CITTA’ DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16700 della Deliberazione
DEL 00 24/08/2015
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MIRIZIO ANNA
MARIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
L’anno 2015 , il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Avv. Alfredo
Cacciapaglia0e con l’intervento degli Assessori nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Alfredo Cacciapaglia
Biagio Coi
Chiara Barone
Sonia Cataldo
Tiziano Scorrano
Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio D'Ippolito.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o
discussione dell’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che, con nota/email datata 02.07.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 12887 del
03.07.2014, il sig. Eugenio Serino chiedeva, per conto della madre, Sig.ra Mirizio Anna Maria, nata a
Parabita (LE) il 19.05.1955, e ivi residente in Contrada Rischiazzi, il risarcimento danni subiti in data
01.07.2014 quando, intorno alle ore 18:30, camminando su Via Vittorio Emanuele III, tra il civico 28 e il
civico 30, incappava in una buca non segnalata e cadeva rovinosamente a terra;
- che, con la stessa nota, il sig. Serino comunicava che la Sig.ra Mirizio era stata poi accompagnata
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale [di Casarano, come si evince dalla documentazione successiva],
e che l’infortunio non era ancora quantificabile poiché gli accertamenti medici erano ancora in corso;
- che, alla medesima nota, il sig. Serino allegava adeguata documentazione fotografica sullo stato
dei luoghi;
- che, con nota Prot. n. 12920 del 03.07.2014, l’Ufficio Contenzioso richiedeva, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile della P.M., di relazionare in merito al sinistro di che trattasi,
fornendo tutte le informazioni utili e tutti gli elementi di valutazione necessari per l’iter della pratica,
al fine di stabilire la totale responsabilità del Comune o la sussistenza di eventuale esclusiva o parziale
responsabilità del danneggiato;
- che, con successiva nota datata 08.07.2014, acquisita al Protocollo del Comune n. 13301 del
10.07.2014, l’Avv. Anna Tarantino, da Sternatia, in nome e per conto della Sig.ra Mirizio Anna
Maria, invitava e diffidava il Comune di Parabita al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Mirizio in
seguito al sopra indicato sinistro, accaduto nel centro abitato di questo Comune, proprietario della strada
sul quale insisteva la buca;
- che, con la medesima nota, l’Avv. Tarantino precisava:
 che la Sig.ra Mirizio era incappata nella buca sopra indicata, posta a ridosso del margine
dell’asfalto, scendendo dal marciapiede ivi insistente;
 che, “nell’immediatezza del fatto, [la Sig.ra Mirizio] veniva aiutata ad alzarsi, e seppur dolorante
faceva rientro nella sua abitazione”;
 che, “con il passare del tempo, il piede sinistro, che aveva subito il trauma, iniziava a gonfiarsi,
tant’è che il giorno successivo, era costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Casarano, dove sottoposta ad esame radiografico, le veniva diagnosticata la frattura del 5 metatarso del
piede sinistro con prognosi di gg. 30 s.c. ed applicazione di bendaggio adesivo, nonché prescrizione di
arto in scarico con due bastoni e controllo rx dopo 25 giorni”;
- che, infine, alla suddetta nota prot. 13301/2014, l’Avv. Tarantino allegava adeguata
documentazione medica fornita dal P.O. di Casarano;
- che, con nota Prot. n. 13538 del 15.07.2014, il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso richiedeva
all’Avv. Anna Tarantino, al fine di poter dare seguito alla pratica, la quantificazione del danno
occorso alla sua assistita;
- che con nota Prot. n. 14600 del 01.08.2014 il Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Servizi
alla Città - Assetto del Territorio”, Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti, in riferimento alla suddetta nota
Prot. n. 12920 del 03.07.2014 relativa al sinistro di cui in oggetto, comunicava che nel luogo indicato
esisteva, come dichiarato e provato dalla documentazione fotografica allegata alla richiesta di
risarcimento danni, una malformazione sulla sede stradale non ancora (all’epoca) riparata;
- che, con nota/email datata 05.08.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 15103 del
11.08.2014, l’Avv. Anna Tarantino, confermava la diagnosi già comprovata con la sopra indicata
documentazione medica e, inoltre, comunicava che il periodo di malattia della Sig.ra Mirizio non era
ancora terminato, visto che, alla scadenza della proroga, erano seguiti altri 10 giorni di prognosi più
ulteriori altri 15 giorni;
- che con nota Prot. n. 16205 del 02.09.2014 lo Specialista di Polizia Locale, S. Ten. Prete
Loredana, comunicava:
 che il sinistro di che trattasi non era stato rilevato direttamente dal personale appartenente al Corpo
di Polizia Municipale, sebbene avvenuto in orario di servizio della P.M., che sarebbe potuta intervenire
prontamente, anche per prestare soccorso alla denunciante;
 che nessuna segnalazione era stata fatta al Comando di P.M., per comunicare l’accaduto, né in
quella data né nei giorni successivi;
 che nessuna segnalazione era pervenuta riguardo l’insidia esistente sulla strada di che trattasi, su
cui è avvenuto il sinistro;
- che, con nota/email datata 12.09.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n. 17039
del 18.09.2014, l’Avv. Anna Tarantino comunicava che era terminato il periodo di malattia della
Sig.ra Mirizio, e che, nel complesso, il risarcimento dei danni da risarcire era da valutare su:
 Inabilità Temporanea Totale al 100%:
25 gg.
 Inabilità Temporanea Parziale al 75%:
10 gg.
 Inabilità Temporanea Parziale al 50%:
15 gg.
 Danno biologico:
2%
- che, con susseguente nota/email datata 29.09.2014, acquisita al Protocollo Generale del
Comune n. 18173 del 03.10.2014, l’Avv. Anna Tarantino comunicava che, non avendo avuto
riscontro alla sopra indicata nota prot. 18173/2014 si vedeva costretta ad avviare azione giudiziaria nei
confronti del Comune di Parabita;
- che, con nota/email prot. 18577 del 10.10.2014, in riferimento alla suddetta nota prot.
18173/2014, il Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse
Umane” comunicava che “sorprende[va] la Sua comunicazione di avvio di azione giudiziaria nei
nostri [del Comune] confronti poiché a quest’ufficio non è mai pervenuta una formale richiesta con
quantificazione della pretesa risarcitoria e che, quindi, quanto fino ad oggi [10.10.2014] comunicato
ha mero valore di segnalazione preliminare dell’evento.”. Inoltre, con la succitata nota prot. 18577 del
10.10.2014 si invitava l’Avv. Tarantino, tenendo conto anche del fatto “che le richieste di
risarcimento danni seguono iter differenti a seconda dell’importo preteso” a “voler inoltrare adeguata
richiesta con indicazione della specifica pretesa economica risarcitoria”;
- che, con ulteriore nota/email datata 10.10.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune n.
18892 del 14.10.2014, l’Avv. Anna Tarantino, tra l’altro, trasmetteva i certificati medici rilasciati
alla Sig.ra Mirizio Anna Maria, e quantificava il danno subito dall’istante in complessivi € 3.054,51
(come da tabelle in vigore per l’anno in corso) oltre spese legali;
- che, con nota/email di riscontro del Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica
Istruzione, Sport e Risorse Umane” del 24.10.2014, prot. n. 19778, si comunicava all’Avv. Tarantino,
tra l’altro, che si stava provvedendo alla definizione della pratica, tramite il passaggio obbligatorio
attraverso la Giunta Comunale che si sarebbe dovuta esprimere in merito all’occorso, e che, al fine di
espletare correttamente la suddetta procedura, che comprende il risarcimento del danno nel suo
complesso, si richiedeva la quantificazione delle spese legali sostenute per la richiesta di che trattasi,
poiché non erano state indicate;
- che, con altra nota/email, datata 24.10.2014 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in
data 17.10.2014 al n. 19854, l’Avv. Tarantino quantificava le proprie competenze legali in
complessivi € 1.015,04 al lordo della ritenuta d’acconto;
- che, con successiva nota/email, datata 10.02.2015 e acquisita al Protocollo Generale del
Comune in data 12.02.2015 al n. 3009, l’Avv. Tarantino, richiamando tutta la corrispondenza già
intercorsa, chiedeva di conoscere le eventuali determinazioni della Giunta Comunale in merito al
risarcimento danni di cui in oggetto, invitando questo Comune a trasmettere provvedimento della G.C.
o, in alternativa, indicazione della Compagnia di Assicurazione tenuta alla manleva del Comune di
Parabita. In difetto, l’Avv. Tarantino minacciava di promuovere azione giudiziaria, per la tutela della
sua assistita;
- che, con nota prot. 3166 del 13.02.2015, il Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura,
Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane”, comunicava all’Avv. Tarantino, tra l’altro:
 di aver rilevato delle carenze nella documentazione fornita a questo Ente (tra cui l’assenza di
almeno una dichiarazione testimoniale), tali da non consentire una completa valutazione in ordine alla
fondatezza della richiesta avanzata e delle ragioni addotte a supporto della stessa e, dunque, in merito
all’eventuale responsabilità dell’Ente, che anzi sembrerebbe esclusa dalla mancanza della condizione
di non visibilità;
 di trovarsi nell’impossibilità di rivolgersi alla Compagnia di Assicurazione, con la quale il
Comune ha in essere Polizza RCT/O, poiché la somma complessiva richiesta risultava inferiore
all’importo della Franchigia contrattuale (€ 5.000,00) per cui la pratica, non rientrava tra quelle di
competenze della medesima Compagnia;
 di poter ipotizzare un risarcimento del danno, comprovato dalla certificazione medica
presentata e dall’effettiva esistenza della buca nel luogo del sinistro, solo previa presentazione di
ulteriore documentazione probante il nesso di causalità fra la contestata inadempienza dell’Ente e
l’evento, e comunque a condizione di un consistente abbattimento della pretesa risarcitoria;
- che, con nota/email, datata 25.02.2015 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data
26.02.2015 al n. 3997, l’Avv. Tarantino provvedeva a trasmettere dichiarazione testimoniale del Sig.
Serino Eugenio e comunicava la disponibilità a chiudere la vicenda in via conciliativa ed a tacitazione di
ogni pretesa mediante il versamento di complessivi € 3.200,00 omnicomprensivi in favore della Sig.ra
Mirizio;
- che, da ultimo, a seguito di colloqui telefonici intercorsi con gli uffici, con ultima nota/email,
datata 10.03.2015 e acquisita al Protocollo Generale del Comune in data 11.03.2015 al n. 4885, l’Avv.
Anna Tarantino, sentita la propria assistita, Sig.ra Mirizio Anna Maria, comunicava un ulteriore,
inderogabile, abbattimento della pretesa risarcitoria, dichiarando la disponibilità ad accettare l’importo
complessivo di € 2.800,00 omnicomprensivi, a tacitazione di tutti i danni derivanti dal sinistro occorso
alla Sig.ra Mirizio;
- che con nota Prot. n. 12316 dello 07/07/2015 indirizzata all’Avv. Anna Tarantino e p.c. alla
Sig.ra Mirizio Anna Maria è stato comunicato che la Giunta Comunale non ha ritenuto di adottare
l’Atto predisposto dall’Uff. Contenzioso per il riconoscimento e risarcimento del danno lamentato
dalla stessa richiedente;
PRESO ATTO:
- che in data 11/08/2015 è stato acquisito al Protocollo di questo Ente n. 14349 l’Atto di
Citazione, notificato in data 07/08/2015 a mezzo del servizio postale, con il quale la Sig.ra Mirizio
Anna Maria, per il tramite del suo legale Avv. Anna Vincenza Tarantino ha, tra l’altro, citato il
Comune di Parabita a comparire dinanzi al G.d.P. di Gallipoli all’udienza fissata per il giorno 30
ottobre 2015, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, al fine di:
- “Accertare e dichiarare che il sinistro innanzi descritto è avvenuto per fatto e colpa esclusivi
dell’A.C. di Parabita, tenuta alla manutenzione del manto stradale, del tutto non curato nel tratto
dove si è verificato l'evento.
- Accertare e dichiarare che dal sinistro innanzi descritto sono derivati danni sulla persona di
Mirizio Anna Maria, quantificabili in € 3179,22, salvo somma maggiore o minore che emergerà a
seguito di CTU che sin da ora si invoca.
- Condannare, quindi, il Comune di Parabita al pagamento di € 3.179,22 oltre interessi legali dal
dì della domanda, in favore di Mirizio Anna Maria, quale risarcimento dei danni dovuti, per quanto
innanzi.
- Condannare il Comune di Parabita al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa, in
favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore, Aw. Anna Vincenza Tarantino,
anticipatario”.
- che, come sopra precisato dallo Specialista di Polizia Locale, S. Ten. Prete Loredana, nessuna
segnalazione era pervenuta riguardo l’insidia esistente sulla strada di che trattasi;
RITENUTO opportuno sostenere le ragioni di questo Ente e, quindi, conferire incarico ad un
legale per la difesa di questo Ente, affinché si costituisca in giudizio avverso il predetto Atto di
Citazione;
TENUTO PRESENTE:
- che l’art. 2 comma 1 - lett. a) del Decreto Legge n. 223 del 04.07.200 (c.d. Decreto “Bersani”) convertito in Legge 04 agosto 2006, n. 248, prevede l’abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, tra l’altro, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali,
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fatte salve le eventuali tariffe massime prefissate in via
generale a tutela degli utenti, per cui la prestazione dedotta nella presente convenzione può essere
regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale;
- che l’art. 2 bis della sopra citata Legge n. 248/2006, a sostituzione del terzo comma dell'articolo
2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in forma scritta, conclusi tra
avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i compensi professionali;
TENUTO CONTO che gli artt. 107 e 109 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito
dall’art. 3, co. 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal
citato D.L. n. 174/2012;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- DI PRENDERE ATTO dell’Atto di Citazione acquisito al Protocollo di questo Ente in data
11/08/2015 al n. 14349, notificato in data 07/08/2015 a mezzo del servizio postale, con il quale la
Dig.ra Mirizio Anna Maria, per il tramite del suo legale Avv. Anna Vincenza Tarantino ha, tra
l’altro, citato il Comune di Parabita a comparire dinanzi al G.d.P. di Gallipoli all’udienza fissata per il
giorno 30 ottobre 2015, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, al fine di:
- “Accertare e dichiarare che il sinistro innanzi descritto è avvenuto per fatto e colpa esclusivi
dell’A.C. di Parabita, tenuta alla manutenzione del manto stradale, del tutto non curato nel tratto
dove si è verificato l'evento.
- Accertare e dichiarare che dal sinistro innanzi descritto sono derivati danni sulla persona di
Mirizio Anna Maria, quantificabili in € 3179,22, salvo somma maggiore o minore che emergerà a
seguito di CTU che sin da ora si invoca.
- Condannare, quindi, il Comune di Parabita al pagamento di € 3.179,22 oltre interessi legali dal
dì della domanda, in favore di Mirizio Anna Maria, quale risarcimento dei danni dovuti, per quanto
innanzi.
- Condannare il Comune di Parabita al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa, in
favore dell'attrice e con distrazione in favore del procuratore, Aw. Anna Vincenza Tarantino,
anticipatario”.
DI RESISTERE all’azione intrapresa dalla Sig.ra Mirizio Anna Maria;
DI DARE MANDATO ad un legale affinché metta in atto ogni azione per la difesa di questo Ente
nel procedimento in argomento;
DI COSTITUIRSI in giudizio, pertanto, per il tramite del predetto legale, avverso il sopra detto
Atto, acquisito al Protocollo di questo Ente in data 11 agosto 2015 al n. 14349;
DI CONFERIRE apposito incarico in tal senso all’Avv. Antonio Finolezzi con studio legale in
Lecce al civico 22 di Via F. De Mura, quale difensore del Comune nella controversia di che trattasi,
affinché si costituisca in giudizio per conto del Comune avverso il predetto Atto di Citazione, dando
mandato al medesimo di mettere in atto ogni azione per la difesa di questo Ente nel procedimento in
argomento;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al nominato professionista la necessaria procura ad
litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;
DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del
presente atto, dando mandato al Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione,
Sport e Risorse Umane” di sottoscriverlo;
DI STABILIRE che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel
procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € 800,00 oltre IVA e CAP e quindi per
complessivi € 1.015,04;
DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 “Spese per liti” del redigendo
bilancio 2015;
DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica
Istruzione, Sport e Risorse Umane”, al quale la somma è assegnata, l’assunzione del relativo impegno
di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista,
ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Pareri Comune di Parabita
Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2015 / 290
Ufficio Proponente: Ufficio Contenzioso,ecc
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA MIRIZIO ANNA MARIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Parere tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso,ecc)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE
Sintesi parere: FAVOREVOLE
Data
Il Responsabile di Settore
DOTT. VINCENZO BARONE
24/08/2015
Parere contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Sintesi parere:
Data
24/08/2015
FAVOREVOLE PRE IMPEGNO N.1604/2015 EURO 1.015,14
Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
Dott. Claudio D'Ippolito
Avv. Alfredo Cacciapaglia
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata,
all’Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni
15 consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1- D.Lgs.18/8/2000,N°267.
Parabita, lì
INVIO DELLA
DELIBERAZIONE
Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125
Del D.Lgsn.267/2000
Prot.N.
IL RESPONSABILE SETTORE
Del.
DOTT. VINCENZO BARONE
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Parabita, lì
IL RESPONSABILE SETTORE
DOTT. VINCENZO BARONE
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CITTA` DI PARABITA - Comune di Parabita