SINGLE EURO PAYMENTS AREA (SEPA):
BONIFICI E ADDEBITI DIRETTI
COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Arezzo, 22 maggio 2014
►
SEPA: cosa è, obiettivi, contesto e normativa di riferimento
►
Benefici per le Aziende
►
Quali servizi coinvolge
►
Evoluzione del mercato
2
Che cosa è la SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) è un’iniziativa promossa dall’Unione Europea per realizzare un
mercato unico per i servizi di pagamento in EURO. In sostanza, gli schemi di pagamento sono
equivalenti sia per le operazioni nazionali sia per le operazioni cross-border in Euro che riguardano i
paesi dell’area SEPA
Mercato unico per
i servizi di
pagamento in
EURO
Insieme
comune di
sistemi di
pagamento
Standard
comuni
Normativa
comune
3
SEPA: un’area di 34 Paesi, 523 milioni di abitanti, ecc..
In ambito SEPA
Circa 9.300
istituzioni che
offrono servizi di
pagamento







28 Paesi UE
Svizzera
Islanda
Norvegia
Lichtenstein
Principato di Monaco
San Marino
Fuori ambito SEPA
523 milioni
di abitanti






Città del Vaticano
Andorra
Isole del Canale
Isole Faroe
Groenlandia
Isola di Man
4
Quali obiettivi?
 Integrazione economica e monetaria in UE
 Maggiore competizione ed efficienza del
sistema finanziario europeo
 Rafforzamento della competitività e dello
sviluppo dell’economia UE (in coerenza con
l’Agenda di Lisbona)
5
Contesto di riferimento
L’Agenda di Lisbona (Marzo 2000) ha posto le basi per la creazione di un Mercato Unico dei Pagamenti
all’interno dei paesi UE

EUROPEAN
COMMISSION
EUROPEAN
CENTRAL
BANK
EUROPEAN
PAYMENTS
COUNCIL
1. SCT - SEPA Credit Transfer  sostituisce
bonifici domestici
2. SDD - SEPA Direct Debit  sostituisce gli
incassi domestici


INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION
LEGISLATORI DEI
PAESI ADERENTI
Il sistema bancario europeo, con il supporto di tutti
gli stakeholder, ha definito le regole di base per i
nuovi servizi di pagamento paneuropei (SEPA):
Il sistema bancario, attraverso regole di
autoregolamentazione degli Istituti bancari, ha
consentito il lancio dei prodotti SEPA, che però
sono stati gestiti in coesistenza con i prodotti
nazionali (fino al 01 febbraio 2014)
Il Parlamento Europeo ha stabilito la “chiusura
forzata” degli schemi di pagamento nazionali,
imponendo una data limite (cd End Date), oltre la
quale
non
è
più
possibile
utilizzarli
(REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 del 14 marzo
2012)
Dal 1° febbraio 2014* non è più possibile effettuare operazioni di pagamento
nazionali attraverso schemi di pagamento domestici (bonifici, incassi, ecc.)
*è vigente un ’’grace period’’ fino al 1° agosto 2014
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SEPA: normativa di riferimento
DIRETTIVA PSD (PAYMENTS SERVICES DIRECTIVE) 64/2007
(recepita con D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010)
• Armonizzazione
di termini e condizioni (tempi esecuzione e valute, obbligo
trasferimento totalità importo, autorizzazioni e transazioni non autorizzate)
• Armonizzazione dei requisiti di trasparenza e informazione
• Nuova categoria di fornitori di servizio: «istituzioni di pagamento»
REGOLAMENTO 924/2009
Disciplina dei bonifici e degli addebiti diretti transfrontalieri in Euro:
• Ha eliminato le differenze nelle spese tra bonifici in Euro nazionali e transfrontalieri
REGOLAMENTO 260/2012
•
•
Requisiti comuni a livello di UE per bonifici e addebiti diretti in Euro
Scadenze per la migrazione a SEPA di bonifici e addebiti diretti
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SEPA: benefici per le Imprese
Possibilità di inviare e ricevere pagamenti in Europa a partire da un unico conto e
utilizzando le medesime procedure.
a) Per le imprese che operano a livello cross-border la gestione delle attività di
tesoreria potrà in tal modo essere largamente razionalizzata con conseguenti benefici
organizzativi e di costo
b) L'utilizzo di formati standardizzati a livello europeo permette alle imprese di
integrare le procedure utilizzate per i pagamenti con più avanzate procedure aziendali
(es. fatturazione elettronica).
c) La possibilità di utilizzare i servizi di qualunque banca aderente alla SEPA innalzerà la
concorrenza nel mercato dei pagamenti
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SEPA: l’importanza di standard comuni (1/2)
Formato ISO 20022XML
american
people
tutti parlano la stessa lingua ….e si evitano
discordanze sul regolamento (disguidi e costi aggiuntivi)
italian
people
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SEPA: l’importanza di standard comuni (2/2)
• IBAN (International Bank Account Number): Es.: IT 02 L 12345 12345
123456789012
massimo 34 cifre, di cui:
 2 cifre codice paese
 2 cifre chiave di controllo
 Massimo 30 cifre identificazione conto (specifico per singolo paese)
• BIC (Bank Identifier Code): Es.: ARBAIT33XXX
massimo 11 cifre, di cui:
 4 cifre codice istituto
 2 cifre codice paese
 2 cifre codice località
 3 cifre codice filiale (opzionale)
(non più necessario per i bonifici SEPA domestici, obbligatorio fino al 1 febbraio 2016
per i bonifici SEPA transfrontalieri)
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Quali prodotti sono migrati a SEPA?
Banca d’Italia, nel provvedimento attuativo (febbraio 2013) del Regolamento 260/2012, ha
precisato che i servizi di pagamento nazionali definitivamente sostituiti dai servizi SEPA sono:
BONIFICO NAZIONALE *
(sia con addebito in conto
che per cassa)
ADDEBITO RID
BONIFICO SEPA (SCT)
ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD)
Altri servizi di pagamento come RI.BA., MAV, RAV e i bollettini bancari e postali potranno continuare ad
essere utilizzati.
Particolarità: RID finanziario (usato per i pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e RID a
importo fisso (importo prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito) la scadenza per la
migrazione a SEPA è stata prorogata al 1 febbraio 2016.
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SEPA CREDIT TRANSFER (SCT): principali impatti per le Aziende
SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) o Bonifico Sepa
Costituisce uno strumento unico per trasferire fondi, sia che si tratti di pagamenti all’interno dello stesso
paese che transfrontalieri (purché all’interno dell’area SEPA)
 Entro il 1 febbraio 2016: adeguamento dei propri sistemi informativi al formato ISO
20022XML per il conferimento di ordini massivi (obbligo non previsto per le
microimprese). Le banche aiuteranno le imprese mettendo a disposizione servizi di
conversione dei tracciati dal formato tradizionale a quello previsto per SEPA. Le
banche sono tenute ad accettare il formato XML qualora richiesto dall’impresa prima
del 1 febbraio 2016.
 Dal 1 febbraio 2014 (termine prorogato al 1 agosto 2014) non si deve più indicare il BIC per i
bonifici SEPA nazionali, ma solo l’IBAN.
 Dal 1 febbraio 2016 non sarà più richiesto il BIC per i bonifici SEPA transfrontalieri.
 Remittance Information: possono essere inserite in un campo di testo libero di 140
caratteri
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SEPA DIRECT DEBIT(SDD): cosa è?
SEPA DIRECT DEBIT (SDD) o Addebito Diretto Sepa
Rende possibile l’addebito in un conto di un paese SEPA per servizi forniti da una azienda basata nello
stesso/altro paese SEPA
2 schemi di Addebito Sepa: caratteristiche principali
Utilizzabile sia con clienti consumatori che imprese
ADDEBITO SEPA
«CORE»
Il debitore può chiedere il rimborso delle operazioni
addebitate fino a 8 settimane dalla data di addebito, in
caso di importo errato o addebito non coerente con
accordi presi con l’impresa creditrice
Riservato solo ai clienti non consumatori
ADDEBITO SEPA
B2B
Non è previsto in nessun caso il diritto del debitore a
chiedere il rimborso al creditore se il mandato è stato
validamente sottoscritto. La banca del debitore deve
verificare in via preventiva la validità del mandato con il
debitore prima di procedere con il primo addebito.
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Schemi SDD: alcuni elementi di congruenza
SDD «CORE» E SDD B2B PREVEDONO ENTRAMBI:
•
Sottoscrizione di un mandato (per il momento solo cartaceo) da parte del debitore
•
Possibilità di indicare sul mandato che l’autorizzazione vale per un singolo
addebito
•
Dematerializzazione dei dati del mandato e conservazione dello stesso a cura
dell’impresa creditrice
•
Notifica al debitore da parte dell’impresa creditrice (ad es. nella fattura) degli estremi
dell’operazione almeno 14 giorni prima della data di addebito
•
Invio da parte dell’impresa creditrice tramite la propria banca delle richieste di
incasso contenenti tutti i dati del mandato alla banca del debitore
•
Diritto del debitore di opporsi all’operazione entro il giorno che precede la data di
addebito
•
Diritto del debitore di ottenere il rimborso su operazioni addebitate in assenza di un
mandato valido fino a 13 mesi dalla data di addebito
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SEPA DIRECT DEBIT(SDD): cosa cambia rispetto al R.I.D.
GESTIONE DEI MANDATI A CARICO DELL’IMPRESA CREDITRICE
 A differenza della delega RID, il mandato SEPA viene rilasciato dal debitore
esclusivamente all’impresa creditrice, che avvia la riscossione delle somme dovute
attraverso la propria banca
 Con gli SDD le imprese hanno la responsabilità di raccogliere, conservare ed esibire, in
caso di contestazioni, i mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori, oltre che la
gestione di eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dai clienti (attività
che, con i RID, venivano soddisfatte dal servizio di «Allineamento Elettronico Archivi»
offerto dalle banche e che ora possono essere fornite tramite il «Servizio SEDA*»).
*servizio non previsto dalla normativa Sepa
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Il Servizio SEDA: Sepa Compliant Electronic Database Alignement
Nel Sepa Direct Debit l’impresa creditrice è tenuta a gestire i
mandati, conservandoli, modificandoli e cancellandoli secondo le
indicazioni dei suoi clienti
Il Servizio Aggiuntivo SEDA consente lo scambio di informazioni sul mandato
SEPA tra l’impresa creditrice e la banca del debitore tramite la «banca di
allineamento»(la banca dell’impresa creditrice). Sono previsti due moduli SEDA,
quello «base» e quello «avanzato».
L’adesione ai due moduli per banche e imprese non è obbligatoria . Tutte le banche aderenti
all’ABI sono obbligate ad aderire a SEDA modello base
(Banca Etruria ha aderito ad entrambi).
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Key Figures: volumi e coperture dei pagamenti sepa (SCT)
Jan- 08
Fonte: EPC – European Payments Council
Jan- 13
Dec- 13 Apr -14
17
Key Figures: % SCT sul totale transazioni in euro Area Sepa
Country
January 2014 (%)
February 2014 (%)
March 2014 (%)
BE
86.8
95.6
99.7
DE
58.5
77.9
80.3
IE
60.9
90.6
96.8
GR
81.5
83.1
82.9
ES
82.7
90.5
96.6
FR
84
91.7
93.5
IT
61.5
89.9
93.8
CY
100
100
100
LU
96.3
96.3
96.4
LV
100
100
100
MT
68.7
80.16
94
NL
86.4
91.8
95.3
AT
66.2
75.0
82.9
PT
89.2
92.3
93.5
SI
99.3
99.4
99.3
SK
100
100
100
FI
100
100
100
EE
2.7
99.7
100
Fonte: EPC – European Payments Council
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Key Figures: Calendario di AttuazioneTiming
31 March 2012
Regulation No 260/2012 entered into force; pan-European reachability; phasing-out of €50,000
ceiling for equal charges to apply.
1 November 2012
Cross-border transaction MIFs (multilateral interchange fees) were eliminated for direct debits.
1 February 2014
SEPA migration deadline for SEPA credit transfer and SEPA direct debit within the euro area; no
BIC (business identifier code) to be required for national payments.
1 August 2014
End of six month grace period for migration to SEPA instruments in the euro area.
1 January 2015
Migration deadline for SEPA direct debits in Latvia. Latvia joined the euro area on 1 January 2014.
As a new euro area country, Latvia has up to one year to complete the migration. However, the
stakeholders have agreed on an earlier end date for migration to SEPA credit transfers in Latvia,
which is 1 January 2014.
1 February 2016
No BIC to be required for cross-border payments; niche products migration complete.
31 October 2016
SEPA credit transfer and SEPA direct debit deadline for non-euro area countries.
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ALLEGATI
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IL SERVIZIO SEDA:
SEPA COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNEMENT
SEDA BASE consente all’impresa beneficiaria, tramite colloqui telematico tra la
sua banca e quella del debitore, di:
- Inviare /ricevere le informazioni sui mandati (sottoscrizioni, modifiche,
revoche)
- Acquisire conferma dell’esistenza e dell’attendibilità del conto del debitore in
un momento precedente all’invio della richiesta di addebito
Per la fruizione del servizio SEDA base è necessario che l’impresa creditrice
abbia aderito al modulo SEDA base.
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IL SERVIZIO SEDA:
SEPA COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNEMENT
SEDA AVANZATO consente all’impresa creditrice, in aggiunta alle funzioni del
modello «base», anche di:
- Delegare alla banca del debitore le attività di acquisizione e conservazione dei
mandati sottoscritti dal debitore
Il servizio SEDA viene erogato all’impresa creditrice aderente a SEDA grazie alle
attività svolte dalla sua banca (c.d. «banca di allineamento») e dalle banche dei
debitori.
Il contratto viene sottoscritto dalla banca dell’impresa creditrice in nome proprio
e in nome e per conto delle banche dei debitori.
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