Uffici di Modena e Reggio Emilia:
Via M.Vellani Marchi, 20 – 41124 Modena (Italia)
Tel.0592916511 – Fax 0592921132 – E-mail: [email protected]
Via Paolo Borsellino, 22 – 42124 Reggio Emilia (Italia)
Tel. 0522-518585 – Fax 0522518588 – E-mail: [email protected]
Camera di Commercio di Reggio Emilia in
collaborazione con Bugnion SpA
Reggio Emilia, 31 Maggio 2012
Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011
Il diritto
art. 2 Costituzione ed acquisto dei diritti
1) I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti
dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno
luogo ai titoli di proprietà industriale.
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Diritto di brevetto - Esaurimento del diritto
art. 66 - Diritto di brevetto
1) I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne
profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle
condizione previste dal presente codice.
art. 5 - Esaurimento
• Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al
titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono
una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà
industriale siano stati messi in commercio dal titolare o
con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel
territorio di un Stato della Comunità europea o dello
Spazio economico Europeo.
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Il brevetto: soggetti coinvolti
Soggetti direttamente coinvolti e identificati
all’atto del deposito.
• TITOLARE o TITOLARI
• INVENTORE O INVENTORI
Soggetti direttamente/indirettamente coinvolti e
identificati dopo il deposito.
• LICENZIATARI
• EREDI
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La figura del titolare
Titolare:
• può coincidere con l’inventore;
• può essere una persona fisica (o più persone fisiche);
• può essere una persona giuridica ( o più persone giuridiche).
• può essere una (o più) persone fisiche unitamente a una (o più)
persone giuridiche;
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La contitolarità
art. 6 – Comunione
1) Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le
facoltà relative sono regolate, salvo convenzione in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione di quanto
compatibili.
Contitolarità può essere ORIGINARIA o DERIVATIVA.
ORIGINARIA: si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia stata
richiesta da più soggetti con un'unica domanda.
DERIVATIVA: si realizza qualora il diritto sia stato acquistato da più
persone.
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Osservazioni sulla contitolarità
 UGUAGLIANZA DELLE QUOTE
 ESERCIZIO DEL DIRITTO COMUNE
 ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA QUOTA (CESSIONE)
 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL DIRITTO (LICENZA)
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Inventore – invenzione di servizio
art. 64 Invenzione dei dipendenti
• Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
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Inventore – invenzione d’azienda
art. 64 Invenzione dei dipendenti
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al
datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di
essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro
ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del
quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita
all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo
che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
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Inventore – equo premio
I = V x P con
I = ammontare dell’equo premio;
V= valore dell’invenzione pari al corrispettivo che
l’azienda avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto
di brevetto da terzi;
P = valore proporzionale, basato su indici di scala,
espresso in percentuale e che principalmente misura
l’apporto del dipendente all’invenzione
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Inventore – equo premio
V = Si considera il fatturato complessivo del prodotto oggetto dell’invenzione e si
applica una royalty ragionevole (dal 2 al 10 %)
P = Si procede con la determinazione del contributo dell’inventore e dell’azienda.
contributo dell’azienda tra 80-90%
contributo dell’inventore tra il 20-10%.
Se gli inventori sono più di uno allora si procede con la suddivisione dell’equo premio
per il numero degli inventori.
Si comprende un fattore di scala che riduce il compenso se il fatturato dell’azienda
eccede un determinato valore (esempio 20% per fatturati superiori a 50 milioni di
Euro).
Altra ipotesi per la determinazione del fattore P:
1) l’apporto del dipendente alla scoperta dell’invenzione;
2) contributo fornito dall’impresa per la soluzione del problema;
3) le mansioni e la posizione del dipendente all’interno dell’impresa
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Inventore – invenzione occasionale
art. 64 Invenzione dei dipendenti
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si
tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del
datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,
esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la
medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti
dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della
domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione
si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
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Inventore – invenzione dell’ex dipendente
art. 64 Invenzione dei dipendenti
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego
l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un
anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione
rientra.
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Invenzione – cenni sui requisiti di validità
Novità (art. 46)
Attività Inventiva (art. 48)
Industrialità (art. 49)
Liceità (art. 50)
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Invenzioni – divulgazioni non opponibili
art 47
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione
dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei
sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso
evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
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Diritto morale – Diritti Patrimoniali
Art. 62
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto
valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti
fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai
genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche
di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 63
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore
dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
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Cessione – Licenza esclusiva
Cessione: contratto col quale un soggetto trasferisce definitivamente ad
altro soggetto (persona fisica o giuridica) il diritto sul brevetto,
interamente o in una sua frazione, territoriale o di contenuto, per
qualsivoglia causa.
Licenza esclusiva: rapporto in forza del quale il titolare del brevetto,
oltre a obbligarsi a non concedere identica licenza a terzi, rinuncia altresì
alla facoltà di valersi personalmente del brevetto
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Diritti di brevetto
art. 66 comma 2
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti
esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi,
salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai
terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento,
nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.
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GRAZIE
Ing. ALDO PAPARO
[email protected]
© BUGNION S.p.A. 2012
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Intervento Aldo Paparo - Bugnon Spa