Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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Periodico di aggiornamento per le normative fiscali e tecniche.
In questo numero:
COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA di importo non
inferiore a €. 3.000,00
SE LA RESPONSABILITA’ E’ DEL PROFESSIONISTA, POSSIBILE
L’INAPPLICABILITA’ DELLE SANZIONI
B2B / WEB SERVICE: un servizio che ti facilita la vita
PROGETTAZIONE IMPIANTI: chiarezza normativa
TRATTAMENTO DELL’ACQUA OBBLIGATORIO?
UNI EN 1092-1/2007: OCCHIO ALLA FLANGIA!
TUBAZIONI DI SCARICO ad innesto fono-isolante
Contributi alle imprese
1
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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Con la pubblicazione del Provvedimento 22.12.2010,
l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità operative per il
nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non
inferiore a € 3.000.
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Il nuovo obbligo di comunicazione interessa tutti i soggetti passivi IVA che effettuano
operazioni rilevanti ai fini IVA.
C
CO
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Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e
ricevute, i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di
importo pari o superiore a € 3.000
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della
fattura e, quindi, documentare con ricevuta o scontrino fiscale, il limite è elevato a €.3.600
inclusa l’imposta.
La soglia limite è quindi parametrata alla modalità di documentazione del corrispettivo:
-
€ 3.000, al netto dell’imposta, per le operazioni documentate da fattura;
-
€ 3.600, al lordo dell’imposta, per le operazioni documentate da scontrino o
ricevuta fiscale.
Nel caso di più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, va considerato
l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la
corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata quando i
2
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare sono di importo pari o superiore a
€ 3.000.
L’adempimento interessa anche le operazioni non imponibili ed esenti.
O
Oppeerraazziioonnii eesscclluussee
Sono escluse dalla comunicazione:
-
le importazioni;
-
le esportazioni ex art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/1972;
-
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, registrate o soggette
a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi “black list”
le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art.
-
7, DPR 605/1973 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia,
contratti di assicurazione).
Infatti, queste operazioni sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
P
Peerriiooddoo ttrraannssiittoorriioo
In fase di prima applicazione dell’adempimento, restano escluse dalla comunicazione le
operazioni rilevanti ai fini IVA documentate con ricevuta o scontrino fiscale, effettuate fino
al 30.4.2011. Dunque, vanno comunicate:
Al fine di garantire la graduale introduzione del nuovo obbligo di comunicazione, è stato
inoltre previsto che, per il periodo d’imposta 2010, la soglia di € 3.000 è innalzata a €
25.000.
G
Gllii eelleem
meennttii ddaa iinnddiiccaarree nneelllaa ccoom
muunniiccaazziioonnee
Nella comunicazione devono essere riportati I seguenti dati:
1) anno di riferimento;
2) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o
committente;
3) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
-
cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone
fisiche;
3
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
-
denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle
persone fisiche;
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica,
devono essere indicati anche gli elementi previsti con riferimento alle persone
fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza.
4) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente al cedente o prestatore, secondo
quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l’IVA applicata o l’indicazione
che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
Dunque, l’acquirente o committente è tenuto a comunicare i propri dati identificativi
(partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti) al
cedente o prestatore.
TTeerrm
miinnii ee m
mooddaalliittàà ddii pprreesseennttaazziioonnee
La comunicazione va presentata, esclusivamente in via telematica (Entratel o Fisconline),
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
LLee ssaannzziioonnii
In caso di omessa presentazione della comunicazione o di comunicazione con dati
incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 ex
art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997.
(Fonte Integra on line)
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È prorogata al 31.12.2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.
4
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 2011 i crediti non prescritti, certi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, Enti
Locali (es. comuni e province), Enti del SSN (es. Asl) per somministrazione, forniture ed
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
(es. debiti con l’Erario).
Nonostante la nuova procedura di compensazione sia applicabile a partire dal 1° gennaio
2011, ad oggi non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi che ne consentono
l’utilizzo.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sui prossimi numeri del nostro notiziario.
Per maggiori approfondimenti scarica dal nostro sito www.acquatica.net il notiziario di
ottobre 2010.
Padova, sequestrati 38mila rubinetti tossici - Merce made in China stoccata in
due magazzini, dalle analisi valori altamente pericolosi per la salute
PADOVA - La Guardia di finanza di Padova ha portato a termine il sequestro di 38 mila
tra rubinetti, soffioni per doccia e raccorderie potenzialmente tossici e cancerogeni,
stoccati in due magazzini nel padovano. La merce made in China, tutta contraffatta e
proveniente dallo stesso Paese asiatico, è stata analizzata dal Dipartimento di medicina
ambientale e sanità pubblica dell’Università di Padova, rivelando valori di piombo, cromo
e nichel ben superiori alle soglie tollerate dalla legge, gravemente tossici per l’uomo.
Anche l’ulteriore perizia, eseguita dagli esperti del Dipartimento di Processi chimici
dell’ingegneria dello stesso Ateneo, ha certificato che i campioni esaminati, realizzati con
criteri non rispondenti alle norme tecniche riconosciute a livello nazionale ed
internazionale, reagissero al contatto con l’acqua potabile con modalità altamente
pericolose, nel lungo periodo, per la salute umana.
Negli stessi capannoni sono stati inoltre trovati e sequestrati altri 50.000 prodotti e utensili
privi o recanti il marchio Ce falso nonchè 3700 metri di cavo elettrico sprovvisto di
certificazione di sicurezza. L’imprenditore cinese, titolare di entrambi i depositi e peraltro
evasore totale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto responsabile dei reati
di contraffazione e adulterazione di acque o sostanze alimentari e delitti contro la salute
pubblica, con una pena che oscilla tra i 3 e i 10 anni di reclusione.
(Ansa) - 11 febbraio 2011
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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ll’’iinnaapppplliiccaabbiilliittàà ddeellllee ssaannzziioonnii
E’ consuetudine incaricare il proprio consulente
di redigere e presentare la dichiarazione dei
redditi. A volte, lo si incarica anche di provvedere
al versamento delle imposte.
Forse a qualcuno sarà capitato che il consulente
abbia dimenticato di effettuare la presentazione
della dichiarazione o il versamento delle imposte. Questa dimenticanza ovviamente
provoca importanti ripercussioni fino ad arrivare all’accertamento e l’addebito di sanzioni
molto onerose. Cosa fare?
La Legge 423 del 11/10/1995 dispone la sospensione delle sanzioni e delle soprattasse
nei confronti dei contribuente che ne è stato colpito in conseguenza della condotta illecita
di professionisti iscritti in albi e in dipendenza del loro mandato.
Questa Legge stabilisce una procedura precisa per ottenere tale sospensione. Infatti il
contribuente deve:
1) presentare denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del professionista a cui era
stato conferito l’incarico,
2) richiedere
la
sospensione
delle
sanzioni
presentando
un’apposita
istanza
all’Amministrazione finanziaria con allegata copia della denuncia presentata,
3) effettuare il pagamento dell’imposta ancora dovuta,
4) dimostrare di aver corrisposto al professionista le somme necessarie ad effettuare il
versamento dell’imposta.
Quando la condanna sarà diventata definitiva, l’Amministrazione finanziaria porrà le
sanzioni in carico al professionista e provvederà allo sgravio nei confronti del
contribuente.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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Da qualche mese Acquatica Spa ha messo a disposizione dei propri clienti il nuovo
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Dal nostro sito www.acquatica.net i clienti possono utilizzare questo servizio
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predisporre una offerta
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di apertura dei nostri punti vendita
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per l’attivazione del servizio è necessario richiedere le
credenziali d’accesso presso uno dei punti vendita di Acquatica spa e D.P. srl. Una volta
ricevuta la password, il servizio è utilizzabile immediatamente.
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI PRESSO LE NOSTRE FILIALI
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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A settembre 2010 l’ABI Associazione Bresciana Installatori nel suo periodico ABI notizie n°8
pubblicava un articolo sulla PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI richiamando il Decreto 22
gennaio 2008, n. 37 (che ha sostituito la legge 46/90) spiegandone i contenuti.
Per chiarire i dubbi interpretativi inerenti gli obblighi di Progettazione Impiantistica che il Decreto
n.37 origina, si è instaurato un serio confronto intellettuale, senza pregiudizi o ragionamenti di
parte, con i tecnici dell’ABI per riuscire a giungere alla risoluzione del successivo quesito:
In quali casi il responsabile tecnico della Ditta può realmente produrre il progetto dell’impianto
che ha realizzato?
L’Abi dopo aver interpellato luminari della progettazione e soci ANTA (Associazione Nazionale
Termotecnici e Aerotecnici) produceva dei quesiti che trovavano risposta sulla rivista RCI
(Riscaldamento Condizionamento Idronica) di dicembre 2010 una delle riviste autorevoli del
settore.
Di seguito viene portata una sintesi della risposta dell’articolo scritto da Vittorio Bearzi.
La legge 10/91
L’articolo 25 definisce l’ambito di applicazione
ove afferma: “sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici
pubblici
e
privati
qualunque
ne
sia
la
destinazione d’uso”.
L’articolo 26 della 10/91, al terzo comma,
specifica che “edifici pubblici e privati qualunque
ne sia la destinazioni d’uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica” e che “sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in
opera e dell’esercizio,
Che si tratti di ristrutturazione o di impianti nuovi
è la legge 10 del 1991 a definire l’obbligo di
progettazione da parte di un professionista
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
iscritto negli appositi albi, anzi è proprio la progettazione a legare intimamente l’impianto
all’involucro edilizio, il che non può realizzarsi nel caso di progetto d’impianto consegnato a lavori
ultimati.
Per chiudere questa parte fondamentale, ecco i dettati della legge all’articolo 28:
“il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli art. 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che
ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma precedente non siano state
presentate al comune prima dell’inizio dei lavori il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all’art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento”.
Come si vede non vi è alcun limite di potenzialità e dunque l’obbligo di progettazione preliminare
persiste in ogni possibile caso, qualsiasi sia il combustibile adottato e la dimensione dell’impianto.
Impianti di riscaldamento con gruppi termici a gas: il D.P.R. 59/09
-
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all’art. 4, primo comma, lettere a) e b), del
decreto legislative 192/2005”
L’articolo 4 dello stesso D.P.R. 59/2009 fissa i criteri generali delle prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti e, fra questi, al comma 5,
sì acquisisce che “per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d’uso all’articolo 3 del D.P.R. 412/1993, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di
impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all’art. 3, secondo comma, lettera c),
numeri 2) e 3), del decreto legislativo 192/2005, sì procede al calcolo del rendimento globale
medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite
riportato al punto 5 dell’allegato C al citato decreto legislativo (legge 10/91 s.m.i.)
Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kVV è fatto
obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’art. 8, primo comma, del suddetto decreto
legislativo, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli
interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i
possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, in
base alla quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare”.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Impianti di riscaldamento con gruppi termici a gas: il D.M. 37/08
Appurato l’obbligo di progettazione degli impianti di riscaldamento, parte preminente del progetto
per il comportamento energetico dell’edificio-impianto, si può ritornare al D.M. 37/2008 che
riordina le disposizioni in materia di attività di installazione impianti all’interno degli edifici.
L’articolo 5 tratta della progettazione per l’installazione, l’ampliamento e la trasformazione degli
impianti, per i quali va redatto un progetto. In questo stesso articolo è richiamata l’osservanza di
normative più rigorose in materia di progettazione, normative che per gli impianti cui al punto c)
sono appunto quelle trascritte ai paragrafi precedenti discendenti dal Piano Energetico Nazionale,
dalla legge 10/91 e dai decreti che si sono susseguiti per il riscaldamento degli ambienti, o
climatizzazione invernale che dir si voglia.
Il progetto va sempre redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta.
Va da sé che il progetto dell’impianto di riscaldamento viene inteso come un tutt’uno
comprendente l’impianto di combustione, iI quale ne risulta la parte principale sia per gli effetti sul
risparmio energetico e sul rispetto dell’ambiente, di cui si occupa il quadro normativo discendente
dalla legge 10/91, sia per la sicurezza della combustione e dei suoi effetti.
lmpianti dì climatizzazione estiva con gruppi termici a gas: il D.M. 37/08
Le prescrizioni dell’articolo 5 del decreto 37/2008 riguardano anche gli impianti di climatizzazione
ed è precisato che “il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche - per tutte
le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 46,5kW (40.000 frigorie/ora)”.
Chiaramente il responsabile tecnico d’impresa potrà assumere la progettazione dell’impianto di
climatizzazione in tutti gli atri casi, cioè quando si tratti di impianti aventi potenzialità frigorifera
inferiore ai 46,5kW.
La progettazione di cui sopra dovrà attenersi alle prescrizioni del decreto legislativo 192/2005 per
il rispetto dell’articolo 4, adottando le
norme tecniche nazionali, definite nel
contesto delle norme EN a supporto
della direttiva 2002/91/CE, applicando
pertanto le regole della UNl/TS 11300
“Prestazioni energetiche degli edifici Parte
1”
“determinazione
che
del
concerne
la
fabbisogno
di
energia termica dell’edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale”
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
ovvero dovrà essere prodotta documentazione identica ad un progetto prodotto da un tecnico
iscritto agli albo di competenza.
Impianti a gas in generale
Avendo escluso tutti gli impianti di riscaldamento perché soggetti ad altre regole come specificato
dal comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 37/2008, il responsabile tecnico di un’impresa installatrice
può provvedere al deposito del progetto in allegato alla dichiarazione di conformità soltanto per
impianti con portata termica pari o inferiore ai 50 kW limitatamente all’alimentazione di
apparecchi, per esempio di cottura, scaldabagni, asciugabiancheria e altri.
Dal nostro sito www.acquatica.net è possibile scaricare l’articolo completo pubblicato dall’ABI ed
il quesito con la risposta integrale di RCI.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, legge 10/91, decreto legislativo 192/2005, D.PR. 59/2009
c
impianti di riscaldamento, di
climatizzazione,
di
condizionamento
e
di
refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei
locali;
Impianti
di
Riscaldamento,
nuova
installazione,
ristrutturazione, o ampliamento
Solo sostituzione generatore
termico fino a 35 Kw
Sostituzione generatore termico
oltre I 35 kW fino ai 100 kW
esclusi
Sostituzione generatore termico
oltre i 100 kW
Sostituzione generatore termico
oltre i 115.6 kW
Impianti
di
climatizzazione
estiva fino ai 46.5 kW (40.000
Frig./h)
d
impianti idrici e sanitari
qualsiasi natura o specie;
di
e impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;
g impianti
antincendio.
di
protezione
Impianti
di
climatizzazione
estiva oltre i 46.5 kW (40.000
Frig./h)
Obbligo di produrre il progetto
secondo la norma Uni 9182
(obbligo richiesto dalla stessa
norma)
Impianti a gas in generale (piani
cottura,
scaldaacqua,
asciugatrici ecc.) Fino a 50 kW
escluso impianti gas a
servizio degli impianti di
riscaldamento
Impianti a gas in generale (piani
cottura,
scaldaacqua,
asciugatrici ecc.) Oltre a 50
kW.
Impianti gas a servizio degli
impianti di riscaldamento
senza limiti di potenza
Impianti dotati di canne fumarie
collettive ramificate, compreso
impianto di riscaldamento ad
esso servito
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Responsabile tecnico della ditta o
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze,
stesura
pratica
INAIL ex I.S.P.E.S.L.
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze,
stesura
pratica
INAIL ex I.S.P.E.S.L. e redazione
di Diagnosi energetica
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze, stesura pratica
INAIL ex I.S.P.E.S.L., denuncia ai
VV.F, redazione di Diagnosi
energetica
Responsabile tecnico della ditta o
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Responsabile tecnico della ditta o
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Responsabile tecnico della ditta
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
Progettista iscritto all’ordine o
collegio secondo le proprie
competenze
12
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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D..P
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meennttoo ddeelll’’aaccqquuaa èè oobbbblliiggaattoorriioo??
Non è certo una novità che il trattamento dell’acqua, troppo dura, porta a un consistente
miglioramento delle prestazioni impiantistiche e di efficienza energetica dell’edificio.
Consigli e rimedi spontanei adesso sono diventati obbligo.
Si fa riferimento al DPR 59/09 del 25 giugno 2009, dove viene reso obbligatorio l’impianto
adeguato per eliminare l’eccesso di durezza dall’acqua.
Con la parola “durezza” si intende semplicemente la somma dei sali di Calcio e di Magnesio
disciolti nell’acqua.
Questi sali hanno la prerogativa, in determinate condizioni di precipitare, ossia di passare dallo
stato disciolto allo stato solido, depositandosi in blocchi calcarei. Poiché la condizione che più di
ogni altra favorisce la precipitazione e la formazione di calcare è la temperatura elevata, è
intuibile che le superfici che maggiormente sono esposte all’incrostazione sono quelle dove
scorre, o viene prodotta, acqua calda.
La durezza che non è solo sgradevole al gusto, ma molto peggiori sono gli effetti che produce su
elettrodomestici, caldaie e tubazioni.
Crea infatti incrostazioni, che compromettono funzionamento e resa degli impianti, e conseguenti
sprechi e guasti. Il decreto vuole intervenire in materia ambientale, riducendo al massimo gli
sprechi energetici e migliorando le potenzialità e prestazioni di ogni edificio.
La soluzione idonea e oggi obbligatoria, consiste nell’installazione di apparecchi che, attraverso
trattamenti chimici o fisici, eliminano le sostanze dannose e i sali disciolti in quantità superiore al
consentito.
Applicando tutto quanto previsto dal Dpr 59/09, che è uno dei decreti applicativi richiesti per
attuare nella pratica il D.Lgs. 192 del 2005 sul rendimento energetico degli edifici e aggiunge un
importante tassello alla legislazione vigente in tema di efficienza energetica nel nostro Paese;
ovvero installando valvole termostatiche, gruppi termici a condensazione, regolatori climatici,
trattamento dell’acqua; è possibile conseguire un risparmio energetico del 60% in termini di
rendimento dei consumi degli edifici esistenti, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 in
ambiente.
Da prove e controlli effettuati sugli impianti è stato confermato che il trattamento dell’acqua come
previsto dal Dpr 59/09, contribuisce ad un risparmio energetico in termini di efficienza di resa
termica dell’impianto, di circa il 6% sul lato riscaldamento e del 18/20% sul lato sanitario, con
conseguente riduzione di emissioni di CO2 in ambiente.
Se interveniamo da subito, le nostre spese di riscaldamento e condizionamento sicuramente
diminuiranno. I nostri edifici sprecano quotidianamente molta energia e le nostre bollette
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
continuano ad aumentare. E allora perché non fare qualcosa contro questo spreco di energia
visto che sappiamo da cosa è provocato e anche come controllarlo e frenarlo?
Di tutta l’energia utilizzata in una stagione per riscaldare a 20°C e condizionare a 26°C un
edificio, una buona parte viene dispersa dalle strutture (tetto, muri, finestre) ed una parte
sprecata dal circuito di riscaldamento e dall’impianto di distribuzione dell’acqua calda e fredda
sanitaria che hanno problemi di incrostazioni e corrosioni.
Il calcare infatti che si deposita nei punti più caldi dell’impianto ha una grande influenza
sull’efficienza dello scambio termico: è un forte isolante! Basti pensare che, un millimetro di
calcare depositato si comporta come cinquanta millimetri di acciaio, per quanto riguarda la
capacita di trasferire il calore e corrisponde inoltre ad una perdita di efficienza termica
dell’impianto del 18-20% sul lato sanitario e del 6% e oltre sul lato riscaldamento.
Ecco perché l’addolcimento ed il trattamento chimico dell’acqua negli impianti di riscaldamento e
del lato acqua calda sanitaria, viene considerato un processo in grado di aiutare il risparmio
energetico, come prescritto dal Dpr 412/93 per gli impianti di potenza ≥ 350 kW e dal Dpr 59/09
per gli impianti di potenza < 350 kW.
Edifici costruiti prima del 1991
Prima di questa data non esisteva una normativa sul contenimento dei consumi energetici.
Per cui è proprio su questi edifici che conviene intervenire per ripristinare le reti di distribuzione
dell’acqua, e per ridurre le dispersioni di calore effettuando un risanamento degli impianti e
successiva protezione degli stessi.
Nello scenario impiantistico italiano non esistono solamente impianti nuovi da proteggere, ma
soprattutto vi sono impianti da tempo in esercizio nei quali l’acqua, a causa della presenza di
residui di corrosione e di incrostazioni calcaree, fatica a circolare con il risultato che certi ambienti
sono riscaldati in modo insufficiente o addirittura restano freddi .
Quindi il calore prodotto dagli impianti termici viene sprecato.
In questi casi ci si trova di fronte ad una scelta di intervenire sull’impianto per sostituire tratti di
tubazioni, potenziare pompe di circolazione, oppure effettuare un intervento di risanamento
utilizzando prodotti risananti in grado di rimuovere le incrostazioni calcaree e i residui di
corrosione.
Pertanto prima di intervenire con manutenzioni straordinarie sull’impianto, talvolta molto costose,
è senz’altro più conveniente effettuare un risanamento utilizzando l’apposito prodotto risanante in
grado di pulire le tubazioni, valvolame e miscelatori dalle incrostazioni e residui di corrosione che
l’impianto contiene, ripristinando così progressivamente la corretta circolazione dell’acqua e
migliorando la resa termica fino a riportarle alle condizioni ottimali.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
L’intervento per il risanamento può essere effettuato ad impianto funzionante durante la messa in
esercizio stagionale, o comunque anche successivamente, quando si constata la cattiva
distribuzione del calore nell’ambiente (termosifoni freddi localmente, pannelli a pavimento
incrostati o semi otturati a causa della mucillagine che si è formata).
Per effettuare il risanamento è sufficiente aggiungere all’acqua in circolazione il prodotto
risanante, lasciare l’acqua cosi additivata per 15/20 giorni nell’impianto.
Tale periodo in genere è sufficiente per ristabilire nuovamente una buona circolazione dell’acqua,
ossia distribuzione del calore negli ambienti.
Si potrà constatare l’efficacia del risanamento
quando i radiatori ritorneranno a riscaldarsi uniformemente e l’acqua nei circuiti a pavimento
ritornerà a circolare normalmente riscaldando tutti gli ambienti.
Infine c’e da chiedersi dove finiscono le impurità, mucillagini, residui di corrosione e incrostazioni
che il risanante libera e scioglie?
Le impurità ridotte ad una fanghiglia continuano a circolare nell’impianto e la loro eliminazione
può essere effettuata installando sulla tubazione di ricircolo un defangatore, limpidificatore.
Il defangatore va installato sulla tubazione di ritorno e/o di ricircolo, in derivazione per permettere
la libera circolazione dell’acqua nell’impianto.
In questo modo l’acqua può liberamente circolare nell’impianto anche con defangatore saturo,
senza influenzare la corretta trasmissione del calore nei vari ambienti. Infatti i filtri defangatori
sono costruiti in modo da permettere, con una semplice manovra, di scaricare le impurità
accumulate.
Nei filtri defangatori per impianti di maggiori dimensioni il lavaggio delle masse filtranti per
eliminare le impurità trattenute, si effettua controcorrente utilizzando l’acqua dell’acquedotto, per
non sprecare l’acqua in circolazione nell’impianto contenente i preziosi prodotti protettivi. Infatti il
sistema gruppo valvole lavaggio è concepito conformemente.
Comunque a risanamento ultimato, l’impianto va svuotato, sciacquato, riempito nuovamente con
acqua alla quale va comunque sempre aggiunto il condizionante protettivo permanente.
Per gli impianti a pannelli a pavimento invece, che funzionano a bassa temperatura, va aggiunto
il condizionante con funzione di biocidi, per eliminare depositi di natura batterica ed organica, il
risanamento va sempre effettuato con prodotto risanante universale.
Il prodotto condizionate specifico per impianti a pavimento e/o a bassa temperatura è un ottimo
protettivo antincrostante, anticorrosivo e soprattutto biocida. Infatti in questi tipi di circuito la
problematica più rilevante è quella della formazione di alghe e mucillagini.
A causa della temperatura (35/40°C) e della difficoltà di completo riempimento degli impianti a
pavimento con tubazioni posizionate orizzontalmente, rimane sempre uno strato di aria/ossigeno
nei tubi. Le alghe e le mucillagini trovano l’habitat favorevole alla loro proliferazione occludendo
le tubazioni.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Il condizionate dosato e mantenuto in corretta concentrazione nei circuiti, è in grado di prevenire
ed eliminare la formazione di alghe e mucillagini all’interno degli impianti e pannelli a pavimento.
Qualora le alghe abbiano formato un “tappo” che ostruisce completamente il passaggio
dell’acqua in alcune zone del circuito, per risolvere il problema si potrà ricorrere anche all’utilizzo
di pompe progettate per creare un flusso d’acqua e aria ad una precisa frequenza di vibrazioni
(come prescritto dal DVGW), quindi in grado di asportare le alghe dal circuito liberando le
tubazioni e sciogliere e sgretolare le incrostazioni più ostinate senza alcun effetto negativo sulle
strutture dell’impianto stesso.
E’ sufficiente collegare il gruppo pompa all’impianto dell’acqua dell’acquedotto e all’impianto di
riscaldamento, tubazioni di mandata, scollegandolo dalla caldaia o dallo scambiatore, impostare
la programmazione, cioè la ritmica di immissione dell’acqua/aria nelle tubazioni dell’impianto e
nelle tubazioni di ritorno e le alghe o le impurità vengono asportate fuori dal circuito.
L’installazione di un filtro defangatore è sempre consigliato e molto utile anche su impianti nuovi,
poiché l’acqua essendo costantemente filtrata, defangata e chiarificata pone la premessa per un
funzionamento perfetto per moltissimi anni, mantenendo efficienza energetica nell’impianto di
riscaldamento.
Edifici costruiti dopo il 1991 e prima del 2006
L’edificio è stato costruito rispettando la normativa sul contenimento dei consumi energetici allora
in vigore (Legge n. 10/91 e suoi decreti attuativi).
Il trattamento dell’acqua per gli impianti di climatizzazione con potenza ≥ 350 kW era previsto dal
Dpr 412/93,
Anche su questi edifici conviene intervenire dato che l’impianto di depurazione non è presente in
numerosi fabbricati.
Dovrà essere effettuato se necessario il risanamento, o comunque un lavaggio degli impianti
come sopra descritto, dal quale si otterrà un sostanziale recupero dei consumi energetici, per poi
proteggere i circuiti con idonei prodotti condizionanti per mantenere l’efficienza energetica degli
impianti nel tempo.
Edifici costruiti dopo l’8 ottobre del 2005 e prima del 2 aprile 2009
L’edificio deve rispettare la normativa sul contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91 e d il
DLgs 19 agosto 2005 n. 192).
Anche in questo caso era prevista l’obbligatorietà del trattamento dell’acqua dal Dpr 412/93 per
impianti termici con potenza ≥ 350 kW.
Tali leggi impongono limiti alle dispersioni di calore in inverno ed alle rientrate di calore in estate,
limiti ai consumi energetici degli impianti, requisiti d’inerzia termica delle pareti e solai, di
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
copertura per evitare fenomeni di surriscaldamento estivo degli ambienti e favoriscono il ricorso
alle fonti rinnovabili.
La nostra casa, pertanto, dovrebbe essere ben isolata, favorire l’apporto di energia solare di
inverno ed impedirlo d’estate, ed essere servita da un impianto di riscaldamento e
condizionamento il più possibile efficiente.
Spesso l’acqua che corre all’interno di questi impianti non è mai stata trattata adeguatamente,
con la conseguente formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di
riscaldamento e di distribuzione d’ acqua calda sanitaria.
Anche in questo caso bisognerà effettuare un risanamento con prodotti risananti.
Svuotare l’impianto di riscaldamento al termine del lavaggio, caricare il circuito con acqua nuova
possibilmente addolcita e addizionare i prodotti condizionati.
Edifici costruiti o ristrutturati dopo il 2 aprile 2009
A tutti gli effetti il 25.06.2009 è entrato in vigore il Dpr 59 che fissa gli obblighi in merito alla
dotazione minima di fonti energetiche rinnovabili nel caso di edifici pubblici o privati.
In caso di nuova costruzione, nuovi impianti termici o ristrutturazione degli stessi, è obbligatorio
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.
In particolare la copertura di almeno il 50% della produzione di acqua calda sanitaria da fonti
energetiche rinnovabili, nonché un adeguato trattamento dell’acqua per gli impianti termici.
La prima operazione da eseguire ad impianto nuovo, prima della messa in esercizio, è la pulizia
utilizzando l’apposito prodotto in grado di sciogliere i residui delle saldature, liberare le tubazioni
dalle impurità (come trucioli di ferro, residui di saldature, limature, polveri e sabbia), permettendo
la loro espulsione durante il lavaggio e la pulizia dell’impianto.
Tutte queste impurità hanno la negativa caratteristica di innescare fenomeni di corrosione
puntiformi, spesso anche corrosioni estese in tutte le parti dell’impianto e quindi devono essere
eliminate mediante lavaggio.
A questo punto il Dpr 59/09 prevede molteplici soluzioni di trattamento dell’acqua, legate sia alle
caratteristiche dell’acqua greggia (durezza dell’acqua), nonché alle diverse potenzialità termiche
degli impianti da proteggere dalle incrostazioni e corrosioni.
La non facile interpretazione delle leggi già esistenti, delle relative norme, alle quali si affianca il
nuovo Dpr n. 59/09, lascia ampio spazio di rischio di commettere errori, con il risultato che la
soluzione scelta non sia conforme a quanto prescritto.
Dopo un attento esame della situazione, abbiamo concluso che esiste comunque una soluzione
semplice che permette di agire sempre in rispetto a quanto prescritto dalla legislazione vigente, e
senza esporsi mai al rischio di non agire in conformità al DPR n. 59/09.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Il provvedimento interviene solo sull’acqua usata per il riscaldamento e comporta l’installazione di
adeguati apparecchi e prodotti che trattano l’acqua e la rende idonea ai limiti di legge.
Il Dpr n. 59/09 prescrive che per l’acqua in circolazione negli impianti fino ad una potenzialità di
100 kW, sia sufficiente aggiungere specifici condizionanti protettivi per i circuiti di riscaldamento,
aventi la caratteristica di neutralizzare l’aggressività dell’acqua, impedire la formazione di
incrostazioni calcaree, formando un film protettivo molto resistente sulle superfici metalliche
dell’impianto, che impedisce che l’acqua vada a diretto contatto con i materiali, proteggendoli così
molto bene dalle corrosioni.
Per l’acqua calda sanitaria sarà invece sufficiente l’installazione di un dosatore di polifosfati per la
stabilizzazione della durezza e per la protezione anticorrosiva.
Oltre i 100 kW, la protezione con solo condizionanti chimici, sia dei circuiti di riscaldamento, che
di produzione di acqua calda sanitaria non è più sufficiente, per cui va installato un addolcitore
per ridurre la durezza dell’acqua a circa 0°f (meglio 7/8°fr) e poi dosati per la stabilizzazione della
stessa e per la protezione anticorrosiva .
Infatti tenendo conto di queste due varianti, potenzialità dell’impianto e durezza dell’acqua, le
soluzioni tecnicamente corrette conformi al D.P.R. N. 59/09 sono diverse :
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI PRESSO LE NOSTRE FILIALI
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Acquatica Spa
fornisce attraverso la commercializzazione dei prodotti Cillichemie Italiana un
programma completo per proteggere gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda
sanitaria di qualsiasi dimensione in conformità a quanto previsto dal Dpr n. 59/09.
Per la tutela di progettisti, installatori, manutentori nella scelta dei materiali di cui abbiamo parlato
nel presente articolo, Cillichemie ha realizzato i propri prodotti chimici con sostanze atossiche,
biodegradabili, non pericolose per l’ambiente e neanche per il trasporto. Le apparecchiature di
trattamento acqua sono costruite con tecnologie e materiali adatti per acque destinate al
consumo umano. Scegliere prodotti chimici e apparecchiature di trattamento acqua conformi ai
rigorosi standard normativi che regolamentano il panorama legislativo italiano ed europeo, ad
oggi, pongono il progettista, l’installatore, il manutentore ecc. nella condizione di agire sempre in
rispetto a quanto prescritto dalla legislazione vigente e senza mai esporsi al rischio di non agire in
conformità al Dpr 59/09.
Prodotti e istruzioni per l’uso
CILLIT HS 23 COMBI
Anticorrosivo e antincrostante per impianti di riscaldamento
ad
acqua
calda
e
circuiti
di
raffreddamento
e
condizionamento ad anello chiuso.
Il Cillit-HS 23 Combi è un prodotto ad azione anticorrosiva
ed antincrostante utilizzato per la protezione di impianti di
riscaldamento ad acqua calda nonché circuiti di raffreddamento e condizionamento in ricircolo
totale. Il Cillit-HS 23 Combi è in grado di proteggere impianti di nuova realizzazione così come
impianti già in esercizio, siano essi alimentati con acqua dura, naturalmente dolce o addolcita. Il
Cillit-HS 23 Combi può essere utilizzato fino a temperature dell'acqua pari a quelle riscontrabili
nei normali impianti di riscaldamento (80°C).
Il Cillit-HS 23 Combi può essere impiegato anche per la protezione di impianti aventi componenti
in alluminio o leghe leggere.
Il Cillit-HS 23 Combi è un prodotto multifunzione in grado di impedire la formazione di
incrostazioni e di fanghi all'interno dell'impianto nonché di prevenire l'innesco di fenomeni di
corrosione mediante la formazione di uno strato protettivo compatto sulla superficie dei metalli.
L'azione anticorrosiva risulta efficace su tutti i materiali metallici tradizionalmente impiegati per la
realizzazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento. Le corrosioni dovute ad errati
accoppiamenti galvanici sono un problema impiantistico non dovuto all'azione aggressiva
dell'acqua. Il prodotto non ha alcuna interazione negativa nei confronti dei materiali plastici ed
elastomerici idonei per l'utilizzo in impianti di riscaldamento.
20
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
DOSAGGIO: Il dosaggio di prodotto è pari a 1 kg di Cillit- HS 23 Combi ogni 200 litri di acqua
contenuta nell'impianto.
MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’IMPIANTO: L'immissione del prodotto può essere
effettuata, a seconda della dimensione dell'impianto, secondo una delle seguenti modalità:
1) per impianti di piccole dimensioni è possibile utilizzare la Mini pompa di caricamento
2) per impianti di medie dimensioni è consigliabile utilizzare la Pompa di caricamento HS
3) per impianti di grandi dimensioni è consigliabile utilizzare una pompa dosatrice Cillit
L'immissione del Cillit HS 23 Combi può essere effettuata anche mediante l'ausilio del
decantatore
ciclonico
Cillit
THERMOCYCLON
4
o
del
filtro
a
masse
filtranti
CB-
THERMOCYCLON 25
CONTROLLO: La concentrazione di prodotto all'interno del circuito può essere determinata
mediante l'impiego del corredo Cillit HS 23 Combi (cod. 10757).
Per maggiori informazioni consultare scheda tecnica Cillichemie HC.01.A.2
CILLIT HS23 RS
Risanante per impianti di riscaldamento, diraffreddamento e di
condizionamento
a
circuito
chiuso,
incrostati,
corrosi
o
comunque in precarie condizioni di funzionamento
Il Cillit-HS 23 RS è un prodotto ad azione risanante per impianti
di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento e
condizionamento ad anello chiuso in precarie condizioni di funzionamento. La particolare
composizione chimica del Cillit-HS 23 RS consente di ripristinare in breve tempo le corrette
condizioni di esercizio dell’impianto rimuovendo in un’unica operazione incrostazioni, depositi di
corrosione e fanghi accumulati. Il risanamento con Cillit-HS 23 RS è particolarmente consigliato,
nel caso di impianti in precarie condizioni di funzionamento, prima di procedere al caricamento
con i prodotti protettivi antincrostanti ed anticorrosivi Cillit-HS 23 COMBI o Cillit-HS 030.
Il Cillit-HS 23 RS è una formulazione in grado di rimuovere residui di corrosione ed incrostazioni
calcaree presenti all'interno dei circuiti, ripristinando la corretta circolazione dell'acqua e
rendendo nuovamente uniforme la distribuzione del calore o il raffreddamento negli ambienti e
nei macchinari, con contemporaneo sensibile risparmio energetico. Il risanamento si effettua
senza interrompere il normale esercizio, salvo per i brevi momenti del risciacquo. Il Cillit-HS 23
RS è adatto per tutti i metalli tradizionalmente utilizzati negli impianti, compreso l'alluminio e
leghe leggere. Nel caso di impianti fortemente compromessi o già forati, la cui funzionalità è
dovuta solo allo strato di deposito esistente, l'utilizzo del prodotto potrebbe rendere evidente il
degrado dell'impianto. In questi casi è necessario provvedere alle necessarie modifiche
impiantistiche. Nel caso di tubazioni completamente otturate effettuare un lavaggio del circuito
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
con l'impiego del Cillit-BOY (cod. 10110AA) che in genere è in grado di creare un minimo
passaggio sufficiente a riattivare la circolazione e quindi permettere il risanamento.
DOSAGGIO: Il dosaggio di prodotto è pari a 1 kg di Cillit- HS 23 RS ogni 200 litri di acqua
contenuta nell'impianto.
MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’IMPIANTO: L'immissione del prodotto può essere
effettuata, a seconda della dimensione dell'impianto, secondo una delle seguenti modalità:
1) per impianti di piccole dimensioni è possibile utilizzare la Mini pompa di caricamento
2) per impianti di medie dimensioni è consigliabile utilizzare la Pompa di caricamento HS
3) per impianti di grandi dimensioni è consigliabile utilizzare una pompa dosatrice Cillit
L'immissione del Cillit HS 23 Combi può essere effettuata anche mediante l'ausilio del
decantatore
ciclonico Cillit THERMOCYCLON 4
o del filtro a masse filtranti CB-
THERMOCYCLON 25
Effettuata l'aggiunta, mantenere in funzione l'impianto per circa 10 giorni nel caso di impianti di
riscaldamento o per circa 15 giorni nel caso di impianti di raffreddamento o condizionamento.
Durante la notte l'impianto può essere fermato (normale esercizio). Favorire l'azione del prodotto
spurgando periodicamente i fanghi depositati dai punti più bassi dell’impianto. Far circolare
l'acqua, se possibile, prevalentemente nelle zone a funzionamento carente. Una volta terminato il
risanamento svuotare completamente l’impianto, risciacquarlo accuratamente e ricaricarlo con
nuova acqua, aggiungendo i condizionanti Cillit-HS 23 Combi o Cillit-HS 030.
Nel caso di impianti particolarmente compromessi potrebbe risultare necessario ripetere
l'operazione di risanamento
Per maggiori informazioni consultare scheda tecnica Cillichemie HC.02.A.2
CILLIT HS 030
Antincrostante,
anticorrosivo
e
biostatico
per
circuiti
di
riscaldamento a bassa temperatura. Aiuta a prevenire anche la
formazione di alghe e formazioni biologiche in genere.
Il Cillit-HS 030 viene impiegato per proteggere dalle i dalle
corrosioni impianti di riscaldamento a bassa temperatura
(impianti a pavimento, impianti a pannelli etc.) alimentati con acqua avente una durezza
temporanea fino a 36° fr
Il Cillit-HS 030 contiene inoltre una componente biocida in grado di impedire, o comunque ridurre
notevolmente, lo sviluppo di alghe e biologia all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di
alghe e biologia crea impedimenti alla regolare circolazione dell’acqua all’interno dell’impianto. Il
Cillit-HS 030 è dotato anche di un effettorisanante nei confronti di depositi di calcare o di tipo
biotico ed anche verso residui di corrosione eventualmente presenti nell’impianto.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Il Cillit-HS 030 è un prodotto multifunzione a base poliamminica in grado di formare un film
monomolecolare protettivo impedendo il contatto acqua-metallo e prevenendo in questo modo
l’innesco di fenomeni di corrosione. Il Cillit-HS 030 è in grado inoltre di complessare i sali di
durezza prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree. Una specifica componente
disperdente agisce nei confronti dei sali di durezza disgregati così come nei confronti degli ossidi
metallici ed altri residui di corrosione esercitando un’azione risanante. Il Cillit-HS 030 possiede
inoltre un effetto algostatico in grado di prevenire la formazione di alghe, muffe, batteri etc. Il
Cillit-HS 030 è compatibile con tutti i metalli normalmente impiegati nella realizzazione di impianti
di riscaldamento, compresi rame, alluminio e leghe leggere. Il Cillit-HS 030 è compatibile inoltre
con i materiali elastomerici e plastici utilizzati in questa tipologia di impianti. Il Cillit-HS 030 è
biodegradabile.
DOSAGGIO: Il dosaggio di prodotto è pari a 1 kg di Cillit- HS 030 ogni 200 litri di acqua contenuta
nell'impianto.
MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’IMPIANTO: L'immissione del prodotto può essere
effettuata, a seconda della dimensione dell'impianto, secondo una delle seguenti modalità:
1) per impianti di piccole dimensioni è possibile utilizzare la Mini pompa di caricamento
2) per impianti di medie dimensioni è consigliabile utilizzare la Pompa di caricamento HS
3) per impianti di grandi dimensioni è consigliabile utilizzare una pompa dosatrice Cillit
L'immissione del Cillit HS 23 Combi può essere effettuata anche mediante l'ausilio del
decantatore
ciclonico Cillit THERMOCYCLON 4
o del filtro a masse filtranti CB-
THERMOCYCLON 25
CONTROLLO: Mantenere all’interno del circuito una concentrazione di prodotto attivo pari a 4000
g/mc. La concentrazione di prodotto all’interno dell’impianto può essere determinata mediante il
corredo analisi Cillit-K26-CC 30 (cod. 10752).
Per maggiori informazioni consultare scheda tecnica Cillichemie HC.08.A.2
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI PRESSO LE NOSTRE FILIALI
23
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
U
UN
NII E
EN
N 11009922--11//22000077:: O
OC
CC
CH
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Estratto norma Europea UNI EN 1092-1/2007:
Flange e loro giunzioni.
Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN.
Parte 1: flange acciaio.
“La norma specifica i requisiti riguardanti le flange circolari di acciaio con designazione da PN 2,5
a PN 400 e dimensioni nominali da DN 10 a DN 4000 per una singola serie di flange.
La norma specifica i tipi di flange e le loro superfici di tenuta, le dimensioni, le tolleranze, le
filettature, le dimensioni dei bulloni, la finitura superficiale delle superfici di tenuta delle giunzioni a
flangia, la marcatura, i materiali, le relazioni di pressione/temperatura nonché le masse
approssimative delle flange”
Da questa norma si evince che le flange in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio ricavate da
fusione non sono contemplate dalla stessa.
La commercializzazione di flange non forgiate può determinare la responsabilità del produttore,
del commerciante e dell’installatore per avere posto sul mercato beni privi delle caratteristiche
tecniche imposte dalle norme UNI.
Le flange cieche NON possono
Le flange piane NON possono
essere prodotte da fusione ma da
essere prodotte da fusione ma
forgiato o da lamiera
da forgiato o da lamiera
Le flange a collarino
Le flange filettate NON possono essere
prodotte da fusione ma solo da forgiato
NON possono essere
prodotte da fusione ma
solo da forgiato
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Tabella riepilogativa
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI PRESSO LE NOSTRE FILIALI
25
Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
T
TU
UB
BA
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AR
RIIC
CO
O aadd iinnnneessttoo ffoonnoo--iissoollaannttee
INFORMATIVE
Il DPCM 5-12-1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici, tutt’oggi in vigore, rappresenta il riferimento di legge
principale nella progettazione e il dimensionamento dei sistemi di
adduzione e scarico all’interno degli edifici.
Il decreto fissa infatti i criteri e le metodologie per il contenimento
dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi, allo
scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore.
Il DPCM 5-12-1997 introduce la classificazione degli ambienti
abitativi in 7 categorie, individuate dalle lettere dalla A alla G, a
seconda principalmente della loro destinazione d’uso.
Inoltre il decreto presenta una netta distinzione degli impianti a
seconda del tipo di funzionamento:
IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO (tubazioni scarico)
IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO (tubazioni sanitario, riscaldamento e
aerazione)
Indipendentemente dalla destinazione d’uso degli ambienti considerati, per gli impianti discontinui
il DPCM 5-12-1997 fissa il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di
tempo slow LASmax a 35 dB; per gli impianti continui il decreto fissa un valore massimo per il
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A LAeq a 25 dB.
Tali valori sono da considerarsi come valori limite da rispettare. Regolamenti edilizi locali o
regolamenti regionali possono comunque prescrivere limiti più severi.
Considerata l’oggettiva difficoltà di eseguire misurazioni fonometriche in opera per tutti gli
ambienti abitativi di un edificio, è normalmente facoltà del Comune definire eventuali indicazioni
in merito a quali e quante misurazioni effettuare. L’unica prescrizione sempre valida è che i
requisiti acustici vengano rispettati “in opera”.
Il progettista durante la fase di progettazione dovrà realizzare un progetto acustico
preventivo, seguendo le indicazioni riportate nelle norme tecniche di riferimento (UNI EN
12354,UNI TR 11175).
Per garantire un’adeguata protezione dai rumori generati da impianti, dovrà essere
progettata anche l’integrazione impiantistica (appositi cavedi per gli scarichi).
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Il costruttore durante la realizzazione dell’opera dovrà seguire tutte le indicazioni riportate
nel progetto acustico. Eventuali difformità dal progetto dovranno essere valutate con il
progettista.
Ad edificio ultimato è opportuno eseguire le misurazioni fonometriche. Tali documenti
potranno essere utilizzati all’atto della vendita come attestati di conformità.
Il committente: per essere sicuri che l’edificio ultimato rispetti i requisiti acustici passivi
definiti nel DPCM 5-12-1997, il committente potrà semplicemente richiedere al costruttore
di visionare i relativi certificati di prova in opera.In mancanza di suddetti certificati il
Committente avrà facoltà di richiedere prove fonometriche, perché ciò abbia valore legale
è necessario che vengano realizzate da un tecnico Competente in acustica Ambientale.
Vi segnaliamo il D.L. 20/06/2005 n. 122.
“Disposizioni per la tutela dei dirirtti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a
norma della legge 2/08/2004, n. 210”, all’art. 4 impone al costruttore di :
“consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza
assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di
ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina
totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”
M ET O DI DI I NST AL L AZ I O NE T UBAZ I O NE
Un’ installazione a regola d’arte è fondamentale per garantire:
1. stabilità e resistenza della tubazione al campo di forze dovute al proprio peso e a
quello degli scarichi in transizione
2. tenuta idraulica anche in condizioni accidentali di temporanee e limitate
sovrapressioni
3. compensazione degli effetti dovuti ai gradienti termici
4. riduzione della rumorosità che si sviluppa in seguito allo scarico
Le tubazioni sono generalmente installate:
•
Immerse nel cemento, quindi completamente vincolate
•
Staffate a parete o a soffitto (sospese), attraverso dei collari di fissaggio.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Immerse nel cemento
E’ un’applicazione tipica, ad es. nei bagni per la connessione dei singoli apparecchi
sanitari al collettore semi-orizzontale che arriva fino in colonna. Prima di gettare il
cemento è importante assicurarsi che la tubazione sia ben ancorata (fissata) al solaio,
per evitare che la spinta esercitata dalla massa liquida di cemento possa far inclinare dei
tratti di tubo e compromettere così la perfetta tenuta di qualche giunzione.
E’ buona norma coprire tutti i bicchieri che verranno annegati nel cemento con
rivestimento in carta o film plastico, per evitare l’ingresso accidentale di qualsiasi
materiale esterno all’interno della tubazione.
E’ raccomandabile isolare anche tutti i tratti di tubazione che attraversano muri o solai, i
quali possono essere soggetti a sollecitazioni dovute ai movimenti di natura geologica
oppure semplicemente di assestamento dell’edificio.
bicchiere
rivestimento del bicchiere
Staffate
Questo tipo di fissaggio riguarda tipicamente le colonne di
scarico installate a muro o i collettori sub-orizzontali sospesi a
soffitto.
I collari di fissaggio vanno posti di preferenza sotto al bicchiere
del tubo, per impedirne lo spostamento assiale, oppure
sull’altra estremità del tubo.
Nel primo caso si realizza un punto fisso, nell’altro un punto
scorrevole (per effetto del gradiente termico il tubo si dilata e
l’estremità non bicchierata scorre dentro al bicchiere in cui è innestata).
Secondo la UNI EN 12056-2 la distanza massima tra gli staffaggi deve essere pari a:
•
10 Dn, comunque al max 2 m, per tubazioni sub-orizzontali;
•
15 Dn, comunque al max 3 m (con almeno un punto scorrevole per piano), per
tubazioni verticali.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
F O NO I SO L ANZ A
Ciò che permette al tubo di controllare l’emissione acustica è la sua robustezza,
associata alle caratteristiche del compound di cui è costituito e, certamente, alla sua
struttura a 3 strati.
Di certo il design ottimizzato dei raccordi, dalle linee armoniche, e la qualità della
superficie interna, contribuiscono sensibilmente a limitare tali emissioni, agevolando un
deflusso regolare.
Chiaramente è molto importante per la sua efficacia, che il sistema venga installato
correttamente, per esempio evitando cambi di direzione troppo repentini e mantenendo
quanto più possibile bassa la velocità del deflusso (limitando la lunghezza dei tratti
verticali).
E’ scontato che l’uso di collari fono-isolanti, con inserto in elastomero in grado
di smorzare le vibrazioni sonore che altrimenti sarebbero trasmesse per via
solida, è di fondamentale importanza per l’abbattimento delle emissioni sonore.
Limiti di rumorosità ammessi:
In Italia, in accordo al DPCM del 5.12.97, il limite per una
tubazione di scarico è 35 dB(A). Ci sono comunque paesi
dell’Unione Europea con limiti anche più ristretti. In
Germania, ad esempio, è:
•
P 30 dB(A), secondo la DIN 4109
•
P 25 dB(A), secondo la più restrittiva VDI 4100, per
tutti gli edifici eccetto le case indipendenti, per le quali
il limite è 20 dB(A).
CAM PI DI I M PI EG O
•
Impianti di scarico civili (abitazioni, complessi residenziali, edifici pubblici)
•
Impianti di scarico industriali (laboratori, fabbriche, capannoni industriali)
•
Diramazioni di scarico di apparecchi sanitari (bagni, cucine)
•
Diramazioni di scarico di lavatrici e lavastoviglie sia civili che industriali
•
Diramazioni a collettore sia civili che industriali (mense, lavanderie, edifici pubblici,
capannoni industriali)
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
•
Colonne di scarico (palazzi, grattacieli, edifici pubblici su più piani)
•
Colonne di ventilazione di impianti di scarico e relativi allacciamenti all’impianto
(palazzi, grattacieli)
•
Collettori di scarico, anche di grandi dimensioni (edifici in genere)
•
Impianti di drenaggio delle acque meteoriche.
Fonte COES (BLUPOWER)
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI PRESSO LE NOSTRE FILIALI
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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In questa parte del nostro Notiziario riportiamo le iniziative di Istituzioni, Enti e Associazioni che hanno lo
scopo di sostenere ed incentivare le imprese e gli artigiani.
Verifica anche sui numeri precedenti del nostro Notiziario, potresti trovare contributi non ancora scaduti.
Non perdere l’occasione ! Trova il tuo contributo e fatti aiutare dal tuo consulente di fiducia.
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SBLOCCA CREDITI – Fondo Rotativo per le micro e piccole imprese della Lombardia alle prese con
i ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (scadenza 31/12/2012)
“SbloccaCrediti” permette la riscossione da parte delle micro e piccole imprese lombarde che vantano
crediti scaduti (fino a 15.000 Euro più IVA) verso i Comuni lombardi che non sono in condizione di onorare
gli impegni contrattuali per i vincoli del patto di Stabilità. L’iter
per utilizzare “SbloccaCrediti” è
estremamente semplice: Unioncamere Lombardia mette a disposizione un “Fondo rotativo” di 10 milioni di
euro presso UniCredit. La micro/piccola impresa può presentare domanda di accesso al Fondo recandosi
presso gli oltre 90 Centri Imprese e le circa 500 Filiali di UniCredit in Lombardia. La banca, acquisita la
certificazione del credito da parte del Comune e dopo una rapida istruttoria creditizia, versa l’importo
dovuto all’azienda (senza interessi né oneri), la quale può così utilizzare la liquidità necessaria per far
fronte alle proprie esigenze di cassa ed onorare, a sua volta, i debiti nei confronti dei propri creditori.
Per le imprese che hanno crediti superiori ai 15.000 euro, UniCredit mette a disposizione ulteriori fondi
propri a tasso agevolato per valutare autonomamente la possibilità di supportare l’impresa che non rientra
nei requisiti previsti dal Fondo rotativo.
A chi si rivolge SBLOCCA CREDITI
micro, piccole e medie imprese che:
-
abbiano sede legale o operativa sul territorio della Regione Lombardia;
-
siano regolarmente iscritte al Registro imprese preso la CCIAA di riferimento;
-
siano in regola col pagamento del diritto camerale annuale;
-
non siano soggette a procedure concorsuali;
-
vantino crediti scaduti verso i Comuni lombardi e che venga dallo stesso Comune certificato come
certo, liquido ed esigibile.
-
Il credito deve essere legato ad una fattura di importo minimo di €.7.000 (iva compresa) e massimo
di €.15.000 più iva (€.18.000)
Come funziona SBLOCCA CREDITI
1) Il micro piccolo imprenditore che è in possesso dei requisiti richiesti:
- si rivolge ad uno degli oltre 90 Centri Impresa o ad una delle circa 500 filiali di UNICREDIT presenti in
Lombardia
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
- compila i moduli di richiesta previsti
2) UNICREDIT trasmette i documenti all’Ufficio Ragioneria del Comune debitore affinché rilasci la
certificazione prevista, impegnandosi a pagare, alla scadenza, sull’apposito Fondo “SbloccaCrediti” istituito
presso la Banca
3) Il COMUNE, entro 20 giorni ritorna alla Banca:
- la certificazione relativa alla cessione del credito della micro piccola impresa
- la dichiarazione di adesione all’Accordo UCL – ANCI Lombardia, con l’impegno ad effettuare il più presto
possibile il pagamento sul Fondo “SbloccaCrediti”, per consentirne il reintegro
4) UNICREDIT esperita una breve istruttoria crediti, paga al micro piccolo imprenditore sul c/c dallo stesso
indicato l’importo della fattura più IVA, senza applicare interessi di sconto né commissioni, attingendo la
provvista dal Fondo “SbloccaCrediti”
5) Appena il Comune è in condizione di saldare il suo debito, versa l’importo dovuto sul Fondo
“SbloccaCrediti”, reintegrandolo in vista di ulteriori operazioni
Le informazioni sono reperibili sul sito www.unioncamerelombardia.it e www.unicreditbanca.it)
Scarica dal nostro sito www.acquatica.net la documentazione necessaria per accedere a SBLOCCA
CREDITI
Legge Regionale n.1/2007 – Fondo regionale per le agevolazioni finanziare all’Artigianato: Misura A
Microcredito - Misura B Investimenti (non è prevista alcuna scadenza)
(D.D.G. n°7907 del 30/07/2009)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Ottobre 2010 disponibile sul nostro sito)
Legge Regionale 1/2007 – Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato – Misura C (D.G.
Artigianato e Servizi - D.D.G. n°7907 del 30/07/2009) Fondo per le agevolazioni finanziarie all’artigianato
(non è prevista alcuna scadenza)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Ottobre 2010 disponibile sul nostro sito)
Legge 1329/65 - LEGGE SABATINI Misura A - investimento singolo - DGR LOMBARDIA 14094 del 8.8.03
Per l'acquisto di macchine utensili o di produzione nuovi di fabbrica e da utilizzarsi sul territorio nazionale
(fino ad esaurimento fondi)
In Lombardia i contributi sono ancora presenti
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Ottobre 2010 disponibile sul nostro sito)
Per altre possibilità agevolative consulta questi siti:
www.finlombarda.it
www.investimentiartigiani.it
www.regione.lombardia.it
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Confidi Lombardia – Servizi di Garanzia www.confidilombardia.it
fornisce garanzie per l’ottenimento dei seguenti finanziamenti:
-
investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili industriali
-
sostegno della liquidità aziendale
-
pagamento della 13^ mensilità e per il pagamento delle competenze aggiunte al
personale del mese di agosto
-
altri finanziamenti
Visita anche il sito www.federfidi.it
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www.lc.camcom.it
“CONTRIBUTI ALLE PMI E ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI LECCO PER
L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI FINANZIAMENTI ” – ANNO 2010. (scade il 31/03/2011)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di giugno 2010 disponibile sul nostro sito)
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www.provincia.lecco.it
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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Legge n. 949/1952 Artigiancassa - Operazioni di credito artigiano agevolato
SETTORI: Artigianato
BENEFICIARI: Imprese artigiane, come disciplinate dalla legge quadro n° 443 del 1985, sia singole che
associate o consorziate.
INVESTIMENTI: Il finanziamento deve essere destinato:
a. all'acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione dell’immobile aziendale posto al servizio di
tutte le attività certificate svolte dall'impresa;
b. all'acquisto di macchinari ed attrezzature nuove ed usate e autoveicoli nuovi, posti al servizio di tutte
le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone,
le autovetture aziendali sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1600 cc, purché Euro 5;
c.
all’acquisto di software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali ed alla
costruzione di siti internet aziendali;
d. all’acquisizione di aziende e loro rami a seguito di cessione totale o parziale (compresi avviamento e
scorte);
e. alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
La destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata
del finanziamento agevolato, sotto pena di revoca del contributo.
AREA: Tutto il territorio regionale.
AGEVOLAZIONE: Il contributo è pari al:
•
50% del tasso di riferimento comunitario;
•
70% del tasso di riferimento comunitario, nei seguenti casi:
a. imprese operanti nei settori tessile-abbigliamento (sottosezioni DB 17 e DB 18 della
classificazione Istat 2002 ), oreficeria (categorie 36.22.1 e 36.22.2), automobilistico (sottosezioni
DM 34.3 e DM 35), indotto auto (cioè aziende i cui ricavi siano riconducibili per una quota non
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del
settore automobilistico);
b. imprese che, insediate in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, si rilocalizzano in aree idonee;
c.
imprese localizzate nei comuni montani.
Il plafond ammissibile alle agevolazioni per ogni impresa è:
-
per le tipologie di investimento a), b), c), d) è di 500.00,00 € rotativo;
-
per le scorte di materie prime e prodotti finiti è di 100.000 € rotativo.
Il plafond rotativo si ricostituisce sulla base dell’avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti e dei
leasing agevolati in corso e quindi l’utilizzo in essere è rappresentato unicamente dal debito residuo. Nel
caso di impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile è fissato in 62.000 € per
ogni socio. Per i consorzi e le società consortili l’importo massimo si determina moltiplicando 500.000 € per
il numero delle imprese consorziate.
Tali massimali sono indipendenti dall’ammontare del finanziamento bancario, che può anche essere di
importo superiore.
Qualunque sia la maggiore durata dei contratti di finanziamento il contributo in conto interessi è
riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di:
-
10 anni per i finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di
immobili, all’installazione di impianti fotovoltaici e all’acquisizione di aziende;
-
5 anni per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, software, diritti di brevetto, marchi, licenze,
sistemi di qualità aziendali e per la costruzione di siti internet aziendali;
-
3 anni per l’acquisto di scorte, elevabile fino a 5 anni per i finanziamenti concessi a imprese di
nuova costituzione (si intendono tali le imprese iscritte all’Albo da non oltre un anno rispetto alla
data di presentazione della domanda al soggetto presentatore).
Nelle operazioni di finanziamento il periodo di preammortamento non può superare i 24 mesi per gli
investimenti immobiliari ed i 6 mesi per tutte le altre destinazioni.
L’importo minimo dei finanziamenti è 10.000,00 €.
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento o se successive dalla data di sostenimento
della spesa o di utilizzo dell’investimento.
Il contributo è erogato in unica soluzione, previa attualizzazione.
L’agevolazione rientra nel regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006).
L’agevolazione “Artigiancassa” è cumulabile con agevolazioni disciplinate da differenti regimi di aiuto
purché non sia superata l’intensità massima prevista da tali regimi.
OPERATIVITA’: In vigore dal 1° ottobre 2010
PROCEDURE: La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere
compilata dall'impresa artigiana e dal soggetto presentatore (Banca/Confidi/Associazione di categoria)
convenzionato, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente
predisposto.
La domanda deve essere trasmessa dal soggetto presentatore alla Sede Regionale dell'Artigiancassa del
Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo.
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Alla domanda, utilizzabile anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere
allegata:
-
se il soggetto presentatore è diverso dalla Banca finanziatrice, copia del piano di ammortamento
vistato dalla Banca;
-
la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data
della domanda medesima ovvero, autocertificazioni compilando gli appositi moduli.
-
in caso di acquisto di immobile o di azienda, dovrà essere allegato copia del contratto di
compavendita. Per gli investimenti immobiliari è anche necessaria la planimetria dei locali e, in caso
di costruzione; ampliamento e ristrutturazione, anche la dichiarazione di un Tecnico iscritto ad un
Albo professionale.
SOGGETTO GESTORE: Artigiancassa S.p.A. gestisce, sulla base di apposita Convenzione stipulata con
la Regione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane effettuate dalle Banche.
Per ulteriori informazioni:
sito artigiancassa: www.artigiancassa.it
Telefono: 011542210
indirizzo e-mail: [email protected]
FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO – L.R. 12/2004 art.8 sostituito dall’art.33 della L.R.
30/2009 - modalità e procedure per la concessione di garanzie a favore di soggetti titolari di Partita Iva
nella fase di avvio dell’attività
Finalità
Favorire l’accesso al credito ai soggetti che non sono in grado di fare autonomamente ricorso al credito
bancario ordinario (soggetti non bancabili).
Beneficiari
Imprese di nuova costituzione
Imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione
lavoro, incluse le società cooperative sociali, e ditte individuali operanti nei settori ammessi dal
Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”). Le imprese devono essere interamente formate da soggetti non
bancabili e devono presentare domanda di agevolazione entro 12 mesi dalla data di costituzione (per le
ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese) e devono avere sede legale ed operativa nel
territorio della Regione Piemonte.
Titolari di Partiva IVA
Soggetti non bancabili titolari di Partita Iva nella fase di avvio della attività, che abbiano sede operativa
fissa in Piemonte e siano residenti in Piemonte. Le domande devono essere presentate entro 12 mesi
dall’attribuzione della Partita Iva.
Spese ammissibili
Spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa o di attribuzione della Partita IVA fino a 24 mesi
dall’erogazione del finanziamento.
Imprese di nuova costituzione
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
- Spese in conto gestione;
- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazioni di qualità, ricerca e sviluppo;
- opere murarie e ristrutturazioni;
- impianti, macchinari e attrezzature, software, arredi funzionali;
- investimenti per la sicurezza;
- spese di intermediazione con gli operatori immobiliari per la nuova collocazione dell’impresa;
- mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per l’attività;
- mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per l’attività
- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;
- spese generali nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
Titolari di Partiva IVA
- Spese in conto gestione relative a locazione immobili, formazione e aggiornamento, servizi e materiali di
consumo;
- attrezzature e arredi da ufficio.
Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati. Non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire
mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l’ utilizzo di un marchio in franchising.
Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.
I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l’erogazione di attività
di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere
stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.
Natura dell’agevolazione
Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato di importo compreso tra i 3.000 € e 25.000 €,
erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) per importi fino ad un massimo di € 10.000;
- 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) per importi fino ad un massimo di € 25.000.
Operatività e disponibilità fondi
E’ possibile presentare domanda dal 28 ottobre 2010.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il sito www.finpiemonte.info, confermata con due
originali cartacei (uno per gli istituti di credito), firmati dal legale rappresentante dell’azienda e inviati con
raccomandata A/R o corriere entro cinque giorni lavorativi.
Iter della domanda di agevolazione
Le domande saranno esaminate da un Comitato Tecnico di Valutazione presso Finpiemonte che esprimerà
un parere sull’ammissibilità della domanda.
Tutor per il microcredito
Ci sarà un tutor ad accogliere, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio e consolidamento
del progetto imprenditoriale, i soggetti destinatari del Fondo regionale di garanzia per il microcredito.
L’attività di accompagnamento al microcredito a favore dei “soggetti non bancabili” è messa a disposizione
da una rete di istituzioni no profit, coordinate e rappresentate dalla Fondazione don Mario Operti e da
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
un’associazione temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali, coordinata e rappresentata
dalla Confcommercio Piemonte.
Normativa Comunitaria di riferimento
Regolamento (CE) n. 1998/2006 – De minimis
Maggiori informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it
REGIONE PIEMONTE L.R. 01/09 (ex L.R. 21/97) FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
ARTIGIANE SETTORE ARTIGIANATO (fino ad esaurimento fondi)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Ottobre 2010 disponibile sul nostro sito)
Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole imprese commerciali e artigianali - Sezione
Emergenze
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Giugno 2010 disponibile sul nostro sito)
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Legge 240/81 Operazioni di locazione finanziaria (non è prevista alcuna scadenza)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Giugno 2010 disponibile sul nostro sito)
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Fondo Cogaranzia Regionale fornisce garanzie per l’ottenimento di finanziamenti
Descrizione completa sul nostro notiziario di Ottobre 2010.
Per maggiori informazioni:
Fidindustria Emilia Romagna Via Brini 45 - 40128 – Bologna
tel. 051/0956711 fax. 051/0956798
indirizzo internet: http://www.consorzifidi.it e mail: [email protected]
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. Via Brugnoli 6 - 40122 – Bologna
tel. 051/6496800 fax. 051/0822010
indirizzo internet: http://www.unifidi.ue e mail: [email protected]
Cooperfidi Italia Via Brini 45 - 40128 – Bologna
tel. 051/0956811 (12 – 14 – 15) fax. 051/0956899
indirizzo internet: http://www.cooperfidi-er.it e mail: [email protected]
Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche Industriali
Viale Aldo Moro 44 - 40127 – Bologna
Segreteria del Servizio:
tel. 051/5276425 fax. 051/5276533
Informazioni:
tel. 051/5276322 - 051-5276323
Indirizzi internet: http://www.ermesimprese.it - http://emiliaromagna.si-impresa.it
e mail: [email protected]
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Legge Regionale 240/81 – operazioni di locazione finanziari (scadenza non prevista)
(la descrizione completa è pubblicata sul Notiziario di Ottobre 2010 disponibile sul nostro sito)
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
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Ufficio Servizi Finanziari – Contributi CCIAA VERONA
L'Ufficio Servizi Finanziari - Contributi svolge funzioni legate alla promozione del tessuto
economico provinciale, mediante l'erogazione di sovvenzioni alle imprese veronesi dei
diversi settori, per determinate categorie di investimenti individuate di anno in anno dal
Consiglio camerale e formalizzate in specifici bandi
L'Ufficio inoltre istruisce tutte le altre richieste di contributo presentate, a vario titolo, da
Associazioni di categoria, Enti pubblici ed altri organismi, in conformità del Regolamento
"Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241".
Dove rivolgersi:
Ufficio Contributi
IV piano - tel. 045 8085826-849
e-mail: [email protected]
orario ufficio : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.45 alle 12.15
il Lunedì e il Giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Finanziamenti ai privati: un’opportunità anche per
l’installatore!
A volte gli incassi sono un vero problema! Richiedono molto tempo per essere gestiti e,
soprattutto in questo periodo di crisi, il cliente privato chiede sempre più spesso di pagare a rate.
I tempi di incasso diventano sempre più lunghi….la liquidità scarseggia…..
Cosa fare?
Il Gruppo Acquatica ti propone una soluzione! Chiedi informazioni presso la tua filiale di
riferimento.
“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le
Filiali di Compass S.p.A. (Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.), nonché presso gli esercizi convenzionati con
Compass S.p.A. e aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione di Compass S.p.A.”
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL NOSTRO UFFICIO TECNICO
Preventivazione e Progettazione Impianti.
Il nostro studio esegue la preventivazione e la progettazione esecutiva di tutti gli impianti termotecnici ad uso civile ed
industriale e comunità, in particolare:
•
Impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
•
Centrali termiche e frigorifere
•
Reti a gas metano e impianti a g.p.l.
•
Messa a norme di canne fumarie esistenti
•
Impianti idrico-sanitari e fognature
•
Impianti antincendio
•
Calcolo isolamenti a norma Legge n° 10/91
•
Sistemi di recupero calore
Progettazione Energia Rinnovabile.
Favoriamo e incentiviamo la progettazione impiantistica con l’utilizzo dell’energia rinnovabile:
•
Impianti ad energia Solare Termica
•
Impianti Solar Cooling
•
Impianti ad energia Solare Fotovoltaica
•
Impianti ad energia Eolica
•
Impianti ad energia Biomassa
•
Impianti Geotermici a bassa entalpia
•
Impianti di Microcogenerazione
•
Impianti di Recupero Acque Piovane
•
Edifici a basso consumo energetico
Pratiche Tecnico – amministrative.
Espletiamo tutte le pratiche tecnico-amministrative richieste dalle varie tipologie impiantistiche
•
Calcolo isolamenti e deposito relazioni tecniche secondo DPR 59/09 e con DM 26/6/09, applicabili all'intero
territorio nazionale, occorrenti per l'ottenimento delle concessioni edilizie di nuova costruzione oppure ristrutturazione
di immobili civili ed industriali e la formazione di nuovi impianti termici
•
Calcolo isolamenti e deposito relazioni tecniche in Regione Lombardia con dgr 5018 del 26 Giugno 2007;
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, modificate ed integrate con dgr 5773 del 31.10.2007 e con
dgr 8745 del 22.12.2008 occorrenti per l'ottenimento delle concessioni edilizie di nuova costruzione oppure
ristrutturazione di immobili civili ed industriali e la formazione di nuovi impianti termici
•
Certificazione Energetica degli Edifici
•
Pratica per l’ottenimento del Recupero Fiscale per il Risparmio Energetico
•
Redazione ed espletamento presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Competenza delle pratiche per
l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi ai sensi della Legge n° 818/84
•
Pratiche di denuncia impianto di riscaldamento all'ISPESL secondo il DM. 1/12/75
•
Relazioni tecniche impianti di condizionamento per i locali sprovvisti di rapporto aeroilluminante ai sensi
dell'art. 3.4.7 Reg. Igiene e Norma UNI 10339
Assistenza Tecnica in Cantiere.
•
Verifica in loco di impianti esistenti che presentano malfunzionamenti
•
Consulenza Tecnica in cantiere
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Notiziario informativo – Periodico di aggiornamento
Le informazioni riportate in questo notiziario sono da intendersi indicative. Invitiamo i lettori ad approfondirle e a rivolgersi ai propri
consulenti di fiducia. Acquatica spa e D.P. srl non si assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o danneggiamenti
derivanti dalla presente pubblicazione
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NOTIZIARIO INFORMATIVO – Febbraio 2011