Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Costituzione, sede
Scopi
Attività strumentali, accessorie e connesse
Vigilanza
Patrimonio
Fondo di gestione
Esercizio finanziario e bilancio
Membri della Fondazione
Soci Fondatori
Soci Onorari
Soci Benemeriti
Soci Partecipanti
Organi della Fondazione
Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
Convocazione e Quorum
Il Segretario Generale
Il Comitato Scientifico
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea dei soci Fondatori e Benemeriti
L'Assemblea dei soci Partecipanti
Scioglimento
Clausola di rinvio
1
Articolo 1
Costituzione — Sede
E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione SVILUPPO EUROPA ONLUS" con sede in
Roma alla Via Cerreto di Spoleto n. 48.
Oltre che nella denominazione, l’acronimo “ONLUS” ovvero l’intera locuzione “Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale” dovrà essere riportato, in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo
svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del
più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale.
La Fondazione, osservate le disposizioni di legge, potrà costituire e chiudere sedi, delegazioni ed
uffici su tutto il territorio della Repubblica Italiana onde svolgere, in via accessoria e
strumentale, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di
relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 2
Scopi
Tenuto conto che:
-esiste stretta correlazione tra conoscenza, crescita culturale della persona e progresso civile e
sociale di un Paese;
-esiste una vasta categoria di persone svantaggiate che non ha accesso o ha difficoltà di accesso
all’istruzione, alla formazione e ad eventi culturali;
-la diffusione di occasioni culturali, educative, formative e della conoscenza in genere, in ogni forma,
non soltanto di carattere intellettuale, ma anche connesse allo svolgimento di attività sportive o
motorie in genere, può portare benefici alle persone destinatarie e, nel contempo, all’intera
collettività;
la Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti
settori di attività:
a) istruzione;
b) formazione;
c) sport dilettantistico;
d) promozione della cultura e dell'arte.
È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al successivo articolo 3.
Onde perseguire le finalità di solidarietà sociale, la Fondazione si propone di svolgere le attività
statutarie nei settori suindicati esclusivamente a beneficio di soggetti svantaggiati ed esterni
all’organizzazione.
Per soggetti svantaggiati, si intendono tutte quelle persone in situazione di disagio in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ritenendo a mero titolo esemplificativo
che vi rientrino i seguenti soggetti:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
2
- immigrati non abbienti.
Per soggetti esterni all’organizzazione si intendono soggetti diversi dai membri della Fondazione di
cui all’articolo 8, dai componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi
titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore della Fondazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie vi siano i soggetti indicati al comma precedente, ma a condizione che si tratti pur sempre
di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per le attività di promozione della cultura e dell’arte si intende comunque perseguito lo scopo di
solidarietà sociale, indipendentemente dalla qualità dei soggetti beneficiari, ma a condizione che
alle attività stesse vengano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale
dello Stato.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può compiere ogni altra attività connessa a
quelle istituzionali di cui all’articolo 2.
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali:
a)
le attività statutarie di istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della
cultura e dell'arte, svolte in favore di soggetti che non versino nelle condizioni previste all’articolo
2,
b)
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle
stesse, ossia tutte quelle attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle
istituzionali, che ancorché diverse da quelle istituzionali siano però strumentali al perseguimento
degli scopi istituzionali; in esse sono comprese tutte le attività volte al reperimento dei fondi
necessari a finanziare le attività istituzionali.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e per ciascun
settore di attività:
a) le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali
b) i relativi proventi non superino il sessantasei per cento (66%) delle spese complessive
dell'organizzazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a
lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in
diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune o utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque dalla
Fondazione posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi
specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione
medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione
degli organismi anzidetti;
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e) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, corsi di studio, manifestazioni,
convegni, incontri, sondaggi, nonché eventi culturali inerenti agli scopi istituzionali della Fondazione,
procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed a tutte quelle iniziative idonee a
favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;
f) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un
organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il
Pubblico;
g) promuovere attività di carattere culturale ed educativo, quali, a titolo esemplificativo, la musica,
il teatro, il cinema, visite culturali relativamente a mostre, musei, siti archeologici e quant’altro
possa concorrere alla formazione culturale della persona
h) istituire premi e assegnare borse di studio e/o contratti di ricerca;
i) svolgere – in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali - attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria (con l’esclusione della
pubblicazione di quotidiani) e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide
web;
l) organizzare campagne di raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali della
Fondazione e comunque svolgere qualsivoglia attività volta al "reperimento di fondi necessari
per finanziare le attività istituzionali" dell'organizzazione;
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell' articolo 25 del
Codice civile e della legislazione finale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della" Fondazione SVILUPPO EUROPA" è costituito dalla somma iniziale di Euro
cinquantamila ( € 50.000,00 ) che sono conferiti all'atto della costituzione come primo fondo di
dotazione, nonché da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo che potranno in futuro essere
versati.
Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato
a) Dai beni mobili ed immobili che pervengano o potranno pervenire a qualsiasi titolo alla
Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto.
b) Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del
patrimonio.
c) Dalla parte di entrate ordinarie non utilizzate che, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.
d) Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti
territoriali o da chicchessia.
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Articolo 6
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione
medesima.
b) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente
destinate al fondo di dotazione.
c) Da beni mobili od immobili che verranno eventualmente acquistati e/o acquisiti senza
essere destinati a patrimonio.
d) Dai contributi dei soci Onorari e dai soci Partecipanti.
e) Da eventuali contributi provenienti dai soci Fondatori o attribuiti alla Fondazione dalla
Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da chicchessia.
f) Dalle entrate delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 6bis
Utili e avanzi di gestione
È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori
al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto
1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle connesse.
L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
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Articolo 7
Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio previsionale
dell'esercizio successivo; entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Gli
organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni
di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio previsionale
approvato.
Per l'attività commerciale eventualmente esercitata la Fondazione terrà contabilità separata in
conformità alla normativa vigente.
Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi di quanto disposto all'art.20 del D.P.R..29/09/1973 n.
600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà redatto un apposito e separato
rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonche alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle connesse.
L’obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
a) Fonda tori
b) Partecipanti Onorari
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c) Partecipanti Benemeriti
d) Partecipanti Ordinari
Articolo 9
Fondatori
Sono Fondatori i signori TITTOZZI Paolo, TITTOZZI Alessandro, TITTOZZI Fabrizio, PRONTERA
Giovanni Luigi e VALLE Giuseppe.
Articolo 10
Partecipanti Onorari
Sono Partecipanti Onorari senza diritto di voto, studiosi che abbiano acquisito meriti particolari ed
altre personalità che siano nominate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Articolo 11
Partecipanti Benemeriti
Sono Partecipanti Benemeriti coloro che, nominati dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione , versino una quota" una tantum" stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso, oltre
alla quota annuale che versano tutti i Partecipanti.
La qualifica di Partecipante Benemerito dura, in ogni caso, per tutto il periodo per il quale il
contributo annuale viene regolarmente versato.
Articolo 12
Partecipanti Ordinari
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche
o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della
medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali
ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con un'attività anche professionale di
particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Possono essere nominati Partecipanti Ordinari anche persone fisiche e giuridiche nonché gli enti
pubblici e privati o altre istituzioni aventi sedi all'estero.
I Partecipanti Ordinari potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota
stabilita dal Consiglio di Amministrazione a specifici progetti o attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuo viene
regolarmente versato.
Articolo 13
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
 Il Presidente della Fondazione,
7







Il Consiglio di Amministrazione,
Il Segretario Generale,
Il Comitato Scientifico,
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
Il Collegio dei Probiviri,
L’assemblea dei fondatori e Benemeriti,
L’assemblea Plenaria.
Articolo 14
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
scientifico.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività,
agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta in casi di
necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a
ratifica di questo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni.
In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri
organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative
della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più Presidenti Onorari individuandoli
fra coloro i quali abbiano contribuito in misura particolare alla vita della Fondazione.
La carica di Presidente Onorario è a vita.
Articolo 15
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservato il compimento degli atti di gestione
essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio si compone da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti e ne fanno
parte di diritto i Fondatori.
La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del
Comitato Scientifico.
Salvo i componenti la cui nomina spetta all'assemblea dei Fondatori e Benemeriti, i restanti
membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea Plenaria.
Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza semplice il Presidente tra i Fondatori; il
Vicepresidente della Fondazione viene eletto a maggioranza semplice con scrutinio segreto tra i
consiglieri Fondatori, Benemeriti e Ordinari.
Nel caso in cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni o le Province partecipino al
patrimonio della Fondazione anche con il conferimento in uso dei beni culturali che hanno in
consegna, viene attribuita a ciascuna delle predette Istituzioni la facoltà di nominare un
componente del Consiglio di Amministrazione. Con l'eccezione dei membri di diritto e quelli
eventualmente nominati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione e dalla
Provincia, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con altre cariche
politiche istituzionali. In ogni caso è requisito di eleggibilità l'assenza di precedenti penali.
I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la loro carica a titolo gratuito; durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in
carica fino a tale scadenza.
I Consiglieri scelti tra i soci Partecipanti Ordinari decadono in caso di perdita della qualifica. In ogni
8
caso i Consiglieri, ad eccezione di quelli nominati dagli enti pubblici, saranno dichiarati decaduti dopo
tre assenze consecutive non giustificate.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente della Fondazione.
Alle riunioni partecipano senza diritto di voto, il Presidente Onorario ed il Segretario Generale che
svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, uno o più membri
del Comitato Scientifico o altri partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i
risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
a) stabilire annualmente, sentito il Comitato Scientifico, le linee generali dell'attività della
Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
b) nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso
compatibilmente con la copertura finanziaria ed eventualmente conferendo al medesimo procura
per compiere singoli atti o categorie di atti;
c) approvare il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Segretario Generale;
d) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di
versamento;
e) istituire, se ritenuto opportuno, un Comitato Scientifico;
f) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 10 e 11 possano divenire
Partecipanti Benemeriti e Partecipanti Onorari.
g) procedere alla nomina dei Partecipanti Benemeriti e dei Partecipanti Onorari con deliberazione
assunta a maggioranza semplice;
h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e
all'alienazione di beni immobili;
i) nominare i Presidenti onorari.
Articolo 16
Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, in Italia o
all'estero ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi
membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno sei giorni di preavviso
ovvero, in casi di urgenza con tre giorni di preavviso. In caso di assenza od impedimento del
Presidente la convocazione è effettuata dal Vicepresidente.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della
prima e della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno a non
meno di un'ora di distanza dalla prima convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione e presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede la riunione. Il verbale delle sedute, trascritto in apposito libro, è firmato da chi
presiede e dal Segretario Generale che ne ha curato la verbalizzazione.
Articolo 17
Il Segretario Generale
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Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone
di comprovata e specifica esperienza nel settore amministrativo. All'atto della nomina il Consiglio
di Amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto nel rispetto della compatibilità
finanziarie. Il mandato del Segretario Generale è di quattro anni ed è riconfermabile; se nominato
prima della scadenza quadriennale , resta in carica sino a tale scadenza.
Il Segretario Generale della Fondazione:
a) Collabora con il Presidente ed il Vicepresidente all'attuazione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione.
b) Predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente al Consiglio di
Amministrazione.
c) Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
d) Predispone le proposte di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili
concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario.
e) Mantiene i contatti di carattere ordinario con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le
organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione.
f) Dirige e coordina gli uffici della Fondazione compiendo tutti gli atti di ordinaria
amministrazione a lui delegati dal Presidente.
g) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazioni svolgendo le
funzioni di segretario.
Articolo 18
Il Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da non più di tre
membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere,
particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della formazione e, in
particolare, nei settori d'interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario Generale
nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione, esprime parere consultivo sui
programmi di cui all'art. 17 lettera b), e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra
questione in cui il Consiglio di Amministrazione o il Segretario Generale lo ritengano necessario.
I membri del Comitato Scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in
carica fino a tale scadenza. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un massimo di tre membri tutti nominati tra
soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo della Fondazione.
I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono in
qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i
relativi documenti.
I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.
Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.
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Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri
Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i Partecipanti e la Fondazione,
sarà rimessa al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.
I Probiviri decideranno senza alcuna formalità ed inappellabilmente quali arbitri ed amichevoli
compositori; le decisioni scaturite verranno trascritte in apposito verbale da loro sottoscritto.
Il collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 21
L'Assemblea dei soci Fondatori e Benemeriti
L'Assemblea dei Fondatori e Benemeriti è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione o
di un terzo dei soci aventi diritto quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta
l'anno. Essa nomina sino ad un massimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, un
componente del Collegio dei Revisori dei Conti e un componente dei Probiviri, esprime parere
non vincolante circa la nomina dei Partecipanti Benemeriti ed Onorari avanzate dal
Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte e pareri circa l'attività della Fondazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente della Fondazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti
presenti.
Articolo 22
L'Assemblea plenaria
All'Assemblea Plenaria hanno diritto di partecipare tutti i membri della Fondazione Fondatori,
Benemeriti, Onorari e Ordinari.
Sono di competenza dell’Assemblea plenaria le deliberazioni che non siano di competenza di
altri organi della Fondazione ed in particolare quelle concernenti:
-la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei
Probiviri;
-le modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni,
-lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
All'Assemblea Plenaria vengono illustrate le attività e le linee di sviluppo della Fondazione nonchè gli
obiettivi e i programmi della medesima; a tal fine l'Assemblea può formulare proposte e pareri in
merito.
L’Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione o di un terzo dei soci stessi,
qualora se ne ravvisi la necessità.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente della Fondazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea plenaria sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei
presenti.
Le decisioni concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la
devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto.
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Articolo 23
Scioglimento
La Fondazione potrà sciogliersi al verificarsi di una delle seguenti cause:
a) per volontà unanime dei soci Fondatori;
b) per delibera dell’Assemblea Plenaria;
c) l'avvenuto conseguimento degli scopi della Fondazione o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirli;
d) per altre cause stabilite dalla legge.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi delle predette cause, il patrimonio ed i beni
residui, una volta esaurita la fase di liquidazione, fatta salva un’eventuale diversa destinazione
imposta dalla legge, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a
fini di pubblica utilità, previo parere e sotto il controllo dell’Agenzia per il Terzo Settore di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 e relativo regolamento di cui al
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 come modificato dal D.P.C.M. 26 gennaio 2011 n. 51.
Articolo 24
Clausola di rinvio
Per quanto no previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme
vigenti in materia.
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