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N. 01785/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05986/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5986
del 2014, proposto da:
UMBERTO MAIETTA, CARLO LANNI e
CIRO CARBONE, tutti nella qualità di
consiglieri
del
Comune
di
Paolisi,
rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico
Mauro, con il quale sono elettivamente
domiciliati presso la Segreteria di questo
Tribunale;
contro
-
MINISTERO
DELL’INTERNO
e
PREFETTURA – U.T.G. DI BENEVENTO,
rappresentati
e
difesi
dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la
quale sono domiciliati per legge in Napoli alla
Via A. Diaz n. 11;
- COMUNE DI PAOLISI, rappresentato e
difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con il
quale è elettivamente domiciliato in Napoli
alla Via Melisurgo n. 4;
nei confronti di
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE DI PAOLISI, non costituito in
giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla
Prefettura di Benevento sulla richiesta di
intervento sostitutivo presentata dai ricorrenti
in data 30 luglio 2014;
e per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di
Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014, con la quale è
stato approvato il rendiconto di gestione per
l’esercizio finanziario 2013, nonché di ogni
altro
atto
presupposto,
connesso
e
consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle
amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
11 marzo 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi
per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, c.p.a.;
Visti l’art. 31 e l’art. 117 c.p.a. concernente la
decisione con sentenza in forma semplificata
del
ricorso
avverso
il
silenzio
dell’amministrazione;
Premesso che:
- i ricorrenti, nella qualità di consiglieri
comunali, hanno presentato alla Prefettura di
Benevento, in data 30 luglio 2014, una
richiesta di intervento sostitutivo ai sensi
dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000,
volta ad ottenere la nomina di un commissario
per l’approvazione del rendiconto di gestione
2013 del Comune di Paolisi ed il contestuale
avvio della procedura di scioglimento del
Consiglio Comunale;
- con il presente gravame i medesimi, sulla
scorta del rilievo che l’autorità prefettizia non
avrebbe dato risposta alla richiesta impedendo
la conclusione del procedimento con un
provvedimento espresso, domandano che sia
accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto con
connessa
declaratoria
della
fondatezza
dell’istanza;
- alla domanda avverso il silenzio è acclusa
domanda di annullamento della delibera del
Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31
luglio 2014, con la quale è stato approvato il
predetto rendiconto di gestione;
Ritenuto, in via preliminare, che:
-
deve
essere
stralciata
dall’odierna
cognizione la domanda di annullamento da
ultimo
citata,
non
potendo
questa
evidentemente essere trattata con il rito
camerale, ma solo con il rito dell’udienza
pubblica che le è proprio;
- concentrato lo scrutinio solo sulla domanda
avverso il silenzio, non occorre soffermarsi
sulle eccezioni di rito formulate dalla difesa
comunale, giacchè la pretesa attorea si profila
infondata nel merito;
Rilevato, con riguardo all’inquadramento
fattuale e giuridico della vicenda contenziosa,
quanto segue:
- l’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000
così recita:”Nella ipotesi di cui alla lettera c)
del comma 1(mancata approvazione nei
termini di legge del bilancio, a cui è
equiparata, ex art. 227, comma 2-bis, del
d.lgs. n. 267/2000, la mancata approvazione
del rendiconto di gestione entro il 30 aprile
dell’anno successivo, termine per legge
prorogato per il solo 2013 al 30 giugno 2014,
ndr.), trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia
stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, l’organo regionale di controllo (oggi
sostituito dalla locale autorità prefettizia, ndr.)
nomina
un
predisponga
commissario
d’ufficio
per
affinché
lo
sottoporlo
al
consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio predisposto dalla
giunta, l’organo regionale di controllo assegna
al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a 20
giorni per la sua approvazione, decorso il
quale
si
sostituisce,
commissario,
mediante
apposito
all’amministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo
è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.”;
- nel caso di specie, pur essendo lo schema di
rendiconto di gestione 2013 stato adottato con
delibera giuntale n. 47 del 30 giugno 2014,
alla stessa data non era ancora intervenuta la
delibera consiliare di approvazione; pertanto,
la Prefettura di Benevento, con decreto del 3
luglio
2014,
provvedeva
a
diffidare
il
Consiglio Comunale di Paolisi ad approvare il
rendiconto in questione entro il termine non
superiore a venti giorni dalla data di notifica
del decreto stesso ai singoli consiglieri, con
l’avvertenza
che,
decorso
tale
termine,
sarebbe stata avviata la procedura sostitutiva
di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. n.
267/2000;
- scaduto il termine fissato nella diffida
prefettizia il 28 luglio 2014 – essendosi
perfezionata la notifica di tale diffida nei
confronti di tutti i consiglieri l’8 luglio 2014 –
il
rendiconto
di
gestione
2013
veniva
finalmente approvato dal Consiglio Comunale
con la delibera n. 11 del 31 luglio 2014, una
volta assolti gli oneri di preventivo deposito
della
documentazione
oggetto
di
approvazione;
Considerato che:
- i ricorrenti, nel lamentare l’illegittimità del
silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di
Benevento,
sostengono
la
doverosità
dell’intervento sostitutivo prefettizio, avendo
l’amministrazione
comunale
di
Paolisi,
sebbene intervenuta con formale delibera
consiliare, sforato il termine perentorio del 28
luglio 2014 assegnato per l’approvazione del
rendiconto;
- i medesimi deducono, al riguardo, che la
perentorietà del termine indicato nella diffida
prefettizia poggia sui seguenti argomenti: a)
“sarebbe del tutto illogica la scelta del
legislatore di indicare un ulteriore termine
ordinatorio successivamente a quello del 30
aprile fissato dall’art. 227 TUEL (in questo
caso
eccezionalmente
differito
al
30/03/2014)”; b) la sanzione prevista in caso
di violazione del termine assegnato dalla
Prefettura per l’approvazione del rendiconto,
consistente
nell’attivazione
dell’intervento
sostitutivo, non si addice all’inosservanza di
un termine ordinatorio, la quale comunque
non
comporta
effetti
sfavorevoli
per
l’interessato; c) la prassi seguita dal Ministero
dell’Interno collega lo scioglimento del
Consiglio Comunale al semplice spirare del
termine
assegnato
indipendentemente
dalla
Prefettura,
dalla
successiva
approvazione consiliare del rendiconto (cfr.
documentazione in atti: decreto del Prefetto di
Caserta del 30 maggio 2013 relativo al
Comune di Alife; decreti del Presidente della
Repubblica del 12 luglio 2013, del 22 agosto
2013 e del 23 gennaio 2014, rispettivamente
di scioglimento dei Comuni di Bernalda,
Gubbio e Casalduni; parere del Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali dell’8
agosto 2014);
- la tesi attorea non convince, dovendosi
viceversa ritenere che l’intervento sostitutivo
prefettizio è esigibile fintanto che non sia
intervenuta la delibera di Consiglio Comunale
di approvazione del rendiconto di gestione,
anche oltre il termine (non superiore a venti
giorni) assegnato nella previa diffida della
stessa autorità prefettizia;
- infatti, tutta la procedura prevista nell’art.
141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 è
essenzialmente
finalizzata
a
sollecitare
l’approvazione del bilancio e del rendiconto di
gestione da parte del competente organo
consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo
come estrema misura sanzionatoria una volta
constatato che, nonostante l’ulteriore termine
appositamente
assegnato
dall’autorità
prefettizia, l’organo consiliare sia comunque
rimasto inattivo non provvedendo in merito:
ne discende che deve propendersi per la natura
ordinatoria-acceleratoria sia del termine di
legge per l’approvazione del bilancio e del
rendiconto, sia del termine ultimo fissato su
iniziativa dell’autorità prefettizia;
- in altre parole, l’inosservanza del termine di
legge per l’approvazione ad opera del
Consiglio
Comunale
del
rendiconto
di
gestione non ha come conseguenza automatica
lo scioglimento dello stesso, ma comporta
l’apertura di un procedimento sollecitatorio,
caratterizzato dall’assegnazione di un ulteriore
termine acceleratorio, che può anche condurre
all’adozione
della
scioglimento,
ma
constatata
grave
solo
inadempienza
a
misura
dello
seguito
della
all’intimazione
puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia,
che attesti l’impossibilità o la riottosità del
Consiglio a procedere all’approvazione del
documento contabile anche oltre il termine
assegnato (cfr. in tal senso Consiglio di Stato,
Sez. V, 19 febbraio 2007 n. 826);
- peraltro, la pretesa perentorietà del termine
assegnato
dall’autorità
contraddetta
anche
prefettizia
dalle
è
seguenti
osservazioni: i) l’art. 141, comma 2, del d.lgs.
n. 267/2000 non qualifica tale termine come
perentorio né utilizza espressioni equivalenti –
quali “entro e non oltre” o “assolutamente
entro”, o ancora “inderogabilmente entro” –
da cui si possa arguire una possibile
perentorietà; ii) la disposizione in commento è
ispirata da una pervasiva logica sollecitatoria,
tesa a consentire fino all’ultimo la libera
espressione
ed
il
mantenimento
dell’assemblea scelta dal corpo elettorale; iii)
la medesima non attribuisce, al commissario
prefettizio
nominato
dell’amministrazione
in
sostituzione
inadempiente,
poteri
straordinari di annullamento della delibera
consiliare di approvazione del rendiconto
emanata fuori termine;
- infine, quanto alle specifiche argomentazioni
attoree, vale controdedurre in via dirimente
quanto segue (secondo l’ordine di esposizione
di cui sopra): aa) la logica sollecitatoria cui si
è fatto cenno rende perfettamente ragionevole
la giustapposizione di un termine ordinatorio
fissato
autoritativamente
al
termine
ordinatorio previsto dalla legge; bb) anche
l’inosservanza di termini ordinatori, pur non
comportando decadenze e preclusioni, può
determinare
l’attivazione
di
meccanismi
sanzionatori tesi a ripristinare, come nel caso
di specie, la corretta funzionalità di organi e
procedimenti; cc) a differenza di quanto
addotto dai ricorrenti, tutta la documentazione
sopra menzionata dà conto che la prassi del
Ministero dell’Interno si è attestata sulla linea
di connettere lo scioglimento dei Consigli
Comunali all’effettivo accertamento che, una
volta spirato il termine assegnato dalla
Prefettura, non fosse ancora intervenuta
l’approvazione consiliare del rendiconto;
Ritenuto, in conclusione, che:
- quanto sopra esposto comprova che, a fronte
della non perentorietà del termine assegnato
dalla Prefettura di Benevento con la diffida
del 3 luglio 2014, il Consiglio Comunale di
Paolisi poteva legittimamente approvare il
rendiconto anche successivamente al 28 luglio
2014 e fino all’attivazione dell’intervento
sostitutivo da parte dell’autorità prefettizia;
-
ne
discende,
per
converso,
che
l’approvazione del rendiconto, avvenuta con
delibera consiliare n. 11 del 31 luglio 2014,
inibisce l’intervento sostitutivo prefettizio,
con conseguente manifesta infondatezza della
relativa istanza presentata dai ricorrenti in
data 30 luglio 2014;
- pertanto, l’odierna domanda avverso il
silenzio deve essere respinta per infondatezza,
non sussistendo l’obbligo di provvedere nei
casi di istanza manifestamente infondata,
giacché sarebbe del tutto diseconomico
obbligare l’amministrazione a provvedere
laddove l’atto espresso non potrebbe che
essere di rigetto (giurisprudenza consolidata:
cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2014
n. 4143 e 25 febbraio 2014 n. 884; Consiglio
di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 5594 e
25 settembre 2012 n. 5088; TAR Lazio Roma,
Sez. II, 4 maggio 2010 n. 9350; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 1° dicembre 2008
n. 20714);
- quanto alla domanda di annullamento della
deliberazione del Consiglio Comunale di
Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014, il Collegio
fissa fin d’ora per la sua trattazione l’udienza
pubblica del 10 giugno 2015;
- sussistono giusti e particolari motivi, attesa
la novità della vicenda contenziosa, per
disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione
Prima)
non
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, così statuisce:
- respinge la domanda di declaratoria di
illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla
Prefettura di Benevento sulla richiesta di
intervento sostitutivo presentata dai ricorrenti
in data 30 luglio 2014;
- fissa per la trattazione della domanda di
annullamento
della
deliberazione
del
Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31
luglio 2014 l’udienza pubblica del 10 giugno
2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 11 marzo 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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