Torna alla pagina precedente N. 01785/2015 REG.PROV.COLL. N. 05986/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 5986 del 2014, proposto da: UMBERTO MAIETTA, CARLO LANNI e CIRO CARBONE, tutti nella qualità di consiglieri del Comune di Paolisi, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Mauro, con il quale sono elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale; contro - MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI BENEVENTO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; - COMUNE DI PAOLISI, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Melisurgo n. 4; nei confronti di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAOLISI, non costituito in giudizio; per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Benevento sulla richiesta di intervento sostitutivo presentata dai ricorrenti in data 30 luglio 2014; e per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l’art. 36, co. 2, c.p.a.; Visti l’art. 31 e l’art. 117 c.p.a. concernente la decisione con sentenza in forma semplificata del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; Premesso che: - i ricorrenti, nella qualità di consiglieri comunali, hanno presentato alla Prefettura di Benevento, in data 30 luglio 2014, una richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, volta ad ottenere la nomina di un commissario per l’approvazione del rendiconto di gestione 2013 del Comune di Paolisi ed il contestuale avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale; - con il presente gravame i medesimi, sulla scorta del rilievo che l’autorità prefettizia non avrebbe dato risposta alla richiesta impedendo la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, domandano che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto con connessa declaratoria della fondatezza dell’istanza; - alla domanda avverso il silenzio è acclusa domanda di annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014, con la quale è stato approvato il predetto rendiconto di gestione; Ritenuto, in via preliminare, che: - deve essere stralciata dall’odierna cognizione la domanda di annullamento da ultimo citata, non potendo questa evidentemente essere trattata con il rito camerale, ma solo con il rito dell’udienza pubblica che le è proprio; - concentrato lo scrutinio solo sulla domanda avverso il silenzio, non occorre soffermarsi sulle eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale, giacchè la pretesa attorea si profila infondata nel merito; Rilevato, con riguardo all’inquadramento fattuale e giuridico della vicenda contenziosa, quanto segue: - l’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 così recita:”Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1(mancata approvazione nei termini di legge del bilancio, a cui è equiparata, ex art. 227, comma 2-bis, del d.lgs. n. 267/2000, la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo, termine per legge prorogato per il solo 2013 al 30 giugno 2014, ndr.), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo (oggi sostituito dalla locale autorità prefettizia, ndr.) nomina un predisponga commissario d’ufficio per affinché lo sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, commissario, mediante apposito all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”; - nel caso di specie, pur essendo lo schema di rendiconto di gestione 2013 stato adottato con delibera giuntale n. 47 del 30 giugno 2014, alla stessa data non era ancora intervenuta la delibera consiliare di approvazione; pertanto, la Prefettura di Benevento, con decreto del 3 luglio 2014, provvedeva a diffidare il Consiglio Comunale di Paolisi ad approvare il rendiconto in questione entro il termine non superiore a venti giorni dalla data di notifica del decreto stesso ai singoli consiglieri, con l’avvertenza che, decorso tale termine, sarebbe stata avviata la procedura sostitutiva di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; - scaduto il termine fissato nella diffida prefettizia il 28 luglio 2014 – essendosi perfezionata la notifica di tale diffida nei confronti di tutti i consiglieri l’8 luglio 2014 – il rendiconto di gestione 2013 veniva finalmente approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 11 del 31 luglio 2014, una volta assolti gli oneri di preventivo deposito della documentazione oggetto di approvazione; Considerato che: - i ricorrenti, nel lamentare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Benevento, sostengono la doverosità dell’intervento sostitutivo prefettizio, avendo l’amministrazione comunale di Paolisi, sebbene intervenuta con formale delibera consiliare, sforato il termine perentorio del 28 luglio 2014 assegnato per l’approvazione del rendiconto; - i medesimi deducono, al riguardo, che la perentorietà del termine indicato nella diffida prefettizia poggia sui seguenti argomenti: a) “sarebbe del tutto illogica la scelta del legislatore di indicare un ulteriore termine ordinatorio successivamente a quello del 30 aprile fissato dall’art. 227 TUEL (in questo caso eccezionalmente differito al 30/03/2014)”; b) la sanzione prevista in caso di violazione del termine assegnato dalla Prefettura per l’approvazione del rendiconto, consistente nell’attivazione dell’intervento sostitutivo, non si addice all’inosservanza di un termine ordinatorio, la quale comunque non comporta effetti sfavorevoli per l’interessato; c) la prassi seguita dal Ministero dell’Interno collega lo scioglimento del Consiglio Comunale al semplice spirare del termine assegnato indipendentemente dalla Prefettura, dalla successiva approvazione consiliare del rendiconto (cfr. documentazione in atti: decreto del Prefetto di Caserta del 30 maggio 2013 relativo al Comune di Alife; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2013, del 22 agosto 2013 e del 23 gennaio 2014, rispettivamente di scioglimento dei Comuni di Bernalda, Gubbio e Casalduni; parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dell’8 agosto 2014); - la tesi attorea non convince, dovendosi viceversa ritenere che l’intervento sostitutivo prefettizio è esigibile fintanto che non sia intervenuta la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto di gestione, anche oltre il termine (non superiore a venti giorni) assegnato nella previa diffida della stessa autorità prefettizia; - infatti, tutta la procedura prevista nell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l’ulteriore termine appositamente assegnato dall’autorità prefettizia, l’organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito: ne discende che deve propendersi per la natura ordinatoria-acceleratoria sia del termine di legge per l’approvazione del bilancio e del rendiconto, sia del termine ultimo fissato su iniziativa dell’autorità prefettizia; - in altre parole, l’inosservanza del termine di legge per l’approvazione ad opera del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l’apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall’assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all’adozione della scioglimento, ma constatata grave solo inadempienza a misura dello seguito della all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007 n. 826); - peraltro, la pretesa perentorietà del termine assegnato dall’autorità contraddetta anche prefettizia dalle è seguenti osservazioni: i) l’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non qualifica tale termine come perentorio né utilizza espressioni equivalenti – quali “entro e non oltre” o “assolutamente entro”, o ancora “inderogabilmente entro” – da cui si possa arguire una possibile perentorietà; ii) la disposizione in commento è ispirata da una pervasiva logica sollecitatoria, tesa a consentire fino all’ultimo la libera espressione ed il mantenimento dell’assemblea scelta dal corpo elettorale; iii) la medesima non attribuisce, al commissario prefettizio nominato dell’amministrazione in sostituzione inadempiente, poteri straordinari di annullamento della delibera consiliare di approvazione del rendiconto emanata fuori termine; - infine, quanto alle specifiche argomentazioni attoree, vale controdedurre in via dirimente quanto segue (secondo l’ordine di esposizione di cui sopra): aa) la logica sollecitatoria cui si è fatto cenno rende perfettamente ragionevole la giustapposizione di un termine ordinatorio fissato autoritativamente al termine ordinatorio previsto dalla legge; bb) anche l’inosservanza di termini ordinatori, pur non comportando decadenze e preclusioni, può determinare l’attivazione di meccanismi sanzionatori tesi a ripristinare, come nel caso di specie, la corretta funzionalità di organi e procedimenti; cc) a differenza di quanto addotto dai ricorrenti, tutta la documentazione sopra menzionata dà conto che la prassi del Ministero dell’Interno si è attestata sulla linea di connettere lo scioglimento dei Consigli Comunali all’effettivo accertamento che, una volta spirato il termine assegnato dalla Prefettura, non fosse ancora intervenuta l’approvazione consiliare del rendiconto; Ritenuto, in conclusione, che: - quanto sopra esposto comprova che, a fronte della non perentorietà del termine assegnato dalla Prefettura di Benevento con la diffida del 3 luglio 2014, il Consiglio Comunale di Paolisi poteva legittimamente approvare il rendiconto anche successivamente al 28 luglio 2014 e fino all’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte dell’autorità prefettizia; - ne discende, per converso, che l’approvazione del rendiconto, avvenuta con delibera consiliare n. 11 del 31 luglio 2014, inibisce l’intervento sostitutivo prefettizio, con conseguente manifesta infondatezza della relativa istanza presentata dai ricorrenti in data 30 luglio 2014; - pertanto, l’odierna domanda avverso il silenzio deve essere respinta per infondatezza, non sussistendo l’obbligo di provvedere nei casi di istanza manifestamente infondata, giacché sarebbe del tutto diseconomico obbligare l’amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (giurisprudenza consolidata: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2014 n. 4143 e 25 febbraio 2014 n. 884; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 5594 e 25 settembre 2012 n. 5088; TAR Lazio Roma, Sez. II, 4 maggio 2010 n. 9350; TAR Campania Napoli, Sez. II, 1° dicembre 2008 n. 20714); - quanto alla domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014, il Collegio fissa fin d’ora per la sua trattazione l’udienza pubblica del 10 giugno 2015; - sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: - respinge la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Benevento sulla richiesta di intervento sostitutivo presentata dai ricorrenti in data 30 luglio 2014; - fissa per la trattazione della domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Paolisi n. 11 del 31 luglio 2014 l’udienza pubblica del 10 giugno 2015. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Paolo Corciulo, Presidente FF Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore Gianluca Di Vita, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/03/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) © 2014 - giustizia-amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Guida al sito Informativa privacy Regole di accesso Condizioni di utilizzo