UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Corso di perfezionamento ed
aggiornamento professionale
in tributi, paghe e contributi
DEFINIZIONE
Per MALATTIA si intende
“uno stato patologico tale da determinare una
condizione di incapacità al lavoro specifico svolto
da quel lavoratore” (Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano)
L’IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
DETERMINA LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
 Comunicazione e certificazione dell’assenza
 Farsi trovare nella propria abitazione durante le fasce
di reperibilità
CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA
Il dipendente deve far inviare all’INPS dal medico,
entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il
relativo certificato ed entro i due giorni successivi,
deve trasmettere al datore di lavoro la copia cartacea o
il codice identificativo del certificato.
Gli stessi termini valgono in caso di prosecuzione della
malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi
terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione,
il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un
certificato di prosecuzione di malattia entro la
domenica, presso la Guardia Medica se il medico
convenzionato dovesse risultare irreperibile.
Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione
può essere richiesta anche per mezza giornata di
assenza per malattia.
CERTIFICAZIONE
 Ecco cosa prevedono, in sintesi, le nuove norme:
 Il certificato di malattia è inviato per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
pubblica che lo rilascia all'INPS
 L'INPS invia immediatamente il certificato, sempre per
via telematica, all'amministrazione di appartenenza
del lavoratore o al datore di lavoro privato.
VISITE DI CONTROLLO
Il datore di lavoro può richiedere visite di controllo alla
A.S.L. o all’I.N.P.S. già nel primo giorno di assenza e senza
dover aspettare il ricevimento del certificato medico.
A tale proposito il lavoratore deve rendersi reperibile presso
il suo domicilio oppure presso un domicilio diverso, se
preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.
Può allontanarsi dal domicilio nelle fasce orarie solo:
- per sottoporsi a visite specialistiche che non possono
essere effettuate in altri orari, ma avvisando
preventivamente il datore di lavoro;
- per impellenti necessità, che comunque debbono
essere provate da adeguata documentazione.
DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO
 CONSERVAZIONE DEL POSTO
 DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
 MATURAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO
 MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO
 MATURAZIONE DELLE FERIE
COMPORTO
• SECCO: il lavoratore ha diritto di assentarsi per un
certo numero di giorni consecutivi stabiliti dal CCNL e
non oltre.
• PER SOMMATORIA: tiene conto di tutte le assenze
che il lavoratore compie in un determinato arco di
tempo, normalmente di tre anni, che, sommate, non
devono superare il periodo di tempo stabilito dal
CCNL.
RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO
SCADENZA PERIODO DI COMPORTO
GIUSTA CAUSA
LAVORATORI CON INDENNITA’ A CARICO
INPS
Il datore di lavoro deve anticipare l’indennità a carico INPS
e recuperare la stessa dal versamento dei contributi (quindi
senza costi a suo carico):
- agli operai, qualsiasi sia il settore di attività;
- agli impiegati e quadri se l’inquadramento contributivo
presso l’INPS è nel settore Terziario (Commercio,
Pubblici Esercizi, Servizi, Studi Professionali ecc).
ENTITA’ DELLA INDENNITA’ A CARICO INPS
L’indennità spetta nelle seguenti
misure calcolate sulla
retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio malattia e
maggiorata dei ratei di 13 ma ed eventuale 14 ma:
- nulla per i primi 3 giorni di calendario;
- il 50% per i giorni dal 4° al 20°;
- il 66,67% per i giorni successivi al 20°.
Non è a carico dell’INPS l’indennità né per gli
impiegati e quadri dei settori Industria, Artigianato,
Edilizia, Credito, Assicurazione ecc né per gli
Apprendisti e i Dirigenti.
Per gli impiegati del settore Spettacolo l’indennità
spetta se l’azienda, nella lettera di assunzione, non si è
impegnata a garantire a completo suo carico il
trattamento economico di malattia.
DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO
• Trattamento economico:
- 1°-2°-3° giorno: secondo quanto prevede CCNL
- 4°-20° giorno: Inps 50% della retribuzione
media giornaliera
- 21° giorno in poi: 66,66% fino ad un massimo di
180 giorni nell’anno solare
ANALISI DI UN CASO REALE
Teresa, operaia di 5 livello, alle dipendenze di una piccola azienda di
lavorazione resina, è assente per malattia dal 13 giugno al 22 giugno.
Particolare attenzione bisogna porre al certificato medico di malattia, per
stabilire con esattezza il giorno di inizio e quello di fine evento ai fini del diritto
all'indennità di malattia a carico dell'INPS.
In sostanza al datore di lavoro serve sapere per quanti giorni il dipendente è
autorizzato dal medico a "stare" in malattia, mentre all'INPS viene comunicata
anche la diagnosi, cioè di quale malattia si tratta.
La lavoratrice si è recata dal medico curante il lunedì 13
giugno, il quale Le ha rilasciato l'attestato di malattia e ha
inoltrato telematicamente il certificato all’INPS.
Il passo successivo è una lettura attenta del CCNL applicato
in azienda , con particolare riferimento al trattamento in
caso di malattia.
I primi 3 giorni di calendario, nell'esempio lunedì 13, martedì 14 e
mercoledì 15 giugno, sono considerati dall'INPS, periodo di 'Carenza',
durante il quale l'INPS non paga alcuna indennita'.
L'INPS non paga inoltre le domeniche, nè i giorni
festivi eventualmente cadenti nel periodo di malattia , che sono a
carico del datore di lavoro
Inoltre la base di calcolo per l'indennità INPS non è la retribuzione del
mese corrente, ma quella del mese precedente il primo giorno di
malattia.
L'integrazione di malattia a carico del datore di lavoro invece è calcolata
sulla base del calendario corrente e dell'orario di lavoro abituale del
dipendente, quindi sulla base delle ore teoricamente lavorabili e
della retribuzione del mese corrente.
Una volta verificati certificazione medica e foglio presenze,
si passa al calcolo dell'indennità di malattia vero e proprio.
Insieme alla busta paga viene di solito elaborato
un prospetto, chiamato 'prospetto di liquidazione
indennità di malattia o maternità’
Vediamo come si determina la Retribuzione Media Globale
Giornaliera (RMGG)
La RMGG serve unicamente al calcolo dell'indennità di
malattia a carico INPS ed è basata sulla retribuzione lorda
del mese precedente quello di inizio della malattia.
Nel nostro caso, la RMGG è di € 59.35 ed è determinata nel modo seguente:
Si prende la Retribuzione Lorda del mese di maggio percepita dalla stessa
lavoratrice
pari a € 1500.00 , corrispondente alle ore lavorate e alle ore
retribuite .
Si sommano le giornate lavorate e quelle retribuite nel mese precedente e se ne
moltiplica il totale x il coefficiente 1.2per tenere conto dei sabati (per l'INPS la
settimana è fatta ancora di 6 giornate!), il risultato è 27.60.
Dividendo € 1500.00 x 27.60 si ottiene € 54.35.
A questo importo occorre ancora aggiungere il rateo giornaliero per
mensilità aggiuntive (13esima, eventuale 14esima, ecc) il quale si ottiene
dal rateo mensile (sempre riferito al mese precedente), € 125.00 diviso
per il coefficiente fisso 25.00 in questo modo si ottiene il rateo
giornaliero di € 5.00
La Retribuzione Media Globale Giornaliera o RMGG nel nostro caso è
quindi pari a € 54,35 + € 5.00 = € 59.35.
La misura dell'indennità è pari al 50% della RMGG dal quarto al ventesimo giorno di
malattia, al 66.66% della RMGG dal 21esimo al 180esimo giorno di malattia.
Nel caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a
carico l'indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 delle misure normali. Il
giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale.
Nel nostro caso, le giornate indennizzabili al 50 % sono 6 (da giovedì 16 a mercoledì
22 giugno) mentre quelle non indennizzabili sono le prime 3.
Da ciò consegue che l'importo dell'indennità di
malattia a carico INPS nel nostro caso è di €
59.35 x 6 x 50% = € 178.05.
Questo è l'importo che il datore di lavoro anticipa al
dipendente in busta paga per conto dell'INPS. Su
questo importo non si pagano i contributi
previdenziali, ma soltanto le ritenute IRPEF.
Veniamo ora all'ultima parte del calcolo: la 'Liquidazione
della quota a carico ditta'.
Da notare che ora il periodo di paga preso a riferimento è
quello corrente, cioè giugno. Si parte dal totale delle ore
lavorabili nel periodo di malattia, che corrisponde a 64. Dal
13 al 22 giugno ci sono infatti 8 giornate lavorative di 8 ore.
La retribuzione teorica di € 592.00 è data dal mensile lordo
tabellare di giugno di € 1600.00 diviso 173 (divisore orario),
da cui si ottiene una paga oraria di € 9.25, che moltiplicata
per 64 fa appunto € 592.00.
Attenzione!
Questa è una retribuzione teorica ed è
pari alla retribuzione lorda che la
dipendente avrebbe percepito se avesse
lavorato dal 13 al 22 giugno.
A questo punto, per procedere al calcolo dell'integrazione di malattia a
carico del datore di lavoro, occorre preventivamente "lordizzare”
l'importo INPS.
In pratica si moltiplica l'indennità a carico INPS (€178.05) x
il coefficiente di lordizzazione 10.12%, dal cui calcolo risulta € 18.00.
La formula per calcolare detto coefficiente è:
100 / (100-9.19)-1, dove 9.19 è l'aliquota contributiva FAP a carico
dipendente.
A questo punto si deve tenere conto del trattamento economico per
il periodo di carenza (primi 3 giorni) facente carico al datore di lavoro
e desumibile dal CCNL.
Il contratto collettivo applicato prevede che durante il periodo di
carenza di malattia spetta agli operai il 100% delle normale
retribuzione a carico del datore di lavoro.
Il CCNL prevede altresì una integrazione all’indennità INPS pari al
100% per il periodo successivo alla carenza.
Pertanto il trattamento di carenza a carico ditta è 24 ore (ore lavorative
cadenti nei primi 3 giorni di calendario della malattia) moltiplicato €
9.25 = 222.00 €
L'importo dell'integrazione totale di malattia a carico del datore di
lavoro è di € 395.95 ed è calcolato nel modo seguente:
€ 592.00(retribuzione teorica) - € 178.05 (indennità di malattia INPS) € 18.00 (lordizzazione indennità di malattia INPS) = € 395.95
L'importo di € 395.95 verrà poi suddiviso in busta paga nelle sue 2
componenti:
a. integrazione carenza malattia a carico del datore di lavoro pari a
€ 222.00
b. integrazione di malattia a carico del datore di lavoro dal quarto
giorno a fine malattia = € 173.95
L’imponibile previdenziale INPS
include quindi la
carenza e l'integrazione di malattia a carico ditta ma
non l'indennità di malattia INPS. L'Imponibile fiscale
Netto invece, include l'indennità di malattia INPS in
quanto soggetta solo a ritenute fiscali.
Lo scopo della lordizzazione è quello di far sì che, in
presenza di integrazioni da parte dell'azienda e di
indennità erogate da enti previdenziali (esempi tipici la
malattia, l'infortunio e lo maternità), il lavoratore assente
non percepisca una retribuzione più alta di quello di un
lavoratore presente al lavoro, poiché le indennità erogate
dagli istituti non sono soggette ai contributi
previdenziali.
ESEMPIO PRATICO
- lavoratore ammalato tutto il mese
- indennità di malattia spettante 100% della retribuzione
- stipendio lordo mensile pari a €. 929,62
- quota a carico INPS pari a 469,98 (3 giorni carenza, 50%
primi 20 gg. 66,66% oltre)
CALCOLO NON LORDIZZATO
DESCRIZIONE
AMMALATO
Stipendio lordo
AL LAVORO
€. 929,62
Indennità a carico INPS
€. 469,98
Integrazione dell'azienda
€. 459,65
Contributi Previdenziali
(9,19%)
- €. 42,24
- €. 85,43
IMPONIBILE IRPEF
€. 887,38
€. 844,19
Il lavoratore ammalato percepirebbe €. 43,19 più di quello al lavoro.
CALCOLO LORDIZZATO
DESCRIZIONE
AMMALATO
Stipendio lordo
AL LAVORO
€. 929,62
Indennità a carico INPS
€.469,98
Indennità a carico
azienda:
€.469,98x1,1012= €. 517,54
€. 929,62 - 517,54=
€.412,08
Contributi previdenziali
- €. 37,87
- €. 85,43
IMPONIBILE IRPEF
€. 844,19
€. 844,19
L'azienda è tenuta ad integrare solamente la somma di €. 412,08 invece di €. 459,65
In questo modo il lavoratore ammalato percepisce lo stesso stipendio netto di quello presente al
lavoro.
La formula per il calcolo dei coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla % dei contributi
previdenziali, è la seguente:
100 diviso 100 meno percentuale contributi previdenziali
malattia e svolgimento di altra attività
Non esiste alcuna norma positiva che imponga al
lavoratore di non svolgere alcuna altra attività
durante l’assenza per malattia. Bisogna rifarsi ai
generali obblighi di correttezza,diligenza e buona fede
fissati dal codice civile.
malattia e svolgimento di altra attività
Bisogna verificare:
 Se vi è lo svolgimento di altra attività e se questa
comporta notevole dispendio di energie;
 Veridicità del certificato medico;
 L’attività svolta non deve essere tale da ritardare o
compromettere il pieno recupero delle energie fisiche
e psichiche e quindi il definitivo rientro in servizio.
malattia e svolgimento di altra attività
Nel caso in cui il lavoratore sia sorpreso mentre svolge
altra attività il datore di lavoro deve valutare con
attenzione la situazione e, ove ritenga che la malattia
sia stata simulata o che l’attività sia di pregiudizio alla
guarigione,può attivare sia la procedura sanitaria di
controllo sia il procedimento disciplinare.
Sospensione dal diritto all’indennità
Per il lavoratore,nel migliore dei casi, è prevista la
sospensione dal diritto all’indennità di malattia,dalla
data dell’infrazione nei casi in cui:
1. il lavoratore non comprovi la malattia con
certificazione sanitaria;
2. tardi la certificazione sanitaria;
3. si dedichi ad attività retribuite,durante la malattia;
4. non consenta,senza giustificato motivo;
l’effettuazione della visita di controllo;
5. alteri o falsifichi i certificati medici.
BUON LAVORO
BUON LAVORO
A voi tutti, giovani colleghi a breve, un augurio di
esercitare la professione con entusiasmo, con
competenza e professionalità, curando anche il
rapporto umano con tutte le persone in cui vi
imbatterete, consapevoli che dietro ciascuno di loro
non c’è soltanto un problema da risolvere, ma anche
un bagaglio di esperienze e umanità che costituiscono
una ricchezza immensa.
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sistema di lordizzazione della retribuzione