Diritto Mercoledì 17 Dicembre 2014 29 Voluntaryy Disclosure & Fisco IN EDICOLA CON Oggi in G.U. la legge sulla voluntary disclosure. Sondaggio di ItaliaOggi tra gli studi Costretti al rientro dei capitali Obbligati dalle banche estere. Ma l’iter è complesso DI CRISTINA BARTELLI ostretti alla voluntary disclosure. Non è la migliore delle procedure possibili. Anzi tutt’altro. Troppo complicati i calcoli, troppo oneroso il costo. Ma l’arma segreta della legge sul rientro dei capitali che approda nella Gazzetta Ufficiale di oggi con il numero 186, a C IN EDICOLA cui è affidato il possibile successo non è tanto nell’ampia copertura penale bensì nelle banche estere. Lo scambio di informazioni a livello internazionale voluto dall’Ocse sta facendo muovere d’anticipo le roccaforti fiscali di Europa. Svizzera, Montecarlo e Lussemburgo pretendono dai clienti correntisti dichiarazioni di adeguatezza fiscale. Così non ci sarebbero molte alternative. Dal canto suo il legislatore Alessandro Dragonetti Partner head of tax di Bernoni Grant Thornton LA VOLUNTARY DISCLOSURE AVRÀ SUCCESSO? QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI ADERIRÀ? QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI NON ADERIRÀ? QUAL È IL SUO PUNTO DI FORZA? QUAL È IL SUO PUNTO DI DEBOLEZZA? UNA PREVISIONE SUI RIENTRI E SUL GETTITO? Ritengo di sì. Lo strumento giuridico è stato definitivamente approvato e il contesto normativo internazionale continua a essere modificato nel senso di restringere sempre più le maglie del contrasto all’evasione Certamente quelli che non hanno strette interconnessioni con attività d’impresa generatrici della provvista illegale. Quindi chi ha generato la provvista in anni oramai prescritti; chi ha ereditato Chi ha originato le somme detenute all’estero avvalendosi di società, a lui/lei riconducibili, residenti in Italia evadendo importi significativi in materia sia di imposte sui redditi che di Iva La rilevante copertura penale italiano di peggio non poteva fare. I professionisti interpellati da ItaliaOggi non hanno dubbi: costi troppo elevati e procedure troppo complesse. Tanto che ancora si spera in un intervento in extremis per mettere la classica pezza con dei correttivi normativi. I soggetti interessati, o meglio costretti al rimpatrio dei capitali, sono prevalentemente persone fisiche che hanno dei tesoretti all’estero costruiti nel tempo, magari frutto di eredità, o comunque quelli che avranno un rapporto costo rientro/valore del patrimonio non quasi azzerato. Inoltre forzati alla voluntary disclosure saranno quelli che sentono il fiato dei reati di evasione sul collo: l’appeal delle coperture penali mixato all’atteggiamento delle banche estere potrebbe portarli a riportare i capitali lecitamente stavolta in Italia. Per le casse dello stato l’occasione è ghiotta, la ricchezza Antonio Deidda Partner Kpmg detenuta all’estero è stimata in 200 mld di euro. Secondo i più ottimisti il gettito per l’erario dai rimpatri potrebbe arrivare a quota 10 mld se si mettesse mano alle correzioni normative per dare un maggiore appeal, altrimenti ci si potrebbe accontentare di un risultato tra i 5 mld e i 3 mld di euro. Ma una volta rientrati quei patrimoni potranno essere utilizzati e impiegati in Italia e innescare un circolo economico positivo. Bruno Capone Founding partner di Lextray Le basi perché sia un successo ci sono, Penso che avrà molto più successo rispetto alle precetenuto conto delle modifiche apportate in denti operazioni di scudo almeno in termini di gettito Senato. Ma il fattore dirimente a mio avviso (e forse anche in termini di adesioni) per aliquote di sarà l'entrata in vigore, per la Svizzera imposizione dei redditi precedente sottratti a tasdal 2018, dello scambio automatico sazione molto più elevate e per il cambiamento del di informazioni contesto internazionale Principalmente persone fisiche con inveDirei soprattutto i soggetti: a) che non hanno movimentastimenti esteri non dichiarati, derivanti da to (o lo han fatto in maniera ridotta) le loro consistenze precedenti evasioni fiscali o ereditati o conegli anni di riferimento. b) che non svolgono più attività munque depositati all'estero per tenerli al di impresa o manageriali tali da risultare maggiormente sicuro. Ma potranno aderire anche imprese indifferenti rispetto ad eventuali e probabili maggiori e società «attenzioni» da parte dell’amministrazione finanziaria Tutti quelli che decideranno di correre il rischio, Direi soprattutto coloro: a) che si trovino in una posizioanche penale, di farla franca quando, con l'inne opposta rispetto alla precedente; b) coloro comuntroduzione dello scambio automatico di inforque abbiano intenzione di emigrare realmente e non mazioni, i loro capitali non dichiarati saranno fittiziamente all’estero in tempi molto brevi; c) coloro che conosciuti dal fisco che applicherà sanzioni dispongano di attivi in cassette di sicurezza estere senza sconti e senza copertura penale Indubbiamente l'esclusione della punibilità Il punto di forza è in gran parte rappresentato da elepenale, ma anche il poter disporre liberamen- menti esogeni riconducibili al cambiamento del contesto te di capitali che altrimenti sarebbe difficile internazionale rispetto ai capitali sconosciuti al fisco di detenere all'estero. Non dimentichiamo che residenza dell’effettivo titolare ed in misura minore dalla la Svizzera ha già avviato una vasta azione di parziale copertura penale che dovrebbe garantire (il informazione ai propri clienti condizionale è d’obbligo…) L’ampiezza dell’orizzonte temporale di riferimento, sia per la determinazione delle sanzioni in materia di quadro RW sia, spesso, per la determinazione delle imposte e delle sanzioni in materia di imposte sui redditi In taluni casi il costo eccessivo ed una certa complessità nel ricostruire le consistenze e provenienze dei capitali e dei redditi degli anni non ancora fiscalmente prescritti Il punto di debolezza è in gran parte rappresentato da elementi endogeni riconducibili all’inaffidabilità del sistema paese in cui si inserisce il costo e la tutela (i precedenti relativi allo scudo e non solo insegnano…) Direi tra i 3 ed i 4 miliardi di euro Non ci sarebbe da stupirsi se si superassero i 100 miliardi di euro con un gettito tra i 6 e gli 8 miliardi Direi almeno il 30% dello stock esistente. Sulla previsione di gettito mi astengo nella consapevolezza che sarà una una tantum con un modesto seguito running che andrà comunque a finanziare il solito calderone della spesa improduttiva che si disperde da decenni Continua alle pagine 30 e 31 30 DIRITTO E FISCO Mercoledì 17 Dicembre 2014 VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI La Svizzera ago della bilancia L’eventuale accordo con la Svizzera può essere un’occasione anche per i contribuenti che volessero aderire alla voluntary disclosure? S.R. Risponde Stefano Loconte L’eventuale accordo con la Svizzera sarà sicuramente un’occasione da cogliere al volo per i contribuenti che decideranno di aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Sebbene la Svizzera abbia aderito al «Multilateral Component Authority on Automatic Exchange of Financial Account Information» (anche se sfasato al 2018) tale accordo non permette di evitare il raddoppio dei termini di accertamento. Ad oggi il raddoppio dei termini potrà essere evitato solo nel momento in cui intervenga un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera. Ed invero, l’art. 5-quater comma 4 del dl n. 167/1990, introdotto della approvata proposta di legge sul rientro dei capitali, prevede che ai soli fini della collaborazione volontaria non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 12 del dl n.78/2009 qualora, congiuntamente: 1) il contribuente rilasci, all’intermediario estero presso cui detiene le proprie attività, una apposita autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati oggetto di collaborazione volontaria; 2) le attività erano o sono detenute presso paesi che stipulano con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa della voluntary disclosure, accordi bilad terali che garantiscono te uno scambio automatico di informazioni ai sensi dell’art.26 del modello Ocse. A tal riguardo, giova evidenziare come il regime premiale del mancato raddoppio dei termini di accertamento (e, quindi, di regolarizzazione) sia, purtroppo, ancorato ad un fattore che prescinde dal comportamento del contribuente. Infatti in mancanza di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, il contribuente vedrà, ingiustamente, vanificata la sua attiva collaborazione perpetrata attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’intermediario presso il quale detiene o ha detenuto le proprie attività finanziarie. Pertanto, è auspicabile che questo accordo ItaliaSvizzera venga stipulato entro 60 giorni dall’approvazione della normativa sul rientro dei capitali, in quanto costituirebbe una gran notizia per tutti i contribuenti che detengono capitali in Svizzera. Tale accordo, infatti, farebbe venir meno il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa fiscale per i patrimoni detenuti in Paesi black list, tra cui appunto la Svizzera. In tal modo i contribuenti per regolarizzare la propria posizione dovrebbero analizzare solo 4 o 5 anni di imposta (e non più 8 o 10 anni) a seconda che abbia presentato o meno la dichiarazione dei redditi. Eredità e anni da dichiarare Ho ereditato il patrimonio all’estero nel 2011 da mio padre (che teneva il patrimonio irregolare in Svizzera). Se faccio la VD quanti anni devo regolarizzare? S.S. regolarizzare gli anni di imposta relativi alle quattro annualità antecedenti alla domanda di collaborazione volontaria, in caso di infedele dichiarazione. Anni che diventano 5 se si tratta di omessa dichiarazione o di violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (quadro RW). Tali termini sono raddoppiati qualora sopraggiunga uno dei seguenti reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e autoriciclaggio. Suddetti termini si raddoppiano, altresì, qualora i patrimoni celati all’amministrazione finanziaria siano detenuti in paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti «paesi black list») tra cui rientra anche la Svizzera. Il successore dovrà computare, per la regolarizzazione del profilo sanzionatorio, le sole annualità a partire dall’anno in cui ha ereditato i cespiti. Tuttavia nel computo rientreranno, per quanto concerne le maggiori imposte da versare al Fisco, anche le annualità (non dichiarate) in cui era in vita il de cuius e che siano ancora accertabili. Giova ricordare che le sanzioni di natura tributaria (e penale) non sono trasmissibili agli eredi, come espressamente enunciato dall’art. 8 del dlgs 472/97. I LETTORI POSSONO INVIARE I LORO QUESITI A: [email protected] Risponde Stefano Loconte L’erede che aderisce alla voluntary disclosure deve Sponsorizzato da UBS Italia www.ubs.com/voluntary IN EDICOLA Duilio Liburdi Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart Fabrizio Vedana Vicedirettore generale di UnioneFiduciaria Luigi Belluzzo Managing partner, Studio Belluzzo&Partners LA VOLUNTARY DISCLOSURE AVRÀ SUCCESSO? Al momento, sulla base della legge approvata è lecito immaginare che la voluntary abbia poco appeal. Rischio di costi troppo elevati e complessità della procedura Si avrà successo. L’adesione sarà ancor più ampia se Stati come la Svizzera e Montecarlo sottoscriveranno accordi fiscali con l’Italia che consentiranno di non applicare il raddoppio dei termini di accertamento e quindi, in sostanza, di ridurre il carico sanzionatorio Sì, quanto emerso dal Parlamento in data 4 dicembre è migliorativo rispetto al DL n. 4/14 ed in particolare consente un’ampia copertura dei reati tributari (per esempio art. 2 e art. 3 dlgs n. 74/2000) QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI ADERIRÀ? I veri interessati potrebbero essere coloro che temono fortemente delle conseguenze penali di una possibile contestazione fiscale Il provvedimento, ed in particolare la voluntary dei patrimoni detenuti all’estero, ha quale primo destinatario le persone fisiche che, in molti casi, hanno “semplicemente” omesso l’indicazione delle attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi La platea potrà concernere tutti i contribuenti, con una forte convenienza per i cd capitali stratificati (giacenti all’estero da anni, sostanzialmente prodotti in periodi non più accertabili). I grandi patrimoni hanno una “finestra” per rientrare nella full compliance QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI NON ADERIRÀ? Tutti coloro che hanno, di base, una violazione commessa limitatamente al quadro Rw senza conseguenze o presupposti di natura reddituale e con investimenti patrimoniali datati in Stati o territori non black list QUAL È IL SUO PUNTO DI FORZA? la riduzione delle sanzioni che però passa comunque attraverso una produzione di documentazione rilevante QUAL È IL SUO PUNTO DI DEBOLEZZA? Il costo e le conseguenze del possibile approccio alla procedura da parte dell'amministrazione finanziaria UNA PREVISIONE SUI RIENTRI E SUL GETTITO? Difficile farne prima di conoscere l'interpretazione che su alcuni punti della norma darà l'amministrazione finanziaria Segue da pagina 29 L’adesione da parte di società ed enti diversi dalle persone fisiche potrebbe aver bisogno di qualche Coloro che avessero commesso reati non coperti chiarimento ulteriore prima di essere utilizzata. L’esclu- dalla VD, per altro non destinatari della procedura sione delle coperture penali per alcuni reati tipicamente in oggetto riconducibili alle società costituisce, da questo punto di vista, un possibile elemento di valutazione Le non punibilità per molti reati fiscali e con essi per il Rappresenta una solida alternativa rispetto alla reato di riciclaggio e per il nuovo reato di autoriciclaggio certezza dello scambio automatico di informaunitamente alle significative riduzioni delle sanzioni ed zioni a fini fiscali che sarà effettiva nei prossimi alla possibilità, aderendo alla voluntary disclosure, di anni, così potendo, a fronte del pagamento delle mantenere le attività all’estero con la fiduciaria italiana imposte e delle ridotte sanzioni e degli interessi, che funge da sostituto d’imposta liberamente disporre degli asset Allo stato attuale la procedura appare più complessa La legge potrebbe essere migliorata, per esempio delle analoghe previste in occasioni passate. Certameneliminando il raddoppio dei termini a condizione te le circolari dell’agenzia delle entrate e gli altrettanto del perfezionamento della procedura. Taluni pasattesi chiarimenti sui termini di applicazione della saggi normativi non sono immediatamente chiari, normativa antiriciclaggio contribuiranno a rendere più ma si confida che l’atteso provvedimento direttosemplice l’iter di adesione riale e la prassi consentano di risolvere tali aspetti Fare una stima sulle adesioni non è semplice. L’interes- Data la varietà delle casistiche e dei costi sottesi se che hanno manifestato banche, in specie estere, e è possibile fare previsioni attendibili e fondaprofessionisti che assistono la clientela, è certamente in- non te. Tuttavia si rileva come non esistano credibili dice di numeri potenzialmente anche significativi. A mio alternative alla VD, che pertanto sarà la strada avviso i rientri, anche solo giuridici, potrebbero essere maestra per il rientro nella legalità non inferiori ai 20/30 miliardi di euro DIRITTO E FISCO La Cassazione sull’utilizzo del risparmio di imposta Mercoledì 17 Dicembre 2014 DIFESA D’UFFICIO 31 LUSSEMBURGO Ammissione Black list, con percorsi fuori le holding Confisca di beni con riciclaggio specifici Imprese, frodi k.o. DI DEBORA ALBERICI * i inasprisce la lotta alle maxi frodi fiscali commesse dalle imprese. I beni societari possono essere confiscati quando il denaro ottenuto dal risparmio d’imposta viene riciclato in fondi neri. In questo caso, infatti, non è necessario che l’accusa provi che si tratta di una cartiera costituita solo per commettere illeciti tributari. Ampliando la possibilità di adottare la misura ablativa sui beni sociali, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 52179 del 16 dicembre 2014, ha confermato la confisca. Per la prima sezione penale, in questi casi, l’impresa non versa nella condizione di persona estranea al reato alla quale l’art. 648-quater subordina in modo testuale la sussistenza del diritto alla restituzione dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato. Anche, S Raul Angelo Papotti Partner - Chiomenti Studio Legale quindi, se la società non è una mera cartiera creata al solo scopo di evadere il fisco, per la Cassazione ha partecipato in modo attivo all’affare illeciti, traendone un vantaggio. Tanto è vero che, si legge in sentenza, le frodi fiscali costituenti il presupposto dei successivi reati di appropriazione indebita e riciclaggio del denaro illecitamente sottratto all’imposizione fiscale «avevano certamente ed evidentemente determinato un risparmio fiscale per le società», in conformità a quanto riconosciuto nello stesso ricorso per Cassazione. In tal modo, deve radicalmente escludersi che la società persona giuridica non abbia tratto un concreto vantaggio economico dalla condotta fiscalmente illecita dei suoi rappresentanti, di cui gli enti rappresentati hanno direttamente beneficiato in una situazione caratterizzata da una piena coincidenza di in- teressi con gli autori materiali delle violazioni e da uno stato soggettivo di evidente mala fede. Per gli Ermellini la linea interpretativa adottata non ha tanto uno scopo sanzionatorio quanto, piuttosto, il ripristino dell’ordine economico turbato dalla frode, che comunque ha determinato un’illegittima arricchimento per l’ente. In altri termini, in questo caso, la confisca assume le vesti di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti finanziari sono comunque andati a vantaggio dell’azienda che finirebbe, altrimenti, per conseguire un profitto assolutamente illecito. * www.cassazione.net Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti Stefano Grassi Cfo di Banca Generali Direi che in sostanza non vedo alternative. È l'ultima opportunità per regolarizzare le Le possibilità di successo saranno comunposizioni all'estero che non bisogna lasciarsi que anche strettamente collegate alle sfuggire perché dal 15 settembre 2015 lo modalità operative che verranno adottate scambio automatico di informazioni finanziare dall’Agenzia delle Entrate: molto dipendecon la maggior parte dei Paesi esteri renderà rà dalla semplicità della modulistica inevitabili controlli fiscali mirati Le tipologie dei contribuenti interessati La norma riguarda tutti i capitali detenuti all'estealla procedura saranno molteplici, tra le ro e mai denunciati. Riguarda in particolar modo quali la più ricorrente sarà certamente le persone fisiche, ma anche enti non commerrappresentata dagli eredi di patrimoni ciali e società semplici. Molti contribuenti hanno esteri costituiti in periodi di imposta non già regolarizzato la loro posizione durante le più accertabili passate edizioni dello Scudo Fiscale Non è facile individuare categorie di con- Data l'elevata probabilità di essere rintracciati e di tribuenti a cui possa non convenire aderidover sopportare sanzioni molto pesanti, crediare; un fondato timore potrebbe esserci nel mo che la procedura interessi tutti. Chi pensasse caso in cui le attività estere rappresentino infatti di rivolgersi direttamente a quei pochi il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato Paese ancora in blacklist dovrà poi fronteggiare le non coperto dall’esclusione di punibilità incognite di affidarsi a intermediari non affidabili indubbiamente la copertura penale molto Sicuramente la drastica riduzione del carico sanzionatorio e le esimenti penali ampia e le sanzione ridotte, sia per le imposte evase che per la mancata dichiarazione nel oltre alla possibilità per chi aderisce Quadro RW. Se il periodo di possibile accerdi ritornare a disporre liberamente del tamento fiscale è prescritto, si pagano solo le proprio patrimonio sanzioni estremamente ridotte L’eccessivo tecnicismo della procedura, Resta una procedura di adesione piuttosto la quale richiederà tempi particolarmente complessa, specialmente per il calcolo dei lunghi soprattutto nei casi in cui sarà rendimenti annui dei capitali detenuti. Poi non necessario procedere, sulla base di una sono previste dilazioni di pagamento, se non documentazione spesso poco intelligibile, per un periodo di 3 mesi. Infine il costo di adeal calcolo analitico dei redditi d’imposta sione può essere elevato Riteniamo possano rientrare con la voluntary il In assenza di una specifica posta nel bilancio dello Stato, è difficile elaborare una 40% circa dei 200 miliardi € detenuti all'estero, quindi circa 80 miliardi €, con un possibile previsione in tal senso; certo è che oltre al gettito iniziale, un importante rilievo avran- beneficio per le casse dello Stato intorno ai 15 miliardi € . Per l'Erario un gettito quindi da non no i redditi prodotti dai patrimoni esteri sottovalutare successivamente al rimpatrio dei medesimi DI BEATRICE MIGLIORINI Difesa d’ufficio sotto condizione. Ieri, infatti, la commissione giustizia del senato ha dato parere positivo allo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina. Così facendo è stata confermata (si veda ItaliaOggi del 31 ottobre 2014) la necessità, per essere ammessi alle difese d’ufficio, di aver alternativamente partecipato o a un corso di formazione biennale in materia penale o essere iscritti all’albo da almeno cinque anni con competenze specifiche o aver conseguito il titolo di avvocato specialista. All’orizzonte, però, il rischio di un eccesso di delega nell’avere il governo già previsto le modifiche ai codici. Stefano Loconte Managing partner dello studio Loconte & partners Lussemburgo, espunte le holding del ’29 dalla black list fiscale. A renderlo noto, ieri, tramite una nota il ministero dell’economia e delle finanze a seguito della firma da parte del ministro Pier Carlo Padoan del decreto ad hoc. La cancellazione avviene a seguito della firma, avvenuta in Lussemburgo il 21 giugno 2012, del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, che ha introdotto un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta conforme agli standard Ocse e che consentirà di superare il segreto bancario migliorando la cooperazione tra i due paesi. Il regime delle società holding del ’29 ha cessato di produrre effetti a fine 2010. Vincenzo José Cavallaro Avvocato in Milano Per come è strutturata la norma probabilmenIl successo della voluntary te la voluntary disclosure avrà meno successo dipenderà in gran parte dall’atdi quello che ci si attendeva all’inizio. Ma teggiamento delle banche estere sono sicuro che, con gli aggiustamenti che il depositarie di attivi non dichiarati governo intende apportare, la disclosure potrà di residenti italiani rispetto all’introraggiungere i propri obiettivi di gettito duzione dell’autoriciclaggio Di sicuro dovranno aderire coloro i quali non Aderiranno sicuramente gli indiaderendo incorrerebbero in sanzioni di tipo vidui che sono usciti da anni dal penale. In secondo luogo aderiranno quelli circuito imprenditoriale ed i cui che potranno regolarizzare la propria posiattivi non sono legati ad evasioni zione con un esborso economico corretto e prodotte da aziende italiane in non eccessivamente penalizzante. annualità accertabili Immagino che non aderiranno quei contribuenti che per regolarizzare la propria posizione dovranno versare nelle casse dello Stato più dell’80% del proprio patrimonio detenuto all’estero. Un punto di forza indiretto è dato dal contesto internazionale: le vecchie roccaforti del segreto bancario hanno, di fatto, decretato la fine del segreto bancario. Inoltre di sicuro il migliore incentivo è dato dalla non punibilità Nonostante le vantaggiose riduzioni sanzionatorie (penali e amministrative), il costo e la complessità della procedura, nonché la difficoltà nel reperire tutta la documentazione bancaria (che può arrivare, in alcuni casi, al 2004) È davvero difficile fare previsioni, ma secondo me, laddove venissero apportate le modifiche, l’Erario potrebbe incassare fino a 10 miliardi di euro. Diversamente, purtroppo, gli introiti per le Casse dello Stato potrebbero non arrivare a 3-4 miliardi di euro Probabilmente non aderiranno i contribuenti che sono ancora inseriti nel circuito produttivo Il punto di forza sono le coperture penali Il punto di debolezza il costo dell’adesione ed, in taluni casi, la complessità dei calcoli Difficile fare previsioni, troppe le variabili che possono spingere verso una non adesione