LE FONTI DEL DIRITTO
NOZIONI GENERALI
Il significato di Fonte
Nel linguaggio giuridico fonte del diritto
indica lo strumento di produzione del diritto.
 Fonte del diritto è L’ATTO o IL FATTO
abilitato dall’ordinamento giuridico a
produrre norme giuridiche, ovvero a
innovare l’ordinamento giuridico.

La Costituzione come
fonte assoluta

La Costituzione indica gli atti o i fatti che
possono produrre diritto, cioè le fonti. Essa
indica le fonti immediatamente inferiori, dette
perciò FONTI PRIMARIE, cioè le leggi e gli
atti ad esse equiparati perché saranno poi
queste a regolare le fonti ancora inferiori
(FONTI SECONDARIE).
Schema delle fonti
FONTI
DI COGNIZIONE
UFFICIALI
Gazzetta ufficiale
Bollettino uff. reg
G.u. Ce
Albo comunale
…..
PRIVATE
“codici”
Banche dati
Ecc.
DI PRODUZIONE
FONTI ATTO:
FONTI FATTO:
Costituzione
Leggi
Decreti legge ecc.
Consuetudine
Fonti extra ordinem
Le fonti di cognizione

Se le fonti di produzione sono gli strumenti di
innovazione e produzione dell’ordinamento
giuridico, le fonti di cognizione sono gli
strumenti con i quali si viene a conoscere le
fonti di produzione. La più importante delle
fonti di cognizione ufficiale è LA
GAZZETTA UFFICIALE
La gazzetta ufficiale: il
quotidiano della legge
Tutti gli atti dello Stato devono essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica e inseriti nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica.
 Altre fonti ufficiali sono i BOLLETTINI o
gazzette delle Regioni (B.U.R.) e la Gazzetta
ufficiale della Comunità europea (GUCE).

Pubblicazione ed entrata in
vigore

Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati
su una fonte ufficiale perché cittadini e gli
organi preposti all’applicazione del diritto li
possano conoscere. Proprio per consentire la
conoscenza dei nuovi atti, questi entrano, in
vigore immediatamente dopo la pubblicazione
ma, se non è altrimenti disposto, soltanto dopo
la c.d. vacatio legis, un periodo di tempo, di
regola 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto
sono sospesi. Trascorso questo periodo il
nuovo atto è pienamente obbligatorio.
Ignorantia legis non
excusat e iura novit curia
 Una
legge entrata in vigore è
obbligatoria pertanto vige la
presunzione di conoscenza della
legge
 Inoltre, vige l’obbligo del giudice di
applicare la legge, senza bisogno
che siano le parti a provarne
l’esistenza
Fonti fatto e fonti atto

Fonti-atto (oppure atti normativi) indicano
l’attribuzione a certi organi del potere di creare,
integrare o modificare il diritto

Le fonti-fatto sono una categoria residuale:
ovvero tutti quei fatti esistenti, concreti, consolidati
che l’ordinamento riconosce avente valore
normativo e di fonte e da cui ordina e consente
l’applicazione, non perché prodotte da un organo
legittimo indicato dall’ordinamento, ma per il
semplice fatto di esistere.
L’EQUIVOCO
DEI TESTI UNICI
Testi
Unici
ricognitivi o
compilativi
di
cognizione
Fonti
Innovativi = decreti
legisl.
di
produzione
Fonti atto, fonti fatto
Fonti
Fonti - atto
Fonti - fatto
CONSUETUDINI
Norme prodotte “spontaneamente”
dall’ordinamento sociale
Norme prodotte da fonti
di ordinamenti diversi e “ammesse”
nell’ordinamento italiano
Norme di altri ordinamenti
nazionali richiamate dalle
norme di diritto
Internazionale privato
Norme prodotte nell’
Ordinamento comunitario
Altri esempi…..
La Consuetudine
 Fonte fatto per
eccellenza, essa indica
un comportamento, un
fatto, un uso ripetuto nel
tempo in una
determinata società.
Le tracce della consuetudine: alla
ricerca delle consuetudini perdute
nell’età della codificazione



La prima traccia si trova nelle disposizioni preliminari
al codice civile
La seconda traccia si trova ancora nel codice civile. In
alcune disposizioni sono esplicitamente richiamati gli
usi. Esempio il tempo di adempimento delle
obbligazioni in generali ( vedi art. 1181, 1182, 1183), i
modi di stipulazione dei contratti ( art. 1326, 1327 etc)
La terza traccia può essere rivenuta in quei
comportamenti costituzionali facoltativizzanti o in
quelle convenzioni costituzionali: le consuetudini che il
Presidente della Repubblica svolge nell’ambito delle
procedure di formazione del nuovo Governo, in vista
della nomina del presidente del Consiglio.
Gli spazi attuali della consuetudine
Gli atti normativi richiamano talvolta le consuetudini: ecco due
esempi tratti dal codice civile
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la
prestazione e divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente.
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la
natura dell'affare o secondo gli usi…
Esempi di norme di riconoscimento:
art. 1 delle “Preleggi*”
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (abrogato) le norme corporative;
4) gli usi.
Una quarta traccia: Bingo!!


Una quarta traccia la troviamo in Costituzione. L’art.10
comma 1 dice che l’ordinamento italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute;
In tale articolo si fa riferimento alle consuetudini
internazionali, cioè a quelle norme che non hanno origine nei
trattati ma in regole non scritte né poste da alcun soggetto
determinato e tuttavia divenute obbligatorie cui il giudice deve
applicare immediatamente nel nostro ordinamento, come se
fosse una norma interna dello stesso rango della norma che
la richiama. Questo meccanismo di rinvio automatico
dell’ordinamento italiano alle norme prodotte da altri
ordinamenti si chiama rinvio mobile.
Altre fonti fatto sono….


Le norme del diritto internazionale privato
Sono norme che regolano l’applicazione della
legge quando i soggetti o i beni coinvolti nel caso
sottoposto al giudice sono collegati a ordinamenti
giuridici diversi: es. che accade se un cittadino
italiano e una cittadina austriaca litigano per
l’affidamento dei figli comuni o per la successione
nei beni immobili siti in Italia ma lasciati in eredità
da un comune parente bulgaro?
Qualche esempio di norma di diritto internazionale privato
(come modificato dalla legge 218/1995)
Art. 3. Ambito della giurisdizione.
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre…
Art. 14. Conoscenza della legge straniera applicabile.
1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre
che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del
Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti,
applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla
legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30. Rapporti patrimoniali tra coniugi.
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi
possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di
cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del
luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se
questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni
immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge
dello Stato in cui i beni si trovano.
Tecniche di rinvio ad altri
ordinamenti
Per consentire alle norme prodotte da fonti
di altri ordinamenti di operare all’interno
dell’ordinamento statale, si opera la tecnica
del rinvio
 Il rinvio è lo strumento con cui l’ordinamento
di uno Stato rende applicabili al proprio
interno norme di altri ordinamenti

Rinvio fisso e mobile

Il rinvio fisso o anche recettizio o materiale è il
meccanismo con cui una disposizione
dell’ordinamento statale richiama un determinato
atto in vigore in un altro ordinamento, atto che di
solito viene allegato. Si dice pertanto fisso perché
recepisce uno specifico e singolo atto,
ordinamento ai soggetti dell’applicazione del diritto
( giudici e amministrazione pubblica) di applicare le
norme ricavabili da questo atto come norme
interne.
Rinvio mobile

Il rinvio mobile o anche formale o non
recettizio è il meccanismo con cui una
disposizione dell’ordinamento statale
richiama non uno specifico atto di un altro
ordinamento ma un fonte di esso. Per tale
motivo, con questo meccanismo
l’ordinamento statale si adegua
automaticamente a tutte le modificazioni che
nell’altro ordinamento si producono.
La funzione
dell’interpretazione

L’atto normativo è un documento scritto,
dotato di determinate caratteristiche.
Mediante il quale il legislatore esprime la sua
volontà di disciplinare una determinata
materia. L’atto normativo è articolato in
enunciati che rappresentano delle unità
linguistiche. Gli enunciati per la loro
caratteristica imperativa, prescrittiva
vengono chiamati disposizioni.
Interpretare: modalità
d’uso


Il primo passo da compiere è la distinzione tra
interpretazione e applicazione. La norma ci dice che, se è
compiuta da chiunque ( generalità) e in qualsiasi momento
( astrattezza), al comportamento X, deve esserci la
conseguenza Y; Tizio ha il comportamento X, Tizio ha la
conseguenza Y ( se……allora). Questo schema è detto
sillogismo giudiziale: premessa maggiore (la norma);
premessa minore (il fatto): conclusione ( applicazione della
norma al fatto). Ma non esistono concretamente norme, né
fatti. Come fare ad applicare questo metodo?
Devo sapere interpretare, leggere tra gli enunciati, tra le
disposizioni quali norme poter applicare al caso in
questione.
Metodi di interpetazione
Un metodo seppur generale e in disuso lo
troviamo nelle disposizioni sulla legge in
generale al codice civile.
 Art. 12: interpretazione logico-letterale
 Una tipologia : Interpretazione adeguatrice,
interpretazione che sussume l’intentio del
legislatore; l’interpretazione logico-sistemica,
l’interpretazione analogica, l’interpretazione
autentica.

Interpretare non basta: e
se le norme bisticciano?
Le antinomie e le tecniche risolutive
 Antinomia significa contrasto tra norme: si
hanno disposizioni che esprimono significati
tra loro incompatibili, ossia norme che
qualificano fatti in modo contrastante. È
compito dell’interprete risolvere le antinomie,
individuando la norma da applicare al caso.

Il manuale del perfetto
risolutore!
 Il
criterio cronologico e
l’abrogazione
 Il criterio gerarchico e
l’annullamento
 Il criterio di specialità e la deroga
 Il criterio di competenza e la non
applicazione
Il criterio cronologico e i
suoi effetti: l’abrogazione



Il criterio cronologico ci dice che in caso di contrasto tra norme, si deve preferire
quella più recente a quella più antica (lex posterior derogat priori)
La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso
l’abrogazione. L’abrogazione è l’effetto che la norma più recente produce nei
confronti di quella meno recente: l’effetto consiste nella cessazione dell’efficacia
della norma giuridica precedente.
L’efficacia è una figura generale del diritto e consiste nella idoneità di un fatto o
atto a produrre effetti giuridici. Vige il principio di irretroattività degli atti
normativi, essi, cioè, dispongono solo per il futuro, e non hanno effetti per il
passato. Questo principio è codificato nell’art.11 delle Preleggi. La legge non
dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Si tratta di un
principio che nella nostra Costituzione non è stato recepito completamente:
l’art. 25.2 vieta soltanto la retroattività delle norme penali incriminatrici. Ma tale
principio per le altre leggi può essere derogato da leggi che possono disporre la
propria retroattività ( Esempio di legge retroattiva è la norma penale di favore: la
norma che abroga il reato o ne alleggerisce le conseguenze penali).
Effetti temporali
dell’abrogazione

Il principio di irretroattività vale anche per la
abrogazione: tutti i rapporti precedenti
restano in piedi e rimangono regolati da
essa. La abrogazione pertanto opera nel
tempo all’atto della sua istituzione si dice
opera ex nunc ( da ora)
Tipi di abrogazione
L’art. 15 delle Preleggi elenca ipotesi di
abrogazione:
 Per dichiarazione espressa dal legislatore
(abrogazione espressa)
 Per incompatibilità tra le nuove disposizioni
(abrogazione implicita)
 Perché la nuova legge regola l’intera materia
già regolata dalla legge anteriore
(abrogazione tacita)

Avvertenza

L’abrogazione implicita ha effetti identici di
quella esplicita opera ex nunc ma ciò vale
solo per gli effetti temporali non spaziali:
ovvero mentre le disposizioni del legislatore
valgono per tutti ( si dice erga Omnes), le
sentenze del giudice, le sue operazioni e
interpretazioni valgono solo nel caso in
giudizio (inter pares) e non vincola gli altri
giudici (non vige il principio del common law
dello Stare decisis)
Deroga



Diversa dalla abrogazione è la deroga. La deroga nasce da
un contrasto di norme di tipo diverso, la norma derogata è
una norma generale, mentre la norma derogante è una
norma particolare: la distinzione tra abrogazione e deroga
può essere sintetizzata: la norma abrogata perde efficacia
per il futuro, e può riprendere a produrre effetti soltanto nel
caso in cui il legislatore disponga altrimenti (reviviscenza
della norma abrogata).
La norma derogata non perde efficacia ma viene limitato il
suo campo di applicazione.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione della
norma, sospendere significa fermare per un periodo e per
determinate categorie o zone.
Il criterio gerarchico e
l’annullamento

Il criterio gerarchico dice che in caso di contrasto tra due
norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle
fonti ( fonti primarie e secondarie) occupa il posto più
elevato ( lex superior derogat legi inferiori). La
Costituzione dispone infatti che la Corte cost. giudica sulla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza
di legge (art. 134), disegna pertanto una gerarchia.
Analogamente le preleggi disegnano una gerarchia, tra la
legge, i regolamenti e le consuetudini (art. 19 dicendo che
la legge prevale sul regolamento (art.4) e questo sulla
consuetudine (art.8)
Effetto della prevalenza
gerarchica: l’annullamento



La prevalenza gerarchica si esprime attraverso
l’annullamento. Esso dichiara l’illegittimità di una
disposizione o di una norma.
A seguito della dichiarazione di illegittimità l’atto, la
disposizione o la norma perdono validità. È pertanto il
criterio di validità e non di efficacia ad essere centrale.
Validità vuol dire legittimità giuridica. L’atto invalido è un
atto viziato: mentre l’abrogazione è espressione del criterio
cronologico e opera nella fisiologia dell’ordinamento,
l’annullamento, espressione del criterio gerarchico, colpisce
le patologie dell’ordinamento.
I vizi di legittimità possono essere formali o sostanziali. I
primi riguardano la forma; i secondi i contenuti normativi.
L’effetto dell’annullamento

In generale, Quando un giudice dichiara l’illegittimità di un
atto normativo, questa dichiarazione ha effetti generali
(erga omnes). Al contrario dell’abrogazione, l’annullamento
non opera solo per il futuro ma anche per il passato….si
dice opera ex tunc.

Attenzione ciò avviene per i rapporti giuridici che l’interessato
possa sottoporre a un giudice, che siano azionabili, rapporti aperti
(pendenti). Al contrario per i rapporti chiusi o esauriti ciò non vale:
esempio….i rapporti si chiudono per decorso dei tempi (estinzione
del diritto per prescrizione); per la perdita della possibilità di
esercitare il diritto ( decadenza), oppure per volontà
dell’interessato( acquiescenza) o perché il rapporto è stato definito
da una sentenza non più impugnabile (giudicato)
In sintesi…
Abrogazione: criterio cronologico, fisiologia
dell’ordinamento, opera ex nunc, effetti erga
omnes ( se espressa); inter pares ( negli altri
casi)
 Annullamento: criterio gerarchico, patologia
dell’ordinamento, opera ex tunc, effetti erga
omnes.

Il criterio della specialità e
la deroga


Il criterio di specialità ci dice che tra due norme si deve
preferire la norma speciale a quella generale, anche se
questa è successiva (lex specialis derogat legi generali; lex
posteriror generalis non derogat legi priori speciali).
È evidente si tratta di un conflitto tra norme di pari rango
(norme primarie o secondarie). L’effetto della prevalenza
della norma speciale su quella generale è la deroga. Infatti
il criterio di specialità non si esprime né con l’efficacia della
Norma (abrogazione) né con la sua validità (annullamento).
Le norme in conflitto rimangono efficaci e valide: tuttavia
interviene una scelta circa quale norma deve essere
applicata al caso in questione.
Schema deroga
Criterio di specialità
 Complessità dell’ordinamento
 Opera ex nunc
 Effetti inter pares o erga omnes se espressa

Il criterio di competenza e
la non applicazione



Il criterio di competenza non è un criterio prescrittivo ma
esplicativo: ci dice chi è o quale è la fonte abilitata a
regolare la materia
La Costituzione assegna competenze particolari ai
regolamenti parlamentari, riserva la competenza a produrre
leggi ordinarie formali.
Possiamo dire che in un sistema complesso la gerarchia non è in grado
di risolvere eventuali conflitti, pertanto per risolvere i conflitti occorre
stabilire non la forza delle fonti, ma la competenza di esse. Esempio
tipico di applicazione del criterio di competenza è l’art. 117 che ci dice
chi, cosa e come deve essere il legittimo regolatore e disciplinatore di
determinate materie ( Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e
Comuni)
Gli effetti della competenza


A decidere della prevalenza si arriva attraverso tale
impostazione. Distinguere ambiti di applicazione delle
norme; scegliere la norma competenze per ambito; non
applicare la norma non competente.
Quando ci troviamo per esempio di fronte ad un contrasto
tra norme dell’ordinamento italiano e norme della Comunità
europea, un criterio per risolvere i conflitti non è il criterio
gerarchico o il criterio cronologico ma quello della
competenza: l’effetto è la non applicazione (si veda la
storica sentenza, 170/84 - detta sentenza La Pergola).
Riserva di legge
 La
riserva di legge è lo strumento
con cui la Costituzione ci dice quale
fonte è legittimata a disciplinare la
materia determinata.
 Essa è perciò una regola per
l’esercizio della funzione legislativa
Tipologie delle riserve di
legge
Il meccanismo della riserva opera in diversi
modi. Bisogna distinguere tra :
 Riserva di legge e riserve ad altri atti;
 all’interno delle riserve di legge: 1) tra
riserve di legge formale ordinaria e 2)
riserve alle fonti primarie.
 Infine tra le riserve alle fonti primarie si
possono distinguere le diverse tipologie di
riserve ( assolute, relative, rinforzate)

La riserva a favore di atti
diversi della legge
 Si
tratta di riserve a favore della
legge costituzionale (esempio
art.138)
 Riserve a favore dei regolamenti
parlamentari
Riserva di legge formale: assicurare che la
discipina in materia venga sottoposta al
procediemnto parlamentare.

Essa orina che sulla materia debba
intervenire il solo atto legislativo prodotto
attraverso procedimento parlamentare. La
ragione è semplice: sono riservate alla
approvazione parlamentare tutte le leggi che
rappresentano strumenti attraverso i quali il
Parlamento controlla l’operato del Governo.
Si veda come Il Parlamento controlla l’azione legiferante
del governo ( art. 77.2) o come il Governo deve predisporre
i bilanci e chiedere l’approvazione al Parlamento ( art.81).
Riserva assoluta


Esclude qualsiasi intervento di fonti non legislative
e pertanto tutta la materia dovrà essere disciplinata
dalla legge formale ordinaria o da atti ad essa
equiparata.
L’esempio cardine è l’art. 13.2 che consente che la
libertà personale sia limitata (tramite arresto,
perquisizione etc) nei soli casi e modi previsti dalla
legge. Accanto alla riserva di legge vi è anche la
riserva di giurisdizione: che vincola l’attività dei
pubblici poteri al rispetto concreto ( per atto
motivato dell’autorità giudiziaria) della legge.
Riserva relativa
Essa non esclude che nel disciplinare la
materia concorra anche il regolamento
amministrativo ma richiede che la legge
disciplini preventivamente almeno i principi a
cui il regolamento deve attenersi.
 Esempio: l’art. 97.1. I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge .

Riserva rinforzata

Meccanismo con cui la Costituzione non si
limita a riservare la disciplina di una materia
alla legge ma pone ulteriori vincoli.

Il nuovo art. 116.3 prevede che con, legge formale,
approvata a maggioranza assoluta ( primo rinforzo) sulla
base di intesa fra Stato e Regione interessata ( secondo
rinforzo) su iniziativa della stessa e sentiti gli enti locali
(terzo rinforzo) si possono riconoscere a determinate
regioni forme e condizioni particolari di autonomia
riguardanti alcune specifiche materie ( rinforzo per
contenuto).
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE RISERVE
COSTITUZIONALI
formale (artt.: 76-77.1, 77.2, 77.3, 78, 79, 80, 81; 60.2
a; 116.3)
Riserve
di
legge
ordinari
a
assoluta (per es., art.
13.2)
relativa (per es., art.
97.1)
rinforzata (artt. 7.2, 8.3, 116.3, 132.2, 133.1
a altri
atti
legge costituzionale (artt.: 116, 132.1b, 137.1,
138)
regolamenti parlamentari (e altri
organi cost.)
decreti legislativi di attuazione Statuti
speciali
Fonti primarie: una
tipologia

Fonti primarie: Costituzione e leggi
costituzionali; leggi formali, atti aventi
forza di legge; testi unici; regolamenti
degli organi costituzionali; Referendum
abrogativo; fonti primarie delle Regioni
(riforma titolo V costituzione); fonti
comunitarie e internazionali.
Legge formale, fonti primarie, legge
costituzionale, legge ordinaria
Legge costituzionale
Legge
formale
= atto normativo approvato
dalle Camere e promulgato
dal Presidente della
Repubblica
Fonte
primaria
= atto normativo che nella
gerarchia delle fonti occupa
una posizione
immediatamente inferiore
alla Costituzione
= atto normativo con “forma” di
legge ma prodotto con un
procedimento rafforzato rispetto a
quello “ordinario”: sin colloca nella
gerarchia delle fonti nello stesso
grado della Costituzione (che è
abilitata a riformare)
Legge ordinaria
Decreto-legge
Atti con forza di legge
= atti normativi
equiparati alla legge
ordinaria ma prodotti
con un procedimento
diverso dalla legge
formale
Decreto
legislativo
Le fonti primarie nella prassi attuale (*)
(*) Dati tratti dal Rapporto 2004-2005 sullo stato della legislazione della Camera dei deputati
(http://www.camera.it/docesta/9383/9387/10037/documentotesto.asp)
Fonti secondarie: una
tipologia
 Regolamenti
del Governo (legge
400/88, disciplina della potestà
regolamentare del Governo, già più
volte integrata e modificata)
 Regolamenti regionali
 Regolamenti enti locali
 Referendum regionali e locali
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Lo stato e le sue fonti