Schema della procedura d’esecuzione
ESECUZIONE
Soggetto responsabile per la fase
Creditore
Ufficio d’esecuzione
Debitore
Giudice
Domanda d’esecuzione
Precetto esecutivo
Pagamento
Opposizione
Senza opposizione
Procedura di rigetto
Rigetto dell’opposizione
Domanda di continuazionedell’esecuzione
Avviso di pignoramento
Esecuzione del pignoramento
Domanda di realizzazione
Realizzazione
FALLIMENTO
PIGNORAMENTO
Continuazione dell’esecuzione
Comminatoria di fallimento
Domanda di fallimento
Decisione sul fallimento
Inventario dei beni
Convocazione dei creditori
Graduazione dei crediti
Pagamento dei creditori
integrale
parziale
Attestato di carenza di beni
Liquidazione e ripartizione
Attestato di carenza di beni
Chiusura del fallimento
Domanda d’esecuzione
Definizione
Con la domanda d’esecuzione il creditore avvia la procedura d’esecuzione. La
domanda va inviata all’ufficio d’esecuzione competente e deve contenere il
nome e l’indirizzo del creditore e del debitore, nonché l’ammontare del credito.
Se disponibile, alla domanda va allegato anche il titolo di credito.
La domanda d’esecuzione è compilata con l’ausilio di un apposito formulario.
Consiglio pratico
La piattaforma realizzata dall’Ufficio federale di giustizia consente di compilare
il formulario on line e di stamparlo. Sul modulo è riportato automaticamente
l’indirizzo dell’ufficio d’esecuzione competente.
Indietro
Precetto esecutivo
Definizione
Emesso dall’ufficio d’esecuzione sulla base della domanda d’esecuzione,
questo documento è notificato al debitore in duplice copia. Il precetto esecutivo
costituisce un’ingiunzione di pagamento, entro venti giorni, della somma
vantata dal creditore. Se il debitore non versa tale somma, la procedura
prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento.
Consiglio pratico
Notificazione del precetto esecutivo
Alla ricezione di una domanda d’esecuzione, l’ufficio competente deve
notificare un precetto esecutivo al debitore. La notificazione si concretizza con
la consegna del precetto al debitore; l'agente «notificatore» redige un verbale
di consegna.
Rifiutare la consegna del precetto esecutivo è inutile perché il documento
viene comunque ritenuto notificato.
Si invita invece il debitore a facilitare la procedura di notifica. Se viene
convocato, il debitore ha del resto ogni interesse a recarsi allo sportello postale
o all’ufficio competente, dato che i costi dei tentativi infruttuosi di notificazione
sono a suo carico.
Indietro
Opposizione
Definizione
Dichiarazione scritta od orale del debitore, con la quale quest’ultimo contesta il
fatto che sussista il debito che gli si chiede di saldare. Se contesta il debito, il
debitore può fare opposizione al momento della notificazione del precetto
esecutivo oppure nei dieci giorni successivi. In quest’ultimo caso dovrà
inoltrare un’opposizione scritta, nella quale riporterà semplicemente la dicitura
«fatta opposizione» e apporrà data e firma.
L'opposizione sospende l’esecuzione.
Consiglio pratico
L'opposizione consente al debitore di esprimere il suo disaccordo sul debito
che gli viene chiesto di saldare. Il debitore può fare opposizione al momento
della notificazione del precetto esecutivo o nei dieci giorni successivi. In
quest’ultimo caso, l’opposizione va presentata, di preferenza per iscritto,
all’ufficio competente. Non è necessario motivare un’opposizione (salvo in
caso di esecuzione cambiaria).
Indietro
Procedura di rigetto
Definizione
Se il debitore fa opposizione, il creditore può chiedere la continuazione della
procedura d’esecuzione soltanto rigettando, con successo, l’opposizione;
questa procedura si svolge di norma dinanzi a un tribunale ordinario.
Consiglio pratico
Il giudice competente esaminerà la domanda di rigetto dell’opposizione.
Se il creditore presenta un documento qualificato, in base al quale può
dimostrare l’esistenza del credito (decisione giudiziaria, transazione o
riconoscimento di debito giudiziale), viene accordato il rigetto definitivo
dell’opposizione.
Se il creditore presenta un riconoscimento scritto del debito, comprovato dalla
firma del documento, viene accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione. Se,
entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, il debitore non fa
domanda di disconoscimento del debito oppure tale domanda viene respinta, il
rigetto dell’opposizione diventa definitivo.
Indietro
Domanda di continuazione
dell’esecuzione
Definizione
Formulario che il creditore deve compilare per ottenere un pignoramento o la
notifica di una comminatoria di fallimento, se il debitore è soggetto
all’esecuzione in via di fallimento. Il creditore deve avere ottenuto l’emissione
di un precetto esecutivo al quale il debitore non ha interposto opposizione
oppure, qualora l’avesse interposta, l’opposizione è stata rigettata in via
definitiva con sentenza esecutiva.
Consiglio pratico
L’Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la
domanda di continuazione dell’esecuzione. Il creditore deve quindi compilare
l’apposito modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall’ufficio
d’esecuzione competente.
Indietro
Continuazione dell’esecuzione
Definizione
Su domanda di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione
competente continuerà la procedura in via di pignoramento o in via di
fallimento, a seconda dalla modalità d’esecuzione applicabile al debitore.
Indietro
Avviso di pignoramento
Definizione
Se il debitore è soggetto alla modalità d’esecuzione in via di pignoramento,
riceve un avviso che lo informa della data in cui sarà eseguito il pignoramento
presso il suo domicilio oppure che lo invita a presentarsi presso l’ufficio
d’esecuzione per incontrare un ufficiale giudiziario. Dal momento della
ricezione dell’avviso di pignoramento, il debitore non può più disporre dei suoi
beni, qualunque essi siano.
Indietro
Esecuzione del pignoramento
Definizione
In seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, il debitore riceve un
avviso di pignoramento, che viene eseguito senza indugio. I beni pignorati
sono riportati, con il loro prezzo di stima, in un atto di pignoramento. Al debitore
è fatto divieto, sotto minaccia di pena, di vendere o regalare gli oggetti
pignorati. I beni mobili (ad es. gioielli) possono essere presi in custodia
dall’ufficio d’esecuzione.
Poiché dalla vendita di oggetti usati non si ricavano solitamente somme
consistenti, se il debitore è salariato, risulta più efficace pignorare alla fonte
una parte del salario. L’ufficio d’esecuzione obbliga il datore di lavoro a
effettuare le detrazioni mensili per versarle al creditore finché il debito non è
saldato.
Consiglio pratico
Diritto al minimo vitale
Affinché il debitore possa assicurare il proprio sostentamento e quello dei suoi
familiari, sono state emesse delle norme vincolanti, che servono a calcolare il
minimo vitale e di cui l’ufficio d’esecuzione deve tener conto in caso di
pignoramento.
I principi alla base di tali norme sono identici in tutta la Svizzera e definiscono
gli importi mensili per i costi di sostentamento in funzione del costo della vita.
Le norme sono pubblicate dalle autorità cantonali di vigilanza e si applicano
senza distinzione a tutti i debitori.
Indietro
Domanda di realizzazione
Definizione
Modulo che il creditore in possesso di atto di pignoramento deve compilare per
avviare la realizzazione, generalmente mediante vendita ai pubblici incanti, dei
beni pignorati.
Consiglio pratico
L’Ufficio federale di giustizia non fornisce alcun formulario generico per la
domanda di realizzazione dei beni. Il creditore deve quindi compilare l’apposito
modulo messo a disposizione, solitamente on line, dall’ufficio d’esecuzione
competente.
Indietro
Realizzazione
Definizione
La realizzazione dei beni viene effettuata solitamente per vendita ai pubblici
incanti.
L’ufficio d’esecuzione informa il debitore, il creditore ed eventuali terzi
interessati della data e del luogo della vendita.
Si può anche procedere a una vendita a trattative private, nella misura in cui
tutti gli interessati vi acconsentano oppure qualora i beni da realizzare abbiano
un prezzo di mercato o di borsa.
Indietro
Pagamento dei creditori
Definizione
Il ricavato dalla realizzazione dei beni è versato ai creditori per l’ammontare dei
loro crediti in capitale, interessi e spese.
Indietro
Attestato di carenza di beni
Definizione
Attestato che l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore il cui credito non è stato
integralmente soddisfatto dal ricavato della realizzazione. Questo documento
attesta un importo scoperto e vale come riconoscimento di debito. Esso
conferisce al creditore diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il
credito per vent’anni. L’attestato di carenza di beni consente di promuovere
una nuova procedura d’esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna.
Consiglio pratico
Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare
parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone
l’importo all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato.
In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di
beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell’ufficio d’esecuzione.
In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio
d’esecuzione l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi
cancellata dal registro dell’ufficio.
Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento
integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui
stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la
dicitura «saldato».
Indietro
Comminatoria di fallimento
Definizione
Documento redatto dall’ufficio d’esecuzione e notificato al debitore soggetto
all’esecuzione in via di fallimento. Si tratta di un’ingiunzione di pagare, entro
venti giorni, il credito per il quale ha luogo l’esecuzione, altrimenti il creditore
potrà domandare al giudice di dichiarare il fallimento del debitore.
Indietro
Domanda di fallimento
Definizione
Se il debitore non reagisce alla comminatoria di fallimento, alla scadenza dei
20 giorni dalla notificazione di detto documento, il creditore può presentare
domanda di fallimento al giudice del fallimento. Questo diritto si estingue 15
mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.
Indietro
Decisione sul fallimento
Definizione
Il fallimento è decretato dal giudice del fallimento. La decisione sul fallimento è
trasmessa all’ufficio d’esecuzione, che gestirà il fallimento. Il fallimento è
pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio.
Consiglio pratico
Una volta che il giudice ha dichiarato il fallimento, il fallito può farlo revocare
attestando che tutti i debiti (che hanno causato il fallimento) sono stati estinti
oppure raggiungendo un accordo con i creditori all’origine del fallimento,
accompagnato da una dichiarazione nella quale rinunciano al fallimento.
Le spese per le esecuzioni sono pagate all’ufficio d’esecuzione competente. Il
fallito dovrà inoltre pagare all’ufficio del fallimento le spese amministrative
relative alla sentenza di fallimento.
Munito delle quietanze dei suddetti pagamenti ed eventualmente la
dichiarazione dei creditori, il fallito dovrà quindi recarsi dinanzi al giudice
competente per proporre appello con l’ausilio di un apposito modulo fornito
dall’ufficio del fallimento.
Se tutto è in regola, il giudice competente decreta dapprima l’effetto
sospensivo e poi, con decisione successiva, la revoca del fallimento.
Indietro
Inventario dei beni
Definizione
Elenco dei beni che appartengono al fallito e che costituiscono la massa attiva
fallimentare. L’inventario è compilato da un ufficiale giudiziario dell’ufficio del
fallimento in collaborazione con il fallito, che dovrà sottoscrivere il documento.
Indietro
Convocazione dei creditori
Definizione
Invito, mediante pubblico avviso, dell’ufficio del fallimento a tutti i creditori del
fallito (anche quelli che non hanno presentato domanda d’esecuzione) di
insinuare i loro crediti. I crediti saranno ordinati secondo graduatoria, che
servirà per ripartire la somma ricavata dalla realizzazione dei beni.
Indietro
Graduazione dei crediti
Definizione
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine a disposizione per l’insinuazione del
credito, l’amministrazione del fallimento prepara lo stato di graduazione dei
crediti («graduatoria»). La graduatoria è depositata per l’ispezione presso
l’ufficio d’esecuzione e può essere contestata dinanzi al tribunale competente.
Indietro
Liquidazione e ripartizione
Definizione
Con queste due operazioni vengono realizzati gli attivi del fallito e la somma
ricavata è ripartita tra i creditori in base alla natura e all’ammontare del credito.
Consiglio pratico
Il principio della parità di trattamento di tutti i creditori è molto importante. Nel
caso in cui gli attivi non siano sufficienti a saldare i debiti, la massa fallimentare
è ripartita equamente tra tutti i creditori, in modo che la perdita subita sia
proporzionale al loro credito. Durante la procedura di fallimento il debitore è
passibile di pena se salda i debiti che ha contratto con alcuni creditori, a
detrimento degli altri.
Le principali eccezioni che la legge prevede alla parità di trattamento sono:
• i debiti della massa, ossia le spese processuali gravanti sulla massa
fallimentare. Questi sono i primi debiti ad essere estinti con la somma
ricavata dalla realizzazione dei beni;
• i crediti privilegiati (per es. crediti salariali dei lavoratori). Soltanto
quando questi crediti sono interamente soddisfatti, si passa a quelli della
«classe» successiva. I crediti ordinari, non privilegiati, rientrano nella
terza classe;
• i crediti garantiti da pegni (ad es. crediti immobiliari). Questi sono
rimborsati con il ricavato della realizzazione dei pegni stessi. Se tale
ricavato non basta a coprire completamente i relativi crediti, gli importi
residui saranno gestiti congiuntamente agli altri crediti.
Indietro
Attestato di carenza di beni
Definizione
Questo documento è rilasciato a tutti i creditori i cui crediti non sono stati
interamente soddisfatti con il ricavato ottenuto dalla realizzazione dei beni del
fallito. L’attestato di carenza di beni conferisce ai creditori diversi diritti, tra cui
quello di rendere imprescrittibile il credito per vent’anni. Esso consente inoltre
di promuovere una nuova esecuzione se il debitore è ritornato a miglior
fortuna.
Consiglio pratico
Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare
parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone
l’importo all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato.
In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di
beni dopo averlo fatto rettificare su invito dell’ufficio d’esecuzione.
In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio
d’esecuzione l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi
cancellata dal registro dell’ufficio.
Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento
integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui
stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la
dicitura «saldato».
Indietro
Chiusura del fallimento
Definizione
Terminata la liquidazione dei crediti, il giudice decreta la chiusura del
fallimento, che deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Parallelamente, la società fallita è radiata d’ufficio dal registro di commercio.
Indietro
Scarica

Schema procedura d`esecuzione