Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile Scolastico DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
VIA TESCIONE, 75 – PARCO COMER – 81100 CASERTA TEL. 0823/322040 – 0823/357900 FAX 0823/323804 Sito Internet : www.figc‐ce.it Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale N. 48 del 11 Giugno 2015 ORARIO FEDERALE :
16.30
Campionato Provinciale Giovanissimi S.S. 2014/2015
Fase finale
LEFASIFINALISONOSOSPESEACAUSADELLANECESSITA’DIUN
ULTERIORE APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE LA CLASSIFICA
DELGIRONEBEDELGIRONEC.CISCUSIAMOPERILDISAGIO.
IL PROGRAMMA DEFINITIVO DELLA FASE FINALE SARA’
PUBBLICATOSULPROSSIMOC.U.
PROGRAMMA GARE PLAY OFF
CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GIRONE B
SOCIETA’
SOCIETA’
CAMPO DA GIOCO
AGROCALENO
SESSANA FOOTBALL CLUB
ATLETICO NUOVA PIGNATARO
ATLETICO PIETRAMELARA
COM. CALVI RISORTA
MONTEOLIVETO PIGNATARO
MAGG.
ORARIO
SAB. 17.00
DOM. 17.30
F.I.G.C. – L.N.D. D. P. CASERTA
Comunicato Ufficiale
N. 48 del 12 giugno
2015
Pagina 1560
CAMPIONATO III CATEGORIA
123. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LUSCIANO – GARA LUSCIANO / ATLETICO
AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentite, nelle persone degli assistenti
legali, le due società, che avevano presentato regolare richiesta di audizione; letti il reclamo della
società Lusciano e le rituali controdeduzioni della società Atletico Aversa, osserva: con reclamo
proposto al Giudice di prima istanza, la società Atletico Aversa ha chiesto che venisse inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società controparte,
in relazione alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del
tesseramento, del calciatore della società Lusciano, sig. Siro Antonio, utilizzato effettivamente nella
gara in esame. Con una prima decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione
Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015 pag. 835, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il
reclamo, sul presupposto del regolare tesseramento. Verificata, nei giorni immediatamente
successivi, l’erroneità di tale presupposto, lo stesso Giudice Sportivo Territoriale, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale della già nominata Delegazione di Caserta, n. 31 del 12.03.2015
pag. 881, ha revocato la precedente decisione ed ha accolto il reclamo, in quanto il calciatore
suddetto risultava già tesserato per altra società, infliggendo: a) alla società Lusciano la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 50,00; b) al sig. Siro la
squalifica fino al 31 dicembre 2015. La decisione è stata impugnata dalla società Lusciano, con atto
regolarmente inviato alla controparte, Atletico Aversa. Quest’ultima faceva pervenire
controdeduzioni, trasmesse anche alla reclamante, la quale ne eccepiva l’inammissibilità,
assumendo che le stesse non erano state inviate al domicilio eletto nel reclamo, ma ad altro
indirizzo. La Corte, preso atto che effettivamente la reclamante aveva eletto domicilio presso il suo
legale, rileva, peraltro, che le controdeduzioni della società Atletico Aversa sono state inviate alla
sede legale della società Lusciano. L’eccezione va, pertanto, respinta. Infatti, ai sensi dell’art. 38,
comma 8, C.G.S., la comunicazione poteva essere trasmessa, alternativamente: a) al domicilio
eletto; oppure b) presso la sede della società. A questa seconda opzione ha ottemperato, avendone
la facoltà riconosciuta dalla normativa di riferimento, la società Atletico Aversa. Venendo al merito
della questione, deve ribadirsi che, nel caso di specie, il Giudice di prima istanza ha revocato
d’ufficio la propria precedente decisione, senza averne titolo, in quanto l’autotutela è istituto proprio
ed esclusivo dell’amministrazione attiva e non è ammissibile per i provvedimenti aventi natura
giustiziale, quali sono quelli del Giudice Sportivo Territoriale, il cui relativo potere si consuma, una
volta esercitato in relazione alla singola fattispecie, ed avverso i quali sono previsti specifici rimedi e
procedimenti, regolamentati dal Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alla società Atletico Aversa,
essa è stata, inconfutabilmente, indotta in errore dalla pubblicazione della delibera di revoca, innanzi
segnalata, pubblicata, peraltro, allorquando essa era ancora in tempo utile per la presentazione del
ricorso di secondo grado, che, del tutto evidentemente ed a fondata ragione, ha ritenuto di non
dover e non poter più produrre, in ragione della decisione di revoca, più volte richiamata. Invero,
come avrebbe mai potuto, la società Atletico Aversa, impugnare una decisione ad essa favorevole?
Per altri aspetti, non si vede come potesse, la medesima società Atletico Aversa, impugnare la
prima decisione (basata su presupposto erroneo) del Giudice di prime cure, al cospetto di una
decisione di revoca, pubblicata sul Comunicato Ufficiale innanzi citato. Tanto premesso, questo
Collegio, nell’annullare la decisione di revoca, in questa sede impugnata dalla società Lusciano,
rimette nei termini temporali, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente delibera, la
società Atletico Aversa, in ordine alla presentazione del ricorso di secondo grado, avverso la prima
delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Caserta. P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società Lusciano, disponendo l’annullamento della
delibera del G.S.T. della D.P. di Caserta, di revoca della sua precedente decisione; rimette la
società Atletico Aversa nei termini temporali, con decorrenza dalla pubblicazione della presente
delibera sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, ai fini della presentazione del ricorso di
secondo grado, avverso la decisione del G.S.T. della D.P. di Caserta, con la quale era stato respinto
il reclamo di primo grado della medesima società Atletico Aversa; nulla dispone in ordine alla
relativa tassa, non versata.
DELEGAZIONE ZONALE DELL’ ALTO CASERTANO - VAIRANO SCALO
F.I.G.C. – L.N.D. D. P. CASERTA
Comunicato Ufficiale
N. 48 del 12 giugno
2015
Pagina 1561
CAUSA RISTRUTTURAZIONE LOCALI, LA SEDE SI E’ TEMPORANEAMENTE TRASFERITA IN VIA
SANTIANNI N.15
MARZANELLO-VAIRANO PATENORA.
Telefono sede: 0823/988513
Fax: 0823/1877068
Giorni di apertura:
Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Delegatoresp.:NataleOrlandoTelefono : 3334255874
Componente:PanarelloMichele
APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO
Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2014/2015, gli uffici di questa
Delegazione Provinciale osserveranno il seguente giorno ed orario di apertura al pubblico:
MARTEDI’
GIOVEDÌ
dalle ore 16:30 alle ore 18.30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni
telefoniche che per l’accesso agli uffici.
LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE ENTRO IL 18 Giugno 2015
PubblicatoinCaserta,affissoall’albodellaDelegazioneProvincialediCasertaedinseritosulsuo
sitoInternetil11Giugno2015
Il Segretario
Luigi Gargiulo
F.I.G.C. – L.N.D. D. P. CASERTA
Il Delegato
Gianni Beatrice
Comunicato Ufficiale
N. 48 del 12 giugno
2015
Pagina 1562
Scarica

Comunicato Ufficiale N. 48 del 11 Giugno 2015