POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
Piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo Pensione (Tariffa 563)
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5088
SUPPLEMENTO ALLA NOTA INFORMATIVA E AL DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Con il presente Supplemento, che costituisce parte integrante e necessaria della Nota
informativa e del Documento sul regime fiscale, si comunica l’aggiornamento delle informazioni
contenute:
-
nella Nota informativa, alla Sezione 2: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”
- Paragrafo “Il Regime fiscale”;
-
nel Documento sul regime fiscale, nelle parti relative al regime fiscale del PIP e delle prestazioni.
L’aggiornamento è conseguente alla modifica dell’aliquota di tassazione dei rendimenti delle
forme pensionistiche complementari, introdotta dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di
stabilità) che all’art. 1 comma 621 ha disposto, già a partire dal periodo di imposta al 31
dicembre 2014, l’incremento dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul
risultato netto maturato dalle predette forme in ciascun periodo di imposta, modificando in tal
senso l’art. 17 comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In proposito si ricorda che il d.l.
66/2014 convertito con L. 89/2014, aveva già introdotto l’incremento dall’11% all’11,50% della
medesima aliquota, per l’anno 2014.
L’aumento dell’aliquota di tassazione è strutturato in modo che i rendimenti ascrivibili ai titoli di
Stato ed equiparati e ai titoli emessi da Stati white listed, compresi tra gli attivi delle forme
pensionistiche, concorrano alla formazione dell’imponibile da assoggettare all’imposta
sostitutiva del 20% nella misura del 62,50% del relativo ammontare, confermando la tassazione
effettiva al 12,50% a carico dei redditi riferibili ai titoli del debito pubblico italiani ed esteri ed
equiparati.
Il presente Supplemento è valido a decorrere dal 27/02/2015 fino alla data di deposito della
Nota informativa del PIP, in occasione dell’aggiornamento annuale, ed è consultabile sul sito
www.popolarevita.it alla sezione “PREVIDENZA” all’interno dell’area “PRODOTTI”, accedendo
al link “Popolare Vita Pensione Sicura”.
POPOLARE VITA S.p.A. – Gruppo Assicurativo Unipol
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP) DI TIPO ASSICURATIVO
FONDO PENSIONE
(Tariffa n° 563)
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5088
Nota Informativa per i potenziali Aderenti
Depositata presso la COVIP il 31/03/2014
La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:
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

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Sezione 1 - Scheda Sintetica
Sezione 2 - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
Sezione 3 - Informazioni sull’andamento della gestione
Sezione 4 - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
Allegati: Modulo di adesione
Documento sulle anticipazioni
Documento sul regime fiscale
La presente Nota Informativa è redatta da POPOLARE VITA S.p.A. secondo lo schema predisposto
dalla COVIP, ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.
POPOLARE VITA S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Tariffa n. 563)
Sezione 1 - SCHEDA SINTETICA
(Sezione aggiornata al 31/12/2013)
La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il
confronto tra le principali caratteristiche di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA rispetto ad altre forme
pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le
condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendere dunque visione dell’intera Nota Informativa, del Regolamento
del PIP e delle Condizioni generali di contratto.
A. Presentazione di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
A.1
Elementi di identificazione di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
A.2
Destinatari
A.3
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare
B.1
Adesione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
B.2
Documentazione a disposizione dell’Aderente
C.
Recapiti utili
D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
D.1
Contribuzione
D.2
Proposte di investimento
D.3
Rendimenti storici
D.4
Prestazioni assicurative accessorie
D.5
Costi nella fase di accumulo
D.6
Indicatore Sintetico dei Costi
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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A. Presentazione di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
A.1
Elementi di identificazione di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo - Fondo
Pensione (Tariffa n. 563), di seguito definito “POPOLARE VITA PENSIONE SICURA”, è una forma di previdenza
finalizzata all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “Decreto”.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è stato istituito da POPOLARE VITA S.p.A. (di seguito “Compagnia”),
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP
con il n. 5088. La Compagnia è detenuta per il 24% più n. 1 azione da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per il 26% da
SAI HOLDING ITALIA S.p.A., per il 24% da HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO
POPOLARE S.p.A. e per il 26% da BANCO POPOLARE Società Cooperativa.
A.2
Destinatari
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza
complementare su base individuale.
A.3
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di
assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è
determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da POPOLARE VITA S.p.A. costituiscono
patrimonio separato e autonomo all’interno della Compagnia.
B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare
B.1
Adesione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto,
consente all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti
e sulle prestazioni percepite.
B.2
Documentazione a disposizione dell’Aderente
La Nota Informativa, il Regolamento del PIP e le Condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente
nell’apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i Soggetti abilitati.
Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni
altra informazione generale utile all’Aderente.
Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.
N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la
Compagnia e l’Aderente sono contenute nel Regolamento del PIP e nelle Condizioni generali di contratto, dei
quali si raccomanda pertanto la lettura.
C. Recapiti utili
Per tutte le comunicazioni alla Compagnia concernenti il contratto in corso, l’Aderente potrà avvalersi del tramite del
Soggetto abilitato dalla Compagnia, al quale è assegnata la competenza sulla Polizza (l’elenco dei Soggetti abilitati,
disponibile presso la Sede della Compagnia, è riportato sul sito Internet della stessa ed al punto E, Sezione 4 della
presente Nota Informativa).
Di seguito, si riportano ulteriori riferimenti utili della Compagnia:
Sede legale
Sede Direzione Generale
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
Piazza Nogara 2, 37121 – Verona (VR)- Italia
Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) - Italia
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Recapito telefonico
Telefax
Sito internet
Indirizzo di posta elettronica
+39 0321 615511
+39 0321 615577
www.popolarevita.it
[email protected]
D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA
D.1
Contribuzione
A finanziare POPOLARE VITA PENSIONE SICURA concorrono:
 i flussi contributivi;
 gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari;
 gli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite.
Dette somme dovranno affluire al PIP nel corso della fase di accumulo.
Tra i flussi contributivi sono compresi:
D.2

i versamenti che l’Aderente effettuerà in via ricorrente secondo la frequenza (annuale, semestrale, trimestrale o
mensile) e l’ammontare liberamente scelti dall’Aderente medesimo al momento dell’adesione a POPOLARE
VITA PENSIONE SICURA e che possono essere successivamente variati, interrotti (fermo restando, per i
lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del Trattamento di Fine Rapporto maturando eventualmente
conferito) e ripresi;

i versamenti integrativi, anch’essi di importo liberamente scelto, che l’Aderente può effettuare ad integrazione
dei versamenti ricorrenti;

i contributi del datore di lavoro ai quali l’Aderente/lavoratore dipendente abbia diritto, in base ad accordi
collettivi, anche aziendali;

i contributi che il datore di lavoro, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, decida liberamente di
versare;

i conferimenti del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando. Infatti l’Aderente, se lavoratore dipendente,
può, anche in via esclusiva, effettuare versamenti mediante destinazione a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA, tramite il proprio datore di lavoro, del suddetto TFR maturando. Inoltre, i lavoratori dipendenti
iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993, possono destinare alle forme
pensionistiche complementari anche soltanto una parte del TFR maturando (vedi sezione “Caratteristiche
della forma pensionistica complementare”).
Proposte di investimento
All’atto dell’adesione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, l’Aderente individua l’allocazione del capitale
investito - dato dalle somme affluite al PIP al netto dei costi su di esse gravanti, di cui al successivo paragrafo D.5 stabilendo la parte di esso da destinare alle seguenti opzioni d’investimento:
a) Gestione interna separata. In tal caso tale parte è investita nella Gestione Separata denominata “POPOLARE VITA
PREVIDENZA”, di seguito Gestione Separata - riservata dalla Compagnia per l’adesione al PIP - ed è espressa
direttamente in euro;
oppure
b) uno o più Fondi Interni scelti dall’Aderente fra quelli riservati dalla Compagnia a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di detti Fondi Interni assegnate a
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA e soggetta ai rischi finanziari di investimento. Tali rischi, connessi
alle oscillazioni di prezzo degli attivi contenuti nei Fondi Interni, di cui dette quote sono rappresentazione, sono a
carico dell’Aderente. Alla data di deposito della presente Nota Informativa risultano riservati dalla Compagnia per
l’adesione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA i Fondi Interni denominati “POPOLARE VITA VALUE” e
“POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”;
oppure
c) espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti allocazioni a) e b), liberamente
scelta dall’Aderente e quindi non predefinita.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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L’allocazione stabilita all’adesione può essere successivamente modificata nel corso della fase di accumulo.
Nel prospetto che segue si riportano le informazioni di sintesi sulle proposte di investimento su indicate:
Denominazione
Tipologia
Descrizione
Garanzia
Principale tipologia di strumenti
finanziari (attivi) :
monetaria/obbligazionaria
POPOLARE VITA
PREVIDENZA
Gestione Separata
assicurativa
(riservata al PIP)
Finalità: privilegiare, mediante una
gestione professionale degli investimenti,
la stabilità dei risultati rispetto alla
massimizzazione
della
redditività
corrente, rispondendo alle esigenze di
soggetti con bassa propensione al rischio.
Orizzonte temporale consigliato: la
stabilità dei risultati, rafforzata dalla
garanzia di una Rivalutazione minima e
dal consolidamento delle rivalutazioni,
rende l’investimento consigliabile in
relazione ad un orizzonte medio/lungo.
Rivalutazione annua
minima garantita (*).
Risultati consolidati
ogni anno.
Grado di rischio: basso.
Principale tipologia di strumenti
finanziari (attivi) : azionaria
POPOLARE VITA
VALUE
Fondo Interno
assicurativo
(riservato al PIP)
Finalità: incrementare il valore nel lungo
termine attraverso l’investimento in un
portafoglio di selezionati strumenti
finanziari trattati nei principali mercati
azionari europei rispondendo alle esigenze
di soggetti con una propensione al rischio
alta. La gestione si pone l’obiettivo di
massimizzare il rendimento del Fondo
rispetto ad un parametro oggettivo di
riferimento (Benchmark).
Non prevista.
Risultati variabili non
consolidati.
Orizzonte temporale consigliato: mediolungo.
Grado di rischio: alto.
Principale tipologia di strumenti
finanziari (attivi) : quote e/o azioni di
organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) ed ETF negoziati sui
principali mercati internazionali.
POPOLARE VITA
BILANCIATO
GLOBAL
Fondo Interno
assicurativo
(riservato al PIP)
Finalità: incrementare il valore nel lungo
termine, attraverso l’investimento in un
portafoglio
di
selezionate
attività
finanziarie trattate nei principali mercati
internazionali rispondendo alle esigenze di
soggetti con una propensione al rischio
medio-alta. La gestione si pone l’obiettivo
di massimizzare il rendimento del Fondo
rispetto ad un parametro oggettivo di
riferimento (Benchmark)
Orizzonte temporale consigliato: medio
- lungo
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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Non prevista.
Risultati variabili non
consolidati.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Grado di rischio: medio - alto
(*) eventualmente rivedibile dalla Compagnia secondo quanto precisato al successivo punto C.2.1. della Sezione 2 Caratteristiche della forma pensionistica complementare e all’Art. 8, comma 8.A) delle Condizioni generali di contratto.
D.3
Rendimenti storici
Nei prospetti di seguito riportati vengono fornite le informazioni di sintesi sui rendimenti storici di ciascuna delle
proposte d’investimento di cui al precedente paragrafo D.2 (o comparti), rilevati nel corso degli ultimi 5 anni solari, e
sul relativo rendimento medio annuo composto.
I dati di rendimento sono relativi ad anni interi e sono rappresentati al netto dei costi indirettamente a carico degli
Aderenti.
In conseguenza della data di avvio del Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, la cui operatività
ha avuto inizio nel corso del 2013, alla data di deposito della presente Nota Informativa non sono disponibili i relativi
dati storici del rendimento.
Gestione Separata “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
Rendimento attribuito agli Aderenti per l’anno:
2009
2010
2011
2012
2013
2,01%
1,63%
1,50%
2,33%
2,55%
Rendimento medio annuo
composto
2,00%
Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
Rendimento medio annuo
composto
Rendimento del Fondo per l’anno:
2009
2010
2011
2012
2013
23,32%
0,18%
-15,19%
17,33%
12,75%
6,75%
In ogni caso si sottolinea come i rendimenti passati non siano necessariamente indicativi di quelli futuri.
D.4
Prestazioni assicurative accessorie
Tipologia di prestazione
Premorienza dell’Aderente
Adesione
Obbligatoria
(contestuale
all’adesione
al PIP)
Caratteristiche della prestazione
Maggiorazione del valore di Riscatto Totale della Posizione
Individuale a seguito di decesso dell’Aderente avvenuto prima
del pensionamento. Tale maggiorazione è determinata secondo
quanto di seguito precisato.
a)
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
A condizione che l’Aderente, all’atto di Adesione al PIP,
abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le
affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale
e sportiva contenuta nel Modulo di Adesione, la
percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata
è quella indicata nella Tabella A riportata al paragrafo E.1,
Sezione 2. L’importo della maggiorazione non può in ogni
caso superare 100.000,00 euro.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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b) In caso l’Aderente, all’atto di Adesione al PIP, abbia
sottoscritto la dichiarazione di non veridicità di almeno
una delle predette affermazioni contenuta nel Modulo di
Adesione, ovvero nei casi di esclusione o di limitazione di
garanzia previsti dall’Art.2, comma 2.A), lettera b),
paragrafi b.2.1) e b.2.2) delle Condizioni generali di
contratto, la percentuale di maggiorazione sarà pari allo
0,00%;
Invalidità dell’Aderente
(determinata dall’assoluta e
permanente impossibilità
dell’Aderente - comunque
indipendente dalla sua
volontà ed oggettivamente
accertabile - a svolgere
qualsiasi attività lavorativa,
per infermità o difetto fisico
o mentale sopravvenuti)
Facoltativa
(contestuale
all’adesione
al PIP)
A seconda dell’opzione esercitata dall’Aderente all’atto
dell’adesione al PIP e previo riconoscimento dell’Invalidità
dell’Aderente stesso da parte della Compagnia, la Copertura
accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità
dell’Aderente, di seguito Assicurazione accessoria di invalidità,
prevede le seguenti prestazioni alternative:
a)
esonero dal versamento dei contributi in via ricorrente a
carico dell’Aderente e programmati all’atto dell’adesione
al PIP, per l’importo annuo di detti contributi e per il
periodo della fase di accumulo oggetto dell’Esonero;
oppure, in luogo della prestazione di cui alla precedente lettera
a):
b) la liquidazione all’Aderente di un capitale che si ottiene
dall’attualizzazione demografico-finanziaria del medesimo
importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero di cui
alla precedente lettera a), per lo stesso periodo della fase di
accumulo.
L’Assicurazione accessoria di invalidità è finanziata attraverso
il pagamento di premi ricorrenti dovuti - per la durata
pagamento contrattualmente stabilita - in aggiunta a ciascun
contributo in via ricorrente a carico dell’Aderente affluito al
PIP.
L’importo su base annua del premio si ottiene applicando
all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero la
percentuale indicata nella Tabella C di seguito riportata, in
ragione dell’Età Assicurativa - come definita all’Art. 2, comma
2.A), lettera b), paragrafo b.1) delle Condizioni generali di
contratto - alla data di decorrenza del PIP.
L’importo del premio sub-annuale si ottiene dal rapporto tra il
premio su base annua, come sopra determinato, e la medesima
frequenza di versamento scelta via via dall’Aderente per
ciascun contributo in via ricorrente a suo carico, affluito al PIP
nel corso della durata pagamento premi dell’Assicurazione
accessoria di invalidità.
Età
Assicurativa Percentuale
(anni)
da 18 a 29
1,52%
da 30 a 39
3,30%
da 40 a 49
7,45%
da 50 a 60
9,57%
da 61 a 65
13,31%
Tabella C
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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L’importo di ciascun premio su base annua dovuto e la durata
di pagamento dei premi restano invariati sino alla risoluzione
dell’ Assicurazione accessoria di invalidità.
Per le informazioni di dettaglio, si rimanda alle relative
Condizioni contrattuali contenute nell’Allegato E alle
Condizioni generali di contratto che vengono consegnate
unitamente al Regolamento del PIP.
D.5
Costi nella fase di accumulo
Durante la fase di accumulo, POPOLARE VITA PENSIONE SICURA prevede, direttamente o indirettamente a carico
dell’Aderente, i seguenti costi:
Tipologia di costo
Importo e caratteristiche
Spese da sostenere all’atto dell’adesione:
Spese di adesione:
Costi in cifra fissa: 25,00 euro da prelevare contestualmente
al primo contributo versato; resta inteso che, ove
quest’ultimo affluisca al PIP ad adesione già avvenuta, la
loro
corresponsione,
comunque
dovuta
all’atto
dell’adesione, avverrà a mezzo bonifico SCT (Sepa Credit
Transfer) a favore della Compagnia secondo le medesime
modalità previste dall’Art.3 delle Condizioni generali di
contratto per i flussi contributivi destinati ad alimentare il
PIP.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’Aderente:
Costi in percentuale su ciascun contributo versato (al netto
delle spese di adesione se si tratta del primo contributo
versato) : 2,50%. Le somme che affluiscono al PIP a titolo
di trasferimento da altre forme pensionistiche
complementari o di reintegro delle anticipazioni percepite
non sono gravate da alcun onere.
Indirettamente a carico dell’Aderente (1):
 Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA
Costo prelevato annualmente sul rendimento dalla Gestione
Separata ottenuto dalla somma delle seguenti commissioni:
 una commissione base, pari ad 1,55 punti percentuali
di rendimento realizzato;
 una commissione variabile, pari a 0,20 punti
percentuali per ciascun punto percentuale di
rendimento della Gestione Separata eccedente il
5%; per la frazione di punto, tale commissione si
applica in proporzione.
 Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE
Costi in percentuale, a titolo di commissioni annue di
gestione che incidono sul patrimonio del Fondo Interno:
1,80%
 Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO
GLOBAL
Costi in percentuale, a titolo di commissioni annue di
gestione che incidono sul patrimonio del Fondo Interno:
2,40%
(1) le commissioni riportate non includono i costi che gravano a consuntivo sul patrimonio della Gestione Separata e dei
Fondi Interni per spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, oneri di negoziazione
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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derivanti dall’attività di impiego delle risorse, contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge, la quota di
pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile di POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA, eventuali imposte e tasse.
Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative individuali
Trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma
pensionistica ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del
PIP:
Costi in cifra fissa, a copertura degli oneri amministrativi
sostenuti dalla Compagnia: 25,00 euro
Trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma
pensionistica ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del
PIP:
Non previste
Riscatto:
Non previste
Anticipazione:
Non previste
Riallocazione della Posizione Individuale (switch):
Non previste
Allocazione/Modifica allocazione del flusso contributivo:
Non previste
Spese e premi da sostenere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria
Premorienza dell’Aderente:
Spese per coperture di puro rischio incluse nelle spese
indirettamente a carico dell’Aderente :
 0,10 punti percentuali, già incluse nelle commissioni
prelevate annualmente sul rendimento dalla Gestione
Separata;
 0,10%, già incluse nelle commissioni annue di
gestione che incidono sul patrimonio dei Fondi Interni
In caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono essere praticate
condizioni differenti. Pertanto i costi sopra riportati devono intendersi come importi massimi applicabili.
D.6
Indicatore Sintetico dei Costi
Indicatore Sintetico dei Costi (1)
Anni di permanenza
2 anni
5 anni
10 anni
35 anni
Gestione Separata “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
3,63%
2,35%
1,91%
1,59%
Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
3,85%
2,58%
2,13%
1,81%
Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”
4,43%
3,11%
2,67%
2,35%
(1) L’indicatore sintetico dei costi, tenendo conto delle spese indirettamente a carico dell’Aderente, include le spese per
le coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria; nonché, con riferimento alla Gestione Separata “POPOLARE
VITA PREVIDENZA”, il costo per la garanzia di rivalutazione minima e di consolidamento annuo delle prestazioni
raggiunte.
N.B.: L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della Posizione Individuale maturata,
stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 4% (vedi Sezione 2 - Caratteristiche della forma pensionistica complementare).
ATTENZIONE:

per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi
previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa;

in caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono essere
praticate condizioni differenti. Pertanto i valori dell’indicatore sintetico dei costi sopra riportati devono
intendersi riferiti agli importi dei costi massimi applicabili.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo
assicurativo - Fondo Pensione (tariffa n. 563)
Sezione 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA
COMPLEMENTARE
(data efficacia della Sezione: dal 01/08/2014)
A. Informazioni generali
A.1
Lo scopo
A.2
La costruzione della prestazione complementare
A.3
Il Responsabile
B. La contribuzione
B.1
Il finanziamento di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
B.2
Opportunità riservata ai lavoratori dipendenti
C. L’investimento e i rischi connessi
C.1
Indicazioni generali
C.2
I comparti
C.2.1 La Gestione Separata
C.2.2 Il Fondo Interno
C.3
Le combinazioni di comparti
C.4
Modalità di impiego dei contributi
D. Le Prestazioni pensionistiche (Pensione complementare e liquidazione del capitale)
D.1
Determinazione dell’importo delle Prestazioni pensionistiche
D.2
Prestazione erogata in forma di Rendita – pensione complementare
D.3
Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale
E.
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
Le prestazioni nella fase di accumulo
Prestazioni assicurative accessorie
Anticipazioni
Riscatti
Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
Trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare
F.
F.1
F.2
I Costi
Costi nella fase di accumulo
Costi nella fase di erogazione della Rendita
G.
G.1
G.2
G.3
Il regime fiscale
Regime fiscale della contribuzione
Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo
Regime fiscale delle somme corrisposte
H. Altre informazioni
H.1
Adesioni
H.2
Valorizzazione dell’investimento
H.2.1 Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
H.2.2 Posizione Individuale collegata ai Fondi Interni
H.3
Comunicazioni agli Aderenti
H.4
Progetto esemplificativo
H.5
Reclami
A. Informazioni generali
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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A.1 Lo scopo
Scopo di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è di consentire all’Aderente l’attivazione di un piano previdenziale
individuale mediante destinazione di quote dei propri redditi o risparmi - ed eventualmente del TFR maturando - alla
costituzione di una somma da erogare in forma di Rendita o capitale al momento in cui matureranno i requisiti per il
pensionamento nel proprio regime obbligatorio. Si potrà così disporre di Prestazioni pensionistiche integrative di quelle
che il sistema obbligatorio sarà in grado di erogare a quel momento.
Si vive infatti sempre più a lungo e la forbice fra il numero dei pensionati e quello delle persone che lavorano tende ad
allargarsi imponendo continue revisioni del sistema pensionistico obbligatorio e conseguentemente una sempre
maggiore attenzione alla costituzione della cosiddetta pensione complementare o “integrativa”.
Per garantire il rispetto della finalità previdenziale, la disciplina delle forme pensionistiche complementari stabilisce, a
fronte di un regime fiscale più favorevole di quello previsto per le altre forme di risparmio (v. paragrafo G. Il regime
fiscale), determinati vincoli e limiti alla disponibilità della Posizione Individuale maturata.
A.2
La costruzione della prestazione complementare
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA si articola in due fasi successive: la fase di accumulo della prestazione
previdenziale e la fase di erogazione.
La fase di accumulo ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l’inizio della fase di
erogazione. Durante la fase di accumulo, sino alla data di comunicazione alla Compagnia dell’avvenuta maturazione dei
requisiti di accesso alle Prestazioni pensionistiche, si costituisce tempo per tempo la Posizione Individuale
dell’Aderente alla cui formazione concorrono sia le somme affluite a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, al netto
dei costi previsti, sia i rendimenti spettanti. La Posizione Individuale (capitale di pertinenza di ciascun Aderente)
maturata è la base di calcolo per tutte le somme liquidabili in forza di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA sia
nella fase di erogazione che, prima del pensionamento, durante la fase di accumulo (v. paragrafo E. Le prestazioni
nella fase di accumulo).
Terminata la fase di accumulo e a condizione che:
 l’Aderente sia in vita a tale epoca;
 siano maturati i requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio (con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari);
 sia pervenuta alla Compagnia la richiesta di liquidazione unitamente alla documentazione completa, di cui all’Art.
16 delle Condizioni generali di contratto,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del
diritto alle Prestazioni pensionistiche, ha inizio la fase di erogazione di dette prestazioni. Queste ultime derivano dalla
conversione della Posizione Individuale maturata durante la fase di accumulo totalmente o parzialmente in prestazione
erogata sotto forma di Rendita o capitale (v. paragrafo D. Le Prestazioni pensionistiche).
L’inizio della fase di erogazione può essere posticipato o anticipato qualora l’Aderente intenda e possa avvalersi delle
facoltà previste all’Art. 10, commi 1 o 4 del Regolamento del PIP.
Le modalità di costituzione della Posizione Individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento del PIP
A.3
Il Responsabile
La struttura organizzativa di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA prevede la presenza di un ‘Responsabile’, che è
una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell’interesse esclusivo degli
Aderenti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di
indipendenza rispetto alla Compagnia.
I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell’apposito allegato al Regolamento del PIP. Per
informazioni sull’attuale Responsabile consultare la Sezione 4 - Soggetti coinvolti nell’attività della forma
pensionistica complementare.
B. La contribuzione
B.1
Il finanziamento di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Dalle informazioni generali sulla tipologia, sulla misura, sulle modalità di contribuzione a POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA e di pagamento, contenute al punto D.1 della Scheda Sintetica, nella Parte III del Regolamento
del PIP e nell’Art. 3 delle Condizioni generali di contratto cui si rimanda, emerge la estrema flessibilità di POPOLARE
VITA PENSIONE SICURA.
La possibilità di modulare liberamente la contribuzione richiede tuttavia una scelta attenta e consapevole finalizzata al
raggiungimento di un adeguato livello di integrazione pensionistica.
Indicazioni utili per impostare un piano contributivo appropriato in relazione alle Prestazioni pensionistiche desiderate,
o per adeguare il piano in relazione a nuove situazioni, si possono ottenere utilizzando il Progetto esemplificativo di cui
al successivo punto H.4.
L’apposita comunicazione di cui al successivo punto H.3, fornita dalla Compagnia agli Aderenti, consente di controllare
annualmente i versamenti effettuati e la propria Posizione Individuale, nonché l’adeguatezza del piano di accumulo.
ATTENZIONE: gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sulle somme affluite si basano
sulle informazioni di cui può disporre; la Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le
situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione. È importante che l’Aderente verifichi
periodicamente, nel suo stesso interesse, la correttezza delle somme accreditate sulla Posizione Individuale
rispetto alle somme affluite (ad esempio rispetto ai contributi versati direttamente o, eventualmente, se
lavoratore dipendente, tramite il datore di lavoro), segnalando alla Compagnia eventuali omissioni o errori
riscontrati.
B.2
Opportunità riservata ai lavoratori dipendenti
L’Aderente, se lavoratore dipendente, tra le forme di conferimento possibili di cui al precedente punto B.1, può
ricorrere, tramite il proprio datore di lavoro, alla destinazione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA del TFR
maturando.
Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993, è prevista la
possibilità di destinare alle forme pensionistiche complementari anche soltanto una parte del TFR maturando. In
particolare, se tali lavoratori non risultano iscritti, all’1.1.2007, a forme pensionistiche complementari, possono
destinare a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA anche solo la quota del TFR maturando già prevista dai contratti o
accordi collettivi o, in assenza di tale previsione, una quota non inferiore al 50%, ferma restando la possibilità di
incrementare successivamente la quota destinata.
È anche importante che l’Aderente verifichi nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il
proprio rapporto di lavoro, se, ed eventualmente a quali condizioni, l’adesione a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA gli dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.
Per prendere decisioni consapevoli, l’Aderente deve sapere che la scelta di destinare il TFR maturando a una forma
pensionistica non è reversibile; deve inoltre conoscere la modalità stabilita dalla legge per la rivalutazione del TFR, in
modo da poterla confrontare con quella prevista da POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
Il TFR viene accantonato annualmente dal datore di lavoro – per un importo pari al 6,91% della retribuzione lorda - nel
corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene corrisposto alla cessazione del rapporto stesso. La sua
rivalutazione è pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di
inflazione è risultato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per lo stesso anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).
Il TFR destinato a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA non viene più accantonato né rivalutato con tale regola, ma
contribuisce ad alimentare la Posizione Individuale dell’Aderente; il suo ammontare dipenderà dai risultati della
Gestione Separata e/o dei Fondi Interni (vedi successivo paragrafo C della presente Sezione).
Sia sul TFR accantonato dal datore di lavoro, sia sulla Posizione Individuale maturata con POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA, è possibile chiedere anticipazioni per far fronte ad esigenze personali di particolare rilevanza
(vedi successivo punto E.2).
C. L’investimento e i rischi connessi
C.1
Indicazioni generali
Le somme affluite a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, al netto degli oneri trattenuti al momento del
versamento, sono investiti in strumenti finanziari (es.: azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di
OICR), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del piano previdenziale individuata sulla
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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base dell’allocazione - di cui al paragrafo D.2 della Scheda Sintetica - scelta dall’Aderente, e producono nel tempo un
rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
C.2
I comparti
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA propone, nel corso della fase di accumulo, una pluralità di opzioni (comparti)
di investimento (cfr. paragrafo D.2 della Scheda Sintetica):
-
Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA
Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE
Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL
altri Fondi Interni che la Compagnia, eventualmente, riserverà in futuro a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA
Il piano consente inoltre di scegliere forme di ‘combinazione’ dei precedenti comparti, non predeterminate dalla
Compagnia ma liberamente scelte dall’Aderente.
Ogni opzione o combinazione di essa è caratterizzata da un proprio profilo rischio/rendimento.
Di seguito si riportano, per ciascuno dei su indicati comparti, le principali informazioni circa la politica di investimento,
i rischi specifici ed i parametri oggettivi di riferimento (Benchmark).
Il Benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che
sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del comparto. Per la verifica dei risultati di gestione
di ciascun comparto viene individuato un “Benchmark”.
C.2.1 La Gestione Separata
 Denominazione: “Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA”, di seguito Gestione Separata.
 Finalità della Gestione Separata: privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la stabilità
dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, rispondendo alle esigenze di soggetti con bassa
propensione al rischio. Detta finalità è rafforzata dall’impegno della Compagnia, nel corso della fase di accumulo, a
rivalutare annualmente la Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata in misura non inferiore a quella
garantita, consolidando di volta in volta l’incremento ottenuto.
 Garanzie e rischi specifici: per tutte le rivalutazioni della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata da
effettuarsi nei primi dieci anni dalla decorrenza del contratto compresi nella fase di accumulo, POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA prevede che la misura annua di Rivalutazione applicata alla Posizione Individuale medesima dipendente dai rendimenti ottenuti/realizzati dalla Gestione Separata - non risulti inferiore alla misura annua minima
di Rivalutazione garantita dalla Compagnia che, alla data di deposito della presente Nota Informativa, è pari a
1,50%.
N.B. Trascorsi i primi 10 anni di durata contrattuale compresi nella fase di accumulo, la Compagnia ha la
facoltà di rivedere detta misura annua minima soltanto nel caso in cui la misura annua minima di Rivalutazione
in uso non rispetti i limiti del tasso massimo di interesse garantibile o TMG, di cui all’Art. 2, comma 2.B) delle
Condizioni generali di contratto.
In tal caso la Compagnia comunica per iscritto all’Aderente - entro il terzo mese precedente la ricorrenza del 31
dicembre a partire dalla quale viene applicata - la nuova misura annua minima di Rivalutazione adottata per
tutte le rivalutazioni della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata da effettuarsi negli anni di
durata contrattuale compresi nella fase di accumulo successivi al decimo, precisando altresì il corrispondente
periodo di validità. Comunque la nuova misura annua minima di Rivalutazione non potrà essere inferiore allo
0%, né superiore al TMG in vigore.
La nuova misura annua minima di Rivalutazione viene adottata per le rivalutazioni dei capitali investiti generati
dalle somme affluite a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA e destinate alla Gestione Separata
successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza del 31 dicembre immediatamente successiva
alla data della comunicazione.
Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di Rivalutazione potrà avvenire - con le stesse
modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente rideterminazione.
L’Aderente ha comunque 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua
minima di Rivalutazione per manifestare alla Compagnia, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione
Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
In assenza di revisione della misura annua minima di Rivalutazione e della suddetta conseguente comunicazione
da parte della Compagnia, la validità della misura annua minima di Rivalutazione già in vigore si intende
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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prorogata di un anno, e così di seguito di anno in anno di durata contrattuale ma non oltre il termine della fase
di accumulo.
Per maggiori informazioni sulla misura annua di rivalutazione, sul suo livello minimo garantito e sulla relativa
revisione, si rinvia all’Art. 8 delle Condizioni generali di contratto.
I risultati della Gestione Separata risentono delle scelte di investimento e dell’andamento dei mercati.
Pertanto l’adesione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, pur tenendo conto della scelta operata a
favore del comparto Gestione Separata, comporta rischi finanziari a carico dell’Aderente, riconducibili alla
possibilità di ottenere al termine della fase di accumulo un risultato inferiore alle aspettative.
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine “rischio” esprime qui la variabilità del
rendimento di uno strumento finanziario in un determinato periodo di tempo. Se uno strumento finanziario, quale ad
esempio un titolo, presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il
suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le
azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.
È quindi importante che la decisione di aderire a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA sia preceduta da
un’attenta valutazione delle caratteristiche della Gestione Separata. In particolare, è necessario verificare la
coerenza della politica di investimento della Gestione Separata - tenuto conto dei particolari criteri contabili
utilizzati per determinarne il rendimento - rispetto alla propria propensione al rischio e alle proprie
aspettative di rendimento.
Si deve considerare che la garanzia di una Rivalutazione minima, il cui costo è già compreso nella commissione di
gestione trattenuta dal rendimento della Gestione Separata, unitamente al consolidamento annuale delle rivalutazioni
attribuite, attenua sensibilmente, ma non elimina, il rischio di investimento assunto dall’Aderente.
Tuttavia, si ricorda che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più
stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati più
soddisfacenti, ma anche ad una probabilità più elevata di perdere parte di quanto investito.
 Orizzonte temporale consigliato: la stabilità dei risultati, rafforzata dalla garanzia di una Rivalutazione minima e dal
consolidamento delle rivalutazioni, rende l’investimento consigliabile in relazione ad un orizzonte medio/lungo.
 Grado di rischio: basso.
 Politica di investimento: coerentemente con la finalità della Gestione Separata, la composizione degli investimenti è
prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi
sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la
diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere
rappresentati anche da titoli azionari principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di
OICR. È ammesso anche l’investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di
investimento o all’efficacia della gestione del portafoglio. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle
sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla
componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che complessivamente l’esposizione massima
relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. L’esposizione massima ai titoli corporate è pari al
65%. In via generale, i titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore
o uguale all’investment grade. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment
grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
I titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo gruppo sono ammessi per
un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del
portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti
alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Gli investimenti in titoli
azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio. Per quanto
concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni
o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è
previsto un limite massimo del 2% del portafoglio. Nel comparto immobiliare il limite massimo è pari al 10% del
portafoglio.
Nell’attività di selezione degli attivi non vengono applicati in modo esclusivo o meccanico criteri o giudizi espressi
da terze parti (es. rating), ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo
che quantitativo. In particolare, per gli emittenti pubblici, oltre agli indicatori direttamente riferibili alla finanza
pubblica, quali il livello del debito o del deficit, vengono presi in esame anche numerosi altri indicatori volti a
valutare lo stato di salute dell’economia del Paese nel suo complesso, al fine di poter prendere in considerazione
tutti gli elementi che direttamente o indirettamente possono concorrere alla capacità di uno Stato di ripagare i suoi
debiti. Per quanto riguarda gli emittenti privati vengono analizzati sia gli aspetti specifici della società (bilancio,
posizionamento competitivo, punti di forza e di debolezza), sia gli aspetti macro relativi al contesto nel quale
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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l’azienda si trova ad operare, con riferimento sia allo specifico settore che alle dinamiche congiunturali
dell’economia nel suo complesso. Viene inoltre analizzato il comportamento degli strumenti obbligazionari espresso
dalla loro volatilità e da altre metriche di rischio.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi degli Investitori-contraenti, di investire in strumenti
finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio
2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
 Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Società detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un
massimo del 2%.
La Gestione Separata adotta uno stile di investimento strettamente connesso ai particolari criteri contabili utilizzati
per determinare il rendimento e caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta
diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
Il rendimento viene infatti calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella
Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e
minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative
attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una
maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.
 Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating principalmente investment grade.
 Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari emessi da Stati
membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse.
 Benchmark: Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle Obbligazioni.
C.2.2 Il Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
 Denominazione: “Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE”, di seguito “Fondo”.
 Finalità del Fondo: incrementare il valore nel lungo termine attraverso l’investimento in un portafoglio di
selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei rispondendo alle esigenze di soggetti
con una propensione al rischio alta.
 Garanzie e rischi specifici: la Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di
rendimento minimo. In caso di scelta operata a favore del comparto “Fondo”, l’ammontare della Posizione
Individuale espressa in quote risente delle fluttuazioni del valore delle quote del Fondo medesimo che dipende a sua
volta dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari che ne costituiscono il patrimonio e di cui le quote sono
rappresentazione. Pertanto l’adesione a POPOLARE VITA VALUE comporta rischi finanziari a carico
dell’Aderente, riconducibili alla possibilità di ottenere sia nel corso che al termine della fase di accumulo un
risultato inferiore alle aspettative ovvero un ammontare inferiore al capitale investito.
È quindi importante che, anche in tal caso, la decisione di aderire a POPOLARE VITA VALUE sia
preceduta da un’attenta valutazione delle caratteristiche del Fondo. In particolare, è necessario verificare la
coerenza della politica di investimento del Fondo medesimo rispetto alla propria propensione al rischio e alle
proprie aspettative di rendimento. Tuttavia, si ricorda che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto,
minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti
possono dare luogo a risultati più soddisfacenti, ma anche ad una probabilità più elevata di perdere parte di quanto
investito.
Per maggiori informazioni sulla determinazione della Posizione Individuale espressa in quote, si rinvia agli Artt.
8 e 9 delle Condizioni generali di contratto.
 Orizzonte temporale consigliato: medio-lungo.
 Grado di rischio: alto.
 Politica di investimento: la gestione si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un
parametro oggettivo di riferimento (Benchmark). La selezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale di rischio e di quote e/o azioni di OICR di tipo azionario presenti in portafoglio verrà effettuata con un
approccio misto quantitativo e qualitativo. L’analisi quantitativa servirà a far emergere titoli azionari con
caratteristiche “Value” e con flussi di dividendi elevati e sostenibili; quella qualitativa servirà a selezionare quali tra
questi titoli potranno con maggiore confidenza migliorare i propri risultati in futuro creando valore per gli azionisti,
generando cassa da destinare poi agli stessi. Per logica di investimento di tipo “Value” si intende l’investimento in
azioni ritenute convenienti rispetto al “Fair Value” (o valore di equilibrio); generalmente un’azione “Value” ha un
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basso rapporto prezzo/utile e prezzo/valore di libro.
Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, azionario, quote e/o azioni di
OICR ed ETF denominate principalmente in Euro e in altre valute europee; residualmente in altre valute.
Gli investimenti di natura azionaria possono essere pari al 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno.
Il Fondo può inoltre investire in maniera residuale in depositi bancari e altri strumenti monetari.
Nell’attività di selezione degli attivi non vengono applicati in modo esclusivo o meccanico criteri o giudizi espressi
da terze parti (es. rating), ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo
che quantitativo. In particolare, per gli emittenti pubblici, oltre agli indicatori direttamente riferibili alla finanza
pubblica, quali il livello del debito o del deficit, vengono presi in esame anche numerosi altri indicatori volti a
valutare lo stato di salute dell’economia del Paese nel suo complesso, al fine di poter prendere in considerazione
tutti gli elementi che direttamente o indirettamente possono concorrere alla capacità di uno Stato di ripagare i suoi
debiti. Per quanto riguarda gli emittenti privati vengono analizzati sia gli aspetti specifici della società (bilancio,
posizionamento competitivo, punti di forza e di debolezza), sia gli aspetti macro relativi al contesto nel quale
l’azienda si trova ad operare, con riferimento sia allo specifico settore che alle dinamiche congiunturali
dell’economia nel suo complesso. Viene inoltre analizzato il comportamento degli strumenti obbligazionari espresso
dalla loro volatilità e da altre metriche di rischio.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario principalmente da titoli
governativi e da organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti Corporate in misura contenuta.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una Duration media massima di dieci anni.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario prevalentemente da società ad
elevata e media capitalizzazione.
Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti
anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura
residuale.
E’ prevista la possibilità di impiegare Strumenti Derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente –
coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno ed esclusivamente ai fini di copertura degli investimenti
effettuati.
 Relazione con il Benchmark - La gestione attiva del Fondo potrebbe comportare contenuti scostamenti rispetto
all'andamento del Benchmark, investendo anche in strumenti finanziari non presenti nell'indice o presenti in
proporzione diverse.
 Benchmark: 20,00% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (1) e 80,00% DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN
INDEX (2).
Nei Benchmark i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base giornaliera.
Di seguito la descrizione degli indici che compongono il benchmark:
(1) L’indice MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (Cod. Bloomberg MTSIBOTO Index) comprende tutti i BOT
quotati sulla piattaforma MTS. Viene calcolato e distribuito in via esclusiva da EuroMTS, parte del Gruppo
MTS, che organizza il principale mercato elettronico europeo dei titoli a reddito fisso attraverso una
piattaforma di trading centralizzata. I prezzi dei titoli sulla piattaforma MTS sono disponibili presso le società
fornitrici di servizi dati e vengono diffusi in tempo reale. L’indice, che ha base 100 al 31 Dicembre 1990, viene
calcolato in tempo reale con l’ausilio dei migliori prezzi bid provenienti dalla piattaforma MTS e viene
pubblicato ogni 30 secondi tra le 9.00 CET e le 17.30 CET. L’indice viene ribilanciato settimanalmente.
(2) L’indice DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX (Cod. Bloomberg SV2R) è rappresentativo
dell’andamento dei 20 titoli azionari europei, inclusi quelli della Euro-zone, che maggiormente esprimono lo
stile value. La composizione dell’indice viene aggiornata nel mese di settembre di ogni anno. L’indice,
disponibile con frequenza giornaliera, è espresso in Euro.
C.2.3 Il Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”
 Denominazione: “Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, di seguito “Fondo”.
 Finalità del Fondo: incrementare il valore nel lungo termine attraverso l’investimento in un portafoglio di
selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali rispondendo alle esigenze di soggetti con
una propensione al rischio medio-alta.
 Garanzie e rischi specifici: la Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di
rendimento minimo. In caso di scelta operata a favore del comparto “Fondo”, l’ammontare della Posizione
Individuale espressa in quote risente delle fluttuazioni del valore delle quote del Fondo medesimo che dipende a sua
volta dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari che ne costituiscono il patrimonio e di cui le quote sono
rappresentazione. Pertanto l’adesione a POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL comporta rischi
finanziari a carico dell’Aderente, riconducibili alla possibilità di ottenere sia nel corso che al termine della
fase di accumulo un risultato inferiore alle aspettative ovvero un ammontare inferiore al capitale investito.
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È quindi importante che, anche in tal caso, la decisione di aderire a POPOLARE VITA BILANCIATO
GLOBAL sia preceduta da un’attenta valutazione delle caratteristiche del Fondo. In particolare, è necessario
verificare la coerenza della politica di investimento del Fondo medesimo rispetto alla propria propensione al
rischio e alle proprie aspettative di rendimento. Tuttavia, si ricorda che, in via generale, minore è il livello di
rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di
rischio più alti possono dare luogo a risultati più soddisfacenti, ma anche ad una probabilità più elevata di perdere
parte di quanto investito.
Per maggiori informazioni sulla determinazione della Posizione Individuale espressa in quote, si rinvia agli Artt.
8 e 9 delle Condizioni generali di contratto.
 Orizzonte temporale consigliato: medio-lungo.
 Grado di rischio: medio-alto.
 Politica di investimento: Il Fondo è di tipo bilanciato ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente
in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed ETF negoziati sui principali
mercati internazionali. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, strumenti
finanziari di tipo obbligazionario, governativi e corporate, quotati su mercati regolamentati e strumenti monetari. Il
patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in euro ed in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il
rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
La selezione degli investimenti in attività finanziarie sarà effettuata con un approccio misto quantitativo e
qualitativo, bilanciando la componente azionaria e quella obbligazionaria con l'obiettivo di massimizzare il
rendimento e minimizzare il rischio, tenendo presente i vincoli relativi alle aree geografiche, ai settori di
investimento e alle valute globalmente individuate dal benchmark di riferimento.
La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto
dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo del 30% ed
un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un
minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.
Nell’attività di selezione degli attivi non vengono applicati in modo esclusivo o meccanico criteri o giudizi espressi
da terze parti (es. rating), ma vengono effettuate valutazioni più ampie in base ad informazioni sia di tipo qualitativo
che quantitativo. In particolare, per gli emittenti pubblici, oltre agli indicatori direttamente riferibili alla finanza
pubblica, quali il livello del debito o del deficit, vengono presi in esame anche numerosi altri indicatori volti a
valutare lo stato di salute dell’economia del Paese nel suo complesso, al fine di poter prendere in considerazione
tutti gli elementi che direttamente o indirettamente possono concorrere alla capacità di uno Stato di ripagare i suoi
debiti. Per quanto riguarda gli emittenti privati vengono analizzati sia gli aspetti specifici della società (bilancio,
posizionamento competitivo, punti di forza e di debolezza), sia gli aspetti macro relativi al contesto nel quale
l’azienda si trova ad operare, con riferimento sia allo specifico settore che alle dinamiche congiunturali
dell’economia nel suo complesso. Viene inoltre analizzato il comportamento degli strumenti obbligazionari espresso
dalla loro volatilità e da altre metriche di rischio.
La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sopranazionali.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni.
Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti
anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura
residuale.
E’ prevista la possibilità di impiegare Strumenti Derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente –
coerentemente con il profilo di rischio del Fondo, con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad
una gestione efficace del portafoglio.
 Benchmark: 40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur (1); 5% Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index
(2); 5% Merrill Lynch Euro Corporate Index (3); 15% S&P 100 Total Return (4); 20% DJ Eurostoxx 50 Total
Return (5); 15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets (6)
Di seguito la descrizione degli indici che compongono il benchmark:
(1) L’indice JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur ( Cod. Bloomberg JPBXECU Index) è l’indice
rappresentativo dei titoli di Stato maggiormente trattati nei mercati mondiali ad esclusione delle emissioni in
Euro considerando tutte le scadenze. L’indice non è coperto dal rischio di cambio contro Euro. La valuta base
per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30
Dicembre 1994.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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(2) L’indice Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index (Cod. Bloomberg EG0I Index) misura la
performance di investimenti di tipo obbligazionario governativi inflation linked denominati Euro, emessi da
Paesi appartenenti all’Area Euro. I Paesi selezionati devono avere un rating del debito sovrano in valuta estera
a lungo termine investment grade (rating medio di Moody’s, S&P e Fitch). La durata residua dei titoli
selezionati deve essere superiore ad un anno, i pagamenti degli interessi e del capitale devono essere legati
all’inflazione e l’ammontare minimo di nominale in circolazione deve essere pari ad 1 miliardo di Euro. I titoli
strips sono esclusi dall’indice mentre le emissioni originali di zero coupon bonds sono inclusi. La valuta base
per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30
Settembre 1998.
(3) L’indice Merrill Lynch Euro Corporate Index (Cod. Bloomberg ER00 Index) misura le performance di
investimenti di tipo obbligazionario denominati in Euro, emessi da società appartenenti ai Paesi membri
dell’Area Euro. I titoli selezionati devono avere rating investment grade (rating medio di Moody’s, S&P e
Fitch). I titoli selezionati devono avere una durata residua superiore ad un anno, una cedola fissa e un
ammontare minimo di nominale in circolazione pari ad 250 milioni di Eur. L’indice dà indicazione sul valore
di un investimento di tipo obbligazionario in titoli di debito emessi da primari emittenti (Stati esclusi)
appartenenti all’Area Euro. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con
frequenza giornaliera ed è presente dal 31 Dicembre 1995.
(4) L’indice S&P 100 Total Return (Cod. Bloomberg SPTR100 Index) viene pubblicato dalla società Standard
& Poor’s. L’indice è composto da azioni delle prime 100 società americane selezionate a partire dall’indice
S&P 500. I titoli selezionati rappresentano le maggiori società in termini di capitalizzazione di borsa e devono
disporre di opzioni quotate. L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del
reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.
La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è
presente dal 4 Gennaio 1988.
(5) L’indice DJ Eurostoxx 50 Total Return (Cod. Bloomberg SX5T Index) è un indice di capitalizzazione
equiponderato total return che include 50 azioni blue-chip dei paesi partecipanti all'EMU. L'indice è partito da
un valore base di 1000 ed è presente dal 31 Dicembre 1991. L’indice viene definito Total Return poiché tiene
conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali
titoli. L’indice viene calcolato utilizzando dividendi netti. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro ed è
disponibile con frequenza giornaliera.
(6) L’indice MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets (Cod. Bloomberg NDDUEEGF Index) copre
oltre 2700 titoli azionari nei 21 mercati che sono classificati come Mercati Emergenti. L’universo di
riferimento dell’indice comprende società di piccola, media e grande capitalizzazione. L’indice viene definito
Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow
provenienti dal possesso di tali titoli. La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è
disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 1988.
C.3
Le combinazioni di comparti
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, alla data di deposito della presente Nota Informativa, consente all’Aderente
di scegliere forme di “combinazione” dei comparti di cui ai precedenti paragrafi C.2.1, C.2.2 e C.2.3 non
predeterminate dalla Compagnia ma liberamente scelte dall’Aderente stesso. È opportuno che l’individuazione di una
“combinazione” sia preceduta da un’attenta verifica della coerenza del mix stabilito rispetto alla propensione al
rischio e alle aspettative di rendimento.
Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere, nonché il glossario dei termini tecnici sono
contenuti nella Sezione 3 - Informazioni sull’andamento della gestione.
C.4
Modalità di impiego dei contributi
Secondo quanto precisato al paragrafo D.2 della Scheda Sintetica, l’impiego delle somme affluite a POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA, avviene sulla base della scelta operata dall’Aderente fra le opzioni d’investimento descritte ai
precedenti paragrafi C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.3.
L’Aderente ha così la possibilità di allocare le somme che affluiscono a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
ripartendole tra più comparti.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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L’esercizio di tale facoltà rimette tuttavia al singolo Aderente la definizione del profilo di rischio/rendimento, il
quale, pertanto, non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti.
Si richiama l’attenzione sull’importanza della scelta di allocazione anche in considerazione delle proprie
condizioni economiche e finanziarie, della capacità contributiva attuale e prospettica, dell’orizzonte temporale di
partecipazione alla forma di previdenza complementare e propensione al rischio, nonché dei differenti livelli di
costo relativi alle opzioni offerte.
Risulta altresì importante monitorare nel tempo la suddetta scelta in considerazione del mutamento dei fattori che hanno
contribuito a determinarla. E’ infatti prevista la possibilità sia di modificare l’allocazione delle somme affluite a
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA sia di riallocare, nel rispetto di quanto previsto nelle Condizioni generali di
contratto ed al comma 6, Art. 6 del Regolamento del PIP, la Posizione Individuale maturata. Nell’esercitare tali facoltà
è opportuno che l’Aderente tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascuno dei comparti
o combinazione di essi.
Per informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di allocazione/modifica di allocazione della contribuzione e di
riallocazione (switch) della Posizione Individuale si rinvia rispettivamente agli Artt. 3 e 12 delle Condizioni generali
di contratto.
D. Le Prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del
capitale)
Come precisato al precedente punto A.2, le Prestazioni pensionistiche possono essere corrisposte a partire dall’inizio
della fase di erogazione. Si può percepire la prestazione in forma di Rendita (pensione complementare) o in capitale, nel
rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: si può comunque
decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di base, fino a quando lo si ritenga opportuno. Nel
valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante anche tenere convenientemente conto della aspettativa
di vita.
In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso alle Prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei
requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.
I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento del PIP.
D.1
Determinazione dell’importo delle Prestazioni pensionistiche
La Posizione Individuale maturata al termine della fase di accumulo dipende da numerose variabili; in particolare,
l’ammontare accumulato sarà tanto maggiore quanto:
 più alto sarà il livello di contribuzione;
 maggiore sarà la continuità e la puntualità nei versamenti;
 più lunga risulterà la fase di accumulo (durante la quale affluiranno le somme a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA e matureranno rendimenti);
 minori saranno i costi applicati;
 più alti risulteranno i rendimenti spettanti sulla base dalle opzioni d’investimento esercitate.
Come specificato ai successivi punti D.2 e D.3, la Posizione Individuale maturata al termine della fase di accumulo può
essere erogata sia in forma di Rendita (pensione complementare) sia in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati
dalla legge.
La parte erogata in forma di Rendita darà luogo a una pensione complementare tanto più alta quanto maggiore sarà l’età
raggiunta dall’Aderente al termine della fase di accumulo.
D.2
Prestazione erogata in forma di Rendita – pensione complementare
In ragione dell’opzione esercitata dall’Aderente ed in conformità alle previsioni dell’Art. 11 del Regolamento del PIP,
la Posizione Individuale convertita in prestazione periodica può essere erogata in forma di:
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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


Rendita vitalizia immediata : detta Rendita è corrisposta all’Aderente finché egli è in vita;
Rendita vitalizia reversibile: detta Rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita, e successivamente, in
misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da lui designata;
Rendita certa e successivamente vitalizia: detta Rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’Aderente (a
sua scelta) o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate).
Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una Rendita vitalizia.
La Compagnia si impegna a corrispondere una Rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall’Aderente
medesimo fra annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
L’erogazione della Rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.
N.B.: Si ricorda che al momento del pensionamento, se l’Aderente lo ritiene conveniente, è consentito il trasferimento
ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la Rendita alle condizioni dalla stessa offerte.
Durante l'erogazione:
 la Rendita è correlata, secondo quanto previsto all’Art. 10 delle Condizioni generali di contratto, ai risultati
della gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di
accumulo ed è direttamente espressa in euro;
 non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione;
 non possono affluire somme, a qualunque titolo, a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
La quota di prestazione pensionistica erogata in forma di Rendita si ottiene applicando alla Posizione Individuale
maturata al termine della fase di accumulo, al netto della eventuale quota di detta Prestazione da erogare sotto forma di
capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia. Tale coefficiente è stabilito su basi demografiche e finanziarie, in
ragione della tipologia di Rendita prescelta e della rateazione della stessa.
Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell’Aderente e sono quindi influenzate dall’età di
quest’ultimo, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono
rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.
Nell’allegato A alle Condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in Rendita vitalizia
immediata, in Rendita certa e, limitatamente ad alcune figure-tipo, in Rendita vitalizia reversibile, nonché le indicazioni
necessarie per la determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La Compagnia, su
richiesta dell’Aderente, fornisce altresì, con riferimento alla Rendita vitalizia reversibile, i coefficienti per le altre
combinazioni di età e quota di reversibilità, adottati dalla Compagnia medesima.
La tabella che segue riporta i principali parametri tecnici che caratterizzano i suddetti coefficienti e determinano la
Rivalutazione della Rendita erogata:
Basi demografiche :
Tavola demografica IPS55U (*)
Basi finanziarie :
Tasso Tecnico indicato sul modulo di adesione: 1,50% (**)
Rivalutazione:
in funzione del rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata comunicata
(unitamente al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di
accumulo
(*) Tavola di sopravvivenza per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine)
e distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici tenendo conto delle
proiezioni demografiche dell’ISTAT.
(**) Il predetto tasso non può superare il tasso massimo di interesse garantibile (TMG) in vigore, stabilito da apposite
disposizioni emanate dall’IVASS.
La Compagnia - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione potrà stabilire l’applicazione di nuovi coefficienti solo nel caso in cui si verifichino significative variazioni negli scenari
demografico-finanziari.
Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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

qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche di POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA, la Compagnia, fornisce all’Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data
della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
qualora l’applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche di
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, valgono le previsioni dell’Art. 22 del Regolamento del PIP. In
particolare, l’Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per
manifestare alla Compagnia, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata
indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale
maturata ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La revisione delle basi demografiche e/o finanziarie avrà effetto solo con riferimento alla Posizione Individuale
alimentata dalle somme affluite al PIP successivamente all’entrata in vigore dei nuovi coefficienti.
Per maggiori informazioni sulle basi demografiche e finanziarie adottate, sulla loro revisione, sulle caratteristiche e
sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di Rendita, si consultino le Condizioni generali di contratto.
D.3
Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale
Al termine della fase di accumulo, una parte della Posizione Individuale maturata potrà dare origine alla riscossione di
una somma in unica soluzione (capitale) fino ad un importo pari al 50% dell’anzidetta Posizione.
In alcuni casi limitati è possibile tuttavia riscuotere la Posizione Individuale maturata interamente in forma di capitale.
La riscossione di una parte della Posizione Individuale in forma di capitale comporta la riduzione dell’importo
della Rendita da erogare.
Le condizioni ed i limiti per l’accesso alla prestazione pensionistica in tutto o in parte in forma di capitale sono
precisati nella Parte III del Regolamento del PIP.
E. Le prestazioni nella fase di accumulo
In considerazione dello scopo di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, delineato al precedente punto A.1, in
generale, non è consentito prima del pensionamento riscuotere, neppure in parte, la Posizione Individuale maturata,
tranne che nei casi di seguito indicati.
E.1
Prestazioni assicurative accessorie
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA propone le coperture accessorie ad adesione obbligatoria e
facoltativa di seguito sinteticamente descritte.
E.1.1 Copertura assicurativa accessoria ad adesione obbligatoria.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, comprende una copertura accessoria ad adesione obbligatoria che
si attiva automaticamente all’atto dell’Adesione al PIP e che prevede, al verificarsi del decesso dell’Aderente
prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, una maggiorazione del valore di Riscatto Totale
della Posizione Individuale richiesto dagli aventi diritto.
Tale maggiorazione è determinata secondo quanto di seguito precisato.
E.1.1.1 A condizione che l’Aderente, all’atto dell’Adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di
veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva contenuta nel
Modulo di Adesione, detto valore di Riscatto Totale verrà maggiorato della percentuale - variabile in ragione
dell’Età Assicurativa raggiunta al momento del decesso - indicata nella Tabella A di seguito riportata.
Età Assicurativa al momento del decesso (anni)
fino a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
da 60 a 65
oltre 65
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Percentuale di
maggiorazione
100,00%
60,00%
20,00%
10,00%
0,00%
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Tabella A
L’ammontare della maggiorazione non potrà in ogni caso superare l’importo di 100.000,00 euro
E.1.1.2 In caso l’Aderente, all’atto dell’Adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di non veridicità di
almeno una delle affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva contenuta nel Modulo
di Adesione, ovvero nei casi di esclusione o di limitazione di garanzia previsti dall’Art.2, comma 2.A),
paragrafi b.2.1) e b.2.2) delle Condizioni generali di contratto, la percentuale di maggiorazione sarà pari allo
0,00%.
E.1.2. Copertura assicurativa accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell’Aderente.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA consente inoltre di attivare una prestazione assicurativa accessoria
per il caso di invalidità dell’Aderente (di seguito Assicurazione accessoria di invalidità), la cui sottoscrizione
avviene:
 su base volontaria: è possibile quindi decidere liberamente se avvalersene o meno;
 esclusivamente alla data di adesione al PIP;
 a condizione che l’Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni
circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva , rese su detto Modulo;
 a condizione che il primo contributo atto a finanziare il PIP venga corrisposto dall’Aderente alla data
di adesione al PIP medesimo e sia effettuato secondo la modalità di contribuzione in via ricorrente
direttamente a carico dell’Aderente.
L’ Assicurazione accessoria di invalidità :

è riservata ad Aderenti per i quali si preveda una durata della fase di accumulo, in ragione della loro
Età Assicurativa rilevata alla decorrenza del PIP, non inferiore a quella di seguito indicata:
Età Assicurativa
(anni)
Durata della fase di
accumulo
(anni)
da 18 a 60
15
da 61 a 65
10
Tabella B

è finanziata attraverso premi ricorrenti dovuti in aggiunta ai contributi in via ricorrente, corrisposti
direttamente dall’Aderente e destinati ad alimentare le prestazioni pensionistiche; la durata di
pagamento è stabilita in ragione della durata dell’Assicurazione accessoria medesima secondo quanto
indicato nella Tabella C di seguito riportata. Non è ammesso il pagamento del premio relativo alla
sola Assicurazione accessoria di invalidità. Il premio è dovuto per la relativa durata pagamento premi,
ma non oltre la risoluzione del PIP o la data di denuncia dell’Invalidità riconosciuta dalla Compagnia.
Le modalità di determinazione del premio su base annua e sub-annuale sono descritte al paragrafo
D.4, Sezione 1;

prevede la corresponsione delle prestazioni a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia
dell’Invalidità dell’Aderente, quale definita al paragrafo D.4, Sezione 1, prima della scadenza della
presente Assicurazione accessoria; la sua durata è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato
nella Tabella C sotto riportata, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP.
Età Assicurativa
(anni)
da 18 a 60
da 61 a 65
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Durata dell’
Assicurazione
accessoria di
invalidità (anni)
15
10
Tabella C
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Durata pagamento
premi
dell’Assicurazione
accessoria di
invalidità (anni)
10
5
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
A seconda dell’opzione esercitata dall’Aderente all’atto dell’adesione al PIP e previo riconoscimento
dell’Invalidità da parte della Compagnia, l’Assicurazione accessoria di invalidità prevede le seguenti
prestazioni alternative:
a)
Esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, relativi al PIP ed a carico dell’Aderente medesimo,
per l’importo annuo di detti contributi e per il periodo oggetto dell’Esonero. L’importo annuo dei
contributi oggetto dell’Esonero è pari al prodotto del Contributo iniziale, al netto delle spese di adesione,
corrisposto dall’Aderente alla data di Adesione al PIP, per la relativa ricorrenza di versamento prescelta a
tale data. Tale importo annuo è riportato nel Modulo di Adesione. Il periodo oggetto dell’Esonero è il
periodo della fase di accumulo compreso fra la data di denuncia dell’Invalidità, effettuata per iscritto alla
Compagnia, ed il raggiungimento dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza ma comunque non oltre la data di risoluzione del PIP;
oppure, in luogo dell’Esonero dal pagamento dei contributi di cui alla precedente lettera a):
b) Liquidazione all’Aderente di una somma in unica soluzione (Esonero in forma anticipativa). Tale somma
si ottiene applicando all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero, di cui alla precedente lettera
a), il coefficiente demografico-finanziario riportato al fondo dell’Allegato E alle Condizioni generali di
contratto. Tale coefficiente è individuato in corrispondenza dell’Età Assicurativa , rilevata alla data di
denuncia dell’Invalidità, e dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio
di appartenenza.
Si precisa che, qualora l’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero e riportato sul Modulo di
Adesione, risulti pari o superiore a 10.000,00 Euro, la stipula dell’ Assicurazione accessoria di invalidità
potrà essere subordinata al previo accordo della Società ed alla fissazione di specifiche disposizioni e/o
condizioni.
Per i dettagli sui requisiti di accesso, sui criteri per la determinazione dell’entità delle prestazioni e dei premi,
sulle esclusioni e limitazioni della garanzia, nonché sugli altri elementi che qualificano e definiscono
l’Assicurazione accessoria di invalidità, si rimanda alle relative Condizioni contrattuali contenute
nell’Allegato E alle Condizioni generali di contratto che vengono consegnate unitamente al Regolamento
del PIP.
E.2
Anticipazioni
Durante la fase di accumulo l’Aderente potrà ottenere anticipazioni della Posizione Individuale maturata, a fronte di
spese per alcuni motivi di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie straordinarie e spese per l’acquisto o la
manutenzione della prima casa di abitazione) o per altre esigenze personali.
Occorre però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione comporta la riduzione della
Posizione Individuale e, conseguentemente, delle Prestazioni pensionistiche che potranno essere successivamente
erogate. È comunque possibile, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo, reintegrare le somme riscosse a
titolo di anticipazione.
Le condizioni di accesso, le modalità e i limiti che regolano le anticipazioni sono indicati nella Parte III del
Regolamento del PIP e nell’apposito Documento sulle anticipazioni.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle
Prestazioni pensionistiche, come indicato nell’apposito Documento sul regime fiscale.
E.3
Riscatti
Durante la fase di accumulo l’Aderente potrà riscattare in tutto o in parte la Posizione Individuale maturata, a fronte di
situazioni di particolare rilevanza e delicatezza riguardanti la propria vita lavorativa.
Il Riscatto Totale determina la Risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione a POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA; in tal caso al momento del pensionamento non si potrà vantare alcun diritto nei confronti di
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
Il Riscatto Parziale comporta la riduzione delle Prestazioni pensionistiche che potranno essere successivamente erogate.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Le condizioni di riscattabilità totale o parziale della Posizione Individuale maturata sono indicate nella Parte III del
Regolamento del PIP.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle
Prestazioni pensionistiche, come indicato nell’apposito Documento sul regime fiscale.
E.4
Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
In caso di morte dell’Aderente nel corso della fase di accumulo, la Posizione Individuale maturata sarà totalmente
riscattata dagli eredi o dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente medesimo. In mancanza di tali soggetti, la
Posizione Individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
E.5
Trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare
Durante la fase di accumulo, l’Aderente potrà trasferire liberamente la Posizione Individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare a condizione che siano trascorsi due anni dall’adesione a POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA.
Tuttavia, il trasferimento è consentito anche prima che sia trascorso il suddetto periodo minimo :
 qualora l’accesso ad altra forma pensionistica complementare avvenga in relazione alla nuova attività
lavorativa dell’Aderente;
 in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni
economiche o che incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche di POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA (ad esempio, variazione significativa delle politiche di investimento).
Il trasferimento determina la Risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione a POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA, ma il piano previdenziale proseguirà, senza soluzione di continuità, presso la forma pensionistica
complementare alla quale verrà trasferita la Posizione Individuale.
L’operazione di trasferimento non è soggetta a tassazione.
Le condizioni per il trasferimento della Posizione Individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
sono indicate nella Parte III del Regolamento del PIP.
Le modifiche del Regolamento del PIP che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall’adesione e le
conseguenti comunicazioni a cura della Compagnia e dell’Aderente sono indicate nella Parte VI del medesimo
Regolamento.
F. I Costi
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività
di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio, ecc.
Gli oneri possono gravare sull’Aderente direttamente (ad esempio il prelievo sui versamenti) o indirettamente (ad
esempio il prelievo sul rendimento della Gestione Separata o dal patrimonio dei Fondi Interni).
Pertanto è importante che la decisione di aderire a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA sia preceduta da
un’attenta valutazione del livello complessivo dei costi, anche mediante il confronto con quello di altre forme
pensionistiche complementari aventi le medesime caratteristiche (politica di investimento, stile gestionale,
garanzie, ecc.).
F.1
Costi nella fase di accumulo
I costi applicati nel corso della fase di accumulo, indicati nella Scheda Sintetica, incidono sull’entità della
Posizione Individuale e quindi sull’importo di tutte le somme liquidabili in forza del contratto. Al fine
dell’anzidetta valutazione dei costi è utile considerare l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) riportato al paragrafo D.6
della Scheda Sintetica. L’ISC è calcolato secondo la metodologia stabilita dalla COVIP e fornisce una stima del livello
complessivo dei costi gravanti, direttamente o indirettamente, sull’Aderente nel corso della fase di accumulo. L’ISC
esprime l’incidenza media annua percentuale dei costi sulla Posizione Individuale di un Aderente “tipo”, mostrando
quanto l’effetto dei costi riduce annualmente, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), il potenziale tasso di
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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rendimento dell’operazione previdenziale rispetto a quello di un’analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata
da costi.
In particolare, l’ISC è calcolato con riferimento ad un Aderente che versa 2.500,00 euro all’anno e ipotizzando un tasso
di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi previsti da POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA durante la fase di accumulo (cfr. paragrafo D.5 della Scheda Sintetica). L’indicatore non tiene
conto delle eventuali commissioni di incentivo, degli oneri di negoziazione e di spese e oneri aventi carattere di
eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L’indicatore non tiene altresì conto
degli eventuali premi da corrispondere per la sottoscrizione delle coperture accessorie ad adesione facoltativa. Per
quanto riguarda le spese relative all’esercizio di prerogative individuali, viene considerata unicamente la commissione
di trasferimento al termine del periodo, rispettivamente, di 2 o 5 o 10 anni (la commissione non è invece considerata nel
calcolo dell’ISC relativo al 35° anno, assunto quale anno di pensionamento).
Poiché il calcolo si basa su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei
casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l’ISC ha una valenza meramente orientativa.
Nel valutare le implicazioni dell’ISC, è importante tenere presente che differenze anche piccole del suo valore possono
portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della Posizione Individuale maturata. Ad esempio, un valore dell’ISC di
0,5% comporta una riduzione di circa il 10% della Posizione Individuale maturata al termine di 35 anni, mentre a un
ISC dell’1% corrisponde una riduzione di circa il 20%.
Per utilizzare correttamente l’informazione data dall’ISC, si ricorda infine che nel confronto si dovrà considerare anche
le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, etc.).
F.2
Costi nella fase di erogazione della Rendita
L’importo della Rendita annua derivante dalla conversione della Posizione Individuale maturata al termine della fase di
accumulo è al netto delle spese per il servizio di erogazione della Rendita, già conteggiate nel calcolo dei coefficienti di
trasformazione.
Tali spese ammontano allo 0,80% della Rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,10% per quante sono le rate di
Rendita dovute nell’anno.
Per ulteriori valutazioni circa gli impatti economici di dette spese si rinvia comunque agli approfondimenti dedicati ai
coefficienti di trasformazione contenuti nelle Condizioni generali di contratto e relativo Allegato A.
L’importo delle commissioni prelevate in fase di Rivalutazione annuale della Rendita in erogazione, saranno rese note
all’Aderente unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata cui sarà collegata detta Rendita.
G. Il regime fiscale
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del pensionamento,
prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA godono di una
disciplina fiscale di particolare favore.
G.1
Regime fiscale della contribuzione
I flussi contributivi (cfr. paragrafo D.1 della Scheda Sintetica) a forme pensionistiche complementari disciplinate dal
Decreto – compresi i premi destinati a finanziare la copertura accessoria di invalidità di cui al precedente punto E.1.2., i
contributi a carico del datore di lavoro ed escluso il TFR eventualmente destinato – sono deducibili dal reddito
complessivo a fini IRPEF dell’Aderente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), fino ad un ammontare annuo
massimo attualmente fissato in 5.164,57 euro.
Se l’Aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tener conto del
totale delle somme versate.
All’Aderente lavoratore, la cui prima occupazione abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio 2007, sono riservati ulteriori
benefici fiscali. Tale previsione trova applicazione esclusivamente in presenza delle particolari condizioni indicate
nell’art. 8, comma 6, del Decreto e riportate nel Documento sul regime fiscale, allegato alla presente Nota Informativa.
G.2
Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, durante la fase di accumulo, grava un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell’11% (elevata all’11,50% per il periodo d’imposta 2014), aliquota più bassa di
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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quella applicata sulle operazioni di investimento di natura finanziaria. L’eventuale risultato negativo maturato nel
periodo d’imposta sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l’intero importo che troverà in essi
capienza. L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia, in veste di sostituto di imposta, mediante riduzione
della Posizione Individuale con le modalità previste per il Riscatto Parziale.
I rendimenti indicati nei documenti di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA sono quindi già al netto di questo
onere.
G.3
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le prestazioni erogate da POPOLARE VITA PENSIONE SICURA godono di una tassazione agevolata. In particolare,
le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante
ritenuta operata a titolo definitivo.
Le Prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente
all’aumentare degli anni di partecipazione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare disciplinata dal sopra citato Decreto non
sono soggette a tassazione.
Le prestazioni erogate a seguito del verificarsi degli eventi (decesso o invalidità dell’Aderente) oggetto delle Coperture
accessorie di cui al precedente punto E.1 sono esenti da imposizione fiscale.
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti derivanti dall’investimento nella Gestione
Separata e/o in ciascun Fondo Interno riservato a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, delle prestazioni e per
situazioni particolari è disponibile il Documento sul regime fiscale.
H. Altre informazioni
H.1
Adesioni
Per aderire a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il
Modulo di Adesione il cui fac-simile è allegato alla presente Nota Informativa.
Il contratto è concluso nel giorno in cui il modulo di adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto
dall’Aderente.
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione,
tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente ed effettuata alla Compagnia per il tramite del
competente Soggetto abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore
24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia, previa consegna dell’originale del
Modulo di Adesione e delle eventuali Appendici contrattuali, rimborsa all’Aderente le somme da questi
eventualmente corrisposte.
La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione
del contratto, la somma di 25,00 euro.
H.2
Valorizzazione dell’investimento
H.2.1
Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
La Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata beneficia, nel corso della fase di accumulo, di una
Rivalutazione annua in ragione del rendimento realizzato dalla Gestione Separata medesima.
All’inizio di ogni mese, la Compagnia determina il tasso medio di detto rendimento, realizzato dalla Gestione Separata
nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato
costituisce la base di calcolo per la Rivalutazione da applicare ai contratti con data di Rivalutazione che cade nel terzo
mese successivo al termine del periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, diminuito di una commissione di gestione (rendimento
trattenuto) indicata al paragrafo D.5 della Scheda Sintetica, costituisce il rendimento attribuito al contratto a titolo di
partecipazione agli utili sotto forma di Rivalutazione annuale delle Prestazioni pensionistiche.
La Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno (data della
Rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di:
 Riscatto Totale o trasferimento;
 riallocazione totale (switch totale) della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni;
 erogazione delle Prestazioni pensionistiche.
La Rivalutazione di ciascun capitale investito nella Gestione Separata, generato da ciascuna somma affluita a
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA e destinata alla gestione Separata stessa, decorre dalla data di versamento di
detta somma.
Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di Rivalutazione - pari al rendimento attribuito - che non
può risultare inferiore alla misura annua minima di Rivalutazione garantita di cui al precedente punto C.2.1.
La progressiva maggiorazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, che si ottiene aggiungendo
gli interessi maturati per rivalutazione, si consolida annualmente.
H.2.2
Posizione Individuale collegata ai Fondi Interni
La Posizione Individuale collegata ai Fondi Interni riservati a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA è soggetta
all’andamento del valore delle quote in cui è suddiviso il patrimonio di detti Fondi Interni.
Si ricorda che, alla data di deposito della presente Nota Informativa, la Compagnia ha riservato a POPOLARE VITA
PENSIONE SICURA due Fondi Interni denominati “POPOLARE VITA VALUE” e “POPOLARE VITA
BILANCIATO GLOBAL”.
Il patrimonio di ciascuno dei suddetti Fondi Interni è suddiviso in quote di ugual valore.
Il valore del patrimonio di ciascuno dei suddetti Fondi Interni e delle relative quote sono determinati dalla Compagnia
nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al “giorno di riferimento”.
Il valore unitario delle quote:
 si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno per il relativo numero di quote in
circolazione, entrambi relativi al suddetto “giorno di riferimento”. Quest’ultimo coincide con il mercoledì di ogni
settimana;
 è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” ed è
disponibile sul sito Internet della Compagnia www.popolarevita.it .
Il valore unitario delle quote pubblicato è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio di ciascun
Fondo Interno, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
Ciascuna somma affluita a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, allocata nei suddetti Fondi Interni, dà pertanto
diritto alla assegnazione di un numero di quote e frazioni di esse che si ottiene dividendo il capitale generato da detta
somma (capitale investito) per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno relativo al giorno di riferimento.
Tale giorno coincide con il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di versamento
delle somme affluite coincidente con la valuta di accredito delle somme medesime riconosciuta alla Compagnia.
Il calcolo del valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è effettuato anche alla fine di ogni mese per
determinare le posizioni individuali a tale data. Tale valore non viene utilizzato per l'assegnazione o per il
disinvestimento del numero di quote a seguito delle operazioni previste dal PIP ed è disponibile sul sito internet
www.popolarevita.it.
Per i casi di indisponibilità del valore unitario delle quote si veda quanto precisato nei rispettivi Regolamenti dei
Fondi Interni.
Per ulteriori informazioni si rinvia agli Artt. 8 e 9 delle Condizioni generali di contratto, nonché al Regolamento
della Gestione Separata e ai Regolamenti di ciascun Fondo Interno.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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H.3 Comunicazioni agli Aderenti
Entro il 31 marzo di ciascun anno di durata contrattuale, la Compagnia invierà all’Aderente una comunicazione
contenente un aggiornamento su POPOLARE VITA PENSIONE SICURA e sulla Posizione Individuale.
Si invita a porre particolare attenzione nella lettura di tale documento, anche al fine di verificare la corretta attribuzione
delle somme affluite a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA e di conoscere l’evoluzione del piano previdenziale.
La Compagnia si impegna inoltre a informare l’Aderente circa ogni modifica di POPOLARE VITA PENSIONE
SICURA che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle Sue scelte di partecipazione intervenute
successivamente all’adesione ed in particolare a comunicare l’introduzione di modifiche complessivamente
peggiorative delle condizioni economiche.
Si segnala che sul sito web della Compagnia www.popolarevita.it, nella sezione Previdenza, è attivo un servizio internet
che consente di consultare la propria Posizione Individuale aggiornata.
H.4
Progetto esemplificativo
La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti un Progetto esemplificativo “Stima della pensione complementare”,
elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.
Si tratta di uno strumento che costituisce una mera proiezione orientativa basata su ipotesi e dati stimati e fornisce
indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione Individuale nel tempo e sul livello delle prestazioni offerte da
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA atteso al momento del pensionamento.
All’atto dell’adesione, unitamente alla Nota Informativa, viene consegnata una stima standardizzata (progetto
esemplificativo standardizzato) della pensione complementare con riguardo ad Aderenti-tipo, che potrà aiutare
l’Aderente nell’assunzione delle decisioni in fase di adesione.
Tutti gli Aderenti riceveranno poi da parte della Compagnia, in occasione della comunicazione annuale di cui al
precedente paragrafo H.3, la stima personalizzata (progetto esemplificativo personalizzato) della pensione
complementare che terrà conto delle caratteristiche del piano previdenziale di ciascuno, con particolare riguardo al
profilo personale, ai costi praticati da POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, al tasso di rendimento atteso della
gestione finanziaria, definito in funzione dell’Asset Allocation (opzione di investimento) propria del profilo di
investimento scelto.
Inoltre, accedendo alla sezione dedicata del sito web della Compagnia www.popolarevita.it (sezione Previdenza),
chiunque sia interessato potrà elaborare, seguendo le apposite istruzioni, un proprio “progetto esemplificativo
personalizzato”. Tale simulazione potrà contribuire ad assumere scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ci si
propone di realizzare aderendo a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
H.5
Reclami
Eventuali reclami riguardanti la partecipazione a POPOLARE VITA PENSIONE SICURA devono essere inoltrati per
iscritto a:
Società: Popolare Vita S.p.A
Funzione: Direzione Generale
Indirizzo: Via Negroni, 11 – 28100 NOVARA (NO) - Italia
Fax: (+39) 0321 615588
Email: [email protected]
I reclami saranno gestiti dalla Controllante UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti.
Qualora l’interessato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà inviare un esposto alla COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza
Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma, fax: (+39) 06-69506306, mail (con posta elettronica certificata):
[email protected], allegando copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa.
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Il reclamo deve inoltre contenere: denominazione e numero di iscrizione all’Albo della forma pensionistica
complementare; nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante; individuazione dei soggetti di cui si
lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che la COVIP non ha il potere di dirimere liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli
Aderenti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali casi è necessario
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o attivare i meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o ricorrere alle
procedure arbitrali eventualmente previste dalle disposizioni della forma pensionistica complementare.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo
assicurativo - Fondo Pensione (tariffa n. 563)
Sezione 3 - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(Sezione aggiornata al 31/12/2013; data efficacia della Sezione dal 03/06/2014)
A.
Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
B.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
C.
Total Expenses Ratio (Ter): costi e spese effettivi
GLOSSARIO
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Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata)
Data di avvio dell’operatività della Gestione Separata:
Patrimonio netto della Gestione risultante all’ultimo
rendiconto annuale (euro):
15 Ottobre 2008
48.152.972
A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
La Compagnia ha la responsabilità esclusiva per l’attività della Gestione Separata nei confronti degli Aderenti, anche
qualora affidi ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti. Alla data di deposito della presente Nota
Informativa è stato conferito mandato di gestione del patrimonio della Gestione Separata a Banca Aletti & C. S.p.A. con
sede in via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.
Nel corso del 2013 si è gestito il portafoglio nell’ottica di adeguare la durata finanziaria degli attivi alle scadenze delle
polizze sottostanti. Si è pertanto messo in atto un forte aumento della duration con il conseguente innalzamento della
redditività della gestione.
I nuovi versamenti di capitale sono stati investiti in debito governativo Italia con scadenze superiori ai 10 anni ed in
titoli obbligazionari corporate europei, privilegiando emissioni di società appartenenti ai settori industriali e finanziari.
Inoltre, si sono realizzate operazioni di compravendita dai titoli governativi Italia a tasso variabile e titoli di emittenti
sovranazionali a favore di BTP al fine di incrementare la redditività ordinaria della gestione separata e la scadenza dei
titoli in gestione .
Non sono presenti investimenti azionari.
Nell’attuazione della politica d’investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni sulla composizione degli attivi della Gestione Separata risultante
dall’ultimo rendiconto annuale certificato.
Investimento per tipologia di strumento finanziario
Tipologia di
strumenti finanziari
Titoli di Stato Italia
Titoli di Stato Estero
Obbligazioni ordinarie
Obbligazioni ordinarie
Liquidità
Totale
Valuta
Eur
Eur
Eur
Eur
-
Categoria
Emittenti
Governativi
Governativi
Societari
Societari
-
Area
Geografica
Europa
Europa
Europa
Nordamerica
-
Percentuale
80,16%
0,42%
9,91%
0,83%
8,68%
100,00%
Altre informazioni rilevanti
Liquidità (in % del patrimonio della Gestione)
Esposizione valutaria (in % del patrimonio della Gestione)
Duration media finanziaria del portafoglio in anni
8,68%
0,00%
8,479
Di seguito vengono fornite informazioni circa il dato di“turnover” di portafoglio.
Il turnover di portafoglio è un indicatore che esprime la quota del portafoglio della Gestione Separata che, nel periodo
di riferimento, è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Per l’anno 2013, si è registrato un turnover di portafoglio della Gestione Separata pari a 0,37 (*).
(*) A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla
COVIP.
Detto indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle
vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio della Gestione Separata.
Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio. A parità di altre
condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei
rendimenti netti. Si precisa, a titolo esemplificativo, che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio
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è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato,
durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i dati storici di rischio/rendimento della Gestione Separata confrontati con i corrispondenti dati
relativi al Tasso medio di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato e delle obbligazioni, che rappresenta il parametro
oggettivo a cui si può fare riferimento per confrontare i risultati della Gestione Separata.
Si precisa che:

i rendimenti riportati sono relativi ad anni interi; i dati di rendimento relativi a frazioni di anno non trovano quindi
rappresentazione;

i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sugli Aderenti;

per il confronto, viene adottato il rendimento annuo dalla Gestione Separata effettivamente retrocesso (attribuito)
agli Aderenti, che risente degli oneri gravanti sul patrimonio della Gestione Separata medesima e non contabilizzati
nell’andamento del su indicato parametro oggettivo di riferimento.
Con la seguente rappresentazione grafica a barre si illustra il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e delle
obbligazioni rilevato in ciascuno degli ultimi 10 anni solari e, in conseguenza della data di avvio dell’operatività della
Gestione Separata, il rendimento annuo della Stessa effettivamente retrocesso (attribuito) agli Aderenti negli ultimi 5
anni solari.
Rendimento annuo della Gestione Separata e dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni
Si precisa che a partire dall’anno 2005 i Tassi medi di rendimento lordo sono riferiti ai soli Titoli di Stato.
La seguente tabella riporta il Tasso medio di rendimento lordo annuo composto dei titoli di Stato e delle obbligazioni
riferito agli ultimi 3, 5 e 10 anni solari e, in conseguenza della data di avvio dell’operatività della Gestione Separata, il
tasso di rendimento medio annuo composto della Stessa effettivamente retrocesso (attribuito) agli Aderenti riferito agli
ultimi 3 e 5 anni solari. Viene riportata anche la relativa Volatilità, con riferimento agli stessi periodi.
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Periodo
Ultimi 3 anni (2011-2013)
Ultimi 5 anni (2009-2013)
Ultimi 10 anni (2004-2013)
Rendimento
medio annuo composto
Titoli di Stato e
Gestione Separata
obbligazioni (*)
2,13%
4,29%
2,00%
3,95%
n.d.
3,92%
Volatilità storica
Gestione Separata
0,55%
0,45%
n.d.
Titoli di Stato e
obbligazioni (*)
3,25%
2,95%
2,47%
(*)Si precisa che a partire dall’anno 2005 i Tassi medi di rendimento lordo sono riferiti ai soli Titoli di Stato.
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
C. Total Expenses Ratio (Ter): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono presi in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione all’attività di gestione (finanziaria e amministrativa), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Viene inoltre fornita evidenza separata dell’incidenza media sul patrimonio della Gestione Separata degli oneri
direttamente a carico degli Aderenti.
Gestione Separata
“POPOLARE VITA PREVIDENZA”
Oneri di gestione finanziaria: per
rendimento non retrocesso agli Aderenti
Altri oneri gravanti sul patrimonio
Totale parziale
Oneri direttamente a carico degli Aderenti
Totale generale
2011
2012
2013
1,06%
1,50%
1,17%
0,04%
1,10%
1,46%
2,56%
0,00%
1,50%
1,07%
2,57%
0,00%
1,17%
1,23%
2,40%
Il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla Posizione Individuale del singolo Aderente.
Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE (di seguito Fondo Interno)
Data di avvio dell’operatività del Fondo Interno:
Patrimonio netto al 31/12/2013 (euro):
12/11/2008
6.046.725,12
A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
La Compagnia ha la responsabilità esclusiva per l’attività del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti, anche qualora
affidi ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti. Alla data di deposito della presente Nota Informativa è
stato conferito mandato di gestione del patrimonio del Fondo Interno a Banca Aletti & C. S.p.A. con sede in via
Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.
Nel corso del 2013 il peso relativo rispetto al benchmark della componente azionaria è variata da un minimo del 98,5%
del primo trimestre ad un massimo del 110% dell’ultimo trimestre dell’anno appena concluso. L’incremento
dell’esposizione al rischio azionario è stato posto in essere in modo progressivo durante l’anno per cogliere il trend al
rialzo del mercato.
Il portafoglio risulta essere investito prevalentemente nelle azioni che compongono il benchmark (composto da 20
azioni europee con un approccio “value”), senza l’utilizzo di ETF/Sicav. Per quanto riguarda la componente del
benchmark che presenta una capitalizzazione bassa ed il cui peso è pari a circa 12% del portafoglio, sono stati utilizzati
titoli alternativi rispettando la scomposizione settoriale.
La parte obbligazionaria è investita in titoli di Stato italiani a breve scadenza.
Nell’attuazione della politica d’investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Le tabelle che seguono forniscono informazioni sulla composizione degli attivi del Fondo Interno con riferimento alla
fine dell’anno solare 2013.
Principali tipologie di strumenti finanziari
Tipologia di
strumenti finanziari
Titoli di Stato italiani
Titoli azionari
Titoli azionari
Depositi bancari in conto corrente
Depositi bancari in conto corrente
Valuta
Categoria Emittenti
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
Governativi
Societari
Societari
-
Area
Geografica
Europa
Europa
Europa
-
Percentuale
8,68%
59,99%
21,08%
4,82%
3,28%
Altre informazioni rilevanti
Liquidità (in % del patrimonio del Fondo Interno)
Esposizione valutaria (in % del patrimonio del Fondo Interno)
Duration media finanziaria del portafoglio in anni
8,11%
24,37%
0,335
Di seguito vengono fornite informazioni circa il dato di“turnover” di portafoglio.
Il turnover di portafoglio è un indicatore che esprime la quota del portafoglio del Fondo Interno che, nel periodo di
riferimento, è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Per l’anno 2013, si è registrato un turnover di portafoglio del Fondo Interno pari a 0,91 (*).
(*) A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla
COVIP.
Detto indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle
vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio del Fondo Interno.
Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio. A parità di altre
condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei
rendimenti netti. Si precisa, a titolo esemplificativo, che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio
è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato,
durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i dati storici di rischio/rendimento del Fondo Interno confrontati con i dati relativi alla
composizione di indici (MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy e DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX) che
costituisce il parametro oggettivo di riferimento (Benchmark).
Si precisa che:
 i rendimenti riportati sono relativi ad anni interi; i dati di rendimento relativi a frazioni di anno non trovano quindi
rappresentazione;
 i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sugli Aderenti;
 la performance del Fondo Interno riflette gli oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel Benchmark.
Il seguente grafico a barre rappresenta la misura del Benchmark (20,00% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy e 80,00%
DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX) rilevata in ciascuno degli ultimi 10 anni solari e, in conseguenza
della data di avvio dell’operatività del Fondo Interno, il rendimento annuo dello Stesso nel corso degli ultimi 5 anni
solari.
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Di seguito vengono riportati i dati di rendimento medio annuo composto del Benchmark riferiti agli ultimi 3, 5 e 10 anni
solari e, in conseguenza della data di avvio dell’operatività del Fondo Interno, i dati di rendimento medio annuo
composto dello Stesso riferiti agli ultimi 3 e 5 anni solari. Viene riportata anche la relativa Volatilità con riferimento
agli stessi periodi.
Periodo
Ultimi 3 anni (2011-2013)
Ultimi 5 anni (2009-2013)
Ultimi 10 anni (2004-2013)
Rendimento
medio annuo composto
Fondo Interno
Benchmark
3,91%
5,06%
6,75%
11,11%
n.d.
6,21%
Volatilità storica
Fondo Interno
17,60%
15,35%
n.d.
Benchmark
18,36%
17,62%
20,81%
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
C. Total Expenses Ratio (Ter): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono presi in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione all’attività di gestione (finanziaria e amministrativa), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Viene inoltre fornita evidenza separata dell’incidenza media sul patrimonio del Fondo Interno degli oneri direttamente a
carico degli Aderenti.
Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
2011
2012
2013
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
Altri oneri gravanti sul patrimonio
Totale parziale
Oneri direttamente a carico degli Aderenti
Totale generale
1,20%
1,20%
0,01%
1,21%
1,46%
2,67%
1,21%
1,21%
0,34%
1,55%
1,07%
2,62%
1,28%
1,28%
0,36%
1,64%
1,23%
2,87%
Il TER esprime un dato medio del Fondo Interno e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
Posizione Individuale del singolo Aderente.
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Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL (di seguito Fondo
Interno)
Data di avvio dell’operatività del Fondo Interno:
07/08/2013
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 (euro):
231.904,66
A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
La Compagnia ha la responsabilità esclusiva per l’attività del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti, anche qualora
affidi ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti. Alla data di deposito della presente Nota Informativa è
stato conferito mandato di gestione del patrimonio del Fondo Interno a Banca Aletti & C. S.p.A. con sede in via
Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.
L’operatività della gestione ha avuto inizio nel corso del 2013. Ad inizio agosto è stata implementata l’asset allocation
costituita totalmente da ETF/Sicav dato gli esigui versamenti iniziali. A fine 2013 il patrimonio della unit ammontava a
170.000 euro circa.
La componente obbligazionaria del portafoglio risulta essere investita, coerentemente con il benchmark di riferimento e
mantenendo un’allocazione neutrale, su OICR obbligazionari globali ex Emu e in misura residuale in obbligazioni
“corporate” e obbligazioni governative area Euro Inflation Linked.
Per quanto riguarda la componente azionaria il portafoglio è costituito da tre ETF che replicano le tre aree geografiche
di cui è costituito il benchmark. Il sovrappeso è stato mantenuto nell’intorno del 110% rispetto al parametro di
riferimento.
Nell’attuazione della politica d’investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni sulla composizione degli attivi del Fondo Interno con riferimento alla
fine dell’anno solare 2013.
Principali tipologie di strumenti finanziari
Tipologia di
strumenti finanziari
OICR
Depositi bancari in conto corrente
Valuta
Categoria Emittenti
EUR
EUR
-
Area
Geografica
Globale
-
Percentuale
68,29%
16,58%
Altre informazioni rilevanti
Liquidità (in % del patrimonio del Fondo Interno)
Esposizione valutaria (in % del patrimonio del Fondo interno)
Rilevanza di OICR (in % del patrimonio del Fondo interno)
Duration media finanziaria del portafoglio in anni
16,58%
0,00%
68,29%
n.d.
Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti dal soggetto gestore o da società appartenenti al medesimo gruppo dello
stesso.
Di seguito vengono fornite informazioni circa il dato di “turnover” di portafoglio.
Il turnover di portafoglio è un indicatore che esprime la quota del portafoglio del Fondo Interno che, nel periodo di
riferimento, è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Per l’anno 2013, poiché l’operatività del Fondo Interno ha avuto inizio proprio nel corso dello stesso, il dato di turnover
non è disponibile (*).
(*) A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla
COVIP.
Detto indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle
vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio del Fondo Interno.
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Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio. A parità di altre
condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei
rendimenti netti. Si precisa, a titolo esemplificativo, che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio
è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato,
durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Poiché il Fondo Interno è di nuova costituzione, i dati storici di rischio/rendimento non sono disponibili.
Di seguito vengono comunque illustrati i dati relativi alla composizione di indici (JPM GBI Global ex-EMU Unhedged
in Eur, Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index, Merrill Lynch Euro Corporate Index, S&P 100 Total Return, DJ
Eurostoxx 50 Total Return e MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets) che costituisce il parametro oggettivo
(Benchmark) a cui si può fare riferimento per confrontare i risultati del Fondo Interno.
Il seguente grafico a barre rappresenta la misura del Benchmark (40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur, 5%
Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index, 5% Merrill Lynch Euro Corporate Index, 15% S&P 100 Total Return, 20%
DJ Eurostoxx 50 Total Return e 15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets) in ciascuno degli ultimi 10
anni.
Rendimento annuo del Benchmark
La seguente tabella riporta il rendimento medio annuo composto del Benchmark riferita agli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.
Viene riportata anche la relativa Volatilità con riferimento agli stessi periodi.
BENCHMARK: 40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur, 5% Merrill Lynch Euro Inflation-Linked
Index, 5% Merrill Lynch Euro Corporate Index, 15% S&P 100 Total Return, 20% DJ Eurostoxx 50 Total Return e
15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets
Rendimento medio annuo
Volatilità storica
Periodo
composto
Ultimi 3 anni (2011-2013)
3,63%
4,41%
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Ultimi 5 anni (2009-2013)
Ultimi 10 anni (2004-2013)
8,54%
5,86%
7,74%
9,76%
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono presi in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione all’attività di gestione (finanziaria e amministrativa), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Il TER esprime un dato medio del Fondo Interno e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
Posizione Individuale del singolo Aderente.
Poiché l’operatività del Fondo Interno ha avuto inizio nel corso del 2013, alla data di redazione della presente
Nota Informativa non è possibile evidenziarne il Total Expenses Ratio (TER) su base annua.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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GLOSSARIO
Il presente glossario è stato redatto allo scopo di agevolare la comprensione dei principali termini tecnici utilizzati
nell’illustrazione e nella disciplina di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
Anniversario di Rendita: anniversario della data di inizio della fase di erogazione.
Appendici contrattuali (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche
successivamente alla conclusione dello stesso, per modificare alcuni aspetti in accordo tra Aderente e Compagnia.
Asset Allocation: l'asset allocation è la distribuzione dei fondi disponibili fra le varie attività di investimento (asset
class). Ogni portafoglio è una combinazione fra queste asset class. Suddivisione del proprio portafoglio nelle principali
categorie d'investimento, come azioni, reddito fisso e denaro liquido, con lo scopo di bilanciare il rischio e la
remunerazione secondo l'età dell'investitore.
Benchmark/benchmark: Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli
obiettivi di investimento del Fondo Interno/OICR o della Gestione Separata ed a cui si può fare riferimento per
confrontarne il risultato di gestione.
Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al
verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Compagnia: è la POPOLARE VITA S.p.A. .
Corporate (emittenti): emittenti societari non governativi e non sovranazionali.
COVIP: è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Decreto: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), che disciplina le
forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.
Duration/duration: è la durata finanziaria di un titolo obbligazionario, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il
flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. La duration può essere usata come indicatore di rischio, in quanto indica
quanto varia il prezzo di un’obbligazione al variare dei tassi di mercato.
Le obbligazioni a tasso variabile, in cui la cedola si adegua ai tassi di mercato, hanno duration zero, quindi non
presentano rischi in caso di variazione dei tassi di mercato.
Le obbligazioni a tasso fisso (dove la cedola resta fissa a prescindere dall’andamento dei tassi di mercato) hanno una
duration pari o inferiore alla vita residua del titolo.
Nel caso di titoli che non corrispondono cedole, la duration coincide con la vita residua dei titoli medesimi.
ETF: Exchange traded funds. Si tratta di fondi comuni di investimento che hanno la stessa composizione di un
determinato indice di borsa: i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato.
Fair Value: valore di equilibrio dell'investimento in azioni.
Fondo/i Interno/i: i fondi interni assicurativi riservati dalla Compagnia al PIP per la fase di accumulo, consistenti in un
portafoglio di valori mobiliari (attivi) che costituisce patrimonio separato, autonomo e non distraibile dal fine
previdenziale cui è destinato.
Gestione Separata: la speciale forma di gestione del patrimonio di attivi denominata “POPOLARE VITA
PREVIDENZA” appositamente attuata dalla Compagnia e riservata al PIP per la fase di accumulo. Detto patrimonio è
separato, autonomo e non distraibile dal fine previdenziale cui è destinato.
gestione separata: la speciale forma di gestione del patrimonio di attivi appositamente attuata dalla Compagnia che
verrà riservata al PIP per la fase di erogazione. Detto patrimonio è separato, autonomo e non distraibile dal fine
previdenziale cui è destinato.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Investment grade: si veda la voce “Rating o merito creditizio”.
IVASS o ISVAP: è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore
assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013
l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP.
Modulo di Adesione: è il documento che raccoglie la manifestazione scritta della volontà di aderire a POPOLARE
VITA PENSIONE SICURA e contestualmente funge da polizza. In esso vengono quindi altresì riportati i dati
identificativi dell’Aderente e dei Beneficiari e riassunte le caratteristiche del contratto.
OICR/Oicr: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i fondi comuni di investimento
mobiliare aperti e le SICAV.
PIP : il Piano Individuale Pensionistico denominato POPOLARE VITA PENSIONE SICURA.
Posizione Individuale: consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata:
 dai flussi contributivi di cui all’Art. 8 del Regolamento del PIP;
 dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all’Art. 9,
comma 1 del Regolamento del PIP;
 dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all’Art. 13 del Regolamento
del PIP.
ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e dalle anticipazioni percepite.
Prestazioni assicurative: sono le somme pagabili dalla Compagnia, in forma periodica o di capitale, al verificarsi
dell’evento assicurato.
Prestazioni Pensionistiche/Prestazione pensionistica: sono le prestazioni previste dal Decreto. Esse possono essere
liquidate, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto, in forma periodica (unicamente sotto forma di
Rendita) oppure in forma di capitale.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette
strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e
del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le primarie agenzie di rating prevedono
diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato.
Il termine "investment grade" viene riferito ad emittenti (Stati o Imprese) o emissioni di strumenti finanziari di natura
obbligazionaria con elevati livelli di solvibilità e di credito. Per la primaria agenzia Standard &Poor's la scala di codici
alfanumerici va da "AAA" a "D"; il livello più basso dell'"investment grade" è "BBB-" (Baa3 per Moody’s).
Recesso: consiste nella possibilità che ha l’Aderente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di
liberare la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito
articolo delle Condizioni generali di contratto.
Regolamento del/dei Fondo/i Interno/i: il Regolamento dei Fondi Interni riservati dalla Compagnia a POPOLARE
VITA PENSIONE SICURA, allegato alle Condizioni generali di contratto, ovvero il Regolamento di uno o più Fondi
Interni di futura istituzione che verrà consegnato dalla Compagnia all’Aderente;
Regolamento della Gestione Separata: il Regolamento della Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA.
Regolamento del PIP: il Regolamento approvato dalla COVIP che, unitamente al Regolamento della Gestione Separata
ed al Regolamento del/dei Fondo/i Interno/i, è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.
Rendita: è la somma erogata dalla Compagnia secondo una rateazione prestabilita. La Rendita può essere vitalizia,
reversibile o certa.
Riscatto Parziale: consiste nella possibilità che ha l’Aderente, ai sensi del Decreto, di riscuotere una parte della
Posizione Individuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto, mantenendo in vigore lo stesso.
Riscatto Totale: consiste nella possibilità che ha l’Aderente, ai sensi del Decreto, di risolvere anticipatamente il
contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Compagnia e
l’Aderente.
Rivalutazione: è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti
ottenuti dalla Gestione Separata, secondo quanto previsto dal Regolamento della stessa e dalle Condizioni generali di
contratto.
SICAV: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità
di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto
costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio
rappresentato da azioni anziché da quote.
Soggetti abilitati: sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Compagnia alla distribuzione del prodotto, il cui elenco è
disponibile presso la Sede legale della stessa e riportato in Nota Informativa.
Strumenti Derivati: attività finanziaria il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (ad
esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse).
Tasso Tecnico: è il tasso di interesse annuo composto, anticipatamente riconosciuto ai fini della determinazione delle
prestazioni di Rendita e conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione da capitale in Rendita.
Tavole di Sopravvivenza: sono tavole contenenti indicatori demografici e parametri di sopravvivenza della
popolazione; esse vengono pubblicate dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
Titolo strips: Titolo STRIPS (“Separated Trading of Registered Interest and Principal of Securities”) che consente di
separare le cedole dal capitale del titolo (detto mantello).Successivamente è possibile ricostituire lo stesso titolo
“strippato” riunendo tutte le sue cedole con il mantello.
TFR: il Trattamento di Fine Rapporto (Art. 2120 del Codice Civile; legge n. 297 del 29 maggio 1982).
Value: per logica di investimento di tipo “value” si intende l’investimento in azioni ritenute convenienti rispetto al “fair
value” (o valore di equilibrio). Lo scopo è quello di individuare i titoli che hanno un prezzo particolarmente scontato
rispetto al valore reale. Viene considerato l'approccio più prudente tra i vari modi di selezione dei titoli i quali avranno
alcune caratteristiche comuni, come bassi P/E, P/BV, P/CF, P/S (price -sales), alti dividend yield, bassa crescita delle
vendite e degli utili.

P/E (Price/Earnings Ratio): esprime il rapporto tra prezzo del titolo e utile netto per azione.

P/BV (Price/Book Value): esprime la relazione tra prezzo e valore di bilancio dell’azione. Mette in relazione la
valutazione che il mercato dà di una società ed il valore contabile della società stessa. Se la quotazione dei
titoli di una certa società è elevata rispetto al valore di bilancio della stessa, il titolo viene definito "growth",
indicando con ciò l’aspettativa degli investitori in una consistente crescita del valore di bilancio della società
nel futuro. P/BV bassi stanno ad indicare la convinzione da parte degli investitori che le attività della società
siano state sopravvalutate rispetto alla sua situazione finanziaria.

P/CF (Price/Cash flow): è un indicatore finanziario calcolato come rapporto tra il prezzo di mercato di un
titolo e il cash flow per azione (o flusso di cassa per azione). Consente di valutare se il titolo è sopravvalutato o
sottovalutato. Non esiste un rapporto di P/CF ottimale per tutti i settori industriali: in settori ad alta intensità di
capitale il P/CF sarà minore rispetto a settori quali, ad esempio, quello dei software.

P/S (Price/Sales): è un indicatore del valore del titolo in relazione alle sue performance passate, ai concorrenti
e al mercato nel suo complesso. E’ calcolato dividendo il prezzo corrente del titolo per i ricavi per azione.

Dividend yield (o rapporto dividendo-prezzo): corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo annuo per azione
corrisposto agli azionisti o annunciato e il prezzo in chiusura dell'anno di un'azione ordinaria. Esso è utilizzato
come indicatore del rendimento immediato indipendentemente dal corso del titolo azionario.
Generalmente le imprese operano in settori maturi e presentano quindi minori margini di redditività.
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Volatilità: è l’indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni del
prezzo di un titolo. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - Piano Individuale Pensionistico di tipo
assicurativo - Fondo Pensione (tariffa n. 563)
Sezione 4 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
(Sezione aggiornata al 01/06/2014; data efficacia della Sezione dal 03/06/2014 )
A.
Il Soggetto istitutore del PIP
B.
Il Responsabile del PIP
C.
I Gestori delle risorse
D.
La revisione contabile
E.
La raccolta delle adesioni
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
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A. Il Soggetto istitutore del PIP
POPOLARE VITA S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n.
046, è una società per azioni con Sede Legale in Piazza Nogara 2, 37121 – Verona (VR) - Italia e Direzione
Generale in Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) – Italia.
E’ stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo delle imprese di
assicurazione e la sua durata è fino al 31 dicembre 2050.
POPOLARE VITA S.p.A. esercita i seguenti rami:
1 – Infortuni
2 – Malattia
I – Le assicurazioni sulla durata della vita umana
III – Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento
IV – L'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti a lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevità
V – Le operazioni di capitalizzazione.
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
Il capitale sociale di POPOLARE VITA S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 219.600.005,00 suddiviso in n.
43.920.001 azioni da nominali Euro 5 cadauna, così ripartito:
- n. 10.711.003 azioni intestate a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per un ammontare complessivo di euro
53.555.015,00, pari al 24% del capitale sociale + 1 azione;
- n. 11.248.998 azioni intestate a SAI HOLDING ITALIA S.p.A., per un ammontare complessivo di euro
56.244.990.00, pari al 26% del capitale sociale;
- n. 10.711.002 azioni intestate a HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE
S.p.A., per un ammontare complessivo di euro 53.555.010,00, pari al 24% del capitale sociale;
- n. 11.248.998 azioni intestate a BANCO POPOLARE Società Cooperativa, per un ammontare complessivo di
euro 56.244.990,00, pari al 26% del capitale sociale.
Sai Holding Italia S.p.A. è interamente controllata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. è controllata direttamente da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con una quota del relativo capitale
ordinario pari al 63,00%; a sua volta Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è controllata da Finsoe S.p.A. con una
quota del relativo capitale ordinario pari al 50,75%.
Il direttore generale di POPOLARE VITA S.p.A in carica è Roberto Raichi nato a Milano il 19 marzo 1963.
Il consiglio di amministrazione di POPOLARE VITA S.p.A, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2015, è così costituito:
Felice Angelo Panigoni - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Laterza - Amministratore Delegato
Claudio Belletti - Consigliere
Michele Colucci - Consigliere
Franco Dentella - Consigliere
Paola Maria Di Leonardo - Consigliere
Angelo Galetti - Consigliere
Roberto Giay - Consigliere
Luca Rinaldi - Consigliere
Alberto Paolo Tagliabue - Consigliere
Nato a Inzago (MI) il 08/03/1962
Nato a Bari il 08/10/1965
Nato a Calestano (PR) il 22/08/1957
Nato a Roma il 19/05/1952
Nato a Bergamo il 08/08/1967
Nata a Milano il 04/08/1965
Nato a Como il 24/11/1963
Nato a Pinerolo (TO) il 10/11/1965
Nato a Torino il 27/07/1968
Nato a Milano il 21/09/1960
Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è così costituito:
Carabelli Pierluigi - Presidente del Collegio Sindacale
Tieghi Roberto - Sindaco Effettivo
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
Pagina 2 di 3
Nato a Lodi il 15/10/1960
Nato a Roma il 03/09/1952
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
Trombone Domenico Livio - Sindaco Effettivo
Cassamagnaghi Carlo - Sindaco Supplente
Fiameni Nicola - Sindaco Supplente
Nato a Potenza il 31/08/1960
Nato a Bresso (MI) il 21/08/1939
Nato a Soresina (CR) il 08/02/1962
B. Il Responsabile del PIP
Responsabile di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA, ai sensi del Decreto, in carica fino al 02/07/2016, è Claudio
Tomassini nato a Roma il 13 ottobre 1949.
C. Gestori delle risorse
Alla data di deposito della presente Nota Informativa è stato conferito mandato di gestione a Banca Aletti & C. S.p.A.
con sede in via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.
D. La revisione contabile
Con delibera assembleare dell’8 aprile 2010, l’incarico di revisione legale del bilancio della Compagnia, per gli esercizi
2010-2018, è stato affidato a Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Po 32, Roma. Alla medesima
società, il Consiglio di Amministrazione di POPOLARE VITA S.p.A. ha conferito l’incarico di revisione contabile
della Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA e dei Fondi Interni POPOLARE VITA VALUE e
POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL.
E. La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni al PIP è curata dai seguenti Soggetti abilitati:
 Banco Popolare Società Cooperativa – Piazza Nogara 2, 37121 Verona (VR) - Italia;
 Banca Aletti & C. S.p.A. – Via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
Pagina 3 di 3
Allegato alla Nota Informativa di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
____________________________
Filiale di
________________
(ABI________)
(CAB________)
ADERENTE
Cognome______________
Nome
______________
Sesso ________
Nato il___/___/______ a ________
Prov. ________
Codice fiscale ____________________
Indirizzo di domicilio _________________________
C.A.P.________
Località _________________________
Prov. ________
Professione________________________
Qualifica _________________________
Documento _________________________ n._____________________
Rilasciato il _____________________ in_____________________
S.A.E. _________________________
AT.ECO._________________________
BENEFICIARI CASO MORTE
_____________________________
TARIFFA: 563
___________________________
Data di Adesione al PIP:________
Data di decorrenza del PIP:__________
DURATA DEL CONTRATTO
Durata: vita intera
CONTRIBUZIONE
□ Contribuzione effettuata dall’Aderente in via ricorrente di cui
all’art.3 lettera a) delle Condizioni Generali di Contratto
Contributo iniziale: Eur______ ( di cui spese di adesione
Eur________ imposte Eur 0,00).
Il versamento dei contributi successivi pari a EUR_____ ciascuno è
con ricorrenza________ a partire dal_______
□ Quota annuale del TFR (non già destinato ad altra Forma
Pensionistica Complementare);
□ L’eventuale contributo del datore di lavoro;
□ Trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui
all’Art. 9, comma 1 del Regolamento del PIP;
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Pagina 1 di 9
□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
ALLOCAZIONE DEI CAPITALI INVESTITI relativi alla contribuzione di cui
all’Art.3 delle Condizioni Generali di Contratto.
___% da destinare alla Gestione separata Popolare Vita Previdenza
___% da destinare al Fondo interno Popolare Vita Value
___% da destinare al Fondo interno Popolare Vita Bilanciato Global
CAPITALE INVESTITO relativo al contributo iniziale versato: EUR ________
di cui:
in Gestione separata Popolare Vita Previdenza EUR __________
in Fondo interno Popolare Vita Value EUR __________
in Fondo interno Popolare Vita Bilanciato Global EUR ___________
PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Secondo Condizioni Generali di contratto
MISURA ANNUA MINIMA DI RIVALUTAZIONE della Posizione Individuale
collegata alla Gestione Separata
La misura annua minima di rivalutazione del capitale per i primi dieci
anni di durata contrattuale è pari al______
TASSO TECNICO
Il tasso tecnico relativo alle basi finanziarie per la determinazione dei
coefficienti di trasformazione in rendita è pari al 1,50%.
COPERTURA ACCESSORIA AD ADESIONE FACOLTATIVA, PER IL CASO DI INVALIDITA’
DELL’ADERENTE
DATA DI DECORRENZA: ________
DATA DI ADESIONE: _______
DURATA in anni ___________
DURATA pagamento premi in anni ___________
DATA DI SCADENZA: __________
Primo premio dovuto in aggiunta a ciascun contributo iniziale in via
ricorrente: EUR _____
Frequenza del versamento: __________
Prestazioni:
Esonero
dal
pagamento
dei
contributi
in
via
ricorrente/Erogazione della prestazione di Esonero in forma anticipativa
secondo Condizioni Generali di Contratto – Allegato E.
Importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero (Art. 2 – Allegato E
delle Condizioni Generali di Contratto): __________
DATORE DI LAVORO
Denominazione
Codice fiscale
Partita Iva
Sede:
Indirizzo
Località
Prov.
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________N.______
______________________________ Cap ____
________________________________
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□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
L’Aderente dichiara di essere o di essere stato iscritto/a a forme
pensionistiche complementari e di voler autorizzare il trasferimento
della propria posizione individuale, come da eventuale documentazione
allegata o trasmessa a parte, attualmente in essere, presso:
SOGGETTO ISTITUTORE/FONDO PENSIONE
PARTITA IVA /CODICE FISCALE
NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO
LOCALITA’
IDENTIFICATIVO POSIZIONE
_______________________________
_______________________________
__________________________________
_____________ C.A.P.__________
_______________ PROV___________
_______________________________
L’Aderente autorizza inoltre Popolare Vita a prendere contatti con il su
indicato soggetto istitutore/fondo pensione per la raccolta di tutte le
informazioni necessarie al trasferimento richiesto.
L’Aderente si impegna a consegnare copia della presente autorizzazione di
trasferimento al Soggetto Istitutore/Fondo Pensione presso cui è
attualmente in essere la propria posizione individuale.
L’ADERENTE (ovvero il suo
parentale/Tutore legale)
____________________
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
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□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
Le somme destinate ad alimentare il PIP, ad esclusione dei trasferimenti
da altre forme pensionistiche complementari e dei flussi contributivi
derivanti dal datore di lavoro, devono affluire al medesimo tramite il
competente Soggetto Abilitato, mediante bonifico SCT (Sepa Credit
Transfer) a favore della Compagnia:
 con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all’Aderente
(ovvero
al
suo
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
parentale/Tutore legale) ed intrattenuto presso il suddetto
Soggetto Abilitato,
oppure, ove detto Soggetto Abilitato sia Banca Aletti S.p.A.,
 con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all’Aderente
(ovvero
al
suo
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
parentale/Tutore legale) ed intrattenuto presso il Soggetto
Abilitato stesso o presso altro istituto di credito appartenente al
medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto Abilitato.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto
versamento delle somme affluite al PIP e la data di versamento di dette
somme coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta
alla Compagnia.
In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di
flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro ovvero di estinzione
del rapporto relativo al suddetto conto corrente bancario, le somme
destinate ad alimentare il PIP devono affluire tramite bonifico SCT a
favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome
dell’Aderente ed il numero del contratto.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto Abilitato di ricevere denaro
contante a titolo di contribuzione al PIP.
DIRITTO DI RECESSO DAL PIP
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua
conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia, e debitamente
firmata da parte dell’Aderente - per il tramite del competente Soggetto
abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione
Generale della Compagnia con sede in via Negroni 11, 28100 – NOVARA (NO)
– Italia.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno
in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la
Compagnia, previa consegna dell’originale del presente Modulo di Adesione
e delle eventuali Appendici Contrattuali, rimborsa all’Aderente le somme
da questi eventualmente corrisposte.
La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le
spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di
25,00 euro.
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Pagina 4 di 9
□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
AVVERTENZA
Si precisa che l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa
visione della Nota Informativa, delle Condizioni Generali di Contratto,
del Regolamento del Pip e relativi allegati.
NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PIP
L'Aderente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione
della polizza, la Nota Informativa mod. _______ ed. _______ di cui il
presente modulo di adesione costituisce parte integrante e necessaria, le
Condizioni Generali di Contratto mod. ______ ed. _______, il Regolamento
del PIP mod. _______ ed. _______ e i relativi allegati.
Dichiara altresì di averne preso visione e di accettare tutte le
disposizioni ivi contenute.
L’Aderente dichiara inoltre di aver ricevuto, all’atto dell’adesione,
contestualmente alla Nota Informativa, il Progetto esemplificativo
standardizzato “Stima della pensione complementare”, elaborato secondo le
indicazioni fornite dalla COVIP.
L’ADERENTE (ovvero il suo
parentale/Tutore legale)
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
DATA
_____________
____________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto
dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli
delle Condizioni Generali di Contratto: Art.2, comma 2.A -Prestazioni
assicurative nella fase di accumulo comprensive della copertura accessoria
obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente; Art. 2, comma 2.D –
Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità
dell’Aderente; Art.6 -Dichiarazioni dell’Aderente; Art. 8 - Determinazione
della Posizione Individuale: facoltà di rideterminare la misura annua
minima di rivalutazione; Art.9 - Giorno di riferimento e valore unitario
delle quote: sospensione del pagamento per indisponibilità del valore
unitario delle quote; Art.11- Trasferimento, riscatto, anticipazioni;
Art.13 -Comunicazione alla Compagnia e regolamentazione relativa a più
operazioni effettuate sul contratto; Art.16 - Pagamenti della Compagnia.
L’ADERENTE (ovvero il suo
parentale/Tutore legale)
____________________
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
Pagina 5 di 9
□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE CIRCA LA SUA PERSONALE SITUAZIONE SANITARIA,
PROFESSIONALE E SPORTIVA
Ai fini dell’attribuzione della percentuale di maggiorazione del capitale
per il caso di morte e della Copertura accessoria facoltativa per il caso
di invalidità dell’Aderente, di cui all’art. 2 delle Condizioni Generali
di Contratto, l’Aderente dichiara la:
VERIDICITA' DI TUTTE LE AFFERMAZIONI / NON VERIDICITA' DI ALMENO UNA
DELLE
AFFERMAZIONI
circa
la
sua
personale
situazione
sanitaria,
professionale e sportiva contenute nei seguenti punti:
• di non aver sofferto di malattie da cui siano residuati invalidità e/o
postumi permanenti;
• di non godere di invalidità o di non aver presentato domanda per
ottenerla.
• di non avere malattie in atto, escluse le banali malattie stagionali;
• di non aver fatto e di non fare uso di alcolici e/o di sostanze
stupefacenti;
• di essere esente da difetti fisici e/o costituzionali che impediscano
il normale svolgimento delle attività quotidiane;
• di non essere stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale o
case di cura salvo che: in conseguenza di lesioni traumatiche degli arti;
per parto; per i seguenti interventi: appendicectomia, tonsillectomia,
adenoidectomia,
emorroidectomia,
chirurgia
estetica,
alluce
valgo,
safenectomia,
splenectomia
post-traumatica,
meniscectomia,
colecistectomia per calcolosi, interventi per ascessi acuti, varicocele,
fimosi, ernia inguinale ed inguinoscrotale;
• di non avere in previsione, per i prossimi 12 mesi, di essere
sottoposto ad interventi chirurgici.
• di non essere sottoposto a terapie continuative e di non assumere
terapia allo stato attuale;
• di non essersi sottoposto ad alcun esame di laboratorio e/o visita
specialistica durante gli ultimi dodici mesi i cui esiti non siano stati
nella norma.
• di non svolgere professionalmente:
- attività alpinistiche, acrobatiche, subacquee, motoristiche competitive
(nautiche o terrestri);
- trasporto, confezionamento, manipolazione di materiale esplosivo;
- servizio presso reattori nucleari o piattaforme petrolifere.
• di non svolgere le seguenti attività sportive: speleologia, freeclimbing, paracadutismo, kajak, pugilato, sport estremi, salto dal
trampolino (con sci o idrosci), gare di bob o slittino o discesa libera,
motorismo (nautico o terrestre), sport aerei o aeronautici.
• di non svolgere attività professionali o sportive che comportino
l’utilizzo frequente o continuativo di aeromobili.
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Pagina 6 di 9
□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
L’Aderente dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale
e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato, o che lo
faranno in futuro, nonché le altre persone, strutture ospedaliere, case
di cura ed Istituti in genere, ai quali la Compagnia credesse, in ogni
tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle
cliniche e documentazione sanitaria in genere. Acconsente pertanto che
tali informazioni siano comunicate dalla Compagnia o chi per essa ad
altre
persone
od
enti
per
le
necessità
tecniche,
statistiche,
assicurative e riassicurative.
L'ADERENTE (ovvero il suo Rappresentante legale/Esercente la potestà
parentale/Tutore legale)
______________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa ricevuta, di cui all’art. 13 del D. Lgs.
30/6/2003 n. 196, acconsento ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del Decreto
al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati
nell’informativa (appartenenti alla cd. Catena Assicurativa e al Gruppo
UNIPOL (*)), ed a un eventuale trasferimento dei dati all’estero (Paesi
UE e Paesi extra UE) dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi
riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere
con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione
delle frodi assicurative e relative azioni legali.
***
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell’art. 15 del
Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento, da parte
del Titolare, delle Società del Gruppo UNIPOL (*) o di Società
specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di
mercato, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di
informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti
e servizi delle Società del Gruppo UNIPOL (*), nonché di ricerche di
mercato, anche mediante l’impiego di
tecniche di comunicazione a
distanza quali posta, telefono, sistemi automatici di chiamata, posta
elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms o altri strumenti
elettronici.
SI
NO
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.
(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’ADERENTE (ovvero il suo
parentale/Tutore legale)
____________________
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Rappresentante
legale/Esercente
la
potestà
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□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Il sottoscritto Aderente prende atto:
* che l’assicurazione è stipulata ai sensi del D.Lgs 252 del 5 dicembre
2005 e che pertanto, la disponibilità delle somme maturate con la polizza
sarà sottoposta ai vincoli e ai limiti previsti dal citato D.Lgs;
* che in caso di decesso prima dell’esercizio del diritto alle
prestazioni pensionistiche, la propria posizione individuale maturata
verrà riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati
dallo stesso Aderente
* di essere personalmente responsabile della completezza e veridicità
delle informazioni fornite compresa la sussistenza dei requisiti di
partecipazione eventualmente richiesti e che sarà suo preciso impegno
comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire;
* che la Compagnia presta le garanzie indicate nel presente modulo di
adesione alle condizioni della forma assicurativa tariffa ___ riportate
nelle Condizioni Generali di Contratto mod. ________ ed. _______ e nel
Regolamento del PIP mod. ________ ed. _______ e relativo allegato,
condizioni tutte che l’Aderente dichiara di ricevere e ben conoscere.
* Lo stesso Aderente dichiara inoltre di aver ricevuto il presente modulo
di adesione composto da ___ pagine e che lo stesso non contiene
cancellature e/o rettifiche.
* Il sottoscritto Aderente dichiara di aver aderito liberamente e
volontariamente
alla
presente
forma
pensionistica
complementare
individuale realizzata mediante un contratto di assicurazione sulla vita
a norma del D.Lgs. n. 252 del 5/12/05.
* di essere in possesso dei requisiti per la libera adesione ad un Piano
Individuale Pensionistico in conformità alle disposizioni previste dal
D.Lgs. 252/05.
* che intende versare al Piano Individuale Pensionistico a titolo di
contributo quanto segue:
- la quota annuale del TFR (non già destinato ad altra Forma
Pensionistica Complementare)
- l’eventuale contributo del datore di lavoro
Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in
__________ il __/__/____ con le firme dell’Aderente.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a
condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato
effettuato il primo versamento.
L’ADERENTE (ovvero il suo
parentale/Tutore legale)
_______________
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
Rappresentante
legale/Esercente la potestà
POPOLARE VITA SPA
FIRMA
______________
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□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA S.p.A.
Sede Legale:
37121 VERONA - Piazza Nogara, 2
Direzione Generale:
28100 NOVARA - Via Negroni, 11
Tel.: 0321/615511 - Fax: 0321/615577
Capitale Sociale € 219.600.005 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 03035950231. Impresa Autorizzata all’Esercizio delle Assicurazioni
con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 – G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta
all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(Iscritto all’Albo Covip con il N. 5088)
Modulo di adesione N.
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.
Il sottoscritto autorizza la BANCA ……………(Cod. ABI_____), a provvedere al
pagamento della contribuzione effettuata dall’Aderente in via ricorrente
di cui all’art. 3 lettera a) delle Condizioni Generali di Contratto e
dell’eventuale premio relativo alla copertura accessoria facoltativa di
cui all’Allegato E delle Condizioni Generali di Contratto a favore di
POPOLARE
VITA
S.P.A.,
addebitando
il
conto
corrente
IBAN____
intestato/cointestato
all’Aderente
(ovvero
al
suo
Rappresentante
legale/Esercente la potestà parentale/Tutore legale), aperto presso la
dipendenza di _________ (cod CAB _______) senza necessità per la Banca di
inviare la contabile di addebito.
BANCA…………S.P.A.
IL CORRENTISTA
(L’incaricato)_______________________________
Il sottoscritto incaricato certifica
(ovvero
dal
suo
Rappresentante
parentale/Tutore legale).
_________________
le firme apposte
legale/Esercente
dall’Aderente
la
potestà
BANCA……… S.P.A.
(L’incaricato)_______________________________
Firme a pag. 3-5-7-8-9 A
(barrare la casella interessata)
Mod. 5630314M ed.03.2014
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□COPIA per il Cliente □COPIA per la Compagnia □COPIA per la Banca
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
Allegato alla Nota Informativa di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
Informazioni generali
Durante la fase di accumulo, l’Aderente a forme pensionistiche complementari di cui al Decreto, può chiedere anticipazioni
della Posizione Individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti.
La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di soddisfare l’esigenza indicata; pertanto
la richiesta non può essere accolta quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa sia tale da interrompere ogni
collegamento funzionale tra le somme da erogare a titolo di anticipazione e la spesa stessa.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei
versamenti (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme
pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle predette forme.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo.
Si rinvia all’apposito Documento sul regime fiscale, per le informazioni sulle specifiche modalità di tassazione a cui
sono sottoposte le anticipazioni in base alla relativa causale.
La richiesta di un’anticipazione deve essere effettuata per iscritto direttamente per il tramite del competente
Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia.
Quest’ultima, in fase di conclusione del contratto, fornisce all’Aderente la necessaria modulistica corredata
dell’elenco di tutta la documentazione richiesta in ragione della causale che giustifica l’istanza di anticipazione.
Anticipazioni per spese sanitarie
In qualsiasi momento della fase di accumulo, l’Aderente può conseguire un’anticipazione della Posizione Individuale
maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al
coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore
per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Ferma restando la necessità di un’attestazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) circa l’esigenza e la natura
della terapia o dell’intervento, la sussistenza del requisito della straordinarietà deve essere valutata in un ambito
complessivo, facendo riferimento all’importanza e delicatezza della causale, sia dal punto di vista medico che da quello
economico.
Nell’ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle “accessorie”, ovvero tutte quelle spese ulteriori
connesse alla terapia o all’intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e soggiorno del Beneficiario
dell’anticipazione sottoposto a terapia o intervento, nonché dell’eventuale familiare che gli presti assistenza).
In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste anticipazioni sono sottoposte a un trattamento
tributario più favorevole.
Anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione
Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l’Aderente può conseguire un’anticipazione
della Posizione Individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione
(documentato con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui
alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme
pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il Riscatto Totale della
Posizione Individuale.
L’anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell’Aderente
in regime di comunione legale dei beni, seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta.
Anticipazioni per ulteriori esigenze
Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l’Aderente può conseguire un’anticipazione
della Posizione Individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme
pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il Riscatto Totale della
Posizione Individuale.
Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
Allegato alla Nota Informativa di POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
(Documento valido dal 01/08/2014)
Regime fiscale dei contributi
I contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2007
sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un ammontare annuo massimo attualmente fissato in 5.164,57 euro. Se
l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di
lavoro.
Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore
delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.
Ai fini della deducibilità, i contributi vanno assunti al lordo dei premi destinati, nel rispetto del Regolamento della forma
pensionistica complementare, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché
tali premi, in quanto tali, non vadano ad incrementare la Posizione Individuale. Detti premi sono altresì esenti dall’imposta
sulle assicurazioni.
L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il
versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono
stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto
dell’erogazione della prestazione finale.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma
corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.
Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a
formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui
reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della
fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto). La disciplina del
credito d’imposta trova applicazione alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a
decorrere dalla predetta data.
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro
che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali
forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari complessivamente alla
differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e,
comunque, non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno.
Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione
sulla vita
Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato
netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell’11% (elevata all’11,50% per il periodo d’imposta 2014), si determina
sottraendo dal valore attuale della Rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della Rendita
all’inizio dell’anno.
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero
importo che trova in essi capienza.
Regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni pensionistiche sono soggette a ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della
prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di Rendita, determinata al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale - di cui al precedente paragrafo Regime
fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita - in
capo alla forma pensionistica complementare e agli importi corrispondenti ai contributi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in Rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione
dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme
pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP - Nota Informativa
________________________________________________________________________________
tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di Rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter,
comma 2,del D.P.R. 600/73. In particolare, i rendimenti finanziari maturati fino al 30/6/2014 sono soggetti ad imposta
sostitutiva del 20% e la base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. I rendimenti
finanziari maturati dal 1/7/2014 sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26% e la base imponibile è ridotta al 48,08% per i
proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla
prestazione.
La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di
cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle
prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle
prestazioni in Rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale
data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la
liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente
al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Prestazioni assicurative accessorie
Le prestazioni eventualmente erogate nel corso della fase di accumulo in forza delle Coperture accessorie alla forma
pensionistica complementare per il caso di invalidità o di premorienza dell’Aderente, sono esenti da imposizione
fiscale.
Anticipazioni, riscatti e trasferimenti
Le anticipazioni e i riscatti in via generale sono soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata
sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del
15% sull’ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a
6 punti percentuali:
 anticipazioni richieste dall’Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
 riscatti parziali determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
 riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;
 riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi Beneficiari designati, a causa della morte dell’Aderente.
I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme
pensionistiche complementari.
Mod. 5630814N Ed. 08.2014
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INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la nostra Società
La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La nostra Società, unitamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., tratta i dati personali
da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto - compreso, se
del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi
Pensione istituiti dalla nostra Società - e inoltre gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa, a cui la nostra Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente
finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni
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centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la nostra Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti
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l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece
esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La nostra Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o
avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni
meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla nostra Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali
indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni
cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa;
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di
legge, a Società del Gruppo Unipol(1) o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena
assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e
autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché
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(ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo,
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Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ecc.);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo Unipol (1), a
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5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea,
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richiesti dall’interessato o comunque previsti in suo favore.
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Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Popolare Vita S.p.A. (www.popolarevita.it) con sede in Via Negroni 11 - 28100
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con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che
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Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al
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(1) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
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POPOLARE VITA S.p.A.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo pensione
(Tariffa n° 563)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
Parte I) – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art.1 Ambito di applicazione
Art.2 Prestazioni Assicurative
Art.3 Contribuzione
Parte II) – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art.4 Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto
Art.5 Diritto di Recesso dal contratto
Art.6 Dichiarazioni dell’Aderente
Parte III) – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
Art.7 Spese
Art.8 Determinazione della Posizione Individuale
Art.9 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Art.10 Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante
la fase di erogazione
Art.11 Trasferimento, riscatto, anticipazioni
Art.12 Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
Art.13 Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate
sul contratto
Art.14 Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale
Art.15 Duplicato di Polizza
Parte IV) – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Art.16 Pagamenti della Compagnia
Parte V) – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’ E
FORO COMPETENTE
Art.17 Obblighi della Compagnia e dell’Aderente, legge applicabile
Art.18 Imposte e tasse
Art.19 Foro competente
Allegati:
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
A - Coefficienti di trasformazione in Rendita
B - REGOLAMENTO della Gestione Separata “POPOLARE VITA
PREVIDENZA”
C - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
D - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO
GLOBAL”
E - Condizioni contrattuali della Copertura accessoria, ad adesione facoltativa, per
il caso di invalidità dell’Aderente
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il PIP è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a
versamenti ricorrenti ed integrativi, istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l’erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (di cui al Decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito
“Decreto”). Essa si sviluppa su due periodi : un primo periodo definito fase di accumulo ed
uno successivo definito fase di erogazione.
La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la Posizione
Individuale da utilizzare per la determinazione delle Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio
con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l’inizio della fase di
erogazione.
Nel corso della fase di accumulo, in ordine alle scelte di investimento [allocazione (Art. 3) e
riallocazione o switch (Art. 12)] operate dall’Aderente, la Posizione Individuale può essere
collegata:
A. alla Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA, di seguito “Gestione
Separata”; in tal caso la Posizione Individuale è espressa direttamente in euro e si
determina e rivaluta secondo quanto precisato all’Art. 8;
oppure
B. ad uno o più Fondi Interni riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso la Posizione
Individuale è espressa in quote di detti Fondi Interni e si determina e valorizza
secondo quanto precisato agli Artt. 8 e 9. I rischi finanziari di investimento
connessi alle oscillazioni di prezzo degli attivi contenuti nel/nei Fondo/i Interno/i, di
cui le quote del/dei Fondo/i Interno/i medesimi sono rappresentazione, sono a
carico dell’Aderente. Si precisa che alla data di edizione delle presenti Condizioni
generali di contratto, risultano riservati dalla Compagnia per l’adesione al PIP i
Fondi Interni denominati “POPOLARE VITA VALUE” e “POPOLARE VITA
BILANCIATO GLOBAL”; a seguito di nuova istituzione di uno o più Fondi Interni
riservati al PIP, la Compagnia effettuerà tempestivamente apposita comunicazione
all’Aderente e fornirà il rispettivo Regolamento;
oppure
C. in parte alla Gestione Separata ed in parte ad uno o più Fondi Interni, come
combinazione dei casi A. e B..
La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le Prestazioni
Pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché l’Aderente sia in vita e sia pervenuta alla
Compagnia la documentazione completa di cui all’Art. 16, entro 30 giorni:
 dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta
acquisizione del diritto alle Prestazioni Pensionistiche;
oppure
 dalla data, stabilita in ordine all’esercizio delle facoltà previste al comma 1 o 4, Art. 10 del
Regolamento del PIP.
Nel corso della fase di erogazione, le Prestazioni Assicurative erogate dal PIP in forma di
Rendita sono collegate al rendimento della gestione separata comunicata (insieme al relativo
Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo e sono soggette a
Rivalutazione secondo quanto indicato all’Art. 10.
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Art. 2 – Prestazioni Assicurative
2.A) Prestazioni Assicurative nella fase di accumulo comprensive della Copertura
accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente
In caso di decesso dell’Aderente, verificatosi nella fase di accumulo, la Posizione Individuale
- in conformità a quanto previsto all’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata
dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso è prevista
la corresponsione del capitale per il caso di morte che si ottiene dalla somma dei seguenti
importi:
a) il valore di Riscatto Totale della Posizione Individuale, che coincide con il valore della
Posizione Individuale determinato secondo quanto previsto all’Art. 8;
b) la maggiorazione per il caso di morte (Copertura accessoria obbligatoria per il caso di
morte dell’Aderente di cui all’Art. 14, comma 1 del Regolamento del PIP), il cui
ammontare è ottenuto applicando all’anzidetto valore di Riscatto Totale la percentuale
di maggiorazione per il caso di morte, determinata secondo quanto di seguito
precisato.
b.1) A condizione che l’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, abbia sottoscritto
la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione
sanitaria, professionale e sportiva contenuta nel Modulo di Adesione, la
percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella
seguente Tabella A, in ragione dell’Età Assicurativa (età compiuta dall’Aderente alla
data di decorrenza del contratto, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi
dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi
dall'ultimo compleanno) raggiunta al momento del decesso:
Età Assicurativa al momento del decesso (anni)
fino a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
da 60 a 65
oltre 65
Percentuale di
maggiorazione
100,00%
60,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Tabella A
L’ammontare della maggiorazione per il caso di morte, ottenuto applicando la
suindicata percentuale di maggiorazione, non potrà in ogni caso superare l’importo
di 100.000,00 euro;
b.2) In caso l’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, abbia sottoscritto la
dichiarazione di non veridicità di almeno una delle predette affermazioni
contenuta nel Modulo di Adesione ovvero nei casi di esclusione o di limitazione di
garanzia secondo quanto di seguito precisato, la percentuale di maggiorazione
per il caso di morte applicata sarà pari allo 0,00%.
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b.2.1) Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte
dell’Aderente i casi di decesso dell’Aderente derivanti direttamente o
indirettamente da:
 un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un
trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed
esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non
dichiarato prima della conclusione dell’assicurazione;
 dolo dell’ Aderente;
 partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
 atti contro la persona dell’Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da
documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti
da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei
primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
 atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Aderente a
insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
 atti di terrorismo;
 contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed
esposizione a particelle ionizzanti;
 terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
 uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di
farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
 partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con
qualsiasi mezzo a motore;
 incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non
autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso,
se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
b.2.2) Limitazioni
La Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente viene
assunta senza che all’Aderente medesimo venga richiesto di sottoporsi a visita
medica.
In virtù di tale modalità assuntiva, detta Copertura accessoria è soggetta ad un
periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie. La
suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il
decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate,
purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore del PIP:
 una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite,
scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite
cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri
puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero
emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre
Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica,
peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
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 shock anafilattico;
 Infortunio, come definito al precedente paragrafo b.2.1) Esclusioni.
Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a
infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza
umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie
collegate.
2.B) Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione
In conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, a condizione che
l’Aderente sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni, è prevista la
corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita e/o capitale.
Nel caso in cui l’Aderente intenda fruire delle facoltà previste all’Art. 10, commi 1 o 4 del
Regolamento del PIP, deve darne comunicazione alla Compagnia secondo le modalità
previste all’Art.13.
Con riferimento alla quota di Prestazione Pensionistica in forma di Rendita ed all’opzione
esercitata dall’Aderente in conformità alle previsioni dell’Art. 11 del Regolamento del PIP, è
prevista la corresponsione di una Rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta
dall’Aderente medesimo fra annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
Il valore della Rendita annua erogabile si ottiene applicando al valore della Posizione
Individuale, al netto della eventuale quota di detta Posizione da erogare sotto forma di
capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia.
Il valore della Posizione Individuale è determinato secondo quanto previsto all’Articolo 8.
L’erogazione della Rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.
Durante l'erogazione:
 la Rendita è correlata, secondo quanto previsto all’Art. 10, ai risultati della gestione
separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine
della fase di accumulo ed è direttamente espressa in euro;
 non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione;
 non possono affluire somme, a qualunque titolo, al PIP.
Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie, in
ragione della tipologia di Rendita prescelta e della rateazione della stessa.
Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell’Aderente, mentre le basi
finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono
rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.
Nell’allegato A alle presenti Condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di
trasformazione in Rendita vitalizia immediata, in Rendita certa e, limitatamente ad alcune
figure-tipo, in Rendita vitalizia reversibile, nonché le indicazioni necessarie per la
determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La
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Compagnia, su richiesta dell’Aderente, fornisce altresì, con riferimento alla Rendita vitalizia
reversibile, i coefficienti per le altre combinazioni di età e quota di reversibilità, adottati dalla
Compagnia medesima.
I suddetti coefficienti sono calcolati:
 utilizzando come base demografica la Tavola IPS55U definita nell’Allegato A alle
presenti Condizioni generali di contratto, mentre le basi finanziarie sono rappresentate
dal Tasso Tecnico indicato sul Modulo di Adesione. Il predetto tasso non può superare
il tasso massimo di interesse garantibile in vigore di cui all’Art. 13, Capo III, Titolo II
del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 aprile 2008, n. 80 (di seguito TMG);
 tenendo già conto delle spese relative alla rateazione della Rendita di cui alla lettera d)
dell’Art. 7.
2.C) Modifica dei coefficienti conseguente alla revisione delle basi demografiche e/o
finanziarie
Con riferimento alle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita di cui al precedente
comma 2.B), la Compagnia, nel corso della fase di accumulo e nel rispetto di quanto previsto
dall’Art. 8, Capo II, Titolo II del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008, ha la facoltà
di procedere alla revisione dei coefficienti di cui al medesimo comma 2.B) al verificarsi di
almeno uno dei seguenti casi:

qualora le variazioni della probabilità di sopravvivenza (desunte da statistiche nazionali
sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate
dalle rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo della Compagnia o, qualora il
portafoglio della Compagnia non sia statisticamente significativo, confermate da
statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione
dell’IVASS) evidenzino un miglioramento della probabilità di sopravvivenza tale da
rendere necessaria la revisione della base demografica di calcolo di queste forme
assicurative per mantenerne l’equilibrio tecnico;

qualora le basi finanziarie non rispettino i limiti del TMG in vigore.
Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà
come segue:
 qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del
PIP, la Compagnia fornisce all’Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la
data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
 qualora l’applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle
condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell’Art. 22 del Regolamento del
PIP. In particolare, l’Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione
dei nuovi coefficienti per manifestare alla Compagnia, secondo le modalità previste
all’Art.13, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma
pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La revisione delle basi demografiche e/o finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai
capitali investiti, determinati secondo quanto previsto all’Art. 3, generati dalle somme affluite
al PIP successivamente all’entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, a fronte di ogni
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revisione, la relativa quota di Rendita, che concorre a formare la Rendita complessivamente
erogabile, si ottiene applicando al cumulo dei predetti successivi capitali i nuovi coefficienti.
La Compagnia, in ogni caso, non potrà procedere alla anzidetta revisione e quindi stabilire
l’applicazione di nuovi coefficienti:


ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano
il diritto alla Prestazione Pensionistica nei tre anni successivi;
qualora abbia avuto inizio l’erogazione della Rendita.
Resta inteso che, ai fini dell’applicazione dei coefficienti adottati per la determinazione
della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita, la Compagnia procederà alla
riduzione della Posizione Individuale conseguente ad eventuali riscatti parziali od
anticipazioni a partire dai capitali investiti di cui all’Art. 3 generati dalle prime somme
affluite al PIP.
2.D) Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell’Aderente
Alla data di conclusione del PIP, l’Aderente, su base volontaria, ha la facoltà di sottoscrivere
la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso d’invalidità dell’Aderente stesso, di
cui all’Art. 14, comma 2 del Regolamento del PIP. Detta Copertura è operante alle condizioni
previste nell’Allegato E alle presenti Condizioni generali di contratto.
Art. 3 – Contribuzione
A finanziare il PIP concorreranno le somme costituite:
a) dai flussi contributivi di cui all’Art. 8 del Regolamento del PIP;
b) dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche
complementari, di cui all’Art. 9, comma 1 del Regolamento del PIP;
c) dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui
all’Art. 13 del Regolamento del PIP.
Dette somme dovranno affluire al PIP nel periodo della fase di accumulo compreso tra la
data di stipulazione del contratto e la data di pervenimento alla Compagnia della
comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni
Pensionistiche di cui al comma 2.B) dell’Art. 2.
A fronte di ciascuna somma affluita al PIP, la Compagnia determina il relativo “capitale
investito”:
 se si tratta delle somme di cui alle precedenti lettere b) e c), detto capitale investito
coincide con l’importo affluito;
 se si tratta delle somme di cui alla precedente lettera a), detto capitale investito è dato dal
versamento effettuato al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente di cui :
 all’Art. 7, lettera a) e comma b.1) se si tratta del primo versamento;
 all’Art. 7, comma b.1) se si tratta di versamenti successivi al primo,
nonché dei premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa di
cui all’Allegato E alle presenti Condizioni generali di contratto.
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All’atto dell’adesione al PIP, l’Aderente, previa sua esplicita indicazione alla Compagnia da
effettuarsi secondo le modalità previste all’Art. 13, individua l’allocazione del capitale
investito stabilendo la parte di detto capitale:
A. da destinare alla Gestione Separata. In tal caso tale parte è investita nella Gestione
Separata ed è espressa direttamente in euro;
oppure
B. da destinare ad uno o più Fondi Interni scelti dall’Aderente fra quelli riservati dalla
Compagnia al PIP. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di
detti Fondi Interni assegnate al PIP e soggetta ai rischi finanziari richiamati all’Art. 1.
Detto numero di quote è dato dal rapporto tra la parte di capitale investito stabilita
dall’Aderente ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui
all’Articolo 9, entrambi relativi a ciascuno dei predetti Fondi Interni;
oppure
C. espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti
allocazioni A. e B. .
Le somme di cui alla precedente lettera a), ad esclusione di quelle versate dai datori di lavoro,
affluiranno al PIP medesimo attraverso versamenti che l’Aderente effettuerà in via ricorrente
secondo la frequenza, annuale, semestrale, trimestrale o mensile, scelta dell’Aderente
medesimo alla stipulazione. L’Aderente può inoltre effettuare versamenti unici a titolo
integrativo.
L’entità dei versamenti (ricorrenti e integrativi) è stabilita liberamente dall’Aderente.
A condizione che il contratto non sia risolto, l’Aderente - in qualsiasi momento della fase di
accumulo e senza che ciò comporti l’applicazione di alcun onere - può richiedere alla
Compagnia, secondo le modalità previste all’Art.13:
 la modifica della frequenza di corresponsione dei versamenti ricorrenti, scegliendo fra
quelle su indicate. La modifica avrà effetto dal primo versamento ricorrente che
affluirà al PIP dopo l’anniversario della decorrenza del contratto immediatamente
successivo alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta;
 in occasione della corresponsione di ciascun versamento ricorrente, di aumentarne o
diminuirne l'entità;
 di interrompere - fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento
del TFR maturando eventualmente conferito - e successivamente riprendere la
contribuzione al PIP. A seguito di interruzione della contribuzione, il PIP rimarrà in
vigore per la Posizione Individuale complessivamente maturata alla data di
interruzione;
 la modifica delle percentuali di allocazione delle somme che affluiscono al PIP
secondo combinazioni diverse da quelle stabilite all’atto dell’adesione al PIP
medesimo. Ciascuna modifica avrà effetto esclusivamente sui capitali investiti
generati dalle somme che affluiranno al PIP a partire dal 60° giorno successivo a
quello di pervenimento alla Compagnia della richiesta.
Le somme destinate ad alimentare il PIP, ad esclusione dei trasferimenti da altre forme
pensionistiche complementari e dei flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro,
devono affluire al medesimo tramite il competente Soggetto Abilitato, mediante bonifico
SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Compagnia:
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 con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all’Aderente ed intrattenuto
presso il suddetto Soggetto Abilitato,
oppure, ove detto Soggetto Abilitato sia Banca Aletti S.p.A.,
 con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all’Aderente ed intrattenuto
presso il Soggetto Abilitato stesso o presso altro istituto di credito appartenente al
medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto Abilitato.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto versamento delle
somme affluite al PIP e la data di versamento di dette somme coincide con la data di
valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di flussi contributivi
derivanti dal datore di lavoro ovvero di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto
corrente bancario, le somme destinate ad alimentare il PIP devono affluire tramite
bonifico SCT a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome
dell’Aderente ed il numero del contratto.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto Abilitato di ricevere denaro contante a titolo di
contribuzione al PIP.
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI
RECESSO
Art. 4 – Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia,
viene sottoscritto dall’Aderente.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione
che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato effettuato il primo
versamento.
Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il primo versamento siano avvenuti
successivamente alla data di decorrenza del contratto, l’assicurazione entra in vigore alle ore
24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto
medesimo.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di
decorrenza del contratto indicata sul Modulo di Adesione e quella di Risoluzione del
Contratto medesimo.
Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa con effetto dalle ore 24 del giorno in cui
è pervenuta alla Compagnia, secondo le modalità previste all’Art. 13, la richiesta di:
 Recesso dal contratto;
oppure
 Riscatto Totale;
oppure
 trasferimento ad altre forme pensionistiche;
oppure
 corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche interamente in forma di capitale di cui
al comma 2.B) dell’Art. 2.
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Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa (con effetto dalla data di decesso) altresì:

allorché, durante la corresponsione della Rendita vitalizia immediata o della Rendita
vitalizia immediata reversibile di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il
decesso rispettivamente dell’Aderente o dell’Aderente e della persona da quest’ultimo
designata;
oppure
 allorché, durante la corresponsione della Rendita certa e successivamente vitalizia di
cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell’Aderente e siano
trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall’inizio della
corresponsione della Rendita stessa.
Art. 5 – Diritto di Recesso dal contratto
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato
della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente
medesimo ed effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta
comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia, previa
consegna dell’originale del Modulo di Adesione e delle eventuali Appendici Contrattuali,
rimborsa all’Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.
La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese effettivamente
sostenute per l’emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.
Art. 6 – Dichiarazioni dell’Aderente
Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si
riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.
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PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL
CONTRATTO
Art. 7 – Spese
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: 25,00 euro, da prelevare contestualmente al
primo contributo versato; resta inteso che, ove quest’ultimo affluisca al PIP ad adesione già
avvenuta, la loro corresponsione, comunque dovuta all’atto dell’adesione, avverrà a mezzo
bonifico SCT a favore della Compagnia secondo le medesime modalità previste dall’Art. 3
per i flussi contributivi destinati ad alimentare il PIP.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’Aderente: in percentuale su ciascun contributo versato, al
netto delle spese di cui alla precedente lettera a) se si tratta del primo contributo versato:
2,50%. Le somme che affluiscono al PIP a titolo di trasferimento da altre forme
pensionistiche complementari o di reintegro delle anticipazioni percepite non sono gravate
da alcun onere.
b.2) indirettamente a carico dell’Aderente:
b.2.1) come prelievo annuo sul rendimento dalla Gestione Separata ottenuto dalla
somma delle seguenti commissioni:
 una commissione base, pari ad 1,55 punti percentuali di rendimento realizzato;
 una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto
percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione
di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.
b.2.2) come commissioni annue di gestione:
 1,80%, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno “POPOLARE VITA
VALUE”;
 2,40%, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno “POPOLARE VITA
BILANCIATO GLOBAL”.
c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla
copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia in caso di trasferimento
della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento del PIP : 25,00 euro. Per le operazioni di trasferimento di cui all’Art. 22 del
Regolamento del PIP, tali spese non sono previste;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento del
PIP, già conteggiate nel calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’Art. 2, comma
2.B):
0,80% della Rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,10% per quante sono le rate di
Rendita dovute nell’anno.
e) spese e premi relative alle Prestazioni Assicurative di cui all’art. 14 del Regolamento
del PIP:
e.1) spese destinate a finanziare la Copertura accessoria obbligatoria per il caso di
morte dell’Aderente:
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

0,10 punti percentuali, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.1) del presente
Articolo;
0,10%, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.2) del presente Articolo.
e.2) premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il
caso di invalidità dell’Aderente: direttamente a carico dell’Aderente, in aggiunta a
ciascun contributo in via ricorrente affluito al PIP, secondo l’importo e le modalità di
prelievo precisate all’Art. 7 dell’Allegato E alle presenti Condizioni generali di
contratto.
Art. 8 – Determinazione della Posizione Individuale
La Posizione Individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è
alimentata dai capitali investiti di cui all’Art. 3 e ridotta degli eventuali riscatti parziali e
anticipazioni percepite di cui all’Art. 11.
8.A) Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
Con riferimento alla Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, espressa
direttamente in euro, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con il PIP nel
corso della fase di accumulo, la Compagnia ha istituito la Gestione Separata “POPOLARE
VITA PREVIDENZA”, una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi
costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è
destinato - disciplinata dal relativo Regolamento che forma parte integrante del presente
contratto.
Come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Compagnia determina all’inizio
di ogni mese il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo
costituito dai 12 mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così
determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data
di Rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di 12 mesi in cui è stato
realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2, delle operazioni di
trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all’Art. 11 e di riallocazione (switch) della
Posizione Individuale di cui all’Art 12, comma 12.C), il valore della Posizione Individuale
collegata alla Gestione Separata è quello maturato alla data di Rivalutazione di cui alla
successiva lettera c).
Di seguito sono precisate le modalità di determinazione del rendimento attribuito e della
misura annua di Rivalutazione, nonché dell’ammontare della Posizione Individuale collegata
alla Gestione Separata rivalutata nel corso della fase di accumulo.
a) Rendimento attribuito
Il rendimento annuo attribuito al contratto è uguale al tasso medio di rendimento realizzato
dalla suddetta Gestione Separata, diminuito delle commissioni di cui all’Art. 7, comma b.2.1).
b) Misura annua di Rivalutazione
La misura annua di Rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Per tutte le
rivalutazioni da effettuarsi nei primi dieci anni dalla decorrenza del contratto compresi nella
fase di accumulo, tale misura non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima
di Rivalutazione indicata sul Modulo di Adesione.
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Trascorsi i primi 10 anni di durata contrattuale compresi nella fase di accumulo, la
Compagnia ha la facoltà di stabilire l’applicazione di una nuova misura annua minima di
Rivalutazione soltanto nel caso in cui la misura annua minima di Rivalutazione in uso non
rispetti i limiti del TMG in vigore di cui all’Art. 2, comma 2.B).
In tal caso, la Compagnia comunica per iscritto all’Aderente - entro il terzo mese precedente
la ricorrenza del 31 dicembre a partire dalla quale viene applicata - la nuova misura annua
minima di Rivalutazione adottata per tutte le rivalutazioni da effettuarsi negli anni di durata
contrattuale compresi nella fase di accumulo successivi al decimo, precisando altresì il
corrispondente periodo di validità. Comunque la nuova misura annua minima di
Rivalutazione non potrà essere inferiore allo 0%, né superiore al TMG in vigore.
La nuova misura annua minima di Rivalutazione viene adottata per le rivalutazioni dei capitali
investiti generati dalle somme confluite al PIP successivamente a ciascuna revisione ed a
partire dalla ricorrenza del 31 dicembre immediatamente successiva alla data della
comunicazione.
Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di Rivalutazione potrà avvenire con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente
rideterminazione.
L’Aderente ha comunque 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione della nuova
misura annua minima di Rivalutazione per manifestare alla Compagnia, secondo le modalità
previste all’Art.13, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra
forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l’applicazione di una nuova misura annua
minima di Rivalutazione:
 ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano
il diritto alla Prestazione Pensionistica nei tre anni successivi;
 qualora abbia avuto inizio l’erogazione della Rendita.
In assenza di revisione della misura annua minima di Rivalutazione e della suddetta
conseguente comunicazione da parte della Compagnia, la validità della misura annua minima
di Rivalutazione già in vigore si intende prorogata di un anno, e così di seguito di anno in
anno di durata contrattuale ma non oltre il termine della fase di accumulo.
c) Rivalutazione della Posizione Individuale
La Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene rivalutata il 31 dicembre di
ogni anno (data della Rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché alla data di
pervenimento alla Compagnia della rispettiva richiesta, effettuata secondo le modalità previste
all’Art. 13 ed accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16, per la
Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata da effettuare ai
fini:
 della determinazione dell’importo liquidabile per Riscatto Totale o trasferimento di cui
all’Art. 11;
 delle operazioni di riallocazione totale (switch totale) della Posizione Individuale
medesima di cui all’Art. 12 (switch), comma 12.C);
 della determinazione delle Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione di cui all’Art.
2, comma 2.B).
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Alle ore 24 della data di Rivalutazione considerata, la Posizione Individuale collegata alla
Gestione Separata viene maggiorata degli interessi maturati nel periodo trascorso dal
precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima Rivalutazione.
Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di Rivalutazione definita
alla precedente lettera b), per il “capitale medio del periodo”.
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:
c.1) considerando l’ammontare della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
maturata all’inizio del periodo, quale risultante dalla precedente Rivalutazione e, se il
periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
c.2) aggiungendo i capitali investiti di cui all’Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP nel
periodo e destinati alla Gestione Separata, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno
trascorsa dalla data di versamento di dette somme,
c.3) e, in caso di anticipazioni o di riscatti parziali di cui all’Art.11 e di riallocazioni (switch)
parziali di cui all’Art. 12, comma 12.C) effettuati nel periodo, sottraendo gli importi
della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata anticipati, riscattati o
oggetto di riallocazione, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla
data dell’anticipazione, del riscatto o della riallocazione.
8.B) Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni
Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2, delle operazioni di
trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all’Art. 11 e di riallocazione (switch) della
Posizione Individuale di cui all’Art 12, il valore della Posizione Individuale collegata ad uno
o più Fondi Interni, espressa in quote, è quello maturato alla data coincidente con il giorno di
riferimento di cui all’Art. 9. Tale valore è dato dalla somma degli importi che si ottengono
moltiplicando il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP
per il loro valore unitario, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento.
Il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP è dato dal
numero di quote di ognuno dei Fondi Interni assegnate al PIP a fronte di ciascuna somma ad
esso affluita ai sensi dell’Art. 3, al netto del numero di quote disinvestite a seguito di riscatti
parziali e/o anticipazioni, oppure a fronte di operazioni di riallocazione della Posizione
Individuale (switch), ai sensi rispettivamente degli Art. 11 e 12.
Qualora, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione delle
Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2 o relativa alle operazioni di trasferimento, riscatto ed
anticipazione di cui all’Art. 11, risultino somme affluite al PIP a fronte delle quali la
Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’importo
liquidabile afferente a tali somme è pari al capitale investito ad esse riferibile, determinato
secondo le modalità precisate all’Art. 3.
Articolo 9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è calcolato dalla Compagnia con
riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”. In ordine ai Fondi
Interni “POPOLARE VITA VALUE” e “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, tale
giorno coincide con il mercoledì.
Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote dei Fondi Interni, a seguito delle
operazioni previste dal PIP, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:
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
assegnazione del numero di quote a seguito delle somme affluite al PIP-Art. 3:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di
versamento di dette somme;

trasferimento ad altre forme pensionistiche, riscatto, anticipazione-Art.11:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di
pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione, accompagnata dalla
comunicazione di decesso in caso di riscatto per morte dell’Aderente e dalla relativa
documentazione completa di cui all’Art. 16;

riallocazione della Posizione Individuale (switch)-Art. 12:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di
pervenimento alla Compagnia della richiesta di riallocazione, accompagnata dalla
relativa documentazione completa di cui all’Art. 16;

corresponsione delle Prestazioni Assicurative al termine della fase di accumulo-Art. 2:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di
pervenimento alla Compagnia della richiesta di erogazione delle prestazioni,
accompagnata dalla comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso
alle Prestazioni Pensionistiche e della relativa documentazione completa di cui all’Art.
16.
Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e
della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”,
si rimanda al Regolamento del/i Fondo/i Interno/i.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da
effettuarsi ai sensi dell’Articolo 16 e le operazioni che comportano l’assegnazione o il
disinvestimento/reinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore
si renderà nuovamente disponibile.
Il calcolo del valore unitario delle quote è effettuato anche alla fine di ogni mese per
determinare le posizioni individuali a tale data. Tale valore non viene utilizzato per
l'assegnazione o per il disinvestimento del numero di quote a seguito delle operazioni previste
dal PIP ed è disponibile sul sito internet www.popolarevita.it.
Art. 10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la
fase di erogazione
Durante la fase di erogazione, la Compagnia riconosce una Rivalutazione delle Prestazioni
Pensionistiche erogate in forma di Rendita di cui all’Art. 2, comma 2.B) sulla base del
rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata comunicata (insieme al relativo
Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo.
a) Rivalutazione della Rendita, in assenza di revisione delle basi finanziarie di cui all’Art.
2, comma 2.C)
In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito
indicato come Anniversario di Rendita, in assenza della revisione delle basi finanziarie di cui
all’Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, la Rendita verrà rivalutata come
segue:
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

al primo Anniversario di Rendita, aggiungendo all’ammontare annuo della Rendita,
l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di
Rivalutazione;
ai successivi anniversari di Rendita, aggiungendo all’ammontare annuo della Rendita
raggiunto all’Anniversario di Rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando
al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione.
La misura annua di Rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento
attribuito ed il Tasso Tecnico di cui all’Art. 2, comma 2.B), scontata per il periodo di un anno
in base al Tasso Tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la
misura annua di Rivalutazione sarà pari a zero.
Le modalità di determinazione del rendimento attribuito saranno comunicate all’Aderente
unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata.
b) Rivalutazione della Rendita in presenza di revisione delle basi finanziarie di cui all’Art.
2, comma 2.C)
In presenza della revisione delle basi finanziarie di cui all’Art. 2, comma 2.C) nel corso della
fase di accumulo, le quote di Rendita acquisite a fronte di dette basi via via adottate, che
concorrono a formare la Rendita complessivamente erogabile, si rivalutano - in occasione di
ogni Anniversario di Rendita - secondo quanto indicato alla precedente lettera a) adottando il
Tasso Tecnico incorporato nel coefficiente di trasformazione utilizzato per determinare
ciascuna di dette quote.
Art. 11 – Trasferimento, riscatto, anticipazioni
In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del
Regolamento del PIP, l’Aderente, durante la fase di accumulo - secondo le modalità
previste all’Art. 13 - ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma
pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della Posizione Individuale.
Ai fini delle predette operazioni, il valore della Posizione Individuale oggetto di
trasferimento, riscatto e anticipazione è quello determinato secondo quanto precisato all’Art.
8. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell’Art. 22 del Regolamento del PIP, in caso di
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui all’Art. 7,
lettera c).
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed il Riscatto Totale determinano
la Risoluzione del Contratto e la cessazione della partecipazione al PIP in conformità a quanto
previsto all’Art. 4; mentre, a seguito delle operazioni di Riscatto Parziale o anticipazione, la
Posizione Individuale rimane in vigore per il residuo valore contrattuale ridotto
dell’importo/numero di quote riscattato o anticipato.
Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o
anticipazione.
Art. 12 – Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
Nel corso della fase di accumulo, nel rispetto del periodo minimo previsto dal comma 6, Art.
6 del Regolamento del PIP, l’Aderente può richiedere alla Compagnia la riallocazione
(switch), totale o parziale, della Posizione Individuale:
12.A) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla
Compagnia al PIP;
oppure
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12.B) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata;
oppure
12.C) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla
Compagnia al PIP.
Resta inoltre inteso che:
 l’assenza di precise indicazioni sulla richiesta inoltrata dall’Aderente in ordine alla parte
di Posizione Individuale (collegata ad uno o più Fondi Interni o alla Gestione Separata) da
riallocare e alla ripartizione della stessa, è da intendersi quale richiesta di riallocazione
totale della Posizione Individuale e di ripartizione in parti uguali della stessa;
 a seguito dell’operazione di riallocazione di cui al comma 12.C), decade la garanzia di
Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla gestione Separata oggetto di
switch (offerta dalla misura annua minima di Rivalutazione di cui all’Art. 8, comma 8.A),
lettera b)) nonché il consolidamento del valore delle prestazioni raggiunte, operanti prima
dell’operazione;
 in relazione ad ogni operazione di riallocazione (switch) della Posizione Individuale, la
Compagnia provvede ad inviare apposita comunicazione all’Aderente ove figurano i
nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell’operazione effettuata.
La richiesta deve essere effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.
12.A) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi
Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi
Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero
di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell’Art. 8, comma 8.B) con riferimento
ad uno o più Fondi Interni - ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i
dall’Aderente medesimo fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. L’Aderente dovrà
indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione e la ripartizione
secondo la quale intende disinvestire e reinvestire fra uno o più dei predetti Fondi
Interni.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento
al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall’Aderente
sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi
che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro
valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 9;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal
rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) suddiviso secondo la ripartizione prescelta dall’Aderente per l’operazione di
reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote
del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all’Articolo 9.
Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i
Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
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12.B) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi
Interni alla Gestione Separata.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi
Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di
quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell’Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad
uno o più Fondi Interni - alla Gestione Separata. L’Aderente dovrà indicare sulla
richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione, e, nel caso di disinvestimento
da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento
al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall’Aderente
sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi
che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro
valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 9;
c) ad investire nella Gestione Separata l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla
precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare la nuova Posizione
Individuale collegata alla Gestione Separata.
12.C) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione
Separata ad uno o più Fondi Interni.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione
Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, di
detta Posizione - determinata e rivalutata secondo quanto previsto all’Art. 8, comma
8.A) - ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
L’Aderente dovrà indicare sulla richiesta la parte della Posizione Individuale
collegata alla Gestione Separata oggetto della riallocazione e la sua ripartizione
fra i predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede ad
assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal
rapporto tra la parte della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
oggetto della riallocazione - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dall’Aderente
per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore
unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di
cui all’Articolo 9.
Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i
Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di riallocazione.
Art. 13 – Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni
effettuate sul contratto
Ogni notifica, comunicazione o richiesta correlate al pagamento delle Prestazioni Assicurative
o all’esercizio di opzioni o di prerogative individuali previste in forza del presente contratto,
devono pervenire alla Compagnia - per iscritto e debitamente firmate da parte degli aventi
titolo - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata
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indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia con sede in via Negroni 11, 28100 –
NOVARA (NO) – Italia.
Qualora, nella fase di accumulo, l’Aderente intenda effettuare contestualmente più di una
delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine
cronologico:
 Riscatto Parziale e anticipazione;
 Riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale;
 Investimento del capitale investito di cui all’Art. 3 nella Gestione Separata e/o nel/i
Fondo/i Interno/i;
 Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.
Art. 14 – Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale
La Compagnia invia annualmente all’Aderente una comunicazione contenente le informazioni
previste all’Art. 19, comma 2 del Regolamento del PIP.
Art. 15 – Duplicato di Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di Polizza, l’Aderente o gli
aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
PARTE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Art. 16 – Pagamenti della Compagnia
Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso
il domicilio del competente Soggetto Abilitato o presso la Direzione Generale della
Compagnia, contro rilascio di regolare Quietanza da parte degli aventi diritto e dietro
esibizione dell’originale della Polizza e delle eventuali Appendici Contrattuali (originale
che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla Risoluzione del Contratto).
Per tutti i pagamenti della Compagnia, deve essere preventivamente consegnata alla
Stessa, con le modalità previste all’Art. 13, unitamente alla richiesta di liquidazione
debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, la documentazione necessaria in relazione
alla causa del pagamento richiesto. Presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della
Compagnia www.popolarevita.it, è disponibile, unitamente al modulo per la richiesta di
liquidazione, l’elenco dell’anzidetta documentazione .
Qualora l’esame di quest’ultima evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire
la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento
agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore
documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto previsto dall’Art. 12, comma
6 del Regolamento del PIP, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi
diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data – come
definita nelle presenti Condizioni generali di contratto in relazione all’evento che causa il
pagamento - la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso
contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della
Compagnia della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal
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medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore
degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo
pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui
all’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
Con riferimento ai pagamenti della Compagnia da effettuarsi nel corso della fase di
accumulo collegati alla Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni ed ai
sensi dell’Art. 9, resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve
essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e,
inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare
per le operazioni di disinvestimento quote.
PARTE V – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE,
FISCALITA’ E FORO COMPETENTE
Art. 17 – Obblighi della Compagnia e dell’Aderente, legge applicabile
Gli obblighi della Compagnia e dell’Aderente risultano esclusivamente dal contratto e dalle
relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle
relative appendici valgono le norme della legge italiana. Il Regolamento del PIP, il
Regolamento della Gestione Separata e della eventuale gestione separata adottata in fase di
erogazione, nonché del/i Fondo/i interno/i e le Condizioni contrattuali della Copertura
accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell’Aderente, contenute
nell’Allegato E, formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.
Art. 18 – Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari ed
aventi diritto.
Art. 19 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o
hanno eletto domicilio l’Aderente o i Beneficiari ed aventi diritto.
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Allegato A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA
I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono
determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalla Tavola di sopravvivenza
IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60%
femmine) e distinta per anno di nascita (elaborata dall’ANIA tenendo conto delle proiezioni
demografiche dell’ISTAT), riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse dell’1,50%
annuo composto (Tasso Tecnico). La Rendita annua derivante dall’applicazione dei suddetti
coefficienti è già al netto delle spese di cui all’Art. 7, lettera d).
Avvertenza sulle modalità di calcolo
L’età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si
determina al termine della fase di accumulo applicando all’età anagrafica raggiunta
dall’Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione
dell’anno di nascita.
Anno di nascita:
fino al 1926
dal 1927 al 1939
dal 1940 al 1948
dal 1949 al 1960
dal 1961 al 1970
dal 1971
Correzione da applicare all’età raggiunta al
termine della fase di accumulo:
aumento di 3 anni
aumento di 2 anni
aumento di 1 anno
invariata
riduzione di 1 anno
riduzione di 2 anni
Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i
coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè
aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al
maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Aderente.
Esempi di calcolo
Esempio per un Aderente nato nel 1947
Età raggiunta: 66 anni e 8 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata
Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 67 anni e 8 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare
sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali
posticipate: [54,7917 + (56,7453 – 54,7917) x 8/12] = 56,0941; 56,0941/1.000,00 = 0,0560941
Esempio per un Aderente nato nel 1950
Età raggiunta: 63 anni e 5 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata
Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 63 anni e 5 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare
sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali
posticipate: [48,1979 + (49,6861 – 48,1979) x 5/12] =48,8180; 48,8180/1.000,00 = 0,0488180
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Erogazione in rate:
Età computata
Annuali
Semestrali
Trimestrali
Mensili
29,8271
29,5751
29,4068
29,1040
40
30,2649
30,0059
29,8336
29,5253
41
30,7224
30,4559
30,2793
29,9653
42
31,2004
30,9261
30,7449
30,4249
43
31,7000
31,4174
31,2314
30,9051
44
32,2226
31,9311
31,7401
31,4070
45
32,7693
32,4685
32,2720
31,9320
46
33,3422
33,0313
32,8292
32,4817
47
33,9427
33,6212
33,4130
33,0577
48
34,5731
34,2402
34,0255
33,6620
49
35,2355
34,8905
34,6689
34,2967
50
35,9324
35,5744
35,3454
34,9639
51
36,6662
36,2942
36,0572
35,6660
52
37,4392
37,0522
36,8068
36,4051
53
38,2542
37,8511
37,5966
37,1838
54
39,1147
38,6942
38,4300
38,0054
55
40,0248
39,5855
39,3108
38,8736
56
40,9890
40,5294
40,2434
39,7927
57
42,0126
41,5308
41,2326
40,7674
58
43,1007
42,5949
42,2834
41,8027
59
44,2586
43,7266
43,4006
42,9032
60
45,4915
44,9308
44,5891
44,0736
61
46,8026
46,2107
45,8519
45,3170
62
48,1979
47,5718
47,1944
46,6386
63
49,6861
49,0225
48,6247
48,0463
64
51,2766
50,5717
50,1515
49,5486
65
52,9724
52,2221
51,7775
51,1481
66
54,7917
53,9913
53,5198
52,8614
67
56,7453
55,8891
55,3878
54,6979
68
58,8462
57,9280
57,3938
56,6694
69
61,1078
60,1205
59,5497
58,7874
70
63,5441
62,4797
61,8682
61,0644
71
66,1773
65,0263
64,3693
63,5197
72
69,0415
67,7925
67,0843
66,1838
73
72,1715
70,8109
70,0448
69,0873
74
75,5958
74,1078
73,2758
72,2546
75
79,3530
77,7187
76,8115
75,7185
76
83,4656
81,6636
80,6705
79,4970
77
87,9581
85,9637
84,8727
83,6086
78
92,8459
90,6314
89,4290
88,0634
79
98,1619
95,6952
94,3660
92,8866
80
103,9640
101,2069
99,7326
98,1251
81
110,3329
107,2390
105,5974
103,8444
82
117,3665
113,8789
112,0429
110,1236
83
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Pagina 23 di 48
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente
vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Erogazione in rate:
Età computata
Annuali
Semestrali
Trimestrali
Mensili
29,8188
29,5676
29,3997
29,0972
40
30,2559
29,9978
29,8259
29,5180
41
30,7125
30,4471
30,2710
29,9573
42
31,1895
30,9163
30,7357
30,4161
43
31,6880
31,4066
31,2212
30,8954
44
32,2093
31,9192
31,7288
31,3963
45
32,7546
32,4553
32,2596
31,9201
46
33,3259
33,0167
32,8153
32,4686
47
33,9246
33,6050
33,3977
33,0431
48
34,5529
34,2222
34,0084
33,6458
49
35,2130
34,8704
34,6498
34,2785
50
35,9071
35,5517
35,3240
34,9435
51
36,6375
36,2685
36,0330
35,6429
52
37,4068
37,0232
36,7795
36,3790
53
38,2177
37,8184
37,5658
37,1545
54
39,0737
38,6575
38,3954
37,9724
55
39,9785
39,5441
39,2718
38,8364
56
40,9364
40,4824
40,1991
39,7505
57
41,9520
41,4768
41,1818
40,7191
58
43,0301
42,5320
42,2243
41,7464
59
44,1754
43,6525
43,3310
42,8369
60
45,3923
44,8425
44,5062
43,9948
61
46,6843
46,1054
45,7531
45,2230
62
48,0570
47,4465
47,0768
46,5268
63
49,5181
48,8732
48,4846
47,9131
64
51,0757
50,3932
49,9841
49,3895
65
52,7333
52,0100
51,5786
50,9591
66
54,5057
53,7376
53,2821
52,6356
67
56,4022
55,5851
55,1030
54,4273
68
58,4346
57,5634
57,0522
56,3449
69
60,6146
59,6839
59,1408
58,3990
70
62,9549
61,9585
61,3803
60,6011
71
65,4728
64,4041
63,7873
62,9674
72
68,1918
67,0435
66,3844
65,5200
73
71,1324
69,8969
69,1915
68,2788
74
74,3081
72,9774
72,2216
71,2563
75
77,7365
76,3018
75,4911
74,4688
76
81,4234
79,8756
79,0052
77,9212
77
85,3755
83,7045
82,7693
81,6187
78
89,5947
87,7901
86,7847
85,5624
79
94,0861
92,1386
91,0583
89,7596
80
98,8658
96,7658
95,6055
94,2254
81
103,9495
101,6887
100,4441
98,9778
82
109,3490
106,9204
105,5878
104,0308
83
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Pagina 24 di 48
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente
vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Erogazione in rate:
Età computata
Annuali
Semestrali
Trimestrali
Mensili
29,7948
29,5448
29,3776
29,0756
40
30,2297
29,9729
29,8017
29,4944
41
30,6837
30,4197
30,2443
29,9314
42
31,1577
30,8861
30,7064
30,3875
43
31,6528
31,3732
31,1888
30,8637
44
32,1702
31,8822
31,6928
31,3613
45
32,7112
32,4141
32,2196
31,8812
46
33,2775
32,9709
32,7709
32,4252
47
33,8706
33,5539
33,3480
32,9948
48
34,4925
34,1650
33,9529
33,5917
49
35,1453
34,8063
34,5877
34,2180
50
35,8310
35,4797
35,2541
34,8755
51
36,5517
36,1875
35,9544
35,5664
52
37,3097
36,9315
36,6906
36,2926
53
38,1071
37,7142
37,4649
37,0563
54
38,9470
38,5382
38,2800
37,8602
55
39,8322
39,4066
39,1389
38,7073
56
40,7664
40,3228
40,0448
39,6007
57
41,7532
41,2903
41,0016
40,5441
58
42,7965
42,3129
42,0126
41,5409
59
43,8996
43,3940
43,0813
42,5945
60
45,0659
44,5367
44,2108
43,7081
61
46,2979
45,7435
45,4035
44,8838
62
47,5995
47,0181
46,6630
46,1253
63
48,9764
48,3660
47,9948
47,4378
64
50,4342
49,7928
49,4043
48,8269
65
51,9753
51,3005
50,8937
50,2945
66
53,6086
52,8984
52,4719
51,8496
67
55,3379
54,5902
54,1430
53,4962
68
57,1667
56,3796
55,9106
55,2380
69
59,0965
58,2684
57,7767
57,0772
70
61,1280
60,2576
59,7423
59,0146
71
63,2636
62,3495
61,8100
61,0529
72
65,5073
64,5488
63,9843
63,1968
73
67,8601
66,8566
66,2668
65,4478
74
70,3134
69,2658
68,6510
67,8001
75
72,8588
71,7687
71,1295
70,2465
76
75,4767
74,3474
73,6851
72,7703
77
78,1454
76,9811
76,2978
75,3521
78
80,8380
79,6443
78,9426
77,9676
79
83,5278
82,3122
81,5957
80,5935
80
86,1911
84,9618
84,2344
83,2077
81
88,8005
87,5678
86,8345
85,7868
82
91,3245
90,1000
89,3664
88,3019
83
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Pagina 25 di 48
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile
Rendita annua assicurata, per alcune età tipo, per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale
da convertire
Età testa primaria; 65 anni (anno di nascita 1948 – età computata 66 anni)
Età testa reversionaria: 60 anni (anno di nascita 1953 – età computata 60 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Annuali
40,6397
Erogazione in rate:
Semestrali
Trimestrali
40,1875
39,9056
Mensili
39,4598
Età testa primaria; 75 anni (anno di nascita 1938 – età computata 77 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1948 – età computata 66 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Annuali
50,0795
Erogazione in rate:
Semestrali
Trimestrali
49,4058
49,0025
Mensili
48,4181
Età testa primaria; 70 anni (anno di nascita 1943 – età computata 71 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1948 – età computata 66 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 60%
Sesso: indifferente
Annuali
52,8377
Erogazione in rate:
Semestrali
Trimestrali
52,0911
51,6485
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Pagina 26 di 48
Mensili
51,0211
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Allegato B
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
Art. 1
A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici
(PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ( e
successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli
investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal
fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “POPOLARE VITA
PREVIDENZA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento
redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art. 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla
Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la
redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento
del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata
stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti
del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre
attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della
durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei
tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di
credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si
intendono investire le risorse.
Titoli di debito
 Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione
Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati
membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
 Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un
mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato,
emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro
dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni
certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata).
Titoli di capitale
 Azioni negoziate su mercati regolamentati.
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Investimenti monetari
 Depositi bancari;
 Pronti contro termine.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni,
vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa
che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può
essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore
o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard &
Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine
di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli
strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s
inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota
massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso
emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare
massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai
titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che
l’esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale
superiore al 2% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di
OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un
mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del
2% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10%
del portafoglio.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in
coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste
dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia
di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività
finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di
interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le
controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali
successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la
possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in
strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del
Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:


Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del
2%;
Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto

Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del
capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art. 4
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche
costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al
rendimento della Gestione Separata.
Art. 5
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute
nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di
impiego delle risorse, il “contributo di vigilanza” dovuta alla COVIP ai sensi di legge,
eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo
svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di
prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 6
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni
di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti
terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art. 7
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale
della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di
ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione
Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione
si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di
quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime
modalità.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari
conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di
negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di
osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’Art. 6 che precede.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato
finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato
finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’Art. 5 che precede ed al lordo delle
ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè
al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto
dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza
media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo
di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di
osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli
investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro
della Gestione Separata.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Art. 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di
revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della
Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art. 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla
normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con
esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o
fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni
risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita
per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti
fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Allegato C
REGOLAMENTO
del Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE
Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo
Il “Fondo interno POPOLARE VITA VALUE”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di
incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di
selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il Fondo è
caratterizzato da un livello di rischio alto. In particolare la politica di gestione mira a
massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento
(benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 80% DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX;
- 20% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy.
Caratteristiche
Il Fondo è di tipo azionario ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in
strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR ed ETF
negoziati sui principali mercati europei. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo
obbligazionario, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da
primarie agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade, e
strumenti di tipo monetario negoziati sui principali mercati europei. Il patrimonio
complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati principalmente in euro
ed in altre valute europee e residualmente in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo
di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva
degli investimenti.
La selezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di rischio e di quote e/o
azioni di OICR di tipo azionario presenti in portafoglio verrà effettuata con un approccio
misto quantitativo e qualitativo.
L’analisi quantitativa servirà a far emergere titoli azionari con caratteristiche “value” e con
flussi di dividendi elevati e sostenibili; quella qualitativa servirà a selezionare quali tra questi
titoli potranno con maggiore confidenza migliorare i propri risultati in futuro creando valore
per gli azionisti, generando cassa da destinare poi agli stessi. Per logica di investimento di
tipo “value” si intende l’investimento in azioni ritenute convenienti rispetto al “fair value” (o
valore di equilibrio); generalmente un’azione “value” ha un basso rapporto prezzo/utile e
prezzo/valore di libro.
La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la
gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno,
operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa
vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che
opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle
istruzioni periodicamente impartite.
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark
L’indice DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX (cod. Bloomberg SV2R) è
rappresentativo dell’andamento dei 20 titoli azionari europei, inclusi quelli della Euro-zone,
che maggiormente esprimono lo stile value. La composizione dell’indice viene aggiornata nel
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
mese di settembre di ogni anno. L’indice, disponibile con frequenza giornaliera, è espresso in
Euro.
L’indice MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (Cod. Bloomberg MTSIBOTO Index) comprende
tutti i BOT quotati sulla piattaforma MTS. Viene calcolato e distribuito in via esclusiva da
EuroMTS, parte del Gruppo MTS, che organizza il principale mercato elettronico europeo dei
titoli a reddito fisso attraverso una piattaforma di trading centralizzata. I prezzi dei titoli sulla
piattaforma MTS sono disponibili presso le società fornitrici di servizi dati e vengono diffusi
in tempo reale. L’indice, che ha base 100 al 31 Dicembre 1990, viene calcolato in tempo reale
con l’ausilio dei migliori prezzi bid provenienti dalla piattaforma MTS e viene pubblicato
ogni 30 secondi tra le 9.00 CET e le 17.30 CET. L’indice viene ribilanciato settimanalmente.
Art. 2) Limiti
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti
quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21
febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario complessivo può essere pari al 100%
del valore complessivo del Fondo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli
altri strumenti finanziari sopra citati.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario
principalmente da titoli governativi e da organismi sopranazionali. Potranno essere presenti
emittenti corporate in misura contenuta.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration media massima di dieci anni.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario
prevalentemente da società ad elevata e media capitalizzazione.
Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi,
promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali
investimenti sono presenti in misura residuale.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle
finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego
non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente
Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo
scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del
portafoglio. Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41,
comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS,
nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della
Compagnia.
Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo :
a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua dell’1,80%
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo
netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale
commissione è ridotta allo 0,98% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei
contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da
OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della
Compagnia (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra
spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del
Fondo;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo.
e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge
f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento
dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante
contratti di assicurazione sulla vita.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di
OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di
deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.
Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività
al netto delle passività.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente
ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del
giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati,
che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a
quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di
interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni
settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art 5;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione
attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori
similari;
- per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di
conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di
valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione
del benchmark;
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art.
3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo
della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il
valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4),
per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di
riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati
relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di
riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della
quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con
riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per
le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore
unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore
unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare
determinazione e/o pubblicazione.
La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel
caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano
prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della
gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo
previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni
riservati alla Previdenza
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:
a)
b)
istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento
offerte dai mercati mobiliari;
coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi
Interni della Compagnia che abbiano caratteristiche similari, qualora si
giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento
offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di
efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse
degli Aderenti.
Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette
operazioni , la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo
coinvolto, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Art. 8) Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di
cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle
meno favorevoli per l’Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’autorità
di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La
Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a
tutti gli Aderenti. L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi
decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa
per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la
possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora
disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna
penalità.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Allegato D
REGOLAMENTO
del Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL
Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo
Il “Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, di seguito Fondo, persegue
l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un
portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali; il
Fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto. In particolare la politica di gestione
mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di
riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur;
- 5% Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index;
- 5% Merrill Lynch Euro Corporate Index;
- 15% S&P 100 Total Return;
- 20% DJ Eurostoxx 50 Total Return;
- 15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets.
Caratteristiche
Il Fondo è di tipo bilanciato ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in
quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed ETF
negoziati sui principali mercati internazionali. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari
rappresentativi del capitale di rischio, strumenti finanziari di tipo obbligazionario, governativi
e corporate, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da primarie
agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade e strumenti
monetari. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in
Euro ed in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo
di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva
degli investimenti.
La selezione degli investimenti in attività finanziarie sarà effettuata con un approccio misto
quantitativo e qualitativo, bilanciando la componente azionaria e quella obbligazionaria con
l'obiettivo di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio, tenendo presente i vincoli
relativi alle aree geografiche, ai settori di investimento e alle valute globalmente individuate
dal benchmark di riferimento.
La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la
gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno,
operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa
vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che
opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle
istruzioni periodicamente impartite.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Descrizione degli indici che compongono il benchmark
L’indice JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur ( Cod. Bloomberg JPBXECU Index) è
l’indice rappresentativo dei titoli di Stato maggiormente trattati nei mercati mondiali ad
esclusione delle emissioni in Euro considerando tutte le scadenze. L’indice non è coperto dal
rischio di cambio contro Euro. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è
disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30 Dicembre 1994.
L’indice Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index ( Cod. Bloomberg EG0I Index) misura la
performance di investimenti di tipo obbligazionario governativi inflation linked denominati in
Euro, emessi da Paesi appartenenti all’Area Euro. I Paesi selezionati devono avere un rating
del debito sovrano in valuta estera a lungo termine investment grade (rating medio di
Moody’s, S&P e Fitch). La durata residua dei titoli selezionati deve essere superiore ad un
anno, i pagamenti degli interessi e del capitale devono essere legati all’inflazione e
l’ammontare minimo di nominale in circolazione deve essere pari ad un miliardo di Eur. I
titoli strips sono esclusi dall’indice mentre le emissioni originali di zero coupon bonds sono
inclusi. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza
giornaliera ed è presente dal 30 Settembre 1998.
L’indice Merrill Lynch Euro Corporate Index (Cod. Bloomberg ER00 Index) misura le
performance di investimenti di tipo obbligazionario denominati in Euro, emessi da società
appartenenti ai Paesi membri dell’Area Euro. I titoli selezionati devono avere rating
investment grade (rating medio di Moody’s, S&P e Fitch). I titoli selezionati devono avere
una durata residua superiore ad un anno, una cedola fissa e un ammontare minimo di
nominale in circolazione pari a 250 milioni di Eur. L’indice dà indicazione sul valore di un
investimento di tipo obbligazionario in titoli di debito emessi da primari emittenti (Stati
esclusi) appartenenti all’Area Euro. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice
è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 31 Dicembre 1995.
L’indice S&P 100 Total Return (Cod. Bloomberg SPTR100 Index) viene pubblicato dalla
società Standard & Poor’s. L’indice è composto da azioni delle prime 100 società americane
selezionate a partire dall’indice S&P 500. I titoli selezionati rappresentano le maggiori società
in termini di capitalizzazione di borsa e devono disporre di opzioni quotate.
L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del
reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.
La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è disponibile con frequenza
giornaliera ed è presente dal 4 Gennaio 1988.
L’indice DJ Eurostoxx 50 Total Return (Cod. Bloomberg SX5T Index) è un indice di
capitalizzazione equiponderato total return che include 50 azioni blue-chip dei paesi
partecipanti all'EMU. L'indice è partito da un valore base di 1000 ed è presente dal 31
Dicembre 1991. L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e
del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.
L’indice viene calcolato utilizzando dividendi netti. La valuta base per il calcolo dell’indice è
l’Euro ed è disponibile con frequenza giornaliera.
L’indice MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets (Cod. Bloomberg NDDUEEGF
Index) copre oltre 2700 titoli azionari nei 21 mercati che sono classificati come Mercati
Emergenti. L’universo di riferimento dell’indice comprende società di piccola, media e
grande capitalizzazione. L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello
stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
titoli. La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è disponibile con
frequenza giornaliera ed è presente dal 1988.
Art. 2) Limiti
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti
quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21
febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra
un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può
essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del
Fondo.
La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e
organismi sovranazionali.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni.
Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere
emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia.
Tali investimenti sono presenti in misura residuale.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle
finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego
non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente
Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo
scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del
portafoglio.
Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del
D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS, nonché le delibere
del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.
Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua del 2,40 %
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo
netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale
commissione è ridotta all’ 1,33% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei
contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da
OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della
Compagnia (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra
spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del
Fondo;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento
dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante
contratti di assicurazione sulla vita.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di
OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di
deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività
al netto delle passività.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente
ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del
giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati,
che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a
quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5);
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di
interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni
settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 5);
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione
attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori
similari;
- per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di
conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di
valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione
del benchmark.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art.
3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo
della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il
valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4),
per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di
riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati
relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di
riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario della
quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con
riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per
le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore
unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore
unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare
determinazione e/o pubblicazione.
La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel
caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano
prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della
gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo
previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi interni riservati
alla Previdenza
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:
a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai
mercati mobiliari;
b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi interni
della Compagnia che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo
stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati
mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali
operazioni devono risultare opportune nell’interesse degli Aderenti.
Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette
operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo
coinvolto, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Art. 8) Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di
cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle
meno favorevoli per l’Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’autorità
di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La
Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a
tutti gli Aderenti. L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi
decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa
per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la
possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora
disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna
penalità.
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Allegato E
CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA COPERTURA ACCESSORIA AD ADESIONE FACOLTATIVA,
PER IL CASO DI INVALIDITÀ DELL’ADERENTE
Art. 1
Adesione
L’adesione alla presente Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità
dell’Aderente, di seguito Assicurazione accessoria di invalidità, avviene:
 su base volontaria;
 esclusivamente alla data di conclusione del PIP, di seguito data di Adesione al PIP,
riportata sul Modulo di Adesione, esercitando, previa indicazione sul Modulo stesso,
la facoltà di scelta fra le forme opzionali di Esonero di cui all’Art. 2 del presente
Allegato E;
 a condizione che l’Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le
affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, resa su detto
Modulo;
 a condizione che il primo contributo atto a finanziare il PIP venga corrisposto
dall’Aderente alla data di Adesione al PIP medesimo e sia effettuato secondo la
modalità di contribuzione in via ricorrente previste all’Art. 3 delle Condizioni generali
di contratto del PIP.
L’Assicurazione accessoria di invalidità:
 è riservata ad Aderenti per i quali si preveda una durata della fase di accumulo, in
ragione della loro Età Assicurativa rilevata alla decorrenza del PIP, non inferiore a
quella di seguito indicata:
Età
Assicurativa
(anni)
da 18 a 60
da 61 a 65
Durata della fase
di accumulo
(anni)
15
10
 è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione, in ordine alla
forma di Esonero prescelta dall’Aderente ai sensi dell’Art. 2 del presente Allegato E;
 opera senza limiti territoriali, alle condizioni precisate nei successivi articoli.
Art. 2
Prestazioni assicurate
In caso di Invalidità dell’Aderente (quale definita all’Art. 3 del presente Allegato E e purché
riconosciuta dalla Compagnia prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di
invalidità), di seguito Invalidità, la Compagnia si impegna a garantire l’Esonero dal
pagamento dei contributi in via ricorrente, relativi al PIP ed a carico dell’Aderente medesimo,
per l’importo annuo di detti contributi e per il periodo di seguito definiti.
L’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero è pari al prodotto del Contributo iniziale,
al netto delle spese di adesione, corrisposto dall’Aderente alla data di Adesione al PIP, per la
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
relativa ricorrenza di versamento prescelta a tale data. Tale importo annuo è riportato nel
Modulo di Adesione.
Il periodo oggetto dell’Esonero è il periodo della fase di accumulo compreso fra la data di
denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato E, ed il raggiungimento
dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza ma comunque non oltre la data di risoluzione del PIP.
A seguito dell’Esonero, la Compagnia eroga la relativa prestazione sotto forma di versamento
dei suddetti contributi in via ricorrente, considerandone l’incasso come effettivamente
avvenuto via via che questi giungono alla loro ricorrenza compresa nel sopra definito periodo
oggetto dell’Esonero.
L’Aderente che sottoscriva l’Assicurazione accessoria di invalidità, ha la facoltà - da
esercitare alla data di Adesione al PIP previa manifestazione di volontà espressamente
dichiarata nel Modulo di Adesione - di optare per l’erogazione della prestazione di Esonero in
forma anticipativa. In tal caso, a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia
dell’Invalidità, la Compagnia medesima, in luogo dell’esonero dal pagamento dei contributi in
via ricorrente, garantisce all’Aderente medesimo (quale esclusivo Beneficiario) la
liquidazione di una somma in unica soluzione. Quest’ultima si ottiene applicando all’importo
annuo dei contributi oggetto dell’Esonero, il coefficiente precisato nella Tabella A riportata
al fondo del presente Allegato E. Tale coefficiente è individuato in corrispondenza dell’Età
Assicurativa rilevata alla data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente
Allegato E, e dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio
di appartenenza. Resta inteso che, nel corso della durata dell’Assicurazione accessoria di
invalidità, la liquidazione per riscatto totale dell’intera Posizione individuale richiesto
dall’Aderente in forza del PIP a seguito di invalidità permanente ai sensi dell’Art. 12 comma
2 lettera c) del Regolamento del PIP, determina altresì il diritto all’erogazione della sopra
precisata prestazione di Esonero in forma anticipativa esclusivamente a condizione che
l’Aderente abbia esercitato l’opzione per tale prestazione e sia stata inoltrata denuncia, ai
sensi dell’Art. 5 del presente Allegato E, dell’Invalidità, con conseguente riconoscimento da
parte della Compagnia.
Art. 3
Definizione di Invalidità
L’Invalidità è determinata dall’assoluta e permanente impossibilità dell’Aderente - comunque
indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti.
Art. 4
Esclusioni e Limitazioni
4.1 Esclusioni
Sono esclusi dalle garanzie i casi di Invalidità derivanti direttamente o indirettamente
da:
 un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma
prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca
lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della data di
Adesione al PIP o prima dell’eventuale riattivazione della garanzia accordata dalla
Compagnia;
 dolo dell’ Aderente;
 partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
 atti contro la persona dell’Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da
documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da
medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni
dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla
loro eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia;
 atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Aderente a insurrezioni,
sommosse e tumulti popolari;
 atti di terrorismo;
 contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle
ionizzanti;
 terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
 uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci,
comprovati da documentazione sanitaria;
 partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi
mezzo a motore;
 incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo
o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di
membro dell’equipaggio.
4.2 Limitazioni
L’Assicurazione accessoria di invalidità, in entrambe le forme opzionali di cui all’Art. 2
del presente Allegato E, viene assunta senza che all’Aderente venga richiesto di
sottoporsi a visita medica.
In virtù di tale modalità assuntiva, qualora l’Invalidità sia dovuta ad una causa diversa
dall’Infortunio (come definito al precedente par. 4.1), l’Assicurazione accessoria di
invalidità è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dalla sua entrata in vigore, o
dalla sua eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia.
Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità dovuti a malattie
neurologiche e a cinque anni per i casi di Invalidità dovuti a infezione - inclusa la
sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.
Durante il periodo di carenza le garanzie non sono operanti.
Art. 5
Denuncia e accertamento dell’Invalidità
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative di cui all’Art. 2 del presente Allegato E,
qualora si verifichi l’Invalidità prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di
invalidità deve esserne effettuata denuncia per iscritto alla Compagnia entro i 60 giorni
successivi. A tal fine deve pervenire alla Compagnia, per il tramite del competente
Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale
della Compagnia con sede in via Negroni 11, 28100 – NOVARA (NO) – Italia,
unitamente alla denuncia, la documentazione necessaria il cui elenco è disponibile presso
i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia www.popolarevita.it.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da
non consentire le verifiche necessarie, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore
documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. La data della
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
denuncia è il giorno di pervenimento alla Compagnia della denuncia medesima completa di
tutta la documentazione richiesta.
L’Aderente è tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove
richieste dalla Compagnia per l’accertamento dell’Invalidità e delle relative cause.
Inoltre, su richiesta della Compagnia, l’Aderente ha l’obbligo di sottoporsi agli
accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità, presso strutture
sanitarie e da medici di fiducia della stessa Compagnia.
La Compagnia si impegna ad accertare l’Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia
o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta,
inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Art. 6
Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell’Invalidità dell’Aderente, sono
demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel
Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza
dell'Aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da
essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le
decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I
risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi
in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono
vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo
verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 7
Premio
A fronte delle prestazioni assicurate dall’Assicurazione accessoria di invalidità è dovuto
dall’Aderente un premio in via ricorrente in aggiunta a ciascun contributo in via ricorrente a
carico dell’Aderente affluito al PIP, secondo la medesima frequenza di versamento scelta
dall’Aderente stesso per l’anzidetto contributo. Non è ammesso il pagamento del premio
relativo alla sola Assicurazione accessoria di invalidità.
Il premio è dovuto per la relativa durata pagamento premi, ma non oltre la risoluzione del PIP
o la data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato E, riconosciuta
dalla Compagnia. L’anzidetta durata è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato nella
Tabella B sotto riportata, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP e
della durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità.
Età Assicurativa
alla data di
decorrenza del
PIP
(anni)
da 18 a 60
da 61 a 65
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Durata
Durata pagamento
dell’Assicurazione
premi
accessoria di
dell’Assicurazione
invalidità(anni)
accessoria di
invalidità
(anni)
15
10
10
5
Tabella B
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
L’importo su base annua del premio si ottiene applicando la percentuale indicata nella Tabella
C di seguito riportata, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP,
all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero di cui all’Art. 2 del presente Allegato E.
L’importo del premio sub-annuale si ottiene rapportando il premio su base annua, come sopra
determinato, in ragione della medesima frequenza prescelta dall’Aderente per ciascun
contributo in via ricorrente a suo carico, affluito al PIP nel corso della durata pagamento
premi relativa all’Assicurazione accessoria di invalidità.
Età Assicurativa
alla data di
decorrenza del
Percentuale
PIP
(anni)
da 18 a 29
1,52%
da 30 a 39
3,30%
da 40 a 49
7,45%
da 50 a 60
9,57%
da 61 a 65
13,31%
Tabella C
L’importo di ciascun premio dovuto e la relativa frequenza di versamento iniziali, nonché la
durata di pagamento dei premi sono riportati nel Modulo di Adesione.
L’importo di ciascun premio su base annua dovuto e la durata di pagamento dei premi restano
invariati sino alla risoluzione dell’Assicurazione accessoria di invalidità, mentre la frequenza
di versamento varia in ragione e nella stessa misura della frequenza di ciascun contributo in
via ricorrente affluito al PIP a carico dell’Aderente, al quale si aggiunge.
I mezzi di pagamento dei premi sono gli stessi previsti all’Art. 3 delle Condizioni generali di
contratto del PIP per i contributi in via ricorrente che affluiscono al PIP a carico
dell’Aderente. È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro
contante a titolo di pagamento del premio.
Art. 8
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione
L’Assicurazione accessoria di invalidità è conclusa alla data di adesione al PIP a condizione
che a tale data l’Aderente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia,
sul quale sia richiamata l’opzione di Esonero prescelta.
L’Assicurazione accessoria di invalidità entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza
della stessa, coincidente con la decorrenza del PIP, a condizione che a tale data
l’Assicurazione accessoria medesima sia stata conclusa e sia stato pagato il primo premio ad
essa relativo, secondo quanto previsto all’Art.7 del presente Allegato E.
Nel caso in cui la data di Adesione al PIP e/o la data del versamento del primo premio relativo
all’Assicurazione accessoria di invalidità siano successive alle anzidette date di decorrenza,
l’Assicurazione accessoria medesima entra in vigore alle ore 24 della data del versamento o,
se successiva, della data di Adesione al PIP.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
La durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità, rappresentata dal periodo di tempo che
intercorre fra le date di decorrenza e di scadenza dell’Assicurazione medesima, è stabilita
dalla Compagnia stessa, come indicato nella Tabella B riportata all’Art. 7 del presente
Allegato E, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP.
L’Assicurazione accessoria di invalidità si risolve e la copertura si estingue, oltre che
contestualmente alla risoluzione del PIP che avvenga durante la vigenza dell’Assicurazione
medesima, anche nei seguenti casi:
 in caso di recesso, secondo quanto previsto all’Art. 10 del presente Allegato E;
oppure
 con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia - per iscritto e
debitamente firmata dall’Aderente stesso - per il tramite del competente Soggetto
Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale
della Compagnia con sede in via Negroni 11, 28100 – NOVARA (NO) – Italia, la
richiesta di corresponsione delle prestazioni assicurate di cui all’Art. 2 del presente
Allegato E;
oppure
 in caso di mancato pagamento dei premi, secondo quanto previsto all’Art. 12 del
presente Allegato E;
oppure
 con effetto dalle ore 24 della data di scadenza.
Le date di conclusione, decorrenza e scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità,
nonché la sua durata sono indicate nel Modulo di Adesione.
Art. 9
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete.
Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si
riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.
Art. 10 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dall’Assicurazione accessoria di invalidità entro 30 giorni dal
momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta,
debitamente firmata dall’Aderente medesimo ed inoltrata alla Compagnia per il tramite
del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla
Direzione Generale della Compagnia con sede in via Negroni 11, 28100 – NOVARA
(NO) – Italia.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante
dall’Assicurazione accessoria di invalidità a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la
Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia, previa
consegna dell’originale del Modulo di Adesione e delle eventuali Appendici Contrattuali,
rimborsa all’Aderente le somme da questi corrisposte per l’Assicurazione accessoria di
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
invalidità, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie
sono state in vigore.
Art. 11 Cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato
L’Aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia - tramite
comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente medesimo ed inoltrata alla
Compagnia per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera
raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia con sede in via
Negroni 11, 28100 – NOVARA (NO) – Italia - ogni suo cambiamento di professione o di
attività .
Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale
che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione dell’Assicurazione accessoria di
invalidità, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso alla stipulazione, la Compagnia
stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività
dell’Aderente, oppure il suo eventuale cambiamento, la Compagnia si riserva di applicare
quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 12 Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa
data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – la sospensione
dell’Assicurazione accessoria di invalidità che, se non viene riattivata ai sensi dell’Art. 13
del presente Allegato E, si risolve definitivamente
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun
caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto
all'incasso a domicilio.
Art. 13 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi,
l’Aderente, può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il
periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi
vengono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al
saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224,
comma 2 del Codice Civile.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può
essere concessa previo accordo della Compagnia e con la determinazione delle relative
condizioni.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di
premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che
si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte
salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 14 Richiamo alle Condizioni generali di contratto del PIP
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Allegato E - Condizioni
contrattuali della Copertura accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità
dell’Aderente - si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni generali di contratto che
disciplinano il PIP.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
V)
Tabella A - Esonero in forma anticipativa - Coefficienti per la determinazione
della somma in unica soluzione, liquidabile in caso di Invalidità, ai sensi dell’Art.
2 del presente Allegato E
Età assicurativa di invalidità
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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40
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Età anagrafica pensionabile prevista
62
27,9857
27,5726
27,1510
26,7192
26,2780
25,8276
25,3665
24,8956
24,4139
23,9214
23,4185
22,9049
22,3808
21,8456
21,3004
20,7444
20,1770
19,5992
19,0103
18,4111
17,8022
17,1837
16,5548
15,9158
15,2658
14,6050
13,9331
13,2513
12,5596
11,8580
11,1459
10,4222
9,6855
8,9365
8,1746
7,3990
6,6083
5,8010
4,9754
4,1298
3,2612
2,3668
1,4448
0,4904
63
28,3222
27,9162
27,5020
27,0775
26,6439
26,2012
25,7480
25,2851
24,8116
24,3275
23,8331
23,3282
22,8130
22,2869
21,7510
21,2045
20,6467
20,0789
19,5002
18,9115
18,3134
17,7059
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16,4613
15,8235
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9,6291
8,8862
8,1308
7,3615
6,5770
5,7758
4,9564
4,1158
3,2513
2,3619
1,4426
0,4901
64
28,6452
28,2461
27,8388
27,4215
26,9951
26,5598
26,1142
25,6590
25,1934
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24,2311
23,7345
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22,1835
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21,0977
20,5394
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18,2073
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14,4212
13,7572
13,0847
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11,7112
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10,2940
9,5693
8,8332
8,0845
7,3219
6,5441
5,7498
4,9361
4,1003
3,2422
2,3566
1,4405
0,4897
Pagina 47 di 48
65
28,9548
28,5622
28,1616
27,7511
27,3317
26,9035
26,4651
26,0173
25,5592
25,0908
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24,1239
23,6254
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20,9808
20,4212
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16,2474
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12,9931
12,3162
11,6285
10,9312
10,2239
9,5064
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8,0358
7,2805
6,5102
5,7222
4,9140
4,0859
3,2325
2,3512
1,4382
0,4892
66
29,2508
28,8645
28,4703
28,0663
27,6536
27,2322
26,8007
26,3600
25,9091
25,4480
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24,0056
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22,4740
21,9431
21,4028
20,8522
20,2923
19,7240
19,1472
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16,7491
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15,4954
14,8569
14,2111
13,5573
12,8947
12,2221
11,5405
10,8500
10,1502
9,4399
8,7185
7,9846
7,2373
6,4740
5,6921
4,8926
4,0701
3,2222
2,3451
1,4352
0,4886
67
29,5331
29,1528
28,7647
28,3670
27,9606
27,5456
27,1208
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26,2428
25,7887
25,3251
24,8515
24,3682
23,8748
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22,8600
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20,7121
20,1528
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15,3696
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12,7882
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11,4470
10,7642
10,0719
9,3696
8,6561
7,9308
7,1910
6,4343
5,6621
4,8690
4,0529
3,2102
2,3374
1,4315
0,4880
68
29,8017
29,4271
29,0448
28,6530
28,2526
27,8438
27,4253
26,9977
26,5602
26,1128
25,6560
25,1893
24,7132
24,2270
23,7320
23,2273
22,7122
22,1882
21,6542
21,1115
20,5608
20,0022
19,4351
18,8598
18,2757
17,6828
17,0813
16,4727
15,8574
15,2358
14,6074
13,9715
13,3267
12,6745
12,0150
11,3483
10,6731
9,9890
9,2950
8,5906
7,8731
7,1403
6,3941
5,6290
4,8432
4,0332
3,1957
2,3285
1,4279
0,4873
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - PIP – Condizioni generali di contratto
Età assicurativa di invalidità
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Mod. 5630314C Ed. 03.2014
Età anagrafica pensionabile prevista
69
30,0565
29,6873
29,3105
28,9243
28,5297
28,1267
27,7141
27,2926
26,8614
26,4203
25,9699
25,5098
25,0404
24,5611
24,0731
23,5756
23,0679
22,5514
22,0252
21,4904
20,9479
20,3977
19,8392
19,2729
18,6979
18,1147
17,5230
16,9247
16,3201
15,7097
15,0931
14,4694
13,8376
13,1989
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11,2434
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9,2164
8,5201
7,8100
7,0885
6,3500
5,5928
4,8138
4,0099
3,1794
2,3195
1,4239
0,4866
70
30,2975
29,9333
29,5618
29,1809
28,7917
28,3943
27,9873
27,5715
27,1462
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24,3957
23,9050
23,4043
22,8949
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21,3139
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20,2214
19,6635
19,0973
18,5231
17,9407
17,3521
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15,5524
14,9404
14,3207
13,6949
13,0634
12,4263
11,7827
11,1323
10,4742
9,8083
9,1321
8,4434
7,7453
7,0318
6,3018
5,5521
4,7799
3,9841
3,1627
2,3097
1,4197
0,4858
71
30,5246
30,1652
29,7986
29,4226
29,0385
28,6463
28,2447
27,8344
27,4145
26,9850
26,5465
26,0986
25,6415
25,1748
24,6998
24,2155
23,7212
23,2186
22,7066
22,1863
21,6588
21,1240
20,5815
20,0316
19,4736
18,9079
18,3343
17,7549
17,1700
16,5801
15,9852
15,3841
14,7759
14,1623
13,5436
12,9201
12,2909
11,6559
11,0143
10,3660
9,7087
9,0402
8,3641
7,6743
6,9698
6,2478
5,5055
4,7423
3,9572
3,1443
2,2989
1,4147
0,4848
Pagina 48 di 48
72
30,7376
30,3827
30,0206
29,6494
29,2701
28,8828
28,4862
28,0809
27,6662
27,2420
26,8089
26,3665
25,9150
25,4541
24,9849
24,5066
24,0186
23,5222
23,0166
22,5030
21,9823
21,4546
20,9193
20,3769
19,8266
19,2688
18,7035
18,1327
17,5567
16,9763
16,3911
15,8004
15,2030
14,6007
13,9940
13,3833
12,7677
12,1471
11,5209
10,8892
10,2495
9,6000
8,9445
8,2769
7,5965
6,9003
6,1861
5,4536
4,7025
3,9272
3,1237
2,2860
1,4085
0,4837
73
30,9364
30,5857
30,2280
29,8611
29,4863
29,1035
28,7115
28,3110
27,9012
27,4819
27,0539
26,6166
26,1704
25,7148
25,2511
24,7784
24,2961
23,8057
23,3061
22,7987
22,2843
21,7632
21,2347
20,6992
20,1561
19,6058
19,0482
18,4853
17,9177
17,3461
16,7701
16,1890
15,6016
15,0099
14,4145
13,8156
13,2127
12,6056
11,9938
11,3775
10,7544
10,1226
9,4864
8,8395
8,1814
7,5095
6,8214
6,1176
5,3982
4,6580
3,8935
3,0994
2,2708
1,4019
0,4824
74
31,1209
30,7742
30,4204
30,0577
29,6870
29,3085
28,9208
28,5247
28,1194
27,7047
27,2813
26,8487
26,4074
25,9569
25,4983
25,0308
24,5538
24,0688
23,5748
23,0731
22,5647
22,0496
21,5274
20,9984
20,4620
19,9186
19,3681
18,8127
18,2529
17,6894
17,1219
16,5497
15,9717
15,3898
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14,2170
13,6258
13,0312
12,4328
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11,2232
10,6078
9,9894
9,3618
8,7245
8,0750
7,4113
6,7340
6,0441
5,3365
4,6083
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3,0714
2,2544
1,3945
0,4811
75
31,2913
30,9482
30,5981
30,2391
29,8722
29,4976
29,1139
28,7219
28,3207
27,9102
27,4912
27,0630
26,6262
26,1803
25,7264
25,2637
24,7916
24,3117
23,8229
23,3265
22,8235
22,3140
21,7976
21,2746
20,7444
20,2074
19,6635
19,1150
18,5623
18,0063
17,4466
16,8827
16,3133
15,7405
15,1651
14,5875
14,0071
13,4241
12,8381
12,2494
11,6558
11,0556
10,4537
9,8439
9,2258
8,5970
7,9557
7,3029
6,6403
5,9627
5,2680
4,5515
3,8103
3,0413
2,2363
1,3867
0,4797
POPOLARE VITA S.p.A.
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA
Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo pensione
(Tariffa n° 563)
REGOLAMENTO del PIP
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIP – Regolamento
REGOLAMENTO del PIP
INDICE
Parte I) Identificazione e scopo del PIP
Art.1 Denominazione
Art.2 Istituzione del PIP
Art.3 Scopo
Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento
Art.4 Regime della forma pensionistica
Art.5 Destinatari
Art.6 Scelte di investimento
Art.7 Spese
Parte III) Contribuzione e prestazioni
Art.8 Contribuzione
Art.9 Determinazione della posizione individuale
Art.10 Prestazioni pensionistiche
Art.11 Erogazione della rendita
Art.12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art.13 Anticipazioni
Art.14 Altre prestazioni assicurative
Parte IV) Profili organizzativi
Art.15 Separatezza patrimoniale e contabile
Art.16 Responsabile
Art.17 Conflitti di interesse
Parte V) Rapporti con gli Aderenti
Art.18 Modalità di adesione
Art.19 Trasparenza nei confronti degli Aderenti
Art.20 Comunicazioni e reclami
Parte VI) Norme finali
Art.21 Modifiche al Regolamento
Art.22 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni
economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
Art.23 Rinvio
Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile
Mod. 5630713R Ed. 07.2013
Pagina 2 di 17
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIP – Regolamento
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art. 1 – Denominazione
1 ”POPOLARE VITA PENSIONE SICURA - Piano Individuale Pensionistico di tipo
assicurativo - Fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica
complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 – Istituzione del PIP
1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia POPOLARE VITA S.p.A. di seguito definita
“Compagnia”.
2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, di seguito “COVIP”.
3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4 La Compagnia ha sede in Verona .
Art. 3 – Scopo
1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di
prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la
Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo
interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla
normativa in materia di previdenza complementare.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIP – Regolamento
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI
INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del
PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della
capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
Art. 6 – Scelte di investimento
1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di
Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all’art. 41, comma 1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa
riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.
2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la
posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata e/o
al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione.
4 L’investimento delle risorse della gestione interna separata e dei fondi interni è effettuato
nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del
Decreto e dalle Condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo
interesse degli Aderenti.
5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente
posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni generali di
contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento
adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6 L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata e/o i fondi interni,
ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con
facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la
propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione
ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono
suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa
disposizione dell’Aderente.
Art. 7 – Spese
1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle
Condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle
Condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIP – Regolamento
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione : in cifra fissa.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’Aderente, in percentuale sui versamenti;
b.2) indirettamente a carico dell’Aderente, come prelievo sul rendimento dalla
gestione interna separata e/o come commissioni di gestione che incidono in
percentuale sul patrimonio del fondo interno.
c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla
copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia in caso di trasferimento
ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento.
e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all’art. 14 del Regolamento.
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti,
le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle
singole convenzioni.
3 Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della
gestione interna separata e dei fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di
qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né
le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla
COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata e dei
fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie
sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti
dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai
sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla
remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa
decisione della Compagnia.
5 Le Condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del
trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate,
significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano
quindi costituire ostacolo alla portabilità.
6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi
tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni
stabilite dalla COVIP.
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POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIP – Regolamento
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i
flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia
diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro,
detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il
datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di
contribuire al PIP.
3 L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori
dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La
sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento
dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore
delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun
Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da
trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il
reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e
anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2
lett. a) e lett. b.1) del Regolamento, nonché dei premi destinati, secondo quanto
esplicitamente previsto nell’Allegato E alle Condizioni generali di contratto, a finanziare la
Copertura accessoria ad adesione facoltativa di cui all’art. 14 comma 2 del Regolamento.
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna
separata riconosciuto all’Aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale
risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo
quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento
della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle
Condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina
assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le
attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al
valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di
proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla
determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
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5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota
dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi
interni le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore
di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione
della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna
separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di
esercizio di prerogative individuali dell’Aderente, la Compagnia riconosce il rendimento
così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi
all’ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in
fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai
giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata
con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7 Nei casi, indicati nelle Condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato,
qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata,
quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la
contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile
quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni
pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4 L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni
nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un
terzo.
5 L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto
forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel
computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che
si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore
dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per
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cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
6 L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto
antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica
complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in
capitale.
7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8 L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare
tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica
complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da
quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata
una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al
netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2 L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle
prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in
vita, e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla
persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o
10 anni all’Aderente (a sua scelta) o, in caso di suo decesso, alla persona da lui
designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’Aderente è
ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo
della rendita sono indicati nelle Condizioni generali di contratto e possono essere
successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle
compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS;
in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già
Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla
prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4 Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti
successivi all’entrata in vigore delle modifiche.
5 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia
facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti
di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni generali di contratto e, negli altri casi,
a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle
proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
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Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1 L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare,
alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o
straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 4.
3 Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo
dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al
PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari
designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto
della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla
ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione
della partecipazione al PIP.
Art. 13 – Anticipazioni
1 L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei
seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie
conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o
per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di
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ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo
non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di
anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75
per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e
non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto
all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme
pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia
esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta
dell’Aderente e in qualsiasi momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
Art. 14 – Altre prestazioni assicurative
Oltre alle prestazioni indicate ai precedenti Articoli, il PIP propone:
1 una Copertura accessoria ad adesione obbligatoria che prevede il pagamento di
prestazioni assicurative al verificarsi del decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del
diritto alla prestazione pensionistica;
2 una Copertura accessoria ad adesione facoltativa che prevede l’erogazione di
prestazioni assicurative a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia
dell’invalidità dell’Aderente prima della scadenza della copertura accessoria stessa.
Per i dettagli caratterizzanti le su indicate coperture accessorie si rinvia alle Condizioni
generali di contratto.
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PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile
1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito,
‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di
natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed
autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
2 Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli Aderenti delle prestazioni
pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni
esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né
da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio
del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.
4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile
delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla
stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono
separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
Art. 16 – Responsabile
1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto.
2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del
Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 17 – Conflitti di interesse
1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia
di conflitti di interesse.
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PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 18 – Modalità di adesione
1 L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle
Condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla
normativa vigente.
2 L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla
Compagnia.
3 Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’Aderente mediante
lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale
versamento effettuato.
4 L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e,
per quanto ivi non previsto, delle Condizioni generali di contratto, nonché delle successive
modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 22 del
Regolamento.
Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli Aderenti
1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo
allegato, la Nota informativa, le Condizioni generali di contratto, i regolamenti e i
rendiconti della gestione interna separata e dei fondi interni, il documento sulle
anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo
quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono
disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme
pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’Aderente una
comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione
individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si
riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione
individuale dell’Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva
di consistenza.
Art. 20 – Comunicazioni e reclami
1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per
rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a
conoscenza degli Aderenti nella Nota informativa.
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PARTE VI – NORME FINALI
Art. 21 – Modifiche al Regolamento
1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse
degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all’art. 22.
Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e
di modifiche delle caratteristiche del PIP
1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle
condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle suddette modifiche può
trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì
riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del
PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2 La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma
precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di
efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90 giorni di tempo per
manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP
termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non
contrasti con l’interesse degli Aderenti.
3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 23 – Rinvio
1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni
generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
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ALLEGATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico
1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della compagnia istitutrice
del PIP (di seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche
tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui
viene nominato il nuovo Responsabile.
3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di
controllo della Compagnia.
4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima
della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla
deliberazione.
Art. 2 – Requisiti e incompatibilità
1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile,
nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa
presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la
controllano;
b) l’incarico di amministratore della Compagnia.
Art. 3 – Decadenza
1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di
incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 – Retribuzione
1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto
della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli
utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di
acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o
controllate.
3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono
poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.
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Art. 5 – Autonomia del Responsabile
1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla
Compagnia.
2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della
Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento
dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le
informazioni necessarie allo scopo.
3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo
della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 – Doveri del Responsabile
1 Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni
generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta
amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli Aderenti.
2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo
svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata e
dei fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con
riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento
effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni generali di
contratto; che gli investimenti della gestione interna separata e dei fondi interni
avvengano nell’esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e
prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e
dal regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli
investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che
siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni
del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri
PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri
attivi della Compagnia;
ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni
inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia,
rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle
registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a
copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni
individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con
riferimento ai controlli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative
degli Aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate
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nelle Condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con
quanto previsto nel Regolamento;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni
periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento
riservato ai singoli esposti;
v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con
riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o
riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le
situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli
Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della
rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il
Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di
controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
Art. 7 – Rapporti con la COVIP
1 Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica
l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della
congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati
dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle
iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP
entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa
all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla
stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra
documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla
COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di
amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle
sue funzioni.
Art. 8 – Responsabilità
1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste
dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei
confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno
arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
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3 All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395 del codice civile.
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