Trust a tutela di
soggetti deboli
Carlo Regis
Dottore Commercialista
15 Aprile 2008
STRUTTURA DEL TRUST
TRUST
Trustee
Guardiano
Disponente

Beneficiari

SOGGETTI DEBOLI
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soggetti incapaci di agire, totalmente o
parzialmente
soggetti che non sono in grado di curare da
soli i propri interessi
soggetti privi in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana
tutti i soggetti che per specifiche ragioni
possono aver bisogno di particolare tutela
FORME DI TUTELA
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interdizione (art. 414 c.c.)
inabilitazione (art. 415 c.c.)
amministrazione di sostegno (L. 6/2004)
trust
INTERDIZIONE
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chi: maggiore di età o minore emancipato
condizione: abituale infermità di mente che causa
l’incapacità di provvedere ai propri interessi
scopo: assicurare adeguata protezione al soggetto
forma: sentenza di interdizione
pubblicità: apposito registro e annotazione a margine
dell’atto di nascita
tutore: “persona più idonea all’incarico” (art. 408 c.c.)
interdetto: la sentenza può stabilire che alcuni atti di
ordinaria amministrazione possano essere compiuti
senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore
INTERDIZIONE
TRIBUNALE
Giudice
Tutore
Interdetto
Straordinaria
Ordinaria
ATTI DI
AMMINISTRAZIONE
INABILITAZIONE
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chi: maggiore di età
condizione: infermità di mente non grave,
prodigalità, abuso di alcool o stupefacenti,
incapacità parziale di provvedere ai propri
interessi
scopo: evitare gravi pregiudizi economici per sé o per
la propria famiglia
forma: sentenza di inabilitazione
pubblicità: apposito registro e annotazione a margine
dell’atto di nascita
curatore: “persona più idonea all’incarico”
inabilitato: la sentenza può stabilire che alcuni atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere
compiuti senza l’assistenza del curatore
INABILITAZIONE
TRIBUNALE
Giudice
Curatore
Inabilitato
Straordinaria
Ordinaria
ATTI DI
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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chi: persona con infermità o menomazione fisica/psichica
condizione: impossibilità, anche solo parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi
scopo: assicurare la cura della persona e la
conservazione/amministrazione del suo patrimonio
forma: decreto di nomina dell’amministratore
pubblicità: annotazione a margine dell’atto di nascita
amministratore: scelto “con esclusivo riguardo alla
cura ed agli interessi della persona del beneficiario”,
può essere designato dallo stesso interessato
beneficiario: conserva la capacità di agire per gli atti
che non richiedono l’intervento dell’amministratore
(sempre per le esigenze della propria vita quotidiana)
Segue: Amministrazione di sostegno
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
deve contenere, tra l’altro, l’indicazione:
•
degli atti che l’amministratore ha il potere di
compiere in nome e per conto del beneficiario
•
degli atti che il beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’amministratore di sostegno
Possono essere annullati gli atti compiuti:
•
dall’amministratore in eccesso rispetto all’oggetto
dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice
•
dal beneficiario in violazione di quanto indicato
nel decreto che istituisce l’amministrazione
L’azione per l’annullamento si prescrive in 5 anni dal
momento in cui cessa l’amministrazione di sostegno
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
TRIBUNALE
Giudice
Amministratore
Straordinaria
Beneficiario
Ordinaria
ATTI DI
AMMINISTRAZIONE
A.S.: possibili criticità
In relazione ad aspetti pratici e/o di carattere personale,
l’amministrazione di sostegno può presentare dei limiti
sotto i seguenti profili:
•
affidamento dei terzi e sicurezza dei traffici:
difficoltà nella percezione dei limiti a contrarre
•
necessità di precisa individuazione dei poteri
dell’amministratore ed eventuali integrazioni al
mutare delle condizioni del beneficiario
•
tutela della salute della persona ed anche dei suoi
interessi culturali (oltre a finalità di protezione
della persona e del suo patrimonio)
TRUST
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flessibilità
adattabilità alle situazioni più disparate
valida alternativa ad altre forme di tutela
possibilità di prevedere in anticipo eventi e
comportamenti futuri
minore impatto emotivo sul soggetto debole
Trust e soggetti deboli: un esempio
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Informazioni generali ed attori:
Società Spa: impresa industriale, 300 dipendenti
Caio: 65 anni, membro CdA, vedovo, due figlie
Tizia: moglie di Caio, deceduta senza testamento
Sempronia: 28 anni, a.d. Società Spa, nubile
Mevia: 31 anni, membro CdA, nubile, alcoolista
Il patrimonio:
oggi: beni caduti in successione alla morte di
Tizia (titoli e quote societarie)
domani: beni che cadranno in successione alla
morte di Caio (titoli, quote societarie e immobili)
Segue …
La situazione:
•
la quota ereditaria di Mevia (molto ingente) è
liquidata in denaro con pagamento in rate mensili
•
Mevia è estromessa dal CdA
•
i rapporti personali tra le figlie sono pessimi
L’obiettivo:
•
tutelare il patrimonio di Mevia nel suo interesse
•
creare le migliori condizioni per il suo recupero
•
permettere a Sempronia di gestire la società
•
non peggiorare i già difficili rapporti tra le figlie
•
impostare la successione in caso di morte di Caio
Segue …
Il problema:
•
per ragioni morali ed affettive, Caio ritiene che il
ricorso all’A.S. peggiorerebbe la situazione
Altre informazioni:
•
Caio detiene la partecipazione di maggioranza
•
il patrimonio di Caio è prevalentemente costituito
da titoli e quote societarie (e da pochi immobili)
•
Caio percepisce un lauto compenso quale
membro del CdA (non in trust)
•
la politica della Società Spa è quella di non
distribuire dividendi (ma di reinvestire)
PERCHÉ SCEGLIERE IL TRUST
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•
la quota societaria di Caio è intestata al trustee
e la gestione della Società Spa resta in famiglia
Caio è il solo beneficiario del trust finché in vita
Caio potrà nominare ulteriori beneficiari
(intende comunque nominare le figlie, ma potrà
valutare il mutamento della situazione nel tempo)
Caio si riserva il diritto di indicare le quote di
spettanza dei beneficiari al termine del trust con
testamento (eventualmente oltre la legittima)
essendo Caio l’unico beneficiario attuale del trust
•
•
le figlie sapranno del trust solo alla sua morte
la cessazione anticipata del trust potrà essere richiesta
dalle figlie solo dopo la sua morte e solo se d’accordo
Segue …
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•
qualora Caio chiedesse l’A.S. per Mevia, alla
morte di Caio ci sarà comunque il trust e quindi
l’A.S. potrà delegare l’amministrazione al trustee
(sotto il controllo del giudice tutelare)
qualora Sempronia chiedesse l’A.S. per Mevia,
alla morte di Caio sia Sempronia sia l’eventuale
marito/compagno di Mevia non acquisiranno
alcun controllo sul patrimonio di Mevia
(comunque segregato)
qualora Mevia dovesse guarire, i suoi diritti
successori sarebbero garantiti ed a tale fine è
previsto (in capo al trustee, sentito il guardiano)
un potere di anticipazione della quota
Segue …
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•
l’atto di trust prevede che se una delle figlie
impugna il trust dopo la morte del padre, costei
perde la posizione di beneficiaria (e quindi i suoi
diritti restano circoscritti alla legittima)
l’atto di trust prevede inoltre che se ad impugnare
il trust è Mevia, ancora in stato di dipendenza da
alcool, potrà intervenire l’A.S. (teoricamente
richiedibile dal P.M. su istanza del trustee) per
evitare la percezione diretta, a mani di Mevia,
della fortuna ereditaria
STUTTURA DEL TRUST
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legge di Jersey, Isole del Canale
durata: oltre la speranza di vita di Caio, ma è
prevista la cessazione anticipata in caso di morte
dell’ultimo tra i beneficiari rimasti in vita
guardiano: è il professionista “storico” di Caio (è
anche già previsto il successore)
in caso di controversie tra i soggetti del trust, è
prevista una procedura di conciliazione (ed il
nome del conciliatore è già indicato)
il trustee ha il potere di anticipazione dei beni in
trust solo dopo la morte di Caio, sentito il parere
del guardiano
Segue …
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•
le rendite sono tenute a disposizione di Caio e
sono previsti meccanismi specifici in caso di
vendita delle partecipazioni o di parte di esse
il trustee deve verificare i bisogni dei beneficiari e
provvedere in tal senso (clausola pensata
prevalentemente per Caio), se del caso anche
vendendo i beni in trust per acquisire le liquidità
necessarie
l’atto è in forma di scrittura privata autenticata
TRUST
Conciliatore
(già individuato)
Trustee:
trust company
Guardiano
(professionista di
fiducia di Caio)
Caio
Caio


CONCLUSIONI
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Il trust (abbinato all’eventuale amministrazione
di sostegno) consente così a Caio:
di monitorare il futuro delle figlie
di provvedere “al meglio” in caso di sua morte
di rispettare le norme in tema di successione
necessaria
di salvaguardare l’interesse della figlia “debole e
malata” (segregando il suo patrimonio affinché
sia impiegato solo nel suo esclusivo interesse)
di “proteggere” il passaggio generazionale nella
proprietà e nella gestione della Società Spa
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Trust e soggetti deboli