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Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei
Notarili della Campania
Distretti
Corso di Diritto Commerciale
Anno scolastico 2012/2013
Mario Campobasso
Il procedimento
assembleare
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Funzione notarile in assemblea
Art. 2375. Verbale delle deliberazioni dell’assemblea (2°comma)
Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio
Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
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Procedimento assembleare
Convocazione
Proclamazione
Intervento
Discussione
Voto
Verbalizzazione
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Avviso di convocazione
Società chiuse:
Regola generale (art. 2366, 2°
comma): Pubblicazione in G.U.
o nel quotidiano indicato nello
statuto, con anticipo di almeno
15 gg.
Società aperte:
Avviso pubblicato entro 30 gg.
sul sito internet della società e
con le altre modalità previste
dalla Consob [Art. 125-bis Tuf,
introdotto dal d.lgs. 27/2010].
Termini
differenziati
sono
Semplificazione: lo statuto può previsti per particolari delibere.
prevedere comunicazione con
mezzi che garantiscano prova Avviso
di
convocazione:
del ricevimento almeno 8 gg. contenuto più ricco (art. 126-bis
prima dell’assemblea (2366, 3° Tuf).
comma.
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Convocazione.
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Consiglio notarile di Milano
Massima n. 11. (2004)
Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a.
Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via
esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente
alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un
quotidiano indicato nello statuto stesso.
E'
invece
rimessa
all'autonomia
negoziale
l'individuazione delle modalità di convocazione "ad
personam", purché si tratti di "mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento" e purché la comunicazione
avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea.
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Convocazione.
Consiglio notarile di Milano
Massima n. 11. (2004)
Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a.
In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le
clausole che individuano specifiche modalità di
convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente
che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con
"mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società,
dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il
concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al
domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica,
etc.).
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Convocazione.
Consiglio notarile di Milano
Massima n. 11. (2004)
Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a.
E' altresì legittima la previsione di una pluralità di
modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte
indistintamente alla generalità dei soci sia "ad personam"
(entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo
competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi
allorché sia contemplata una pluralità di modalità
"concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente),
oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative
ed in parte concorrenti.
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Convocazione.
Consiglio notarile di Milano
Massima 82.
Attribuzione statutaria della competenza per la
convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e 2479-bis c.c.)
Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla
legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo
di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di
convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli
componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di
convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo
di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale
potere connesso alla posizione di ogni socio.
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Vizi della convocazione
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NULLITÀ
Non proviene da un componente dell’organo di
amministrazione o di controllo della società;
Non è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere tempestivamente avvertiti della
convocazione e della data dell’assemblea” (art. 2379, 3° c.).
SANATORIA
L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non può essere esercitata da chi anche
successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo
svolgimento dell’assemblea (art. 2379-bis)
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Convocazione.
Assemblea totalitaria (2366, 4° comma):
In mancanza delle formalità previste per la convocazione,
l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è
rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa
all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
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Convocazione.
Consiglio notarile di Milano
Massima n. 12 (2004)
Assemblea totalitaria
Nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza
della maggioranza dei componenti in carica degli organi di
amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma
non anche del revisore incaricato del controllo contabile.
Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea
totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle
deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di
clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal
caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto
costitutivo/statuto).
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Il consiglio di amministrazione convoca:
1) almeno una volta all’anno entro 120 gg.
dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione
del bilancio (art. 2364, 2° comma, e 154-ter
Tuf);
2) negli altri casi previsti dalla legge (ad
esempio, riduzione del capitale oltre il terzo);
3) Ogni volta che se ne ravvisa l’opportunità
4) Quando ne è fatta richiesta da una minoranza
qualificata (art. 2367)
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Convocazione dell’assemblea
Diritti della minoranza
Società chiuse
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Società che fanno ricorso al mercato
10%: diritto di chiedere la
convocazione
dell’assemblea (art. 2367)
5%: diritto di chiedere la
convocazione
dell’assemblea (art. 2367)
----
2,5%: diritto di chiedere
l’integrazione
dell’o.d.g.
(126-bis Tuf)
1/3 del capitale rappr. in
assemblea:
diritto
di
chiedere il rinvio (art. 2374
c.c.)
1/3 del capitale rappr. in
assemblea:
diritto
di
chiedere il rinvio (art. 2374
c.c.)
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Il collegio sindacale convoca l’assemblea:
1) ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli
amministratori non vi abbiano provveduto (art. 2406)
2) quando vengono a mancare tutti gli amministratori o
l’amministratore unico (art. 2386);
3) qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravità e vi sia necessità di
provvedere (art. 2406, 2° comma).
Nelle società quotate il potere di convocazione può
essere esercitato anche da solo due sindaci (art. 151, 2°
comma).
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Intervento in assemblea
(d.lgs. 27-1-2010, n. 27)
Art. 2370, 1° comma, cod. civ. Possono
intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
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Intervento in assemblea
Non quotate
Negoziate
La legittimazione si determina nel
giorno dell’assemblea. Si dimostra con
l’esibizione del certificato azionario o
con
le
comunicazioni
degli
intermediari.
Se l’azione viene ceduta dopo la
comunicazione l’intermediario rettifica la
comunicazione
Lo statuto può richiedere il preventivo
deposito delle azioni, o la registrazione
da un termine prestabilito, eventualmente
prevedendo
l’incedibilità
fino
all’assemblea
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La legittimazione si determina
immodificabilmente il settimo
giorno di mercato aperto prima
dell’assemblea (83-sexies Tuf)
Se l’azione viene ceduta dopo la
comunicazione
l’intermediario
NON rettifica la comunicazione
Lo statuto NON può imporre
l’incedibilità fino all’assemblea.
L’acquirente post record date NON
ha diritto di intervento.
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Intervento in assemblea
Non quotate. Sistema tradizionale (art. 2370
c.c., 83-sexies, 3 comma, Tuf):
Lo statuto deve optare fra stabilità della
compagine societaria e negoziabilità delle
azioni prima dell’assemblea.
Negoziate. Sistema record date (83-sexies, 2
comma, Tuf):
Coniuga stabilità della compagine societaria e
negoziabilità delle azioni prima dell’assemblea.
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DELEGHE DI VOTO
ART. 2372 c.c.
ARTT. 135-novies – 144
Tuf
Riformati dal d.lgs. 27/2010, in attuazione
della dir. 2007/36/CE
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Deleghe di voto. Requisiti della procura
Chiuse
Aperte N.Q.
Quotate
Esclusione
Esclusione
Esclusione
Statutaria: SI Statutaria: NO Statutaria: NO
Forma scritta Forma scritta Forma scritta o
telem.
Non in bianco
Non in bianco
Non in bianco
Singole assembl. ----
---Divieti soggett. Divieti soggett. ---Limiti quantit. Limiti quantit. ---Fondazione E. Casale
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Divieti soggettivi: art. 2372, 5° comma.
“La rappresentanza non può essere
conferita né ai membri degli organi
amministrativi, né alle società da essa
controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti
di esse”.
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Limiti quantitativi (art. 2372, 6° comma)
• Società che non fanno ricorso al
mercato: 20
•
Società che fanno ricorso al mercato
NON QUOTATE:
C.S. < € 5.000.00050
C.S. € 5.000.000 -25.000.000100
C.S. > € 25.000.000200
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Svolgimento dell’assemblea
Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica (art. 2370, 4° comma).
Il ruolo del presidente di assemblea: (art. 2371).
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Consiglio notarile di Milano
Massima 94.
Rinvio dell'assemblea(art. 2374 c.c.)
Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai
sensi dell'art. 2374 c.c. su richiesta della
minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve
avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno
proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà
altra assemblea e non prosecuzione della
precedente.
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Voto
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I quorum dell’assemblea straordinaria (1° conv.)
Società chiuse:
Cost. : --; Del. :
50%+1 del
capitale
Esempio: La
società Alfa ha
emesso 100
azioni.
L’assemblea
delibera col
voto favorevole
di 51 azioni
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Società aperte:
Cost. : 50% del capitale.
Del. : 2/3 del capitale
rappresentato in assemblea
L’assemblea è costituita con la
presenza di 50 azioni
Se sono presenti
50 azioni
L’assemblea è
delibera con la
magg. di 34
azioni
Se sono presenti
90 azioni
L’assemblea
delibera con la
magg. di 60
azioni
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Voto
25
Consiglio notarile di Milano.
Massima 43 (2004).
Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in
seconda convocazione (art. 2369, comma 3, c.c.)
Il terzo comma dell'art. 2369 c.c. - nella parte in cui dispone che
l'assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente
costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea - mira a ridurre il quorum deliberativo
previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad
un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque
sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la
metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi
del capitale presente in assemblea.
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25
Voto
26
Consiglio notarile di Milano
Massima 44. (2004)
Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria di
s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.)
Il quinto comma dell'art. 2369 c.c. - nella parte in cui prevede
che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti le materie ivi specificate - va coordinato con il
terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la
maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari:
(i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea,
nonché;
(ii) a più di un terzo del capitale sociale;
fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito,
dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.
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Verbalizzazione
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Art. 2375. Verbale delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve
indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei
partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare
le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per
allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
[…]
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione
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27
Verbalizzazione
28
Consiglio notarile di Milano
Massima n. 46
Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi
collegiali diversi dall'assemblea
Pur in assenza di un espresso richiamo legislativo si applicano
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28
Verbalizzazione
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Consiglio notarile di Milano
Massima n. 46
Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi
collegiali diversi dall'assemblea
c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio
verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è
tenuta la riunione;
d) non sono applicabili le disposizioni della legge
notarile relative sia alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della
rinunzia agli stessi sia alla necessità della lettura del documento al
presidente del collegio;
e) nel caso in cui uno o più intervenuti
abbiano compiuto interventi in lingua non compresa dal verbalizzante,
tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicurarne al soggetto
verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultando
applicabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.
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Verbalizzazione
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Vizi del verbale
NULLITÀ
ANNULLABILITÀ
MERA
IRREGOLARITÀ
Non contiene la data
della deliberazione
Non contiene il suo
oggetto
Non è sottoscritto
propriamente
(art. 2379, 3° c.)
Impedisce
l’accertamento
del Altri vizi dell’atto
contenuto, degli effetti
e della validità della
deliberazione
(Art. 2377, 5° c.)
SANATORIA: L’invalidità della deliberazione per mancanza del
verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui
è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione (Art. 2379-bis)
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