La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani Premessa La crisi dei debiti sovrani ha indotto gli Stati ad adottare un approccio globale e coordinato nella lotta all’evasione fiscale internazionale. supportare il Common Reporting Standard approvato dall’OCSE, ha iniziato due consultazioni riguardanti i fondamenti legali richiesti per la futura introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Sotto la pressione del G20 e degli altri organismi sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale, sin dal 2008 tutti i più importanti centri finanziari, tra cui la Svizzera, hanno concluso con i principali Paesi oltre 1’100 nuovi accordi conformi agli standard elaborati dall’OCSE e improntati a criteri di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali (si veda la Figura 1 di seguito). Content Figura 1 Nuovi accordi bilaterali dal 2008 (a livello mondiale) 1.200 1.100 Premessa ............................................................................................................................................................................................................................. 3 1 Le iniziative del governo italiano .......................................................................................................................................... 4 Totale nuovi accordi bilaterali 1.000 800 800 606 600 Italia e Svizzera hanno espresso la loro ferma intenzione di finalizzare l’accordo sullo scambio automatico di informazioni il prima possibile. In questa brochure spieghiamo perché è diventato importante regolarizzare gli assets detenuti in Svizzera non dichiarati al fisco italiano e vi spieghiamo come farlo avvalendosi della nuova normativa italiana in tema di voluntary disclosure. 656 524 364 400 La regolarizzazione degli asset non dichiarati da un lato e la garanzia dell’accesso al mercato alle banche svizzere dall’altro, hanno da sempre rappresentato i due pilastri alla base delle negoziazioni sullo scambio automatico di informazioni. A tal fine sembra evidente che, da un lato, le banche svizzere eviteranno di accettare asset non dichiarati da parte dei loro clienti e, dall’altro, saranno attive nel supportare i propri clienti laddove questi abbiano la possibilità di optare per il regime di emersione volontaria dei capitali irregolarmente detenuti all’estero. 229 200 2La voluntary disclosure in Italia .............................................................................................................................................. 4 44 65 0 3 Periodi per i quali è possibile aderire alla procedura ....................................................................... 6 4 Svolgimento della procedura ........................................................................................................................................................ 8 15 Nov 2008 G20 Washington DC Summit 2 Apr 2009 G20 London Summit 25 Sep 2009 G20 Pittsburg Summit 31 Dec 2009 26 Jun 2010 G20 Toronto Summit 12 Nov 2010 G20 Seoul Summit 29 Mar 2011 June 2012 July 2013 Non esitate a contattarci e sarà nostra cura rispondere a tutte le vostre domande sulla voluntary disclosure. Fonte: OECD‘s Current Tax Agenda April 2011, S. 103; Global Forum Information Brief, Juli 2013, S. 4 5Sanzioni .................................................................................................................................................................................................................................. 8 6Costi .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 7Rischi ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 8 L’approccio di EY alla voluntary disclosure ....................................................................................................... 12 La Svizzera, oltre ad aver sottoscritto la Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ha concluso con diversi Stati specifici accordi bilaterali improntati sullo scambio automatico di informazioni (TIEAs). Inoltre, il 14 gennaio 2015 il Consiglio Federale, facendo seguito al dichiarato intento di 9Contatti ................................................................................................................................................................................................................................... 14 Marco Ragusa Partner EY Milano Rolf Geier Partner EY Zurigo La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 3 1 2 Le iniziative del governo italiano La Voluntary Disclosure in Italia Sulla scia dell’esperienza di altri paesi quali Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia, il governo italiano ha introdotto la disciplina della voluntary disclosure nell’ordinamento italiano al fine di incentivare il rientro dei capitali detenuti all’estero da contribuenti italiani in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale. La voluntary disclosure è rivolta principalmente ai contribuenti (persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali) che detengono all’estero investimenti ed attività finanziarie in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (consistenti nella omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi). Essa è inoltre accessibile alla società di capitali al fine di rettificare eventuali violazioni fiscali commesse in Italia. Dopo la mancata conversione in legge del D.L. n. 4/2014 recante le disposizioni per l’emersione volontaria dei capitali illecitamente detenuti all’estero, il parlamento italiano ha approvato la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 che, nel recepire gran parte dei contenuti già presenti nel decaduto D.L. n. 4/2014, ha altresì accolto alcune delle tante richieste di semplificazione auspicate da intermediari finanziari e professionisti. In particolare, si introduce la possibilità di sanare anche le violazioni effettuate in Italia, sia da parte delle persone fisiche che da parte delle società, e, per patrimoni di ammontare contenuto, si introduce un criterio forfetario di determinazione dei redditi prodotti negli anni ancora soggetti ad accertamento con assoggettamento degli stessi a tassazione con aliquota pari al 27%. L’introduzione della voluntary disclosure si colloca nell’ambito della più ampia strategia di contrasto agli illeciti di nature fiscale perseguita dal governo italiano alla quale sono da ascrivere anche l’introduzione, sempre ad opera della Legge n. 186/2015, del reato di autoriciclaggio nonché il raggiungimento di nuovi accordi bilaterali che renderanno di fatto impossibile l’anonimato dei contribuenti italiani che detengono capitali all’estero. In questa brochure illustreremo le caratteristiche principali della nuova procedura di voluntary disclosure ed i connessi vantaggi e criticità. L’ambito oggettivo della procedura è molto ampio e coincide con tutti gli investimenti ed attività finanziarie che avrebbero dovuto essere dichiarati nel quadro RW. A titolo esemplificativo, potranno essere regolarizzati conti correnti, strumenti finanziari quali partecipazioni, obbligazioni, quote in fondi comuni di investimento e derivati, polizze assicurative, gioielli, immobili, opere d’arte, imbarcazioni e via dicendo. Dal punto di vista soggettivo, la procedura coinvolge non solo il titolare giuridico dell’attività estera ma anche il “titolare effettivo”, i cointestatari e coloro che hanno, comunque, avuto la disponibilità effettiva delle somme e delle attività finanziarie estere. L’adesione alla procedura deve essere spontanea e può instaurarsi a condizione che l’Amministrazione Finanziaria non abbia già avviato nei confronti del contribuente verifiche sulle attività detenute all’estero. La voluntary disclosure prende avvio con la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate di uno specifico modello nel quale oltre ai dati anagrafici, devono essere riportati i saldi delle attività detenute all’estero nonché i maggiori imponibili e le imposte non applicate. Calcolo delle imposte sui redditi in sede di voluntary disclosure Contrariamente ai precedenti “scudi fiscali” la voluntary disclosure non consente l’anonimato. Coloro che decidono di regolarizzare le attività detenute all’estero dovranno infatti autodenunciarsi e fornire alle Autorità Fiscali italiane tutti i documenti necessari a ricostruire il rapporto tributario con riferimento agli asset detenuti all’estero nei 5 ovvero 10 anni precedenti (a seconda del paese in cui le attività sono detenute e del tipo di violazione fiscale commessa - si veda quanto riportato in Tabella 1) . In luogo della determinazione analitica dei redditi prodotti dai capitali detenuti all’estero, il contribuente può optare per la determinazione forfetaria degli stessi nei casi in cui la media delle attività finanziarie al termine di ogni periodo di imposta oggetto della voluntary disclosure non ecceda EUR 2 milioni. In questo caso, il rendimento è forfetariamente stabilito nella misura del 5% dei capitali detenuti al termine di ciascun periodo d’imposta accertabile e lo stesso viene assoggettato ad imposta con aliquota del 27%. Il reato di “auto-riciclaggio” La legge n. 186 del 2014 ha introdotto il reato di “ auto-riciclaggio” nell’ordinamento penale italiano. In particolare, viene ora prevista la reclusione da 2 a 8 anni e una multa da EUR 5.000 a 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche finanziare, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Ne consegue che, a partire dal 2015, chi impiega in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative i frutti derivanti dal reato di evasione fiscale, sarà altresì punibile, con le anzidette pene, per il reato di autoriciclaggio. 4 | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani 3 Periodi per i quali è possibile aderire alla procedura Ciononostante, il contribuente che detiene capitali in un paese inserito nella black list dovrà comunicare solamente i redditi prodotti tra il 2010 e il 2013 (si rimanda, ancora una volta, a quanto riportato nella Tabella 1 di seguito) se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 6 | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani Il 16 gennaio 2015 Italia e Svizzera hanno annunciato il raggiungimento di un accordo che contempla lo scambio di informazioni. Entrambi i governi sono attualmente impegnati nella preparazione di un protocollo di modifica della convenzione contro la doppia imposizione Italia – Svizzera (CDT Italia – Svizzera). Oltre al protocollo, i due paesi hanno anche concordato una roadmap che sarà pubblicata contestualmente al protocollo. Per quanto concerne la voluntary disclosure, la roadmap stabilisce la possibilità, per i contribuenti italiani detentori di un conto presso una banca svizzera, di partecipare alla voluntary disclosure alle stesse condizioni previste per i paesi non inclusi nella black list e di beneficiare, quindi, di sanzioni ridotte. Inoltre, gli intermediari finanziari e i loro impiegati non saranno responsabili per le violazioni fiscali commesse dai loro clienti. Omessa dichiarazione dei redditi Infedele dichiarazione dei redditi Svizzera in futuro — (dopo entrata in vigore dello scambio di informazioni con l‘Italia) White list Black list White list Periodo imposta accertabile fino al Black list il quale le attività finanziarie oggetto di disclosure sono detenute a trasmettere alle Autorità Fiscali italiane le informazioni concernenti le attività medesime; una copia dell’autorizzazione, controfirmata dall’intermediario, è depositata insieme al modulo per l’adesione alla voluntary disclosure. Tale procedura (l’autorizzazione e la trasmissione alle autorità fiscali italiane) deve essere anche adottata nei casi di trasferimento delle attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o da uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Omessa/Infedele presentazione quadro RW White list 2. Il contribuente autorizza per iscritto l’intermediario presso Tabella 1 Periodi d’imposta per i quali si applica la voluntary disclosure Black list Per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in un paese white list, il contribuente dovrà comunicare, nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure, i valori relativi agli asset detenuti nei periodi d’imposta compresi tra il 2009 ed il 2013 per il quadro RW e i redditi percepiti tra il 2010 ed il 2013 ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione o tra il 2009 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti e attività detenuti in un paese incluso nella black list, i termini di accertamento si raddoppiano. Aderendo alla nuova voluntary disclosure il contribuente dovrà comunicare i valori relativi agli asset detenuti nei periodi d’imposta compresi tra il 2004 e il 2013 per il quadro RW – e i redditi percepiti tra il 2006 e il 2013 ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione o tra il 2009 e il 2013 in caso di omessa dichiarazione. disclosure (e cioè entro il 2 marzo 2015) il paese incluso nella black list, nel quale sono detenute le attività rilevanti ai fini black list, sottoscrive con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni; e Dichiarazione da inoltrare entro il 30.9. L’istanza di ammissione deve riguardare tutti i periodi per i quali non sono ancora chiusi i termini per l’accertamento. Tali termini variano in base al luogo di detenzione della attività da regolarizzare ed al superamento delle soglie previste per la rilevanza penale delle violazioni commesse dal contribuente. 1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della voluntary Periodo di imposta Possono essere sanate le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 Settembre 2014. 2004 2005 31-dic-15 31-dic-10 31-dic-15 31-dic-10 31-dic-13 31-dic-09 2005 2006 31-dic-16 31-dic-11 31-dic-16 31-dic-11 31-dic-14 31-dic-10 2006 2007 31-dic-17 31-dic-12 31-dic-17 31-dic-12 31-dic-15 31-dic-11 2007 2008 31-dic-18 31-dic-13 31-dic-18 31-dic-13 31-dic-16 31-dic-12 2008 2009 31-dic-19 31-dic-14 31-dic-19 31-dic-14 31-dic-17 31-dic-13 2009 2010 31-dic-20 31-dic-15 31-dic-20 31-dic-15 31-dic-18 31-dic-14 2010 2011 31-dic-21 31-dic-16 31-dic-21 31-dic-16 31-dic-19 31-dic-15 31-dic-16 2011 2012 31-dic-22 31-dic-17 31-dic-22 31-dic-17 31-dic-20 2012 2013 31-dic-23 31-dic-18 31-dic-23 31-dic-18 31-dic-21 31-dic-17 2013 2014 31-dic-24 31-dic-19 31-dic-24 31-dic-19 31-dic-22 31-dic-18 Svizzera oggi — Paese black list Si fa presente che è all’esame del parlamento un emendamento che, al ricorrere delle condizioni elencate nei punti 1) e 2) precedenti, consente di evitare il raddoppio dei termini di contestazione delle sanzioni per omessa/infedele compilazione del quadro RW, riducendolo ai periodi dal 2009 al 2013. La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 7 4 5 Svolgimento della procedura Effetti della procedura di voluntary disclosure Sarà possibile aderire alla voluntary disclosure fino al 30 Settembre 2015 e la richiesta di ammissione è irrevocabile e potrà essere presentata una sola volta. Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure comporta effetti favorevoli sia con riferimento alle sanzioni penali che amministrative. In assenza delle condizioni di cui alla lettera b), il perfezionamento della voluntary disclosure comporta l’applicazione delle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione al 75% del minimo edittale. L’istanza di voluntary disclosure viene presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Sanzioni penali Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure comporta l’esclusione della punibilità per i seguenti reati: Le sanzioni irrogate nella misura sopra indicata potranno essere ulteriormente ridotte ad 1/3 nel caso in cui il contribuente decida di pagare senza fare opposizione. •omesso versamento ritenute certificate; L’Austria rientra nella white list italiana mentre la Svizzera è tuttora inclusa nella black list. Con l’entrata in vigore del protocollo di modifica alla CDT Italia-Svizzera la Svizzera dovrebbe essere rimossa dalle black list italiane nelle quali è stata fino ad oggi inclusa in ragione dell’assenza di una procedura di scambio di informazioni. Conseguentemente, le sanzioni minime previste per le violazioni che coinvolgono investimenti in paesi white list si renderanno applicabili anche agli investimenti detenuti in Svizzera, come anche il beneficio della riduzione al 50% prevista dalla voluntary disclosure. Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate elabora la pratica ed emette nei confronti del contribuente (i) un invito al contraddittorio recante la liquidazione delle imposte sui redditi e relative sanzioni e (ii) un atto di contestazione delle sanzioni per l’omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. La procedura si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, che potrà essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante 3 rate mensili di uguale importo. Il mancato pagamento di una rata farà decadere gli effetti della procedura. Non è ammessa la compensazione attraverso l’utilizzo dei crediti di imposta. •omesso versamento di IVA; •dichiarazione fraudolenta; •dichiarazione infedele; •omessa dichiarazione; •riciclaggio/autoriciclaggio dei proventi derivanti dai sopraelencati reati. Sanzioni amministrative Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti l‘Agenzia delle Entrate comunica all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria al fine di escludere la punibilità dei reati coperti dalla procedura. Le modalità applicative saranno dettagliate in modo più specifico da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di gennaio 2015. Omessa/infedele compilazione del quadro RW Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure comporta la riduzione al 50% del minimo edittale delle sanzioni per omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (cfr. Tabella 2 di seguito) qualora gli investimenti ed attività finanziarie siano detenuti: a) in Stati Membri dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list; b) in Stati diversi da quelli sopra indicati (black list) al ricorrere delle seguenti condizioni (cd. contribuente trasparente): i) successivamente alla richiesta di voluntary disclosure le attività patrimoniali o finanziarie vengono trasferite in Italia o in Stati dell’Unione europea inclusi nella white list; ii) successivamente alla richiesta di voluntary disclosure le attività sono mantenute in stati black list ed il contribuente autorizza la banca, o altro intermediario straniero, a comunicare ogni informazione rilevante sulle attività estere all’amministrazione finanziaria italiana. 8 | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani Tabella 2 Sanzioni e le riduzioni concesse dalla voluntary disclosure. Situazione paese e comportamento contribuente Contribuente Trasparente Sanzioni minime (%) Riduzione per voluntary disclosure (%) Sanzioni irrogate (%) Definizione a 1/3 (%) White list — 3% 50% 1,50% 0,50% Black list con accordo Si 3% 50% 1,50% 0,50% Black list con accordo No 3% 25% 2,25% 0,75% Black list senza accordo Si 3% 50% 3% 1% Black list senza accordo No 3% 25% 4,50% 1,50% La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 9 6 Infedele od omessa dichiarazione dei redditi In caso di adesione alla voluntary disclosure il contribuente beneficia della riduzione al 75% del minimo edittale delle sanzioni amministrative previste dalla legge per omessa o infedele dichiarazione dei redditi. Inoltre, le sanzioni irrogate nella misura sopra indicata potranno essere ulteriormente ridotte ad 1/6 nel caso in cui il contribuente decida di pagare senza fare opposizione. Tabella 3 Sanzioni per “infedele dichiarazione” Luogo di produzione del maggior reddito ITALIA ESTERO Paese di detenzione delle attività Minimo edittale (%) Sanzioni irrogate (%) Definizione a 1/6 (%) White list 100% 75% 12,50% Black list con accordo 100% 75% 12,50% Black list senza accordo 200% 150% 25% White list 133% 100% 16,67% Black list con accordo 133% 100% 16,67% Black list senza accordo 267% 200% 33,33% Minimo edittale (%) Sanzioni irrogate (%) Definizione a 1/6 (%) White list 120% 90% 15% Black list con accordo 120% 90% 15% Black list senza accordo 240% 180% 30% White list 160% 120% 20% Black list con accordo 160% 120% 20% Black list senza accordo 320% 240% 40% Tabella 4 Sanzioni per “omessa dichiarazione” Luogo di produzione del maggior reddito ITALIA ESTERO 10 Paese di detenzione delle attività | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani 7 Costi Rischi Il costo effettivo della procedura in termini di sanzioni ed interessi può variare significativamente, e dipende da diversi fattori, quali ad esempio: l’avvenuta tassazione o meno, in origine, delle attività detenute all’estero, il numero di anni di violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, il numero di anni accertabili in funzione del paese dove sono detenute le attività. La procedura italiana di comunicazione volontaria contiene ancora alcune “aree grigie” che devono essere valutate correttamente al fine di prendere una decisione informata. Bisogna, infatti, ricordare che la voluntary disclosure consente la non punibilità per reati amministrativi e penali al solo soggetto aderente alla procedura. Gli effetti della comunicazione volontaria non si estendono dunque automaticamente ad altri soggetti quali figli, coniugi, parenti. Affinché la non punibilità prevista dalla voluntary disclosure operi anche nei loro confronti, ognuno di questi soggetti dovrà pertanto aderire individualmente alla procedura. In questo contesto, la presenza di un professionista capace di valutare correttamente la documentazione da inviare alle Autorità Fiscali è altamente consigliato al fine di assicurare che la procedura sia correttamente completata e possa, quindi, espletare i suoi effetti. La nuova voluntary disclosure rappresenta per i contribuenti italiani l’ultima opportunità di regolarizzare la loro posizione con il fisco italiano. È infatti opportuno ricordare che a partire dal 2018 la Svizzera entrerà a far parte del sistema di scambio automatico di informazioni e sarà, quindi, obbligata a rilasciare alle Autorità Fiscali italiane informazioni sui detentori di conti correnti. Inoltre, in seguito all’imminente firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, l’Amministrazione finanziaria elvetica potrà, già a partire dal 2015, fornire alle autorità fiscali italiane le informazioni finanziarie riguardanti un particolare cliente o gruppi di clienti. La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 11 8 L’approccio di EY alla Voluntary Disclosure EY mette a disposizione dei suoi clienti un team specializzato ed interamente dedicato alla voluntary disclosure, composto da avvocati e commercialisti dotati di un’ampia conoscenza del settore dei servizi finanziari e bancari e capaci di garantire una gestione ottimale ed efficace dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Grazie all’estensione globale del suo network, alla peculiare struttura organizzativa, all’elevato numero di professionisti qualificati ed insieme all’esperienza maturata nelle procedure di emersione volontaria già introdotte in altri paesi, EY è in grado di gestire più pratiche in più paesi contemporaneamente. Attraverso la nostra fitta rete di sedi in Italia e all’estero, vi offriamo la possibilità di effettuare l’esame della documentazione bancaria e finanziaria della clientela direttamente presso la sede svizzera (o estera) della banca oppure presso uno dei nostri uffici esteri. Più in dettaglio, l’approccio di EY alla voluntary disclosure si concentra su: a)Come supportare al meglio i contribuenti • Primo incontro con i clienti Un team selezionato di professionisti incontra i contribuenti italiani per effettuare un primo screening degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria oggetto della voluntary disclosure e per descrivere al cliente il funzionamento pratico della procedura di comunicazione volontaria. • Stima del costo della procedura Sulla base delle informazioni fornite dalla banca o dai clienti EY effettua una stima del costo complessivo della procedura in termini di imposte, sanzioni, interessi e onorari professionali. • Assistenza con la procedura di voluntary disclosure Sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte, EY redige l’istanza di voluntary disclosure e la inoltra telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Successivamente, i professionisti di EY incontreranno i funzionari dell’Agenzia delle Entrate per definire nel concreto le somme da versare per concludere con successo la procedura. • Conclusione della procedura I professionisti di EY concordano con l’Agenzia delle Entrate i contenuti dell’atto di definizione degli avvisi di accertamento e degli atti di irrogazione delle sanzioni e comunicano al cliente le somme da versare a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, predisponendo anche i relativi modelli di versamento. 12 | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani b)Come supportare al meglio gli intermediari finanziari I programmi di voluntary disclosure come quello introdotto in Italia rappresentano una sfida logistica per le banche. Avere a disposizione localmente un team specializzato su questa tematica, consente alle banche (ed in particolare ai loro dipartimenti commerciale e legale) di sfruttare l’esperienza e le capacità gestionali acquisite in progetti precedenti. In aggiunta, EY è in grado di mettere a vostra disposizione i contatti di consulenti fiscali italiani specializzati su tematiche inerenti le voluntary disclosure e può assistervi nell’organizzare incontri per i vostri clienti o per il vostro personale di frontoffice e commerciale. L’assistenza iniziale, solitamente gratuita, è fornita da un team selezionato direttamente presso le vostre sedi in Svizzera, Liechtenstein, Italia o in qualsiasi altro paese. EY può inoltre farsi carico dei documenti bancari (utilizzando sistemi codificati e sicuri di trasferimento dati, come ad esempio le e-Room) e controllare che siano completi ed appropriati per soddisfare gli scopi della voluntary disclosure. Infine, EY è in grado di fornire alle banche un parere specialistico sui casi completati, per finalità generali di regolarizzazione e a beneficio di futuri progetti ed attività. Avere a disposizione un consulente unico, dotato di un approccio consolidato e collaudato e di un’estesa esperienza acquisita in altri progetti inerenti le procedure di voluntary disclosure di informazioni fiscali garantisce a voi e ai vostri clienti di affrontare le sfide poste dalla voluntary disclosure italiana con successo. La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani | 13 9 Contatti Contatti Per ulteriori informazioni contattare: Svizzera Baden Basel Aarau Zürich Zug Luzern Bern Il nostro team composto da avvocati e specialisti fiscal di grande esperienza, sia svizzeri che italiani, è a disposizione per offrire consulenza a clienti italiani in tutta la Svizzera dietro richiesta del cliente o della banca. Oltre ai nostri uffici di Zurigo e Lugano, è possibile contattare altri nove uffici EY in Svizzera e Lichtenstein. St. Gallen Vaduz Lausanne Genf Lugano Italia Milano Torino Bergamo Brescia Vernona Treviso Avvocati e consulenti fiscali specializzati in voluntary disclosure sono a vostra disposizione presso i nostri uffici di Milano e Roma. Trieste Martin Seevers Tax Partner (EY Zurigo) Telefono: +41 58 286 39 35 E-Mail:[email protected] Marco Ragusa FSO Tax Country Leader – Tax Partner (EY Milano) Telefono: +39 02 8514 926 E-Mail: [email protected] Maria Antonietta Biscozzi Tax Controversy Country Leader – Tax Partner (EY Milano) Telefono: +39 02 8514 312 E-Mail: [email protected] Padova Bolonga Genova Firenze Internazionale Perugia Roma Napoli 14 Rolf Geier FSO Tax Partner (EY Zurigo) Telefono: +41 58 286 39 35 E-Mail: [email protected] Bari | La voluntary disclosure dei capitali detenuti all’estero dai residenti italiani Gli uffici del nostro network internazionale sono a disposizione per offrire supporto in materie internazionali complesse (es. Austria, Lussemburgo, USA). Paolo Zucca FSO– Tax Partner (EY Milano) Telefono: +39 02 8514 938 E-Mail: [email protected] EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory L‘organizzazione globale EY in sintesi L’organizzazione EY globale è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. L’organizzazione EY globale indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited (EYG) ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma e non ha responsabilità per le azioni oppure omissioni delle altre società. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. L’organizzazione EY è rappresentata dalla Ernst & Young AG, Basilea, con dieci sedi in Svizzera e in Liechtenstein dalla Ernst & Young AG, Vaduz. “EY” e “noi” si riferisce alla Ernst & Young AG, Basilea, una società membro di Ernst & Young Global Limited. © 2015 Ernst & Young Ltd Tutti i diritti riservati. BKL1501-021 ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. 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