SERVIZI DI ASSICURAZIONE: ESTENSIONE DI GARANZIA
Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n°BPM06 00001 sottoscritta tra Banca Popolare di
Milano s.c.a.r.l. e London General Insurance Company Ltd. e depositata presso Banca popolare di Milano s.c.a.r.l.
NOTA INFORMATIVA
La società Banca Popolare di Milano, con sede in Piazza Meda,4 20121 Milano,
e
la Società London General Insurance Company Ltd, Società di diritto inglese, con sede legale a Kingston upon Thames, Wheatfield Way n. 15,
Combined House, e sede secondaria a Milano, Via Saffi n. 21, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 209821/1997, codice fiscale e Partita IVA
12181980157 esercente l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 per i rami 1,2,9,16, (art. 2.3
del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209) come da autorizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/12/1996 (“LGI”),
hanno stipulato una polizza di assicurazione denominata “Estensione di garanzia BPM”.
La polizza di assicurazione consente all’assicurato di ottenere il risarcimento dei costi di riparazione sostenuti per le parti di ricambio e la manodopera,
IVA esclusa, per i guasti derivanti da difetti meccanici, elettrici e/o elettronici dei prodotti “Bianchi, Bruni e Grigi” a condizione che:
il prodotto sia stato interamente pagato con una carta di credito emessa da BPM;
il prodotto abbia un prezzo minimo di scontrino di euro 150,00;
il prodotto non sia più coperto dalla garanzia (legale o convenzionale) del venditore di durata pari a 24 mesi ;
l’acquisto del prodotto sia stato effettuato in un paese aderente all’Unione Europea.
Il risarcimento all’assicurato verrà effettuato al netto dell’IVA.
Contraente della polizza è la società BPM e assicurato è l’acquirente del prodotto pagato con la carta di credito emessa da BPM.
Il limite di risarcimento è di euro 1000,00 per ciascun prodotto e di euro 5000,00 per ciascun anno; il risarcimento verrà effettuato in ogni caso
comparando il minore tra il costo originario d’acquisto del prodotto, il costo della sua riparazione ed il costo della sua sostituzione, e liquidando
all’assicurato il minore tra tali importi.
La polizza copre i prodotti per un periodo di un anno dopo la scadenza della garanzia originale del venditore e termina in ogni caso dopo 36
mesi dall’acquisto del prodotto.
I prodotti devono essere oggetto di produzione in serie ed avere un marchio di produzione identificabile; il prodotto deve essere costruito ed utilizzato per
uso privato e non professionale ed inoltre non dovrà essere acquistato usato.
Le esclusioni dalla garanzia sono dettagliate nell’estratto delle “Condizioni generali e speciali di assicurazione”, che viene consegnato
unitamente alla presente “Nota informativa”, a cui si fa rinvio.
In ogni caso la polizza non copre i danni dovuti a: modifiche del bene; errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d’uso; danno accidentale; inondazioni,
fulmini, temporali, ghiaccio ed ogni altra calamità atmosferica; fornitura di elettricità, gas o acqua; ruggine, corrosione o danni da bagnamento;
installazione o connessione non corrette; utilizzo del bene al di fuori dei modi d’uso e delle finalità previsti dal costruttore.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve informare LGI dell’esistenza di ogni altra polizza sottoscritta con altri assicuratori che copre il medesimo
rischio per un uguale periodo di tempo. In caso di sinistro l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Qualora la dichiarazione di esistenza di altre polizze di assicurazione sia stata omessa volontariamente, nel caso in cui ricorra un sinistro in situazione di
sovra-assicurazione, LGI non procederà al pagamento del risarcimento, se non per la parte di danno effettivamente scoperta.
Quando il risarcimento sia stato pagato, LGI ha diritto di surrogarsi nei diritti e nelle azioni che a seguito del sinistro competono all’assicurato nei confronti
delle parti che hanno causato il danno.
I diritti derivanti all’assicurato dalla polizza sono soggetti a prescrizione, e devono essere esercitati entro un anno dal verificarsi del sinistro. Il sinistro deve
essere denunciato a LGI entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Il procedimento per l’ottenimento dell’indennizzo è il seguente: l’assicurato dovrà rivolgersi entro 30 giorni dal verificarsi del sinistro a London
General Insurance Company Ltd – via Andrea Ponti, 10 20143 Milano a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo, fax 02.45434574, tel. 02/45434778.
LGI fornirà all’assicurato un modulo che dovrà essere restituito da parte dell’assicurato allo stesso indirizzo tramite raccomandata a.r. o a mezzo
fax, entro 30 giorni dalla data di consegna, da compilarsi a sua cura, e corredato dalla prova documentale del danno. La mancata ottemperanza
alle suddette procedure e regole implicherà la perdita al diritto all’indennizzo.
La documentazione richiesta è la seguente:
a)
la prova dell’acquisto del prodotto mediante l’utilizzo della carta di credito BPM (ricevuta dell’operazione);
b)
Garanzia originale consegnata dal punto vendita presso il quale è stato acquistato il bene e scontrino di acquisto;
c)
fattura o ricevuta fiscale dei costi di riparazione.
È’ quindi essenziale che l’assicurato conservi diligentemente tutta la documentazione relativa al prodotto (prova di acquisto, garanzia originaria,
scontrini, ricevute della carta di credito BPM, estratti conto della carta di credito BPM) per poter ottenere il risarcimento.
L’assicurato può rivolgere i propri reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri inviando il reclamo medesimo per iscritto a London
General Insurance Company Ltd – Sede secondaria di Milano – Servizio reclami, via Andrea Ponti, 10 – 20143 Milano.
Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private – Servizio tutela degli Utenti, via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.
La competenza dell’Autorità giudiziaria è fissata presso il Giudice nella cui circoscrizione ricade il domicilio dell’assicurato e la legislazione applicabile
sarà quella italiana, salvo diversa scelta da parte dell’assicurato, e salva la possibilità di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi, su concorde scelta delle
parti. Per le controversie che riguardino diritti dell’Assicurato, il Giudice competente per le azioni derivanti dal Contratto di assicurazione sarà quello del
domicilio dell’Assicurato. Se il domicilio dell’Assicurato è all’estero, quest’ultimo dovrà designarne uno in Italia.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI
DI ASSICURAZIONE
Definizioni
Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la Società London General Insurance Company Ltd,
“Parti, parti contraenti”: BPM e London General Insurance Company Ltd. Che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e
quelli derivanti dagli artt. 1882 ss cod.civ.
“Contraente”: la Banca Popolare di Milano Scarl, che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da essa
previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss cod.civ.
“Assicurato, Beneficiario”: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta di Credito BPM , il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di
assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza;
“Polizza di assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di assicurazione”: il contratto, composto dalle “Condizioni generali” e dalle “Condizioni
speciali”;
“Carta”: una carta di credito emessa da BPM sottoscritta in Italia;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsti.
“Sinistro”: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
“Indennizzo”: la somma dovuta dalla Compagnia di assicurazione in caso di Sinistro;
“Bene Assicurato”: qualunque articolo dei settori convenzionalmente definiti Bianco, Bruno e Grigio di marca identificabile, comprato da un
dettagliante nel Territorio e per uso personale, il cui pagamento è stato effettuato per intero usando una Carta di Credito BPM;
Per quanto riguarda i “Settori convenzionalmente definiti Bianco, Bruno e Grigio” essi vengono qui descritti, a titolo puramente indicativo e non esaustivo,
come segue:
1) Prodotti del settore bianco sono gli elettrodomestici, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, frigoriferi, cucine elettriche, a gas e miste,
congelatori, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, lucidatrici, ecc 2) Prodotti del settore bruno sono i prodotti dell’elettronica di consumo come a puro
titolo esemplificativo e non esaustivo, televisori, videoregistratori, lettori DVD, lettori CD, ecc 3) Prodotti del settore grigio sono computers e prodotti
affini e accessori, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, apparecchi fax, stampanti, scanners, ecc ;
“Periodo di copertura”: la presente polizza copre i Beni Assicurati per un periodo di un anno dopo la scadenza della garanzia originale del venditore (24
mesi) e termina in ogni caso quando i beni raggiungono i 36 mesi di vita dalla vendita.
“Estensione di garanzia”: la copertura che decorre dal 24° mese al 36° mese dalla data di acquisto del Bene Assicurato nei termini ed alle condizioni che
seguono;
;
Oggetto e limiti dell’assicurazione
Nel caso in cui l’Assicurato acquisti un bene assicurato (qualunque articolo di marca identificabile comprato da un dettagliante nel Territorio per uso
personale, il cui pagamento è stato effettuato per intero usando una Carta di Credito BPM) e, successivamente, questo manifesti danni meccanici, elettrici
o elettronici durante il periodo di copertura, egli sarà rimborsato per la riparazione del Bene Assicurato.
La garanzia copre prodotti “Bianchi, Bruni e Grigi, per un periodo di 1 anno dopo la scadenza della garanzia originale del venditore (24 mesi);
la copertura terminerà in ogni caso quando il bene raggiunge i 36 mesi di vita dalla vendita. L’Estensione di Garanzia è esclusivamente
applicabile ai Beni Assicurati che rispondano ai requisiti seguenti:
1) devono essere oggetto di produzione in serie
2) devono essere costruiti per uso privato, non professionale e devono essere effettivamente adibiti ad uso esclusivamente privato e non
professionale
3) devono essere coperti da almeno due anni di garanzia originale del punto vendita.
Inoltre:
•
Il bene deve essere interamente pagato con una Carta di Credito BPM;
•
Il bene deve avere un prezzo minimo di scontrino di Euro 150,00;
•
LGI rimborserà le parti di ricambio e la manodopera (IVA esclusa) ;
•
L’assicurazione copre solamente ed esclusivamente i sinistri verificatisi nell’Unione Europea;
•
Non è prevista franchigia;
•
Limite di indennizzo: Euro 1.000 per bene, Euro 5.000 per anno e verrà rimborsato in ogni caso il minore tra il costo originario di acquisto del
bene, il costo della riparazione ed il costo di sostituzione del bene.
“Territorio”: Unione Europea
Limiti territoriali
Il Territorio entro cui è efficace la Polizza è l’Unione Europea.
Esclusioni
La Compagnia di assicurazione non coprirà rischi derivanti da:
•
eventi sociali o politici, scioperi, sommosse e simili;
•
originati da dolo o colpa grave, da parte dell’Assicurato, ovvero di loro agenti, preposti, dipendenti;
•
guerre civili o internazionali, benché non ufficialmente dichiarate, e in generale ogni tipo di operazione militare o di polizia;
•
eruzioni vulcaniche, terremoti, tifoni ed ogni altro evento sismico o meteorologico straordinario o di natura catastrofica;
•
Sinistri conseguenza di eventi causati da reazioni nucleari;
•
Danni cagionati indirettamente dal Sinistro o che ne siano ulteriore conseguenza;
•
Sinistri che costituiscono effetto di un rischio che non sia espressamente garantito;
•
Sinistri che siano direttamente o indirettamente causati da atti di terrorismo;
•
Articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
•
Beni acquistati per qualunque scopo commerciale o professionale o comunque da soggetto che non sia un privato consumatore;
•
Beni usati, antichi, riciclati, di seconda mano, ricostruiti, rifatti, prodotti con garanzia (per esempio rottura degli occhiali) o prodotti coperti da
garanzia “soddisfatti o rimborsati”;
•
Costi di preventivo e diagnosi in caso di assenza di parti coperte;
•
Ogni danno fisico al prodotto compresi i danni per cause di forza maggiore o sovratensione;
•
Qualunque bene acquistato fuori dal Territorio;
•
Ogni bene per il quale è possibile chiedere il risarcimento del danno direttamente al venditore;
•
Danni derivanti da svalutazione, processi di deterioramento, riparazione e pulizia;
•
Sinistri causati da vizi del bene;
•
Danni causati da improvvisa variazione di pressione su aeromobili o altri veicoli volanti a velocità sub o supersonica;
•
Prodotti richiamati dal costruttore;
•
Normale manutenzione e costi di pulitura;
•
Costi di trasporto;
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•
•
•
•
Accessori e beni di consumo, comprese le batterie, lampadine, contenitori usa e getta, fusibili, filtri, cavi e spine;
Diritto di chiamata quando non vi sia la riparazione;
Danni causati da eventi atmosferici, corto circuito del televisore o riallineamento dell’antenna;
Rimborso per mancato utilizzo e ogni perdita causata direttamente o indirettamente dal prodotto. Questo comprende eventuali altri costi dovuti
all’inutilizzabilità del prodotto, danni a vestiti, tappeti, nastri e cibo;
•
Furto del bene;
•
Utilizzo del bene al di fuori del normale scopo ed intensità per il quale è stato prodotto;
•
Veicoli a motore e relative parti ed accessori;
•
Barche ed altri natanti a motore.
•
Dolo o negligenza
Inoltre questa polizza non copre danni meccanici, elettrici ed elettronici dovuti a:
•
Modifiche del bene;
•
Errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d’uso;
•
Danno accidentale;
•
Inondazioni, fulmini, temporali, ghiaccio ed ogni altra calamità atmosferica;
•
Fornitura di elettricità, gas o acqua;
•
Ruggine, corrosione o danni da bagnamento;
•
Installazione o connessione non corrette;
•
Utilizzo del bene al di fuori dei modi d’uso previsti dal costruttore.
Altre assicurazioni
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore, in caso di sinistro, dell’esistenza di ogni altra polizza sottoscritta con altri assicuratori che copra il medesimo
rischio per un uguale periodo di tempo. In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai
sensi dell’art. 1910 C.C.
Qualora la dichiarazione di esistenza di altre polizze di assicurazione sia stata omessa volontariamente, nel caso in cui ricorra un Sinistro in situazione di
sovra-assicurazione, l’Assicuratore non procederà al pagamento dell’Indennizzo, se non per la parte di danno effettivamente scoperta.
.Sinistri
L’Assicurato dovrà informare l’Assicuratore del verificarsi di un Sinistro entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Assicurato ne giunga a
conoscenza.
L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutte le informazioni ragionevolmente richieste sulle circostanze e le conseguenze del Sinistro. In caso di
mancata ottemperanza a tale obbligo, l’Assicuratore potrà negare la corresponsione dell’Indennizzo.
L’Assicuratore effettuerà il pagamento dell’Indennizzo entro il 20 del mese successivo a quello in cui si è verificato il ricevimento della denuncia del
Sinistro e di tutti i documenti previsti nelle “Condizioni speciali”. Il rimborso dei sinistri autorizzati avverrà mediante accredito diretto sul conto bancario
dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato ottenga un rimborso da altra Compagnia di assicurazione, la presente polizza rimborserà solo la parte di danno non rimborsata
dall'altro assicuratore. L'eventuale indennizzo ricevuto in eccesso dovrà essere restituito all'Assicuratore.
Surrogazione
Quando l’Indennizzo sia stato pagato, l’Assicuratore potrà surrogarsi nei diritti e nelle azioni che a seguito del Sinistro competono all’Assicurato nei
confronti delle parti che hanno causato il danno.
Prescrizione
I diritti derivanti all’Assicurato dal presente Contratto possono essere esercitati entro un anno dal verificarsi del Sinistro, conformemente a quanto previsto
dall’art. 2952 c.c..
Amministrazione e gestione della polizza.
L’Assicuratore è responsabile per l’amministrazione e la gestione della Polizza in relazione al suo contenuto.
L’Assicuratore potrà tuttavia delegare totalmente o parzialmente, a società facenti parte del gruppo, i sopraddetti compiti, intendendosi tale delega fin d’ora
accettata dal Contraente e dall’Assicurato. Nel caso in cui l’amministrazione e la gestione della polizza venisse delegata in tutto o in parte a terzi,
l’Assicuratore dovrà comunicare preliminarmente al Contraente i nominativi dei terzi delegati.
Risoluzione del contenzioso tra l’Assicurato e la Compagnia di assicurazione.
Per le controversie che riguardino diritti dell’Assicurato, il Giudice competente per le azioni derivanti dal Contratto di assicurazione sarà quello del
domicilio dell’Assicurato. Se il domicilio dell’Assicurato è all’estero, quest’ultimo dovrà designarne uno in Italia.
Comunicazioni
Le comunicazioni indirizzate all’Assicuratore dall’Assicurato saranno inviate a mezzo raccomandata a.r. in Via Andrea Ponti, 10 20143 Milano o a mezzo
fax al n° 02/45434574.
Le comunicazioni dall’Assicuratore all’Assicurato saranno inviate all’indirizzo che l’Assicurato stesso fornirà in caso di sinistro attraverso l’apposito
modulo.
Privacy:
nell’esecuzione del Contratto le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di cui al D.lgs n°
196/2003 e relativi provvedimenti di attuazione, come eventualmente modificati.
Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuati alle condizioni e con i limiti suindicati e per il periodo
di vigenza del Contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazione.
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