COMUNE DI CATANIA
PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2014
ALLEGATO “D”
RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART.3 DELLA L. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616, DELLA L. 190/2014
SCHEDE DAL N° 9 AL N° 18
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 9
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
ACOSET S.p.A.
Forma giuridica
Società per Azioni – Società di capitale
Capitale totale
€ 3.477.521,00
Valore unitario azioni/quote
€ 1,00
N° azioni/quote
143.911
Valore sottoscritto
€ 143.911,00
Quota percentuale
4,14%
Società
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Descrizione della
governance
Gestione del servizio idrico per conto dei Comuni soci
2011: - 1.469.678,00
2012:
357.789,00
2013: - 93.468.325,00
Modifica del sistema contabile con svalutazione di importi inseriti nel fondo di riserva ex art.115 del
TUEL. Il capitale non è intaccato
N° dipendenti: 83 (di cui n°82 a tempo indeterminato e n°1 a tempo determinato nella persona del
Direttore Generale)
N° amministratori: 5
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giuseppe Rizzo
Consigliere: Giovanni Alì
Consigliere: Gianpaolo Adonia
Consigliere: Salvatore Cavalli
Consigliere: Alfio Raffaele Gibilisco
DIRETTORE GENERALE – Fabio Fatuzzo
Finalità istituzionali
della Società
Fornitura del servizio idrico integrato per gli utenti della fascia pedemontana della provincia di Catania
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
Il Comune non ha oneri finanziari.
Costo Contratto di
Servizi
La copertura dei costi deriva dalle tariffe.
Eventuali oneri
aggiuntivi
Presente nel C.D.A. (n°1 Componente) ma il peso è
proporzionale alle quote possedute.
Una parte della città (S. Giovanni Galermo) è servita
dall’ACOSET.
Si conferma, pertanto, la scelta di mantenimento di cui alla
deliberazione di C.C. n.49/2011
SI
Attività analoghe
ad altre Società
NO
Nelle more dell’istituzione dei nuovi ambiti ottimali e della
L.R. sul servizio idrico integrato, il Comune deve mantenerla
ai sensi della L.R. 2/2013
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
NO
SIDRA S.p.A.
//
ACOSET S.p.A. – Azienda Consorziale Servizi Etnei
E’ il gestore del servizio idrico integrato per gli utenti della fascia pedemontana della provincia di Catania e
di porzione del territorio del Comune di Catania.
Svolge un servizio qualificato di interesse generale.
Con L.R. 2/2013 la Regione Sicilia ha posto in liquidazione gli ATO idrici e, nelle more di una nuova disciplina
sul servizio idrico integrato, i comuni continuano la gestione preesistente.
Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che:
§ Si tratta, ad oggi, per le motivazioni sopra espresse, di una società che svolge servizi indispensabili
§ La Società ha un organico di 83 dipendenti e un CdA composto da 5 membri;
§ La Società Sidra S.p.A. svolge servizi analoghi ma non può in atto procedersi ad una fusione in quanto la
Società Acoset svolge il servizio in ambito provinciale e serve solo una piccola porzione del territorio
catanese. Tali considerazioni potranno essere effettuate dopo che si definisce la nuova normativa in
materia di servizi idrici.
§ Inoltre è esclusa da un punto di vista civilistico in quanto il Comune non possiede capacità di
determinare la volontà dell’Assemblea dei soci.
§ L’ente potrà proporre all’assemblea ulteriori azioni di riduzione dei costi di funzionamento senza alcuna
garanzia di risultato n quanto ha una quota di partecipazione azionaria irrilevante sul totale del capitale
sociale.
In futuro, sul mantenimento o meno della propria quota azionaria, il Comune potrà determinarsi
soltanto dopo l’emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico.
Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte del territorio catanese ne comporta la scelta di
mantenimento, confermando quanto già determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49/2012.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 10
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
ASEC S.p.A.
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale totale
€ 9.212.558,00
Valore unitario azioni/quote
€ 1,00
N° azioni/quote
9.212.558 azioni ordinarie
Valore sottoscritto
€ 9.212.558,00
Quota percentuale
100%
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Distribuzione Gas – Servizi Energetici
2011: 975.887,00
2012: 1.888.243,00
2013: 199,671,00
//
N° dipendenti: 53
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Armando Sorbello
Consigliere: Salvatore Di Giovanni
Consigliere: Grazia Valenti
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Marco Vitale
Sindaco: Alessandro Coco
Sindaco: Nunzia Abate
DIRETTORE GENERALE – Giovanna D’Ippolito
Finalità istituzionali
della Società
ASEC S.p.A. gestisce la distribuzione di gas nella città di Catania raggiungendo oltre 40 mila clienti,
attraverso 350 km di rete. Il Comune di Catania sta conducendo un programma di completamento della
metanizzazione in 4 progetti che consentirà ad Asec S.p.A. di raggiungere i quartieri della città sinora
esclusi.
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
NO
Servizio essenziale. La vendita di quote azionarie a privati ha
la finalità di migliorare i moduli gestionali della società e
potenziarne gli investimenti infrastrutturali
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Socio proprietario
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
Cessione del 49% per una migliore gestione del servizio
tramite partner privato e potenziamento degli investimenti
SI
Attività analoghe
ad altre Società
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 40.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società)
Costo Contratto di
Servizi
Servizio coperto da tariffe
Eventuali oneri
aggiuntivi
//
ASEC S.p.A.
Società costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2003, gestisce il servizio di
distribuzione del gas nella città di Catania ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164.
L’atto costitutivo di ASEC S.p.A. in data 28 giugno 2003, all’art.6, prevedeva che, ai sensi dell’art.115,
comma 1, del TUEL, nel termine di 2 anni il Comune dovesse provvedere a cedere e/o collocare sul mercato
quote di capitale di ASEC S.p.A., nel rispetto dell’art.15 del D.Lgs. 164/2000 e dell’art.7 dello Statuto
societario, assicurando, cioè, il controllo societario di diritto, a pena di scioglimento.
Con Decreto Ministeriale 12/11/2011, n.226, emanato in attuazione del D.L. 1 ottobre 2007, n.159,
convertito, con modificazioni, in Legge 29/11/2007 n.222, si disciplinano le modalità operative per
l’affidamento, tramite gare, del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale.
Il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 individua per la provincia di Catania due ambiti territoriali ed
inserisce il Comune di Catania nell’ambito territoriale 2 – Sud. Il ruolo di Stazione appaltante è demandato
al Comune di Catania, nella qualità di Comune capoluogo, dal Decreto 226/2011, in attuazione della
disciplina in forma associata del servizio di distribuzione del gas.
L’art.10 del D.M. 226 del 12/11/2011, tra l’altro, disciplina i requisiti che devono possedere le società per la
partecipazione alla gara, prevedendo che:
“5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all’indizione della gara, almeno pari al 50% del valore
annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla
gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l’impresa
negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un
valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di
rimborso ai gestori uscenti nell’ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis
successiva alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in
uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi
equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al
momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purchè in data non anteriore a 18 mesi
dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di
ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito
oggetto di gara soddisfano il presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non
anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia
elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le
imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire
gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara fornendo in particolare la dimostrazione
di:
b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la
situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);
gestione delle
b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale
controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e
lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo
di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il
cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e
alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle
funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante
dai curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a
rete energetiche o idriche;
d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante
predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche
vigenti, come previste nell'articolo 32, comma 32.2, della Regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i.”
La rete di metanizzazione realizzata a cura del Comune, consta di quattro stralci funzionali, per alcuni dei
quali, il primo, il terzo ed il quarto, i lavori sono stati già completati, mentre quelli relativi al secondo sono
in fase di ultimazione. La rete di metanizzazione relativa al primo stralcio è stata valutata e conferita ad
ASEC S.p.A. in fase di costituzione; la rete relativa al secondo, per la parte completata, terzo e quarto
stralcio è stata consegnata all’ASEC S.p.A. pur rimanendo di proprietà del Comune di Catania ed inserita nei
propri conti del patrimonio.
In sede di costituzione è stata conferita ad ASEC S.p.A. anche la rete di distribuzione del gas del centro
storico, realizzata in ghisa grigia di estensione pari a circa 70 km.
La direttiva 120/08 dell’AEEG disponeva la sostituzione della rete di distribuzione del gas in ghisa grigia
posseduta al 31 dicembre 2003, per il 30% della rete entro il 2008, per il 50% entro il 2010, per il 70% entro
il 2012 e per il 100% entro il 2014.
Frattanto l’Autorità con delibera n. 574/2013/R/GAS del 12/12/2013 ha confermato e rafforzato gli obblighi
di servizio relativi alla sicurezza introducendo modifiche al sistema di incentivazione degli investimenti. In
particolare per quanto riguarda l’incentivazione degli investimenti in risanamento/sostituzione delle
condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, l’A.E.E.G.S.I. ha scelto di superare la precedente logica di
incentivazione basata sull’input (effettuazione dell’investimento per usufruire dell’incentivazione),
passando ad una regolazione completamente incentrata sull’output (performance nell’erogazione del
servizio) in grado di garantire una maggiore efficienza dei servizi. (Solo se interverrà un’effettiva riduzione
delle chiamate di pronto intervento per fughe di gas si potrà usufruire degli incentivi). A tal fine, la
regolazione prospettata si fonda su un modello di obiettivi di risanamento della rete che incide, mediante
un fattore correttivo con adeguata gradualità, su meccanismi consolidati di determinazione di premi e
penalità per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas.
La sostituzione della rete in ghisa con giunti di canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 al 31
dicembre 2014 è pari a circa il 25% a fronte del 100% che era previsto dalla sopracitata direttiva: l’Azienda,
a causa della mancanza di risorse, non ha adottato un programma organico di intervento e pertanto
procede a sostituire solo i tratti di condotta che, di volta in volta risultano interessati da fughe di gas.
Il mancato rispetto dell’obbligo di sostituzione di almeno del 30% delle rete di distribuzione del gas in ghisa
con giunti di canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 alla scadenza del 31/12/2008 ha comportato,
da parte dell’Autorità l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 75.000,00 a fronte
di una sanzione che avrebbe potuto essere fino a € 500.000,00 (10% del fatturato).
Il mancato rispetto dell’obbligo di sostituzione almeno del 50% della rete del gas in ghisa con giunti di
canapa e piombo posseduta al 31 dicembre 2003 alla scadenza del 31/12/2010 ha comportato l’apertura,
da parte dell’AEEGSI, di una nuova istruttoria nei confronti dell’Azienda – delibera n. 33/2012 – per la
mancata sostituzione, entro il termine del 31/12/2010.
L’ASEC S.p.A. ha comunicato a causa della mancata disponibilità delle risorse necessarie, la non integrale
osservanza delle previsioni del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 TUDG e per l’anno 2013.
Non si esclude che nell’anno 2005 possa aprirsi da parte della stessa Autorità nuova istruttoria nei confronti
dell’Azienda per il mancato adempimento relativo agli obblighi sostitutivi del 100% della rete in ghisa con
giunti di canapa e piombo entro il 31/12/2014.
Inoltre, non è stato dato seguito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2003 nella parte
che prevedeva l’approvazione del contratto di servizio entro e non oltre il 30 settembre 2003 e di collocare
sul mercato, entro il termine massimo di due anni dalla data di adozione della deliberazione, e cioè entro il
28/06/2005, la quota capitale dell’ASEC S.p.A. che l’Amministrazione deve dismettere a norma del comma
1, art.115, del TUEL, onde costituire la pluralità dei soci pubblici e/o privati.
Di conseguenza, il rapporto tra l’Amministrazione Comunale ed ASEC S.p.A., allo stato attuale, non risulta
disciplinato da alcun contratto di servizio.
Il D.Lgs. 01/06/2011 n. 93 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” all’art.24, comma 4, sancisce che “……a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali…….” e che pertanto, affinchè il Comune di
Catania proceda all’affidamento del servizio di distribuzione, è necessaria la costituzione dell’Ambito
Territoriale Minimo (ATEM) Catania 2 Sud.
L’AEEG con propria nota prot. n.0023103 del 26/07/2012 rappresenta, tra l’altro, che “la cessione del 100%
del capitale sociale dell’ASEC Trade s.r.l., il conferimento ad ASEC S.p.A. delle reti e degli impianti connessi
iscritti nel patrimonio del Comune di Catania e l’individuazione di un adeguato partner industriale sono da
inquadrarsi in una attività di impresa che tende (nel lungo periodo) alla razionalizzazione e alla migliore
gestione delle proprie risorse”.
Ad oggi, pertanto, nel momento in cui il Comune di Catania deve determinarsi sul mantenimento o meno
della Società non può non tenere in considerazione i seguenti elementi:
§ Il nuovo quadro che può delinearsi per effetto dell’attuazione della normativa sopra citata in materia di
concessione di distribuzione del gas nella Provincia di Catania e di gestione associata del servizio
nell’ambito Catania Sud [che oltre al Comune di Catania comprende i comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci
Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica,
Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania,
Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San
Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Scordia,
Tremestieri Etneo, Vizzini, Lentini (SR)].
§ L’istruttoria in corso presso l’AEEGSI sull’istanza presentata nel settembre 2014 per la rettifica della
riduzione tariffaria operata dalla AEEGSI a partire dal primo gennaio 2014 di circa il 30% e per il
riconoscimento del contributo per gli investimenti effettuati sulla rete dal Comune di Catania che, una
volta definite con esito positivo, porteranno ad una valorizzazione patrimoniale tale da consentirne una
quotazione sul mercato di maggior rilievo economico per l’ente.
§ Il servizio di distribuzione del gas è un servizio di interesse generale strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali.
Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che:
v La Società svolge servizi di interesse generale;
v La Società ha un organico di 53 dipendenti e un CdA composto da tre membri;
v Il Comune non possiede partecipazioni in società con oggetto analogo o similare.
Attraverso l’ingresso del socio privato si potrà:
a) Disporre dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla
gara d’ambito previsti dall’art. 10 del Decreto Interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 recante
“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale”.
b) Realizzare tutte le azioni necessarie per adempiere alle previsioni delle deliberazioni AEEG e del “Testo
Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”.
Inoltre, la vendita delle partecipazioni di ASEC S.p.A. risulta:
ü Strategica ai fini del risanamento del gruppo pubblico locale.
ü Vantaggiosa finanziariamente ai sensi dell’art.5, comma 1, della L. 14 settembre 2011 n.148, soprattutto
se posticipata all’esito dell’istruttoria AEEGSI, di cui sopra.
ü Coerente con i disposti normativi in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
ü Coerente con la normativa speciale in materia di gestione e distribuzione del gas.
Pertanto si conferma la scelta di vendita del 49% delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione
n.49/2012, posticipandola all’esito dell’istruttoria in atto presso l’AEEGSI al fine di avvantaggiarsi
dell’incremento di valore patrimoniale che ne deriverà.
Il valore della Società è strettamente connesso al valore patrimoniale della rete per come riconosciuto dalla
AEEGSI. Attualmente detto valore è pari a € 34.000.000,00. A seguito della procedura avviata nel settembre
2014, il dato patrimoniale dovrebbe incrementare di ulteriori € 31.500.000,00. Rimangono ancora da
valutare e definire le modalità di trasferimento delle porzioni di rete attualmente nella titolarità del
comune di Catania ancorchè in uso all’ASEC S.p.A.
La vendita del 49% avverrà con procedura pubblica in attuazione delle previsioni dell’art.115, comma 1, del
TUEL, a socio privato prevedendo, nei patti parasociali, particolari poteri di controllo del socio pubblico
attraverso la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione, ed affidando al socio privato la gestione
operativa della società, attraverso la figura dell’amministratore delegato nonchè prevedere nel bando di
gara, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
OBIETTIVI
- Vendita della partecipazione di minoranza dopo la conclusione dell’iter amministrativo volto alla
valorizzazione degli investimenti effettuati.
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 11
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
ASEC Trade s.r.l.
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Società
Capitale totale
€ 3.737.300,00
Valore unitario azioni/quote
€ 100,00
N° azioni/quote
37.373
Valore sottoscritto
//
Quota percentuale
Indiretta (100% - ASEC S.p.A.)
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
Vendita Gas
2011: 570.550,00
2012: 969.877,00
2013: 120.877,00
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
N° dipendenti: 15
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Francesca Garigliano
Consigliere: Gian Luca Emmi
Consigliere: Salvatore Parisi
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Giorgio Sangiorgio
Sindaco: Carolina Faro
Sindaco: Mario Laudani
DIREZIONE – Gaetano Pirrone
Finalità istituzionali
della Società
Estendere la vendita di metano anche oltre i confini della Città proponendo ad Aziende, professionisti e
famiglie un portafoglio di offerte che coniuga prezzi competitivi e qualità di servizio.
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
SI
NO
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Partecipazione indiretta – tramite ASEC S.p.A.
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
Fermo restando la scelta di dismissione, l’individuazione
della modalità operativa viene rimessa ad una valutazione
sui maggiori vantaggi per l’ente che verrà adottata
dall’assemblea dei soci di ASEC S.p.A. sulla scorta di precisa
ed analitica relazione tecnica-contabile.
SI
Attività analoghe
ad altre Società
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 30.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società)
Costo Contratto di
Servizi
//
Eventuali oneri
aggiuntivi
//
ASEC Trade s.r.l.
Si tratta di partecipazione azionaria indiretta tramite ASEC S.p.A. che detiene ASEC Trade al 100%, costituita
il 27/06/2002, con atto autorizzato con delibera del C.d.A. ASEC S.p.A. del 18/06/2002.
La Società sviluppa l’attività di vendita ai clienti finali nel settore dell’energia; in particolare, la società
sviluppa le proprie attività commerciali nei settori del gas naturale, dell’energia elettrica, e di ogni altro
prodotto energetico, ed ogni attività complementare, includendo la gestione degli impianti energetici e le
attività di consulenza per il risparmio energetico, o, comunque, strumentale o sinergica, subordinando tale
attività, per il settore del gas naturale, alla previa autorizzazione (anche con il ricorso del silenzio assenso
informato) da parte del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, giusto il contenuto del
D.Lgs. 164/2000 e s.m.i..
Il Comune di Catania con nota prot. n. 38061 del 6 febbraio 2012, atteso che “Il T.U. sugli EE.LL. e le ultime
norme in materia di società partecipate dagli enti locali inoltre hanno disposto l’adozione di determinazioni
che il Comune di Catania intende valutare l’opportunità di assumere anche al fine di sviluppare e/o ampliare
le attività di Asec S.p.A.” ha invitato Asec S.p.A. a “procedere alla definizione di un processo operativo da
sottoporre all’esame dell’Assemblea relativamente alla privatizzazione della società di vendita”.
Asec S.p.A. con verbale n. 2 del 20 marzo 2012 ha deliberato l’approvazione di una proposta operativa da
sottoporre alla proprietà che prevede:
§ la cessione del 100% del capitale sociale dell’Asec Trade;
§ l’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica – con una fase di preselezione attraverso
manifestazione di interesse – secondo il criterio del prezzo più vantaggioso e che preveda la
presentazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzia a prima richiesta rilasciata da primario
istituto bancario a favore dell’Asec S.p.A, vincolata alla presentazione dell’offerta definitiva e per
l’adempimento degli obblighi che l’offerente assumerà con il contratto definitivo.
§ Il settore del gas è da quasi un decennio al centro di un processo di riforma di taglio marcatamente
liberista e l’attuale normativa nazionale in materia di organizzazione del servizio è frutto di un articolato
processo di stratificazione, di fatto orientato a creare un mercato concorrenziale.
§ L’attività di vendita del gas è stata liberalizzata con il Decreto Letta n. 164 del 2000 e che oggi nella Città
di Catania oltre Asec Trade vi sono altri operatori che svolgono la medesima attività.
§ Pertanto l’attività dell’Asec Trade non può essere considerata un’attività di produzione di beni e di
servizi strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Catania e
quindi, ai sensi dell’art. 3 co. 27 L. 244/07 (finanziaria 2008) nonché della L. 190/2014, il Comune di
Catania deve cedere le proprie quote di partecipazione di Asec Trade S.r.l. indirettamente possedute
tramite Asec S.p.A.
Si conferma, pertanto, la dismissione della società come da delibera n.49 del 19/11/2012.
Si evidenzia, tuttavia, che la vendita della società (al 100% della quota detenuta da Asec S.p.A.), per via
dell’attuale significativo importo dei debiti e crediti, potrebbe non avere un esito nè immediato nè
vantaggioso per l’Ente. La determinazione del prezzo di cessione in casi del genere avviene, infatti, sulla
scorta del valore dei contratti in essere, detratto l’ammontare dei debiti e maggiorato dall’importo dei
crediti. In presenza di una importante quota di crediti commerciali da esigere gli acquirenti potrebbero
richiedere non solo una lunga e defatigante “due diligence” ma sicuramente una forte riduzione
dell’importo offerto, oltre a non garantire l’immediato integrale pagamento nei confronti dei fornitori, di
cui massimo rilievo riveste ASEC S.p.A.
Sul punto si precisa che il numero dei contratti attualmente in essere è di poco superiore a 40.000 e che il
valore di mercato degli stessi varia tra 200/250 euro a singolo contratto.
La seconda opzione di vendita potrebbe essere:
1) Procedere, con le forme strumentali ritenute più opportune, alla vendita dei contratti attivi, prevedendo
nel bando di gara, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela
degli attuali livelli occupazionali.
2) Procedere con i ricavi al pagamento dei propri creditori, di cui la massima parte è rappresentata dal
credito della controllante ASEC S.p.A.
3) Mettere in liquidazione la società al solo fine di attendere l’incasso dei crediti allo stato esistenti.
4) Ove la fase di liquidazione non si definisse entro 1 anno, procedere alla fusione con Asec S.p.A..
In tal modo si otterrebbe l’immediata ed integrale corresponsione ad ASEC s.p.a. del rilevante credito oggi
vantato nei confronti di Asec Trade s.r.l. con sicuri effetti positivi in ordine all’equilibrio finanziario della
capogruppo e sicure ricadute sulla stessa valorizzazione di detta società potendosi procedere con tali
risorse alla prosecuzione delle necessarie attività di sostituzione della rete.
Fermo restando la scelta di dismissione, l’individuazione della modalità operativa viene rimessa ad una
valutazione sui maggiori vantaggi per l’Ente, che verrà adottata dall’assemblea dei soci di ASEC S.p.A. sulla
scorta di precisa ed analitica relazione tecnica-contabile.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
OBIETTIVI
- Vendita della partecipazione o della rete di vendita con impulso alle procedure di incasso dei crediti
verso la clientela.
- Azzeramento del debito in un importo stimato di € 12.000.000,00 alla data del 31 dicembre 2016 verso
la controllante ASEC e conseguente miglioramento delle performance economiche della stessa.
Conseguente incremento di valore della controllante ASEC precedente alla vendita della vendita della
quota di minoranza con ricaduta positiva per il realizzo da parte del Comune di Catania
CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI
- giugno 2015 approvazione del progetto di vendita da parte assemblea soci
- dicembre 2015 realizzazione della vendita
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 12
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
Azienda Metropolitana Trasporti (AMT CT S.p.A.)
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
Capitale totale
€ 17.986.000,00
Valore unitario azioni/quote
€ 1.000,00
N° azioni/quote
17.986
Valore sottoscritto
€ 17.986.000,00
Quota percentuale
100%
Organizzazione e gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare
l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e
di cose in ogni forma e con ogni mezzo
2011: 27.191,00 (dal 01/08/2011)
2012: 173.078,00
2013: 226.150,00
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
N° dipendenti: 740
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Carlo Lungaro
Consigliere: Roberto Giordano
Consigliere: Anita Scalia
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Alessandro Perrone
Sindaco: Roberto Cunsolo
Sindaco: Camilla Caltabiano
DIRETTORE GENERALE – Carlo Pino
DIRIGENTE MOVIMENTO – Isidoro Vitale
Finalità istituzionali
della Società
Attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali e/o di interesse generale per il Comune di Catania.
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
SI
NO
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
Socio proprietario
Il patrimonio finanziario esprime valori positivi per il suo
mantenimento. La determinazione dell’ente potrà aversi
successivamente alle nuove disposizioni regionali sul
trasporto pubblico locale. Nelle more va mantenuta.
Per la razionalizzazione dei costi si propone la fusione con
Sostare S.r.l.
SI
Attività analoghe
ad altre Società
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 48.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società)
Costo Contratto di
Servizi
€ 17.399.750,00
Eventuali oneri
aggiuntivi
A.M.T. CT S.p.A. - Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.
L’AMT, in attuazione dell’art. 115 del D.Lgs. 267/00, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2011 è
stata trasformata, per atto unilaterale, da azienda speciale in Società per azioni.
L’oggetto sociale dell’AMT è l’organizzazione e gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed
in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di
persone e di cose in ogni forma e con ogni mezzo.
Per effetto degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e la dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 4 della L. 148/2011, il quadro normativo di riferimento per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale, deve essere reso coerente con la disciplina comunitaria vigente nel
settore.
Il regolamento CE 1370/2007 conferma l’obbligatorietà dell’adozione di strumenti contrattuali da parte dei
soggetti affidatari e stabilisce che gli attuali regimi di affidamento possono essere mantenuti sino alla data
prevista nella normativa comunitaria (3 dicembre 2019).
La legge regionale n. 19/2005 e successivo decreto Assessoriale 1° agosto 2009 fissa la scadenza dei
contratti di affidamento provvisorio alla data del 10 agosto 2014.
In data 10 maggio, a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2012 il Comune di
Catania stipula il contratto per i servizi di trasporto pubblico locale con l’AMT S.p.A. sino al 31 dicembre
2012 e lo estende, con delibera di Consiglio Comunale n.49, alla data del 10 agosto 2014.
Non avendo, nel frattempo, la Regione Siciliana emanate le nuove disposizioni in materia di servizio
pubblico locale e residuando, nelle more, la piena vigenza della Direttiva Comunitaria CE 1370/2007, il
contratto de quo, viene prorogato al 31/12/2015 con le rimodulazioni (riduzione del 7% del costo del
contratto di servizio di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02/02/2013) operate, per effetto
della riduzione dei trasferimenti regionali, con L.R. n.26 del 9 maggio 2012 e successiva L.R. 27/2012.
Il servizio svolto dall’AMT S.p.A. è un servizio di interesse generale e indispensabile per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali sul quale si attende una disciplina organica.
Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, può attestarsi che:
v
v
v
v
Si tratta di un servizio di interesse generale;
La Società ha un organico di 740 dipendenti e un CdA composto da tre membri;
Può procedersi a razionalizzazione mediante la sua fusione con Sostare S.r.l.
Può procedersi ad una cessione parziale.
Peraltro, procedere ad una cessione immediata delle partecipazioni azionarie dell’AMT S.p.A., in assenza di
un quadro normativo regionale (la Regione Siciliana sta elaborando le nuove linee guida in materia di
trasporto pubblico locale) e con un contratto di servizio necessariamente provvisorio (massimo prorogabile
al 2019 ai sensi del Regolamento CE 1270/2007), potrebbe comportare, come peraltro sostenuto dalla
stessa Corte dei Conti (deliberazione n. 48/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
la Lombardia) eventuali speculazioni private tese al ribasso del prezzo di acquisto con la conseguenza di una
non corretta gestione del patrimonio pubblico.
Sul mantenimento o meno della titolarità al 100% delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi
soltanto dopo l’emanazione della nuova disciplina sul Trasporto pubblico locale. Ad oggi il rilievo di servizio
essenziale per la città di Catania ne comporta la scelta di mantenimento.
Al contrario, al fine della riduzione delle partecipazioni societarie pubbliche e per una loro migliore
valorizzazione, risulta conveniente, nell’immediato, procedere, come sopra cennato, ad una fusione
dell’AMT S.p.A. con la Sostare s.r.l. per le ragioni anche di convenienza economiche che saranno meglio
delineate sul punto che attiene alla società Sostare s.r.l., previa modifica dell’oggetto sociale dell’AMT che
dovrà contenere l’oggetto sociale della Sostare S.r.l..
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
OBIETTIVI
- nuovo contratto di servizio con il comune
- dal 2016 fusione con SOSTARE – risparmio di €. 400.000 a regime
CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI
- giugno 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune
- giugno 2015 delibera di CC in ordine alla fusione tra Sostare e AMT
- dicembre 2015 fusione Sostare AMT
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 13
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
Catania Multiservizi S.p.A.
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Capitale totale
€ 1.000.000,00
Valore unitario azioni/quote
€ 5,16
N° azioni/quote
193.799
Valore sottoscritto
€ 1.000.000,00
Quota percentuale
100%
SERVIZI STRUMENTALI ALLA P.A. (ad es. pulizia locali comunali, etc.)
2011: - 1.429.431,00
2012: - 732.806,00
2013: - 62.020,00
La perdita è determinata dal reintegro, per decisione del Giudice del Lavoro, di oltre 100 unità di
personale che erano addetti ad un servizio d’appalto poi aggiudicato ad altra società.
N° dipendenti: circa 510
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Michele Giorgianni
Consigliere: Benedetto Quintilio Castellano
Consigliere: Anna Maria Luisa Giammona
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Valeria Giuseppa Stancanelli
Sindaco: Francesco Scuderi
Sindaco: Fabio Di Silvestre
DIRIGENTI
§ AREA CERTIFICAZIONI ISO, PULIZIA, CUSTODIA NON ARMATA E SERVIZI INFORMATIVI:
Carmine Pallante
§ AREA AMMINISTRATIVA/PERSONALE: Giuseppe Scilletta
§ AREA ASSIATENZA TECNICA: Carmelo Messina
Finalità istituzionali
della Società
Gestione di servizi strumentali finalizzati alla mission dell’ente
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
NO
Servizi indispensabili di stretta necessità per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Valutazione e motivazioni della
scelta di mantenimento/dismissione
SI
Attività analoghe ad
altre Società
SI
Socio proprietario
Mantenere perché svolge servizi strumentali essenziali per
l’ente in termini di convenienza, opportunità e flessibilità
dei servizi
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 40.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società)
Costo Contratto di
Servizi
€ 20.165.455,00 – IVA inclusa
Eventuali oneri
aggiuntivi
//
CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.
La Società Multiservizi S.p.A. è stata costituita dal Comune di Catania con atto notarile del 7 agosto 1997.
La Società gestisce esclusivamente servizi esternalizzati ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
(c.d. Decreto Bersani) convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.
Con deliberazione n. 16 del 16/06/2011 il Consiglio Comunale si determina sulla messa in liquidazione della
Società InvestiaCatania S.C.p.A., previa cessione di ramo d’azienda alla Multiservizi S.p.A..
Con deliberazione n. 49 del 19/11/2012, in ottemperanza all’art. 4 del D.L. n. 95/2012, come convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, il Consiglio Comunale determina di procedere all’alienazione,
con procedura di evidenza pubblica, del 100% della partecipazione detenuta dal Comune di Catania e la
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni non rinnovabili.
Senonchè, la sentenza della Corte Costituzionale n. 229/2013, dichiara l’illegittimità costituzionale dei
commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8 dell’art. 4 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 135/2012 (i commi 1 e 2 sono stati, poi, espressamente abrogati dalla Legge 27 dicembre 2013,
n. 147) facendo venire meno l’obbligo di liquidazione o alienazione al 100% delle azioni della Società
“Catania Multiservizi S.p.A.”.
Peraltro la Corte Costituzionale, in punto di diritto, ritiene che, ai sensi dell’art. 117, 4° co., della Cost., la
materia appartiene alla competenza primaria delle Regioni ad autonomia speciale e come tale risulta ad
esse inapplicabile.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014 si è proceduto, tra l’altro,alla proroga del
vigente contratto di servizio.
Oggi si sta procedendo ad una riorganizzazione societaria finalizzata alla razionalizzazione dei costi e a
rendere più efficiente la società attraverso la revisione del contratto di servizio adeguandolo ai prezzi
Consip e rendendolo così più conveniente per l’ente e adeguato ai principi che sovraintendono la materia.
La Società svolge servizi strumentali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e
consente maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse umane rispetto ad un appalto di servizio con il
ricorso al mercato.
Peraltro la materia delle società strumentali, e cioè dei moduli gestionali dei servizi intermedi da parte degli
enti locali, risulta tutta in definizione.
La Società risponde ai principi comunitari di esclusività di rapporto contrattuale con il socio proprietario e
su di essa l’ente esercita il controllo analogo e i controlli di cui all’art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Attraverso la Società, l’ente assicura servizi anche di pronto intervento oltre che di manutenzione delle
scuole, degli immobili (ivi compresi quelli giudiziari), delle strade, del verde, etc., con criteri di flessibilità
che garantiscono più efficienza rispetto all’appalto.
v La Società ha un organico di circa 510 dipendenti e un CdA composto da tre membri;
v Il Comune non ha partecipazione societaria in altre società che svolgono servizi analoghi o similari.
v E’ in corso un processo di razionalizzazione sia attraverso la definizione del nuovo contratto di servizio,
sia nei confronti dei costi di gestione.
Pertanto se ne propone il mantenimento.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
OBIETTIVI
- equilibrio del conto economico 2015 tramite
o riduzione del costo del lavoro in ragione del contratto di solidarietà stipulato nel dicembre 2014
o stipula nuovo contratto servizio con Comune
- nuovo contratto di servizio con il comune
o rimodulazione del servizio con parametrazione ai valori CONSIP
o riduzione del costo annuale a carico del Comune di ulteriori €. 400.000,00 rispetto alla riduzione
prevista e raggiunta con il Piano di riequilibrio pluriennale
CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI
- maggio 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune
- maggio 2015 delibera di CC in ordine al mantenimento della piena titolarità della partecipazione
totalitaria
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 14
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
MAAS – Mercati Agro Alimentari Sicilia s.c.p.a.
Forma giuridica
Società Consortile per Azioni
Società
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Capitale totale
€ 24.151.024,00
Valore unitario azioni/quote
€ 51,65
N° azioni/quote
6635
Valore sottoscritto
€ 342.749,50
Quota percentuale
1,7 %
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
Costruzione e gestione, in Sicilia, di mercati agroalimentari all’ingrosso, di interesse nazionale,
regionale e provinciale – Miglioramento e razionalizzazione di quelli già esistenti
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
2011: - 1.505.544,00
2012: - 1.674.893,00
2013: - 1.445.976,00
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Descrizione della
governance
N° dipendenti: 10
N° amministratori: 5
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Emanuele Zappia
Consigliere: Giuseppe Aliffi
Consigliere: Consolazione Rapisarda
Consigliere: Rosario Cavallaro
Consigliere: Giuseppe Guagliardi
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Francesco La Fauci
Sindaco: Rosario Benigno
Sindaco: Francesco Failla
Sindaco supplente: Antonio Scaglione
Sindaco supplente: Isabella Pennisi
Finalità istituzionali
della Società
Si propone quale Hub del settore Agroalimentare. La mission per il futuro sarà quella di
renderlo ancora più catalizzatore e incubatore di indotto.
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
NO
§ Motivazioni
Non è strettamente indispensabile all’espletamento delle
finalità iistituzionali dell’ente
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Irrilevante
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
Per le motivazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.49/2011
se ne conferma la dismissione
SI
Attività analoghe
ad altre Società
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 136.000,00 erogati dal Consorzio
Costo Contratto di
Servizi
//
Eventuali oneri
aggiuntivi
//
Mercati Agro Alimentari Sicilia (MAAS)
Il MAAS è una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, costituita
ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile e dell’art. 11 della Legge Regionale 28 febbraio 1986, n. 41.
La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione in Sicilia, di mercati agro-alimentari all’ingrosso, di
interesse nazionale, regionale e provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati
agro-alimentari all’ingrosso già esistenti, ai fini della costituzione di un sistema integrato e funzionale che
realizzi una distribuzione territoriale dei mercati e privo di sovrapposizioni nel rispetto della legislazione
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
La Società non svolge alcun servizio per il Comune di Catania e la quota di partecipazione risulta irrilevante
ai fini di una qualunque determinazione o influenza sulle scelte societarie.
Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della
partecipazione societaria nel MAAS.
Si propone di confermare la dismissione.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 15
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
S.I.E. S.p.A. – Servizi Idrici Etnei
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale sociale
Capitale sottoscritto dal
Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei bilanci
dell’ultimo triennio
Capitale totale
€ 520.000,00
Valore unitario azioni/quote
€ 1,00
N° azioni/quote
69170
Valore sottoscritto
€ 69.172,00
Quota percentuale
13,312%
Gestione delle risorse idriche
2011: 193.461,00
2012: 59.598,00
2013: 1.401,00
§ Indicazioni e valutazioni
delle cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Descrizione della
governance
Finalità istituzionali
della Società
N° dipendenti: 25
N° amministratori: 7
CONSIGLIO DI GESTIONE
Presidente: Giovanni Vigneri
Consigliere: Oreste Virlinzi
Consigliere: Nunzio Di Bella
Consigliere: Sergio Cassar
Consigliere: Mario Zappalà
Consigliere: Francesco Paternò
Consigliere: Antonino Bertolone Mele
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Presidente: Spalletta Alessandro
Consigliere: Paolo Bonaccorso
Consigliere: Michele Bonanno
Consigliere: Franco Ortoleva
Consigliere: Nicola Notarnicola
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
§ Motivazioni
In attesa di normativa
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Nessuna quota di controllo
NO
In atto il servizio di interesse generale è coperto dalla Sidra
S.p.A. e dall’Acoset S.p.A.
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
Il modulo gestionale di cui alla S.I.E. S.p.A. risulta in contrasto
con il comma 615 della L. 190/2014
Pertanto, se ne propone la dismissione
SI
Attività analoghe
ad altre Società
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
NO
SIDRA S.p.A. – ACOSET S.p.A.
€ 80.000,00 erogati dalla Società
Costo Contratto di
Servizi
Eventuali oneri
aggiuntivi
S.I.E. S.p.A. – Servizi Idrici Etnei
Si tratta di società costituita in seguito alla scelta da parte dell’ATO Catania Acque del modello gestionale a
prevalente capitale pubblico con partner privato scelto in esito a procedura ad evidenza pubblica, ai sensi
dell’art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/00.
La Società non ha mai svolto alcun servizio per il Comune di Catania e, fatta eccezione per alcuni comuni del
Calatino, non è mai divenuta il soggetto gestore del servizio per i restanti Comuni dell’ambito ottimale in
quanto un lungo e complesso contenzioso, insorto tra la Società e l’ATO, in seguito all’annullamento
dell’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, non ne ha mai consentito la piena funzionalità,
privando la provincia di Catania di un sistema integrato del servizio idrico.
Oggi la L.R. n. 2/2013 ha messo gli ATO in liquidazione e il nuovo modello gestionale deve essere ancora
individuato.
Del resto, in atto, il servizio di interesse generale è coperto dalla Sidra e dall’Acoset.
Il mantenimento della partecipazione del Comune di Catania potrebbe, in futuro, recare pregiudizio alle
scelte strategiche del servizio idrico integrato che il Comune si troverà a fare per effetto dell’attesa
emanazione della normativa regionale.
Inoltre, il modulo gestionale di cui alla S.I.E. S.p.A. ad oggi risulta in contrasto con il comma 615 della Legge
190/2014.
Se ne propone la dismissione.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione. Ove il Comune non dismettesse la partecipazione potrebbe essere tenuto a sostenere gli
oneri della ricapitalizzazione.
CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI
- giugno 2015 delibera di CC in ordine alla dismissione della partecipazione
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 16
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
Sostare S.r.l.
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Società
Capitale totale
€ 316.000,00
Valore unitario azioni/quote
€ 316.000,00
N° azioni/quote
1
Valore sottoscritto
€ 316.000,00
Quota percentuale
100%
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Gestione aree di sosta e rimozione forzata auto
2011: 339.436,00
2012: 124.479,00
2013: - 194.468,00
La perdita è dovuta all’aumento del numero di ore settimanale da 30 a 33.
Diminuzione vendita biglietti sosta. Diminuzione del fatturato nel settore rimozioni
N° dipendenti: 205
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giliberto Cannavò
Consigliere: Carmelo Tagliaferro
Consigliere: Alfina Cantarella
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Antonio Chisari
Sindaco: Carmela Giuffrida
Sindaco: Gaetana Maria Piazzi
REVISORE CONTABILE – Giovanni Privitera
Finalità istituzionali
della Società
Gestione aree sosta città di Catania
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
NO
§ Motivazioni
Si tratta di un servizio indispensabile per l’ente
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Socio proprietario
Valutazione e motivazioni della scelta
di mantenimento/dismissione
SI
Attività analoghe
ad altre Società
Fusione per risparmio ed efficentamento del servizio.
Per la razionalizzazione dei costi si propone la fusione con
AMT S.p.A.
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 35.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società)
Costo Contratto di
Servizi
Servizio Manutenzione segnaletica semaforica e stradale € 300.000,00 +IVA. 2) Rimborso verbali € 443.000,00 +
IVA. 3) Rimborso stalli - art. 19 convenzione - € 198.910,00 + IVA.
Eventuali oneri
aggiuntivi
//
SOSTARE S.r.l.
La Società Sostare S.r.l. è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27 dicembre 2010 per
effetto dell’art. 23-bis della Legge n. 133/08 e s.m.i..
La deliberazione determinava la trasformazione della società in società mista con partecipazione pubblica
maggioritaria al 60% e quota privata minoritaria al 40%.
In seguito all’abrogazione dell’art. 23-bis, al fine di determinarsi coerentemente con il quadro normativo
vigente, viene richiesto parere all’Avvocatura comunale che, con nota del 06/09/2012 prot. n. 277850,
sostanzialmente ritiene che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012,
viene espunta tutta la disciplina nazionale sui servizi pubblici locali con la conseguenza della vigenza
immediata, nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria.
Con successiva nota del 20/09/2012 fasc. 22/08/12, l’Avvocatura comunale evidenzia che <<In punto di
diritto, deve, pertanto, affermarsi che riprende effettivo valore giuridico quanto stabilito dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 che costituisce “vincolo” per l’amministrazione attiva e
la cui non osservanza da parte degli organi gestionali (senza una espressa revoca) inficerebbe gli atti
consequenziali sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà. Ne consegue che risulta legittimo
(se non interviene una diversa manifestazione di volontà da parte dell’Organo Consiliare) il procedimento
previsto dalla delibera sopra riportata che prevede una selezione con gara a doppio oggetto del socio
privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle
disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico e Privato.
Del resto il comma 8 dell’art.4 recante “riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società
pubbliche” del D.L. 95/12 così come convertito dalla Legge 135/2012 c.d. “spending review” (non toccato
dalla Sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata) dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014
l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei
requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione
che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o
inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e
comunque fino al 31 dicembre 2014”.
Ne consegue che alla luce delle previsioni di cui al citato comma 8 art.4 del D.L. 95/2012, così come
convertito dalla Legge 135/2012, l’affidamento in essere a Sostare srl non può essere rinnovato “tout court”
dopo la scadenza naturale, ovvero dopo il 17 ottobre 2012.
Si ribadisce infatti che – salvi nuovi interventi da parte del legislatore o altri provenienti dal Giudice della
Consulta – la disposizione normativa ultima citata fa salvezza degli affidamenti in essere fino alla scadenza
contrattuale la quale, qualora successiva al 31 dicembre 2013, dovrà ex lege convertirsi nella detta data.
Infatti a partire dal 1° gennaio 2014 non sarà più possibile procedere all’affidamento diretto quando il
valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento è superiore a 200.000 euro annui. E’ di
palese evidenza che il valore del servizio attualmente affidato alla società Sostare srl è superiore a 200.000
euro annui (anche se la detta constatazione non rileva al momento). Ne consegue che, alla stregua
dell’attuale quadro normativo, non è consentito un nuovo affidamento diretto alla Sostare srl, secondo la
modalità dell’ “in house providing”. Del resto, come detto di già sopra, le norme vigenti consentono di
concedere la gestione dei servizi attualmente affidati alla Sostare srl conformemente al deliberato del
Consiglio Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 cioè attraverso una selezione con gara a
doppio oggetto per il socio privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico,
è parere della scrivente Avvocatura che l’Amministrazione Comunale possa procedere all’affidamento del
servizio secondo le modalità ed i termini deliberati del citato atto consiliare ed, a tal fine , ponga in essere
una proroga tecnica dell’attuale convenzione in scadenza il prossimo 17 ottobre per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle procedure di gara previste nella delibera del Consiglio del 2010 e,
comunque, non oltre il termine del 21/12/2013.
Epperò, al necessario fine di dare applicazione ai principi comunitari così come elaborati dalla Corte di
Giustizia e dal Consiglio di Stato risulta doveroso che l’amministrazione preveda, per il periodo di proroga
necessario all’espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio, meccanismi di controllo
analogo nei confronti della Sostare srl.>>
Per effetto si è proceduto alla modifica statutaria approvata con delibera del C.d.A. del 26/10/2011.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2012, si è determinato di procedere
all’affidamento del servizio con una gara a doppio oggetto del socio privato cui cedere il 40% del capitale
privato, come peraltro già determinato con deliberazione 77/2010.
La società svolge servizi di interesse generale e l’ente vi esercita il controllo analogo.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014, si è deciso di revocare in parte la delibera
n. 49 del 2012 disponendo il mantenimento della partecipazione.
Poiché ai sensi della Legge 190/2014 occorre procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni
societarie dell’ente, anche attraverso aggregazioni di società che svolgono servizi similari, in modo da
ottenere economie di spesa, se ne propone l’aggregazione con la società AMT S.p.A.
La fusione tra AMT e SOSTARE potrà fare conseguire nell’arco temporale di circa 18 mesi un risparmio di
costi pari a circa €. 400.000,00 su base annua.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
OBIETTIVI
- equilibrio del conto economico 2015 tramite
o
riduzione di circa €. 100.000,00 dei costi di gestione
o
incremento entrate da rimodulazione tariffaria
- nuovo contratto di servizio con il comune
o
rimodulazione tariffaria
o
riduzione del costo per il comune del contratto di servizi di almeno il 20%
- dal 2016 fusione con AMT – risparmio dei costi di ulteriori € 400.000,00 a regime
CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI
- giugno 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune
- giugno 2015 delibera di CC in ordine alla fusione tra Sostare e AMT
- dicembre 2015 fusione Sostare AMT
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 17
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
S.I.S. – Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale totale
€ 4.691.060,00
Valore unitario azioni/quote
€ 1,00
N° azioni/quote
139289
Valore sottoscritto
€ 139.289,00
Quota percentuale
10,01%
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
Realizzazione e gestione interporti, autoporti, centri merci, piattaforme logistiche in forma diretta
e/o per mezzo di società controllate su aree pubbliche e di Enti di Pubblico interesse
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
2011: - 921.545,00
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
2012: - 776.362,00
2013: - 712.852,00
La perdita è fisiologica in quanto connaturata alla mission della società, avente come scopo la
realizzazione degli Interporti. L’interporto di Catania è in fase di realizzazione, su quattro lotti da
realizzare; uno è completo, un’altro lo è al 90%, i due rimanenti sono da realizzare.
N° dipendenti: 13
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Alessandro Albanese
Consigliere: Giovanni Amico
Consigliere: Caterina Montebello
Descrizione della
governance
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Maria Sole Vizzini
Sindaco: Mario Brancato
Sindaco: Gioacchino Ugo Ruggeri
Sindaco supplente: Domenico Drago
Sindaco supplente: Alessandro Polizzotto
REVISORE UNICO – Rosaria Mazzola
Finalità istituzionali
della Società
La strategia che SIS (Società degli Interporti Siciliani) ha individuato, ponendola alla valutazione degli
enti competenti - e in specifico della Regione Siciliana – è quella della Piattaforma Logistica Siciliana
(PLS), il Sistema logistico regionale
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
NO
§ Motivazioni
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Valutazione e motivazioni della
scelta di mantenimento/dismissione
Per le motivazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.49/2011
se ne conferma la dismissione
SI
Attività analoghe ad
altre Società
NO
§ Se si indicare in quali altre Società
Costo Organi
Amministrativi
€ 110.000,00 erogati dalla Società
Costo Contratto di
Servizi
Eventuali oneri
aggiuntivi
S.I.S. – Società degli Interporti Siciliani
La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un interporto ai sensi della Legge n. 240/1990.
La Società non svolge alcun servizio per il Comune di Catania.
Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della
partecipazione detenuta dal Comune di Catania nella Società.
Per le motivazioni di cui alla citata deliberazione, se ne conferma la dismissione.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione. Ove il Comune non dismettesse la partecipazione potrebbe essere tenuto a sostenere gli
oneri della ricapitalizzazione.
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
Allegato “D” alla Delibera di G.M. n° 33 del 30/03/2015
Scheda n° 18
COMUNE DI CATANIA
SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07
E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014
Denominazione
SIDRA S.p.A.
Forma giuridica
Società per Azioni
Società
Capitale totale
€ 30.000.000,00
Valore unitario azioni/quote
€ 10,00
N° azioni/quote
3.000.000
Valore sottoscritto
€ 30.000.000,00
Quota percentuale
100 %
Capitale sociale
Capitale sottoscritto
dal Comune di Catania
Descrizione dettagliata
dell’oggetto sociale
§ Risultanze dei
bilanci dell’ultimo
triennio
§ Indicazioni e
valutazioni delle
cause di eventuali
perdite
Numero lavoratori
impiegati/Numero
Amministratori
Descrizione della
governance
Gestione delle risorse idriche
2011: 17.254,00
2012: 1.722.757,00
2013: - 2.131.606,00
La perdita è determinata dalla svalutazione del credito verso gli utenti, che ha generato un
accantonamento prudenziale al fondo svalutazione.
N° dipendenti: 146
N° amministratori: 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Emilio Giardina
Consigliere: Alessandro Noto
Consigliere: Eugenia Messina
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Salvatore Gigliuto
Sindaco: Carmela Ficara
Sindaco: Salvatore Nicotra
Sindaco supplente: Marco Vitale
Sindaco supplente: Valeria Stancanelli
DIRETTORE GENERALE – Osvaldo De Gregoriis
DIRETTORE TECNICO – Antonino Olivo
Finalità istituzionali
della Società
Gestione Servizio idrico integrato
§ Compatibilità della partecipazione
del Comune nel quadro delle vigenti
norme di legge e secondo i profili di
competenza
§ Ruolo del Comune all’interno delle
partecipate e dei suoi rappresentanti
all’interno degli organi di governo
delle partecipate stesse
Socio proprietario
Valutazione e motivazioni della
scelta di mantenimento/dismissione
L’ente si determinerà dopo l’emanazione delle discipline
regionali in materia di servizi idrici integrati
SI
Attività analoghe ad
altre Società
§ Se si indicare in quali altre Società:
Costo Organi
Amministrativi
Il Comune non ha oneri finanziari.
Costo Contratto di
Servizi
La copertura dei costi deriva dalle tariffe.
Eventuali oneri
aggiuntivi
NO
Nelle more dell’istituzione dei nuovi ambiti ottimali e della
L.R. sul servizio idrico integrato, il Comune deve mantenerla
ai sensi della L.R. 2/2013
§ Motivazioni
Motivazione del
mantenimento o
meno
SI
NO
ACOSET S.p.A.
//
SIDRA S.p.A.
La Società è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 07/04/2000 per effetto della
trasformazione dell’azienda speciale servizi idrici ambientali in Società per azioni, ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. n. 267/00.
Gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Catania (fatta eccezione per la porzione servita da Acoset)
ai sensi dell’art. 32 lett. f) della L. 142/90 come introdotta in Sicilia con Legge regionale n. 48/91 e degli artt.
4 e 9 della Legge n. 36/94.
Nell’anno 2014 è stata avviata un’importante azione di miglioramento della gestione tipica, con incremento
dei ricavi da vendita per circa € 2.100.000,00 ed una contestuale riduzione dei costi di acquisto acqua
(-9,44% pari ad € 492.449,00) e risparmio energia (-3,04% pari ad € 225.243,00). Nel 2015 i risultati
raggiunti nel 2014 potranno consolidarsi in positivo.
Sul mantenimento o meno della totalità delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo
l’emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte
del territorio catanese ne comporta la scelta di mantenimento, confermando quanto già determinato dal
Consiglio Comunale con deliberazione di n. 49/2012.
Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della
partecipazione.
F.to
Il Direttore Generale
(dott.ssa Antonina Liotta)
F.to
L’Assessore alle Partecipate
(avv. Giuseppe Girlando)
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D – Schede ricognizione L.244-2007 e L.190-2014