Istituto di istruzione
superiore
“g.g. trissino”
a.s. 2005-2006
Classe I LA Linguistico
L’evoluzione del diritto:
Alcuni aspetti significativi
Attività di codocenza Diritto-Storia
Diritto: prof. Ivo Slaviero
Storia: prof. Alessandra Bertoldi
PRIMA DI COMINCIARE…
Il lavoro qui presentato è il frutto di una delle attività di codocenza
svolte nella classe prima e previste dal piano di studi dell’indirizzo
linguistico del Liceo G.G. Trissino. Le codocenze in questo indirizzo
vengono svolte con lo scopo di approfondire e sviluppare argomenti e
temi che il programma di studi abituale non contempla o non amplia
per motivi di tempo e di opportunità. Tale attività inoltre comprende
come momento fondante il lavoro di gruppo da parte della classe e
l’analisi diretta, anche se guidata, di testi e immagini che vengono
interpretati e contestualizzati; in questo modo si mira non solo a
fornire agli studenti gli strumenti per un’analisi tecnica e stilistica ma
anche a stimolare e accrescere la loro capacità di svolgere
collegamenti e connessioni interdisciplinari.
FINALITA’ GENERALI
Conoscenze
L’evoluzione del diritto attraverso esempi significativi
Il contesto storico e sociale sui cui svolge tale evoluzione
I concetti base della storia del diritto
I passaggi significativi delle varie fonti analizzate
Struttura e contenuti del Codice di Hammurabi, della
legislazione ateniese, delle leggi delle XII tavole, del
Corpus Iuris Civilis, della Magna Charta, della
Dichiarazione dei Diritti del Cittadino, dello Statuto
Albertino.
Competenze
utilizzare il lessico specifico
cogliere le relazioni tra le diverse realtà storiche
individuare i fattori che influiscono sugli sviluppi e sulle
conseguenze dei fenomeni e delle problematiche esaminate
riconoscere nel presente l’eredità del passato
Capacità
esercitare con sufficiente padronanza le capacità di analisi,
sintesi, approfondimento, collegamento e rielaborazione
personale
collegare informazioni di attualità, fornite dai mass media,
con gli argomenti di studio, esaminandole in modo critico
e autonomo
ordinare in modo consequenziale l’esposizione
IL CODICE DI HAMMURABI
Il Codice di Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi
conosciute nella storia dell'umanità. Venne stilato durante il regno del
re babilonese Hammurabi, che regnò dal 1792 al 1750 avanti Cristo.
Consta di 282 articoli incisi su una stele di pietra nera, nella quale il re
è raffigurato a colloquio con il dio del sole o della giustizia, Shamash.
L'importanza del codice di Hammurabi risiede non solo nel fatto che si
tratta della prima raccolta organica di leggi a noi pervenuta, ma
soprattutto nel suo essere pubblicamente consultabile.
Il cittadino babilonese aveva perciò la possibilità di verificare la
propria condotta secondo le leggi del sovrano,. Per la prima volta nella
storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene
vengono resi noti a tutto il popolo (o almeno a chi fosse in grado di
leggere).
IL PROLOGO DEL CODICE
“Affinché il forte non
opprimesse il debole e la
vedova e l’orfano
ottenessero giustizia e
affinché fosse dato un
ordinamento alla giustizia
del paese, fosse
convalidato il diritto dei
tribunali e fosse assicurata
giustizia agli oppressi, io
ho scritto queste mie
preziose parole sulla mia
stele.”
LA SOCIETA’ BABILONESE
Il codice suddivide la popolazione in tre classi:
amelu (lett. "uomo"), cioè il cittadino a pieno titolo,
muškēnu, uomo "semilibero", cioè libero ma non
possidente (in seguito la parola passò a definire un povero
o mendicante, e pare che sia all'origine dell'attuale termine
"meschino", dall’arabo maskîn),
wardum, a tutti gli effetti schiavo di un padrone.
Le varie classi hanno diritti e doveri diversi, e diverse pene
che possono essere corporali o pecuniarie. Queste ultime
sono commisurate alle possibilità economiche del reo,
nonché allo status sociale della vittima.
ALCUNI ARTICOLI SIGNIFICATIVI
Qualora qualcuno porti un'accusa di qualche crimine davanti agli
anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un
crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte.
Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o
una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi
trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo liberato del re
paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare,
sia messo a morte.
Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a
morte.
Qualora uno sia troppo pigro per tenere il suo argine in condizioni
appropriate, e non lo tiene così; qualora dunque l'argine rompa e tutti i
campi siano allagati, allora colui nel cui argine avvenne la rotta sia
venduto per denaro, ed il denaro rimpiazzi il frumento di cui ha
causato la perdita. Qualora non possa rimpiazzare il frumento, allora
egli e le sue proprietà siano divisi tra i coltivatori il cui frumento ha
subito l'allagamento.
AFFARI DI FAMIGLIA…
Qualora un uomo prenda una donna in moglie, ma non abbia rapporti
con lei, questa donna non gli è moglie.
Qualora la moglie di un uomo sia sorpresa (in flagranza) con un un
altro uomo, siano entrambi legati e gettati in acqua, ma il marito può
perdonare la moglie ed il re i suoi schiavi.
Se la moglie di un uomo a causa di un altro uomo ha ucciso i loro
compagni (suo marito e la moglie dell'altro uomo), entrambi siano
impalati.
Qualora un uomo sia colpevole di incesto con la figlia, sarà condotto
via dal luogo (esiliato)
Se una vedova, i cui figli non sono ancora cresciuti, desidera entrare in
un'altra casa (risposarsi), non vi entrerà senza che lo sappia un giudice.
E sia eseguito un resoconto in proposito. Ella terrà la casa in ordine,
seguirà la crescita dei figli, e non venderà le dotazioni della casa. Chi
acquista le dotazioni dei figli di una vedova perderà il suo denaro, e i
beni ritorneranno ai loro proprietari.
LA LEGGE DEL TAGLIONE
Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani.
Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.
Qualora un uomo rompa un osso ad un altro, gli sia rotto un osso.
Qualora cavi l'occhio di un uomo liberato, o rompa l'osso di un uomo
liberato, pagherà una mina d'oro.
Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l'osso dello
schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso.
Qualora un uomo rompa un dente ad un suo pari, gli sia rotto un dente.
Qualora qualcuno colpisca il corpo di un uomo di rango superiore al
suo, riceverà sessanta colpi con una frusta di bue in pubblico.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Il codice fa un larghissimo uso della Legge del taglione, tipica dei
popoli di origine semitica, che consiste nell’infliggere pene della stessa
natura dell’offesa. Tale legge, tuttavia, valeva solo tra persone dello
stesso rango sociale e il codice, come si è visto, creava in realtà una
sorta di giustizia proporzionale alle condizioni sociali di vittime e
colpevoli. Un altro aspetto interessante era la concezione che il diritto
avesse un’origine soprannaturale, tanto che in particolari situazioni si
chiamava in causa la divinità per avere un responso: la prova era
chiamata ordalia (giudizio di Dio).
Il Codice di Hammurabi spesso può sembrare crudele alla nostra
sensibilità e al nostro senso di giustizia, ma dobbiamo ricordare che
rappresenta comunque un importante testimonianza storica, anche per
il riconoscimento intrinseco delle disparità socio-economiche esistenti
già all'epoca fra le varie classi.
LA LEGISLAZIONE ATENIESE
Per dare una precisa nozione della Forma di governo nella repubblica
Ateniese, è necessario conoscere distintamente i differenti membri dei
quali era composta. Gli abitanti di Atene si distinguevano in tre
differenti ordini: I cittadini, gli stranieri, i servi-schiavi. I cittadini
erano soltanto coloro che nascevano da genitori Ateniesi, liberi
entrambi. Gli stranieri, invece, potevano divenire cittadini per grazia
del popolo, il quale aveva potere di conferire quell'onore a colore che
avevano reso un servizio allo Stato. I giovani non si ammettevano alla
dignità, né avevano diritto né alcun privilegio di cittadini fino all'età di
vent'anni. Giunti a questa età, dopo aver giurato nella maniera più
solenne di non fuggire dalle battaglie, di difendere la patria fino al loro
ultimo respiro, di accrescere l'onore e la gloria della stessa con tutta la
loro forza, erano iscritti alla lista dei cittadini.
DRACONE: LE PRIME LEGGI SCRITTE
Nell’Atene arcaica il potere era in mano agli eupatridi
(aristocratici), che spesso però compievano abusi e
prepotenze. Per porre fine allo scontento popolare, nel 621
a.C. si diede incarico all’arconte Dracone di redigere un
codice di leggi uguali per tutti: si trattava di leggi
estremamente severe, tanto che si disse che erano scritte
col sangue piuttosto che con l’inchiostro. Pur eliminando
la faida, il diritto di vendetta che era riconosciuto ai
familiari della vittima, si prevedeva la pena di morte per
quasi tutti i reati, dall’oziosità al furto di ortaggi, dal
sacrilegio all’omicidio. A chi gli chiedeva perché avesse
previsto la morte come pena per quasi tutti i reati, Dracone
rispose che gli pareva adeguata per i reati minori e per
quelli più gravi non ne aveva trovato una maggiore.
SOLONE E LA RIFORMA TIMOCRATICA
Nel 594 l’arconte Solone ebbe il compito di dare nuove leggi
agli Ateniesi. Con lo scopo di assicurare la giustizia e la
pace sociale egli abolì la schiavitù per debiti, amnistiò i
condannati politici e divise la popolazione in quattro
classi, secondo il reddito agricolo:
Pentacosiomedimmi (ricchi proprietari terrieri)
Cavalieri (medi proprietari terrieri)
Zeugiti (piccoli proprietari terrieri)
Teti (operai e braccianti agricoli)
LE LEGGI DI SOLONE
Solo i cittadini delle prime due classi potevano essere eletti
arconti; gli zeugiti potevano avere cariche di minore
importanza, i teti potevano solo partecipare all’assemblea
dei cittadini e all’eliea, il tribunale pubblico in cui si
entrava su sorteggio. La riforma dunque valorizzò come
criterio di superiorità sociale non la nobiltà di sangue ma la
ricchezza (timé = valore, prezzo) e assicurò il ricambio
della classe dirigente. Solone si dedicò poi alla stesura
delle leggi che sostituissero quelle draconiane e che
fossero utili sia al senso di appartenenza alla comunità sia
all’iniziativa economica... Ecco alcuni esempi:
Colui che nelle pubbliche turbolenze si manteneva neutrale, era
dichiarato infame.
Una ricca erede che nel matrimonio si trovasse ingannata per un
qualche naturale difetto di suo marito, che però a lui era noto prima del
matrimonio, poteva unirsi con il più stretto parente del marito
medesimo.
Nessuna dote si dava alle mogli, fuorché a coloro che erano eredi
Tutte le ingiurie contro gli estinti erano proibite; come pure gli oltraggi
e le calunnie contro i viventi.
Coloro che non avevano figli erano autorizzati ad intestare i loro beni a
piacer loro, a chiunque a loro gradito; prima di Solone questo non era
permesso.
Un Arconte sorpreso ubriaco era passibile della pena di morte.
Colui che scialacquava le sue sostanze era dichiarato infame.
Colui che per tre volte era accusato di oziosità, diveniva un infame
Per scoraggiare le dissolutezze e promuovere il matrimonio, i figli
illegittimi non erano costretti ad aiutare i loro genitori anche se questi
versavano in povertà; mentre i figli legittimi, salvo essere pure loro
poveri, erano obbligati, sotto la pena dell'infamia, a mantenere i loro
indigenti genitori.
Un adultero colto sul fatto poteva essere subito messo impunemente a
morte. E all'adultera era proibito di adornarsi e di assistere ai pubblici
sacrifici
Le esportazioni di qualsiasi prodotto della terra, eccettuato l'olio, erano
proibite sotto pene severe.
Per il desiderio di promuovere l'industria e le manifatture, che la
sterilità del territorio dell'Attica rendeva particolarmente necessarie,
Solone ordinò che quel figlio che dal padre non era stato educato in
qualche mestiere, non era poi obbligato a soccorrere il padre, quando
questi n'avesse bisogno.
Nessun forestiero poteva ottenere il diritto di naturalità nella
repubblica Ateniese, se prima non era stato esiliato in perpetuo dalla
sua patria; eccezione per colui che con la sua famiglia si era stabilito
ad Atene per introdurvi qualche manifattura.
La custodia delle persone d'età minore non era affidata agli eredi
presuntivi che venivano subito dietro il minore in questione.
Colui che rifiutava di fare il soldato oppure mostrava codardia in una
battaglia, gli era proibito di comparire nel foro o nei luoghi del
pubblico culto.
Il marito che continuava a coabitare con sua moglie, dopo avere
scoperto che lei spudoratamente disonorava il suo letto, diveniva pure
lui un infame.
ROMA: LE LEGGI DELLE XII TAVOLE
Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di
Roma. A differenza di altre raccolte di
disposizioni normative antiche (Codice di
Hammurabi), che sono più che altro elencazioni
di prescrizioni, esse già consentono di
individuare i germi di un sistema giuridico,
sostanziale e processuale, che cerca di
organizzarsi su di una base razionale.
Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando,
sotto la pressione dei tribuni della plebe, che
volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della
giurisdizione, vennero nominati i Decemviri,
tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte.
In un anno vennero approntate dieci tavole; a
causa di alcune manchevolezze vennero
nominati altri nove Decemviri che nel 450 a.
C.completarono l'opera con altre due tavole. Il
testo venne inciso su lastre di bronzo affisse poi
nel Foro.
IL TESTO DELLE LEGGI
Il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai
ragazzi, ci è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le
disposizioni pervenuteci, in forma diretta o indiretta, corrispondano a
meno di un terzo del testo completo. Quindi è molto incerto il
contenuto delle singole tavole. Ecco alcuni esempi:
SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI
PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI. La disposizione
stabilisce le modalità di convocazione avanti al magistrato (di regola il
Pretore, almeno in periodo storico): il convenuto citato deve
presentarsi; se non compare si fa constatare ciò da testimoni e poi
l'attore può usare la forza fisica per catturarlo e condurlo avanti al
giudice.
SE [IL CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA
LE MANI ADDOSSO.
SOLDI E FAMIGLIA
SE IL PADRE HA VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL
FIGLIO SIA LIBERO DALLA PATRIA POTESTÀ.
Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero
soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che vollero fossero
libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII Tavole.
Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII Tavole, di riprendersi
le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò di casa.
SE CHI NON HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO,
ABBIA TUTTA L'EREDITÀ L'AGNATO PROSSIMO.
Per legge delle XII Tavole il prodigo viene interdetto
dall'amministrazione dei suoi beni.
La legge delle XII Tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se
questi è morto senza testamento e senza eredi.
RAPPORTI DI VICINATO
IL TRAVE O PALO ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD
UNA VIGNA E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON PUÒ ESSERE
TOLTO.
Se un rivo d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca danno ad un
privato, questi, secondo le XII Tavole, ha azione per il risarcimento del
danno al padrone [del fondo danneggiato].
La legge delle XII Tavole volle fare in modo che venissero tagliati i
rami di un albero che erano a meno di quindici piedi dal suolo [al di
sopra del fondo del vicino]. Se un albero che cresce sul fondo del
vicino, viene piegato sul tuo fondo, potrai legittimamente agire
secondo la legge delle XII Tavole per farlo eliminare.
Le XII Tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie]
ghiande cadute sul fondo altrui.
Responsabilità e volontarietà
Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti
che si raccolgono nei campi coltivati, toccava la pena di morte in base
alle XII Tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad un albero sacro a
Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure
condannato a pagare il danno o il doppio del danno.
Chi avrà incendiato una casa o un mucchio di cereali ammucchiato
presso la casa, deve, secondo quanto ordinano le XII Tavole, essere
legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito coscientemente e
volontariamente; se invece ciò accadde piuttosto per caso ovverosia
per negligenza, verrà ordinato che risarcisca il danno o, se non è in
grado, che venga punito con pena più lieve.
Legittima difesa e Legge del taglione
SE ALCUNO HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL
LADRO È STATO UCCISO, L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA.
DI GIORNO [È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI
DIFENDE CON UN'ARMA E [IL DERUBATO] HA LANCIATO
GRIDA DI AIUTO.
CHI AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito con
la pena di morte]. E' probabile che la disposizione si riferisse a formule
di maledizione e ad incantesimi.
SE UNO ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE
AD UN ACCORDO CON LUI, SUBISCA LA PENA DEL
TAGLIONE.
Corpus Iuris Civilis
Il Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum è la raccolta di
materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano,
voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano (527-565) per riordinare
l'ormai caotico sistema giuridico dell'impero. Tale raccolta, riscoperta e
rielaborata dalla scuola bolognese nel XII secolo, è la base del diritto
di molti Stati moderni.L'opera fu iniziata poco dopo l'ascesa
dell'imperatore e proseguì fino alla sua morte.
È composto da:
Codex - raccolta di costituzioni imperiali.
Digesta (o Pandectae) - antologia in 50 libri di frammenti estrapolati
(non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi
della storia di Roma.
Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che
studiavano il diritto.
Novellae - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione
del Codex, fino alla sua morte.
Magna Charta Libertatum
Carta fondamentale delle libertà inglesi, concessa nel 1215 dal re
Giovanni Senzaterra ai baroni del regno e al parlamento della città di
Londra. La monarchia, che si era rafforzata nei decenni precedenti, era
indebolita dalle sconfitte patite da Giovanni in Normandia e dalla lotta
contro il papato e i baroni. Questo documento accoglieva innanzitutto
le richieste dei baroni, cui fu riconosciuto un insieme di libertà e di
immunità, ma concedeva anche una tutela dei diritti di tutti gli uomini
liberi.
Contiene alcuni principi di grande importanza, soprattutto in campo
giudiziario (ad esempio il principio dell’Habeas corpus, in base al
quale non si può essere trattenuti in carcere senza motivazione). Più
volte riformata negli anni seguenti, è ancora in vigore ed è tuttora il
primo testo delle collezioni di leggi vigenti in Inghilterra.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino (26 agosto 1789)
“I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in
Assemblea Nazionale, considerando che
l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti
dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure
pubbliche e della corruzione dei governi, hanno
stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione,
i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo,
affinché questa dichiarazione, costantemente
presente a tutti i membri del corpo sociale,
rammenti loro incessantemente i loro diritti e i
loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano
gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere
esecutivo dal poter essere in ogni istante
paragonati con il fine di ogni istituzione politica;
affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora
innanzi su dei principi semplici e incontestabili,
abbiano sempre per risultato il mantenimento
della Costituzione e la felicità di tutti.”In
conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e
dichiara, in presenza e sotto gli auspici
dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e
del cittadino:
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti
naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la
proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.
Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani
espressamente da essa.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo
quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di
questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla
Legge.
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto
ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno
può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno
diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti,
alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga,
sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono
ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici
secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro
virtù e dei loro talenti.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli
che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini
arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in
arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente;
opponendo resistenza si rende colpevole.
La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge
stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato
dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore
non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere
severamente represso dalla Legge
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose,
purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito
dalla Legge.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti
più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere,
stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà
nei casi determinati dalla Legge.
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non
per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di
amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve
essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro
sostanze.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i
loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo
liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la qualità, la
ripartizione, la riscossione e la durata.
La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della
sua amministrazione.
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne
privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo
esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
Lo Statuto Albertino (4 marzo 1848)
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola
Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo.
Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da
due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo
Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio
ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza
dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio
dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle
Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e
regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le
sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in
quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna
delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di
approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima
alla Camera dei Deputati.
Dei diritti e dei doveri dei cittadini
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono
eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e
politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le
eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei
loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi
previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver
luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa
prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non
potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si
può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta
indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato
consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato
verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e
senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è
applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i
quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Il ruolo del sovrano
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere
riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in
numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti
nelle categorie seguenti […]
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del
Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in
Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal
Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 68 - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome
dai Giudici ch'Egli istituisce
Test di verifica conclusivo
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