Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Costituzione, sede Scopi Attività strumentali, accessorie e connesse Vigilanza Patrimonio Fondo di gestione Esercizio finanziario e bilancio Membri della Fondazione Soci Fondatori Soci Onorari Soci Benemeriti Soci Partecipanti Organi della Fondazione Il Presidente Il Consiglio di Amministrazione Convocazione e Quorum Il Segretario Generale Il Comitato Scientifico Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Probiviri L'Assemblea dei soci Fondatori e Benemeriti L'Assemblea dei soci Partecipanti Scioglimento Clausola di rinvio 1 Articolo 1 Costituzione — Sede E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione SVILUPPO EUROPA ONLUS" con sede in Roma alla Via Cerreto di Spoleto n. 48. Oltre che nella denominazione, l’acronimo “ONLUS” ovvero l’intera locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” dovrà essere riportato, in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale. La Fondazione, osservate le disposizioni di legge, potrà costituire e chiudere sedi, delegazioni ed uffici su tutto il territorio della Repubblica Italiana onde svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. Articolo 2 Scopi Tenuto conto che: -esiste stretta correlazione tra conoscenza, crescita culturale della persona e progresso civile e sociale di un Paese; -esiste una vasta categoria di persone svantaggiate che non ha accesso o ha difficoltà di accesso all’istruzione, alla formazione e ad eventi culturali; -la diffusione di occasioni culturali, educative, formative e della conoscenza in genere, in ogni forma, non soltanto di carattere intellettuale, ma anche connesse allo svolgimento di attività sportive o motorie in genere, può portare benefici alle persone destinatarie e, nel contempo, all’intera collettività; la Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori di attività: a) istruzione; b) formazione; c) sport dilettantistico; d) promozione della cultura e dell'arte. È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al successivo articolo 3. Onde perseguire le finalità di solidarietà sociale, la Fondazione si propone di svolgere le attività statutarie nei settori suindicati esclusivamente a beneficio di soggetti svantaggiati ed esterni all’organizzazione. Per soggetti svantaggiati, si intendono tutte quelle persone in situazione di disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ritenendo a mero titolo esemplificativo che vi rientrino i seguenti soggetti: - disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; - tossico-dipendenti; - alcolisti; - indigenti; - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; - profughi; 2 - immigrati non abbienti. Per soggetti esterni all’organizzazione si intendono soggetti diversi dai membri della Fondazione di cui all’articolo 8, dai componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi siano i soggetti indicati al comma precedente, ma a condizione che si tratti pur sempre di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per le attività di promozione della cultura e dell’arte si intende comunque perseguito lo scopo di solidarietà sociale, indipendentemente dalla qualità dei soggetti beneficiari, ma a condizione che alle attività stesse vengano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può compiere ogni altra attività connessa a quelle istituzionali di cui all’articolo 2. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali: a) le attività statutarie di istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, svolte in favore di soggetti che non versino nelle condizioni previste all’articolo 2, b) le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ossia tutte quelle attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, che ancorché diverse da quelle istituzionali siano però strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali; in esse sono comprese tutte le attività volte al reperimento dei fondi necessari a finanziare le attività istituzionali. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e per ciascun settore di attività: a) le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali b) i relativi proventi non superino il sessantasei per cento (66%) delle spese complessive dell'organizzazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque dalla Fondazione posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 3 e) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, corsi di studio, manifestazioni, convegni, incontri, sondaggi, nonché eventi culturali inerenti agli scopi istituzionali della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico; f) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico; g) promuovere attività di carattere culturale ed educativo, quali, a titolo esemplificativo, la musica, il teatro, il cinema, visite culturali relativamente a mostre, musei, siti archeologici e quant’altro possa concorrere alla formazione culturale della persona h) istituire premi e assegnare borse di studio e/o contratti di ricerca; i) svolgere – in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali - attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria (con l’esclusione della pubblicazione di quotidiani) e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web; l) organizzare campagne di raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione e comunque svolgere qualsivoglia attività volta al "reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali" dell'organizzazione; m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Articolo 4 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell' articolo 25 del Codice civile e della legislazione finale in materia. Articolo 5 Patrimonio Il patrimonio della" Fondazione SVILUPPO EUROPA" è costituito dalla somma iniziale di Euro cinquantamila ( € 50.000,00 ) che sono conferiti all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione, nonché da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo che potranno in futuro essere versati. Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato a) Dai beni mobili ed immobili che pervengano o potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto. b) Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio. c) Dalla parte di entrate ordinarie non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio. d) Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti territoriali o da chicchessia. 4 Articolo 6 Fondo di gestione Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima. b) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione. c) Da beni mobili od immobili che verranno eventualmente acquistati e/o acquisiti senza essere destinati a patrimonio. d) Dai contributi dei soci Onorari e dai soci Partecipanti. e) Da eventuali contributi provenienti dai soci Fondatori o attribuiti alla Fondazione dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da chicchessia. f) Dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 6bis Utili e avanzi di gestione È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini. 5 Articolo 7 Esercizio finanziario e bilancio L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo; entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsionale approvato. Per l'attività commerciale eventualmente esercitata la Fondazione terrà contabilità separata in conformità alla normativa vigente. Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi di quanto disposto all'art.20 del D.P.R..29/09/1973 n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L’obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini. Articolo 8 Membri della Fondazione I membri della Fondazione si dividono in: a) Fonda tori b) Partecipanti Onorari 6 c) Partecipanti Benemeriti d) Partecipanti Ordinari Articolo 9 Fondatori Sono Fondatori i signori TITTOZZI Paolo, TITTOZZI Alessandro, TITTOZZI Fabrizio, PRONTERA Giovanni Luigi e VALLE Giuseppe. Articolo 10 Partecipanti Onorari Sono Partecipanti Onorari senza diritto di voto, studiosi che abbiano acquisito meriti particolari ed altre personalità che siano nominate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Articolo 11 Partecipanti Benemeriti Sono Partecipanti Benemeriti coloro che, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione , versino una quota" una tantum" stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso, oltre alla quota annuale che versano tutti i Partecipanti. La qualifica di Partecipante Benemerito dura, in ogni caso, per tutto il periodo per il quale il contributo annuale viene regolarmente versato. Articolo 12 Partecipanti Ordinari Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con un'attività anche professionale di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati Partecipanti Ordinari anche persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sedi all'estero. I Partecipanti Ordinari potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione a specifici progetti o attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuo viene regolarmente versato. Articolo 13 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: Il Presidente della Fondazione, 7 Il Consiglio di Amministrazione, Il Segretario Generale, Il Comitato Scientifico, Il Collegio dei Revisori dei Conti, Il Collegio dei Probiviri, L’assemblea dei fondatori e Benemeriti, L’assemblea Plenaria. Articolo 14 Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta in casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica di questo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni. In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più Presidenti Onorari individuandoli fra coloro i quali abbiano contribuito in misura particolare alla vita della Fondazione. La carica di Presidente Onorario è a vita. Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservato il compimento degli atti di gestione essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio si compone da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti e ne fanno parte di diritto i Fondatori. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Scientifico. Salvo i componenti la cui nomina spetta all'assemblea dei Fondatori e Benemeriti, i restanti membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea Plenaria. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza semplice il Presidente tra i Fondatori; il Vicepresidente della Fondazione viene eletto a maggioranza semplice con scrutinio segreto tra i consiglieri Fondatori, Benemeriti e Ordinari. Nel caso in cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni o le Province partecipino al patrimonio della Fondazione anche con il conferimento in uso dei beni culturali che hanno in consegna, viene attribuita a ciascuna delle predette Istituzioni la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione. Con l'eccezione dei membri di diritto e quelli eventualmente nominati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione e dalla Provincia, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con altre cariche politiche istituzionali. In ogni caso è requisito di eleggibilità l'assenza di precedenti penali. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la loro carica a titolo gratuito; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. I Consiglieri scelti tra i soci Partecipanti Ordinari decadono in caso di perdita della qualifica. In ogni 8 caso i Consiglieri, ad eccezione di quelli nominati dagli enti pubblici, saranno dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto, il Presidente Onorario ed il Segretario Generale che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, uno o più membri del Comitato Scientifico o altri partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: a) stabilire annualmente, sentito il Comitato Scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto; b) nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso compatibilmente con la copertura finanziaria ed eventualmente conferendo al medesimo procura per compiere singoli atti o categorie di atti; c) approvare il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Segretario Generale; d) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di versamento; e) istituire, se ritenuto opportuno, un Comitato Scientifico; f) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 10 e 11 possano divenire Partecipanti Benemeriti e Partecipanti Onorari. g) procedere alla nomina dei Partecipanti Benemeriti e dei Partecipanti Onorari con deliberazione assunta a maggioranza semplice; h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; i) nominare i Presidenti onorari. Articolo 16 Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, in Italia o all'estero ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in casi di urgenza con tre giorni di preavviso. In caso di assenza od impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno a non meno di un'ora di distanza dalla prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione e presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Il verbale delle sedute, trascritto in apposito libro, è firmato da chi presiede e dal Segretario Generale che ne ha curato la verbalizzazione. Articolo 17 Il Segretario Generale 9 Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore amministrativo. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto nel rispetto della compatibilità finanziarie. Il mandato del Segretario Generale è di quattro anni ed è riconfermabile; se nominato prima della scadenza quadriennale , resta in carica sino a tale scadenza. Il Segretario Generale della Fondazione: a) Collabora con il Presidente ed il Vicepresidente all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. b) Predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione. c) Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. d) Predispone le proposte di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario. e) Mantiene i contatti di carattere ordinario con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. f) Dirige e coordina gli uffici della Fondazione compiendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente. g) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazioni svolgendo le funzioni di segretario. Articolo 18 Il Comitato scientifico Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da non più di tre membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della formazione e, in particolare, nei settori d'interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario Generale nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione, esprime parere consultivo sui programmi di cui all'art. 17 lettera b), e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di Amministrazione o il Segretario Generale lo ritengano necessario. I membri del Comitato Scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Articolo 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un massimo di tre membri tutti nominati tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo della Fondazione. I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza. 10 Articolo 20 Il Collegio dei Probiviri Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i Partecipanti e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri. I Probiviri decideranno senza alcuna formalità ed inappellabilmente quali arbitri ed amichevoli compositori; le decisioni scaturite verranno trascritte in apposito verbale da loro sottoscritto. Il collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Articolo 21 L'Assemblea dei soci Fondatori e Benemeriti L'Assemblea dei Fondatori e Benemeriti è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione o di un terzo dei soci aventi diritto quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno. Essa nomina sino ad un massimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, un componente del Collegio dei Revisori dei Conti e un componente dei Probiviri, esprime parere non vincolante circa la nomina dei Partecipanti Benemeriti ed Onorari avanzate dal Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte e pareri circa l'attività della Fondazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente della Fondazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti presenti. Articolo 22 L'Assemblea plenaria All'Assemblea Plenaria hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione Fondatori, Benemeriti, Onorari e Ordinari. Sono di competenza dell’Assemblea plenaria le deliberazioni che non siano di competenza di altri organi della Fondazione ed in particolare quelle concernenti: -la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri; -le modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni, -lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. All'Assemblea Plenaria vengono illustrate le attività e le linee di sviluppo della Fondazione nonchè gli obiettivi e i programmi della medesima; a tal fine l'Assemblea può formulare proposte e pareri in merito. L’Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione o di un terzo dei soci stessi, qualora se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente della Fondazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea plenaria sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. 11 Articolo 23 Scioglimento La Fondazione potrà sciogliersi al verificarsi di una delle seguenti cause: a) per volontà unanime dei soci Fondatori; b) per delibera dell’Assemblea Plenaria; c) l'avvenuto conseguimento degli scopi della Fondazione o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli; d) per altre cause stabilite dalla legge. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi delle predette cause, il patrimonio ed i beni residui, una volta esaurita la fase di liquidazione, fatta salva un’eventuale diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere e sotto il controllo dell’Agenzia per il Terzo Settore di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 e relativo regolamento di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 come modificato dal D.P.C.M. 26 gennaio 2011 n. 51. Articolo 24 Clausola di rinvio Per quanto no previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia. 12