Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Misure urgenti per interventi
nel territorio
D.L. 185/2015 - A.C. 3495
P ROFILI
FINAN ZI ARI
19 dicembre 2015
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Misure urgenti per interventi
nel territorio
D.L. 185/2015 - A.C. 3495
Parte II
Profili finanziari
n. 383
19 dicembre 2015
Servizio responsabile:
SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio
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CD_Bilancio
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio:
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Verifica delle quantificazioni n. 306
 066760-2174 / 066760-9455 –  [email protected]
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione
 066760-3545 / 066760-3685 –  [email protected]
Il presente dossier è articolato in due volumi:
 Schede di lettura (dossier n. 383, Parte I), redatto dal Servizio Studi
 Profili finanziari (dossier n. 383, Parte II) redatto dal Servizio Bilancio dello Stato
nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze
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INDICE
(Parte II)
PROFILI FINANZIARI ........................................................................................................ 3
PREMESSA ...................................................................................................................... - 5 ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (PROROGA DI TERMINI PER
L’ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA) ...................... - 5 -
ARTICOLO 1 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BONIFICA AMBIENTALE E
RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPRENSORIO BAGNOLI-COROGLIO) ................................... - 5 -
ARTICOLO 2 (INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REGIONE CAMPANIA) .......................... - 6 ARTICOLO 3 (FINANZIAMENTO PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA) ............................. - 7 ARTICOLO 4, COMMA 1 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO EMERGENZE NAZIONALI) ........... - 8 ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS (EVENTI ALLUVIONALI SARDEGNA)......................................... - 8 ARTICOLO 5 (VALORIZZAZIONE DELL’AREA UTILIZZATA PER L’EXPO)................................ - 9 ARTICOLO 6 (INTERVENTI PER IL GIUBILEO) .................................................................... - 10 ARTICOLO 7 (PRESIDIO DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DEL GIUBILEO) ........................ - 12 ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS (EQUIORDINAZIONE DEI COMPARTI SICUREZZA E DIFESA) ... - 14 ARTICOLO 8 (MADE IN ITALY) ........................................................................................... - 17 ARTICOLO 9 (REVOCA DEI FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NON ATTUATI E ABROGAZIONE
PROCEDURE PER AEROPORTI) ............................................................................................... - 18 -
ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2 (CONTINUITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE SARDEGNA) . - 19 ARTICOLO 10, COMMA 2-TER (CONTINUITÀ DEI SERVIZI FERROVIARI) ............................ - 20 ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2 (SPAZI FINANZIARI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE LINEE
METROPOLITANE) ................................................................................................................... - 21 -
ARTICOLO 11, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER (RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE
AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI SU FERRO).... - 21 -
I
ARTICOLO 12 (INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE) ......................... - 23 ARTICOLO 13, COMMA 1 (RIFINANZIAMENTO PER L’ANNO 2015 DEL FONDO SOCIALE PER
L’OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE) ....................................................................................... - 23 -
ARTICOLO 13, COMMA 1-BIS (INTERVENTI PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) ....... - 25 ARTICOLO 14 (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) ................ - 26 ARTICOLO 15 (REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE) .......... - 26 ARTICOLO 16 (MISURE URGENTI PER IL CINEMA) ............................................................ - 29 ARTICOLO 17 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) ...................................................................... - 30 -
II
Profili finanziari
PREMESSA
Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.
Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di una
relazione tecnica, riferita al testo originario, nonché di una relazione tecnica
riferita al maxiemendamento (emendamento 1.800) approvato nel corso
dell’esame al Senato. Alla relazione tecnica originaria è inoltre allegato un
prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le
altre che presentano profili di carattere finanziario.
Articolo 1 del disegno di legge di conversione (Proroga di termini per
l’esercizio di deleghe legislative in materia di contabilità pubblica)
Normativa vigente. L’articolo 1 della legge 89/2014, di conversione del decreto legge
n. 66/2014, reca la delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più
decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato
con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e
alla programmazione delle risorse. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad
adottare un altro decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina per la gestione
del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, prorogano dal 31
dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 il termine per l’esercizio delle deleghe per la
riforma della struttura del bilancio dello Stato e per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio
di cassa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che le norme recano mere modifiche
ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)
Le norme, al fine di avviare la prima fase del programma di bonifica
ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale
nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, trasferiscono al Soggetto attuatore 50
milioni di euro per l'anno 2015.
-5-
Si ricorda che il DPCM 15 ottobre 2015 ha stabilito che il Soggetto attuatore
dell’intervento in oggetto sia l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese in
conto capitale
50
2016
2017
Fabbisogno
2015
50
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
50
La relazione tecnica afferma che l'importo trasferito tiene conto dei costi
stimati per avviare il progetto di caratterizzazione, la caratterizzazione stessa e
gli interventi di bonifica, nonché la gestione delle procedure per l'acquisizione
delle aree, la gestione delle procedure di gara europea, la vigilanza del sito, la
messa a norma di vaste aree comprese nel sito di interesse nazionale.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare,
essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.
Articolo 2 (Interventi straordinari per la Regione Campania)
Le norme prevedono che il Presidente della Regione Campania predisponga
un piano straordinario d'interventi riguardanti:
• lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza
permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione
Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 [comma 1, lett.
a)];
• la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei
luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in
sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente
detenute in locazione ovvero ad altro titolo [comma 1, lett. b)].
Il piano è disposto per dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015
(causa C-653/13).
Sono disciplinate le modalità di approvazione del piano e di attuazione dello stesso
(commi 2 e 3)
E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per il
finanziamento del piano straordinario d'interventi con una dotazione di 150 milioni
di euro per l'anno 2015. Sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania
70 milioni di euro per il finanziamento del primo stralcio operativo d'interventi,
indicati al successivo comma 7, mentre i restanti 80 milioni di euro sono trasferiti
-6-
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere
successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del
cronoprogramma (comma 4).
In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano straordinario di
interventi, si prevede la predisposizione di un primo stralcio operativo di interventi
per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui
al comma 1, lett. a), presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della
normativa nazionale ed europea (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese in
conto corrente e
capitale
150
2016
2017
Fabbisogno
2015
70
2016
32
Indebitamento netto
2017
47
2015
70
2016
32
2017
47
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare. Pur
essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto, sarebbe utile acquisire
elementi volti a chiarire se il finanziamento disposto sia sufficiente a realizzare
integralmente il piano di smaltimento di rifiuti ovvero costituisca la prima tranche di un più
ampio intervento finanziario.
Articolo 3 (Finanziamento per il comune di Reggio Calabria)
Le norme attribuiscono per l'anno 2015 al Comune di Reggio Calabria un
contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle
anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla "Sezione per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
-7-
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese in
conto e capitale
2016
2017
10,3
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
10,3
2015
2016
2017
10,3
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 4, comma 1 (Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali)
Le norme incrementano la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali 1
di 50 milioni di euro per l’anno 2015.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese in
conto e capitale
50
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
50
2015
2016
2017
50
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare,
essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto. Tuttavia,
considerato che il Fondo in esame è destinato a finanziare spese in conto
capitale, sarebbe utile che fossero chiarite le ragioni in base alle quali si assume
che gli effetti finanziari sui saldi di fabbisogno ed indebitamento siano destinati a
prodursi per intero nel 2015 e non scontino quindi una dinamica delle erogazioni
più diluita nel tempo, come generalmente previsto per le spese in conto capitale.
Articolo 4, comma 1-bis (Eventi alluvionali Sardegna)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, definiscono le
modalità per l’assegnazione dello stanziamento disposto in favore dei territori
della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del 2013.
1
Di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
-8-
Lo stanziamento è stato disposto dall’articolo 1, comma 694 della legge n. 190/2014.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che le norme non modificano il profilo di
spendibilità delle somme in oggetto e dunque non si determinano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare alla
luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 5 (Valorizzazione dell’area utilizzata per l’Expo)
Le norme dispongono quanto segue:
• è autorizzata la spesa di 50 mln di euro per l'anno 2015 per consentire la
partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso
alla Società Expo Spa, anche mediante partecipazione al capitale della
società (comma 1);
• viene assegnato all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo
di 80 mln di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto
esecutivo da approvare con DPCM (comma 2);
• viene demandata ad un DPCM la definizione delle iniziative finalizzate
alla valorizzazione delle aree e delle relative modalità attuative
prevedendo la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti Spa (comma 3);
• è autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato pari a 20 mln di
euro quale concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo
Spa (comma 4);
• vengono revocate le risorse finalizzate alla realizzazione della
riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto
funzionale per essere destinate alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al
mancato contributo della Provincia di Milano (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
-9-
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
correnti e in
conto capitale
(Commi 1 e 4)
70
70
20
80
30
30
Maggiori spese
correnti
(Comma 2)
La relazione tecnica, relativamente alla revoca delle risorse finalizzate alla
realizzazione della riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate,
afferma che le citate risorse ammontano a circa 58,9 mln di euro. La
riqualificazione della tranvia allo stato non è stata avviata e resta comunque in
capo all'ente territoriale interessato. La destinazione alla Società Expo Spa si
giustifica per far fronte al mancato contributo di analogo ammontare, dovuto dalla
Provincia di Milano. La RT conclude evidenziando che si tratta di risorse
disponibili a legislazione vigente, per cui la disposizione non determina effetti
finanziari negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si reputa necessario un chiarimento in
relazione alla diversa modalità di contabilizzazione degli effetti delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 sul saldo di fabbisogno e su quello di indebitamento netto.
Si osserva inoltre che alle medesime disposizioni sono imputati oneri sia di parte
corrente che in conto capitale: a tale proposito sarebbe opportuna una
precisazione in merito alle specifiche componenti ascrivibili a ciascuna delle
predette categorie.
Infine, in merito alla destinazione alla Società Expo delle somme revocate
relative alla riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, al fine di confermare la
neutralità delle disposizioni, andrebbe confermato che la dinamica per cassa
implicita nei nuovi utilizzi sia coerente con quella già scontata nei tendenziali in
relazione alle originarie finalità di spesa.
Articolo 6 (Interventi per il Giubileo)
Le norme dispongono quanto segue:
• è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con
priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle
periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l’anno 2015 e di 65
milioni di euro per l’anno 2016. Le risorse del Fondo non utilizzate alla
- 10 -
•
chiusura dell’esercizio 2015 sono utilizzate nell’esercizio successivo
(comma 1);
è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per
l’anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio
ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari
(comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
2015
2015
2016
2017
Indebitamento netto
2016
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
correnti e in
conto capitale
(Comma 1)
94
65
42
117
42
117
Maggiori spese
correnti
(Comma 2)
ferrovia San
Pietro
17
17
17
(Comma 2)
potenziamento
servizi sanitari
30
30
30
La relazione tecnica, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1, specifica che per l'istituzione del Fondo per la realizzazione degli
interventi giubilari, la spesa di 94 milioni di euro per il 2015 e 65 milioni di euro
per il 2016, comportando interventi anche di conto capitale, determina effetti su
fabbisogno e indebitamento per 42 milioni di euro nell'anno 2015 e in 117 milioni
di euro per l'anno 2016.
In merito al comma 2, la RT ricorda che la spesa è finalizzata all'incremento
dell'offerta del servizio ferroviario nazionale ed al potenziamento del sistema dei
servizi sanitari e che la stessa comporta effetti finanziari negativi sui saldi di
finanza pubblica pari a 47 milioni di euro per l'anno 2015.
La RT sottolinea che alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo
quanto disposto dal successivo articolo 17.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da
formulare essendo gli oneri configurati come limiti di spesa. Si osserva, tuttavia,
che alle disposizioni sono imputati oneri sia di parte corrente che in conto
capitale. A tale proposito sarebbe opportuna una precisazione in merito alle
specifiche componenti ascrivibili a ciascuna delle predette categorie, anche al
fine di verificare il relativo impatto sui saldi.
- 11 -
Articolo 7 (Presidio del territorio in occasione del Giubileo)
Le norme incrementano - a decorrere dal 16 novembre 2015 e fino al 30
giugno 2016 - il contingente di personale 2 delle FF.AA. impiegato in attività di
controllo del territorio fino a 1.500 unità 3 (comma 1) e a tal fine autorizzano la
spesa di euro 3.764.789 per il 2015 per il personale militare di cui al comma 74
dell’articolo 24 del DL n. 78/2009, nonché di euro 14.312.000 per il 2016 con
specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale militare di cui al
comma 74 e di euro 300.000 per il personale di polizia cui al comma 75,
dell’articolo 24, del DL n. 78/2009 (comma 2).
Per le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse allo
svolgimento del Giubileo, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e
agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il
dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente
per quattro anni, nella stessa sede di servizio 4 (comma 3). Con provvedimento
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza sono definite
le modalità attuative del comma 3 (comma 4).
Si rammenta che l’art. 1. commi 251 e 252 del DDL di stabilità 2016 (AC 3444) attualmente all’esame della Camera dei deputati - al fine di garantire la prosecuzione del
piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di
polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania (c.d.
“Operazione terra dei fuochi”) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2016, l’impiego di 4.800
unità di personale delle Forze armate limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed
obiettivi sensibili. A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 83.000.000 per il 2016,
con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui all’art. 24,
comma 74, del DL n.78/2009 e di euro 1.900.000 per il personale di polizia di cui all’art.
24, comma 75, del medesimo decreto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
2
3
4
Di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del DL n. 78/2015,
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del DL n. 92/2008. La
disposizione in parola, in particolare, prevede che: il personale militare impiegato venga posto a
disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto
interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza (comma 3).
La misura in riferimento vene disposta in deroga all’art. 55, comma 1, del DPR n. 335/1982 e
fatto salvo l’art. 88, ultimo comma, della legge n. 121/1981 disciplinanti, rispettivamente, i
trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato, nonché il trasferimento di sede di
appartenenti alla Polizia di Stato componenti delle segreterie dei sindacati polizia.
- 12 -
(milioni di euro)
Saldo netto da
finanziare
Fabbisogno
2015
2016
2017
2015
2016
1,6
3,9
0,0
1,6
2,1
10,4
0,0
2017
Indebitamento netto
2015
2016
3,9
1,6
3,9
2,1
10,4
2,1
10,4
1,0
5,1
1,0
5,1
2017
Maggiori spese correnti
Spese di funzionamento
(comma 2)
Spese di personale
(comma 2)
Maggiori entrate tributarie e
contributive
Spese di personale
Effetti fiscali
(comma 2)
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a garantire la
sicurezza durante lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e
comporta oneri per 3.764.789 euro per il 2015 e 14.312.000 euro nel 2016.
Per i profili di quantificazione del suddetto onere complessivo, relativo al
personale del comparto difesa si riportano a seguire tre tabelle riepilogative che
danno conto dell’incidenza delle spese di personale, di funzionamento ed una
tantum. Per gli elementi di dettaglio relativi a tali voci di spesa si rinvia al testo
della RT allegata all’AS 2145.
(euro)
Oneri impiego 700 militari fuori sede stanziale
Costo /mese
Oneri di personale
Oneri di funzionamento
Totale oneri
Costo
(dal 16 al 30 novembre
2015 15 giorni)
779.625
389.813
292.500
146.250
1.072.125
536.063
Oneri una tantum
217.375
Totale
1.072.125
753.438
(euro)
Oneri impiego 1.500 militari fuori sede stanziale
Costo /mese
Oneri di personale
1.670.625
Oneri di funzionamento
626.700
Totale oneri
Costo
(dal 1° al 31 dicembre
2015 31 giorni)
1.726.313
647.590
2.297.325
2.737.903
2.297.325
3.011.351
Oneri una tantum
637.448
Totale
- 13 -
(euro)
Oneri impiego 1.500 militari fuori sede stanziale
Costo /mese
Oneri di personale
Costo
(dal 1° gennaio al
30 giugno 2016
182 giorni)
1.670.625
Oneri di funzionamento
Totale oneri
10.135.125
626.700
3.801.980
2.297.325
13.937.105
2.297.325
14.012.000
Oneri una tantum
74.895
Totale
Il costo complessivo per l’impiego delle 3.000 unità (1.300+1.700) è pari ad euro 12.270.968
(7.272.838+4.998.130)
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che il maggior onere
complessivo risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa,
appare opportuno acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle
unità delle forze di polizia di cui si prevede complessivamente l’utilizzo, tenuto
conto che la relazione tecnica non riporta tali dati. Pur considerando che gli oneri
riferiti a tale personale dovrebbero risultare limitati a componenti indennitarie, si
rileva l’opportunità di acquisire dette informazioni, che risultano in genere
riportate nelle relazioni tecniche relative ad analoghi interventi concernenti
l’Operazione strade sicure.
5
Si rammenta che la relazione tecnica relativa al DL n. 7/2015 , con riguardo alla
proroga delle operazioni strade sicure e terra dei fuochi, disposta dall’art. 5 del medesimo
decreto, fornisce gli elementi di quantificazione relativi agli oneri d’impiego di complessivi
265 operatori delle Forze di polizia.
Articolo 7, comma 4-bis (Equiordinazione dei comparti sicurezza e
difesa)
Normativa vigente: L’articolo 1, della legge 244/2012 delega il Governo ad adottare
due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a) dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa compresa l'Arma dei carabinieri
limitatamente ai compiti militari; b) delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica; c) delle dotazioni
6
organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (comma 1). I
risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi e destinati alle finalità di cui
all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di
bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero
della difesa di cui al DL n. 95/2012 (comma 2). Dall'attuazione dei decreti legislativi non
5
6
Cfr. AC 2893 e la relativa Nota di verifica delle quantificazioni, n. 193 dell’11 marzo 2015.
In attuazione della delega prevista dal comma 1, è stato adottato il D.lgs. n. n. 7/2014 (revisione
in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle FF.AA.) e il D.lgs. n. 8/2014
(Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure
per la funzionalità della medesima amministrazione)
- 14 -
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può
adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi (comma 5). Le disposizioni della legge 244/2012 non si
applicano al Corpo delle capitanerie di porto (comma 7). L’articolo 4 della legge in
riferimento prevede, altresì, che le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del
processo di revisione dello strumento militare vengano destinate al riequilibrio dei
principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative
(comma 1, lett c). Viene, inoltre, demandato ad un decreto interministeriale
l’accertamento dei risparmi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario derivanti
dall’attuazione delle misure adottate. Le relative risorse, previa verifica dell’invarianza sui
saldi di finanza pubblica, dovranno affluire, mediante variazioni di bilancio, ai fondi, di
parte corrente e di conto capitale, di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento
militare. Alla ripartizione delle disponibilità dei tali fondi, fermo restando il divieto di
utilizzare le risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvederà
con decreto del Ministro della difesa (comma 1, lett. d). Alle disposizioni non sono ascritti
effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge in riferimento
evidenzia, altresì, che il provvedimento non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori
oneri e che, al contrario, consentirà di conseguire, al termine del processo di riforma,
significativi vantaggi per la finanza pubblica quantificabili solo a consuntivo.
La norma, introdotta durante l’esame in prima lettura al Senato, modifica l'art.
1 della legge n. 244/2012, recante delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, prevedendo che l’integrazione e la correzione dei
decreti legislativi adottati - prevista dal comma 5, della stessa disposizione possano essere adottate 7 al fine di conseguire un obiettivo ulteriore rispetto a
quelli già fissati a legislazione vigente.
In particolare, la norma introdotta prevede che una quota parte non superiore
al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente destinati 8 a legislazione vigente all’efficientemente dello strumento militare, al
netto di quelli finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato ai sensi
del DL n. 95/2012 - venga utilizzata per assicurare la sostanziale equiordinazione
dei comparti sicurezza e difesa.
A tale fine, anche tenuto conto dell’art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n.
350/2003, si prevede il rispetto dei princìpi di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 3,
della legge n. 216/1996, e dei criteri direttivi di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), n.1), della
legge n. 124/2015. Le disposizioni richiamate prevedono:
• l’autorizzazione di una spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006
finalizzata al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia (art. 3, comma 155, ultimo
periodo, della legge n. 350/2003);
• trai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega legislativa di cui alla
legge n. 216/1992, la definizione dei contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia, ai sensi della legge n. 121/1081, nonché del personale delle
7
8
Entro il 1° luglio 2017.
Dall’’articolo 4, comma 1, lett. c) e d) della legge 244/2012.
- 15 -
•
Forze armate (art. 2, comma 1, della legge n. 216/1996) e l’equiordinazione
dei compiti e dei connessi trattamenti economici con revisione di ruoli, gradi e
qualifiche con determinazione delle relative dotazioni organiche (art. 3,
comma 3, della legge n. 216/1996);
tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega legislativa di cui alla
legge n. 124/2015, la revisione della disciplina in materia di reclutamento,
stato giuridico e progressione in carriera, prevedendo l'eventuale unificazione,
soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la
rideterminazione delle relative dotazioni organiche (art. 8, comma 1, lett. a),
n.1), della legge n. 124/2015).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo approvato al
Senato, afferma che la disposizione, che si inserisce nel corpo normativo della
legge n. 244/2012, non comporta oneri e che, al fine di assicurare la neutralità
finanziaria dell’'intervento, questa prevede la possibilità di utilizzare, in aggiunta
ai fondi già stanziati dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n.
350/2003, previa verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente (ad esclusione di quelli
relativi a spese in conto capitale nonché di quelli riferiti alla riduzione del
personale civile) relativi principalmente alla riduzione del personale militare e nel
limite massimo del 50 per cento, conseguenti all’attuazione del processo di
revisione dello strumento militare, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), della
citata legge n. 244/2012.
Sul piano concettuale e attuativo, tale meccanismo di copertura finanziaria
degli oneri è perfettamente simmetrico a quello asseverato attraverso la delega
riservata alle Forze di polizia dall'art. 8, comma 1, lett. a), n.1, della legge n.
124/2015, consistente, anche in quel caso, nell'utilizzo, "previa verifica da parte
del della Ragioneria generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze
di polizia dall'attuazione ... " della prevista riorganizzazione.
In particolare, le richiamate disposizioni della legge n. 244/2012 prevedono
che le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello
strumento militare, delineato dai D.lgs. nn. 7 e 8 del 2012, accertate nel corso di
ciascun esercizio finanziario in relazione allo stato di attuazione delle misure di
ottimizzazione organizzativa e finanziaria, siano destinate, previa verifica
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, al riequilibrio dei principali settori di
spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative e in questo
senso l’intervento risulta in parte modificativo. Al riguardo la relazione evidenzia
che le RT a suo tempo poste a corredo dei citati decreti legislativi già
quantificano i risparmi di spesa, in termini previsionali.
- 16 -
In merito ai profili di quantificazione si osserva che la disposizione
disciplina le modalità di ripartizione dei risparmi derivanti dal processo di riforma
dello strumento militare (legge n. 212/2014 e relativi decreti legislativi) che a
normativa vigente sono in generale destinati - al netto di quelli finalizzati al
miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato ai sensi del DL n. 95/2012 – al suo
efficientamento. In particolare, si prevede che una quota parte dei suddetti
risparmi venga utilizzata per assicurare la sostanziale equiordinazione dei
comparti sicurezza e difesa. Pur rilevando che tali utilizzi sono subordinati alla
previa verifica dell’invarianza finanziaria, appare utile acquisire indicazioni
riguardo alle specifiche finalità di spesa nonché una conferma della coerenza tra
i risparmi in questione e la modulazione temporale delle spese cui gli stessi
saranno destinati.
Articolo 8 (Made in Italy)
9
Normativa vigente: l’art. 30 del DL n. 133/2014 prevede l’adozione di un Piano per
la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia e ne
elenca le specifica finalità. All'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane è affidata l'attuazione del piano
nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Si prevede, in particolare, il
rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in
particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
I suddetti contributi sono destinati, tra l’altro, all'acquisizione di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio,
progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.
Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di
coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, composto da
un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle
amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.
Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente
comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Agli interventi previsti dalla norma è destinata anche la dotazione del Fondo per
la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di
cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come determinata
nella Tabella C della legge di stabilità.
9
“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
- 17 -
La norma:
• dispone l’ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per il 2015
destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria
del Made in Italy di cui all’art. 30 del DL 133/2014 (comma 1);
• prevede che le risorse di cui al comma 1 siano destinate nella misura
di 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche
italiane di livello internazionale e nella misura di 8 milioni per la
realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più
rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding (comma 2);
• affida all’ICE, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, la
realizzazione delle misure di cui al comma 2 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
correnti
(Comma 1)
10
10
10
La relazione tecnica, ricorda che la disposizione prevede l'incremento di
ulteriori 10 milioni di euro per l' anno 2015, dello stanziamento per il Piano
straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all'art. 30 del D.L. n.
133/2014, ripartendolo tra le seguenti finalità:
• supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello
internazionale;
• realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti
e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da
formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto.
Articolo 9 (Revoca dei finanziamenti di interventi non attuati e
abrogazione procedure per aeroporti)
Le norme modificano l'articolo 3, del decreto legge n. 133/2014 che reca
norme per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili. In particolare, si
prevede che, ai fini della revoca dei finanziamenti assegnati secondo le tabelle
allegate ai decreti di finanziamento, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità
si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre
dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie (comma 1). Le
- 18 -
disposizioni descritte hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere
dall'esercizio finanziario 2014 e sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già
compiuti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 2).
Abrogando il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto legge n. 1/2012 si
stabilisce che gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali, di cui
all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge n. 78/2009, non sono più
considerati infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione si rende necessaria
poiché dall'origine l'articolo 3 del decreto legge n. 133/2014 presentava una
criticità procedurale ossia quella di prevedere l'immediata consegna dei lavori per
progetti finanziati a partire da annualità molto lontane temporalmente. La
relazione tecnica afferma anche che le norme hanno carattere procedurale e che
dalle stesse non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 10, commi 1 e 2 (Continuità territoriale della regione Sardegna)
Le norme attribuiscono alla Regione Sardegna 30 milioni di euro per l'anno
2015, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei
da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla
condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai
passeggeri non residenti. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le
entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Le spese effettuate
nel 2016 a valere sulle citate risorse attribuite nel 2015 sono escluse dai vincoli di
finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese in
conto e capitale
2016
2017
Fabbisogno
2015
30
2016
30
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
30
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta oneri, in termini
di saldo netto da finanziare per 30 milioni di euro per l'anno 2015. Poiché le
- 19 -
predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui
all’articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le spese
effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 sono escluse dai
vincoli di finanza pubblica, l'effetto sull'indebitamento netto è pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2016.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare nel
presupposto che le somme in questione, tenuto conto degli effetti scontati nel
prospetto riepilogativo, possano essere effettivamente spese interamente nel
2016. In proposito appare necessario una conferma.
Articolo 10, comma 2-ter (Continuità dei servizi ferroviari)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, sono adottate,
secondo quanto specificato nel tenore letterale delle stesse, al fine di non
compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza
rientranti nel perimetro del Servizio universale. A tal fine è stabilito che per l’anno
2016 i servizi ferroviari già oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.
continuano ad essere affidati alla medesima società. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. i corrispettivi a
carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto
contratto per gli anni 2015 e 2016.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.
La relazione tecnica evidenzia che il Contratto di servizio pubblico per il
trasporto ferroviario di passeggeri a media/lunga percorrenza 2009-2014
sottoscritto con Trenitalia ha proseguito i suoi effetti anche nel 2015. La
disposizione prevede che, anche per l’anno 2016, i servizi già oggetto del citato
contratto continuano ad essere affidati a Trenitalia.
Si autorizza, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere
alla citata società, per gli anni 2015 e 2016, le risorse allo scopo stanziate in
bilancio. Per il pagamento dei servizi resi le risorse sono stanziate in bilancio nel
capitolo 1542 del Ministero dell’economia e delle finanze ed ammontano a
242.922.703 euro. La norma non comporta, dunque, effetti negativi a carico del
bilancio dello stato essendo le risorse già previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare nel
presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, della conformità delle
disposizioni alla normativa europea.
- 20 -
Articolo 11, commi 1 e 2 (Spazi finanziari per interventi nel settore delle
linee metropolitane)
Le norme attribuiscono ai comuni, per l'esercizio finanziario 2015, spazi
finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.
Gli spazi sono assegnati agli enti che hanno effettuato pagamenti nell'anno
2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee
metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (comma 1).
L’ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
Maggiori spese in
conto e capitale
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
50
La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri, in termini di
indebitamento netto, pari a 50 mln di euro per l'anno 2015.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme producono effetti
sul solo fabbisogno probabilmente sulla base del fatto che – come si evince dal
tenore letterale della disposizione – si fa riferimento a pagamenti già effettuati.
Non appaiono peraltro evidenti le ragioni in base alle quali, in conseguenza dei
predetti pagamenti, non si siano contestualmente prodotti anche i relativi effetti
sull’indebitamento netto, tenuto conto che, in termini di competenza economica,
per la registrazione delle spese in conto capitale viene utilizzato un criterio di
cassa. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione.
Articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (Ripartizione delle risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto
merci su ferro)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 294, della legge n. 190/2014 ha stabilito che,
a partire dall'annualità 2015, le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel
settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro
annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che
provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario
delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto
dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
- 21 -
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si
applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è
determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente
contratto di programma - parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo
qui previsto e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. La
rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il
contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene
rinnovato.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, sostituiscono gli
ultimi due periodi dell’articolo 1, comma 294 della legge n. 190/2014 per definire,
per gli anni 2016 e 2017, le modalità di ripartizione delle risorse destinate agli
obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro.
E stabilito che le risorse sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per l'effettuazione di trasporti delle merci. La
predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati
dalle imprese ferroviarie. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono
destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo
alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera
infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a
treno/Km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla
modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale
ai treni/Km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
saranno disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al
presente comma.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno il fine di allineare la
procedura di erogazione del contributo a favore del servizio di trasporto merci
ferroviario a quanto previsto negli altri Paesi comunitari. La disposizione
consente la piena utilizzazione delle risorse stanziate in bilancio senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da
formulare.
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Articolo 12 (Interventi in materia di servizio civile nazionale)
La norma, al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio
civile nazionale, incrementa di 100 milioni di euro per il 2015 la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile 10, come rideterminata dalla tabella C della
legge di stabilità 2015.
La tabella C della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha fissato la dotazione
del Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - CAP. 2185) in euro 115.730.527 per il
2015, euro 113.427.302 per il 2016 ed euro 113.427.302 per il 2017.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
Maggiori spese correnti
2016
2017
100,0
Fabbisogno
2015
100,0
2016
2017
Indebitamento netto
2015
2016
2017
100,0
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare
essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto.
Articolo 13, comma 1 (Rifinanziamento per l’anno 2015 del Fondo sociale
per l’occupazione e la formazione)
Le norme dispongono che, per l’anno 2015, il Fondo sociale per occupazione
e formazione sia incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo
anno 2015, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica concernente le
complessive misure di salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico stabilito dall’articolo 24 del DL 201/2011 e per le quali la
certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. È
corrispondentemente ridotto per l’anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
10
Di cui all’art.19 della legge n. 230/1998.
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(milioni di euro)
Saldo netto da
finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
2017
Indebitamento netto
2015
2016
2017
Maggiori spese correnti
Rifinanziamento
Fondo
occupazione e formazione
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Minori spese correnti
Riduzione del Fondo ulteriori
interventi lavoratori
salvaguardati dalla riforma
pensionistica
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le economie di
cui al Fondo per ulteriori interventi nei confronti dei lavoratori salvaguardati dalla
riforma pensionistica sono state accertate sulla base del procedimento illustrato
in sede di RT riferita all’articolo 18 dell’AS 2111 (Legge di stabilità 2016) che ha
anticipato, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, le risultanze della
conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della L.
228/2012. È pertanto corrispondentemente ridotto per l’anno 2015 lo
stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro.
La disposizione, pertanto, risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in
esame prevedono una spesa limitata allo stanziamento previsto. Inoltre, la
rideterminazione della finalità di spesa è definita nell’ambito dell’esercizio 2015.
Appare tuttavia utile acquisire conferma circa l’effettiva spendibilità di tali risorse
nell’esercizio 2015, atteso che eventuali erogazioni nell’anno 2016
determinerebbero effetti negativi sui saldi di cassa riferiti a tale esercizio. Inoltre
andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’identico impatto prefigurato sui saldi
di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto che in via generale per
determinate categorie di ammortizzatori sociali, ai fini dell’iscrizione degli importi
sul saldo netto da finanziare, si tiene conto di un onere – non registrato sugli altri
due saldi – relativo alla contribuzione figurativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che alla copertura
degli oneri connessi al rifinanziamento per l’anno 2015 del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, in una misura pari a 400 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al
medesimo anno 2015, conseguenti all’attività di monitoraggio e verifica delle
misure di salvaguardia in favore dei lavoratori “esodati”. In ordine al quantum
degli importi dei risparmi accertati relativamente ai provvedimenti di salvaguardia,
valutando la presente disposizione unitamente alla lettera m) dell'articolo 17 (vedi
infra), si evince che gli stessi sono cifrati in complessivi 523,6 milioni di euro per
- 24 -
l’anno 2015. Al riguardo, si segnala che tale importo corrisponde, in effetti, alla
differenza riportata nella relazione tecnica al disegno di legge di stabilità per
l’anno 2016 (AS 2111) fra lo stanziamento recato dalla legge n. 228 del 2012
(2.395 milioni di euro complessivi per il 2015) e le somme effettivamente
utilizzate secondo la citata procedura di accertamento (1.871,4 milioni di euro).
Articolo 13, comma 1-bis (Interventi per i lavoratori socialmente utili)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, autorizzano, a titolo di
compartecipazione dello Stato, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, al
fine di completare le procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,
della L. 147/2013, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016,
alle quali sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di
lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante destinazione, per il medesimo anno, delle risorse stanziate sul Fondo
per l’occupazione, relativamente alla quota finalizzata alla stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il
lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali UE, di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006.
L'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006 specifica che la
finalizzazione in esame è pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2008.
L’articolo 1, comma 207, terzo periodo della L. 147/2013 specifica altresì che le
risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della
L. 147/2013, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli
enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a
tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di
pubblica utilità, e i lavoratori titolari di trattamento di integrazione al reddito, di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un
percorso di inserimento lavorativo.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte durante l’esame
al Senato.
La relazione tecnica conferma che la disposizione reca un onere pari a 50
milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di contributo dello Stato alla fase di
completamento entro il 31 dicembre 2016 delle procedure di stabilizzazione, alle
quali sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori
impegnati in attività socialmente utili. All'onere si provvede mediante utilizzo delle
risorse preordinate per tale finalità autorizzate dall'articolo 1, comma 1156, lettera
g-bis), della L. 296/2006.
- 25 -
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da
formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire conferma dal
Governo – che la spesa effettiva da sostenere a fronte delle assunzioni con
contratto a tempo determinato sia limitata al solo esercizio 2016.
Articolo 14 (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)
Le norme, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi
di edilizia residenziale pubblica, autorizzano la spesa di 25 milioni di euro per
l’anno 2015 da ripartire sulla base del programma di recupero e di
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 11.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
in conto capitale
Edilizia
residenziale
pubblica
25,0
15,0
10,0
15,0
10,0
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le
disposizioni prevedono oneri limitati all’autorizzazione di spesa prevista. Sul
punto non vi sono osservazioni da formulare.
Si rileva altresì che il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in
esame effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto con riferimento
all’esercizio in corso, prevedendo effetti suddivisi nelle due annualità 2016 e
2017. Atteso che tale tempistica è presumibilmente dovuta alla natura di parte
capitale degli oneri in questione, sarebbe peraltro utile acquisire elementi in
merito alla dinamica di spesa sottostante l’utilizzo delle risorse in questione.
Articolo 15 (Realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane)
La norma:
• istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
11
Ai sensi dell’articolo 4 del DL 47/2014.
- 26 -
•
•
ministri, il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al CONI. A tal fine è
autorizzata la spesa complessiva di 100 mln di euro nel triennio 20152017, di cui 20 mln nel 2015, 50 mln nel 2016 e 30 mln nel 2017
(comma 1);
affida al CONI il compito di presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'approvazione, un piano riguardante i primi interventi
urgenti e il piano pluriennale degli interventi, che può essere
rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Per la predisposizione
e attuazione del piano pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in
materia (comma 3);
prevede la possibilità di utilizzare le procedure amministrative
semplificate stabilite all'articolo 1, comma 304, della legge n. 147 del
2013 per la realizzazione degli interventi del Piano pluriennale (comma
5).
L'art. 1, commi 304-305, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha
introdotto
una
procedura
semplificata
per
la
realizzazione
e
l'ammodernamento degli impianti sportivi. La procedura inizia con la
presentazione al comune di uno studio di fattibilità, completo di un piano
economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o
società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente. Il comune convoca
una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di
dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico
interesse della proposta. Nel caso di esito positivo della fase preliminare, il
soggetto proponente presenta il progetto definitivo al comune. Il comune
convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla
presentazione del progetto;
•
•
stabilisce che, al di fuori degli interventi previsti dal Piano pluriennale
degli interventi, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro
possono presentare agli Enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto
sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto
preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economicofinanziaria
per
la
rigenerazione,
la
riqualificazione
e
l'ammodernamento e per la successiva gestione. Se gli Enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione
gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una
durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e
comunque non inferiore a 5 anni (comma 6);
prevede la possibilità per le associazioni sportive o le società sportive
che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico di aderire alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
- 27 -
•
fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto (comma 7);
dispone che, per gli interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano pluriennale
degli interventi, il Comune possa deliberare l'individuazione degli
interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per
l'applicazione delle misure di agevolazione della partecipazione delle
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio di cui
all'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014. Tali agevolazioni
possono consistere in una riduzione ovvero un'esenzione di tributi
locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti (comma
8).
L’articolo 24 del D.L. 133/2014 prevede che i comuni possano definire, in
relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni
per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di
valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, con finalità di interesse
generale, di aree e beni immobili inutilizzati. A tal fine, l'ente locale può
deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi
locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in
ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e
per attività individuate dai comuni e le agevolazioni vengono concesse
prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
2015
2016
2017
Fabbisogno
2015
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
in conto capitale
(Comma 1)
20
50
30
20
40
40
20
40
40
La relazione tecnica ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 100
milioni di euro complessivi nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50
milioni per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, per realizzare interventi di
potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della
relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane. La RT sottolinea
che le risorse confluiscono in un Fondo costituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito ai profili di quantificazione, sarebbero opportuni chiarimenti in
relazione alla possibilità per il CONI, prevista dal comma 3, di avvalersi di
- 28 -
personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni per la
predisposizione e attuazione del piano pluriennale. A tale proposito andrebbe
precisato se da tale previsione possano discendere oneri per le amministrazioni
interessate ovvero se tali adempimenti possano essere comunque espletati con
le risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alla facoltà concessa ai Comuni di applicare misure di
agevolazione per gli interventi di rigenerazione, ammodernamento e
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano pluriennale degli
interventi, andrebbe comunque confermato che tali agevolazioni, rientrando nella
facoltà degli enti, potranno essere concesse dai comuni soltanto nel limite delle
risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli dei vincoli previsti dalla vigente
normativa in materia di patto di stabilità interno.
Articolo 16 (Misure urgenti per il cinema)
Normativa vigente: l’articolo 8 del D.L. 91/2013 ha reso permanenti, dal 1° gennaio
2014, i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico
previsti dall’art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337 della legge finanziaria 2008 (L.
244/2007) e li ha estesi - dalla medesima data - ai produttori indipendenti di opere
audiovisive.
Il comma 3 prevede che il beneficio sia concesso nel limite massimo complessivo di
spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere
12
dall'anno 2015 .
La norma aumenta da 115 a 140 milioni di euro - per il solo esercizio
finanziario 2015 - il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del
credito d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica.
12
Si segnala che su tale materia intervengono anche i commi 178-180 dell’articolo 1 dell’Atto
Camera n. 3444. In particolare, il comma 179 incrementa l’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 8 del DL n. 91 del 2013 da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
- 29 -
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
2015
2015
2016
2017
2016
Indebitamento netto
2017
2015
2016
2017
Maggiori spese
in conto capitale
Comma 1
25
25
25
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione e a far
presente che ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l' anno 2015, si
provvede ai sensi del successivo articolo 17.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da
formulare.
Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)
La norma reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto - ad
esclusione di quelli di cui all’articolo 13 del decreto medesimo complessivamente pari a 765,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 129,3 milioni di
euro per l’anno 2016 e a 30 milioni di euro per l’anno 2017.
In merito ai profili di copertura si fa presente che agli oneri si provvede
attraverso le seguenti modalità:
a) riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, in una misura pari a
483,8 milioni di euro per l’anno 2015. In proposito, in considerazione
dell’imminente chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, appare opportuno
acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità di
conseguire i risparmi sopra indicati e la neutralità del predetto intervento rispetto
alla corretta funzionalità delle amministrazioni interessate;
b) utilizzo, per una quota pari a 6 milioni di euro per l’anno 2015, delle
maggiori entrate generate dall’ampliamento dell’ambito di operatività della
cosiddetta Robin Hood Tax destinate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge n. 69 del 2013, alla riduzione della componente A2 della tariffa
elettrica. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del
Governo circa la compatibilità della nuova destinazione delle risorse rispetto alle
finalità originariamente previste dalla norma sottoposta;
c) riduzione, per un importo pari a 27,8 milioni di euro per il 2015,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge n.
222 del 1985, concernente la quota dell’8 per mille dell’IRPEF destinata alla
diretta gestione statale (cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze). In proposito, si rammenta che la suddetta
- 30 -
autorizzazione di spesa è già stata fatta oggetto di ripetute riduzioni per finalità di
copertura ad opera di successivi provvedimenti legislativi;
d) riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro per l’anno 2015, della
dotazione del Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori
occorrenze per l’attuazione del federalismo amministrativo (cap. 2856 del
Ministero dell’economia e delle finanze);
e) riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l’anno 2015, del Fondo per
l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla
pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 41, comma sexiesdecies, del
decreto-legge n. 207 del 2008, in favore delle regioni a statuto ordinario
confinanti con l’Austria (cap. 2864 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze). In proposito, appare opportuno acquisire una
conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza delle occorrenti
risorse finanziarie sul citato stanziamento di bilancio;
f) utilizzo, per un importo pari a 5 milioni di euro, dei contributi in favore delle
imprese armatoriali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 38, secondo
periodo, della legge n. 147 del 2013 (cap. 1800 dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture). In proposito, appare opportuno acquisire una
conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza delle occorrenti
risorse finanziarie sul citato stanziamento di bilancio;
g) ed h) riduzione dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale relativi
ad una pluralità di accantonamenti concernenti singoli Ministeri, articolata
secondo un profilo temporale degli oneri compreso nel triennio 2015-2017. In
proposito, si osserva che gli accantonamenti di parte corrente o di conto capitale
richiamati dalla disposizione in esame, sebbene privi di una specifica voce
programmatica, recano comunque le necessarie disponibilità;
i) riduzione, per un importo pari a 45 milioni di euro per l’anno 2016, della
dotazione del Fondo relativo alle esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), istituito ai sensi
dell’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare
opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza delle
disponibilità in parola, non vincolate da impegni già perfezionati o in via di
perfezionamento;
l) utilizzo, per un importo pari a 7,9 milioni di euro per il 2015, delle risorse
previste per le sovvenzioni alla regione Campania per la continuità territoriale, ai
sensi dell’articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 135 del 2009.
Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l’effettiva
sussistenza delle disponibilità in parola nonché in merito al fatto che il loro
utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere
sulle risorse medesime;
- 31 -
m) utilizzo, in una misura pari a 123,6 milioni di euro per l’anno 2015, delle
ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, conseguenti
all’attività di monitoraggio e verifica delle misure di salvaguardia in favore dei
lavoratori “esodati”;
n) riduzione, in misura pari a 0,5 milioni di euro per il 2015 e a 1,9 milioni di
euro per il 2016, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze). In proposito, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza
delle risorse occorrenti, assicurando altresì che l’utilizzo delle predette risorse
non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a
valere sulle medesime disponibilità.
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