
deve essere presentata SCIA, così
da permettere la sua registrazione
da parte dell’ASP di appartenenza.
(D.lgs. 193/2007)
Violazione art.6, c.3. – sanz. € 3.000,00
VENDITA PANE
A
A DOMICILIO
«porta a porta»
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
L’attività di vendita a
domicilio del consumatore,
rientra tra quelle disciplinate
dall’art. 19 del D.lgs. 114/98
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Nel caso specifico, l’attività di
vendita a domicilio, si configura
qualora il fornaio o suo incaricato si
rechi presso le abitazioni, contatta il
cliente, riceve l’ordinativo, torna nel
mezzo adibito al trasporto, prende il
pane e lo vende
al cliente.
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
La vendita a domicilio, rientrante
nella disciplina in esame, riguarda
quella effettuata esclusivamente
nei riguardi del consumatore finale
(non quella eseguita nei confronti
dei rivenditori)
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Tale attività si presenta come
una attività commerciale che
affianca quella principale
artigianale
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Per esercitare tale forma di
commercio, è necessaria la SCIA per
la vendita itinerante, che abilita
anche alla vendita a domicilio, e la
registrazione sanitaria del mezzo da
parte dell’A.S.P.
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Il titolare della licenza, per
l’esercizio di tale attività
può avvalersi anche
di incaricati
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
INCARICATI ALLA VENDITA
- L’esercente deve comunicare l’elenco
all’autorità di P.S., del luogo nel quale
ha la residenza o la sede legale;
- Devono essere in possesso dei
requisiti morali previsti dall’art. 5,
c.2, del D.lgs.114/98;
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
INCARICATI ALLA VENDITA
- L’esercente deve rilasciare un tesserino di
riconoscimento numerato, aggiornato
annualmente, contenente le generalità, la
fotografia, l’indicazione della sede e dei
prodotti
oggetto
dell’attività
dell’impresa, nonché
il nome del
responsabile della stessa impresa e la
firma di quest’ultimo.
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
INCARICATI ALLA VENDITA
- Il tesserino deve essere bene esposto in modo
ben visibile durante le operazioni di vendita.
- Il tesserino è obbligatorio anche per
l’imprenditore che effettua personalmente la
vendita a domicili.
Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano
anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia
effettuata dal commerciante su aree pubbliche
in forma itinerante.
VENDITA PANE
AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
E’ possibile esercitare la vendita a
domicilio da parte di un produttore di
pane o suo incaricato, anche se fuori dal
territorio comunale dove ha sede il posto
di produzione.
SCIA VENDITA ITINERANTE – REGISTRAZIONE SANITARIA DEL MEZZO
CONSEGNA PANE
A DOMICILIO
Consegna pane a domicilio
Si ha la consegna a domicilio del pane,
quando il quantitativo ordinato, sia
preconfezionato in imballaggi chiusi
all’origine (sacchetti di carta o microforati)
dal panificio o rivenditore, che ne curano il
trasporto e la consegna al cliente, con
l’indicazione negli imballaggi del cognome
del destinatario e del suo domicilio.
All’imballaggio si deve allegare
lo scontrino fiscale
Consegna pane a domicilio
La consegna a domicilio del pane,
nella Regione siciliana è stata
disciplinata
dal Decreto
dell’Assessore alla Sanità
n. 61632 dell’11-04-1987
Consegna pane a domicilio
Art. 1 del D.A. 61632/87
Il trasporto a domicilio del pane,
fermo restando l’idoneità dei mezzi
di trasporto e dei recipienti, è
consentito esclusivamente in
confezioni singole e personalizzate
con cognome e domicilio
Consegna pane a domicilio
Per effettuare la consegna a
domicilio del pane,
poiché la fattispecie non configura
la vendita su aree pubbliche,
E’ NECESSARIA solamente la
S.C.I.A. sanitaria dell’automezzo per
il trasporto di alimenti
VENDITA PANE
AI RIVENDITORI
VENDITA PANE A RIVENDITORI
Un produttore di pane, può fornire il
proprio prodotto ai rivenditori, anche
se fuori dal territorio comunale.
Non è necessaria alcuna
autorizzazione\SCIA per vendita
itinerante, poiché trattasi di vendita
all’ingrosso, in quanto il forno vende il
pane di sua produzione ai rivenditori
VENDITA PANE A RIVENDITORI
Per effettuare tale attività è necessario:
- il possesso dei requisiti igienicosanitari dell’automezzo e il trasporto
deve avvenire in recipienti chiusi, puliti
e ben protetti da agenti esterni.
- documento di trasporto del pane.
SANZIONI
VIOLAZIONI
Consegna pane a domicilio, senza averlo
posto, prima dell’uscita dall’esercizio, in
confezioni singole e personalizzate
Norma violata art. 20, c. 1, L.R. 18/95
(vendita itinerante in assenza di autorizzazione)
Sanzione € 310,00(€ 155,00 - € 1.550,00)
VIOLAZIONI
Trasporto pane in recipienti non idonei
Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67
Sanzione € 103,00,
(1/3 della sanzione massima prevista)
Art. 44, c.1, lettera b) – legge 580/67
VIOLAZIONI
Trasporto pane con vano carico del veicolo,
igienicamente non idoneo
NORMA VIOLATA:
- Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in
relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)
VIOLAZIONI
Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori
NORMA VIOLATA:
- Art. 19, del D.lgs. 114/98
Sanzione € 5.164,00,
Art. 22, c.1, D.lgs. 114/98
(€ 2.582,00 - € 15.494,00)
VIOLAZIONI
Trasporto pane con vano carico del veicolo,
igienicamente non idoneo
NORMA VIOLATA:
- Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in
relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004
Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)
GESTIONE PROCEDIMENTI
SANZIONATORI
D.lgs. 193/2007
Normativa
sicurezza
alimentare
D.lgs. 190/2006
Rintracciabilità
Prodotti
alimentari
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Materia di sicurezza alimentare e
di igiene degli alimenti
D.lgs. 193 del 6-11-2007
In conformità a quanto disposto dall’art.
1 del Decreto dell’Assessorato Regionale
alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13,
l’A.S.P. di Palermo ha istituito
l’UFFICIO SANZIONI
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 193 del 6-11-2007
UFFICIO SANZIONI, provvede:
1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge
689/81;
2.Alla gestione degli scritti difensivi;
3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di
archiviazione;
4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero
delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di
mancato pagamento della sanzione pecuniaria
comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei
termini previsti.
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 193 del 6-11-2007
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE
SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO
Indirizzo:
Ufficio Sanzioni dell’A.S.P. di Palermo
Interno P.O. – Pisani
Via Pindemonte n. 88
90129 Palermo
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 193 del 6-11-2007
MODALITA’ PAGAMENTI
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa
Regionale;
B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a
UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale
CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale
n. _____ del _____ capitolo 2301
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Materia di RINTRACCIABILITA’
D.lgs. 190 del 05-04-2006
L’Assessorato Regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca ha
emanato apposita circolare esplicativa
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 190 del 05-04-2006
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE
SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO
Indirizzo:
Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e
Pesca
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato
Servizio Depenalizzazione e Gestione delle Entrate
Via Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 190 del 05-04-2006
L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:
1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;
2.Alla gestione degli scritti difensivi;
3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di
archiviazione;
4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle
somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato
pagamento della sanzione pecuniaria comminata con
l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.
GESTIONE
PROCEDIMENTI SANZIONATORI
D.lgs. 190 del 05-04-2006
MODALITA’ PAGAMENTI
A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa
Regionale;
B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a
UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale
CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale
n. _____ del _____ capitolo 1993
APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI
VIOLAZIONI
Accertamenti sul
cattivo stato di
conservazione
di prodotti alimentari in
generale
VIOLAZIONI
Cattivo stato di conservazione
In materia alimentare, perché ricorra il
cattivo stato di conservazione è sufficiente
che nelle modalità di conservazione del
prodotto, non vengono osservate le
precauzioni igienico-sanitarie, dirette ad
evitare la sua alterazione e a non
compromettere la genuinità e la
commestibilità
VIOLAZIONI
Cattivo stato di conservazione
Esempi:
Temperatura di conservazione;
Sistemi di confezionamento;
Luogo di conservazione;
Esposizione all’aria o al sole;
Trasporto;
Ecc.;
RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO
-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06-05-2010
(autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida
su tutto il territorio nazionale)
- Circolare Assessorato
Attività Produttive n. 5 del 22-10-2013
autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su
tutto il territorio nazionale)
-Ordinanza Ministero della Salute del 03-04-2002(Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
-Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.
32156 del 10-11-2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni
in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D.lgs. 193/2007, E’
ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE;
-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e
Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana
(LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)
RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO
-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e
Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana
(LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)
-Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile
(inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito
dall’art. 26,c.2, della legge 580/67)
- Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987 (disciplina
consegna pane a domicilio)
-Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13
(Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D.lgs. 193/2007 –
ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI)
-Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A.S.P. di
Palermo, del 12-11-2013 (D.lgs. 193/2007)
-Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio,
Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni
rintracciabilità -D.lgs. 190/2006)
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Commercio su aree pubbliche in forma itinerante