LA GIUSTIZIA COS’E’ LA GIUSTIZIA? LA GIUSTIZIA COSA SIGNIFICA LA MASSIMA DI GIUSTINIANO «a ciascuno il suo»? LA GIUSTIZIA Che significato dare alla massima «tratta gli uguali in modo uguale e i diversi in modo diverso»? LA GIUSTIZIA DOMANDA: Si può rinunciare alla giustizia per la libertà? E alla libertà per la giustizia? LA GIUSTIZIA Don Milani: «Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è obbedirle. Posso solo dire loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini ed osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzioneranno il sopruso del più forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.» COS’E’ LA GIUSTIZIA La storia del mondo è una storia di INGIUSTIZIE La Giustizia nell’antichità Nella Bibbia la giustizia corrisponde alla fedeltà nel patto con Dio. Per Aristotele la schiavitù era conforme al diritto naturale. Per Platone ‘la natura vuole servi e padroni’. In età romana erano le leggi, garantite dalla spada Per i Padri della Chiesa ‘la natura è il regno dell’eguaglianza e della dignità umana’. LA GIUSTIZIA NELL’ETA’ MODERNA Per Spencer (evoluzionismo darwiniano) ‘solo la natura assicura i necessari ricambi’ Per Himmler ‘eliminando i deboli, ubbidiamo agli ordini della natura’ Le moderne Costituzioni, pur tenendone conto, rifiutano la ‘scientificità’ della ‘natura’ applicando il diritto dovere della discussione critica. QUESTIONI APERTE CHI DEVE GUIDARE L’AGIRE UMANO? 1) LA NATURA 2) LA GIUSTIZIA LA GIUSTIZIA Difficoltà di definire ciò che è giusto e ciò che non lo è. Esiste una giustizia assoluta, valida per tutti? La ‘giustizia’ non si sottrae alla pluralità dei punti di vista. CRITERI ASSOLUTI DI GIUSTIZIA ‘Unicuique suum tribuere’ (a ciascuno il suo) Tratta gli uguali in modo uguale e i diversi in modo diverso A ciascuno secondo i suoi meriti La massima felicità divisa nel maggior numero IL VUOTO DEI CRITERI ASSOLUTI DI GIUSTIZIA I criteri assoluti di giustizia sono tutti privi di contenuto perché rimane sempre indefinito il ‘suum’, ossia ciò che spetta ad ognuno di noi. La conclusione è che questi criteri (massime) di giustizia sono del tutto relativi e vuoti di contenuto. Il vuoto può però essere riempiti da un programma politico attraverso il potere legislativo. LA DIFFICOLTA’ DELLA COMPRENSIONE Se manca una definizione unanimemente accettabile del concetto di giustizia, come possiamo definire ciò che è giusto e ciò che non lo è? Quale può essere il punto di partenza che ci permette di capire meglio il significato di giustizia? IL SENTIMENTO DI GIUSTIZIA Il ricorso alla non-violenza Il sogno di un mondo migliore In un mondo ingiusto chi è innocente? Il nostro benessere è davvero senza colpa? Cosa siamo disposti a rinunciare per cancellare un’ingiustizia? DALLA PARTE DEI DEBOLI Vi sono due modi di affrontare il tema della giustizia: quello dei potenti e quello degli inermi. Don Milani: “Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la giustizia e’ obbedire alle leggi…Essi dovranno onorare le leggi quando sono giuste, quando sono la forza del debole, e quando vedranno che (le leggi) non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate”. IL PRINCIPIO DI GIUSTIZIA Nasce dalla domanda di ‘giustizia’ quando si è posti di fronte all’ingiustizia. Nasce dal sentimento umano (speranza, sogno) È il presupposto che ci illumina sull’esistenza o meno di una legge giusta Sta sempre dalla parte del più debole L’Amministrazione della GIUSTIZIA Legge e giustizia non coincidono obbligatoriamente. L’applicazione della legge non può prescindere dal raccordare la legge all’evoluzione della storia. Il Giudice e la Giustizia La legge è espressione della forza ‘positiva’ e il giudice deve valutarne la sua legittimità alla luce dell’esigenza di giustizia. Zagrebelsky: “Il giudice che è solo scrupoloso osservante della legge non è un buon giudice” Modalità classiche di intendere la GIUSTIZIA Giustizia distributiva mira a distribuire equamente le risorse ed è un modo di intendere la giustizia che ha prodotto ideologie, movimenti politici, lotte sociali. Giustizia retributiva È l’idea del contrappasso o della legge biblica “occhio per occhio”. La giustizia distribuisce pene e premi e si fonda sulla vendetta o sulla riconoscenza. Nella giustizia retributiva si riconosce il “darwinismo sociale” di Spencer. ALLA RICERCA DI UNA POSSIBILE CONCLUSIONE Se non esiste un teorema sulla giustizia esiste una diffusa domanda di giustizia. L’idea di giustizia è un’idea relativa a a chi la professa. Ma per non scadere nel nichilismo del diritto occorre rimanere al MINIMO, al fondamentale. IL FONDAMENTO DELLA GIUSTIZIA IL MINIMO STA NELLA DOMANDA: Siamo disposti a sacrificare un innocente sull’altare di un fine più elevato? Ossia: diventa lecito il male prodotto ad un essere umano innocente a fronte della salvezza dell’umanità? IL DRAMMA DELLA RISPOSTA SI: siamo all’inizio di una guerra di tutti contro tutti NO: Se rimaniamo dalla parte degli inermi e degli innocenti. LA CONTRADDIZIONE CONTEMPORANEA La contraddizione del NO: Siamo di fronte alla grande ipocrisia della storia umana. Come giustifichiamo la guerra preventiva, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, i bambini soldato, la segregazione, la guerra etnica? Chi è senza colpa? CONCLUSIONI Non esiste una definizione accettabile per tutti di giustizia e quelle esistenti sono prive di contenuto in quanto l’idea di giustizia è un’idea ‘relativa’ e non assoluta. CONCLUSIONI Il potere (qualunque esso sia) tende ad appropriarsi del concetto di giustizia attraverso la legge positiva. Ma, per definizione, la legge non è né giusta né ingiusta. E’ solo legale. CONCLUSIONI Quando gli uomini si trovano di fronte ad una legge che contraddice il comune sentimento di giustizia allora ci si dovrà battere per cambiare quella legge. CONCLUSIONI La giustizia, come la moneta, ha due facce o due modi di essere letta: l’una è quella del potere, della forza. L’altra è quella di chi subisce quel potere. Noi possiamo scegliere tra questa duplice lettura affidandoci al sentimento della giustizia. Scegliere da che parte stare: dalla parte del più forte o dalla parte del più debole, tenendo conto che esiste una generale, quanto antica, domanda giustizia che riguarda più la vittima del potente, più il debole che il forte. Una domanda, una sete, della quale il potere non potrà mai appropriarsi. CONCLUSIONI La bussola che ci deve guidare non è la natura ma la ricerca di giustizia. Di fronte a leggi crudeli della natura la giustizia impone di agire contro la natura stessa CONCLUSIONI Se dovessimo adottare una massima in tema di giustizia, questa potrebbe essere: non sono disposto a sacrificare un innocente neppure di fronte al più sublime degli ideali SULLA GIUSTIZIA 1) due modi di affrontare la giustizia: quello dei potenti e quello degli inermi 2) non esistono criteri razionali di giustizia 3) solo la giustizia degli inermi ha contenuto SULLA GIUSTIZIA La legge, di per sé, non è né giusta, né ingiusta. E’ solo la legge. IL ‘SENSO’ DELLA GIUSTIZIA STIMOLO EMOZIONE RAGIONE SENTIMENTO COLLETTIVO Cos’e’ la giustizia? E’ LA PERCEZIONE DI UN SENTIMENTO CHE RIFLETTE NON LA GIUSTIZIA MA IL RIFIUTO DELL’INGIUSTIZIA in altre parole è il rifiuto dell’ingiustizia attraverso il consolidamento di emozioni collettive mediate dalla ragione. LE EMOZIONI COLLETTIVE Per Zagrebelsky: “Se, di fronte ad un medesimo evento di significato sociale, le reazioni emotive sono le più varie o addirittura opposte, se per uno è egoismo ciò che per altri è altruismo, se il compimento del dovere è mancanza di iniziativa personale, se il rispetto della legge è mancanza di gusto per il rischio, se la corruzione della giustizia è legittima difesa,… se tutto ciò che dovrebbe avere valore collettivo suscita indifferenza e fastidio, il tessuto morale di un popolo è distrutto e la legge, se legge ci sarà, non sarà altro che forza imposta, priva di legittimità morale e perciò fragile ed oppressiva.” Sentimento e ragione per Kelsen il sentimento di giustizia è relativo a chi lo professa. Per Zagrebelsky occorre STARE AL MINIMO ossia al livello di immediata percezione dell’ingiustizia che mette in moto il sentimento e mette a tacere la ragione. Più ci si allontana dal minimo, dal sentimento, più la ragione fa valere le sue ‘ragioni’. LA ‘PRIMA’ DOMANDA VI E’ UNA RAGIONE PER LA QUALE SIA LECITO IL MALE INFERTO ALL’INNOCENTE? LA RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA ALLA LUCE DELLA RAGIONE La ragione giustifica il male La ipocrita giustificazione del male alla luce della ragione Il male può essere giustificato razionalmente come prezzo del progresso. La giustificazione del male è la grande ipocrisia dei nostri tempi. SENTIMENTO E RAGIONE EMOZIONALMENTE, SENTIMENTALMENTE, IL MALE NON E’ GIUSTIFICABILE RAZIONALMENTE, IL MALE E’ GIUSTIFICABILE IL DILEMMA Il conflitto tra sentimento e ragione e’ superabile? Come? IL CRITERIO DEL GIUSTO E DELL’INGIUSTO ossia come dare contenuto alla domanda di giustizia Per don Milani occorre osservare la legge quando è ‘la forza del debole’ e rifiutarla quando ‘sanziona il sopruso del più forte’ IL CRITERIO DEL GIUSTO E DELL’INGIUSTO Per Zagrebelsky: La ricerca di giustizia, o meglio la rivolta all’ingiustizia, necessita di passione, di sentimento. Ma anche di razionalità. IL MINIMO DI CIO’ CHE POSSIAMO FARE E’ RISPONDERE ALLA DOMANDA SUPREMA IN QUESTO MODO: non sono disposto a sacrificare un innocente neppure di fronte al più sublime degli ideali. L’INGHILTERRA TRA IL XII E XIII SECOLO L’Inghilterra è una monarchia feudale Il Re esercita la sua attività in quanto ‘unto dal Signore’. Il suo compito è guidare il popolo verso la ‘salvezza’. Non esercita poteri sacramentali ma con il vescovo condivide il magistero della predicazione. Con la Chiesa, che lo ha investito della sua carica, mantiene un forte legame. Infatti, il Re si sente in diritto di nominare i suoi vescovi e gli abati soggetti alla sua influenza, vigila sull’ortodossia dei sudditi, convoca e presiede i concili, ecc. La Chiesa, dal suo canto, esige delle garanzie: la spada che affida al Re serve a difendere il Regno e quindi la Chiesa, il clero con i suoi beni e i poveri. IL REGNO D’INGHILTERRA Dopo la scomparsa dell’impero romano, l’Inghilterra è terra di invasioni: angli e sassoni che scacciano i Celti verso l’attuale Galles. Nei secoli successivi si verifica l’espansione del cristianesimo e l’unificazione politica del regno. Nel 1066, dopo una serie di battaglie, viene incoronato re il normanno Guglielmo di Normandia e l'antica popolazione di stirpe anglosassone fu espropriata dalla classe dirigente di origine normanna che deteneva i principali uffici civili ed ecclesiastici. IL REGNO D’INGHILTERRA Nella prima metà dell’XII secolo si estingue la dinastia di Guglielmo e il trono passa a Enrico II che da inizio alla dinastia del Plantageneti e ad un forte scontro con la Chiesa romana sulla quale il re voleva estendere la propria autorità. (uccisione dell’arcivescovo di Canterbury, Tommaso Becket). Ad Enrico II succede Riccardo I (cuor di leone) impegnatissimo nelle crociate e quasi sempre assente dall’Inghilterra. Riccardo I si impegna in una guerra con la Francia (Filippo II) per la difesa dei feudi inglesi in terra francese. Il sistema giudiziario (1154 - 1189) Strumenti per assicurare il primato della giustizia regia sulla giustizia signorile - - Re come tutore della pace contro le ingiustizie di conti e baroni tramite l’attribuzione di poteri di controllo e di comando agli sheriffs di nomina regia Lo strumento di giustizia è il writ L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ANGLOSASSONE A livello territoriale (hundred) vi è un tribunale che giudicava in caso di furto e smarrimento di bestiame. A livello più alto, il Paese è diviso in ‘shire’ il cui tribunale si occupa delle liti sul possesso delle terre, di controversie ecclesiastiche e delibera su tutti gli aspetti del governo locale. Al tribunale dello shire, il Re indirizza lettere, ordini, suggerimenti (i cosiddetti ‘writs’). WRIT: strumento DELL’ORDINE PUBBLICO Il writ, anche chiamato breve o writ of right, era scritto in latino, su pergamena e presentava il sigillo reale. Esso, anche se materialmente veniva elaborato dal Cancelliere, consisteva in un ordine del Re e, nei casi di controversie, di comparizione dinanzi al giudice. Il Re nell’Inghilterra del XII secolo Oltre al WRITS, che permetteva al Re di far sentire la propria voce in tutto il Regno, il sovrano assicurava se stesso attraverso: Il reclutamento delle truppe formate da guerrieri nobili accompagnati da contingenti di uomini liberi I domini diretti della Corona Un numero crescente di sceriffi, i tribunali dello ‘shire’ Le entrate consuetudinarie come quelle di albergheria, tasse giudiziarie, tasse per il mantenimento dell’esercito e della flotta. Tasse straordinarie (‘danegeld’) e contributi da conti e baroni, in caso di conflitti armati con altri paesi. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ANGLOSASSONE In realtà, i signori locali (conti, baroni, ecc.) conservano nei loro territori una serie di diritti tradizionali con i quali sovraintendevano al commercio del bestiame e sui prodotti della terra, in cambio di una tassa e del diritto di processare e punire i ladri. A questa ‘privatizzazione’ della giustizia si deve aggiungere l’autorizzazione del Re per punire i fuorilegge, coloro che tendevano agguati, che violavano le proprietà private e infrangevano la pace del re. DIRITTI E STRUMENTI NEL PROCESSO INGLESE Lo sheriff, nominato dal Re, sovraintende il processo Nelle cause sulla titolarità di beni fondiari, il convenuto può provare i suoi diritti, invece che con il duello giudiziario, con la presenza giurata di dodici vicini, persone probe che dovevano testimoniare se ritenessero che la sottrazione del possesso fosse legittima oppure no (assize of novel disseisin) Nelle cause possessorie testimonianza giurata di un gruppo di vicini (petty jury) sulla proprietà o sul possesso di un bene MAGNA CHARTA 1215-1225) Riconoscimento di diritti e poteri dei baroni del Regno Nessun libero sia imprigionato o privato della libertà … se non in seguito al legale giudizio dei suoi pari o secondo il diritto del luogo (habeas corpus) CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO La rivolta dei feudatari e degli ecclesiastici scoppiata contro il re Giovanni approfittando della sconfitta da lui subita in Francia con la perdita della Normandia, riuscì vittoriosa e costrinse il re a entrare in trattative con i rappresentanti dei baroni. Nei 63 articoli del documento il re si impegnava a rispettare una serie di diritti feudali e di libertà fondamentali. DIRITTI E LIBERTA’ In essi veniva sancito, ad esempio, il principio dell’habeas corpus che aboliva ogni arresto arbitrario per ordine del re e l’impegno di non condannare nessun suddito se non in base a regolare giudizio dei suoi pari; alla Chiesa d’Inghilterra erano riconosciuti i diritti e le libertà tradizionali; città, borghi e ville conservavano le loro libertà e i loro costumi; si vietava al re di imporre tributi LA LETTERA DI SCOMUNICA DEL DOCUMENTO Sottoscritta la Magna Charta, il papa Innocenzo III, benché avesse dato il suo consenso alla redazione, fece pervenire una lettera di scomunica del documento. Il papa minacciava di scomunica anche il re, i baroni e chiunque avesse osato osservare i suoi dettami. In questa occasione, Innocenzo III ricordava di essere il signore feudale dell’Inghilterra e dell’Irlanda, che dal re Giovanni erano state cedute a San Pietro e nuovamente ottenute come feudo, dietro pagamento di 1.000 marchi per anno, e ciò col vincolo del giuramento. PROMULGAZIONE DELLA MAGNA CHARTA La Magna Charta fu comunque promulgata e confermata l’anno successivo (1216) da Enrico III, che ridusse gli articoli da 63 a 47, e ulteriormente promulgata nel 1225 nella forma che è rimasta in vigore, pur con modificazioni, fino al nostro tempo. La Magna Charta, fondamento di una nuova concezione delle libertà costituzionali, assume un significato rilevante per l’uso ideologico che ne sarebbe stato fatto nei secoli successivi – e in particolare nel Seicento – ai fini della legittimazione di un nuovo assetto GLI ARTICOLI DELLA MAGNA CHARTA • Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari della foresta, sceriffi, intendenti, servitori ed a tutti i suoi balivi [o bàiuli, pubblici ufficiali] e fedeli sudditi, salute. Sappiate che noi, per timore di Dio e per la salvezza dell'anima nostra e di quella di tutti i nostri predecessori ed eredi, per l'onore di Dio ed il prestigio della santa Chiesa, e per la riforma del regno nostro, su consiglio dei nostri venerabili padri, Stefano arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l'Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa [...] ed altri nostri fedeli sudditi: [1] In primo luogo abbiamo concesso a Dio ed abbiamo confermato con questa nostra carta, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa inglese sia libera, ed abbia i suoi diritti integri e le sue libertà intatte. [...] Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi per sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi. ARTICOLI 9 - 20 • [...] [9] Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito, né coloro che hanno prestato le garanzie per il debitore subiscano danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il debito; e se il principale debitore non riesce a pagare il debito perché non ha nulla con cui pagarlo, i garanti rispondano per il debito, e se questi lo desiderano, ricevano le terre e le rendite del debitore sino a quando abbiano ricevuta soddisfazione per il debito pagato per suo conto, a meno che il principale debitore dimostri che ha soddisfatto i suoi obblighi verso i garanti. [...] [13] La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, ville e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini. [...] [16] Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo feudale. [...] [20] Un uomo libero non sia punito con una multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una grossa colpa sia multato secondo la sua gravità, rimanendo salvi i suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti, salve le loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato, salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di probi uomini del vicinato. ARTICOLI 21 - 40 • [21] Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e soltanto in proporzione alla natura del reato. [22] Nessun religioso sia multato per i suoi benefici laici, fuorché nella maniera degli altri suddetti e senza riferimento alla misura del suo beneficio ecclesiastico. [23] Né una comunità né un uomo singolo siano costretti a costruire ponti tra le sponde dei fiumi, eccettuati coloro che debbono farlo legalmente per antica consuetudine. [...] [30] Nessuno sceriffo nostro balivo o alcun altro prenda cavalli o carri di alcun uomo libero per lavori di trasporto senza il consenso di quell'uomo libero. [31] Né noi né i nostri balivi prenderemo il legname di altri per i nostri castelli o altre nostre necessità senza il consenso del proprietario del bosco. [32] Noi non terremo per piú di un anno ed un giorno le terre di coloro che sono stati imprigionati per fellonia [infedeltà verso il proprio signore], ed allora le terre saranno restituite ai signori dei feudi. [...] [39] Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manderemo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio di suoi pari o secondo la legge del regno. [40] A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il diritto e la giustizia. ARTICOLI 61 - 63 • [...] [61] Poiché inoltre abbiamo concesso tutte le cose suddette per Dio, per la riforma del regno nostro e la migliore risoluzione della discordia che è sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché desideriamo che essi godano queste cose integralmente e stabilmente, diamo e concediamo loro la seguente sicurezza: cioè, che i baroni eleggano quei venticinque baroni del regno che essi desiderano, i quali con tutte le loro forze debbono osservare, mantenere e far osservare la pace e le libertà che abbiamo concesso e confermato loro con questa nostra carta, cosí che, se noi o il nostro giudice o i nostri balivi o uno qualsiasi dei nostri funzionari commettiamo mancanza contro chiunque in qualunque maniera, o trasgrediamo uno qualsiasi degli articoli di pace o di sicurezza, e l'offesa è denunciata a quattro dei suddetti venticinque baroni, quei quattro baroni vengano da noi, o dal nostro giudice, se noi ci trovassimo fuori del regno, e la portino a nostra conoscenza e chiedano che noi la correggiamo senza indugio. E se noi, o il nostro giudice nel caso ci trovassimo fuori del regno, non correggessimo l'offesa entro quaranta giorni dal momento in cui è stata portata a conoscenza nostra o del nostro giudice se ci trovassimo fuori del regno, i suddetti quattro baroni riferiscano il caso ai rimanenti dei venticinque baroni, i quali tutti insieme alla comunità di tutto il regno, ci danneggeranno e molesteranno in ogni maniera che potranno, cioè impadronendosi di castelli, terre e proprietà, ed in altre maniere che potranno, restando salva la nostra persona e quelle della regina e dei nostri figli sino a che, a loro giudizio, sia stata corretta l'offesa, e quando sarà stata corretta essi ci obbediranno come facevano prima. E chiunque nel regno lo voglia può prestare giuramento di obbedire agli ordini dei suddetti venticinque baroni in esecuzione di tutte le cose suddette e di unirsi a loro per molestarci per quanto lo possa, e noi pubblicamente e liberamente permettiamo a chiunque lo desideri di prestare tale giuramento, e non proibiremo mai ad alcuno di prestarlo. [...] [...] [63] Per queste ragioni desideriamo e fermamente comandiamo che la Chiesa inglese sia libera e che gli uomini del nostro regno abbiano e conservino tutte le suddette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente, per loro ed i loro eredi da noi e dai nostri eredi, in tutte le cose ed i luoghi per sempre, come è stato detto. Inoltre è stato giurato, sia da parte nostra che da parte dei baroni che tutte le cose suddette saranno osservate in buona fede e senza cattive intenzioni. Testimoni i suddetti e molti altri. Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede tra Windsor e Staines, il 15 giugno, nel diciassettesimo anno del nostro regno. SERRATA DEI WRITS statuto di Westminster 1285 I Conti ottengono che la cancelleria regia non emani nuove forme di writs soprattutto per non perdere potere in materia giudiziaria. Rimangono i writs già in uso che possono essere applicati anche per analogia L’HABEAS CORPUS Costituisce il principio fondamentale della Magna Carta. Sostanzialmente stabilisce il diritto di ogni suddito di reclamare il giudizio di una corte reale, sottraendo così lo stesso suddito di essere soggetto a giurisdizioni locali e signorili. Su richiesta della persona arrestata e contro una detenzione ingiustificata, questa fa ricorso al giudice che ne ordina l’esibizione davanti a sé. Diviene così la maggiore garanzia rispetto all’arbitrio signorile. In Italia art. 391 c.p.p. (convalida arresto) e 13, 24 e 25 Costit. COMMON LAW Il sistema giuridico inglese DUE MODELLI DI ‘GIUSTIZIA’ nella storia La ‘giustizia’ viene amministrata dai tribunali attraverso l’applicazione della legge. Storicamente vi sono due ‘modelli’ di ‘legge’ A) la ‘legge’ orale (legge ‘naturale’) B) la legge scritta (legge ‘positiva’) DIFFERENZA TRA ‘LEGALITA’ E LEGITTIMITA’ RICHIESTA DI GIUSTIZIA E RIPARAZIONE DEL TORTO La richiesta di giustizia avviene tramite il ricorso all’ordinamento giudiziario. Storicamente, nell’Europa continentale, l’ordinamento era fondato sul diritto romano, ossia sulla regola scritta. Oggi è definito come ‘civil law’ Nel mondo anglosassone la tradizione giuridica era invece fondata sul ‘precedente giudiziario’, definito come ‘common law’ Differenze tra ‘common’ e ‘civil’ law La Common law si sviluppa sulla base delle consuetudini che preesistono alla legge scritta e continua ad essere applicata anche dopo la raccolta scritta delle regole Il Civil law si sviluppa partendo da principi legali generali e sulla base di un’ampia elaborazione dottrinale. Differenze tra ‘common’ e ‘civil’ law In realtà sono le differenze di carattere ‘ideologico’ che caratterizzano i due sistemi. Uno rifugge dalla codificazione e si basa sulla giurisprudenza. Il ‘common law’ riconosce come ‘diritto scritto’ la raccolta delle sentenze emesse. L’altro si basa essenzialmente sulla codificazione Differenze tra ‘common’ e ‘civil’ law Ne caso di common law sono quindi i giudici che ‘fanno’ il diritto. La principale fonte di ‘diritto’ sono i ‘casi’ (le decisioni sul singolo ‘caso) e le norme scritte sono utilizzate in modo molto restrittivo. Nel civil law i giudici devono sottostare alla legge votata dall’organo legislativo ed utilizzano l’analogia per colmare eventuali lacune. LA SEPARAZIONE DEI POTERI Nel common low i giudici fungono da ‘contrappeso’ al potere politico ed esercitano, dunque, una grande influenza. Nella civil law i giudici fanno parte della magistratura vista come uno dei tre poteri dello Stato. Non si contrappone al potere politico ma si limita ad applicarne le leggi. LA NOMINA DEI GIUDICI CIVIL LAW Concorso pubblico per laureati in Giurisprudenza ed iscritti all’albo professionale Tre gradi di giudizio Corte Costituzionale nominata : 1/3 Pres. Rep. 1/3 Parlam. 1/3 Magistr. COMMON LAW negli Stati Uniti La Corte Suprema degli Stati Uniti corrisponde alla nostra Corte Costituzionale Il sistema giudiziario è articolato su due livelli: quello federale e quello statale. Livello Federale: Ci si occupa di materie tutelate dalla Costituzione, sicurezza, crimini contro lo Stato (es. assassinio del Presidente) I giudici federali e i Procuratori sono nominati dal Presidente e confermati dal Senato Ogni processo ha 3 gradi di giudizio: 1° grado, Appello, Corte Suprema Federale. Livello Statale Tutto ciò che non è di competenza federale spetta allo Stato I Giudici statali e i Procuratori sono eletti dal popolo mediamente per 4 anni e generalmente, nelle elezioni, sono appoggiati più o meno chiaramente dalle due formazioni politiche maggiori. Ogni processo ha 3 gradi di giudizio: 1° grado, Appello, Corte Suprema dello Stato. DIFFERENZE CIVIL LAW Caratterizzato dalla predominante importanza del c.d. diritto scritto (o codificato), o diritto di creazione parlamentare, ritenuto perciò espressione di scelte democratiche. Il diritto parlamentare (scritto) vincola tutti, anche i giudici. I giudici non possono "creare" regole di diritto, essi si devono limitare ad applicare le norme stabilite in generale dalla legge. Essi devono cercare nella legge, quindi, la regola da applicare ai singoli casi che devono decidere COMMON LAW Caratterizzato dalla predominante importanza del c.d. case law, o diritto di creazione giudiziale. Il giudice, infatti, è considerato quasi un "oracolo", cioè il soggetto che esprime la vera "coscienza generale". I giudici sono vincolati dalle "regole precedenti", cioè quando decidono un caso devono applicare la regola che un giudice, in un caso identico, ha applicato prima di loro. Possono applicare una regola diversa solo se il loro "caso" presenta dei fatti "diversi" da quello precedentemente deciso da altri giudici. DIFFERENZE CIVIL LAW Nel dialogo parlamentare si elaborano le regole "generali" che sembrano referibili per l'intera collettività, a prescindere dai singoli casi concreti. La legge pone delle regole "generali ed astratte", che esprimono le soluzioni ritenute "generalmente" preferibili, cioè le migliori nella maggioranza dei casi, pur tenendo conto che le stesse regole – in specifici casi concreti – potrebbero rivelarsi "ingiuste". COMMON LAW Le regole giuridiche vengono prevalentemente "elaborate" dal giudice nell'analisi del caso concreto. Ci sono, naturalmente, anche norme di produzione "parlamentare" (c.d. statutes) ma tendenzialmente vengono considerate come semplici "raccolte, sintesi e ripetizioni" delle norme "elaborate" dai giudici. DIFFERENZE CIVIL LAW Visione "sociale" molto sviluppata: lo Stato protegge gli interessi di carattere generale, la legge si preoccupa di proteggere le parti economicamente e socialmente deboli; si ritiene che solo mantenendo un ragionevole equilibrio tra le parti (con l'utilizzo di norme imperative di tutela) si possa consentire uno sviluppo ordinato e pacifico dei rapporti economici e sociali. Si ritiene che la "legge del più forte" di per sé porti a forti squilibri e sia, in ultima istanza, dannosa per l'intero sistema soci-economico. COMMON LAW Visione fortemente individualistica e "avversariale": i rapporti tra privati vengono gestiti senza (tendenziale) interferenza da parte dello Stato, che da parte sua non deve particolare protezione ai cittadini. Ognuno deve preoccuparsi di proteggere da sé, nel migliore dei modi per lui possibile, i propri interessi. C'è una diffusa convinzione che il mercato si autoregoli, trovando da sé le soluzioni migliori, nonostante le numerose e continue smentite che tale opinione riceve. VANTAGGI CIVIL LAW frutto di scelte parlamentari, quindi democratiche e generalizzate; - prevedibilità e certezza dei diritti; - sviluppo sistematico, non casuale; - facilita la conoscenza delle norme da parte di tutti; - il giudice non può decidere il caso secondo le sue personali sensibilità, bensì è strettamente vincolato alle scelte normative svolte dal parlamento; - se il giudice decide con criteri "soggettivi", la sua decisione può essere annullata; - le modificazioni delle norme non hanno effetto retroattivo, si applicano solo per il futuro.. COMMON LAW consente al giudice di adattare la regola più facilmente al singolo caso concreto; - il giudice può essere più sensibile a istanze economiche e rispondere più rapidamente; - il giudice è vincolato alle decisioni precedenti, salvo che, a suo giudizio, le circostanze di fatto non comportino l'applicazione di una regola diversa; - è più flessibile; - il giudice può esprimere più rapidamente nuovi orientamenti sociali.. SVANTAGGI CIVIL LAW - regole generali che, in singoli casi concreti, possono non trovare adeguata applicazione; - modificabilità più "lenta", in quanto serve la procedura parlamentare; - è frutto di scelte politiche, meno sensibili, alle volte, a pure istanze economiche; - essendo frutto di scelte politiche, può essere l'espressione di una temporanea e volatile maggioranza; - un po’ più lenta a cogliere ed adottare nuove "sensibilità" legate a mutamenti sociali; - rigidità applicativa, non lascia al giudice quasi alcuno spazio di "adattamento creativo" della regola alle circostanze concrete del caso. COMMON LAW consente al giudice di adattare la regola più facilmente al singolo caso concreto; - il giudice può essere più sensibile a istanze economiche e rispondere più rapidamente; - il giudice è vincolato alle decisioni precedenti, salvo che, a suo giudizio, le circostanze di fatto non comportino l'applicazione di una regola diversa; - il giudice può esprimere più rapidamente nuovi orientamenti sociali. imprevedibilità: se sono state fatte molte "distinzioni" tra i vari casi simili decisi, può diventare impossibile prevedere quale sarà la regola applicata ad un certo caso; - sviluppo non sistematico ed armonico, bensì casuale , sulla base dei casi che vengono portati all'attenzione dei giudici. DIFFERENZE di Franco Cordero Ruolo, poteri e legittimazione del giudice nei due sistemi. Vorrei iniziare questo mio intervento sui rapporti tra common law e civil law nell’ottica del giudice civile italiano rammentando un episodio occorsomi diversi anni fa. Invitato a Londra a tenere un intervento sul tema dell’etica giudiziaria nell’ambito di un seminario organizzato dal Lord Chancellor’s Department e dall’Institut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi ritenni opportuno riferire in quella sede di un’esperienza vissuta nell’ambito della formation initiale impartita dalla Scuola Nazionale della Magistratura francese a Bordeaux ai giovani colleghi. Spiegai che a costoro veniva insegnato il difficile mestiere di magistrato anche tramite la simulazione di alcuni casi fittizi, in cui venivano chiamati, a turno, a svolgere il ruolo di giudice, parti ed avvocati. Ma la cosa più interessante, notai, era che, al termine di ognuno di quei jeux de rôle, si apriva tra i giovani auditeurs de justice una discussione sul comportamento tenuto da quel «giudice». Dissi che si trattava di un buon esempio, poiché i giudici dovevano, sin dall’inizio della loro carriera, abituarsi all’idea di essere a loro volta giudicati. Terminato il seminario, un alto magistrato inglese presente all’incontro, prendendomi bonariamente a braccetto, mi disse di non aver condiviso quella mia affermazione, poiché «when we sit as judges, only God is above us». Quella frase mi cadde addosso come un fulmine, fornendomi in un attimo la percezione della distanza abissale che separa i giudici che siedono sulle opposte sponde del canale della Manica. Il fatto è che – malgrado la sostanziale identità della funzione di giudicare – la figura del giudice nei sistemi di common law è qualcosa di ontologicamente diverso da quella del magistrato, così come lo intendiamo noi. L’uso del termine è da evitarsi, perché indica in inglese quella vastissima schiera di giudici non professionali, sovente non particolarmente qualificati (o per nulla qualificati) sul piano tecnico, su cui grava, in realtà, gran parte del lavoro giudiziario e con i quali noi magistrati professionali di civil law potremmo forse, invece, utilmente confrontarci. Tanto per fare un esempio, il sito web ufficiale del governo degli Stati uniti non esita ad ammettere che le Trial courts of limited jurisdiction, costituite da giudici non professionali e che sovente «are not required to have any formal legal training» sono quelle che in realtà «handle the bulk of litigation in the United States each year and constitute about 90 percent of all courts». La situazione non è sostanzialmente diversa in Gran Bretagna e negli altri Paesi di common law. A ciò s’aggiunga che questi cosiddetti ‘giudici’ sono assistiti da schiere di law clerks e segretari semplicemente impensabili da parte di chi, come il giudice italiano, non può fare i conti se non con la propria disperata solitudine. Le differenze divengono poi ancora più evidenti quando si pensa al modo di reclutamento, alla carriera e, soprattutto, ai poteri che competono ai giudici nei sistemi di common law. Nell’Europa continentale il magistrato è solitamente reclutato quando è ancora molto giovane, poco dopo il compimento degli studi universitari e comunque (almeno di regola) senza che neppure abbia iniziato la carriera forense o che vi si sia potuto affermare. Essenziale è dunque (specie oggi) il tema della formazione iniziale e continua, volta a trasmettere al giovane magistrato quelle conoscenze teoriche e pratiche che gli studi universitari non sono stati in grado di fornirgli. Negli ordinamenti di matrice anglosassone, al contrario, la nomina a giudice costituisce il coronamento di una carriera maturata attraverso l’esercizio per lunghi anni della professione di avvocato. Ma la differenza non è certo tutta qui. Il sistema di selezione nei Paesi europei continentali è fondamentalmente basato su di un concorso pubblico, aperto a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, sulla base di prove d’esame scritte e orali il cui svolgimento è predeterminato rigidamente. La valutazione, poi, deve seguire criteri obiettivi e ben precisi, dei quali è interprete ed applicatrice una commissione, la quale a sua volta è solitamente espressione (per lo meno nella sua componente maggioritaria) della magistratura stessa, tramite una selezione dei suoi componenti effettuata direttamente o indirettamente dall’organo di autogoverno del potere giudiziario e quindi con maggiori garanzie d’indipendenza dal potere politico. Di sicuro, altrettanto non può dirsi per la selezione dei giudici di common law, rimessa vuoi nelle mani dell’elettorato, vuoi del legislativo, vuoi (e più spesso ancora) del potere esecutivo. In ogni caso, l’immagine di «terzietà» che il giudice dovrebbe trasmettere appare sovente, specie negli U.S.A., appannata dal «vizio d’origine» legato alla nomina politica. Si noti che persino il già citato sito web ufficiale del governo degli Stati uniti non esita ad ammettere candidamente che il sistema elettivo dei giudici statali nuoce notevolmente alla loro immagine, rilevando come, anche nei casi in cui si cerchi di presentare un candidato come nonpartisan, finisce che «the political parties endorse individual judicial candidates and contribute to their campaigns so that the candidates acquire identification with one political party or another». Il che naturalmente non significa che l’idea dell’indipendenza del potere giudiziario sia estranea alla cultura d’oltre Oceano. Basti pensare al fatto che già la dichiarazione d’indipendenza del 1776 appare chiaramente ispirata ai principi enunciati da Montesquieu. E’ nota poi l’influenza esercitata, alla fine del XVIII secolo, da James Madison, un altro strenuo assertore della teoria della separation of powers, il quale, a differenza di Montesquieu, riconosce che il vero problema, nelle relazioni tra i tre poteri, consiste nella naturale tendenza che ciascuno di essi ha ad invadere le sfere di competenza altrui. Madison ha anche il merito di avere compreso e lucidamente espresso che una semplice demarcazione sulla carta («a mere demarkation on parchment») dei limiti costituzionali dei tre poteri dello Stato «non è sufficiente a garantire una tirannica concentrazione di tutti i poteri nelle stesse mani». Ma il sistema statunitense (come del resto gli altri sistemi di common law) non ha saputo poi elaborare strutture organizzative del potere giudiziario in grado di evolversi in veri e propri organismi d’autogoverno della magistratura. Le ragioni sono le più varie e sono strettamente legate a vari fattori, tra cui il modo di reclutamento e forse anche l’età dei candidati e la loro estrazione sociale e professionale. Sta di fatto che quelle strutture germogliate nell’esperienza continentale europea (occidentale) su di un tronco della struttura burocratica napoleonica, hanno saputo trasformarsi da semplici strumenti consultivi in veri e propri organi d’autogoverno del potere giudiziario, in grado d’assicurare un livello tendenzialmente piuttosto elevato d’indipendenza, sia esterna che interna, dei giudici e talora anche dei pubblici ministeri. Meno influenzata, di fatto, da criteri politici rispetto a quanto accade negli Stati Uniti, la scelta dei giudici in Gran Bretagna è comunque effettuata dal Secretary of State for Constitutional Affairs and Lord Chancellor e dal relativo Department for Constitutional Affairs (cioè dal Ministero della giustizia), in maniera sostanzialmente discrezionale, sulla base di criteri che per lungo tempo sono rimasti avvolti da una nebbia più fitta di quella del Tamigi Un luogo comune piuttosto diffuso (e che, sciaguratamente, sta prendendo piede anche presso di noi) vuole che l’elezione diretta dei giudici o la loro nomina da parte del legislativo o dell’esecutivo sia il sistema in astratto preferibile, in quanto in grado di fornire il più alto grado di legittimazione possibile. Ebbene, proprio i dati ufficiali squadernati ed illustrati dal già ricordato sito ufficiale del governo statunitense sembrano convincere dell’esatto contrario. Nonostante qualche rara eccezione, i giudici federali provengono esclusivamente dalle middle and uppermiddle classes e meno del 2% dei giudici distrettuali sono donne. Le minoranze razziali, ammette lo stesso sito ufficiale della Casa Bianca, «sono sottorappresentante sia in numero assoluto che in percentuale rispetto alla popolazione totale». Per ciò che attiene poi alle simpatie politiche, circa il 90% dei giudici distrettuali sono dello stesso partito politico del presidente che li ha nominati ed il 60% di essi può vantare (se così si può dire per un giudice) un passato di attivo impegno in un partito politico. E la musica non cambia di molto se si considera il livello degli giudici statali, dove, verso la metà degli anni Novanta, solo il 14% del totale (ivi compresi i magistrates) erano donne e solo il 6% erano «either African American, Hispanic, or Asian American» (il che, detto per inciso, non fa molto onore ad un Paese che vuole presentarsi come un melting pot di etnie e di culture diverse).