CE/bs Cuneo, 25 ottobre 2011 Circolare n. 10/2011 Alle IMPRESE EDILI CONSULENTI DEL LAVORO OO.SS. LORO SEDI Oggetto: 1. Superamento LIMITI ore Ferie, Permessi retribuiti e Permessi non retribuiti; 2. Limiti PART-TIME; 3. B.N.I.- Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari; 4. Cantieri – congruità. A distanza di oltre nove mesi dall’entrata in vigore della nuova versione del M.U.T. riteniamo che sia ancora utile fare alcune precisazioni in merito alle diverse innovazioni che sono state introdotte dalla recente release 2.0. Innanzitutto, crediamo che sia indispensabile chiarire che “la denuncia mensile” non rappresenta un orpello burocratico quasi inutile rispetto all’atto ben piu’ rilevante del versamento contributivo alla Cassa Edile. La “denuncia mensile” e’, al contrario, l’atto primario dei rapporti tra impresa e Cassa Edile, e’ un atto formale con precise caratteristiche: essa rappresenta l’autodichiarazione che l’impresa, sotto la propria responsabilita’, presenta all’ente relativamente a tutti i dati indispensabili a determinare il debito contributivo: senza la denuncia il versamento contributivo non ha efficacia o valore e non puo’ essere accettato dalla stessa Cassa. La “denuncia mensile” raffigura, infatti, la fonte primaria di informazioni per tutte le attivita’ del ns/ ente: dal corretto pagamento delle competenze dei lavoratori alla gestione del contenzioso, dalla gestione del DURC alla condivisione dei dati con l’intero sistema nazionale delle Casse Edili. Cio’ significa che essa deve contenere gran parte dei dati necessari alla Cassa Edile per gestire i diversi processi di verifica: dal part-time, alle ore, ai dati relativi ai cantieri per la verifica della congruita’. Premesso quanto sopra, si rende quindi indispensabile che la compilazione della denuncia mensile venga effettuata utilizzando dei dati precisi e aggiornati. Alla luce di quanto suddetto, analizziamo, pertanto, gli argomenti che sono spesso oggetto di dubbi e imprecisioni. 1. Superamento LIMITI ore Ferie, Permessi retribuiti e Permessi non retribuiti. L’argomento è già stato trattato nelle ns. precedenti circolari: n.2/2009 (vedere punto n. 2 “ORE DENUNCIATE” delle “REGOLE DURC” e “NOTE ALLE REGOLE DURC”), n.4/2009 e n.2/2011, sempre disponibili sul ns. sito nell’area circolari. Videata Scheda anagrafica lavoratore del Client MUT: nei riquadri sono state evidenziate le tipologie di ore per le quali seguono le relative indicazioni. I limiti previsti dai CCNL nell’indicazione delle tipologie di ore ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti dichiarate in denuncia, sono i seguenti: · · Permessi Non Retribuiti possono essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo 40 ore; Permessi retribuiti possono essere indicate nel corso dell’anno solare al massimo 88 ore, tuttavia, considerando che possono essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo, in caso di superamento di detto limite l’impresa dovra’ riportare delle segnalazioni nelle note del lavoratore, in caso contrario, la Cassa Edile chiederà chiarimenti all’impresa interessata; · Ferie possono essere indicate nel corso dell’anno solare 160 ore, ma in caso di superamento di tale limite, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento, da parte dell’Impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti, così come previsto in base alla normativa di legge vigente. Al fine di agevolare l’esposizione dei dati, sul Client MUT è stato recentemente introdotto il dettaglio delle ore Ferie, da compilarsi specificando se si tratta di ore ferie relative all’anno corrente (TIPO RECORD 5 posizione 526-530) oppure residue dell’anno precedente godute nel mese (TIPO RECORD 5 posizione 531-535). Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 2 N.B.: Tali limiti sono da rapportare all’orario di lavoro svolto, pertanto vanno proporzionalmente ridotti per i lavoratori part-time. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a tenere in considerazione gli Avvisi Non Bloccanti che il Client MUT attualmente rileva in caso di superamento dei limiti, nel mese, per ogni singola tipologia suddetta. Inoltre, desideriamo richiamare la Vs. attenzione sulla corretta compilazione di alcune tipologie di ore quali: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (CCNL edili artigiani art. 30 / CCNL edili industria art. 39) Riportiamo il testo integrale tratto dai CCNL: “All’operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’impresa e per una sola volta all’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto. Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dal lavoratore da opportune documentazioni. E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie e i riposi annui. L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni. L’impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile i periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.” In caso di utilizzo di questa casistica dovranno essere rispettati i requisiti contenuti nell’art. dei CCNL e dovrà essere fornita debita documentazione (lettera di richiesta del lavoratore datata e firmata, riportante il periodo, la motivazione, l’accettazione dell’impresa) da inviare alla Cassa Edile in tempi brevi, comunque prima dell’invio della denuncia. ASSENZA INGIUSTIFICATA SANZIONABILE a) in questa casella NON devono essere indicate le Ore Sanzionate: per indicare le assenze effettuate OLTRE i limiti bisogna comunque utilizzare le specifiche tipologie (Ferie, Permessi Retribuiti e Permessi Non Retribuiti); b) questa casella deve essere utilizzata per indicare le ore di Malattia non coperte da certificato medico, oppure le ore di Malattia oltre il limite di comporto per le quali non spetta più alcun trattamento economico. ORE SANZIONABILI: MODALITA’ DI GESTIONE Da Gennaio 2011, la nuova versione del Client MUT ha consentito la gestione di tale adempimento in fase di compilazione denuncia mensile: nella Scheda anagrafica del lavoratore sono stati inseriti i campi “Ore Sanzionabili” e “Imp. Contrib. Ore Sanz.” (posizionando il cursore su ciascun campo, vengono visualizzate le note di compilazione); nel Riepilogo, la procedura calcola in automatico la contribuzione dovuta, applicando le percentuali contributive alla sommatoria dei totali dell’imponibile contributivo e dell’imponibile contributivo ore sanzionate. Pertanto, in caso di assenza non giustificata di un lavoratore che abbia già esaurito il monte ore di ferie, permessi retribuiti e non retribuiti disponibile nell’anno, si dovrà provvedere al conteggio della SANZIONE, indicando l’assenza del mese nella relativa casella (anche in misura eccedente i limiti), segnalando poi le ore eccedenti i limiti nella casella “Ore sanzionabili” e calcolando il relativo imponibile nel campo “Imp. Contr. Ore Sanz.” (paga oraria per ore sanzionabili). Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 3 Durante questa fase di transizione, la scrivente Cassa si riserva di effettuare controlli per verificare l’esattezza dell’applicazione di eventuali sanzioni ove indicate Ore Sanzionabili, oppure per richiedere chiarimenti in caso superamento dei limiti senza corrispondente sanzione. Vi rinnoviamo, dunque, l’estrema importanza che deriva da una corretta compilazione dei dati indicati in denuncia, senza dover ricorrere a rettifiche successive. Inoltre, Vi anticipiamo che, ai fini di una più completa gestione delle ore di assenza, con decorrenza Gennaio 2012, i dati inseriti mensilmente sul Client MUT tramite le denunce, verranno successivamente comunicati dalla scrivente Cassa al server MUT per formare una sorta di “contatore” che verrà utilizzato per segnalare con un Avviso Non Bloccante il superamento dei limiti. NOTE SU RILASCIO D.U.R.C. in caso di superamento dei limiti previsti / ”anomalie” ore denunciate Vi ricordiamo che l’effettuazione e la relativa indicazione in denuncia delle ore -lavorate e nonsecondo le prescrizioni contrattuali costituisce condizione per la regolarità dell’impresa; pertanto, qualora in sede di istruttoria per il rilascio di D.U.R.C. la Cassa Edile verifichi l’eventuale superamento delle ore di cui ai punti precedenti, si avvale della facoltà di richiedere idonea documentazione a corredo delle giustificazioni prodotte in denuncia. Qualora vengano riscontrate anomalie o nel caso in cui l’impresa non fornisca esaurienti spiegazioni alla Cassa Edile, Vi ricordiamo che, la posizione può essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all’importo dei contributi dovuti alla Cassa, con esclusione degli accantonamenti, calcolata sulle ore eccedenti i suddetti limiti. Ne consegue che, in mancanza di esaurienti spiegazioni o di pagamento della sanzione, il D.U.R.C. è irregolare, con segnalazione alla B.N.I. (previo invito a regolarizzare entro 15 gg.). 2. Limiti Part-time Con decorrenza Maggio 2011, la nuova versione del Client MUT consente il calcolo dell’integrazione dovuta per i rapporti di lavoro part-time che eccedono i limiti contrattuali, in relazione all’applicazione della circolare CNCE n. 447/2011 (ns. circolare n. 2/2011) e successivi chiarimenti CNCE n. 457/2011 (ns. circolare n. 9/2011). Data la complessità della gestione, in presenza di rapporti di lavoro part-time eccedenti i limiti, è stata introdotta un’apposita sezione aggiuntiva della denuncia, denominata “Regol. PartTime”, contenente i seguenti nuovi campi. REGOLARIZZAZIONE P.T. Come riportato sulle “note di compilazione” del campo stesso, possono essere indicati i seguenti valori: 1. Rapporto di lavoro Part-time da non regolarizzare; verrà richiesto di compilare il campo “Documentazione P.T.” con le successive opzioni: 1) Comunicazione motivi di salute e famigliari; 2) Lettera parti sociali artigiani 912 ore annue; resta inteso che tali comunicazioni dovranno essere inviate in copia alla Cassa Edile. Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 4 2. Rapporto di lavoro Part-time eccedente i limiti contrattuali per il quale si richiede la regolarizzazione; verrà eseguito il conteggio automatico del monte ore regolar. P.T. (solo su ore ordinarie e festive) e relativo imponibile contributivo e accantonamento G.N.F. 3. Rapporto di lavoro Part-time eccedente i limiti contrattuali ma attivato nel rispetto dei limiti contrattuali (es. caso di attivazione del P.T. nel rispetto dei limiti e successiva variazione dell’organico dell’impresa tale da far decadere i requisiti); verrà richiesto di compilare il codice della Cassa Edile (CN00) ed il mese/anno di denuncia (es. 05/2011) nel quale il controllo era stato precedentemente effettuato con esito regolare, pertanto dovrà essere utilizzato solo previo confronto con i ns. uffici. Si ricorda che è di fondamentale importanza che l’indicazione dei dati relativi ai lavoratori part-time riportati in ogni sezione della denuncia, rispecchi la reale ed effettiva situazione del rapporto, sia per quanto riguarda la decorrenza (attivazione e/o trasformazione), che le casistiche di esenzione dai limiti previsti dai CCNL, oppure ancora per quanto concerne il tipo regolarizzazione part-time (in caso di dubbi Vi invitiamo a contattare l’ufficio Imprese), in quanto un’errata compilazione può eludere e/o alterare i controlli impostati dall’attuale versione del Client MUT. Si ribadisce che, nei casi di applicazione del CCNL Artigiano, per le sole imprese da 0 a 3 dipendenti, è necessario che l’impresa trasmetta alla scrivente copia della lettera effettuata, per tramite della Confartigianato, alle Organizzazioni Sindacali territoriali oppure di una copia della comunicazione del rapporto part-time effettuata al Centro per l’impiego. Inoltre è stata recentemente aggiunta una tipologia di Esenzione ‘5’ da utilizzarsi esclusivamente per i casi di assunzione prevista dall’art.18 della legge n. 97/1994 per i lavoratori autonomi agricoli nelle zone montane. 3. B.N.I. - Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari Come previsto dalle Regole D.U.R.C. pubblicate in allegato alla ns. circolare n. 2/2009 del 13/02/2009 e disponibile sul ns. sito nell’area CIRCOLARI-STORICHE, la Cassa Edile è tenuta ad effettuare mensilmente un flusso alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (che viene consultata ai fini del rilascio del D.U.R.C.), segnalando le Imprese Irregolari. Si elencano di seguito i principali elementi che determinano la NON REGOLARITA’ dell’Impresa e conseguentemente la segnalazione d’Irregolarità alla B.N.I.: · versamento contributivo (mancante, effettuato “oltre il termine”, parziale) “ai fini dell’accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall’istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il <quinto> giorno successivo a quello di scadenza dell’obbligo di versamento (entro il mese successivo a quello di competenza). Inoltre, l’inadempienza di importo non superiore a 100 € non viene segnalata alla B.N.I., sia nel caso in cui l’importo dovuto non sia versato per intero, sia nel caso in cui si tratti di differenza tra dovuto e versato. L’impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata; qualora il saldo pervenga oltre il secondo mese successivo a quello di competenza, verrà effettuata una segnalazione alla B.N.I. di Irregolarità “Non Grave”. Nel computo dei 100 € rilevano anche gli interessi di mora”. · denuncia mensile (mancante, trasmessa “oltre il termine”) “il termine di presentazione della denuncia è entro il mese successivo a quello di competenza. Qualora fosse stato effettuato il versamento senza relativo invio della denuncia viene concessa ulteriore proroga di 15 gg. dalla scadenza ordinaria”. Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 5 · Ore denunciate · Sospensione di attività “condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale (commisurato all’orario di lavoro). Nel caso di eccessivo ricorso a permessi non retribuiti, ferie e permessi, qualora l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale, la posizione potrà essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione”. · Interessi di Mora (per importo superiore a 100 €). “la sospensione di attività deve essere segnalata dall’impresa alla Cassa Edile prima possibile (…) qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 gg. dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, sarà considerata inadempiente e segnalata alla B.N.I.”. Le segnalazioni di Irregolarità effettuate alla B.N.I. vengono distinte in “gravi” (se riguardano un debito contributivo superiore al 5 % rispetto a quanto dovuto per ciascuna denuncia mensile alla Cassa Edile) o “non gravi”. Tale distinzione viene utilizzata dalle Casse Edili unicamente per i D.U.R.C. relativi a “verifica autodichiarazione” o “aggiudicazione gara d’appalto” riferiti a gare successive al 31/12/2007. Inoltre, la Cassa Edile invia quotidianamente la segnalazione delle Imprese che hanno regolarizzato (essendo opportuno applicare la stessa regola per situazioni analoghe, viene comunicata la data di avvenuta regolarizzazione contributiva che corrisponde a quella del quinto giorno antecedente la data di accredito). 4. Cantieri - Congruità Gli aggiornamenti contenuti nelle versioni del Client M.U.T., che si sono susseguite nel corso dell’anno, hanno interessato anche la “Sezione Denuncia/Cantieri” che è stata integrata con nuovi campi. N.B.: Posizionandosi in ogni singolo campo è possibile visualizzare una finestra che contiene le note di compilazione relative al campo stesso. Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 6 Al momento i campi che devono essere <obbligatoriamente> compilati sono quelli evidenziati ma, a partire dalle prossime denunce, sarà necessario iniziare una fase di progressivo adattamento, in vista dell’applicazione della verifica della congruità in sede di rilascio D.U.R.C., che richiederà un’intensificazione dei dati comunicati. La decorrenza della verifica della congruità, salvo diverse indicazioni, avverrà con decorrenza Gennaio 2012, per maggiori dettagli inviamo in allegato copia dell’Avviso Comune sottoscritto in data 28 ottobre 2010 dalle parti sociali nazionali del settore. Vi evidenziamo che il controllo demandato alle Casse Edili da tale Avviso Comune è quello di verificare che nella realizzazione di un’opera, pubblica o privata, ogni impresa esecutrice abbia denunciato, per quel cantiere, un numero di operai e di ore lavorate (cioe’ un costo della manodopera) congruo con le percentuali minime stabilite dal suddetto accordo. Questo deve avvenire sia nei confronti della singola impresa che rispondera’ per quanto ha denunciato, sia nei confronti dell’impresa appaltatrice (nei casi di ricorso al subappalto) che rispondera’ sulla congruita’, o meno, della manodopera denunciata per l’intero cantiere. Ne deriva, quindi, che il “cantiere” sia elemento essenziale per tali verifiche e pertanto sottolineiamo l’importanza di una compilazione corrispondente a dati effettivi e realistici. Vi invitiamo dunque a: · non indicare ripetutamente, in ogni mese, gli stessi dati non più aggiornati; · non indicare diciture del tutto sterili (cantieri vari, pubblici, privati, ecc.). La corretta e dettagliata esposizione dei dati nella sezione “cantieri” della denuncia mensile, che rappresenta la fonte principale di informazioni per la stessa Cassa, eviterà di inoltrare ulteriori richieste di dati, necessari al fine di consentire i controlli sull’adeguatezza dei relativi versamenti contributivi. L’importanza di questo argomento sia in termini di ri-organizzazione per la gestione delle informazioni, che per le conseguenze che ne derivano, tenendo conto delle tempistiche necessarie per la sua realizzazione, comporterà una fattiva collaborazione da parte di tutti gli operatori del settore. Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. IL DIRETTORE (Silvana Barberis) All.: n. 1 copia Avviso Comune Cassa Edile di Cuneo – Circolare n. 10/2011 pag. 7