COMUNE DI MONTALCINO
( PROVINCIA DI SIENA )
Piazza Cavour n.13, C.A.P. 53024 Montalcino - Tel. 0577.804465, Fax 0577.849343 - C.F. / Part. I.V.A. 00108390527
OGGETTO :
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA A NUOVA Z.T.O. F SOTTOZONA Frr PER
ATTREZZATURE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEPOSITO RIFIUTI URBANI
IN LOC. PINETA – OSTICCIO A MONTALCINO.
LOCALITA' :
Centro abitato di Montalcino, Loc. Pineta - Osticcio
RIFERIMENTI CATASTALI :
C.T. Foglio 102 particella 236 (parte)
N. 1
ELABORATO :
RELAZIONI, ANALISI, VERIFICHE E VALUTAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI, DEL
PROGETTISTA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Progettista: Arch. Fausto De Andreis,
Collaborazione: Geom. Claudio Bindi, Istr. amm. Massimo Vegni.
IL RESPONSABILE U.T. – SERV. URBANISTICA
Responsabile del procedimento ex art.16 L.R.n.1/2005
( Arch. Fausto De Andreis )
IL DIRETTORE - SEGRETARIO GENERALE
Garante della Comunicazione ex art. 19 L.R.n.1/2005
( Dott.ssa Antonella Marra )
...................................................................
....................................................................
(Matricola n.374 dell’Albo – Ordine degli Architetti della Provincia di Siena)
ATTI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE : ai sensi artt. 15-17 L.R.n.1/2005;
- Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G.:
con Delib.G.C. n. 9 in data 25.01.2011;
- Adozione Variante al P.R.G.:
con Delib.C.C. n. 20 in data 27.04.2011;
- Approvazione Variante al P.R.G.:
con Delib.C.C. n. _____ in data _________2012;
- Pubblicazione Avviso approvazione (efficacia della Variante P.R.G.): B.U.R.T. n.________ in data _ __________2012;
VISTI :
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA A NUOVA Z.T.O. F SOTTOZONA F-RR PER LA
LOCALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E DEPOSITO
TEMPORANEO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO IN LOC. PINETA OSTICCIO A MONTALCINO.
RELAZIONI, ANALISI, VERIFICHE E VALUTAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI,
DEL PROGETTISTA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sommario:
RELAZIONE DEL PROGETTISTA-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art.16 della L.R.n.1/2005 con s.m.)
•
descrizione della variante al p.r.g.
•
quadro conoscitivo di riferimento per la variante al p.r.g.
•
stato di avanzamento del processo di pianificazione
•
salvaguardie ex art.39 c.2 L.R.n.5/1995 con s.m., ed altre limitazioni alla potestà pianificatoria
comunale; presupposti per l’ammissibilità della variante al p.r.g. e per l’attuazione degli interventi
con essa previsti
•
procedimento di formazione della variante al p.r.g.
•
processo di valutazione integrata semplificata degli effetti
•
obiettivi della variante al p.r.g. vigente, e tempi nei quali debbono essere perseguiti
•
azioni conseguenti, dimensionamento, effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute
umana, attesi
•
necessaria coerenza con i contenuti del p.s. in corso di formazione
•
necessaria coerenza con strumenti di pianificazione ed atti di governo del territorio degli altri enti
interessati
•
participazione ai processi di formazione e valutazione della variante al p.r.g.
RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA
(ai sensi dell’art.11 della L.R.T. n.1/2005 e dell’art.10 del Regolamento D.P.G.R 9.02.2007 n. 4/R).
VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’ art.16 L.R.n.1/2005)
APPENDICE CON ALLEGATI
1
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
RELAZIONE DEL
PROGETTISTA-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art.16 della L.R.n.1/2005 con s.m.)
2
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.
Premesse, ed individuazione degli immobili e degli ambiti urbano e territoriali interessati
Premesso che:
- questo Comune ha da tempo attivato le procedure per l’acquisizione, ai sensi dell’art.208 del D.lgs.n.152/2006 con
s.m., di Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero e smaltimento di rifiuti in loc. Pian dell’Asso –
Torrenieri, che tuttavia non si sono ancora concluse a causa di imprevisti difficoltà e ritardo nell’acquisizione degli
immobili in proprietà di Acquedotto del Fiora s.p.a. su cui è prevista la realizzazione dello stesso impianto;
- a seguito di sequestro, avvenuto nel luglio 2009 da parte dell’A.G., dell’area non autorizzata da molto tempo
utilizzata per la gestione rifiuti in loc. Le Prata – Piagge di Maremma, come risulta anche da incontri e
corrispondenza agli atti, tra questa Amministrazione Comunale e rappresentanti o addetti di Siena Ambiente s.p.a.,
Soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti sulla base di Contratto di servizio sottoscritto con l’A.T.O. n.8 rifiuti il 25
luglio 2003, sono emerse alcune emergenze nel servizio di gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di
Montalcino, che si sono dovute affrontare in modo idoneo ed adeguato, anche ricercando soluzioni a breve termine;
- l’Amministrazione Comunale ha avuto interesse ed urgenza di istituire in tempi brevi, sebbene in via temporanea e
transitoria, un “Centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” conformemente alle disposizioni di
legge attualmente vigenti;
L’art.183 (Definizioni) del D.lgs.n.152/2006 con s.m. tra l’altro dispone quanto segue:
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni
speciali, si intende per:
… (omissis) …
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
… (omissis) …
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in
quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25
parti
per
milione
(ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti
pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi
non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo
non
può
avere
durata
superiore
ad
un
anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in
essi
contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito
temporaneo;
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
… (omissis) …
L’art. 184 (Classificazione) del D.lgs.n.152/2006 con s.m. tra l’altro dispone quanto segue:
3
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
… (omissis) …
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
… (omissis) …
- l’Allegato D (Elenco dei rifiuti istituito conformemente …) alla Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati) del D.lgs.n.152/2006 con s.m., che include e classifica tra gli (20 03) altri rifiuti urbani
i (20 03 03) residui della pulizia stradale, che quindi risultano rifiuti urbani non pericolosi;
Richiamato il Decreto Ministeriale (D.M.) Ambiente 08.04.2008 avente ad oggetto Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006, con successive
modificazioni, in particolare quelle introdotte con D.M. 13.05.2009 vigenti dal 18.07.2009 (G.U. s.g. n.165 del
18.07.2009);
Questo Comune è proprietario di alcuni immobili, tra cui quello censito a Catasto con Foglio 102 particella 236,
nell’area prevista per impianti sportivi in loc. La Pineta – Osticcio a Montalcino, in parte originariamente sistemato e
predisposto come campo per il gioco del tennis, che è da molto tempo per questa destinazione d’uso inutilizzato,
sino all’agosto 2009 adibito a magazzino/deposito comunali all’aperto, e che pertanto, in particolare per la parte
dell’ex campo da tennis che è stato possibile liberare e rendere immediatamente disponibile, con Delib. G.C. n.130 in
data 28.07.2009 avente ad oggetto Autorizzazione exD.lgs. 152/2006 e D.M. Ambiente 8.04.2008, e art.78 c.2
L.R.n1/2005 con s.m. in via temporanea di “Centro di raccolta rifiuti urbani” con alcune condizioni, su immobili
comunali in loc. Pineta – Osticcio a Montalcino. si è prestato ad una sua temporanea e transitoria utilizzazione,
previo idoneo ed adeguato allestimento con attrezzature e quant’altro è prescritto e necessario in base alla
normativa vigente in materia, come “Centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” ai sensi del
D.M. Ambiente 08.04.2008 con s.m. citato, limitatamente ai rifiuti domestici per cui ve ne erano i prescritti requisiti.
L’Area costituita dalla parte dell’ex campo da tennis in loc. La Pineta – Osticcio, che si è potuto liberare e rendere
immediatamente disponibile, come detto in precedenza, quale risulta rappresentata nell’”Allegato A” all’Istruttoria
tecnica di questo Servizio allegata alla Delib.G.C.n.130 del 28.07.2009 sopra citata (riportata anche dell’Elaborato
n.2 Quadro Conoscitivo di riferimento), al 28.07.2009 risultava già sostanzialmente rispondente ai requisiti
infrastrutturali e strutturali prescritti all’art.2 c.3 dal D.M. Ambiente 08.04.2008 con s.m. per un “Centro di raccolta
di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” costituito unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti
non pericolosi di provenienza domestica, e con alcuni interventi di adeguamento di modesta entità e rapida
attuazione, eseguiti nei due mesi successivi, è divenuta conforme anche ai restanti requisiti prescritti in questo
particolare caso [che nel complesso sono i Requisiti tecnico gestionali di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e),
2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'Allegato I], i quali sostanzialmente
riguardano i corretti allestimento, gestione ed utilizzazione, come risulta dall’Istruttoria tecnica allegata alla Delib.
G.C. n.130 del 28.07.2009 citata, che prescriveva ed era subordinata alla realizzazione di detti interventi.
Successivamente, nel periodo dal dicembre 2009 al giugno 2010, sono stati realizzati ulteriori interventi di
adeguamento del “Centro di Raccolta” nell’area suddetta, in particolare una tettoia di copertura dell’area destinata al
deposito di rifiuti pericolosi (R.A.E.E., oli esausti, ecc.), ed il sistema di trattamento e depurazione delle acque di
prima pioggia e reflue derivanti dall’area del “Centro di raccolta”, finalizzati a rendere lo stesso “Centro di Raccolta”
corrispondente e conforme a tutti i Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati contenuti nell’Allegato I del DM. Ambiente citato, e quindi idoneo a ricevere il conferimento di tutte le
tipologie di rifiuto elencate al punto 4.1 dell’Allegato I citato, come risulta da quanto riportato nell’Istruttoria tecnica
allegata alla Delib.G.C.n.115 in data 06.07.2010 avente ad oggetto Autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art.183
c.1 lettera cc) del D.lgs.n.152/2006, D.M. Ambiente 08.04.2008, art.78 c.2 della L.R.n.1/2005 con s.m., “Centro di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” su immobili in loc. La Pineta-Osticcio a Montalcino. con cui si
è autorizzato il “Centro di raccolta” con gli adeguamenti successivamente effettuati e previsti, restando invariato il
periodo di 18 mesi inizialmente previsto per la validità temporanea dell’autorizzazione.
Considerato che:
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade non risultano ricompresi tra quelli specificatamente elencati al
paragrafo 4 (Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta) dell’Allegato I (Requisiti
tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati) al DM. Ambiente Ambiente 08.04.2008
4
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
con s.m., e che tale assenza non si può non intendere come una voluta esclusione dai rifiuti conferibili al Centro di
raccolta;
- questo Comune è proprietario di alcuni immobili, tra cui quello censito a Catasto con Foglio 102 particella 236 in
loc. La Pineta – Osticcio a Montalcino che, esternamente all’area recinta in cui è già stato previsto il “Centro di
raccolta differenziata rifiuti urbani” (ma in adiacenza all’ingresso ed al manufatto di presidio di questo Centro di
raccolta), all’interno di un’area anch’essa recintata, si presta ad una sua temporanea e transitoria utilizzazione (sino
alla messa in funzione della Stazione ecologica comunale prevista in loc. Pian dell’Asso), previo idoneo ed adeguato
allestimento con attrezzature, impianti, e quant’altro è prescritto e necessario in base alla normativa vigente in
materia, come “Deposito temporaneo di rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade” ai sensi dell’art.183
c.1 lettere m) e dd) del D.lgs.n.152/2006 con s.m.;
- l’Area recintata in loc. La Pineta – Osticcio suddetta, quale risulta rappresentata con la localizzazione del Deposito
temporaneo nell’Allegato A alla Relazione tecnica istruttoria a corredo della Delib.G.C.n.118/2010 di cui si dirà in
seguito, è già sostanzialmente rispondente ai requisiti infrastrutturali e strutturali prescritti per un “Deposito
temporaneo di rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade”, e con alcuni interventi di adeguamento di
modesta entità e rapida attuazione, che potranno in seguito essere eseguiti, può essere conforme anche ai restanti
requisiti a carattere ambientale ed igienico-sanitario prescritti in questo particolare caso;
- nel periodo dal dicembre 2009 al giugno 2010, sono stati realizzati alcuni interventi di adeguamento della suddetta
Area recinta in loc. La Pineta – Osticcio, di localizzazione del “Deposito temporaneo”, consistenti in un sistema di
raccolta e stoccaggio in una cisterna a tenuta dei reflui dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade,
dalla quale detti reflui/rifiuti possono essere periodicamente prelevati e avviati a recupero o smaltimento nel rispetto
della normativa vigente, e che si rende inoltre necessario provvedere alla realizzazione di idonea ed adeguata
pavimentazione della platea in cui è posizionato il contenitore scarrabile di deposito di detti rifiuti da spazzamento, e
dell’area adiacente in cui stazionanano le spazzatrici o gli automezzi per lo scarico del rifiuto da depositare, od il
prelievo dei reflui, impermeabile e munita di converse per la raccolta anche di eventuali sversamenti accidentali ed
impedire infiltrazioni nel terreno sottostante, e di una tettoia di copertura del contenitore scarrabile e della
pavimentazione impermeabile suddetti per limitare l’afflusso di acque meteoriche;
con la Delib. G.C. n.118 in data 15.07.2010 avente ad oggetto Autorizzazione, ai sensi dell’art.183 c.1 lettera m) del
D.lgs.n.152/2006 e art.78 c.2 della L.R.n.1/2005 con s.m., a localizzazione/realizzazione temporanea Deposito
temporaneo rifiuti da spazzamento strade su immobili in loc. Pineta – Osticcio a Montalcino, è stata
temporaneamente autorizzata, con alcune condizioni, sino alla entrata in funzione della nuova Stazione ecologica
prevista in loc. Pian dell’Asso, la realizzazione del suddetto Deposito temporaneo rifiuti da spazzamento con
localizzazione esterna ma adiacente a quella del suddetto Centro di raccolta in loc. Pineta – Osticcio.
Perdurando le impreviste difficoltà, con conseguenti ulteriori ritardi, nell’acquisizione del terreno su cui è da tempo
prevista la realizzazione della nuova Stazione ecologica in loc. Pian dell’Asso, con Delib. G.C. n.11 in data 25.01.2011
immediatamente eseguibile, è stato necessario disporre una proroga di ulteriori sei mesi dei termini validità
dell’Autorizzazione temporanea per il suddetto Centro di Raccolta rifiuti urbani differenziati in loc. Pineta- Osticcio a
Montalcino.
Conseguentemente, per il Centro di Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati in loc. Pineta - Osticcio a
Montalcino, e l’adiacente Deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento, sebbene resti ferma la volontà del loro
carattere temporaneo sino a quando entrerà in funzione la nuova Stazione Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso, a
questo punto si rende necessario ed indispensabile creare il presupposto di una coerente destinazione urbanistica
nel vigente P.R.G. per un loro mantenimento in essere per un arco temporale che si potrebbe prolungare ben oltre i
due anni.
La Variante al P.R.G. in oggetto proposta in approvazione definitiva è costituita dai documenti ed elaborati tecnici di
seguito elencati:
1. Elaborato n.1: Relazioni, analisi, verifiche e valutazioni, attestazioni e certificazioni, del Responsabile del
procedimento e del Progettista (aggiornate ad Ottobre 2012),
2. Elaborato n.2: Quadro conoscitivo di riferimento (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011),
3. Elaborato n.3: P.R.G., stato attuale e modificato (modificate ed integrate, Ottobre 2012),
4. Rapporto preliminare, ai sensi artt.12 e 13 D.Lgs.n.152/2006 e artt. 22 e 23 L.R.n.10/2010 con s.m.
(20.07.2012);
5
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
a firma del Progettista e Responsabile del procedimento, nella persona del Responsabile dell’U.T.C. Servizio Edilizia, Urbanistica e Ambiente, Arch. Fausto De Andreis.
5. Rapporto del Garante della comunicazione (aggiornato ad Ottobre 2012),
a firma dal Garante della comunicazione, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Antonella Marra.
6. Relazione geologico-tecnica (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011),
a firma del Geologo Claudio Mafferi incaricato da parte del Comune.
7. Attestazioni e certificazioni di compatibilità e adeguatezza relativamente a Variante P.R.G. in oggetto e
Indagini geologico-tecniche, ai sensi dell’art.62 L.R.n.1/2005 con s.m. e relativo Regolamento di attuazione
approvato con D.P.G.R.n.26/R del 27.04.2007 (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011) ;
sottoscritte dal Responsabile del procedimento e dal Geologo incaricato suddetti.
di cui sono stati modificati od integrati, rispetto a quelli adottati, solo quelli sopra specificati, da allegare alla
deliberazione di definitiva approvazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1, la Variante al P.R.G. in oggetto è corredata della seguente
documentazione:
o
Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto ai sensi dell’art. 16 e 20 c.2 della L.R.T. n.1/2005 con
s.m.;
o
Relazione, attestazioni e certificazione del Responsabile del procedimento redatte ai sensi dell’art.16 della
L.R.T. n. 1/2005 con s.m.;
o
Relazione di sintesi concernente le analisi, verifiche e valutazioni effettuate, di cui all’art.11 c.1 della L.R. T.
n.1/2005 con s.m..;
e, come in seguito verrà meglio specificato, con questi si prevede l’individuazione di una nuova Z.T.O. F Sottozona
Frr in loc. Pineta – Osticcio a Montalcino in cui localizzare Attrezzature per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed
assimilati ed il deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento.
I suddetti atti ed elaborati hanno i contenuti prescritti ai sensi della L.R. Toscana 03.01.2005 n.1 (Norme per il
governo del territorio) con s.m. e normativa a questa correlata, e tra l’altro costituiscono:
- aggiornamento delle conoscenze contenute nello S.U.G. vigente;
- atto di accertamento delle risorse interessate, essenziali e non, e del loro stato, aggiornato allo stato attuale delle
conoscenze;
che è stato aggiornato anche nel corso del procedimento, e nell’ambito del processo di valutazione e di
partecipazione dei soggetti comunque interessati che si è attivato, nelle fasi successive dei procedimenti di Verifica
di assoggettabilità alla V.A.S. e di formazione della Variante allo S.U.G. in oggetto.
Gli elaborati che costituiscono la proposta di Variante allo P.R.G., hanno tra l’altro i contenuti di seguito descritti:
1) Relazione tecnica e programmatica,, con la sintesi dei risultati della ricognizione complessiva dello stato di fatto
delle risorse presenti, di normative, discipline e pianificazione in atto, sia nell’ambito territoriale direttamente
interessato che nel territorio comunale circostante, la descrizione del quadro conoscitivo già disponibile e delle
ulteriori ricerche da svolgere, la definizione degli obiettivi da perseguire e la esplicitazione delle correlazioni e
della coerenza tra dette conoscenze, normative, discipline e pianificazioni, e gli obiettivi assunti;
2) Quadro conoscitivo di riferimento già disponibile, costituito dai seguenti raggruppamenti di documenti e
materiali di corredo alla Relazione tecnica e programmatica:
1. Documentazione e dati Comunali (comprensiva di idonea documentazione fotografica);
2. Documentazione e dati estratti dal S.I.T. della Provincia di Siena;
3. Estratti del P.T.C. della Provincia di Siena;
4. Documentazione e dati estratti dal S.I.T. della Regione Toscana;
5. Documentazione e dati estratti da altre Banche dati accessibili ( ARTEA, ecc.);
che sin d’ora si ritiene commisurato alle effettive entità e valenza urbanistico-ambientale delle nuove previsioni
ipotizzate con la Variante allo S.U.G. in oggetto, ma che potrà essere comunque integrato prima
dell’approvazione della stessa Variante urbanistica, sulla base del quale in seguito potranno essere sostenute,
valutate e/o verificate, le scelte e le azioni strategiche relative alla stessa Variante urbanistica;
6
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
3) Variante allo S.U.G., contenente lo stato attuale e lo stato modificato degli elaborati costituenti lo S.U.G.
comunale;
ed esplicitano l’esatto contenuto e la tipologia di variante urbanistica che si intende adottare, classificabile come
Variante allo S.U.G. con contenuto prevalentemente monotematico, con ipotesi di interventi che interessano ambiti,
risorse ed altri elementi significativi del territorio del Comune di Montalcino, ma porzioni estremamente limitate e
circoscritte dello stesso territorio, e che per la sua significatività e rilevanza non incide negativamente sulle linee
generali e strategiche della pianificazione vigente od attualmente in formazione, e sono conformi agli indirizzi, ai
criteri ed alle metodologie, descritti nelle Istruzioni tecniche per le comunicazioni di avvio delle elaborazioni per la
formazione dei piani strutturali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all’ottavo comma dell’art.40
approvate con Delib. di G.R.T. 09.03.1998 n. 217 ai sensi del previgente art.13 della L.R.n.5/1995, aggiornati
secondo i contenuti della L.R.n.1/2005 e dei relativi Regolamenti di attuazione attualmente vigenti.
Per i contenuti della Variante allo S.U.G. in oggetto detti in precedenza, in coerenza con la prassi consolidata nei
procedimenti di formazione delle Varianti agli Strumenti Urbanistici Generali (S.U.G.) ai sensi dell’ art.40 commi da 8
a 20 della L.R.n.5/1995, con successive modificazioni, ed i contenuti delle Istruzioni tecniche approvate con la
Delib.G.R.T.n.217/1998 citata (cfs. Paragrafo 3.1 Tipologie di variante), si è ritenuto opportuno procedere all’Avvio
del procedimento della Variante allo S.U.G. in oggetto tramite atto di Giunta Comunale, dandone comunicazione al
Consiglio Comunale nella prima seduta utile, a cui nel procedimento unico competono i successivi atti di adozione ed
approvazione ai sensi degli artt.17 della L.R.n.1/2005 della stessa Variante allo S.U.G. in oggetto.
L’Elaborato n.2 (Quadro conoscitivo di riferimento) allegato alla Delib.G.R. n.9 del 25.01.2011 di Avvio procedimento
di formazione tra l’altro conteneva anche Stato attuale, stato modificato, degli elaborati del P.R.G. che di fatto
costituivano in quella fase l’Anticipazione dell’ipotesi di Variante al P.R.G., con i contenuti esattamente definiti delle
variazioni che si volevano introdurre nello S.U.G. (generalmente non richiesti in questa prima fase di Avvio del
relativo procedimento di formazione), che tuttavia in questo caso si è ritenuto fosse utile redigerla ed opportuno
introdurla, chiaramente con il valore di semplice “ipotesi”, tra gli Atti ed elaborati di avvio del procedimento della
Variante allo S.U.G in oggetto, al fine di far comprendere ai soggetti Istituzionalmente o comunque interessati, in
modo abbastanza definito e comunque inequivocabile, gli intendimenti del Comune di Montalcino e la loro attuale
definizione progettuale, in modo tale da metterli in condizione di poter fornire un contributo relativo anche agli
aspetti di dettaglio. I contenuti oggetto della suddetta Anticipazione corrispondono sostanzialmente agli Elaborati
della Variante al PRG proposta in adozione, in cui tuttavia nella Disciplina introdotta con il nuovo art. 79ter è stata
introdotta una precisazione relativa agli interventi ammessi, che non muta sostanzialmente le previsioni.
Indicazione dei temi trattati
1. Ubicazione del centro di raccolta
(1.1.) Per facilitare l'accesso degli utenti, il Centro di Raccolta è localizzato in area servita dalla rete viaria di
scorrimento urbano, in questo caso costituita da Via dell’Osticcio, viabilità che si innesta (e ne costituisce principale
derivazione) sulla S.P.n.14 Traversa dei Monti che attraversa il territorio comunale da nord-est a sud-ovest, e tra
l’altro collega il Capoluogo con le frazioni (Torrenieri, Montalcino, S. Angelo in Colle, S. Angelo Scalo, e da questi
anche le altre tramite viabilità locale);
(1.2.) Il sito prescelto per la localizzazione del C. di R. ha viabilità adeguata per consentire l'accesso sia ad
autoveicoli, autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia agli automezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti agli
impianti di recupero e/o smaltimento, ed è dotato di un ampio piazzale antistante all’ingresso che consente manovre
di ingresso, uscita, ed inversione di marcia, anche ad automezzi di grande dimensione.
2. Requisiti del centro di raccolta
(2.1.) Il Centro di raccolta ha i necessari presupposti, e dovrà essere allestito, utilizzato e manutenuto nel rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le
operazioni ivi eseguite non dovranno creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da
rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
(2.2.) Il centro di raccolta:
(a.) ha idonei localizzazione e collegamento con la rete viaria infrastrutturale, ed adeguata ampiezza, pertanto è
predisposto per essere dotato di idonea ed adeguata viabilità esterna ed interna, e quest’ultima dovrà essere
garantita anche a seguito del suo allestimento con le attrezzature qui installate o posizionate;
(b.) è dotato di una pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, composta da più
strati comprendenti massicciata-binder-tappeto di asfalto (come da progetto del 1986 a firma del Tecnico Comunale
Ing. Bellini G., agli atti di questo Servizio, che risulta realizzato), per cui è necessario prescrivere che vengano
costantemente eseguiti interventi di manutenzione, e se necessari anche eventuali ripristini e adeguamenti (qualora
ne sorga la necessità), finalizzati a garantire questa condizione;
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(c.) a seguito di alcuni interventi di adeguamento recentemente eseguiti (nel periodo dicembre 2009-giugno 2010),
attualmente è dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche ricadenti nell’area scoperta interessata dal C.
di R., e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, mediante il quale si prevede il trattamento e lo
smaltimento di questi reflui, per cui è stata richiesta (con nota prot.n.7263 in data 09.06.2010 e documentazione
anche progettuale a questa allegata) autorizzazione allo scarico all’A.A.T.O. in questo caso a ciò competente sulla
base della normativa in materia attualmente in vigore, che previo acquisizione dei pareri dell’Acquedotto del Fiora e
dell’ARPAT prov. di Siena ha rilasciato Autorizzazione allo scarico prot.n.1609 in data 05.06.2010 (ricevutocon
prot.n.8691 in data 05.07.2010) con alcune condizioni. In particolare, sia i reflui provenienti da scarrabili e
cassonetti posti all’interno del C. di R., che le acque provenienti dell’area scoperta del C.di R., avente idonea
pendenza della pavimentazione, confluiscono nell’angolo nord-est di questa, in cui sulle sponde laterali in
conglomerato cementizio a basamento della recinzione si trovano alcune aperture dotate di griglia, e tramite
tubazioni sono convogliati entrambi verso valle, transitando prima in un pozzetto d’ispezione per i prelievi in
ingresso, poi in un impianto di trattamento con tipologia sedimentatore/disoleatore verticale, in un impianto di
trattamento con tipologia disoleatore a coalescenza, in un pozzetto per i prelievi in uscita, ed infine nella pubblica
fognatura mista. I rifiuti R.A.E.E. e gli oli esausti dovranno essere collocati in specifici contenitori da porre sotto una
tettoia, appositamente realizzata, pertanto i rifiuti liquidi relativi, anche quelli derivanti da eventuali sversamenti
accidentali, verranno raccolti in un pozzetto a tenuta stagna ubicata all’incirca al centro dell’area coperta da detta
tettoia, per poi essere periodicamente prelevati e smaltiti secondo legge tramite ditte autorizzate in base alla
tipologia di rifiuto. Per i suddetti interventi è stato acquisito parere dell’ARPAT Dip. provinciale di Siena di cui alla
nota prot.n.98935 in data 21.12.2009, favorevole ad alcune condizioni, acquisiti pareri AATO n.6 Ombrone,
Acquedotto del Fiora, ed ARPAT Dip. prov. di Siena mediante Conferenza di servizi in data 24.03.2010 come da
relativo verbale, ed infine acquisita dall’A.A.T.O, n.6 Ombrone l’autorizzazione allo scarico prot.n.1609 in data
05.07.2010 con alcune consizioni. Per i rifiuti pericolosi, per i rifiuti in carta e cartone, per la frazione organica
umida, e per i rifiuti infiammabili valgono le specifiche prescrizioni riportate nel paragrafo 5 che segue. Tutti i
contenitori scarrabili degli altri generi e tipologie di rifiuto dovranno preferibilmente essere mantenuti a tenuta
(quindi con eventuali bocchettoni di scarico sul fondo serrati) e dotati di una copertura, apribile per il tempo
strettamente necessario al conferimento dei rifiuti al loro interno, in modo tale da evitare la formazione di reflui per
le acque meteoriche ricadenti al loro interno; in alternativa, i bocchettoni di scarico sul fondo suddetti dovranno
essere mantenuti aperti, per l’espulsione a caduta dei reflui nel piazzale, e possibilmente collegati mediante
tubazioni flessibili alle griglie suddette, per convogliare i reflui suddetti indirettamente o direttamente nel sistema di
trattamento e smaltimento sopra descritto;
(d.) è dotato di una recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
(e.) è dotato di una adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e alberature, che per quanto eventualmente
necessario potrà essere integrata anche con schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, di cui
deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
(2.3.) All'esterno dell'area dell'impianto è attualmente esistente un idoneo ed adeguato sistema di illuminazione,
che eventualmente potrà essere migliorato per tener conto delle specifiche esigenze dell’impianto, e dovrà essere
comunque utilizzato e gestito in modo idoneo ed adeguato, ed è prevista, e dovrà essere effettivamente installata,
apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del
Centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il
comportamento sia degli operatori addetti che dell’utenza.
(2.4.) Da parte dell’U.T.C. del Comune di Montalcino, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza
dell’autorizzazione temporanea concessa, o di eventuali successive proroghe, dovrà essere redatto un piano di
ripristino a chiusura dell'impianto, considerata la temporaneità del C. di R., al fine di garantire la reversibilità degli
interventi e delle trasformazioni realizzati nell’area interessata per l’allestimento e l’utilizzazione temporanei a Centro
di Raccolta rifiuti, e quindi il ripristino della fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica e d’uso
dell'area.
3. Struttura del centro
(3.1.) Il centro di raccolta è strutturato, e deve essere effettivamente utilizzato, prevedendo quanto segue:
(a.) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori anche
interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Per il deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili,
che nel caso di materiali ingombranti e pesanti sono dotati di sponda apribile a ribalta, è prevista anche la possibilità
di realizzare rampe carrabili, o la dotazione di idonea attrezzatura alternativa (ad es. un muletto) da utilizzare solo
nei casi in cui è ammessa, almeno per il conferimento di materiali molto ingombranti o pesanti;
(b.) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, ricompresi in apposito elenco di quelli ammessi nel Centro
di Raccolta, protetta dagli agenti atmosferici mediante tettoia di copertura fissa, od anche mediante altre coperture
mobili che potranno anche in seguito essere installate,
attrezzate con contenitori posti su superficie
impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un
pozzetto di raccolta a tenuta stagna, ubicato all’incirca al centro dell’area coperta da detta tettoia, per poi essere
periodicamente prelevati e smaltiti secondo legge tramite ditte autorizzate in base alla tipologia di rifiuto. In
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alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di
contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
(3.2.) Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le
norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta
(4.1.) I rifiuti conferiti al Centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere
collocati in aree distinte del C. di R. per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle
diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e
quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
(4.2.) Al “Centro di raccolta” in loc. La Pineta – Osticcio a Montalcino, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 08.04.2008 con
s.m., a seguito degli interventi di adeguamento recentemente realizzati e comunque previsti come detto in
precedenza, potranno essere conferite in maniera differenziata (rispettivamente dalle utenze domestiche e non
domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti
normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche), solamente le tipologie di rifiuti
urbani ed assimilati di seguito elencate:
RIFIUTI URBANI (Solo se conferiti dalla cittadinanza o dal Gestore, o giacenti su aree pubbliche/di uso pubblico ai
sensi dell’art.184 c.2 lettera d) del D.lgs.n.152/2006 con s.m.)
• Ingombranti (codice CER 200307)
• Sfalci e potature (codice CER 200201)
• Imballaggi in legno (codice CER 150103)
• Altri rifiuti legnosi, non trattati e diversi dal CER 200137* (codice CER 200138)
• Imballaggi in metallo puliti (codice CER 150104)
• Altri rifiuti metallici (codice CER 200140)
• Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze
domestiche (codice CER 200133*)
• RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), distinti in:
R1 apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (codice CER 200123*)
R2 grandi elettrodomestici (codice CER 200136 e 200140)
R3 TV e display (codice CER 200135*)
R4 piccoli elettrodomestici ed apparecchiature per l’informatica (codice CER
200136)
R5 lampade escluse le lampade ad incandescenza (codice CER 200121*)
• Imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101)
• Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
• Frazione organica umida (codici CER 200108 e 200302)
• Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
• oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (codice CER 200126*), ad esempio oli
minerali esausti
• Imballaggi in materiali misti (150106)
• Vetro (codice CER 200102)
• Pneumatici fuori uso (codice CER 160103)
RIFIUTI ASSIMILATI (conferiti dalle attività produttive)
• Ingombranti (codice CER 200307)
• Imballaggi primari e secondari in carta e cartone (codice CER 150101)
• Altri rifiuti in carta e cartone (codice CER 200101)
• Imballaggi primari e secondari in legno (codice CER 150103)
• Altri rifiuti di legno non trattato, diverso da CER 200137* (codice CER 200138)
• Imballaggi primari e secondari in metallo, puliti (codice CER 150104)
• Altri rifiuti metallici non pericolosi (codice CER 200140)
• Imballaggi primari e secondari in vetro (codice CER 150107)
• Altri rifiuti in vetro (codice CER 200102)
• Olii e grassi commestibili (codice CER 200125)
•
Imballaggi primari e secondari in plastica (codice CER 150102)Frazione organica umida
(codici CER 200108 e 200302) comprendente (sulla base dei pareri acquisiti agli atti degli
uffici comunali) anche gli scarti di macellazione della selvaggina cacciata
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in coerenza alla Delib.C.C. n.89 in data 24.11.2009 avente ad oggetto Aggiornamento e modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani., ed alla
successiva Delib.C.C. n.10 in data 16.03.2010 avente ad oggetto Modifiche al Regolamento comunale per la
disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani., tutti ricompresi nell’elenco di
cui all’Allegato I (Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati) paragrafo 4
(Modalità di coferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta) sottoparagrafo 4.2, al D.M. 08.04.2008
con s.m. citato, che corrispondono alla classificazione di rifiuti “urbani e assimilati”, ai sensi del D.lgs.n.152/2006 con
s.m., in particolare dell’art.184, e normativa a questo correlata.
Tutte le attività svolte all’interno del Centro di raccolta in in argomento dovranno comunque rispettare ed essere
conformi a quanto disposto dal suddetto Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani., approvato con Delib.C.C. n.89/2009 e successivamente modificato con
Delib.C.C. n.10/2010 a cui si fa riferimento e rinvio, a quanto previsto come condizioni nell’Autorizzazione allo
scarico 41/10D prot.n.1609 in data 05.07.2010 rilasciata dall’A.A.T.O. n.6 Ombrone, nonché a quanto ulteriormente
precisato e prescritto con la presente relazione.
(4.3.) Nella gestione e nel funzionamento del “Centro di raccolta” deve essere garantita:
(a.) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti
conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
(b.) la sorveglianza durante le ore di apertura.
5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta
(5.1.) Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in
condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non
pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche,
compromettendone il successivo recupero.
(5.2.) Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e
fluidi.
(5.3.) Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute.
(5.4.) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
(5.5.) I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili ( ad es. fusti o cisternette) dotati di
opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per
il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del
rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
(5.6.) Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.95/1992 e
succ. modif., ed al D.M. n.392/1996.
(5.7.) Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta
di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
(5.8.) I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
(5.9.) La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
(5.10.) I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
(5.11.) È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse
apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del
D.M.n.185/2007.
(5.12.) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per
le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta
(6.1.) All'interno del Centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti
ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire
danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere
le successive operazioni di recupero.
(6.2.) Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del Centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di
specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
(6.3.) Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
(6.4.) Il Centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti
che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del Centro di raccolta.
(6.5.) Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso , per quanto concerne le utenze
non domestiche, ed in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base
di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario
numerato progressivamente e conforme al modello di cui agli Allegati Ia e Ib al D.M. Ambiente 08.04.2008 con s.m.
(6.6.) I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli
enti di programmazione e di controllo.
(6.7.) Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal Centro di raccolta comunica al Centro di raccolta
conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.
7. Durata del deposito
(7.1.) La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di raccolta non deve essere
superiore a tre mesi.
(7.2.) La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la
formazione di emissioni odorigene.
Quanto sopra, fatte salve le ulteriori modifiche alla normativa di riferimento, che attualmente è il D.M. 08.04.2008
come modificato dal D.M. 13.05.2009, che potranno in seguito intervenire.
Aspetti relativi alla gestione del Centro di Raccolta di rifiuti urbani
L’allestimento, il presidio, e la gestione del “Centro di Raccolta” in loc. La Pineta – Osticcio a Montalcino, che
dovranno essere eseguiti e mantenuti in conformità al D.lgs.n.152/2006 con successive modificazioni, alle
disposizioni del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 con s.m. ed ai “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta
dei rifiuti urbani e assimilati ” contenuti nell’Allegato I allo stesso D.M., e nel rispetto della Delib.G.C. di
autorizzazione del C. di R. e di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza del lavoro, potranno essere affidati, ciascuno per quanto è di rispettiva competenza, all’Ufficio
Tecnico Comunale (Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente e Servizio Lavori pubblici, Patrimonio e
Manutenzioni) - con la precisazione che il Comune non è tenuto all’iscrizione all’Albo per la gestione diretta dei
propri Centri di raccolta come da Circolare 28.10.2008 prot.n.656/Albo/Pres/ dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali –
, ed alla società Siena Ambiente S.p.a., Gestore del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Siena, sulla base del
Contratto di Servizio stipulato in data 25 luglio 2003 tra Comunità di Ambito ATO 8 e Siena Ambiente S.p.a., in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 4 del D.M. 8 aprile 2008 con s.m., indispensabili per lo svolgimento
dell’attività di gestione dei Centri di raccolta.
Descrizione degli interventi relativi al Centro di raccolta ed al Deposito temporaneo rifiuti urbani
L’allestimento e l’utilizzazione del Centro di raccolta temporaneo in loc. Pineta-Osticcio comporta i seguenti
interventi:
- installazione di manufatto prefabbricato ad uso uffici e locali di servizio pluriuso annessi di presidio del Centro di
raccolta, utilizzato dal personale addetto alla gestione del C.di R., già realizzato precedentemente al luglio 2009 (e
quindi alla prima autorizzazione con Delib.G.C. n.130 in data 28.07.2009 del Centro di raccolta);
- installazione di una tettoia, e di un pozzetto interrato a tenuta, in corrispondenza dell’area individuata per il
deposito al coperto di olii esausti, RAEE, ed altri rifiuti pericolosi, realizzata in adeguamento al C.di R. temporaneo
nel periodo dicembre 2009-gennaio 2010;
- installazione di un numero imprecisato e variabile di contenitori in acciaio scarrabili, eventualmente muniti di
copertura fissa o mobile, per la raccolta differenziata di varie tipologie di rifiuti (già realizzata a settembre 2009) ;
- sistema di recapito, adduzione, trattamento depurativo e tasferimento, dei reflui e delle acque meteoriche del
Centro di raccolta temporaneo ed aree a questo adiacenti (completo di condotte, pozzetti, disoleatori, ecc.), già
realizzato nel periodo luglio 2009 – giugno 2010;
- manutenzioni straordinarie della rete di recinzione esterna, dell’impianto di illuminazione, e della pavimentazione
del Centro di raccolta temporaneo, già realizzate nel periodo luglio– settembre 2009;
Esternamente al Centro di raccolta temporaneo sono previsti anche i seguenti altri interventi, non connessi/collegati
al Centro di raccolta temporaneo:
- allestimento di un “Deposito temporaneo” ai sensi del D.lgs.n.152/2006 con s.m. relativo a rifiuti da spazzamento,
mediante installazione di un contenitore in acciaio scarrabile, eventualente munito di copertura fissa o mobile, e
relativi griglia, pozzetto, condotta di adduzione e cisterna a tenuta, per la raccolta dei relativi reflui (soggetti a
periodico svuotamento e conferimento a recupero/smaltimento secondo la normativa vigente), già realizzato nel
periodo luglio 2009 – gennaio 2010.
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
Per i suddetti interventi da parte dell’U.T.C. – Servizio Lavori pubblici e patrimonio del Comune di Montalcino, a
seguito di istanze prot.n.8410 in data 29.06.2010 e prot.n.8611 in data 02.07.2010, sono stati acquisiti
autorizzazione in sanatoria ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e nulla osta ai sensi del R.D.n.3267/1923 con s.m., per il
Vincolo paesaggistico ed il Vincolo Idrogeologico.
Previsioni dello Strumento Urbanistico Generale vigente
Nello Strumento Urbanistico Generale vigente, costituito dal P.R.G. (formato ai sensi della L.R.n.74/1984 con s.m.)
definitivamente approvato con Delib.C.R.T. n.91 in data 29.02.2000 e con Delib.C.C. n. 41 in data 01.06.2000, da
alcune parti del R.E. con annesso P.di F. precedente tutt’ora vigenti, e dalle successive Varianti parziali formate ai
sensi dell’art.40 c.2 e 8 L.R.n.5/1995 e della L.R.n.1/2005, gli immobili in loc. La Pineta – Osticcio a Montalcino
direttamente interessati dalla Variante al P.R.G. in oggetto sono attualmente ricompresi in Zona Territoriale
Omogenea (Z.T.O.) F (per attrezzature ed impianti di interesse generale)”, Sottozona F2 (Attrezzature per lo sport),
con indicazioni relative ad impianti sportivi solo esistenti (e non anche di progetto), disciplinata dall’art.71 (Zona per
attrezzature sportive) delle N.t.a. del P.R.G. vigente che dispone quanto segue:
Area in cui sono consentite solamente costruzioni pertinenti allo sport, ai giochi e servizi relativi. Tipo d'intervento:
diretto con concessione edilizia.
Si fa rinvio alla parte dell’Elaborato n.3: PRG: Stato attuale e modificato contenente gli estratti delle Tavole e delle
Norme del Piano Regolatore Generale vigente che riguardano gli immobili interessati dalla Variante al P.R.G. in
oggetto, e gli estratti delle Tavole e delle Norme del Piano Regolatore Generale oggetto di variazioni.
Il vigente P.R.G. nel complesso immobiliare interessato di proprietà comunale non consente la realizzazione di
nuove Attrezzature per la gestione (raccolta, deposito temporaneo, ecc.) di rifiuti urbani o da spazzamento con
carattere permanente (ossia non meramente temporaneo), pertanto si rende necessaria una Variante al P.R.G. al
fine di considerare e valutare preventivamente le trasformazioni previste e gli effetti attesi nel caso concreto di
realizzazione e prevista gestione per un tempo indeterminato (non necessariamente breve) di Attrezzature quali un
“Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani” ed un “Deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento” ai sensi della
normativa vigente in materia ambientale, e di introdurre quelle variazioni che consentano la realizzazione di detti
interventi/utilizzazioni, con le modalità e nella misura in cui questi si dimostrino compatibili con il tipo, l’entità e lo
stato delle risorse interessate, e con l’individuazione di quegli accorgimenti realizzativi ed ulteriori interventi che
eventualmente si rendessero necessari per una eliminazione o mitigazione degli impatti previsti.
Verifica dello stato di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente,
limitatamente agli argomenti trattati dalla Variante allo S.U.G.
Il P.R.G. vigente non prevede nessuna specifica localizzazione per nuove Attrezzature per la gestione (raccolta,
deposito temporaneo, ecc.) di rifiuti urbani o da spazzamento.
Per la nuova Stazione Ecologica in loc. Pian dell’Asso, prevista dal Piano Straordinario Area Vasta ATO 7, ATO 8 e
ATO 9 (ai sensi art. 27 della L.R. 61 del 22 Novembre 2007) approvato dalle assemblee valido al 16 Aprile 2008,
sebbene vi siano degli atti di Consiglio Comunale che la riguardano, si era orientati a formare una specifica Variante
al PRG nell’ambito del relativo procedimento autorizzatorio ai sensi dell’art.208 (Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del D.lgs.n.152/2006 con s.m..
E’ da tempo ormai evidente che per la vastità del territorio del Comune di Montalcino una adeguata gestione dei
rifiuti non puo’ essere fatta solo con la Stazione Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso, ed in questo senso una
nuova Area per la localizzazione di atrezzature per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed il Deposito temporaneo
di rifiuti da spazzamento presso il Centro abitato di Montalcino si rende quindi indispensabile.
Previsioni del Piano Straordinario Area Vasta ATO 7, ATO 8 e ATO 9
Con riferimento ai contenuti del Piano Straordinario Area Vasta ATO 7, ATO 8 e ATO 9 (ai sensi art. 27 della L.R. 61
del 22 Novembre 2007) approvato dalle assemblee valido al 16 Aprile 2008, a cui si fa rinvio, per quanto riguarda il
Comune di Montalcino ed il relativo territorio, tra l’altro lo stesso P.S. contiene:
- la classificazione come Comune Estensivo, ai fini della determinazione del livello di servizio;
- la previsione (Anno 1, attivata dal PS) di una nuova Stazione Ecologica, in recepimento dell’analoga previsione del
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati agli urbani (PPGRU) della Provincia di Siena, come
risulta da Tabella 3.27: ATO 8 – stazioni ecologiche del Piano Straordinario e Tabella 4.25: ATO 8 – articolazione
temporale attivazione SE.
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
Il Piano Straordinario di Area Vasta suddetto prescinde dalla previsione di attrezzature ed impianti per la gestione
dei rifiuti quali i “Centri di raccolta rifiuti urbani differenziati” ed i “Depositi temporanei di rifiuti da spazzamento” quali
sono in argomento ed oggetto della Variante al P.R.G. in oggetto.
Contenuti della Variante al P.R.G. vigente.
La Variante al P.R.G. in oggetto che si propone in formazione, di cui per i motivi suddetti si è ritenuto utile ed
opportuno fornire un’Anticipazione dell’ipotesi contenuta nell’Elaborato n.2 allegato all’Atto di avvio del relativo
procedimento di formazione, come risulta dall’Elaborato n.3 allegato PRG: stato attuale e modificato, allo stato
attuale delle conoscenze e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti, contributi tecnico-conoscitivi, nulla osta, pareri ed
atti di assenso comunque denominati, che potranno intervenire anche nelle fasi successive del relativo procedimento
di formazione, i quali potranno richiederne l’adozione o l’approvazione con modifiche, è costituita da una modifica
delle Tavole n. 25 e 26 (Azzonamento e modalità di intervento del tessuto urbano) in scala 1:2'000 di P.R.G., in cui è
stata introdotta una nuova Z.T.O. F (per attrezzature ed impianti di interesse generale), Sottozona Frr di
localizzazione Attrezzature per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e deposito di rifiuti da spazzamento, con
adiacente individuazione della viabilità pubblica di accesso, e dalla modifica delle N.t.a. di P.R.G., con l’introduzione
di un nuovo articolo 79ter (Frr - Zona per attrezzature di raccolta differenziata e deposito temporaneo rifiuti) che
contiene una disciplina specifica per la suddetta Sottozona, e l’integrazione dell’art.54 (Le zone dei Centri urbani e
delle espansioni previste) in cui viene aggiunta la nuova Sottozona nell’elencazione qui presente.
QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PER LA VARIANTE AL P.R.G.
Quadro conoscitivo già disponibile all’Avvio del procedimento di formazione
Per costruire il Quadro Conoscitivo della Variante allo S.U.G. in oggetto è stata eseguita una ricognizione ed
un’analisi di norme, discipline, vincoli e condizionamenti in genere, a cui sono soggetti gli immobili interessati, il loro
uso e le loro trasformazioni, nonché una ricognizione delle risorse (essenziali e non) presenti, o comunque
interessate, dei loro stato (evidenziando eventuali criticità) e valore, in molti casi necessariamente estesa al contesto
urbano o territoriale circostante.
Detta ricognizione è stata eseguita sulla base della documentazione e dei dati attualmente accessibili o già
disponibili, acquisiti presso vari Enti ed Istituzioni, fonti e sedi di loro collocazione, ed anche direttamente sul luogo
e/o sul contesto territoriale interessato con la strumentazione a disposizione, che si articolano nei raggruppamenti di
seguito indicati:
•
•
-
DOCUMENTAZIONE E DATI COMUNALI, in estrema sintesi comprendente:
Estratti di mappa ed altri atti Catastali (N.C.E.U.) aggiornati;
Estratti di Carte Tecniche Regionale in scala 1:2'000 e 1:10'000, ed Ortofoto di vari periodi anche recenti;
Riprese fotografiche a terra degli immobili interessati e del contesto circostante, che documentano lo stato
preesistente ed attuale;
Estratti dello Strumento Urbanistico Generale vigente;
Atti ed elaborati del Progetto di localizzazione ed allestimento del Centro di Raccolta rifiuti urbani e del
Deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento e delle relative Autorizzazioni temporanee sopra citate.
DOCUMENTAZIONE E DATI ESTRATTI DAL S.I.T. DELLA PROVINCIA DI SIENA, in estrema sintesi
relativi a:
Immobili ed ambiti soggetti a Vincolo archeologico e/o di interesse archeologico, a Vincolo paesaggistico ed
idrogeologico;
Ambiti di competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume Ombrone;
Ortofoto degli immobili interessati e del contesto circostante, degli anni 1954, 1998, 2002, 2005, 2007;
Estratti del Mosaico delle mappe del Catasto Leopoldino (anno 1820 circa);
Estratti della Carta dell’uso del suolo aggiornata all’anno 2005;
Ecc..
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
•
ESTRATTI DEL P.T.C. DELLA PROVINCIA DI SIENA, relativi sia agli elaborati di Quadro Conoscitivo che
a quelli di Progetto.
•
DOCUMENTAZIONE E DATI ESTRATTI DAL S.I.T. DELLA REGIONE TOSCANA, in estrema sintesi
relativi a:
Documentazione relativa al Vincolo paesaggistico a cui è soggetto il Centro storico di Montalcino e contesto
circostante.
•
-
DOCUMENTAZIONE E DATI ESTRATTI DA ALTRE BANCHE DATI ACCESSIBILI, in estrema sintesi
relativi a:
Serie di Ortofoto, dall’anno 1954 all’anno 2010, dell’area interessata e del contesto circostante.
Per la consultazione dei suddetti documentazione e dati si fa rinvio allo specifico Elaborato n.2: Quadro conoscitivo
di riferimento, che costituisce parte essenziale degli atti ed elaborati della Variante allo P.R.G. in oggetto, in cui sono
ordinatamente raccolti e riportati.
Fanno parte del Quadro Conoscitivo anche le parti della presente Relazione tecnica in cui detti documentazione e
dati sono descritti, analizzati e comunque commentati, o quelle in cui i suddetti argomenti vendono specificatamente
trattati.
Faranno parte del Quadro Conoscitivo anche la Relazione geologico-tecnica di cui è corredata la Variante al PRG in
oggetto, che al momento dell’adozione della Variante al PRG dovrà essere stata depositata all’Ufficio Regionale per
la Tutela delle Acque e del Territorio di Siena – ex Genio Civile-), e gli altri dati ed elaborati che eventualmente
saranno in seguito reperiti e/o redatti.
Inquadramento generale,
degli Strumenti di pianificazione e degli Atti di governo del territorio
vigenti od in corso di formazione,
dei vincoli, di norme e discipline, e dei condizionamenti in genere.
Al fine di un inquadramento di carattere generale, per la Variante al P.R.G. in oggetto si rileva che gli immobili dalla
stessa interessati risultano:
-
-
-
ricompresi nel Centro abitato di Montalcino, ai sensi del Codice della Strada e Regolamento di attuazione
attualmente vigenti;
rispetto al P.R.G. vigente in Z.T.O. F (per attrezzature ed impianti di interesse generale), Sottozona F2
(Attrezzature per lo sport), con indicazioni relative ad impianti sportivi solo esistenti (e non anche di progetto),
disciplinata dall’art.71 (Zona per attrezzature sportive) delle N.t.a. del P.R.G.
non soggetti a Vincolo storico artistico ai sensi del D.lgs. 22.01.2004 n.42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e neppure ricompresi tra gli immobili di
proprietà pubblica da assoggettare ad accertamento per l’apposizione dello stesso Vincolo;
in ambito non soggetto a Vincolo archeologico, e neppure dichiarato di interesse archeologico, ai sensi del D.lgs.
22.01.2004 n.42;
completamente ricompresi in ambiti soggetti a Vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 22.01.2004 n.42 Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, posto con D.M. per
cui si fa rinvio all’allegata documentazione;
esterni ad ambiti soggetti a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 (Aree tutelate per legge) del D.lgs.
22.01.2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n.137;
esterni ad aree classificabili come bosco, ai sensi della L.R.n.39/2000, per cui sono conseguentemente prescritti
i vincoli idrogeologico e paesistico;
privi di individui arborei classificati come Alberi monumentali, soggetti alla specifica normativa di tutela e
salvaguardia regionale (L.R. 13.08.1998 n.60, con successive modificazioni);
in ambiti sottoposti a Vincolo idro-geologico ex R.D. n. 3267/1923 con specifico provvedimento;
ricompresi nel territorio di Comune in precedenza non classificato sismico (N.C.), ma attualmente soggetto a
Vincolo sismico ex art.2 Legge 02.04.1974 n. 64 in quanto classificato in Zona 3 sismica ai sensi dell’Ordinanza
P.C.M. n. 3274 in data 20 marzo 2003, confermato in Zone 3 tra i Comuni a bassa sismicità con D.G.R.
16.06.2003 n.604;
ricompresi nel bacino idrografico del Fiume Ombrone, soggetti alla disciplina del relativo P.A.I. ed a quanto di
competenza della relativa Autorità di Bacino Regionale;
esterni ad Ambiti A e B di corsi d’acqua ricompresi nell’Elenco dei corsi d’acqua principali ai fini di un corretto
assetto idraulico, su cui sono previste le salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali di cui PIT-2007
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
-
regionale vigente.
interessati dai contenuti programmatori e disciplinari del P.T.C. della Provincia di Siena, approvato con
Delib.C.P.n.109 del 20.10.2000 ed efficace dall’11.02.2001, e relativa Variante adottata, per cui si fa rinvio allo
specifico paragrafo della presente Relazione;
interessati dai contenuti programmatori e disciplinari del P.I.T. della Regione Toscana, approvato con
Delib.C.R.T. n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal 17.10.2007, e relativa Variante adottata, per cui si fa rinvio
allo specifico paragrafo della presente Relazione;
parte dell’ambito definito Val d’Orcia, comprendente il territorio di più comuni compreso quello del Comune di
Montalcino, che nell’anno 2004 è stato iscritto tra i siti U.N.E.S.C.O. (patrimonio mondiale dell’umanità) a
seguito del riconoscimento dell’eccezionalità dei suoi valori culturali e naturalistici;
interessati dai contenuti del Regolamento dell’A.N.P.I.L. Val d’Orcia, approvato dal Comune di Montalcino con
Delib. C.C. n.92 in data 22.10.2003 (avviso nel B.U.R.T. n.47 del 19.11.2003);
Risultanze di ulteriori ricerche ed approfondimenti svolti
successivamente all’Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto
Per la Variante allo P.R.G. in oggetto sono state redatte le Indagini geologico-tecniche ai sensi dell’art.62 della
L.R.n.1/2005, con s.m., e del relativo Regolamento di attuazione [Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche]
approvato con Decr.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007, che prima dell’adozione della Variante al P.R.G. in argomento
saranno depositate presso la Regione Toscana, Ufficio regionale per la Tutela del Territorio e delle Acque (URTAT)
di Arezzo e Siena (Sede di Siena), con le certificazioni ed attestazioni prescritte, e gli altri Elaborati costituenti la
stessa Variante al P.R.G.
A seguito dei suddetti approfondimenti, al momento non si è reso necessario introdurre nella Variante al PRG in
oggetto particolari contenuti normativi, rispetto a quanto è stato oggetto di anticipazione con gli atti di Avvio
procedimento.
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
Strumento Urbanistico Generale (S.U.G) attualmente vigente
Lo S.U.G. attualmente vigente è costituito dal P.R.G. (formato ai sensi della L.R.n.74/1984 con s.m.) definitivamente
approvato con Delib.C.R.T. n.91 in data 29.02.2000 e con Delib. C.C. n. 41 in data 01.06.2000, dalle parti del
Regolamento edilizio con annesso P. di F. previgenti, e dalle successive Varianti approvate, formate ai sensi
dell’art.40 c.2 e 8 L.R.n.5/1995 e L.R.n.1/2005.
Procedimento di formazione del Piano Strutturale (P.S.)
Con la Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011 il Comune di Montalcino ha favorevolmente concluso la V.A.S. ai sensi
degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m. ed approvato il proprio Piano Strutturale, di cui agli artt. 9, e 53 ai
sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m., divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT n.8 Parte II in
data 22.02.2012 del relativo avviso.
Il Comune di Montalcino non è attualmente dotato di R.U., che dovrà essere adottato entro il febbraio 2015 pena
l’entrata i vigore delle salvaguardie di cui all’art.39 c.2 della L.R.n.5/1995 con s.m..
Termini dell’intesa ai sensi del’art.39 c.1 L.R.n.5/1995
Con l’Intesa ai sensi dell’art.39 c.1 della L.R.n.5/1995, siglata in data 11.04.2001 da Regione Toscana, Provincia e
Comuni della Provincia di Siena, e ratificata dal Comune di Montalcino con Delib. C.C. n.60 in data 25.06.2001, per il
procedimento di formazione del P.S. del Comune di Montalcino sono stati concordati i termini seguenti:
Avvio del procedimento entro il 29.02.2005; Adozione entro il 29.02.2007.
Con l’inutile decorso del termine suddetto, dal 01.03.2007 e fino alla data del 18.11.2009 di pubblicazione sul
B.U.R.T. dell’avviso relativo all’atto di adozione del P.S., sono state in vigore le salvaguardie di cui all’art.39 c.2 della
L.R.n.5/1995. Ai sensi dell’art.39 c. 2 bis della L.R.n.5/1995 con s.m., le sanzioni suddette si dovranno applicare
altresì dalla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto d’adozione del Regolamento urbanistico.
SALVAGUARDIE EX ART.39 C.2 L.R.N.5/1995 CON S.M., ED ALTRE LIMITAZIONI ALLA POTESTÀ
PIANIFICATORIA COMUNALE; PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE ALLO S.U.G. E
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CON ESSA PREVISTI.
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
Dette salvaguardie, disposte all’art.39 c.2 della L.R.n.5/1995 (come modificata dalla L.R.n.7/2001) e precisate nella
Circolare illustrativa dell'articolo 39 della Legge Regionale 5/95 modificato con la legge regionale 31 gennaio 2001 n. 7 - termini per l'adozione dei piani strutturali - Limitazioni poste alla gestione degli strumenti urbanistici ancora in
vigore e al potere di pianificazione . Varianti tramite accordo di pianificazione. approvata con Delib.G.R.T.
n.118/2003, comportano sia limitazioni al potere di pianificazione dei Comuni (ovvero nella formazione di strumenti
di pianificazione ed atti di governo del territorio) che limitazioni nella gestione degli strumenti urbanistici ancora
vigenti (ovvero nel rilascio e la formazione di titoli abilitativi per l’attuazione degli interventi previsti od ammessi),
fatta salva la possibilità di prevedere o consentire ulteriori interventi previo approvazione di una variante allo S.U.G.
vigente mediante Accordo di pianificazione tra Regione, Provincia e Comune interessato.
Con la Circolare illustrativa suddetta, approvata con Delib.G.R.T. n.118/2003, è stato chiarito che in regime di
salvaguardia sono fatte comunque salve alcune tipologie di variante al P.R.G, tra cui quelle di seguito elencate:
- varianti [art.40 c.2 lettera b) L.R.n.5/1995] necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture la cui localizzazione
sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale definitivamente approvati nei seguenti casi:
• a condizione che gli interventi previsti siano opere pubbliche;
• nel caso di interventi di interesse pubblico che siano localizzati in ambiti già urbanizzati.
- varianti [art. 40 comma 2 lettera b) L.R.n.5/1995] riferite alla medesima tipologia precedente per le cui previsioni
di intervento sia già disponibile il finanziamento, o che siano indispensabili per l’ottenimento del finanziamento,
purché sia espressamente prevista la clausola secondo la quale la previsione decade ove il finanziamento non sia
concesso;
- [art.40 c.2 lettera a) L.R.n.5/1995] varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo
interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.
1444 e a norme fissate al riguardo dal Consiglio Regionale a condizione che gli interventi proposti si
localizzino all’interno di sistemi già urbanizzati;
- varianti [art.40 c.2 lettera c) L.R.n.5/1995] necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica
conseguente alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche, a condizione che gli interventi proposti si
localizzino all’interno di sistemi già urbanizzati;
- varianti (art.40 c.8 L.R.n.5/1995) funzionali alla miglior definizione degli interventi ammessi in ambiti già
urbanizzati, senza ipotesi di ristrutturazione urbanistica e purché tali varianti non comportino consumo di suolo o
aumento del carico urbanistico.
A prescindere dalle salvaguardie suddette, altre limitazioni al potere di pianificazione dei Comuni, contenute nella
sez. 3.2.4 delle Istruzioni tecniche approvate con Delib.G.R.T.n.217 del 09.03.1998 per le comunicazioni di avvio
delle elaborazioni per la formazione delle varianti, ed esplicitamente riprese nel testo delle singole intese ratificate ai
sensi dell’art.39 L.R.n.5/1995, sono le seguenti:
- il Comune è tenuto a limitare il ricorso alle varianti al vigente strumento urbanistico generale a quelle che per
entità e dimensionamento delle previsioni urbanistiche, siano strettamente motivabili per le necessità gestionali che
si riferiscano all’arco temporale di ulteriore efficacia del vigente piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 39.
In relazione al fatto che i vecchi strumenti urbanistici non contengono garanzie in ordine al principio della
sostenibilità e nell’approssimarsi della data entro la quale si è impegnato ad adottare il piano strutturale,
nell’intervallo di tempo che precede il termine stabilito per l’adozione del piano strutturale è pertanto possibile
adottare ed approvare soltanto quelle varianti che rispondano al requisito suddetto e che lo dimostrino mediante
un’adeguata motivazione sui tempi entro i quali è stato necessario programmare l’attuazione delle previsioni. Tali
varianti dovranno comunque verificare la loro coerenza con gli obiettivi del piano strutturale desunti dalla
deliberazione consiliare di avvio di quel procedimento, nonché la rispondenza ai principi generali della legge
regionale 5/95, con particolare riferimento al principio della sostenibilità di cui all’articolo 5.
Considerato quanto esposto nella presente Relazione, tra l’altro, la Variante al PRG in oggetto rientra nelle suddette
tipologie di Varianti agli S.U.G. ammesse in regime di salvaguardia, riferite al disposto dell’art.40 c.2, lettere a), della
previgente L.R.n.5/1995, con successive modificazioni.
Con riferimento e rinvio anche al paragrafo relativo agli obiettivi della Variante allo P.R.G. in oggetto, obiettivamente
si deve ritenere che il procedimento in oggetto ed il Progetto definitivo suddetti possano essere considerati
un’opportunità coerente con i generali obiettivi di uno sviluppo sostenibile e di una valorizzazione delle risorse
essenziali del territorio del Comune di Montalcino.
Per quanto detto in precedenza, e verrà specificato nel proseguo della presente Relazione, risulta che nel caso della
Variante al P.R.G. in oggetto sussistono comunque tutti i presupposti e le condizioni per poter procedere alla sua
formazione (adottandola, approvandola e rendendola efficace) nonostante le salvaguardie di cui all’art.39 c.2 della
L.R.n.5/1995 suddette, come risulta dalla trattazione ai punti 4.1 (Attuazione dell’articolo 40 commi 2/7: varianti) e
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
4.2 (Attuazione dell’articolo 40: varianti commi 8/20) della Circolare approvata con Delib.G.R.T. n.118/ 2003
suddetta.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE ALLO S.U.G.
Il procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in argomento è quello ordinariamente previsto ai sensi degli
artt. 15, 16 e 17 della L.R.n.1/2005., per questo definito Procedimento unico.
Per i particolari adempimenti prescritti in detto procedimento sono stati designati:
- in qualità di Responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – U.O. Urbanistica;
- in qualità di Garante della comunicazione, il Segretario generale;
Allo stato attuale non si ravvisano particolari motivazioni che rendano necessaria od opportuna una Variante al
S.U.G. ai sensi dell’art.39 c.2 della L.R.n.5/1995 con s.m.., in accordo di pianificazione.
PROCESSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA SEMPLIFICATA DEGLI EFFETTI
OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE,
E TEMPI NEI QUALI DEBBONO ESSERE PERSEGUITI
Richiamate:
- la Delib. G.C. n.67 in data 19.04.2007 avente ad oggetto Realizzazione della stazione ecologica nel Comune di
Montalcino, in loc. Pian dell’Asso - Approvazione Progetto Definitivo
- la Delib. C.C. n.52 in data 13.07.2007 avente ad oggetto Approvazione progetto esecutivo per realizzazione isola
ecologica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1/78 e s.m.i.;
- la Delib. C.C. n.45 in data 11.08.2009 avente ad oggetto Acquisto area Loc. pian dell'Asso per realizzazione isola
ecologica.;
- la Delib. G.C. n.130 in data 28.07.2009 avente ad oggetto Autorizzazione ex D.lgs. 152/2006 e D.M. Ambiente
8.04.2008, e art.78 c.2 L.R.n1/2005 con s.m. in via temporanea di “Centro di raccolta rifiuti urbani” con alcune
condizioni, su immobili comunali in loc. Pineta – Osticcio a Montalcino.;
- la Delib. G.C. n.115 in data 06.07.2010 avente ad oggetto Autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art.183 c.1
lettera cc) del D.lgs.n.152/2006, D.M. Ambiente 08.04.2008, art.78 c.2 della L.R.n.1/2005 con s.m., “Centro di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” su immobili in loc. La Pineta-Osticcio a Montalcino.;
- la Delib. G.C. n.118 in data 15.07.2010 avente ad oggetto Autorizzazione, ai sensi dell’art.183 c.1 lettera m) del
D.lgs.n.152/2006 e art.78 c.2 della L.R.n.1/2005 con s.m., a localizzazione/realizzazione temporanea Deposito
temporaneo rifiuti da spazzamento strade su immobili in loc. Pineta – Osticcio a Montalcino.
Considerato che:
- nonostante la dichiarata disponibilità alla cessione da parte dell’Acquedotto del Fiora s.p.a. in qualità di
proprietaria, per sopravvenute ed inaspettate difficoltà, ad oggi questo Comune di Montalcino non ha ancora
ottenuto la disponibilità dell’area su cui è da tempo prevista la realizzazione di una Stazione Ecologica in loc. Pian
dell’Asso, e su incarico di questo Comune è stata già redatta progettazione definitiva da parte di Sienambiente
s.p.a.;
- pertanto, la realizzazione e messa in funzione della Stazione Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso non può
essere prevista in tempi brevi;
- che a seguito del sequestro (nel luglio 2009) da parte di Agenti di P.G. A.R.P.A.T. su disposizioni dell’A.G., dell’area
non autorizzata da molto tempo utilizzata in loc. Le Prata – Piagge di Maremma, le Autorizzazioni di cui alle suddette
Delib.G.C. n.130/2009, n.115/2010, e la successiva recente proroga semestrale dei termini di validità della stessa
(attualmente con scadenza al 28.07.2011), si sono rese indispensabili ed urgenti per la situazione di difficoltà e di
vera emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Montalcino, che altrimenti
sarebbe dovuta avvenire senza alcun Centro di raccolta rifiuti od analoga attrezzatura, con rilevante aggravio dei
costi del relativo servizio per i cittadini ed il rischio concreto nell’accentuarsi del fenomeno dell’abbandono
incontrollato di rifiuti comunque presente, anche in considerazione della vastità di questo territorio;
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Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
Gli obiettivi della Variante allo P.R.G. in oggetto sono in estrema sintesi principalmente i seguenti:
- il mantenimento delle condizioni irrinunciabili che consentono di svolgere in modo efficace efficiente ed ininterrotto
il servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, per il tempo necessario alla messa in funzione in altra parte del
territorio comunale di idonee ed adeguate attrezzature di gestione di rifiuti urbani assimilati e da spazzamento nel
territorio del Comune di Montalcino;
- per il Centro di Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati in loc. Pineta - Osticcio a Montalcino, e
l’adiacente Deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento, sebbene resti ferma la volontà del loro carattere
temporaneo sino a quando entrerà in funzione la nuova Stazione Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso, creare il
presupposto di una coerente destinazione urbanistica nel vigente P.R.G. indispensabile per un loro mantenimento in
essere per un arco temporale che si potrebbe prolungare ben oltre i due anni.
I tempi nei quali si rende indispensabile perseguire e raggiungere detti obiettivi sono necessariamente molto brevi, e
sono quelli correlati ai tempi dei procedimenti di formazione, approvazione ed efficacia della Variante al P.R.G. in
oggetto, e di necessaria nuova Autorizzazione del suddetto Centro di raccolta rifiuti urbani.
AZIONI CONSEGUENTI, DIMENSIONAMENTO,
EFFETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI, ECONOMICI, SOCIALI E SULLA SALUTE UMANA, ATTESI
Per questi aspetti ed argomenti si fa rinvio alla successiva Relazione di sintesi della valutazione redatta ai sensi della
L.R. Toscana 03.01.2005 n.1 (artt. 11 e 16 c. 3) e del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.g.r
9.02.2007 n. 4/r (art. 10), rispetto a cui in questo caso non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti.
NECESSARIA COERENZA CON I CONTENUTI DEL P.S. APPROVATO
Come già detto in precedenza, il P.S. del Comune di Montalcino è attualmente approvato ed efficace, formato con
procedimento ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 avviato con Delib.C.C. n.23 in data 24.02.2005, adottato
con Delib.C.C.n. 68 in data 09.10.2009, ed approvato con Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011.
Dalle verifiche effettuate sugli atti ed elaborati del P.S. approvato, risulta che la Variane al P.R.G. in oggetto è
sostanzialmente coerente con i contenuti del P.S..
NECESSARIA COERENZA CON
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DEGLI ALTRI ENTI INTERESSATI
Non emergono elementi di incompatibilità od incoerenza con Strumenti di pianificazione od Atti di governo del
territorio di Regione e Provincia, in particolare con il P.I.T. regionale vigente, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal 17.10.2007, con la relativa Variante di implementazione
dei contenuti paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32 in data 16.06.2009, con la Delib.G.R.T. n.538 del
27.06.2011 con cui la Regione Toscana ha avviato un nuovo procedimento di formazione di una Variante per
l’integrazione paesaggistica del PIT regionale, con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena
(P.T.C.P.), approvato con Delib.C.P. n.109 in data 20.10.2000, efficace dall’11.02.2001, e con la Variante i revisione
ed aggiornamento al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Siena Delib.C.P.n.124 in data 14.12.2011 divenuta efficace
con la pubblicazione sul BURT n.11 Part II in data 14.03.2012 del relativo avviso.
Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)
Sulla base delle verifiche effettuate, per gli immobili interessati dalla localizzazione della nuova Sottozona F per
attrezzature di deposito e raccolta differenziata di rifiuti in oggetto, in considerazione dei contenuti del P.T.C. vigente
(efficace dall’11.02.2001), si è rilevato quanto segue:
- dalle informazioni disponibili non risultano ricompresi in Aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti, opere di
captazione, di acque destinate al consumo umano e all’uso termale, di cui al Capo A, ed in particolare agli artt. A5
ed A8, e all’Allegato 2 ( Disciplina tecnica per l’individuazione e la gestione delle aree di salvaguardia delle opere di
captazione destinate al consumo umano e all’uso termale) delle Norme del PTC;
- risultano esterni ad aree sensibili di classe 1 o 2 per la vulnerabilità degli acquiferi, di cui al Capo A ( Tutela degli
acquiferi), ed in particolare agli artt. A2, A3 e A8, e all’Allegato 1 ( Disciplina tecnica per la redazione delle carte di
vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei piani strutturali dei comuni ) delle Norme ed alla Tavola P01 ( Il governo
della risorsa acqua);
- sono esterni ad aree soggette ad esondazione fluviale di cui al Capo B (Prevenzione del rischio idraulico) delle
Norme ed alla Tavola P01 (Il governo della risorsa acqua);
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- sono esterni ad aree individuate quali “Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC), “Zone di Protezione Speciale” (ZPS),
“Siti di Interesse Regionale” (SIR) e “Siti di Interesse Nazionale” (SIN), di cui alla D.C.R. n.342 del 10.11.98, la cui
perimetrazione definitiva è stata approvata con D.C.R. 21.01.2004 n.6, ed esterni a Riserve e Parchi, ma sono
ricompresi nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) Val d’Orcia, per cui sono soggetti alla disciplina
del Capo F delle Norme del P.T.C., ma non essendo ricompresi in Zona agricola non sono oggetto della disciplina del
Regolamento dell’ANPIL recepito dal Comune di Montalcino;
- sono esterni ad ambiti definiti con Livelli di qualità ambientale elevata o medio-elevata, individuati nella Tavola P03
( Il Governo degli ecosistemi: i livelli di qualità ambientale) disciplinati dal Capo E delle Norme del P.T.C., ed in
particolare dall’art.E6 ( Disciplina delle classi di qualità ambientale);
- sono esterni ad ambiti definiti Aree di maggiore interesse conservazionistico per la fauna in provincia di Siena,
disciplinati dal Capo E ( Conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi ) delle Norme del P.T.C oltrechè dalla
normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale in materia, come risulta dalla Tavola P03 del P.T.C.;
- sono ricompresi in ambiti definiti Sistema dei Rilievi Antiappenninici [E3], Sottosistema di Montalcino [E3 b)] come
risulta dalla Tav.P02 (Il governo degli ecosistemi: le serie della vegetazione), in Aree urbanizzate, disciplinati al
Capo E delle Norme ed in particolare agli articoli indicati tra parentesi;
- sono ricompresi nell’Unità di paesaggio Montalcino e Castiglion d’Orcia [I15], in ambiti con
Categorie morfologiche:
Forme di paesaggio agrario:
Strutture dei rilievi apenninici [I24],
Paesaggio delle colture arboree con appoderamento fitto [I24 c.4];
come risulta dalla Tav.P04 (Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: le unità ed i tipi di paesaggio),
disciplinati ai Capi H ed I delle Norme ed in particolare dagli articoli indicati tra parentesi;
- sono parte del Centro del Sistema urbano provinciale di Montalcino, sono ricompresi all’interno del perimetro della
relativa Area di pertinenza paesaggistica (Scheda 14C1 dell’Atlante), ma da considerare esterni a questa per quanto
disposto all’art.L5 c.2 ultimo capoverso (aree non classificate agricole), e sono esterni ad Aree di pertinenza
paesistica relative ad Aggregati e Beni storico-architettonici, e neanche relativamente prossimi od in relazioni visuali
con questi, così come definiti, censiti e disciplinati dal PTC vigente, al Capo L ( Disciplina delle dinamiche evolutive
del sistema insediativo e dei beni storico-architettonici del territorio aperto), in particolare agli artt. L1, L2, L5, L6,
L10 ed L11, al Capo U ed all’Allegato 5 delle Norme, all’Atlante relativo al territorio di Comune di Montalcino, alla
Tavola P06 (Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storico-architettoniche e del paesaggio
agrario, emergenze naturali di interesse paesistico);
- in aree di fatto già urbanizzate e trasformate, e quindi esterni ad ambiti definiti Aree boscate (perimetrazione
indicativa) [Capo E] ed Emergenze del paesaggio agrario, od Emergenze di interesse paesaggistico, disciplinati dalle
Norme del P.T.C. di cui ai Capo L ( Disciplina delle dinamiche evolutive del sistema insediativo e dei beni storicoarchitettonici del territorio aperto), Capo M ( Disciplina delle emergenze del paesaggio agrario) e Capo E (
Conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi) delle Norme, ed in particolare dagli articoli indicati tra
parentesi, come risulta dalla Tavola P06 (Il governo del sistema insediativo e del paesaggio: emergenze storicoarchitettoniche e del paesaggio agrario, emergenze naturali di interesse paesistico);
- sono adiacenti a Strade comunali, e relativamente prossimi a tratto della S.P.n.14/d Traversa dei Monti, non
classificato come Viabilità di supporto dei sistemi locali e neppure Tracciati di interesse paesistico europeo [S9],
disciplinati al Capo S (Reti di mobilità), ed in particolare dagli artt. S2 (Criteri generali per gli interventi da effettuarsi
sulla viabilità), S7(Interventi per l’adeguamento della rete viaria locale e di supporto ai sistemi locali), S9 (Tracciati di
interesse paesistico europeo), S13 (Criteri per le valutazioni di compabilità), delle Norme del P.T.C., come risulta
anche dalla Tavola P09 (Il governo delle reti e dei sistemi funzionali);
- come risulta anche dalle Tavola P10 (I percorsi cognitivi) del PTC, sono in Centro del s.u.p., non sono prossimi alla
localizzazione di B.s.a., ES e V, censiti e disciplinati dal PTC (Capo L), non sono prossimi alla localizzazione di
Rinvenimenti editi ed insediamenti medievali di cui alla Carta archeologica della Provincia di Siena, disciplinati dalla
normativa nazionale e regionale in materia di Beni culturali, e comunque non prossimi a Le direttrici principali dei
sentieri della provincia di Siena [Capo R, art. R1] ed a strade classificate tra i Tracciati di interesse paesistico
europeo, censiti e disciplinati dal PTC al Capo S ed in particolare all’art. S9 delle Norme.
Per quanto detto in precedenza la localizzazione dell’Area per Attrezzature di deposito-raccolta rifiuti in oggetto
risulta sostanzialmente coerente ai contenuti del P.T.C.-2001 della Provincia di Siena.
Coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale
Per la necessaria verifica di coerenza della Variante allo P.R.G. in oggetto con i contenuti del Piano di Indirizzo
Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana, approvato con Delib.C.R.T. n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal
17.10.2007, e la relativa Variante di implementazione dei contenuti paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32 in
data 16.06.2009, sono stati considerati i seguenti elaborati e relativi contenuti,
1) il Documento di piano contenente:
- l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano;
- i metaobiettivi del PIT (unitamente agli obiettivi conseguenti ai medesimi);
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- l’agenda strategica;
- la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l’efficacia delle sue opzioni,
2) la Disciplina di piano, e relativi allegati, che:
- in generale, e con specifico riferimento all’Ambito 38 Val d’Orcia, definisce le invarianti strutturali e individua i
principi cui condizionare l’utilizzazione delle risorse essenziali di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2005;
- generale, e con specifico riferimento all’Ambito 38 Val d’Orcia, contempla come sua parte integrante la disciplina
dei paesaggi che assumerà valore di piano paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una
volta concluso il procedimento recante l’intesa con le competenti autorità statali ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137), come da ultimo modificato con il d.lgs 157/2006;
- comprende una specifica Disciplina dei beni paesaggistici.
3) il Quadro conoscitivo ed i quadri analitici di riferimento costituito da:
- i quadri analitici di riferimento;
- il quadro aggiornato allo stato di fatto degli elementi territoriali del Piano regionale della mobilità e della logistica;
- l’atlante ricognitivo dei paesaggi;
con le integrazioni successivamente oggetto di Variante al PIT adottata.
da ritenere senz’altro attinenti e pertinenti ai contenuti della Variante al P.R.G. in formazione, sebbene astratti e
generalmente riferiti al contesto della Regione Toscana e di altri Ambiti territoriali di Area Vasta, ma il documento
rispetto al quale, per necessità di sintesi, sembra opportuno concentrare la verifica è il seguente:
4) Allegati documentali per la disciplina paesaggistica
A- Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità;
in particolare la Scheda relativa all’AMBITO 38: VAL D’ORCIA
Territori appartenenti ai Comuni di: Castiglione d’Orcia, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Pienza, Radicofani.
come le altre articolata nelle seguenti 4 sezioni:
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEI CARATTERI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO
SEZIONE 2 – RICONOSCIMENTO DEI VALORI
SEZIONE 3 (vigente) – INTERPRETAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’
SEZIONE 3 (adottata) - funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie;
SEZIONE 4 (vigente) – RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI DI ECCELLENZA
SEZIONE 4 (adottata) – Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell' art.136 del d.lgs. 22/01/2004 n°42
e la Cartografie (adottate) con individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate
di notevole interesse pubblico, delle aree tutelate per legge, delle aree gravemente compromesse o degradate.
I contenuti descrittivi dei caratteri identitari ed ordinari del paesaggio, di riconoscimento dei valori, di lettura ed
interpretazione, di individuazione degli obiettivi di qualità e delle relative priorità, riportati in questa scheda risultano
in gran parte riferiti al contesto del territorio aperto, e sono solo in parte riferiti ai Centri Storici ed urbani, inoltre
sono in gran parte analoghi a quelli desumibili dalla disciplina del P.T.C., pertanto in questa sede si ritiene di non
dover fare una ricognizione sistematica di questi contenuti, facendo rinvio a quanto già considerato e valutato in
altre parti del presente documento di relazione, verifica e valutazione.
L’Ambito soggetto a Vincolo paesaggistico con i D.M. 20.10.1961 e 16.01.1974 comprendente il Centro storico ed il
Centro urbano di Montalcino deve essere ricompreso tra i PAESAGGI DI ECCELLENZA, Aree ed immobili dichiarati di
notevole interesse pubblico.
Gli interventi previsti con la Variante al P.R.G. in oggetto non rientrano tra quelli individuati nell’Appendice alle
schede dei paesaggi e degli obiettivi di qualità quali Principali criticità presenti sul territorio regionale, per cui sono
previste delle Prescrizioni comuni a tutti gli ambiti.
Per quanto detto in precedenza la Variante al P.R.G. in oggetto risulta sostanzialmente coerente ai contenuti del
P.I.T.-2007 (vigente) ed il P.I.T.-2009 (adottato) della Regione Toscana.
Coerenza con il Regolamento per la gestione dell’A.N.P.I.L. Val d’Orcia
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Il Regolamento all’art.2 dispone quanto di seguito riportato per estratto:
Art. 2 – Efficacia ed ambiti di applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione delle funzioni di gestione dell’ANPIL attribuite ai Comuni in
forma associata dall’art. 6, comma 3 e dall’art. 19 comma 1 della legge regionale Toscana n. 49/95 e contiene le
modalità di gestione indicate dall’art. 19, comma 2, lettera b) della legge citata.
2. Il Regolamento si applica alle “aree a dominante agricola” ed alle “aree a dominante naturale” di cui al
successivo art. 6.
3. Il presente Regolamento non si applica alle zone omogenee A (centro storico), B (completamento), C
(espansione), D (industria ed artigianato), F (servizi) ai sensi del DM 2.4.1968 n. 1444 così come perimetrati
dagli strumenti urbanistici comunali nei centri appartenenti al sistema urbano provinciale di cui all’art. L1 del
PTCP, o comunque all’interno dei medesimi centri così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali
redatti ai sensi della LR 5/95.
4. Sono considerati centri urbani ai fini del presente Regolamento i seguenti insediamenti:
i. Comune di Castiglione d’Orcia: Castiglione d’Orcia, Bagni S. Filippo, Campiglia d’Orcia, Gallina, Vivo d’Orcia;
ii. Comune di Montalcino: Montalcino, Castelnuovo, S. Angelo in Colle, S. Angelo stazione, Torrenieri, M.
Amiata scalo, Camigliano;
iii. Comune di Pienza: Pienza, Monticchiello;
iv. Comune di Radicofani: Radicofani, Contignano;
v. Comune di S. Quirico d’Orcia: S. Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni.
5. Tali aree sono graficizzate, con valore indicativo, come “aree a dominante insediativa”, nella tav. A
“Perimetrazioni a fondamento tipologico dell’ANPIL” allegata al presente Regolamento.
6. Al fine di assicurare il governo unitario del territorio dell’Anpil, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano in
una logica di coerenza con i contenuti del presente Regolamento le relazioni funzionali e percettive tra le aree a
“dominante insediativa” e quelle a “dominante naturale” oppure a “dominante agricola” ricomprese nell’ANPIL
7. Le modificazioni ai perimetri delle aree di cui al precedente comma 3, contenute in nuovi strumenti urbanistici
comunali redatti ai sensi della L.R. 5/95 oppure in varianti agli strumenti urbanistici vigenti, vengono recepite dal
Regolamento dell’ANPIL contestualmente alla entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle
varianti stesse.
8. Il presente Regolamento costituisce strumento concorrente per la disciplina delle trasformazioni di natura
urbanistica, edilizia e territoriale nelle zone con prevalente o esclusiva funzione agricola dell’ANPIL, così come
definite dagli strumenti urbanistici comunali, coincidenti nel loro complesso con le “aree a dominante agricola” e
con le “aree a dominante naturale” di cui al successivo art. 6.
9. In attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla LR 5/95, da operarsi con l’obiettivo di
assicurare una disciplina unitaria del territorio dell’ANPIL, nonché della approvazione del Regolamento edilizio
unificato dei Comuni della Val d’Orcia, i Comuni governano le trasformazioni di natura urbanistica, edilizia e
territoriale sulla base degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi vigenti applicando, ove non in
contrasto, le indicazioni contenute nel presente Regolamento.
pertanto il Regolamento è sostanzialmente riferito agli ambiti del territorio aperto, e non si applica alle Zone
Territoriali Omogenee “F” (per attrezzature di interesse generale) dei Centri urbani, come quella di Montalcino in cui
è ricompresso il Complesso immobiliare interessato dalla localizzazione delle Attrezzature per il deposito e la raccolta
differenziata di rifiuti in oggetto, tuttavia per quanto attualmente risulta la Variante al P.R.G. in oggetto si pone in un
rapporto di sostanziale coerenza con gli obbiettivi ed i contenuti generali del Regolamento per la gestione
dell’A.N.P.I.L. Val d’Orcia.
PARTICIPAZIONE AI PROCESSI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.
Ai fini di una partecipazione quanto più ampia possibile, da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni, e soggetti
comunque interessati, al relativo processo di Valutazione integrata previsto dalla normativa comunitaria e regionale
in vigore, ed al relativo procedimento di formazione, si è ritenuto comunque utile ed opportuno provvedere ad
adeguate forme di informazione ed accesso, con deposito ininterrotto presso l’Ufficio Segreteria del Comune degli
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Atti ed Elaborati di Avvio del Procedimento della Variante al P.R.G. in oggetto, con la pubblicazione di avvisi, oltrechè
all’Albo pretorio del Comune come prescritto, anche nel sito web del Comune, per renderli accessibili anche con
modalità telematiche, e per dare la possibilità di far pervenire i relativi contributi anche nel periodo che precede
l’adozione della stessa Variante allo P.R.G..
E’ opportuno porre in evidenza che tra gli atti ed elaborati di Avvio del procedimento di formazione della Variante al
P.R.G. in oggetto nell’Elaborato n.2 – Quadro conoscitivo di riferimento vi è anche una Anticipazione dell’ipotesi di
Variante allo S.U.G., contenente le variazioni previste.
Enti interessati o comunque coinvolti nel procedimento di formazione
Regione Toscana
•
Direzione Generale Politiche territoriali ed ambientali
•
Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio e delle Acque (U.R.T.A.T) di Arezzo e Siena
Provincia di Siena
•
Servizio Lavori pubblici, Difesa del suolo, Assetto del territorio
Richiesta di contributi tecnico-conoscitivi,
nulla-osta, pareri od atti di assenso comunque denominati
Come previsto nella Delib.G.C.n.9 in data 25.01.2011, immediatamente eseguibile, e documentazione a questa
allegata, di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto, con nota prot.n.3117 in data
18.03.2011 di questo Servizio, ai sensi degli artt.15 e 27 della L.R.n.1/2005 con successive modificazioni, per la
formazione della Variante al P.R.G. in oggetto si sono richiesti:
•
il contributo tecnico-conoscitivo della Regione Toscana, tra l’altro dotata di Piano di Indirizzo
Territoriale (P.I.T.) con valore di Piano paesaggistico ai sensi del D.lgs.n.42/2004 e della L.R.n.1/2005 con
s.m., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal
17.10.2007, e relativa Variante di implementazione dei contenuti paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32
in data 16.06.2009;
•
il contributo tecnico-conoscitivo della Provincia di Siena, tra l’altro dotata di Piano Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.) efficace dall’11.02.2001, con valore di Piano paesaggistico ai sensi della normativa
previgente alla L.R.n.1/2005 ed al D.lgs.n.42/2004, e relativa Variante di revisione ed aggiornamento del
P.T.C. provinciale, adottata con Delib.C.P. n.18 in data 17.03.2010;
in quanto la Regione Toscana e la Provincia di Siena sono soggetti istituzionalmente competenti ai sensi dell’art.7
della stessa L.R.n.1/2005, alle quali è stata contestualmente trasmessa copia degli Atti e della documentazione
allegata di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto, che risulta da entrambi
(Regione e Provincia) rispettivamente ricevuta in data 23 e 24.03.2011, come da Avviso di Ricevimento di
Raccomandata postale agli atti di questo Servizio.
Come detto in precedenza, anche nel periodo che precede l’adozione della Variante al P.R.G. in oggetto si è ritenuto
utile ed opportuno ammettere e prevedere il ricevimento di contributi da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni, ed
altri soggetti comunque interessati ai relativi processi di Valutazione integrata e di formazione, prevedendo adeguate
forme di informazione ed accesso, con pubblicazione degli atti ed elaborati relativi, oltrechè all’Albo pretorio del
Comune come prescritto [Delib. G.C.n.9 del 25.01.2011 pubblicata dal 27.01.2011 al 11.02.2011], anche mediante
Avviso, pubblicato dal 22.03.2011 all’Albo pretorio e nel sito web del Comune, in cui è fissato il termine ultimo
perentorio (del 15° giorno successivo) per la presentazione dei contributi utili all’adozione, e quindi con possibilità di
accesso anche con modalità telematiche.
Termini entro i quali dovevano pervenire
contributi, nulla-osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati
Considerati i contenuti della Variante al P.R.G. vigente, il suo carattere monotematico, il Complesso immobiliare
direttamente interessato assai circoscritto rispetto alla vastità del territorio comunale, l’ambito territoriale
indirettamente interessato più vasto ma comunque parziale, ai sensi dell’art.15 della L.R.n.1/2005 si è ritenuto
opportuno ed adeguato fissare il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento degli atti e della
documentazione relativi alla Variante al P.R.G. in oggetto, per il ricevimento da parte del Comune di Montalcino dei
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contributi, nulla-osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati, richiesti o comunque prescritti e dovuti, fatti
salvi eventuali termini diversi fissati dalla legge che entro i suddetti 15 giorni potevano essere comunque comunicati
al Comune.
Contributi, nulla-osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati, richiesti e comunque pervenuti
A seguito del deposito e della pubblicazione degli Atti di avvio del procedimento di formazione della Variante al
P.R.G. in oggetto, e della richiesta fatta con nota prot.n.3117 in data 18.03.2011 da questo Servizio ai sensi degli
artt. 15 e 27 della L.R.n.1/2005 con s.m., di contributi, nulla-osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati, a
Regione Toscana e Provincia di Siena, che l’hanno rispettivamente ricevuta il 23 e 24.07.2009 come detto in
precedenza, non sono ad oggi pervenuti contributi e riscontri scritti di alcun genere.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S.
AI SENSI DELL’ART.22 DELLA L.R.n.10/2010 CON S.M.
Per la Variante al PRG in oggetto si è proceduto alla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art.22 della
L.R.n.10/2010 con s.m., per la quale è stato redatto il Rapporto preliminare allegato, sono stati richiesti pareri a Enti
territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale, è stato acquisito il parere della Commissione per
le VAS, e con Determina n.86 in data 16.10.2012 dell’Autorità competente nella persona del Responsabile dell’U.T.C.
– Servizio Lavori pubblici, Demanio, Manutenzioni, vi è stato pronunciamento di esclusione dalla V.A.S..
Per le informazioni di dettaglio di questo procedimento si fa riferimento e rinvio alla Determina n.86 in data
16.10.2012 dell’Autorità competente citata, ed a quanto di seguito riportato nelle Verifiche attestazioni e
certificazioni.
Montalcino, ottobre 2012
Il Progettista e Responsabile del procedimento
( Arch. Fausto De Andreis )
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( Processo di Valutazione Integrata semplificata )
RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE
redatta ai sensi
della L.R. Toscana 03.01.2005 n.1 (artt. 11 e 16 c. 3)
e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R 9.02.2007 n. 4/R (art. 10).
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Premesse
La presente Relazione di Sintesi, redatta ai sensi degli artt. 11 e 16 c. 3 della L.R. Toscana 03.01.2005 n.1 (Norme
per il governo del territorio), e dell’art. 10 del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 09.02.2007 n. 4/R [Regolamento di attuazione dell' articolo 11, comma 5, della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.], ha lo
scopo di fornire un resoconto sintetico, sia tecnico [tramite anche i necessari rinvii agli altri atti ed elaborati che
costituiscono la Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G) in oggetto] ma anche non tecnico (quindi
comprensibile ed accessibile da tutti i soggetti comunque interessati), sui risultati dell’attività di valutazione svolta
durante la redazione della Variante al P.R.G. in oggetto, che dovrà corredare gli atti ed elaborati dello Strumento di
pianificazione territoriale in corso di formazione, sia in fase di adozione che in quella di definitiva approvazione,
come prescritto ai sensi dell’art.16 della L.R.Toscana 03.01.2005 n. 1, e dalla Circolare approvata con
Delib.G.R.T.n.289 del 21.02.2005 avente ad oggetto Approvazione della circolare recante: Indicazioni per la prima
applicazione delle disposizioni della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) in ordine ai
procedimenti comunali.
Il Regolamento emanato con DPGR n. 4/R del 9.2.2007 all’art. 10 indica che la relazione di sintesi “…è il documento
che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli
strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio”
La relazione comprende i risultati sulle valutazioni e la verifica di fattibilità e di coerenza, la motivazione delle scelte
effettuate, la definizione del sistema di monitoraggio per verificare nel tempo gli effetti della pianificazione sul
territorio.
Descrizione degli obiettivi e dei contenuti della Variante al P.R.G.
Per quanto riguarda la descrizione degli obiettivi e dei contenuti della Variante al P.R.G. si fa rinvio ai precedenti
paragrafi della presente relazione, in cui, per necessaria chiarezza nell’esposizione, si sono dovuti anticipare, anche
per effettuare le preliminari necessarie verifiche di coerenza e conformità con Strumenti di pianificazione ed Atti di
governo del territorio di vari Soggetti istituzionali aventi specifiche competenze, e con la normativa attualmente
vigente a vari livelli (statale, regionale, provinciale, ecc.).
Premesse e generalità
Il processo di Valutazione integrata è previsto e prescritto ai sensi della normativa di seguito elencata:
• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente);
• L.R. 03.01.2005 n.1 (Norme per il governo del territorio) con successive modificazioni, ed in particolare del
•
Titolo II ( Norme procedurali comuni) Capo I ( Valutazione integrata di piani e programmi), ossia degli
articoli da 11 a 14;
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio) in materia di valutazione integrata approvato con Decr. P.G.R. n. 4/R del
09.02.2007.
L’art.14 della L.R.n.1/2005 contiene i Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata che in sintesi sono i
seguenti:
•
ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all'articolo 11, deve tenersi conto,
prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività,
sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento
alla ripartizione di risorse;
•
deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di
settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati
rispetto ad esso;
•
relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:
a) l'eventuale carattere cumulativo;
b) la natura sovracomunale;
c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente
interessata;
•
ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli
effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo
I, capo I, della stessa L.R.n.1/2005, con particolare riguardo:
a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;
b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di
tutela dell'ambiente;
c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
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d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;
e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali,
dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti,
dell'utilizzo intensivo del suolo;
f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale,
comunitario o internazionale;
come meglio specificato nel Regolamento di attuazione suddetto.
Valutazione integrata senza necessità di valutazione effetti ambientali in attuazione della Dir. 2001/42/CE
Per quanto contenuto negli atti ed elaborati della Variante allo P.R.G., a cui si fa espressamente richiamo (e rinvio
per necessità di sintesi), nel caso della Variante allo P.R.G. in oggetto, mentre sussiste il presupposto di seguito
riportato (in carattere corsivo):
- varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale;
non sussiste nessuno dei presupposti di seguito riportati (in carattere corsivo):
a) varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
2) contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione
o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA)
secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata
tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
b) varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.
pertanto, ai sensi di quanto disposto all’art. 11 (Varianti) del Regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.R.n.4R/2007, la relativa Valutazione Integrata non è comunque soggetta a valutazione degli effetti ambientali
in attuazione della Dir. 2001/42/CE.
Valutazione integrata motivatamente effettuata con modalità semplificata
L’art.11 (Varianti) del Regolamento di attuazione approvato con DPGR n.4R/2007 dispone quanto di seguito
riportato per estratto:
1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all' articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti
agli atti di governo del territorio di cui all' articolo 10 della l. r. stessa la valutazione può essere effettuata con
modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti
territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 , 8 , 9 , e 10
fermo restando quando disposto dall' art. 4 , comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a
motivazione.
…
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le
motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui
all'articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all' articolo 12.
Motivazioni relative
all’assenza di valutazione degli effetti ambientali in attuazione della Dir. 2001/42/CE,
ed alla redazione della Valutazione Integrata con modalità semplificata.
Nel caso specifico della Variante allo P.R.G. in oggetto, le motivazioni relative all’assenza di valutazione degli effetti
ambientali in attuazione della Dir. 2001/42/CE, ed alla redazione della Valutazione Integrata con modalità
semplificata, sono in estrema sintesi le seguenti:
- contenuti della Variante allo P.R.G., per cui si fa espresso richiamo (e rinvio per necessità di sintesi) ai relativi atti
ed elaborati, che:
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•
•
•
•
sono riferiti ad un’area estremamente circoscritta ubicata all’interno e all’ingresso del Centro abitato di
Montalcino, in parte già trasformata (impianti sportivi esistenti) e da molto tempo sottoutilizzata/inutilizzata e
con i caratteri delle aree di frangia, inserita in ambito territoriale urbano già urbanizzato;
prevedono interventi di nuova edificazione su complesso immobiliare ricompresso nel centro abitato, limitati
alla realizzazione di Attrezzatura di servizio pubblico essenziale in prossimità/adiacenza a insediamenti ed
infrastrutture già esistente, finalizzata a garantire un’idonea ed adeguata attuazione di previsioni di Legge
(Testo unico in materia ambientale) ed Atti di programmazione di ATO rifiuti e Provincia, per cui al momento
non esistono alternative di riuso e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, strettamente correlata e
commisurata ad effettive, specifiche ed indispensabili esigenze/necessità riconducibili alla gestione dei rifiuti
urbani;
hanno come presupposto la dismissione, già avvenuta, di un’Area non autorizzata (e per alcuni aspetti
attualmente inidonea) per la gestione dei rifiuti urbani precedentemente esistente in loc. Le Prata – Piagge
di Maremma a Montalcino, per cui si sono già realizzati interventi di rimozione rifiuti e si prevedono interventi
di messa in sicurezzae se necessario di bonifica ambientali;
non presentano particolari o rilevanti criticità rispetto alle risorse essenziali e non-essenziali comunque
interessate, dovute agli effetti conseguenti direttamente riconducibili alle nuove previsioni ed anche in
considerazione delle stato attuale, delle pressioni già in atto e di possibili effetti cumulativi, su queste
risorse, e quindi risultano coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile affermato e perseguito come
obiettivo dalla normativa vigente a tutti i livelli istituzionali (Comunitario, Statale, Regionale, Provinciale e
Comunale);
- possibilità prevista ed ammessa dalla specifica normativa regionale vigente in materia [art.11 (Varianti) del
Regolamento di attuazione approvato con DPGR n.4R/2007, come detto in precedenza];
Valutazione integrata con modalità semplificata
Pertanto nella Valutazione integrata semplificata che segue,si procederà ad una ricognizione sintetica di tutte le
risorse interessate e degli effetti attesi, per poi descriverne il bilancio complessivo e l’esito di detta Valutazione
integrata in forma semplificata.
Negli Elaborati costituenti la Variante al P.R.G. in oggetto si sono effettuate le seguenti verifiche e valutazioni, con
gli esiti corrispondentemente riportati (già in gran parte eseguite negli atti ed elaborati di Avvio del procedimento di
formazione della stessa variante, ed in seguito integrate sulla base degli approfondimenti operati).
1. Verifiche di ammissibilità della Variante al P.R.G. in relazione allo Stato di avanzamento del processo di
pianificazione comunale, con P.R.G. vigente approvato nell’anno 2000 ai sensi della L.R.n.74/1984, con il
procedimento di formazione del Piano Strutturale solo avviato, ed in assenza delle salvaguardie di cui
all’art.39 c.2 della L.R.n.5/2005: concluse con esito positivo di ammissibilità, esistendo in questo caso tutti i
presupposti prescritti.
2. Verifiche di necessaria coerenza e compatibilità con i vincoli ed i condizionamenti di qualunque genere
derivanti da specifiche normative Comunitarie, Statali, Regionali, Provinciali, Sovracomunali: concluse con
esito positivo di ammissibilità.
3. Verifiche di necessaria coerenza con gli Atti di avvio del Piano Strutturale del Comune, e con il P.S. in corso
di redazione: concluse con esito positivo di ammissibilità.
4. Verifiche di necessaria coerenza con gli Strumenti di pianificazione territoriale ed Atti di governo del territorio
di altri Enti istituzionalmente competenti o comunque interessati, ossia:
-
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (P.T.C.-2001 e relativa Variante 2010
adottata);
-
con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.-2007), con implementazione successivamente
adottata con Delib.C.R.T.n.32 in data 16.06.2009;
-
il Regolamento dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A..N.P.I.L.) Val d’Orcia;
concluse tutte con esito positivo di sostanziale coerenza.
5. Valutazioni degli effetti attesi, e della sostenibilità delle previsioni, in relazione alle seguenti risorse
interessate:
Effetti ambientali e territoriali
Acqua
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Gli immobili interessati risutano esterni sia ad Aree sensibili di classe 1 e 2 per la vulnerabilità degli acquiferi
individuate dal PTCP-2001, e ad aree idrogeologicamente con queste interagenti, sia ad aree di salvaguardia di
pozzi, sorgenti od opere di captazione di acque destinate al’uso idropotabile e termale, sempre disciplinate al Capo A
delle norme del PTCP.
Le previsioni della Variante al P.R.G. non comportano significativi incrementi del carico urbanistico, e riguardando
attività che si svolgono nel rispetto di specifiche discipline finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti, alla
prevenzione di inquinamenti o contaminazioni ambientali, in locali e spazi che per lo svolgimento delle suddette
attività debbono corrispondere a specifici requisiti. Il Centro di raccolta è dotato di tettoie di copertura degli spazi
destinati al deposito di rifiuti pericolosi dotati di pozzetti a tenuta per i possibili sversamenti, di una pavimentazione
impermeabile per le superfici all’aperto in cui sono posizionati i contenitori scarrabili per le varie tipologie di rifiuto, e
di un sistema di raccolta e trattamento depurativo delle acque di prima pioggia e dei reflui in genere. Il Deposito
temporaneo dei rifiuti da spazzamento è dotato di un cisterna interrata a tenuta di raccolta dei reflui di percolazione
che periodicamente viene svuotata conferendo il refluo ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento del rifiuto.
All’interno dell’area non è previsto lo stoccaggio di carburanti, oli, ed altre sostanze generalmente utilizzate nelle
attività di manutenzione dei mezzi d’opera e degli automezzi di trasporto dei rifiuti, in quanto dette attività sono
previste all’esterno dell’area in argomento presso stazioni di servizio od officine meccaniche debitamente attrezzate.
Le uniche possibilità di inquinamento del suolo, e quindi degli acquiferi superficiali e profondi, sono riconducibili alla
possibilità di guasti meccanici alle macchine operatrici e agli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, e quindi
sono piuttosto limitate.
Aria
Non si prevede la possibilità di inquinamenti significativi sia atmosferico che acustico, che potranno essere
conseguenza solo dell’utilizzo di macchine operatrici per la movimentazione ed il trasporto dei rifiuti anche tramite
automezzi pesanti, che interesserà l’area in cui sono previste le attrezzature di gestione rifiuti ma anche i tratti delle
strade che saranno interessati dai flussi di provenienza e destinazione dei rifiuti.
Non sono previsti significativi effetti negativi per la salute umana a causa di campi elettrici e radiazioni di vario
genere, derivanti dalle attività previste nella Sottozona in oggetto.
Suolo
Per quanto già detto relativamente alla risorsa “Acqua” a cui si fa riferimento e rinvio, non sono previsti significativi
effetti negativi per questa risorsa, derivanti dalle attività previste nella Sottozona in oggetto.
Ecosistemi della fauna e della flora
Gli immobili direttamente interessati dalla Variante allo P.R.G. in oggetto sono ricompresi nel Centro abitato di
Montalcino, a sud di questo, e quindi fanno parte integrante di un ambito territoriale fortemente antropizzato,
urbanizzato e trasformato.
Il Centro urbano di Montalcino ha però la peculiarità di avere un cospicuo sistema di aree verdi urbane, solo in parte
attrezzate e di pubblico accesso, in gran parte costituite da aree private tutt’ora coltivate od in cui permangono
almeno parte delle sistemazioni agricole, ortive e vegetazionali tipiche di contesti rurali. Inoltre il Centro abitato di
Montalcino è inserito in un più vasto ambito territoriale a prevalente funzione agricola, e quindi rurale, ed è in diretto
contatto con questo contesto.
Il Centro abitato di Montalcino è in linea d’aria relativamente prossimo (con una distanza dell’ordine di alcuni
chilometri) dal cuore del Sistema Provinciale delle Aree protette, ossia dall’ambito territoriale ubicato alla confluenza
dei fiumi Farma, Merse ed Ombrone, nei territori dei Comuni di Montalcino (SI) [in cui recentemente è stata istituita
la Riserva naturale del Bogatto], Monticano (SI), Murlo (SI), e Pari (GR), in cui sono stati istituiti Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), Siti di Importanza Regionale, e Riserve naturali interprovinciali, e da alcuni ambiti territoriali
ubicati sulle colline del Comune di Murlo che il PTCP ha classicato con Livelli di qualità ambientale elevata e medielevata in cui la vegetazione è in uno stato assai prossimo a quello inalterato del climax.
I valori presenti in questo contesto sono stati successivamente ribaditi dai contenuti del Regolamento di gestione
dell’A.N.P.I.L. Val d’Orcia, recepito con approvazione da parte del Comune di Montalcino.
Tutto questo per documentare il fatto che l’ambito del Centro urbano di Montalcino non può essere una brusca
discontinuità in questo contesto ecologico ed ambientale, per gli aspetti inerenti la flora ma soprattutto per quelli
relativi alla fauna.
Con le attività e gli interventi previsti od ammessi con la Variante allo P.R.G. in oggetto, si prevede il mantenimento
delle aree a verde attualmente esistenti nel contesto urbano interessato, e non si prevedono significativi incrementi
delle superfici pavimentate o riduzioni delle superfici libere.
Pertanto, non sono previsti significativi effetti negativi su queste risorse derivanti da attività ed interventi previsti
nella Sottozona in oggetto.
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Città e sistemi degli insediamenti / Sistemi infrastrutturali e tecnologici
La Sottozona Frr è localizzata all’interno del Centro abitato ma in posizione relativamente defilata e sufficientemente
distante rispetto ad insediamenti residenziali ed urbani in genere. La sua localizzazione risulta compatibile con il
sistema infrastrutturale, in particolare con la viabilità stradale utilizzata per i flussi di raccolta e conferimento dei
rifiuti, e la presenza di rete di fornitura energia elettrica. L’Area è già dotata di sistema autorizzato di trattamento e
depurazione di reflui ed acque di prima pioggia, che in caso di ulteriori particolari necessità potrà essere adeguato.
Pertanto, non sono previsti significativi effetti negativi per queste risorse, derivanti dalle attività previste nella
Sottozona in oggetto.
Paesaggio e documenti della cultura
Sugli immobili interessati dalla nuova previsione di Sottozona Frr non risulta che esistano emergenze di valore
culturale.
Considerato il valore paesaggistico del contesto territoriale in cui è localizzata la Sottozona in oggetto, gli effetti
negativi che le attività di gestione dei rifiuti in quest’area potrebbero ingenerare dovranno essere prevenuti e
mitigati mediante idonee recinzioni e sistemazioni vegetazionali degli spazi utilizzati, come quelle già esistenti nel
caso del Centro di raccolta rifiuti urbani che vanno mantenute.
Effetti sociali ed economici
Facendo richiamo e rinvio a quanto precedentemente detto relativamente ai presupposti ed agli obiettivi della
Variante allo P.R.G. in oggetto, si può concludere che le attività di gestione dei rifiuti in quest’area produrranno
positivi effetti per il Capoluogo, ed in parte anche nell’intero territorio comunale.
Effetti sulla salute umana
Per quanto già detto in precedenza, in merito alle attività che si prevede verranno svolte nella Sottozona Frr in
oggetto, e considerando anche quelle di trasporto per la raccolta ed il conferimento a destinazione dei rifiuti qui
gestiti, non si prevedono inquinamenti atmosferici ed acustici significativi che potenzialmente avrebbero potuto
interessare la popolazione presente soprattutto nelle zone circostanti del Centro abitato di Montalcino.
Comunque vi è la necessità di adottare tutti i possibili accorgimenti per:
- evitare la presenza prolungata dei rifiuti, l’innalzamento ed il deposito di polveri derivanti da rifiuti e mezzi utilizzati
per la loro gestione;
- garantire un idonea ed adeguata pulizia delle pavimentazioni impermeabili e dei contenitori dei rifiuti;
- prevenire ed evitare il formarsi e diffondersi di cattivi odori,
che altrimenti potrebbero recare danno o inconvenienti alla salute della popolazione insediata nel contesto
territoriale, e del personale addetto alla gestione delle attrezzature ivi previste.
Questi aspetti sono disciplinati da particolari prescrizioni normative in materia ambientale, che potranno essere
integrate negli atti autorizzativi della gestione, finalizzate ad un corretto comportamento nella conduzione delle
attività di gestione dei rifiuti, oltreché considerati nei documenti di sicurezza e salute dei lavoratori prescritti dalla
normativa vigente, che dovrebbero consentire di evitare gli inconvenienti possibili.
Pertanto, in definitiva, non si prevedono effetti negativi significativi degli interventi previsti sulla salute umana.
Monitoraggi
Per gli interventi previsti con la Variante al P.R.G. in oggetto, in alcuni casi come quello del Centro di raccolta rifiuti
urbani differenziati, sono previsti alcuni tipi di monitoraggio, che riguardano il sistema di raccolta e trattamento
depurativo delle acque di prima pioggia e dei reflui in genere.
Conclusioni
Per quanto detto nel presente elaborato, gli interventi previsti od ammessi con la Variante al P.R.G. in oggetto, alle
condizioni poste nelle relative norme, sono sostenibili e sostanzialmente compatibili con lo stato, le sensibilità e le
criticità anche pregresse, delle risorse essenziali interessate.
Montalcino, aprile 2011
Il Progettista e Responsabile del procedimento
( Arch. Fausto De Andreis )
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VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( redatte ai sensi dell’art.16 della L.R.n.1/2005 con s.m. )
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VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. n. 16 della L. R. Toscana 03.01.2005 n. 1.
Io sottoscritto Arch. Fausto De Andreis, Responsabile dell’U.T.C – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente, del
Comune di Montalcino, incaricato dal Sindaco con Decreto in data 01.09.2012, in qualità di Progettista e :
Responsabile del procedimento
amministrativo per la formazione della:
VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA A NUOVA Z.T.O. F SOTTOZONA F-RR DI LOCALIZZAZIONE
ATTREZZATURE PER RACCOLTA E DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI;
incaricato con Delibera di Giunta Comunale n.9 in data 25.01.2011, di Avvio del procedimento della
suddetta Variante al P.R.G.,
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 9 in data 25.01.2011, con la quale è stato avviato il procedimento, ai
sensi dell’art.15 della L.R. n.1/2005 con s.m., della Variante al P.R.G. in oggetto, e la documentazione a questa
allegata per costituirne parte integrante e sostanziale di seguito elencata:
• Elaborato n.1, Relazione tecnica e programmatica;
• Elaborato n.2, Quadro conoscitivo di riferimento;
Preso atto che, con la suddetta Delib. G.C. n. 9 in data 25.01.2011, sono stati incaricati :
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia ed Urbanistica delle funzioni di Responsabile del
procedimento;
il Direttore-Segretario Generale delle funzioni di Garante della comunicazione;
relativamente al procedimento di formazione della Variante allo P.R.G. in oggetto, rispettivamente ai sensi degli artt.
16 e 19 della L.R.T. n. 1/2005, con successive modificazioni;
Dato atto che, con nota prot.n.3117 in data 18.03.2011 Raccomandata A.R., sono state trasmesse comunicazione
e copia dei suddetti Atti ed elaborati tecnici di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in
oggetto a:
- Provincia di Siena e Regione Toscana, quali soggetti istituzionalmente competenti, ai sensi dell’art.7 della
L.R.n.1/2005 con s.m.,
con richiesta di contributi, nella forma di apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di
riferimento ed ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, nonché di pareri, nulla-osta o assensi comunque
denominati se prescritti dalla legge, ai sensi dell’art.15 della L.R.T. n. 1/2005 ed ai fini dell’approvazione della
Variante al P.R.G. in oggetto;
Dato atto che, al fine di una partecipazione quanto più ampia possibile da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni, e
soggetti comunque interessati, ai relativi processi di Valutazione integrata degli effetti (territoriali, ambientali,
economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.) e procedimento di formazione,
dando la possibilità a chiunque di prendere visione della suddetta documentazione e di far pervenire i relativi
contributi anche nel periodo che precede l’adozione, si è provveduto:
- al deposito presso gli Uffici della Segreteria comunale della Deliberazione della G.C. n. n. 9 in data 25.01.2011, e
relativi allegati, di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto, ed alla loro
pubblicazione, oltrechè all’Albo pretorio comunale, anche nel sito web del Comune per renderli accessibile anche in
via telematica, come da relativo avviso allegato in copia alla presente relazione;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del Titolo II (Norme procedurali comuni), Capo I (Valutazione integrata di
piani e programmi) e artt. 15 (Avvio del procedimento) e 16 (Responsabile del procedimento) del Capo II
(Disposizioni procedurali), della L.R.n.1/2005 con s.m., nonchè del relativo Regolamento di attuazione approvato con
Decr.P.G.R. n. 4/R del 09.02.2007 in materia di valutazione integrata:
- nel termine stabilito di quindici giorni dal ricevimento (avvenuto il 23.12.2009 nel caso della Regione ed il
24.03.2011 nel caso della Provincia, come da relativi A.R.) di comunicazione e copia dei suddetti Atti ed elaborati
tecnici di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto, da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti ai sensi dell’art.7 della L.R.n.1/2005 con s.m., ed anche successivamente a detto
termine, non risulta pervenuto alcun contributo da parte della Regione Toscana e della Provincia di Siena;
- ad oggi non risultano pervenuti altri contributi da parte di chiunque fosse stato comunque interessato, rispetto agli
Atti ed Elaborati tecnici di Avvio del procedimento di formazione della Variante al P.R.G. in oggetto effettuato con
Delib.G.C.n. n. 9 in data 25.01.2011, depositati e pubblicati come detto in precedenza;
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Richiamata la Delib. C.C. n. 20 in data 27.04.2011 avente ad oggetto Variante al P.R.G. relativa a nuova Z.T.O. F
sottozona F-RR per la localizzazione di attrezzature per raccolta differenziata rifiuti urbani e deposito temporaneo
rifiuti da spazzamento; adozione ai sensi dell’art. 17 c.1 della L.R.T. 03.01.2005 n. 1 con s.m.., immediatamente
eseguibile;
Dato atto che per la Variante al P.R.G. adottata con Delib.C.C. n.20/2011 di cui in oggetto:
- i relativi atti ed elaborati sono stati depositati presso la Segreteria comunale per 45 giorni consecutivi dall’
11.05.2011, data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.n.19 seconda parte dell’ 11.05.2011;
- sono stati pubblicati Avvisi, nel B.U.R.T.n.19 parte II dell’ 11.05.2011, all’Albo pretorio comunale dal 05.05.2011 al
10.07.2011, e contestualmente anche nel sito web del Comune di Montalcino, di avvenuta adozione della Variante al
PRG in oggetto, e della prevista possibilità da parte di soggetti comunque interessati di presentare osservazioni
entro i termini prescritti corrispondenti con quelli di deposito suddetti;
- con nota prot.n.5389 in data 11.05.2011, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti
dell’art.17 c. 1 e 2 della L.R.n.1/2005 si è data comunicazione alla Provincia di Siena ed alla Regione Toscana (che
l’hanno ricevuta entrambe il 16.05.2011 come risulta dall’A.R.), dell’avvenuta adozione con Delib. C.C. n.20/2011
della Variante al P.R.G. in oggetto, trasmettendone i relativi atti ed elaborati;
Dato atto che, al fine di una partecipazione quanto più ampia possibile da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni, e
soggetti comunque interessati, ai relativi processi di Valutazione integrata degli effetti (territoriali, ambientali,
economici, sociali e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.) e procedimento di formazione, si
è data la possibilità a chiunque di prendere visione degli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. in oggetto, e di far
pervenire i relativi contributi anche nei periodi che hanno preceduto sia l’adozione che l’approvazione;
Dato atto che relativamente agli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. adottata di cui in oggetto, ai sensi dell’art.
17 comma 1 e 2 della L.R.n.1/2005, sia nei termini previsti, di 60 gg. dal ricevimento da parte di Provincia di Siena e
Regione Toscana, e di 45 gg. dal 11.05.2011 per tutti gli altri soggetti comunque interessati, ed anche
successivamente a detti termini, risulta pervenuto solo il contributo-osservazione della Provincia di Siena – U.O.
Assetto del territorio di cui alla nota prot.n.115909 AT152 del 12.07.2011, allegato al presente atto, in appendice
alla Relazione del Responsabile del procedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, e non risultano
pervenuti altri contributi scritti di alcun genere, fatta eccezione per i pareri richiesti nel Procedimento di verifica
assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R.n.10/2010 con s.m.di cui si dirà in seguito;
Dato atto che:
- il contributo-osservazione della Provincia di Siena – U.O. Assetto del territorio di cui alla nota prot.n.115909 AT152
del 12.07.2011, suddetto, … formula le seguenti considerazioni:
Per effetto dell’introduzione con la L.R.69/10 delle “modifiche minori” tra le varianti urbanistiche eencate all’art.5
della L.R.10/10, la variante in questione, a ns. giudizio, non rientra nei casi di esclusione di cui all’art.6, ma
nell’ambito di applicazione di cui all’art.5 c.3 lett.b) della L.R.10/10 “modifiche minori di piani e programmi di cui al
c.2” per cui essa resta soggetta alla valutazione da parte dell’autorità competente, secondo le disposizioni di cui
all’art.22, della significatività degli effetti ambientali, pur non riguardano progetti di cui agli allegati I, II, III e IV del
D.Lgs.15206.;
- le determinazioni conseguentemente adottate dal Responsabile del procedimento, come risulta dalla relativa
Relazione allegata al presente atto, sono state quelle di procedere alla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della
Variante al PRG in oggetto ai sensi dell’art.22 della L.R.n.10/2010 con s.m., in quanto per le numerose modifiche
successivamente intervenute sulla L.R. 10.02.2010 n.10, in effetti è attualmente prescritta all’art.5 c.3 lettera b)
della L.R.n.10/2010 con s.m. questa verifica/valutazione da parte dell’Autorità competente, della significatività degli
effetti ambientali, e quindi della necessità od escusione in questo caso della procedura di VAS.
Dato atto:
- che con nota prot.n.8858 in data 23.07.2012, allegata al presente atto in appendice alla Relazione del
Responsabile del procedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, l’U.T.C. di questo Comune, per la
Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art.22 della L.R.n.10/2010 con s.m., ha trasmesso il
Rapporto preliminare ed altra documentazione relativa alla Variante al PRG in oggetto e richiesto il parere prescritto
all’art.22 c.3, agli Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale individuati di seguito
elencati:
32
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
1. REGIONE TOSCANA
Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali,
U.O.C. Sperimentazione e verifica della pianificazione,
2. PROVINCIA DI SIENA
Servizio L.P., Difesa del suolo, Assetto del territorio,U.O. Assetto del territorio,
Servizio Ambiente
3. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCH.NICI AMBIENTALI ED IL PAESAGGIO
per le province di Siena e Grosseto
4. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
5. MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana
6. ATO Rifiuti TOSCANASUD
7. A.R.P.A.T. Dip. prov. di Siena
8. AZIENDA SANITARIA USL N.7 DI SIENA
Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Valdi Chiana, Amiata Senese
9. AUTORITA' IDRICA TOSCANA Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone"
10. ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
- dei pareri scritti ricevuti, nel procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S. in oggetto, di seguito elencati:
1.
parere della PROVINCIA DI SIENA (ricevuto a mezzo p.e.c con prot.com.n.11778 in data 21.09.2012) di cui
al Verbale della riunione in data 14.09.2012 della “Conferenza interna della Provincia di Siena in materia di VIA e
VAS” ai sensi della D.G.P. n.101 del 02.05.2012, sostanzialmente favorevole anche in relazione alla possibilità di
escludere la Procedura di V.A.S., con alcune condizioni/prescrizioni;
2.
nota prot.n.11066 pos.341904 in data 02.08.2012 (ricevuta con prot.com.n.9313 in data 02.08.2012) con
parere della SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCH.NICI AMBIENTALI ED IL PAESAGGIO per le province di Siena e
Grosseto, sostanzialmente favorevole anche in relazione alla possibilità di escludere Procedure di V.A.S., e senza
particolari condizioni/prescrizioni;
3.
nota MBAC – SBA – TOS ARC_PROT 0014368 11.09.2012 Cl.34.19.07/283 in data 11.09.2012 (ricevuta con
prot.com.n.11175 in data 11.09.2012) con parere della SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA
TOSCANA, sostanzialmente favorevole con alcune prescrizioni;
4.
nota prot.n.63136 in data 14.09.2012 con parere dell’A.R.P.A.T. Dip. prov. di Siena, sostanzialmente
favorevole, anche in relazione alla possibilità di escludere Procedure di V.A.S., e senza particolari prescrizioni;
5.
nota rif.int.n.728 17.09.2012 in data 26.09.2012 (ricevuta a mezzo p.e.c con prot.com.n.12412 in data
04.10.2012) con parere dell’AZIENDA SANITARIA USL N.7 DI SIENA - Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana,
Amiata Senese, sostanzialmente favorevole e senza particolari condizioni/prescrizioni;
6.
nota prot.n.11355 in data 10.09.2012 (ricevuta con prot.com.n.11110 in data 10.09.2012 a mezzo p.e.c.)
con parere dell’AUTORITA' IDRICA TOSCANA Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone", sostanzialmente favorevole e
senza particolari prescrizioni;
7.
nota prot.n.1767 in data 09.10.2012 (ricevuta con prot.com.n.12672 in data 09.10.2012) dell’ATO RIFIUTI
TOSCANASUD, sostanzialmente favorevole e senza particolari prescrizioni;
che sono allegati in appendice alla Relazione del Responsabile del procedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
33
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
- che nel procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S. in oggetto, nei termini prescritti e comunque sino ad
oggi non sono pervenuti i pareri scritti richiesti a:
1. REGIONE TOSCANA Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, U.O.C. Sperimentazione e verifica
della pianificazione,
2. MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana
3. ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
che, pur avendo ricevuto la suddetta richiesta e documentazione evidentemente non hanno ritenuto necessario
esprimersi in merito;
- del parere espresso in merito dalla Commissione per le VAS e relative Verifiche di assoggettabilità, di cui alle
Delib.C.C.n.48 in data 03.09.2012 e Delib.G.C.n. 147 in data 05.10.2012 nella riunione in data 11.10.2012, che di
seguito viene integralmente riportato:
La Commissione, tenendo conto dei pareri ricevuti che sono sostanzialmente favorevoli, ciascuno per il proprio
ambito di competenza formando parte integrante e sostanziale del presente atto che sono allegati al fascicolo
dell’intervento proposto e che si intendono recepiti, ritenuto che gli stessi siano ragionevolmente esaustivi nei
confronti degli aspetti ambientali sui quali la variante in oggetto può incidere, ritiene di esprimere parere di non
assoggettabilità alla verifica di VAS, a condizione che in fase operativa, vengano recepite tutte le prescrizioni,
condizioni e suggerimenti degli enti di cui sopra.;
Considerato che:
- la realizzazione e messa in funzione della Stazione Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso non può essere prevista
in tempi brevi;
- conseguentemente, per il Centro di Raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati in loc. Pineta - Osticcio a
Montalcino, e l’adiacente Deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento, attualmente autorizzati in via temporanea,
sebbene resti ferma la volontà del loro carattere temporaneo sino a quando entrerà in funzione la nuova Stazione
Ecologica prevista in loc. Pian dell’Asso, a questo punto si rende necessario ed indispensabile creare il presupposto
di una coerente destinazione urbanistica nel vigente P.R.G. per un loro mantenimento in essere per un arco
temporale che si potrà prolungare per alcuni anni, e per quanto possibile il loro affidamento in gestione al Gestore
unico (attualmente Sienambiente spa);
Visto lo Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) vigente, costituito dal P.R.G. (formato ai sensi della
L.R.n.74/1984 con s.m.) definitivamente approvato con Delib.C.R.T. n.91 in data 29.02.2000 e con Delib.C.C. n. 41
in data 01.06.2000, da alcune parti del R.E. con annesso P.di F. precedente tutt’ora vigenti, e dalle successive
Varianti parziali formate ai sensi dell’art.40 c.2 e 8 L.R.n.5/1995 e della L.R.n.1/2005;
Dato atto che il Comune di Montalcino con Delib.C.C.n.45 in data 04.11.2011 ha approvato il proprio Piano
Strutturale, di cui agli artt. 9, e 53, efficace dall’avvenuta pubblicazione sul BURT n.8 Parte II del 22.02.2012 del
relativo avviso, mentre non è dotato di Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 10 e 55 della L.R. 03 gennaio 2005
n. 1, con s.m.;
Dato atto che :
- l’area interessata dalla previsione in oggetto, di localizzare Attrezzature per la raccolta differenziata di rifiuti urbani
ed assimilati ed il deposito temporaneo di rifiuti da spazzamento, nel P.R.G. attualmente vigente ricade in Z.T.O. F,
Sottozona F2 (Attrezzature per lo sport), con indicazioni relative ad impianti sportivi solo esistenti (e non anche di
progetto), disciplinata dall’art.71 (Zona per attrezzature sportive) delle N.t.a.;
- pertanto si è resa necessaria una Variante al P.R.G. vigente al fine di considerare e valutare preventivamente le
trasformazioni previste e gli effetti attesi nel caso concreto della ipotesi di localizzazione non temporanea di
Attrezzature per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati ed il deposito temporaneo di rifiuti da
spazzamento, e di introdurre quelle variazioni allo S.U.G. che consentano la realizzazione di detti interventi con
carattere permanente (ossia non temporaneo e transitorio), con le modalità e nella misura in cui questi si dimostrino
34
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
compatibili con il tipo, l’entità e lo stato delle risorse interessate, e con l’individuazione di quegli accorgimenti
realizzativi ed ulteriori interventi che eventualmente si rendessero necessari per una eliminazione o mitigazione degli
impatti previsti;
Ritenuto che il procedimento attivato di formazione della Variante al PRG in oggetto, finalizzato a mantenere in
funzione il Centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati ed il Deposito temporaneo di rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade (attualmente temporaneamente autorizzati) sino a quando non saranno realizzate e
funzionanti attrezzature alternative come la prevista Stazione ecologica in loc. Pian dell’Asso, per il rilevante
interesse pubblico e generale delle Attrezzature di gestione dei rifiuti che si prevedono, non possa subire interruzioni
o ritardi, anche in considerazione del cofinanziamento ottenuto da parte di Regione Toscana ed ATO Rifiuti
Toscanasud di una parte delle spese sostenute dal Comune per la progettazione la realizzazione e gli adeguamenti
di queste attrezzature, e che detta previsione di nuova Sottozona F-rr possa essere considerata un’opportunità
coerente con i generali obiettivi di uno sviluppo sostenibile e di una valorizzazione delle risorse essenziali del
territorio del Comune di Montalcino;
Viste:
- la Legge 14.08.1942 n.1150 urbanistica statale, come successivamente modificata ed integrata, e la normativa
vigente a questa complementare;
- il D.I.M. n.1444 del 02.04.1964, con s.m.;
- la Legge Regione Toscana 16.01.1995 n.5 (Norme per il governo del territorio), con successive mdificazioni,
attualmente abrogata con l’unica eccezione per l’art.39;
- la Legge Regione Toscana 03.01.2005 n.1 (Norme per il governo del territorio), come successivamente modificata
ed integrata;
Visti i Regolamenti di attuazione della L.R.n.1/2005 approvati, in particolare i seguenti:
- Decr. P.G.R. n. 2/R del 09.02..2007, Regolamento di attuazione dell' articolo 37 , comma 3, della legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli
insediamenti.
- Decr. P.G.R. n. 3/R del 09.022007, Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
- Decr. P.G.R. n. 4/R del 09.02.2007, Regolamento di attuazione dell' articolo 11, comma 5, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata;
- Decr.P.G.R. n.6/R del 09.02.2007, Regolamento di attuazione dell' articolo 29 , comma 5, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disciplina del sistema informativo geografico regionale;
- Decr.P.G.R. n. 48/R del 17.10.2006, Regolamento di attuazione dell' art. 117 , comma 2 lettera g) della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità.
Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
- D.P.G.R.n.53/R del 25.10.2011, Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;
Tenuto conto:
- dell’Intesa ai sensi dell’art.39 c.1 della L.R.n.5/1995 con successive modificazioni (in particolare quelle della L.R. n.
7/2001), siglata tra Regione, Provincia e Comune in data 11.04.2001 e ratificata con Delib. C.C. n.60 in data
25.06.2001, con cui veniva concordemente fissato il termine del 29.02.2007 entro il quale il Comune di Montalcino si
era impegnato ad adottare il proprio Piano strutturale;
- con Delib.C.C.n.68 in data 09.10.2009 immediatamente eseguibile, per la quale è stato pubblicato avviso nel
B.U.R.T.n.46 seconda parte del 18.11.2009, è stato adottata la proposta di Piano Strutturale del Comune di
Montalcino, ai sensi dell’art.17 della L.R.n.1/2005 con s.m., e si è provveduto ai relativi adempimenti per la V.A.S., ai
sensi della parte II del D.lgs.n.152/2006 con s.m.;
- che dal 01.03.2007 sino alla data del 17.11.2009, in cui non risultava pubblicato l’avviso di avvenuta adozione del
Piano Strutturale, nel territorio del Comune di Montalcino hanno avuto efficacia le salvaguardie previste dall’art.39
c.2 della L.R.n.5/1995 con successive modificazioni (in particolare quelle della L.R. n. 7/2001), che sono decadute
con la pubblicazione nel BURT del suddetto avviso;
- che l’entità ed il dimensionamento delle previsioni urbanistiche che si intendono approvare sono riferiti all’arco
temporale di ulteriore efficacia dello strumento urbanistico generale vigente, e che se necessario verranno
coerentemente riconsiderate nelle diverse fasi di formazione del nuovo Regolamento urbanistico comunale;
Considerato il procedimento unico per la formazione di Strumenti di pianificazione, Atti del governo del territorio, e
Varianti agli Strumenti urbanistici ancora vigenti e formati sulla base della normativa regionale precedente, previsto
dagli artt. da 15 a 17 della L.R.n.1 in data 03.01.2005 con successive modificazioni;
Viste :
35
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
- la Decisione della Giunta Regionale 19 giugno 1995 n.7, avente ad oggetto L.R.16.1.1995 n.5 – “Norme
per il governo del territorio” – Circolare illustrativa del Titolo III (norme transitorie), con particolare riferimento alle
norme transitorie per l’adeguamento e per l’approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti;
- la Deliberazione della Giunta Regione Toscana 09.03.1998 n. 217, avente ad oggetto Istruzioni tecniche
per le comunicazioni di avvio delle elaborazioni per la formazione dei piani strutturali e delle varianti agli strumenti
urbanistici generali di cui all’ottavo comma dell’art.40;
- la Circolare illustrativa dell'articolo 39 della Legge Regionale 5/95 modificato con la legge regionale 31
gennaio 2001 - n. 7 - termini per l'adozione dei piani strutturali - Limitazioni poste alla gestione degli strumenti
urbanistici ancora in vigore e al potere di pianificazione . Varianti tramite accordo di pianificazione., approvata con
Delib.G.R.T. n.118 del 10.02.2003;
la Delib. G.P. Siena n. 222 in data 12.08.2003, Circolare esplicativa inerente l’ attuazione degli strumenti
urbanistici, generali ed attuativi dei comuni, i programmi di miglioramento agricolo ambientale, l’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali alla L.R. n. 5/1995, al P.I.T. Regionale ed al P.T.C. Provinciale;
Delib. G.R.T. n.289 in data 21.02.2005 Approvazione della circolare recante: Indicazioni per la prima
applicazione delle disposizioni della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il Governo del Territorio) in ordine ai
procedimenti comunali .
Dato atto che la Variante al P.R.G. in oggetto proposta in definitiva approvazione è costituita dai documenti ed
elaborati tecnici di seguito elencati:
1.
Elaborato n.1: Relazioni, analisi, verifiche e valutazioni, attestazioni e certificazioni, del Responsabile del
procedimento e del Progettista (aggiornate ad Ottobre 2012),
2.
Elaborato n.2: Quadro conoscitivo di riferimento (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011),
3.
Elaborato n.3: P.R.G., stato attuale e modificato (modificate ed integrate, Ottobre 2012),
4.
Rapporto preliminare, ai sensi artt.12 e 13 D.Lgs.n.152/2006 e artt. 22 e 23 L.R.n.10/2010 con s.m.
(20.07.2012);
5.
a firma del Progettista e Responsabile del procedimento, nella persona del Responsabile dell’U.T.C. - Servizio
Edilizia, Urbanistica e Ambiente, Arch. Fausto De Andreis.
Rapporto del Garante della comunicazione (aggiornato ad Ottobre 2012),
6.
a firma dal Garante della comunicazione, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Antonella Marra.
Relazione geologico-tecnica (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011),
7.
a firma del Geologo Claudio Mafferi incaricato da parte del Comune.
Attestazioni e certificazioni di compatibilità e adeguatezza relativamente a Variante P.R.G. in oggetto e
Indagini geologico-tecniche, ai sensi dell’art.62 L.R.n.1/2005 con s.m. e relativo Regolamento di attuazione
approvato con D.P.G.R.n.26/R del 27.04.2007 (versione adottata con Delib.C.C.n.20/2011) ;
sottoscritte dal Responsabile del procedimento e dal Geologo incaricato suddetti.
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e che, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1, la Variante al P.R.G. in oggetto è corredata della seguente documentazione:
o
o
o
Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto ai sensi dell’art. 16 e 20 c.2 della L.R.T. n.1/2005 con
s.m.;
Relazione, attestazioni e certificazione del Responsabile del procedimento redatte ai sensi dell’art.16 della
L.R.T. n. 1/2005 con s.m.;
Relazione di sintesi concernente le analisi, verifiche e valutazioni effettuate, di cui all’art.11 c.1 della L.R. T.
n.1/2005 con s.m..;
Dato atto che:
- la suddetta documentazione esplicita l’esatto contenuto e la tipologia della variante urbanistica che si intende
approvare (classificabile come Variante urbanistica con contenuto prevalentemente monotematico, con ipotesi di
interventi che interessano ambiti od elementi significativi del territorio del Comune di Montalcino, ma porzioni
estremamente limitate e circoscritte dello stesso territorio, e che per la sua rilevanza non incide negativamente sulle
linee generali e strategiche della pianificazione vigente od attualmente in formazione), ed è conforme agli indirizzi, ai
criteri ed alle metodologie descritte nelle Istruzioni tecniche approvate con la suddetta Delib. di G.R.T. n. 217/1998;
- la Variante al P.R.G. in oggetto non presenta contenuti in contrasto con precedenti determinazioni di stralcio o di
modifica di Strumenti urbanistici da parte della Regione;
36
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
- ai sensi e per gli effetti del Titolo II (Norme procedurali comuni), Capo I (Valutazione integrata di piani e
programmi) della L.R.n.1/2005 con s.m., e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decr.P.G.R. n. 4/R
del 09.02.2007 in materia di valutazione integrata, in particolare dell’art.10 (Relazione di sintesi) c.3 di quest’ultimo,
al momento dell'approvazione della Variante al PRG in oggetto con atto deliberativo questo Consiglio Comunale ha
preventivamente potuto esaminare distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata, e gli esiti della
procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., e ne ha potuto tenere conto ai fini della decisione;
Visti:
- la Delib.C.C. n.23 in data 24.02.2005 con la quale è stato avviato il procedimento di formazione del Piano
Strutturale del Comune di Montalcino, ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con successive modificazioni;
- la Delib.C.C.n. 68 in data 09.10.2009 con la quale il Comune di Montalcino ha adottato il proprio Piano Strutturale,
di cui agli artt. 9, e 53 ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m., procedendo alla relativa V.A.S. ai sensi
degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m.;
- la Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011 con la quale il Comune di Montalcino ha favorevolmente concluso la V.A.S. ai
sensi degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m. ed approvato il proprio Piano Strutturale, di cui agli artt. 9, e
53 ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m., divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT n.8 Parte
II in data 22.02.2012 del relativo avviso;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (P.T.C.P.), approvato con Delib.C.P. n.109 in data
20.10.2000, efficace dall’11.02.2001, e la Variante di revisione ed aggiornamento al P.T.C.P. approvata dalla
Provincia di Siena con Delib.C.P.n.124 in data 14.12.2011, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n.11
Parte II in data 14.03.2012 del relativo avviso;
- il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal 17.10.2007, nonché la relativa Variante di implementazione dei contenuti
paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32 in data 16.06.2009, e la Delib.G.R.T. n.538 del 27.06.2011 con cui la
Regione Toscana ha avviato un nuovo procedimento di formazione di una Variante per l’integrazione paesaggistica
del PIT regionale;
e considerato che la Variante al P.R.G. in oggetto deve ritenersi coerente con i relativi contenuti, come risulta dalla
documentazione che costituisce la Variante al P.R.G. in oggetto, redatta dal Progettista e dal Responsabile del
procedimento;
Dato atto che:
- per la Variante al P.R.G. in oggetto è stato effettuato il deposito presso la Regione Toscana - Ufficio Regionale per
la Tutela di Acqua e Territorio di Siena (U.R.T.A.T., attualmente Ufficio Tecnico del Genio Civile) delle indagini
geologico - tecniche, delle certificazioni e delle attestazioni prescritte, nel rispetto di quanto disposto all’art. 62
L.R.n.1/2005 con s.m. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.n.26/R del 27.04.2007, acquisito
dall’URTAT con assegnazione di n.1055 di deposito e prot.n.107501 in data 27.04.2011;
- con nota prot.n. AOOGRT 126429/n.60.60 in data 17.05.2011 la R.T. – D.G. Politiche terr. Amb. e Mob. – Ufficio
tecnico del Genio Civile suddetto ha comunicato che, relativamente alla Variante al PRG in oggetto, … le indagini
geologico-tecniche rispettano complessivamente le direttive regionali in materia (All. A DPGR 26R/07) e pertanto …
l’esito positivo del controllo ai sensi dell’art.9 del DPGR 26R/07, con cui si è concluso il relativo procedimento;
Visti:
- il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (Norme in materia ambientale), con successive modificazioni (in particolare quelle
apportate con D.Lgs.n.4/2008), Parte seconda Titoli I, II e V, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.);
- la Legge Regionale 27.12.2007 n.69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali), con successive modificazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 87 in data 09.02.2009 avente ad oggetto D.lgs. 152/2006 Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.;
- la Legge Regione Toscana 12.02.2010 n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza) con s.m.;
Richiamate:
- la Delib.C.C.n.56 in data 11.08.2009 avente ad oggetto Adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con s.m., relativi alle Varianti a P.R.G. o S.U.G., ed ai Piani attuativi e relative
Varianti., immediatamente eseguibile ed efficace;
37
Comune di Montalcino - Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente
- la Delib.C.C.n.48 in data 03.09.2012 avente ad oggetto Adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con s.m., relativi alle Varianti a P.R.G. o S.U.G., ed ai Piani attuativi e relative
Varianti., immediatamente eseguibile ed efficace, che ha sostituito quella al punto precedente;
- la Delib.di G.C. n. 147 in data 05.10.2012 avente ad oggetto Nomina dei membri della "Commissione per le V.A.S.
e relative verifiche di assoggettabilita'" in attuazione della Deliberazione C.C. n. 48 del 03.09.2012 inerente
adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della
l.r.n.10/2010 con s.m..;
Richiamati:
- l’art.7 (Obblighi generali) c.2 della L.R.n.10/2010 con s.m., il quale dispone quanto segue:
2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.;
- la Determinazione n.86 in data 16.10.2012 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di
assoggettabilità, in persona del Responsabile dell’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio Manutenzioni, che si è
pronunciata a seguito dell’acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e
relative verifiche di assoggettabilità, come previsto dalla Delib.C.C.n.48/2012 citata, con la quale a seguito delle
verifiche prescritte la Variante al PRG in oggetto è stata esclusa dalla VAS ai sensi degli artt.12-18 del
D.lgs.n.152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n.10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni, alla quale si fa
riferimento e rinvio;
Dato atto che le condizioni e prescrizioni poste con la Determinazione n.87 in data 16.10.2012 dell’Autorità
competente in materia di VAS e relativa assoggettabilità, sono state integralmente recepite dalla Variante al PRG
proposta in approvazione definitiva, mediante una conseguente e corrispondente modifica/integrazione delle relative
Norme nella versione precedentemente adottata con Delib.C.C.n.20/2011;
Ritenuto necessario, per le motivazioni precedentemente esposte, e quanto risulta dagli atti ed elaborati sopra
richiamati, procedere alla definitiva approvazione della Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in
oggetto, nel relativo procedimento di formazione, e di provvedere in merito;
premesso e considerato quanto risulta dalla Relazione del responsabile del procedimento sopra
riportata, ed è contenuto negli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. in oggetto sopra richiamati e
proposti per la definitiva approvazione da parte del C.C., ai sensi dell’art. 16 c. 1 della L.R. Toscana
03.01.2005 n. 1
CERTIFICA
- che il procedimento di formazione ai sensi degli art. 15, 16 e 17, della L.R.T. 03.01.2005 n. 1 con s.m.
per l’approvazione di:
VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA A PREVISIONI DI LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA A TORRENIERI, PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE AI SENSI
DELLA L.R.T. 03.01.2005 n. 1, E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. ARTT. 13-18 DEL
D.LGS. 152/2006 CON S.M.
si è sin qui svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che la suddetta Variante al P.R.G. si forma in sostanziale coerenza con gli altri Strumenti della
pianificazione territoriale di riferimento di cui all' art. 9 della L.R.n.1/2005, ossia con
- il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal 17.10.2007, nonché la relativa Variante di
implementazione dei contenuti paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32 in data 16.06.2009, e la
Delib.G.R.T. n.538 del 27.06.2011 con cui la Regione Toscana ha avviato un nuovo procedimento di
formazione di una Variante per l’integrazione paesaggistica del PIT regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (P.T.C.P.), approvato con Delib.C.P.
n.109 in data 20.10.2000, efficace dall’11.02.2001, e la Variante di revisione ed aggiornamento al
P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Siena con Delib.C.P.n.124 in data 14.12.2011, divenuta efficace
con la pubblicazione sul BURT n.11 Parte II in data 14.03.2012 del relativo avviso;
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- la Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011 con la quale il Comune di Montalcino ha favorevolmente
concluso la V.A.S. ai sensi degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m. ed approvato il proprio
Piano Strutturale, di cui agli artt. 9, e 53 ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m.,
divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT n.8 Parte II in data 22.02.2012 del relativo avviso;
tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore, e altri atti di governo del territorio di cui all'
art. 10 della L.R.n.1/2005 vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti di cui all'
articolo 7 della L.R.n.1/2005, ossia da Regione Toscana e Provincia di Siena, di cui per necessaria
brevità se ne omette l’elencazione, rispetto ai quali sino ad ora non sono emersi profili di incoerenza o
di incompatibilità.
Montalcino, ottobre 2012
Il Progettista e Responsabile del procedimento
( Arch. Fausto De Andreis )
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APPENDICE CON ALLEGATI
- Avviso pubblicato il 22.03.2011 all’Albo Pretorio e nel Sito web del Comune di Montalcino, relativo alla Delib.G.C.
n. 9 in data 25.01.2011, con la quale è stato avviato il procedimento, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.1/2005 con s.m.,
della Variante al P.R.G. in oggetto;
- Avviso pubblicato dal 05.05.2011 al 10.07.2011, all’Albo Pretorio e nel Sito web del Comune di Montalcino, relativo
alla Delib. C.C. n. 20 in data 27.04.2011 di adozione della Variante al PRG in oggetto;
- Avviso pubblicato nel n.19 parte II dell’ 11.05.2011, relativo alla Delib. C.C. n. 20 in data 27.04.2011 di adozione
della Variante al PRG in oggetto;
- nota prot.n.A00GRT/16429/60.60 in data 17.05.2011 dell’Ufficio tecnico di Area Vasta del Genio Civile di Siena e
Grosseto, con la comunicazione dell’esito positivo dei controlli eseguiti ai sensi dell’art.9 del DPGR n.26R/2007;
- nota prot.n.115909 AT152111 del 12.07.2011 con contributo-osservazione della Provincia di Siena – U.O. Assetto
del territorio;
- nota prot.n.8858 in data 23.07.2012 con la quale l’U.T.C. di questo Comune, per la Procedura di verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art.22 della L.R.n.10/2010 con s.m., ha trasmesso il Rapporto preliminare ed
altra documentazione relativa alla Variante al PRG in oggetto e richiesto il parere prescritto all’art.22 c.3, agli Enti
territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale individuati di seguito elencati:
- pareri ricevuti da Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale nel procedimento di
Verifica assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art.22 della L.R.n.10/2010 con s.m.;
- Parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità,
come previsto dalla Delib.C.C.n.48/2012 citata, espresso nella riunione dell’11.10.2012;
- Determinazione n.86 in data 16.10.2012 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di
assoggettabilità, in persona del Responsabile dell’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio Manutenzioni, con la
quale a seguito delle verifiche prescritte la Variante al PRG in oggetto è stata esclusa dalla VAS ai sensi degli
artt.12-18 del D.lgs.n.152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n.10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni;
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