COMUNE DI CATANIA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2014 ALLEGATO “D” RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART.3 DELLA L. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616, DELLA L. 190/2014 SCHEDE DAL N° 9 AL N° 18 Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 9 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione ACOSET S.p.A. Forma giuridica Società per Azioni – Società di capitale Capitale totale € 3.477.521,00 Valore unitario azioni/quote € 1,00 N° azioni/quote 143.911 Valore sottoscritto € 143.911,00 Quota percentuale 4,14% Società Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Descrizione della governance Gestione del servizio idrico per conto dei Comuni soci 2011: - 1.469.678,00 2012: 357.789,00 2013: - 93.468.325,00 Modifica del sistema contabile con svalutazione di importi inseriti nel fondo di riserva ex art.115 del TUEL. Il capitale non è intaccato N° dipendenti: 83 (di cui n°82 a tempo indeterminato e n°1 a tempo determinato nella persona del Direttore Generale) N° amministratori: 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Giuseppe Rizzo Consigliere: Giovanni Alì Consigliere: Gianpaolo Adonia Consigliere: Salvatore Cavalli Consigliere: Alfio Raffaele Gibilisco DIRETTORE GENERALE – Fabio Fatuzzo Finalità istituzionali della Società Fornitura del servizio idrico integrato per gli utenti della fascia pedemontana della provincia di Catania § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi Il Comune non ha oneri finanziari. Costo Contratto di Servizi La copertura dei costi deriva dalle tariffe. Eventuali oneri aggiuntivi Presente nel C.D.A. (n°1 Componente) ma il peso è proporzionale alle quote possedute. Una parte della città (S. Giovanni Galermo) è servita dall’ACOSET. Si conferma, pertanto, la scelta di mantenimento di cui alla deliberazione di C.C. n.49/2011 SI Attività analoghe ad altre Società NO Nelle more dell’istituzione dei nuovi ambiti ottimali e della L.R. sul servizio idrico integrato, il Comune deve mantenerla ai sensi della L.R. 2/2013 § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno SI NO SIDRA S.p.A. // ACOSET S.p.A. – Azienda Consorziale Servizi Etnei E’ il gestore del servizio idrico integrato per gli utenti della fascia pedemontana della provincia di Catania e di porzione del territorio del Comune di Catania. Svolge un servizio qualificato di interesse generale. Con L.R. 2/2013 la Regione Sicilia ha posto in liquidazione gli ATO idrici e, nelle more di una nuova disciplina sul servizio idrico integrato, i comuni continuano la gestione preesistente. Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che: § Si tratta, ad oggi, per le motivazioni sopra espresse, di una società che svolge servizi indispensabili § La Società ha un organico di 83 dipendenti e un CdA composto da 5 membri; § La Società Sidra S.p.A. svolge servizi analoghi ma non può in atto procedersi ad una fusione in quanto la Società Acoset svolge il servizio in ambito provinciale e serve solo una piccola porzione del territorio catanese. Tali considerazioni potranno essere effettuate dopo che si definisce la nuova normativa in materia di servizi idrici. § Inoltre è esclusa da un punto di vista civilistico in quanto il Comune non possiede capacità di determinare la volontà dell’Assemblea dei soci. § L’ente potrà proporre all’assemblea ulteriori azioni di riduzione dei costi di funzionamento senza alcuna garanzia di risultato n quanto ha una quota di partecipazione azionaria irrilevante sul totale del capitale sociale. In futuro, sul mantenimento o meno della propria quota azionaria, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo l’emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte del territorio catanese ne comporta la scelta di mantenimento, confermando quanto già determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49/2012. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 10 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione ASEC S.p.A. Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale totale € 9.212.558,00 Valore unitario azioni/quote € 1,00 N° azioni/quote 9.212.558 azioni ordinarie Valore sottoscritto € 9.212.558,00 Quota percentuale 100% Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Distribuzione Gas – Servizi Energetici 2011: 975.887,00 2012: 1.888.243,00 2013: 199,671,00 // N° dipendenti: 53 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Armando Sorbello Consigliere: Salvatore Di Giovanni Consigliere: Grazia Valenti Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Marco Vitale Sindaco: Alessandro Coco Sindaco: Nunzia Abate DIRETTORE GENERALE – Giovanna D’Ippolito Finalità istituzionali della Società ASEC S.p.A. gestisce la distribuzione di gas nella città di Catania raggiungendo oltre 40 mila clienti, attraverso 350 km di rete. Il Comune di Catania sta conducendo un programma di completamento della metanizzazione in 4 progetti che consentirà ad Asec S.p.A. di raggiungere i quartieri della città sinora esclusi. § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza NO Servizio essenziale. La vendita di quote azionarie a privati ha la finalità di migliorare i moduli gestionali della società e potenziarne gli investimenti infrastrutturali § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno SI § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Socio proprietario Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Cessione del 49% per una migliore gestione del servizio tramite partner privato e potenziamento degli investimenti SI Attività analoghe ad altre Società NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 40.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) Costo Contratto di Servizi Servizio coperto da tariffe Eventuali oneri aggiuntivi // ASEC S.p.A. Società costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2003, gestisce il servizio di distribuzione del gas nella città di Catania ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164. L’atto costitutivo di ASEC S.p.A. in data 28 giugno 2003, all’art.6, prevedeva che, ai sensi dell’art.115, comma 1, del TUEL, nel termine di 2 anni il Comune dovesse provvedere a cedere e/o collocare sul mercato quote di capitale di ASEC S.p.A., nel rispetto dell’art.15 del D.Lgs. 164/2000 e dell’art.7 dello Statuto societario, assicurando, cioè, il controllo societario di diritto, a pena di scioglimento. Con Decreto Ministeriale 12/11/2011, n.226, emanato in attuazione del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, in Legge 29/11/2007 n.222, si disciplinano le modalità operative per l’affidamento, tramite gare, del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale. Il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 individua per la provincia di Catania due ambiti territoriali ed inserisce il Comune di Catania nell’ambito territoriale 2 – Sud. Il ruolo di Stazione appaltante è demandato al Comune di Catania, nella qualità di Comune capoluogo, dal Decreto 226/2011, in attuazione della disciplina in forma associata del servizio di distribuzione del gas. L’art.10 del D.M. 226 del 12/11/2011, tra l’altro, disciplina i requisiti che devono possedere le società per la partecipazione alla gara, prevedendo che: “5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all’indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni; b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell’ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara. 6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica: a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti; b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purchè in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito; b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti: b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito; b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara fornendo in particolare la dimostrazione di: b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); gestione delle b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara; b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta; c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche; d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma 32.2, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i.” La rete di metanizzazione realizzata a cura del Comune, consta di quattro stralci funzionali, per alcuni dei quali, il primo, il terzo ed il quarto, i lavori sono stati già completati, mentre quelli relativi al secondo sono in fase di ultimazione. La rete di metanizzazione relativa al primo stralcio è stata valutata e conferita ad ASEC S.p.A. in fase di costituzione; la rete relativa al secondo, per la parte completata, terzo e quarto stralcio è stata consegnata all’ASEC S.p.A. pur rimanendo di proprietà del Comune di Catania ed inserita nei propri conti del patrimonio. In sede di costituzione è stata conferita ad ASEC S.p.A. anche la rete di distribuzione del gas del centro storico, realizzata in ghisa grigia di estensione pari a circa 70 km. La direttiva 120/08 dell’AEEG disponeva la sostituzione della rete di distribuzione del gas in ghisa grigia posseduta al 31 dicembre 2003, per il 30% della rete entro il 2008, per il 50% entro il 2010, per il 70% entro il 2012 e per il 100% entro il 2014. Frattanto l’Autorità con delibera n. 574/2013/R/GAS del 12/12/2013 ha confermato e rafforzato gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza introducendo modifiche al sistema di incentivazione degli investimenti. In particolare per quanto riguarda l’incentivazione degli investimenti in risanamento/sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, l’A.E.E.G.S.I. ha scelto di superare la precedente logica di incentivazione basata sull’input (effettuazione dell’investimento per usufruire dell’incentivazione), passando ad una regolazione completamente incentrata sull’output (performance nell’erogazione del servizio) in grado di garantire una maggiore efficienza dei servizi. (Solo se interverrà un’effettiva riduzione delle chiamate di pronto intervento per fughe di gas si potrà usufruire degli incentivi). A tal fine, la regolazione prospettata si fonda su un modello di obiettivi di risanamento della rete che incide, mediante un fattore correttivo con adeguata gradualità, su meccanismi consolidati di determinazione di premi e penalità per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas. La sostituzione della rete in ghisa con giunti di canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2014 è pari a circa il 25% a fronte del 100% che era previsto dalla sopracitata direttiva: l’Azienda, a causa della mancanza di risorse, non ha adottato un programma organico di intervento e pertanto procede a sostituire solo i tratti di condotta che, di volta in volta risultano interessati da fughe di gas. Il mancato rispetto dell’obbligo di sostituzione di almeno del 30% delle rete di distribuzione del gas in ghisa con giunti di canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 alla scadenza del 31/12/2008 ha comportato, da parte dell’Autorità l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 75.000,00 a fronte di una sanzione che avrebbe potuto essere fino a € 500.000,00 (10% del fatturato). Il mancato rispetto dell’obbligo di sostituzione almeno del 50% della rete del gas in ghisa con giunti di canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 alla scadenza del 31/12/2010 ha comportato l’apertura, da parte dell’AEEGSI, di una nuova istruttoria nei confronti dell’Azienda – delibera n. 33/2012 – per la mancata sostituzione, entro il termine del 31/12/2010. L’ASEC S.p.A. ha comunicato a causa della mancata disponibilità delle risorse necessarie, la non integrale osservanza delle previsioni del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 TUDG e per l’anno 2013. Non si esclude che nell’anno 2005 possa aprirsi da parte della stessa Autorità nuova istruttoria nei confronti dell’Azienda per il mancato adempimento relativo agli obblighi sostitutivi del 100% della rete in ghisa con giunti di canapa e piombo entro il 31/12/2014. Inoltre, non è stato dato seguito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2003 nella parte che prevedeva l’approvazione del contratto di servizio entro e non oltre il 30 settembre 2003 e di collocare sul mercato, entro il termine massimo di due anni dalla data di adozione della deliberazione, e cioè entro il 28/06/2005, la quota capitale dell’ASEC S.p.A. che l’Amministrazione deve dismettere a norma del comma 1, art.115, del TUEL, onde costituire la pluralità dei soci pubblici e/o privati. Di conseguenza, il rapporto tra l’Amministrazione Comunale ed ASEC S.p.A., allo stato attuale, non risulta disciplinato da alcun contratto di servizio. Il D.Lgs. 01/06/2011 n. 93 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” all’art.24, comma 4, sancisce che “……a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali…….” e che pertanto, affinchè il Comune di Catania proceda all’affidamento del servizio di distribuzione, è necessaria la costituzione dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Catania 2 Sud. L’AEEG con propria nota prot. n.0023103 del 26/07/2012 rappresenta, tra l’altro, che “la cessione del 100% del capitale sociale dell’ASEC Trade s.r.l., il conferimento ad ASEC S.p.A. delle reti e degli impianti connessi iscritti nel patrimonio del Comune di Catania e l’individuazione di un adeguato partner industriale sono da inquadrarsi in una attività di impresa che tende (nel lungo periodo) alla razionalizzazione e alla migliore gestione delle proprie risorse”. Ad oggi, pertanto, nel momento in cui il Comune di Catania deve determinarsi sul mantenimento o meno della Società non può non tenere in considerazione i seguenti elementi: § Il nuovo quadro che può delinearsi per effetto dell’attuazione della normativa sopra citata in materia di concessione di distribuzione del gas nella Provincia di Catania e di gestione associata del servizio nell’ambito Catania Sud [che oltre al Comune di Catania comprende i comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Scordia, Tremestieri Etneo, Vizzini, Lentini (SR)]. § L’istruttoria in corso presso l’AEEGSI sull’istanza presentata nel settembre 2014 per la rettifica della riduzione tariffaria operata dalla AEEGSI a partire dal primo gennaio 2014 di circa il 30% e per il riconoscimento del contributo per gli investimenti effettuati sulla rete dal Comune di Catania che, una volta definite con esito positivo, porteranno ad una valorizzazione patrimoniale tale da consentirne una quotazione sul mercato di maggior rilievo economico per l’ente. § Il servizio di distribuzione del gas è un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che: v La Società svolge servizi di interesse generale; v La Società ha un organico di 53 dipendenti e un CdA composto da tre membri; v Il Comune non possiede partecipazioni in società con oggetto analogo o similare. Attraverso l’ingresso del socio privato si potrà: a) Disporre dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla gara d’ambito previsti dall’art. 10 del Decreto Interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. b) Realizzare tutte le azioni necessarie per adempiere alle previsioni delle deliberazioni AEEG e del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”. Inoltre, la vendita delle partecipazioni di ASEC S.p.A. risulta: ü Strategica ai fini del risanamento del gruppo pubblico locale. ü Vantaggiosa finanziariamente ai sensi dell’art.5, comma 1, della L. 14 settembre 2011 n.148, soprattutto se posticipata all’esito dell’istruttoria AEEGSI, di cui sopra. ü Coerente con i disposti normativi in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. ü Coerente con la normativa speciale in materia di gestione e distribuzione del gas. Pertanto si conferma la scelta di vendita del 49% delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione n.49/2012, posticipandola all’esito dell’istruttoria in atto presso l’AEEGSI al fine di avvantaggiarsi dell’incremento di valore patrimoniale che ne deriverà. Il valore della Società è strettamente connesso al valore patrimoniale della rete per come riconosciuto dalla AEEGSI. Attualmente detto valore è pari a € 34.000.000,00. A seguito della procedura avviata nel settembre 2014, il dato patrimoniale dovrebbe incrementare di ulteriori € 31.500.000,00. Rimangono ancora da valutare e definire le modalità di trasferimento delle porzioni di rete attualmente nella titolarità del comune di Catania ancorchè in uso all’ASEC S.p.A. La vendita del 49% avverrà con procedura pubblica in attuazione delle previsioni dell’art.115, comma 1, del TUEL, a socio privato prevedendo, nei patti parasociali, particolari poteri di controllo del socio pubblico attraverso la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione, ed affidando al socio privato la gestione operativa della società, attraverso la figura dell’amministratore delegato nonchè prevedere nel bando di gara, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. OBIETTIVI - Vendita della partecipazione di minoranza dopo la conclusione dell’iter amministrativo volto alla valorizzazione degli investimenti effettuati. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 11 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione ASEC Trade s.r.l. Forma giuridica Società a responsabilità limitata Società Capitale totale € 3.737.300,00 Valore unitario azioni/quote € 100,00 N° azioni/quote 37.373 Valore sottoscritto // Quota percentuale Indiretta (100% - ASEC S.p.A.) Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio Vendita Gas 2011: 570.550,00 2012: 969.877,00 2013: 120.877,00 § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori N° dipendenti: 15 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Francesca Garigliano Consigliere: Gian Luca Emmi Consigliere: Salvatore Parisi Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Giorgio Sangiorgio Sindaco: Carolina Faro Sindaco: Mario Laudani DIREZIONE – Gaetano Pirrone Finalità istituzionali della Società Estendere la vendita di metano anche oltre i confini della Città proponendo ad Aziende, professionisti e famiglie un portafoglio di offerte che coniuga prezzi competitivi e qualità di servizio. § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza SI NO § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Partecipazione indiretta – tramite ASEC S.p.A. Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Fermo restando la scelta di dismissione, l’individuazione della modalità operativa viene rimessa ad una valutazione sui maggiori vantaggi per l’ente che verrà adottata dall’assemblea dei soci di ASEC S.p.A. sulla scorta di precisa ed analitica relazione tecnica-contabile. SI Attività analoghe ad altre Società NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 30.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) Costo Contratto di Servizi // Eventuali oneri aggiuntivi // ASEC Trade s.r.l. Si tratta di partecipazione azionaria indiretta tramite ASEC S.p.A. che detiene ASEC Trade al 100%, costituita il 27/06/2002, con atto autorizzato con delibera del C.d.A. ASEC S.p.A. del 18/06/2002. La Società sviluppa l’attività di vendita ai clienti finali nel settore dell’energia; in particolare, la società sviluppa le proprie attività commerciali nei settori del gas naturale, dell’energia elettrica, e di ogni altro prodotto energetico, ed ogni attività complementare, includendo la gestione degli impianti energetici e le attività di consulenza per il risparmio energetico, o, comunque, strumentale o sinergica, subordinando tale attività, per il settore del gas naturale, alla previa autorizzazione (anche con il ricorso del silenzio assenso informato) da parte del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, giusto il contenuto del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.. Il Comune di Catania con nota prot. n. 38061 del 6 febbraio 2012, atteso che “Il T.U. sugli EE.LL. e le ultime norme in materia di società partecipate dagli enti locali inoltre hanno disposto l’adozione di determinazioni che il Comune di Catania intende valutare l’opportunità di assumere anche al fine di sviluppare e/o ampliare le attività di Asec S.p.A.” ha invitato Asec S.p.A. a “procedere alla definizione di un processo operativo da sottoporre all’esame dell’Assemblea relativamente alla privatizzazione della società di vendita”. Asec S.p.A. con verbale n. 2 del 20 marzo 2012 ha deliberato l’approvazione di una proposta operativa da sottoporre alla proprietà che prevede: § la cessione del 100% del capitale sociale dell’Asec Trade; § l’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica – con una fase di preselezione attraverso manifestazione di interesse – secondo il criterio del prezzo più vantaggioso e che preveda la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzia a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario a favore dell’Asec S.p.A, vincolata alla presentazione dell’offerta definitiva e per l’adempimento degli obblighi che l’offerente assumerà con il contratto definitivo. § Il settore del gas è da quasi un decennio al centro di un processo di riforma di taglio marcatamente liberista e l’attuale normativa nazionale in materia di organizzazione del servizio è frutto di un articolato processo di stratificazione, di fatto orientato a creare un mercato concorrenziale. § L’attività di vendita del gas è stata liberalizzata con il Decreto Letta n. 164 del 2000 e che oggi nella Città di Catania oltre Asec Trade vi sono altri operatori che svolgono la medesima attività. § Pertanto l’attività dell’Asec Trade non può essere considerata un’attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Catania e quindi, ai sensi dell’art. 3 co. 27 L. 244/07 (finanziaria 2008) nonché della L. 190/2014, il Comune di Catania deve cedere le proprie quote di partecipazione di Asec Trade S.r.l. indirettamente possedute tramite Asec S.p.A. Si conferma, pertanto, la dismissione della società come da delibera n.49 del 19/11/2012. Si evidenzia, tuttavia, che la vendita della società (al 100% della quota detenuta da Asec S.p.A.), per via dell’attuale significativo importo dei debiti e crediti, potrebbe non avere un esito nè immediato nè vantaggioso per l’Ente. La determinazione del prezzo di cessione in casi del genere avviene, infatti, sulla scorta del valore dei contratti in essere, detratto l’ammontare dei debiti e maggiorato dall’importo dei crediti. In presenza di una importante quota di crediti commerciali da esigere gli acquirenti potrebbero richiedere non solo una lunga e defatigante “due diligence” ma sicuramente una forte riduzione dell’importo offerto, oltre a non garantire l’immediato integrale pagamento nei confronti dei fornitori, di cui massimo rilievo riveste ASEC S.p.A. Sul punto si precisa che il numero dei contratti attualmente in essere è di poco superiore a 40.000 e che il valore di mercato degli stessi varia tra 200/250 euro a singolo contratto. La seconda opzione di vendita potrebbe essere: 1) Procedere, con le forme strumentali ritenute più opportune, alla vendita dei contratti attivi, prevedendo nel bando di gara, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela degli attuali livelli occupazionali. 2) Procedere con i ricavi al pagamento dei propri creditori, di cui la massima parte è rappresentata dal credito della controllante ASEC S.p.A. 3) Mettere in liquidazione la società al solo fine di attendere l’incasso dei crediti allo stato esistenti. 4) Ove la fase di liquidazione non si definisse entro 1 anno, procedere alla fusione con Asec S.p.A.. In tal modo si otterrebbe l’immediata ed integrale corresponsione ad ASEC s.p.a. del rilevante credito oggi vantato nei confronti di Asec Trade s.r.l. con sicuri effetti positivi in ordine all’equilibrio finanziario della capogruppo e sicure ricadute sulla stessa valorizzazione di detta società potendosi procedere con tali risorse alla prosecuzione delle necessarie attività di sostituzione della rete. Fermo restando la scelta di dismissione, l’individuazione della modalità operativa viene rimessa ad una valutazione sui maggiori vantaggi per l’Ente, che verrà adottata dall’assemblea dei soci di ASEC S.p.A. sulla scorta di precisa ed analitica relazione tecnica-contabile. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. OBIETTIVI - Vendita della partecipazione o della rete di vendita con impulso alle procedure di incasso dei crediti verso la clientela. - Azzeramento del debito in un importo stimato di € 12.000.000,00 alla data del 31 dicembre 2016 verso la controllante ASEC e conseguente miglioramento delle performance economiche della stessa. Conseguente incremento di valore della controllante ASEC precedente alla vendita della vendita della quota di minoranza con ricaduta positiva per il realizzo da parte del Comune di Catania CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI - giugno 2015 approvazione del progetto di vendita da parte assemblea soci - dicembre 2015 realizzazione della vendita F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 12 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione Azienda Metropolitana Trasporti (AMT CT S.p.A.) Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio Capitale totale € 17.986.000,00 Valore unitario azioni/quote € 1.000,00 N° azioni/quote 17.986 Valore sottoscritto € 17.986.000,00 Quota percentuale 100% Organizzazione e gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose in ogni forma e con ogni mezzo 2011: 27.191,00 (dal 01/08/2011) 2012: 173.078,00 2013: 226.150,00 § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori N° dipendenti: 740 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Carlo Lungaro Consigliere: Roberto Giordano Consigliere: Anita Scalia Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Alessandro Perrone Sindaco: Roberto Cunsolo Sindaco: Camilla Caltabiano DIRETTORE GENERALE – Carlo Pino DIRIGENTE MOVIMENTO – Isidoro Vitale Finalità istituzionali della Società Attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o di interesse generale per il Comune di Catania. § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza SI NO § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Socio proprietario Il patrimonio finanziario esprime valori positivi per il suo mantenimento. La determinazione dell’ente potrà aversi successivamente alle nuove disposizioni regionali sul trasporto pubblico locale. Nelle more va mantenuta. Per la razionalizzazione dei costi si propone la fusione con Sostare S.r.l. SI Attività analoghe ad altre Società NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 48.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) Costo Contratto di Servizi € 17.399.750,00 Eventuali oneri aggiuntivi A.M.T. CT S.p.A. - Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. L’AMT, in attuazione dell’art. 115 del D.Lgs. 267/00, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2011 è stata trasformata, per atto unilaterale, da azienda speciale in Società per azioni. L’oggetto sociale dell’AMT è l’organizzazione e gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose in ogni forma e con ogni mezzo. Per effetto degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 della L. 148/2011, il quadro normativo di riferimento per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, deve essere reso coerente con la disciplina comunitaria vigente nel settore. Il regolamento CE 1370/2007 conferma l’obbligatorietà dell’adozione di strumenti contrattuali da parte dei soggetti affidatari e stabilisce che gli attuali regimi di affidamento possono essere mantenuti sino alla data prevista nella normativa comunitaria (3 dicembre 2019). La legge regionale n. 19/2005 e successivo decreto Assessoriale 1° agosto 2009 fissa la scadenza dei contratti di affidamento provvisorio alla data del 10 agosto 2014. In data 10 maggio, a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2012 il Comune di Catania stipula il contratto per i servizi di trasporto pubblico locale con l’AMT S.p.A. sino al 31 dicembre 2012 e lo estende, con delibera di Consiglio Comunale n.49, alla data del 10 agosto 2014. Non avendo, nel frattempo, la Regione Siciliana emanate le nuove disposizioni in materia di servizio pubblico locale e residuando, nelle more, la piena vigenza della Direttiva Comunitaria CE 1370/2007, il contratto de quo, viene prorogato al 31/12/2015 con le rimodulazioni (riduzione del 7% del costo del contratto di servizio di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02/02/2013) operate, per effetto della riduzione dei trasferimenti regionali, con L.R. n.26 del 9 maggio 2012 e successiva L.R. 27/2012. Il servizio svolto dall’AMT S.p.A. è un servizio di interesse generale e indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sul quale si attende una disciplina organica. Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che: v v v v Si tratta di un servizio di interesse generale; La Società ha un organico di 740 dipendenti e un CdA composto da tre membri; Può procedersi a razionalizzazione mediante la sua fusione con Sostare S.r.l. Può procedersi ad una cessione parziale. Peraltro, procedere ad una cessione immediata delle partecipazioni azionarie dell’AMT S.p.A., in assenza di un quadro normativo regionale (la Regione Siciliana sta elaborando le nuove linee guida in materia di trasporto pubblico locale) e con un contratto di servizio necessariamente provvisorio (massimo prorogabile al 2019 ai sensi del Regolamento CE 1270/2007), potrebbe comportare, come peraltro sostenuto dalla stessa Corte dei Conti (deliberazione n. 48/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) eventuali speculazioni private tese al ribasso del prezzo di acquisto con la conseguenza di una non corretta gestione del patrimonio pubblico. Sul mantenimento o meno della titolarità al 100% delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo l’emanazione della nuova disciplina sul Trasporto pubblico locale. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per la città di Catania ne comporta la scelta di mantenimento. Al contrario, al fine della riduzione delle partecipazioni societarie pubbliche e per una loro migliore valorizzazione, risulta conveniente, nell’immediato, procedere, come sopra cennato, ad una fusione dell’AMT S.p.A. con la Sostare s.r.l. per le ragioni anche di convenienza economiche che saranno meglio delineate sul punto che attiene alla società Sostare s.r.l., previa modifica dell’oggetto sociale dell’AMT che dovrà contenere l’oggetto sociale della Sostare S.r.l.. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. OBIETTIVI - nuovo contratto di servizio con il comune - dal 2016 fusione con SOSTARE – risparmio di €. 400.000 a regime CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI - giugno 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune - giugno 2015 delibera di CC in ordine alla fusione tra Sostare e AMT - dicembre 2015 fusione Sostare AMT F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 13 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione Catania Multiservizi S.p.A. Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Capitale totale € 1.000.000,00 Valore unitario azioni/quote € 5,16 N° azioni/quote 193.799 Valore sottoscritto € 1.000.000,00 Quota percentuale 100% SERVIZI STRUMENTALI ALLA P.A. (ad es. pulizia locali comunali, etc.) 2011: - 1.429.431,00 2012: - 732.806,00 2013: - 62.020,00 La perdita è determinata dal reintegro, per decisione del Giudice del Lavoro, di oltre 100 unità di personale che erano addetti ad un servizio d’appalto poi aggiudicato ad altra società. N° dipendenti: circa 510 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Michele Giorgianni Consigliere: Benedetto Quintilio Castellano Consigliere: Anna Maria Luisa Giammona Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Valeria Giuseppa Stancanelli Sindaco: Francesco Scuderi Sindaco: Fabio Di Silvestre DIRIGENTI § AREA CERTIFICAZIONI ISO, PULIZIA, CUSTODIA NON ARMATA E SERVIZI INFORMATIVI: Carmine Pallante § AREA AMMINISTRATIVA/PERSONALE: Giuseppe Scilletta § AREA ASSIATENZA TECNICA: Carmelo Messina Finalità istituzionali della Società Gestione di servizi strumentali finalizzati alla mission dell’ente § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno NO Servizi indispensabili di stretta necessità per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione SI Attività analoghe ad altre Società SI Socio proprietario Mantenere perché svolge servizi strumentali essenziali per l’ente in termini di convenienza, opportunità e flessibilità dei servizi NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 40.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) Costo Contratto di Servizi € 20.165.455,00 – IVA inclusa Eventuali oneri aggiuntivi // CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. La Società Multiservizi S.p.A. è stata costituita dal Comune di Catania con atto notarile del 7 agosto 1997. La Società gestisce esclusivamente servizi esternalizzati ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248. Con deliberazione n. 16 del 16/06/2011 il Consiglio Comunale si determina sulla messa in liquidazione della Società InvestiaCatania S.C.p.A., previa cessione di ramo d’azienda alla Multiservizi S.p.A.. Con deliberazione n. 49 del 19/11/2012, in ottemperanza all’art. 4 del D.L. n. 95/2012, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, il Consiglio Comunale determina di procedere all’alienazione, con procedura di evidenza pubblica, del 100% della partecipazione detenuta dal Comune di Catania e la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni non rinnovabili. Senonchè, la sentenza della Corte Costituzionale n. 229/2013, dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8 dell’art. 4 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 (i commi 1 e 2 sono stati, poi, espressamente abrogati dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147) facendo venire meno l’obbligo di liquidazione o alienazione al 100% delle azioni della Società “Catania Multiservizi S.p.A.”. Peraltro la Corte Costituzionale, in punto di diritto, ritiene che, ai sensi dell’art. 117, 4° co., della Cost., la materia appartiene alla competenza primaria delle Regioni ad autonomia speciale e come tale risulta ad esse inapplicabile. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014 si è proceduto, tra l’altro,alla proroga del vigente contratto di servizio. Oggi si sta procedendo ad una riorganizzazione societaria finalizzata alla razionalizzazione dei costi e a rendere più efficiente la società attraverso la revisione del contratto di servizio adeguandolo ai prezzi Consip e rendendolo così più conveniente per l’ente e adeguato ai principi che sovraintendono la materia. La Società svolge servizi strumentali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e consente maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse umane rispetto ad un appalto di servizio con il ricorso al mercato. Peraltro la materia delle società strumentali, e cioè dei moduli gestionali dei servizi intermedi da parte degli enti locali, risulta tutta in definizione. La Società risponde ai principi comunitari di esclusività di rapporto contrattuale con il socio proprietario e su di essa l’ente esercita il controllo analogo e i controlli di cui all’art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. Attraverso la Società, l’ente assicura servizi anche di pronto intervento oltre che di manutenzione delle scuole, degli immobili (ivi compresi quelli giudiziari), delle strade, del verde, etc., con criteri di flessibilità che garantiscono più efficienza rispetto all’appalto. v La Società ha un organico di circa 510 dipendenti e un CdA composto da tre membri; v Il Comune non ha partecipazione societaria in altre società che svolgono servizi analoghi o similari. v E’ in corso un processo di razionalizzazione sia attraverso la definizione del nuovo contratto di servizio, sia nei confronti dei costi di gestione. Pertanto se ne propone il mantenimento. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. OBIETTIVI - equilibrio del conto economico 2015 tramite o riduzione del costo del lavoro in ragione del contratto di solidarietà stipulato nel dicembre 2014 o stipula nuovo contratto servizio con Comune - nuovo contratto di servizio con il comune o rimodulazione del servizio con parametrazione ai valori CONSIP o riduzione del costo annuale a carico del Comune di ulteriori €. 400.000,00 rispetto alla riduzione prevista e raggiunta con il Piano di riequilibrio pluriennale CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI - maggio 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune - maggio 2015 delibera di CC in ordine al mantenimento della piena titolarità della partecipazione totalitaria F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 14 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione MAAS – Mercati Agro Alimentari Sicilia s.c.p.a. Forma giuridica Società Consortile per Azioni Società Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Capitale totale € 24.151.024,00 Valore unitario azioni/quote € 51,65 N° azioni/quote 6635 Valore sottoscritto € 342.749,50 Quota percentuale 1,7 % Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale Costruzione e gestione, in Sicilia, di mercati agroalimentari all’ingrosso, di interesse nazionale, regionale e provinciale – Miglioramento e razionalizzazione di quelli già esistenti § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio 2011: - 1.505.544,00 2012: - 1.674.893,00 2013: - 1.445.976,00 § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Descrizione della governance N° dipendenti: 10 N° amministratori: 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Emanuele Zappia Consigliere: Giuseppe Aliffi Consigliere: Consolazione Rapisarda Consigliere: Rosario Cavallaro Consigliere: Giuseppe Guagliardi COLLEGIO SINDACALE Presidente: Francesco La Fauci Sindaco: Rosario Benigno Sindaco: Francesco Failla Sindaco supplente: Antonio Scaglione Sindaco supplente: Isabella Pennisi Finalità istituzionali della Società Si propone quale Hub del settore Agroalimentare. La mission per il futuro sarà quella di renderlo ancora più catalizzatore e incubatore di indotto. § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza Motivazione del mantenimento o meno SI NO § Motivazioni Non è strettamente indispensabile all’espletamento delle finalità iistituzionali dell’ente § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Irrilevante Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Per le motivazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.49/2011 se ne conferma la dismissione SI Attività analoghe ad altre Società NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 136.000,00 erogati dal Consorzio Costo Contratto di Servizi // Eventuali oneri aggiuntivi // Mercati Agro Alimentari Sicilia (MAAS) Il MAAS è una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, costituita ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile e dell’art. 11 della Legge Regionale 28 febbraio 1986, n. 41. La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione in Sicilia, di mercati agro-alimentari all’ingrosso, di interesse nazionale, regionale e provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agro-alimentari all’ingrosso già esistenti, ai fini della costituzione di un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale dei mercati e privo di sovrapposizioni nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore. La Società non svolge alcun servizio per il Comune di Catania e la quota di partecipazione risulta irrilevante ai fini di una qualunque determinazione o influenza sulle scelte societarie. Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della partecipazione societaria nel MAAS. Si propone di confermare la dismissione. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 15 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione S.I.E. S.p.A. – Servizi Idrici Etnei Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio Capitale totale € 520.000,00 Valore unitario azioni/quote € 1,00 N° azioni/quote 69170 Valore sottoscritto € 69.172,00 Quota percentuale 13,312% Gestione delle risorse idriche 2011: 193.461,00 2012: 59.598,00 2013: 1.401,00 § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Descrizione della governance Finalità istituzionali della Società N° dipendenti: 25 N° amministratori: 7 CONSIGLIO DI GESTIONE Presidente: Giovanni Vigneri Consigliere: Oreste Virlinzi Consigliere: Nunzio Di Bella Consigliere: Sergio Cassar Consigliere: Mario Zappalà Consigliere: Francesco Paternò Consigliere: Antonino Bertolone Mele CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Presidente: Spalletta Alessandro Consigliere: Paolo Bonaccorso Consigliere: Michele Bonanno Consigliere: Franco Ortoleva Consigliere: Nicola Notarnicola § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza Motivazione del mantenimento o meno SI § Motivazioni In attesa di normativa § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Nessuna quota di controllo NO In atto il servizio di interesse generale è coperto dalla Sidra S.p.A. e dall’Acoset S.p.A. Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Il modulo gestionale di cui alla S.I.E. S.p.A. risulta in contrasto con il comma 615 della L. 190/2014 Pertanto, se ne propone la dismissione SI Attività analoghe ad altre Società § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi NO SIDRA S.p.A. – ACOSET S.p.A. € 80.000,00 erogati dalla Società Costo Contratto di Servizi Eventuali oneri aggiuntivi S.I.E. S.p.A. – Servizi Idrici Etnei Si tratta di società costituita in seguito alla scelta da parte dell’ATO Catania Acque del modello gestionale a prevalente capitale pubblico con partner privato scelto in esito a procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/00. La Società non ha mai svolto alcun servizio per il Comune di Catania e, fatta eccezione per alcuni comuni del Calatino, non è mai divenuta il soggetto gestore del servizio per i restanti Comuni dell’ambito ottimale in quanto un lungo e complesso contenzioso, insorto tra la Società e l’ATO, in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, non ne ha mai consentito la piena funzionalità, privando la provincia di Catania di un sistema integrato del servizio idrico. Oggi la L.R. n. 2/2013 ha messo gli ATO in liquidazione e il nuovo modello gestionale deve essere ancora individuato. Del resto, in atto, il servizio di interesse generale è coperto dalla Sidra e dall’Acoset. Il mantenimento della partecipazione del Comune di Catania potrebbe, in futuro, recare pregiudizio alle scelte strategiche del servizio idrico integrato che il Comune si troverà a fare per effetto dell’attesa emanazione della normativa regionale. Inoltre, il modulo gestionale di cui alla S.I.E. S.p.A. ad oggi risulta in contrasto con il comma 615 della Legge 190/2014. Se ne propone la dismissione. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. Ove il Comune non dismettesse la partecipazione potrebbe essere tenuto a sostenere gli oneri della ricapitalizzazione. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI - giugno 2015 delibera di CC in ordine alla dismissione della partecipazione F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 16 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione Sostare S.r.l. Forma giuridica Società a responsabilità limitata Società Capitale totale € 316.000,00 Valore unitario azioni/quote € 316.000,00 N° azioni/quote 1 Valore sottoscritto € 316.000,00 Quota percentuale 100% Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Gestione aree di sosta e rimozione forzata auto 2011: 339.436,00 2012: 124.479,00 2013: - 194.468,00 La perdita è dovuta all’aumento del numero di ore settimanale da 30 a 33. Diminuzione vendita biglietti sosta. Diminuzione del fatturato nel settore rimozioni N° dipendenti: 205 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Giliberto Cannavò Consigliere: Carmelo Tagliaferro Consigliere: Alfina Cantarella Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Antonio Chisari Sindaco: Carmela Giuffrida Sindaco: Gaetana Maria Piazzi REVISORE CONTABILE – Giovanni Privitera Finalità istituzionali della Società Gestione aree sosta città di Catania § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza Motivazione del mantenimento o meno SI NO § Motivazioni Si tratta di un servizio indispensabile per l’ente § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Socio proprietario Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione SI Attività analoghe ad altre Società Fusione per risparmio ed efficentamento del servizio. Per la razionalizzazione dei costi si propone la fusione con AMT S.p.A. NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 35.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) Costo Contratto di Servizi Servizio Manutenzione segnaletica semaforica e stradale € 300.000,00 +IVA. 2) Rimborso verbali € 443.000,00 + IVA. 3) Rimborso stalli - art. 19 convenzione - € 198.910,00 + IVA. Eventuali oneri aggiuntivi // SOSTARE S.r.l. La Società Sostare S.r.l. è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27 dicembre 2010 per effetto dell’art. 23-bis della Legge n. 133/08 e s.m.i.. La deliberazione determinava la trasformazione della società in società mista con partecipazione pubblica maggioritaria al 60% e quota privata minoritaria al 40%. In seguito all’abrogazione dell’art. 23-bis, al fine di determinarsi coerentemente con il quadro normativo vigente, viene richiesto parere all’Avvocatura comunale che, con nota del 06/09/2012 prot. n. 277850, sostanzialmente ritiene che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, viene espunta tutta la disciplina nazionale sui servizi pubblici locali con la conseguenza della vigenza immediata, nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria. Con successiva nota del 20/09/2012 fasc. 22/08/12, l’Avvocatura comunale evidenzia che <<In punto di diritto, deve, pertanto, affermarsi che riprende effettivo valore giuridico quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 che costituisce “vincolo” per l’amministrazione attiva e la cui non osservanza da parte degli organi gestionali (senza una espressa revoca) inficerebbe gli atti consequenziali sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà. Ne consegue che risulta legittimo (se non interviene una diversa manifestazione di volontà da parte dell’Organo Consiliare) il procedimento previsto dalla delibera sopra riportata che prevede una selezione con gara a doppio oggetto del socio privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico e Privato. Del resto il comma 8 dell’art.4 recante “riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche” del D.L. 95/12 così come convertito dalla Legge 135/2012 c.d. “spending review” (non toccato dalla Sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata) dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014”. Ne consegue che alla luce delle previsioni di cui al citato comma 8 art.4 del D.L. 95/2012, così come convertito dalla Legge 135/2012, l’affidamento in essere a Sostare srl non può essere rinnovato “tout court” dopo la scadenza naturale, ovvero dopo il 17 ottobre 2012. Si ribadisce infatti che – salvi nuovi interventi da parte del legislatore o altri provenienti dal Giudice della Consulta – la disposizione normativa ultima citata fa salvezza degli affidamenti in essere fino alla scadenza contrattuale la quale, qualora successiva al 31 dicembre 2013, dovrà ex lege convertirsi nella detta data. Infatti a partire dal 1° gennaio 2014 non sarà più possibile procedere all’affidamento diretto quando il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento è superiore a 200.000 euro annui. E’ di palese evidenza che il valore del servizio attualmente affidato alla società Sostare srl è superiore a 200.000 euro annui (anche se la detta constatazione non rileva al momento). Ne consegue che, alla stregua dell’attuale quadro normativo, non è consentito un nuovo affidamento diretto alla Sostare srl, secondo la modalità dell’ “in house providing”. Del resto, come detto di già sopra, le norme vigenti consentono di concedere la gestione dei servizi attualmente affidati alla Sostare srl conformemente al deliberato del Consiglio Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 cioè attraverso una selezione con gara a doppio oggetto per il socio privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, è parere della scrivente Avvocatura che l’Amministrazione Comunale possa procedere all’affidamento del servizio secondo le modalità ed i termini deliberati del citato atto consiliare ed, a tal fine , ponga in essere una proroga tecnica dell’attuale convenzione in scadenza il prossimo 17 ottobre per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara previste nella delibera del Consiglio del 2010 e, comunque, non oltre il termine del 21/12/2013. Epperò, al necessario fine di dare applicazione ai principi comunitari così come elaborati dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato risulta doveroso che l’amministrazione preveda, per il periodo di proroga necessario all’espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio, meccanismi di controllo analogo nei confronti della Sostare srl.>> Per effetto si è proceduto alla modifica statutaria approvata con delibera del C.d.A. del 26/10/2011. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2012, si è determinato di procedere all’affidamento del servizio con una gara a doppio oggetto del socio privato cui cedere il 40% del capitale privato, come peraltro già determinato con deliberazione 77/2010. La società svolge servizi di interesse generale e l’ente vi esercita il controllo analogo. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014, si è deciso di revocare in parte la delibera n. 49 del 2012 disponendo il mantenimento della partecipazione. Poiché ai sensi della Legge 190/2014 occorre procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’ente, anche attraverso aggregazioni di società che svolgono servizi similari, in modo da ottenere economie di spesa, se ne propone l’aggregazione con la società AMT S.p.A. La fusione tra AMT e SOSTARE potrà fare conseguire nell’arco temporale di circa 18 mesi un risparmio di costi pari a circa €. 400.000,00 su base annua. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. OBIETTIVI - equilibrio del conto economico 2015 tramite o riduzione di circa €. 100.000,00 dei costi di gestione o incremento entrate da rimodulazione tariffaria - nuovo contratto di servizio con il comune o rimodulazione tariffaria o riduzione del costo per il comune del contratto di servizi di almeno il 20% - dal 2016 fusione con AMT – risparmio dei costi di ulteriori € 400.000,00 a regime CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI - giugno 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune - giugno 2015 delibera di CC in ordine alla fusione tra Sostare e AMT - dicembre 2015 fusione Sostare AMT F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 17 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione S.I.S. – Società degli Interporti Siciliani S.p.A. Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale totale € 4.691.060,00 Valore unitario azioni/quote € 1,00 N° azioni/quote 139289 Valore sottoscritto € 139.289,00 Quota percentuale 10,01% Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale Realizzazione e gestione interporti, autoporti, centri merci, piattaforme logistiche in forma diretta e/o per mezzo di società controllate su aree pubbliche e di Enti di Pubblico interesse § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio 2011: - 921.545,00 § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori 2012: - 776.362,00 2013: - 712.852,00 La perdita è fisiologica in quanto connaturata alla mission della società, avente come scopo la realizzazione degli Interporti. L’interporto di Catania è in fase di realizzazione, su quattro lotti da realizzare; uno è completo, un’altro lo è al 90%, i due rimanenti sono da realizzare. N° dipendenti: 13 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Alessandro Albanese Consigliere: Giovanni Amico Consigliere: Caterina Montebello Descrizione della governance COLLEGIO SINDACALE Presidente: Maria Sole Vizzini Sindaco: Mario Brancato Sindaco: Gioacchino Ugo Ruggeri Sindaco supplente: Domenico Drago Sindaco supplente: Alessandro Polizzotto REVISORE UNICO – Rosaria Mazzola Finalità istituzionali della Società La strategia che SIS (Società degli Interporti Siciliani) ha individuato, ponendola alla valutazione degli enti competenti - e in specifico della Regione Siciliana – è quella della Piattaforma Logistica Siciliana (PLS), il Sistema logistico regionale § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza Motivazione del mantenimento o meno SI NO § Motivazioni § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione Per le motivazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.49/2011 se ne conferma la dismissione SI Attività analoghe ad altre Società NO § Se si indicare in quali altre Società Costo Organi Amministrativi € 110.000,00 erogati dalla Società Costo Contratto di Servizi Eventuali oneri aggiuntivi S.I.S. – Società degli Interporti Siciliani La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un interporto ai sensi della Legge n. 240/1990. La Società non svolge alcun servizio per il Comune di Catania. Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della partecipazione detenuta dal Comune di Catania nella Società. Per le motivazioni di cui alla citata deliberazione, se ne conferma la dismissione. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. Ove il Comune non dismettesse la partecipazione potrebbe essere tenuto a sostenere gli oneri della ricapitalizzazione. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando) Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015 Scheda n° 18 COMUNE DI CATANIA SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07 E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 Denominazione SIDRA S.p.A. Forma giuridica Società per Azioni Società Capitale totale € 30.000.000,00 Valore unitario azioni/quote € 10,00 N° azioni/quote 3.000.000 Valore sottoscritto € 30.000.000,00 Quota percentuale 100 % Capitale sociale Capitale sottoscritto dal Comune di Catania Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale § Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio § Indicazioni e valutazioni delle cause di eventuali perdite Numero lavoratori impiegati/Numero Amministratori Descrizione della governance Gestione delle risorse idriche 2011: 17.254,00 2012: 1.722.757,00 2013: - 2.131.606,00 La perdita è determinata dalla svalutazione del credito verso gli utenti, che ha generato un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione. N° dipendenti: 146 N° amministratori: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Emilio Giardina Consigliere: Alessandro Noto Consigliere: Eugenia Messina COLLEGIO SINDACALE Presidente: Salvatore Gigliuto Sindaco: Carmela Ficara Sindaco: Salvatore Nicotra Sindaco supplente: Marco Vitale Sindaco supplente: Valeria Stancanelli DIRETTORE GENERALE – Osvaldo De Gregoriis DIRETTORE TECNICO – Antonino Olivo Finalità istituzionali della Società Gestione Servizio idrico integrato § Compatibilità della partecipazione del Comune nel quadro delle vigenti norme di legge e secondo i profili di competenza § Ruolo del Comune all’interno delle partecipate e dei suoi rappresentanti all’interno degli organi di governo delle partecipate stesse Socio proprietario Valutazione e motivazioni della scelta di mantenimento/dismissione L’ente si determinerà dopo l’emanazione delle discipline regionali in materia di servizi idrici integrati SI Attività analoghe ad altre Società § Se si indicare in quali altre Società: Costo Organi Amministrativi Il Comune non ha oneri finanziari. Costo Contratto di Servizi La copertura dei costi deriva dalle tariffe. Eventuali oneri aggiuntivi NO Nelle more dell’istituzione dei nuovi ambiti ottimali e della L.R. sul servizio idrico integrato, il Comune deve mantenerla ai sensi della L.R. 2/2013 § Motivazioni Motivazione del mantenimento o meno SI NO ACOSET S.p.A. // SIDRA S.p.A. La Società è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 07/04/2000 per effetto della trasformazione dell’azienda speciale servizi idrici ambientali in Società per azioni, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 267/00. Gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Catania (fatta eccezione per la porzione servita da Acoset) ai sensi dell’art. 32 lett. f) della L. 142/90 come introdotta in Sicilia con Legge regionale n. 48/91 e degli artt. 4 e 9 della Legge n. 36/94. Nell’anno 2014 è stata avviata un’importante azione di miglioramento della gestione tipica, con incremento dei ricavi da vendita per circa € 2.100.000,00 ed una contestuale riduzione dei costi di acquisto acqua (-9,44% pari ad € 492.449,00) e risparmio energia (-3,04% pari ad € 225.243,00). Nel 2015 i risultati raggiunti nel 2014 potranno consolidarsi in positivo. Sul mantenimento o meno della totalità delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo l’emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte del territorio catanese ne comporta la scelta di mantenimento, confermando quanto già determinato dal Consiglio Comunale con deliberazione di n. 49/2012. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione. F.to Il Direttore Generale (dott.ssa Antonina Liotta) F.to L’Assessore alle Partecipate (avv. Giuseppe Girlando)