Voluntary Disclosure: analisi delle principali caratteristiche Dott. Alberto Chiesa Milano, 28 Aprile 2015 1. La voluntary disclosure a) Contenuti normativi 2 La voluntary disclosure I requisiti soggettivi ed oggettivi • Il Legislatore ha disciplinato la voluntary disclosure introducendo, tramite la L. 186/2014, nel corpo del D.L. 167/1990 (titolato “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori”) gli articoli da 5-quater a 5-septies. • La norma 184/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 Dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1 Gennaio 2015, consente ai: soggetti tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati); soggetti diversi dai precedenti che intendono sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, che abbiano commesso violazioni sino al 30 settembre 2015 di avvalersi della “procedura di collaborazione volontaria” che si compone delle seguenti fasi: 1. 2. 3. 4. 5. 3 presentazione dell’istanza; invio entro 30 gg della relazione esplicativa dell’istanza; valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate; formulazione di un invito ad aderire ovvero avvio di un accertamento con adesione; versamento (senza possibilità di compensazione) in unica soluzione oppure in tre rate mensili delle somme dovute. La Voluntary Disclosure Principali novità introdotte rispetto al testo previgente (D.L. 4/2014 non convertito) • Il reato di autoriciclaggio che punisce l’autore o il concorrente di un delitto non colposo quando sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie i proventi del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il nuovo reato di autoriciclaggio riguarderà le condotte successive all’entrata in vigore della legge ma è prevista la non punibilità di colui che aderirà alla procedura di collaborazione volontaria. • Possibilità di accesso alla procedura a tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi (Voluntary Interna). • Regime forfettario per il calcolo delle imposte limitatamente agli asset di minori dimensioni. Qualora la media degli ammontari delle attività finanziarie detenute all’estero risultanti al termine di ciascun periodo di imposta non sia superiore ai 2 milioni di euro, il dichiarante potrà chiedere la determinazione forfettaria, anziché analitica, dei rendimenti in misura pari al 5% della consistenza a fine anno alla quale verrà applicata un’aliquota del 27%. Scudo penale ampio 4 La Voluntary Disclosure Azionabilità della procedura • Il contribuente non può avvalersi della procedura qualora: abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività estere; la formale conoscenza delle circostanze di cui al punto precedente sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. • Per poter accedere alla procedura di voluntary disclosure il contribuente deve presentare specifica istanza all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 settembre 2015. • La richiesta di accesso alla voluntary disclosure non può essere presentata più di una volta, ma può essere integrato mediante l’invio di più istanze a cui però dovrà essere collegata un’ampia relazione esplicativa. 5 1. La voluntary disclosure b) Componenti di costo fiscale 6 La Voluntary Disclosure Le componenti del costo fiscale • Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD, la titolarità e le modalità di genesi dello stesso (redditi non dichiarati, successioni, donazioni, etc.); Imposte e sanzioni inerenti la genesi del Patrimonio Sanzioni concernenti il Monitoraggio Fiscale Imposte e sanzioni sui redditi 7 • In tale ambito assume precipua importanza l’analisi degli eventuali apporti al capitale effettuati nei periodi accertabili (patrimonio/reddito); • Risulta inoltre rilevante l’analisi della normativa di estensione o meno del raddoppio dei termini di accertamento (raccordo con Legge Delega di Riforma del Sistema Tributario). • Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD e la titolarità dello stesso (cointestatari, procuratori, trust opachi e trasparenti, soggetti interposti); • Risulta inoltre rilevante l’analisi della normativa di estensione o meno del raddoppio dei termini di accertamento anche ai fini del monitoraggio per quanto concerne i patrimoni detenuti in Paesi Black list; • Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD, le modalità di investimento del patrimonio finanziario (es. fondi di investimento, polizze) in relazione alle diverse ipotesi di tassazione e la dimensione del patrimonio stesso: • In particolare la possibile introduzione di un rendimento forfettario al 5% ed una tassazione forfettaria dello stesso al 27% determina l’insorgere di un trade off rispetto alla tassazione analitica di un reddito che potrebbe essere inferiore e tassate con le aliquote specifiche di tassazione (12,50%, 20%, 26%, aliquota marginale).; La Voluntary Disclosure Le componenti di costo: approfondimenti • Raddoppio dei termini: La normativa c.d. Milleproroghe ha ridotto i termini di accertamento, ai soli fini della VD e per i paesi White List e Paesi BL Collaborativi, anche alla definizione dei periodi di imposta in relazione ai quali sono dovute le sanzioni del Monitoraggio Fiscale (es. Svizzera, Monte Carlo, Liechtenstein). • Tassazione forfettaria: Trattasi in ogni caso di una facoltà riconosciuta al contribuente in relazione alla quale, considerata la media dei tassi di interesse di rendimento degli ultimi anni, potrebbe essere definito un tasso di rendimento figurativo inferiore al 5% che risulta sicuramente “sovradimensionato” rispetto alla realtà. La facoltà dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti con patrimoni medi, determinati dall’analisi dei valori esistenti al termine di ogni periodo di imposta, inferiore ai 2 Mio €. Al riguardo dovrebbe essere specificato, ai fini del calcolo, la metodologia di calcolo per eventuali rapporti plurintestati, il trattamento di eventuali apporti o prelievi, della componente reddituale e della tassazione relativa. • Imposte estere e modalità di determinazione analitica delle imposte italiane Per quanto riguarda la definizione delle imposte dovute e determinate in maniera analitica non è stato approvato l’emendamento che consentiva di scomputare le eventuali imposte pagate all’estero. Al riguardo, però, la circolare 9E/2015 ha aperto alcuni scenari di possibile recupero delle imposte pagate all’estero che però non richiamano in maniera esplicita la Voluntary Disclosure. 8 La Voluntary Disclosure Il Modello di Dichiarazione L’Agenzia delle Entrate ha già definito, e messo a disposizione degli operatori., il modello da utilizzare per la collaborazione volontaria. In particolare, è stato definito il Modulo da utilizzarsi per l’invio in forma telematica dell’Istanza di Adesione. A seguito di tale documento verrà inviata all’ADE competente la relazione illustrativa inerente le informazioni rilevanti della procedura. Nel modello, in particolare, va specificato di quale procedura di disclosure si tratta, internazionale o nazionale, e i dati e i recapiti del soggetto aderente. Inoltre vi sono due opzioni che possono essere esercitate: • la facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura forfetaria del 5%, per le regolarizzazioni sotto i due milioni; • la possibilità di pagare, in luogo che in un’unica soluzione, in tre rate mensili. 9 La Voluntary Disclosure Il Modello di Dichiarazione Nel modello vengono distinte: • le attività in paesi black list; • le attività in paesi black list con accordo per scambio di informazioni; • le attività in paesi white list. 10 CATEGORIA PAESI RADDOPPIO TERMINI DI ACCERTAMENTO RADDOPPIO PERIODO SANZIONI RW RADDOPPIO MINIMO EDITTALE SANZIONE RW Black List (Dubai) SI SI SI Black List Collaborativo (Svizzera) NO NO NO White List NO NO NO La voluntary disclosure Voluntary Disclosure Interna Una novità contenuto nel nuovo Testo Normativo riguarda la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, riconosciuta anche ai contribuenti diversi da quelli sottoposti al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, etc.). I contribuenti interessati dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso alla procedura fornendo, nell’ambito della citata Relazione illustrativa, la documentazione e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili relative a A) Imposte sui redditi e relative addizionali, B) Imposte sostitutive delle imposte sui redditi, C) Irap, D) Iva e E) Ritenute, per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento. Con la Voluntary Interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società residenti in relazione alle quali si è formata la provvista finanziaria detenuta all’estero dai rispettivi azionisti. In particolare la società residente potrà sanare da un lato le violazioni dichiarative legate alla creazione degli asset esteri, dall’altra le eventuali mancate applicazioni di ritenute sui dividendi considerati come “attribuiti” ai soci che saranno oggetto di voluntary da parte degli stessi soggetti. La Voluntary Interna è attivabile anche per sanare casi di esterovestizione di società o trust non residenti, le quali potrebbero effettuare la procedura per sanare i mancati obblighi dichiarativi e successivamente trasferire la sede/amministrazione in Italia avendo “sanato” il passato sia sotto l’aspetto fiscale che penale. 11 1. La voluntary disclosure c) Confronto con il c.d. Scudo Fiscale e ruolo dell’intermediario 12 La Voluntary Disclosure Confronto con lo scudo fiscale e ruolo dell’intermediario 13 La Voluntary Disclosure Sviluppo temporale ed intervento dell’intermediario 31/12/2013 31/12/2014 XX/XX/2015 XX/XX/2015 Invio Istanza Intervento Intermediario Sviluppo temporale del processo: • La data del 31/12/2013 rappresenta il termine finale di indicazione delle consistenze delle attività estere, o degli imponibili nazionali o esteri, oggetto di Voluntary Disclosure; • Entro la data del 30 Settembre 2015 dovrà essere inviata l’Istanza di Adesione alla Procedura in relazione alla quale viene palesata all’Amministrazione la posizione estera del contribuente ed eventualmente i maggiori imponibili dichiarati dalle società residenti. Entro 30 gg dall’invio della suddetta Istanza il contribuente dovrà fornire all’amministrazione Finanziaria la relazione esplicativa della fattispecie oggetto di emersione; • L’intervento dell’intermediario, apertura dei mandati fiduciari o dei rapporti diretti presso una Banca o altro intermediario, potrà essere effettuata a seguito dell’invio della citata Istanza di Adesione; 14 La Voluntary Disclosure Il comma 4 dell’art. 5 – quinquies del D.L. n. 167/1990 • Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b)se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 15 La Voluntary Disclosure Alternative a disposizione del contribuente • Il contribuente ha tre possibilità:: • Mantenimento degli asset all’estero autorizzando la risposta dell’intermediario con le seguenti conseguenze: – Determinazione analitica dei redditi generati dagli asset esteri e liquidazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed imposte sostitutive se applicabili) e patrimoniali (IVAFE); – Compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per ogni anno. • Rimpatrio fisico (mediante trasferimento su una Banca residente, con o senza intestazione fiduciaria) in relazione al quale le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e questi ultimi si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse. • Rimpatrio giuridico Gli asset vengono mantenuti, come banca depositaria, all’estero trasferendo gli stessi nell’ambito di un mandato conferito ad una fiduciaria residente. A seguito della scelta di questa opzione, le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e le fiduciarie si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse. Tale soluzione risulta, inoltre, l’unica esperibile in relazione ad eventuali asset di natura immobiliare. 16 La Voluntary Disclosure Obblighi dichiarativi del contribuente 31/12/2013 31/12/2014 XX/XX/2015 XX/XX/2015 Invio Istanza Intervento Intermediario • Allo stato attuale della Normativa e della Prassi, il contribuente che aderirà alla Voluntary Disclosure dovrà, a seguito della presentazione dell’istanza: • Compilare il quadro RW della Dichiarazione dei redditi per quanto concerne il periodo 2014 ed il periodo 2015 per quanto riguarda il periodo fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente; • Liquidare, nell’ambito dei Quadri RM e RT, e versare nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi, le eventuali imposte sugli interessi, plusvalenze ed altri redditi conseguiti nel 2014 e nel 2015 fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente. Al riguardo risulterebbe auspicabile che fosse ripristinata l’esimente per la compilazione del Quadro RW da parte dei soggetti che hanno aderito alla procedura, come previsto nello Scudo Fiscale, ed eventualmente la possibilità di pagare, tramite l’intermediario residente depositario degli asset, le imposte sui redditi 2014 e 2015. 17 1. La voluntary disclosure d) Circolare 10° del 13 marzo 2015 18 Circolare 10° del 13 marzo 2015 Analisi principali contenuti Aspetti positivi: • • • • 19 Genesi in periodi non accertabili: per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero senza soluzione di continuità già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine ma sarà sufficiente fornire documentazione attestante la precedente esistenza; E' stato chiarito che le clausole di preclusione intervengono per singolo periodo di imposta e tributo. Ci si è avvicinati a quanto previsto per lo scudo ed è stata sancita la possibilità di sanare eventuali annualità con altri procedimenti e poi procedere alla VD. In particolare, a seguito di tale precisazione si consente ai contribuenti recentemente raggiunti da avvisi di accertamento relativamente ad asset esteri non oggetto di regolare dichiarazione, di accedere ugualmente alla procedura di emersione non solo per i beni diversi da quelli oggetto di contestazione, ma anche per i medesimi beni relativamente a periodi d’imposta differenti; E' stato ribadito il fatto che, ai soli fini del monitoraggio fiscale, la documentazione da fornire è quella relativa agli ultimi cinque anni per quanto riguarda casi relativi a paesi WL e BLC; Per quanto concerne l'intervento degli intermediari è stato previsto che l’apertura dei rapporti, e l’acquisizione in amministrazione dei beni, deve essere effettuata “in tempo utile” al fine di far godere al contribuente i vantaggi premiali della procedura. In particolare, si potrà procedere mediante l'apertura dei rapporti fiduciari/bancari post invio telematico dell'istanza di adesione alla procedura e comunicare all’amministrazione finanziaria l’intervenuta apertura dei rapporti presso un intermediario italiano ai fini del riconoscimento della riduzione delle sanzioni al 50%. Circolare 10° del 13 marzo 2015 Analisi principali contenuti Aspetti negativi: • Per quanto riguarda il regime forfettario ci sono due indicazioni negative: la prima riguarda la mancata considerazione della contitolarità dei rapporti ai fini del calcolo della media dei 2 Mio € di valore massimo ammissibile, la seconda, invece, concerne l’impossibilità di applicare tale criterio in relazione a redditi derivanti da attività non finanziarie (es. immobili) che devono essere trattati sempre con il regime analitico. Trattasi di un passo indietro anche con riferimento a quanto avvenne nello scudo; • Un altro elemento descrittivo che risulta un passo indietro rispetto alla prassi riconosciuta anche nell’ambito scudo fiscale riguarda la considerazione dei soggetti/entità interposte. In particolare, per quanto concerne un bene diverso da asset finanziari (immobili, partecipazioni), detenuto tramite una società sita in un paese BL, ai fini della VD il citato bene viene assunto sulla base della localizzazione nel paese BL dell’entità interposta (es. società panamense). Trattasi di un passo indietro rispetto al passato ove sui paesi BL e sui veicoli interposti è stata sempre sancita la regola della trasparenza. Regola completamente diversa, per semplicità e ragionevolezza, invece è stata prevista per quanto concerne gli asset finanziari detenuti da società con sede in paesi diversi ma con asset finanziari depositati presso un intermediario Svizzero. 20 2. Monitoraggio Fiscale e Trust 21 Monitoraggio Fiscale Il contesto • Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono stati modificati con decorrenza 4 settembre 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo articolato del D.L. n. 167/1990 “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori” così come innovato dalla Legge Europea 2013. • Il D.L. n. 167/1990 demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione di una molteplicità di provvedimenti volti alla disciplina degli: obblighi in capo agli intermediari di trasmissione: delle evidenze della totalità delle operazioni soggette a monitoraggio; delle operazioni soggette a monitoraggio individuate per masse di contribuenti o con riferimento ad uno specifico periodo temporale; dell'identità dei titolari effettivi; obblighi in capo ai contribuenti di dichiarazione annuale degli investimenti esteri. • Il primo provvedimento è stato emanato il 18 dicembre 2013 ed è titolato “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97”. • In seguito è stata emessa la circolare n° 38/E del 23 dicembre 2013. 22 Monitoraggio Fiscale Nuova normativa: le principali novità (1/4) • Le principali novità previste dalla normativa e confermate dai provvedimenti successivi sono le seguenti: • Riduzione delle Sanzioni: › 3% per paesi white list; › 6% per paesi black list; › Principio del favor rei per le violazioni effettuate in esercizi precedenti; • Il termine di riferimento per la valutazione degli asset detenuti non è più il termine del periodo d’imposta (31/12/XXXX) ma ogni singolo giorno in relazione al quale si è verificata la detenzione di un patrimonio estero superiore ai 15.000,00 €; • In ipotesi di detenzione di partecipazioni estere, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione. • Nel caso in cui la partecipazione sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. 23 Monitoraggio Fiscale Nuova normativa: le principali novità (2/4) • Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell‘investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. • La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Il criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica: in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; se i beneficiari dell’entità giuridica non sono ancora state determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; In assenza delle ipotesi precedenti, il Trustee stesso come detentore dei beni. • 24 Monitoraggio Fiscale Nuova normativa: le principali novità (3/4) • Per quanto riguarda in particolare i Trust è stata creata una nuova categoria di soggetto obbligato alla redazione del quadro RW e cioè il “titolare effettivo di un patrimonio detenuto da un Trust estero”. • In sostanza si rileva che l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate e gestite da entità giuridiche diverse (es. Trust) siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici o equiparate, in qualità di titolari effettivi delle attività stesse. Tali ipotesi di obbligo di individuazione di un titolare effettivo riguardano le fattispecie in cui i soggetti esteri non siano considerati meramente interposti. • Con riferimento ai Trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero dal Trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del Trust secondo la normativa antiriciclaggio. • Il beneficiario di un Trust estero che risulti “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del Trust ad esso riferibile. • Qualora i beneficiari/titolari effettivi del patrimonio detenuto in Trust non siano ancora individuati (ma definiti es.) in genere come categoria), il quadro RW dovrà essere compilato dal Trust. • Considerazioni operative: effettiva conoscenza a parte dei beneficiari della loro qualità di beneficiari/titolari effettivi, obblighi di comunicazione da parte del Trustee, definizione comportamenti univoci da parte dei diversi beneficiari/titolari effettivi. 25 Monitoraggio Fiscale Trust e VD Trust White List Trust Black List Per quanto riguarda i Trust gestiti da Trustee residenti in un paese WL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di verificare l’effettività del Trust stesso e le modalità di gestione del Trustee. Per quanto riguarda i Trust gestiti da Trustee residenti in un paese BL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di verificare l’effettività del Trust stesso e le modalità di gestione del Trustee. Qualora a seguito dell’analisi dell’atto di Trust e delle modalità operative poste in essere dal Trustee, il Trust possa essere considerato effettivo, il Trust non avrà obblighi di VD diretti ma dovranno essere valutate anche le posizioni personali degli eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale. Nell’ipotesi in cui il Trust sia considerato interposto, la Procedura di VD dovrà essere esperita dal disponente del Trust, titolare effettivo dei fondi. In ipotesi di effettività del Trust potrebbe essere valutata la possibilità, da attuarsi mediante attribuzione ad un Trustee residente dell’incarico a gestire, di trasferire in Italia il Trust ed eliminare gli eventuali obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale dei beneficiari/titolari effettivi. 26 Qualora, invece, a seguito dell’analisi dell’atto di Trust e delle modalità operative poste in essere dal Trustee, il Trust possa essere considerato effettivo, l’operazione di VD potrebbe essere attuata per sanare le sanzioni sull’estero vestizione del Trust e sulla dichiarazione dei relativi redditi. Al riguardo dovranno essere valutate anche le posizioni personali degli eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale. In tali ipotesi risulterà rilevante verificare il trattamento ai fini della VD dei TIE firmati da Jersey, Guersey, etc. Anche in questi casi è possibile, a conclusione dell’operazione di VD, il trasferimento del Trust mediante cambio del Trustee. 3. La voluntary disclosure Tabelle di riferimento 27 La voluntary disclosure Gli effetti premiali – profilo penale VIOLAZIONE REGIME ORDINARIO VOLUNTARY DISCLOSURE Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000) Reclusione da 1 a 3 anni Non punibilità Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000) Dichiarazione Fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs 74/2000) Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs 74/2000) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000) Reclusione da 1 a 3 anni Non punibilità Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Non punibilità Reclusione da 6 mesi a 2 anni Non punibilità Reclusione da 6 mesi a 2 anni Non punibilità Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 6 mesi a 5 anni Reclusione 6 mesi a 5 anni Reclusione da 6 mesi a 4 anni Reclusione da 6 mesi a 4 anni Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493 (modificati limiti Riciclaggio (art. 648 bis Codice Penale) della multa, dal testo in esame, a euro 5.000 – 25.000) Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza euro 1.032 a euro 15.493 illecita (art. 648 ter Codice Penale) (modificati limiti della multa, dal testo in esame, a euro 5.000 – 25.000) Reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 Codice Penale) euro 5.000 a euro 25.000 NB: Gli effetti premiali vengono estesi ai concorrenti nel reato (es.: consulenti). 28 Non punibilità Non punibilità Non punibilità I costi della regolarizzazione Gli addendi da considerare APPORTI IRPEF + ADDIZIONALI IVA FRUTTI Imposta dovuta sui redditi generati nel corso dei singoli anni fiscalmente accertabili. Non possono essere adottati regimi sostitutivi di tassazione ex artt. 6 o 7 ex D.Lgs. 461/1997 (regimi del risparmio amministrato/gestito) APPORTI Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento riconducibile ad attività professionali non fatturate. È possibile per il contribuente fornire la prova contraria. IVAFE Imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da calcolarsi per i soli anni 2012 e 2013 IVIE Imposta dovuta sul valore degli immobili siti all’estero da calcolarsi per i soli anni 2012 e 2013 IMPOSTE PATRIMONIALI SANZIONI Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento. È possibile per il contribuente fornire la prova contraria. Nell’ipotesi si tratti di asset ereditati, sarà dovuta l’imposta di successione MONITORAGGIO FISCALE INFEDELE OMESSA DICHIARAZIONE Omessa/infedele compilazione del quadro RW Omessa/infedele dichiarazione dei redditi da assoggettare ad IRPEF Omessa/infedele dichiarazione dei valori da assoggettare ad imposta patrimoniale INTERESSI su IRPEF, IVAFE ed IVIE 29 Tassi applicati: dal 01/07/2003 al 30/09/2009: dal 01/10/2009 2,75% annuo 4,00% annuo La voluntary disclosure Gli effetti premiali – profilo amministrativo VIOLAZIONE TIPOLOGIA Mancata compilazione RW Infedele IRPEF, IRES Omessa Infedele Omessa Infedele Omessa) IVA IRAP Infedele SANZIONE MINIMA EDITTALE ABBATTIMENTO SANZIONI VD SANZIONE “ADESIONE” Paesi Black list 6% 25% dal 0,75% al 1,50% Paesi White list 3% Paesi Black list 200% 50% 25% Paesi White list 133% 25% Italia 100% Paesi Black list 240% Paesi White list 160% Italia 120% 100% 120% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0,50% dal 25% al 50% dal 16,625% al 33,25% dal 12,50% al 25% dal 30% al 60% dal 20% al 40% dal 15% al 30% dal 20% al 40% dal 15% al 30% 100% 25% dal 12,50% al 25% 120% 25% dal 15% al 30% 100% - dal 16,66% al 33,33% IMPOSTA SUCCESSIONI Omessa 30 200% - dal 33,33% al 66,66% I periodi da comprendere Gli anni da considerare aperti ai fini dell’accertamento Termini ordinari Infedele dichiarazione 2013 Omessa dichiarazione 2013 Infedele dichiarazione 2013 Omessa dichiarazione 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 Termini raddoppiati 2005 2004 • 31 I termini di accertamento ordinari vengono raddoppiati per l’accertamento: basato sulla presunzione di redditi sottratti a tassazione per importi corrispondenti agli assets detenuti in territori black list; dei redditi delle attività detenute in paesi black list; in caso di superamento delle soglie di punibilità penale. Quali sono gli stati “white list”? Gli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 38/E del 23/12/2013) Stati e territori inclusi nella white list (DM 04/09/1996) Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Fed. Russa Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Islanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito Rep. Ceca Rep.Slovacca Romania San Marino Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia Altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l’Italia Arabia Saudita Armenia Azerbaijan Etiopia Georgia Ghana 32 Giordania Hong Kong (firmato protocollo) Moldova Mozambico Oman Quatar Senegal Siria Uganda Uzbekistan Gli early adopters – CRS OCSE Gli Stati che avvieranno lo scambio di informazioni su base automatizzata A partire dal 2017 – dati 2015 e precedenti Anguilla Argentina Belgio Bermuda Bulgaria British Virgin Isalnds Colombia Croazia Cipro Repubblica ceca Danimarca Estonia Isole Faroe Isole Cayman Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Isola di Man Gibiliterra Guernsey Jersey Islanda India Irlanda Italia Lettonia Lituania Malta Monserrat A partire dal 2018 Andorra Svizzera Monaco San Marino Leichtenstein NB: gli Stati Uniti hanno imposto il FATCA a partire dal 1 luglio 2014 33 Messico Olanda Norvegia Polonia Portogallo Romania Seychelles Regno Unito Rep. Slovacca Slovenia Sud Africa Spagna Svezia Stati “non black list” solo ai fini della procedura di VD Gli Stati firmatari degli accordi di scambio di informazione con l’Italia A partire dalla ratifica dell’Accordo stipulato con l’Italia Svizzera Liechtenstein Primcipato di Monaco Vaticano (in fase di definizione) Stati che hanno firmato con l’Italia una TIEA (Tax Information Exchange Agreement)* Bermuda Cayman Gibilterra Isole Cook Guernsey Isola di Man Jersey * NB: Occorrerà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca l’assimilazione o meno di questi accordi ai bilaterali sottoscritti con la Svizzera e Liechtenstein 34 Disclaimer Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. non offre consulenza legale o fiscale. Di conseguenza questa presentazione non rappresenta una tale consulenza. Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. raccomanda a tutte le persone interessate ai prodotti o servizi descritti nella presentazione di ottenere autonomamente un'appropriata consulenza legale, fiscale e di altra natura specialistica. Questa presentazione è unicamente a titolo informativo e non costituisce alcuna offerta né sollecitazione a presentare un'offerta d'acquisto o di vendita di prodotti o di altri specifici servizi. Sebbene le informazioni e le opinioni espresse in questa presentazione siano state ottenute da fonti ritenute qualificate, non ci si assume alcuna responsabilità o garanzia, espressa o tacita, sulla loro esattezza ed esaustività. Le informazioni generali contenute in questa presentazione non sono da considerare specifiche per i vostri obiettivi personali d'investimento e per la vostra situazione finanziaria e bisogni finanziari. 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