ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 011P)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
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NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI CONTRATTUALI
GLOSSARIO
FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA
FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E ALL’ASSICURATO
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE ALTRESÌ DELLA
QUALORA SOTTOSCRITTE DALL’ASSICURATO.
PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 011P)
Mod. V PD 011P FI 02 ED.05/11
________________________________________________________________________________
Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti:
Nota Informativa
Condizioni Contrattuali comprensive di:
Allegato 1
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS 30/06/2003 n. 196
Allegato 2
Tassi relativi alla tariffa “ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL
CASO DI MORTE” (Tariffa 011P)
Glossario
Fac-Simile della Proposta
Fac-Simile della Scheda di Adesione
Dichiarazione ricevimento Fascicolo Informativo
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 31 maggio 2011.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della
sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita “Società”, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in
Italia;
b) l’indirizzo della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via
Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI), Italia;
c) Numero Verde: 800-257527, Fax: 02-26920886, sito internet: www.assimoco.com, indirizzo e-mail:
[email protected];
d) autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta
all’albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
Il patrimonio netto totale della Società è pari a 70,5 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari
a 50 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 20,5 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a
121,29%.
I dati sopra riportati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio 2010.
Si rinvia al sito della Società www.assimoco.com per l’aggiornamento annuale dei dati sopra riportati.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il presente contratto è un'assicurazione collettiva nell’ambito della quale viene accesa una pluralità di
garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell’apposita
Convenzione che la Contraente, che agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, stipula con la Società.
In forza della Convenzione, viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in
anno, in riferimento a ciascun Assicurato, titolare di uno dei rapporti in essere con la Contraente, regolati
dalla Convenzione stessa, e che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione.
La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di “ASSICURAZIONE
TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE” (Tariffa 011P).
Possono aderire alla presente assicurazione le persone fisiche che abbiano un’Età Contrattuale all’ingresso
compresa tra 14 e 70 anni e che siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di
salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione.
La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all’Età Contrattuale massima dell’Assicurato di 70
anni.
L’Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all’anno superiore qualora siano
trascorsi sei mesi o più dalla data dell’ultimo compleanno.
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NOTA INFORMATIVA
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
a) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la
Società corrisponde al Beneficiario/ai Beneficiari un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla
data del decesso.
Si rimanda all’Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
a) Limiti di capitale
Si precisa che il capitale minimo assicurabile è pari a 15.000,00 Euro.
Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all’età dell’Assicurato; in particolare, se
l’Assicurato, sia all’atto della stipula del contratto sia successivamente, ha un’Età Contrattuale inferiore
o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 150.000,00 Euro.
Per Età Contrattuale compresa fra 61 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l’importo di
100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale
Assicurato sia superiore a 100.000,00 Euro e l’Assicurato abbia raggiunto un’Età Contrattuale superiore
a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di
100.000,00 Euro.
Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di
adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati, come illustrato in
dettaglio all’Art. 4 delle Condizioni Contrattuali.
In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il
capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la
copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti
dalla Società.
b) Operatività della copertura
Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente
utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte), nessuna prestazione è
prevista alla scadenza della copertura assicurativa se l’Assicurato sarà in vita. In tal caso, infatti, il
contratto si estinguerà ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società.
c) Assunzione del rischio da parte della Società
La copertura assicurativa è prestata per ciascun Assicurato senza visita medica e con la sola
sottoscrizione della dichiarazione relativa al proprio stato di salute presente nella Scheda di Adesione.
Per i relativi dettagli si rimanda all’Art. 3 delle Condizioni Contrattuali.
La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle
coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle
dichiarazioni rese dall’Assicurando all’atto dell’adesione in merito al proprio stato di salute.
d) Limitazioni della garanzia per H.I.V.
Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V.
(AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto f) dell’Art. 5 delle Condizioni
Contrattuali.
e) Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener
conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di
decesso illustrati all’Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo
della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.
f) Sinistro che colpisca più teste
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento
accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo
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NOTA INFORMATIVA
andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali
assicurati.
È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per
evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il
diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l’attenzione
dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella
Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul proprio stato di salute.
4. PREMI
La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di
un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni
successivo rinnovo annuale, in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato a quell’epoca e della somma
assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa “ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER
IL CASO DI MORTE” (Tariffa 011P), allegati alle Condizioni Contrattuali.
All’importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 1,00 Euro.
Per Assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare è quello relativo ad un’età ringiovanita di
5 anni, rispetto a quella raggiunta.
L’età del computo non può comunque risultare inferiore all’età minima prevista dalla tariffa.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi
annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.
Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'Assicurato (estinzione o trasferimento del
Rapporto Passivo e/o cessazione del rapporto in essere con la Contraente), verrà rimborsato il rateo di
premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.
Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, il pagamento del premio resta a
carico degli stessi nella misura stabilita.
Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il
versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente
dell’Assicurato.
Avvertenza
Qualora il contratto sia collegato ad un mutuo o ad altro contratto di finanziamento (“Rapporto Passivo”),
in caso di trasferimento presso altro istituto di credito o di estinzione dello stesso la Contraente è tenuta
a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione, la copertura decade e la
Società procede con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In alternativa,
l’Assicurato può richiedere che la copertura assicurativa venga prestata fino al termine dell’anno
assicurativo, a favore del nuovo Beneficiario designato.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 6.1 delle Condizioni Contrattuali.
Per tutti i costi a carico dell’Assicurato, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si
rimanda alla successiva Sezione C.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1. Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
5.1.1. Costi gravanti sul premio
Sul premio, al netto del costo fisso indicato al successivo punto 5.1.2, a copertura di oneri e spese, risulta
un costo del 23,00% del premio stesso.
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NOTA INFORMATIVA
CARICAMENTO PERCENTUALE
23,00%
5.1.2. Costo fisso
È previsto un costo fisso pari a 1,00 Euro da aggiungere all’importo che si ottiene moltiplicando il Capitale
Assicurato per il tasso di premio.
COSTO FISSO
1,00 Euro
5.1.3. Altri costi
In tutti i casi in cui l’assunzione del rischio comporti l’effettuazione di visite mediche o accertamenti a
carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall’Assicurato,
con costo a suo carico.
Di seguito è riportata, in riferimento all’esercizio 2010, la quota parte percepita in media, sia in valore
assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costi.
COSTO
Caricamento sul
premio al netto
del costo fisso
Costo fisso
Altri costi
MISURA DI COSTO
23,00%
1,00 Euro
Non quantificabili
QUOTA PARTE PERCEPITA
IN MEDIA DAGLI
INTERMEDIARI
(VALORE PERCENTUALE)
86,96% del
caricamento sul
premio
20,00%
Non prevista
QUOTA PARTE
PERCEPITA IN MEDIA
DAGLI INTERMEDIARI
(VALORE ASSOLUTO)
24,42 Euro
0,20 Euro
Non prevista
(*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 122,11 Euro.
6. SCONTI
Il contratto non prevede l’applicazione di alcun tipo di sconto.
7. REGIME FISCALE
Imposta sui premi
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle
assicurazioni.
Detrazione fiscale dei premi
L’obbligo del pagamento del premio spetta ai singoli Assicurati, in quanto la Contraente agisce in nome e
per conto di ciascuno di essi; pertanto, il premio annualmente versato è detraibile dalle imposte sul reddito
dell’Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.
Al momento della redazione della presente Nota Informativa la percentuale ed il limite massimo sono
rispettivamente pari a 19,00% e a 1.291,14 Euro.
Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate
anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d’imposta.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche
dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta.
Tassazione delle somme assicurate
In base alla vigente normativa fiscale, le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti
dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.
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NOTA INFORMATIVA
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate
all’Art. 2 delle Condizioni Contrattuali.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO
La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro
pagamento del premio previsto.
In caso di mancata corresponsione del premio monoannuale, la garanzia non viene rinnovata e pertanto il
contratto decade e non può essere riattivato.
Si rimanda all’Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa di
operare o decade.
In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla
loro naturale estinzione.
10. RISCATTO E RIDUZIONE
Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione.
Si rimanda in ogni caso all’Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli relativi ai casi di cessazione della
copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio per il rischio non goduto.
11. REVOCA DELLA PROPOSTA
L’eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del
contratto. La revoca ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo
di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale
“MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi
identificativi del contratto.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa
all’Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto.
12. DIRITTO DI RECESSO
Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Assicurati,
l’Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall’Assicurato,
oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della
Società, sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle
ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare,
unitamente all’originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di
lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale
“MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI).
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell’originale
della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all’Assicurato il premio corrisposto, al netto
della quota di premio relativa al rischio corso.
13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE
Il pagamento da parte della Società del capitale in caso di decesso dell’Assicurato avviene previa
presentazione di tutti i documenti necessari, nei tempi e nei modi previsti all’Art. 12 delle Condizioni
Contrattuali.
La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra.
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NOTA INFORMATIVA
Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei
Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
ATTENZIONE: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto
di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’avverarsi della prescrizione comporta l’estinzione del relativo diritto, ai sensi dell’Art. 2934 del Codice
Civile e la devoluzione (ai sensi dell’Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli
importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo
costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’Art. 1, comma 343 della sopracitata legge
266.
14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la Legge italiana.
15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il contratto viene redatto in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un’altra
lingua.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. – Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale “MILANO
OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE - MI, o comunicati telefonicamente al
numero verde 800-257527, via fax al numero 02-26920886, via e-mail all’indirizzo:
[email protected]
È possibile presentare all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono
06.42.133.1:
1) i reclami per accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle norme di attuazioni, nonché delle
disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
2) i reclami già presentati direttamente alla Società, qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Società stessa, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società;
3) i reclami per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In tali casi possono essere presentati
direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito Internet: http:
//www.ec.europa.eu/fin – net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN – NET.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
 breve descrizione del motivo di lamentela;
 copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle
ipotesi di cui al punto 2);
 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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NOTA INFORMATIVA
17. CONFLITTO DI INTERESSI
La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di
interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché
idonee procedure volte alla loro gestione.
Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate
come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti,
formalizzati in apposita delibera.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare
pregiudizio alla Contraente e s’impegna ad ottenere per la stessa Contraente il miglior risultato possibile.
***
Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
Assimoco Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Paul Gasser
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 31 maggio 2011.
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di
copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere agli Aventi
Diritto a norma della Convenzione la prestazione più avanti descritta.
La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di “ASSICURAZIONE
TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE” (Tariffa 011P).
La presente assicurazione è definita di “puro rischio” in quanto la prestazione della Società è legata
esclusivamente al verificarsi dell’evento indicato nel contratto quale il decesso dell’Assicurato. Pertanto, se
durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell’Assicurato, la posizione individuale si estingue
e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società.
L’assicurazione può essere prestata a persone fisiche che abbiano un’Età Contrattuale, alla data di
adesione, compresa tra 14 e 70 anni. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all’Età
Contrattuale massima dell’Assicurato di 70 anni.
Art. 1.1. - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la
Società corrisponde al Beneficiario/ai Beneficiari un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data
del decesso.
Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall’Assicurato,
oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della
Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore
24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale),
fatto salvo il periodo di limitazione indicato al punto f) del successivo Art. 5.
Fermo restando quanto sopra esposto, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che
intercorrono tra la Data di Decorrenza iniziale e l’effettivo pagamento del premio, sempreché l’effettivo
pagamento del premio risulti verificato (RID andato a buon fine).
La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di
Decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1° febbraio con il pagamento del premio.
La garanzia cessa:

in caso di decesso dell’Assicurato;

in caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e l’Assicurato e previa comunicazione da
parte della Contraente. In tal caso la Società restituisce la parte di premio relativa al rischio non
goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 6.1. In alternativa, l’Assicurato
può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell’anno assicurativo a favore
del nuovo Beneficiario;

in caso di trasferimento o estinzione del Rapporto Passivo in essere con la Contraente e previa
comunicazione da parte di quest’ultima. La Società provvede in questo caso alla restituzione della
quota di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo
Art. 6.1. In alternativa, l’Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al
termine dell’anno assicurativo, a favore del nuovo Beneficiario, o decidere di rinnovare
l’assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che l’Assicurato
mantenga con la Contraente uno dei rapporti indicati nella Convenzione.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
 per gli Assicurati con qualifica di dipendenti della Contraente, in caso di cessazione del rapporto
precedentemente in essere tra l’Assicurato e la Contraente medesima e previa comunicazione da
parte di quest’ultima. La Società provvede in questo caso alla restituzione della quota di premio
relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 6.1. In
alternativa, l’Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell’anno
assicurativo. Il venir meno della copertura assicurativa per i dipendenti della Contraente e delle
società ad essa collegate, comporta automaticamente la cessazione della garanzia anche per i loro
familiari;

per gli Assicurati con diversa qualifica, dalla data indicata nell’apposita comunicazione inviata dalla
Contraente alla Società.
La garanzia decade:
 in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale;
 alle ore 00.00 del 1° febbraio coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l’Assicurato
abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale.
Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto.
In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla
loro naturale estinzione.
Art. 3 - Operatività della copertura
La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell’apposita Convenzione che la
Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi
tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova
automaticamente di quinquennio in quinquennio.
La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2,
senza visita medica, a condizione che l’Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute.
La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture
per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese
dall’Assicurando all’atto dell’adesione in merito al proprio stato di salute.
Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o
dichiarazioni erronee rese dall’Assicurato sulla Polizza e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia
stata alterata e taciuta in malafede e salvo la rettifica del Capitale Assicurato e dell’età dell’Assicurato,
quando quella denunciata risulti errata.
Art. 4 - Capitale Assicurato
In fase di sottoscrizione del contratto l’Assicurato fissa l’importo del Capitale Assicurato.
Si precisa che il capitale minimo assicurabile è pari a 15.000,00 Euro.
Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all’età dell’Assicurato; in particolare, se
l’Assicurato, sia all’atto della stipula del contratto sia successivamente, ha un’Età Contrattuale inferiore o
uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 150.000,00 Euro.
Per Età Contrattuale compresa fra 61 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l’importo di
100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato
sia superiore a 100.000,00 Euro e l’Assicurato abbia raggiunto un’Età Contrattuale superiore a 60 anni, la
Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 100.000,00 Euro.
Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento da
parte dell’Assicurato in aumento o in diminuzione, nel rispetto dei limiti sopraindicati. L’adeguamento della
somma assicurata potrà, a scelta dell’Assicurato, avere effetto il giorno di richiesta e di contestuale
sottoscrizione del modulo relativo o in alternativa al rinnovo successivo della copertura (01/02), a
condizione che venga corrisposto il relativo premio. In relazione agli aumenti delle somme garantite, resta
inteso che la Società, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo da parte
dell’Assicurato, si riserva in ogni caso il diritto di richiedere ulteriore documentazione a carattere sanitario o
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
di rifiutare l'aumento stesso. In tale ultimo caso sarà cura della Società inviare apposita comunicazione
all'Assicurato nonché rimborsare il premio da questi eventualmente corrisposto.
In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale
complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura
assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società.
Fatto salvo quanto stabilito all’Art. 7 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato in
ciascun periodo di copertura risulta esclusivamente, per ogni posizione individuale presente in
assicurazione, dalla relativa comunicazione di rinnovo o dal documento relativo alla variazione del Capitale
Assicurato.
Art. 5 - Esclusioni relative al rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto
dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia il sinistro causato da:
a) dolo della Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;
d) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo;
e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
f) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi cinque anni
dall’effetto della copertura;
g) malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumorali e/o del fegato per le quali sia stato necessario il
ricovero ospedaliero nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della copertura assicurativa.
In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.
Art. 6 - Premio annuale di assicurazione
La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di
un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni
successivo rinnovo annuale, in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato a quell’epoca e della somma
assicurata mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa “ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER
IL CASO DI MORTE” (Tariffa 011P), allegati alle presenti Condizioni Contrattuali.
All’importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 1,00 Euro.
Per Assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare è quello relativo ad un’età ringiovanita di
5 anni, rispetto a quella raggiunta; l’età del computo non può comunque risultare inferiore all’età minima
prevista dalla tariffa.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi
annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.
Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, il pagamento dei premi resta a carico
degli stessi nella misura stabilita.
Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il
versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente
dell’Assicurato
Per i costi gravanti sul contratto si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 6.1. - Estinzione anticipata/trasferimento del Rapporto Passivo o cessazione del rapporto in essere
con la Contraente
Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell’Assicurato (estinzione o trasferimento del
Rapporto Passivo e/o cessazione del rapporto in essere con la Contraente), la Contraente ne dà
comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura cessa di operare e la Società provvede al rimborso della
parte di premio relativa al rischio non goduto.
La parte di premio rimborsata è pari alla somma:
 del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza
della copertura annuale;
 dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura
annuale.
In alternativa, l’Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell’anno
assicurativo, a favore del nuovo Beneficiario designato, o decidere di rinnovare l’assicurazione
continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che l’Assicurato mantenga con la Contraente
uno dei rapporti indicati nella Convenzione.
Art. 7 - Sinistro che colpisca più teste
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento
accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo
andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali
assicurati.
Art. 8 - Revoca della Proposta
L’eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del
contratto. La revoca ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo
di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale
“MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi
identificativi del contratto.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa
all’Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto.
Art. 9 - Recesso dal contratto
Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Assicurati,
l’Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall’Assicurato,
oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della
Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle
ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare,
unitamente all’originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di
lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale
“MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI).
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell’originale
della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all’Assicurato il premio corrisposto, al netto
della quota di premio relativa al rischio corso.
Art. 10 - Pegno - Vincolo
L’Assicurato può dare in Pegno il contratto o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell’Assicurato, ne
abbia fatto annotazione sull’originale della Scheda di Adesione o su appendice.
Nel caso di Pegno o Vincolo, l’operazione di recesso richiede l’assenso scritto del Creditore Pignoratizio o
del Vincolatario.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 11 - Beneficiari
In caso di rapporto attivo o altri rapporti in essere con la Contraente diversi dai Rapporti Passivi,
l’Assicurato indica alla Società i beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle
disposizioni di cui agli Artt. 1920 e 1921 del Codice Civile.
L’Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del
Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o
disposte per testamento.
L’Assicurato non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
- dopo che l’Assicurato stesso ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di
volersi avvalere del beneficio.
Le operazioni di Pegno e Vincolo richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
In caso di rapporti passivi, Beneficiari dell’assicurazione sono la Contraente per il debito residuo in essere
alla data del decesso dell’Assicurato e i Beneficiari designati dall’Assicurato in parti uguali per l’eventuale
eccedenza rispetto al credito vantato dalla Contraente stessa.
In caso di rapporti passivi, l’eventuale modifica della designazione del Beneficiario avrà effetto solo
sull’eventuale eccedenza rispetto al credito vantato dalla Contraente.
Art. 12 - Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso
Al verificarsi del decesso dell’Assicurato, debbono essere consegnati tutti i documenti necessari a verificare
l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento da parte della Società.
Pertanto devono essere forniti i seguenti documenti:
 certificato anagrafico di morte;
 originale della Scheda di Adesione ed eventuali appendici;
 relazione medica sulle cause del decesso;
 copia del contratto attestante l’esistenza e la data di erogazione del “Rapporto Passivo”;
 in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero dal
quale fu diagnosticata la malattia causa del decesso dell’Assicurato;
 in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dall’Autorità
competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all’accaduto (Procura della Repubblica,
Carabinieri, Polizia, Vigilanza Urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il
decesso dell’Assicurato;
 nel caso in cui Beneficiario sia la Contraente:
- se vanta un credito al momento del decesso, richiesta di liquidazione del capitale sottoscritta dalla
Contraente con la precisazione del credito dalla stessa vantato. La richiesta dovrà contenere
l’indicazione delle coordinate bancarie per il relativo accredito;
- se non vanta nessun credito al momento del decesso dell’Assicurato, nullaosta della Contraente
alla liquidazione del capitale al/ai Beneficiario/i;
- in presenza di un capitale eccedente il credito vantato dalla Contraente, richiesta di liquidazione
del capitale eccedente sottoscritta dal/dai Beneficiario/i maggiorenne/i indicato/i in polizza od in
eventuali appendici emesse successivamente; la richiesta dovrà riportare con precisione la data di
nascita, il codice fiscale e l’indirizzo di ciascun Beneficiario, oltre alle coordinate bancarie per il
relativo accredito;
 solo in presenza di un capitale eccedente il credito vantato dalla Contraente:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio autenticata, da cui deve risultare se
l’Assicurato abbia o meno lasciato testamento.
L’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio devono inoltre riportare:
a) se non è stato lasciato testamento: l’elenco di tutti gli Eredi Legittimi dell’Assicurato, con
l’indicazione, per ciascuno di essi, della data e del luogo di nascita, dello stato civile e della
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
capacità d'agire e con l’esplicita dichiarazione che - oltre a quelli elencati - non esistono né
esistevano, al momento della morte dell’Assicurato, altri soggetti aventi comunque diritto per
legge alla successione;
b) se è stato lasciato testamento: se il testamento - di cui deve essere rimessa copia autentica - sia
o meno l’unico conosciuto, valido o impugnato. L’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva
devono inoltre contenere l’elenco di tutti gli Eredi Testamentari, nonché di coloro che
sarebbero stati gli Eredi Legittimi in caso di successione con le stesse modalità di cui al
precedente punto a);
- in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d’agire: decreto del Giudice Tutelare che
autorizzi l’Esercente alla potestà genitoriale sui minori o il Tutore dell’Incapace, alla riscossione
della prestazione spettante ai predetti soggetti con esonero di Assimoco Vita S.p.A. da ogni
responsabilità ed ingerenza circa il pagamento della prestazione stessa ed al suo eventuale
reimpiego;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità per ogni avente diritto.
La Società potrà richiedere l’eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura
del sinistro.
Verificatosi l’evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata la Società esegue il
pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli
interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in due anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 13 - Foro competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Cliente ha la
propria residenza o domicilio.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
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ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI – INFORMATIVA PRIVACY
Edizione 04/ 2009
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Assimoco Vita S.p.A. (di seguito
1
la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali .
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
2
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali
3
che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi
4
di legge - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
dell'assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei
5
suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di
6
dati oggetto di particolare tutela , è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di
carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e
sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con
funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti
7
tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" . Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni
1
Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano
trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti
dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno;
attività statistiche.
3
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati);
altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali
una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).
4
Ad esempio, per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione, comunicazione e segnalazione imposti dai decreti
legislativi nn. 231/2007 e 109/2007, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività
criminose e finanziamento del terrorismo, nonché delle relative misure da attuare per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE.
5
Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a.
assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle
prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata
negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia
anche nota 10);
c.
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio
con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività
assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate,
alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi
Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco
scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente
connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei
diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli
Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
f.
nonché altri soggetti, quali:UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007,
concernente la prevenzione e l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.
216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile
2
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ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI – INFORMATIVA PRIVACY
e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai
predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi
citati.
(B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei
servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di
servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri
8
soggetti che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni
e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il
consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi
e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità
sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
(C) Modalità di uso dei dati personali
9
I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora
vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e
procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati
nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie
per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da
tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta
10
anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ; lo stesso fanno anche i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente,
anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
(D) Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra
Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
11
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento . Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per
informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso: Assimoco
Vita S.p.A. Servizio Area Tecnica Vita - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224, Segrate (MI), tel.
12
02/26962305; fax 02/26920886; e mail [email protected]
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i
trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i
trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".
1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.;
Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo,altre Autorità
ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale
21 - Roma) e Banca d’Italia (Via Nazionale, 91 – Roma),, Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in
informativa.
8
I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per
ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio,
sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione,
distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
10
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati.
Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione
organizzativa (v. nota 7 b).
11
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per
l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della
vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
12
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle
categorie dei soggettiche vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al
Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito
internet.
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ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI – TASSI RELATIVI ALLA TARIFFA 011P - ASSICURAZIONE TEMPORANEA
DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
TASSI DELLA TARIFFA 011P – ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL
CASO DI MORTE
TASSI PER 1.000 EURO DI CAPITALE
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ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI – TASSI RELATIVI ALLA TARIFFA 011P - ASSICURAZIONE TEMPORANEA
DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
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GLOSSARIO
GLOSSARIO
Il presente Glossario è aggiornato alla data del 31 maggio 2011.
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che ricorrono con maggior frequenza si riportano, di
seguito, quelli di uso più comune con le relative definizioni:
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione.
BENEFICIARI
Persone fisiche o giuridiche che hanno il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi
previsti dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Prestazione riconosciuta in caso di morte dell’Assicurato.
CARENZA (Periodo di)
Periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte non è coperto nei casi di decesso indicati
nelle Condizioni Contrattuali.
CONTRAENTE
Persona giuridica che agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati; pertanto il pagamento dei premi
resta a carico degli stessi.
DATA DI DECORRENZA
Data di inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre
l’efficacia del contratto.
DURATA DELLA COPERTURA
La copertura assicurativa è monoannuale, rinnovabile di anno in anno, in riferimento a ciascun Assicurato.
ETÀ CONTRATTUALE
L’età contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all’anno superiore qualora siano
trascorsi sei mesi o più dalla data dell’ultimo compleanno.
PEGNO
Le somme da corrispondere possono essere date in Pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di
annotazione sulla Polizza o su appendice.
POLIZZA
Documento che comprova l’esistenza del contratto. Essa è rappresentata dalla Scheda di Adesione
appositamente predisposta dalla Società.
PREMIO
Somma che l’Assicurato corrisponde a fronte delle prestazioni garantite dalla Società.
PROPOSTA
Documento mediante il quale è manifestata la volontà dell’Assicurato di stipulare il contratto ed in cui
vengono raccolti i dati necessari per l’emissione di quest’ultimo.
Pagina 1 di 2
GLOSSARIO
RAPPORTO PASSIVO
Identifica una posizione debitoria dell’Assicurato nei confronti della Contraente, ad esempio in presenza di
un mutuo o altro contratto di finanziamento.
RECESSO
Facoltà dell’Assicurato di annullare il contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Possibilità dell’Assicurato di annullare l’eventuale Proposta sottoscritta fino al momento della conclusione
del contratto.
RISERVA MATEMATICA
Importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato dall’Assicurato per far fronte agli
obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.
SCHEDA DI ADESIONE
Documento che comprova l’esistenza del contratto.
SOCIETÀ
Impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene
utilizzato per indicare la compagnia Assimoco Vita S.p.A..
VINCOLO
Possibilità di vincolare a favore di terzi le somme assicurate. Il Vincolo diventa efficace solo con specifica
annotazione sulla polizza o su appendice.
Pagina 2 di 2
Si riportano nelle pagine seguenti il Fac-Simile della Proposta e della Scheda di
Adesione.
La valutazione di adeguatezza del contratto e la scheda di adeguata verifica
comuni ad ogni singolo documento sono riportati una sola volta.
Pagina 1 di 1
ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE DI GRUPPO
CONVENZIONE N°. X.XXX.XXX PROPOSTA N° X XXX XX XX XXXXXX XXX
AGENZIA
CODICE 999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ABI 99999
CAB 99999
Assicurazione Temporanea di Gruppo per il caso di Morte
TARIFFA
CODICE
011P
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRAENTE
C.F./P.IVA
XXXXXXXXXXXXXXXX
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX
ASSICURANDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NATO IL
99/99/9999
A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSO X
ETÀ 999
INDIRIZZO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DECORRENZA ORE 24.00 99/99/9999
RINNOVABILE ANNUALMENTE OGNI 99/99
A PARTIRE DALLE ORE 00.00
CAPITALE ASSICURATO
€999.999.999,99
PREMIO FINO AL 99/99/9999
RATA NETTA
SOVRAPPREMI
TOTALE
€999.999.999,99
€999.999.999,99
€999.999.999,99
COSTI SOSTENUTI DALL’ASSICURATO SUL PRIMO PREMIO MONOANNUALE
1) IMPORTO PERCEPITO DALL’INTERMEDIARIO €999.999,99
€999.999,99 DI CUI:
2) SPESE DI EMISSIONE/AMMINISTRAZIONE
€999.999,99
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO
L’Assicurando conferma le dichiarazioni rese circa il suo stato di salute.
L'Assicurando, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, esprime il consenso alla
conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, II comma del Codice Civile e dichiara di avere ricevuto
l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy), e di acconsentire al trattamento dei dati
personali di cui alla lettera A e di ___ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B.
L’Assicurando*_____________________________________________
L’Assicurando, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aver preso piena
conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, gli
articoli delle Condizioni Contrattuali qui di seguito richiamati: Art. 2 Decorrenza iniziale e durata della
copertura; Art. 3 Operatività della copertura; Art. 4 Capitale Assicurato; Art. 5 Esclusioni relative al rischio
di morte; Art. 6 Premio annuale di assicurazione; Art. 7 Sinistro che colpisca più teste; Art. 8 Revoca della
proposta; Art. 9 Recesso dal contratto; Art. 12 Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso; Art.
13 Foro competente.
L’Assicurando* ____________________________________________
* Per Assicurandi minorenni o incapaci: il genitore o il tutore esercente la potestà.
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L’ASSICURANDO DÀ MANDATO ALLA CONTRAENTE DI STIPULARE LA POLIZZA A SUO NOME E CONTO E DICHIARA DI AVER
RICEVUTO DA QUEST’ULTIMA, DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE IL FASCICOLO
INFORMATIVO Mod. XXXXXXXXXXXXXXXXX, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, IL
GLOSSARIO, IL FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA E IL FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE E PREDISPOSTO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’Assicurando*__________________________________
Con riferimento alle dichiarazioni dell’Assicurando sul proprio stato di salute, l’Assicurando prende atto
che: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione delle informazioni fornite circa il proprio stato di salute e dell’eventuale
questionario, il soggetto interessato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate. Anche nei
casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita
medica per certificare l’effettivo stato di salute; il costo è a carico dell’Assicurando.
L’Assicurando libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o
dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente proposta, nonché gli ospedali, le
cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di
carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi del sinistro, Assimoco Vita S.p.A.
decidesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione,
certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
L’Assicurando dichiara infine, ad ogni effetto di Legge, che tutte le informazioni ed i dati personali
contenuti nella presente proposta, nonché nell’eventuale questionario, necessarie alla corretta
valutazione del rischio da parte di Assimoco Vita S.p.A. sono veritiere ed esatte. Dichiara inoltre di non
aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate
all’interno dei suddetti documenti, assumendo ogni responsabilità in relazione alle stesse. Per quanto
precede, l’Assicurando prende atto che le dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione della denuncia del sinistro possono comportare la perdita del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 del Codice
Civile.
L’Assicurando*_____________________________________________
VERSAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio monoannuale può avvenire mediante le seguenti modalità:
- procedura RID con addebito sul conto corrente dell’Assicurando.
Proposta emessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’Assicurando*_____________________________
il 99/99/9999.
L’Intermediario___________________________
* Per Assicurandi minorenni o incapaci: il genitore o il tutore esercente la potestà.
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Sullo stato di salute l’Assicurando dichiara
Data gg/mm/aaaaa
L’Assicurando*_____________________________________
* Per Assicurandi minorenni o incapaci: il genitore o il tutore esercente la potestà.
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ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE DI GRUPPO
CONVENZIONE N°. X.XXX.XXX SCHEDA DI ADESIONE N° X XXX XX XX XXXXXX XXX
AGENZIA
CODICE 999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ABI 99999
CAB 99999
Assicurazione Temporanea di Gruppo per il caso di Morte
TARIFFA
CODICE
011P
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRAENTE
C.F./P.IVA
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASSICURATO
NATO IL
99/99/9999
SESSO X
ETÀ 999
CODICE FISCALE
XXXXXXXXXXXXXXXX
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DECORRENZA ORE 24.00 99/99/9999
RINNOVABILE ANNUALMENTE OGNI 99/99 A PARTIRE DALLE ORE 00.00
CAPITALE ASSICURATO
€999.999.999,99
PREMIO FINO AL 99/99/9999
RATA NETTA
SOVRAPPREMI
TOTALE
€999.999.999,99
€999.999.999,99
€999.999.999,99
COSTI SOSTENUTI DALL’ASSICURATO SUL PRIMO PREMIO MONOANNUALE
€999.999,99
DI CUI:
1) IMPORTO PERCEPITO DALL’INTERMEDIARIO
€999.999,99
2) SPESE DI EMISSIONE/AMMINISTRAZIONE
€999.999,99
CONDIZIONI OPERANTI
Valgono le condizioni relative alla Convenzione n. XXXXXXXX di cui si allega
Fascicolo
Informativo
Mod.
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute.
L'Assicurato, con la sottoscrizione del presente documento di polizza, esprime il consenso alla conclusione
del contratto ai sensi dell'art. 1919, II comma del Codice Civile e dichiara di avere ricevuto l'Informativa di
cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy), e di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla
lettera A e di ___ acconsentire al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B.
L’Assicurato*_____________________________________________
L’Assicurato, con la sottoscrizione del presente documento di polizza, dichiara di aver preso piena
conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, gli
articoli delle Condizioni Contrattuali qui di seguito richiamati: Art. 2 Decorrenza iniziale e durata della
copertura; Art. 3 Operatività della copertura; Art. 4 Capitale Assicurato; Art. 5 Esclusioni relative al rischio
di morte; Art. 6 Premio annuale di assicurazione; Art. 7 Sinistro che colpisca più teste; Art. 9 Recesso dal
contratto; Art. 12 Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso; Art. 13 Foro competente.
L’Assicurato* ____________________________________________
* Per Assicurati minorenni o incapaci: il genitore o il tutore esercente la potestà.
Pagina 1 di 6
Assimoco Vita S.p.A.
L’ASSICURATO DÀ MANDATO ALLA CONTRAENTE DI STIPULARE LA POLIZZA A SUO NOME E CONTO E DICHIARA DI AVER
RICEVUTO DA QUEST’ULTIMA, DI AVER LETTO ATTENTAMENTE, COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE IL FASCICOLO
INFORMATIVO Mod. XXXXXXXXXXXXXXX, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, IL
GLOSSARIO, IL FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA E IL FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE E PREDISPOSTO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’Assicurato*__________________________________
Con riferimento alle dichiarazioni dell’Assicurato sul proprio stato di salute, l’Assicurato prende atto che:
le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni
richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della
sottoscrizione delle informazioni fornite circa il proprio stato di salute e dell’eventuale questionario, il
soggetto interessato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate. Anche nei casi non
espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per
certificare l’effettivo stato di salute; il costo è a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o
dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente polizza, nonché gli ospedali, le
cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di
carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi del sinistro, Assimoco Vita S.p.A.
decidesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione,
certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
L’Assicurato dichiara infine, ad ogni effetto di Legge, che tutte le informazioni ed i dati personali contenuti
nella presente polizza, nonché nell’eventuale questionario, necessarie alla corretta valutazione del rischio
da parte di Assimoco Vita S.p.A. sono veritiere ed esatte. Dichiara inoltre di non aver taciuto, omesso o
alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate all’interno dei suddetti
documenti, assumendo ogni responsabilità in relazione alle stesse. Per quanto precede, l’Assicurato
prende atto che le dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
della denuncia del sinistro possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
L’Assicurato*_____________________________________________
VERSAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio monoannuale può avvenire mediante le seguenti modalità:
- procedura RID con addebito sul conto corrente dell’Assicurato.
Polizza emessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il pagamento della rata di perfezionamento avverrà con valuta 99/99/9999.
L’Intermediario__________________________________
* Per Assicurati minorenni o incapaci il genitore o il tutore esercente la potestà.
Pagina 2 di 6
il 99/99/9999.
ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE DI GRUPPO N. XXXXXXXXX
Scheda di Adesione n° X XXX XX XX XXXXXX XXX
Informazioni ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006
VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Attività lavorativa:
Tipologia Cliente:
Età:
Numero componenti nucleo familiare:
Conoscenza ed esperienza nei prodotti, assicurativo finanziari e non, inclusi in ciascuna classe di rischio:
Classe 1
(polizze vita rivalutabili, polizze di capitalizzazione, TCM individuali, TCM di gruppo, LTC, polizze vita con
specifica provvista di attivi)
Classe 2
(polizze index-linked, unit-linked linea Prudente)
Classe 3
(polizze unit-linked linea Equilibrata, Option Trend)
Classe 4
(polizze unit-linked linea Aggressiva)
Propensione al rischio:
Classe di rischio del prodotto:
Peso dell’investimento sul patrimonio:
Capacità di risparmio annuo:
Esigenze assicurative:
L’Assicurato_______________________
L’Intermediario________________________
Pagina 4 di 7 (Proposta) – Pagina 3 di 6 (Scheda di Adesione)
AVVERTENZE
L’Assicurato________________________
Polizza emessa a XXXXXXXXXXXXXXXX
L’Intermediario________________________
il XX/XX/XXXX.
Pagina 5 di 7 (Proposta) – Pagina 4 di 6 (Scheda di Adesione)
Polizza di Assicurazione sulla Vita n° X XXX XX XX XXXXXX XXX
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
DICHIARAZIONE EX ART. 15 E SS. DEL D.LGS N. 231/2007
DATI DEL CONTRAENTE / SOGGETTO OPERANTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _________________________ prov. ____
il __/__/____ e residente a _____________________ prov. ___ in __________________
Codice fiscale ____________________ attività economica: sottogruppo _____________ramo ______
Documento d’identità: tipo ___________________ n. ___________________ rilasciato il __/__/____ da
______________________________________ scadenza __/__/___
(Da compilarsi in caso di Contraente ditta/persona giuridica)
nella sua espressa qualità di _________________________ della Società ______________________
con sede a __________________________________ prov. _____ in ________________________
Codice fiscale/Partita IVA ____________ attività economica: sottogruppo ____________ ramo ______
in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 231 del 2007 e consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto,
DICHIARA
 di essere titolare effettivo.
 che il titolare effettivo, così come definito all’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs n. 231 del 2007 è da
individuarsi nella figura/nelle figure di:
TITOLARE EFFETTIVO N. 1
Cognome _____________________________________ Nome_____________________________
nato/a a ___________________ prov.___ il __/__/___ e residente a _________________________ prov.
____ in _____________________________ Codice fiscale ____________________________
attività economica: sottogruppo ___________ ramo ______ Documento d’identità: tipo ____________
n.________________ rilasciato il __/__/____ da __________________________ scadenza __/__/___
Società _________________________________________________________________________
con sede a _______________________________ prov. _____ in ___________________________
Codice fiscale/Partita IVA ___________ attività economica: sottogruppo ___________ ramo ________
……………………………………………..
Pagina 6 di 7 (Proposta) – Pagina 5 di 6 (Scheda di Adesione)
TITOLARE EFFETTIVO N. 4
Cognome _____________________________________ Nome_____________________________
nato/a a ___________________ prov.___ il __/__/_____ e residente a _________________________
prov. ____ in _____________________________ Codice fiscale ____________________________
attività economica: sottogruppo ___________ ramo ______ Documento d’identità: tipo ____________
n.________________ rilasciato il __/__/____ da _________________________ scadenza __/__/___
Società _________________________________________________________________________
con sede a _______________________________ prov. _____ in ___________________________
Codice fiscale/Partita IVA _____________ attività economica: sottogruppo _________ ramo ________
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO STATUS DI PEP – PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (*)
Il/la sottoscritto/a dichiara:
-
di ricoprire lo status di PEP
no  si  da __/__/____
di aver ricoperto lo status di PEP
no  si  fino a __/__/____
di essere un familiare ovvero di essere in stretti legami con una persona politicamente esposta
no  si  _____________________________________________________________
(indicare nome della persona politicamente esposta e rapporto con la stessa)
(*) A norma del Decreto, si intendono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati
extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari
diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che natura e scopo dell’operazione sono da individuarsi in:
natura: sottoscrizione di un contratto assicurativo
scopo: finalità di  risparmio/investimento  previdenza  protezione  altro (indicare)
_____________
Data
L’Assicurato(a cui spetta l’onere del pagamento del premio)
______________________________
__________________________________________________
DICHIARAZIONE A CURA DEL RILEVATORE
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver verificato la completezza delle informazioni riportate, acquisite in
presenza del cliente.
Data___________________
Il Rilevatore________________________________
Pagina 7 di 7 (Proposta) – Pagina 6 di 6 (Scheda di Adesione)
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 011P)
Mod. V PD 011P FI 02 ED.05/11
Scheda di Adesione n. _______________________ Convenzione n._____________________
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, comprensivo di:

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive dei relativi allegati

Glossario

Fac-Simile Proposta

Fac-Simile Scheda di Adesione
________/_________/________
Firma _________________________________
Copia per la Società
Pagina 1 di 2
Pagina 2 di 2
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 011P)
Mod. V PD 011P FI 02 ED.05/11
Scheda di Adesione n. _______________________ Convenzione n._____________________
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, comprensivo di:

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive dei relativi allegati

Glossario

Fac-Simile Proposta

Fac-Simile Scheda di Adesione
________/_________/________
Firma _________________________________
Copia per l’Intermediario
Pagina 1 di 2
Pagina 2 di 2
ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 011P)
Mod. V PD 011P FI 02 ED.05/11
Scheda di Adesione n. _______________________ Convenzione n._____________________
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, comprensivo di:

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive dei relativi allegati

Glossario

Fac-Simile Proposta

Fac-Simile Scheda di Adesione
________/_________/________
Firma _________________________________
Copia per il Cliente
Pagina 1 di 2
Pagina 2 di 2
Mod. V PD 011P FI 02 ED. 05/11
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assicurazione temporanea di gruppo per il