S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
LA CERTIFICAZIONE UNICA
MAURIZIO AGATE
6 febbraio 2015
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Fonti normative
art. 4, D.P.R. n. 322/1998
D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni)
L’art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998
“I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini
dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e
assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica.
La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative
modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.”
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L’adempimento obbligatorio consiste in:
- Obbligo di certificazione dei redditi di lavoro
dipendente, dei redditi di lavoro autonomo, dei
redditi diversi e delle provvigioni
(nuovo modello CU);
- Obbligo di certificazione dei dividendi (modello
CUPE).
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L’art. 4, comma 6-quater e quinquies, D.P.R.
n. 322/1998
“6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte
anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono
consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli
stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Quest’anno il
termine è il 2 marzo.
“6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il
7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. [...]”. Quest’anno il termine è il 9
marzo.
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N.B.
NON è previsto l’invio telematico per le
certificazioni degli utili distribuiti e dei
proventi ad essi equiparati
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art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014
“1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi
da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo,
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che
può essere accettata o modificata.”
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N.B.
L’invio telematico della certificazione unica non elimina
l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare
telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno.
Devono, infatti essere inviate entro il 7 marzo tutte le
Certificazioni Uniche, anche quelle relative a redditi che
potenzialmente non possono essere dichiarati con il Mod. 730
(ad esempio, reddito di lavoro autonomo abituale).
La C.U. 2015 dovrà essere consegnata al percipiente ed inviata
telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche qualora allo
stesso, a fronte di una cessazione avvenuta nel corso dell’anno
2014, sia già stato rilasciato un Modello CUD 2014.
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REDDITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE
– redditi di lavoro dipendente,
– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione
ordinaria, a tassazione separata, nonché a ritenuta a titolo d’imposta e ad
imposta sostitutiva;
– redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
– redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
– provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali,
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
– corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per
prestazioni relative a contratti d’appalto;
– provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
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(segue):
– indennità corrisposte per la cessazione:
• di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d),
TUIR];
• da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
• dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma
[art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].
Oltre ai redditi occorre indicare:
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni effettuate;
- dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o
dovuta all’INPS (comprensiva delle Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP)
- dati assicurativi INAIL.
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Criteri di imputazione
I dati fiscali contenuti nella C.U. riguardano solo i compensi
effettivamente pagati nel periodo d’imposta (criterio di cassa).
I dati previdenziali comprendono i contributi e le somme ad essi
attinenti dovuti anche se non corrisposti al percipiente nel corso
dell’anno (criterio di competenza).
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA C.U.
persone fisiche che esercitano arti e professioni;
persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese
agricole;
aziende coniugali se l’attività è esercitata in società, tra coniugi
residenti nel territorio italiano;
condomìni;
società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua
assicurazione) residenti nel territorio italiano;
enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e
privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali) residenti nel territorio italiano;
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(segue):
i Trust;
enti non commerciali (enti pubblici, tra cui Regioni, Province, Comuni, e
privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali) residenti nel territorio italiano;
Amministrazioni dello Stato (comprese quelle con ordinamento
autonomo);
associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali di cui agli artt.
22 e 23, Legge n. 142/1990 e altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti;
società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio italiano;
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(segue):
società di persone (società semplici, Snc, Sas) residenti nel territorio
italiano;
società di armamento residenti nel territorio italiano;
società di fatto o irregolari residenti nel territorio italiano;
società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
residenti nel territorio italiano;
gruppi europei di interesse economico (GEIE);
curatori fallimentari e commissari liquidatori;
eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
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SOGGETTI ESONERATI
privati datori di lavoro, per i compensi erogati a
collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri
soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi
che non determinano reddito per il percipiente (es.
coniuge del professionista che lavora in qualità di lavoratore
subordinato)
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LA TRASMISSIONE TELEMATICA
Il soggetto obbligato:
- PROVVEDE AUTONOMAMENTE (trattasi di facoltà non di obbligo)
- PROVVEDE TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO
il flusso telematico può essere scisso in due inviando
separatamente:
- la certificazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed
assimilati,
- La certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi
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N.B.
Se la trasmissione telematica è effettuata da un intermediario,
questo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più
clienti sostituti d’imposta.
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Intermediari abilitati alla trasmissione telematica
art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
• i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32,
comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997;
• le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
• i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
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(segue):
• i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
• i centri di assistenza fiscale per le imprese;
• gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati sia costituita da
soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18.2.99);
• le società di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta
da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18.2.99);
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli
agrotecnici e dei periti agrari.
• i notai iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel collegio di cui all’art. 24,
Legge n. 89/1913 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
11 giugno 2012);
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Altri soggetti abilitati alla trasmissione
telematica della C.U.:
•
le Amministrazioni dello Stato;
•
le società appartenenti a gruppi societari individuate dall’art.
3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998, in cui almeno una
società o ente sia obbligato alla presentazione telematica. La
trasmissione telematica può essere effettuata da uno o più
soggetti dello stesso gruppo.
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N.B.
Gli intermediari sopra individuati sono
obbligati ad utilizzare esclusivamente il
servizio telematico Entratel.
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La modulistica
FRONTESPIZIO
Prima selezione:
- Comunicazione ORDINARIA
nessuna casella deve essere barrata
- Comunicazione di ANNULLAMENTO
La barratura produce la cancellazione di una C.U. trasmessa; per
l’annullamento si trasmette solo la parte anagrafica della C.U da
annullare
- Comunicazione SOSTITUTIVA
La barratura produce la sostituzione di una C.U. trasmessa;
occorre allegare la nuova C.U. completa
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(segue): firma della dichiarazione
Occorre riportare il numero delle C.U. dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati e il numero
delle C.U. dei redditi di lavoro autonomo e
assimilati che compongono il flusso telematico.
La CASELLA CT deve essere barrata se il flusso
telematico contiene i dati per la ricezione dei
dati del 730-4.
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(segue): firma della dichiarazione
Fino al 31/12/2014, i sostituti d’imposta, entro il 31 marzo,
utilizzando il modello CSO, “Comunicazione per la ricezione in
via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate”, dovevano segnalare:
• l’utenza telematica da utilizzare
• ovvero l’intermediario presso il quale ricevere i Modd. 730-4
Ora l’adempimento concernente la PRIMA SEGNALAZIONE viene
eliminato e, con l’inserimento nella C.U., anticipato al 7 marzo.
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(segue): firma della dichiarazione
Se il Sostituto d’imposta aveva in passato già validamente
presentato una comunicazione CSO, non deve compilare il
quadro CT.
I sostituti che intendono variare i dati già comunicati in
precedenza (es. modifica dell’intermediario) NON devono usare
la C.U., ma il modello CSO già in uso, “Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Il quadro CT non va compilato per la C.U. contenente solo
redditi di lavoro autonomo e assimilati e per annullamenti e
sostituzioni.
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C.U. redditi di lavoro dipendente e assimilati
PREMESSA
I DATI FISCALI della C.U. sono gli stessi che dovevano essere
indicati nella PARTE B del modello CUD. Le indicazioni che
venivano fornite nelle ANNOTAZIONI del modello CUD ora sono
riportate in specifiche caselle.
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(segue): DATI FISCALI
I dati fiscali sono suddivisi nelle seguenti SEZIONI:
Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei
redditi
Ritenute
Acconti 2014 dichiarante
Acconti 2014 coniuge
Crediti non rimborsati dichiarante
Crediti non rimborsati coniuge
Oneri detraibili
Detrazioni e crediti
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(segue):
Previdenza complementare
Oneri deducibili
Altri dati
Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro
Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta
Compensi relativi agli anni precedenti
Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri
soggetti
TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in
forma di capitale soggette a tassazione separata
Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico.
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(segue):
Nel modello CUD i redditi corrisposti, erano suddivisi in sole
due categorie:
quelli per i quali è possibile fruire della detrazione di cui
all’articolo 13, commi 1, 3 e 4 del TUIR (ex campo 1)
quelli (solo redditi assimilati) per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all’articolo 13, comma 5 e 5-bis del TUIR
(campo 2).
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(segue):
Nella C.U. i redditi corrisposti sono suddivisi in 4 categorie:
quelli per cui è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo
13, comma 1 e dell’agevolazione dell’1-bis, del TUIR (campo 1);
quelli per cui è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo
13, commi 3 e 4 del TUIR, evidenziati nel campo 3 (nel CUD l’importo
era compreso nel campo 1),
quelli (solo redditi assimilati) per cui è possibile fruire della
detrazione di cui all’articolo 13, comma 5 del TUIR (nel CUD l’importo
era compreso nel campo 1), ora campo 4
assegni erogati dal coniuge per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all’articolo 13, comma 5-bis del TUIR (nel CUD
l’importo era compreso nel campo 2) ora esposti a campo 5.
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(segue):
L’indicazione «tempo determinato»/«tempo indeterminato» (che
era nelle annotazioni) ora viene data in una specifica casella.
La durata del rapporto di lavoro (nell’anno solare), e
l’indicazione di eventuali interruzioni, è riportata in specifiche
caselle.
La data di inizio deve sempre essere quella di assunzione (pertanto per la C.U. 2015,
tale data potrà anche essere precedente al 1° gennaio 2014). La data di cessazione
non va compilata se al 31 dicembre il rapporto è ancora in corso.
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(segue): CAMPO 1
Redditi che devono essere indicati nel campo 1:










Stipendi
Mensilita aggiuntive
Indennita di trasferta
Indennita e compensi corrisposti da terzi (indenn. malattia/maternità)
Compensi derivanti da rapporti di co.co.co/co.co.pro.
Borse di studio
Trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare
Compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro
Compensi in natura
ecc…
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(segue):
Le erogazioni liberali in natura (=cessione beni o servizi o
buoni rappresentativi degli stessi), dovranno essere incluse nel
campo 1 della C.U. se di valore superiore a euro 258,23; se
inferiore, invece, non si riportano nel campo 1.
In entrambi i casi dovrà esserne data indicazione nelle
Annotazioni della C.U. utilizzando il codice AH.
Se lo stesso sostituto d’imposta ha corrisposto redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia a tempo
indeterminato che determinato, dovrà compilare 2 moduli per
dare distinta indicazione dell’importo del reddito erogato in
relazione alle due diverse tipologie di rapporto.
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(segue):
Se lo stesso sostituto d’imposta ha corrisposto redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia a tempo
indeterminato che determinato, dovrà compilare 2 moduli per
dare distinta indicazione dell’importo del reddito erogato in
relazione alle due diverse tipologie di rapporto.
In particolare, vanno compilate DUE SEZIONI REDDITI e UNA
SOLA SEZIONE RITENUTE (con i dati complessivi del
conguaglio). Non è stato chiarito se la sezione RITENUTE deve
essere compilata sul primo oppure sul secondo modulo.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): CAMPO 4
Redditi che devono essere indicati nel campo 4:
le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché tali prestazioni non siano rese come esercizio di arti e
professioni o d’impresa commerciale;
le indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive;
i compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
rendite vitalizie e a tempo determinato.
nel CUD l’importo era compreso nel campo 1
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(segue): sezione RITENUTE
Punto 11: ritenute IRPEF
Le ritenute riportate in questo campo sono già al netto delle
detrazioni IRPEF
Punti 12, 16, 17 e 19: addizionali IRPEF
Il D.Lgs. 175/2014 ha previsto che la data di riferimento per la
verifica del domicilio fiscale del contribuente è il 1° gennaio
dell’anno per il quale le addizionali sono dovute (quindi l’addizionale
regionale si adegua alle regole previste per quella comunale).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezioni ACCONTI
Il modello di C.U. distingue, in due sezioni distinte, gli acconti
del contribuente e quelli del coniuge. Nel modello CUD gli
acconti riguardanti il coniuge erano riportati nelle annotazioni
(con codice BA).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): CREDITI NON RIMBORSATI
I campi di questa sezione erano presenti anche nel modello
CUD. Nella C.U. sono separatamente evidenziati i dati relativi al
coniuge del contribuente (che nel modello CUD andavano
riportati nelle annotazioni).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): ONERI DETRAIBILI
Trattasi di
somme direttamente gestite dal datore di lavoro per conto del
dipendente,
altri oneri sostenuti direttamente dal dipendente e presentati
al proprio datore di lavoro per il riconoscimento della
detrazione fiscale
Questi dati erano riportati anche nel modello CUD, tuttavia con
differente modalità di esposizione.
Nella C.U. gli oneri detraibili dovranno essere esposti al lordo
dell’eventuale franchigia prevista dalla legge.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione DETRAZIONE E CREDITI
I punti da 101 a 114 sono gli stessi del modello CUD.
Sono stati aggiunti tre punti dedicati all’indicazione del «bonus
Renzi».
Per le DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA, nel
modello CUD i dati dei familiari dovevano essere indicati nelle
annotazioni. Nel modello di C.U. è stata introdotta un’apposita
sezione (che conclude la parte fiscale della C.U.).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue):
I punti da 115 a 118 DATI RELATIVI ALLE IMPOSTE PAGATE
ALL’ESTERO, nel modello CUD erano riportati solo nelle
annotazioni.
42
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sez. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le informazioni riguardanti i punti riportati nella sezione
PREVIDENZA COMPLEMENTARE erano presenti anche nel
modello CUD sia pure con differente esposizione.
Per evidenziare, in capo allo stesso percipiente, più situazioni,
verificatesi nel corso dell’anno e riconducibili a diversi codici
numerici, il sostituto deve dare distinta indicazione di ciascuna
situazione compilando più volte i campi interessati (c.d.
compilazione «multi-modulo»).
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione ONERI DEDUCIBILI
In questa sezione si indicano gli oneri deducibili:
di cui all’articolo 10 del TUIR, nonché
gli oneri che, anche se deducibili, non hanno ridotto
l’imponibile fiscale nel periodo d’imposta,
la contribuzione versata ad Enti e Casse aventi
esclusivamente fini assistenziali
le assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o
semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a
carico del sostituito.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue):
Nel punto 161 non devono essere riportati i contributi e premi
versati alle forme pensionistiche complementari (questi
vanno indicati nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE).
Il punto 161 rimane «mono-modulo» e il dettaglio degli oneri
deducibili, considerato dal sostituto di imposta, viene evidenziato
nelle annotazioni con il codice AR.
45
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione ALTRI DATI
La sezione ALTRI DATI contiene informazioni relative:
al contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con
reddito complessivo superiore a euro 300.000,00;
al contributo di solidarietà sulle c.d. «pensioni d’oro»;
al reddito dei frontalieri;
all’incapienza in sede di conguaglio;
all’applicazione della maggiore ritenuta;
ad altri casi particolari.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione SOMME PER INCR.PR.LAV.
I punti presenti nel modello di C.U. sono gli stessi del modello
CUD.
Cambia la numerazione dei campi da compilare.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione REDDITI A RIT. D’IMPOSTA
Anche in questo caso i dati sono gli stessi del modello CUD. Va
solo segnalato che per i lavori socialmente utili sono stati
introdotti alcuni campi dedicati all’esposizione separata dei
predetti redditi e delle relative ritenute.
Il campo 221 non risulta essere «multi-modulo» pertanto, in
caso più situazioni contemporanee da esporre, il campo 221
dovrà contenere il totale, mentre i dettagli dovranno essere
forniti nelle annotazioni con codice AX.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione COMPENSI ANNI PRECED.
Anche in questo caso i dati sono gli stessi del modello CUD.
49
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): sezione TFR (…)
La struttura della sezione è analoga rispetto a quella del modello
CUD.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): DATI PREVIDENZIALI E ASSIST.
Le informazioni da fornire sono sostanzialmente le stesse che,
fino al 31 dicembre 2014, dovevano essere esposte nella parte C
del modello CUD.
I dati previdenziali ed assistenziali devono essere inseriti
seguendo il criterio di competenza, quindi esponendo nella
Certificazione Unica gli importi maturati dal dipendente nel corso
dell’anno solare oggetto di dichiarazione, anche se relativi a
retribuzioni totalmente o parzialmente non corrisposte.
51
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
(segue): DATI ASSICURATIVI INAIL
La C.U., a differenza del modello CUD, prevede l’indicazione, nei
nuovi campi da 35 a 40, dei dati assicurativi riferiti a tutti i
soggetti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione all’INAIL.
Trattasi delle stesse informazioni che, fino al 31 dicembre 2014,
trovavano esposizione nella parte C del modello 770
Semplificato.
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
C.U. redditi di lavoro autonomo e provvigioni
REDDITI DA CERTIFICARE:
redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali,
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per
prestazioni relative a contratti d’appalto;
provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
indennità corrisposte per la cessazione:
• di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
• da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
• dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura
autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].
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N.B.
Contribuenti MINIMI (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13, Legge n. 388/2000):
anche se non subiscono ritenute devono ricevere la C.U.
Nel caso di erogazione al medesimo percipiente di più
compensi, il sostituto ha la facoltà di:
compilare un’unica C.U. sommando i compensi, sempre
che riferiti alla stessa causale;
compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi
erogati nel 2014, numerando progressivamente le singole
comunicazioni relative al medesimo percipiente.
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(segue):
DECESSO DEL PERCETTORE (dopo aver percepito i redditi)
il sostituto d’imposta deve rilasciare la C.U. agli eredi
relativamente al soggetto deceduto; nella sezione “Dati
anagrafici” devono essere indicati i dati relativi al defunto.
REDDITI CORRISPOSTI DIRETTAMENTE AGLI EREDI
il sostituto d’imposta deve rilasciare la C.U. agli eredi indicando
nella sezione “Dati anagrafici” i dati dell’erede. Al punto 8
(“categorie particolari” ) indicare “ Z” .
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(segue):
Punto 1: TIPOLOGIA REDDITUALE
Si indica il codice riportato nelle istruzioni.
Punto 4: AMMONTARE LORDO
Il contributo integrativo previdenziale non va in questo campo.
Contribuenti minimi e nuove iniziative produttive, il reddito si
indica in questo campo anche se non è stato oggetto di ritenuta.
L’EVENTUALE QUOTA DI REDDITO NON IMPONIBILE SI
RIPORTA NEL SUCCESSIVO PUNTO 7, INDICANDO NEL PUNTO
6 IL CODICE DI ESENZIONE
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(segue):
Casistica redditi esenti:
il 25% della quota di redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte
dell’autore, di marchi di fabbrica, di opere dell’ingegno dove la ritenuta a
titolo d’acconto del 20% è calcolata sulla base imponibile ridotta al 75% o,
se l’autore ha un’età inferiore a 35 anni, al 60%;
i compensi di importo inferiore a € 25,82 non imponibili ai sensi dell’art.
25, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (sempreché non si tratti di acconti); le
somme che non determinano reddito imponibile per attività sportive
dilettantistiche (fino a € 7.500,00);
le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei
lavoratori rientrati in Italia dopo un’esperienza professionale estera (l’80%
dell’ammontare erogato per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori);
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(segue):
i rimborsi ottenuti per le spese anticipate dai percipienti per conto dei
preponenti, mandanti o committenti;
le quote di provvigioni non soggette a ritenuta (50% oppure 80%);
il 15%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese, relativamente ai
compensi per levata di protesti da parte di segretari comunali;
la deduzione forfetaria del 22% sulle provvigioni corrisposte ad incaricati
per le vendite a domicilio (cod. V, punto 1);
l’intero ammontare di compensi erogati ai nuovi contribuenti minimi e
quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive.
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(segue):
Punto 8: IMPONIBILE
Trattasi della differenza tra somme erogate e somme esenti.
Punto 9: RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO
.
Punto 10: RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA
.
Punto 12, 13, 15 e 16: ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE
La trattenuta si solo per compensi, rimborsi e indennità relativi
all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
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(segue):
Punto 20, 21: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La contribuzione previdenziale a carico del committente è
prevista solo per:
C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da
contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente
dalla prestazione di lavoro;
M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M1 redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o
permettere;
V provvigioni corrisposte a incaricati per le vendite a domicilio,
provvigioni corrisposte a incaricati per la vendita porta a porta e per la
vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (Legge 25 febbraio
1987, n. 67);
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(segue):
Punto 22: SPESE RIMBORSATE
Occorre indicare le spese sostenute da soggetti esercenti attività
di lavoro autonomo occasionale rimborsate dal committente. Per
i lavoratori autonomi occasionali, le spese di cui all’oggetto
riducono l’imponibile previdenziale
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SCHEDA DESTINAZIONE 2, 5, 8 PER MILLE
Ciascun contribuente può destinare una quota pari:
• all’otto per mille dell’IRPEF allo Stato oppure ad una
Istituzione religiosa,
• al 5 per mille dell’IRPEF a determinate finalità
• al 2 per mille dell’IRPEF a favore di un partito politico.
Queste destinazioni non sono tra loro alternative e, pertanto,
possono essere tutte quante manifestate.
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(segue):
Per comunicare la scelta/le scelte, il contribuente che non ha
l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi deve
presentare la scheda, in busta chiusa, entro il termine di invio
dell’UNICO 2015 Persone Fisiche:
allo sportello di una banca o ufficio postale che provvederà
a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria.
ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(professionista, CAF, ecc.).
L’intermediario abilitato deve rilasciare una ricevuta attestante l’impegno a
trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà (NON OBBLIGO) di
accettare la scheda.
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S.A.F.
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SANZIONI
art. 2, comma 1, D.Lgs. 175/2014
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione è
effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza indicata nel primo periodo.
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(segue):
Il periodo «… in deroga a quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n.
472/97 …» significa che non è possibile beneficiare della c.d.
“sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico.
Es. Il tardivo invio telematico di venti C.U. comporta una
sanzione pari a 2000,00 euro.
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La certificazione unica - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli