prof. avv. Rolandino Guidotti
Cancellazione ed estinzione delle società
La cancellazione della società dal registro
imprese: gli ultimi orientamenti
giurisprudenziali
Modena 12 febbraio 2014
12 febbraio 2014
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Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003)
Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione e piano
di riparto): compiuta la liquidazione, il liquidatori devono
redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Art. 2312 c.c. (Cancellazione della società): approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non
sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti: a) nei
confronti dei soci; b) se il mancato pagamento è dipeso da colpa
dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
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Cancellazione ed estinzione delle società
Società di capitali (post riforma del 2003)
Art. 2495 c.c. (Cancellazione della società): [a]pprovato il
bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della società dopo la
cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far
valere i propri crediti:
a) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
b) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,
può essere notificata presso l’ultima sede della società.
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Cancellazione ed estinzione delle società
Società di capitali (ante riforma del 2003)
Art. 2456 c.c. (Cancellazione della società): [a]pprovato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i propri crediti:
a) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione;
b) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi.
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Cancellazione ed estinzione delle società
Giurisprudenza “essenziale”
Cass., s.u., 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062;
Cass., 9 aprile 2010, n. 8426;
Cass., s.u., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072;
App. Milano, 18 aprile 2012 (ord.);
Corte cost., 17 luglio 2013, n. 198;
Trib. Genova, 20 maggio 2013.
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Cancellazione ed estinzione delle società
Argomenti
- responsabilità dei soci;
- responsabilità dei liquidatori;
- rimozione della cancellazione;
- dichiarazione di fallimento della società cancellata;
- impugnazione del bilancio finale di liquidazione
(falso in bilancio) ecc. ….
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Cancellazione ed estinzione delle società
Premessa: società di capitali
La cancellazione della società dal Registro delle imprese
«costituisce l’ultimo atto del procedimento di estinzione della
società» (Pavone La Rosa) iniziato con la nomina dei
liquidatori.
Il soggetto giuridico, creato con l’iscrizione, dopo la
cancellazione non è più presente nell’ordinamento (Porzio).
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Cancellazione ed estinzione delle società
L’iscrizione della cancellazione – in dottrina post riforma
- si dice che con riferimento alle società di capitali abbia
efficacia costitutiva.
Bene: se si vuole dire che l’iscrizione della cancellazione
non è pubblicità dichiarativa (art. 2193, 1° e 2° commi, c.c.).
Dubbi: se la si vuole equiparare alla pubblicità di cui
all’art. 2331 c.c.: con l’iscrizione nel registro delle imprese la
società acquista personalità giuridica.
Solo fino alla cancellazione è possibile la revoca dello
stato di liquidazione (art. 2487 ter c.c.).
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Cancellazione ed estinzione delle società
Prima della riforma una parte della dottrina era già
orientata nel ritenere che la cancellazione disciplinata dall’art.
2456 c.c. avesse effetto costitutivo dell’estinzione della
società.
La giurisprudenza, al contrario, riteneva che l’effettiva
estinzione della società conseguisse alla completa definizione
dei rapporti giuridici pendenti e soprattutto di tutte la passività
sociali.
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Cancellazione ed estinzione delle società
In particolare la giurisprudenza, prima della riforma del
diritto societario, riteneva che la cancellazione:
a) mera pubblicità dichiarativa;
b) no estinzione sino a quando fossero ancora pendenti
rapporti giuridici o controversie giudiziali;
c) non facessero venir meno la legittimazione processuale
della società.
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Responsabilità dei soci
E’ limitata fino alla concorrenza delle quote riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione.
Se però vi sono casi di responsabilità illimitata del singolo
socio, il limite non vale nei confronti del creditore che può
farla valere (s.a.p.a.: accomandatario; socio unico di s.p.a. e
s.r.l. quando ricorrono gli estremi).
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Cancellazione ed estinzione delle società
Responsabilità dei soci
- la responsabilità vale anche per quanto i soci hanno
ricevuto come acconto ai sensi dell’art. 2491, comma 2°, c.c.;
- per i centesimi non versati;
- il debito insoddisfatto è - e rimane - un debito della
società, garantito dai soci ? (Porzio) o si trasferisce ?;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Responsabilità dei soci
- efficacia del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della
società verso i soci?
- i soci non possono godere di un beneficio di preventiva
escussione del patrimonio sociale che ha ormai perso la sua
autonomia;
- la responsabilità verso i creditori è solidale;
- regresso ex art. 1299 c.c.;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Responsabilità dei liquidatori
- è responsabilità aquiliana (Nicolini);
- coordinamento con altre norme (2392 ss.) richiamate dall’art.
2489 c.c.;
- v. anche l’art. 2491 che prevede una specifica responsabilità
dei liquidatori per
- non aver chiesto ai soci i versamenti
ancora dovuti;
- per aver distribuito acconti senza che ci
fossero le condizioni di cui alla stessa norma;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Responsabilità dei liquidatori
- necessità di coordinare la norma di cui all’art. 2495 c.c.
con il 2394 e forse si tratta di quest’ultimo tipo di
responsabilità ?;
- prescrizione 5 anni che decorre dalla cancellazione della
società o dal fatto commesso ?;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Rimozione (cancellazione) dell’iscrizione della cancellazione dal
Registro delle imprese
- la nuova formulazione dell’art. 2495 c.c. non incide sul
potere del Giudice del Registro di procedere d’ufficio (e quindi
senza necessità di istaurare il contraddittorio? con chi?) di una
iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla
legge ex art. 2191 c.c.;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Segue: rimozione (cancellazione) dell’iscrizione
- «non si rinviene nessuna norma che impedisca al
giudice del Registro di esercitare il doveroso ed officioso
potere di procedere alla cancellazione di iscrizioni illegittime
e cioè prive delle condizioni di legge rappresentanti, nei
confronti della generalità degli utenti, una situazione non
corrispondente alla realtà» (Trib. Bologna, 17 novembre
2011, Atzori);
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Cancellazione ed estinzione delle società
Segue: rimozione (cancellazione) dell’iscrizione
-
«[è] possibile disporre la cancellazione dell’iscrizione della
cancellazione di società dal Registro delle Imprese qualora
l’appostazione nel bilancio finale di liquidazione non
garantisca il debito che potrebbe sorgere dall’eventuale
soccombenza in un giudizio pendente nel quale sia parte la
società» (Trib. Bologna, 6 giugno 2013, Marulli);
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Cancellazione ed estinzione delle società
Segue: rimozione (cancellazione) dell’iscrizione
- né l’effetto costitutivo della estinzione della società
stessa può comportare di per sé l’inapplicabilità dell’art. 2191
c.c.;
- l’esempio è quello delle sopravvivenze o sopravvenienze
attive ancora da liquidare (o per le quali è pendente un
giudizio) (ma v. s.u. 2013);
- in questi casi la cancellazione della società non è
avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: essa
è stata richiesta ed effettuata prima che le operazioni di
liquidazione si fossero concluse;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Segue: rimozione (cancellazione) dell’iscrizione
- deve quindi essere ordinata la rimozione della
cancellazione di tale iscrizione facendo venir meno ex tunc
l’effetto costitutivo (Tribunale di Como, 24 aprile 2007);
- la cancellazione e quindi l’estinzione della società
presuppongono quindi che sia stata compiuta la
liquidazione.
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Cancellazione ed estinzione delle società
Segue: rimozione (cancellazione) dell’iscrizione
- ricorso ex art. 78 c.p.c.;
- nel ricorso per la rimozione della cancellazione deve essere
fatto in contraddittorio con soci e/o ex liquidatori e/o ex
amministratori o solo con il Conservatore del Registro delle
imprese;
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Cancellazione ed estinzione delle società
Qui si può forse anche ricordare che dopo la riforma del
diritto societario la cancellazione della società dal registro
delle imprese può avvenire anche d’ufficio ex art. 2490,
comma 6°, c.c. qualora la società non abbia provveduto al
deposito del bilancio annuale di liquidazione per tre anni
consecutivi e quindi, di fatto, quando manchi la pubblicità
dell’attività liquidatoria.
A questo tipo di cancellazione c’è rimedio per il creditore
insoddisfatto?
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Cancellazione ed estinzione delle società
Fallimento
- in passato si sosteneva che fino a che sussistevano debiti
della società questa poteva essere dichiarata fallità;
- Corte Cost., 21 luglio 2000: i creditori insoddisfatti
potevano chiedere il fallimento della società entro un anno
dalla cancellazione della stessa dal Registro imprese;
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Cancellazione ed estinzione delle società
- art. 10 l. fall. post. riforma 2006: gli imprenditori
individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un
anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
- n.b.: il Giudice del Registro sia il Giudice civile che nel
corso del procedimento civile rileva l’insolvenza
dell’imprenditore (art. 7, comma 2°, l. fall.) ne fa
comunicazione al p.m.;
- specularmente il Pubblico Ministero presenta la
richiesta di cui all’art. 6, comma 1°, l. fall. quando l’insolvenza
risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l’abbia
rilevata nel corso del procedimento;
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Cancellazione ed estinzione delle società
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Dal
procedimento
di
rimozione
della
cancellazione dal Registro delle imprese può
emergere notizia dell’ipotesi di reato di false
comunicazioni sociali con conseguente obbligo di
trasmissione al p.m. ex art. 331, u.c., c.p.c.
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Rolandino Guidotti
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”
Università di Bologna
[email protected]
www.unibo.it
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