IL MODELLO DI ACCORDO DI CONSORZIO DESCA UNA GRIGLIA DI LETTURA Il modello di Accordo di Consorzio DESCA ha avuto ed ha una grande diffusione tra i consorzi impegnati nei progetti di ricerca europei del 7 Programma Quadro. Ciò è dovuto sopratutto alla sua « facilità d’uso » essendo volutamente, negli intenti degli estensori, un modello agevolmente comprensibile, anche per i non addetti ai lavori e soprattutto utilizzabile, con gli inserimenti opportuni (in parte già indicati nei commenti a latere del testo) da partecipanti di diversa provenienza ed interesse (mondo accademico o industriale, SME, ecc.). A differenza di altri modelli di CA – ad esempio il modello IPCA al quale spesso si farà riferimento – che risultano dei modelli completi in ogni loro parte, e quindi immediatamente disponibili, DESCA deve essere utilizzato come base per un futuro Accordo di Consorzio. Non solo presenta diverse opzioni tra le quali scegliere secondo le specificità della singola proposta e del programma comunitario cui questa afferisce, ma soprattutto si tratta di un contenitore nel quale è opportuno completare alcuni articoli al fine di avere uno effettivo strumento di aiuto per il progetto e non solo rispondere alla necessità di un CA richiesto della Commissione. DESCA, molto utile per la sua semplicità, è quindi di impegno per la sua elaborazione finale; fornisce dei moduli diversi, da integrare in opzione, secondo il caso e secondo la configurazione del progetto: - Un modulo di governance per i progetti grandi e medi; - Un modulo di governance semplificato per i progetti più piccoli; - Un modulo relativo al Software, da includere ove il Software sia un elemento essenziale del progetto. Un sistema di opzioni è inoltre incluso per gli articoli sulla proprietà intellettuale, solitamente con 2 scelte differenti, essendo la prima maggiormente rivolta al mondo accademico e la seconda più al sistema industriale. Il Gruppo di Lavoro Soci APRE - dopo aver analizzato i due modelli di CA più diffusi (DESCA ed IPCA) - e tenuto conto della maggiore frequenza del modello DESCA, testimoniata anche dall’esperienza dei partecipanti, si è quindi orientato nella costruzione di uno schema DESCA « adattato »1 con scelte equilibrate, che non ne stravolgono l’impianto complessivo. I due documenti che seguono sono un primo risultato di questo lavoro. A - La GRIGLIA DI LETTURA fornisce dei commenti e i suggerimenti, una sorta di guida all’uso per ogni articolo modificato, in modo da facilitare le scelte, o meglio comprendere le modifiche apportate o da apportarsi dai diversi coordinatori di progetto. B - Lo schema di CA APRE-DESCA per un uso diretto, nel quale sono state incluse (in color mattone) alcune varianti, ed evidenziate le parti eliminate dal testo originale (barrate, in colore azzurro). Le ragioni delle modifiche sono argomentate nella Griglia di Lettura. Si tratta di una prima versione che potrà essere implementata in funzione dell’effettivo utilizzo e dei commenti ed esperienze diverse che perverranno da tutti i Soci APRE. Un Help Desk di risposta alle FAQ su entrambi i documenti sarà disponibile sino alla fine del 7 Programma Quadro. 1 elaborato sul Modello DESCA più complesso, ovvero quello per progetti grandi o medi con la scelta dell’Opzione 1 per i diritti di accesso, ovvero privilegiando le condizioni eque e ragionevoli a quelle "royalty-free access" previste nell’ Opzione 2 http://www.desca-fp7.eu/download-desca/ GdL Soci APRE 1 I MODELLI DI ACCORDO DI CONSORZIO DEL 7PQ: OVERVIEW I quattro Accordi di consorzio che sono oggi principalmente utilizzati, derivano tutti da precedenti versioni elaborate per il 6PQ. Nella Griglia di lettura si farà spesso riferimento – in particolare per le norme sulla proprietà intellettuale – alle diverse disposizioni dei quattro CA differenziando le soluzioni adottate. 1) IPCA, è stato sviluppato dall’Associazione Europea delle Imprese del settore delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni (EICTA) che comprende le principali multinazionali e le imprese IT ed elettroniche (ad es. Adobe, Alcatel-Lucent, Apple, Bang & Olufsen, Blaupunkt, Brother, Canon, Cisco, Corning, Dell, Epson, Ericsson, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Intel, JVC, Kenwood, Kodak, Konica Minolta, Lexmark, LG Electronics, Loewe, Micronas, Microsoft, Motorola, NEC, Nokia, Nokia Siemens Networks, Nortel, NXP, Océ, Oki, Panasonic, Philips, Pioneer, Qualcomm, Research In Motion, Samsung, Sanyo, SAP, Sharp, Siemens, Sony, Sony Ericsson, Sun Microsystems, Symantec, Texas Instruments, Thales, Thomson, Toshiba, Xerox). EICTA ha una lunga tradizione nello sviluppo di apprezzati modelli di accordi di consorzio specifici per progetti che vedono una significativa collaborazione con il mondo industriale in settori tecnologicamente avanzati. La procedura di elaborazione è da anni è ben organizzata e funzionale, e le grandi imprese tendono ad utilizzare questo schema di CA nella partecipazione a consorzi nel 7PQ. L’EICTA ha utilizzato il modello precedentemente sviluppato per il 6PQ, con le necessarie modifiche. http://www.eicta.org/ Il “pacchetto” EICTA comprende: o Integrated Projects Consortium Agreement (IPCA) EICTA FP7 IPCA Template (.pdf) o Memorandum of Understanding EICTA FP7 IPCA Template – MOU (.pdf) o Memorandum of Understanding (including the consortium key management principles) EICTA FP7 IPCA Template – MOU + Key Principles (.pdf) o Non Disclosure Agreement EICTA FP7 IPCA Template (.pdf) o EICTA FP7 IPCA – User Guide (.pdf) o EICTA FP7 Coordinator s Letter on Key Principles (.pdf) Principali caratteristiche di IPCA sono : la completezza (il numero di opzioni o di alternative è limitato), la struttura direttiva sulla quale occorre accordarsi a livello di proposta (il Board è composto da un numero ridotto di partner principali, ovvero i partner con maggiore impegno finanziario, i quali hanno anche un maggior peso nella General Assembly); un diritto di veto limitato; una chiara scelta nelle norme sulla proprietà intellettuale per favorire la commercializzazione (accesso facile, anche per gli affiliati, a Background, Foreground, e Sideground; controllo dell’open source software, ecc.). 2) DESCA, è frutto di una collaborazione tra organizzazioni diverse – principalmente di ricerca - con esperienza nell’elaborazione di modelli di CA nel 6PQ, tra le quali ANRT (FR), il "CA-Team" tedesco rappresentato da Helmholtz e KoWi, Unite (Universities International Team of Experts, BE), l’associazione delle Camere di Commercio Europee ed EARTO (European Research and Technology Organisations, BE) che hanno costituito un DESCA Core Group, cui è stato affiancato un comitato di esperti allargato (30 persone, provenienti anche da EICTA e EUCAR ). Gli autori di DESCA hanno avuto come obiettivo principale quello di superare le diversità tra i vari AC del 6PQ solitamente orientati verso gli interessi di chi li aveva promossi, sviluppando un Accordo di Consorzio semplice (“DEvelopment of a Simple Consortium Agreement”) e modulare, che potesse essere un quadro di riferimento nel quale implementare le diverse varianti offerte, o i possibili ampliamenti spesso già suggeriti dai commenti che DESCA stesso fornisce a latere del testo. http://www.desca-fp7.eu/ GdL Soci APRE 2 Il “pacchetto” DESCA comprende 4 esempi su due colonne ( 1 - Testo 2 - Elucidation & Comments): o Example 1 = "small project", "fair and reasonable conditions" (Word e pdf) o Example 2 = "small project", "royalty-free access" (Word e pdf) o Example 3 = "large project", "fair and reasonable conditions" (Word e pdf) o Example 4 = "large project", "royalty-free access" (Word e pdf) 3) EUCAR elaborato dall’European Council for Automotive R & D che riunisce le principali imprese del settore automobilistico (BMW, Volvo, Fiat, Daimler, Renault, MG, Porche, Citroen, Peugeot, Ford Volkswagen, ecc.) Si tratta di un solo schema di CA per i progetti collaborativi, che segue quello già predisposto per il 6PQ. http://www.eucar.be/start.html (Pubblication - EUCAR Model Consortium Agreement and LoI, FP7) Principali caratteristiche di EUCAR sono : la compattezza, l’orientamento chiaro sulla proprietà intellettuale a favore delle imprese partecipanti, quali l’accesso facilitato all’interno dei Sub-progetti (Foreground royalty-free) senza limiti di tempo per l’accesso, ampliamento degli affiliati, ecc. Il “pacchetto” EUCAR comprende : o EUCAR Model Letter of Intent FP7 o EUCAR Model Consortium Agreement FP7 o Introduction and Summary 4) IMG4 (Industrial Management Group) che rappresenta le maggiori imprese del settore aerospaziale e coordina la posizione dell’industria riguardo ai programmi europei di Aeronautica civile (Aeronautics Framework Programmes). Non si tratta di un Consortium Agreement specifico di settore, bensì di un modello che ripercorre DESCA (per facilitare la lettura del mondo accademico) al quale apporta utili cambiamenti. http://www.aerosme.com/news/article.asp?article=250 Principali modifiche apportate da IMG4: tra le opzioni proposte da DESCA si sceglie quella più orientata agli interessi d’impresa sopratutto nelle clausole relative alla proprietà intellettuale; modifiche alla governance ed alla responsabilità, modifiche alla migliore comprensione di alcuni articoli. Il “pacchetto” IMG4 comprende (Word e pdf): o Model Consortium Agreement Level 2 Large Collaborative Project o Model Consortium Agreement Level 1 Small Collaborative Project L’accordo di consorzio è solitamente proposto e redatto dal partner Coordinatore di progetto e ne segue le scelte aziendali. Tuttavia la scelta può essere anche orientata dalla conoscenza che il responsabile di progetto ha di un precedente CA, magari utilizzato nel 6PQ, a volte senza avere un quadro preciso delle implicazioni che tale scelta comporta. GdL Soci APRE 3 Sommario Section 1: Definitions ................................................................................................................. 6 1.1 Definitions........................................................................................................................... 6 1.2 Additional Definitions ....................................................................................................... 7 Section 3: Entry into force, duration and termination.......................................................... 10 3.1 Entry into force ................................................................................................................. 10 3.2 Duration and termination................................................................................................ 10 4 Title of Section .................................................................................................................... 12 4.1 General principles ............................................................................................................ 12 4.2 Breach ................................................................................................................................ 13 4.3 Involvement of third parties............................................................................................ 13 Section 5: Liability towards each other .................................................................................. 14 5.1 No warranties ................................................................................................................... 14 Section 6: Governance structure for Medium and Large Projects ...................................... 14 6.1 General structure .............................................................................................................. 14 6.2.1 Representation in meetings .......................................................................................... 15 6.2.2 Preparation and organisation of meetings .................................................................. 15 6.2.3 Voting rules and quorum.............................................................................................. 16 6.3.1 General Assembly.......................................................................................................... 18 6.3.2 Executive Board ............................................................................................................. 19 6.3.3 Sub Project Committees ................................................................................................ 21 6.4 Coordinator....................................................................................................................... 21 Section 7: Financial provisions................................................................................................ 22 7.1.1 Distribution of the Financial Contribution.................................................................. 22 7.1.3 Funding Principles ........................................................................................................ 22 7.2.1 Budgeted costs eligible for 100% reimbursement....................................................... 23 7.3 Payments ........................................................................................................................... 24 Section 8: Foreground ............................................................................................................... 25 8.1 Joint ownership................................................................................................................. 25 8.2 Transfer of Foreground.................................................................................................... 26 8.3.1 Publication...................................................................................................................... 27 8.3.2 3 Publication of another Party’s Foreground or Background.................................... 28 Section 9: Access Rights ........................................................................................................... 28 9.1 Background covered ........................................................................................................ 29 9.3 Access Rights for implementation .................................................................................. 30 [MODULE IPR SC] Specific Software provisions................................................................ 35 [9.8.2. General principles] ...................................................................................................... 36 Section 10: Non-disclosure of information ............................................................................ 38 Section 11: Miscellaneous ........................................................................................................ 39 GdL Soci APRE 4 Premesse Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) REGULATION No 1908/2006 OF THE COUNCIL (EURATOM) of 19 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (20072011) BETWEEN: (1) [OFFICIAL NAME OF THE COORDINATOR AS IDENTIFIED IN THE GRANT AGREEMENT] , [Institute, Laboratory, Department] a [Legal status], with head office at [city , country, address], hereinafter referred to as "Coordinator" or "[short title of Party]", VAT[identification number], represented by ______, [Name, Function], duly authorised for the purposes hereof (2) OFFICIAL NAME OF THE PARTY AS IDENTIFIED IN THE GRANT AGREEMENT [Institute, Laboratory, Department] a [Legal status], with head office at [city , country, address], hereinafter referred to as "[short title of Party]", VAT[identification number], represented by ______, [Name, Function], duly authorised for the purposes hereof (3) [OFFICIAL NAME OF LINKED THIRD PARTY/ PARTIES AS IDENTIFIED IN THE GRANT AGREEMENT] [Official name] [Institute, Laboratory, Department] a [Legal status], with head office at [city , country, address], hereinafter referred to as Linked Third Party or "[short title of Party]", VAT[identification number], represented by ______, [Name, Function], duly authorised for the purposes hereof [(3) LINKED THIRD PARTIES LISTED IN SCHEDULE 2 whose official name, status, VAT, authorised representative and whose principal GdL Soci APRE Commenti Il richiamo alle Regole di partecipazione, ovvero al Reg. CE, nonché al 7PQ ed al Grant Agreement, è opportuno per far si che il CA risulti uno strumento d regolazione dei rapporti completo e funzionale. Rispetto al Reg. CE, occorre ricordarsi di sostituirlo con regolamenti EURATOM nel caso di progetti EURATOM. Riguardo alla data del Consortium Agreement ed alla sua definizione come “Effective Date” vedi nel seguito, quanto discusso nella Section 3: Entry into force, duration and termination. Dove: - Official name è la denominazione del beneficiario così come indicata nel Grant Agreement e nei GPF, come consigliato anche dalle note di DESCA, per la definizione del Official name delle parti indicare esattamente la denominazione indicata nel GA; - Institute, Laboratory, Department è il/i Laboratorio/i che esegue/ono l’attività: è opportuno aggiungere, ove mancante, l’indicazione della struttura/e (dipartimento/centro/laboratorio) che condurrà l’attività prevista dal progetto. La specifica della/delle struttura/e è utile anche per circoscrivere l’accesso alle conoscenze pregresse del partecipante. - Legal status è, in rapporto alle Regole ed al GA : Non-profit Public body, Profit Public body, Research organisation (non-profit), Higher or secondary education establishment, International organisation, International European interest organisation, SME, Non SME Enterprise, etc. - address per la definizione dell’address, l’espressione suggerita with head office at (o in alternativa “and whose principal office is”) è facilitante (non tutti hanno un registered office) da preferire a “having its registered office at” Le specifiche dei partecipanti possono essere inseriti in prima pagina del CA (Opzione A) o in un allegato (Opzione B) tale seconda opzione renderebbe più snello il CA e più semplici eventuali future modifiche. In tal caso : [(2) THE PARTIES (OTHER THAN THE COORDINATOR) LISTED IN SCHEDULE 1 whose official name, status, VAT, authorised representative and whose principal offices are stated next to their respective names in Attachment X] DESCA prevede l’inserimento di altre parti firmatarie del CA (“Insert identification of other Parties”). Può infatti esservi l’esigenza di disciplinare diritti e doveri di terze parti non direttamente firmatarie del GA (ad esempio parti terze inserite nel GA con Clausola 10, quali UMR/JRU, etc.). Secondo la tipologia della proposta si potrebbero, inoltre, configurare altri soggetti (Piattaforme di utenti, Associated Parties, contributori etc.) coinvolti a vario titolo anche limitato al progetto; se del caso potrebbero essere parti firmatarie del CA, anche in forma separata, definendo compiti e responsabilità caso per caso. La richiesta di inserimento di terze parti nel CA più frequente è senza dubbio quella connessa ai terzi inseriti nel Grant Agreement (in Art. 7) previsti dalla Calusola speciale 10. Ad esempio il CNRS lo richiede. 5 Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) offices are stated next to their respective names in Schedule 2.] Commenti Se si intende seguire questa ipotesi le organizzazioni non firmatarie del Grant Agreement, ma inserite in contratto e di fatto partecipanti in ragione della clausola 10, saranno firmatarie del CA, con assunzione di oneri e diritti. Sono quindi membri della GA, ed eventualmente – se il progetto così prevede - dell’Executive Board o dei Sub Project Committee. Una norma ad hoc è prevista nel seguito per limitare nella General Assembly ad un solo voto la responsabilità del beneficiario (Signatory Party) e dei terzi partecipanti a lui connessi (Linked Third Party). In tal caso, ovvero se è necessario aggiungere nel CA tali parti terze sarà opportuno: - elencare tali parti nell’elenco dei partecipanti in prima pagina (o in elenco allegato se si è scelta l’Opzione B) - aggiungere due definizioni addizionali (1.2 Additional Definitions) per distinguere tra le Parti, le Signatory Parties ovvero i Beneficiari, firmatari del GA ed i partner che sono loro connessi Linked Third Parties (denominazioni mutuate dai commenti del CNRS, organismo che partecipa a molte UMR); - valutare l’applicabilità di tutte – o parte - delle norme contenute nel CA per i Linked Third Parties; - sostituite in tutto il CA, ove opportuno, l’espressione Party o Parties con Signatory Party o Signatory Parties WHEREAS: The Parties, having considerable experience in the field concerned, have submitted [or intend to submit] a Proposal for the Project to the European Commission as part of the Seventh Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities under the funding scheme of “Collaborative Project”. Per le clausole speciali, tra le quali la Clausola 10 (List of special clauses [PDF] Version 2, 2007-07-31): http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html Per i commenti del CNRS a DESCA ed un modello DESCA - CNRS (Grille de lecture de l'accord DESCA (PDF); Modèle DESCA adapté au CNRS (Word): http://www.sg.cnrs.fr/daj/europe/outils/outils7.htm E’ opportuno aggiungere anche la possibilità che si tratti di una proposta ancora da presentare. Se è stato già sottoscritto dalle parti un pre-accordo (MOU Lettera di intenti, ecc.) è bene ricordarlo nelle premesse, precisando che il CA supera ogni accordo precedente. Occorre poi specificare nella sezione finale (Miscellanea) che questo CA supera qualsiasi accordo precedente, per evitare apposizioni di documenti diversi. [or optional, complete or delete as appropriate] The Parties have entered into a <letter of intent>/<memorandum of understanding>, dated [insert date], concerning the project. The Parties agree that this Consortium Agreement supersedes all pre existing Agreements, Letters of Intend, Memorandums of Understanding, etc. between some or all of the Parties. Section 1: Definitions 1.1 Definitions Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) GdL Soci APRE Commenti 6 Words beginning with a capital letter and written in Italics in this Consortium Agreement shall have the same definition and meaning defined either herein or in the Rules for Participation or in the Grant Agreement including its Annexes without the need to replicate said terms herein. 1) I termini definiti CA/GA/Regole indicati con le sole lettere maiuscole, senza un carattere particolare (es. corsivo o neretto) può confondere, meglio renderle riconoscibili. 1.2 Additional Definitions Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) “Consortium Plan” Consortium Plan means the description of the work and the related agreed Consortium Budget, including the payment schedule, as updated and approved by the General Assembly. “Consortium Budget” Consortium Budget means the allocation of all the resources in cash or in kind for the activities as defined in Annex I of the Grant Agreement and in the Consortium Plan thereafter. Commenti La definizione “Consortium Plan” di DESCA comprendente: - la description of work, ovvero l’Annex I al contratto il Consortium Budget (che è incluso nell’Annex I) - la payment schedule, da definirsi nella prima riunione della General Assembly che stabilisce le modalità di pagamento dell’anticipo comunitario. Poiché nel seguito (vedi il commento alle le definizioni aggiuntive di “Average monthly pre-financing” e di “Advance payment” nonché la modifica dell’ Art.. 7.3) vengono stabilite le norme per il pagamento dell’anticipo, evitando il rinvio a successive decisioni della GA, la payment schedule è superata e di conseguenza, la definizione di “Consortium Plan” risulta inutile, potendosi far riferimento all’Annex I. Per le motivazione espresse nel precedente commento, in tutti il testo viene sostituto “Consortium Plan” con “Annex I of the Grant Agreement” “Average monthly pre-financing” Average monthly pre-financing means the result of dividing the amount received by the Coordinator in accordance with the Grant Agreement Article 6, by the number of months of the project. Come è noto la Commissione versa un solo pre-financing per tutta la durata del progetto. I partner sono liberi di decidere se ripartire tutta la somma ricevuta dalla CE all’inizio del progetto (il CA IPCA e EUCAR così prevedono), o di versare una anticipazione rateizzata (come suggeriscono DESCA e IMG4) . “Advance payment” Advance payment means the Average monthly prefinancing multiplied by the number of months for the upcoming reporting period, to be transferred to the Parties by the Coordinator. DESCA nel proporre di versare ai partner il pre-financing in tranche, rinvia la definizione delle modalità di tale rateizzazione alla prima riunione della General Assembly e connette i versamenti ad una verifica del lavoro eseguito (ad es. una verifica semestrale dell’attività e della spesa di ciascun partner, verifica a carico dell’Executive Board). Nell’intento di: - garantire una certezza dell’entrata ai partner - di non appesantire la gestione dei partner con ulteriori rapporti semestrali scientifici e finanziari e dell’Executive Board con una ulteriore attività di controllo, - di non rinviare una norma così significativa a decisioni successive, si conferma la soluzione proposta DESCA di una anticipazione rateizzata (utile soprattutto in progetti di ampia dimensione e durata), e nel contempo si suggerisce una modifica - descritta nel seguito nella sezione 7.3 Payments – che definisce già nel CA le norme del versamento legandole ad un criterio “freddo”. Il criterio individuato stabilisce un versamento in tranche anticipate in modo che coprano almeno l’intera l’attività del periodo prima della successiva rendicontazione (“multiplied by the number of months for the upcoming reporting period”), calcolate in media costante (Average monthly pre-financing”). Il criterio consente anche di aumentare GdL Soci APRE 7 facilmente l’anticipazione, inserendo nella definizione di “Advance payment” un correttore ad esempio “multiplied by the number of months for the upcoming reporting period, plus six month” se ritenuto necessario. L’iter sarà quindi: 1) versamento anticipato dei primi 12 o 18 mesi (secondo il contratto) 2) rendiconto della spesa elegibile alla Commissione 3) rimborso delle somme spese ai partner (versate dalla CE a rendiconto accettato) 4) nuovo calcolo dell’anticipo (che terrà conto delle somme in cassa presso ciascun partner portandole in detrazione) 5) versamento del nuovo anticipo. “Legitimate interest”: means Party’s interests of any kind, included but not limited to commercial interest or interest to the corporate image, which breach would result in such Party’s suffering great harm in the cases provided for in this Consortium Agreement. . "Background" means (in addition to the definition given in the Grant Agreement) the Background accumulated and developed solely within the specific Project group of each Party directly involved in the execution of the work, or the Background accumulated and developed by each Party needed to perform the Project otherwise specified and listed in [Attachment 1] hereto. "Project group" means the Parties’ departments, institutes, laboratories or specific Project group directly involved in carrying out the project, as described in the Grant Agreement Preparation Forms by each Party and identified as Parties in this Consortium Agreement first page. "Effective Date" means either the date of signature of the Consortium Agreement by all the Parties or the Start Date of the Grant Agreement whichever GdL Soci APRE Sono di conseguenza inserite due nuove definizioni: - ”Average monthly pre-financing”, determinato dividendo il totale del prefinanziamento comunitario effettivamente ricevuto dal Coordinatore, per il numero di mesi del progetto e proporzionato per ciascun partner, in modo da costituire un pre-financing mensile medio. - "Advance payment" determinato moltiplicando il pre-financing mensile medio per il numero di mesi di attività previsti prima del reporting period (12 o 18 secondo il tipo di progetto); la somma risultante è quella che sarà versata ai partner dal coordinatore. In riferimento all’ art. 8.3.1 Publication nel quale DESCA prevede che unica (e generica) causa di obiezione alla pubblicazione sia il legittimo interesse dimostrato da una delle parti che sarebbe gravemente danneggiato dalla pubblicazione; si suggerisce una possibile definizione seguendo in parte il modello IPCA, per chiarire che cosa si intende per “legitimate interests”; E’ da ricordare che il Grant Agreement II.30 (che non definisce il legittimo interesse) individua – tra gli altri - possibili interessi legittimi relativamente al proprio foreground o background : “Following notification, any of those beneficiaries may object within 30 days of the notification to the envisaged dissemination activity if it considers that its legitimate interests in relation to its foreground or background could suffer disproportionately great harm. In such cases, the dissemination activity may not take place unless appropriate steps are taken to safeguard these legitimate interests” Come suggerito da DESCA nell’Op. 1 dell’Art. 9.1 (Background covered) “Such identification may be done by e.g. naming a specific department of a Party”, un sistema semplice – qui proposto - per limitare la conoscenza pregressa messa a disposizione dei partner per il progetto, è di indicare in prima pagina del CA – l’Istituto, il Gruppo, il Servizio, il Dipartimento, ecc. che partecipa al progetto, connettendo il Background disponibile solo a quello prodotto da tale specifico Gruppo, Dipt. ecc. (ad es. non il Politecnico di Torino, beneficiario del Grant Agreement, bensì, nel CA, il Politecnico di Torino - Gruppo Reti), in modo da eliminare la totalità del Background del beneficiario. Si propongono quindi due definizioni aggiuntive, quali: "Background" e "Project group" Appare utile inserire altre definizioni aggiuntive: - la definizione di "Effective Date" (avendola tolta dalle premesse) vedi nel seguito 3.1 Entry into force i commenti su questo punto, 8 is the earliest. "Project Reports" means the periodic reports including the final reports together with the Project deliverables, the financial statements and related certificates on financial statements if any, and all supporting documents evidencing expenditures incurred by the Parties for the purposes of the Project, that shall be delivered to the Coordinator and /or to Consortium Body/Bodies, to be submitted to the Commission, in accordance with the Grant Agreement Annex I, Annex II Articles II.4 and if appropriate, Annex III. [“Linked Third Party” means Legal entities, either public or private, represented in the Grant Agreement by a Party according to the terms of Special Clause n°10 of the Grant Agreement. The Linked Third Parties in this Consortium Agreement are: [XXX] Linked to and represented by [XXX]; [XXX] Linked to and represented by [XXX]; etc.] - la definizione di "Party’s share" richiamata in art. 5.2, legandola alla previsione di costo iniziale del progetto, o a quella successivamente stabilita tra i partner. - una definizione legata ai rapporti "Project Reports" da consegnarsi – intesi in senso ampio con inclusione dei Deliverable – cui fare riferimento nelle sezione legata alle responsabilità delle parti. Inoltre, se sono state inserite parti terze nel CA, sono da aggiungersi : - la definizione di terze parti “Linked Third Party” elencate in GA Article 7 – Special Clauses, con la specifica del partner che li rappresenta, definizione e specifica mutuate dai commenti del CNRS (FR) ente che è usualmente coinvolto in UMR. - La definizione di “Signatory Party” per distinguere i beneficiari del Grant Agreement dai Linked Third Party. In tal caso occorrerà opportunamente valutare nel testo l’espressione Party/Parties se da attribuire a tutte le parti firmatarie e/o alle sole Signatory Party [“Party’s share” means, for each Party, the share of its estimates total cost of the Project as initially set out in the Grant Agreement, unless otherwise agreed by all Parties. [ “Signatory Party” means the Beneficiary in the Grant Agreement] L’espressione Affiliated Entity non è ulteriormente definita (con il rinvio al Grant Agreement II.1 2. "affiliated entity" means any legal entity that is under the direct or indirect control of a beneficiary, or under the same direct or indirect control as the beneficiary, control taking any of the following forms: (a) the direct or indirect holding of more than 50% of the nominal value of the issued share capital in the legal entity concerned, or of a majority of the voting rights of the shareholders or associates of that entity; (b) the direct or indirect holding, in fact or in law, of decision-making powers in the legal entity concerned.). In caso di progetti industriali ci potrebbe essere un maggior interesse ad allargare il concetto di Affiliated Entity una richiesta di maggiori specificazioni. Riguardo agli altri modelli di CA più utilizzati e per completezza di informazioni: IMG4 (che è una variazione di DESCA) non contempla definizioni aggiuntive degli Affiliati. IPCA inserisce una definizione specifica (section 1.2) che amplia notevolmente quanto previsto dal Grant Agreement II.12 ("...an Affiliated Entity of that Party as defined in the GA , together with: (a) any legal entity directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with that Party, for so long as such Control lasts ; and (b) any other legal entity that is listed in Annex 1 to this CA as being an Affiliate of that Party, where such legal entity is: (i) one in which that Party (or a legal entity qualifying as an Affiliate of that Party under (a) above) has a 50% equity share or is the single largest equity shareholder; or (ii) under common Control with that Party, or a legal entity qualifying as an Affiliate of a Party under (a) above through government”) EUCAR allarga (section 2) la lista degli affiliati rispetto a quanto previsto dal Grant Agreement II.12, includendo le GdL Soci APRE 9 imprese madri. Section 3: Entry into force, duration and termination 3.1 Entry into force Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) THIS CONSORTIUM AGREEMENT …. is made on [YYYY-MM-DD] hereinafter referred to as “Effective Date”. Commenti Nelle premesse di DESCA la data effettiva è quella di stipula del CA: “THIS CONSORTIUM AGREEMENT is based upon .... and is made on [YYYY-MM-DD], hereinafter referred to as “Effective Date” 3.1 Entry into force An entity becomes a Party to this Consortium Agreement upon signature of this Consortium Agreement by a duly authorised representative. Non essendo necessariamente connessa alla data di firma delle parti né all’entrata in vigore del Grant Agreement (la Start date del GA), questa Effective Date potrebbe essere una qualsiasi data concordata tra le parti. Ciò consentirebbe di retrodatare o di posporre gli effetti rispetto ai termini del GA. This Consortium Agreement shall enter into force upon and as from the date of signature by all Parties and shall have effect from the Effective Date.identified at the beginning of this Consortium Agreement. Conseguenze: 1) in caso non vi sia stato un MoU o un accordo precedente al contratto – la retrodatazione della data al momento della definizione della proposta consente, ad es., di proteggere informazioni confidenziali scambiate prima della stipula del contratto, 2) riguardo alla posposizione della data, potrebbe essere utile in alcuni casi ad es. se il CA non è obbligatorio. In tal caso la data di entrata in vigore potrebbe essere diversa dalla Start date del GA, anche successiva ad essa (mentre se il CA è obbligato non potrà essere susseguente alla decorrenza del GA). 3) Per alcuni partecipanti una datazione diversa dalla data di firma può costituire un ostacolo, che occorre far presente all’inizio delle negoziazioni. Si propone di definire: 1 - la data di decorrenza effettiva a partire dalla quale sono regolati gli effetti per ogni singolo sottoscrittore, definendola in maniera adeguata nella Section 1: Definitions ("Effective Date" means either the date of signature of the Consortium Agreement by all the Parties or the Start Date of the Grant Agreement whichever is the earlier.) e connettendola in tal modo, sia con la data della firma che con la decorrenza del Grant Agreement. Vi saranno poi nel CA anche 1 - la data della singola sottoscrizione di ciascun partecipante (al termine del CA, da apporre vicino alla firma di ogni partner Date of signature <INSERT DATE>) 2 - la data di firma comune, ovvero quella della firma del coordinatore che firma per ultimo (THIS CONSORTIUM AGREEMENT …. is made on [YYYY-MM-DD]. Per la decorrenza occorre anche, e l’opzione suggerita ne tiene conto, che tutte le Parti abbiano sottoscritto il CA. 3.2 Duration and termination Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 3.2.1 Termination before signature of the Grant GdL Soci APRE Commenti DESCA non prevede alcuna disposizione relativa all’abbandono di un 10 Agreement by the Coordinator. Before signature of the Grant Agreement by the Coordinator any Party may without thereby incurring liability withdraw from and terminate this Consortium Agreement by informing the Coordinator in writing of such withdrawal and termination (which shall take effect as of the latest date of such notice) if at its sole option it decides it will not participate either in the submission of the proposal or in the carrying out of the Project. The Parties may by written agreement terminate this Consortium Agreement forthwith; and this Consortium Agreement shall terminate if and on the date that the Parties agree not to submit a Proposal to the Commission or the Commission rejects the Proposal. 3.2.2 Termination after signature of the Grant Agreement by the Coordinator Subject to Section 3.2.3, no Party may withdraw from this Consortium Agreement unless the Commission terminates: (a) the Grant Agreement; or (b) that Party's participation in the Grant Agreement. In either such case this Consortium Agreement shall automatically terminate in respect of such Party. A Party shall not by any withdrawal or termination be relieved from: (a) any of its responsibilities under this Consortium Agreement or the Grant Agreement in respect of that part of its work on the Project which has been carried out (or which should have been carried out) up to the date of the withdrawal or termination; or (b) without prejudice to the provisions of Section 5, any of its obligations or liabilities arising out of such withdrawal or termination. partecipante né prima della firma del Grant Agreement, né durante il progetto se non per la parte relativa ai Diritti di Accesso, ed alle conseguenze (implicazioni di reporting, finanziarie, IPR, obblighi generali..) appena accennate del recesso stesso. Si propone pertanto di inserire alcuni nuovi articoli, in questo caso mutuati dal modello IPCA, relativi al ritiro/recesso prima e dopo la firma del GA, del Coordinatore e/o di un partner disciplinando il recesso (modalità, tempistiche, eventuale approvazione , ecc). L’assenza di un articolo ad hoc - o, meglio, di un articolo destinato a tutte le modifiche del consorzio in entrata o in uscita (“Change to the Consortium”) - semplifica o meglio non disciplina, un importante momento della vita del progetto, più frequente di quanto non si pensi, soprattutto nei progetti di ampia dimensione. In una riscrittura più ampia, questi articoli potrebbero trovare spazio anche altrove, ad es. se si volesse inserire – appropriatamente - una sezione ad hoc (“Change to the Consortium”) 3.2.3 Exceptional withdrawal of a Party If circumstances arise under which a Party wishes to terminate its participation in the Grant Agreement and this Consortium Agreement, it may make a written application to the Coordinator for it to withdraw from the Project and to terminate this Consortium Agreement with regard to itself. A Party making such an application shall give as much notice as is practicable (but in no event less than [one / three] month's notice) to the other Parties and the Commission. Such notice shall fully set out the relevant circumstances, including the specific grounds for which it considers that it will be prevented from fulfilling its agreed role in the Project; and the reasons for which it considers there to be no realistic alternative to its withdrawing), and shall state a specific date with effect from which the requesting Party proposes that such withdrawal GdL Soci APRE 11 and termination should be effective. The other Parties shall not unreasonably withhold their consent to an application which has been made under the first paragraph of Section 3.2.3 in good faith, but may make their consent subject to such conditions as they may reasonably require with regard to the best interests of the Project. Each Party recognises that the Commission has and retains complete discretion as to whether to consent to any request made to it by a Party for termination of its participation in the Grant Agreement and that it may make its consent (if any is offered) subject to specific conditions. On receipt of any request under the second paragraph of Section 3.2.3 the Parties shall use reasonable endeavours to reach agreement on either (a) or (b) below: (a) reallocation of the requesting Party's work and contribution in order that the aims and objectives of the Project can still be met after the proposed withdrawal, and submitting details of it to the Commission; (b) or the drafting of a restructured work programme and submitting it to the Commission. The Parties shall promptly submit details of any agreed resulting proposed work reallocation or agreed proposed revised work programme to the Commission for its approval. Section 4: Responsibilities of Parties 4 Title of Section Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Section 4: Responsibilities of Parties each Party Commenti Titolo più preciso della sezione: Responsibilities of each Party (non si tratta di responsabilità congiunte ed il titolo lo precisa) 4.1 General principles Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each Party undertakes to take part in the efficient implementation of the Project, and to cooperate, perform and fulfil, promptly and on time, all of its obligations under the Grant Agreement and this Consortium Agreement, as may be reasonably required from it. and in a manner of good faith as prescribed by Belgian law. Commenti Anche se la Legge belga è la legge scelta dal Consorzio per il governo del CA ovvero per le controversie sull’applicazione del CA (in analogia con il Grant Agreement che può indicare tale legge o quella lussemburghese), e così è stato indicato nel successivo Art. 11.7 Applicable law (“This Consortium Agreement and all clauses in the Grant Agreement affecting the rights and obligations between the Parties shall be construed in accordance with and governed by the laws of [Belgium]”) il riferimento alla legge belga all’interno di sezioni specifiche non è sempre consigliato, anche per facilitare l’eventuale sostituzione con altra legge. Each Party shall provide promptly all information reasonably required by a Consortium Body or by the Coordinator to carry out its tasks as foreseen in Article 6.4. Each Party shall hold harmless the Generalmente le responsabilità – oltre a quelle generali per il progetto ed in particolare, degli organi di progetto - si articolano: a) nei riguardi della Commissione, b) nei riguardi delle Parti tra di loro e c) nei riguardi di terzi, DESCA non segue chiaramente questo articolato. GdL Soci APRE 12 Coordinator against all liability incurred by the Coordinator in the performance of its obligations, due to any failure by such Party in the execution of its obligations under this CA and the Grant Agreement. Each Party shall submit to the Coordinator, no later than [thirty (30)] days after the end of each reporting period, the Project Reports falling on its responsibility. The layout and contents of the Project Reports shall conform to the instructions and guidance notes established by the Commission. Tuttavia uno specifico riferimento ai Deliverables ed ai Rapporti richiesti dalla Commissione sembra opportuno, includendo un termine di consegna, anticipato rispetto alla data di consegna alla Commissione, per consentire al coordinatore l’assemblaggio e la verifica. Inoltre: - le parti si impegnano a lasciare indenne il coordinatore da eventuali danni scaturiti a causa della propria negligenza, e - il Coordinatore potrà inviare alla Commissione i Project Reports, anche se mancati dei contributi dei partner ritardatari. A tal fine, - si è suggerito di includere nella Sezione Definizioni una definizione ampia dei Project Reports che include anche i Deliverable (sez. Definizioni aggiuntive) - si propone il termine di 30 gg per la consegna dei Project Reports - si aggiunge l’obbligo delle parti nel lasciare indenne il coordinatore - si aggiunge la possibilità per il Coordinatore di inviare i Project Reports ricevuti dai partner anche se mancanti dei contributi dei partner ritardatari (vedi 6.4 Coordinator) 4.2 Breach Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) In the event the responsible Consortium Body identifies a non-performance or default, including delay, in performance by a Party of its obligations under this Consortium Agreement or the Grant Agreement, the Coordinator will give written notice requiring that such breach be remedied within [30-45-60] calendar days. If this does not occur, the breach is not due to Force Majeure and if it is not capable of remedy or not remedied within that period, the General Assembly may decide to declare the Party to be a Defaulting Party and to decide on the consequences thereof which may include termination of its participation. The Parties agree that if a Party wishes to terminate its participation in the Project, it will be considered as a request for termination as provided for in article II.36.6 of the Grant Agreement and the provisions of this Consortium Agreement regarding such termination shall apply. Commenti Il termine di 30 giorni per porre rimedio, mutuato dal Grant Agreement, potrebbe essere un termine troppo ridotto, in accordo con i partner, potrebbe essere aumentato (45-60 gg). E’ assente la definizione di breach e non è richiamata né la Force Majeure, né la possibilità di termine della partecipazione. Potrebbe essere utile inserire qui almeno alcune specifiche del breach (es: nonperformance, default, delay ecc.) Le modifiche proposte vanno in questa direzione. . 4.3 Involvement of third parties Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) ……..The Party shall obtain the prior approval of the Executive Board for all subcontracts of an amount equal to or higher than [20.000] €/year, except for the subcontracts already identified in the Grant Agreement Annex I. Commenti Il paragrafo 4.3 propone nel contenuto il GA anche se sottolinea come l’eventuale coinvolgimento nell’attività di Affiliati attenga il coinvolgimento di parti terze e – con l’occasione – specifica che questo coinvolgimento in nessun modo deve limitare i diritti e gli obblighi delle parti rispetto agli IPR. Solitamente i subcontratti non inseriti in Annesso I che deve essere approvato dalla Commissione, necessitano di un Amendment al GdL Soci APRE 13 contratto, preventivamente assentito dal Board. Se si opta per questa ipotesi, soprattutto se di impegno finanziario significativo: - nei compiti del Board occorrerà aggiungere “authorise any Party to subcontract certain elements of its tasks in accordance with provisions of Section 4.3”; - in art. 4.3 aggiungere l’obbligo specifico. Section 5: Liability towards each other Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each Party undertakes to perform its work at its own risk and under its sole liability and shall support all consequences in compliance with the provisions hereunder. Commenti Il modello IMG4, che presenta una versione modificata del modello DESCA, propone un articolo introduttivo alla sez. 5. 5.1 No warranties Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) In respect of any information or materials supplied by one Party to another under the Project, no warranty, or representation of any kind is made, given or implied as to the sufficiency or fitness for purpose, nor as to the absence of any infringement of any proprietary rights of third parties. The recipient Party shall in all cases be entirely and solely liable for the use to which it puts such information and materials. Nevertheless, each Party undertakes not to knowingly use any proprietary rights of a third party for which such Party has not acquired the corresponding right of use and/or to grant licenses. Commenti Seguendo ancora il modello IMG4 due aggiunte possono bene integrare le garanzie nello scambio di dati e materiali: - la responsabilità dell’utente finale (solitamente presente in tutti i CA) e - la responsabilità del “cedente” nel non utilizzare dati e materiali dei quali non possa legittimamente disporre. Section 6: Governance structure for Medium and Large Projects 6.1 General structure Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 6.1 General structure The organisational structure of the Consortium shall comprise the following Consortium Bodies: (a) the General Assembly as the ultimate decisionmaking body of the Consortium (b) the Executive Board as the supervisory body for the execution of the Project which shall report to and be accountable to the General Assembly (c) the Sub Project Committees as management groups for Sub Projects (hereinafter referred to as “Consortium Bodies” or “Consortium Body”) (d) the Coordinator is the legal entity acting as the intermediary between the Parties and the European Commission The Coordinator shall, in addition to GdL Soci APRE Commenti DESCA prevede una struttura semplificata per i progetti più piccoli [Module GOV SP] nei quali non sono presenti Sub Project Committees. E’ possibile che il Coordinatore sia elencato nella descrizione della struttura del progetto anticipandone la definizione e considerando tale figura come un organo del Consorzio, non collegiale ma individuale, i cui compiti sono riportati e listati nella apposita sezione. La modifica proposta è in questa direzione. 14 its responsibilities as a Party, perform the tasks assigned to it as described in the Grant Agreement and this Consortium Agreement. The Coordinator [with the Parties XXX and XXX] will implement a Management Support Team, reporting to the Coordinator and to the Executive Board as appropriate. The Consortium Bodies become operational on the Effective Date. La presenza del Management Support Team, qualora tale struttura non sia stata prevista in fase di proposta - e quindi non sia stato previsto alcun budget aggiuntivo per il coordinatore e/o ad altri partner partecipanti alla struttura - e’ da valutare con attenzione. Se non prevista in precedenza : - o si elimina - o è consigliabile che il Consortium Agreement preveda e regolamenti le procedure per l’eventuale implementazione del team indicando, chi lo istituisce, chi conseguentemente, ne sopporta la spesa (se il solo coordinatore o anche altri partecipanti) a chi deve riferire.. Si propone di aggiungere l’inclusione (IMG4) della decorrenza per l’operatività dei Consortium Bodies. 6.2.1 Representation in meetings Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Any member of a Consortium Body: should be present or represented at any meeting of such Consortium Body; may appoint a substitute or a proxy to attend and vote at any meeting; and shall participate in a cooperative manner in the meetings. After having informed the chairperson of the Consortium Body in writing, each Party shall have the right to replace its representative and/or, in duly justified cases, to grant a power of attorney to another member to represent them as their proxies, with a limit of one (1) proxy per member although it shall use all reasonable endeavours to maintain the continuity of its representation. Any expert or qualified person may be invited by the Chairperson to attend the meetings with a role of advisor providing this is in the general interest of the project and related to the items in agenda. The requests of participation of third parties will have to be communicated to each Consortium Body member, as soon as possible and within the time limit set in Article 6.2.2 for the notice of the meeting. A member may object within three days upon receipt of written notice. Commenti E’ utile fare una distinzione tra deleghe interne all’ente stesso e deleghe “esterne" (può ad esempio avvenire quando 2 partner siano in una situazione di dipendenza). Riguardo al 2° comma (may appoint a substitute or a proxy to attend and vote at any meeting) è utile meglio chiarire la distinzione tra un sostituto ed un delegato. Le modifiche suggerite prevedono che ogni partner nomini un proprio rappresentate e – se lo desidera - un sostituto (substitute) di quest’ultimo (per la GA l’elenco è in allegato al CA). Inoltre in caso di impedimento del/dei rappresentanti, il partner può delegare un altro partner del progetto (proxy) a rappresentarlo in quella specifica riunione. Pertanto nel primo caso si tratta di designazioni interne all’ente stesso, mentre nel secondo caso la delega è “esterna” ad altro partecipante. Riguardo al proxy è opportuno che ogni membro sia portatore di una sola delega per evitare di trovarsi in pochi, con molte deleghe, a decidere per molti. La struttura base di DESCA non regola la presenza di soggetti NON MEMBRI alle riunioni dei Consortium Bodies, siano essi parti del progetto che terze parti. Si suggerisce di prevedere la possibilità di partecipazione di altri soggetti qualora motivato e giustificato negli interessi del progetto. Nel caso non si sia ritenuto opportuno inserire i soggetti che rientrano nella clausola speciale 10 come firmatari del CA (Linked Third Parties), il suggerimento proposto consente la possibilità di far partecipare ai meeting anche costoro (senza diritto di voto). 6.2.2 Preparation and organisation of meetings Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Extraordinary meeting General Assembly: At any time upon written request to the Chairperson of the Executive Board or 1/3 of the members of the General Assembly GdL Soci APRE Commenti La frequenza delle riunioni dei vari organi può variare a seconda delle funzioni e della tipologia di progetto. Per gli organi operativi è comunque consigliabile prevedere almeno due 15 Executive Board: At any time upon written request to the Chairperson of any member of the Executive Board Sub Project Committee: At any time upon written request to the Chairperson of any member of the respective Sub Project Any Decisions may also be taken without a meeting by circulating to all members of the Consortium Body a written document which is then has to be signed by the defined majority (see Article 6.2.3.) of all members, of the Consortium Body even by electronic means, in compliance with the voting rules set out in Article 6.2.3 of this Consortium Agreement. Such procedure shall be adopted in the following exceptional cases: the Consortium Body cannot be convened in due time following the procedures described above; urgent matters require that decision must be taken without delay; In any case, any member can object to this procedure if it can justify its interest is damaged by adopting it. Decisions will only be executed once the minutes have been accepted according to Article 6.2.5. riunioni all’anno, che potrebbero svolgersi anche in video-conferenza. Le tempistiche suggerite sia per la notifica della data del meeting che per l’invio dell’agenda (riunioni ordinarie e straordinarie), possono essere modificate in base alle esigenze del progetto, ma la loro definizione nel CA è necessaria a garanzia del corretta programmazione (preparazione) dei meeting. L’ipotesi di DESCA per decisioni collegiali in assenza di meeting è correttamente garantista (circolazione di un documento e successiva sottoscrizione) ed utile soprattutto per le decisioni della General Assembly. E’ aggiunta la possibilità di approvazione scritta per via elettronica, precisando i casi in cui questa procedura può essere applicata. La modifica, suggerita da IMG4, sembra corretta. 6.2.3 Voting rules and quorum Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each Consortium Body shall not deliberate and decide validly unless a quorum of two-thirds (2/3) of its members are present or represented. Each member of a Consortium Body [the General Assembly] present or represented in the meeting, shall have one vote [for each (50,000 Euro) of Party’s share but each Party’s will be allocated at least one vote. Each member of the Executive Board or a Sub Project Committees present or represented in the meeting shall have one vote.] Commenti Il modello DESCA, propone una soluzione basata su un principio di collegialità “democratica” in cui ogni soggetto del CA partecipante al progetto ha un proprio rappresentante nel massimo organo di governo, l’Assemblea Generale, ed ha diritto ad un voto. Ciò avviene anche negli altri Consortium Bodies. Questo tipo di approccio equilibrato e largamente utilizzato, concede ad ogni partner uno stesso peso decisionale, a prescindere dal diverso ruolo che i partner hanno nel progetto. Tuttavia in progetti complessi e/o ad elevata presenza industriale, nei quali sono necessarie decisioni rapide, condivise dai partner principali, ovvero da quei partner che contribuiscono con la maggiore attività ed impegno finanziario, è spesso richiesto un elemento correttivo che possa “pesare” il potere decisionale all’interno del progetto ai fini di un più efficace, principio di rappresentatività. Così è ad esempio nel modello IPCA che rispecchiando più marcatamente gli interessi di impresa, è solitamente utilizzato in progetti ad alto contenuto tecnologico. Nel caso si voglia comunque utilizzare DESCA nei predetti tipi di progetti, è possibile sostituire la modalità 1 partner = 1 voto concedendo ad ogni partner un numero di voti proporzionato al proprio “peso” finanziario: 1 voto per quota di costo totale (qui indicata in 50.000 euro, ma variabile secondo il progetto). Tale meccanismo è proposto solo per la GA e la possibilità – opzionale – è tra parentesi GdL Soci APRE 16 quadre. Naturalmente i criteri per la determinazione del “peso” e la struttura organizzativa conseguente, devono essere oggetto di accordo preventivo, raggiunto e sottoscritto già a livello di proposta. [All the Linked Third Parties together with the Signatory Party to whom are linked and represented shall have one vote.] Defaulting Party members may not vote. Decisions shall be taken by a majority of twothirds (2/3) of the votes of the members present or represented excluding the General Assembly decisions in Article 6.3.1.2 d) to f) and any evolution to the Consortium for which decisions shall be taken unanimously. Si annota anche che – ove più opportuno – si potrebbe cambiare la quota finanziaria con un numero di Mesi/Persona (ad es. one vote for each [12 Person Months]. E’ aggiunta la norma riguardante l’unicità del voto per ciascun Beneficiario (Signatory Party) da utilizzarsi, se sono stati inseriti nel CA organismi terzi inclusi nel Grant Agreement in ragione della Clausola speciale 10. Anche nell’intento di bilanciare meglio una scelta sul diritto di veto (vedi art. successivo), può essere utile distinguere il tipo di maggioranza necessaria nella presa di decisioni della General Assembly. In tal caso è consigliabile eliminare da questo articolo (che vale per i tre Consortium Bodies) il comma relativo alla maggioranza necessaria per la presa di decisioni (Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes.), riportando la norma nel seguito ogni articolo riferito ai tre Consortium Body, es: 6.3.1 General Assembly .... Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes of the members present or represented excluding the decisions in Article 6.3.1.2 d) to f) and any evolution to the Consortium for which decisions shall be taken unanimously. 6.3.2 Executive Board In addition to the rules in Article 6.2, the following rules shall apply: Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes of the members present or represented. 6.3.3 Sub Project Committees In addition to the rules in Article 6.2, the following rules shall apply: Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes of the members present or represented. 6.2.4 Veto rights Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) A member of the Consortium Bodies which can show that its whose own work [time for performance, costs, liabilities], intellectual property rights [or other legitimate interests] would be severely affected by a decision of the relevant Consortium Body may exercise a veto with respect to the corresponding decision or relevant part of the decision. When the decision is foreseen on the original agenda, a member may veto such a decision during the meeting only. GdL Soci APRE Commenti In molti Consortium Agreement i Coordinatori tendono a limitare fortemente il diritto di veto o di eliminarlo del tutto, al fine di evitare paralisi decisionali, considerato anche che il concetto di “interesse legittimo” che consente il veto, non è facilmente definibile con il necessario dettaglio. Tuttavia molte organizzazioni partner sono restie ad eliminarlo, in quanto costituisce una garanzia reale. Se il consorzio concorda l’articolo può essere eliminato del tutto, o se ne possono eliminare alcune parti [inserite tra parentesi], o si può limitarlo alle sole decisioni della General Assembly, lasciando le decisioni dell’Executive Board e dei Sub Project Committee senza diritto di veto, tenendo in ogni modo presente che: - tra i compiti dell’Executive Board (art. 6.3.2.3) è previsto che in caso di modifica di attività e di budget gli impegni eventualmente già assunti devono essere tenuti in considerazione (“In the case of abolished tasks as a result of a decision of the General Assembly, the Executive Board shall advise the General Assembly on ways to rearrange tasks and budgets of the Parties concerned. Such rearrangement shall take into consideration the legitimate commitments taken prior to the decisions, which cannot be cancelled”) 17 - in sede di General Assembly (sezione 6.3.1.2) alcune decisioni sono da prendere all’unanimità. 6.3.1 General Assembly Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 6.3.1.1 Members The General Assembly shall consist of one authorised representative of each Party (hereinafter General Assembly Member). The General Assembly appointed members (1st Representative) and substitutes if any (2nd Representative) are listed in the Attachment [X],of this Consortium Agreement. Any change will have to be notified in writing by the concerned Party to the Coordinator. 6.3.1.2 Decisions The General Assembly shall be free to act on its own initiative to formulate proposals and take decisions in accordance with the procedures set out herein. In addition, all proposals made by the Executive Board shall also be considered and decided upon by the General Assembly. The following decisions shall be taken by the General Assembly: Commenti Riguardo ai membri della GA (authorised representatives) è opportuno che vi sia una nomina espressa dell’organizzazione partecipante e che siano noti a tutti. La nomina può avvenire tramite lettera al Coordinatore. L’ulteriore soluzione proposta (semplificante) prevede di indicare i membri della GA in allegato al Consortium Agreement: in tal modo “automaticamente” la firma del CA, nel quale i nominativi sono inseriti, costituisce una manifestazione di volontà dell’organizzazione partecipante. Considerato che nel testo vi sono alcuni richiami alle decisioni della GA, appare opportuno indicizzarle (a, b, c…). I punti c) e d) sono in alternativa, secondo la decisione del consorzio, ovvero se si decide di inserire un allegato con il Background included o excluded. Ulteriori limitate modifiche seguono le proposte di IMG4 e chiariscono i poteri della GA. Content, finances and intellectual property rights a) Proposals for changes to Annex I of the Grant Agreement the terms of the signed Grant Agreement to be agreed by the European Commission and/or this Consortium Agreement b) Changes to the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement (including major changes in work, termination, creation, or reallocation of tasks, and the allocation of Consortium Budget) among the Parties c) Withdrawals from [Attachment 1 (Background included)] d) Additions to [Attachment 2 (Background excluded)] e) Additions Changes to [Attachment 4 (Listed Affiliated Entities)] f) Additions Changes to [Attachment 6 (List of Third Parties)] Evolution of the Consortium g) Entry of a new Party to the Consortium and approval of the settlement on the modalities and conditions of the accession of such a new Party h) Withdrawal of a Party from the Consortium and the approval of the settlement on the modalities and conditions of the withdrawal i) Declaration of a Party to be a Defaulting Party j) Actions to be taken against a Defaulting Party, including corrective measures and remedies to be required from a Defaulting Party k) Termination of a Defaulting Party’s GdL Soci APRE 18 participation in the Consortium and measures relating thereto l) Proposal to the European Commission for a change of the Coordinator m) Suspension of all or part of the Project n) Termination of the Project and/or the Consortium Agreement Appointments on the basis of Annex I, the appointment addition or replacement if necessary of: Sub Project Leaders Executive Board Members 6.3.2 Executive Board Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 6.3.2.1 Members The Executive Board shall consist of the Coordinator and all of the Sub Project Leaders as appointed by the General Assembly (hereinafter Executive Members). According to the Grant Agreement Annex I, a list of Executive Board members is given in Attachment [X] Any replacement or addition shall be decided by the General Assembly. 6.3.2.3 Tasks Commenti Normalmente i WP Leader (qui Sub Project Leaders) sono già stabiliti in proposta ed è inutile – a volte dannoso - aspettare l’approvazione della GA. Seguendo questo commento si propone un’alternativa al primo paragrafo del 6.3.2.1. Se per motivi interni al progetto, i membri dell’Ex. Board non sono i WP Leader o sono i WP Leader più altri partner con specifico compito, o sono i partner che hanno un maggior “peso” nel progetto, si può semplicemente elencare i membri. La seconda opzione (B) tiene conto di questa possibilità ed è da preferire in caso si sia scelta l’ipotesi di un voto “pesato” per la GA, in quanto consente facilmente di inserire nel Board i partner con maggior impegno. DESCA non norma la possibilità di sostituire/aggiungere i membri dell’EB. Se i membri dell’Executive Board sono i WP Leader è bene che eventuali modifiche siano approvate dalla GA; se non lo sono, ovvero si tratta di persone fisiche stabilite, possono anche essere: - aumentati con l’assenso della GA - sostituiti direttamente dallo Executive Board medesimo (all’unanimità) Nel caso in cui alcuni partner non raggiungono un accordo su determinati aspetti (es. proprietà intellettuale), prima di ricorrere all’arbitrato, possono decidere congiuntamente di affidarsi al giudizio dell’Executive Board ed accettare, di conseguenza le sue decisioni. Il ruolo di “arbitro” è affidato da DESCA all’Executive Board. Il commento di DESCA su questo punto è chiaro: “Seeking consensus is a major task of the Executive Committee, gives it a central role in the performance of the Project and avoids complicated escalation procedures that would be required if potential conflicts had to be solved in procedural ways.” Per la maggior parte dei progetti è una proposta condivisibile. Tuttavia, se la composizione dell’Ex. Board in un progetto specifico è particolarmente sbilanciata, questo ruolo arbitrale potrebbe essere assunto dalla General Assembly che, con la presenza di tutti i partner, garantisce una maggiore imparzialità. In tal caso si dovrebbe inserire tra i compiti della GA (Content, finances and intellectual property rights)“...c) Resolving at the request of concerned Party/Parties, the disagreements occurred in other Consortium Bodies” e nella Section 4 (Responsibilities of Parties) un GdL Soci APRE 19 6.3.2.3 Tasks The Executive Board shall monitor the effective and efficient implementation of the Project, In addition, the Executive Board shall collect information at least every 6 months on the progress of the Project, examine that information to assess the compliance of the Project with the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement and, if necessary, propose modifications of the Consortium Plan Annex I to the General Assembly. 6.3.2.3 Tasks The Executive Board shall: - initiate, coordinate and have organised the Sub Project(s) - agree on the members of the Management Support Team, upon a proposal by the Coordinator - support the Coordinator in verifying the Project Reports, and in preparing related data and deliverables, monitoring the compliance by the Parties with their Grant Agreement obligations and in preparing meetings with the European Commission prepare the content and timing of press releases and joint publications by the Consortium or proposed by the European Commission in respect of the procedures of the Grant Agreement Article II 30.3 in case of withdrawal by the Coordinator or by an Executive Member prepare proposals for submission to the General Assembly, concerning the possible appointment of a new Coordinator or a new Executive Member. corrispondente comma “If the Parties do not reach a general consensus within discussion in other Consortium Bodies they can agree to move such decision at level of General Assembly”. Nel testo DESCA la verifica semestrale dell’Executive Board, (che comporta di conseguenza l’oneroso invio da parte dei partecipanti di un ulteriore rapporto semestrale di attività e di spesa) è connessa al pagamento del contributo comunitario su base semestrale da parte del Coordinatore, ipotizzato da DESCA, pagamento che dipende anche dai risultati positivi della verifica effettuata. Poiché il sistema di pagamento del pre-financing è stato modificato, è possibile eliminare la periodicità di tale verifica, a meno che - una verifica semestrale non sia stata scritta nella proposta di progetto (e quindi inserita in Annex I divenendo obbligata) o si giudichi opportuno monitorare in maniera costante e definita il progetto. Se - come è stato ipotizzato in precedenza – il Management Support team è composto da personale assunto dal Coordinatore (e /o anche da altri partner) sembra illogico che l’Ex. Board possa decidere sulle persone che lo compongono I task dell’Executive Board sono molto semplificati in DESCA, che sceglie sempre soluzioni semplici. Mancano infatti, molti, tra i compiti, solitamente più dettagliati di un organo gestionale. In molte proposte di CA che seguono lo schema DESCA i compiti del Board vengono aumentati, e sono da valutare caso per caso. Se ne indicano, per informazione, alcuni tra i più ragionevoli: 1) Making proposals to the General Assembly for the allocation of the Project Budget in accordance with the Grant Agreement, including the Project Plan and for possible budget transfers; 2) When major modifications of the scope and content of the Work Packages are required, making proposal to the General Assembly for those modifications; 3) Making proposals to the General Assembly for the review and/or amendment of the terms of the Grant Agreement; 4). Making proposals to the General Assembly to suspend all or part of the Project or to terminate all or part of the Grant Agreement, or to request the Commission to terminate the participation of one or more Parties; 5) Reviewing and deciding in case of default of a Party and preparing proposals to the General Assembly with regard actions to be taken against the Defaulting Party (as defined in Articles 6, 7 and 9, including through a request to the Commission for an audit, an assignment of the Defaulting Party's tasks, and suggestions on any new entity to join the Project for that purpose; 6) Reviewing and deciding in case of default of the Coordinator in the performance of its tasks as a Coordinator and preparing proposals to the General Assembly on actions to be taken and possible nomination of a new Coordinator; 7) Selecting and proposing to the General Assembly possible new Parties to enter into the Grant Agreement and the Consortium Agreement; 8). Deciding on technical roadmaps for the Project; 9) Deciding on the selection of additional expertise (sub-contractors); 10) Proposing to the General Assembly rules for the management of the funds received from the Commission in accordance with Section 7). Se si tratta di preparare uno schema per un coordinatore è consigliabile aumentare le responsabilità collegiali ed i compiti aggiuntivi per l’Executive Board in modo da alleviare le responsabilità del coordinatore. GdL Soci APRE 20 6.3.3 Sub Project Committees Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 6.3.3.3 Sub Project Leader The Sub Project Leader of each Sub Project is appointed by the General Assembly. Any addition or replacement of the Sub Project Leader of each Sub Project is appointed by the General Assembly. Commenti Come già accennato solitamente i WP Leader (qui Sub Project Leaders) sono già stabiliti in proposta. Nel CA, così come modificato, i nomi sono elencati in annesso (come membri dell’Executive Board). Resta alla GA il compito di approvare eventuali modifiche (“Any replacement shall be decided by the General Assembly”) The Sub Project Leader shall have the following functions only: communicating any plans, deliverables, documents and information connected with the Sub Project between its members and, if relevant, to the Executive Board communicating any exchange of tasks and related budgets in the Sub Project between the Parties to the Executive Board submitting the implementation plan of the Sub Project to the Executive Board for review and proposing an update of the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement. coordinating on a day-to-day basis the progress of the technical work under the Sub Project following up decisions made by Consortium Bodies insofar as they affect the Sub Project advising the Coordinator of any discrepancy with the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement, including any delay in delivery. 6.4 Coordinator Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) In particular, the Coordinator shall be responsible for: - monitoring compliance by the Parties with their obligations - keeping the address list of members and other contact persons updated and available - collecting, reviewing to verify consistency and submitting information on the progress of the Project, the Project reports and other deliverables (including financial statements and related certifications) to the European Commission address the Project Reports and deliverables to the European Commission, after prior validation by the Executive Board; - transmitting documents and information connected with the Project, including copies of Accession documents and changes of contact information to and between Sub Project Leaders, as appropriate, and any other the Parties concerned chairing and organising General Assembly and Executive Board meetings, take, distribute and obtain approval of the minutes and to follow-up its decisions; GdL Soci APRE Commenti Come è noto il Grant Agreement del 7PQ aumenta considerevolmente, rispetto al precedente PQ, la responsabilità del Coordinatore, attribuendogli anche i compiti di “The coordinator shall: …. d) review the reports to verify consistency with the project tasks before transmitting them to the Commission; e) monitor the compliance by beneficiaries with their obligations under this grant agreement” (Grant Agreement II.2.3). Solitamente i CA cercano di far condividere tali responsabilità ai membri del Board o comunque di sfumarne le implicazioni. Parte delle modifiche suggerite sono riprese dal modello IMG4. 21 - administering the Community financial contribution and fulfilling the financial tasks described in Article 7.3 - providing, upon request, the Parties with official copies or originals of documents which are in the sole possession of the Coordinator when such copies or originals are necessary for the Parties to present claims. If one or more of the Parties is late in submitting to the Coordinator their Project Reports required under the Grant Agreement, the Coordinator may proceed with submitting the other Parties’ Project Reports to the European Commission. E’ inclusa, al termine del 6.4 la facoltà del Coordinatore di inviare i Project Reports alla Commissione, anche in assenza di parte dei documenti 6.5 Management Support Team Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) The Management Support Team shall be proposed by the Coordinator. It shall be appointed by the Executive Board and shall assist and facilitate the work of the Executive Board and the Coordinator for executing the decisions of the General Assembly as well as the day-to-day management of the Project. Commenti Il Management Support Team è stato inteso come un piccolo gruppo dipendente dal Coordinatore, la nomina del Board non è quindi necessaria. The Management Support Team shall be assisted by necessary qualified persons according to the needs of the Project, including internal and external experts recognised for their expertise in implementing the administrative, legal, and financial and IPR matters. The costs incurred for Management Support Team support will be included in the Consortium Budget as management of the Consortium activities in accordance with Grant Agreement Article II.16.5. Section 7: Financial provisions 7.1.1 Distribution of the Financial Contribution Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) The financial contribution of the European Commission to the Project shall be distributed by the Coordinator according to: - the Consortium Budget as included in the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement - the approval of reports by the European Commission, and - the provisions of payment in Article 7.3. A Party shall be funded only for its tasks carried out in accordance with the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement Commenti La definizione di Consortium Plan è stata sostituita con “Annex I of the Grant Agreement”, vedi il precedente commento all’articolo 1.2 Additional Definitions . 7.1.3 Funding Principles Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) GdL Soci APRE Commenti 22 A Party which spends less than its allocated share of the Consortium Budget will be funded in accordance with its actual duly justified eligible costs only. A Party that spends more than its allocated share of the Consortium Budget will be funded only in respect of duly justified eligible costs up to an amount not exceeding that share unless let by the consolidated eligible costs claimed at the end of the Project and following the European Commission final payment. Se un partner rendiconta più della propria Project Share non può automaticamente avere diritto ad un maggior contributo comunitario. Sarà quindi rimborsato solo sino alla concorrenza di quanto pianificato in suo favore. Tuttavia se alla fine del progetto qualche partner non rendiconta la somma prevista e quindi rende disponibile una parte di contributo comunitario, questo potrà essere erogato ai partner che hanno eventualmente speso una maggior somma. E’ aggiunta questa possibilità. 7.1.4 Financial Consequences for a leaving Party Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) A Party leaving the Consortium shall refund to the Coordinator all advances paid to it except the amount of expended eligible costs accepted by the European Commission. Furthermore a Defaulting Party shall, within the limits specified in Article 5.2 of this Consortium Agreement, bear any additional costs occurring to the other Parties in order to perform its and their tasks Commenti L’anticipo (pre-financing) è proprietà della Commissione, tuttavia può essere utile precisare che “operativamente” deve essere restituito al Coordinatore. 7.2.1 Budgeted costs eligible for 100% reimbursement Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) These costs shall be budgeted in the Consortium Budget in the following order of priority: -banking and transaction costs related to the handling of any financial resources made available for the Project by the Coordinator -a reasonable costs of Parties related to - the delivery of certification of financial statements according to the Grant Agreement the certification of the financial/administrative methodology, unless the methodology has already been used by the Beneficiary in a previous Grant Agreement and has not changed (Grant Agreement Article II.4.4 and II.14.1) and/or - the certification of the simplified method of calculation of a Party’s full indirect eligible costs (Grant Agreement Article II.15.2.a), if any -costs related to calls for new Beneficiaries - costs related to updating this Agreement -management costs of the Coordinator and the Management Support Team - [costs related to the tasks of the Executive Board] - intellectual property protection costs - costs for publications - costs for the tasks of chairpersons - any other costs eligible for 100% reimbursement Commenti L’articolo può essere appropriato se calibrato sulle effettive necessità del singolo progetto rispetto al programma comunitario cui si riferisce, quindi su quanto previsto in Annex I. Invece può essere oggetto di confusione se ripreso tal quale per ogni progetto, pertanto se ne propone l’eliminazione. In Annex II Art. 16 il Grant Agreement espone una lista, non esaustiva, dei costi che possono essere rimborsati sino al 100% da concordare con la Commissione preferibilmente in negoziazione. L’ordine delle priorità riportato in questo art. 7.2.1 è opinabile (es. il training nell’elenco non è previsto) e così com’è posto potrebbe avere il risultato di creare aspettative tra i partner o peggio far lievitare i costi rimborsati sino al 100%. Infine riguardo ai costi di certificazione, che unitamente ai costi per le eventuali call per nuovi Beneficiari sono gli unici costi che devono essere rendicontati come attività di management, si segnala come l’accenno alla certificazione dei costi indiretti del metodo semplificato (non necessaria) così com’è posta dall’articolo 7.2.1 del CA, possa ingenerare ulteriori incertezze (il riferimento all’art. II.15.2.a è improprio in quanto tale articolo si riferisce a quanto già previsto al comma 2). 7.2.2 Budgeting of coordination costs GdL Soci APRE 23 Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Costs of coordination of research which are not allowed as management cost according to Annex II of the Grant Agreement (Grant Agreement Article II.16.5) have to be budgeted separately. Commenti Si suggerisce di eliminare tale articolo in quanto già normato dal Grant Agreement (art. II.16.5) 7.3 Payments Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Payments to Parties are the exclusive tasks of the Coordinator. In particular, the Coordinator shall: - notify the Party concerned promptly of the date and composition of the amount transferred to the Parties respective its bank account, as listed in Attachment [X], giving the relevant references. All payments shall be made without [undue delay] [30 days] by the Coordinator after receipt of funds from the European Commission in accordance with the accepted decisions of the General Assembly on the Consortium Budget, which includes the payment schedule. Banking and transaction costs incurred in connection with such transfer will be charged to the Party concerned Payments to Parties will be handled according to the following two kinds of modalities principles: - payments for past performance approved by the European Commission will be compared with the Advance payment given to a Party for such past performance; the difference will be balanced directly with the Party concerned - financing Advance payment in respect of future work included in the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement, which may be forwarded to Parties in separate instalments for each upcoming reporting period [e.g. a mechanism of every 6 Months 30 %] in conformity with the decisions of the General Assembly [and any related decisions of e.g. a Sub Project Committee]. [The Executive Board may decide, taking into regard the progression of work and at the motivate request of the concerned Party, a new Advance payment when a Party provide reasonable evidence that, without the new Advance payment the performance of its own work for the Project either would be technically impossible or significantly delayed.] Commenti Iindicare già in allegato al CA le referenze bancarie dei partecipanti, semplifica l’aspetto operativo dei versamenti. Molti CA indicano un tempo limite entro il quale il Coordinatore deve trasferire il contributo ai beneficiari. Tale limite è solitamente di 30 giorni e può essere inserito se necessario. Si aggiunge la norma riguardante le spese bancarie per il trasferimento dei fondi dal Coordinatore ai partner che sono a carico di questi ultimi. Come già accennato nei commenti all’Art. 1.2 Additional Definitions, la proposta di DESCA di versare il pre-financing ricevuto dalla Commissione ai partner in tranche successive nel corso del progetto, è giudicata positivamente ed è quindi mantenuta. Tuttavia poiché DESCA rinvia la definizione delle modalità di tale rateizzazione alla prima riunione della General Assembly e connette i versamenti ad una verifica del lavoro eseguito (ad es. una verifica semestrale dell’attività e della spesa di ciascun partner, verifica a cura dell’Executive Board), si è ritenuto opportuno proporre una soluzione più semplice, già inserita nel CA Poiché esiste un solo pre-financing versato dalla Commissione al Coordinatore per tutta la durata del progetto, (i successivi versamenti sono solo il rimborso delle spese effettuate da singoli partecipanti) si propone una rateizzazione del pre-financing, ai partner che è versato anno per anno o per periodi maggiori (secondo la durata dei reporting period). Con il criterio suggerito, il versamento in tranche anticipate copre l’intera l’attività del periodo sino alla rendicontazione successiva, calcolate in media costante. La media (“Average monthly prefinancing”) è semplicemente individuata dividendo l’effettiva somma ricevuta come pre-financing dal Cordinatore per il numero di mesi del progetto. Ipotizzando un progetto con reporting period di 12 mesi ogni partner riceverà in anticipo: MM (= media costante mensile) x 12 (mesi di attività prima del rapporto annuale). Nei versamenti successivi al primo, i partner riceveranno: - il rimborso della spesa effettuata nel periodo precedente (che la Commissione versa al Coordinatore a rapporto accettato), se maggiore della somma in precedenza ricevuta, - la nuova tranche di pre-financing calcolata sul periodo a venire GdL Soci APRE 24 Ricapitolando l’iter sarà quindi: 1) versamento anticipato dei primi 12 o 18 mesi (secondo come è previsto il Reporting period nel Grant Agreement) 2) rendiconto della spesa eleggibile alla Commissione 3) rimborso delle somme spese, ai soli partner che le hanno effettuate (versate dalla CE a rendiconto accettato) 4) calcolo del nuovo anticipo (che terrà conto delle somme non spese in cassa presso ciascun partner, portandole in detrazione) 5) versamento del nuovo anticipo. Infine in casi particolari (ad es. acquisto di una apparecchiatura particolarmente costosa) si propone una aggiunta opzionale: su motivata richiesta del partner l’Executive Board può deliberare un ulteriore anticipo aggiuntivo. Per memoria le due definizioni aggiunte: “Average monthly pre-financing” Average monthly pre-financing means the result of dividing the amount received by the Coordinator in accordance with the Grant Agreement Article 6, by the number of months of the project. “Advance payment” Advance payment means the Average monthly pre-financing multiplied by the number of months for the upcoming reporting period, to be transferred to the Signatory Parties by the Coordinator. Section 8: Foreground 8.1 Joint ownership Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) In case of joint ownership of Foreground each of the joint owners shall be entitled to use the joint Foreground as it sees fit, and to grant nonexclusive licenses to third parties, without any right to sub-license, subject to the following conditions: at least 45 days prior notice must be given to the other joint owner(s); and fair and reasonable compensation must be provided to the other joint owner(s). In case of joint ownership of Foreground, each of the joint owners shall be entitled to use their jointly owned Foreground free of charge, and without requiring the prior consent of the other joint-owner(s) for their own direct use only. Parties’ shares of ownership shall be proportional to the intellectual contribution invested in generating that specific Foreground. If the joint owners do not reach an agreement on the respective shares in a reasonable period of time such as [one year], the shares of each Party shall be considered as equal. The joint owners shall agree on all protection GdL Soci APRE Commenti Nel caso di comproprietà dei diritti, le parti devono stipulare apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà (percentuali, chi deposita, chi e come si prendono le decisioni brevettuali, come si suddividono i ritorni economici ecc.). Il Grant Agreement Art. II.26.2 prevede che nel caso di mancanza di accordo, o in attesa della sua stipulazione, ciascuna parte comproprietaria possa garantire a terzi licenze sull’intero diritto brevettuale, senza diritto di sub-licenza, a due condizioni : notifica preventiva (at least 45 days prior notice) e con un compenso agli altri comproprietari (fair and reasonable compensation). DESCA propone due opzioni, la prima riprende integralmente il Grant Agreement, mentre la seconda, che consente una maggior libertà di utilizzo della propria parte di foreground (without obtaining any consent from, paying compensation to) è più aperta verso le richieste dei partner industriali. I termini del Grant Agreement – ripresi integralmente da DESCA OP.1 - permettono di gestire direttamente le licenze, avendo sempre il controllo (tramite la notifica) dei diritti condivisi. Non prevedono tuttavia alcun criterio con il quale si possano determinare le percentuali di comproprietà delle parti, rinviato all’accordo da stipularsi. Si suggerisce di integrare le due opzioni proposte da DESCA tra loro, in 25 measures and the division of related cost in a joint ownership agreement negotiated in advance. Moreover, such agreement shall establish, the appropriate course of action in order to file applications for patent protection or other protection, including the decision on the Party to be entrusted with the preparation, filing and prosecution of such applications, and the countries or territories where such applications are to be filed. modo da 1) determinare già nel CA l’apporto delle parti, che può essere definito o stabilito in parti uguali, 2) prevedere la possibilità interessante per il momdo accademico e ripresa dal modello IMG4, di utilizzo “libero” (senza comunicazioni agli altri e senza compensi) in caso d’ uso diretto (interno) di un co-proprietario (ad es. per svolgere ulteriori ricerche), 3) rendere l’accordo sulle misure di protezione da intraprendersi ed i costi relativi, preventivo (OP2) aggiungendo tuttavia una specifica che chiarisce meglio i termini di tale accordo. In riferimento al “reasonable period of time”, è opportuno per definire un periodo di tempo adeguato alla durata del progetto (ad es. 1 anno). Si può anche prevedere che l’Executive Board tra i suoi compiti di conciliatore (art. 6.3.2.3 It shall seek a consensus among the Parties) sia chiamato a cercare una composizione in caso di mancato accordo delle parti sulla determinazione delle percentuali di comproprietà all’invenzione generata in qualità di organo super partes . Per completezza di informazioni: DESCA ogni proprietario può usare il foreground comune individualmente e concedere licenze a terzi previo notifica e compenso agli altri proprietari (section 8.1, option 1) o senza notifica e compenso, a meno di accordo diverso tra le parti (section 8.1, option 2) IMG4 ogni comproprietario può usare il foreground comune direttamente, senza notifica o compenso in caso di uso diretto, tuttavia per concedere licenze a terzi è tenuto ad una notifica preventiva e ad un compenso (section 8.1) IPCA ogni comproprietario può usare il foreground comune direttamente e concedere licenze a terzi (è possibile anche concedere il diritto a sub-licenze) senza notifica e compenso agli altri (section 4.1.2.2.b). Se un comproprietario non contribuisce ai costi per la protezione del foreground , due opzioni: può perdere alcuni diritti sul foreground comune (section 4.1.2.2.d option 1) o può non perderli (section 4.1.2.2.d option 2). EUCAR i comproprietari possiedono quote uguali ed indivise del foreground comune e sono liberi di concedere licenze a terzi (incluso il diritto a sublicenze) senza senza notifica e compenso agli altri (section 10.2) 8.2 Transfer of Foreground Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each Party may transfer ownership of its own Foreground following the procedures of the Grant Agreement Article II 27. It may identify specific third Parties it intends to transfer Foreground to in [Attachment (6)] to this Consortium Agreement. The other Parties hereby waive their right to object to a transfer to listed third Parties according to the Grant Agreement Article II.27.3. The transferring Party shall, however, notify the other Parties of such transfer and shall ensure that the rights of the other Parties will not be affected by such transfer. Any addition to [Attachment (6)] after signature of this Agreement requires a decision of the General Assembly. The Parties recognize that in the framework of a merger or an acquisition of an important part of its assets, a Party may be subject to confidentiality obligations which prevent it from giving the full 45 days prior notice foreseen in Grant Agreement Article II 27.2. GdL Soci APRE Commenti In caso di cessione del Foreground il Grant Agreement (II.27) prevede che: - siano mantenuti i diritti di accesso degli altri beneficiari - sia effettuata una notifica preventiva agli altri partner (at least 45 days prior notice), i quali possono opporsi a tale trasferimento - possa essere eliminato il diritto alla notifica e quindi all’opposizione, in caso di cessione a terzi identificati, mediante accordo scritto tra i partecipanti. DESCA rinvia al GA. In particolare, riguardo a Terzi identificati : - individua in un allegato ([Attachment 6: List of Third Parties] le possibili parti terze acquirenti, con conseguente rinuncia delle altre Parti ad opporsi a tale trasferimento e mantenendo l’assicurazione che i diritti delle altri Parti non saranno toccati da tale cessione (è garantito di esercitare il diritto di accesso anche nei confronti della parte acquirente), - mantiene il vincolo alla comunicazione della Parte che cede la proprietà del proprio Foreground senza tuttavia il vincolo temporale e preventivo (la Parte che cede il Foreground ha quindi lo specifico obbligo di comunicare il trasferimento ed assicurare la persistenza del diritto di accesso, ma non più at least 45 days prior notice), E’ previsto inoltre che, nel caso in cui la parte che trasferisce il Foreground sia coinvolta in operazioni di fusione o incorporazione 26 societaria (operazioni nelle quali vigono stringenti obblighi di confidenzialità nei confronti dei terzi estranei alla fusione), sia possibile non fornire la full 45 days prior notice alle altre parti. WARNING Da valutare attentamente tale opportunità, che, in sostanza, può creare danni alle altre Parti. Per le Università potrebbe essere utile inserire nell’allegato List of Third Parties gli spin-off, le società di servizi partecipate ed entità similari. [If University: insert in Attachment 6 spin-off companies or other related entities which are owned/controlled, either in whole or in part, by University.] Per completezza di informazioni: DESCA il trasferimento del foreground a specifiche, terze parti identificate in allegato, non può essere ricusato dagli altri partner, ma una comunicazione è necessaria (section 8.2). L’elenco delle terze parti può essere modificato con una decisione della General Assembly. IMG4 = come DESCA IPCA il trasferimento del foreground a specifiche, identificate terze parti o affiliati e/o qualunque assegnatario (any assignee of the assignor’s relevant business) non può essere ricusato dagli altri partner, e nessun obbligo di notifica preventiva è previsto (section 4.1.3) EUCAR il trasferimento del foreground ad affiliati e ad altri assegnatari specificatamente identificati nel consortium agreement, non può essere ricusato dagli altri partner e nessun obbligo di notifica preventiva è previsto; il trasferimento ad altre terze parti (non identificate) deve essere notificato ed approvato (sections 10.3 and 10.4) 8.3.1 Publication Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Dissemination activities including but not restricted to publications and presentations shall be governed by Article II.30 of the Grant Agreement. The Party objecting a publication has to show that its Legitimate interests will suffer disproportionately great harm and shall include a request for necessary modifications. Commenti L’articolo 8.3.1 richiama in toto il regime dell’ art. II. 30.2 del GA (“At least 45 days prior notice of any dissemination activity shall be given to the other beneficiaries concerned, including sufficient information concerning the planned dissemination activity and the data envisaged to be disseminated. Following notification, any of those beneficiaries may object within 30 days of the notification to the envisaged dissemination activity if it considers that its legitimate interests in relation to its foreground or background could suffer disproportionately great harm. In such cases, the dissemination activity may not take place unless appropriate steps are taken to safeguard these legitimate interests.”) Considerato che unica causa di obiezione alla pubblicazione è il legittimo interesse dimostrato da una delle parti che potrebbe essere gravemente danneggiato dalla pubblicazione, si è ritenuto utile introdurre la definizione di “Legitimate interests” nel precedente Art. 1.2 Additional Definitions. 8.3.2 Publication procedure Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) The Parties agree the following procedure. A copy of any proposed publication in connection with or relating to the Project shall be sent to the Coordinator and to the concerned Party(ies) at the earliest time possible. Any of the Parties may object in writing to the publication within 30 days from the receipt of a copy of the proposed publication on any of the following grounds: (i) the objecting Party’s IPR on the Foreground is adversely affected by the proposed publication; GdL Soci APRE Commenti E’ opportuno prevedere - una procedura per l’opposizione alla pubblicazione che costituisca una integrazione tra il regime del GA (per la notifica alle Parti – ed eventualmente al coordinatore - il GA prevede all’art. II.30: 45 days prior notice to the other beneficiaries concerned + 30 days beneficiaries may object the dissemination related to its legitimate interests -) ed - una specifica delle cause di opposizione (qui in parte mutuata da IPCA) considerando dai limiti del Grant Agreement - ed un termine massimo di mesi da stabilirsi [xxx] per l’intera 27 (ii) the proposed publication includes Confidential Information of the objecting Party or of the Consortium as a hole; (iii) the publication of such information contrasts the commercial interests of the objecting Party. The publication shall not take place before the time limit of 30 days established above. In the absence of any objection within this period, it is deemed that the Parties agree to the publication. Following the end of this period, the Coordinator shall inform the Parties whether or not any objection has been received. - procedura (per consentire, alla scadenza dello stesso, la pubblicazione), durante il quale la Parte obiettante deve completare la protezione del proprio Foreground (ad esempio deposito brevetto). Resta fermo il fatto che è prevalente l’interesse della Parte obiettante a tutelare le proprie informazioni confidenziali e i propri interessi commerciali, ma in particolare per gli Atenei potrebbe essere utile fissare il limite temporale oltre il quale (fatti salvi i vincoli di segretezza dell’IPR) non sia possibile ai partner opporsi alla pubblicazione dei risultati. In the event that an objection is raised on any of the above defined grounds and within the above period of 30 days, the Party proposing the publication and the Party objecting shall seek in (i) to agree a solution on a timely basis whereby the protection of the objecting Party's Foreground will not be adversely affected by the proposed publication. In this case, in order to enable the filing of a patent application on objecting Party’s Foreground contained in the proposed publication, Parties may agree a delay no longer than [xxx months] from the first sending of the proposed publication to the Co-ordinator (ii) to agree a solution on a timely basis whereby the objecting Party’s Confidential Information is excluded. (iii) in cases where the proposed publication contains material or information which seem commercially sensitive, Parties agree to work constructively to ensure that the interesting content can be published as early as possible. 8.3.2 3 Publication of another Party’s Foreground or Background Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) For the avoidance of doubt a no Party may not publish shall have the right to publish or allow the publishing of any data which includes Foreground, or Background or Confidential Information of another Party, even if such Foreground or Background where such data is amalgamated with the Party’s Foreground, Background or other information, document or material, without the other Party’s prior written approval. Commenti Qualche aggiunta che amplia il concetto di pubblicazione (comprendendo ogni tipo di dato e/o materiale) e chiarisce il concetto di consenso su pubblicazioni risultato di attività congiunta. Previsione utile per rafforzare la garanzia della parte titolare della conoscenza. Where publications relate to jointly-developed results, each Party involved must give its consent to publish and such consent not to be unreasonably delayed. Section 9: Access Rights GdL Soci APRE 28 9.1 Background covered Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) The Parties shall identify in the [Attachment 1] the Background to which they are ready to grant Access Rights, subject to the provisions of this Consortium Agreement and the Grant Agreement. Such identification may be done by e.g. naming a specific department of a Party and/or by subject matter. The owning Party may add further Background to [Attachment 1] during the Project by written notice. However, only the General Assembly can permit a Party to withdraw any of its Background from [Attachment 1]. The Parties agree that all Background not listed in [Attachment 1] shall be explicitly excluded from Access Rights. They agree, however, to negotiate in good faith additions to [Attachment 1] if a Party asks them to do so and those are needed. For the avoidance of doubt, the owner is under no obligation to agree to additions of his Background to [Attachment 1]. In addition, if a Party wishes to exclude specific Background, it shall list such Background in the [Attachment 2]. The owning Party may withdraw any of its Background from [Attachment 2] during the Project by written notice. However, only the General Assembly can permit a Party to add Background to [Attachment 2]. Commenti Nell’OP.1 le parti identificano prima dell’inizio il Background necessario per il progetto messo a disposizione dai partner, in un allegato al CA (Lista “positiva”), che permette di identificare a priori quello che si può e si vuole dischiudere. Il suggerimento è di elencare tutte le pubblicazioni/brevetti a cui si intende garantire accesso, la definizione della tematica e il settore specifico ed eventualmente le persone strutturate che parteciperanno. Ciò contribuisce a definire e individuare lo specifico background, in particolare se non oggetto di diritto di privative. L’opzione 1 prevede poi la possibilità di un secondo allegato in cui descrivere eventuali microambiti all’interno delle tematiche dell’Annex 1 cui non si concede l’accesso (Lista “negativa”), da leggersi come eccezionale. Opzione più garantista. Con l’Op. 1 è anche possibile: - aggiungere spontaneamente background da mettere a disposizione - negoziare – se richiesto – ulteriore background da mettere a disposizione, necessario per un partner - togliere background già messo a disposizione, solo con il parere favorevole della General Assembly Nell’OP.2 DESCA prevede il solo background da escludere. Ora l’individuazione del Background “libero” di essere messo a disposizione, non è cosa semplice in assenza di una effettiva anagrafe delle diverse ricerche che hanno dato origine ad uno specifico risultato. Parte del Background potrebbe essere gravato da obblighi diversi (ad es. se le ricerche sono state finanziate in parte o in tutto da organismi pubblici o privati, se provenienti da altri progetti comunitari nei quali si è obbligati a concedere accesso ad altri partner, se soggette a Consortium Agreement diversi, o ad accordi di segretezza, se ceduti con licenze esclusive ecc.). Come già accennato nei commenti all’Art. 1.2 (Additiona Definition) per limitare la conoscenza pregressa messa a disposizione dei partner per il progetto, un sistema consigliabile è di indicare in prima pagina del CA – l’Istituto, il Gruppo, il Servizio, il Dipartimento, ecc. che partecipa al progetto, connettendo il Background disponibile solo a quello prodotto da tale specifico Gruppo, Dipt. ecc. ), in modo da eliminare di fatto la totalità del Background del Beneficiario. Per tale motivo sono state aggiunte due definizioni aggiuntive, quali: "Background" e "Project groups", che si riportano per memoria: "Background" means (in addition to the definition given in the Grant Agreement) the Background accumulated and developed solely within the specific Project group of each Party directly involved in the execution of the work, or the Background accumulated and developed by each Party needed to perform the Project otherwise specified and listed in [Attachment 1] hereto. "Project groups" means the Parties’ departments, institutes, laboratories or specific Project group directly involved in carrying out the Project, as described in the Grant Agreement Preparation Forms by each Party and identified as Parties in this Consortium Agreement first page. GdL Soci APRE 29 Per completezza di informazioni: IMG4 definisce il background disponibile per il progetto in uno specifico allegato, riproponendo l’Op. 1 di DESCA (section 9.1) IPCA specifica il background da escludere (Attachment IV) EUCAR non esclude alcun background dai “necessari” diritti di accesso; tuttavia la concessione dei diritti di accesso al background è soggetta agli interessi legittimi della parte che lo mette a disposizione (section 11) 9.2 General Principles Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each Party shall implement its tasks in accordance with the Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement and shall bear sole responsibility for ensuring that its acts within the Project do not knowingly infringe third party property rights. As provided in the Grant Agreement Article II.32.3 Parties shall inform the Consortium as soon as possible of any limitation to the granting of Access Rights to Background or of any other restriction which might substantially affect the granting of Access Rights even if due to a third Party cause during the Project (e.g. the use of open source code software in the Project). If the General Assembly considers that restrictions have such impact, which is foreseen in the Consortium Plan Annex I of Grant Agreement, it may decide to update Consortium Plan Annex I accordingly. the not the the In case of a Background loss due to a Third Part cause, it is necessary to notify the Other Parts and, if needed, to modify the attachment with the in hand Backgorund. Commenti L’articolo fissa i principi generali e riprende in buona parte i termini del Grant Agreement. I diritti di accesso, in generale, sono concessi su base non esclusiva, ma le parti possono pattuire diversamente per iscritto. Si esplicita quali sono i limiti del diritto d’accesso, ovvero che siano usati solo : - per le ragioni per le quali sono stati concessi e - se necessari e - se richiesti per iscritto. Per fini di tracciabilità si sottolinea la validità della richiesta scritta sempre secondo le modalità generali descritte di DESCA. La richiesta deve indicare le ragioni della necessità ad avere l’accesso secondo quanto previsto dalla definizione di “needed” all’inizio del CA. In caso di variazione del proprio Background nella durata del progetto, procedure di notifica e tempi (as soon as possible) non sono indicati e sarebbe utile prevederli in aderenza con le modalità generali di notifica del CA. Un esempio di questa previsione potrebbe essere visto nel caso in cui un diritto di cui la parte dispone durante il corso del progetto subisca variazioni e la parte non ne possa più disporre (per es. cessazione della disponibilità di una licenza, perché la licenza scade, e la parte non ne possa più consentire l’accesso). La parte evidenziata in grigio (.g. the use of open source code..) è da eliminare in caso siano state adottate le Special Clauses for Software [Module IPR SC] all’art. Article 9.8 Per completezza di informazioni: DESCA la richiesta di accesso deve essere presentata in forma scritta ed il richiedente deve dimostrarne la necessità (section 9.2) IMG4 = sostanzialmente come DESCA IPCA i diritti di accesso sono considerati concessi, senza bisogno di richiesta; sono esclusi i diritti di accesso alle conoscenze pregresse (background) ed alle conoscenze parallele (sideground) per ragioni d’uso - (sections 4.2.3 and 4.2.4). Tuttavia i partecipanti devono essere mutualmente informati su ogni richiesta di accesso al background ed al sideground che potrebbe essere richiesta o concessa (section 4.2.1.3). EUCAR i diritti di accesso sono considerati concessi a tutti e tra tutti i partecipanti, senza bisogno di richiesta (section 11.4) 9.3 Access Rights for implementation Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Access Rights to Foreground and Background Needed for the execution of the own work of a Party under the Project shall be granted on a royalty-free basis, unless otherwise agreed in GdL Soci APRE Commenti Come previsto dal Grant Agreement II.33 la possibilità di disporre di conoscenze altrui, se necessarie per l’esecuzione del progetto, è la base di un progetto in comune e quindi segue il principio della gratuità dei diritti d’accesso al Background e al Foreground; in DESCA le parti 30 [Attachment 1]. possono pattuire diversamente con riferimento all’Attachment 1 che può differentemente disporre (il Grant Agreement prevede questa possibilità per il solo Background, preferibilmente prima della stipula del GA.) Vi è quindi la possibilità di dare accesso a determinato Background anche a condizioni di mercato (es. licenze incrociate ecc.), che devono essere preferibilmente concordate prima del GA. WARNING: Ulteriore necessità di una puntuale redazione degli allegati. Per completezza di informazioni: DESCA i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto, sono sempre concessi a titolo gratuito, a meno di apposito accordo inserito in allegato (section 9.3) IMG4 i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo gratuito (section 9.3) IPCA i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo gratuito (section 4.2.3) EUCAR i diritti di accesso l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo gratuito; tuttavia i diritti di accesso al background sono soggetti agli interessi legittimi del partner che li cede (section 11.1) 9.4 Access Rights for Use Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Commenti Il principio dell’OP. 1 è quello della non gratuità del diritto di accesso al Foreground di un’altra parte per l’ uso del proprio (salvo che per le attività di ricerca interna, per cui il diritto è royalty free). Per uso si intende uso anche commerciale, e anche uso indiretto. Il diritto d’accesso al Foreground di altra parte per l’uso del proprio, è concesso a condizioni eque e ragionevoli, con l’autorizzazione della parte proprietaria. Il diritto di accesso diretto al Foreground del progetto da parte di terzi è concesso unicamente a discrezione delle parti del progetto. WARNING: Nel caso in cui il prodotto finale del progetto (Foreground complessivo) sia il risultato combinato delle conoscenze individuali di più parti (Foreground individuali), le quali risultano connesse e interdipendenti le une dalle altre, la scelta di tale assetto potrebbe non essere conveniente, perché potrebbe determinare situazioni di impossibilità di utilizzazione dei Foreground individuali e di quello complessivo. Esempio: campo dei dispositivi elettronici, in cui il dispositivo finale è il frutto della progettazione dei singoli componenti operata da più partners. COMMENTI: Il background “for use” dovrà essere garantito ma a condizioni eque e ragionevoli (mai royalty free). La soluzione proposta è ragionevole in quanto il background ha rappresentato per la parte titolare un costo, pertanto da valutare attentamente una concessione “royalty free”. Inoltre una eventuale concessione di accesso gratuita potrebbe scontrarsi con le norme nazionali ed europee in materia di concorrenza ed aiuti di stato (favorire talune imprese a scapito di altre OPTION 1: Access Rights to Foreground if Needed for Use of a Party's own Foreground including for third-party research shall be granted on fair and reasonable conditions. A third party shall not be granted direct Access to Foreground generated by other Parties unless those GdL Soci APRE Il principio dell’OP. 1 è quello della non gratuità (condizioni eque e ragionevoli) del diritto di accesso al Foreground ed al Background di altri partner per l’uso dei propri risultati, con autorizzazione della parte proprietaria (salvo che per attività di ricerca interna, per cui il diritto è royalty free). Per uso si intende utilizzo di ricerca, commerciale diretto ed indiretto 31 Parties explicitly agree to it. Access rights for internal research activities shall be granted on a royalty-free basis. Access Rights to Background if Needed for Use of a Party's own Foreground shall be granted on fair and reasonable conditions unless otherwise agreed upon bilateral agreement between the Parties concerned. OPTION 2: Access Rights to Foreground if Needed for Use of a Party's own Foreground shall be granted on a royalty-free basis. Access Rights to Background if Needed for Use of a Party's own Foreground shall be granted on fair and reasonable conditions unless otherwise agreed upon bilateral agreement between the Parties concerned. (Grant Agreement II.1 8. "use" means the direct or indirect utilisation of foreground in further research activities other than those covered by the project, or for developing, creating and marketing a product or process, or for creating and providing a service) . Il diritto di accesso diretto al Foreground da parte di terzi è concesso unicamente a discrezione delle parti proprietarie. WARNING: Nel caso in cui il prodotto finale del progetto (Foreground complessivo) sia il risultato combinato delle conoscenze individuali di più parti (Foreground individuali), le quali risultano connesse e interdipendenti le une dalle altre, la scelta di tale assetto potrebbe non essere conveniente, perché potrebbe determinare situazioni di impossibilità di utilizzazione dei Foreground individuali e di quello complessivo. Esempio: campo dei dispositivi elettronici, in cui il dispositivo finale è il frutto della progettazione dei singoli componenti operata da più partner. OP.1/2 Il Background “for use” dovrà essere garantito, a condizioni eque e ragionevoli (mai royalty free). Il background ha rappresentato per la parte titolare un costo, pertanto una eventuale concessione di accesso gratuita, anche se prevista dal Grant Agreement (II.34.2), è da valutare attentamente: dovrebbe essere giustificata e potrebbe non essere in linea con norme interne del partecipante. Gli stessi commenti al DESCA la sconsigliano considerandola una possibile violazione in materia di concorrenza ed, in caso di una amministrazione pubblica concedente, configurabile come un possibile aiuto di stato (favorire talune imprese a scapito di altre). Per la medesima ragione è sconsigliabile utilizzare l’OP2 nella quale il Foreground è concesso per uso a titolo gratuito, opzione favorita dalle imprese. E’ aggiunta infine la possibilità di negoziare per il Background, condizioni differenti con il rinvio ad un accordo bilaterale da stipularsi tra le parti. Per completezza di informazioni: DESCA i diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito per future ricerche interne ed a condizioni eque e ragionevoli per ricerche o sfruttamento commerciale di terze parti (option 1), o in alternativa, sono concesse a titolo gratuito (option 2). I diritti di accesso al background per uso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli (section 9.4). Limiti temporali: i diritti di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del progetto (seguendo il regime di default dell’ Annex II del Grant Agreement) IMG4 diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito per future ricerche interne ed a condizioni eque e ragionevoli per ricerche di terze parti (previo approvazione scritta) o sfruttamento commerciale di terzi (section 9.4). I diritti di accesso al background per uso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli (section 9.4). Limiti temporali: i diritti di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del progetto (section 9.4) IPCA i diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito, a livello mondiale e per l’intera durata del relativo foreground (sections 4.2.1.1 e 4.2.4). I diritti di accesso al background ed al sideground per uso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli (section 4.2.4). Limiti temporali: i diritti di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del progetto (section 4.2.1.5) EUCAR i diritti di accesso al foreground per uso differiscono tra i partecipanti ad un medesimo progetto : sono a titolo gratuito tra i partecipanti ad un medesimo sottoprogetto, mentre sono a condizioni preferenziali per i partecipanti di subprogetti diversi. I diritti di accesso sono permanenti e mondiali (sections 11.3.1 e 11.2.1). ). I diritti di accesso al background per uso sono concessi a condizioni preferenziali, soggetti agli interessi legittimi del partner che li cede. ). I diritti di accesso sono permanenti e mondiali (sections 11.2.2 and 11.3.2). Limiti temporali: e le richieste per i diritti di accesso possono essere presentate senza alcun limite di tempo (section 11.4) 9.5 Access Rights for Affiliated Entities Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) GdL Soci APRE Commenti 32 Affiliated Entities have Access Rights under the conditions of the Grant Agreement Article II.34.3. Such Access Rights to Affiliated Entities shall be granted on fair and reasonable conditions and upon written bilateral agreement. Affiliated Entities which obtain Access Rights in return grant Access Rights to all Parties and fulfil all confidentiality and other obligations accepted by the Parties under the Grant Agreement or this Consortium Agreement as if such Affiliated Entities were Parties. Access Rights may be refused to Affiliate Entities if such granting is contrary to the legitimate interests of the Party which owns the Background or the Foreground. Access Rights granted to any Affiliated Entity are subject to the continuation of the Access Rights of the Party to which it is affiliated, and shall automatically terminate upon termination of the Access Rights granted to such Party. Upon cessation of the status as an Affiliated Entity, any Access Rights granted to such former Affiliated Entity shall lapse. Further arrangements with Affiliated Entities may be negotiated in separate agreements. E’ utile ricordare come le norme del Grant Agreement II.34.3 in base alle quali il diritto di accesso è concesso ad affiliati, stabiliscono – così come per gli altri partner – che la necessità di accedere ai risultati altrui sia connessa all’uso di un risultato del quale il richiedente dispone. Grant Agreement II.34. Access rights for use 1. Beneficiaries shall enjoy access rights to foreground, if it is needed to use their own foreground. Subject to agreement, such access rights shall be granted either under fair and reasonable conditions or be royalty free. 2. Beneficiaries shall enjoy access rights to background, if it is needed to use their own foreground provided that the beneficiary concerned is entitled to grant them. Subject to agreement, such access rights shall be granted either under fair and reasonable conditions or be royalty free. 3. An affiliated entity established in a Member State or Associated country shall also enjoy access rights, referred to in paragraphs 1 and 2, to foreground or background under the same conditions as the beneficiary to which it is affiliated, unless otherwise provided for in the consortium agreement. As the access rights referred to in paragraphs 1 and 2 require that access is needed to use own foreground, this paragraph only applies to the extent that ownership of foreground was transferred to an affiliate entity established in a Member State or Associated country. The beneficiaries may provide for arrangements regarding access rights for affiliated entities in their consortium agreement, including regarding any notification requirements.” OP. 1: Gli affiliati stabiliti in uno stato membro o in uno stato associato sono equiparati alla Parte a cui sono affiliati e godono dei diritti di accesso alle medesime condizioni previste dal GA OP1 e OP2 : l’articolo può essere soppresso nel caso in cui tutti i partecipanti sono universitari o di centri di ricerca. Per completezza di informazioni: DESCA i diritti di accesso sono concessi agli affiliati solo in presenza di foreground trasferito all’affiliato, come previsto da Grant Agreement II.34.3 (option 1), o in presenza di una licenza sul foreground ceduta ad un affiliato e delle condizioni aggiuntive ovvero: sede in uno stato membro o associato, necessità, affiliati elencato in allegato (option 2). I diritti sono soggetti ad un accordo scritto bilaterale e ceduti a condizioni eque e ragionevoli. L’accesso può essere riufiutato se contrario agli interessi legittimi del partner che li cede. Se si perde status di associato, i diritti decadono e possono essere rinegoziati bilateralmente. IMG4 i diritti di accesso sono concessi agli affiliati identificati in allegato, condizioni eque e ragionevoli, se necessari ad affiliati che abbiano il diritto d’uso del foreground e siano stabiliti in paese membro o Associato. Un partner può rifiutare la concessione ad un determinato affiliato inserito in allegato o aggiunto alla lista con parere della GA, se aveva espresso parere negativo a tale inclusione – in quanto contrario ai propri interessi legittimi (section 9.5). Se si perde status di associato, i diritti decadono e possono essere rinegoziati bilateralmente. IPCA i diritti di accesso sono concessi agli affiliati per uso del foreground a titolo gratuito, per uso del background e del sideground a condizioni eque e ragionevoli (section 4.2.2.1 in fine e section 4.2.4). Se si perde status di associato alcuni diritti di accesso sopravvivono a determinate condizioni (section 4.2.2.2) EUCAR i diritti di accesso sono concessi agli affiliati per uso del foreground a titolo gratuito se ne medesimo subprogetto o a condizioni preferenziali se in altri subprogetti, per uso del background a condizioni preferenziali (section 11.2). Nulla è previsto per la perdita dello status di affiliato. 9.6 Additional Access Rights Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) For the avoidance of doubt any grant of Access Rights not covered by this Consortium Agreement GdL Soci APRE Commenti Qualsiasi ulteriore diritto di accesso non previsto nel GA e nel CA, potrà essere concesso solo a discrezione del titolare della relativa 33 shall be at the absolute discretion of the owning Party and subject to such terms and conditions as may be agreed between the owning and receiving Parties. The owner is therefore not bound to licensing. conoscenza e previo accordo con il richiedente. Il titolare della conoscenza non è comunque vincolato a concederli. Come accennato nelle note al CA di DESCA si tratta principalmente di diritti di accesso al background non necessario o al sideground (risultati di ricerche in parallelo). La differenza tra le due opzioni è che la seconda prevede una negoziazione tra le parti interessate ed un adeguato compenso, mentre la prima – consigliabile – lascia libere le parti di accordarsi (anche su un eventuale compenso). 9.7.1 New Parties entering the Consortium Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) All Foreground developed before the accession of the new Party shall be considered to be Background with regard to said new Party. Commenti Il Foreground sviluppato nel progetto prima dell’entrata di un nuovo partecipante diventa Background per la nuova parte, in quanto la nuova parte non ha partecipato alla sua creazione. The new Party joint the Consortium shall identify by written notice in the [Attachment X] the Background to which they are ready to grant Access Rights under the conditions of Article 9.1. Nel caso in cui vi sia una parte che aderisca al CA in un tempo successivo alla sua stipula, la parte che entra è invitata a predisporre una lista positiva del background che mette a disposizione. 9.7.2.1 Access Rights granted to a leaving Party Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 9.7.2.1.1 Defaulting Party Access Rights granted to a Defaulting Party and such Party's right to request Access Rights shall cease immediately upon receipt by the Defaulting Party of the formal notice of the decision of the General Assembly to terminate its participation in the Consortium. 9.7.2.1.2 Non-defaulting Party A Party leaving voluntarily and with the other Parties' consent shall have Access Rights to the Foreground developed until the date of the termination of its participation. The time limit for its right to request these Access Rights shall start on the same date. Commenti DESCA distingue - solo per l’aspetto dei diritti di accesso - le conseguenze per due casi di partecipante che lascia il Consorzio: quella che lascia per ragioni proprie, diverse da inadempimento (per propria volontà) e la parte inadempiente (Defaulting Party) La parte inadempiente è definita in art. 1.2 Additional definition (“Defaulting Party” means a Party which the General Assembly has identified to be in breach of this Consortium Agreement and/or the Grant Agreement as specified in Article 4.2 of this Consortium Agreement.) tale parte esce perché estromessa in seguito a decisione della GA (in quanto inadempiente). In tal caso cessano i suoi diritti d’accesso dal momento della notifica e ricevimento della stessa. Nel caso in cui la parte che lascia non sia inadempiente, non può più chiedere l’accesso al Foreground sviluppato dopo la sua uscita dal Consorzio, mentre mantiene la possibilità di richiedere l’accesso al Foreground già sviluppato prima della sua uscita, nei limiti temporali previsti dal Grant Agreement (Article II.34.4.) ovvero 1 anno. Se un affiliato ha messo a disposizioni conoscenze ancora utili al Consorzio, dovrebbe continuare a concederle (seguendo il punto 9.7.2.2) anche se le modalità pratiche di coazione potrebbero essere limitate. 9.7.2.2 Access Rights to be granted by any leaving Party Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Any Party leaving the Project shall continue to grant Access Rights pursuant to the Grant Agreement and this Consortium Agreement as if it had remained a Party for the whole duration of the GdL Soci APRE Commenti Garanzia di accesso delle Parti per tutto il progetto anche se la parte esce. Possibilità di rafforzare gli obblighi nei confronti della Parte che lascia 34 Project. il consorzio (con i suoi affiliati) a concedere il diritto di accesso per tutta la durata del progetto. Any Party leaving the Project not allowing to grant the Access Rights to which is bound shall be deemed as Defaulting Party and therefore liable to a refund within the limits specified in Article 5.2 of this Consortium Agreement [MODULE IPR SC] Specific Software provisions [9.8 Specific Provisions for Access Rights to Software] Replace Article 9.8 with the following clause in case Software is a core element in your Project: In addition make changes: 9. [9.8.1 Definitions relating to Software] Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) “Application Programming Interface” means the application programming interface materials and related documentation containing all data and information to allow skilled Software developers to create Software interfaces that interface or interact with other specified Software. Commenti DESCA prevede norme specifiche per i diritti di Accesso al Software da utilizzarsi, come spiega il commento al CA di DESCA, If your project has a strong software focus, review and decide whether you want the proposed Special Clauses for Software, (which provide more detailed provisions relating to sub-licensing rights, open source code, etc.). "Controlled License Terms" means terms in any license that require that the use, copying, modification and/or distribution of Software or another work (“Work”) and/or of any work that is a modified version of or is a derivative work of such Work (in each case, “Derivative Work”) be subject, in whole or in part, to one or more of the following: Per informazione : API = cd librerie o programmi di interfaccia, contengono più codici oggetto, con i quali è possibile sviluppare un nuovo programma o interagire con uno specifico sw. Controlled licence terms (CLT)= sono condizioni di un contratto di licenza sw che richiedono che l’uso o la modifica di un sw, o la creazione di un nuovo sw basato su quello licenziato sia soggetto (es messa a disposizione royalty-free, pubblicazione dei codici sorgente) con dei limiti. Esempi di CLT includono: Sistema GNU General Public License (GPL), GNU Lesser/Library GPL (LGPL), Mozilla Public License (MPL), e Common Public License (CPL). Object code = cd “codice macchina” è la parte del programma che permette l’uso delle macchine o il link con un altro sw Source code = sw scritto dal programmatore, la sua conoscenza consente di leggere, riscrivere e installare il programma stesso (a) (where the Work or Derivative Work is Software) that the Source Code or other formats preferred for modification be made available as of right to any third party on request, whether royalty-free or not; (b) that permission to create modified versions or derivative works of the Work or Derivative Work be granted to any third party; (c) that a royalty-free license relating to the Work or Derivative Work be granted to any third party. For the avoidance of doubt, any Software license that merely permits (but does not require any of) the things mentioned in (a) to (c) is not a Controlled License (and so is an Uncontrolled License). Occorre prestare molta attenzione nell’usare o nel concedere l’accesso su sw di terzi acquisito con licenze CLT in quanto si rischia di vincolare l’impiego dei risultati, non solo propri, ma anche degli altri Partner alle condizioni imposte della licenza CLT. Nell’usare sw di terzi si rischia inoltre di avere problemi per la pubblicazione dei risultati scientifici: esistono delle riviste sw che impongono la pubblicazione dei Codici Sorgente, e se questi ultimi sono acquisiti in licenza da terzi, si dovrà chiedere ai titolari anche l’autorizzazione alla pubblicazione. “Object Code” means software in machinereadable, compiled and/or executable form including, but not limited to, byte code form and in form of machine-readable libraries used for linking procedures and functions to other software. GdL Soci APRE 35 “Software Documentation” means software information, being technical information used or, useful in, or relating to the design, development, use or maintenance of any version of a software programme. “Source Code” means software in human readable form normally used to make modifications to it including, but not limited to, comments and procedural code such as job control language and scripts to control compilation and installation. [9.8.2. General principles] Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) For the avoidance of doubt, the general provisions for Access Rights provided for in this Section 9 are applicable also to Software as far as not modified by this Article 9.8. Parties’ Access Rights to Software do not include any right to receive Source Code or Object Code ported to a certain hardware platform or any right to receive Source Code, Object Code or respective Software Documentation in any particular form or detail, but only as available from the Party granting the Access Rights. The intended introduction of Intellectual Property (including, but not limited to Software) under Controlled License Terms in the Project requires the approval of the General Assembly to implement such introduction into the Consortium Plan. Commenti Valgono le stesse disposizioni a carattere generale previste per il diritto d’accesso da GA e CA. Il Diritto d’accesso non implica il diritto di richiedere la creazione o la consegna dei codici Oggetto o Sorgente adattati ad una particolare piattaforma. L’impiego di sw open source nelle attività del progetto richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale. Occorre valutare attentamente l’introduzione di questa ultima norma: se da un lato il parere dell’Assemblea Generale comporta un “ulteriore” onere manageriale, dall’altro l’impiego di sw open source può costituire un pesante vincolo allo sfruttamento commerciale dei foreground, quindi una valutazione preventiva dei partner interessati può essere utile. Per contro va rilevato che e esistono delle “API libere” che vengono normalmente usate in ambito sia scientifico che commerciale. Vietarne l’uso potrebbe voler dire ricorrere ad API a pagamento (con conseguente aumento dei costi) o riscrivere il sw da zero, perché API a pagamento non esistono (con conseguente allungamento tei tempi di realizzazione del progetto). WARNING: In un contesto commerciale l’uso di software open source è disincentivato, in quanto, anche se consente di disporre liberamente di tutte le informazioni necessarie per usare e modificare il programma, impone la messa a disposizione a titolo gratuito del nuovo sw generato partendo da quello open source. L’impiego di sw libero potrebbe trovare agevole impiego in contesti di formazione e di pubblica utilità. Attenzione ai collegamenti tra gli articoli. Se è stata scelta l’OPTION 2 nell’ Art. 9.4 DESCA prevede anche la possibilità di inserire nell’ art. 9.8.2 un rinvio ad un accordo tra le parti anche per il Software (vedi i commenti di DESCA): [“Access Rights to software for Use shall only be granted upon bilateral agreement between the Parties concerned on fair and reasonable conditions.] mantenendo comunque condizioni eque e ragionevoli (anche se si è scelta in 9.4 l’OP.2 con i diritti di accesso a titolo gratuito) I diversi modelli di CA così disciplinano il Software: DESCA i partecipanti devono reciprocamente informarsi gli sull’eventuale intenzione di utilizzare open source software nel progetto e tale uso deve essere approvato dalla General Assembly (section 9.8.2); i diritti di accesso al codice sorgente sono concessi solo in caso di estensione necessaria in quanto l’uso del proprio foreground sarebbe technically or legally impossible (section 9.8.3). I diritti di accesso al foreground in forma di codice sorgente include il diritto di sub-licenze se per ragioni di adattamento, correzione di errori, mantenimento e supporto del software (section 9.8.4.2.2) IMG4 non prevede norme specifiche, a parte l’accenno all’open source software in section 9.2 IPCA l’uso dell’open source software è ristretto e prevede una approvazione preventiva unanime scritta di ogni specifico GdL Soci APRE 36 software ed ogni specifico utilizzo. Condizioni aggiuntive sono poi previste (section 4.2.7.3 e attachment V). I diritti di accesso a software foreground, includono l’accesso al codice sorgente (section 4.2.7.1, option 1) o includono comunque un accesso limitato al codice sorgente (section 4.2.7.1, option 2). I diritti di accesso a software background o sideground, includono un accesso limitato al codice sorgente, tuttavia i partecipanti non sono obbligati a concedere tale accesso al codice sorgente, se il software non è stato identificato nel apposito allegato (section 4.2.7.1 e attachment VI – List of software that is background or sideground in respect of which the parties are willing when granting access rights to grant access to source code for use, as referred to in section 4.2.7.1). I diritti di accesso al codice sorgente non includono il diritto a sublicenze, se non diversamente pattuito (4.2.7.2.b) EUCAR nessuna norma specifica. [9.8.4. Software license and sublicensing rights] Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) 9.8.4.1 Object Code 9.8.4.1.1 Foreground - Rights of a Party If Software is developed using Foreground or Background owned by another Party, the developing Party shall specify that such Software has been developed on the basis of the Foreground or Background owned by that other Party. 9.8.4.1.2 Foreground - Rights to grant sublicenses to end-users In addition, Access Rights to Object Code shall, as far as Needed for the Use of the Party’s own Foreground, comprise the right to grant in the normal course of the relevant trade to end-user customers buying/using the product/services, a sublicense to the extent as necessary for the normal use of the relevant product or service to use the Object Code alone or as part of or in connection with or integrated into products and services of the Party having the Access Rights and, as far as technically essential: to maintain such product/service; to create for its own end-use interacting interoperable software in accordance with the Council Directive of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (91/250/EEC). 9.8.4.1.3 Background For the avoidance of doubt, where a Party has Access Rights to Object Code and/or API which is Background for Use, Access Rights exclude the right to sublicense. Such sublicensing rights may, however, be negotiated between the Parties. 9.8.4.2 Source Code 9.8.4.2.1 Foreground - Rights of a Party Where, in accordance with Article 9.8.3, a Party has Access Rights to Source Code which is Foreground for Use, Access Rights to such Source Code, as far as Needed for the Use of the Party’s own Foreground, shall comprise a worldwide right to use, to make copies, to modify, to develop, to adapt Source Code for research, to create/market a product/process and to create/provide a service. If it is intended to use the services of a third party for the purposes of this Article 9.8.4.2.1, the GdL Soci APRE Commenti L’accesso al Codice Oggetto e/o API necessario per l’uso dei Risultati deve garantire il diritto di: a) avere un numero illimitato di copie b) poterlo distribuire e commercializzare, integralmente o in parte, o incluso in altri prodotti SUGGERIMENTI: valutare se è il caso di introdurre una clausola che prevede l’onere di dichiarare che il sw prodotto è stato sviluppato sulla base del sw messo a disposizione dal partner X Se necessario per l’uso dei risultati il Codice Oggetto può essere dato in sublicenza in toto o in parte agli utenti finali; la parte (con il diritto d’accesso) ha il diritto di: mantenere i propri prodotti/servizi sviluppare nuovo sw Il Diritto d’Accesso su codici oggetto o API che sono background, non include il diritto di concedere sublicenze. Nel caso di accesso al Codice Sorgente per l’uso dei foreground, il diritto deve comprendere il diritto a livello mondiale di usare, copiare, modificare,… il Codice Sorgente per creare e commercializzare nuovi prodotti e servizi. Se si coinvolgono terzi, per gli scopi di cui sopra, è necessario garantire che siano comunque tutelati gli interessi di chi concede il Diritto d’Accesso. 37 Parties shall agree on the terms thereof, with due observance of the interests of the Party granting the Access Rights as set out in Article 9.2 of this Consortium Agreement. 9.8.4.2.2 Foreground – Rights to grant sublicenses to end-users In addition, Access Rights, as far as Needed for the Use of the Party’s own Foreground, shall comprise the right to sublicense such Source Code, but solely for purpose of adaptation, error correction, maintenance and/or support of the Software. Further sublicensing of Source Code is explicitly excluded. 9.8.4.2.3 Background For the avoidance of doubt, where a Party has Access Rights to Source Code which is Background for Use, Access Rights exclude the right to sublicense. Such sublicensing rights may, however, be negotiated between the Parties. Il Diritto d’Accesso necessario per l’uso dei risultati deve includere il diritto di dare in sublicenza i codici sorgente, ma solo per mantenere operativo il foreground. Il Diritto d’accesso al Codice Sorgente, che è background necessario per l’uso, esclude il diritto di sublicenza. Il diritto può essere negoziato tra le parti. [9.8.5 Specific formalities] Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) Each sublicense granted according to the provisions of Article 9.8.4 shall be made by a traceable agreement specifying and protecting the proprietary rights of the Party or Parties concerned. Commenti Anche se apparentemente superfluo è comunque bene precisare che i contratti devono avere forma scritta in modo la lasciare traccia e tutelare il titolare. Section 10: Non-disclosure of information Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) All information in whatever form or mode of transmission, which is disclosed by a Party (the “Disclosing Party”) to any other Party (the “Recipient”) in connection with the Project during its implementation and which has been explicitly marked as “confidential”, or when disclosed orally, has been identified as confidential at the time of disclosure and has been confirmed and designated in writing within 15 days at the latest as confidential information by the Disclosing Party, is “Confidential Information”. Commenti Si prevede che i partner siano assoggettati ad un obbligo di confidenzialità, e che debbano essere considerate riservate, solo le informazioni connesse al progetto che siano state espressamente identificate come tali dalla parte che le fornisce, scambiate durante la sua esecuzione e in qualsiasi modo fornite. Qualora siano scambiate informazioni orali, queste devono successivamente essere confermate come riservate per iscritto, altrimenti la parte ricevente non è assoggettata all’obbligo di confidenzialità. Si concorda con la norma proposta da DESCA che ritiene opportuno richiedere alle parti di identificare e contrassegnare le informazioni che si forniscono come confidenziali prima di trasmetterle alle altre parti, in modo che le parti riceventi siano in grado di ricevere l’informazione e assolvere al loro obbligo di confidenzialità. Secondo questa opzione, qualora una delle parti invii informazioni senza specificazione di confidenzialità, si presume che la stessa abbia dato il suo consenso alla diffusione. WARNING: Aderendo a tale approccio, di natura prudenziale, a ciascuna delle parti è richiesto di valutare la natura e le conseguenze di una eventuale diffusione delle informazioni, prima di inviarle. In tale situazione, se lo scambio delle informazioni ha ad oggetto informazioni GdL Soci APRE 38 valutate come strategiche, queste dovranno essere contraddistinte come riservate e, possibilmente, trasmesse con modalità formali (rintracciabilità). Quelle che non sono valutate strategiche per la parte che le fornisce possono essere inviate senza determinazione di confidenzialità e possono essere fornite con modalità informali. Potranno poi essere liberamente divulgate dalla parte ricevente. The Recipients hereby undertake in addition and without prejudice to any commitment of nondisclosure under the Grant Agreement, for a period of 5 years after the end of the Project the Grant Agreement: In generale le parti aziendali non hanno problemi nell’utilizzo di tale clausola, in quanto abituate a scambi commerciali interaziendali (di solito monosettoriali), dove il “peso” strategico delle informazioni inviate viene sempre e costantemente pre-valutato (anche mediante consultazione degli uffici legali aziendali). WARNING: particolare attenzione è richiesta alle Università o comunque, alle parti che non sono aziende, dove lo scambio delle informazioni avviene quasi sempre con modalità informali (es. spedizione di file per posta elettronica, consegna di elaborati scientifici, discussioni di gruppo ecc.); - in particolare negli enti plurisettoriali (come le Università o gli enti di ricerca) la parte che materialmente invia o rivela oralmente le informazioni è solitamente un tecnico di uno specifico settore che di solito agisce in autonomia rispetto all’ente di appartenenza, senza avere conoscenza delle strategie dello stesso; - lo scambio delle informazioni avviene di solito senza un previo vaglio degli uffici legali dell’ente di appartenenza. La connessione della durata della confidenzialità al termine del progetto (e non al termine del Grant Agreement) può generare qualche confusione, meglio for a period of 5 years after the end of the Grant Agreement. Per memoria DESCA: le informazioni confidenziali devone essere individuate esplicitamente come tali (section 10). Ai partecipanti è richiesto di cooperare per consentire una puntuale presentazione e pubblicazione del lavoro accademico (section 8.3.3) IMG4 = come DESCA IPCA: le informazioni confidenziali devono essere individuate come tali (section 4.3, option 2) o al momento della comunicazione o – se orali – entro 30 gg.; tutte le informazioni scambiate tra i partner sono considerate confidenziali (section 4.3, option 1). La confidenzialitò delle informazioni non può impedire le comunicazioni di tali informazioni agli affiliati e a terze parti in alcuni casi (section 4.3.5) I partecipanti devono informare le altre parti e la Commissione di ogni intenzione (piano) di pubblicazione (section 4.4.1) EUCAR tutte le informazioni tecniche e commerciali scambiate tra i partner sono considerate confidenziali (section 9). I partecipanti sono liberi di disseminare il proprio foreground senza notifica agli altri partner participants (section 15.2); tutte le altre pubblicazioni devono essere preventivamente approvate dallo Steering Committee (= Executive Board) (section 15.1) Section 11: Miscellaneous 11.1 Attachments, inconsistencies and severability Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) This Consortium Agreement, the annexes, the Grant Agreement, and when such exists, addendum and any complementary agreement(s), shall constitute the entire agreement among the Parties in respect of the Project, and supersede all previous negotiations, commitments and documents concerning the Project including any memorandum of understanding among the GdL Soci APRE Commenti La numerazione progressiva degli allegati andrà rivista alla luce delle decisioni prese e degli effettivi inserimenti (ad es. solo il Background excluded, o la decisione di elencare i partner in prima pagina o meno, ecc.) o alle necessità di progetto (ad es. l’utilità dell’Agreement for the Transfer of Material). 39 Contractors (whether or not with others) which relate to the Project or its proposal to the European Commission. This Consortium Agreement consists of this body text and [Attachment 1 (Background included)] [Attachment 2 (Background excluded)] [Attachment 3 (Accession document)] [Attachment 4 (List of members and Executive members)] [Attachment 5 (initial list of members and other contact persons recipients of notices)] [Attachment 6 (Listed Affiliated Entities)] [Attachment 7 (List of Third Parties to which transfer of Foreground is possible without prior notice to other Parties)] [Attachment 8 (Agreement for the Transfer of Material)] [Attachment 9 (Parties’ bank account)] 11.8 Settlement of disputes Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) All disputes arising out of or in connection with this Consortium Agreement, which cannot be solved amicably, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The place of arbitration shall be Brussels if not otherwise agreed by the conflicting Parties. The award of the arbitration will be final and binding upon the Parties. Nothing in this Consortium Agreement shall limit the Parties' right to seek injunctive relief or to enforce an arbitration award in any applicable competent court of law. Commenti Come è noto molte perplessità riguardano l’uso dell’arbitrato, ai costi, alla necessità di recarsi a Bruxelles, ecc. Poiché tra i task dell’Executive Board è previsto il compito della ricerca di consenso (6.3.2.3 Tasks The Executive Board shall prepare the meetings, propose decisions and prepare the agenda of the General Assembly according to Article 6.3.1.2. It shall seek a consensus among the Parties.”), una possibilità è di cercare di risolvere le dispute per quanto possibile all’interno del progetto, conferendo di fatto un ruolo di arbitro all’ Executive Board. Si accenna alla legge finanziaria 2008 (L. 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285), in tema di arbitrato all’art. 3 comma 19 e ss, prevede disposizioni limitative in tema di arbitrato delle P.A. La disposizione cita i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi e sembra quindi riferirsi ai soli contratti d'appalto. In effetti, la ratio della norma ha una valenza più ampia nel senso di evitare gli arbitrati in quanto eccessivamente onerosi . In ogni caso si ritiene che, essendo il campo applicativo quello della contrattazione passiva, la norma non abbia effetto nei confronti dei Consortium Agreement. Il CA si può infatti configurare come un contratto plurisoggettivo atipico con comunione di scopo, in cui i firmatari si impegnano a raggiungere come obiettivo comune, l’attuazione del progetto finanziato dalla Commissione. In linea generale evitare il ricorso all'arbitrato per una P.A. è preferibile anche in termine di costi. Section 12: Signatures Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche) AS WITNESS: The Parties have caused this Consortium Agreement to be duly signed by the undersigned authorised GdL Soci APRE Commenti Oltre alle generalità del legale rappresentante dell’ente è opportuno indicarne anche la funzione Function. (Director, Senior manager, etc.), naturalmente diversa dal Title (Dr., Ir.,Prof. ) già indicato in Sezione 12. 40 representatives in [Insert the form of signing: separate signature pages or counterparts or accession forms] the day and year first above written. GdL Soci APRE 41