PROVINCIA DI BERGAMO Settore Trasporti, Espropri e Concessioni Servizio Trasporti “AVVERTENZE” AVVERTENZE ed INFORMAZIONI GENERALI su ISTANZE, DICHIARAZIONI e MODULISTICA ISTANZE, MODELLI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTAZIONE ALLA PROVINCIA: Le istanze, le dichiarazioni (D.I.A. inclusa), le certificazioni da presentare all’Amministrazione Provinciale di Bergamo devono essere depositate al protocollo generale della Provincia di Bergamo, in via Torquato Tasso n. 8 – 24100 (accesso per il deposito manuale da via Mario Bianco), ovvero possono essere spedite a mezzo del servizio postale allo stesso indirizzo, o ancora possono essere inviate per fax o per via tematica. In quest’ultimo caso esse “sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”. (art. 38 D.P.R. 445/2000). MODELLI e COMPILAZIONE DEI MODELLI: Le informazioni ed il contenuto delle istanze che gli interessati sono tenuti a fornire alla Pubblica Amministrazione per attivare le funzioni che le sono proprie, sono di massima contenute in modelli dalla stessa predisposti (e nei documenti agli stessi allegati o presentati a corredo o integrazione). Per la compilazione può essere richiesta la spunta degli appositi quadratini, la cancellazione di una o più opzioni tra quelle proposte o l’inserimento dei dati chiesti, come spiegato nei seguenti esempi: - barrare con una crocetta solo la casellina corrispondente al contenuto che si intende dichiarare: es: - In caso di opzioni multiple non singolarmente indicate con la corrispondente casellina, cancellare l’opzione che non si vuole dichiarare: es: Autorizzata / con D.I.A. presentata ........ se si intende dichiarare: “con D.I.A. presentata” ...... ecc. il oppure: Il sig. ________ nato a ___ - compilare adeguatamente gli spazi vuoti dei modelli: es: Il sig. nato a va compilato indicando cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita ecc...: Il sig. Rossi Mario nato a Bergamo ecc.... L’istante, il dichiarante o il certificante ha comunque facoltà di utilizzare i suddetti modelli (art. 48 D.P.R. 445/2000), potendo presentare dichiarazioni, certificazioni e istanze proprie, che contengano comunque le informazioni necessarie a consentire alla Pubblica Amministrazione l’esercizio delle proprie funzioni. Si sottolinea che le istanze dirette all’iscrizione in Albi, al rilascio di Autorizzazioni ecc.. o all’esercizio di attività avviabili con Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) per cui la legge preveda l’esistenza di determinati presupposti e il possesso di determinati requisiti e/o condizioni, devono in ogni caso essere corredate da tutta la documentazione idonea a dare dimostrazione della loro esistenza e del loro possesso. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di certificazioni, di atti di notorietà, di conformità (artt. 19 e 19-bis, 46 e 47 D.P.R. 445/2000) Le istanze e le dichiarazioni dirette alla Pubblica Amministrazione possono essere corredate anche da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni LINk ART. 46), dell’art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà LINK art. 47) e dell’art. 19 (modalità alternative all'autenticazione di copie) e art. 19-bis del D.P.R. 445/2000. Non sono autocertificabili, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (art. 46 D.P.R. 445/2000) E’ peraltro facoltà del soggetto interessato, produrre in ogni caso gli originali o le copie autentiche delle attestazioni e certificazioni chieste, incluse quelle che l’Amministrazione procedente già possieda o che siano detenute, istituzionalmente, da altre pubbliche Amministrazioni, ovvero a dare indicazione all’amministrazione procedente, per i dovuti accertamenti, “dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”. “Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono ....... essere validamente prodotte in luogo degli originali.” “L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco” (art. 18 D.P.R. 445/2000) o, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso”. Dichiarazione di conformità di una copia ad un atto: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento è conforme all'originale (art. 19 D.P.R. 445/2000). Deve però trattarsi di: copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione; copie di una pubblicazione copie di titoli di studio o di servizio copie dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”. Tale dichiarazione sostitutiva (art. 19-bis) può essere apposta in calce alla copia stessa, o essere contenuta in un diverso foglio al quale è allegata la fotocopia del documento di cui si intende dichiarare la conformità all’originale. La dichiarazione di conformità all’originale consiste nella dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47, 19 e 19-bis, riportante data, luogo di sottoscrizione e sottoscrizione, ed accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità personale del sottoscrittore, con cui il sottoscrittore medesimo attesta che la copia prodotta, di cui indica il numero di fogli e di pagine di cui si compone, è conforme all’originale conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione o da lui obbligatoriamente conservato (se si tratta di documento fiscale). (LINK “Mod_CONFORMITAcopie.doc”) SOTTOSCRIZIONE delle dichiarazioni sostitutive e VALIDITA’ TEMPORALE delle stesse Salve le eccezioni di legge, la firma posta in calce alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche se presentate contestualmente ad un’istanza o ad una D.I.A., non deve essere autenticata se è apposta dal dichiarante, identificato a mezzo di un documento di identità personale in corso di validità, in presenza del dipendente addetto, oppure se la dichiarazione, già sottoscritta, è accompagnata dalla fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità personale del dichiarante stesso. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 41 D.P.R. 445/2000). In generale la validità è illimitata se gli stati, qualità personali e fatti non sono soggetti a modificazione (es.: certificato di nascita); le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Sono fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari e quanto previsto dal comma 2 dell’art. 41. L’Amministrazione è tenuta a dar corso al procedimento per il quale sono richieste le certificazioni/dichiarazioni presentate e, in caso di falsa dichiarazione applica le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. /en PROVINCIA DI BERGAMO Settore Trasporti, Espropri e Concessioni Servizio Trasporti “AVVERTENZE” CONTROLLI della P.A. e SANZIONI applicabili Ai sensi degli artt. 71 e 43 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procedente effettuerà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, le quali devono per ciò contenere l’indicazione di tutti gli elementi necessari a consentire l’effettuazione dei suddetti controlli. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, comporta, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 la decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e l’applicazione e dell’art. 76 dello stesso D.P.R.: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” ASSENZA DI RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, non regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare in nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (Art. 2, comma 2, 3, e 4 D.P.R. 445/2000). DICHIARAZIONI e COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’ (Art. 19 e seguenti L. 241/1990) - D.I.A. - (Denuncia di Inizio Attività) Con la D.I.A. il soggetto sottoscrittore rilascia alla P.A. competente una denuncia che mira ad attivare l'organo interessato. Tale denuncia è corredata da tutte le dichiarazioni, rilasciate dal sottoscrittore sotto la propria responsabilità personale (amministrativa e penale), necessarie a consentire all’Ente ricevente di accertare l’esistenza dei requisiti e presupposti e/o degli atti amministrativi, prescritti per legge. L’art. 19 del L. 241/1990 in proposito specifica: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ................ è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.”. Sono esclusi dalla possibilità di utilizzo della D.I.A., solo gli atti rilasciati da alcune P.A., competenti per la tutela e salvaguardia di interessi quali la difesa, la salute, la pubblica incolumità, la tutela paesaggistica ecc.. I dati e le informazioni da rendere con la D.I.A. sono necessari allo svolgimento dei fini istituzionali, pertanto, in caso di eventuali irregolarità o omissioni, non costituenti falsità, ai sensi del 3° comma dell’art. 71, l’Amministrazione ne dà notizia all’interessato entro i primi 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A.. In mancanza di regolarizzazione o completamento da parte dell’interessato, la dichiarazione verrà rigettata. - COMUNICAZIONE L'attività oggetto della dichiarazione non può essere iniziata prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. alla Provincia di Bergamo, salva diversa comunicazione da parte della medesima Provincia, entro gli stessi 30 giorni, e, contestualmente all’inizio effettivo dell’attività, l’interessato ne deve dare comunicazione alla Provincia stessa. - ACCERTAMENTI e SANZIONI In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto (-COMUNICAZIONE-), l’Amministrazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. Ex art. 21 L. 241/1990, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La non veridicità del contenuto della dichiarazione, comporta altresì l’applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive. Ex art. 21 L. 241/1990, le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. - GIUDICE COMPETENTE “Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 19 della L. 241/1990 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. “. /en PROVINCIA DI BERGAMO Settore Trasporti, Espropri e Concessioni Servizio Trasporti “AVVERTENZE” D.P.R. 445/2000 - Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (47/a); bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (47/b); cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R) (48) (48/a). -----------------------(47/a) Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. (47/b) Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. (48) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente: comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998). (48/a) Vedi, anche, il D.M. 13 luglio 2004. Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (49). -----------------------(49) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente: comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968); comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); comma 4: (-). /en