NOVITA’ INTRASTAT
2013
Studio Del Nevo srl
Via Trento 30
43122 Parma
0521/784271
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CESSIONI MERCI
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’inizio del
trasporto o spedizione nel Paese del cedente (non più dalla
consegna o dall’arrivo a destinazione) o del Paese di provenienza a
nulla rilevando il pagamento totale o parziale (l’acconto non conta).
Rimane ferma la posticipazione del momento di effettuazione
dell’operazione nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si
producano successivamente
(fermo restando il limite massimo di un anno dalla consegna)
Esempio: consignment stock
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FATTURE DI
ACCONTO MERCE
Per gli acconti incassati o pagati, relativi a forniture di merce, non vi è più
l’obbligo di emissione della fattura limitatamente ai rapporti con soggetti
appartenenti all’Unione Europea (trattasi di un mero evento finanziario che non
comporta l’effettuazione dell’operazione).
Nulla è cambiato ai fini della compilazione delle dichiarazioni intrastat:
La fattura di acconto non rileva all’atto della sua emissione
La dichiarazioni intrastat viene effettuata per il 100% della fornitura all’atto del
saldo
Resta fermo l’obbligo delle fatture di acconto, relative alle forniture di merce,
per le transazioni nazionali e con i Paesi extraUe.
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LA FATTURA
DI CESSIONE MERCE
La fattura deve tassativamente contenere il numero della partita iva del
cessionario nazionale o Ue o del codice fiscale se trattasi di soggetto privato
italiano.
La fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (per le
cessioni intracomunitarie di beni) al giorno di effettuazione dell’operazione
Deve essere indicato che trattasi di operazione “non imponibile”.
Si suggerisce di indicare “non imponibile art.41 legge 427/93”.
Non si deve indicare operazione soggetta ad inversione contabile
(reverse charge)
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FATTURA SEMPLIFICATA
Utilizzabile solo per operazioni di importo
inferiore a 100 Euro (riteniamo iva inclusa).
La fattura semplificata non può essere
emessa per:
Le cessioni intracomunitarie di beni
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ACQUISTI MERCE
E’ fatto obbligo durante l’integrazione delle operazioni intrcomunitarie di
indicare:
Numerazione
Controvalore in euro
Ammontare dell’imposta
(o indicazione art.iva per non applicazione dell’imposta)
L’annotazione nel registro iva vendite dovrà avvenire entro il giorno 15 del
mese successivo alla ricezione della fattura con rifermento al mese precedente
L’annotazione nel registro iva acquisti va compiuta anteriormente alla
liquidazione (o dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto ed entro
i termini ordinari previsti dall’art. 19, comma 1, dpr 633772.
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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
In qualche ipotesi sarà oggettivamente difficile
individuare il momento di partenza dei beni dal Paese
del fornitore: si dovrà fare riferimento ai documenti di
trasporto internazionali come il CMR se disponibile.
Circolare 73/E del febbraio ’94: l’intrastat può essere
compilato con riferimento alla data in cui la fattura è
stata registrata o doveva essere registrata.
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TERMINI PER LA
REGOLARIZZAZIONE
Nel caso di mancata ricezione della fattura da fornitore
Ue si dovrà procedere con la regolarizzazione entro il
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (non più dal secondo
mese successivo) con emissione della relativa
autofattura.
L’obbligo di regolarizzazione è previsto anche per le
cessioni di beni non intracomunitari e le prestazioni di
servizio generiche
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NOTE DI VARIAZIONE
Le fatture rettificative devono riportare il riferimento alla fattura originaria e le
indicazioni dell’oggetto della modifica.
La circolare 36/E/2008 tuttavia segnalava in alternativa di indicare nelle note
credito il riferimento all’accordo commerciale.
Le note di variazione devono riportare i dati classici delle fatture semplificate
indipendentemente però dall’importo delle stesse.
Resta salva la facoltà di registrazione e/o emettere le note di variazione fuori
campo iva ai sensi dell’art.26 DPR 633/72 (con i relativi risvolti intra)
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NOTE DI VARIZIONE ART.26
Si ricorda che le note di variazione emesse o registrate fuori
campo iva art.26 non assumono rilevanza intrastat.
Tuttavia se la nota di variazione è emessa a fronte di un reso
merce gli operatori con cadenza di compilazione dell’intrastat
mensile dovranno compilare la sezione 2 (intra ter)
“ai soli fini statistici”
Gli operatori trimestrali sono esonerati dal fornire i dati
statistici per cui non rileveranno nulla in intrastat
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PRESTAZIONI DI
SERVIZIO GENERICHE (CICLO ATTIVO)
Prestator
e
Committent Effettuazione
e
operazione
pagamento
Prefatturazione
ITALIA
UE
O
EXTRA
Se
anticipato
rispetto a
ultimazione
prestazione
si considera
effettuata la
prestazione
Non si
considera
effettuata la
prestazione
Ultimazione
prestazione
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PRESTATORE
COMMITTENTE ART. IVA
EMISSIONE
FATTURA
RILEVANZA
INTRASTAT
ITALIA
UE
O
EXTRA
Entro il giorno
15 rispetto al
mese
successivo di
effettuazione
dell’operazion
e
Sì solo
quelle
verso
committent
e Ue (B2B)
7 TER
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GLI ACCONTI
SERVIZI GENERICI
Le fatture di acconto assumono
certamente rilevanza intrastat
immediata.
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SERVIZI GENERICI (7 TER)
(ciclo passivo)
Prestatore Committent
e
Effettuazione
operazione
pagamento
Prefatturazione
UE
O
EXTRA
Ultimazione
prestazione
Se anticipato
rispetto a
ultimazione
prestazione
si considera
effettuata la
prestazione
Non si
considera
effettuata la
prestazione*
ITALIA
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INTERPRETAZIONE
Circolare 35/E/2012:
la ricezione della fattura può essere ritenuta
indice di esecuzione dell’operazione
con conseguente onere
di compilazione dell’intrastat.
Se un fornitore emette fattura, anche per il prezzo totale, e
non effettua l’operazione e si è certi che la prestazione non
sia stata pagata, si dovrà attendere l’ultimazione
della prestazione o il pagamento per compilare l’intrastat
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PRESTATORE
COMMITTENT
E
ART. IVA
registrazione
RILEVANZA
INTRASTAT
UE
O
EXTRA
ITALIA
Integrazio
ne con iva
per i
soggetti
Ue ed
autofattur
a art.17
per gli
extraue
Entro il giorno
15 rispetto al
mese
successivo di
effettuazione
dell’operazion
e
Sì solo
quelle
ricevute da
prestatori
Ue (B2B)
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SERVIZI NON GENERICI
(ciclo attivo)
Prestatore Committent
e
Effettuazione
operazione
pagamento
Prefatturazione
ITALIA
Pagamento o
fattura
anticipata
Se anticipato
rispetto ad
emissione
fattura si
considera
effettuata la
prestazione
Se viene
emessa
fattura
anticipata si
considera
effettuata la
prestazione
UE
O
EXTRA
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Prestazioni di servizio
non generiche
Si evidenzia che tutte le prestazioni di servizi non generiche non
assumono mai rilevanza ai fini della compilazione della dichiarazione
intrastat sia nel ciclo attivo che in quello passivo
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SERVIZI NON GENERICI
(ciclo attivo)
PRESTATORE
COMMITTENT
E
ART. IVA
EMISSIONE
FATTURA
RILEVANZA
INTRASTAT
ITALIA
UE
O
EXTRA
7 quater
7
quinquies
Entro giorno
di
effettuazione
dell’operazio
ne
MAI
[email protected]
SERVIZI NON GENERICI
(ciclo passivo)
Prestatore Committent
e
Effettuazione
operazione
pagamento
Prefatturazione
UE
O
EXTRA
Pagamento o
fattura
anticipata
Se anticipato
rispetto ad
emissione
fattura si
considera
effettuata la
prestazione
Se viene
emessa
fattura
anticipata si
considera
effettuata la
prestazione
ITALIA
[email protected]
PRESTATORE
COMMITTENTE ART. IVA
REGISTRAZIO RILEVANZA
NE
INTRASTAT
UE
O
EXTRA
ITALIA
Entro giorno MAI
di
effettuazione
dell’operazion
e.
Se prefatturata
operazione
effettuata
Integrazio
ne con o
senza iva
per i Ue
Autofattur
a art.17
extraue
[email protected]
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