DRIN, DRIN:
“MALEDETTO STATUTO”
A S P E T T I C R I T I C I D E L L O S TAT U T O D I S R L N E L
CASO DI RECESSO O SUCCESSIONE DEL SOCIO
N O T A I O
E M A N U E L E
D E
M I C H E L I
indice
Ipotesi di exit:
1) La cessione della quota e:
- Diritto di prelazione
- Clausola di gradimento
2) Il recesso
3) La morte del socio
Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA
DIFFERENZE tra
CESSIONE QUOTA
CONTRATTO
RECESSO
ATTO UNILATERALE
Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA
DIFFERENZE
CESSIONE QUOTA
RECESSO
CONTRATTO
ATTO UNILATERALE
Importo del prezzo
e modalità di
pagamento sono
rimessi all’accordo
delle parti
Importo della
liquidazione e
modalità di
pagamento sono
rimessi allo statuto
ed alla legge
Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA
DIFFERENZE
CESSIONE QUOTA
RECESSO
CONTRATTO
ATTO UNILATERALE
Importo del prezzo e
modalità di pagamento
sono rimessi all’accordo
delle parti
Importo della liquidazione
e modalità di pagamento
sono rimessi allo statuto
ed alla legge
Presupposto:
libero
disinvestimento
Presupposto: delibera
assemblea o altre
cause previste dallo
statuto
Ipotesi di exit: la CESSIONE QUOTA
DIFFERENZE
CESSIONE QUOTA
RECESSO
CONTRATTO
ATTO UNILATERALE
Importo del prezzo e
modalità di pagamento
sono rimessi all’accordo
delle parti
Importo della liquidazione
e modalità di pagamento
sono rimessi allo statuto
ed alla legge
Presupposto: libero
disinvestimento
Presupposto: delibera
assemblea o altre cause
previste dallo statuto
Effetti: possibile
ingresso di terzi
estranei alla
compagine societaria
Effetti: accrescimento
della partecipazione
degli altri soci
La PRELAZIONE
DEFINIZIONE
- Diritto di essere preferiti a parità di condizioni nel
caso di trasferimento della partecipazione a terzi
La PRELAZIONE
- “trasferimento”: a) Natura dell’atto
E’ molto importante specificare nella clausola se
sono compresi tutti i tipi di trasferimento (oneroso e
gratuito), in particolari nei casi in cui si potrebbero
porre i maggiori dubbi interpretativi: permuta,
conferimento, atti gratuiti
La PRELAZIONE
- “trasferimento”: b) Diritto trasferito
E’ molto importante specificare nella clausola se
sono compresi i trasferimenti di qualsiasi diritto
relativo alla quota, in particolari nei casi in cui si
potrebbero porre i maggiori dubbi interpretativi:
usufrutto, nuda proprietà, pegno
La PRELAZIONE
- “trasferimento”: clausola
In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali,
per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di
prelazione a parità di condizioni, precisandosi che
per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a
titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la
piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto
di dette partecipazioni o diritti in forza del quale
si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato
del
mutamento
di
titolarità
di
dette
partecipazioni o diritti.
La PRELAZIONE
- “a terzi”
- Possibilità di escludere la prelazione per una
cerchia di soggetti (coniuge, parenti in linea retta o
collaterale)
- Opportunità di escludere la prelazione in caso di:
- cessione fra soci (in alternativa meglio
chiarirne la portata)
- intestazione e re-intestazione fiduciaria
La PRELAZIONE
- “a terzi”: clausola
- Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che
avvengano a favore di altri soci e (eventuale) a
favore del coniuge e dei parenti in linea retta del
cedente
- L'intestazione
a società fiduciaria o la
reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi
proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario)
non è soggetta a quanto disposto nel presente
articolo.
La PRELAZIONE
- “parità di condizioni”: 2 tipi di prelazione
PROPRIA
IMPROPRIA
Ai soci è offerto in
prelazione di
acquistare alle
stesse condizioni
offerte dal terzo,
qualunque esse
siano
Si stabilisce già nello
statuto che il prezzo
per esercitare la
prelazione (a
prescindere da quanto
offerto dal terzo, anche
se maggiore) verrà
determinato:
- secondo criteri
obiettivi, e in caso di
disaccordo
- da un arbitro
La PRELAZIONE
Una soluzione intermedia: la
CLAUSOLA DI RISERVA
2 vantaggi:
- Tutelare la libera contrattazione
- Garantire comunque gli altri soci
La PRELAZIONE
CLAUSOLA DI RISERVA:
Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia
ritenuto eccessivo, ciascun socio può richiedere la
nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione la società ha la propria sede
legale, dando di ciò notizia all’organo amministrativo
entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento
della notizia della proposta di alienazione, il quale a
sua volta ne fa tempestiva comunicazione al
proponente e agli altri soci.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
L'arbitratore è nominato per determinare il
corrispettivo monetario della partecipazione o dei
diritti che sono oggetto del proposto negozio
traslativo
e
deve
giudicare
con
“equo
apprezzamento”, entro trenta giorni dal giorno del
ricevimento dell’incarico; tale corrispettivo monetario
deve essere determinato con riferimento al valore
effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di
trasferimento alla data del ricevimento della proposta
di alienazione da parte dell’organo amministrativo.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
La decisione dell'arbitratore circa l’ammontare del
corrispettivo di quanto è oggetto del proposto
negozio traslativo deve essere notificata all’organo
amministrativo, il quale ne fa tempestiva
comunicazione al proponente, precisandosi che:
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia
maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la
proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al
valore stabilito dall'arbitratore, fatta salva la facoltà di
revoca di cui infra;
b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia
minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta
si intende fatta per il corrispettivo proposto dal
proponente.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
Il proponente, ricevuta la comunicazione della
decisione dell'arbitratore, può revocare la propria
proposta nel caso in cui l’arbitratore abbia stabilito
un corrispettivo inferiore a quello proposto dal
proponente stesso. Nel caso in cui intenda revocare
tale proposta, egli deve darne comunicazione
all’organo amministrativo della società entro il
termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di
ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di
decadenza dalla facoltà di revoca.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo
gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo
infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione,
disciplinato con le medesime modalità descritte nei
commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il
prelazionante deve corrispondere all'avente causa a
titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una
somma in valuta legale di valore nominale pari al
valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i
quali è stato esercitato il diritto di prelazione.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo
svolgimento di un procedimento di arbitraggio
disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine
di stabilire il valore effettivo della partecipazione o
dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di
prelazione.
La PRELAZIONE: CLAUSOLA DI RISERVA
Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del
socio proponente e per metà a carico di coloro che
esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio
della prelazione, di coloro che hanno richiesto
l’arbitraggio; qualora tuttavia dall’ arbitraggio emerga
che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto
di stima sia inferiore di oltre il 30 per cento al
corrispettivo richiesto dal proponente, l’intero costo
dell’ arbitraggio grava sul proponente anche se egli
abbia effettuato la revoca della sua proposta.
La PRELAZIONE
- modalità di esercizio
È molto importante nella clausola specificare tutti i
dettagli per la denuntiatio e per le altre operazioni
attinenti
La PRELAZIONE: modalità di esercizio
CLAUSOLA:
Il socio che intende effettuare il trasferimento
mediante atto tra vivi a titolo oneroso e con
corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta alle
stesse condizioni agli altri soci tramite l’organo
amministrativo, al quale deve comunicare l’entità di
quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto,
i dati identificativi del potenziale acquirente e tutti i
termini e le condizioni di stipula dell’atto traslativo.
La PRELAZIONE: modalità di esercizio
CLAUSOLA:
Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della predetta comunicazione, l’organo
amministrativo deve dare notizia della proposta di
alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un
termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della
comunicazione, per l’esercizio del diritto di
prelazione.
La PRELAZIONE: modalità di esercizio
CLAUSOLA:
Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di
decadenza, devono comunicare al proponente e
all’organo amministrativo la propria volontà di
esercitare la prelazione, a meno che non si intenda
attivare la procedura di arbitraggio; il ricevimento di
tale
comunicazione
da
parte
dell’organo
amministrativo
costituisce
il
momento
di
perfezionamento del negozio traslativo.
La PRELAZIONE: modalità di esercizio
CLAUSOLA:
Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di
essi effettua l’ acquisto in misura proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale già di propria
titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione
si accresce il diritto di prelazione che altri soci non
esercitino.
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
e altre limitazioni alla cessione della quota
DISCIPLINA
Art. 2469.
Trasferimento delle partecipazioni.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili
per atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Art. 2469 co. 2
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle
partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento
di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne
condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso
concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il
socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può
stabilire un termine, non superiore a due anni dalla
costituzione della società o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il recesso non può essere
esercitato.
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
TIPOLOGIA
1. Divieto di alienazione
2. Clausola di gradimento
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
DIVIETO DI ALIENAZIONE
ASSOLUTO
Le quote di
partecipazione al
capitale sociale sono
intrasferibili
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
DIVIETO DI ALIENAZIONE
RELATIVO:
a) durata
Le quote di
partecipazione al
capitale sociale
sono intrasferibili
per la durata di
due anni
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
DIVIETO DI ALIENAZIONE
RELATIVO:
b) atto
Le quote di
partecipazione al
capitale sociale
sono intrasferibili
per atto a titolo
oneroso
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
DIVIETO DI ALIENAZIONE
RELATIVO:
c) soggetti
Le quote di
partecipazione al
capitale sociale
sono intrasferibili
a soggetti diversi
dal coniuge e
parenti in linea
retta
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Tipologia di clausole di gradimento:
- Gradimento “mero”
- Gradimento “non mero”
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
GRADIMENTO
NON MERO
MERO
Richiedono il possesso
di determinati requisiti
da parte dell’acquirente
al quale il socio intende
alienare la quota.
Es. appartenenza a
determinate categorie
professionali o possesso
di determinati requisiti
Subordinano la
circolazione delle
quote al “placet”
immotivato e
insindacabile di
organi sociali, di soci
o di terzi
La CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Clausole
NON MERO
MERO
Le partecipazioni
Le partecipazioni
sociali possono
possono essere
essere trasferite solo trasferite solamente
a soggetti che siano previo gradimento
iscritti all’Ordine
insindacabile da
degli Avvocati
parte dell’assemblea
dei soci (oppure:
dell’organo
amministrativo;
oppure: del signor
…)
Il RECESSO del socio
Art. 2473 cod. civ.
1. I soggetti legittimati e le ipotesi di recesso
“statutarie” e le ipotesi inderogabili
2. Termini e modalità di esercizio
3. La determinazione del valore e le modalità di
liquidazione
Il RECESSO del socio
Art. 2473 cod. civ. :
IPOTESI “STATUTARIE” DI RECESSO:
L'atto costitutivo determina quando il socio
può recedere dalla società e le relative
modalità.
Il RECESSO del socio
Art. 2473 cod. civ. :
IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO:
In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non
hanno consentito:
1) al cambiamento dell'oggetto (sostituzione, ampliamento
e riduzione)
2) del tipo di società (trasformazione)
3) alla sua fusione o scissione,
4) alla revoca dello stato di liquidazione
5) al trasferimento della sede all'estero
Il RECESSO del socio
Art. 2473 cod. civ. :
IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO:
…
6) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall'atto costitutivo
7) al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto della società
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci
Il RECESSO del socio
“soci che non hanno consentito”
Sono quelli che in assemblea:
- non sono intervenuti
- hanno votato contro
- si sono astenuti
(preferibile precisare nello statuto)
Il RECESSO del socio
Art. 2473 cod. civ. :
IPOTESI “INDEROGABILI” DI RECESSO:
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato
il diritto di recesso compete al socio in ogni momento
e può essere esercitato con un preavviso di almeno
centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno.
ATTENZIONE a DURATE di società TROPPO LUNGHE
(Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.04.2013 n° 9662)
Il RECESSO del socio
ipotesi “statutarie”
TIPICHE
ATIPICHE
Sono eventi
dettagliatamente descritti
nello statuto che
costituiscono specifiche
ipotesi di recesso
Ipotesi “generiche” di
recesso
Es. compimento di
qualsiasi atto e
avvenimento di qualsiasi
fatto determinati nello
statuto
Recesso “ad nutum” e
recesso per giusta causa
Il RECESSO del socio
clausole
TIPICHE
ATIPICHE
Il socio può recedere
dalla Società in caso di
cessazione dalla carica
per qualsiasi motivo
dell’amministratore
signor …
Il socio può recedere
nel caso di mancato
conseguimento entro
l’esercizio sociale …
dei seguenti minimi
risultati economici: …
- “ad nutum”: Il socio
può recedere dalla
Società in qualsiasi
momento e senza
obbligo di motivazione
- per giusta causa: Il
socio può recedere
dalla Società in
qualsiasi momento per
giusta causa da
motivarsi all’organo
amministrativo
Il RECESSO del socio
L’art. 2473 non detta le modalità per l’esercizio del
diritto di recesso.
Importanza della clausola statutaria che definisca:
- Forma
- Termini
- Contenuto
della dichiarazione di recesso.
In mancanza pare preferibile l’applicazione
analogica delle norme per le s.p.a. (2437 bis)
Il RECESSO del socio
Liquidazione della quota al socio recedente: Art. 2473
I soci che recedono dalla società hanno diritto di
ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è
determinato tenendo conto del suo valore di mercato
al momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione è compiuta tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte più diligente.
Il RECESSO del socio
Liquidazione della quota al socio recedente: Art. 2473
Possibilità/opportunità di una clausola con disciplina
pattizia della determinazione del valore:
Il valore effettivo è così determinato: valore
aziendale = patrimonio netto più due volte l’utile
dell’esercizio, al netto delle imposte, incrementato
degli emolumenti distribuiti agli amministratori, così
come risultante dall’ultimo bilancio approvato
dall’assemblea.
La MORTE del socio
Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per
atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
La MORTE del socio
Regime legale
Regime alternativo
statutario
automatico
subentro degli
eredi
clausole di
consolidazione
La MORTE del socio: clausole statutarie
Regime legale
Le quote sono liberamente trasmissibili
mortis causa.
Qualora gli eredi o legatari del socio defunto
costituiscano una pluralità di soggetti, i
medesimi dovranno nominare un
rappresentante comune, salva la facoltà di
procedere alla divisione della partecipazione
caduta in successione.
La MORTE del socio: clausole statutarie
Regime statutario
CONSOLIDAZIONE AUTOMATICA
Salvo il diritto di recesso di cui all'art.
2469 co. 2 cod. civ., in caso di morte di un
socio la sua partecipazione si consolida
automaticamente in capo ai soci superstiti,
in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al capitale sociale, con
l’obbligo di liquidare gli eredi del socio
defunto.
La MORTE del socio: clausole statutarie
Regime statutario
CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA
Salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2469
co. 2 cod. civ., in caso di morte di un socio,
vengono riconosciute ai soci superstiti (con
decisione da assumere entro novanta giorni
dalla data del decesso), le seguenti facoltà
alternative:
La MORTE del socio: clausole statutarie
CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA
 continuare la società con gli eredi e/o legatari del
defunto, se questi vi consentano (in questo caso la
società potrà essere continuata anche con uno
solo o più tra gli eredi e/o legatari);
 liquidare agli stessi il valore della partecipazione
(con riferimento alla data del decesso);
 sciogliere la società.
La MORTE del socio: clausole statutarie
CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA
 La decisione di cui al punto precedente deve
essere assunta con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino almeno la
maggioranza del capitale di spettanza dei
soci superstiti.
La MORTE del socio: clausole statutarie
CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA
 In caso di liquidazione della partecipazione,
quest'ultima si accrescerà ai soci superstiti in
proporzione alla loro rispettiva partecipazione alla
società; gli eredi e/o legatari del socio defunto
avranno in tal caso diritto al rimborso della
partecipazione in proporzione al patrimonio
sociale, determinato, a questo fine, con riferimento
alla data della morte.
La MORTE del socio: clausole statutarie
CONSOLIDAZIONE OPZIONALE/FACOLTATIVA
 Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla
società entro sei mesi dalla data del decesso.
 Ove la società continui con gli eredi o legatari del
socio defunto e questi ultimi costituiscano una
pluralità di soggetti, i medesimi dovranno nominare
un rappresentante comune, salva la facoltà di
procedere alla divisione della partecipazione
caduta in successione.
DRIN, DRIN:
“MALEDETTO STATUTO”
A S P E T T I C R I T I C I D E L L O S TAT U T O D I S R L N E L
CASO DI RECESSO O SUCCESSIONE DEL SOCIO
N O T A I O
E M A N U E L E
D E
M I C H E L I
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