Diritto
Mercoledì 17 Dicembre 2014
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Voluntaryy
Disclosure
& Fisco
IN EDICOLA CON
Oggi in G.U. la legge sulla voluntary disclosure. Sondaggio di ItaliaOggi tra gli studi
Costretti al rientro dei capitali
Obbligati dalle banche estere. Ma l’iter è complesso
DI
CRISTINA BARTELLI
ostretti alla voluntary disclosure. Non è
la migliore delle procedure possibili. Anzi
tutt’altro. Troppo complicati i
calcoli, troppo oneroso il costo.
Ma l’arma segreta della legge
sul rientro dei capitali che approda nella Gazzetta Ufficiale
di oggi con il numero 186, a
C
IN EDICOLA
cui è affidato il possibile successo non è tanto nell’ampia
copertura penale bensì nelle
banche estere. Lo scambio di
informazioni a livello internazionale voluto dall’Ocse
sta facendo muovere d’anticipo le roccaforti fiscali di Europa. Svizzera, Montecarlo e
Lussemburgo pretendono dai
clienti correntisti dichiarazioni di adeguatezza fiscale.
Così non ci sarebbero molte
alternative.
Dal canto suo il legislatore
Alessandro
Dragonetti
Partner head of tax
di Bernoni Grant
Thornton
LA VOLUNTARY
DISCLOSURE
AVRÀ SUCCESSO?
QUALE TIPOLOGIA
DI CONTRIBUENTI
ADERIRÀ?
QUALE TIPOLOGIA
DI CONTRIBUENTI
NON ADERIRÀ?
QUAL È
IL SUO PUNTO
DI FORZA?
QUAL È
IL SUO PUNTO
DI DEBOLEZZA?
UNA PREVISIONE
SUI RIENTRI
E SUL GETTITO?
Ritengo di sì. Lo strumento giuridico
è stato definitivamente approvato e
il contesto normativo internazionale
continua a essere modificato nel
senso di restringere sempre più le
maglie del contrasto all’evasione
Certamente quelli che non hanno
strette interconnessioni con attività
d’impresa generatrici della provvista
illegale. Quindi chi ha generato la
provvista in anni oramai prescritti;
chi ha ereditato
Chi ha originato le somme detenute
all’estero avvalendosi di società,
a lui/lei riconducibili, residenti in
Italia evadendo importi significativi
in materia sia di imposte sui redditi
che di Iva
La rilevante copertura penale
italiano di peggio non poteva
fare. I professionisti interpellati da ItaliaOggi non hanno
dubbi: costi troppo elevati e
procedure troppo complesse.
Tanto che ancora si spera in
un intervento in extremis per
mettere la classica pezza con
dei correttivi normativi.
I soggetti interessati, o
meglio costretti al rimpatrio
dei capitali, sono prevalentemente persone fisiche che
hanno dei tesoretti all’estero
costruiti nel tempo, magari
frutto di eredità, o comunque
quelli che avranno un rapporto costo rientro/valore del patrimonio non quasi azzerato.
Inoltre forzati alla voluntary
disclosure saranno quelli
che sentono il fiato dei reati
di evasione sul collo: l’appeal
delle coperture penali mixato
all’atteggiamento delle banche estere potrebbe portarli a
riportare i capitali lecitamente stavolta in Italia.
Per le casse dello stato l’occasione è ghiotta, la ricchezza
Antonio
Deidda
Partner
Kpmg
detenuta all’estero è stimata
in 200 mld di euro. Secondo
i più ottimisti il gettito per
l’erario dai rimpatri potrebbe
arrivare a quota 10 mld se si
mettesse mano alle correzioni
normative per dare un maggiore appeal, altrimenti ci si
potrebbe accontentare di un
risultato tra i 5 mld e i 3 mld
di euro. Ma una volta rientrati quei patrimoni potranno
essere utilizzati e impiegati
in Italia e innescare un circolo economico positivo.
Bruno
Capone
Founding partner
di Lextray
Le basi perché sia un successo ci sono,
Penso che avrà molto più successo rispetto alle precetenuto conto delle modifiche apportate in
denti operazioni di scudo almeno in termini di gettito
Senato. Ma il fattore dirimente a mio avviso
(e forse anche in termini di adesioni) per aliquote di
sarà l'entrata in vigore, per la Svizzera
imposizione dei redditi precedente sottratti a tasdal 2018, dello scambio automatico
sazione molto più elevate e per il cambiamento del
di informazioni
contesto internazionale
Principalmente persone fisiche con inveDirei soprattutto i soggetti: a) che non hanno movimentastimenti esteri non dichiarati, derivanti da
to (o lo han fatto in maniera ridotta) le loro consistenze
precedenti evasioni fiscali o ereditati o conegli anni di riferimento. b) che non svolgono più attività
munque depositati all'estero per tenerli al
di impresa o manageriali tali da risultare maggiormente
sicuro. Ma potranno aderire anche imprese
indifferenti rispetto ad eventuali e probabili maggiori
e società
«attenzioni» da parte dell’amministrazione finanziaria
Tutti quelli che decideranno di correre il rischio,
Direi soprattutto coloro: a) che si trovino in una posizioanche penale, di farla franca quando, con l'inne opposta rispetto alla precedente; b) coloro comuntroduzione dello scambio automatico di inforque abbiano intenzione di emigrare realmente e non
mazioni, i loro capitali non dichiarati saranno
fittiziamente all’estero in tempi molto brevi; c) coloro che
conosciuti dal fisco che applicherà sanzioni
dispongano di attivi in cassette di sicurezza estere
senza sconti e senza copertura penale
Indubbiamente l'esclusione della punibilità
Il punto di forza è in gran parte rappresentato da elepenale, ma anche il poter disporre liberamen- menti esogeni riconducibili al cambiamento del contesto
te di capitali che altrimenti sarebbe difficile
internazionale rispetto ai capitali sconosciuti al fisco di
detenere all'estero. Non dimentichiamo che residenza dell’effettivo titolare ed in misura minore dalla
la Svizzera ha già avviato una vasta azione di
parziale copertura penale che dovrebbe garantire (il
informazione ai propri clienti
condizionale è d’obbligo…)
L’ampiezza dell’orizzonte temporale
di riferimento, sia per la determinazione delle sanzioni in materia di quadro RW sia, spesso, per la determinazione delle imposte e delle sanzioni
in materia di imposte sui redditi
In taluni casi il costo eccessivo ed una certa
complessità nel ricostruire le consistenze e
provenienze dei capitali e dei redditi degli
anni non ancora fiscalmente prescritti
Il punto di debolezza è in gran parte rappresentato
da elementi endogeni riconducibili all’inaffidabilità del
sistema paese in cui si inserisce il costo e la tutela (i
precedenti relativi allo scudo e non solo insegnano…)
Direi tra i 3 ed i 4 miliardi di euro
Non ci sarebbe da stupirsi se si superassero
i 100 miliardi di euro con un gettito tra i 6 e
gli 8 miliardi
Direi almeno il 30% dello stock esistente. Sulla previsione di gettito mi astengo nella consapevolezza che sarà
una una tantum con un modesto seguito running che
andrà comunque a finanziare il solito calderone della
spesa improduttiva che si disperde da decenni
Continua alle pagine 30 e 31
30
DIRITTO E FISCO
Mercoledì 17 Dicembre 2014
VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI
La Svizzera ago della bilancia
L’eventuale accordo con la Svizzera può essere
un’occasione anche per i contribuenti che volessero
aderire alla voluntary disclosure?
S.R.
Risponde Stefano Loconte
L’eventuale accordo con la Svizzera sarà sicuramente
un’occasione da cogliere al volo per i contribuenti che
decideranno di aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
Sebbene la Svizzera abbia aderito al «Multilateral
Component Authority on Automatic Exchange of
Financial Account Information» (anche se sfasato al
2018) tale accordo non permette di evitare il raddoppio dei termini di accertamento. Ad oggi il raddoppio
dei termini potrà essere evitato solo nel momento
in cui intervenga un accordo bilaterale tra Italia e
Svizzera.
Ed invero, l’art. 5-quater comma 4 del dl n. 167/1990,
introdotto della approvata proposta di legge sul
rientro dei capitali, prevede che ai soli fini della
collaborazione volontaria non trova applicazione la
disciplina di cui all’art. 12 del dl n.78/2009 qualora,
congiuntamente:
1) il contribuente rilasci, all’intermediario estero
presso cui detiene le proprie attività, una apposita
autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati oggetto di collaborazione volontaria;
2) le attività erano o sono detenute presso paesi che
stipulano con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della normativa della voluntary
disclosure,
accordi bilad
terali
che garantiscono
te
uno scambio automatico di informazioni ai sensi
dell’art.26 del modello Ocse.
A tal riguardo, giova evidenziare come il regime
premiale del mancato raddoppio dei termini di
accertamento (e, quindi, di regolarizzazione) sia,
purtroppo, ancorato ad un fattore che prescinde dal
comportamento del contribuente. Infatti in mancanza di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, il
contribuente vedrà, ingiustamente, vanificata la sua
attiva collaborazione perpetrata attraverso il rilascio
dell’autorizzazione all’intermediario presso il quale
detiene o ha detenuto le proprie attività finanziarie.
Pertanto, è auspicabile che questo accordo ItaliaSvizzera venga stipulato entro 60 giorni dall’approvazione della normativa sul rientro dei capitali,
in quanto costituirebbe una gran notizia per tutti i
contribuenti che detengono capitali in Svizzera. Tale
accordo, infatti, farebbe venir meno il raddoppio dei
termini di accertamento previsto dalla normativa
fiscale per i patrimoni detenuti in Paesi black list, tra
cui appunto la Svizzera. In tal modo i contribuenti
per regolarizzare la propria posizione dovrebbero
analizzare solo 4 o 5 anni di imposta (e non più 8 o
10 anni) a seconda che abbia presentato o meno la
dichiarazione dei redditi.
Eredità e anni da dichiarare
Ho ereditato il patrimonio all’estero nel 2011 da mio
padre (che teneva il patrimonio irregolare in Svizzera). Se faccio la VD quanti anni devo regolarizzare?
S.S.
regolarizzare gli anni di imposta relativi alle quattro
annualità antecedenti alla domanda di collaborazione volontaria, in caso di infedele dichiarazione. Anni
che diventano 5 se si tratta di omessa dichiarazione
o di violazione delle norme sul monitoraggio fiscale
(quadro RW).
Tali termini sono raddoppiati qualora sopraggiunga
uno dei seguenti reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute
certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e
autoriciclaggio. Suddetti termini si raddoppiano, altresì, qualora i patrimoni celati all’amministrazione
finanziaria siano detenuti in paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti «paesi black list») tra cui rientra
anche la Svizzera.
Il successore dovrà computare, per la regolarizzazione del profilo sanzionatorio, le sole annualità a partire dall’anno in cui ha ereditato i cespiti. Tuttavia nel
computo rientreranno, per quanto concerne le maggiori imposte da versare al Fisco, anche le annualità
(non dichiarate) in cui era in vita il de cuius e che siano ancora accertabili.
Giova ricordare che le sanzioni di natura tributaria
(e penale) non sono trasmissibili agli eredi, come
espressamente enunciato dall’art. 8 del dlgs 472/97.
I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: [email protected]
Risponde Stefano Loconte
L’erede che aderisce alla voluntary disclosure deve
Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary
IN EDICOLA
Duilio
Liburdi
Studio Cavalluzzo
Rizzi Caldart
Fabrizio
Vedana
Vicedirettore
generale
di UnioneFiduciaria
Luigi
Belluzzo
Managing partner,
Studio
Belluzzo&Partners
LA VOLUNTARY
DISCLOSURE
AVRÀ SUCCESSO?
Al momento, sulla base della legge approvata è lecito immaginare
che la voluntary abbia poco appeal. Rischio di costi troppo elevati e
complessità della procedura
Si avrà successo. L’adesione sarà ancor più ampia se
Stati come la Svizzera e Montecarlo sottoscriveranno
accordi fiscali con l’Italia che consentiranno di non applicare il raddoppio dei termini di accertamento e quindi,
in sostanza, di ridurre il carico sanzionatorio
Sì, quanto emerso dal Parlamento in data 4
dicembre è migliorativo rispetto al DL n. 4/14 ed
in particolare consente un’ampia copertura dei
reati tributari (per esempio art. 2 e art. 3 dlgs n.
74/2000)
QUALE TIPOLOGIA
DI CONTRIBUENTI
ADERIRÀ?
I veri interessati potrebbero essere coloro che temono fortemente
delle conseguenze penali di una
possibile contestazione fiscale
Il provvedimento, ed in particolare la voluntary dei patrimoni detenuti all’estero, ha quale primo destinatario le
persone fisiche che, in molti casi, hanno “semplicemente” omesso l’indicazione delle attività estere nel quadro
RW della dichiarazione dei redditi
La platea potrà concernere tutti i contribuenti, con
una forte convenienza per i cd capitali stratificati
(giacenti all’estero da anni, sostanzialmente
prodotti in periodi non più accertabili). I grandi
patrimoni hanno una “finestra” per rientrare nella
full compliance
QUALE TIPOLOGIA
DI CONTRIBUENTI
NON ADERIRÀ?
Tutti coloro che hanno, di base, una
violazione commessa limitatamente
al quadro Rw senza conseguenze o
presupposti di natura reddituale e
con investimenti patrimoniali datati
in Stati o territori non black list
QUAL È
IL SUO PUNTO
DI FORZA?
la riduzione delle sanzioni che
però passa comunque attraverso
una produzione di documentazione rilevante
QUAL È
IL SUO PUNTO
DI DEBOLEZZA?
Il costo e le conseguenze del
possibile approccio alla procedura
da parte dell'amministrazione
finanziaria
UNA PREVISIONE
SUI RIENTRI
E SUL GETTITO?
Difficile farne prima di conoscere
l'interpretazione che su alcuni
punti della norma darà l'amministrazione finanziaria
Segue da pagina 29
L’adesione da parte di società ed enti diversi dalle
persone fisiche potrebbe aver bisogno di qualche
Coloro che avessero commesso reati non coperti
chiarimento ulteriore prima di essere utilizzata. L’esclu- dalla
VD, per altro non destinatari della procedura
sione delle coperture penali per alcuni reati tipicamente
in oggetto
riconducibili alle società costituisce, da questo punto di
vista, un possibile elemento di valutazione
Le non punibilità per molti reati fiscali e con essi per il
Rappresenta una solida alternativa rispetto alla
reato di riciclaggio e per il nuovo reato di autoriciclaggio
certezza dello scambio automatico di informaunitamente alle significative riduzioni delle sanzioni ed
zioni a fini fiscali che sarà effettiva nei prossimi
alla possibilità, aderendo alla voluntary disclosure, di
anni, così potendo, a fronte del pagamento delle
mantenere le attività all’estero con la fiduciaria italiana
imposte e delle ridotte sanzioni e degli interessi,
che funge da sostituto d’imposta
liberamente disporre degli asset
Allo stato attuale la procedura appare più complessa
La legge potrebbe essere migliorata, per esempio
delle analoghe previste in occasioni passate. Certameneliminando il raddoppio dei termini a condizione
te le circolari dell’agenzia delle entrate e gli altrettanto
del perfezionamento della procedura. Taluni pasattesi chiarimenti sui termini di applicazione della
saggi normativi non sono immediatamente chiari,
normativa antiriciclaggio contribuiranno a rendere più
ma si confida che l’atteso provvedimento direttosemplice l’iter di adesione
riale e la prassi consentano di risolvere tali aspetti
Fare una stima sulle adesioni non è semplice. L’interes- Data la varietà delle casistiche e dei costi sottesi
se che hanno manifestato banche, in specie estere, e
è possibile fare previsioni attendibili e fondaprofessionisti che assistono la clientela, è certamente in- non
te. Tuttavia si rileva come non esistano credibili
dice di numeri potenzialmente anche significativi. A mio
alternative
alla VD, che pertanto sarà la strada
avviso i rientri, anche solo giuridici, potrebbero essere
maestra per il rientro nella legalità
non inferiori ai 20/30 miliardi di euro
DIRITTO E FISCO
La Cassazione sull’utilizzo del risparmio di imposta
Mercoledì 17 Dicembre 2014
DIFESA D’UFFICIO
31
LUSSEMBURGO
Ammissione Black list,
con percorsi
fuori
le holding
Confisca di beni con riciclaggio specifici
Imprese, frodi k.o.
DI
DEBORA ALBERICI *
i inasprisce la lotta alle
maxi frodi fiscali commesse dalle imprese.
I beni societari possono essere confiscati quando il
denaro ottenuto dal risparmio
d’imposta viene riciclato in fondi neri. In questo caso, infatti,
non è necessario che l’accusa
provi che si tratta di una cartiera costituita solo per commettere illeciti tributari. Ampliando
la possibilità di adottare la misura ablativa sui beni sociali, la
Corte di cassazione, con la sentenza n. 52179 del 16 dicembre
2014, ha confermato la confisca.
Per la prima sezione penale, in
questi casi, l’impresa non versa nella condizione di persona
estranea al reato alla quale
l’art. 648-quater subordina in
modo testuale la sussistenza
del diritto alla restituzione
dei beni costituenti il prodotto
o il profitto del reato. Anche,
S
Raul Angelo
Papotti
Partner - Chiomenti
Studio Legale
quindi, se la società non è una
mera cartiera creata al solo
scopo di evadere il fisco, per la
Cassazione ha partecipato in
modo attivo all’affare illeciti,
traendone un vantaggio. Tanto
è vero che, si legge in sentenza, le frodi fiscali costituenti il
presupposto dei successivi reati di appropriazione indebita e
riciclaggio del denaro illecitamente sottratto all’imposizione
fiscale «avevano certamente ed
evidentemente determinato un
risparmio fiscale per le società»,
in conformità a quanto riconosciuto nello stesso ricorso per
Cassazione. In tal modo, deve
radicalmente escludersi che
la società persona giuridica
non abbia tratto un concreto
vantaggio economico dalla
condotta fiscalmente illecita
dei suoi rappresentanti, di cui
gli enti rappresentati hanno
direttamente beneficiato in
una situazione caratterizzata
da una piena coincidenza di in-
teressi con gli autori materiali
delle violazioni e da uno stato
soggettivo di evidente mala
fede. Per gli Ermellini la linea
interpretativa adottata non ha
tanto uno scopo sanzionatorio
quanto, piuttosto, il ripristino
dell’ordine economico turbato
dalla frode, che comunque ha
determinato un’illegittima
arricchimento per l’ente. In altri termini, in questo caso, la
confisca assume le vesti di uno
strumento volto a ristabilire
l’equilibrio economico alterato
dal reato presupposto, i cui effetti finanziari sono comunque
andati a vantaggio dell’azienda
che finirebbe, altrimenti, per
conseguire un profitto assolutamente illecito.
* www.cassazione.net
Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti
Stefano
Grassi
Cfo di Banca
Generali
Direi che in sostanza non vedo alternative.
È l'ultima opportunità per regolarizzare le
Le possibilità di successo saranno comunposizioni all'estero che non bisogna lasciarsi
que anche strettamente collegate alle
sfuggire perché dal 15 settembre 2015 lo
modalità operative che verranno adottate scambio automatico di informazioni finanziare
dall’Agenzia delle Entrate: molto dipendecon la maggior parte dei Paesi esteri renderà
rà dalla semplicità della modulistica
inevitabili controlli fiscali mirati
Le tipologie dei contribuenti interessati La norma riguarda tutti i capitali detenuti all'estealla procedura saranno molteplici, tra le ro e mai denunciati. Riguarda in particolar modo
quali la più ricorrente sarà certamente
le persone fisiche, ma anche enti non commerrappresentata dagli eredi di patrimoni
ciali e società semplici. Molti contribuenti hanno
esteri costituiti in periodi di imposta non
già regolarizzato la loro posizione durante le
più accertabili
passate edizioni dello Scudo Fiscale
Non è facile individuare categorie di con- Data l'elevata probabilità di essere rintracciati e di
tribuenti a cui possa non convenire aderidover sopportare sanzioni molto pesanti, crediare; un fondato timore potrebbe esserci nel mo che la procedura interessi tutti. Chi pensasse
caso in cui le attività estere rappresentino
infatti di rivolgersi direttamente a quei pochi
il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato Paese ancora in blacklist dovrà poi fronteggiare le
non coperto dall’esclusione di punibilità
incognite di affidarsi a intermediari non affidabili
indubbiamente la copertura penale molto
Sicuramente la drastica riduzione del
carico sanzionatorio e le esimenti penali ampia e le sanzione ridotte, sia per le imposte
evase che per la mancata dichiarazione nel
oltre alla possibilità per chi aderisce
Quadro RW. Se il periodo di possibile accerdi ritornare a disporre liberamente del
tamento
fiscale è prescritto, si pagano solo le
proprio patrimonio
sanzioni estremamente ridotte
L’eccessivo tecnicismo della procedura,
Resta una procedura di adesione piuttosto
la quale richiederà tempi particolarmente
complessa, specialmente per il calcolo dei
lunghi soprattutto nei casi in cui sarà
rendimenti annui dei capitali detenuti. Poi non
necessario procedere, sulla base di una
sono previste dilazioni di pagamento, se non
documentazione spesso poco intelligibile, per un periodo di 3 mesi. Infine il costo di adeal calcolo analitico dei redditi d’imposta
sione può essere elevato
Riteniamo possano rientrare con la voluntary il
In assenza di una specifica posta nel
bilancio dello Stato, è difficile elaborare una 40% circa dei 200 miliardi € detenuti all'estero, quindi circa 80 miliardi €, con un possibile
previsione in tal senso; certo è che oltre al
gettito iniziale, un importante rilievo avran- beneficio per le casse dello Stato intorno ai 15
miliardi € . Per l'Erario un gettito quindi da non
no i redditi prodotti dai patrimoni esteri
sottovalutare
successivamente al rimpatrio dei medesimi
DI
BEATRICE MIGLIORINI
Difesa d’ufficio sotto condizione. Ieri, infatti, la
commissione giustizia del
senato ha dato parere positivo allo schema di decreto legislativo sul riordino
della disciplina. Così facendo è stata confermata
(si veda ItaliaOggi del 31
ottobre 2014) la necessità,
per essere ammessi alle difese d’ufficio, di aver alternativamente partecipato o
a un corso di formazione
biennale in materia penale o essere iscritti all’albo
da almeno cinque anni con
competenze specifiche o
aver conseguito il titolo
di avvocato specialista.
All’orizzonte, però, il rischio di un eccesso di delega nell’avere il governo
già previsto le modifiche
ai codici.
Stefano
Loconte
Managing partner
dello studio
Loconte & partners
Lussemburgo, espunte le
holding del ’29 dalla black
list fiscale. A renderlo
noto, ieri, tramite una nota
il ministero dell’economia
e delle finanze a seguito
della firma da parte del
ministro Pier Carlo Padoan del decreto ad hoc. La
cancellazione avviene a
seguito della firma, avvenuta in Lussemburgo il
21 giugno 2012, del protocollo di modifica della
Convenzione contro le
doppie imposizioni, che
ha introdotto un articolo
in materia di scambio di informazioni a richiesta conforme agli standard Ocse e
che consentirà di superare
il segreto bancario migliorando la cooperazione tra
i due paesi. Il regime delle
società holding del ’29 ha
cessato di produrre effetti
a fine 2010.
Vincenzo José
Cavallaro
Avvocato
in Milano
Per come è strutturata la norma probabilmenIl successo della voluntary
te la voluntary disclosure avrà meno successo
dipenderà in gran parte dall’atdi quello che ci si attendeva all’inizio. Ma
teggiamento delle banche estere
sono sicuro che, con gli aggiustamenti che il
depositarie di attivi non dichiarati
governo intende apportare, la disclosure potrà di residenti italiani rispetto all’introraggiungere i propri obiettivi di gettito
duzione dell’autoriciclaggio
Di sicuro dovranno aderire coloro i quali non
Aderiranno sicuramente gli indiaderendo incorrerebbero in sanzioni di tipo
vidui che sono usciti da anni dal
penale. In secondo luogo aderiranno quelli
circuito imprenditoriale ed i cui
che potranno regolarizzare la propria posiattivi non sono legati ad evasioni
zione con un esborso economico corretto e
prodotte da aziende italiane in
non eccessivamente penalizzante.
annualità accertabili
Immagino che non aderiranno quei contribuenti che per regolarizzare la propria posizione dovranno versare nelle casse dello
Stato più dell’80% del proprio patrimonio
detenuto all’estero.
Un punto di forza indiretto è dato dal
contesto internazionale: le vecchie roccaforti del segreto bancario hanno, di fatto,
decretato la fine del segreto bancario.
Inoltre di sicuro il migliore incentivo è
dato dalla non punibilità
Nonostante le vantaggiose riduzioni
sanzionatorie (penali e amministrative),
il costo e la complessità della procedura,
nonché la difficoltà nel reperire tutta la documentazione bancaria (che può arrivare,
in alcuni casi, al 2004)
È davvero difficile fare previsioni, ma secondo me, laddove venissero apportate le modifiche, l’Erario potrebbe incassare fino a 10
miliardi di euro. Diversamente, purtroppo, gli
introiti per le Casse dello Stato potrebbero
non arrivare a 3-4 miliardi di euro
Probabilmente non aderiranno
i contribuenti che sono ancora
inseriti nel circuito produttivo
Il punto di forza sono le coperture
penali
Il punto di debolezza il costo
dell’adesione ed, in taluni casi, la
complessità dei calcoli
Difficile fare previsioni, troppe le
variabili che possono spingere
verso una non adesione
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