CITTA’ DI PARABITA C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16700 della Deliberazione DEL 00 24/08/2015 OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MIRIZIO ANNA MARIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. L’anno 2015 , il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Avv. Alfredo Cacciapaglia0e con l’intervento degli Assessori nelle persone dei signori: Cognome e nome Alfredo Cacciapaglia Biagio Coi Chiara Barone Sonia Cataldo Tiziano Scorrano Carica Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Presenti Si Si Si Si Si Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio D'Ippolito. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell’argomento indicato in oggetto. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO - che, con nota/email datata 02.07.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 12887 del 03.07.2014, il sig. Eugenio Serino chiedeva, per conto della madre, Sig.ra Mirizio Anna Maria, nata a Parabita (LE) il 19.05.1955, e ivi residente in Contrada Rischiazzi, il risarcimento danni subiti in data 01.07.2014 quando, intorno alle ore 18:30, camminando su Via Vittorio Emanuele III, tra il civico 28 e il civico 30, incappava in una buca non segnalata e cadeva rovinosamente a terra; - che, con la stessa nota, il sig. Serino comunicava che la Sig.ra Mirizio era stata poi accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale [di Casarano, come si evince dalla documentazione successiva], e che l’infortunio non era ancora quantificabile poiché gli accertamenti medici erano ancora in corso; - che, alla medesima nota, il sig. Serino allegava adeguata documentazione fotografica sullo stato dei luoghi; - che, con nota Prot. n. 12920 del 03.07.2014, l’Ufficio Contenzioso richiedeva, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile della P.M., di relazionare in merito al sinistro di che trattasi, fornendo tutte le informazioni utili e tutti gli elementi di valutazione necessari per l’iter della pratica, al fine di stabilire la totale responsabilità del Comune o la sussistenza di eventuale esclusiva o parziale responsabilità del danneggiato; - che, con successiva nota datata 08.07.2014, acquisita al Protocollo del Comune n. 13301 del 10.07.2014, l’Avv. Anna Tarantino, da Sternatia, in nome e per conto della Sig.ra Mirizio Anna Maria, invitava e diffidava il Comune di Parabita al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Mirizio in seguito al sopra indicato sinistro, accaduto nel centro abitato di questo Comune, proprietario della strada sul quale insisteva la buca; - che, con la medesima nota, l’Avv. Tarantino precisava: che la Sig.ra Mirizio era incappata nella buca sopra indicata, posta a ridosso del margine dell’asfalto, scendendo dal marciapiede ivi insistente; che, “nell’immediatezza del fatto, [la Sig.ra Mirizio] veniva aiutata ad alzarsi, e seppur dolorante faceva rientro nella sua abitazione”; che, “con il passare del tempo, il piede sinistro, che aveva subito il trauma, iniziava a gonfiarsi, tant’è che il giorno successivo, era costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Casarano, dove sottoposta ad esame radiografico, le veniva diagnosticata la frattura del 5 metatarso del piede sinistro con prognosi di gg. 30 s.c. ed applicazione di bendaggio adesivo, nonché prescrizione di arto in scarico con due bastoni e controllo rx dopo 25 giorni”; - che, infine, alla suddetta nota prot. 13301/2014, l’Avv. Tarantino allegava adeguata documentazione medica fornita dal P.O. di Casarano; - che, con nota Prot. n. 13538 del 15.07.2014, il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso richiedeva all’Avv. Anna Tarantino, al fine di poter dare seguito alla pratica, la quantificazione del danno occorso alla sua assistita; - che con nota Prot. n. 14600 del 01.08.2014 il Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Servizi alla Città - Assetto del Territorio”, Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti, in riferimento alla suddetta nota Prot. n. 12920 del 03.07.2014 relativa al sinistro di cui in oggetto, comunicava che nel luogo indicato esisteva, come dichiarato e provato dalla documentazione fotografica allegata alla richiesta di risarcimento danni, una malformazione sulla sede stradale non ancora (all’epoca) riparata; - che, con nota/email datata 05.08.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 15103 del 11.08.2014, l’Avv. Anna Tarantino, confermava la diagnosi già comprovata con la sopra indicata documentazione medica e, inoltre, comunicava che il periodo di malattia della Sig.ra Mirizio non era ancora terminato, visto che, alla scadenza della proroga, erano seguiti altri 10 giorni di prognosi più ulteriori altri 15 giorni; - che con nota Prot. n. 16205 del 02.09.2014 lo Specialista di Polizia Locale, S. Ten. Prete Loredana, comunicava: che il sinistro di che trattasi non era stato rilevato direttamente dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, sebbene avvenuto in orario di servizio della P.M., che sarebbe potuta intervenire prontamente, anche per prestare soccorso alla denunciante; che nessuna segnalazione era stata fatta al Comando di P.M., per comunicare l’accaduto, né in quella data né nei giorni successivi; che nessuna segnalazione era pervenuta riguardo l’insidia esistente sulla strada di che trattasi, su cui è avvenuto il sinistro; - che, con nota/email datata 12.09.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 17039 del 18.09.2014, l’Avv. Anna Tarantino comunicava che era terminato il periodo di malattia della Sig.ra Mirizio, e che, nel complesso, il risarcimento dei danni da risarcire era da valutare su: Inabilità Temporanea Totale al 100%: 25 gg. Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 10 gg. Inabilità Temporanea Parziale al 50%: 15 gg. Danno biologico: 2% - che, con susseguente nota/email datata 29.09.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 18173 del 03.10.2014, l’Avv. Anna Tarantino comunicava che, non avendo avuto riscontro alla sopra indicata nota prot. 18173/2014 si vedeva costretta ad avviare azione giudiziaria nei confronti del Comune di Parabita; - che, con nota/email prot. 18577 del 10.10.2014, in riferimento alla suddetta nota prot. 18173/2014, il Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane” comunicava che “sorprende[va] la Sua comunicazione di avvio di azione giudiziaria nei nostri [del Comune] confronti poiché a quest’ufficio non è mai pervenuta una formale richiesta con quantificazione della pretesa risarcitoria e che, quindi, quanto fino ad oggi [10.10.2014] comunicato ha mero valore di segnalazione preliminare dell’evento.”. Inoltre, con la succitata nota prot. 18577 del 10.10.2014 si invitava l’Avv. Tarantino, tenendo conto anche del fatto “che le richieste di risarcimento danni seguono iter differenti a seconda dell’importo preteso” a “voler inoltrare adeguata richiesta con indicazione della specifica pretesa economica risarcitoria”; - che, con ulteriore nota/email datata 10.10.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 18892 del 14.10.2014, l’Avv. Anna Tarantino, tra l’altro, trasmetteva i certificati medici rilasciati alla Sig.ra Mirizio Anna Maria, e quantificava il danno subito dall’istante in complessivi € 3.054,51 (come da tabelle in vigore per l’anno in corso) oltre spese legali; - che, con nota/email di riscontro del Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane” del 24.10.2014, prot. n. 19778, si comunicava all’Avv. Tarantino, tra l’altro, che si stava provvedendo alla definizione della pratica, tramite il passaggio obbligatorio attraverso la Giunta Comunale che si sarebbe dovuta esprimere in merito all’occorso, e che, al fine di espletare correttamente la suddetta procedura, che comprende il risarcimento del danno nel suo complesso, si richiedeva la quantificazione delle spese legali sostenute per la richiesta di che trattasi, poiché non erano state indicate; - che, con altra nota/email, datata 24.10.2014 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 17.10.2014 al n. 19854, l’Avv. Tarantino quantificava le proprie competenze legali in complessivi € 1.015,04 al lordo della ritenuta d’acconto; - che, con successiva nota/email, datata 10.02.2015 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 12.02.2015 al n. 3009, l’Avv. Tarantino, richiamando tutta la corrispondenza già intercorsa, chiedeva di conoscere le eventuali determinazioni della Giunta Comunale in merito al risarcimento danni di cui in oggetto, invitando questo Comune a trasmettere provvedimento della G.C. o, in alternativa, indicazione della Compagnia di Assicurazione tenuta alla manleva del Comune di Parabita. In difetto, l’Avv. Tarantino minacciava di promuovere azione giudiziaria, per la tutela della sua assistita; - che, con nota prot. 3166 del 13.02.2015, il Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane”, comunicava all’Avv. Tarantino, tra l’altro: di aver rilevato delle carenze nella documentazione fornita a questo Ente (tra cui l’assenza di almeno una dichiarazione testimoniale), tali da non consentire una completa valutazione in ordine alla fondatezza della richiesta avanzata e delle ragioni addotte a supporto della stessa e, dunque, in merito all’eventuale responsabilità dell’Ente, che anzi sembrerebbe esclusa dalla mancanza della condizione di non visibilità; di trovarsi nell’impossibilità di rivolgersi alla Compagnia di Assicurazione, con la quale il Comune ha in essere Polizza RCT/O, poiché la somma complessiva richiesta risultava inferiore all’importo della Franchigia contrattuale (€ 5.000,00) per cui la pratica, non rientrava tra quelle di competenze della medesima Compagnia; di poter ipotizzare un risarcimento del danno, comprovato dalla certificazione medica presentata e dall’effettiva esistenza della buca nel luogo del sinistro, solo previa presentazione di ulteriore documentazione probante il nesso di causalità fra la contestata inadempienza dell’Ente e l’evento, e comunque a condizione di un consistente abbattimento della pretesa risarcitoria; - che, con nota/email, datata 25.02.2015 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 26.02.2015 al n. 3997, l’Avv. Tarantino provvedeva a trasmettere dichiarazione testimoniale del Sig. Serino Eugenio e comunicava la disponibilità a chiudere la vicenda in via conciliativa ed a tacitazione di ogni pretesa mediante il versamento di complessivi € 3.200,00 omnicomprensivi in favore della Sig.ra Mirizio; - che, da ultimo, a seguito di colloqui telefonici intercorsi con gli uffici, con ultima nota/email, datata 10.03.2015 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 11.03.2015 al n. 4885, l’Avv. Anna Tarantino, sentita la propria assistita, Sig.ra Mirizio Anna Maria, comunicava un ulteriore, inderogabile, abbattimento della pretesa risarcitoria, dichiarando la disponibilità ad accettare l’importo complessivo di € 2.800,00 omnicomprensivi, a tacitazione di tutti i danni derivanti dal sinistro occorso alla Sig.ra Mirizio; - che con nota Prot. n. 12316 dello 07/07/2015 indirizzata all’Avv. Anna Tarantino e p.c. alla Sig.ra Mirizio Anna Maria è stato comunicato che la Giunta Comunale non ha ritenuto di adottare l’Atto predisposto dall’Uff. Contenzioso per il riconoscimento e risarcimento del danno lamentato dalla stessa richiedente; PRESO ATTO: - che in data 11/08/2015 è stato acquisito al Protocollo di questo Ente n. 14349 l’Atto di Citazione, notificato in data 07/08/2015 a mezzo del servizio postale, con il quale la Sig.ra Mirizio Anna Maria, per il tramite del suo legale Avv. Anna Vincenza Tarantino ha, tra l’altro, citato il Comune di Parabita a comparire dinanzi al G.d.P. di Gallipoli all’udienza fissata per il giorno 30 ottobre 2015, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, al fine di: - “Accertare e dichiarare che il sinistro innanzi descritto è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell’A.C. di Parabita, tenuta alla manutenzione del manto stradale, del tutto non curato nel tratto dove si è verificato l'evento. - Accertare e dichiarare che dal sinistro innanzi descritto sono derivati danni sulla persona di Mirizio Anna Maria, quantificabili in € 3179,22, salvo somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU che sin da ora si invoca. - Condannare, quindi, il Comune di Parabita al pagamento di € 3.179,22 oltre interessi legali dal dì della domanda, in favore di Mirizio Anna Maria, quale risarcimento dei danni dovuti, per quanto innanzi. - Condannare il Comune di Parabita al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa, in favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore, Aw. Anna Vincenza Tarantino, anticipatario”. - che, come sopra precisato dallo Specialista di Polizia Locale, S. Ten. Prete Loredana, nessuna segnalazione era pervenuta riguardo l’insidia esistente sulla strada di che trattasi; RITENUTO opportuno sostenere le ragioni di questo Ente e, quindi, conferire incarico ad un legale per la difesa di questo Ente, affinché si costituisca in giudizio avverso il predetto Atto di Citazione; TENUTO PRESENTE: - che l’art. 2 comma 1 - lett. a) del Decreto Legge n. 223 del 04.07.200 (c.d. Decreto “Bersani”) convertito in Legge 04 agosto 2006, n. 248, prevede l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, tra l’altro, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fatte salve le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti, per cui la prestazione dedotta nella presente convenzione può essere regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale; - che l’art. 2 bis della sopra citata Legge n. 248/2006, a sostituzione del terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in forma scritta, conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i compensi professionali; TENUTO CONTO che gli artt. 107 e 109 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012; AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge, DELIBERA DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto; - DI PRENDERE ATTO dell’Atto di Citazione acquisito al Protocollo di questo Ente in data 11/08/2015 al n. 14349, notificato in data 07/08/2015 a mezzo del servizio postale, con il quale la Dig.ra Mirizio Anna Maria, per il tramite del suo legale Avv. Anna Vincenza Tarantino ha, tra l’altro, citato il Comune di Parabita a comparire dinanzi al G.d.P. di Gallipoli all’udienza fissata per il giorno 30 ottobre 2015, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, al fine di: - “Accertare e dichiarare che il sinistro innanzi descritto è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell’A.C. di Parabita, tenuta alla manutenzione del manto stradale, del tutto non curato nel tratto dove si è verificato l'evento. - Accertare e dichiarare che dal sinistro innanzi descritto sono derivati danni sulla persona di Mirizio Anna Maria, quantificabili in € 3179,22, salvo somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU che sin da ora si invoca. - Condannare, quindi, il Comune di Parabita al pagamento di € 3.179,22 oltre interessi legali dal dì della domanda, in favore di Mirizio Anna Maria, quale risarcimento dei danni dovuti, per quanto innanzi. - Condannare il Comune di Parabita al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa, in favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore, Aw. Anna Vincenza Tarantino, anticipatario”. DI RESISTERE all’azione intrapresa dalla Sig.ra Mirizio Anna Maria; DI DARE MANDATO ad un legale affinché metta in atto ogni azione per la difesa di questo Ente nel procedimento in argomento; DI COSTITUIRSI in giudizio, pertanto, per il tramite del predetto legale, avverso il sopra detto Atto, acquisito al Protocollo di questo Ente in data 11 agosto 2015 al n. 14349; DI CONFERIRE apposito incarico in tal senso all’Avv. Antonio Finolezzi con studio legale in Lecce al civico 22 di Via F. De Mura, quale difensore del Comune nella controversia di che trattasi, affinché si costituisca in giudizio per conto del Comune avverso il predetto Atto di Citazione, dando mandato al medesimo di mettere in atto ogni azione per la difesa di questo Ente nel procedimento in argomento; DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al nominato professionista la necessaria procura ad litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune; DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane” di sottoscriverlo; DI STABILIRE che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € 800,00 oltre IVA e CAP e quindi per complessivi € 1.015,04; DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 “Spese per liti” del redigendo bilancio 2015; DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane”, al quale la somma è assegnata, l’assunzione del relativo impegno di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Pareri Comune di Parabita Estremi della Proposta Proposta Nr. 2015 / 290 Ufficio Proponente: Ufficio Contenzioso,ecc Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MIRIZIO ANNA MARIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. Parere tecnico Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso,ecc) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE Sintesi parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile di Settore DOTT. VINCENZO BARONE 24/08/2015 Parere contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE Sintesi parere: Data 24/08/2015 FAVOREVOLE PRE IMPEGNO N.1604/2015 EURO 1.015,14 Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO Verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Dott. Claudio D'Ippolito Avv. Alfredo Cacciapaglia RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all’Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1- D.Lgs.18/8/2000,N°267. Parabita, lì INVIO DELLA DELIBERAZIONE Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 Del D.Lgsn.267/2000 Prot.N. IL RESPONSABILE SETTORE Del. DOTT. VINCENZO BARONE ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). Parabita, lì IL RESPONSABILE SETTORE DOTT. VINCENZO BARONE