La voluntary disclosure dei
capitali detenuti all’estero dai
residenti italiani
Premessa
La crisi dei debiti sovrani ha indotto gli Stati ad adottare un
approccio globale e coordinato nella lotta all’evasione fiscale
internazionale.
supportare il Common Reporting Standard approvato dall’OCSE,
ha iniziato due consultazioni riguardanti i fondamenti legali
richiesti per la futura introduzione dello scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.
Sotto la pressione del G20 e degli altri organismi sovranazionali
come il Fondo Monetario Internazionale, sin dal 2008 tutti i più
importanti centri finanziari, tra cui la Svizzera, hanno concluso con
i principali Paesi oltre 1’100 nuovi accordi conformi agli standard
elaborati dall’OCSE e improntati a criteri di trasparenza e scambio
di informazioni a fini fiscali (si veda la Figura 1 di seguito).
Content
Figura 1
Nuovi accordi bilaterali dal 2008 (a livello mondiale)
1.200
1.100
Premessa ............................................................................................................................................................................................................................. 3
1
Le iniziative del governo italiano .......................................................................................................................................... 4
Totale nuovi accordi bilaterali
1.000
800
800
606
600
Italia e Svizzera hanno espresso la loro ferma intenzione di
finalizzare l’accordo sullo scambio automatico di informazioni il
prima possibile.
In questa brochure spieghiamo perché è diventato importante
regolarizzare gli assets detenuti in Svizzera non dichiarati al fisco
italiano e vi spieghiamo come farlo avvalendosi della nuova
normativa italiana in tema di voluntary disclosure.
656
524
364
400
La regolarizzazione degli asset non dichiarati da un lato e la
garanzia dell’accesso al mercato alle banche svizzere dall’altro,
hanno da sempre rappresentato i due pilastri alla base delle
negoziazioni sullo scambio automatico di informazioni. A tal fine
sembra evidente che, da un lato, le banche svizzere eviteranno di
accettare asset non dichiarati da parte dei loro clienti e, dall’altro,
saranno attive nel supportare i propri clienti laddove questi
abbiano la possibilità di optare per il regime di emersione
volontaria dei capitali irregolarmente detenuti all’estero.
229
200
2La voluntary disclosure in Italia .............................................................................................................................................. 4
44
65
0
3
Periodi per i quali è possibile aderire alla procedura ....................................................................... 6
4
Svolgimento della procedura
........................................................................................................................................................
8
15 Nov 2008
G20
Washington DC
Summit
2 Apr 2009
G20
London
Summit
25 Sep 2009
G20
Pittsburg
Summit
31 Dec 2009
26 Jun 2010
G20
Toronto
Summit
12 Nov 2010
G20
Seoul
Summit
29 Mar 2011
June 2012
July 2013
Non esitate a contattarci e sarà nostra cura rispondere a tutte le
vostre domande sulla voluntary disclosure.
Fonte: OECD‘s Current Tax Agenda April 2011, S. 103; Global Forum Information
Brief, Juli 2013, S. 4
5Sanzioni .................................................................................................................................................................................................................................. 8
6Costi .......................................................................................................................................................................................................................................... 11
7Rischi ...................................................................................................................................................................................................................................... 11
8
L’approccio di EY alla voluntary disclosure ....................................................................................................... 12
La Svizzera, oltre ad aver sottoscritto la Convenzione OCSE sulla
reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ha concluso
con diversi Stati specifici accordi bilaterali improntati sullo scambio
automatico di informazioni (TIEAs). Inoltre, il 14 gennaio 2015 il
Consiglio Federale, facendo seguito al dichiarato intento di
9Contatti ................................................................................................................................................................................................................................... 14
Marco Ragusa
Partner
EY Milano
Rolf Geier
Partner
EY Zurigo
La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani |
3
1
2
Le iniziative del
governo italiano
La Voluntary
Disclosure in Italia
Sulla scia dell’esperienza di altri paesi quali Stati Uniti, Germania,
Regno Unito e Francia, il governo italiano ha introdotto la disciplina
della voluntary disclosure nell’ordinamento italiano al fine di
incentivare il rientro dei capitali detenuti all’estero da contribuenti
italiani in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale.
La voluntary disclosure è rivolta principalmente ai contribuenti
(persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non
commerciali) che detengono all’estero investimenti ed attività
finanziarie in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
(consistenti nella omessa/infedele compilazione del quadro RW
della dichiarazione dei redditi). Essa è inoltre accessibile alla
società di capitali al fine di rettificare eventuali violazioni fiscali
commesse in Italia.
Dopo la mancata conversione in legge del D.L. n. 4/2014 recante
le disposizioni per l’emersione volontaria dei capitali illecitamente
detenuti all’estero, il parlamento italiano ha approvato la Legge 15
dicembre 2014, n. 186 che, nel recepire gran parte dei contenuti
già presenti nel decaduto D.L. n. 4/2014, ha altresì accolto alcune
delle tante richieste di semplificazione auspicate da intermediari
finanziari e professionisti. In particolare, si introduce la possibilità
di sanare anche le violazioni effettuate in Italia, sia da parte
delle persone fisiche che da parte delle società, e, per patrimoni
di ammontare contenuto, si introduce un criterio forfetario di
determinazione dei redditi prodotti negli anni ancora soggetti ad
accertamento con assoggettamento degli stessi a tassazione con
aliquota pari al 27%.
L’introduzione della voluntary disclosure si colloca nell’ambito
della più ampia strategia di contrasto agli illeciti di nature fiscale
perseguita dal governo italiano alla quale sono da ascrivere anche
l’introduzione, sempre ad opera della Legge n. 186/2015, del
reato di autoriciclaggio nonché il raggiungimento di nuovi accordi
bilaterali che renderanno di fatto impossibile l’anonimato dei
contribuenti italiani che detengono capitali all’estero.
In questa brochure illustreremo le caratteristiche principali della
nuova procedura di voluntary disclosure ed i connessi vantaggi e
criticità.
L’ambito oggettivo della procedura è molto ampio e coincide con
tutti gli investimenti ed attività finanziarie che avrebbero dovuto
essere dichiarati nel quadro RW. A titolo esemplificativo, potranno
essere regolarizzati conti correnti, strumenti finanziari quali
partecipazioni, obbligazioni, quote in fondi comuni di investimento
e derivati, polizze assicurative, gioielli, immobili, opere d’arte,
imbarcazioni e via dicendo.
Dal punto di vista soggettivo, la procedura coinvolge non solo il
titolare giuridico dell’attività estera ma anche il “titolare effettivo”,
i cointestatari e coloro che hanno, comunque, avuto la disponibilità
effettiva delle somme e delle attività finanziarie estere. L’adesione
alla procedura deve essere spontanea e può instaurarsi a
condizione che l’Amministrazione Finanziaria non abbia già avviato
nei confronti del contribuente verifiche sulle attività detenute
all’estero.
La voluntary disclosure prende avvio con la presentazione in
via telematica all’Agenzia delle Entrate di uno specifico modello
nel quale oltre ai dati anagrafici, devono essere riportati i saldi
delle attività detenute all’estero nonché i maggiori imponibili e le
imposte non applicate.
Calcolo delle imposte sui redditi in sede di voluntary disclosure
Contrariamente ai precedenti “scudi fiscali” la voluntary disclosure
non consente l’anonimato.
Coloro che decidono di regolarizzare le attività detenute all’estero
dovranno infatti autodenunciarsi e fornire alle Autorità Fiscali
italiane tutti i documenti necessari a ricostruire il rapporto
tributario con riferimento agli asset detenuti all’estero nei 5
ovvero 10 anni precedenti (a seconda del paese in cui le attività
sono detenute e del tipo di violazione fiscale commessa - si veda
quanto riportato in Tabella 1) .
In luogo della determinazione analitica dei redditi prodotti dai
capitali detenuti all’estero, il contribuente può optare per la
determinazione forfetaria degli stessi nei casi in cui la media delle
attività finanziarie al termine di ogni periodo di imposta oggetto
della voluntary disclosure non ecceda EUR 2 milioni. In questo
caso, il rendimento è forfetariamente stabilito nella misura del
5% dei capitali detenuti al termine di ciascun periodo d’imposta
accertabile e lo stesso viene assoggettato ad imposta con aliquota
del 27%.
Il reato di “auto-riciclaggio”
La legge n. 186 del 2014 ha introdotto il reato di “ auto-riciclaggio”
nell’ordinamento penale italiano. In particolare, viene ora prevista
la reclusione da 2 a 8 anni e una multa da EUR 5.000 a 25.000
a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un
delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
economiche finanziare, imprenditoriali o speculative il denaro, i
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto,
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di
un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
Ne consegue che, a partire dal 2015, chi impiega in attività
economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative i frutti
derivanti dal reato di evasione fiscale, sarà altresì punibile, con le
anzidette pene, per il reato di autoriciclaggio.
4
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
3
Periodi per i quali
è possibile aderire
alla procedura
Ciononostante, il contribuente che detiene capitali in un paese
inserito nella black list dovrà comunicare solamente i redditi
prodotti tra il 2010 e il 2013 (si rimanda, ancora una volta,
a quanto riportato nella Tabella 1 di seguito) se si verificano
congiuntamente le seguenti condizioni:
6
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
Il 16 gennaio 2015 Italia e Svizzera hanno annunciato il
raggiungimento di un accordo che contempla lo scambio
di informazioni. Entrambi i governi sono attualmente
impegnati nella preparazione di un protocollo di modifica della
convenzione contro la doppia imposizione Italia – Svizzera (CDT
Italia – Svizzera). Oltre al protocollo, i due paesi hanno anche
concordato una roadmap che sarà pubblicata contestualmente
al protocollo. Per quanto concerne la voluntary disclosure,
la roadmap stabilisce la possibilità, per i contribuenti italiani
detentori di un conto presso una banca svizzera, di partecipare
alla voluntary disclosure alle stesse condizioni previste per
i paesi non inclusi nella black list e di beneficiare, quindi, di
sanzioni ridotte. Inoltre, gli intermediari finanziari e i loro
impiegati non saranno responsabili per le violazioni fiscali
commesse dai loro clienti.
Omessa dichiarazione
dei redditi
Infedele dichiarazione
dei redditi
 Svizzera in futuro — (dopo entrata in vigore
dello scambio di informazioni con l‘Italia)
White list
Black list
White list
Periodo imposta accertabile fino al
Black list
il quale le attività finanziarie oggetto di disclosure sono
detenute a trasmettere alle Autorità Fiscali italiane le
informazioni concernenti le attività medesime; una copia
dell’autorizzazione, controfirmata dall’intermediario, è
depositata insieme al modulo per l’adesione alla voluntary
disclosure. Tale procedura (l’autorizzazione e la trasmissione
alle autorità fiscali italiane) deve essere anche adottata nei
casi di trasferimento delle attività oggetto di collaborazione
volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dall’Italia o da uno degli Stati membri dell’Unione europea o
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Omessa/Infedele
presentazione quadro RW
White list
2. Il contribuente autorizza per iscritto l’intermediario presso
Tabella 1
Periodi d’imposta per i quali si applica la voluntary disclosure
Black list
Per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in un paese
white list, il contribuente dovrà comunicare, nell’ambito della
procedura di Voluntary Disclosure, i valori relativi agli asset
detenuti nei periodi d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2013
per il quadro RW e i redditi percepiti tra il 2010 ed il 2013
ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione
o tra il 2009 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione. Per
quanto riguarda, invece, gli investimenti e attività detenuti
in un paese incluso nella black list, i termini di accertamento
si raddoppiano. Aderendo alla nuova voluntary disclosure
il contribuente dovrà comunicare i valori relativi agli asset
detenuti nei periodi d’imposta compresi tra il 2004 e il 2013
per il quadro RW – e i redditi percepiti tra il 2006 e il 2013 ai
fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione o tra
il 2009 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione.
disclosure (e cioè entro il 2 marzo 2015) il paese incluso
nella black list, nel quale sono detenute le attività rilevanti
ai fini black list, sottoscrive con l’Italia un accordo per lo
scambio di informazioni; e
Dichiarazione
da inoltrare entro
il 30.9.
L’istanza di ammissione deve riguardare tutti i periodi per i
quali non sono ancora chiusi i termini per l’accertamento. Tali
termini variano in base al luogo di detenzione della attività da
regolarizzare ed al superamento delle soglie previste per la
rilevanza penale delle violazioni commesse dal contribuente.
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della voluntary
Periodo di imposta
Possono essere sanate le violazioni degli obblighi di
dichiarazione commesse fino al 30 Settembre 2014.
2004
2005
31-dic-15
31-dic-10
31-dic-15
31-dic-10
31-dic-13
31-dic-09
2005
2006
31-dic-16
31-dic-11
31-dic-16
31-dic-11
31-dic-14
31-dic-10
2006
2007
31-dic-17
31-dic-12
31-dic-17
31-dic-12
31-dic-15
31-dic-11
2007
2008
31-dic-18
31-dic-13
31-dic-18
31-dic-13
31-dic-16
31-dic-12
2008
2009
31-dic-19
31-dic-14
31-dic-19
31-dic-14
31-dic-17
31-dic-13
2009
2010
31-dic-20
31-dic-15
31-dic-20
31-dic-15
31-dic-18
31-dic-14
2010
2011
31-dic-21
31-dic-16
31-dic-21
31-dic-16
31-dic-19
31-dic-15
31-dic-16
2011
2012
31-dic-22
31-dic-17
31-dic-22
31-dic-17
31-dic-20
2012
2013
31-dic-23
31-dic-18
31-dic-23
31-dic-18
31-dic-21
31-dic-17
2013
2014
31-dic-24
31-dic-19
31-dic-24
31-dic-19
31-dic-22
31-dic-18
 Svizzera oggi — Paese black list
Si fa presente che è all’esame del parlamento un emendamento che, al ricorrere delle
condizioni elencate nei punti 1) e 2) precedenti, consente di evitare il raddoppio dei
termini di contestazione delle sanzioni per omessa/infedele compilazione del quadro
RW, riducendolo ai periodi dal 2009 al 2013.
La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani |
7
4
5
Svolgimento della
procedura
Effetti della procedura di
voluntary disclosure
Sarà possibile aderire alla voluntary disclosure fino al 30
Settembre 2015 e la richiesta di ammissione è irrevocabile e potrà
essere presentata una sola volta.
Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
comporta effetti favorevoli sia con riferimento alle sanzioni penali
che amministrative.
In assenza delle condizioni di cui alla lettera b), il perfezionamento
della voluntary disclosure comporta l’applicazione delle sanzioni
per omessa/infedele dichiarazione al 75% del minimo edittale.
L’istanza di voluntary disclosure viene presentata in via telematica
all’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni penali
Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
comporta l’esclusione della punibilità per i seguenti reati:
Le sanzioni irrogate nella misura sopra indicata potranno essere
ulteriormente ridotte ad 1/3 nel caso in cui il contribuente decida
di pagare senza fare opposizione.
•omesso versamento ritenute certificate;
L’Austria rientra nella white list italiana mentre la Svizzera è
tuttora inclusa nella black list. Con l’entrata in vigore del protocollo
di modifica alla CDT Italia-Svizzera la Svizzera dovrebbe essere
rimossa dalle black list italiane nelle quali è stata fino ad oggi
inclusa in ragione dell’assenza di una procedura di scambio di
informazioni. Conseguentemente, le sanzioni minime previste
per le violazioni che coinvolgono investimenti in paesi white list si
renderanno applicabili anche agli investimenti detenuti in Svizzera,
come anche il beneficio della riduzione al 50% prevista dalla
voluntary disclosure.
Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate elabora la pratica
ed emette nei confronti del contribuente (i) un invito al
contraddittorio recante la liquidazione delle imposte sui redditi e
relative sanzioni e (ii) un atto di contestazione delle sanzioni per
l’omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione
dei redditi.
La procedura si perfeziona con il pagamento delle somme dovute,
che potrà essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante
3 rate mensili di uguale importo. Il mancato pagamento di una rata
farà decadere gli effetti della procedura.
Non è ammessa la compensazione attraverso l’utilizzo dei crediti
di imposta.
•omesso versamento di IVA;
•dichiarazione fraudolenta;
•dichiarazione infedele;
•omessa dichiarazione;
•riciclaggio/autoriciclaggio dei proventi derivanti dai
sopraelencati reati.
Sanzioni amministrative
Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti l‘Agenzia delle
Entrate comunica all’Autorità giudiziaria la conclusione della
procedura di collaborazione volontaria al fine di escludere la
punibilità dei reati coperti dalla procedura.
Le modalità applicative saranno dettagliate in modo più specifico
da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che
dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di gennaio 2015.
Omessa/infedele compilazione del quadro RW
Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
comporta la riduzione al 50% del minimo edittale delle sanzioni per
omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione
dei redditi (cfr. Tabella 2 di seguito) qualora gli investimenti ed
attività finanziarie siano detenuti:
a) in Stati Membri dell’Unione Europea e in Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white
list;
b) in Stati diversi da quelli sopra indicati (black list) al ricorrere
delle seguenti condizioni (cd. contribuente trasparente):
i) successivamente alla richiesta di voluntary disclosure le
attività patrimoniali o finanziarie vengono trasferite in Italia
o in Stati dell’Unione europea inclusi nella white list;
ii) successivamente alla richiesta di voluntary disclosure le
attività sono mantenute in stati black list ed il contribuente
autorizza la banca, o altro intermediario straniero, a
comunicare ogni informazione rilevante sulle attività estere
all’amministrazione finanziaria italiana.
8
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
Tabella 2
Sanzioni e le riduzioni concesse dalla voluntary disclosure.
Situazione paese e comportamento
contribuente
Contribuente
Trasparente
Sanzioni
minime (%)
Riduzione
per voluntary
disclosure (%)
Sanzioni
irrogate
(%)
Definizione
a 1/3 (%)
White list
—
3%
50%
1,50%
0,50%
Black list con accordo
Si
3%
50%
1,50%
0,50%
Black list con accordo
No
3%
25%
2,25%
0,75%
Black list senza accordo
Si
3%
50%
3%
1%
Black list senza accordo
No
3%
25%
4,50%
1,50%
La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani |
9
6
Infedele od omessa dichiarazione dei redditi
In caso di adesione alla voluntary disclosure il contribuente
beneficia della riduzione al 75% del minimo edittale delle sanzioni
amministrative previste dalla legge per omessa o infedele
dichiarazione dei redditi.
Inoltre, le sanzioni irrogate nella misura sopra indicata potranno
essere ulteriormente ridotte ad 1/6 nel caso in cui il contribuente
decida di pagare senza fare opposizione.
Tabella 3
Sanzioni per “infedele dichiarazione”
Luogo di produzione
del maggior reddito
ITALIA
ESTERO
Paese di detenzione
delle attività
Minimo
edittale (%)
Sanzioni
irrogate (%)
Definizione a
1/6 (%)
White list
100%
75%
12,50%
Black list con accordo
100%
75%
12,50%
Black list senza accordo
200%
150%
25%
White list
133%
100%
16,67%
Black list con accordo
133%
100%
16,67%
Black list senza accordo
267%
200%
33,33%
Minimo
edittale (%)
Sanzioni
irrogate (%)
Definizione a
1/6 (%)
White list
120%
90%
15%
Black list con accordo
120%
90%
15%
Black list senza accordo
240%
180%
30%
White list
160%
120%
20%
Black list con accordo
160%
120%
20%
Black list senza accordo
320%
240%
40%
Tabella 4
Sanzioni per “omessa dichiarazione”
Luogo di produzione
del maggior reddito
ITALIA
ESTERO
10
Paese di detenzione
delle attività
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
7
Costi
Rischi
Il costo effettivo della procedura in termini di sanzioni ed interessi
può variare significativamente, e dipende da diversi fattori, quali
ad esempio: l’avvenuta tassazione o meno, in origine, delle attività
detenute all’estero, il numero di anni di violazione della normativa
sul monitoraggio fiscale, il numero di anni accertabili in funzione
del paese dove sono detenute le attività.
La procedura italiana di comunicazione volontaria contiene ancora
alcune “aree grigie” che devono essere valutate correttamente al
fine di prendere una decisione informata.
Bisogna, infatti, ricordare che la voluntary disclosure consente la
non punibilità per reati amministrativi e penali al solo soggetto
aderente alla procedura. Gli effetti della comunicazione volontaria
non si estendono dunque automaticamente ad altri soggetti
quali figli, coniugi, parenti. Affinché la non punibilità prevista
dalla voluntary disclosure operi anche nei loro confronti, ognuno
di questi soggetti dovrà pertanto aderire individualmente alla
procedura.
In questo contesto, la presenza di un professionista capace
di valutare correttamente la documentazione da inviare alle
Autorità Fiscali è altamente consigliato al fine di assicurare che la
procedura sia correttamente completata e possa, quindi, espletare
i suoi effetti.
La nuova voluntary disclosure rappresenta per i contribuenti
italiani l’ultima opportunità di regolarizzare la loro posizione con il
fisco italiano. È infatti opportuno ricordare che a partire dal 2018
la Svizzera entrerà a far parte del sistema di scambio automatico
di informazioni e sarà, quindi, obbligata a rilasciare alle Autorità
Fiscali italiane informazioni sui detentori di conti correnti. Inoltre,
in seguito all’imminente firma dell’accordo bilaterale tra Italia
e Svizzera, l’Amministrazione finanziaria elvetica potrà, già a
partire dal 2015, fornire alle autorità fiscali italiane le informazioni
finanziarie riguardanti un particolare cliente o gruppi di clienti.
La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 11
8
L’approccio di EY alla
Voluntary Disclosure
EY mette a disposizione dei suoi clienti un team specializzato
ed interamente dedicato alla voluntary disclosure, composto
da avvocati e commercialisti dotati di un’ampia conoscenza del
settore dei servizi finanziari e bancari e capaci di garantire una
gestione ottimale ed efficace dei rapporti con l’Agenzia delle
Entrate.
Grazie all’estensione globale del suo network, alla peculiare
struttura organizzativa, all’elevato numero di professionisti
qualificati ed insieme all’esperienza maturata nelle procedure di
emersione volontaria già introdotte in altri paesi, EY è in grado di
gestire più pratiche in più paesi contemporaneamente.
Attraverso la nostra fitta rete di sedi in Italia e all’estero, vi
offriamo la possibilità di effettuare l’esame della documentazione
bancaria e finanziaria della clientela direttamente presso la sede
svizzera (o estera) della banca oppure presso uno dei nostri uffici
esteri.
Più in dettaglio, l’approccio di EY alla voluntary disclosure si
concentra su:
a)Come supportare al meglio i contribuenti
• Primo incontro con i clienti
Un team selezionato di professionisti incontra i contribuenti
italiani per effettuare un primo screening degli investimenti
all’estero e delle attività estere di natura finanziaria oggetto
della voluntary disclosure e per descrivere al cliente il
funzionamento pratico della procedura di comunicazione
volontaria.
• Stima del costo della procedura
Sulla base delle informazioni fornite dalla banca o dai clienti
EY effettua una stima del costo complessivo della procedura in
termini di imposte, sanzioni, interessi e onorari professionali.
• Assistenza con la procedura di voluntary disclosure
Sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte,
EY redige l’istanza di voluntary disclosure e la inoltra
telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Successivamente,
i professionisti di EY incontreranno i funzionari dell’Agenzia
delle Entrate per definire nel concreto le somme da versare per
concludere con successo la procedura.
• Conclusione della procedura
I professionisti di EY concordano con l’Agenzia delle Entrate i
contenuti dell’atto di definizione degli avvisi di accertamento e
degli atti di irrogazione delle sanzioni e comunicano al cliente
le somme da versare a titolo di imposte, sanzioni ed interessi,
predisponendo anche i relativi modelli di versamento.
12
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
b)Come supportare al meglio gli intermediari finanziari
I programmi di voluntary disclosure come quello introdotto in
Italia rappresentano una sfida logistica per le banche. Avere
a disposizione localmente un team specializzato su questa
tematica, consente alle banche (ed in particolare ai loro
dipartimenti commerciale e legale) di sfruttare l’esperienza e le
capacità gestionali acquisite in progetti precedenti.
In aggiunta, EY è in grado di mettere a vostra disposizione i
contatti di consulenti fiscali italiani specializzati su tematiche
inerenti le voluntary disclosure e può assistervi nell’organizzare
incontri per i vostri clienti o per il vostro personale di frontoffice e commerciale. L’assistenza iniziale, solitamente
gratuita, è fornita da un team selezionato direttamente
presso le vostre sedi in Svizzera, Liechtenstein, Italia o in
qualsiasi altro paese. EY può inoltre farsi carico dei documenti
bancari (utilizzando sistemi codificati e sicuri di trasferimento
dati, come ad esempio le e-Room) e controllare che siano
completi ed appropriati per soddisfare gli scopi della voluntary
disclosure. Infine, EY è in grado di fornire alle banche un
parere specialistico sui casi completati, per finalità generali di
regolarizzazione e a beneficio di futuri progetti ed attività.
Avere a disposizione un consulente unico, dotato di un
approccio consolidato e collaudato e di un’estesa esperienza
acquisita in altri progetti inerenti le procedure di voluntary
disclosure di informazioni fiscali garantisce a voi e ai vostri
clienti di affrontare le sfide poste dalla voluntary disclosure
italiana con successo.
La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 13
9
Contatti
Contatti
Per ulteriori informazioni contattare:
Svizzera
Baden
Basel
Aarau
Zürich
Zug
Luzern
Bern
Il nostro team composto da avvocati e specialisti fiscal di grande
esperienza, sia svizzeri che italiani, è a disposizione per offrire
consulenza a clienti italiani in tutta la Svizzera dietro richiesta del
cliente o della banca. Oltre ai nostri uffici di Zurigo e Lugano, è
possibile contattare altri nove uffici EY in Svizzera e Lichtenstein.
St. Gallen
Vaduz
Lausanne
Genf
Lugano
Italia
Milano
Torino
Bergamo
Brescia
Vernona
Treviso
Avvocati e consulenti fiscali specializzati in voluntary disclosure
sono a vostra disposizione presso i nostri uffici di Milano e Roma.
Trieste
Martin Seevers
Tax Partner (EY Zurigo)
Telefono: +41 58 286 39 35
E-Mail:[email protected]
Marco Ragusa
FSO Tax Country Leader –
Tax Partner (EY Milano)
Telefono: +39 02 8514 926
E-Mail: [email protected]
Maria Antonietta Biscozzi
Tax Controversy Country Leader –
Tax Partner (EY Milano)
Telefono: +39 02 8514 312
E-Mail: [email protected]
Padova
Bolonga
Genova
Firenze
Internazionale
Perugia
Roma
Napoli
14
Rolf Geier
FSO Tax Partner (EY Zurigo)
Telefono: +41 58 286 39 35
E-Mail: [email protected]
Bari
| La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani
Gli uffici del nostro network internazionale sono a disposizione
per offrire supporto in materie internazionali complesse (es.
Austria, Lussemburgo, USA).
Paolo Zucca
FSO– Tax Partner (EY Milano)
Telefono: +39 02 8514 938
E-Mail: [email protected]
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
L‘organizzazione globale EY in sintesi
L’organizzazione EY globale è leader mondiale nei servizi professionali
di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale,
transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri
servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle
economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la
loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al
raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo
fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre
persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.
L’organizzazione EY globale indica l’organizzazione globale di cui fanno
parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited (EYG) ciascuna delle
quali è un’entità legale autonoma e non ha responsabilità per le azioni oppure
omissioni delle altre società. Ernst & Young Global Limited, una “Private
Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti.
Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com.
L’organizzazione EY è rappresentata dalla Ernst & Young AG, Basilea,
con dieci sedi in Svizzera e in Liechtenstein dalla Ernst & Young AG, Vaduz.
“EY” e “noi” si riferisce alla Ernst & Young AG, Basilea, una società membro
di Ernst & Young Global Limited.
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BKL1501-021
ED None
Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa
a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una
valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale
EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di
azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente
pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con
un professionista competente della materia.
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La voluntary disclosure dei capitali detenuti all`estero