IL MODELLO DI ACCORDO DI CONSORZIO DESCA
UNA GRIGLIA DI LETTURA
Il modello di Accordo di Consorzio DESCA ha avuto ed ha una grande diffusione tra i consorzi impegnati
nei progetti di ricerca europei del 7 Programma Quadro.
Ciò è dovuto sopratutto alla sua « facilità d’uso » essendo volutamente, negli intenti degli estensori, un
modello agevolmente comprensibile, anche per i non addetti ai lavori e soprattutto utilizzabile, con gli
inserimenti opportuni (in parte già indicati nei commenti a latere del testo) da partecipanti di diversa
provenienza ed interesse (mondo accademico o industriale, SME, ecc.).
A differenza di altri modelli di CA – ad esempio il modello IPCA al quale spesso si farà riferimento – che
risultano dei modelli completi in ogni loro parte, e quindi immediatamente disponibili, DESCA deve essere
utilizzato come base per un futuro Accordo di Consorzio. Non solo presenta diverse opzioni tra le quali
scegliere secondo le specificità della singola proposta e del programma comunitario cui questa afferisce, ma
soprattutto si tratta di un contenitore nel quale è opportuno completare alcuni articoli al fine di avere uno
effettivo strumento di aiuto per il progetto e non solo rispondere alla necessità di un CA richiesto della
Commissione.
DESCA, molto utile per la sua semplicità, è quindi di impegno per la sua elaborazione finale; fornisce dei
moduli diversi, da integrare in opzione, secondo il caso e secondo la configurazione del progetto:
- Un modulo di governance per i progetti grandi e medi;
- Un modulo di governance semplificato per i progetti più piccoli;
- Un modulo relativo al Software, da includere ove il Software sia un elemento essenziale del progetto.
Un sistema di opzioni è inoltre incluso per gli articoli sulla proprietà intellettuale, solitamente con 2 scelte
differenti, essendo la prima maggiormente rivolta al mondo accademico e la seconda più al sistema
industriale.
Il Gruppo di Lavoro Soci APRE - dopo aver analizzato i due modelli di CA più diffusi (DESCA ed IPCA) - e
tenuto conto della maggiore frequenza del modello DESCA, testimoniata anche dall’esperienza dei
partecipanti, si è quindi orientato nella costruzione di uno schema DESCA « adattato »1 con scelte
equilibrate, che non ne stravolgono l’impianto complessivo. I due documenti che seguono sono un primo
risultato di questo lavoro.
A - La GRIGLIA DI LETTURA fornisce dei commenti e i suggerimenti, una sorta di guida all’uso per
ogni articolo modificato, in modo da facilitare le scelte, o meglio comprendere le modifiche apportate o da
apportarsi dai diversi coordinatori di progetto.
B - Lo schema di CA APRE-DESCA per un uso diretto, nel quale sono state incluse (in color mattone)
alcune varianti, ed evidenziate le parti eliminate dal testo originale (barrate, in colore azzurro). Le ragioni
delle modifiche sono argomentate nella Griglia di Lettura.
Si tratta di una prima versione che potrà essere implementata in funzione dell’effettivo utilizzo e dei
commenti ed esperienze diverse che perverranno da tutti i Soci APRE. Un Help Desk di risposta alle FAQ
su entrambi i documenti sarà disponibile sino alla fine del 7 Programma Quadro.
1
elaborato sul Modello DESCA più complesso, ovvero quello per progetti grandi o medi con la scelta
dell’Opzione 1 per i diritti di accesso, ovvero privilegiando le condizioni eque e ragionevoli a quelle "royalty-free
access" previste nell’ Opzione 2 http://www.desca-fp7.eu/download-desca/
GdL Soci APRE
1
I MODELLI DI ACCORDO DI CONSORZIO DEL 7PQ: OVERVIEW
I quattro Accordi di consorzio che sono oggi principalmente utilizzati, derivano tutti da precedenti versioni
elaborate per il 6PQ.
Nella Griglia di lettura si farà spesso riferimento – in particolare per le norme sulla proprietà intellettuale –
alle diverse disposizioni dei quattro CA differenziando le soluzioni adottate.
1) IPCA, è stato sviluppato dall’Associazione Europea delle Imprese del settore delle Tecnologie
dell’Informazione e delle Comunicazioni (EICTA) che comprende le principali multinazionali e le imprese
IT ed elettroniche (ad es. Adobe, Alcatel-Lucent, Apple, Bang & Olufsen, Blaupunkt, Brother, Canon, Cisco,
Corning, Dell, Epson, Ericsson, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Intel, JVC, Kenwood, Kodak, Konica Minolta,
Lexmark, LG Electronics, Loewe, Micronas, Microsoft, Motorola, NEC, Nokia, Nokia Siemens Networks,
Nortel, NXP, Océ, Oki, Panasonic, Philips, Pioneer, Qualcomm, Research In Motion, Samsung, Sanyo, SAP,
Sharp, Siemens, Sony, Sony Ericsson, Sun Microsystems, Symantec, Texas Instruments, Thales, Thomson,
Toshiba, Xerox). EICTA ha una lunga tradizione nello sviluppo di apprezzati modelli di accordi di consorzio
specifici per progetti che vedono una significativa collaborazione con il mondo industriale in settori
tecnologicamente avanzati. La procedura di elaborazione è da anni è ben organizzata e funzionale, e le
grandi imprese tendono ad utilizzare questo schema di CA nella partecipazione a consorzi nel 7PQ.
L’EICTA ha utilizzato il modello precedentemente sviluppato per il 6PQ, con le necessarie modifiche.
http://www.eicta.org/
Il “pacchetto” EICTA comprende:
o Integrated Projects Consortium Agreement (IPCA) EICTA FP7 IPCA Template (.pdf)
o Memorandum of Understanding EICTA FP7 IPCA Template – MOU (.pdf)
o Memorandum of Understanding (including the consortium key management principles)
EICTA FP7 IPCA Template – MOU + Key Principles (.pdf)
o Non Disclosure Agreement EICTA FP7 IPCA Template (.pdf)
o EICTA FP7 IPCA – User Guide (.pdf)
o EICTA FP7 Coordinator s Letter on Key Principles (.pdf)
Principali caratteristiche di IPCA sono : la completezza (il numero di opzioni o di alternative è limitato), la
struttura direttiva sulla quale occorre accordarsi a livello di proposta (il Board è composto da un numero
ridotto di partner principali, ovvero i partner con maggiore impegno finanziario, i quali hanno anche un
maggior peso nella General Assembly); un diritto di veto limitato; una chiara scelta nelle norme sulla
proprietà intellettuale per favorire la commercializzazione (accesso facile, anche per gli affiliati, a
Background, Foreground, e Sideground; controllo dell’open source software, ecc.).
2) DESCA, è frutto di una collaborazione tra organizzazioni diverse – principalmente di ricerca - con
esperienza nell’elaborazione di modelli di CA nel 6PQ, tra le quali ANRT (FR), il "CA-Team" tedesco
rappresentato da Helmholtz e KoWi, Unite (Universities International Team of Experts, BE), l’associazione
delle Camere di Commercio Europee ed EARTO (European Research and Technology Organisations, BE)
che hanno costituito un DESCA Core Group, cui è stato affiancato un comitato di esperti allargato (30
persone, provenienti anche da EICTA e EUCAR ).
Gli autori di DESCA hanno avuto come obiettivo principale quello di superare le diversità tra i vari AC del
6PQ solitamente orientati verso gli interessi di chi li aveva promossi, sviluppando un Accordo di Consorzio
semplice (“DEvelopment of a Simple Consortium Agreement”) e modulare, che potesse essere un quadro
di riferimento nel quale implementare le diverse varianti offerte, o i possibili ampliamenti spesso già
suggeriti dai commenti che DESCA stesso fornisce a latere del testo. http://www.desca-fp7.eu/
GdL Soci APRE
2
Il “pacchetto” DESCA comprende 4 esempi su due colonne ( 1 - Testo 2 - Elucidation & Comments):
o Example 1 = "small project", "fair and reasonable conditions" (Word e pdf)
o Example 2 = "small project", "royalty-free access" (Word e pdf)
o Example 3 = "large project", "fair and reasonable conditions" (Word e pdf)
o Example 4 = "large project", "royalty-free access" (Word e pdf)
3) EUCAR elaborato dall’European Council for Automotive R & D che riunisce le principali imprese del
settore automobilistico (BMW, Volvo, Fiat, Daimler, Renault, MG, Porche, Citroen, Peugeot, Ford
Volkswagen, ecc.) Si tratta di un solo schema di CA per i progetti collaborativi, che segue quello già
predisposto per il 6PQ. http://www.eucar.be/start.html
(Pubblication - EUCAR Model Consortium
Agreement and LoI, FP7)
Principali caratteristiche di EUCAR sono : la compattezza, l’orientamento chiaro sulla proprietà intellettuale
a favore delle imprese partecipanti, quali l’accesso facilitato all’interno dei Sub-progetti (Foreground
royalty-free) senza limiti di tempo per l’accesso, ampliamento degli affiliati, ecc.
Il “pacchetto” EUCAR comprende :
o EUCAR Model Letter of Intent FP7
o EUCAR Model Consortium Agreement FP7
o Introduction and Summary
4) IMG4 (Industrial Management Group) che rappresenta le maggiori imprese del settore aerospaziale e
coordina la posizione dell’industria riguardo ai programmi europei di Aeronautica civile (Aeronautics
Framework Programmes). Non si tratta di un Consortium Agreement specifico di settore, bensì di un
modello che ripercorre DESCA (per facilitare la lettura del mondo accademico) al quale apporta utili
cambiamenti.
http://www.aerosme.com/news/article.asp?article=250
Principali modifiche apportate da IMG4: tra le opzioni proposte da DESCA si sceglie quella più orientata
agli interessi d’impresa sopratutto nelle clausole relative alla proprietà intellettuale; modifiche alla
governance ed alla responsabilità, modifiche alla migliore comprensione di alcuni articoli.
Il “pacchetto” IMG4 comprende (Word e pdf):
o Model Consortium Agreement Level 2 Large Collaborative Project
o Model Consortium Agreement Level 1 Small Collaborative Project
L’accordo di consorzio è solitamente proposto e redatto dal partner Coordinatore di progetto e ne segue le
scelte aziendali. Tuttavia la scelta può essere anche orientata dalla conoscenza che il responsabile di progetto
ha di un precedente CA, magari utilizzato nel 6PQ, a volte senza avere un quadro preciso delle implicazioni
che tale scelta comporta.
GdL Soci APRE
3
Sommario
Section 1: Definitions ................................................................................................................. 6
1.1 Definitions........................................................................................................................... 6
1.2 Additional Definitions ....................................................................................................... 7
Section 3: Entry into force, duration and termination.......................................................... 10
3.1 Entry into force ................................................................................................................. 10
3.2 Duration and termination................................................................................................ 10
4 Title of Section .................................................................................................................... 12
4.1 General principles ............................................................................................................ 12
4.2 Breach ................................................................................................................................ 13
4.3 Involvement of third parties............................................................................................ 13
Section 5: Liability towards each other .................................................................................. 14
5.1 No warranties ................................................................................................................... 14
Section 6: Governance structure for Medium and Large Projects ...................................... 14
6.1 General structure .............................................................................................................. 14
6.2.1 Representation in meetings .......................................................................................... 15
6.2.2 Preparation and organisation of meetings .................................................................. 15
6.2.3 Voting rules and quorum.............................................................................................. 16
6.3.1 General Assembly.......................................................................................................... 18
6.3.2 Executive Board ............................................................................................................. 19
6.3.3 Sub Project Committees ................................................................................................ 21
6.4 Coordinator....................................................................................................................... 21
Section 7: Financial provisions................................................................................................ 22
7.1.1 Distribution of the Financial Contribution.................................................................. 22
7.1.3 Funding Principles ........................................................................................................ 22
7.2.1 Budgeted costs eligible for 100% reimbursement....................................................... 23
7.3 Payments ........................................................................................................................... 24
Section 8: Foreground ............................................................................................................... 25
8.1 Joint ownership................................................................................................................. 25
8.2 Transfer of Foreground.................................................................................................... 26
8.3.1 Publication...................................................................................................................... 27
8.3.2 3 Publication of another Party’s Foreground or Background.................................... 28
Section 9: Access Rights ........................................................................................................... 28
9.1 Background covered ........................................................................................................ 29
9.3 Access Rights for implementation .................................................................................. 30
[MODULE IPR SC] Specific Software provisions................................................................ 35
[9.8.2. General principles] ...................................................................................................... 36
Section 10: Non-disclosure of information ............................................................................ 38
Section 11: Miscellaneous ........................................................................................................ 39
GdL Soci APRE
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Premesse
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
REGULATION No 1908/2006 OF THE
COUNCIL (EURATOM) of 19 December 2006
laying down the rules for the participation of
undertakings, research centres and universities in
actions under the Seventh Framework Programme
of the European Atomic Energy Community and
for the dissemination of research results (20072011)
BETWEEN:
(1) [OFFICIAL
NAME
OF
THE
COORDINATOR AS IDENTIFIED IN
THE GRANT AGREEMENT] ,
[Institute, Laboratory, Department] a [Legal
status], with head office at [city , country,
address], hereinafter referred to as "Coordinator"
or "[short title of Party]", VAT[identification
number], represented by ______, [Name,
Function], duly authorised for the purposes hereof
(2) OFFICIAL NAME OF THE PARTY AS
IDENTIFIED
IN
THE
GRANT
AGREEMENT
[Institute, Laboratory, Department] a [Legal
status], with head office at [city , country,
address], hereinafter referred to as "[short title of
Party]", VAT[identification number], represented
by ______, [Name, Function], duly authorised for
the purposes hereof
(3) [OFFICIAL NAME OF LINKED
THIRD
PARTY/
PARTIES
AS
IDENTIFIED
IN
THE
GRANT
AGREEMENT]
[Official
name]
[Institute,
Laboratory,
Department] a [Legal status], with head office at
[city , country, address], hereinafter referred to as
Linked Third Party or "[short title of Party]",
VAT[identification number], represented by
______, [Name, Function], duly authorised for the
purposes hereof
[(3) LINKED THIRD PARTIES LISTED IN
SCHEDULE 2 whose official name, status, VAT,
authorised representative and whose principal
GdL Soci APRE
Commenti
Il richiamo alle Regole di partecipazione, ovvero al Reg. CE, nonché
al 7PQ ed al Grant Agreement, è opportuno per far si che il CA risulti
uno strumento d regolazione dei rapporti completo e funzionale.
Rispetto al Reg. CE, occorre ricordarsi di sostituirlo con regolamenti
EURATOM nel caso di progetti EURATOM.
Riguardo alla data del Consortium Agreement ed alla sua definizione
come “Effective Date” vedi nel seguito, quanto discusso nella Section
3: Entry into force, duration and termination.
Dove:
- Official name è la denominazione del beneficiario così come indicata
nel Grant Agreement e nei GPF, come consigliato anche dalle note di
DESCA, per la definizione del Official name delle parti indicare
esattamente la denominazione indicata nel GA;
- Institute, Laboratory, Department è il/i Laboratorio/i che esegue/ono
l’attività:
è opportuno aggiungere, ove mancante, l’indicazione della struttura/e
(dipartimento/centro/laboratorio) che condurrà l’attività prevista dal
progetto. La specifica della/delle
struttura/e è utile anche per
circoscrivere l’accesso alle conoscenze pregresse del partecipante.
- Legal status è, in rapporto alle Regole ed al GA : Non-profit Public
body, Profit Public body, Research organisation (non-profit), Higher or
secondary education establishment, International organisation,
International European interest organisation, SME, Non SME
Enterprise, etc.
- address per la definizione dell’address, l’espressione suggerita with
head office at (o in alternativa “and whose principal office is”) è
facilitante (non tutti hanno un registered office) da preferire a “having
its registered office at”
Le specifiche dei partecipanti possono essere inseriti in prima pagina
del CA (Opzione A) o in un allegato (Opzione B) tale seconda
opzione renderebbe più snello il CA e più semplici eventuali future
modifiche. In tal caso :
[(2)
THE PARTIES (OTHER THAN THE COORDINATOR)
LISTED IN SCHEDULE 1 whose official name, status, VAT,
authorised representative and whose principal offices are stated next to
their respective names in Attachment X]
DESCA prevede l’inserimento di altre parti firmatarie del CA (“Insert
identification of other Parties”).
Può infatti esservi l’esigenza di disciplinare diritti e doveri di terze parti
non direttamente firmatarie del GA (ad esempio parti terze inserite nel
GA con Clausola 10, quali UMR/JRU, etc.).
Secondo la tipologia della proposta si potrebbero, inoltre, configurare
altri soggetti (Piattaforme di utenti, Associated Parties, contributori
etc.) coinvolti a vario titolo anche limitato al progetto; se del caso
potrebbero essere parti firmatarie del CA, anche in forma separata,
definendo compiti e responsabilità caso per caso.
La richiesta di inserimento di terze parti nel CA più frequente è senza
dubbio quella connessa ai terzi inseriti nel Grant Agreement (in Art. 7)
previsti dalla Calusola speciale 10. Ad esempio il CNRS lo richiede.
5
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
offices are stated next to their respective names in
Schedule 2.]
Commenti
Se si intende seguire questa ipotesi le organizzazioni non firmatarie
del Grant Agreement, ma inserite in contratto e di fatto partecipanti in
ragione della clausola 10, saranno firmatarie del CA, con assunzione di
oneri e diritti. Sono quindi membri della GA, ed eventualmente – se il
progetto così prevede - dell’Executive Board o dei Sub Project
Committee.
Una norma ad hoc è prevista nel seguito per limitare nella General
Assembly ad un solo voto la responsabilità del beneficiario (Signatory
Party) e dei terzi partecipanti a lui connessi (Linked Third Party).
In tal caso, ovvero se è necessario aggiungere nel CA tali parti terze
sarà opportuno:
- elencare tali parti nell’elenco dei partecipanti in prima pagina (o in
elenco allegato se si è scelta l’Opzione B)
- aggiungere due definizioni addizionali (1.2 Additional Definitions)
per distinguere tra le Parti, le Signatory Parties ovvero i Beneficiari,
firmatari del GA ed i partner che sono loro connessi Linked Third
Parties (denominazioni mutuate dai commenti del CNRS, organismo
che partecipa a molte UMR);
- valutare l’applicabilità di tutte – o parte - delle norme contenute nel
CA per i Linked Third Parties;
- sostituite in tutto il CA, ove opportuno, l’espressione Party o Parties
con Signatory Party o Signatory Parties
WHEREAS:
The Parties, having considerable experience in the
field concerned, have submitted [or intend to
submit] a Proposal for the Project to the European
Commission as part of the Seventh Framework
Programme of the European Community for
Research, Technological Development and
Demonstration Activities under the funding
scheme of “Collaborative Project”.
Per le clausole speciali, tra le quali la Clausola 10 (List of special
clauses [PDF] Version 2, 2007-07-31):
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html
Per i commenti del CNRS a DESCA ed un modello DESCA - CNRS
(Grille de lecture de l'accord DESCA (PDF); Modèle DESCA adapté au
CNRS (Word):
http://www.sg.cnrs.fr/daj/europe/outils/outils7.htm
E’ opportuno aggiungere anche la possibilità che si tratti di una
proposta ancora da presentare.
Se è stato già sottoscritto dalle parti un pre-accordo (MOU Lettera di
intenti, ecc.) è bene ricordarlo nelle premesse, precisando che il CA
supera ogni accordo precedente.
Occorre poi specificare nella sezione finale (Miscellanea) che questo
CA supera qualsiasi accordo precedente, per evitare apposizioni di
documenti diversi.
[or optional, complete or delete as appropriate]
The Parties have entered into a <letter of
intent>/<memorandum of understanding>, dated
[insert date], concerning the project.
The Parties agree that this Consortium Agreement
supersedes all pre existing Agreements, Letters of
Intend, Memorandums of Understanding, etc.
between some or all of the Parties.
Section 1: Definitions
1.1 Definitions
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
GdL Soci APRE
Commenti
6
Words beginning with a capital letter and written
in Italics in this Consortium Agreement shall have
the same definition and meaning defined either
herein or in the Rules for Participation or in the
Grant Agreement including its Annexes without
the need to replicate said terms herein.
1) I termini definiti CA/GA/Regole indicati con le sole lettere
maiuscole, senza un carattere particolare (es. corsivo o neretto) può
confondere, meglio renderle riconoscibili.
1.2 Additional Definitions
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
“Consortium Plan”
Consortium Plan means the description of the
work and the related agreed Consortium Budget,
including the payment schedule, as updated and
approved by the General Assembly.
“Consortium Budget”
Consortium Budget means the allocation of all the
resources in cash or in kind for the activities as
defined in Annex I of the Grant Agreement and in
the Consortium Plan thereafter.
Commenti
La definizione “Consortium Plan” di DESCA comprendente:
- la description of work, ovvero l’Annex I al contratto
il Consortium Budget (che è incluso nell’Annex I)
- la payment schedule, da definirsi nella prima riunione della
General Assembly che stabilisce le modalità di pagamento
dell’anticipo comunitario.
Poiché nel seguito (vedi il commento alle le definizioni aggiuntive di
“Average monthly pre-financing” e di “Advance payment” nonché la
modifica dell’ Art.. 7.3) vengono stabilite le norme per il pagamento
dell’anticipo, evitando il rinvio a successive decisioni della GA, la
payment schedule è superata e di conseguenza, la definizione di
“Consortium Plan” risulta inutile, potendosi far riferimento all’Annex I.
Per le motivazione espresse nel precedente commento, in tutti il testo
viene sostituto “Consortium Plan” con “Annex I of the Grant
Agreement”
“Average monthly pre-financing”
Average monthly pre-financing means the result of
dividing the amount received by the Coordinator
in accordance with the Grant Agreement Article 6,
by the number of months of the project.
Come è noto la Commissione versa un solo pre-financing per tutta la
durata del progetto. I partner sono liberi di decidere se ripartire tutta la
somma ricevuta dalla CE all’inizio del progetto (il CA IPCA e EUCAR
così prevedono), o di versare una anticipazione rateizzata (come
suggeriscono DESCA e IMG4) .
“Advance payment”
Advance payment means the Average monthly prefinancing multiplied by the number of months for
the upcoming reporting period, to be transferred to
the Parties by the Coordinator.
DESCA nel proporre di versare ai partner il pre-financing in tranche,
rinvia la definizione delle modalità di tale rateizzazione alla prima
riunione della General Assembly e connette i versamenti ad una
verifica del lavoro eseguito (ad es. una verifica semestrale dell’attività e
della spesa di ciascun partner, verifica a carico dell’Executive Board).
Nell’intento di:
- garantire una certezza dell’entrata ai partner
- di non appesantire la gestione dei partner con ulteriori rapporti
semestrali scientifici e finanziari e dell’Executive Board con una
ulteriore attività di controllo,
- di non rinviare una norma così significativa a decisioni successive,
si conferma la soluzione proposta DESCA di una anticipazione
rateizzata (utile soprattutto in progetti di ampia dimensione e durata), e
nel contempo si suggerisce una modifica - descritta nel seguito nella
sezione 7.3 Payments – che definisce già nel CA le norme del
versamento legandole ad un criterio “freddo”.
Il criterio individuato stabilisce un versamento in tranche anticipate in
modo che coprano almeno l’intera l’attività del periodo prima della
successiva rendicontazione (“multiplied by the number of months for
the upcoming reporting period”), calcolate in media costante (Average
monthly pre-financing”). Il criterio consente anche di aumentare
GdL Soci APRE
7
facilmente l’anticipazione, inserendo nella definizione di “Advance
payment” un correttore ad esempio “multiplied by the number of months
for the upcoming reporting period, plus six month” se ritenuto
necessario.
L’iter sarà quindi:
1) versamento anticipato dei primi 12 o 18 mesi (secondo il
contratto)
2) rendiconto della spesa elegibile alla Commissione
3) rimborso delle somme spese ai partner (versate dalla CE a
rendiconto accettato)
4) nuovo calcolo dell’anticipo (che terrà conto delle somme in
cassa presso ciascun partner portandole in detrazione)
5) versamento del nuovo anticipo.
“Legitimate interest”: means Party’s interests of
any kind, included but not limited to commercial
interest or interest to the corporate image, which
breach would result in such Party’s suffering great
harm in the cases provided for in this Consortium
Agreement.
.
"Background" means (in addition to the definition
given in the Grant Agreement) the Background
accumulated and developed solely within the
specific Project group of each Party directly
involved in the execution of the work, or the
Background accumulated and developed by each
Party needed to perform the Project otherwise
specified and listed in [Attachment 1] hereto.
"Project group" means the Parties’ departments,
institutes, laboratories or specific Project group
directly involved in carrying out the project, as
described in the Grant Agreement Preparation
Forms by each Party and identified as Parties in
this Consortium Agreement first page.
"Effective Date" means either the date of signature
of the Consortium Agreement by all the Parties or
the Start Date of the Grant Agreement whichever
GdL Soci APRE
Sono di conseguenza inserite due nuove definizioni:
- ”Average monthly pre-financing”, determinato dividendo il
totale del prefinanziamento comunitario effettivamente
ricevuto dal Coordinatore, per il numero di mesi del progetto
e proporzionato per ciascun partner, in modo da costituire un
pre-financing mensile medio.
- "Advance payment" determinato moltiplicando il pre-financing
mensile medio per il numero di mesi di attività previsti prima
del reporting period (12 o 18 secondo il tipo di progetto); la
somma risultante è quella che sarà versata ai partner dal
coordinatore.
In riferimento all’ art. 8.3.1 Publication nel quale DESCA prevede che
unica (e generica) causa di obiezione alla pubblicazione sia il legittimo
interesse dimostrato da una delle parti che sarebbe gravemente
danneggiato dalla pubblicazione; si suggerisce una possibile definizione
seguendo in parte il modello IPCA, per chiarire che cosa si intende per
“legitimate interests”;
E’ da ricordare che il Grant Agreement II.30 (che non definisce il
legittimo interesse) individua – tra gli altri - possibili interessi legittimi
relativamente al proprio foreground o background : “Following
notification, any of those beneficiaries may object within 30 days of the
notification to the envisaged dissemination activity if it considers that
its legitimate interests in relation to its foreground or background could
suffer disproportionately great harm. In such cases, the dissemination
activity may not take place unless appropriate steps are taken to
safeguard these legitimate interests”
Come suggerito da DESCA nell’Op. 1 dell’Art. 9.1 (Background
covered) “Such identification may be done by e.g. naming a specific
department of a Party”, un sistema semplice – qui proposto - per
limitare la conoscenza pregressa messa a disposizione dei partner per il
progetto, è di indicare in prima pagina del CA – l’Istituto, il Gruppo, il
Servizio, il Dipartimento, ecc. che partecipa al progetto, connettendo il
Background disponibile solo a quello prodotto da tale specifico
Gruppo, Dipt. ecc. (ad es. non il Politecnico di Torino, beneficiario del
Grant Agreement, bensì, nel CA, il Politecnico di Torino - Gruppo
Reti), in modo da eliminare la totalità del Background del beneficiario.
Si propongono quindi due definizioni aggiuntive, quali:
"Background" e "Project group"
Appare utile inserire altre definizioni aggiuntive:
- la definizione di "Effective Date" (avendola tolta dalle premesse) vedi
nel seguito 3.1 Entry into force i commenti su questo punto,
8
is the earliest.
"Project Reports" means the periodic reports
including the final reports together with the
Project deliverables, the financial statements and
related certificates on financial statements if any,
and all supporting documents evidencing
expenditures incurred by the Parties for the
purposes of the Project, that shall be delivered to
the Coordinator and /or to Consortium
Body/Bodies, to be submitted to the Commission,
in accordance with the Grant Agreement Annex I,
Annex II Articles II.4 and if appropriate, Annex
III.
[“Linked Third Party” means Legal entities, either
public or private, represented in the Grant
Agreement by a Party according to the terms of
Special Clause n°10 of the Grant Agreement.
The Linked Third Parties in this Consortium
Agreement are:
[XXX] Linked to and represented by [XXX];
[XXX] Linked to and represented by [XXX]; etc.]
- la definizione di "Party’s share" richiamata in art. 5.2, legandola alla
previsione di costo iniziale del progetto, o a quella successivamente
stabilita tra i partner.
- una definizione legata ai rapporti "Project Reports" da consegnarsi –
intesi in senso ampio con inclusione dei Deliverable – cui fare
riferimento nelle sezione legata alle responsabilità delle parti.
Inoltre, se sono state inserite parti terze nel CA, sono da aggiungersi :
- la definizione di terze parti “Linked Third Party” elencate in
GA Article 7 – Special Clauses, con la specifica del partner
che li rappresenta, definizione e specifica mutuate dai
commenti del CNRS (FR) ente che è usualmente coinvolto in
UMR.
- La definizione di “Signatory Party” per distinguere i
beneficiari del Grant Agreement dai Linked Third Party.
In tal caso occorrerà opportunamente valutare nel testo l’espressione
Party/Parties se da attribuire a tutte le parti firmatarie e/o alle sole
Signatory Party
[“Party’s share” means, for each Party, the share
of its estimates total cost of the Project as initially
set out in the Grant Agreement, unless otherwise
agreed by all Parties.
[ “Signatory Party” means the Beneficiary in the
Grant Agreement]
L’espressione Affiliated Entity non è ulteriormente definita (con il
rinvio al Grant Agreement II.1 2. "affiliated entity" means any legal
entity that is under the direct or indirect control of a beneficiary, or
under the same direct or indirect control as the beneficiary, control
taking any of the following forms:
(a) the direct or indirect holding of more than 50% of the nominal value
of the issued share capital in the legal entity concerned, or of a
majority of the voting rights of the shareholders or associates of that
entity;
(b) the direct or indirect holding, in fact or in law, of decision-making
powers in the legal entity concerned.).
In caso di progetti industriali ci potrebbe essere un maggior interesse ad
allargare il concetto di Affiliated Entity una richiesta di maggiori
specificazioni.
Riguardo agli altri modelli di CA più utilizzati e per completezza di informazioni:
IMG4 (che è una variazione di DESCA) non contempla definizioni aggiuntive degli Affiliati.
IPCA inserisce una definizione specifica (section 1.2) che amplia notevolmente quanto previsto dal Grant Agreement II.12
("...an Affiliated Entity of that Party as defined in the GA , together with:
(a)
any legal entity directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with that Party, for so
long as such Control lasts ; and
(b)
any other legal entity that is listed in Annex 1 to this CA as being an Affiliate of that Party, where such legal entity
is:
(i) one in which that Party (or a legal entity qualifying as an Affiliate of that Party under (a) above) has a 50% equity share
or is the single largest equity shareholder; or
(ii) under common Control with that Party, or a legal entity qualifying as an Affiliate of a Party under (a) above through
government”)
EUCAR allarga (section 2) la lista degli affiliati rispetto a quanto previsto dal Grant Agreement II.12, includendo le
GdL Soci APRE
9
imprese madri.
Section 3: Entry into force, duration and termination
3.1 Entry into force
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
THIS CONSORTIUM AGREEMENT …. is made
on [YYYY-MM-DD] hereinafter referred to as
“Effective Date”.
Commenti
Nelle premesse di DESCA la data effettiva è quella di stipula del CA:
“THIS CONSORTIUM AGREEMENT is based upon .... and is made
on [YYYY-MM-DD], hereinafter referred to as “Effective Date”
3.1 Entry into force
An entity becomes a Party to this Consortium
Agreement upon signature of this Consortium
Agreement by a duly authorised representative.
Non essendo necessariamente connessa alla data di firma delle parti né
all’entrata in vigore del Grant Agreement (la Start date del GA), questa
Effective Date potrebbe essere una qualsiasi data concordata tra le parti.
Ciò consentirebbe di retrodatare o di posporre gli effetti rispetto ai
termini del GA.
This Consortium Agreement shall enter into force
upon and as from the date of signature by all
Parties and shall have effect from the Effective
Date.identified at the beginning of this Consortium
Agreement.
Conseguenze:
1) in caso non vi sia stato un MoU o un accordo precedente al contratto
– la retrodatazione della data al momento della definizione della
proposta consente, ad es., di proteggere informazioni confidenziali
scambiate prima della stipula del contratto,
2) riguardo alla posposizione della data, potrebbe essere utile in alcuni
casi ad es. se il CA non è obbligatorio. In tal caso la data di entrata in
vigore potrebbe essere diversa dalla Start date del GA, anche
successiva ad essa (mentre se il CA è obbligato non potrà essere
susseguente alla decorrenza del GA).
3) Per alcuni partecipanti una datazione diversa dalla data di firma può
costituire un ostacolo, che occorre far presente all’inizio delle
negoziazioni.
Si propone di definire:
1 - la data di decorrenza effettiva a partire dalla quale sono regolati
gli effetti per ogni singolo sottoscrittore, definendola in maniera
adeguata nella Section 1: Definitions ("Effective Date" means either
the date of signature of the Consortium Agreement by all the Parties or
the Start Date of the Grant Agreement whichever is the earlier.) e
connettendola in tal modo, sia con la data della firma che con la
decorrenza del Grant Agreement.
Vi saranno poi nel CA anche
1 - la data della singola sottoscrizione di ciascun partecipante (al
termine del CA, da apporre vicino alla firma di ogni partner Date of
signature <INSERT DATE>)
2 - la data di firma comune, ovvero quella della firma del coordinatore
che firma per ultimo (THIS CONSORTIUM AGREEMENT …. is
made on [YYYY-MM-DD].
Per la decorrenza occorre anche, e l’opzione suggerita ne tiene conto,
che tutte le Parti abbiano sottoscritto il CA.
3.2 Duration and termination
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
3.2.1 Termination before signature of the Grant
GdL Soci APRE
Commenti
DESCA non prevede alcuna disposizione relativa all’abbandono di un
10
Agreement by the Coordinator.
Before signature of the Grant Agreement by the
Coordinator any Party may without thereby
incurring liability withdraw from and terminate
this Consortium Agreement by informing the
Coordinator in writing of such withdrawal and
termination (which shall take effect as of the latest
date of such notice) if at its sole option it decides it
will not participate either in the submission of the
proposal or in the carrying out of the Project.
The Parties may by written agreement terminate
this Consortium Agreement forthwith; and this
Consortium Agreement shall terminate if and on
the date that the Parties agree not to submit a
Proposal to the Commission or the Commission
rejects the Proposal.
3.2.2 Termination after signature of the Grant
Agreement by the Coordinator
Subject to Section 3.2.3, no Party may withdraw
from this Consortium Agreement unless the
Commission terminates: (a) the Grant Agreement;
or (b) that Party's participation in the Grant
Agreement. In either such case this Consortium
Agreement shall automatically terminate in respect
of such Party.
A Party shall not by any withdrawal or termination
be relieved from:
(a) any of its responsibilities under this
Consortium Agreement or the Grant
Agreement in respect of that part of its
work on the Project which has been
carried out (or which should have been
carried out) up to the date of the
withdrawal or termination; or
(b) without prejudice to the provisions of
Section 5, any of its obligations or
liabilities arising out of such withdrawal
or termination.
partecipante né prima della firma del Grant Agreement, né durante il
progetto se non per la parte relativa ai Diritti di Accesso, ed alle
conseguenze (implicazioni di reporting, finanziarie, IPR, obblighi
generali..) appena accennate del recesso stesso.
Si propone pertanto di inserire alcuni nuovi articoli, in questo caso
mutuati dal modello IPCA, relativi al ritiro/recesso prima e dopo la
firma del GA, del Coordinatore e/o di un partner disciplinando il
recesso (modalità, tempistiche, eventuale approvazione , ecc).
L’assenza di un articolo ad hoc - o, meglio, di un articolo destinato a
tutte le modifiche del consorzio in entrata o in uscita (“Change to the
Consortium”) - semplifica o meglio non disciplina, un importante
momento della vita del progetto, più frequente di quanto non si pensi,
soprattutto nei progetti di ampia dimensione.
In una riscrittura più ampia, questi articoli potrebbero trovare spazio
anche altrove, ad es. se si volesse inserire – appropriatamente - una
sezione ad hoc (“Change to the Consortium”)
3.2.3 Exceptional withdrawal of a Party
If circumstances arise under which a Party wishes
to terminate its participation in the Grant
Agreement and this Consortium Agreement, it may
make a written application to the Coordinator for it
to withdraw from the Project and to terminate this
Consortium Agreement with regard to itself.
A Party making such an application shall give as
much notice as is practicable (but in no event less
than [one / three] month's notice) to the other
Parties and the Commission.
Such notice shall fully set out the relevant
circumstances, including the specific grounds for
which it considers that it will be prevented from
fulfilling its agreed role in the Project; and the
reasons for which it considers there to be no
realistic alternative to its withdrawing), and shall
state a specific date with effect from which the
requesting Party proposes that such withdrawal
GdL Soci APRE
11
and termination should be effective.
The other Parties shall not unreasonably withhold
their consent to an application which has been
made under the first paragraph of Section 3.2.3 in
good faith, but may make their consent subject to
such conditions as they may reasonably require
with regard to the best interests of the Project.
Each Party recognises that the Commission has
and retains complete discretion as to whether to
consent to any request made to it by a Party for
termination of its participation in the Grant
Agreement and that it may make its consent (if any
is offered) subject to specific conditions.
On receipt of any request under the second
paragraph of Section 3.2.3 the Parties shall use
reasonable endeavours to reach agreement on
either (a) or (b) below:
(a) reallocation of the requesting Party's
work and contribution in order that the
aims and objectives of the Project can still
be met after the proposed withdrawal, and
submitting details of it to the
Commission;
(b) or the drafting of a restructured work
programme and submitting it to the
Commission.
The Parties shall promptly submit details of any
agreed resulting proposed work reallocation or
agreed proposed revised work programme to the
Commission for its approval.
Section 4: Responsibilities of Parties
4 Title of Section
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Section 4: Responsibilities of Parties each Party
Commenti
Titolo più preciso della sezione: Responsibilities of each Party (non si
tratta di responsabilità congiunte ed il titolo lo precisa)
4.1 General principles
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each Party undertakes to take part in the efficient
implementation of the Project, and to cooperate,
perform and fulfil, promptly and on time, all of its
obligations under the Grant Agreement and this
Consortium Agreement, as may be reasonably
required from it. and in a manner of good faith as
prescribed by Belgian law.
Commenti
Anche se la Legge belga è la legge scelta dal Consorzio per il governo
del CA ovvero per le controversie sull’applicazione del CA (in analogia
con il Grant Agreement che può indicare tale legge o quella
lussemburghese), e così è stato indicato nel successivo Art. 11.7
Applicable law (“This Consortium Agreement and all clauses in the
Grant Agreement affecting the rights and obligations between the
Parties shall be construed in accordance with and governed by the laws
of [Belgium]”) il riferimento alla legge belga all’interno di sezioni
specifiche non è sempre consigliato, anche per facilitare l’eventuale
sostituzione con altra legge.
Each Party shall provide promptly all information
reasonably required by a Consortium Body or by
the Coordinator to carry out its tasks as foreseen in
Article 6.4. Each Party shall hold harmless the
Generalmente le responsabilità – oltre a quelle generali per il progetto
ed in particolare, degli organi di progetto - si articolano: a) nei riguardi
della Commissione, b) nei riguardi delle Parti tra di loro e c) nei
riguardi di terzi, DESCA non segue chiaramente questo articolato.
GdL Soci APRE
12
Coordinator against all liability incurred by the
Coordinator in the performance of its obligations,
due to any failure by such Party in the execution of
its obligations under this CA and the Grant
Agreement.
Each Party shall submit to the Coordinator, no
later than [thirty (30)] days after the end of each
reporting period, the Project Reports falling on its
responsibility. The layout and contents of the
Project Reports shall conform to the instructions
and guidance notes established by the
Commission.
Tuttavia uno specifico riferimento ai Deliverables ed ai Rapporti
richiesti dalla Commissione sembra opportuno, includendo un termine
di consegna, anticipato rispetto alla data di consegna alla Commissione,
per consentire al coordinatore l’assemblaggio e la verifica.
Inoltre:
- le parti si impegnano a lasciare indenne il coordinatore da eventuali
danni scaturiti a causa della propria negligenza, e
- il Coordinatore potrà inviare alla Commissione i Project Reports,
anche se mancati dei contributi dei partner ritardatari.
A tal fine,
- si è suggerito di includere nella Sezione Definizioni una
definizione ampia dei Project Reports che include anche i
Deliverable (sez. Definizioni aggiuntive)
- si propone il termine di 30 gg per la consegna dei Project
Reports
- si aggiunge l’obbligo delle parti nel lasciare indenne il
coordinatore
- si aggiunge la possibilità per il Coordinatore di inviare i
Project Reports ricevuti dai partner anche se mancanti dei
contributi dei partner ritardatari (vedi 6.4 Coordinator)
4.2 Breach
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
In the event the responsible Consortium Body
identifies a non-performance or default, including
delay, in performance by a Party of its obligations
under this Consortium Agreement or the Grant
Agreement, the Coordinator will give written
notice requiring that such breach be remedied
within [30-45-60] calendar days.
If this does not occur, the breach is not due to
Force Majeure and if it is not capable of remedy
or not remedied within that period, the General
Assembly may decide to declare the Party to be a
Defaulting Party and to decide on the
consequences thereof which may include
termination of its participation.
The Parties agree that if a Party wishes to
terminate its participation in the Project, it will be
considered as a request for termination as provided
for in article II.36.6 of the Grant Agreement and
the provisions of this Consortium Agreement
regarding such termination shall apply.
Commenti
Il termine di 30 giorni per porre rimedio, mutuato dal Grant Agreement,
potrebbe essere un termine troppo ridotto, in accordo con i partner,
potrebbe essere aumentato (45-60 gg).
E’ assente la definizione di breach e non è richiamata né la Force
Majeure, né la possibilità di termine della partecipazione. Potrebbe
essere utile inserire qui almeno alcune specifiche del breach (es: nonperformance, default, delay ecc.)
Le modifiche proposte vanno in questa direzione.
.
4.3 Involvement of third parties
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
……..The Party shall obtain the prior approval of
the Executive Board for all subcontracts of an
amount equal to or higher than [20.000] €/year,
except for the subcontracts already identified in the
Grant Agreement Annex I.
Commenti
Il paragrafo 4.3 propone nel contenuto il GA anche se sottolinea come
l’eventuale coinvolgimento nell’attività di Affiliati attenga il
coinvolgimento di parti terze e – con l’occasione – specifica che questo
coinvolgimento in nessun modo deve limitare i diritti e gli obblighi
delle parti rispetto agli IPR.
Solitamente i subcontratti non inseriti in Annesso I che deve essere
approvato dalla Commissione, necessitano di un Amendment al
GdL Soci APRE
13
contratto, preventivamente assentito dal Board. Se si opta per questa
ipotesi, soprattutto se di impegno finanziario significativo:
- nei compiti del Board occorrerà aggiungere “authorise any Party to
subcontract certain elements of its tasks in accordance with provisions
of Section 4.3”;
- in art. 4.3 aggiungere l’obbligo specifico.
Section 5: Liability towards each other
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each Party undertakes to perform its work at its
own risk and under its sole liability and shall
support all consequences in compliance with the
provisions hereunder.
Commenti
Il modello IMG4, che presenta una versione modificata del modello
DESCA, propone un articolo introduttivo alla sez. 5.
5.1 No warranties
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
In respect of any information or materials supplied
by one Party to another under the Project, no
warranty, or representation of any kind is made,
given or implied as to the sufficiency or fitness for
purpose, nor as to the absence of any infringement
of any proprietary rights of third parties.
The recipient Party shall in all cases be entirely
and solely liable for the use to which it puts such
information and materials.
Nevertheless, each Party undertakes not to
knowingly use any proprietary rights of a third
party for which such Party has not acquired the
corresponding right of use and/or to grant licenses.
Commenti
Seguendo ancora il modello IMG4 due aggiunte possono bene integrare
le garanzie nello scambio di dati e materiali:
- la responsabilità dell’utente finale (solitamente presente in tutti
i CA) e
- la responsabilità del “cedente” nel non utilizzare dati e
materiali dei quali non possa legittimamente disporre.
Section 6: Governance structure for Medium and Large Projects
6.1 General structure
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
6.1 General structure
The organisational structure of the Consortium
shall comprise the following Consortium Bodies:
(a) the General Assembly as the ultimate decisionmaking body of the Consortium
(b) the Executive Board as the supervisory body
for the execution of the Project which shall report
to and be accountable to the General Assembly
(c) the Sub Project Committees as management
groups for Sub Projects
(hereinafter referred to as “Consortium Bodies” or
“Consortium Body”)
(d) the Coordinator is the legal entity acting as the
intermediary between the Parties and the European
Commission The Coordinator shall, in addition to
GdL Soci APRE
Commenti
DESCA prevede una struttura semplificata per i progetti più piccoli
[Module GOV SP] nei quali non sono presenti Sub Project Committees.
E’ possibile che il Coordinatore sia elencato nella descrizione della
struttura del progetto anticipandone la definizione e considerando tale
figura come un organo del Consorzio, non collegiale ma individuale, i
cui compiti sono riportati e listati nella apposita sezione. La modifica
proposta è in questa direzione.
14
its responsibilities as a Party, perform the tasks
assigned to it as described in the Grant Agreement
and this Consortium Agreement.
The Coordinator [with the Parties XXX and XXX]
will implement a Management Support Team,
reporting to the Coordinator and to the Executive
Board as appropriate.
The Consortium Bodies become operational on the
Effective Date.
La presenza del Management Support Team, qualora tale struttura non
sia stata prevista in fase di proposta - e quindi non sia stato previsto
alcun budget aggiuntivo per il coordinatore e/o ad altri partner
partecipanti alla struttura - e’ da valutare con attenzione.
Se non prevista in precedenza :
- o si elimina
- o è consigliabile che il Consortium Agreement preveda e
regolamenti le procedure per l’eventuale implementazione del
team indicando, chi lo istituisce, chi conseguentemente, ne
sopporta la spesa (se il solo coordinatore o anche altri
partecipanti) a chi deve riferire..
Si propone di aggiungere l’inclusione (IMG4) della decorrenza per
l’operatività dei Consortium Bodies.
6.2.1 Representation in meetings
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Any member of a Consortium Body:
should be present or represented at any
meeting of such Consortium Body;
may appoint a substitute or a proxy to
attend and vote at any meeting;
and shall participate in a cooperative
manner in the meetings.
After having informed the chairperson of the
Consortium Body in writing, each Party shall have
the right to replace its representative and/or, in
duly justified cases, to grant a power of attorney to
another member to represent them as their proxies,
with a limit of one (1) proxy per member although
it shall use all reasonable endeavours to maintain
the continuity of its representation.
Any expert or qualified person may be invited by
the Chairperson to attend the meetings with a role
of advisor providing this is in the general interest
of the project and related to the items in agenda.
The requests of participation of third parties will
have to be communicated to each Consortium
Body member, as soon as possible and within the
time limit set in Article 6.2.2 for the notice of the
meeting.
A member may object within three days upon
receipt of written notice.
Commenti
E’ utile fare una distinzione tra deleghe interne all’ente stesso e deleghe
“esterne" (può ad esempio avvenire quando 2 partner siano in una
situazione di dipendenza).
Riguardo al 2° comma (may appoint a substitute or a proxy to attend
and vote at any meeting) è utile meglio chiarire la distinzione tra un
sostituto ed un delegato.
Le modifiche suggerite prevedono che ogni partner nomini un proprio
rappresentate e – se lo desidera - un sostituto (substitute) di
quest’ultimo (per la GA l’elenco è in allegato al CA). Inoltre in caso di
impedimento del/dei rappresentanti, il partner può delegare un altro
partner del progetto (proxy) a rappresentarlo in quella specifica
riunione.
Pertanto nel primo caso si tratta di designazioni interne all’ente stesso,
mentre nel secondo caso la delega è “esterna” ad altro partecipante.
Riguardo al proxy è opportuno che ogni membro sia portatore di una
sola delega per evitare di trovarsi in pochi, con molte deleghe, a
decidere per molti.
La struttura base di DESCA non regola la presenza di soggetti NON
MEMBRI alle riunioni dei Consortium Bodies, siano essi parti del
progetto che terze parti.
Si suggerisce di prevedere la possibilità di partecipazione di altri
soggetti qualora motivato e giustificato negli interessi del progetto.
Nel caso non si sia ritenuto opportuno inserire i soggetti che rientrano
nella clausola speciale 10 come firmatari del CA (Linked Third
Parties), il suggerimento proposto consente la possibilità di far
partecipare ai meeting anche costoro (senza diritto di voto).
6.2.2 Preparation and organisation of meetings
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Extraordinary meeting
General Assembly: At any time upon written
request to the Chairperson of the Executive Board
or 1/3 of the members of the General Assembly
GdL Soci APRE
Commenti
La frequenza delle riunioni dei vari organi può variare a seconda delle
funzioni e della tipologia di progetto.
Per gli organi operativi è comunque consigliabile prevedere almeno due
15
Executive Board: At any time upon written request
to the Chairperson of any member of the Executive
Board
Sub Project Committee: At any time upon written
request to the Chairperson of any member of the
respective Sub Project
Any Decisions may also be taken without a
meeting by circulating to all members of the
Consortium Body a written document which is
then has to be signed by the defined majority (see
Article 6.2.3.) of all members, of the Consortium
Body even by electronic means, in compliance
with the voting rules set out in Article 6.2.3 of this
Consortium Agreement.
Such procedure shall be adopted in the following
exceptional cases:
the Consortium Body cannot be convened
in due time following the procedures described
above;
urgent matters require that decision must
be taken without delay;
In any case, any member can object to this
procedure if it can justify its interest is damaged
by adopting it.
Decisions will only be executed once the minutes
have been accepted according to Article 6.2.5.
riunioni all’anno, che potrebbero svolgersi anche in video-conferenza.
Le tempistiche suggerite sia per la notifica della data del meeting che
per l’invio dell’agenda (riunioni ordinarie e straordinarie), possono
essere modificate in base alle esigenze del progetto, ma la loro
definizione nel CA è necessaria a garanzia del corretta programmazione
(preparazione) dei meeting.
L’ipotesi di DESCA per decisioni collegiali in assenza di meeting è
correttamente garantista (circolazione di un documento e successiva
sottoscrizione) ed utile soprattutto per le decisioni della General
Assembly.
E’ aggiunta la possibilità di approvazione scritta per via elettronica,
precisando i casi in cui questa procedura può essere applicata.
La modifica, suggerita da IMG4, sembra corretta.
6.2.3 Voting rules and quorum
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each Consortium Body shall not deliberate and
decide validly unless a quorum of two-thirds (2/3)
of its members are present or represented.
Each member of a Consortium Body [the General
Assembly] present or represented in the meeting,
shall have one vote [for each (50,000 Euro) of
Party’s share but each Party’s will be allocated at
least one vote. Each member of the Executive
Board or a Sub Project Committees present or
represented in the meeting shall have one vote.]
Commenti
Il modello DESCA, propone una soluzione basata su un principio di
collegialità “democratica” in cui ogni soggetto del CA partecipante al
progetto ha un proprio rappresentante nel massimo organo di governo,
l’Assemblea Generale, ed ha diritto ad un voto. Ciò avviene anche negli
altri Consortium Bodies.
Questo tipo di approccio equilibrato e largamente utilizzato, concede ad
ogni partner uno stesso peso decisionale, a prescindere dal diverso ruolo
che i partner hanno nel progetto.
Tuttavia in progetti complessi e/o ad elevata presenza industriale, nei
quali sono necessarie decisioni rapide, condivise dai partner principali,
ovvero da quei partner che contribuiscono con la maggiore attività ed
impegno finanziario, è spesso richiesto un elemento correttivo che
possa “pesare” il potere decisionale all’interno del progetto ai fini di un
più efficace, principio di rappresentatività.
Così è ad esempio nel modello IPCA che rispecchiando più
marcatamente gli interessi di impresa, è solitamente utilizzato in
progetti ad alto contenuto tecnologico.
Nel caso si voglia comunque utilizzare DESCA nei predetti tipi di
progetti, è possibile sostituire la modalità 1 partner = 1 voto
concedendo ad ogni partner un numero di voti proporzionato al proprio
“peso” finanziario: 1 voto per quota di costo totale (qui indicata in
50.000 euro, ma variabile secondo il progetto). Tale meccanismo è
proposto solo per la GA e la possibilità – opzionale – è tra parentesi
GdL Soci APRE
16
quadre.
Naturalmente i criteri per la determinazione del “peso” e la struttura
organizzativa conseguente, devono essere oggetto di accordo
preventivo, raggiunto e sottoscritto già a livello di proposta.
[All the Linked Third Parties together with the
Signatory Party to whom are linked and
represented shall have one vote.]
Defaulting Party members may not vote.
Decisions shall be taken by a majority of twothirds (2/3) of the votes of the members present or
represented excluding the General Assembly
decisions in Article 6.3.1.2 d) to f) and any
evolution to the Consortium for which decisions
shall be taken unanimously.
Si annota anche che – ove più opportuno – si potrebbe cambiare la
quota finanziaria con un numero di Mesi/Persona (ad es. one vote for
each [12 Person Months].
E’ aggiunta la norma riguardante l’unicità del voto per ciascun
Beneficiario (Signatory Party) da utilizzarsi, se sono stati inseriti nel
CA organismi terzi inclusi nel Grant Agreement in ragione della
Clausola speciale 10.
Anche nell’intento di bilanciare meglio una scelta sul diritto di veto
(vedi art. successivo), può essere utile distinguere il tipo di
maggioranza necessaria
nella presa di decisioni della General
Assembly. In tal caso è consigliabile eliminare da questo articolo (che
vale per i tre Consortium Bodies) il comma relativo alla maggioranza
necessaria per la presa di decisioni (Decisions shall be taken by a
majority of two-thirds (2/3) of the votes.), riportando la norma nel
seguito ogni articolo riferito ai tre Consortium Body, es:
6.3.1 General Assembly
.... Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the
votes of the members present or represented excluding the decisions in
Article 6.3.1.2 d) to f) and any evolution to the Consortium for which
decisions shall be taken unanimously.
6.3.2 Executive Board
In addition to the rules in Article 6.2, the following rules shall apply:
Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes of
the members present or represented.
6.3.3 Sub Project Committees
In addition to the rules in Article 6.2, the following rules shall apply:
Decisions shall be taken by a majority of two-thirds (2/3) of the votes of
the members present or represented.
6.2.4 Veto rights
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
A member of the Consortium Bodies which can
show that its whose own work [time for
performance, costs, liabilities], intellectual
property rights [or other legitimate interests]
would be severely affected by a decision of the
relevant Consortium Body may exercise a veto
with respect to the corresponding decision or
relevant part of the decision.
When the decision is foreseen on the original
agenda, a member may veto such a decision during
the meeting only.
GdL Soci APRE
Commenti
In molti Consortium Agreement i Coordinatori tendono a limitare
fortemente il diritto di veto o di eliminarlo del tutto, al fine di evitare
paralisi decisionali, considerato anche che il concetto di “interesse
legittimo” che consente il veto, non è facilmente definibile con il
necessario dettaglio.
Tuttavia molte organizzazioni partner sono restie ad eliminarlo, in
quanto costituisce una garanzia reale.
Se il consorzio concorda l’articolo può essere eliminato del tutto, o se
ne possono eliminare alcune parti [inserite tra parentesi], o si può
limitarlo alle sole decisioni della General Assembly, lasciando le
decisioni dell’Executive Board e dei Sub Project Committee senza
diritto di veto, tenendo in ogni modo presente che:
- tra i compiti dell’Executive Board (art. 6.3.2.3) è previsto che in caso
di modifica di attività e di budget gli impegni eventualmente già assunti
devono essere tenuti in considerazione (“In the case of abolished tasks
as a result of a decision of the General Assembly, the Executive Board
shall advise the General Assembly on ways to rearrange tasks and
budgets of the Parties concerned. Such rearrangement shall take into
consideration the legitimate commitments taken prior to the decisions,
which cannot be cancelled”)
17
- in sede di General Assembly (sezione 6.3.1.2) alcune decisioni sono
da prendere all’unanimità.
6.3.1 General Assembly
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
6.3.1.1 Members
The General Assembly shall consist of one
authorised representative of each Party (hereinafter
General Assembly Member).
The General Assembly appointed members (1st
Representative) and substitutes if any (2nd
Representative) are listed in the Attachment [X],of
this Consortium Agreement.
Any change will have to be notified in writing by
the concerned Party to the Coordinator.
6.3.1.2 Decisions
The General Assembly shall be free to act on its
own initiative to formulate proposals and take
decisions in accordance with the procedures set
out herein. In addition, all proposals made by the
Executive Board shall also be considered and
decided upon by the General Assembly.
The following decisions shall be taken by the
General Assembly:
Commenti
Riguardo ai membri della GA (authorised representatives) è opportuno
che vi sia una nomina espressa dell’organizzazione partecipante e che
siano noti a tutti.
La nomina può avvenire tramite lettera al Coordinatore. L’ulteriore
soluzione proposta (semplificante) prevede di indicare i membri della
GA in allegato al Consortium Agreement: in tal modo
“automaticamente” la firma del CA, nel quale i nominativi sono inseriti,
costituisce una manifestazione di volontà dell’organizzazione
partecipante.
Considerato che nel testo vi sono alcuni richiami alle decisioni della
GA, appare opportuno indicizzarle (a, b, c…).
I punti c) e d) sono in alternativa, secondo la decisione del consorzio,
ovvero se si decide di inserire un allegato con il Background included o
excluded.
Ulteriori limitate modifiche seguono le proposte di IMG4 e chiariscono
i poteri della GA.
Content, finances and intellectual property rights
a) Proposals for changes to Annex I of the Grant
Agreement the terms of the signed Grant
Agreement to be agreed by the European
Commission and/or this Consortium Agreement
b) Changes to the Consortium Plan Annex I of the
Grant Agreement (including major changes in
work, termination, creation, or reallocation of
tasks, and the allocation of Consortium Budget)
among the Parties
c) Withdrawals from [Attachment 1 (Background
included)]
d) Additions to [Attachment 2 (Background
excluded)]
e) Additions Changes to [Attachment 4 (Listed
Affiliated Entities)]
f) Additions Changes to [Attachment 6 (List of
Third Parties)]
Evolution of the Consortium
g) Entry of a new Party to the Consortium and
approval of the settlement on the modalities and
conditions of the accession of such a new Party
h) Withdrawal of a Party from the Consortium and
the approval of the settlement on the modalities
and conditions of the withdrawal
i) Declaration of a Party to be a Defaulting Party
j) Actions to be taken against a Defaulting Party,
including corrective measures and remedies to be
required from a Defaulting Party
k) Termination of a Defaulting Party’s
GdL Soci APRE
18
participation in the Consortium and measures
relating thereto
l) Proposal to the European Commission for a
change of the Coordinator
m) Suspension of all or part of the Project
n) Termination of the Project and/or the
Consortium Agreement
Appointments on the basis of Annex I, the
appointment addition or replacement if necessary
of:
Sub Project Leaders
Executive Board Members
6.3.2 Executive Board
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
6.3.2.1 Members
The Executive Board shall consist of the
Coordinator and all of the Sub Project Leaders as
appointed by the General Assembly (hereinafter
Executive Members).
According to the Grant Agreement Annex I, a list
of Executive Board members is given in
Attachment [X]
Any replacement or addition shall be decided by
the General Assembly.
6.3.2.3 Tasks
Commenti
Normalmente i WP Leader (qui Sub Project Leaders) sono già stabiliti
in proposta ed è inutile – a volte dannoso - aspettare l’approvazione
della GA. Seguendo questo commento si propone un’alternativa al
primo paragrafo del 6.3.2.1.
Se per motivi interni al progetto, i membri dell’Ex. Board non sono i
WP Leader o sono i WP Leader più altri partner con specifico compito,
o sono i partner che hanno un maggior “peso” nel progetto, si può
semplicemente elencare i membri. La seconda opzione (B) tiene conto
di questa possibilità ed è da preferire in caso si sia scelta l’ipotesi di un
voto “pesato” per la GA, in quanto consente facilmente di inserire nel
Board i partner con maggior impegno.
DESCA non norma la possibilità di sostituire/aggiungere i membri
dell’EB.
Se i membri dell’Executive Board sono i WP Leader è bene che
eventuali modifiche siano approvate dalla GA;
se non lo sono, ovvero si tratta di persone fisiche stabilite, possono
anche essere:
- aumentati con l’assenso della GA
- sostituiti direttamente dallo Executive Board medesimo
(all’unanimità)
Nel caso in cui alcuni partner non raggiungono un accordo su
determinati aspetti (es. proprietà intellettuale), prima di ricorrere
all’arbitrato, possono decidere congiuntamente di affidarsi al giudizio
dell’Executive Board ed accettare, di conseguenza le sue decisioni.
Il ruolo di “arbitro” è affidato da DESCA all’Executive Board. Il
commento di DESCA su questo punto è chiaro: “Seeking consensus is a
major task of the Executive Committee, gives it a central role in the
performance of the Project and avoids complicated escalation
procedures that would be required if potential conflicts had to be solved
in procedural ways.”
Per la maggior parte dei progetti è una proposta condivisibile.
Tuttavia, se la composizione dell’Ex. Board in un progetto specifico è
particolarmente sbilanciata, questo ruolo arbitrale potrebbe essere
assunto dalla General Assembly che, con la presenza di tutti i partner,
garantisce una maggiore imparzialità.
In tal caso si dovrebbe inserire tra i compiti della GA (Content,
finances and intellectual property rights)“...c) Resolving at the request
of concerned Party/Parties, the disagreements occurred in other
Consortium Bodies” e nella Section 4 (Responsibilities of Parties) un
GdL Soci APRE
19
6.3.2.3 Tasks
The Executive Board shall monitor the effective
and efficient implementation of the Project, In
addition, the Executive Board shall collect
information at least every 6 months on the
progress of the Project, examine that information
to assess the compliance of the Project with the
Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement
and, if necessary, propose modifications of the
Consortium Plan Annex I to the General
Assembly.
6.3.2.3 Tasks
The Executive Board shall:
- initiate, coordinate and have organised the Sub
Project(s)
- agree on the members of the Management
Support Team, upon a proposal by the Coordinator
- support the Coordinator in verifying the Project
Reports, and in preparing related data and
deliverables, monitoring the compliance by the
Parties with their Grant Agreement obligations and
in preparing meetings with the European
Commission
prepare the content and timing of press releases and
joint publications by the Consortium or proposed by
the European Commission in respect of the
procedures of the Grant Agreement Article II 30.3
in case of withdrawal by the Coordinator or by an
Executive Member prepare proposals for submission
to the General Assembly, concerning the possible
appointment of a new Coordinator or a new
Executive Member.
corrispondente comma “If the Parties do not reach a general consensus
within discussion in other Consortium Bodies they can agree to move
such decision at level of General Assembly”.
Nel testo DESCA la verifica semestrale dell’Executive Board, (che
comporta di conseguenza l’oneroso invio da parte dei partecipanti di un
ulteriore rapporto semestrale di attività e di spesa) è connessa al
pagamento del contributo comunitario su base semestrale da parte del
Coordinatore, ipotizzato da DESCA, pagamento che dipende anche dai
risultati positivi della verifica effettuata.
Poiché il sistema di pagamento del pre-financing è stato modificato, è
possibile eliminare la periodicità di tale verifica, a meno che
- una verifica semestrale non sia stata scritta nella proposta di
progetto (e quindi inserita in Annex I divenendo obbligata) o
si giudichi opportuno monitorare in maniera costante e definita il
progetto.
Se - come è stato ipotizzato in precedenza – il Management Support
team è composto da personale assunto dal Coordinatore (e /o anche da
altri partner) sembra illogico che l’Ex. Board possa decidere sulle
persone che lo compongono
I task dell’Executive Board sono molto semplificati in DESCA, che
sceglie sempre soluzioni semplici.
Mancano infatti, molti, tra i compiti, solitamente più dettagliati di un
organo gestionale. In molte proposte di CA che seguono lo schema
DESCA i compiti del Board vengono aumentati, e sono da valutare
caso per caso.
Se ne indicano, per informazione, alcuni tra i più ragionevoli:
1) Making proposals to the General Assembly for the allocation of the
Project Budget in accordance with the Grant Agreement, including the
Project Plan and for possible budget transfers; 2) When major
modifications of the scope and content of the Work Packages are
required, making proposal to the General Assembly for those
modifications; 3) Making proposals to the General Assembly for the
review and/or amendment of the terms of the Grant Agreement; 4).
Making proposals to the General Assembly to suspend all or part of the
Project or to terminate all or part of the Grant Agreement, or to request
the Commission to terminate the participation of one or more Parties; 5)
Reviewing and deciding in case of default of a Party and preparing
proposals to the General Assembly with regard actions to be taken
against the Defaulting Party (as defined in Articles 6, 7 and 9, including
through a request to the Commission for an audit, an assignment of the
Defaulting Party's tasks, and suggestions on any new entity to join the
Project for that purpose; 6) Reviewing and deciding in case of default
of the Coordinator in the performance of its tasks as a Coordinator and
preparing proposals to the General Assembly on actions to be taken and
possible nomination of a new Coordinator; 7) Selecting and proposing
to the General Assembly possible new Parties to enter into the Grant
Agreement and the Consortium Agreement; 8). Deciding on technical
roadmaps for the Project; 9) Deciding on the selection of additional
expertise (sub-contractors); 10) Proposing to the General Assembly
rules for the management of the funds received from the Commission in
accordance with Section 7).
Se si tratta di preparare uno schema per un coordinatore è consigliabile
aumentare le responsabilità collegiali ed i compiti aggiuntivi per
l’Executive Board in modo da alleviare le responsabilità del
coordinatore.
GdL Soci APRE
20
6.3.3 Sub Project Committees
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
6.3.3.3 Sub Project Leader
The Sub Project Leader of each Sub Project is
appointed by the General Assembly.
Any addition or replacement of the Sub Project
Leader of each Sub Project is appointed by the
General Assembly.
Commenti
Come già accennato solitamente i WP Leader (qui Sub Project Leaders)
sono già stabiliti in proposta.
Nel CA, così come modificato, i nomi sono elencati in annesso (come
membri dell’Executive Board). Resta alla GA il compito di approvare
eventuali modifiche (“Any replacement shall be decided by the
General Assembly”)
The Sub Project Leader shall have the following
functions only:
communicating any plans, deliverables, documents
and information connected with the Sub Project
between its members and, if relevant, to the
Executive Board
communicating any exchange of tasks and related
budgets in the Sub Project between the Parties to the
Executive Board
submitting the implementation plan of the Sub
Project to the Executive Board for review and
proposing an update of the Consortium Plan Annex I
of the Grant Agreement.
coordinating on a day-to-day basis the progress of
the technical work under the Sub Project
following up decisions made by Consortium Bodies
insofar as they affect the Sub Project
advising the Coordinator of any discrepancy with the
Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement,
including any delay in delivery.
6.4 Coordinator
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
In particular, the Coordinator shall be responsible
for:
- monitoring compliance by the Parties with their
obligations
- keeping the address list of members and other
contact persons updated and available
- collecting, reviewing to verify consistency and
submitting information on the progress of the
Project, the Project reports and other deliverables
(including financial statements and related
certifications) to the European Commission
address the Project Reports and
deliverables to the European Commission, after
prior validation by the Executive Board;
- transmitting documents and information connected
with the Project, including copies of Accession
documents and changes of contact information to
and between Sub Project Leaders, as appropriate,
and any other the Parties concerned
chairing and organising
General
Assembly and Executive Board meetings, take,
distribute and obtain approval of the minutes and
to follow-up its decisions;
GdL Soci APRE
Commenti
Come è noto il Grant Agreement del 7PQ aumenta considerevolmente,
rispetto al precedente PQ, la responsabilità del Coordinatore,
attribuendogli anche i compiti di
“The coordinator shall: …. d) review the reports to verify consistency
with the project tasks before transmitting them to the Commission; e)
monitor the compliance by beneficiaries with their obligations under
this grant agreement” (Grant Agreement II.2.3).
Solitamente i CA cercano di far condividere tali responsabilità ai
membri del Board o comunque di sfumarne le implicazioni.
Parte delle modifiche suggerite sono riprese dal modello IMG4.
21
- administering the Community financial
contribution and fulfilling the financial tasks
described in Article 7.3
- providing, upon request, the Parties with official
copies or originals of documents which are in the
sole possession of the Coordinator when such
copies or originals are necessary for the Parties to
present claims.
If one or more of the Parties is late in submitting to
the Coordinator their Project Reports required under
the Grant Agreement, the Coordinator may proceed
with submitting the other Parties’ Project Reports to
the European Commission.
E’ inclusa, al termine del 6.4 la facoltà del Coordinatore di inviare i
Project Reports alla Commissione, anche in assenza di parte dei
documenti
6.5 Management Support Team
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
The Management Support Team shall be proposed
by the Coordinator. It shall be appointed by the
Executive Board and shall assist and facilitate the
work of the Executive Board and the Coordinator for
executing the decisions of the General Assembly as
well as the day-to-day management of the Project.
Commenti
Il Management Support Team è stato inteso come un piccolo gruppo
dipendente dal Coordinatore, la nomina del Board non è quindi necessaria.
The Management Support Team shall be assisted by
necessary qualified persons according to the needs of
the Project, including internal and external experts
recognised for their expertise in implementing the
administrative, legal, and financial and IPR matters.
The costs incurred for Management Support Team
support will be included in the Consortium Budget
as management of the Consortium activities in
accordance with Grant Agreement Article II.16.5.
Section 7: Financial provisions
7.1.1 Distribution of the Financial Contribution
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
The financial contribution of the European
Commission to the Project shall be distributed by
the Coordinator according to:
- the Consortium Budget as included in the
Consortium Plan Annex I of the Grant Agreement
- the approval of reports by the European
Commission, and
- the provisions of payment in Article 7.3.
A Party shall be funded only for its tasks carried
out in accordance with the Consortium Plan Annex
I of the Grant Agreement
Commenti
La definizione di Consortium Plan è stata sostituita con “Annex I of the
Grant Agreement”, vedi il precedente commento all’articolo 1.2
Additional Definitions .
7.1.3 Funding Principles
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
GdL Soci APRE
Commenti
22
A Party which spends less than its allocated share
of the Consortium Budget will be funded in
accordance with its actual duly justified eligible
costs only.
A Party that spends more than its allocated share
of the Consortium Budget will be funded only in
respect of duly justified eligible costs up to an
amount not exceeding that share unless let by the
consolidated eligible costs claimed at the end of
the Project
and
following the European
Commission final payment.
Se un partner rendiconta più della propria Project Share non può
automaticamente avere diritto ad un maggior contributo comunitario.
Sarà quindi rimborsato solo sino alla concorrenza di quanto pianificato
in suo favore. Tuttavia se alla fine del progetto qualche partner non
rendiconta la somma prevista e quindi rende disponibile una parte di
contributo comunitario, questo potrà essere erogato ai partner che
hanno eventualmente speso una maggior somma.
E’ aggiunta questa possibilità.
7.1.4 Financial Consequences for a leaving Party
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
A Party leaving the Consortium shall refund to the
Coordinator all advances paid to it except the
amount of expended eligible costs accepted by the
European Commission.
Furthermore a Defaulting Party shall, within the
limits specified in Article 5.2 of this Consortium
Agreement, bear any additional costs occurring to
the other Parties in order to perform its and their
tasks
Commenti
L’anticipo (pre-financing) è proprietà della Commissione, tuttavia può
essere utile precisare che “operativamente” deve essere restituito al
Coordinatore.
7.2.1 Budgeted costs eligible for 100% reimbursement
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
These costs shall be budgeted in the Consortium
Budget in the following order of priority:
-banking and transaction costs related to the
handling of any financial resources made available
for the Project by the Coordinator
-a reasonable costs of Parties related to
- the delivery of certification of financial
statements according to the Grant Agreement
the
certification
of
the
financial/administrative methodology, unless the
methodology has already been used by the
Beneficiary in a previous Grant Agreement and
has not changed (Grant Agreement Article II.4.4
and II.14.1) and/or
- the certification of the simplified
method of calculation of a Party’s full indirect
eligible costs (Grant Agreement Article II.15.2.a),
if any
-costs related to calls for new Beneficiaries
- costs related to updating this Agreement
-management costs of the Coordinator and the
Management Support Team
- [costs related to the tasks of the Executive Board]
- intellectual property protection costs
- costs for publications
- costs for the tasks of chairpersons
- any other costs eligible for 100% reimbursement
Commenti
L’articolo può essere appropriato se calibrato sulle effettive necessità
del singolo progetto rispetto al programma comunitario cui si riferisce,
quindi su quanto previsto in Annex I.
Invece può essere oggetto di confusione se ripreso tal quale per ogni
progetto, pertanto se ne propone l’eliminazione.
In Annex II Art. 16 il Grant Agreement espone una lista, non esaustiva,
dei costi che possono essere rimborsati sino al 100% da concordare con
la Commissione preferibilmente in negoziazione.
L’ordine delle priorità riportato in questo art. 7.2.1 è opinabile (es. il
training nell’elenco non è previsto) e così com’è posto potrebbe avere il
risultato di creare aspettative tra i partner o peggio far lievitare i costi
rimborsati sino al 100%.
Infine riguardo ai costi di certificazione, che unitamente ai costi per le
eventuali call per nuovi Beneficiari sono gli unici costi che devono
essere rendicontati come attività di management, si segnala come
l’accenno alla certificazione dei costi indiretti del metodo semplificato
(non necessaria) così com’è posta dall’articolo 7.2.1 del CA, possa
ingenerare ulteriori incertezze (il riferimento all’art. II.15.2.a è
improprio in quanto tale articolo si riferisce a quanto già previsto al
comma 2).
7.2.2 Budgeting of coordination costs
GdL Soci APRE
23
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Costs of coordination of research which are not
allowed as management cost according to Annex
II of the Grant Agreement (Grant Agreement
Article II.16.5) have to be budgeted separately.
Commenti
Si suggerisce di eliminare tale articolo in quanto già normato dal Grant
Agreement (art. II.16.5)
7.3 Payments
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Payments to Parties are the exclusive tasks of the
Coordinator.
In particular, the Coordinator shall:
- notify the Party concerned promptly of the date
and composition of the amount transferred to the
Parties respective its bank account, as listed in
Attachment [X], giving the relevant references.
All payments shall be made without [undue delay]
[30 days] by the Coordinator after receipt of funds
from the European Commission in accordance
with the accepted decisions of the General
Assembly on the Consortium Budget, which
includes the payment schedule. Banking and
transaction costs incurred in connection with such
transfer will be charged to the Party concerned
Payments to Parties will be handled according to the
following two kinds of modalities principles:
- payments for past performance approved by the
European Commission will be compared with
the Advance payment given to a Party for such
past performance; the difference will be
balanced directly with the Party concerned
- financing Advance payment in respect of future
work included in the Consortium Plan Annex I
of the Grant Agreement, which may be
forwarded to Parties in separate instalments for
each upcoming reporting period [e.g. a
mechanism of every 6 Months 30 %] in
conformity with the decisions of the General
Assembly [and any related decisions of e.g. a
Sub Project Committee].
[The Executive Board may decide, taking into
regard the progression of work and at the motivate
request of the concerned Party, a new Advance
payment when a Party
provide reasonable
evidence that, without the new Advance payment
the performance of its own work for the Project
either would be technically impossible or
significantly delayed.]
Commenti
Iindicare già in allegato al CA le referenze bancarie dei partecipanti,
semplifica l’aspetto operativo dei versamenti.
Molti CA indicano un tempo limite entro il quale il Coordinatore deve
trasferire il contributo ai beneficiari. Tale limite è solitamente di 30
giorni e può essere inserito se necessario.
Si aggiunge la norma riguardante le spese bancarie per il trasferimento
dei fondi dal Coordinatore ai partner che sono a carico di questi ultimi.
Come già accennato nei commenti all’Art. 1.2 Additional Definitions,
la proposta di DESCA di versare il pre-financing ricevuto dalla
Commissione ai partner in tranche successive nel corso del progetto, è
giudicata positivamente ed è quindi mantenuta. Tuttavia poiché DESCA
rinvia la definizione delle modalità di tale rateizzazione alla prima
riunione della General Assembly e connette i versamenti ad una
verifica del lavoro eseguito (ad es. una verifica semestrale dell’attività
e della spesa di ciascun partner, verifica a cura dell’Executive Board),
si è ritenuto opportuno proporre una soluzione più semplice, già inserita
nel CA
Poiché esiste un solo pre-financing versato dalla Commissione al
Coordinatore per tutta la durata del progetto, (i successivi versamenti
sono solo il rimborso delle spese effettuate da singoli partecipanti) si
propone una rateizzazione del pre-financing, ai partner che è versato
anno per anno o per periodi maggiori (secondo la durata dei reporting
period).
Con il criterio suggerito, il versamento in tranche anticipate copre
l’intera l’attività del periodo sino alla rendicontazione successiva,
calcolate in media costante. La media (“Average monthly prefinancing”) è semplicemente individuata dividendo l’effettiva somma
ricevuta come pre-financing dal Cordinatore per il numero di mesi del
progetto.
Ipotizzando un progetto con reporting period di 12 mesi ogni partner
riceverà in anticipo: MM (= media costante mensile) x 12 (mesi di
attività prima del rapporto annuale).
Nei versamenti successivi al primo, i partner riceveranno:
- il rimborso della spesa effettuata nel periodo precedente (che
la Commissione versa al Coordinatore a rapporto accettato), se
maggiore della somma in precedenza ricevuta,
- la nuova tranche di pre-financing calcolata sul periodo a venire
GdL Soci APRE
24
Ricapitolando l’iter sarà quindi:
1) versamento anticipato dei primi 12 o 18 mesi (secondo come è
previsto il Reporting period nel Grant Agreement)
2) rendiconto della spesa eleggibile alla Commissione
3) rimborso delle somme spese, ai soli partner che le hanno
effettuate (versate dalla CE a rendiconto accettato)
4) calcolo del nuovo anticipo (che terrà conto delle somme non
spese in cassa presso ciascun partner, portandole in
detrazione)
5) versamento del nuovo anticipo.
Infine in casi particolari (ad es. acquisto di una apparecchiatura
particolarmente costosa) si propone una aggiunta opzionale: su
motivata richiesta del partner l’Executive Board può deliberare un
ulteriore anticipo aggiuntivo.
Per memoria le due definizioni aggiunte:
“Average monthly pre-financing”
Average monthly pre-financing means the result of dividing the amount
received by the Coordinator in accordance with the Grant Agreement
Article 6, by the number of months of the project.
“Advance payment”
Advance payment means the Average monthly pre-financing multiplied
by the number of months for the upcoming reporting period, to be
transferred to the Signatory Parties by the Coordinator.
Section 8: Foreground
8.1 Joint ownership
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
In case of joint ownership of Foreground each of
the joint owners shall be entitled to use the joint
Foreground as it sees fit, and to grant nonexclusive licenses to third parties, without any
right to sub-license, subject to the following
conditions:
at least 45 days prior notice must be given to the
other joint owner(s); and fair and reasonable
compensation must be provided to the other joint
owner(s).
In case of joint ownership of Foreground, each of
the joint owners shall be entitled to use their
jointly owned Foreground free of charge, and
without requiring the prior consent of the other
joint-owner(s) for their own direct use only.
Parties’ shares of ownership shall be proportional
to the intellectual contribution invested in
generating that specific Foreground. If the joint
owners do not reach an agreement on the
respective shares in a reasonable period of time
such as [one year], the shares of each Party shall
be considered as equal.
The joint owners shall agree on all protection
GdL Soci APRE
Commenti
Nel caso di comproprietà dei diritti, le parti devono stipulare apposito
accordo per la allocazione e i termini della comproprietà (percentuali,
chi deposita, chi e come si prendono le decisioni brevettuali, come si
suddividono i ritorni economici ecc.).
Il Grant Agreement Art. II.26.2 prevede che nel caso di mancanza di
accordo, o in attesa della sua stipulazione,
ciascuna parte
comproprietaria possa garantire a terzi licenze sull’intero diritto
brevettuale, senza diritto di sub-licenza, a due condizioni : notifica
preventiva (at least 45 days prior notice) e con un compenso agli altri
comproprietari (fair and reasonable compensation).
DESCA propone due opzioni, la prima riprende integralmente il Grant
Agreement, mentre la seconda, che consente una maggior libertà di
utilizzo della propria parte di foreground (without obtaining any
consent from, paying compensation to) è più aperta verso le richieste
dei partner industriali.
I termini del Grant Agreement – ripresi integralmente da DESCA OP.1
- permettono di gestire direttamente le licenze, avendo sempre il
controllo (tramite la notifica) dei diritti condivisi. Non prevedono
tuttavia alcun criterio con il quale si possano determinare le percentuali
di comproprietà delle parti, rinviato all’accordo da stipularsi.
Si suggerisce di integrare le due opzioni proposte da DESCA tra loro, in
25
measures and the division of related cost in a joint
ownership agreement negotiated in advance.
Moreover, such agreement shall establish, the
appropriate course of action in order to file
applications for patent protection or other
protection, including the decision on the Party to
be entrusted with the preparation, filing and
prosecution of such applications, and the countries
or territories where such applications are to be
filed.
modo da
1) determinare già nel CA l’apporto delle parti, che può essere
definito o stabilito in parti uguali,
2) prevedere la possibilità interessante per il momdo accademico
e ripresa dal modello IMG4, di utilizzo “libero” (senza
comunicazioni agli altri e senza compensi) in caso d’ uso
diretto (interno) di un co-proprietario (ad es. per svolgere
ulteriori ricerche),
3) rendere l’accordo sulle misure di protezione da intraprendersi
ed i costi relativi, preventivo (OP2) aggiungendo tuttavia una
specifica che chiarisce meglio i termini di tale accordo.
In riferimento al “reasonable period of time”, è opportuno per definire
un periodo di tempo adeguato alla durata del progetto (ad es. 1 anno).
Si può anche prevedere che l’Executive Board tra i suoi compiti di
conciliatore (art. 6.3.2.3 It shall seek a consensus among the Parties)
sia chiamato a cercare una composizione in caso di mancato accordo
delle parti sulla determinazione delle percentuali di comproprietà
all’invenzione generata in qualità di organo super partes .
Per completezza di informazioni:
DESCA ogni proprietario può usare il foreground comune individualmente e concedere licenze a terzi previo notifica e
compenso agli altri proprietari (section 8.1, option 1) o senza notifica e compenso, a meno di accordo diverso tra le parti
(section 8.1, option 2)
IMG4 ogni comproprietario può usare il foreground comune direttamente, senza notifica o compenso in caso di uso diretto,
tuttavia per concedere licenze a terzi è tenuto ad una notifica preventiva e ad un compenso (section 8.1)
IPCA ogni comproprietario può usare il foreground comune direttamente e concedere licenze a terzi (è possibile anche
concedere il diritto a sub-licenze) senza notifica e compenso agli altri (section 4.1.2.2.b). Se un comproprietario non
contribuisce ai costi per la protezione del foreground , due opzioni: può perdere alcuni diritti sul foreground comune (section
4.1.2.2.d option 1) o può non perderli (section 4.1.2.2.d option 2).
EUCAR i comproprietari possiedono quote uguali ed indivise del foreground comune e sono liberi di concedere licenze a
terzi (incluso il diritto a sublicenze) senza senza notifica e compenso agli altri (section 10.2)
8.2 Transfer of Foreground
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each Party may transfer ownership of its own
Foreground following the procedures of the Grant
Agreement Article II 27.
It may identify specific third Parties it intends to
transfer Foreground to in [Attachment (6)] to this
Consortium Agreement. The other Parties hereby
waive their right to object to a transfer to listed
third Parties according to the Grant Agreement
Article II.27.3.
The transferring Party shall, however, notify the
other Parties of such transfer and shall ensure that
the rights of the other Parties will not be affected
by such transfer.
Any addition to [Attachment (6)] after signature of
this Agreement requires a decision of the General
Assembly.
The Parties recognize that in the framework of a
merger or an acquisition of an important part of its
assets, a Party may be subject to confidentiality
obligations which prevent it from giving the full
45 days prior notice foreseen in Grant Agreement
Article II 27.2.
GdL Soci APRE
Commenti
In caso di cessione del Foreground il Grant Agreement (II.27) prevede
che:
- siano mantenuti i diritti di accesso degli altri beneficiari
- sia effettuata una notifica preventiva agli altri partner (at least 45
days prior notice), i quali possono opporsi a tale trasferimento
- possa essere eliminato il diritto alla notifica e quindi
all’opposizione, in caso di cessione a terzi identificati, mediante
accordo scritto tra i partecipanti.
DESCA rinvia al GA. In particolare, riguardo a Terzi identificati :
- individua in un allegato ([Attachment 6: List of Third Parties] le
possibili parti terze acquirenti, con conseguente rinuncia delle altre
Parti ad opporsi a tale trasferimento e mantenendo l’assicurazione
che i diritti delle altri Parti non saranno toccati da tale cessione (è
garantito di esercitare il diritto di accesso anche nei confronti della
parte acquirente),
- mantiene il vincolo alla comunicazione della Parte che cede la
proprietà del proprio Foreground senza tuttavia il vincolo
temporale e preventivo (la Parte che cede il Foreground ha quindi
lo specifico obbligo di comunicare il trasferimento ed assicurare la
persistenza del diritto di accesso, ma non più at least 45 days prior
notice),
E’ previsto inoltre che, nel caso in cui la parte che trasferisce il
Foreground sia coinvolta in operazioni di fusione o incorporazione
26
societaria (operazioni nelle quali vigono stringenti obblighi di
confidenzialità nei confronti dei terzi estranei alla fusione), sia possibile
non fornire la full 45 days prior notice alle altre parti.
WARNING Da valutare attentamente tale opportunità, che, in sostanza,
può creare danni alle altre Parti.
Per le Università potrebbe essere utile inserire nell’allegato List of
Third Parties gli spin-off, le società di servizi partecipate ed entità
similari.
[If University: insert in Attachment 6 spin-off companies or other
related entities which are owned/controlled, either in whole or in part,
by University.]
Per completezza di informazioni:
DESCA il trasferimento del foreground a specifiche, terze parti identificate in allegato, non può essere ricusato dagli altri
partner, ma una comunicazione è necessaria (section 8.2). L’elenco delle terze parti può essere modificato con una decisione
della General Assembly.
IMG4 = come DESCA
IPCA il trasferimento del foreground a specifiche, identificate terze parti o affiliati e/o qualunque assegnatario (any assignee
of the assignor’s relevant business) non può essere ricusato dagli altri partner, e nessun obbligo di notifica preventiva è
previsto (section 4.1.3)
EUCAR il trasferimento del foreground ad affiliati e ad altri assegnatari specificatamente identificati nel consortium
agreement, non può essere ricusato dagli altri partner e nessun obbligo di notifica preventiva è previsto; il trasferimento ad
altre terze parti (non identificate) deve essere notificato ed approvato (sections 10.3 and 10.4)
8.3.1 Publication
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Dissemination activities including but not
restricted to publications and presentations shall be
governed by Article II.30 of the Grant Agreement.
The Party objecting a publication has to show that
its
Legitimate
interests
will
suffer
disproportionately great harm and shall include a
request for necessary modifications.
Commenti
L’articolo 8.3.1 richiama in toto il regime dell’ art. II. 30.2 del GA (“At
least 45 days prior notice of any dissemination activity shall be given to
the other beneficiaries concerned, including sufficient information
concerning the planned dissemination activity and the data envisaged
to be disseminated.
Following notification, any of those beneficiaries may object within 30
days of the notification to the envisaged dissemination activity if it
considers that its legitimate interests in relation to its foreground or
background could suffer disproportionately great harm. In such cases,
the dissemination activity may not take place unless appropriate steps
are taken to safeguard these legitimate interests.”)
Considerato che unica causa di obiezione alla pubblicazione è il
legittimo interesse dimostrato da una delle parti che potrebbe essere
gravemente danneggiato dalla pubblicazione, si è ritenuto utile
introdurre la definizione di “Legitimate interests” nel precedente Art.
1.2 Additional Definitions.
8.3.2 Publication procedure
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
The Parties agree the following procedure.
A copy of any proposed publication in connection
with or relating to the Project shall be sent to the
Coordinator and to the concerned Party(ies) at the
earliest time possible. Any of the Parties may
object in writing to the publication within 30 days
from the receipt of a copy of the proposed
publication on any of the following grounds:
(i) the objecting Party’s IPR on the Foreground is
adversely affected by the proposed publication;
GdL Soci APRE
Commenti
E’ opportuno prevedere
- una procedura per l’opposizione alla pubblicazione che costituisca
una integrazione tra il regime del GA (per la notifica alle Parti – ed
eventualmente al coordinatore - il GA prevede all’art. II.30: 45
days prior notice to the other beneficiaries concerned + 30 days
beneficiaries may object the dissemination related to its legitimate
interests -) ed
- una specifica delle cause di opposizione (qui in parte mutuata da
IPCA) considerando dai limiti del Grant Agreement
- ed un termine massimo di mesi da stabilirsi [xxx] per l’intera
27
(ii) the proposed publication includes Confidential
Information of the objecting Party or of the
Consortium as a hole;
(iii) the publication of such information contrasts
the commercial interests of the objecting Party.
The publication shall not take place before the
time limit of 30 days established above. In the
absence of any objection within this period, it is
deemed that the Parties agree to the publication.
Following the end of this period, the Coordinator
shall inform the Parties whether or not any
objection has been received.
-
procedura (per consentire, alla scadenza dello stesso, la
pubblicazione), durante il quale la Parte obiettante deve completare
la protezione del proprio Foreground (ad esempio deposito
brevetto).
Resta fermo il fatto che è prevalente l’interesse della Parte
obiettante a tutelare le proprie informazioni confidenziali e i propri
interessi commerciali, ma in particolare per gli Atenei potrebbe
essere utile fissare il limite temporale oltre il quale (fatti salvi i
vincoli di segretezza dell’IPR) non sia possibile ai partner opporsi
alla pubblicazione dei risultati.
In the event that an objection is raised on any of
the above defined grounds and within the above
period of 30 days, the Party proposing the
publication and the Party objecting shall seek in
(i) to agree a solution on a timely basis whereby
the protection of the objecting Party's Foreground
will not be adversely affected by the proposed
publication. In this case, in order to enable the
filing of a patent application on objecting Party’s
Foreground contained in the proposed publication,
Parties may agree a delay no longer than [xxx
months] from the first sending of the proposed
publication to the Co-ordinator
(ii) to agree a solution on a timely basis whereby
the objecting Party’s Confidential Information is
excluded.
(iii) in cases where the proposed publication
contains material or information which seem
commercially sensitive, Parties agree to work
constructively to ensure that the interesting content
can be published as early as possible.
8.3.2 3 Publication of another Party’s Foreground or Background
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
For the avoidance of doubt a no Party may not
publish shall have the right to publish or allow the
publishing of any data which includes Foreground,
or Background or Confidential Information of
another Party, even if such Foreground or
Background where such data is amalgamated with
the Party’s Foreground, Background or other
information, document or material, without the
other Party’s prior written approval.
Commenti
Qualche aggiunta che amplia il concetto di pubblicazione
(comprendendo ogni tipo di dato e/o materiale) e chiarisce il concetto di
consenso su pubblicazioni risultato di attività congiunta.
Previsione utile per rafforzare la garanzia della parte titolare della
conoscenza.
Where publications relate to jointly-developed
results, each Party involved must give its consent
to publish and such consent not to be unreasonably
delayed.
Section 9: Access Rights
GdL Soci APRE
28
9.1 Background covered
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
The Parties shall identify in the [Attachment 1] the
Background to which they are ready to grant
Access Rights, subject to the provisions of this
Consortium Agreement and the Grant Agreement.
Such identification may be done by e.g.
naming a specific department of a Party
and/or by subject matter.
The owning Party may add further Background to
[Attachment 1] during the Project by written
notice.
However, only the General Assembly can permit a
Party to withdraw any of its Background from
[Attachment 1].
The Parties agree that all Background not listed in
[Attachment 1] shall be explicitly excluded from
Access Rights. They agree, however, to negotiate
in good faith additions to [Attachment 1] if a Party
asks them to do so and those are needed.
For the avoidance of doubt, the owner is under no
obligation to agree to additions of his Background
to [Attachment 1].
In addition, if a Party wishes to exclude specific
Background, it shall list such Background in the
[Attachment 2].
The owning Party may withdraw any of its
Background from [Attachment 2] during the
Project by written notice.
However, only the General Assembly can permit a
Party to add Background to [Attachment 2].
Commenti
Nell’OP.1 le parti identificano prima dell’inizio il Background
necessario per il progetto messo a disposizione dai partner, in un
allegato al CA (Lista “positiva”), che permette di identificare a priori
quello che si può e si vuole dischiudere.
Il suggerimento è di elencare tutte le pubblicazioni/brevetti a cui si
intende garantire accesso, la definizione della tematica e il settore
specifico ed eventualmente le persone strutturate che parteciperanno.
Ciò contribuisce a definire e individuare lo specifico background, in
particolare se non oggetto di diritto di privative.
L’opzione 1 prevede poi la possibilità di un secondo allegato in cui
descrivere eventuali microambiti all’interno delle tematiche dell’Annex
1 cui non si concede l’accesso (Lista “negativa”), da leggersi come
eccezionale. Opzione più garantista.
Con l’Op. 1 è anche possibile:
- aggiungere spontaneamente background da mettere a
disposizione
- negoziare – se richiesto – ulteriore background da mettere a
disposizione, necessario per un partner
- togliere background già messo a disposizione, solo con il
parere favorevole della General Assembly
Nell’OP.2 DESCA prevede il solo background da escludere.
Ora l’individuazione del Background “libero” di essere messo a
disposizione, non è cosa semplice in assenza di una effettiva anagrafe
delle diverse ricerche che hanno dato origine ad uno specifico risultato.
Parte del Background potrebbe essere gravato da obblighi diversi (ad
es. se le ricerche sono state finanziate in parte o in tutto da organismi
pubblici o privati, se provenienti da altri progetti comunitari nei quali si
è obbligati a concedere accesso ad altri partner, se soggette a
Consortium Agreement diversi, o ad accordi di segretezza, se ceduti
con licenze esclusive ecc.).
Come già accennato nei commenti all’Art. 1.2 (Additiona Definition)
per limitare la conoscenza pregressa messa a disposizione dei partner
per il progetto, un sistema consigliabile è di indicare in prima pagina
del CA – l’Istituto, il Gruppo, il Servizio, il Dipartimento, ecc. che
partecipa al progetto, connettendo il Background disponibile solo a
quello prodotto da tale specifico Gruppo, Dipt. ecc. ), in modo da
eliminare di fatto la totalità del Background del Beneficiario.
Per tale motivo sono state aggiunte due definizioni aggiuntive, quali:
"Background" e "Project groups", che si riportano per memoria:
"Background" means (in addition to the definition given in the Grant
Agreement) the Background accumulated and developed solely within
the specific Project group of each Party directly involved in the
execution of the work, or the Background accumulated and developed
by each Party needed to perform the Project otherwise specified and
listed in [Attachment 1] hereto.
"Project groups" means the Parties’ departments, institutes, laboratories
or specific Project group directly involved in carrying out the Project,
as described in the Grant Agreement Preparation Forms by each Party
and identified as Parties in this Consortium Agreement first page.
GdL Soci APRE
29
Per completezza di informazioni:
IMG4 definisce il background disponibile per il progetto in uno specifico allegato, riproponendo l’Op. 1 di DESCA (section
9.1)
IPCA specifica il background da escludere (Attachment IV)
EUCAR non esclude alcun background dai “necessari” diritti di accesso; tuttavia la concessione dei diritti di accesso al
background è soggetta agli interessi legittimi della parte che lo mette a disposizione (section 11)
9.2 General Principles
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each Party shall implement its tasks in accordance
with the Consortium Plan Annex I of the Grant
Agreement and shall bear sole responsibility for
ensuring that its acts within the Project do not
knowingly infringe third party property rights.
As provided in the Grant Agreement Article
II.32.3 Parties shall inform the Consortium as
soon as possible of any limitation to the granting
of Access Rights to Background or of any other
restriction which might substantially affect the
granting of Access Rights even if due to a third
Party cause during the Project (e.g. the use of
open source code software in the Project).
If the General Assembly considers that
restrictions have such impact, which is
foreseen in the Consortium Plan Annex I of
Grant Agreement, it may decide to update
Consortium Plan Annex I accordingly.
the
not
the
the
In case of a Background loss due to a Third Part
cause, it is necessary to notify the Other Parts and,
if needed, to modify the attachment with the in
hand Backgorund.
Commenti
L’articolo fissa i principi generali e riprende in buona parte i termini
del Grant Agreement.
I diritti di accesso, in generale, sono concessi su base non esclusiva, ma
le parti possono pattuire diversamente per iscritto. Si esplicita quali
sono i limiti del diritto d’accesso, ovvero che siano usati solo :
- per le ragioni per le quali sono stati concessi e
- se necessari e
- se richiesti per iscritto.
Per fini di tracciabilità si sottolinea la validità della richiesta scritta
sempre secondo le modalità generali descritte di DESCA. La richiesta
deve indicare le ragioni della necessità ad avere l’accesso secondo
quanto previsto dalla definizione di “needed” all’inizio del CA.
In caso di variazione del proprio Background nella durata del progetto,
procedure di notifica e tempi (as soon as possible) non sono indicati e
sarebbe utile prevederli in aderenza con le modalità generali di notifica
del CA.
Un esempio di questa previsione potrebbe essere visto nel caso in cui
un diritto di cui la parte dispone durante il corso del progetto subisca
variazioni e la parte non ne possa più disporre (per es. cessazione della
disponibilità di una licenza, perché la licenza scade, e la parte non ne
possa più consentire l’accesso).
La parte evidenziata in grigio (.g. the use of open source code..) è da
eliminare in caso siano state adottate le Special Clauses for Software
[Module IPR SC] all’art. Article 9.8
Per completezza di informazioni:
DESCA la richiesta di accesso deve essere presentata in forma scritta ed il richiedente deve dimostrarne la necessità (section
9.2)
IMG4 = sostanzialmente come DESCA
IPCA i diritti di accesso sono considerati concessi, senza bisogno di richiesta; sono esclusi i diritti di accesso alle
conoscenze pregresse (background) ed alle conoscenze parallele (sideground) per ragioni d’uso - (sections 4.2.3 and 4.2.4).
Tuttavia i partecipanti devono essere mutualmente informati su ogni richiesta di accesso al background ed al sideground che
potrebbe essere richiesta o concessa (section 4.2.1.3).
EUCAR i diritti di accesso sono considerati concessi a tutti e tra tutti i partecipanti, senza bisogno di richiesta (section 11.4)
9.3 Access Rights for implementation
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Access Rights to Foreground and Background
Needed for the execution of the own work of a
Party under the Project shall be granted on a
royalty-free basis, unless otherwise agreed in
GdL Soci APRE
Commenti
Come previsto dal Grant Agreement II.33 la possibilità di disporre di
conoscenze altrui, se necessarie per l’esecuzione del progetto, è la base
di un progetto in comune e quindi segue il principio della gratuità dei
diritti d’accesso al Background e al Foreground; in DESCA le parti
30
[Attachment 1].
possono pattuire diversamente con riferimento all’Attachment 1 che
può differentemente disporre (il Grant Agreement prevede questa
possibilità per il solo Background, preferibilmente prima della stipula
del GA.)
Vi è quindi la possibilità di dare accesso a determinato Background
anche a condizioni di mercato (es. licenze incrociate ecc.), che devono
essere preferibilmente concordate prima del GA.
WARNING: Ulteriore necessità di una puntuale redazione degli
allegati.
Per completezza di informazioni:
DESCA i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto, sono sempre concessi a titolo
gratuito, a meno di apposito accordo inserito in allegato (section 9.3)
IMG4 i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo gratuito
(section 9.3)
IPCA i diritti di accesso al foreground ed al background per l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo
gratuito (section 4.2.3)
EUCAR i diritti di accesso l’esecuzione del progetto sono sempre concessi a titolo gratuito; tuttavia i diritti di accesso al
background sono soggetti agli interessi legittimi del partner che li cede (section 11.1)
9.4 Access Rights for Use
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Commenti
Il principio dell’OP. 1 è quello della non gratuità del diritto di accesso
al Foreground di un’altra parte per l’ uso del proprio (salvo che per le
attività di ricerca interna, per cui il diritto è royalty free).
Per uso si intende uso anche commerciale, e anche uso indiretto.
Il diritto d’accesso al Foreground di altra parte per l’uso del proprio, è
concesso a condizioni eque e ragionevoli, con l’autorizzazione della
parte proprietaria.
Il diritto di accesso diretto al Foreground del progetto da parte di terzi è
concesso unicamente a discrezione delle parti del progetto.
WARNING: Nel caso in cui il prodotto finale del progetto (Foreground
complessivo) sia il risultato combinato delle conoscenze individuali di
più parti (Foreground individuali), le quali risultano connesse e
interdipendenti le une dalle altre, la scelta di tale assetto potrebbe non
essere conveniente, perché potrebbe determinare situazioni di
impossibilità di utilizzazione dei Foreground individuali e di quello
complessivo. Esempio: campo dei dispositivi elettronici, in cui il
dispositivo finale è il frutto della progettazione dei singoli componenti
operata da più partners.
COMMENTI: Il background “for use” dovrà essere garantito ma a
condizioni eque e ragionevoli (mai royalty free). La soluzione proposta
è ragionevole in quanto il background ha rappresentato per la parte
titolare un costo, pertanto da valutare attentamente una concessione
“royalty free”. Inoltre una eventuale concessione di accesso gratuita
potrebbe scontrarsi con le norme nazionali ed europee in materia di
concorrenza ed aiuti di stato (favorire talune imprese a scapito di altre
OPTION 1:
Access Rights to Foreground if Needed for Use of
a Party's own Foreground including for third-party
research shall be granted on fair and reasonable
conditions.
A third party shall not be granted direct Access to
Foreground generated by other Parties unless those
GdL Soci APRE
Il principio dell’OP. 1 è quello della non gratuità (condizioni eque e
ragionevoli) del diritto di accesso al Foreground ed al Background di
altri partner per l’uso dei propri risultati, con autorizzazione della parte
proprietaria (salvo che per attività di ricerca interna, per cui il diritto è
royalty free).
Per uso si intende utilizzo di ricerca, commerciale diretto ed indiretto
31
Parties explicitly agree to it.
Access rights for internal research activities shall
be granted on a royalty-free basis.
Access Rights to Background if Needed for Use of
a Party's own Foreground shall be granted on fair
and reasonable conditions unless otherwise agreed
upon bilateral agreement between the Parties
concerned.
OPTION 2:
Access Rights to Foreground if Needed for Use of
a Party's own Foreground shall be granted on a
royalty-free basis.
Access Rights to Background if Needed for Use of
a Party's own Foreground shall be granted on fair
and reasonable conditions unless otherwise agreed
upon bilateral agreement between the Parties
concerned.
(Grant Agreement II.1 8. "use" means the direct or indirect utilisation
of foreground in further research activities other than those covered by
the project, or for developing, creating and marketing a product or
process, or for creating and providing a service) .
Il diritto di accesso diretto al Foreground da parte di terzi è concesso
unicamente a discrezione delle parti proprietarie.
WARNING: Nel caso in cui il prodotto finale del progetto (Foreground
complessivo) sia il risultato combinato delle conoscenze individuali di
più parti (Foreground individuali), le quali risultano connesse e
interdipendenti le une dalle altre, la scelta di tale assetto potrebbe non
essere conveniente, perché potrebbe determinare situazioni di
impossibilità di utilizzazione dei Foreground individuali e di quello
complessivo. Esempio: campo dei dispositivi elettronici, in cui il
dispositivo finale è il frutto della progettazione dei singoli componenti
operata da più partner.
OP.1/2 Il Background “for use” dovrà essere garantito, a condizioni
eque e ragionevoli (mai royalty free). Il background ha rappresentato
per la parte titolare un costo, pertanto una eventuale concessione di
accesso gratuita, anche se prevista dal Grant Agreement (II.34.2), è da
valutare attentamente: dovrebbe essere giustificata e potrebbe non
essere in linea con norme interne del partecipante. Gli stessi commenti
al DESCA la sconsigliano considerandola una possibile violazione in
materia di concorrenza ed, in caso di una amministrazione pubblica
concedente, configurabile come un possibile aiuto di stato (favorire
talune imprese a scapito di altre).
Per la medesima ragione è sconsigliabile utilizzare l’OP2 nella quale il
Foreground è concesso per uso a titolo gratuito, opzione favorita dalle
imprese.
E’ aggiunta infine la possibilità di negoziare per il Background,
condizioni differenti con il rinvio ad un accordo bilaterale da stipularsi
tra le parti.
Per completezza di informazioni:
DESCA i diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito per future ricerche interne ed a condizioni
eque e ragionevoli per ricerche o sfruttamento commerciale di terze parti (option 1), o in alternativa, sono concesse a titolo
gratuito (option 2). I diritti di accesso al background per uso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli (section 9.4).
Limiti temporali: i diritti di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del
progetto (seguendo il regime di default
dell’ Annex II del Grant Agreement)
IMG4 diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito per future ricerche interne ed a condizioni eque
e ragionevoli per ricerche di terze parti (previo approvazione scritta) o sfruttamento commerciale di terzi (section 9.4). I
diritti di accesso al background per uso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli (section 9.4). Limiti temporali: i diritti
di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del progetto (section 9.4)
IPCA i diritti di accesso al foreground per uso sono concessi a titolo gratuito, a livello mondiale e per l’intera durata del
relativo foreground (sections 4.2.1.1 e 4.2.4). I diritti di accesso al background ed al sideground per uso sono concessi a
condizioni eque e ragionevoli (section 4.2.4).
Limiti temporali: i diritti di accesso per motivi d’uso possono essere richiesti e concessi sino a due anni dalla fine del
progetto (section 4.2.1.5)
EUCAR i diritti di accesso al foreground per uso differiscono tra i partecipanti ad un medesimo progetto : sono a titolo
gratuito tra i partecipanti ad un medesimo sottoprogetto, mentre sono a condizioni preferenziali per i partecipanti di
subprogetti diversi. I diritti di accesso sono permanenti e mondiali (sections 11.3.1 e 11.2.1). ). I diritti di accesso al
background per uso sono concessi a condizioni preferenziali, soggetti agli interessi legittimi del partner che li cede. ). I diritti
di accesso sono permanenti e mondiali (sections 11.2.2 and 11.3.2). Limiti temporali: e le richieste per i diritti di accesso
possono essere presentate senza alcun limite di tempo (section 11.4)
9.5 Access Rights for Affiliated Entities
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
GdL Soci APRE
Commenti
32
Affiliated Entities have Access Rights under the
conditions of the Grant Agreement Article II.34.3.
Such Access Rights to Affiliated Entities shall be
granted on fair and reasonable conditions and upon
written bilateral agreement.
Affiliated Entities which obtain Access Rights in
return grant Access Rights to all Parties and fulfil
all confidentiality and other obligations accepted
by the Parties under the Grant Agreement or this
Consortium Agreement as if such Affiliated
Entities were Parties.
Access Rights may be refused to Affiliate Entities
if such granting is contrary to the legitimate
interests of the Party which owns the Background
or the Foreground.
Access Rights granted to any Affiliated Entity are
subject to the continuation of the Access Rights of
the Party to which it is affiliated, and shall
automatically terminate upon termination of the
Access Rights granted to such Party.
Upon cessation of the status as an Affiliated
Entity, any Access Rights granted to such former
Affiliated Entity shall lapse.
Further arrangements with Affiliated Entities may
be negotiated in separate agreements.
E’ utile ricordare come le norme del Grant Agreement II.34.3 in base
alle quali il diritto di accesso è concesso ad affiliati, stabiliscono – così
come per gli altri partner – che la necessità di accedere ai risultati altrui
sia connessa all’uso di un risultato del quale il richiedente dispone.
Grant Agreement II.34. Access rights for use
1.
Beneficiaries shall enjoy access rights to foreground, if it is
needed to use their own foreground. Subject to agreement, such access
rights shall be granted either under fair and reasonable conditions or
be royalty free.
2.
Beneficiaries shall enjoy access rights to background, if it is
needed to use their own foreground provided that the beneficiary
concerned is entitled to grant them.
Subject to agreement, such access rights shall be granted either under
fair and reasonable conditions or be royalty free.
3.
An affiliated entity established in a Member State or
Associated country shall also enjoy access rights, referred to in
paragraphs 1 and 2, to foreground or background under the same
conditions as the beneficiary to which it is affiliated, unless otherwise
provided for in the consortium agreement. As the access rights referred
to in paragraphs 1 and 2 require that access is needed to use own
foreground, this paragraph only applies to the extent that ownership
of foreground was transferred to an affiliate entity established in a
Member State or Associated country. The beneficiaries may provide
for arrangements regarding access rights for affiliated entities in their
consortium agreement, including regarding any notification
requirements.”
OP. 1: Gli affiliati stabiliti in uno stato membro o in uno stato associato
sono equiparati alla Parte a cui sono affiliati e godono dei diritti di
accesso alle medesime condizioni previste dal GA
OP1 e OP2 : l’articolo può essere soppresso nel caso in cui tutti i
partecipanti sono universitari o di centri di ricerca.
Per completezza di informazioni:
DESCA i diritti di accesso sono concessi agli affiliati solo in presenza di foreground trasferito all’affiliato, come previsto
da Grant Agreement II.34.3 (option 1), o in presenza di una licenza sul foreground ceduta ad un affiliato e delle condizioni
aggiuntive ovvero: sede in uno stato membro o associato, necessità, affiliati elencato in allegato (option 2). I diritti sono
soggetti ad un accordo scritto bilaterale e ceduti a condizioni eque e ragionevoli. L’accesso può essere riufiutato se contrario
agli interessi legittimi del partner che li cede.
Se si perde status di associato, i diritti decadono e possono essere rinegoziati bilateralmente.
IMG4 i diritti di accesso sono concessi agli affiliati identificati in allegato, condizioni eque e ragionevoli, se necessari ad
affiliati che abbiano il diritto d’uso del foreground e siano stabiliti in paese membro o Associato. Un partner può rifiutare la
concessione ad un determinato affiliato inserito in allegato o aggiunto alla lista con parere della GA, se aveva espresso
parere negativo a tale inclusione – in quanto contrario ai propri interessi legittimi (section 9.5). Se si perde status di
associato, i diritti decadono e possono essere rinegoziati bilateralmente.
IPCA i diritti di accesso sono concessi agli affiliati per uso del foreground a titolo gratuito, per uso del background e del
sideground a condizioni eque e ragionevoli (section 4.2.2.1 in fine e section 4.2.4). Se si perde status di associato alcuni diritti
di accesso sopravvivono a determinate condizioni (section 4.2.2.2)
EUCAR i diritti di accesso sono concessi agli affiliati per uso del foreground a titolo gratuito se ne medesimo subprogetto o
a condizioni preferenziali se in altri subprogetti, per uso del background a condizioni preferenziali (section 11.2). Nulla è
previsto per la perdita dello status di affiliato.
9.6 Additional Access Rights
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
For the avoidance of doubt any grant of Access
Rights not covered by this Consortium Agreement
GdL Soci APRE
Commenti
Qualsiasi ulteriore diritto di accesso non previsto nel GA e nel CA,
potrà essere concesso solo a discrezione del titolare della relativa
33
shall be at the absolute discretion of the owning
Party and subject to such terms and conditions as
may be agreed between the owning and receiving
Parties.
The owner is therefore not bound to licensing.
conoscenza e previo accordo con il richiedente.
Il titolare della conoscenza non è comunque vincolato a concederli.
Come accennato nelle note al CA di DESCA si tratta principalmente di
diritti di accesso al background non necessario o al sideground (risultati
di ricerche in parallelo).
La differenza tra le due opzioni è che la seconda prevede una
negoziazione tra le parti interessate ed un adeguato compenso, mentre
la prima – consigliabile – lascia libere le parti di accordarsi (anche su
un eventuale compenso).
9.7.1 New Parties entering the Consortium
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
All Foreground developed before the accession of
the new Party shall be considered to be
Background with regard to said new Party.
Commenti
Il Foreground sviluppato nel progetto prima dell’entrata di un nuovo
partecipante diventa Background per la nuova parte, in quanto la nuova
parte non ha partecipato alla sua creazione.
The new Party joint the Consortium shall identify
by written notice in the [Attachment X] the
Background to which they are ready to grant
Access Rights under the conditions of Article 9.1.
Nel caso in cui vi sia una parte che aderisca al CA in un tempo
successivo alla sua stipula, la parte che entra è invitata a predisporre
una lista positiva del background che mette a disposizione.
9.7.2.1 Access Rights granted to a leaving Party
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
9.7.2.1.1 Defaulting Party
Access Rights granted to a Defaulting Party and
such Party's right to request Access Rights shall
cease immediately upon receipt by the Defaulting
Party of the formal notice of the decision of the
General Assembly to terminate its participation in
the Consortium.
9.7.2.1.2 Non-defaulting Party
A Party leaving voluntarily and with the other
Parties' consent shall have Access Rights to the
Foreground developed until the date of the
termination of its participation. The time limit for
its right to request these Access Rights shall start
on the same date.
Commenti
DESCA distingue - solo per l’aspetto dei diritti di accesso - le
conseguenze per due casi di partecipante che lascia il Consorzio: quella
che lascia per ragioni proprie, diverse da inadempimento (per propria
volontà) e la parte inadempiente (Defaulting Party)
La parte inadempiente è definita in art. 1.2 Additional definition
(“Defaulting Party” means a Party which the General Assembly has
identified to be in breach of this Consortium Agreement and/or the
Grant Agreement as specified in Article 4.2 of this Consortium
Agreement.) tale parte esce perché estromessa in seguito a decisione
della GA (in quanto inadempiente). In tal caso cessano i suoi diritti
d’accesso dal momento della notifica e ricevimento della stessa.
Nel caso in cui la parte che lascia non sia inadempiente, non può più
chiedere l’accesso al Foreground sviluppato dopo la sua uscita dal
Consorzio, mentre mantiene la possibilità di richiedere l’accesso al
Foreground già sviluppato prima della sua uscita, nei limiti temporali
previsti dal Grant Agreement (Article II.34.4.) ovvero 1 anno.
Se un affiliato ha messo a disposizioni conoscenze ancora utili al
Consorzio, dovrebbe continuare a concederle (seguendo il punto
9.7.2.2) anche se le modalità pratiche di coazione potrebbero essere
limitate.
9.7.2.2 Access Rights to be granted by any leaving Party
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Any Party leaving the Project shall continue to
grant Access Rights pursuant to the Grant
Agreement and this Consortium Agreement as if it
had remained a Party for the whole duration of the
GdL Soci APRE
Commenti
Garanzia di accesso delle Parti per tutto il progetto anche se la parte
esce.
Possibilità di rafforzare gli obblighi nei confronti della Parte che lascia
34
Project.
il consorzio (con i suoi affiliati) a concedere il diritto di accesso per
tutta la durata del progetto.
Any Party leaving the Project not allowing to grant
the Access Rights to which is bound shall be
deemed as Defaulting Party and therefore liable to
a refund within the limits specified in Article 5.2
of this Consortium Agreement
[MODULE IPR SC] Specific Software provisions
[9.8 Specific Provisions for Access Rights to Software]
Replace Article 9.8 with the following clause in case Software is a core element in your Project: In addition make
changes: 9.
[9.8.1 Definitions relating to Software]
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
“Application Programming Interface”
means the application programming interface
materials and related documentation containing all
data and information to allow skilled Software
developers to create Software interfaces that
interface or interact with other specified Software.
Commenti
DESCA prevede norme specifiche per i diritti di Accesso al Software
da utilizzarsi, come spiega il commento al CA di DESCA, If your
project has a strong software focus, review and decide whether you
want the proposed Special Clauses for Software, (which provide more
detailed provisions relating to sub-licensing rights, open source code,
etc.).
"Controlled License Terms" means terms in any
license that require that the use, copying,
modification and/or distribution of Software or
another work (“Work”) and/or of any work that is
a modified version of or is a derivative work of
such Work (in each case, “Derivative Work”) be
subject, in whole or in part, to one or more of the
following:
Per informazione :
API = cd librerie o programmi di interfaccia, contengono più codici
oggetto, con i quali è possibile sviluppare un nuovo programma o
interagire con uno specifico sw.
Controlled licence terms (CLT)= sono condizioni di un contratto di
licenza sw che richiedono che l’uso o la modifica di un sw, o la
creazione di un nuovo sw basato su quello licenziato sia soggetto (es
messa a disposizione royalty-free, pubblicazione dei codici sorgente)
con dei limiti. Esempi di CLT includono: Sistema GNU General Public
License (GPL), GNU Lesser/Library GPL (LGPL), Mozilla Public
License (MPL), e Common Public License (CPL).
Object code = cd “codice macchina” è la parte del programma che
permette l’uso delle macchine o il link con un altro sw
Source code = sw scritto dal programmatore, la sua conoscenza
consente di leggere, riscrivere e installare il programma stesso
(a)
(where the Work or Derivative Work is
Software) that the Source Code or other formats
preferred for modification be made available as of
right to any third party on request, whether
royalty-free or not;
(b)
that permission to create modified
versions or derivative works of the Work or
Derivative Work be granted to any third party;
(c)
that a royalty-free license relating to the
Work or Derivative Work be granted to any third
party.
For the avoidance of doubt, any Software license
that merely permits (but does not require any of)
the things mentioned in (a) to (c) is not a
Controlled License (and so is an Uncontrolled
License).
Occorre prestare molta attenzione nell’usare o nel concedere l’accesso
su sw di terzi acquisito con licenze CLT in quanto si rischia di vincolare
l’impiego dei risultati, non solo propri, ma anche degli altri Partner alle
condizioni imposte della licenza CLT.
Nell’usare sw di terzi si rischia inoltre di avere problemi per la
pubblicazione dei risultati scientifici: esistono delle riviste sw che
impongono la pubblicazione dei Codici Sorgente, e se questi ultimi
sono acquisiti in licenza da terzi, si dovrà chiedere ai titolari anche
l’autorizzazione alla pubblicazione.
“Object Code” means software in machinereadable, compiled and/or executable form
including, but not limited to, byte code form and in
form of machine-readable libraries used for linking
procedures and functions to other software.
GdL Soci APRE
35
“Software Documentation” means software
information, being technical information used or,
useful in, or relating to the design, development,
use or maintenance of any version of a software
programme.
“Source Code” means software in human readable
form normally used to make modifications to it
including, but not limited to, comments and
procedural code such as job control language and
scripts to control compilation and installation.
[9.8.2. General principles]
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
For the avoidance of doubt, the general provisions
for Access Rights provided for in this Section 9
are applicable also to Software as far as not
modified by this Article 9.8.
Parties’ Access Rights to Software do not include
any right to receive Source Code or Object Code
ported to a certain hardware platform or any right
to receive Source Code, Object Code or respective
Software Documentation in any particular form or
detail, but only as available from the Party
granting the Access Rights.
The intended introduction of Intellectual Property
(including, but not limited to Software) under
Controlled License Terms in the Project requires
the approval of the General Assembly to
implement such introduction into the Consortium
Plan.
Commenti
Valgono le stesse disposizioni a carattere generale previste per il diritto
d’accesso da GA e CA.
Il Diritto d’accesso non implica il diritto di richiedere la
creazione o la consegna dei codici Oggetto o Sorgente adattati ad una
particolare piattaforma.
L’impiego di sw open source nelle attività del progetto
richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Occorre valutare attentamente l’introduzione di questa ultima norma: se
da un lato il parere dell’Assemblea Generale comporta un “ulteriore”
onere manageriale, dall’altro l’impiego di sw open source può costituire
un pesante vincolo allo sfruttamento commerciale dei foreground,
quindi una valutazione preventiva dei partner interessati può essere
utile. Per contro va rilevato che e esistono delle “API libere” che
vengono normalmente usate in ambito sia scientifico che commerciale.
Vietarne l’uso potrebbe voler dire ricorrere ad API a pagamento (con
conseguente aumento dei costi) o riscrivere il sw da zero, perché API a
pagamento non esistono (con conseguente allungamento tei tempi di
realizzazione del progetto).
WARNING: In un contesto commerciale l’uso di software open source
è disincentivato, in quanto, anche se consente di disporre liberamente di
tutte le informazioni necessarie per usare e modificare il programma,
impone la messa a disposizione a titolo gratuito del nuovo sw generato
partendo da quello open source.
L’impiego di sw libero potrebbe trovare agevole impiego in contesti di
formazione e di pubblica utilità.
Attenzione ai collegamenti tra gli articoli. Se è stata scelta l’OPTION 2
nell’ Art. 9.4 DESCA prevede anche la possibilità di inserire nell’ art.
9.8.2 un rinvio ad un accordo tra le parti anche per il Software (vedi i
commenti di DESCA):
[“Access Rights to software for Use shall only be granted upon bilateral
agreement between the Parties concerned on fair and reasonable
conditions.]
mantenendo comunque condizioni eque e ragionevoli (anche se si è
scelta in 9.4 l’OP.2 con i diritti di accesso a titolo gratuito)
I diversi modelli di CA così disciplinano il Software:
DESCA i partecipanti devono reciprocamente informarsi gli sull’eventuale intenzione di utilizzare open source software nel
progetto e tale uso deve essere approvato dalla General Assembly (section 9.8.2); i diritti di accesso al codice sorgente sono
concessi solo in caso di estensione necessaria in quanto l’uso del proprio foreground sarebbe technically or legally impossible
(section 9.8.3). I diritti di accesso al foreground in forma di codice sorgente include il diritto di sub-licenze se per ragioni di
adattamento, correzione di errori, mantenimento e supporto del software (section 9.8.4.2.2)
IMG4 non prevede norme specifiche, a parte l’accenno all’open source software in section 9.2
IPCA l’uso dell’open source software è ristretto e prevede una approvazione preventiva unanime scritta di ogni specifico
GdL Soci APRE
36
software ed ogni specifico utilizzo. Condizioni aggiuntive sono poi previste (section 4.2.7.3 e attachment V). I diritti di
accesso a software foreground, includono l’accesso al codice sorgente (section 4.2.7.1, option 1) o includono comunque un
accesso limitato al codice sorgente (section 4.2.7.1, option 2). I diritti di accesso a software background o sideground,
includono un accesso limitato al codice sorgente, tuttavia i partecipanti non sono obbligati a concedere tale accesso al codice
sorgente, se il software non è stato identificato nel apposito allegato (section 4.2.7.1 e attachment VI – List of software that is
background or sideground in respect of which the parties are willing when granting access rights to grant access to source
code for use, as referred to in section 4.2.7.1). I diritti di accesso al codice sorgente non includono il diritto a sublicenze, se
non diversamente pattuito (4.2.7.2.b)
EUCAR nessuna norma specifica.
[9.8.4. Software license and sublicensing rights]
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
9.8.4.1 Object Code
9.8.4.1.1 Foreground - Rights of a Party
If Software is developed using Foreground or
Background owned by another Party, the
developing Party shall specify that such Software
has been developed on the basis of the Foreground
or Background owned by that other Party.
9.8.4.1.2 Foreground - Rights to grant sublicenses
to end-users
In addition, Access Rights to Object Code shall, as
far as Needed for the Use of the Party’s own
Foreground, comprise the right to grant in the
normal course of the relevant trade to end-user
customers buying/using the product/services, a
sublicense to the extent as necessary for the
normal use of the relevant product or service to
use the Object Code alone or as part of or in
connection with or integrated into products and
services of the Party having the Access Rights and,
as far as technically essential:
to maintain such product/service;
to create for its own end-use interacting
interoperable software in accordance with the
Council Directive of 14 May 1991 on the legal
protection of computer programs (91/250/EEC).
9.8.4.1.3 Background
For the avoidance of doubt, where a Party has
Access Rights to Object Code and/or API which is
Background for Use, Access Rights exclude the
right to sublicense. Such sublicensing rights may,
however, be negotiated between the Parties.
9.8.4.2 Source Code
9.8.4.2.1 Foreground - Rights of a Party
Where, in accordance with Article 9.8.3, a Party
has Access Rights to Source Code which is
Foreground for Use, Access Rights to such Source
Code, as far as Needed for the Use of the Party’s
own Foreground, shall comprise a worldwide right
to use, to make copies, to modify, to develop, to
adapt Source Code for research, to create/market a
product/process and to create/provide a service.
If it is intended to use the services of a third party
for the purposes of this Article 9.8.4.2.1, the
GdL Soci APRE
Commenti
L’accesso al Codice Oggetto e/o API necessario per l’uso dei Risultati
deve garantire il diritto di:
a)
avere un numero illimitato di copie
b)
poterlo distribuire e commercializzare, integralmente o in
parte, o incluso in altri prodotti
SUGGERIMENTI:
valutare se è il caso di introdurre una clausola che prevede
l’onere di dichiarare che il sw prodotto è stato sviluppato sulla base del
sw messo a disposizione dal partner X
Se necessario per l’uso dei risultati il Codice Oggetto può essere dato in
sublicenza in toto o in parte agli utenti finali; la parte (con il diritto
d’accesso) ha il diritto di:
mantenere i propri prodotti/servizi
sviluppare nuovo sw
Il Diritto d’Accesso su codici oggetto o API che sono background, non
include il diritto di concedere sublicenze.
Nel caso di accesso al Codice Sorgente per l’uso dei foreground, il
diritto deve comprendere il diritto a livello mondiale di usare, copiare,
modificare,… il Codice Sorgente per creare e commercializzare nuovi
prodotti e servizi.
Se si coinvolgono terzi, per gli scopi di cui sopra, è necessario
garantire che siano comunque tutelati gli interessi di chi concede il
Diritto d’Accesso.
37
Parties shall agree on the terms thereof, with due
observance of the interests of the Party granting
the Access Rights as set out in Article 9.2 of this
Consortium Agreement.
9.8.4.2.2 Foreground – Rights to grant sublicenses
to end-users
In addition, Access Rights, as far as Needed for
the Use of the Party’s own Foreground, shall
comprise the right to sublicense such Source Code,
but solely for purpose of adaptation, error
correction, maintenance and/or support of the
Software.
Further sublicensing of Source Code is explicitly
excluded.
9.8.4.2.3 Background
For the avoidance of doubt, where a Party has
Access Rights to Source Code which is
Background for Use, Access Rights exclude the
right to sublicense. Such sublicensing rights may,
however, be negotiated between the Parties.
Il Diritto d’Accesso necessario per l’uso dei risultati deve includere il
diritto di dare in sublicenza i codici sorgente, ma solo per mantenere
operativo il foreground.
Il Diritto d’accesso al Codice Sorgente, che è background necessario
per l’uso, esclude il diritto di sublicenza. Il diritto può essere negoziato
tra le parti.
[9.8.5 Specific formalities]
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
Each sublicense granted according to the provisions
of Article 9.8.4 shall be made by a traceable
agreement specifying and protecting the proprietary
rights of the Party or Parties concerned.
Commenti
Anche se apparentemente superfluo è comunque bene precisare che i
contratti devono avere forma scritta in modo la lasciare traccia e
tutelare il titolare.
Section 10: Non-disclosure of information
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
All information in whatever form or mode of
transmission, which is disclosed by a Party (the
“Disclosing Party”) to any other Party (the
“Recipient”) in connection with the Project during
its implementation and which has been explicitly
marked as “confidential”, or when disclosed
orally, has been identified as confidential at the
time of disclosure and has been confirmed and
designated in writing within 15 days at the latest
as confidential information by the Disclosing
Party, is “Confidential Information”.
Commenti
Si prevede che i partner siano assoggettati ad un obbligo di
confidenzialità, e che debbano essere considerate riservate, solo le
informazioni connesse al progetto che siano state espressamente
identificate come tali dalla parte che le fornisce, scambiate durante la
sua esecuzione e in qualsiasi modo fornite. Qualora siano scambiate
informazioni orali, queste devono successivamente essere confermate
come riservate per iscritto, altrimenti la parte ricevente non è
assoggettata all’obbligo di confidenzialità.
Si concorda con la norma proposta da DESCA che ritiene opportuno
richiedere alle parti di identificare e contrassegnare le informazioni che
si forniscono come confidenziali prima di trasmetterle alle altre parti, in
modo che le parti riceventi siano in grado di ricevere l’informazione e
assolvere al loro obbligo di confidenzialità. Secondo questa opzione,
qualora una delle parti invii informazioni senza specificazione di
confidenzialità, si presume che la stessa abbia dato il suo consenso alla
diffusione.
WARNING: Aderendo a tale approccio, di natura prudenziale, a
ciascuna delle parti è richiesto di valutare la natura e le conseguenze di
una eventuale diffusione delle informazioni, prima di inviarle. In tale
situazione, se lo scambio delle informazioni ha ad oggetto informazioni
GdL Soci APRE
38
valutate come strategiche, queste dovranno essere contraddistinte come
riservate e, possibilmente, trasmesse con modalità formali
(rintracciabilità).
Quelle che non sono valutate strategiche per la parte che le fornisce
possono essere inviate senza determinazione di confidenzialità e
possono essere fornite con modalità informali. Potranno poi essere
liberamente divulgate dalla parte ricevente.
The Recipients hereby undertake in addition and
without prejudice to any commitment of nondisclosure under the Grant Agreement, for a period
of 5 years after the end of the Project the Grant
Agreement:
In generale le parti aziendali non hanno problemi nell’utilizzo di tale
clausola, in quanto abituate a scambi commerciali interaziendali (di
solito monosettoriali), dove il “peso” strategico delle informazioni
inviate viene sempre e costantemente pre-valutato (anche mediante
consultazione degli uffici legali aziendali). WARNING: particolare
attenzione è richiesta alle Università o comunque, alle parti che non
sono aziende, dove lo scambio delle informazioni avviene quasi sempre
con modalità informali (es. spedizione di file per posta elettronica,
consegna di elaborati scientifici, discussioni di gruppo ecc.);
- in particolare negli enti plurisettoriali (come le Università o gli enti di
ricerca) la parte che materialmente invia o rivela oralmente le
informazioni è solitamente un tecnico di uno specifico settore che di
solito agisce in autonomia rispetto all’ente di appartenenza, senza avere
conoscenza delle strategie dello stesso;
- lo scambio delle informazioni avviene di solito senza un previo vaglio
degli uffici legali dell’ente di appartenenza.
La connessione della durata della confidenzialità al termine del
progetto (e non al termine del Grant Agreement) può generare qualche
confusione, meglio for a period of 5 years after the end of the Grant
Agreement.
Per memoria
DESCA: le informazioni confidenziali devone essere individuate esplicitamente come tali (section 10). Ai partecipanti è
richiesto di cooperare per consentire una puntuale presentazione e pubblicazione del lavoro accademico (section 8.3.3)
IMG4 = come DESCA
IPCA: le informazioni confidenziali devono essere individuate come tali (section 4.3, option 2) o al momento della
comunicazione o – se orali – entro 30 gg.; tutte le informazioni scambiate tra i partner sono considerate confidenziali (section
4.3, option 1). La confidenzialitò delle informazioni non può impedire le comunicazioni di tali informazioni agli affiliati e a
terze parti in alcuni casi (section 4.3.5)
I partecipanti devono informare le altre parti e la Commissione di ogni intenzione (piano) di pubblicazione (section 4.4.1)
EUCAR tutte le informazioni tecniche e commerciali scambiate tra i partner sono considerate confidenziali (section 9). I
partecipanti sono liberi di disseminare il proprio foreground senza notifica agli altri partner participants (section 15.2); tutte le
altre pubblicazioni devono essere preventivamente approvate dallo Steering Committee (= Executive Board) (section 15.1)
Section 11: Miscellaneous
11.1 Attachments, inconsistencies and severability
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
This Consortium Agreement, the annexes, the
Grant Agreement, and when such exists,
addendum and any complementary agreement(s),
shall constitute the entire agreement among the
Parties in respect of the Project, and supersede all
previous
negotiations,
commitments
and
documents concerning the Project including any
memorandum of understanding among the
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Commenti
La numerazione progressiva degli allegati andrà rivista alla luce delle
decisioni prese e degli effettivi inserimenti (ad es. solo il Background
excluded, o la decisione di elencare i partner in prima pagina o meno,
ecc.) o alle necessità di progetto (ad es. l’utilità dell’Agreement for the
Transfer of Material).
39
Contractors (whether or not with others) which
relate to the Project or its proposal to the European
Commission.
This Consortium Agreement consists of this body
text and
[Attachment 1 (Background included)]
[Attachment 2 (Background excluded)]
[Attachment 3 (Accession document)]
[Attachment 4 (List of members and Executive
members)]
[Attachment 5 (initial list of members and other
contact persons recipients of notices)]
[Attachment 6 (Listed Affiliated Entities)]
[Attachment 7 (List of Third Parties to which
transfer of Foreground is possible without prior
notice to other Parties)]
[Attachment 8 (Agreement for the Transfer of
Material)]
[Attachment 9 (Parties’ bank account)]
11.8 Settlement of disputes
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
All disputes arising out of or in connection with
this Consortium Agreement, which cannot be
solved amicably, shall be finally settled under the
Rules of Arbitration of the International Chamber
of Commerce by one or more arbitrators appointed
in accordance with the said Rules.
The place of arbitration shall be Brussels if not
otherwise agreed by the conflicting Parties.
The award of the arbitration will be final and
binding upon the Parties.
Nothing in this Consortium Agreement shall limit
the Parties' right to seek injunctive relief or to
enforce an arbitration award in any applicable
competent court of law.
Commenti
Come è noto molte perplessità riguardano l’uso dell’arbitrato, ai costi,
alla necessità di recarsi a Bruxelles, ecc.
Poiché tra i task dell’Executive Board è previsto il compito della ricerca
di consenso (6.3.2.3 Tasks The Executive Board shall prepare the
meetings, propose decisions and prepare the agenda of the General
Assembly according to Article 6.3.1.2.
It shall seek a consensus among the Parties.”), una possibilità è di
cercare di risolvere le dispute per quanto possibile all’interno del
progetto, conferendo di fatto un ruolo di arbitro all’ Executive Board.
Si accenna alla legge finanziaria 2008 (L. 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285), in tema di
arbitrato all’art. 3 comma 19 e ss, prevede disposizioni limitative in
tema di arbitrato delle P.A.
La disposizione cita i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e
servizi e sembra quindi riferirsi ai soli contratti d'appalto. In effetti, la
ratio della norma ha una valenza più ampia nel senso di evitare gli
arbitrati in quanto eccessivamente onerosi .
In ogni caso si ritiene che, essendo il campo applicativo quello della
contrattazione passiva, la norma non abbia effetto nei confronti dei
Consortium Agreement. Il CA si può infatti configurare come un
contratto plurisoggettivo atipico con comunione di scopo, in cui i
firmatari si impegnano a raggiungere come obiettivo comune,
l’attuazione del progetto finanziato dalla Commissione.
In linea generale evitare il ricorso all'arbitrato per una P.A. è preferibile
anche in termine di costi.
Section 12: Signatures
Suggerimenti al testo (in rosso le modifiche)
AS WITNESS:
The Parties have caused this Consortium Agreement
to be duly signed by the undersigned authorised
GdL Soci APRE
Commenti
Oltre alle generalità del legale rappresentante dell’ente è opportuno
indicarne anche la funzione Function. (Director, Senior manager, etc.),
naturalmente diversa dal Title (Dr., Ir.,Prof. ) già indicato in Sezione 12.
40
representatives in [Insert the form of signing:
separate signature pages or counterparts or accession
forms] the day and year first above written.
GdL Soci APRE
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Scarica

il modello di accordo di consorzio desca una griglia di lettura