Legislazione
in merito alla
soppressione eutanasica
Angelo Peli
Dipartimento Clinico Veterinario
Facoltà di Medicina Veterinaria
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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Status giuridico dell’animale
Visione codicistica tradizionale:
animale = res
bene di cui è ammessa la privata proprietà
art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo”
art. 821 c.c.: “I frutti naturali appartengono al proprietario della
cosa che li produce”
Angelo Peli 2008
Status giuridico dell’animale
Protezione animale:
animale = “res sui generis”,
bene privato di pubblico interesse
diritto di proprietà sensu stricto
appartiene al proprietario
dell’animale
natura di “entità portatrice di vita” appartiene
all’animale stesso - domanda di tutela da
considerazioni condivise nella società
Angelo Peli 2008
Status giuridico dell’animale
Visione codicistica tradizionale:
animale = bene (res) di cui è ammessa la privata proprietà
art. 821 c.c.: “I frutti naturali appartengono al proprietario della
cosa che li produce”
art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo”
art. 638 c.p.: “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato* […]”
Angelo Peli 2008
Giurisprudenza
Art. 638 c.p.
Il delitto di uccisione di animali presuppone che il colpevole abbia ucciso animali
di cui non si sia impossessato; se vi è stato impossessamento è ravvisabile solo
il reato di furto ed è irrilevante la successiva uccisione degli animali.
Cass. pen., Sez. II, 26/04/1983
Angelo Peli 2008
Giurisprudenza
Art. 638 c.p.
In ordine al delitto di cui all'art. 638 c.p., il concetto di "necessità" assunto
dal comma 1 comprende non solo lo stato di necessità vero e proprio,
disciplinato,quale scriminante, dell'art. 54 c.p.,
ma anche ogni altra situazione che induce all'uccisione o al
danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per
impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla
persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritiene
altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. II, 28/10/1997, n.1010
Angelo Peli 2008
Art. 54 C.P. - Stato di necessita'
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico
di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo
Angelo Peli 2008
Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali,
suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p.
ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non
trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti
realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a
quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p.,
rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto
della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti
eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata
correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi
di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione,
Sezione terza, sentenza 43230/02). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric.
Sarto.
Cassaz. Penale, 13/04/2007, sent. 15061
Angelo Peli 2008
C.P. Art. 727 - Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive
fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o
per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare
ribrezzo.
La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i
quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un
conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
Angelo Peli 2008
Il reato di cui all'art. 727 c. p. in via di puro principio non tutela gli animali da forme
di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che
l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso
gli stessi; oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato
anche verso gli animali; pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei
costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche
come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in
quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.
Pret. Amelia, 07/10/1987
Cons. Stato, 27/09/2004, sent. N. 6317
Angelo Peli 2008
C.P. Art. 727 - Maltrattamento di animali
così modificato da L. 473/1993:
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero
li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura valutata
secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda la lire 2 milioni a 10 milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi,
quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della
mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi
casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli
animali oggetto del maltrattamento salvo che appartengano a persona estranea al
reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dall’attività di
commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque
organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie
per gli animali è punito …. La condanna comporta la sospensione per almeno tre
mesi della licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di morte
degli animali o di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attivitàAngelo
svolta.
Peli 2008
Giurisprudenza
Art. 727 c.p.
Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 10 comma 1, cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p. nella parte in cui non prevede
come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata
al di fuori dei comportamenti rilevanti a norma del predetto art. 727.
Pret. Grosseto, 04/10/1994
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p.,
sollevata, in riferimento agli art. 3 e 10 cost., nella parte in cui non assoggetta a
pena colui che uccide il proprio animale.
(la Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza, ha escluso la possibilità
di adottare una pronuncia dalla quale derivi la creazione di una fattispecie
penale, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 comma 2 cost.).
Corte cost., 27/07/1995, n.411
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
1) Modifica l’art 727 c.p. ed introduce nel c.p. il Titolo IX bis (delitti
contro il sentimento per gli animali)
2) Introduce il divieto di utilizzo di cani e gatti a fini commerciali di
pelli e pellicce
3) Apporta modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie
del c.p.
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: modifiche all’art 727 c.p.
Art. 727 c.p.
così modificato da L. 189/2004:
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: Titolo IX bis c.p. (delitti contro il sentimento per gli animali)
art. 544-bis c.p.
art. 544-ter c.p.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da… a ..
art. 544-quater c.p.
art. 544-quinques c.p.
art. 544-sexies c.p.
Spettacoli e manifestazioni vietati
Divieto di combattimento tra animali
Confisca e pene accessorie
Angelo Peli 2008
L. 189/2004
… le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art 727 c.p. ante
novellam (L. 189/2004) sono rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter,quater e
quinquies c.p.
Cassaz. Penale, 24/10/2007, sent. 44822
Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. (norma che punisce oggi il solo abbandono di
animali) e quello introdotto all'art. 544 ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 (che ha
inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), sussiste continuità
normativa non solo per l'identità della rubrica, (maltrattamento di animali), ma
anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi
abolitio criminis della condotta prevista nel testo originario della norma che è
stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter c.p.
Cassaz. Penale, 30/11/2007, Sent. 44822
Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell'articolo 727 c.p. e
l'ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale
disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono
custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da
provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto
che da tale situazione l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità
fisica.
Cassaz. Penale, 24/01/2006,
Sent. 2774
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: Titolo IX bis c.p. (delitti contro il sentimento per gli animali)
art. 544-bis c.p.
Uccisione di animali
art. 544-ter c.p.
Maltrattamento di animali
se ne deriva la morte dell’animale
art. 544-quater c.p.
aggravante
Spettacoli e
manifestazioni vietati
I reati possono concorrere se l’autore, cessato
il primo reato (ad es. maltrattamento) pone in
essere comportamenti diretti a realizzare il
secondo (uccisione)
Angelo Peli 2008
il maltrattamento (uccisione) degli animali
da semplice contravvenzione diventa un delitto
 aggravamento delle pene (da ammenda a reclusione e/o multa)
 impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione
 allungamento del periodo di prescrizione (delitti 6 anni, contravvenzioni 4)
 necessità del dolo, anche nella forma del dolo c.d. “eventuale” (sono
esclusi dalla norma i comportamenti di carattere colposo, tranne per
la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.)
Angelo Peli 2008
Art 544-bis c.p.: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di
un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi
 Nessuna distinzione tra animale proprio, altrui, senza padrone
 Nessuna distinzione per le modalità con le quali si cagiona la morte:
è punita egualmente sia l’azione sia l’omissione
Angelo Peli 2008
Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004,
n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e
quella contemplata dal novellato art. 638 c.p., da un lato, il bene protetto è
la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene
tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte
dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal
novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto
nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo persona offesa è elemento costitutivo del reato.
Cassaz. Penale, 30/11/2007, Sent. 44822
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: modifiche alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del c.p.
Art 19 ter – leggi speciali in materia di animali
Le disposizioni del Titolo IX bis del c.p. non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento,di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica
sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre
leggi speciali in materia di animali.
Angelo Peli 2008
L. 189/2004: modifiche alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del c.p.
Delitti contro il sentimento per gli animali - esimente
Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un
cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente
art. 727 cod. pen. e dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto l'uso di richiami vivi
è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma
anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale,
come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da
consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo.
La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che
le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi
previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione
delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo
vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle
consentite.
Cassaz. Penale, 21/12/2005, Sent. 46784
Angelo Peli 2008
Protezione degli animali utilizzati
per fini sperimentali o altri fini scientifici
D.Lgs 116/92
Tutela degli animali d’affezione
e prevenzione del randagismo
L. 281/91
Leggi Regionali
soppressione eutanasica:
QUANDO ?
Lotta alle malattie infettive e diffusive
Dir 92/119/CEE
Regolamento di Polizia Veterinaria
D.P.R. 320/54
Protezione degli animali
durante il trasporto
Reg. 1/2005/CE
Angelo Peli 2008
Dir 609/86/CEE – D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 116
Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici
art. 6, comma 2:
“Semprechè sia compatibile con le finalità dell’esperimento, l’animale
che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, soffra molto deve
essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è
possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari”.
art. 6, comma 4:
“Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure
di esperimento, al termine decide se l’animale debba essere mantenuto
in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando
nell’animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure
quando sia impossibile mantenere l’animale in condizioni di benessere”
Angelo Peli 2008
Dir 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro
alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la
malattia vescicolare dei suini
art. 5
Non appena viene confermata ufficialmente la presenza di una
delle malattie di cui all'allegato I in un’azienda, gli Stati membri
provvedono affinchè l’autorità competente disponga […]:
a) tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda siano
immediatamente abbattuti in loco.
All. II – Misure specifiche in materia di lotta ed eradicazione di talune malattie
9. Misure generali comuni, comma 3
In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei
suini in un macello, l’autorità competente provvede affinchè:
a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente.
Angelo Peli 2008
Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. 320/54
art. 86
I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, […] devono
essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.
[…]
Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i
cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni
riferibili all’infezione rabida […]. Ai fini della diagnosi anche questi animali
non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
[…]
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento
degli animali.
Angelo Peli 2008
R.P.V.
art. 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o
rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento
del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di
osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Angelo Peli 2008
Reg (CE) 1/2005
Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate
art. 23, comma 2
L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del
presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla
persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie
per salvaguardare il benessere degli animali. […]
Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli
animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.
all. I, capo I – Idoneità al trasporto
comma 4
Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali
sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono
un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a
macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro
sofferenze inutili.
Angelo Peli 2008
all. I, capo II – Mezzi di trasporto
comma 1.6
Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza
degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un
aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un
mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a
disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le
competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.
Angelo Peli 2008
Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
art. 2, comma 2:
“I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, non possono essere soppressi”
art. 2, comma 6:
“I cani ricoverati nelle strutture, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria, possono
essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera
di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità”
art. 2, comma 8:
“I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili”
Angelo Peli 2008
Angelo Peli 2008
Angelo Peli 2008
soppressione eutanasica:
METODI AMMESSI
L'uccisione di animali, da parte di persona inesperta, prolungandone
conseguentemente l'agonia costituisce tortura integratrice della
contravvenzione dell'art. 727 Cod. Pen.
Pret. Roma, 23/01/1953
L'art. 727 c.p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che
possono comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità.
Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o
di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero
superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di
crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva
che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare
deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare
ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di
badile, sia perchè siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie,
sia perchè determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste.
Cass. pen., Sez. III, 05/11/1993
Angelo Peli 2008
Protezione degli animali durante
la macellazione o l’abbattimento
D.Lgs 333/98
Linee guida AVMA 2007
soppressione eutanasica:
METODI AMMESSI
Metodi e procedure operative
per l’eutanasia degli animali
appartenenti alla specie equina,
bovina, ovi-caprina e suina
IZSLER- Centro di referenza
Nazionale per il Benessere degli
Animali
AHAW Panel (EFSA) opinion and report
on the welfare aspects of animal
stunning and killing methods
Angelo Peli 2008
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Dr. Peli