FIALP CISAL CRI
Permessi e congedi.
Breve guida per il personale CRI.
Coordinamento Nazionale Via Ramazzini, 31 00151 Roma Tel. 06/5875354 – fax 06/6534296.
Sito www.fialpcisalcri.it – e-mail [email protected]
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FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
Introduzione
Il Coordinamento Nazionale FIALP CISAL CRI vuole ringraziare i colleghi Adriana Cirulli di
Bologna ed Aldo Baronti di Roma che hanno permesso la pubblicazione di questo lavoro,
prima con una “idea” e poi, con una faticosa applicazione, “creando” questa guida agli
operatori di Croce Rossa, per meglio districarsi negli istituti normativi e contrattuali relativi
a permessi e congedi.
La conoscenza delle possibilità offerte dalle norme vigenti è il primo passo per poter
godere di diritti faticosamente conquistati, nonché lo spunto per migliorare sempre più,
laddove possibile, la vivibilità dello “status” di lavoratore pubblico, oggi come non mai
messo così seriamente in discussione.
La vitalità del Nostro Sindacato (permetteteci le maiuscole) è data, tra l’altro, proprio dalla
collaborazione e dalla professionalità dei nostri associati.
Ci auguriamo dunque di aver reso un buon servizio curando la diffusione di questo
Vademecum tra i nostri iscritti, e speriamo di poter presto ampliare l’offerta con altra
analoga documentazione relativa ad argomenti diversi ma di sicuro interesse per i
lavoratori.
IL COORDINATORE GENERALE
(Graziella Maracchioni)
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FIALP CISAL CRI
PERMESSI E CONGEDI.
BREVE GUIDA PER IL PERSONALE CRI.
PERMESSI
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ALLATTAMENTO
6
ASSEMBLEA SINDACALE
7
CONCORSI O ESAMI
8
CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE
9
CONSULTAZIONE ELETTORALE
10
CONTROLLI PRENATALI
12
DIRITTO ALLO STUDIO
13
DIRITTO DI VOTO
15
DISABILITA’ DEL DIPENDENTE
16
DISABILITA’ DI UN PARENTE O AFFINE
17
DISABILITA’ DI UN MINORE FINO A 3 ANNI
19
DISABILITA’ DI UN MINORE DA 3 A 18 ANNI
20
DONAZIONE MIDOLLO OSSEO
21
DONAZIONE SANGUE
22
EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
23
GIUDICE POPOLARE
24
LUTTO
25
MALATTIA FIGLIO
27
MATRIMONIO
28
MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
29
CONGEDI
31
CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’
32
CONGEDO PARENTALE
33
DISABILITA’ DI UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O CONIUGE
35
FORMAZIONE
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER ALLATTAMENTO.
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ALLEGATO 2 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LA PARTECIPAZIONE A
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CONCORSI O ESAMI.
ALLEGATO 3 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LA PARTECIPAZIONE A
40
CONSULTAZIONE ELETTORALE.
ALLEGATO 4 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE
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PARTICOLARI PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO.
ALLEGATO 5 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE
42
PARTICOLARI PER DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO.
ALLEGATO 6 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO PER DIPENDENTI A
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TEMPO INDETERMINATO.
ALLEGATO 7 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO PER I DIPENDENTI
A TEMPO DETERMINATO.
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ALLEGATO 8 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO.
45
ALLEGATO 9 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO.
46
ALLEGATO 10 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI FAMILIARI O
PERSONALI.
47
ALLEGATO 11 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE.
48
ALLEGATO 12 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI CONGEDO STRAORDINARIO.
49
ALLEGATO 13 – ESEMPIO CERTIFICATO TIPO ASL PER RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92.
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COORDINAMENTO NAZIONALE VIA RAMAZZINI, 31 00151 ROMA TEL. 06/5875354 – FAX 06/6534296. SITO
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PERMESSI
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ALLATTAMENTO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla madre, o in alternativa al padre lavoratore, ai genitori adottivi o affidatari.
Durata: due ore giornaliere per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso in
famiglia del bambino.
Casuale: allattamento.
Riferimenti: art. 39 e segg. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo
1998/2001; Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2003.
Cosa presentare: istanza alla Sede di servizio specificando gli orari in cui si vorrebbe usufruire dei
permessi.
Dimmi di più:
Il permesso è pari a due ore se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore giornaliere mentre è pari ad
un’ora se l'orario è inferiore.
I periodi di riposo sopra specificati (di due ore o di un’ora) sono ridotti della metà se la lavoratrice
fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro.
I due periodi di riposo sono cumulabili durante la giornata ovvero possono essere fruiti
consecutivamente.
La distribuzione delle ore di riposo deve essere concordata tra la madre ed l’Amministrazione,
tenendo anche conto delle esigenze di servizio.
Il permesso compete al padre quando:
a. i figli sono affidati al solo padre;
b. in caso di morte o grave infermità della madre;
c. in alternativa alla madre che non intende avvalersene;
d. quando la madre non è lavoratrice dipendente.
E’ escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa, fatta
salva l’ipotesi di grave infermità di cui alla lett. b.
Il permesso non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo
parentale.
In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche congiuntamente
alla madre.
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ASSEMBLEA SINDACALE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: a tutti i lavoratori.
Durata: 30 ore all’anno.
Casuale: diritto di riunirsi in assemblea.
Riferimenti: legge 20 maggio 1970, n. 300; CCNQ del 7 agosto 1998; art. 63 del D.P.R. 16 ottobre
1979, n. 509.
Cosa presentare: il personale deve indicare, tramite il sistema di rilevazione dell’orario utilizzato
dalla Sede di appartenenza, sia l’orario in cui si allontana dal posto di lavoro che quello in cui
rientra al termine dell’assemblea.
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CONCORSI o ESAMI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al personale dipendente (per la CRI non spetta al personale a tempo determinato).
Durata: otto giorni all’anno.
Causale: partecipazione ad un concorso o ad un esame.
Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995.
Cosa presentare: di norma deve essere compilato preventivamente un modello di richiesta
appositamente predisposto dalla Sede di appartenenza.
Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa attestante la
partecipazione all’esame o al concorso.
Dimmi di più:
In alternativa possono essere utilizzati i permessi concessi per il diritto allo studio.
I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e
matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.
Personale a tempo determinato: nei confronti del personale a tempo determinato trovano
applicazione le disposizioni previste dall’art. 10 della legge 300/70 secondo cui i lavoratori studenti
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti limitatamente ai giorni in cui sia prevista la
prova d’esame.
Perché per la CRI il permesso non spetta al personale a tempo determinato:
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, ai dipendenti assunti a tempo
determinato “possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un
massimo di dieci giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio …”.
Il citato articolo nel dettare una disciplina specifica, valevole per il personale assunto a termine,
individua in modo espresso e tassativo, gli istituti (prevalentemente di carattere normativo) per i
quali per i lavoratori a termine viene dettata una disciplina distinta e diversa da quella del restante
personale a tempo indeterminato. In particolare, in maniera di assenze, il comma 6, prevede
espressamente che al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.
Per effetto di tale disciplina, quindi, i dipendenti a tempo determinato non possono usufruire degli
altri permessi retribuiti previsti dallo stesso art. 19 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.
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CONSIGLIERE COMUNALE o PROVINCIALE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: ai lavoratori componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle
comunità montane e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Durata: intera giornata nella quale è convocato il consiglio.
Casuale: espletamento funzioni pubbliche elettive.
Riferimenti: art. 79 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Cosa presentare: idonea documentazione giustificativa.
Dimmi di più:
Il permesso è in alternativa all’aspettativa senza assegni della quale possono fruire gli stessi
soggetti.
I lavoratori hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un massimo di 24 ore mensili qualora
risultino necessari all’espletamento del mandato.
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CONSULTAZIONE ELETTORALE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: a coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali compresi i rappresentati
dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati. In occasione di referendum,
ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.
Durata: per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali.
Casuale: partecipazione a consultazioni elettorali.
Riferimenti: art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; legge del 21 marzo 1990, n. 53, legge del 29
gennaio 1992, n. 69.
Cosa presentare: idonea certificazione attestante la chiamata al seggio, le date di effettiva presenza
al seggio e la data di chiusura delle operazioni elettorali.
Dimmi di più:
Il permesso spetta anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.
I giorni di assenza dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di
scrutinio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
I componenti del seggio elettorale o i rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni
connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con
giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche con le esigenze di
servizio. Il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè nel periodo
immediatamente successivo alle operazioni elettorali.
In alternativa al giorno di riposo possono essere corrisposte giornate retribuite.
Esempio:
A) Con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì):
- Operazioni di voto:
Sabato – operazioni passate al seggio dalle 9.00 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno di
riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
Domenica – operazioni passate al seggio dalle 6.30 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno
di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione
mensile;
- Operazioni di scrutinio:
Se le operazioni di scrutinio hanno termine:
entro le ore 24.00 della domenica - i giorni di riposo compensativo saranno 2 ovvero il lunedì e il
martedì;
dopo le ore 24.00 - il lunedì non dà diritto al riposo ma si intende comunque lavorato, i giorni di
riposo saranno sempre 2 ma decorreranno dal martedì.
B) Con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato):
- Operazioni di voto:
Sabato – operazioni passate al seggio dalle 9.00 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto ad una giornata
retribuita;
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Domenica – operazioni passate al seggio dalle 6.30 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno
di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione
mensile.
- Operazioni di scrutinio:
Se le operazioni di scrutinio hanno termine:
entro le ore 24.00 della domenica - il giorno di riposo compensativo spettante sarà il lunedì;
dopo le ore 24.00 - il lunedì non dà diritto al riposo ma si intende comunque lavorato, il giorno di
riposo spettante sarà sempre 1 ma il martedì.
In sintesi:
le giornate trascorse al seggio coincidenti con giornate lavorative danno diritto ad una giornata
retribuita;
le giornate trascorse al seggio coincidenti con giornate festive o non lavorative (sabato in caso di
settimana corta) danno diritto ad una giornata di riposo o al pagamento di specifiche quote
retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
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CONTROLLI PRENATALI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla lavoratrice gestante.
Durata: per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Casuale: tutela della maternità.
Riferimenti: art. 14 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Cosa presentare: idonea certificazione attestante data e orario di effettuazione degli esami,
accertamenti o visite specialistiche.
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DIRITTO allo STUDIO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al personale dipendente (per la CRI non spetta al personale a tempo determinato).
Durata: 150 ore all’anno.
Casuale: partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva
discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi
organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami, per la partecipazione a corsi di
formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di
vista sociale o psico-fisico.
Riferimenti: art. 9 del C.C.N.L. del 14.02.2001.
Cosa presentare: formale istanza al Comitato Centrale – Dipartimento Risorse Umane e
Organizzazione – Servizio 6^ Trattamento Giuridico e Economico – Ufficio Stato Giuridico
corredata da notizie dettagliate riguardante il corso di studi e l’istituto che lo svolge, da certificato
di iscrizione, dal numero di esami sostenuti riferiti a corsi universitari e del nulla osta del
responsabile dell’Unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio.
Il termine ultimo per presentare l’istanza, verso gli inizi di dicembre, viene indicato di anno in anno
da apposita circolare del Comitato Centrale.
Successivamente alla fruizione del permesso deve essere presentata idonea documentazione
altrimenti i permessi utilizzati vengono considerati aspettativa per motivi personali.
Dimmi di più:
I permessi sono concessi dal Comitato Centrale che esaminate le istanze pervenute, procede alla
formazione di una graduatoria degli aventi diritto e comunica direttamente al dipendente avente
diritto l’esito dell’istanza.
Nel caso in cui non si verificasse il raggiungimento del limite massimo del 3% del personale a
tempo indeterminato in servizio presso la Croce Rossa Italiana, potranno essere inoltrate altre
istanze intorno al mese di maggio, anche questo termine è contenuto nell’iniziale circolare inviata
dal Comitato Centrale CRI a tutte le Unità relativa al diritto allo studio.
Per il personale in servizio a tempo parziale i permessi vengono concessi in misura proporzionata
alla tipologia del rapporto di lavoro.
Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa, può utilizzare, per il solo giorno della prova,
anche i permessi retribuiti per esami previsti dall’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995.
Perché per la CRI il permesso non spetta al personale a tempo determinato:
Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio, la espressa volontà delle parti negoziali,
risultante dalla formulazione testuale dell’art. 9 del C.C.N.L. del 14 febbraio 2001 (“Ai dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato …”), consente di limitare la portata applicativa del
beneficio al solo personale a tempo indeterminato, e non consente di estendere la stessa anche al
personale a tempo determinato, qualunque sia la fonte e qualunque sia la durata dello stesso.
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Nei confronti del personale a tempo determinato trovano comunque applicazione le disposizioni
previste dall’art. 10 della legge n. 300/1970 secondo cui i lavoratori studenti hanno diritto di fruire
di permessi giornalieri retribuiti limitatamente ai giorni in cui sia prevista la prova d’esame.
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DIRITTO di VOTO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al lavoratore trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia
provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia
ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Durata: un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
Casuale: esercizio del diritto di voto.
Riferimenti: art. 118 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Cosa presentare: idonea certificazione
Dimmi di più:
Tutti i lavoratori che non si trovassero nella situazione descritta nel A chi spetta, e cioè che abbiano
mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il cambio di
residenza possono eventualmente richiedere altra tipologia di permessi.
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DISABILITA’ del DIPENDENTE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al dipendente disabile maggiorenne in situazione di gravità.
Durata: alternativamente nel corso del mese di:
a. due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo;
b. tre giorni interi di permesso ovvero di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate
lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella
delle due ore giornaliere.
Causale: tutela della disabilità.
Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Cosa presentare: Per usufruire del diritto di cui alla legge n. 104/1992 il lavoratore deve presentare
regolare istanza all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che
lo stesso si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Altresì, il dipendente deve indicare quale dei due benefici, punto a. e b. intende utilizzare. Una volta
scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) e iniziata, in un determinato mese, la fruizione di
permessi scelti, il lavoratore può chiederne la variazione per quel mese esclusivamente per esigenze
improvvise opportunamente documentate.
Dimmi di più:
Tali permessi non possono essere fruiti cumulativamente nello stesso mese, l’alternativa è possibile
solo in mesi diversi. (esempio: il lavoratore disabile può utilizzare i tre giorni di permesso nel mese
di marzo e fruire delle due ore giornaliere in aprile ma non può cumulare tre giorni e due ore nelle
stesso mese).
I tre giorni di permesso mensile, di cui al punto b., possono essere frazionati ma in questo caso il
frazionamento non deve superare le 18 ore mensili di permesso retribuito.
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DISABILITA’ di un PARENTE o AFFINE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al dipendente che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Durata: alternativamente nel corso del mese di:
a. tre giorni interi di permesso;
b. 18 ore mensili.
Causale: assistenza di un famigliare portatore di handicap.
Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n, 104.
Cosa presentare: Per usufruire dei diritti di cui alla legge n. 104/1992 i lavoratori devono far
pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:
1. comunicazione del tipo di permesso richiesto ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992
(permessi ad ore o permessi a giorni);
2. certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di
handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,
dalla quale risultino le seguenti informazioni:
a. che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
b. che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia che assiste con continuità ed
in via esclusiva il famigliare disabile.
4. copia di un documento di riconoscimento.
Al fine del rinnovo dei benefici per gli anni successivi deve essere l’interessato a presentare entro il
31 marzo di ogni anno la seguente documentazione:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’esistenza in vita del familiare disabile
per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che da parte della ASL non si è proceduto
a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap;
c. copia di un documento di riconoscimento.
Dimmi di più:
In base all’art. 20 della legge n. 53/2000, i genitori (di figli maggiorenni) e i familiari lavoratori di
persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di
handicap non è convivente a condizione che l’assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che
devono sussistere contemporaneamente.
La continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità
quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso per il quale vengono
richiesti i giorni di permesso.
Si precisa che l’assistenza non deve essere intesa necessariamente quotidiana, purché questa assuma
i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con
disabilità in situazione di gravità.
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Ne consegue che per i benefici previsti dalla legge n. 104/1992, il concetto di assistenza sistematica
ed adeguata, ricorre, altresì, quando il lavoratore risiede o lavora anche in luoghi distanti da quello
in cui risiede di fatto la persona con disabilità.
La esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico
soggetto che presta assistenza alla persona handicappata.
Si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile ci siano altri soggetti che possono prestare
assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono
o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati).
Secondo l’orientamento del Dipartimento della Funzione pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008,
l’assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l’unico
lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l’assistenza al soggetto
disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi
permessi per quel soggetto.
Inoltre il principio dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi
altra forma di assistenza pubblica o privata. Rimane tuttavia impregiudicato il principio in base al
quale non si ha diritto ai benefici nel caso di ricovero a tempo pieno, intendendosi il ricovero per le
intere ventiquattro ore.
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DISABILITA’ di un MINORE fino a 3 ANNI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, di un minore, fino a tre
anni, con handicap in situazione di gravità.
Durata: due ore di permesso giornaliere.
Causale: assistenza di un minore (da tre a diciotto anni) con handicap in situazione di gravità.
Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Cosa presentare: Per usufruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza
all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto
assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
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DISABILITA’ di un MINORE da 3 a 18 ANNI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di
un minore da tre a diciotto anni, anche non convivente, con handicap in situazione di gravità.
Durata: tre giorni di permesso mensili.
Causale: assistenza di un minore da tre a diciotto anni con handicap in situazione di gravità.
Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53.
Cosa presentare: Per usufruire del permesso retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza
all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto
assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
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DONAZIONE MIDOLLO OSSEO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al dipendente che effettua una donazione di midollo osseo.
Durata: intera giornata lavorativa della donazione + giornate per l’espletamento delle procedure
preliminari alla donazione + giornate di degenza ospedaliera e convalescenza successive alla
donazione.
Casuale: donazione midollo osseo.
Riferimenti: art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52.
Cosa presentare: il dipendente deve presentare idonea documentazione riferita alla donazione.
Dimmi di più:
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 52/2001, il lavoratore dipendente ha permessi retribuiti per il
tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
a. prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b. prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di
trapianto;
c. accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990,
n. 107.
Inoltre, il dipendente ha diritto a conservare l’intera retribuzione per le giornate di degenza
ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare, nonché per le successive giornate di
convalescenza che l’equipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del
completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
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DONAZIONE SANGUE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al dipendente che effettua una donazione di sangue e di emocomponenti.
Durata: intera giornata lavorativa.
Casuale: donazione sangue.
Riferimenti: art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584; Decreto Ministro Lavoro 8 aprile 1968.
Cosa presentare: il dipendente deve documentare la donazione con apposita attestazione rilasciata
dal medico che ha effettuato il prelievo.
Dimmi di più:
E’ fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione deve raggiungere per il
diritto alla giornata di riposo.
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EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: a tutti i dipendenti.
Durata: tre giorni all’anno.
Casuale: grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
Riferimenti: art. 15 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001; art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Cosa presentare: il dipendente deve presentare idonea documentazione giustificativa.
Dimmi di più:
Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e
quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono
l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite
comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza
calcolare il capostipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo
stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
Pertanto, a titolo esemplificativo, avremo:
- parenti di primo grado: figli e genitori;
- parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.
Pertanto, il permesso è concesso per la perdita: di un nonno, di un genitore, di un figlio, di un nipote
(figlio di un figlio), di un fratello e di una sorella.
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GIUDICE POPOLARE
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al dipendente chiamato a svolgere funzioni di giudice popolare.
Durata: intera giornata lavorativa nella quale si tiene l’udienza o altre attività connesse alla
funzione di giudice popolare.
Casuale: partecipazione a giuria popolare.
Riferimenti: art. 2 bis della legge 24 marzo 1978, n. 74.
Cosa presentare: il dipendente è tenuto ad avvertire preventivamente l’amministrazione
dell’assenza producendo copia del decreto di nomina a giudice popolare ed al rientro, a
giustificazione della stessa, dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità
giudiziaria.
Dimmi di più:
l’incarico di giudice popolare è assimilato, dalla normativa vigente, all’esercizio delle funzioni
pubbliche elettive.
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LUTTO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al personale dipendente.
Durata: 3 giorni consecutivi per evento.
Causale: perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado.
Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995; art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa.
Dimmi di più:
Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e
quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono
l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite
comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza
calcolare il capostipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo
stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
Pertanto, a titolo esemplificativo, avremo:
- parenti di primo grado: figli e genitori;
- parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.
La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge
non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.
Affini di primo grado sono: Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il
proprio padre), suocero e nuora.
Pertanto, il permesso è concesso per la perdita: di un nonno, di un genitore, di un figlio, di un nipote
(figlio di un figlio), di un fratello, di una sorella e di un suocero.
Poiché, il CCNL prevede che i giorni di permesso debbano essere consecutivi, i periodi di permesso
devono considerarsi non frazionabili e quindi necessariamente continuativi, comprendendo anche i
giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno degli stessi.
Per quanto riguarda la decorrenza del permesso l’art. 19 si limita a prevedere che in caso di lutto il
dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito senza disporre che i tre giorni debbano
necessariamente decorrere dalla data dell’evento luttuoso. Sembra quindi coerente ritenere che il
permesso possa essere riferito all’evento e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata di
qualche giorno rispetto all’evento stesso. Pertanto se il dipendente subisce un lutto di venerdì potrà
anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del
permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati
anche il sabato e la domenica, visto che il CCNL prevede che i tre giorni siano consecutivi.
I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e
matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.
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Personale a tempo determinato: nei confronti del personale a tempo determinato trovano
applicazione le disposizioni previste dall’art. 4 della legge 53/2000 secondo cui la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
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MALATTIA FIGLIO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino sono retribuiti 30 giorni
per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori.
A chi spetta: ai genitori lavoratori per ogni figlio fino agli otto anni.
Durata: i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente:
- fino ai 3 anni del bambino/a senza limiti temporali;
- dai 3 agli 8 anni del bambino/a: 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore per ogni
bambino/a.
Casuale: cura del proprio figlio in caso di malattia.
Riferimenti: art. 47 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001.
Cosa presentare: certificato medico rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato
attestante la malattia del bambino/a.
Dimmi di più:
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo
accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il
diritto.
La disciplina legislativa chiede che il padre e la madre non siano assenti dal lavoro per lo stesso
motivo di cura della malattia del figlio. Quindi, il padre lavoratore può chiedere il congedo per la
cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre.
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MATRIMONIO
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al personale dipendente.
Durata: 15 giorni consecutivi.
Causale: matrimonio del dipendente.
Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995.
Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa.
Dimmi di più:
Il termine “in occasione” lascia aperta la strada all’interpretazione da attribuire all’espressione.
È “l’evento matrimonio” la causa che da’ il diritto al permesso, mentre l’indicazione della data di
fruizione è riservata all’interessato e quindi non deve necessariamente comprendere il matrimonio.
Ovviamente il differimento (cioè l’anticipo o il posticipo del permesso rispetto alla data del
matrimonio) deve essere “ragionevole” e comunque riconducibile alle esigenze legate al
matrimonio.
La questione relativa al periodo di tempo massimo ragionevole non è stata ancora affrontata dalla
Croce Rossa. In attesa di una definizione precisa e definitiva si sottolinea che un differimento
massimo di due mesi è stato ritenuto compatibile con le esigenze dettate dalla costituzione di un
nuovo nucleo familiare da parte dei C.C.N.L. vigenti degli altri comparti.
I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e
matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.
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MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: SI
A chi spetta: al personale dipendente (per la CRI non spetta al personale a tempo determinato).
Durata: 3 giorni nell’anno.
Causale: gravi motivi personali o familiari del dipendente.
Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995.
Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa.
Dimmi di più:
L’art. 46, comma 1, del CCNL del 1998/2001 stabilisce che questi permessi possono essere goduti
in maniera frazionata non superiore a 18 ore complessive.
Si sottolinea che, a seguito di quanto stabilito all’art. 71 della legge n. 133/2008, “in caso di
fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente … viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe
dovuto osservare nella giornata di assenza”.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui l’orario lavorativo giornaliero stabilito sia pari a 7 ore e 12
minuti, la fruizione del permesso per l’intera giornata comporterà la riduzione del monte ore
complessivo (18 ore) delle corrispondenti 7 ore e 12 minuti. Ne consegue che nell’ipotesi il
dipendente usufruisca di due giornate di permesso pari a 14 ore e 24 minuti potrà beneficiare, in
seguito, esclusivamente di un permesso di durata corrispondente al restante monte ore di 3 ore e 36
minuti.
I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e
matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.
Perché per la CRI non spetta al personale a tempo determinato:
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, ai dipendenti assunti a tempo
determinato “possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un
massimo di dieci giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio …”.
Il citato articolo nel dettare una disciplina specifica, valevole per il personale assunto a termine,
individua in modo espresso e tassativo, gli istituti (prevalentemente di carattere normativo) per i
quali per i lavoratori a termine viene dettata una disciplina distinta e diversa da quella del restante
personale a tempo indeterminato. In particolare, in maniera di assenze, il comma 6, prevede
espressamente che al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.
Per effetto di tale disciplina, quindi, i dipendenti a tempo determinato non possono usufruire degli
altri permessi retribuiti previsti dallo stesso art. 19 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.
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PERMESSI BREVI
Tipologia: permesso.
Retribuzione: NO
A chi spetta: a tutti i dipendenti.
Durata: fino alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore
nel corso dell’anno.
Casuale: esigenze varie del dipendente.
Riferimenti: art. 20 del C.C.N.L. 1994/1997.
Cosa presentare: deve essere inoltrata relativa istanza.
Dimmi di più:
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, nel caso il
recupero non venga effettuato vi è una proporzionale decurtazione della retribuzione.
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CONGEDI
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CONGEDO di MATERNITA’ e PATERNITA’
Tipologia: congedo.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla madre, o in alternativa al padre, ai genitori adottivi o affidatari secondo quanto
sotto specificato:
a. alla madre, in via prioritaria;
b. al padre, in caso di grave infermità o morte della madre o abbandono del bambino da parte
della madre o affidamento esclusivo,
c. ai genitori adottanti o affidatari, madri o padri (nel solo caso in cui la madre abbia
rinunciato, se ne aveva diritto, a fruirne o sia deceduta oppure il bambino gli sia stato
affidato in via esclusiva);
Durata: la durata varia in base a chi usufruisce del congedo secondo il seguente prospetto:
1) alla madre spettano cinque mesi da scegliere nel modo seguente:
opzione a.
– 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto;
opzione b.
– 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.
2) al padre spettano 3 mesi di congedo dopo il parto (o il periodo residuo che sarebbe
spettato alla lavoratrice);
3) ai genitori adottanti o affidatari, madri o padri spettano i tre mesi successivi dalla
data di effettivo ingresso in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni;
4) in caso di affidamento o di adozione internazionale, spettano i tre mesi successivi
dalla data di effettivo ingresso in famiglia anche se il minore ha superato i sei anni e
sino al compimento della maggiore età.
Casuale: tutela della maternità e paternità.
Riferimenti: art. 16 e segg. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo
1998/2001.
Cosa presentare: Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare
all’Amministrazione il certificato medico indicante la data presunta del parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Dimmi di più:
Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro.
Nel caso di parto prematuro, i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta
del parto, si aggiungono ai tre mesi successivi al parto stesso.
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CONGEDO PARENTALE
Tipologia: congedo.
Retribuzione: fino ai tre anni del bambino:
I. per intero i primi 30 giorni computati complessivamente per entrambi i genitori;
II. il 30% per ulteriori 5 mesi computati complessivamente per entrambi i genitori.
Dopo i tre anni il congedo non è retribuito.
esempio:
1) la madre prende 10 giorni di congedo per un figlio sotto i tre anni, il padre ancora non ne ha
presi – il computo dei giorni di congedo è pari a 10, pertanto la retribuzione nei giorni di
congedo è al 100%;
2) successivamente il padre prende 10 di congedo per lo stesso figlio sotto i tre anni – il
computo dei giorni di congedo è pari a 20, pertanto la retribuzione nei giorni di congedo è
pari al 100%;
3) successivamente la madre prende 15 di congedo per lo stesso figlio sotto i tre anni – il
computo dei giorni di congedo è pari a 35, pertanto, avendo superato i 30 giorni computati
complessivamente per entrambi i genitori, la retribuzione nei giorni di congedo è pari al
100% per i primi 10 giorni e pari al 30% per i restanti 5;
4) il procedimento è lo stesso per restanti cinque mesi oltre i quali il congedo non è retribuito.
esempio:
1) il padre e la madre hanno preso cumulativamente 4 mesi per un figlio minore di tre anni – il
congedo è stato retribuito al 100% per i primi 30 giorni e al 30% per gli altri 3 mesi,
rimangono quindi altri 2 mesi al 30% e 4 mesi non retribuiti;
2) il figlio compie quattro anni – il congedo non viene più retribuito, rimangono 6 mesi non
retribuiti.
A chi spetta: ai genitori lavoratori per ogni figlio fino agli otto anni.
Durata: 10 mesi, calcolati complessivamente tra padre e madre. Nell’ambito del predetto limite i
diritto compete:
- alla madre lavoratrice per un periodo non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore per un periodo non superiore a sei mesi;
- qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a dieci mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo continuativo o
frazionato, non inferiore a tre mesi, il congedo che compete al padre è elevato a sette mesi e il limite
complessivo del congedo è elevato a undici mesi.
Casuale: tutela maternità e paternità.
Riferimenti: d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001.
Cosa presentare: relativa domanda, con l’indicazione della durata all’Ufficio di appartenenza di
norma, salvo casi di oggettiva impossibilità, quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione.
Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:
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1) certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i
genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che
includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione);
2) dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore da cui risulti il periodo di
congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il
proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo;
3) analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai
periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;
4) impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.
Dimmi di più:
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Il congedo può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori.
La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta
del lavoratore o della lavoratrice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci
deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
I giorni non lavorativi e festivi (sabato e domenica) compresi nel periodo di congedo, vengono
computati nel calcolo dell'assenza (ad esempio, un periodo fruito dal venerdì al martedì successivo
sarà pari a cinque giorni di congedo parentale; un periodo fruito con rientro in servizio il lunedì non
comprenderà nel calcolo il sabato e la domenica).
ESEMPIO:
1) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;
2) settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;
3) settimana: lunedì = ripresa attività lavorativa.
Totale giorni di congedo parentale = 5 (il sabato e la domenica della 1° e della 2° settimana non
vanno conteggiati come congedo parentale perché il lunedì della 3° settimana si è rientrati in
servizio).
1) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;
2) settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;
3) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;
4) settimana: lunedì = ripresa attività lavorativa.
Totale giorni di congedo parentale = 14 (il sabato e la domenica della 1° e della 2° settimana
vanno conteggiati come congedo parentale). Poiché tra un periodo e l’altro di congedo non vi è
stata ripresa lavorativa, il congedo è continuativo e, di conseguenza, le giornate di sabato e
domenica comprese tra i periodi vanno conteggiate.
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DISABILITA’ di un FIGLIO, FRATELLO, SORELLA o CONIUGE
Tipologia: congedo.
Retribuzione: SI
A chi spetta: alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la scomparsa, a uno
dei fratelli o delle sorelle, coniuge conviventi di un soggetto con handicap in situazione di gravità.
Durata: due anni
Causale: assistenza di un disabile in situazione di gravità.
Riferimenti: art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Cosa presentare: Per usufruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza
all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto
assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Dimmi di più:
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la scomparsa, uno dei fratelli o
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, può richiedere un periodo di
congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Il congedo è previsto per la durata complessiva di due anni per ogni persona handicappata, e può
comunque essere frazionato e alternato tra i due genitori.
Con sentenza n. 158/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5 del
d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati
nella norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il
diritto a fruire del congedo. Pertanto, il diritto al congedo straordinario retribuito è da intendersi
esteso anche al coniuge convivente.
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FORMAZIONE
Tipologia: congedo.
Retribuzione: NO
A chi spetta: ai dipendenti con almeno cinque anni di servizio.
Durata: un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
Causale: completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, per la partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Riferimenti: art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53; art. 13 C.C.N.L. integrativo 1998/2001.
Cosa presentare: idonea certificazione
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per allattamento.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per allattamento.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
comunica
che intende beneficiare dei riposi giornalieri previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, secondo il seguente prospetto:
Mattina
– dalle ore …………… alle ore ………….. .
Pomeriggio
– dalle ore …………… alle ore …………… .
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 2 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per la partecipazione a concorsi o esami.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per la partecipazione a concorsi o esami.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. …….. giorni di
permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 3 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per la partecipazione a consultazione
elettorale.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per la partecipazione a consultazione elettorale.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
comunica
di essere stato/a nominato/a ( presidente, scrutatore, rappresentante di lista) alle prossime elezioni
(politiche, amministrative, referendum) che si terranno il………………………. .
chiede
ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53, un permesso retribuito per partecipare a tutte le
operazioni relative alle suddette elezioni.
Allega copia della nomina.
Si riserva al rientro in sede di presentare l'attestato di partecipazione.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 4 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per eventi e cause particolari per
dipendenti a tempo indeterminato.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per eventi e cause particolari.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 15, comma 1, del C.C.N.L. integrativo 1998/2001, di poter usufruire di n. ……..
giorni di permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 5 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per eventi e cause particolari per
dipendenti a tempo determinato.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per eventi e cause particolari.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, di poter usufruire di n. …….. giorni di
permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 6 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per lutto per dipendenti a tempo
indeterminato.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per lutto.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. 3 giorni di
permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
43
FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 7 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per lutto per i dipendenti a tempo
determinato.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per lutto.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, di poter usufruire di n. 3 giorni di
permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
44
FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 8 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per malattia figlio.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per malattia figlio.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di essersi astenuto dal lavoro
dal ……/………./……….. al ……/………./……….., per la malattia del/della proprio/a figlio/a
………………………………………………………...., nato/a il ……/………./……….. ;
dichiara
che il coniuge ………………………………….……, nato/a a ………………………...…………..,
il ……/………./……….., in servizio presso ……………………………………………...………….,
sito in via ……………………………………………………………………………….……………..
non si è astenuto/a dal lavoro negli stessi giorni, per il medesimo motivo.
Si allega certificato medico attestante la malattia del bambino.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
45
FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 9 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per matrimonio.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per matrimonio.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. 15 giorni di
permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
46
FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 10 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per motivi familiari o personali.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Permesso retribuito per motivi familiari o personali.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi all’art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di:
 n. ……. ore di permesso retribuito;
 n. …….. giorni dal …. /…. /…….. al …. /…. /…… di permesso retribuito.
Si allega documentazione giustificativa.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
47
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Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 11 – Modello tipo per la richiesta di congedo parentale.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Congedo parentale.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di poter usufruire di un
periodo di astensione dal lavoro pari a giorni ……………., a decorrere dal ……/………./………..
al ……/………./……….., per assistere il/la proprio/a figlio/a …………………………….., nato/a
il ……/………./……….. ;
dichiara
di aver utilizzato fino ad oggi n. …… giorni di congedo parentale;
dichiara
che il coniuge ………………………………….……, nato/a a ………………………...…………..,
il ……/………./……….., in servizio presso ……………………………………………...………….,
sito in via ……………………………………………………………………………….……………..
ha utilizzato fino ad oggi n. ……………… giorni di congedo parentale.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
48
FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale
Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
ALLEGATO 12 – Modello tipo per la richiesta di congedo straordinario.
CROCE ROSSA ITALIANA
UFFICIO DEL PERSONALE
S E D E
Oggetto: Congedo straordinario.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
in servizio presso ………………………………………………………………………,
chiede
ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di poter usufruire di un
periodo di astensione dal lavoro pari a giorni ……………., a decorrere dal ……/………./………..
al ……/………./……….., per assistere …………….…………………………….., nato/a il
……/………./……….. con grado di parentela ……..………………………. ;
dichiara
di aver utilizzato fino ad oggi n. …… giorni di congedo straordinario.
Si allega certificazione ASL attestante situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge
104/1992.
Il richiedente
………………………………
Roma, …. /…. /…….. .
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ALLEGATO 13 – esempio certificato tipo ASL per riconoscimento dei benefici della legge 104/92.
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Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro
FIALP CISAL CRI
Coordinamento Nazionale Via Ramazzini, 31 00151 Roma Tel. 06/5875354 – fax 06/6534296.
Sito www.fialpcisalcri.it – e-mail [email protected]
FIALP CIS AL CRI – C oor dinamento N azionale
Il S indac ato dei lavor atori … e di nessun altr o
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