Angelo Gianfranco Bedin
Osservatorio Nazionale Diritti Persone con
disabilità[email protected]
Un lungo cammino
Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea
Generale dell’ONU ha adottato la
Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, al cui testo definitivo
si è arrivati dopo cinque anni di intensi
lavori che hanno visto, per la prima
volta, la partecipazione attiva delle
associazioni di rappresentanza degli
interessati.
La Fondazione Don Gnocchi ha
partecipato in veste di osservatore alle
ultime fasi del lungo cammino.
Il 30 marzo 2007, alla sede ONU di New
York, la Convenzione è stata aperta alla
firma dei governi di tutto il mondo.
Il 3 marzo 2009 l’Italia ha ratificato la
convenzione
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Dignità e partecipazione
“Scopo della Convenzione è
promuovere, proteggere e assicurare il
pieno ed eguale godimento di tutti i
diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone
con disabilità, e promuovere il rispetto
della loro dignità.
Le persone con disabilità includono
quanti hanno minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali a
lungo termine che in interazione con
varie barriere possono impedire la
loro piena ed effettiva partecipazione
nella società su una base di
eguaglianza con gli altri”.
(art.1)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Eguaglianza e non discriminazione
“Gli Stati devono proibire ogni
forma di discriminazione
fondata sulla disabilità e
garantire alle persone con
disabilità uguale ed effettiva
protezione legale contro la
discriminazione qualunque ne
sia il fondamento”.
(art.5)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Contro i pregiudizi
“Gli Stati si impegnano ad adottare
misure immediate, efficaci ed
appropriate
allo scopo di:
• accrescere il rispetto per i diritti e
la dignità delle persone con
disabilità;
• combattere gli stereotipi, i
pregiudizi e le pratiche dannose
relativi alle
persone con disabilità;
• promuovere la consapevolezza
sulle capacità e i contributi delle
persone
con disabilità”.
(art. 8)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità
Diritto alla vita
“Gli
Stati riaffermano che
il diritto alla vita è
inerente ad ogni essere
umano
e prenderanno tutte le
misure necessarie ad
assicurare l’effettivo
godimento
di tale diritto da parte
delle persone con
disabilità su base di
eguaglianza
con gli altri”.
(art. 10)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto alla mobilità
“Gli Stati devono prendere misure
efficaci ad assicurare alle persone
con disabilità
la mobilità personale con la
maggiore indipendenza possibile,
agevolando
l’accesso ad ausili, a strumenti, a
tecnologie di supporto, a forme di
assistenza
da parte di persone o d’animali
addestrati e di mediatori
specializzati, rendendoli
disponibili a costi sostenibili”.
(art. 20)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto alla libertà di espressione
“Gli Stati prenderanno tutte
le misure appropriate per
assicurare che le persone
con disabilità possano
esercitare il diritto alla
libertà di espressione e di
opinione,
compresa la libertà di
cercare, ricevere e impartire
informazioni e idee su base
di eguaglianza con altri e
attraverso ogni forma di
comunicazione di loro
scelta”.
(art. 21)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto all’istruzione
“Gli Stati riconoscono il
diritto delle persone con
disabilità all’istruzione.
Allo scopo di realizzare
questo diritto senza
discriminazioni e su una
base di
eguaglianza di
opportunità, faranno in
modo che il sistema
educativo preveda
la loro integrazione
scolastica a tutti i livelli”.
(art. 24)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto alla salute
“Gli Stati riconoscono che le
persone con disabilità hanno
il diritto di godere del più
alto standard conseguibile di
salute, senza discriminazioni
sulla base della disabilità. Gli
Stati devono prendere tutte
le misure appropriate per
assicurare alle persone con
disabilità l’accesso ai servizi
sanitari che tengano conto
delle specifiche differenze di
genere, inclusi i servizi di
riabilitazione”.
(art. 25)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto al lavoro
“Gli Stati riconoscono il diritto
delle persone con disabilità al
lavoro, su base di parità con gli
altri; ciò include il diritto
all’opportunità di mantenersi
attraverso il lavoro che esse
scelgono o accettano
liberamente in un mercato che
favorisca l’inclusione e
l’accessibilità alle persone con
disabilità. Gli Stati devono
garantire e favorire l’esercizio
del diritto al lavoro”.
(art. 27)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Diritto alla partecipazione
“Gli Stati Parti riconoscono il diritto
delle persone con disabilità a prendere
parte su base di eguaglianza con gli
altri alla vita culturale e dovranno
prendere tutte le misure appropriate
per dare loro l’opportunità di
sviluppare e realizzare il loro
potenziale creativo, artistico e
intellettuale, non solo a proprio
vantaggio, ma anche per
l’arricchimento della società. Gli Stati
prenderanno misure appropriate per
incoraggiare e promuovere la
partecipazione, più estesa possibile,
delle persone con disabilità alle attività
sportive ordinarie a tutti i livelli”.
(art. 30)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Cooperazione internazionale
“Gli Stati devono fare in modo che la
cooperazione internazionale, compresi i
programmi di sviluppo internazionali,
sia inclusiva delle persone con disabilità
e a loro accessibile. Devono sostenere la
formazione di capacità di azione, anche
attraverso lo scambio e la condivisione di
informazioni, esperienze, programmi di
formazione e buone pratiche. Devono
agevolare la cooperazione nella ricerca e
nell’accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche e fornire assistenza tecnica ed
economica, includendo le agevolazioni
all’acquisto e alla messa in comune di
tecnologie d’accesso e di assistenza”.
(art. 32)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Art. 12 e 13 della Lg 104, 5 febbraio 1992
- DPR 24.02.1994
-Legge 68 del 99
-Legge 328 del 2000
- DPCM n. 185, 23.02.2006
- Intesa Stato, Regioni, Provincie, Comuni, etc, 20.03.2008
Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009
- Intesa Stato, Regioni, Provincie, Comuni, etc,10.02.2011
Miur circolare applicativa 8 febbraio 2011
Legge 104/1992
 La legge 104/92 ha avuto il fondamentale effetto di
rafforzare le caratteristiche del sistema di welfare
socio-sanitario in termini di
 promozione, piuttosto che di mero indennizzo,
 di indirizzo ex ante delle scelte degli individui, piuttosto
che di compensazione ex post.
 diversamente dalle precedenti leggi, finalizzate
prevalentemente agli interventi di tipo economico
(pensioni), impone, principalmente, all’attenzione degli
operatori incaricati della valutazione, attraverso
un’apposita commissione interdisciplinare (integrata),
l’importanza del contesto, ovvero l’analisi dello
svantaggio sociale in cui la persona con disabilità si
viene a trovare nel proprio ambiente di vita, di
istruzione o di lavoro.
Legge 104/1992
2
 il parametro di valutazione diviene la “capacità
complessiva individuale residua”. Tale “capacità”, è
globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere
ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona
considerata.
 La connotazione di gravità viene assunta dall’handicap
quando sia tale da determinare una riduzione
dell’autonomia personale, al punto da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale, sia nella sfera individuale che
in quella di relazione.
Legge 68/1999
 legge 68/99 che ha riformato il collocamento mirato delle





persone con disabilità nel nostro paese
ha come finalità la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato
sottolinea il ruolo chiave dell’integrazione lavorativa e
quindi della necessità di garantire la partecipazione della
persona con disabilità.
si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa >45%
b) alle persone invalide del lavoro con invalidità > 33 %
Legge 328/2000
 introduce un nuovo linguaggio ponendo attenzione ai
bisogni essenziali della persona, più che alla sua capacità
di lavorare e di produrre reddito e ribadisce la ricchezza
possibile delle forme di intervento per il contrasto alla
condizione di disabilità.
 indica l’esigenza di integrare il grado, l’entità della
disabilità – elemento oggettivo - con le condizioni socioambientali della persona disabile, al fine di favorire dei
veri e propri “progetti di vita”, individuati, nel caso
dell’inserimento lavorativo, come percorsi formativi,
accesso ai contratti di formazione e lavoro ed a borse di
lavoro, “da utilizzare anche temporaneamente nella
fase di avvio al lavoro e da revocare al momento
dell’inserimento definitivo”.
 Favorire la permanenza a domicilio delle persone con
disabilità grave o totale non autosufficienza.
Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009
ILe Linee Guida indicano l’adozione dell’ICF “come
modello di classificazione bio-psico-sociale attento
all’interazione fra le capacità di funzionamento di una
persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa
vive”
Richiamano il concetto di “DIMENSIONE INCLUSIVA
DELLA SCUOLA” rispetto: a) ai contenuti e alle modalità
di fruizione dell’offerta formativa; b) alle modalità di
programmazione didattica con particolare attenzione sia alle
pratiche individualizzate sia alla flessibilità con cui metterle
in pratica; c) alla corresponsabilità educativa e formativa tra i
docenti curriculari e di sostegno.
Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009
Viene esplicitato il concetto di “Progetto di Vita” da includere
all’interno del PEI: “
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la
crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha
quale fine principale la realizzazione in prospettiva
dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con
disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti
sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di
autostima, sia a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza
comuni.
Il quadro di riferimento
 Il ruolo di cittadino con disabilità,
richiama la convenzione Onu diritti delle persone con Disabilità, cos’è la disabilità
( prolusione della convenzione),
 es. scuola art su diritto all’istruzione
La funzione attiva dei genitori
La totale partecipazione alla valutazione e alla definizione del progetto
individualizzato che deve essere garantita alla persona con disabilità o a chi
esercita la potestà
Il Progetto di Vita del Bambino
 redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF
)Il Piano Riabilitativo e il Percorso Riabilitativo che i servizi devono offrire :
Dal momento di ricovero ospedaliero (acuzie) fino al domiciliare (cure a casa)
Il Progetto Didattico
 Che comprende la vita della persona con disabilità
Si ritiene necessario che :
gli interventi siano effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo di bisogno
(criterio di "tempestività") ;
vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi
interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi del processo morboso,
delle condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed
ambientali (criterio di "continuità") ;
venga data priorità alla presa in carico omnicomprensiva della persona con
disabilità e non
vengano erogate mere prestazioni di rieducazione funzionale d'organo
monospecialistiche (criterio di "appropriatezza") ;
ogni intervento sia svolto sulla base di un programma riabilitativo, che deve
raggiungere obiettivi specifici ben definiti e misurabili
inseriti in un Progetto Riabilitativo Individuale (criterio della "presa in carico
onnicomprensiva"
e della "verificabilità dell'efficacia degli interventi") ;
vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa e con finalità
causali più che sintomatiche (criterio di "efficacia" e dell`Evidence Based
Medicine ") ;
sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al
paziente e alla sua famiglia, se necessario, da perseguire con azioni di
educazione, supporto, formazione ed informazione durante tutto il periodo
della presa in carico riabilitativa (criterio del "coinvolgimento attivo
dell'utente") ;
sia privilegiato un approccio educativo al paziente finalizzato a consegnare
allo stesso strumenti conoscitivi ed operativi per una corretta autogestione
delle proprie problematiche in un'ottica di desanitarizzazione ("attività fisica
adattata" e criterio del "coinvolgimento attivo dell'utente") ;
sia realizzato un sistema indipendente, imparziale ed obiettivo di
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole prese in carico (criteri
di "valutazione efficacia" e "valutazione efficienza") .
il Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) rappresenta lo strumento specifico, sintetico ed organico
per tutto ciò, unico per ciascuna persona, applicando i
parametri di menomazione, limitazione di attività e restrizione
di partecipazione sociale elencati nella International
Classification of Function (ICF), definisce la prognosi, le
aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari ;
viene condiviso con il paziente, quando possibile, con la
famiglia ed i caregiver, definisce le caratteristiche di congruità
ed appropriatezza dei diversi interventi, nonché la conclusione
della presa in cura sanitaria in relazione agli esiti raggiunti .
Rapporto non autosufficienza libro bianco
 Sulla base di questa indagine le caratteristiche principali








sono le seguenti:
· La disabilità cresce ovviamente con l’età:
è pari al 9.7% della fascia di popolazione dai 70-74 anni,
17,8% nella fascia dai 75-79 anni,
e raggiunge il 44,5% degli 80enni.
· La percentuale delle persone con disabilità di sesso
femminile (6.1%) è il doppio di quella maschile (3,3).
· Le malattie cronico degenerative affliggono, con almeno
una malattia grave, il 59,4 % degli individui con disabilità.
· La disabilità è più diffusa nell’Italia del Sud (5,2%) e nelle
Isole (5,7%),
al Nord supera di poco il 4%, nonostante quest’ultimo abbia
tassi di invecchiamento della popolazione più elevati.
La Disabilità in Italia Istruzione persone > 6 anni
Regione
Dottorat
o,
Laurea,
Diploma
universit
ario
Diplo
ma
scuola
media
superi
ore
Licenza
scuola
media
inferior
e
Licenza
scuola
element
are
Nessun
titolo
Totale
Marche
1,32
7,27
17,17
46,64
27,60
100
2,55
7,52
17,23
49,88
22,83
100
Italia
Rapporto non autosufficienza libro bianco
Le plurime definizioni normative del sistema hanno in
comune una visione della disabilità tutta al “negativo”
si soffermano essenzialmente sulle limitazioni
“funzionali” della persona.
Una concettualizzazione appropriata dovrebbe spostare il
focus
dall’individuo …alla relazione tra persona e ambiente.
Italia
La valutazione della disabilità: volta a
individuare i presupposti per l’accesso a
benefici, prestazioni, agevolazioni
.
Convenzione ONU
La valutazione della disabilità: volta a
individuare gli elementi causa di
esclusione e discriminazione
Persona: si rilevano principalmente le
menomazioni, affezioni, patologie che
Sono causa di “inabilità generica al lavoro”
Persona: ha maggiore rilevanza
l’interazione con ostacoli e barriere
che impediscono la fruizione dei
diritti umani e la piena partecipazione
alla vita della società su base di
eguaglianza.
Angolo prospettico: fortemente sanitario e, Angolo prospettico: biologico, ma
in alcuni casi, di valutazione del carico
anche psicologico e sociale..
assistenziale.
Orientato alla concessione o
alla negazione di benefici.
Orientato al rispetto dei diritti umani
Tavolo tecnico Ministero Welfare
 Per la revisione sistema invalidità:
Due momenti di valutazione (Icf)
 l’accertamento medico legale della menomazione, cioè
l’esame della compromissione delle funzioni e delle
capacità della persona. La certificazione formale dà
accesso o meno al sistema di benefici previsto.
 un secondo momento di valutazione funzionale a fornire
un quadro completo delle capacità della persona, in
rapporto al contesto di attività a cui deve essere
avviata; in questo caso la valutazione è un momento della
presa in carico della persona a cui fornire strumenti di
sostegno idonei a contrastare le difficoltà; con interventi
specifici a seconda delle attività: sostegno alla mobilità,
sostegno all’inserimento scolastico, sostegno
all’inserimento lavorativo; ciò implica anche una
collaborazione continuativa fra i vari attori coinvolti nel
E le risposte integrate
con la classificazione icf
gli strumenti di valutazione clinica
gli strumenti di programmazione didattica
Dove troverete i materiali che vi proponiamo
fad.si4life.it
Per partecipare al corso e’ necessario avere
una e mail
DEPRESSIONE
Scarica

Normativa Convenzione ONU