ART. 96 CPC (RESPONSABILITA’ AGGRAVATA): LA LITE TEMERARIA
La lite temeraria è disciplinata dall’art. 96 cpc, il quale statuisce che “se risulta che la parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito
un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale,
oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale
prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso,
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
La disposizione di cui al primo comma dell’art.96 cpc è considerata una fattispecie risarcitoria
con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale del danno derivante
dalla proposizione di una lite temeraria.
Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità
extracontrattuale ex art.2043 cc, di cui l’art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species.
Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave
o dolo sono la soccombenza dell’avversario, la prova dell’altrui malafede o colpa grave
nell’agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria
della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio.
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art.96 cpc può essere
proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della responsabilità:
come ogni risarcimento, anche quello da responsabilità aggravata è ottenibile solo su istanza di
parte, potendo in seguito il giudice, ai sensi del terzo comma dell’art.96 cpc, liquidare ex officio,
ed in via equitativa il quantum del danno anche ove quest’ultimo non fosse stato provato nel suo
ammontare.
Con riguardo all’onere della prova del quantum del danno, in giurisprudenza, si sono delineati
due orientamenti.
Secondo il primo, il quantum è generalmente determinabile dal giudice in base a nozioni di
comune esperienza ed è accertabile sulla base di presunzioni, a seguito dell’assolvimento, da
parte dell’istante, dell’onere della prova concernente l’an del pregiudizio e la malafede o la
colpa grave dell’agente.
Secondo il secondo filone giurisprudenziale, il giudice potrebbe effettuare la quantificazione del
danno in via equitativa ex officio solo allorquando il danno non possa essere provato nel suo
preciso ammontare. A tal riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n.17902 del 30-07-2010 ha
statuito che la facoltà concessa al giudice ex art.96 cpc di liquidare d’ufficio il danno da
responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt.1226 e 2056 cc, senza
alcuna deroga all’onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l’effettività:
tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno
punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura
riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumerne invece carattere
sanzionatorio o afflittivo.
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Nell’ambito della giurisprudenza di merito, vige il principio di diritto secondo il quale la
condanna per responsabilità aggravata ex art.96 cpc richiede non soltanto la totale soccombenza
e la mala fede, o quanto meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche
che la controparte deduca e dimostri la concreta sussistenza di un danno in conseguenza del
comportamento processuale della parte medesima. Ed infatti, la liquidazione dei danni, ancorchè
effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il
risarcimento, sia dell’an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di
causa. Ne deriva che, in mancanza di siffatta prova, il Giudice non può procedere alla
liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell’interessato, neppure in via
equitativa.
I giudici di merito hanno altresì precisato che, trattandosi di una pena privata finalizzata a
sanzionare il comportamento particolarmente riprovevole di colui che ha abusato dello
strumento processuale, la liquidazione non può prescindere dall’accertamento, da parte del
giudice, della sussistenza dell’elemento soggettivo ossia dalla rimproverabilità del
comportamento della parte perdente in termini di dolo o colpa grave.
La responsabilità processuale aggravata è un istituto ben diverso dall’ordinaria responsabilità
aquiliana; l’art. 96 cpc si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 cc di modo che la
responsabilità processuale aggravata, – ad integrare la quale è sufficiente nell’ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 96 cpc la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana, –
pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade
interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nel citato art.
96 c.p.c., né è configurabile un concorso, anche alternativo, dei due tipi di responsabilità; e la
decisione in ordine a detta responsabilità è devoluta in via esclusiva al giudice cui spetta
conoscere il merito della causa”.
La Legge 69/2009 ha, poi, introdotto il terzo comma dell'articolo in commento, il quale deduce
un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di
responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio
prescindendo da un'esplicita richiesta di parte, al fine di scoraggiare l'abuso del processo e
preservare la funzione del sistema giustizia.
Tale innovazione all’art.96 ha destato non poche perplessità circa gli ambiti applicativi e i
confini operativi della suddetta norma. In particolare, con sentenza Rizzoli pronunziata dal
Tribunale di Milano, i rapporti tra il primo e il terzo comma dell’art.96 cpc si sono rivelati
particolarmente nebulosi. Ed infatti, il Tribunale di meneghino, con tale sentenza, nell’applicare
l’art.96, comma 1, cpc, lo ha interpretato alla luce del sopravvenuto terzo comma, ravvisando nel
primo comma una disposizione avente intento meramente compensativo, ricollegandovi una
funzione anche, se non del tutto, sanzionatoria.
Con riguardo all’interpretazione dell’art.96 cpc si sono delineati in dottrina diversi
orientamenti.
Secondo un primo filone giurisprudenziale, l’art.96 cpc è finalizzato ad agevolare la condanna al
risarcimento dei danni, pur in assenza di prova circa la relativa ricorrenza. Pertanto, ai fini della
sua applicazione, dovrà sussistere comunque la fattispecie della lite temeraria, dovendosi
ritenere, altresì, esistente un conseguente pregiudizio: è, quindi, alla misura dello stesso che
andrà parametrata la condanna pecuniaria .
Secondo un secondo filone giurisprudenziale, deve riconoscersi maggior autonomia al dettato
normativo di cui all’art.96 cpc, atteso che il danno potrebbe essere risarcibile anche in caso di
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colpa lieve, da riscontrarsi nella semplice violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art.88
cpc.
In entrambe tali ipotesi la fattispecie rimarrebbe delimitata al terreno aquiliano con la
conseguenza che, ai fini della determinazione della somma dovuta, il giudice dovrebbe
esaminare le ripercussioni negative patite dalla parte vittoriosa, rispettivamente il danno non
patrimoniale.
Infine, secondo altro ulteriore filone giurisprudenziale, l’art.96 cpc deve intendersi come una
norma tesa ad attribuire al giudice poteri repressivi e sanzionatori in quanto la stessa avrebbe ad
oggetto non un illecito civile, ma un illecito a rilevanza pubblica: di conseguenza, la condanna
verterebbe sul risarcimento di un vero e proprio danno punitivo, da determinarsi a prescindere
dalla verificazione di un pregiudizio concreto a carico della parte vittoriosa e dalla sussistenza di
un illecito caratterizzato da dolo o colpa grave.
In tale prospettiva, la condanna non sarebbe diretta a fronteggiare i pregiudizi patiti dal
danneggiato, ma a sanzionare la parte soccombente in ragione del suo comportamento
processuale scorretto; si tratterebbe, perciò, di un vero e proprio danno punitivo. Ed infatti,
l’art.96 cpc non sarebbe più inteso solo come tradizionale strumento risarcitorio posto a tutela di
interessi privatistici, inserendosi nel contesto della disciplina del danno aquiliano, ma avrebbe
altresì una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’interesse della
collettività.
La soluzione interpretativa senza dubbio più convincente è quella di configurare l’istituto come
uno strumento sanzionatorio da utilizzarsi come mezzo repressivo e deflattivo del contenzioso
inutile, tipico dell’abuso del processo; in tale ottica si profila una ipotesi di condanna punitiva
con piena e totale discrezionalità del giudice nella determinazione del quantum.
Si segnalano le ben 13 decisioni pubblicate sulla rivista.
1).ART.96 CPC: È CONDANNATO CHI RIPROPONE LA STESSA DOMANDA
DECISA CON SENTENZA SFAVOREVOLE
La riproposizione della medesima azione integra l’abuso del processo con condanna ex art.96
terzo comma cpc.
La parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato, riproponga la medesima
domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata
d’ufficio ai sensi dell’art.96, comma III cpc, per lite temeraria.
Sentenza|Tribunale di Trento, Giudice dott. Carlo Ancona|11-06-2013|n.199
2).LITE TEMERARIA: L’ART.96 CPC È APPLICABILE AL PROCESSO
TRIBUTARIO
Il giudice tributario può condannare l’Amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per
lite temeraria ex art.96 cpc.Il ricorrente aveva chiesto non soltanto l’annullamento della propria
obbligazione tributaria ma anche la condanna delle intimate Agenzia delle Entrate ed Equitalia al
risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 cpc, in virtù dell’ingiusta perdita di tempo
sottratto alla propria attività professionale.
Ordinanza|Cassazione civile, sezioni unite|03-06-2013|n.13899
3).LITE TEMERARIA: L’INGIUSTIFICATA INIZIATIVA DELLA PARTE È
CONDANNATA EX ART.96 CPC
La temerarietà della lite si rileva anche dalla dinamica degli accadimenti della vicenda.
Quando dal tenore complessivo della controversia e dalle motivazioni esposte, si evince che le
parti hanno agito alla stregua di una iniziativa concretizzatasi in un ingiusto danno per la
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controparte che si rinviene negli "oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per
essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi
affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune
esperienza” il Giudice le condanna ex art.96 cpc.
Sentenza|Tribunale di Lecce, Giudice dott. Paolo Moroni|09-05-2013|n.1534
4).FIRMA FALSA SU CONTRATTO: CONDANNA EX ART.96 CPC
La condanna per lite temeraria non necessita della instaurazione del contraddittorio essendo
posterius e non prius logico delle decisioni di merito..
Sentenza|Giudice di Pace di Gaeta, avv. Marianna Oliviero|13-04-2013|n.1870
Il Giudice ha così ritenuto, che ricorresse il requisito della mala fede o della colpa grave atteso
che, dopo aver falsificato la firma sul contratto l’operatore di telefonia ha ignorato la denuncia
penale e il tentativo di conciliazione, condannando per l’effetto la parte convenuta ex art.96,
terzo comma, c.p.c.
5).ART.96 CPC: IL PRETESTUOSO DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA INTEGRA
LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
FINALMENTE emessa condanna di ufficio ex art.96 cpc pari al 4% del capitale del decreto
ingiuntivo.
Il Tribunale di Lodi in persona del dottor Sergio Rossetti con sentenza del 04/04/2013 ha
respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando d’ufficio l’opponente (il quale aveva
proposto una opposizione meramente dilatoria contestando tra l’altro l’autenticità delle proprie
sottoscrizioni), al pagamento di euro 33.280,00 giusto il disposto del riformato art.96, comma 3,
cpc, di una somma pari al 4% del capitale come indicato in decreto.
Sentenza|Tribunale di Lodi dottor Sergio Rossetti|04-04-2013
6).LITE TEMERARIA: SUSSISTE NEL CASO DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
SUGLI STESSI MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE A PRECETTO
La mera riproposizione dei motivi di opposizione a precetto innanzi al Giudice dell’Esecuzione
integra la lite temeraria.
Su tali comportamenti processuali si è pronunziato il Tribunale di Bologna, con ordinanza del
25/2/2013, emessa dal Giudice dell’Esecuzione, Dott. Massimo Giunta, che ha qualificato
TEMERARIA la condotta tenuta dal debitore.
Ordinanza|Tribunale di Bologna, Giudice dell'esecuzione dott. Massimo Giunta|21-022013
7).ART.96 CPC: MALA FEDE E COLPA GRAVE QUALI COMPORTAMENTI
SPECIFICI DELLA PARTE
La parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può
essere condannata dal giudice, anche di sua iniziativa, al pagamento di una somma,
equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, alla quale, proprio per il carattere
officioso della pronuncia, ben può attribuirsi natura sanzionatoria. I convenuti avevano proposto
domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice ai sensi, rispettivamente, dell’art. 89 primo
comma cpc e dell’art. 96 cpc.ai fini della determinazione della condanna ex art. 96 cpc il
principale criterio è quello della gravità della condotta temeraria, qualificabile come colpa grave
sfociante nella male fede.
Sentenza|Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari|25-01-2013
8).LITE
TEMERARIA:
IL
DISCONOSCIMENTO
DI
SOTTOSCRIZIONE
AUTOGRAFA È FONTE DI CONDANNA
il disconoscimento della sottoscrizione autografa esprime un oggettivo connotato di mala fede da
parte dell’autore del disconoscimento.
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Il Tribunale di Monza, con sentenza del 9 gennaio 2013 ha disposto la condanna d’ufficio ex art. 96, comma
terzo, cpc, nei confronti della resistente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo, soccombente
in un procedimento relativo alla richiesta di restituzione di spese condominiali avanzata dalla
conduttrice.
Sentenza|Tribunale di Monza, Giudice dott. Manuela Laub|09-01-2013
9).LITE TEMERARIA: LA DOMANDA EX ART.96 CPC È SVINCOLATA DALLE
PRECLUSIONI ASSERTIVE
la domanda risarcitoria non altera il thema decidendum della lite e può essere avanzata sino all'udienza di
precisazione delle conclusioni.
Con la decisione emessa in data 03.01.2013, il Tribunale di Monza ribadisce un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, secondo cui la domanda ex art. 96 cpc è svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del
giudizio di cognizione.
Sentenza|Tribunale di Monza, sezione seconda|03-01-2013
10).DANNO PUNITIVO NELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L’atteggiamento processuale può indurre la condanna d’ufficio ex art.96 cpc.
Il tenore dell’opposizione e l’atteggiamento processuale della parte, palesemente dilatorio, possono indurre i
Giudici a far uso del potere officioso loro previsto dall’art.96 comma III cpc. Sentenza|Tribunale di Milano,
Giudice Unico dott. Federico Rolfi|04-12-2012
11).CLAUSOLA COMPROMISSORIA – MANCATA ADESIONE – CONDANNA PER LITE
TEMERARIA
La mancata adesione all’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria può comportare la condanna
per lite temeraria.
La mancata adesione ad una eccezione di incompetenza per effetto di una clausola compromissoria sulla base di
argomenti pretestuosi, ed in parte contraddetti da un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza farsi
carico di addurre le ragioni di controparte per cui deve essere disatteso, induce a ritenere la difesa connotata da
mala fede per cui può essere adottata la condanna ai sensi dell’art.96 cpc
Sentenza|Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Massimo Vaccari|22-11-2012
12).RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO INTERROTTO: CONDANNA PER LITE TEMERARIA
CONDANNATO IL CREDITORE CHE RIASSUME IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO
DEL TERZO INTERROTTO PER FALLIMENTO.
Deve essere condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc il creditore che attivi
personalmente la riassunzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 546 cpc, nonostante sia
intervenuta la dichiarazione di fallimento del proprio debitore. Sentenza|Tribunale di Brescia, Sezione
Commerciale, Giudice dott. Adalberto Stranieri|02-08-2012
13).LITE TEMERARIA: E’ PUNITO EX ART.96 CPC CHI AGISCE SOLO PER SOTTRARSI AD
UNA LEGITTIMA ESECUZIONE
Il giudice che accerta la pretestuosità e la infondatezza dell’azione condanna la parte al risarcimento dei danni,
che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha condannato, ai sensi dell’art.96 cpc la parte soccombente al
pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa, tenuto conto del credito oggetto della lite, per
aver quest’ultimo perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione e stante la
manifesta ed evidente pretestuosità e infondatezza della sua azione.
Sentenza|Tribunale di Taranto, Sezione III, Giudice dott. Pietro Genoviva|08-06-2012
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ART. 96 CPC - Ex Parte Creditoris