Scheda n. 2 ANZIANITA ASSICURATIVA E ANZIANITA CONTRIBUTIVA PARTE A Valutazione delle anzianità contributive anteriormente al l "settembre 1984 Valutazione delle anzianità contributive posteriorinente al 31 agosto 1984 Anzianitù assicurativa Anzianità contributiva PARTE B Tipologie di contribrrzione Contribuzione obbligatoria Coiltribuzione volontaria Contribuzione figurativa Contribuzione da riscatto Contribuzione da ricongiunzione Contrib~izioneda totalizzazione Cumulo dei periodi assicurativi Valutazione delle anzianità contributive anteriormente al 1 settembre 1984 Anteriormente al 1" settembre 1984, data dalla quale è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale è stata soppressa la Cassa nazionale della previdenza marinara (CNPM), i periodi di contribuzione che potevano essere valutati per la posizione assicurativa dei lavoratori marittimi, erano quelli che, in base alle norme vigenti nel tempo, potevano essere riconosciuti o accreditati nei confronti degli iscritti alla Gestione marittimi o degli iscritti alla Gestione speciale in alcuni casi d'ufficio e in altri a domanda degli interessati. Tra i periodi riconoscibili o accreditabili in favore degli iscritti alla Gestione marittimi rientravano: - i periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'attività di navigazione prestata; - i servizi prestati a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, previamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile. Si trattava di periodi già valutabili a domanda in base all'art. 25 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2 109, nei confronti del personale dello stato maggiore navigante e dei medici di bordo, e a seguito dell'abrogazione esplicita di tale norma ai sensi dell'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, divenuti riconoscibili a domanda e dietro pagamento di un contributo, in base alle disposizioni dell'art. 44 della stessa legge 27 luglio 1967, n. 658, in ragione dei 3/5 della loro durata in favore dei medici di bordo e dei marittimi trovantisi nelle condizioni indicate dalle dette disposizioni; - i periodi di lavorio meccanico valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado, riconoscibili a domanda, in ragione dei 3/5 della loro durata e dietro versamento di un contributo, nei riguardi dei macchinisti navali, ai sensi prima dell'art. 26 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, e, dopo l'abrogazione di tale norma, dell'art. 45 della legge 27 luglio 1967, n. 658; - i periodi di attività di navigazione prestati dai marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera e i servizi effettuati dai piloti italiani in acque straniere per i quali ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era stata chiesta preventivamente l'iscrizione alla Gestione marittimi, nonché, in caso di mancata iscrizione preventiva, i periodi relativi alle stesse attività per i quali ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era stato chiesto tempestivamente il riscatto mediante versamento dei contributi. I1 riscatto, prima della relativa esplicita abrogazione attuata dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era previsto dall'art. 27 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109; - i periodi di servizio militare in tempo di guerra riconosciuti utili ai fini di pensione ai sensi dell'art. 30 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, e concernenti: i servizi compiuti a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all' l l novembre 1918; il servizio prestato in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e quello non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, purché con partecipazione ad operazioni militari; il servizio prestato per speciali esigenze dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato; il servizio come legionario nell'impresa fiumana; - i periodi di navigazione consecutiva effettuata dal 2 settembre 1939 al 10 giugno 1940 nei mari del nord, ognuno dei quali computato, ai sensi dell'art. 32 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2 109, in cinquanta giornate indipendentemente dalla sua effettiva durata; - i periodi trascorsi dai marittimi in internamento fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione e riconosciuti come effettiva navigazione dall'art. 34 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109; - i periodi di imbarco su navi militari durante il periodo di leva di mare o di richiamo della leva di mare in tempo di pace, equiparati alla navigazione mercantile ai sensi dell'art. 9 della legge 27 luglio 1967, n. 658; t - i periodi di servizio militare, considerati utili ai fini di pensione e concernenti: il servizio di leva o richiamo della leva di mare prestato a terra in tempo di pace, nonché quello da volontario, riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della legge 27 luglio 1967, 11. 658; il servizio militare compiuto a terra duranteha guerra 1940-1945, riconosciuto in base allyart.11 della legge 27 luglio 1967, n. 658; i periodi di servizio militare non coperti presso la CNPM e riconosciuti utili, ai sensi dell'art. 43 della legge 26 luglio 1967, n. 658, purché non contemporanei a periodi di iscrizione a fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi dellYAGO,e purché non avessero dato luogo a pensione a carico di detti fondi; - i periodi di servizio militare compiuti in tempo di guerra, specificati dall'art. 10 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e valutati per il doppio della loro durata in base alla stessa norma; - i periodi riconosciuti utili ai sensi dell'art. 57 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nei limiti disposti dalle norme dellYAGO,e concernenti: i periodi di disoccupazione indennizzata, quelli di degenza in sanatorio per tubercolosi e post-sanatoriali sussidiati per legge, i periodi di malattia, di inabilità temporanea per infortunio, nonché i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o puerperio, purché non coperti da contribuzione; - i periodi di versamento volontario dei contributi chiesto, ai sensi dell'art. 41 della legge 27 luglio 1967, n. 658, da parte dell'iscritto senza diritto a pensione che avesse compiuto l'età di 60 anni se uomo, o l'età di 55 anni se donna, e che potesse far valere sette anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi di cui almeno uno nell'ultimo decennio. Gli appartenenti allo stato maggiore navigante, che erano iscritti alla Gestione speciale e per i quali, per effetto dell'art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era venuta meno la preesistente possibilità di essere iscritti anche alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Società PIM, in base all'art. 79 della stessa legge 27 luglio 1967, n. 658, nel caso in cui fossero cessati dal servizio senza acquisire diritto a pensione a carico della Gestione speciale, avevano questa facoltà: potevano chiedere entro un anno dalla cessazione dal servizio il riconoscimento, ai fini di pensione presso la Gestione marittimi, dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle suddette Società, con valutazione alla pari se si trattava di periodi di navigazione e in ragione di 315 se si trattava di periodi di lavoro a terra. Tale facoltà è stata mantenuta per cinque anni dal l o settembre 1984, data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, in forza dell'art. 28 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 413. Tra i periodi riconoscibili e accreditabili agli iscritti alla Gestione speciale rientravano: - i periodi di contribuzione obbligatoria relativi a117attività lavorativa prestata, nella posizione di appartenente al personale in ruolo organico alle dipendenze delle Società PIM o delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati dallo Stato, postali e commerciali, con obbligo di regolamento organico; - il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla Gestione speciale alle dipendenze delle Società e aziende innanzi indicate, riconoscibile, mediante riscatto da parte del personale amministrativo e di quello dello stato maggiore navigante, ai sensi dell'art. 90, della legge 27 luglio 1967, n. 658, che aveva riordinato le disposizioni relative alla stessa possibilità di Gscatto contenute nell'art. 81 del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109. Successivamente lo stesso riconoscimento è stato ridisciplinato, ma sostanzialmente confermato, dall'art. 24 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 [l]; - i periodi di navigazione svolta dagli appartenenti allo stato maggiore navigante con iscrizione alla sola Gestione marittimi, riconoscibili a domanda dei medesimi per la pensione erogabile dalla Gestione speciale. Ciò, ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, mediante trasferimento della relativa contribuzione dalla Gestione marittimi alla Gestione speciale. L'art. 25 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 [2], ha abrogato l'art. 80 della legge n. 65811967, ridisciplinando con analoghi contenuti il riconoscimento e comprendendo tra i destinatari della norma anche il personale amministrativo; - i periodi di navigazione mercantile svolta dagli appartenenti allo stato maggiore navigante con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo d'imbarco valido per il conseguimento del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Tali periodi, maggiorati del tempo non superiore ad un anno intercorrente tra la data del compimento dell'età prevista per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale e la data di prima assunzione in ruolo organico delle Società PIM, potevano essere riconosciuti presso la Gestione speciale a domanda degli iscritti che facevano parte del predetto personale, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 [l], con definizione dei rapporti per la relativa contribuzione tra le due Gestioni secondo le modalità indicate nella stessa norma. Valutazione delle anzianità contributive posteriormente al 31 agosto 1984 Dal l o settembre 1984, con l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413, e la soppressione della CNPM, la valutazione delle anzianità contributive nei confì-onti dei lavoratori marittimi può avvenire in base alle particolari disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 41311984 e in base alle norme comuni dellYAGOapplicabili alla generalità degli iscritti al FPLD. Le norme pregresse, ai sensi dell'art. 62 della legge 26 luglio 1984,n. 413, se non richiamate espressamente dalle nuove disposizioni e se con queste incompatibili, debbono ritenersi implicitamente abrogate. Tra i periodi di contribuzione che, in base alle disposizioni della legge n. 41311984, concorrono a determinare l'anzianità contributiva dei lavoratori marittimi, rientrano: - i periodi di navigazione coperti da contribuzione obbligatoria afferente allo svolgimento del rapporto di arruolamento su navi mercantili nazionali; - i periodi di attività di navigazione prestata su navi battenti bandiera straniera e i periodi di servizio di pilotaggio svolto in acque straniere, per i quali, ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1984, n. 413, sia stata attuata la possibilità della copertura assicurativa mediante la presentazione preventiva della necessaria domanda di iscrizione al FPLD. Tali periodi, in base allYart.48della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. Agli stessi periodi, in base all'ait. 29, comina 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applica il criterio previsto dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (31, secondo cui anche nel caso in cui la contribuzione dovuta non sia stata effettivamente versata i relativi periodi di attività lavorativa sono ugualmente valutati; - i periodi di attività di navigazione prestata su navi battenti bandiera straniera e i periodi di servizio di pilotaggio svolto in acque straniere, per i quali non sia stata chiesta preventivamente l'iscrizione ai sensi del citato art. 47 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e che invece, a domanda, vengano regolarizzati in base all'art. 52 della legge 26 luglio 1984, n. 413, mediante versamento dei contributi maggiorati da interessi secondo quanto precisato nella stessa norma. I periodi regolarizzati, in base al comma 5 dell'art. 52 della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto e per la determinazione dell'ammontare della pensione, ma non possono essere considerati utili per il conseguimento della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione prevista dall'art. 34 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 413, e determinata da malattia o infortunio connessi con l'imbarco. Agli stessi periodi, in base all'art. 29, comnla 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applica il criterio previsto dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [3], secondo cui anche nel caso in cui la contribuzione dovuta non sia stata effettivamente versata i relativi periodi di attività lavorativa sono ugualmente valutati; - il prolungamento, di cui all'art. 24 della legge 26 luglio 1984,il. 41 3, riconosciuto in successione temporale dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, di quelli coperti da assicurazione sulla base di domanda preventiva di iscrizione e di quelli regolarizzati ai sensi degli indicati aiticoli 47 e 52 della legge 26 luglio 1984, n. 41 3, che siano stati svolti successivamente al 31 dicembre 1979. I1 prolungamento si concreta in un ulteriore periodo di anzianità contributiva di durata corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l'imbarco, nonché alle giornate di krie maturate durante l'imbarco. I1 prolungamento si interrompe in presenza di altra contribuzione obbligatoria relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro o di altra contribuzione comunque accreditata, ed è nuovamente attribuito, nel limite temporale in cui spetta, al venir meno della contribuzione che aveva causato l'intemione. L'anzianità complessiva, comprensiva anche del prolungamento, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio della iscrizione all'AGO e la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto di prolungamento è ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento attribuito, a meno che non si raggiunga il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, nel qual caso, ai soli fini della retribuzione pensionabile, i prolungamenti eccedenti detto limite vengono neutralizzati; - il prolungamento, di cui all'art. 25 della legge 26 luglio 1984, il. 413, previsto in successione temporale dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al l o gennaio 1980 e coperti presso le Gestioni della soppressa CNPM. I1 prolungamento ha una durata pari alla maggiorazione del 40 per cento dei predetti singoli periodi e non spetta ai titolari di pensione a carico del17WS che non possano far valere periodi di iscrizione alla CNPM successivi al 30 novembre 1979. I1 prolungamento viene sospeso in presenza di altra contribuzione obbligatoria relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro o di altra contribuzione comunque accreditata, ed è nuovamente attribuito, nel limite quantitativo in cui spetta, al venir meno della contribuzione che ne aveva causato la sospensione. L'anzianità complessiva, comprensiva anche del prolungamento, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio della iscrizione all'AGO e la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto di prolungamento è ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento attribuito, a meno che non si raggiunga il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, nel qual caso, ai soli fini della retribuzione pensionabile, i prolungamenti eccedenti detto limite vengono neutralizzati; - il riconoscimento del doppio della loro durata, previsto dall'art. 23 della legge 26 luglio 1984, n. 41 3, per: i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e dei periodi imbarco compiuti su navi mercantili nazionali dal 10 giugno 1940 a11'8 maggio 1945; i periodi relativi ai servizi svolti per effettive operazioni di dragaggio mine dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali facenti parte del ruolo del naviglio ausiliario dello Stato. I1 riconoscimento spetta ai lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM, compresi i titolari di pensione TNPS che possano far valere presso la stessa Gestione almeno un periodo di iscrizione successivo al 31 dicembre 1979. L'attribuzione di questo riconoscimento, per i periodi per i quali è previsto, esclude la possibilità di applicare il prolungamento contemplato dall'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i periodi di navigazione anteriori al 1O gennaio 1980; - i periodi coperti da contribuzione obbligatoria relativa ad attività lavorativa prestata nella posizione di appartenente al personale addetto ai servizi amministrativi e allo stato maggiore navigante, esclusi i lavoraton con qualifica di dirigente, alle dipendenze delle Società di Stato, postali e navigazione PIM e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. dallo .' commerciali con obbligo di regolamento organico; - la maggiorazione prevista dall'art. 26 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in favore dei lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione speciale della soppressa CNPM, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche e determinata in ragione del 30 per cento dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria compresi tra il 1O settembre 1967 e il 3 1 dicembre 1979. La maggiorazione non si applica ai titolari di pensione a carico della soppressa CNPM con decorrenza anteriore al 1O gennaio 1980. e La legge n. 41311984, in tema di valutazione di periodi contributivi, prevede alcune limitazioni. In particolare: - i periodi di navigazione svolti all'estero e riscattati ai sensi dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 1531[4], con le modalità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [5], non possono essere considerati ai fini del riconoscimento del prolungamento di cui agli articoli 24 e 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413; ciò in base all'art. 53 della legge 26 luglio 1984, n. 413; - i contributi versati a seguito di iscrizione chiesta preventivamente o a seguito di regolarizzazione ai sensi dei citati articoli 47 e 52 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in base all'art. 54 della stessa legge 26 luglio 1984, n. 413, non sono considerati utili ai fini di pensione e sono restituiti al marittimo o ai suoi aventi causa, se i corrispondenti periodi di navigazione svolti su navi straniere o i periodi di pilotaggio effettuati in acque straniere diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali. Dal l o settembre 1984, per la valutazione dei periodi di contribuzione volontaria e per quelli di contribuzione figurativa, nonché per tutti gli altri periodi di contribuzione, in base all'articoli 29 e all'articolo 62 della legge 26 luglio 1984, n. 413, fatte salve le situazioni per le quali le disposizioni della stessa legge n. 41311984 stabiliscano in maniera diversa, si applicano le norme comuni dell' AGO. Tra i periodi di contribuzione che concorrono alla formazione dell'anzianità contributiva dei lavoraton marittimi iscritti al FPLD rientrano, conseguentemente, quelli di seguito indicati, previsti dalla normativa dell'AG0. Anzianità assicurativa L'anzianità assicurativa ha inizio dal primo giorno della settimana alla quale si riferisce il versamento o l'accredito del primo contributo, e si estende fino alla decorrenza della pensione, comprendendo, oltre ai periodi di contribuzione obbligatoria, gli eventuali altri periodi di contribuzione da riscatto, figurativa e volontaria, valutati in favore dell'iscritto, a prescindere dall'epoca in cui temporalmente si collocano, nonché i periodi di tempo non coperti da alcuna contribuzione. Anzianità contributiva L'anzianità contributiva è costituita dal totale dei periodi di contribuzione obbligatoria e dagli altri periodi di contribuzione da riscatto o figurativa o volontaria o da ricongiunzione, acquisiti dall'iscritto per farli valere ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Essa comsponde al numero complessivo delle settimane coperte da contribuzione e accreditate in favore dell'iscritto ai fini delle prestazioni pensionistiche. Dal 1984, il numero delle settimane contributive da accreditare (61 per ogni anno solare è pari a quello delle settimane coperte da contribuzione, sempreché per ciascuna di tali settimane risulti attribuita o riconosciuta una retribuzione di importo non inferiore al limite corrispondente al 30 per cento del trattamento minimo mensile di pensione previsto al l'gennaio dell'anno considerato. A partire dal l o gennaio 1989, tale percentuale è stata elevata al 40 per cento [6] del trattamento minimo mensile. Nel caso in cui l'importo della retribuzione settimanale sia inferiore al limite anzidetto, il numero dei contnbuti settimanali da accreditare per l'anno solare in cui ciò si verifica è pari al quoziente che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente comsposta, dovuta o accreditata nell'anno solare considerato, per l'importo della retribuzione minima. L'ammontare della retnbuzione giornaliera, sulla quale calcolare la contribuzione .previdemiale dovuta, a partire dal 1984 non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dal l o gennaio dell'anno solare considerato, percentuale elevata al 9,50 per cento dal logennaio 1989 [6]. ; La retnbuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale [6], si determina rapportando il predetto minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. ~ell'anzianikicontributiva sono compresi anche i periodi di contribuzione non effettivamente versata, ma dovuta nei limiti del periodo in cui l'obbligo del versamento non si è ancora prescritto. Tale obbligo era soggetto alla prescrizione decennale [7]. In base all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prescrizione decennale è stata mantenuta per le contribuzioni dovute fino al 31 dicembre 1995, mentre, per le contribuzioni dovute dal 1O gennaio 1996, l'obbligo del versamento si prescnve in cinque anni, a meno che non vi sia denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual caso si prescnve in dieci anni. Ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione con le regole del calcolo retributivo, l'anzianità contributiva va determinata tenendo presenti le seguenti ulteriori precisazioni: - il numero dei contnbuti settimanali non può essere superiore a quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione e quella di decorrenza della pensione [t?] e, per ogni anno solare, non può essere superiore a 52; - il numero dei contributi settimanali coincidenti temporalmente sono computati una sola volta; - nell'ipotesi di contribuzione inerente a rapporto di lavoro a tempo parziale di. tipo orizzontale, la relativa anzianità contributiva si computa nella stessa proporzione dell'orario svolto. iispetto a quello intero [9]. Tipologie di contribuzione Le caratteristiche principali delle contribuzioni, i cui periodi concorrono alla formazione dell'anzianità contributiva, sono quelle appresso indicate. Contribuzione obbligatoria effettiva in costanza di rapporto di lavoro: si ottiene dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione imponibile ai fini pensionistici; è dovuta in quanto sia dovuta la retribuzione e viene posta a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore. Responsabile del versamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro [lC)]. Contribuzione volontaria: consente di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione quando sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro. I1 versamento volontario della contribuzione avviene a carico esclusivo del lavoratore interessato, ed è ammesso, a domanda, su autorizzazione dell'istituto previdenziale purché si verifichino determinate condizioni. Tale versamento: - fino al 12 luglio 1997, in base alla normativa preesistente [ I l ] al DLgs 30 aprile 1997, n. 184, era ammesso alla condizione che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, potesse far valere o cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi tempo versata oppure tre anni di contribuzione effettiva versata nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; - dal 12 luglio 1997, in base alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, è ammesso alla condizione che il richiedente, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda stessa, possa far valere almeno tre anni di contribuzione effettiva. Se il lavoratore presti lavoro dipendente con carattere stagionale o tempo;&eo o discontinuo o con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, è sufficiente un solo anno di contribuzione effettiva nel quinquennio. Dal computo del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda sono esclusi [ l l ] i periodi di servizio militare ed equiparati, quelli di malattia, i periodi di contribuzione figurativa e gli altri esplicitamente indicati dalle norme sulla contribuzione volontaria. , La prosecuzione volontaria non è ammessa per i periodi durante i quali il richiedente sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria né per i periodi .successivi alla decorrenza della pensione a carico di alcuna delle predette forme. I1 versamento volontario dei contributi resta sospeso nei periodi durante i quali vi è accredito di contribuzionk figurativa o vi sia contribuzione obbligatoria a seguito di nuova occupazione, ma può essere ripreso alla cessazione di tali contribuzioni. In base a117art. 6 dello stesso DLgs 30 aprile 1997, n. 184, la contribuzione volontaria può essere ammessa e versata anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione della domanda. L'importo della contribuzione volontaria si determina applicando l'aliquota contributiva, vigente nel tempo, all'importo della media delle retribuzioni imponibili dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Tali retribuzioni sono rivalutate dal l o gennaio di ogni anno in base alla variazione del17indicedel costo della vita, determinato da1171STAT ne117anno precedente. I periodi di contribuzione volontaria da utilizzare sono quelli per i quali risulta accreditata la contribuzione volontaria. In caso di contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, in base all'art. 8, cornrni 12 e 13 (nel testo sostituito del17art.21 della legge n. 843/1978), del DPR n. 1432/1971 [ l l ] , si opera una corrispondente riduzione proporzionale del periodo di anzianità contributiva da accreditare sia ai fini del conseguimento del diritto sia ai fini della determinazione della misura della pensione. . . Oltre ai periodi per i quali, in applicazione di tale normativa, è possibile versare la contribuzione volontaria, in base agli articoli 5, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, sonò suscettibili di essere coperti da contribuzione volontaria, se posteriori al 3 1 dicembre 1996 e se privi di copertura assicurativa: - i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche; - i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua; - i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico; - i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari [l21 per una durata non superiore a due anni e di congedo per la formazione per una durata non superiore a undici mesi nell'arco della intera vita lavorativa stabiliti, rispettivamente, dall'art. 4, comrni 2 e 3 e dall'art. 5, comrni 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53. ' Contribuzione figurativa: viene accreditata a favore dell'iscritto per alcuni periodi non retribuiti e non coperti da altra contribuzione, durante i quali si verifichino eventi considerati degni di tutela. Essa in determinate ipotesi è accreditata d'ufficio e in altre a domanda dell'iscritto, ed è caratterizzata dal fatto che il relativo onere non grava né sul datore di lavoro né sul lavoratore. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [13], all'infuori di quella di cui al comma 4 dello stesso articolo, forniscono le modalità di carattere generale per individuare il valore della retribuzione corrispondente alla contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata, escluse le ipotesi di accredito per i periodi di corresponsione della integrazione salariale e della indennità di mobilità. Infatti, agli stessi fini: - per i periodi integrazione salariale il citato comma 4 dell'art. 8 della legge n. 15511981 indica, quale retribuzione di riferimento, quella alla quale è stata riferita l'integrazione salariale; - per i periodi durante i quali è stata attribuita l'indennità di mobilità, in base all'art. 7, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 [13], il valore della retribuzione settimanale è uguale a quello dell'ultimo periodo di paga settimanale prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Sono coperti da contribuzione figurativa, tra gli altri: I - i periodi di servizio militare obbligatorio e quelli equiparati, escluso quello svolto in posizione di militare di carriera perché coperto da contribuzione obbligatoria [14]; - i periodi dii assenza per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, purché risulti versato in precedenza almeno un contributo settimanale e l'assenza sia di almeno sette giorni. Tali periodi, fino al 3 1 dicembre 1996 venivano accreditati come periodi di contribuzione figurativa per non oltre 12 mesi per tutta la vita assicurativa [15]. Dal l o gennaio 1997, in base al17art.1 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, l'accredito aumenta di ulteriori due mesi per ogni tre anni fino a raggiungere il limite complessivo di 22 mesi. I periodi in parola, in base alle norme sulla pensione di anzianità, non sono validi ai fini del conseguimento del diritto alla stessa pensione di anzianità; - i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio [16]. Inoltre. successivamente al l o gennaio 1994, in base a117art. 14, conuna 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, e all'art. 2, conuna 5, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, sono coperti da contribuzione figurativa anche i periodi comspondenti a quelli di assenza obbligatoria verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che possano farsi valere cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Dal 28 marzo 2000 sussiste la possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto [17], la contribuzione figurativa per le ipotesi di assenza facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene attribuito fino ad un limite predeterminato dalla norma; - i tre giorni di permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità e non ricoverato a tempo pieno [la]; - i riposi giornalieri, nel limite massimo di due ore, in favore di uno o dell'altro genitore, successivi al 27 marzo 2000 [19]; - i periodi, successivi al 27 marzo 2000, di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento de1170ttavo anno di età, con possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribuzione figurativa per il periodo dal quarto all'ottavo anno del bambino (art. 15, c o m a 3 lettera b, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nel testo sostituito dall'art. 3, cornrna 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in cui il valore retributivo comspondente alla contribuzione figurativa viene attribuito nel limite predeterminato dalla norma [l71; - i periodi di assistenza antitubercolare [20]; - periodi di disoccupazione indennizzata [20] [21], i quali, peraltro, non sono validi ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità; - i periodi di cassa integrazione salariale [22]; - i periodi di fì-uizione dell'indennità di mobilità [23]; - i periodi di assenza per donazione di sangue [24]; - i periodi di aspettativa non retribuita [25] dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali ai sensi de117art.31 della legge 20 maggio 1970, n. 300; della legge 27 dicembre 1985, n. 816; dell'art. 3 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564; - i periodi di quattro mesi per ogni anno di effettivo servizio previsti in favore dei lavoratori non vedenti [26]. Nei casi di liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del calcolo contributivo, in base all'art. 1, conma 40, della legge 8 agosto 1995, il. 335, sono inoltre coperti da contribuzione figurativa: - le assenze dal lavoro per i periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ogni figlio; - le assenze dal lavoro per i periodi di assistenza dei figli dal sesto anno di età, del coniuge e dei genitori purclk conviventi, quando si tratti di soggetti handicappati nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [27], per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi. Contribuzione da riscatto: è conseguibile a domanda e con onere a carico del richiedente, per la valutazione di determinati periodi espressamente individuati dalle norme come appresso indicate. Relativamente alla determinazione dell'onere del riscatto, le norme sulle singole fattispecie di riscatto rinviano alle modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [5] e successive modificazioni e integrazioni. Peraltro, in base alle disposizioni dell'art. 4 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, in tutti i casi in cui sia richiamato l'articolo 13 della legge n.133811962, l'onere del riscatto si determina con modalità differenti a seconda che la liquidazione della pensione debba avvenire con le regole del sistema retributivo o con le regole del sistema contributivo. Allo scopo, è necessario tenere conto sia della collocazio'ne temporale. dei periodi oggetto di riscatto sia dell'anzianità contributiva posseduta al 3 1 dicembre 1995, anzianità nella quale è da comprendere il periodo da riscattare o quella parte di esso che temporalmente si colloca anteriormente al 1O gennaio 1996. Cosicché: - per gli iscritti che al 3 1 dicembre 1995 posseggano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'onere per il nscatto è commisurato alla riserva matematica ottenuta dall'applicazione di coefficienti attuariali alla quota di pensione relativa al periodo oggetto di nscatto e calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Ciò a prescindere dall'epoca in cui si colloca il periodo da riscattare; - per i dipendenti assunti in servizio dopo il 3 1 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data, nel presupposto che i periodi da riscattare si collochino temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, l'onere per il riscatto è determinato dal17applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento, vigente alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica competente, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e rapportata al periodo da riscattare; - per i dipendenti che alla data del 3 1 dicembre 1995 vantino un7anzianitàcontributiva inferiore a 18 anni, l'onere per il riscatto, relativamente ai periodi o alla parte di essi che si collocano anteriormente al l o gennaio 1996, è determinato dalla riserva matematica come nel caso degli iscritti con almeno 18 anni di anzianità contnbutiva al 31 dicembre 1995; mentre per i periodi o la parte di essi che si collocano dopo il 31 dicembre 1995, l'onere è determinato con l'applicazione de117aliquota di finanziamento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda come nel caso degli iscritti privi di anzianità contnbutiva alla data del 3 1 dicembre 1995. I1 riscatto rappresenta una modalità per ottenere il computo di una serie di periodi tra i quali si annoverano : .. - in base all'art. 2 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, e alle disposizioni in esso richiamate, i periodi del corso legale di laurea e quelli dei corsi legali per diplomi universitari, di specializzazione o di dottorato, purché il diploma sia conseguito; - i periodi di attività lavorativa subordinata prestata anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 1987, n. 398, dai lavoratori italiani operanti a117esteroe non coperta da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana in forza di convenzione internazionale. Per i periodi successivi alla legge n. 39811987, i lavoratori italiani operanti all'estero sono obbligatoriamente assicurati presso il FPLD [28]; - in base all'art. 14, comma 1, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, e all'art. 2, comma 5, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, successivi ali l o gennaio 1994 e fuori dal rapporto di lavoro, purché a117atto della domanda si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, nonché, sempre se posteriori al l o gennaio 1994, i periodi di congedo per motivi familiari relativi a117assistenzadi disabili in misura non inferiore a11780per cento; - in base all'art. 6, comrna 1, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, finalizzati all'acquisizione di titoli o di competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera; - in base all'art. 6, comma 2, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro; - i periodi di contribuzione per i quali si sia verificata la prescrizione dei versamenti e per i quali il datore di lavoro o il lavoratore abbia potuto avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [5]. Inoltre, in base agli articoli 5, 7 e 8, del DLgs 16 settembre 1996, n. 564,' in alternativa alla possibilità di versare per essi la contribuzione volontaria, sono riscattabili, se posteriori al 31 dicembre 1996 e privi di contribuzione: - i periodi di sospensione o di interruzione dal lavoro fino ad un massimo di tre anni, a condizione che si tratti di periodi previsti da norme lavoristiche; - i periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e inerenti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua; - i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico. Sono infine riscattabili, in alternativa alla possibilità di effettuare la contribuzione volontaria, i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari [l21 per una durata non superiore a due anni (art. 4, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53) e di congedo per la formazione, per una durata non superiore a 11 mesi nell'arco della intera vita lavorativa (art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53). Contribuzione da ricongiunzione: è costituita dai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, esistenti presso uno o più fondi o gestioni previdenziali, e trasferiti presso un altro fondo o gestione. I periodi di contribuzione, trasferiti per il conseguimento del diritto e per la determinazione della misura delle prestazioni, sono valutati secondo le norme del fondo o della gestione presso cui è awenuto il trasferimento. In alcune ipotesi la ricongiunzione awiene a seguito di domanda dell'interessato; in altre ipotesi viene effettuata d'ufficio. La ricongiunzione può comportare, in alcuni casi, un onere a carico del richiedente. Con riferimento ai casi di ricongiunzione presso il FPLD, il trasferimento dei periodi contributivi può awenire: - in base alla legge 2 aprile 1958, n. 322 [29], dalle forme di previdenza, esclusive e sostitutive dell'AG0, per i lavoratori dipendenti con conseguente costituzione presso il FPLD della posizione assicurativa, allorché l'iscritto a tali forme cessi dal servizio senza avere acquisito il diritto alla pensione. L'importo dei contributi trasferiti si detrae, fino alla concorrenza del relativo ammontare, dal trattamento eventualmente attribuito all'interessato in luogo di pensione; - in base alle disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dalle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative dell'AGO per i lavoratori dipendenti o dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite d a l l ' N S (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione, tra l'altro, che l'iscritto o il già iscritto a tali forme o gestioni, sia titolare anche presso il FPLD di una posizione assicurativa, salvo situazioni particolari per le quali sia prevista esprpssa deroga. I1 trasferimento dalle forme previdenziali per i lavoratori dipendenti awiene senza oneri a carico degli interessati, mentre quello dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi awiene con un onere a carico degli interessati pari alla metà della riserva matematica al netto dell'ammontare dei contributi trasferiti. I lavoratori iscritti al FPLD che possano far valere periodi di contribuzione presso una o più Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, in alternativa alla ricongiunzione presso il FPLD, possono cumulare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione presso una delle Gestioni speciali [30], i periodi di contribuzione esistenti presso le stesse Gestioni e quelli esistenti presso il FPLD; - in base alle norme della legge 5 marzo 1990, n. 45, dalle casse o fondi di previdenza per i liberi professionisti, purché, tra l'altro, l'iscritto o il già iscritto a tali casse o fondi possa vantare un posizione assicurativa presso il FPLD. I1 costo del trasferimento è pari all'intera riserva matematica rapportata ai periodi da ricongiungere e posta a carico degli interessati al netto dell'ammontare dei contributi trasferiti. Si aggiunge che i periodi di iscrizione all'assicurazione per le pensioni svizzere, relativi ad attività lavorativa dipendente prestata in Svizzera, in base alla Convenzione del 25 maggio 1955 e al' Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974, stipulati dalla Svizzera con lo Stato Italiano, se non hanno dato luogo a prestazioni a carico di quella assicurazione, possono essere trasferiti, secondo le previste modalità, presso l'AGO. Contribuzione da totalizzazione. In favore dei lavoratori migranti e con riferimento alle attività lavorative svolte nei Paesi della Unione Europea e nei Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, sussiste la possibilità, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura secondo il principio del pro-rata, di totalizzare, senza trasferimenti della contribuzione e senza oneri a carico degli interessati, i periodi contributivi esistenti presso le gestioni dei vari Paesi. Paesi dell'unione europea ai quali si applicano i regolamenti in materia di sicurezza sociale: > Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia; > gli stati appartenenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; > gli stati ai quali si applica la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale del Consiglio d'Europa del 14.12.1972: Turchia. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale: > Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Slovenia, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela. Cumulo dei periodi assicurativi I lavoratori iscritti al FPLD che possano far valere periodi di contribuzione presso una o più Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'n\SPS, possono cumulare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione presso una di dette Gestioni speciali [30], i periodi di contribuzione esistenti presso le stesse Gestioni e quelli esistenti presso il FPLD; in alternativa possono awalersi della ricongiunzione, presso il FPLD, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianiti contributiva a tale data, in base all'art. 1 del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, è prevista la possibilità di cumulare, senza trasferimento di contribuzione e senza oneri a carico, i periodi di contribuzione esistenti presso vari fondi o gestioni. Ciò al fine di conseguire il diritto a pensione sulla base del totale dei periodi contributivi esistenti presso le varie gestioni e di ottenere da ciascuna di dette gestioni una quota di penSione rapportata al montante contributivo individuale maturato presso ogni gestione. [l] Legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara). Art. 24. Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale. L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato. 11 personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 18 della presente legge. La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il prowedimento di immissione in ruolo organico. 1'1 personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota de1118,60 per cento, per il periodo eccedente. Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma: a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda - owero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro - ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al losettembre 1967; b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, numero 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto. Per il personale di stato maggiore navigante, la somma d a versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla G e s t i ~ speciale ~e gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati. Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione delllammontare del contributo. I1 personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto neliperiodo compreso fra il lo gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa. La somma da versare e ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda d i riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al losettembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota de11'8,60 per cento. Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nelllassicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo. Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo: in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quella in cui ne è effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del contributo. L'art. 18 della stessa legge n. 2711973, dispone che: In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni per la ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in molo organico presso le società di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno. La Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale. Le posizioni assicurative costituite nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973. Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti cornmi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti più favorevole. [2] Legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modijìcazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla ' previdenza marinara). Art. 25. Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara. L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato. 11 personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'art. 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione. La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il prowedimento di assunzione in ruolo orghnico. I1 periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'art. 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati. La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del losettembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. I1 personale che ha esercitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo. La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva de1118,60per cento. Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo. 1 [3] RDL 14 aprile 1939, n. 636 (ModiJicazioni delle disposizioni sulle assicurazioni 'obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazioneper la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272. Art. 27. (nel testo integrato dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'art. 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267). I1 requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto. I1 requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino doiruti nei limiti della prescrizione decennale. I1 rapporto di lavoro deve risultare da documenti a prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. - [4] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 51 .......................... 2. L a facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. ................. . o ~.~ s.s ~................. s.. L'art. 2-octies del DL 2 marzo 1974, n. 30 ha stabilito che "Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comrna, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento"; per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, in base all'art. 4 dello stesso DLgs, l'onere di riscatto è dovuto in misura intera. [5] Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti). Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, cornmi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. I1 datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione al191stitutonazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità deila prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. I1 lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimentq del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la risewa matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione del191stitutonazionale della previdenza sociale. [6] DL 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termino, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. unico della legge 11 novembre 1983, n. 638. Art.7. 1. I1 numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico del191stituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al l ogennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del l ogennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al lo gennaio di ciascun anno. 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali d a accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. ..................... . o ~.~ s. s ~......... s.. DL 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di jìscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), cbnvertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Art. 1. Retribuzione imponibile?accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 1. .omissis.. 2. Con effetto dal logennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del lo gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50. .................. . . ............... DLgs 25 febbraio 2000 n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES). Art. 9. Disciplina previdenziale 1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. [7] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 41. I1 termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Art. 55. I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione (per la possibilità di costituire, nonostante la prescrizione, una rendita vitalizia riversibile, si veda l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, riportato in nota all'art. 3, comma 9, della legge n. 33511995, ndr). RDL 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità) convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Art. 27.(nel testo integrato dell'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'art. 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267). . . 1. ..................omissis.. ............. 2. I1 requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. I1 rapporto di lavoro deve risultare da documenti d prove certe. 3. I periodi non coperti d a contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. [8] DPR 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria). Art. 7 . I1 numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima. [9] DL 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Art. 5. ......................... 11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianitii inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.@er effetto della sentenza della Corte costituzionale 24-28 maggio 1999, n. 202, la disposizione si applica in tutti i casi di rapporto a tempo parziale anche se non attivato a seguito di trasformazione da tempo pieno, ndr) La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'art. 5 del DL n. 72611984, convertito, con modificazioni, in legge n. 86311984, è stato abrogato dall'art. 11 del DLgs 25 febbraio 2000, n. 61; il contenuto del cornma 11, del citato art. 5 del DLgs n. 726184, è stato nproposto nell'art. 9, comma 4, dello stesso DLgs n. 6 1/2000, ndr. [l O] RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Art. 47. Si prowede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dai datori di lavoro e dei lavoratori (l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno in caso di morte deii'assicu~atoe la prevenzione e la cura dell'invalidità, ndr). I1 datore di lavoro è responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo. Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro. RD 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia). Art. 1. Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano ,persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono cohsiderati tali ai termini degli articoli seguenti Art. 2. Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori. L'affittuario o il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola. Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti. Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge [ I l ] DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria del1 'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolos~. Art. 3. Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari: i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153; - i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera; - i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827; - i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge; - i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali; - i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusion~o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; - i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; - i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari; i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo; - i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione deiio stato invalidante; i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa. - Art. 4. I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alia concorrenza dei contributi predetti. La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi. I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione. Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri. Art. 5. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi. Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate. Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta. Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facoltà di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purché essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto. - Art. 6. 1. La contribuzione volontaria si effettua, per i lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro. 2. ................(abrogato). ................ Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni di contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita ped la contribuzione obbligatoria. Art. 8. (nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dal l o gennaio 1979, ndr). .................... 11. Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso. 12. Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato. 13. I contributi determinati ai sensi del precedente comma d a considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento. Art. 9. I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianità contributiva. A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura: 1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare; . 2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1); 3) si determinano, sulla base di tale presupposto i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile; 4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare. La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto né tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. Legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Art. 1.Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità kd i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi: a) 60 contributi mensili; b) 260 contributi settimanali; C)465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione: 36 contributi mensili; 156 contributi settimanali; 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432. Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani. I1 requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. Incompatibilità della prosecuzione volont'aria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. I1 divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. Non possond essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma. I1 divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. Art. 4. Decorrenza della normativa. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal lo gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti. [l21 Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioniper il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione eper il coordinamento dei tempi delle città). . . Art 4. Congediper eventi e cause particolari. 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. 2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. I1 congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai ' . fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, owero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma l. . . .. Art. 5 Congediper la formazione. l. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha dirido alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. I1 datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione owero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono awalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. I1 lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, owero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. - m [l31 Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). Art. 8. Contributifigurativi. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. I Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I1 datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuziohe figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è 'quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni d a riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge. Con il comma 19 dell'art. 4 del DL 12 settembre 1983, n. 463, è stato stabilito che: "I1 quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultirno comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi." Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Art. 7. Indennità di mobilità. 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento 9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali s i fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto aila pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. [l41 RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni nella .legge 6 aprile 1936, n. 1155. Art. 56. i' Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: lo i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136 (l'art. 136 dispone che dalla durata del servizio di leva siano detratti gli eventuali periodi di condanna o messa a disposizione presso stabilimenti ausiliari, ndr); .. .................o~~ss~s............... Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 49. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, RDL 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui aila legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. ..................... O ~ I .S S I.S . . ............. ' [l51 RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Art. 56. Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (nel testo modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160). Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: . . ........ .................omssis.. 2' i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermita, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi. . . .......... .................~ml~sis.. [ l 61 RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Art. 56. Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (nel testo modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160). Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa . . .................omissis.. 3' i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal RDL 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347. . . ............. ....................omissis.. ........ Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri). Art. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2,4,6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4,5,6,8 e 9. Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite d a leggi, regolamenti, contratti, e d a ogni altra disposizione Art. 4. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto awenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; C)durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. La corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332, ha dichiarato: - l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fiuito per accudire ai minori affidatile in preadozione; - l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 3 1416 cod. civ.; - l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. C), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatane in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria; - l'illegittimità dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatana. I Art. 5. L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata daìl'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; C) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. Art. 7. i La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera C) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. DPR 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri). Art. 9. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288. Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro). Art. 6. Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314120 del codice civile, possono awalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera C), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresì awalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del ' bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7. Art. 7. I1 diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma, dell'art. 15, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314120 del codice civile in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 il certificato medico attestante la malattia del bambino. Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari. La Corte costituzionale: - con sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 della legge n. 90311977, nella parte in pui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dall'art. 6 della legge n. 90311977, dell'art. 4, lett. C), e 10, della legge n. 12041197 1, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; - con la sentenza 11-15 luglio 1991, n. 341, ha dichiarato l'illegittimità del primo cornma dell'art. 7, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice; - con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. [l71 Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioniper il sostegno della maternità e dellapaternità, per il diritto d a cura e allaformazione eper il coordinamento dei tempi delle città). Art. 3. Congedi dei genitori. m....................... 4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: "Articolo 15. 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennitiì giornaliera pari a1190 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta: a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa; b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta: a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa; b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento del170'i>ttavoanno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b). 4. I1 reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa". 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1. [l81 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dirim*delle persone handicappate). Art. 33. Agevolazioni (nel testo modificato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53). 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi deil'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravitai, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile (l'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha aggiunto le parole "coperti da contribuzione figurativa", ndr), fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo . articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. I1 genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente (l'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha soppresso le parole "con lui convivente", n&), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire (l'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha aggiunto la parola "alternativamente", n&) dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. DL 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 ottobre 1993, n. 423. m.2. ...................................... 3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [l91 Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri). Art. 10. (nel testo integrato dali'art. 3 , comrna 3 , della legge 8 marzo 2000, n. 53). I1 datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. I1 riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufi-uire della camera di allattamento o deli'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne. Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre. [20] Legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstitìJ Art. 4. (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposte l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. 2. Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. . . ............... ..................omlss~s.. 4. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento postsanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. I1 suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. 5. Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero awenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. DPR 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstitìJ Art. 10. I periodi di cui all'art. 56, lettera a), numeri 1 e 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1 e 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreché per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti owero della iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria predetta. Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all'art. 56, lettera a) n. 2 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1 e 4, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. La Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio-l1 marzo 1961, n. 2, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui condiziona la contribuzione figurativa ad un anno di effettiva contribuzione. .. ................~~~ssIs............ [21] Legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori del1'edilizia e affini). Art. 9. (nel testo modificato dall'art. 11 della legge 13 luglio 1991, n. 223). Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia. Art. 10. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa. Legge 29 febbraio 1980, n. 33 Art. 3. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento. ............ ornissis. .............. i Art. 16. I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura, di questa. . . ............... ...............L. .omissis Legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali non che' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agri col^]. Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Art. 25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della presente legge (la misura del trattamento speciale è stata elevata al 66 per cento dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, ndr). I1 trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli. Art. 27. I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. 1221 Legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione). Art. 1. Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale. può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa. Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale. ............ . o ~.~ .s s ~............. s.. Legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati). Art. 2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella mi ura dellY8Oper cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non 9 prestato compreso fra le O ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali. La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3 Art. 2. I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'uff~cio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. . . .....................o~~ss~s.............., Legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimentiper la garanzia del salario). Art. 3. Trattamentoprevidenziale nei periodi dell'in tegrazione salariale. I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'uff~cioper il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pension istica). Art 8. Contributifigurativi. .................... 4. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Il comma 19 dell'art. 4 del DL 12 settembre 1983, n. 463, ha disposto che "11 quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fmi del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comrna del . . predetto articolo 8. ................. .omssis.. ............" ........................ 7. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pen;i6nabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna . . giornata ............omissis.. ........... , [23] Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Art. 7. Indennità di mobilità. 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavorhtori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. ....................... 5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il . . numero di mensilità già godute. ..omissis ......................... .............. ................. 9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d9ufficio.utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato suila base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate daila gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. . .o~~ss~s.. ....................... . ............. [24] Legge 13 luglio 1967, n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione) Art. 1. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107). I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. [25] Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). Art. 31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacaliprovinciali e nazionali) (nel testo modificato dall'art. 2, comrna 2, della legge 13 agosto 1979, n. 384). 1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali owero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 2. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 3. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. Il commh 39 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto che "La normativa prevista dall'articolo 3 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali." L'articolo unico della legge 9 maggio 1977, n. 210, ha disposto che "Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta." Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative,permessi e indennità degli amministratori locali). Art. 1. Oggetto delprovvedimento. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti. Art. 2. Collocamenti in aspettativa. Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. I1 periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova Con il comma 1 dell'art. 8-ter del DL 18 gennaio 1993, n. 8, è stato disposto che "Le disposizioni del secondo comma deil'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna.". Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente prowede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto. I1 comrna 2 dell'art. 28 della legge 3 agosto 1999, n. 265 dispone che "La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 8 16.". DLgs 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. l , comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione). Art. 3. Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nei testo modificato dall'art. 3 del DLgs 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i prowedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 2. Le carichb sindacali di cui al secondo comma del19art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. ............................. 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. .................................. 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. I1 relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agii amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico. 9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970. 10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale. [26] Legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavora e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedentr'). Art. 9. Indennità di mansione. 1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di"1avoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. ..omlss~s.. ..... ................. I . . ......... Legge 28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore deiprivi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola). Art. 2. i Le attività .lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa. [27] Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Art. 3. Soggetti aventi diritto. 1. E persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale d a determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. L'art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che "I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. [28] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamentipensionisticie norme in materia di sicurezza sociale). Art. 51 .......................... 2. La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. .................. o m.l ~. ~ l................. ~.. L'art. 2-octies del DL 2 marzo 1974, n. 30 ha stabilito che "Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comrna, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui ail'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento"; per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, in base all'art. 4 dello stesso DLgs, l'onere di riscatto è dovuto in misura intera. DL 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS ), convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398. Art. 1. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero. 1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli d a 1 a5: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi; C)assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternità. 2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti d a detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile; C) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società d a esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari. 4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che può awenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. I1 lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria. - I [29] Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza). Articolo unico. (nel testo integrato dall'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153). In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge. l [30] Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamentipensionistici dei lavoratori autonomi). Art. 16. Cumulo dei periodi assicurativi. 1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29