SINGLE EURO PAYMENTS AREA (SEPA): BONIFICI E ADDEBITI DIRETTI COSA CAMBIA PER LE IMPRESE Arezzo, 22 maggio 2014 ► SEPA: cosa è, obiettivi, contesto e normativa di riferimento ► Benefici per le Aziende ► Quali servizi coinvolge ► Evoluzione del mercato 2 Che cosa è la SEPA? SEPA (Single Euro Payments Area) è un’iniziativa promossa dall’Unione Europea per realizzare un mercato unico per i servizi di pagamento in EURO. In sostanza, gli schemi di pagamento sono equivalenti sia per le operazioni nazionali sia per le operazioni cross-border in Euro che riguardano i paesi dell’area SEPA Mercato unico per i servizi di pagamento in EURO Insieme comune di sistemi di pagamento Standard comuni Normativa comune 3 SEPA: un’area di 34 Paesi, 523 milioni di abitanti, ecc.. In ambito SEPA Circa 9.300 istituzioni che offrono servizi di pagamento 28 Paesi UE Svizzera Islanda Norvegia Lichtenstein Principato di Monaco San Marino Fuori ambito SEPA 523 milioni di abitanti Città del Vaticano Andorra Isole del Canale Isole Faroe Groenlandia Isola di Man 4 Quali obiettivi? Integrazione economica e monetaria in UE Maggiore competizione ed efficienza del sistema finanziario europeo Rafforzamento della competitività e dello sviluppo dell’economia UE (in coerenza con l’Agenda di Lisbona) 5 Contesto di riferimento L’Agenda di Lisbona (Marzo 2000) ha posto le basi per la creazione di un Mercato Unico dei Pagamenti all’interno dei paesi UE EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN CENTRAL BANK EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL 1. SCT - SEPA Credit Transfer sostituisce bonifici domestici 2. SDD - SEPA Direct Debit sostituisce gli incassi domestici INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION LEGISLATORI DEI PAESI ADERENTI Il sistema bancario europeo, con il supporto di tutti gli stakeholder, ha definito le regole di base per i nuovi servizi di pagamento paneuropei (SEPA): Il sistema bancario, attraverso regole di autoregolamentazione degli Istituti bancari, ha consentito il lancio dei prodotti SEPA, che però sono stati gestiti in coesistenza con i prodotti nazionali (fino al 01 febbraio 2014) Il Parlamento Europeo ha stabilito la “chiusura forzata” degli schemi di pagamento nazionali, imponendo una data limite (cd End Date), oltre la quale non è più possibile utilizzarli (REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 del 14 marzo 2012) Dal 1° febbraio 2014* non è più possibile effettuare operazioni di pagamento nazionali attraverso schemi di pagamento domestici (bonifici, incassi, ecc.) *è vigente un ’’grace period’’ fino al 1° agosto 2014 6 SEPA: normativa di riferimento DIRETTIVA PSD (PAYMENTS SERVICES DIRECTIVE) 64/2007 (recepita con D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010) • Armonizzazione di termini e condizioni (tempi esecuzione e valute, obbligo trasferimento totalità importo, autorizzazioni e transazioni non autorizzate) • Armonizzazione dei requisiti di trasparenza e informazione • Nuova categoria di fornitori di servizio: «istituzioni di pagamento» REGOLAMENTO 924/2009 Disciplina dei bonifici e degli addebiti diretti transfrontalieri in Euro: • Ha eliminato le differenze nelle spese tra bonifici in Euro nazionali e transfrontalieri REGOLAMENTO 260/2012 • • Requisiti comuni a livello di UE per bonifici e addebiti diretti in Euro Scadenze per la migrazione a SEPA di bonifici e addebiti diretti 7 SEPA: benefici per le Imprese Possibilità di inviare e ricevere pagamenti in Europa a partire da un unico conto e utilizzando le medesime procedure. a) Per le imprese che operano a livello cross-border la gestione delle attività di tesoreria potrà in tal modo essere largamente razionalizzata con conseguenti benefici organizzativi e di costo b) L'utilizzo di formati standardizzati a livello europeo permette alle imprese di integrare le procedure utilizzate per i pagamenti con più avanzate procedure aziendali (es. fatturazione elettronica). c) La possibilità di utilizzare i servizi di qualunque banca aderente alla SEPA innalzerà la concorrenza nel mercato dei pagamenti 8 SEPA: l’importanza di standard comuni (1/2) Formato ISO 20022XML american people tutti parlano la stessa lingua ….e si evitano discordanze sul regolamento (disguidi e costi aggiuntivi) italian people 9 SEPA: l’importanza di standard comuni (2/2) • IBAN (International Bank Account Number): Es.: IT 02 L 12345 12345 123456789012 massimo 34 cifre, di cui: 2 cifre codice paese 2 cifre chiave di controllo Massimo 30 cifre identificazione conto (specifico per singolo paese) • BIC (Bank Identifier Code): Es.: ARBAIT33XXX massimo 11 cifre, di cui: 4 cifre codice istituto 2 cifre codice paese 2 cifre codice località 3 cifre codice filiale (opzionale) (non più necessario per i bonifici SEPA domestici, obbligatorio fino al 1 febbraio 2016 per i bonifici SEPA transfrontalieri) 10 Quali prodotti sono migrati a SEPA? Banca d’Italia, nel provvedimento attuativo (febbraio 2013) del Regolamento 260/2012, ha precisato che i servizi di pagamento nazionali definitivamente sostituiti dai servizi SEPA sono: BONIFICO NAZIONALE * (sia con addebito in conto che per cassa) ADDEBITO RID BONIFICO SEPA (SCT) ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD) Altri servizi di pagamento come RI.BA., MAV, RAV e i bollettini bancari e postali potranno continuare ad essere utilizzati. Particolarità: RID finanziario (usato per i pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e RID a importo fisso (importo prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito) la scadenza per la migrazione a SEPA è stata prorogata al 1 febbraio 2016. 11 SEPA CREDIT TRANSFER (SCT): principali impatti per le Aziende SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) o Bonifico Sepa Costituisce uno strumento unico per trasferire fondi, sia che si tratti di pagamenti all’interno dello stesso paese che transfrontalieri (purché all’interno dell’area SEPA) Entro il 1 febbraio 2016: adeguamento dei propri sistemi informativi al formato ISO 20022XML per il conferimento di ordini massivi (obbligo non previsto per le microimprese). Le banche aiuteranno le imprese mettendo a disposizione servizi di conversione dei tracciati dal formato tradizionale a quello previsto per SEPA. Le banche sono tenute ad accettare il formato XML qualora richiesto dall’impresa prima del 1 febbraio 2016. Dal 1 febbraio 2014 (termine prorogato al 1 agosto 2014) non si deve più indicare il BIC per i bonifici SEPA nazionali, ma solo l’IBAN. Dal 1 febbraio 2016 non sarà più richiesto il BIC per i bonifici SEPA transfrontalieri. Remittance Information: possono essere inserite in un campo di testo libero di 140 caratteri 12 SEPA DIRECT DEBIT(SDD): cosa è? SEPA DIRECT DEBIT (SDD) o Addebito Diretto Sepa Rende possibile l’addebito in un conto di un paese SEPA per servizi forniti da una azienda basata nello stesso/altro paese SEPA 2 schemi di Addebito Sepa: caratteristiche principali Utilizzabile sia con clienti consumatori che imprese ADDEBITO SEPA «CORE» Il debitore può chiedere il rimborso delle operazioni addebitate fino a 8 settimane dalla data di addebito, in caso di importo errato o addebito non coerente con accordi presi con l’impresa creditrice Riservato solo ai clienti non consumatori ADDEBITO SEPA B2B Non è previsto in nessun caso il diritto del debitore a chiedere il rimborso al creditore se il mandato è stato validamente sottoscritto. La banca del debitore deve verificare in via preventiva la validità del mandato con il debitore prima di procedere con il primo addebito. 13 Schemi SDD: alcuni elementi di congruenza SDD «CORE» E SDD B2B PREVEDONO ENTRAMBI: • Sottoscrizione di un mandato (per il momento solo cartaceo) da parte del debitore • Possibilità di indicare sul mandato che l’autorizzazione vale per un singolo addebito • Dematerializzazione dei dati del mandato e conservazione dello stesso a cura dell’impresa creditrice • Notifica al debitore da parte dell’impresa creditrice (ad es. nella fattura) degli estremi dell’operazione almeno 14 giorni prima della data di addebito • Invio da parte dell’impresa creditrice tramite la propria banca delle richieste di incasso contenenti tutti i dati del mandato alla banca del debitore • Diritto del debitore di opporsi all’operazione entro il giorno che precede la data di addebito • Diritto del debitore di ottenere il rimborso su operazioni addebitate in assenza di un mandato valido fino a 13 mesi dalla data di addebito 14 SEPA DIRECT DEBIT(SDD): cosa cambia rispetto al R.I.D. GESTIONE DEI MANDATI A CARICO DELL’IMPRESA CREDITRICE A differenza della delega RID, il mandato SEPA viene rilasciato dal debitore esclusivamente all’impresa creditrice, che avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria banca Con gli SDD le imprese hanno la responsabilità di raccogliere, conservare ed esibire, in caso di contestazioni, i mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori, oltre che la gestione di eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dai clienti (attività che, con i RID, venivano soddisfatte dal servizio di «Allineamento Elettronico Archivi» offerto dalle banche e che ora possono essere fornite tramite il «Servizio SEDA*»). *servizio non previsto dalla normativa Sepa 15 Il Servizio SEDA: Sepa Compliant Electronic Database Alignement Nel Sepa Direct Debit l’impresa creditrice è tenuta a gestire i mandati, conservandoli, modificandoli e cancellandoli secondo le indicazioni dei suoi clienti Il Servizio Aggiuntivo SEDA consente lo scambio di informazioni sul mandato SEPA tra l’impresa creditrice e la banca del debitore tramite la «banca di allineamento»(la banca dell’impresa creditrice). Sono previsti due moduli SEDA, quello «base» e quello «avanzato». L’adesione ai due moduli per banche e imprese non è obbligatoria . Tutte le banche aderenti all’ABI sono obbligate ad aderire a SEDA modello base (Banca Etruria ha aderito ad entrambi). 16 Key Figures: volumi e coperture dei pagamenti sepa (SCT) Jan- 08 Fonte: EPC – European Payments Council Jan- 13 Dec- 13 Apr -14 17 Key Figures: % SCT sul totale transazioni in euro Area Sepa Country January 2014 (%) February 2014 (%) March 2014 (%) BE 86.8 95.6 99.7 DE 58.5 77.9 80.3 IE 60.9 90.6 96.8 GR 81.5 83.1 82.9 ES 82.7 90.5 96.6 FR 84 91.7 93.5 IT 61.5 89.9 93.8 CY 100 100 100 LU 96.3 96.3 96.4 LV 100 100 100 MT 68.7 80.16 94 NL 86.4 91.8 95.3 AT 66.2 75.0 82.9 PT 89.2 92.3 93.5 SI 99.3 99.4 99.3 SK 100 100 100 FI 100 100 100 EE 2.7 99.7 100 Fonte: EPC – European Payments Council 18 Key Figures: Calendario di AttuazioneTiming 31 March 2012 Regulation No 260/2012 entered into force; pan-European reachability; phasing-out of €50,000 ceiling for equal charges to apply. 1 November 2012 Cross-border transaction MIFs (multilateral interchange fees) were eliminated for direct debits. 1 February 2014 SEPA migration deadline for SEPA credit transfer and SEPA direct debit within the euro area; no BIC (business identifier code) to be required for national payments. 1 August 2014 End of six month grace period for migration to SEPA instruments in the euro area. 1 January 2015 Migration deadline for SEPA direct debits in Latvia. Latvia joined the euro area on 1 January 2014. As a new euro area country, Latvia has up to one year to complete the migration. However, the stakeholders have agreed on an earlier end date for migration to SEPA credit transfers in Latvia, which is 1 January 2014. 1 February 2016 No BIC to be required for cross-border payments; niche products migration complete. 31 October 2016 SEPA credit transfer and SEPA direct debit deadline for non-euro area countries. 19 ALLEGATI 20 IL SERVIZIO SEDA: SEPA COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNEMENT SEDA BASE consente all’impresa beneficiaria, tramite colloqui telematico tra la sua banca e quella del debitore, di: - Inviare /ricevere le informazioni sui mandati (sottoscrizioni, modifiche, revoche) - Acquisire conferma dell’esistenza e dell’attendibilità del conto del debitore in un momento precedente all’invio della richiesta di addebito Per la fruizione del servizio SEDA base è necessario che l’impresa creditrice abbia aderito al modulo SEDA base. 21 IL SERVIZIO SEDA: SEPA COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNEMENT SEDA AVANZATO consente all’impresa creditrice, in aggiunta alle funzioni del modello «base», anche di: - Delegare alla banca del debitore le attività di acquisizione e conservazione dei mandati sottoscritti dal debitore Il servizio SEDA viene erogato all’impresa creditrice aderente a SEDA grazie alle attività svolte dalla sua banca (c.d. «banca di allineamento») e dalle banche dei debitori. Il contratto viene sottoscritto dalla banca dell’impresa creditrice in nome proprio e in nome e per conto delle banche dei debitori. 22