FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Loro sedi
Milano, 11 Settembre 2006
AP/fb
Circolare IND n. 189/06
OGGETTO: 1) CCNL 10 maggio 2006 per gli addetti all’industria chimica,
chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori
ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL - Sottoscrizione della
stesura contrattuale definitiva.
2)Apprendistato professionalizzante - Sottoscrizione linee
guida.
Informiamo che lo scorso 4 settembre si è svolto un incontro tra
Federchimica, Farmindustria e Organizzazioni Sindacali nell’ambito del quale
sono state sostanzialmente affrontate tre tematiche:
1. la stesura definitiva del CCNL 10 maggio 2006,
2. la definizione di linee guida che agevolino l’applicazione a livello aziendale
delle norme contrattuali e di legge in materia di apprendistato
professionalizzante,
3. la definizione delle priorità e del relativo calendario di lavoro per dare
seguito agli impegni sottoscritti con l’ultimo rinnovo contrattuale, in
particolare relativamente:
- alle linee guida per facilitare e orientare la stipula di accordi aziendali in
deroga alle norme nazionali (nuovo articolo 18 del CCNL),
- alla operatività dell’Organismo Bilaterale Chimico per la formazione
(OBC),
- alla costituzione e all’avvio dei lavori della Commissione bilaterale per la
revisione del sistema di inquadramento,
- agli aspetti connessi con sicurezza salute e ambiente sui quali, con
l’obiettivo di agevolare a livello aziendale il raggiungimento di modalità
operative di tipo partecipativo, è già attivo un gruppo di lavoro impegnato
nella definizione di linee guida sui ruoli dei soggetti che in impresa si
occupano di questi temi.
Per quanto riguarda il precedente punto 3. ci riserviamo quindi di tenerVi
aggiornati sugli sviluppi che avranno gli incontri calendarizzati e forniamo di
seguito le necessarie informazioni sui precedenti punti 1. e 2.
./.
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2.
1. Stesura definitiva del CCNL 10 maggio 2006
Riservandoci di fornire quanto prima le necessarie indicazioni
per la
prenotazione e successivo acquisto del testo a stampa del CCNL (sia per
quello ad uso delle Direzioni aziendali sia per quello da distribuire ai lavoratori)
evidenziamo di seguito gli aspetti salienti della stesura contrattuale nell’ambito
della quale si è provveduto ad integrare nel testo del CCNL:
- l’Accordo di rinnovo contrattuale di secondo biennio (17 dicembre 2003)
- l’Accordo nazionale in materia di mercato del lavoro e orario di lavoro (28
maggio 2004)
- l’Accordo di rinnovo quadriennale del CCNL (10 maggio 2006).
Per quanto riguarda la struttura del testo contrattuale segnaliamo quanto segue.
Nell’ambito del capitolo I:
ƒ lo scambio di collocazione tra le parti dedicate a formazione e FASCHIM,
ƒ l’inserimento della parte VIII (impegni tra le Parti per il settore Fibre) al
posto della precedente Parte VIII (impegni tra le Parti) che, come già
convenuto in sede di rinnovo contrattuale, è stata soppressa (in quanto
ripresa nell’ambito del nuovo art.18).
Nell’ambito dell’articolato del CCNL:
ƒ l’accorpamento dei precedenti articoli 6 (Passaggio di mansioni) e 7
(Passaggio di qualifica) in un unico articolo (attuale articolo 6) con
contestuale inserimento del nuovo articolo 7 (Modalità per la
ricollocazione dei lavoratori inidonei),
ƒ
l’inserimento del nuovo articolo 18 (CCNL e contrattazione aziendale).
Per evitare la completa rinumerazione dei successivi articoli si è
provveduto ad accorpare in un unico articolo (ora art. 20) i vecchi articoli
19 (Retribuzione oraria e giornaliera) e 20 (Corresponsione della
retribuzione). Il vecchio articolo 18 (Premio di partecipazione è ora
diventato articolo 19.
Per una più agevole valutazione delle innovazioni di cui sopra riportiamo in
allegato il nuovo indice generale.
Nel merito del testo contrattuale, prescindendo da innovazioni di tipo puramente
formale, ci limitiamo a segnalare quanto segue:
- nell’intero articolato contrattuale le sigle sindacali sono state sostituite
con la dizione “Organizzazioni sindacali stipulanti” ad eccezione della
disposizione di cui al punto 6 dell’articolo 58 in relazione alla quale è stato
mantenuto per le organizzazioni Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil lo
specifico monte ore annuo di mezz’ora per ogni dipendente in forza,
./.
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3.
- alla Parte V - Le Parti si sono riservate di effettuare in tempi brevi alcuni
necessari chiarimenti su aspetti attinenti la corretta definizione della nuova
norma relativa alla realizzazione della copertura assicurativa in caso di
premorienza (naturalmente ferma restando la quantità economica già
contrattualmente definita),
- all’articolo 1 (Assunzione) – In relazione alle nuove norme legislative che
non prevedono più il libretto di lavoro è stato rivista la lista della
documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, considerata l’abrogazione della disciplina legislativa in materia di
obbligo di riserva (articolo 25 comma 1 legge 223/91), la corrispondente
regolamentazione contrattuale è stata soppressa. Per una agevole
valutazione delle novità riportiamo in allegato il testo del nuovo articolo 1,
- all’articolo 3 – In relazione alle norme programmatiche sottoscritte, che
forniscono indicazioni temporali per l’utilizzo in capo allo stesso lavoratore di
contratti a tempo determinato (nell’ambito del rinnovo il punto 1 della
premessa dell’articolo 3 e il terzo alinea della parte dell’articolo 3 in materia
di somministrazione di lavoro a tempo determinato), allo scopo di chiarire
ulteriormente la reale volontà delle Parti - è stato definito il seguente
chiarimento a verbale all’articolo 3: “In relazione alle innovazioni apportate
con il rinnovo contrattuale al primo alinea del punto 1 della premessa e al
secondo comma della lettera D, le Parti richiamano la completa applicazione
delle norme di legge in materia e in particolare di quelle relative alle
motivazioni per l’apposizione del termine e alle possibilità di proroga”.
- all’articolo 5 (Cumulo e mobilità delle mansioni nell’ambito della categoria)
e al nuovo articolo 7 (Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei)
– In relazione alla necessità di consenso del lavoratore sia per il passaggio
alla qualifica impiegatizia o a quella operaia sia per l’inquadramento in
categorie inferiori è stato chiarito che tale consenso deve essere
formalmente espresso.
- all’articolo 9 (Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno,
festivo e a turni) – Sono state inserite le nuove tabelle delle maggiorazioni
coerenti con le innovazioni apportate col rinnovo di secondo biennio e da noi
già a suo tempo inviate (Cfr. Circolare IND n. 277/04). Inoltre, in
considerazione della soppressione dell’obbligo legislativo della mezz’ora di
riposo per le lavoratrici addette a turni, il richiamo contrattuale a tale norma
è stato soppresso.
./.
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4.
- articoli 50 (Provvedimenti disciplinari), 51 (Ammonizioni scritte, multe e
sospensioni), 52 (Licenziamento per mancanze) – In considerazione degli
obblighi di affissione delle norme disciplinari previsti all’articolo 7 della legge
300/70 e delle innovazioni apportate con l’ultimo rinnovo (inserimento della
nuova lettera k) all’articolo 51 e richiamo della stessa nella lettera l) del
successivo articolo 52) riportiamo in allegato i nuovi articoli contrattuali.
2. Apprendistato professionalizzante: linee guida
Per agevolare la corretta applicazione a livello aziendale delle norme in materia
di apprendistato professionalizzante, riguardo alle quali abbiamo già fornito
puntuali indicazioni con la nostra circolare IND n. 143/06 illustrativa del rinnovo
contrattuale, le Parti hanno ritenuto opportuno condividere linee guida in
materia di:
- piano formativo individuale,
- attestazione dell’attività formativa.
Riportiamo in allegato le linee guida sottoscritte (nella versione FilcemCgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil) e le nostre indicazioni relative.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Benedetti
(originale firmato presso la segreteria)
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