Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
a.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI
E BIOETICA
Prof. CARLO CASINI
(lezione del 27-3-07)
(Riassunto 20-03-07)
DICHIARAZIONI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
SUI
DIRITTI UMANI
• UNIVERSALI E REGIONALI
(o TERRITORIALI)
• GENERALI E SPECIALI
(o PARTICOLARI)
DICHIARAZIONI E CONVENZIONI
UNIVERSALI E GENERALI
• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo
(10. 12. 1948)
• Patto sui diritti civili e politici
(16. 12. 1966)
• Patto sui diritti sociali, economici e culturali
(16. 12. 1966)
• Convenzione per la prevenzione e la
repressione del delitto di genocidio
(1948)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale
(1965)
• Convenzione contro la tortura e altre
pene e trattamenti crudeli, disumani o
degradanti (1984)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI
UNIVERSALI E SPECIALI
• Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1959)
• Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1989)
• Convenzione sui diritti politici della donna
(1952)
• Convenzione sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna
(1979)
• Dichiarazione sui diritti delle persone
ritardate mentali (1971)
CONVENZIONI E
DICHIARAZIONI REGIONALI
• Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti e delle libertà fondamentali
(Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950)
• Convenzione americana dei diritti umani
(San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969)
• Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli
(Nairobi, 28. 6. 1969)
… segue:
• Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo dell’Islam
(Parigi, 19. 9. 1981)
• Carta araba dei diritti dell’uomo
(15. 9. 1994)
I TEMI BIOETICI NELLE
CARTE SUI DIRITTI UMANI






TITOLARITA’ DIRITTO ALLA VITA
PERSONALITA’ GIURIDICA
PENA DI MORTE (in particolare: il
divieto su donne incinte)
FANCIULLO
FAMIGLIA
DONNA
LA FAMIGLIA
Dichiarazione Universale
diritti uomo (1948), art. 16/3
“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta
e protetta”
Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12
“Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi
nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1
 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato”
Patto diritti economici, sociali, culturali (1966),
art. 10/1
 “La protezione e l’assistenza più ampia che sia
possibile devono essere accordate alla famiglia, che
è il nucleo naturale e fondamentale della società,
in particolare per la sua costituzione e fin quando
essa abbia la responsabilità del mantenimento e
dell’educazione di figli a suo carico”.
• Carta africana, 28 giugno 1981, art. 18:
“La famiglia è l’elemento naturale e la base
della società. Essa deve essere protetta dallo
Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e
morale”.
• Carta araba dei diritti dell'uomo, 15 settembre
1994, art. 38
“La famiglia è l'unità fondamentale
della società e gode della sua protezione”.
PERCHE’ “NUCLEO”, “CELLULA”
“NATURALE” e
“FONDAMENTALE”?
• 1) LA DIMENSIONE SOCIALE ISCRITTA
NELLA COMPLEMENTARIETA’ SESSUALE.
IL SUCCEDERSI DELLE GENERAZIONI, LA
STORIA, IL FUTURO (GENERAZIONE)
• 2) AMBIENTE EDUCATIVO PRIVILEGIATO
PER FORMARE BUONI CITTADINI
(EDUCAZIONE)
LA DONNA
• Accordi internazionali per combattere la
prostituzione (1904, 1910, 1921, 1923)
• Statuto ONU: uguaglianza uomini e donne
(art. 8)
• Patti del 1966: parità degli esseri umani
indipendentemente dal sesso (artt. 2 e 3)
• Convenzione sui diritti politici della donna
(1952)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della
donna (1979)
La Convenzione del 1979
• Ruolo sociale della maternità
• Tutela condizioni di lavoro
• Protezione speciale donne incinte
• Servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono
alla pianificazione familiare (art. 12)
• Parità nel matrimonio e preminente
interesse dei figli (art. 16)
• Libera decisione sul numero e
sull’intervallo delle nascite e diritto ai
mezzi per realizzare tale obiettivo
Interpretazione femminista
• Salute riproduttiva, diritti riproduttivi,
servizi riproduttivi
• Tendenze sessuali (progetto di costituzione
europea)
• Gender
• Conferenza ONU sulla donna:
Città del Messico (1975), Copenaghen
(1980), Nairobi (1985), Pechino (1995)
• Conferenze ONU su popolazione e
sviluppo:
Bucarest (1974), Città del Messico (1984),
Cairo (1994)
Una sentenza significativa
• Corte costituzionale ungherese, sentenza del
17 dicembre 1991, n. 64 a proposito della
discriminazione tra la posizione pro –
choise e pro – life

• “Se il feto è un soggetto di diritto, ha diritto
alla vita, ha diritto alla vita. In questo caso il
diritto della madre all’autodeterminazione
non può di regola farsi valere, bensì in alcuni
casi limite. Con riferimento
all’autodeterminazione, la gravidanza può
essere interrotta non più di quanto possa
essere ucciso il neonato con la spina bifida
che sicuramente provoca molto più onere di
una gravidanza di nove mesi.
• Altrettanto poco l’anziano inerme e
bisognoso di cure può essere aiutato a
morire in base all’autodeterminazione
dell’infermiere, benché l’anziano possa
limitare molto più seriamente la vita e il
diritto all’autodeterminazione del suo
infermiere rispetto alle cure della madre per
il bambino … questa questione assume la
sua rilevanza profonda proprio per il fatto
che deve essere presa posizione
relativamente allo statuto giuridico
fondamentale del concepito”
Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di
questo articolo quando risulta da un ricorso alla
forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona
dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per
impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge,
una sommossa o una insurrezione.
ALCUNI CASI …
• OPEN DOOR/DUBLIN WELL WOMAN
vs. IRLANDA (1992)
Norme invocate:
Art. 8: rispetto vita privata e familiare
Art. 10: libertà di manifestazione del pensiero
Art. 14: divieto di discriminazione
• Decisione: applicazione del solo art. 10
nella parte in cui consente ingerenza dello
Stato a protezione della morale.
• Non necessità di discutere sulla difesa dei
diritti altrui
(i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero: sicurezza nazionale,
integrità territoriale, ordine pubblico, protezione salute, protezione morale,
Protezione reputazione, protezione diritti altrui, rispetto riservatezza,
garantire imparzialità potere giudiziario)
• Il caso BOSO vs. ITALIA (5 settembre 2002)
Violazione art. 2: diritto vita concepito
Violazione art. 8: rispetto vita familiare
Violazione art. 12: diritto alla famiglia
RISPOSTA SFUGGENTE DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULL’ART. 2
• VO vs. FRANCIA (8 luglio 2004)
Confusione tra Thi Nho Vo e Thi Thanh Van Vo
Processo in I e II grado per omicidio colposo
promosso da Thi no Vo.
Tribunale di Lione assolve il medico
e Corte di Appello: condanna per omicidio colposo
Ricorso alla Corte Europea invocando l’art. 2
Convenzione
Sentenza di rigetto
 pluralismo di idee, diversità di legislazioni,
omessa indicazione dell’embrione nell’art. 2
• CASO EVANS C. REGNO UNITO,
6 MARZO 2006
La questione della sorte degli embrioni
soprannumerari e l’evasione della Corte Europea
• HA DIRITTO
ALLA VITA?
• “IN ASSENZA DI CONSENSO EUROPEO
SULLA DEFINIZIONE SCIENTIFICA E
GIURIDICA CIRCA L’INIZIO DELLA
VITA, CIO’ CHE RILEVA E’ LA
POSIZIONE ASSUNTA DAI VARI STATI.
IL DIRITTO BRITANNICO NON
RICONOSCE IL CONCEPITO COME
SOGGETTO DI DIRITTO AUTONOMO
NEANCHE PER INTERPOSTA PERSONA
E DUNQUE NON PUO’ VENBIRNE
GARANTITO IL DIRITTO ALLA VITA IN
BASE ALL’ART. 2”
• PRETTY vs. REGNO UNITO
29 APRILE 2002 Ricorso n° 2346/02
Diniego di autorizzazione al suicidio assistito
Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)
 Non violazione art. 3 (divieto trattamenti
disumani e degradanti)
 Non violazione art. 8 (diritto al rispetto
della vita privata)
Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)
 Non violazione art. 14 (divieto di
discriminazione)
NB
• NELLA SENTENZA PRETTY contro
REGNO UNITO E’ CITATA LA
RACCOMANDAZIONE SULLA
PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO
E LA DIGNITA’ DEI MALATI E DEI
MORENTI (1999) DOVE SI LEGGE:

• “Il desiderio di morire da parte di
un malato incurabile o di un
morente non può giuridicamente
legittimare né giustificare il
comportamento di un terzo volto
ad esaudire tale desiderio”
RICHIAMO AI DIRITTI
DELL’UOMO NELLE
COSTITUZIONI NAZIONALI
• ITALIA (1948)
• GERMANIA (1949)
• LUSSEMBURGO
(1983)
• GRECIA (1975)
• SPAGNA (1978)
•
•
•
•
• SLOVACCHIA (1992)
• LITUANIA (1992)
ESTONIA (1991)
BULGARIA (1991)
• BOSNIA (1995)
• ALBANIA (1993)
CROAZIA (1990)
SLOVENIA (1991)
POLONIA (1997)
ROMANIA (1991)
• Evangelium vitae, n. 18:
La società moderna fa della
affermazione dei diritti umani il
suo obiettivo principale e il suo vanto
IL PERCORSO DEL
PENSIERO
CRISTIANO
• La Rivelazione cristiana: dimostrazione e
fondamento della dignità umana
• Dio Creatore: l’uomo, imago Dei
• Il Mistero dell’Incarnazione
• Dio Padre, l’uomo parola d’amore di Dio
• Dio redentore: il Mistero della Croce
• L’uomo nuovo: il Mistero della Redenzione
• Dio con noi: l’Eucarestia
• “la significativa occasione del trentesimo
anniversario della DUDU offre alla Santa Sede
la possibilità di proclamare, ancora una volta,
agli uomini e ai popoli, il proprio continuo
interesse ed impegno per i diritti dell’uomo.
Questi diritti fondamentali li troviamo espressi
con grande chiarezza nel messaggio dello stesso
Vangelo”
(Giovanni Paolo II, 1978)
La fatica del pensiero cristiano:
due testi così diversi
I conquistadores avevano usato la forza delle
armi per ridurre gli indigeni in schiavitù.
• 1537, Paolo III, BOLLA “SUBLIMIS
DEUS” (“Veritatis ipsa”) sugli indios del
nuovo mondo: “Indios veros homines
esse”
• PAOLO III: “è necessario riconoscere che
l’uomo è di tale condizione e natura che può
ricevere la fede di Cristo ….. Tutti senza
eccezione, poiché ogni uomo è capace di
ricevere l’insegnamento della fede”
• Paolo III: “Con l’autorità apostolica […]
stabiliamo e decretiamo che i suddetti
indios e tutti gli altri popoli che seguito
verranno scoperti dai cristiani, non si
possano privare della libertà o del dominio
della loro proprietà e che è lecito ad essi
godere della libertà […] né si debbano
ridurre in schiavitù”
• Bartolomeo De Las Casas (1474 – 1566),
autore dell’Apologia:
“Tutti i popoli nel mondo sono umani ed
esiste una sola definizione di tutti gli esseri
umani e di ciascuno di loro, cioè che sono
razionali. Così tutte le razze del genere
umano sono una razza sola”
• Jean de Sevulpeda (1490 – 1573)
“Gli spagnoli hanno diritto di regnare su dei
barbari che […] sono tanto inferiori agli
spagnoli quanto i bambini agli adulti, le
donne agli uomini, il selvaggio e il crudele
al mite e gentile […] e, oserei dire, le
scimmie all’uomo”
• La risposta a Massaia da parte del Santo
Uffizio (1866)
“La schiavitù di per sé considerata in assoluto
non ripugna affatto né al diritto naturale, né
al diritto divino […] Pertanto i cristiani
possono lecitamente comprare schiavi o
darli in pagamento di debito o riceverli in
dono […] ”

• LA FATICA CHE ANCHE GLI UOMINI
DI CHIESA DEVONO AFFRONTARE
PER RAGGIUNGERE UNA PIU’
APPROFONDITA VISIONE DELLA
SOCIETA’
Il sospetto cristiano verso le
moderne espressioni dei diritti umani
• Pio VI, 1791, “Quod aliquandum”:
condanna della Costituzione civile del clero
dall’Assemblea nazionale francese
Cause:
1) Rivoluzione francese
2) Costituzione civile del clero (1790)
• COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO
(12 luglio 1790). Promulgata durante la
Rivoluzione francese rimodellò le
circoscrizioni ecclesiastiche su quelle
amministrative, i dipartimenti. Dispose che
tutti i membri del clero, stipendiati dallo
stato, fossero eletti dai cittadini e che
l'investitura papale non fosse più necessaria
per i vescovi.
3) Parificazione del cristianesimo ad altre
religioni nella Dichiarazione del 1789
4) Concezione autoritaria dello Stato
Evoluzione in
Leone XIII e Pio XII
Bisogna arrivare a Leone XIII (Gioacchino Pecci)
(20.II.1878 - 20.VII.1903) affinché cominci
ad emergere una capacità di discernimento che
delle “cose nuove” sa condannare il male, ma sa
anche vedere e valorizzare il bene.
Eugenio Pacelli
2.III.1939 – 9. X.1958
• Si noti, però, che lo stesso Pio XII così
insistente nell’evocare i diritti umani e
soprattutto così fortemente impegnato a
difenderli sia nei confronti del nazismo che
del comunismo, non ricordò mai la DUDU
del 1948, forse per una residua difficoltà
verso la precedente Dichiarazione francese
del 1789
L’APPORTO DI
JAQUES MARITAIN (1882 – 1973)
• 1937: Umanesimo integrale
• 1942: I diritti dell’uomo e la legge naturale

Contributi alla Dichiarazione del 1948
1951: L’uomo e lo Stato
Il c.d. “paradosso mariteniano”
• Vi è un generale riconoscimento di alcuni
diritti dell’uomo ed il rispetto di essi è
ritenuto, ed è realmente, necessario per
garantire la pacifica e ordinata convivenza.
Dunque – ecco la conclusione di Maritain –
non conviene scontrarsi sul tema del
fondamento e tuttavia bisogna lottare
strenuamente affinché i diritti dell’uomo si
affermino in tutto il mondo e su questo
bisogna fare leva.
GIOVANNI XXIII
PACEM IN TERRIS (1963)
• Riconoscimento del ritardo nel riconoscere
l’importanza dei diritti umani (n. 17)
• Ogni essere umano è persona (n. 3)
• La dignità umana è deducibile dalla natura
sia dalla Rivelazione
• Compito precipuo degli Stati è quello di
tutelare e promuovere i diritti umani (n. 57)
CONCILIO VATICANO II
• Costituzioni “Dignitatis humanae personae”e
“Gaudium et spes”
• La libertà religiosa come fondamento di qualsiasi
altra libertà
• “… riguarda il modo di concepire l’uomo e
l’universo. Siamo alla radice della morale e del
finalismo dell’universo”
PAOLO VI – ONU – 1965
I diritti umani sono:
“… Ciò che di più alto vi è nella saggezza
umana […] poiché è soprattutto della vita
dell’uomo che si tratta e la vita dell’uomo è
sacra: nessuno può osare attentare ad essa”
GIOVANNI PAOLO II: IL
GIGANTE DEI DIRITTI UMANI
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Evangelium vitae
Laborem exercens
Sollicitudo rei socialis
Christifideles laici
Centesimus annus
Il Catechismo della Chiesa Cattolica: “E’ compito
della Chiesa richiamare alla memoria degli uomini
di buona volontà questi diritti e distinguerli dalle
rivendicazioni abusive e false”
• LA PRIMA SFIDA È QUELLA DELLA
VITA (10.1 2005)
“Guardando con un solo colpo d’occhio, la
grande scena dell’umanità, con i comuni
gravi problemi che l’agitano, ma anche con
le grandi e sempre vive speranze che
l’animano … le sfide dell’umanità di
oggi:la sfida della vita, la sfida del pane, la
sfida della pace, la sfida dellalibertà di
religione. La prima sfida è la sfida della
vita”.
BENEDETTO XVI
• Incessante prosecuzione del Magistero di
Giovanni Paolo II
ALTRI DOCUMENTI DI ORGANI
CENTRALI DELLA CHIESA
• III Sinodo dei Vescovi su “La giustizia nel
mondo” (30. 9. – 11.11. 1971)
“La DUDU sia ratificata da tutti i Governi e sia
integralmente rispettata da tutti.
• Pontificio Consiglio Iustitia et Pax,
1975: “La Chiesa e i diritti dell’uomo”
1978: “I diritti dell’uomo e la Chiesa:
riflessioni storiche e teologiche”
• Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
(2004):
“Il movimento verso la identificazione e la
proclamazione dei diritti dell’uomo è uno dei
più rilevanti sforzi per rispondere efficacemente
alle esigenze imprescindibili della dignità
umana” (n. 152)
• Commissione teologica internazionale (1983 –
1984), “Dignità e diritti della persona umana” (I
diritti come attesa dei poveri)
• Pontificia Accademia delle Scienze sociali
• Accademia per la vita
• Pontificio Consiglio per i testi legislativi
• Pontificio Consiglio per la famiglia
FINE !!!
BUON LAVORO !!!
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