SENTENZE IN SANITÀ – CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO – Sentenza n. 1703/2003
Sarà il Tar del Lazio a doversi pronunciare sulla legittimità del decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 24/05/2001, contenente le linee guida per l’organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, nella parte in cui avrebbe omesso di dettare disposizioni per le ipotesi di mancanza di
intesa tra azienda ospedaliera e università.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso (n. 1200/2003 R.G.) proposto dal Policlinico S. Matteo – IRCCS di Pavia, in persona
del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Azzaretti,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Simona Codena, e presso lo
studio dell’Avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5, elettivamente domiciliato;
contro
Polatti Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Stefania Masini, presso il cui studio in
Roma, Via Flaminia n. 79, è elettivamente domiciliato;
e nei confronti
dal Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;
dell’Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore in carica;
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via
dei Portoghesi 12, sono domiciliati;
PERCHE’ SIA DICHIARATA LA COMPETENZA
del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia a conoscere del ricorso (n. 334/2003
R.G.) proposto da Polatti Franco al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del TAR del Lazio – Sez. III n. 638 del 6 febbraio 2003;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dell’Università di Pavia;
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Vista la memoria di Polatti Franco;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 25 febbraio 2003, il Consigliere Alessandro Pajno ed uditi, altresì, l’Avv. Di Mattia per delega dell’Avv. Ferrari per il Policlinico S. Matteo e l’Avv.
Masini per Polatti Franco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il Prof. Franco Polatti impugnava:
a) la deliberazione 31 ottobre 2002 n. 390/02, con cui il Commissario Straordinario del Policlinico S. Matteo – IRCCS di Pavia ha “affidato le funzioni apicali della struttura di Ginecologia ed Ostetricia al Prof. Polatti, con contestuale affidamento della responsabilità di coordinamento delle attività assistenziali della struttura stessa al Prof. Emilio Imparato, il quale in funzione di Direttore provvederà anche all’organizzazione dell’istituendo Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia”;
b) la nota 15 novembre 2002 n. 15/02, con cui il Commissario Straordinario del Policlinico S.
Matteo, a seguito di un richiamo da parte del Rettore, ha affermato che “l’accettazione della designazione del Prof. Franco Polatti nell’apicalità della Clinica di Ginecologia ed Ostetricia è stata subordinata alla presenza operativa del Responsabile delle attività assistenziali Prof. Emilio
Imparato …. qualora detta intesa venga messa in discussione, si intende immediatamente respinta la designazione del Prof. Polatti”;
c) la lettera 20 novembre 2002 prot. ris. 17/2002, con cui lo stesso Commissario ha definitivamente risposto al rilievo del Rettore respingendo la designazione con effetto immediato;
d) il DPCM 24 maggio 2001 che, nel dettare le linee guida per l’organizzazione interna delle
aziende ospedaliero-universitarie, non prevede le ipotesi in cui manchi una intesa tra l’azienda
ospedaliera e l’Università.
Costituitosi il contraddittorio, il Policlinico S. Matteo con apposita istanza debitamente notificata ha dedotto che il ricorso non rientra nella competenza del Tribunale Amministrativo del
Lazio, ma in quella del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, essendo
quest’ultimo il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del ricorrente.
Con ordinanza n. 639 del 2003 il TAR del Lazio, dopo aver constatato l’assenza di accordo tra
le parti, e “ritenuto che in questione sia pure parzialmente connessa (Zara) l’istanza di regolamento di competenza è stata dalla Sezione ritenuta non manifestamente infondata, avuto riguardo alla sede di servizio del ricorrente ed in relazione agli atti impugnati, concernenti appunto il
servizio del deducente stesso quale docente universitario, indipendentemente dalla impugnazione, nella specie, del DPCM 24 maggio 2001”, ha ordinato la sospensione del processo e disposto
la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la soluzione della questione di competenza.
Nella presente fase del giudizio si sono costituiti, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale
dello Stato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché l’Università degli Studi di Pavia.
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Si è, altresì, costituito il Prof. Franco Polatti che, con apposita memoria, ha chiesto che l’istanza
di regolamento venga rigettata e venga dichiarata la competenza del TAR del Lazio a conoscere
sul ricorso (n. 334/2003) dal medesimo proposto.
DIRITTO
1. L’istanza di regolamento di competenza è infondata e deve, di conseguenza essere disattesa.
Assume, in proposito, valore determinante la circostanza che con il ricorso (n. 334/2003 R.G.)
proposto dinnanzi al TAR del Lazio, il Prof. Polatti abbia impugnato, oltre che i provvedimenti
adottati dal Commissario Straordinario del Policlinico S. Matteo, anche il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, con cui sono state dettate le linee guida per
l’organizzazione interna delle aziende ospedaliero universitarie, deducendone l’illegittimità nella parte in cui avrebbe omesso di dettare disposizioni per le ipotesi in cui manchi una intesa tra
l’Azienda ospedaliera e l’Università.
Tanto appare sufficiente ai fini del rigetto dell’istanza di regolamento costituendo indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato quello che afferma la competenza del TAR del Lazio, tutte
le volte cui sia di fronte ad una impugnazione di un atto generale e di atti (asseritamente) applicativi con efficacia territorialmente limitata, o riguardanti soggetti aventi la propria sede di servizio nella circoscrizione del Tribunale periferico.
Il criterio territoriale di collegamento, stabilito dall’art. 3, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che individua nella sede di servizio del dipendente pubblico l’elemento rilevante per l’identificazione del Tribunale dotato di competenza in ordine alla legittimità degli atti
riguardanti il rapporto di impiego, è, infatti, destinato a cedere nei confronti dell’altro criterio, di
cui all’art. 3, comma terzo della medesima legge, che fa riferimento alla sede dell’organo centrale dell’Amministrazione statale, per identificare il Tribunale Amministrativo Regionale competente, qualora tra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno idoneo a spiegare effetti al di fuori
dell’ambito circoscrizionale del Tribunale.
Nell’ipotesi, infatti di una contestuale impugnazione di un atto presupposto a carattere generale
e di un atto applicativo, sussiste un giudizio avente un unico oggetto, sia pure preordinato ad
una pluralità di statuizioni di annullamento; in tal caso l’atto generale presupposto esercita una
vis actractiva, dovendo riconoscersi la sussistenza del giudice dall’atto presupposto, e cioè del
TAR del Lazio (Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2002 n. 4212).
2. Ad un esito diverso non può condurre la considerazione della asserita parziale connessione
del presente ricorso con altro (Zara) in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto la non manifesta fondatezza della questione di competenza.
Tale asserita connessione (alla quale, peraltro, non ha fatto seguito alcun provvedimento di riunione) non può, infatti, comportare, in presenza dell’istanza di regolamento, ad uno spostamento
dalla competenza del TAR del Lazio a favore di quella del Tribunale periferico.
3. In conclusione, l’istanza di regolamento deve essere rigettata, e deve, di conseguenza, essere
dichiarata la competenza del TAR del Lazio a conoscere del ricorso (n. 334/2003 R.G.) proposto dal Prof. Polatti Franco.
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La determinazione delle spese processuali della presente fase può essere riservata alla definizione della controversia.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza di regolamento e per
l’effetto dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a conoscere
del ricorso (n. 334/2003 R.G.) proposto dinnanzi al medesimo Tribunale da Polatti Franco;
riserva alla definizione della controversia la determinazione delle spese processuali della presente fase.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI
Alessandro PAJNO
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI
Pietro FALCONE
Giuseppe ROMEO
Presidente
Consigliere Est.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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