Progetto LIFT
FaQ
aggiornamento del 20/5/2014
Sez. 1 - ENTE PROMOTORE E AZIENDA OSPITANTE
L'ente promotore può coincidere con l'azienda ospitante?
No, l’Ente promotore e l’azienda ospitante devono essere due soggetti distinti.
L’ente proponente deve garantire un contratto al tirocinante anche se l'azienda ospitante dovesse non
garantire l'assunzione? Nel caso non fosse possibile per l’ente proponente garantire l’assunzione,
quest’ultimo perderebbe il contributo in suo favore?
Il contributo previsto per l’Ente promotore verrà riconosciuto solo ed esclusivamente nel caso in cui, al
termine del tirocinio, venga attivato un contratto di lavoro di almeno 6 mesi (avviso pubblico, art. 7). Per
l’azienda ospitante, il contributo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente nel caso in cui l’instaurazione
del contratto di lavoro avvenga presso la medesima azienda presso la quale è stato svolto il tirocinio.
Esiste un elenco di aziende che aderiscono a quest'iniziativa?
Italia Lavoro pubblicherà, nei termini previsti dall’avviso e a seguito della verifica della documentazione
inviata, l’elenco degli Enti promotori ritenuti idonei.
Per un ente interessato al progetto LIFT che ha già usufruito in Regime "de minimis", per il triennio 20102013, di un ammontare di 200.000,00 € destinato agli investimenti, è possibile partecipare al bando in
oggetto?
No, in questo caso non è possibile partecipare all'avviso LIFT.
Può partecipare al progetto LIFT una azienda già beneficiaria di un altro contributo da parte di Italia
Lavoro SpA (es. progetto Amva)?
Si, fatti salvi gli eventuali limiti derivanti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di stato.
Quali sono gli adempimenti che il soggetto promotore e l’azienda ospitante devono assolvere per
l’attivazione del tirocinio?
Il soggetto promotore è tenuto a:
- Apertura della posizione INAIL a favore dei tirocinanti per tutta la durata del tirocinio;
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi a favore dei tirocinanti;
- Provvedere alla formazione linguistica per come previsto dall’Avviso Pubblico
L’azienda ospitante è tenuta a:
Provvedere alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro come previsto dal D.lgs. 81/08;
Garantire la presenza di un tutor aziendale.
Effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio (modello UNILAV);
E' possibile un percorso di tirocinio all’interno del progetto LIFT promosso da un'azienda che con lo
stesso destinatario ha già avuto un rapporto di lavoro subordinato?
Non ci sono preclusioni normative. Tuttavia, si ricorda che il tirocinio è un percorso formativo on the job e
non può essere utilizzato in luogo di un ordinario rapporto lavorativo.
Dove è possibile reperire l’elenco dei soggetti privati abilitati all’attivazione di percorsi di tirocinio ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, D.M. 142/1998?
Occorre fare riferimento agli elenchi degli enti accreditati relativi ad ogni singola regione.
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Quanti tirocinanti può ospitare un’azienda?
Il numero massimo di tirocinanti che un’azienda può ospitare, è determinato dal numero dei dipendenti a
tempo determinato. Si rimanda al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione
dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento” per la determinazione del numero massimo o alle singole disposizioni regionali.
Laddove non si riuscisse ad ottenere garanzie di assunzione dopo lo svolgimento del tirocinio da parte
delle aziende ospitanti e quindi si decidesse di non dare seguito alla realizzazione delle attività, si
potrebbe incorrere in sanzioni o altro?
No, non sono previste norme sanzionatorie nel caso in cui non vengano attivati i tirocini per cui è stata
fatta domanda.
Tra gli Enti promotori può essere ricompresa l'Azienda Speciale, Ente pubblico economico utilizzato dal
Comune per l'erogazione di servizi sociali?
No, l'avviso è rivolto unicamente a soggetti privati.
Un ente di formazione con sede legale in Campania e con sedi operative in Veneto e Lombardia può
partecipare al bando "Progetto LIFT”?
Si, solo nel caso in cui l’ente in oggetto abbia l’accreditamento per le regioni Veneto e Lombardia. Ai fini
dell’avviso non rileva se la sede legale dell’ente promotore è in una regione Convergenza.
Le ditte individuali possono essere aziende ospitanti?
Sì, nel limite massimo di un tirocinante. Il Regolamento di attuazione dei tirocini formativi e di
orientamento (Decreto 142 del 98, art. 1) prevede che un’azienda con non più di cinque dipendenti a
tempo indeterminato possa ospitare un tirocinante. Le Regioni possono poi specificare le caratteristiche
soggettive e oggettive del soggetto ospitante, come indicato dalle Linee guida in materia di tirocini.
Uno studio legale può essere un’azienda ospitante?
Sì, uno studio legale può partecipare al progetto come azienda ospitante.
Nell'ambito del progetto LIFT possono essere ammesse delle proroghe di tirocini già precedentemente
avviati ed in corso, promossi dal medesimo Ente Promotore?
No, non sono ammesse proroghe
L'azienda Ospitante può essere una Pubblica Amministrazione?
No, non è possibile. L'avviso prevede un contributo nel caso di assunzione presso l'azienda ospitante.
Essendo quest'ultima una PA non potrà procedere ad assunzione diretta, ma solo attraverso procedura di
concorso.
Qual è il numero massimo di tirocini che l’azienda può attivare tramite questo bando?
Il numero massimo di tirocini attivabili dallo stesso Ente promotore è di 25.
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Sez. 2 - TIROCINANTE
Per i richiedenti asilo che a seguito del diniego della protezione hanno ricevuto un permesso di soggiorno
temporaneo, cosa succede in caso di conclusione del processo con esito negativo in fase di svolgimento
del tirocinio?
Finché il ricorso al diniego è in corso, il ricorrente non perde il suo titolo di soggiorno e quindi può
proseguire un percorso di tirocinio. Nel caso in cui venga rigettato il ricorso, può decadere il suo diritto a
proseguire il percorso di tirocinio, ferma restando la possibilità di appellarsi contro il provvedimento.
Anche qualora ricevesse un provvedimento di espulsione successivo, ha comunque la possibilità di
presentare ricorso contro lo stesso. Quindi, il ricorso al diniego garantisce sicuramente la sua regolarità,
mentre nel caso in cui riceva una notifica di rigetto del ricorso o un provvedimento di espulsione non
avrebbe più titolarità ad un titolo di soggiorno regolare. In questi ultimi due casi vige un po’ il principio del
'buon senso' (da parte istituzionale) e della capacità (da parte del migrante e del suo eventuale legale) di
dimostrare la volontà di integrazione del soggetto. E in questo senso l'inserimento in un percorso di
integrazione - qual è il tirocinio - potrebbe costituire un elemento positivo nell'ambito del percorso
giudiziale del richiedente asilo.
Il tirocinante può seguire il tirocinio in un’azienda ed essere assunto da un’altra azienda? In questo caso
il contributo all'azienda verrebbe corrisposto?
In questo caso, il contributo verrebbe riconosciuto al solo Ente promotore.
L’extracomunitario che vorrei inserire nel percorso di tirocinio non ha il permesso di soggiorno, ma solo
il codice fiscale. E possibile partecipare al progetto LIFT?
No, il tirocinante deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che permetta attività
lavorativa
E’ requisito di partecipazione la maggiore età del tirocinante?
No, il tirocinante può anche essere minorenne.
Se il tirocinante questione già possiede l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 si può
andare in deroga a quanto descritto nell'avviso, (magari prevedere il raggiungimento di un attestato di
livello superiore) e procedere con l’attivazione del tirocinio?
Sì. Se i soggetti in questione già posseggono la suddetta attestazione si può procedere nella richiesta di
partecipazione all'avviso purchè, laddove richiesto, si produca regolare documento di attestazione.
Il contributo per l’ente promotore è esclusivamente legato alle 40 ore di tutoraggio a 31,25?/orarie?
Sì, non sono previsti ulteriori contributi a favore dell'Ente promotore.
Se i destinatari dei percorsi di tirocinio sono già in possesso di attestazione rilasciata da centri CILS
(certificatori lingua italiana), il soggetto promotore deve solo acquisire agli atti la relativa
documentazione?
Sì, se i tirocinanti sono già in possesso dell'attestazione di conoscenza della Lingua italiana Livello A2 (CEFR)
non devono svolgere il modulo relativo. Il soggetto promotore dovrà solo acquisire la documentazione e
trasmetterla ad Italia Lavoro.
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In caso di assenza per malattia del tirocinante, le ore corrispondenti vengono comunque retribuite?
No, le ore di assenza per malattia (anche se certificata da documentazione medica) non vengono retribuite.
Quali sono i tempi di pagamento previsti per l’erogazione dell’indennità ai tirocinanti?
L’erogazione dell’indennità avverrà con cadenza mensile e sarà corrisposta al partecipante entro il
trentesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione attraverso la piattaforma Plus della richiesta di
pagamento e della relativa documentazione. Si ricorda che l’indennità al tirocinante è erogata
direttamente da Italia Lavoro.
Siamo una azienda senza dipendenti a tempo indeterminato e vorremmo partecipare al progetto LIFT
come azienda ospitante. E’ possibile?
Si, solo nel caso in cui la specifica normativa regionale preveda la possibilità per azienda senza dipendenti a
tempo indeterminato di ospitare tirocinanti.
Sono un cittadino extracomunitario con regolare carta di soggiorno e sono interessata al progetto LIFT.
Come posso fare per partecipare?
Le modalità previste in questo Avviso non prevedono la domanda diretta di partecipazione da parte dei
singoli cittadini.
Se un tirocinante svolge meno di 30 ore settimanali il suo rimborso cambia o resta di 500€ al mese?
Resta di €500/mese. In ogni caso le ore settimanali non dovrebbero essere inferiori a 20, per garantire una
buona qualità dell'intervento.
Sez. 3 - VARIE
Qual è l’autorità competente a vidimare il registro presenze?
Salvo diverso avviso, è da intendersi autorità competente la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) presso
la quale ha sede il soggetto promotore o l’azienda ospitante.
Come devono essere organizzate le ore di formazione relative alla sicurezza sul lavoro e quelle per
l’attestazione della conoscenza della lingua italiana?
Le ore di formazione su salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono previste dalle normative vigenti e
devono essere effettuate presso l'azienda ospitante a cura della stessa. Per quanto attiene all'attestazione
di conoscenza della lingua italiana il tirocinante può avvalersi, anche su indicazione dell'ente promotore,
dei corsi gestiti da istituti scolastici pubblici (CTP), strutture di volontariato, ecc. presenti sul territorio, la
cui partecipazione è gratuita.
Nel caso in cui il tirocinio non si concluda con un’assunzione con un contratto di almeno 6 mesi,
l’indennità di frequenza di € 2.500 prevista per il tirocinante viene comunque erogata, a fronte di una
frequenza mensile di almeno il 70% delle ore?
Sì. L'indennità è corrisposta direttamente al tirocinante da Italia Lavoro, indipendentemente
dall'instaurazione di un contratto di lavoro al termine del tirocinio, a fronte di un percorso di tirocinio con
una durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 mesi. L'indennità sarà erogata, per ciascuna mensilità, in
ragione del raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza mensile del tirocinio.
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Esiste un elenco delle attività devono essere svolte durante le attività di tirocinio?
No, non vi è un elenco delle attività che potranno essere svolte, resta pertanto a discrezione degli enti che
attiveranno i percorsi di tirocinio e delle aziende che ospiteranno il tirocinante, compatibilmente con le
attività da esse svolte, definirne le specifiche caratteristiche.
Sono obbligatori i moduli sulla sicurezza sul lavoro e, nel caso il tirocinante non lo possieda, il percorso per
l’ottenimento dell’attestazione di conoscenza della lingua italiana.
Qual è la procedura per la prenotazione dei percorsi di tirocinio?
Dopo l’invio delle credenziali d’accesso da parte del back office di progetto, il percorso di tirocinio viene
prenotato accedendo alla piattaforma Plus; il soggetto promotore provvede a caricare i dati relativi al
tirocinante e all’azienda ospitante, nonché la relativa convenzione e progetto formativo. Il soggetto
promotore dovrà attendere la verifica della documentazione da parte di Italia Lavoro e, successivamente al
nulla osta, potrà dare avvio al tirocinio ed adempiere alla comunicazione obbligatoria di inizio attività
prevista dall’avviso pubblico.
Quali sono le regole di tenuta dei registri presenze e i suoi elementi fondamentali?
I registri hanno valenza di atto pubblico, pertanto è cura del soggetto promotore garantirne la corretta
tenuta. I registri dovranno essere custoditi nella sede in cui si svolge il tirocinio. Il registro dovrà riportare
l’indicazione delle giornate e delle ore di presenze; le firme del tirocinante, del tutor didattico, del tutor
aziendale e una breve descrizione dell’attività svolta. Il registro deve essere conservato integro ed essere
numerato e vidimato in ogni sua pagina. Eventuali spazi bianchi nel foglio delle firme dovranno essere
sbarrati orizzontalmente; correzioni o abrasioni del registro dovranno essere motivatamente giustificate dal
tutor sulla medesima pagina.
Chi stabilisce gli obiettivi e le modalità del progetto formativo?
Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio sono stabiliti dal soggetto promotore in accordo con
l’’azienda ospitante, tenendo conto delle esigenze e delle inclinazioni del destinatario del percorso. Nello
specifico, dovranno essere indicati in modo completo ed esaustivo gli obiettivi formativi, le modalità di
acquisizione delle competenze e i risultati attesi. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla
valorizzazione delle competenze linguistiche e professionali del destinatario. Questa sezione del progetto
formativo riveste una funzione fondamentale nella valutazione complessiva del percorso formativo.
E’ possibile avviare un tirocinio per cittadini extracomunitari vittime della tratta ex art. 18 del d.lgs.
286/98?
Si, è possibile.
Per l'assegnazione del compenso al tirocinante può essere utilizzata la carta prepagata (es. poste pay)?
No. Il pagamento è possibile esclusivamente con le seguenti modalità:
- bonifico su c/c bancario
- bonifico su c/c postale
- assegno circolare non trasferibile intestato al tirocinante
Se un'azienda ospitante decide di erogare anch'essa un rimborso è possibile? Va indicato nel progetto
Formativo alla voce "facilitazioni previste"?
Si, l'azienda ospitante può erogare un rimborso. E' possibile indicarlo nel progetto formativo
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Con quali requisiti deve essere erogata la formazione per l’attestazione di conoscenza della lingua
italiana livello A2? E’ riconosciuto un costo per tale attività?
Non sono riconosciuti ulteriori contributi oltre quello previsto dall'avviso pubblico, ovvero il contributo a
favore del soggetto promotore per le attività di tutoraggio.
Qualora il tirocinante non riesca a conseguire durante il tirocinio l’attestazione della conoscenza di
lingua italiana A2, quali sono le conseguenze per lui e per l'Ente?
Come specificato nell'avviso pubblico, condizione necessaria per il corretto svolgimento del percorso di
tirocinio è il conseguimento dell'attestazione della conoscenza di lingua italiana pari al livello A2 del CEFR.
Tale attestazione può essere rilasciata da strutture pubbliche e private presenti sul territorio (es. Enti di
formazione accreditati, Centri Territoriali Permanenti, strutture di volontariato)ed è gratuita. Nel caso in
cui si presuppone non si riesca ad erogare tale formazione, il percorso di tirocinio può essere a rischio di
non attivazione o di non riconoscimento del contributo previsto per il tirocinante e per gli enti.
Le ore di formazione per la sicurezza e per la lingua devono essere nelle 30 ore settimanali o possono
essere extra?
Le ore di formazione relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono comprese nelle 30 ore
settimanali previste per il tirocinio. Quelle inerenti l’attestazione della conoscenza della lingua italiana
(livello A2) sono extra tirocinio come orari, ma devono essere comunque effettuate nel periodo di tempo
compreso tra la data di inizio e quella di fine tirocinio.
Cosa si intende per Riferimento nella compilazione del Progetto Formativo?
Si intende il Riferimento normativo all'Art. 2 della Legge del 22/03/2006 relativo ai tirocini per cittadini
extracomunitari.
Per ulteriori chiarimenti si riporta nello specifico l'Articolo del Decreto:
“Art.2 - Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica,
integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto,
la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di
tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno
di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e'
stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza”.
Quali sono i tempi e le modalità di erogazione del contributo per Ente promotore e Azienda
ospitante?
I contributi per ente promotore e soggetto ospitante sono erogati come contributi per le attività di
tutoraggio. Il contributo viene erogato in misura proporzionale al numero di mesi di tirocinio effettuati (es:
5 mesi= 40 ore; 4 mesi=32 ore). L'erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione da parte
dell'ente promotore di regolare documentazione (che verrà in seguito indicata) e previo esperimento delle
verifiche amministrativo-contabili effettuate da Italia Lavoro (60-90 giorni).
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* AGGIORNAMENTO DEL 20/05/2014 *
Quali sono le modalità per la richiesta del contributo spettante all’Ente promotore e
all’azienda ospitante?
Entro 60 giorni dal termine dell’ultimo dei percorsi di tirocinio attivati, ed esclusivamente nel caso di
assunzione del tirocinante, l’Ente promotore deve inviare all’indirizzo di posta certificata
[email protected], la documentazione richiesta per il riconoscimento del contributo.
Tutta la documentazione e la “Nota per la richiesta di contributo” è disponibile sul sito di Italia Lavoro, alla
sezione LIFT- Modulistica.
La documentazione, disponibile in formato word ed excel, deve essere reinviata in formato .pdf
Il tirocinante ha cessato il tirocinio anticipatamente e non è stato assunto. L’ente deve
comunque inviare a Italia Lavoro la documentazione relativa al tirocinio?
Si, gli Enti promotori sono tenuti all’invio della documentazione relativa a tutti i tirocini avviati, sia che
questi si siano chiusi alla naturale scadenza o siano cessati anticipatamente (con o senza assunzione del
tirocinante).
L’Ente promotore ha diritto al contributo a seguito dell’assunzione di 3 tirocinanti. Deve
presentare tre distinte richieste?
No, l’Ente promotore deve presentare una unica richiesta per l’importo totale del contributo, inviando tutti
gli allegati relativi ai tre percorsi di tirocinio con – eventualmente - le tre richieste di contributo e gli allegati
relativi alle aziende ospitanti.
Il tirocinante conseguirà l’attestazione di conoscenza delle lingua italiana richiesta dal
progetto dopo il termine del tirocinio. E’ ammissibile ai fini della rendicontazione?
Si, purchè tale l’attestazione sia conseguita entro i termini previsti per la presentazione della richiesta di
contributo da parte dell’Ente promotore (entro 60 giorni dal termine dell’ultimo tirocinio). Ciò per
consentire la partecipazione del tirocinante alle sessioni di esame programmate dagli enti erogatori della
formazione. Le ore di formazione devono essere comunque effettuate nel periodo di tempo compreso tra la
data di inizio e quella di fine tirocinio.
E’ possibile richiedere il contributo per l’inserimento in una cooperativa del tirocinante come
“Socio volontario”?
No, in questo caso non si tratta di un contratto di lavoro.
L’azienda ospitante che ha diritto al contributo a seguito di assunzione del tirocinante, può
presentare autonomamente la richiesta a Italia Lavoro?
No, è in ogni caso l’Ente promotore che funge da tramite tra Italia Lavoro e l’azienda ospitante.
E’ possibile richiedere il contributo a seguito dell’assunzione come socio lavoratore di una
cooperativa? E quali sono i documenti da presentare?
Si, è possibile; la documentazione da presentare è il verbale dell’assemblea dei soci.
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E’ possibile richiedere il contributo a seguito dall’assunzione del tirocinante con contratto a
tempo determinato part time a 16 ore settimanali?
Occorre verificare se il CCNL di riferimento ha delle indicazioni specifiche sull’orario part time. Il contratto a
tempo determinato deve essere in ogni caso di durata non inferiore a 6 mesi
In caso di avvio di lavoro autonomo o costituzione di nuova impresa, è riconosciuto il
contributo all’azienda ospitante?
No, nessun contributo sarà riconosciuto all’azienda ospitante.
Si precisa che non è necessario che il tirocinante dimostri la presenza di committenti.
E’ possibile richiedere il contributo per un’assunzione con contratto
No, questa tipologia di contratto non rientra tra quelle previste nell’Avviso pubblico.
a
chiamata?
Gli enti che fanno richiesta di contributo devono produrre il DURC? Se si, a quale data deve
essere certificata la regolarità contributiva?
La richiesta del DURC è a cura di Italia Lavoro. La regolarità contributiva degli Enti sarà accertata alla data
di concessione del contributo, che coincide con la data di invio tramite posta certificata della richiesta di
contributo.
La regolarità contributiva deve sussistere non solo al momento della concessione del contributo, ma anche
al momento del pagamento. Si specifica inoltre che il DURC ha validità di 120 giorni.
E’ possibile richiedere il contributo per assunzione del tirocinante con contratto di
apprendistato a tempo parziale?
Il contratto di apprendistato deve essere preferibilmente a tempo pieno.
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