Istituto di istruzione superiore “g.g. trissino” a.s. 2005-2006 Classe I LA Linguistico L’evoluzione del diritto: Alcuni aspetti significativi Attività di codocenza Diritto-Storia Diritto: prof. Ivo Slaviero Storia: prof. Alessandra Bertoldi PRIMA DI COMINCIARE… Il lavoro qui presentato è il frutto di una delle attività di codocenza svolte nella classe prima e previste dal piano di studi dell’indirizzo linguistico del Liceo G.G. Trissino. Le codocenze in questo indirizzo vengono svolte con lo scopo di approfondire e sviluppare argomenti e temi che il programma di studi abituale non contempla o non amplia per motivi di tempo e di opportunità. Tale attività inoltre comprende come momento fondante il lavoro di gruppo da parte della classe e l’analisi diretta, anche se guidata, di testi e immagini che vengono interpretati e contestualizzati; in questo modo si mira non solo a fornire agli studenti gli strumenti per un’analisi tecnica e stilistica ma anche a stimolare e accrescere la loro capacità di svolgere collegamenti e connessioni interdisciplinari. FINALITA’ GENERALI Conoscenze L’evoluzione del diritto attraverso esempi significativi Il contesto storico e sociale sui cui svolge tale evoluzione I concetti base della storia del diritto I passaggi significativi delle varie fonti analizzate Struttura e contenuti del Codice di Hammurabi, della legislazione ateniese, delle leggi delle XII tavole, del Corpus Iuris Civilis, della Magna Charta, della Dichiarazione dei Diritti del Cittadino, dello Statuto Albertino. Competenze utilizzare il lessico specifico cogliere le relazioni tra le diverse realtà storiche individuare i fattori che influiscono sugli sviluppi e sulle conseguenze dei fenomeni e delle problematiche esaminate riconoscere nel presente l’eredità del passato Capacità esercitare con sufficiente padronanza le capacità di analisi, sintesi, approfondimento, collegamento e rielaborazione personale collegare informazioni di attualità, fornite dai mass media, con gli argomenti di studio, esaminandole in modo critico e autonomo ordinare in modo consequenziale l’esposizione IL CODICE DI HAMMURABI Il Codice di Hammurabi è una fra le più antiche raccolte di leggi conosciute nella storia dell'umanità. Venne stilato durante il regno del re babilonese Hammurabi, che regnò dal 1792 al 1750 avanti Cristo. Consta di 282 articoli incisi su una stele di pietra nera, nella quale il re è raffigurato a colloquio con il dio del sole o della giustizia, Shamash. L'importanza del codice di Hammurabi risiede non solo nel fatto che si tratta della prima raccolta organica di leggi a noi pervenuta, ma soprattutto nel suo essere pubblicamente consultabile. Il cittadino babilonese aveva perciò la possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del sovrano,. Per la prima volta nella storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo (o almeno a chi fosse in grado di leggere). IL PROLOGO DEL CODICE “Affinché il forte non opprimesse il debole e la vedova e l’orfano ottenessero giustizia e affinché fosse dato un ordinamento alla giustizia del paese, fosse convalidato il diritto dei tribunali e fosse assicurata giustizia agli oppressi, io ho scritto queste mie preziose parole sulla mia stele.” LA SOCIETA’ BABILONESE Il codice suddivide la popolazione in tre classi: amelu (lett. "uomo"), cioè il cittadino a pieno titolo, muškēnu, uomo "semilibero", cioè libero ma non possidente (in seguito la parola passò a definire un povero o mendicante, e pare che sia all'origine dell'attuale termine "meschino", dall’arabo maskîn), wardum, a tutti gli effetti schiavo di un padrone. Le varie classi hanno diritti e doveri diversi, e diverse pene che possono essere corporali o pecuniarie. Queste ultime sono commisurate alle possibilità economiche del reo, nonché allo status sociale della vittima. ALCUNI ARTICOLI SIGNIFICATIVI Qualora qualcuno porti un'accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte. Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o una capra, qualora esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo liberato del re paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare, sia messo a morte. Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a morte. Qualora uno sia troppo pigro per tenere il suo argine in condizioni appropriate, e non lo tiene così; qualora dunque l'argine rompa e tutti i campi siano allagati, allora colui nel cui argine avvenne la rotta sia venduto per denaro, ed il denaro rimpiazzi il frumento di cui ha causato la perdita. Qualora non possa rimpiazzare il frumento, allora egli e le sue proprietà siano divisi tra i coltivatori il cui frumento ha subito l'allagamento. AFFARI DI FAMIGLIA… Qualora un uomo prenda una donna in moglie, ma non abbia rapporti con lei, questa donna non gli è moglie. Qualora la moglie di un uomo sia sorpresa (in flagranza) con un un altro uomo, siano entrambi legati e gettati in acqua, ma il marito può perdonare la moglie ed il re i suoi schiavi. Se la moglie di un uomo a causa di un altro uomo ha ucciso i loro compagni (suo marito e la moglie dell'altro uomo), entrambi siano impalati. Qualora un uomo sia colpevole di incesto con la figlia, sarà condotto via dal luogo (esiliato) Se una vedova, i cui figli non sono ancora cresciuti, desidera entrare in un'altra casa (risposarsi), non vi entrerà senza che lo sappia un giudice. E sia eseguito un resoconto in proposito. Ella terrà la casa in ordine, seguirà la crescita dei figli, e non venderà le dotazioni della casa. Chi acquista le dotazioni dei figli di una vedova perderà il suo denaro, e i beni ritorneranno ai loro proprietari. LA LEGGE DEL TAGLIONE Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani. Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio. Qualora un uomo rompa un osso ad un altro, gli sia rotto un osso. Qualora cavi l'occhio di un uomo liberato, o rompa l'osso di un uomo liberato, pagherà una mina d'oro. Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l'osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso. Qualora un uomo rompa un dente ad un suo pari, gli sia rotto un dente. Qualora qualcuno colpisca il corpo di un uomo di rango superiore al suo, riceverà sessanta colpi con una frusta di bue in pubblico. ALCUNE CONSIDERAZIONI Il codice fa un larghissimo uso della Legge del taglione, tipica dei popoli di origine semitica, che consiste nell’infliggere pene della stessa natura dell’offesa. Tale legge, tuttavia, valeva solo tra persone dello stesso rango sociale e il codice, come si è visto, creava in realtà una sorta di giustizia proporzionale alle condizioni sociali di vittime e colpevoli. Un altro aspetto interessante era la concezione che il diritto avesse un’origine soprannaturale, tanto che in particolari situazioni si chiamava in causa la divinità per avere un responso: la prova era chiamata ordalia (giudizio di Dio). Il Codice di Hammurabi spesso può sembrare crudele alla nostra sensibilità e al nostro senso di giustizia, ma dobbiamo ricordare che rappresenta comunque un importante testimonianza storica, anche per il riconoscimento intrinseco delle disparità socio-economiche esistenti già all'epoca fra le varie classi. LA LEGISLAZIONE ATENIESE Per dare una precisa nozione della Forma di governo nella repubblica Ateniese, è necessario conoscere distintamente i differenti membri dei quali era composta. Gli abitanti di Atene si distinguevano in tre differenti ordini: I cittadini, gli stranieri, i servi-schiavi. I cittadini erano soltanto coloro che nascevano da genitori Ateniesi, liberi entrambi. Gli stranieri, invece, potevano divenire cittadini per grazia del popolo, il quale aveva potere di conferire quell'onore a colore che avevano reso un servizio allo Stato. I giovani non si ammettevano alla dignità, né avevano diritto né alcun privilegio di cittadini fino all'età di vent'anni. Giunti a questa età, dopo aver giurato nella maniera più solenne di non fuggire dalle battaglie, di difendere la patria fino al loro ultimo respiro, di accrescere l'onore e la gloria della stessa con tutta la loro forza, erano iscritti alla lista dei cittadini. DRACONE: LE PRIME LEGGI SCRITTE Nell’Atene arcaica il potere era in mano agli eupatridi (aristocratici), che spesso però compievano abusi e prepotenze. Per porre fine allo scontento popolare, nel 621 a.C. si diede incarico all’arconte Dracone di redigere un codice di leggi uguali per tutti: si trattava di leggi estremamente severe, tanto che si disse che erano scritte col sangue piuttosto che con l’inchiostro. Pur eliminando la faida, il diritto di vendetta che era riconosciuto ai familiari della vittima, si prevedeva la pena di morte per quasi tutti i reati, dall’oziosità al furto di ortaggi, dal sacrilegio all’omicidio. A chi gli chiedeva perché avesse previsto la morte come pena per quasi tutti i reati, Dracone rispose che gli pareva adeguata per i reati minori e per quelli più gravi non ne aveva trovato una maggiore. SOLONE E LA RIFORMA TIMOCRATICA Nel 594 l’arconte Solone ebbe il compito di dare nuove leggi agli Ateniesi. Con lo scopo di assicurare la giustizia e la pace sociale egli abolì la schiavitù per debiti, amnistiò i condannati politici e divise la popolazione in quattro classi, secondo il reddito agricolo: Pentacosiomedimmi (ricchi proprietari terrieri) Cavalieri (medi proprietari terrieri) Zeugiti (piccoli proprietari terrieri) Teti (operai e braccianti agricoli) LE LEGGI DI SOLONE Solo i cittadini delle prime due classi potevano essere eletti arconti; gli zeugiti potevano avere cariche di minore importanza, i teti potevano solo partecipare all’assemblea dei cittadini e all’eliea, il tribunale pubblico in cui si entrava su sorteggio. La riforma dunque valorizzò come criterio di superiorità sociale non la nobiltà di sangue ma la ricchezza (timé = valore, prezzo) e assicurò il ricambio della classe dirigente. Solone si dedicò poi alla stesura delle leggi che sostituissero quelle draconiane e che fossero utili sia al senso di appartenenza alla comunità sia all’iniziativa economica... Ecco alcuni esempi: Colui che nelle pubbliche turbolenze si manteneva neutrale, era dichiarato infame. Una ricca erede che nel matrimonio si trovasse ingannata per un qualche naturale difetto di suo marito, che però a lui era noto prima del matrimonio, poteva unirsi con il più stretto parente del marito medesimo. Nessuna dote si dava alle mogli, fuorché a coloro che erano eredi Tutte le ingiurie contro gli estinti erano proibite; come pure gli oltraggi e le calunnie contro i viventi. Coloro che non avevano figli erano autorizzati ad intestare i loro beni a piacer loro, a chiunque a loro gradito; prima di Solone questo non era permesso. Un Arconte sorpreso ubriaco era passibile della pena di morte. Colui che scialacquava le sue sostanze era dichiarato infame. Colui che per tre volte era accusato di oziosità, diveniva un infame Per scoraggiare le dissolutezze e promuovere il matrimonio, i figli illegittimi non erano costretti ad aiutare i loro genitori anche se questi versavano in povertà; mentre i figli legittimi, salvo essere pure loro poveri, erano obbligati, sotto la pena dell'infamia, a mantenere i loro indigenti genitori. Un adultero colto sul fatto poteva essere subito messo impunemente a morte. E all'adultera era proibito di adornarsi e di assistere ai pubblici sacrifici Le esportazioni di qualsiasi prodotto della terra, eccettuato l'olio, erano proibite sotto pene severe. Per il desiderio di promuovere l'industria e le manifatture, che la sterilità del territorio dell'Attica rendeva particolarmente necessarie, Solone ordinò che quel figlio che dal padre non era stato educato in qualche mestiere, non era poi obbligato a soccorrere il padre, quando questi n'avesse bisogno. Nessun forestiero poteva ottenere il diritto di naturalità nella repubblica Ateniese, se prima non era stato esiliato in perpetuo dalla sua patria; eccezione per colui che con la sua famiglia si era stabilito ad Atene per introdurvi qualche manifattura. La custodia delle persone d'età minore non era affidata agli eredi presuntivi che venivano subito dietro il minore in questione. Colui che rifiutava di fare il soldato oppure mostrava codardia in una battaglia, gli era proibito di comparire nel foro o nei luoghi del pubblico culto. Il marito che continuava a coabitare con sua moglie, dopo avere scoperto che lei spudoratamente disonorava il suo letto, diveniva pure lui un infame. ROMA: LE LEGGI DELLE XII TAVOLE Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma. A differenza di altre raccolte di disposizioni normative antiche (Codice di Hammurabi), che sono più che altro elencazioni di prescrizioni, esse già consentono di individuare i germi di un sistema giuridico, sostanziale e processuale, che cerca di organizzarsi su di una base razionale. Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte. In un anno vennero approntate dieci tavole; a causa di alcune manchevolezze vennero nominati altri nove Decemviri che nel 450 a. C.completarono l'opera con altre due tavole. Il testo venne inciso su lastre di bronzo affisse poi nel Foro. IL TESTO DELLE LEGGI Il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai ragazzi, ci è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le disposizioni pervenuteci, in forma diretta o indiretta, corrispondano a meno di un terzo del testo completo. Quindi è molto incerto il contenuto delle singole tavole. Ecco alcuni esempi: SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI. La disposizione stabilisce le modalità di convocazione avanti al magistrato (di regola il Pretore, almeno in periodo storico): il convenuto citato deve presentarsi; se non compare si fa constatare ciò da testimoni e poi l'attore può usare la forza fisica per catturarlo e condurlo avanti al giudice. SE [IL CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA LE MANI ADDOSSO. SOLDI E FAMIGLIA SE IL PADRE HA VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL FIGLIO SIA LIBERO DALLA PATRIA POTESTÀ. Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII Tavole. Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII Tavole, di riprendersi le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò di casa. SE CHI NON HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA TUTTA L'EREDITÀ L'AGNATO PROSSIMO. Per legge delle XII Tavole il prodigo viene interdetto dall'amministrazione dei suoi beni. La legge delle XII Tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se questi è morto senza testamento e senza eredi. RAPPORTI DI VICINATO IL TRAVE O PALO ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD UNA VIGNA E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON PUÒ ESSERE TOLTO. Se un rivo d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca danno ad un privato, questi, secondo le XII Tavole, ha azione per il risarcimento del danno al padrone [del fondo danneggiato]. La legge delle XII Tavole volle fare in modo che venissero tagliati i rami di un albero che erano a meno di quindici piedi dal suolo [al di sopra del fondo del vicino]. Se un albero che cresce sul fondo del vicino, viene piegato sul tuo fondo, potrai legittimamente agire secondo la legge delle XII Tavole per farlo eliminare. Le XII Tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul fondo altrui. Responsabilità e volontarietà Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti che si raccolgono nei campi coltivati, toccava la pena di morte in base alle XII Tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad un albero sacro a Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure condannato a pagare il danno o il doppio del danno. Chi avrà incendiato una casa o un mucchio di cereali ammucchiato presso la casa, deve, secondo quanto ordinano le XII Tavole, essere legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito coscientemente e volontariamente; se invece ciò accadde piuttosto per caso ovverosia per negligenza, verrà ordinato che risarcisca il danno o, se non è in grado, che venga punito con pena più lieve. Legittima difesa e Legge del taglione SE ALCUNO HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO È STATO UCCISO, L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA. DI GIORNO [È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI DIFENDE CON UN'ARMA E [IL DERUBATO] HA LANCIATO GRIDA DI AIUTO. CHI AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito con la pena di morte]. E' probabile che la disposizione si riferisse a formule di maledizione e ad incantesimi. SE UNO ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD UN ACCORDO CON LUI, SUBISCA LA PENA DEL TAGLIONE. Corpus Iuris Civilis Il Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum è la raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano (527-565) per riordinare l'ormai caotico sistema giuridico dell'impero. Tale raccolta, riscoperta e rielaborata dalla scuola bolognese nel XII secolo, è la base del diritto di molti Stati moderni.L'opera fu iniziata poco dopo l'ascesa dell'imperatore e proseguì fino alla sua morte. È composto da: Codex - raccolta di costituzioni imperiali. Digesta (o Pandectae) - antologia in 50 libri di frammenti estrapolati (non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma. Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto. Novellae - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte. Magna Charta Libertatum Carta fondamentale delle libertà inglesi, concessa nel 1215 dal re Giovanni Senzaterra ai baroni del regno e al parlamento della città di Londra. La monarchia, che si era rafforzata nei decenni precedenti, era indebolita dalle sconfitte patite da Giovanni in Normandia e dalla lotta contro il papato e i baroni. Questo documento accoglieva innanzitutto le richieste dei baroni, cui fu riconosciuto un insieme di libertà e di immunità, ma concedeva anche una tutela dei diritti di tutti gli uomini liberi. Contiene alcuni principi di grande importanza, soprattutto in campo giudiziario (ad esempio il principio dell’Habeas corpus, in base al quale non si può essere trattenuti in carcere senza motivazione). Più volte riformata negli anni seguenti, è ancora in vigore ed è tuttora il primo testo delle collezioni di leggi vigenti in Inghilterra. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) “I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.”In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino: Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge. La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata. La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità. Lo Statuto Albertino (4 marzo 1848) Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne. Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene. Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. Dei diritti e dei doveri dei cittadini Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. Art. 31. - Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. Il ruolo del sovrano Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto. Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti […] Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque. Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii. Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. Art. 68 - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce Test di verifica conclusivo