IL DPR 122/2009
Regolamento della valutazione
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CHE SCOPO HA
Il DPR 122/2009 è il regolamento recante il
coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169:
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COSA DICE LA LEGGE DELEGA
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
• In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e' con l'attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.
• La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso e all'esame conclusivo del ciclo
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COSA DICE LA LEGGE DELEGA
•
•
•
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica è
effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con
decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Sono ammessi alla classe
successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina .
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno;
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a
sei
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LA PREMESSA
“La valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che
collegiale, nonché dell'autonomia didattica
delle istituzioni scolastiche” e che “ogni
alunno ha diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva” coerente con gli
obiettivi del corso di studi. (art.2, c. 3).
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Con la locuzione “obiettivi del corso di studi” non si
intende solo l’acquisizione delle conoscenze
proposte dall’insegnamento delle singole discipline:
“La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione
concorre, con la sua finalità anche formativa e
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi”. Art. 2, c. 3
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TITOLARI DELLA VALUTAZIONE
Gli organi collegiali della scuola sono coinvolti, ognuno per le sue competenze
nelle varie fasi della valutazione e il Dirigente scolastico avrà cura che queste
siano rispettate e che gli organi collegiali deliberino correttamente nel merito:
“Il Collegio dei Docenti definisce i criteri e le modalità per assicurare equità,
omogeneità e trasparenza della valutazione nel rispetto della libertà di
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte del Piano dell’Offerta
Formativa”.
Sulla base dei deliberati del Collegio dei Docenti e della proposta di voto dei
docenti, il Consiglio di Classe attribuisce il voto (proposto dal docente della
disciplina) e, negli ultimi tre anni del secondo ciclo, i crediti scolastici.
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito una
valutazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline, ivi compreso il voto di
condotta.
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I CREDITI ESTERNI
I CREDITI SCOLASTICI
Il Collegio dei Docenti stabilisce:
i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi maturati in altri contesti (anche
mondo del lavoro)
i crediti scolastici secondo la tabella di
conversione stabilita dal Decreto Ministeriale
99/2009
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE (II ciclo)
Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente
scolastico e comprensivo, a pieno titolo, dei
docenti di sostegno: qualora un alunno con
disabilità sia affidato a più docenti del sostegno,
essi si esprimono con un unico voto.
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GLI ESPERTI ESTERNI
“Il personale docente esterno e gli esperti di
cui si avvale la scuola, che svolgono attività o
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento
dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti
incaricati delle attività alternative all'insegnamento
della religione cattolica, forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto
raggiunto da ciascun alunno”.
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UNA PARENTESI
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
entrato in vigore come DPR 249 del 24 giugno
1998 e modificato dal DPR 235 del 21
novembre 2007, è formato da 6 articoli che
contengono i diritti e i doveri degli studenti
Ma fa cui discendono doveri anche per la scuola
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COSA DICE lo statuto
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Articolo 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio…La scuola
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente
4. [...] Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
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DSA e H
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, si provvede al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli studenti,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilita' degli alunni, e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
applicative del presente articolo.
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DSA - L. 170/10
Con l’acronimo DSA si intendono i disturbi
specifici dell’apprendimento che,
pur non configurandosi come handicap, si
manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche
e di deficit sensoriali, ma possono
costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana.
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DSA - art. 1 della L. 170/2010
- dislessia, che si manifesta con una difficoltà
nell'imparare a leggere e a decodificare i segni
linguistici o anche solo come limitazione della
correttezza e della velocità della lettura.
- disgrafia, che consiste nella difficoltà a riprodurre
graficamente simboli (alfabetici e/o numerici).
- disortografia, che consiste nella difficoltà a tradurre il
linguaggio parlato in linguaggio scritto.
- discalculia, che consiste nell’incapacità o difficoltà a
compiere calcoli.
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CONDIZIONI PER DSA
soggetti che:
•non vivano un disagio sociale
•intelligenza nella media
•non soffrano di disturbi neurologici, sensoriali o
psicologici primari.
I disturbi possono presentarsi con diversa intensità, uno
alla volta o insieme e sono destinati a permanere nel
tempo anche se è possibile una educazione
strumentale che ne contenga le manifestazioni.
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DSA e SCUOLA
• A tale riguardo è fondamentale la precocità
della diagnosi in quanto prima si interviene,
più efficacemente si possono trasmettere e far
sedimentare stili di comportamento
compensativi. Si tenga inoltre presente che,
essendo in genere tali disturbi associati alla
scrittura, alla lettura e al calcolo, la famiglia
non se ne accorge prima dell’ingresso a
scuola.
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L. 170/10 – art. 3
“è compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare,
previa apposita comunicazione alle famiglie
interessate, interventi tempestivi,
idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli
studenti”. Sarà poi compito delle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l’elaborazione
della diagnosi.
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DSA – COME OPERARE
L’art. 5 accenna solo agli aspetti didattici della
questione: la strategia più opportuna è quella
che il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri e
degli indirizzi del Collegio dei Docenti, appronti
un piano individualizzato (o, se si preferisce,
personalizzato) nel quale vengano individuati
strumenti compensativi e misure dispensative
“da alcune prestazioni non essenziali ai fini della
qualità dei concetti da apprendere”.
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COSA COMPORTANO I DSA
• non riescono ad imparare l’alfabeto o altri elementi seriali
come i giorni della settimana o i mesi,
• hanno difficoltà nell’espressione verbale ed un lessico povero,
risultando incapaci di memorizzare il linguaggio tecnico o
specifico delle discipline.
• La discalculia, in particolare, vede compromessa la possibilità
di elaborare calcoli, memorizzare tabelline o compiere
numerazioni e seriazioni, memorizzare ed applicare formule.
A seconda della difficoltà vanno, quindi, adottate specifiche
misure dispensative:
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MISURE DISPENSATIVE
- dispensa dalla lettura ad alta voce;
- dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura;
- dispensa dall' uso del vocabolario;
- dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline;
- dispensa dallo studio della lingua straniera scritta;
- concessione di tempi più lunghi per le prove scritte;
- concessione di tempi più lunghi per lo studio a casa.
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MISURE COMPENSATIVE
tabelle (delle misure, delle formule geometriche, fisiche,
chimiche, dei mesi, dell'alfabeto e dei caratteri, delle misure,
delle formule geometriche);
- tavola pitagorica:
- calcolatrice, registratore, computer con programmi di video
scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale;
- cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni
tipo
- computer con programmi di videoscrittura con correttore
ortografico ed eventualmente
- con sintesi vocale;
- audiovisivi, dizionari elettronici.
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DSA E VALUTAZIONE art. 10
“1. Per gli alunni con DSA adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli,
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e
delle prove di esame,
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.”
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DSA ed ESAMI
La CM 51/2009 è rivolta al I ciclo ma la nota del 28
maggio 2009 sia al I che al II ciclo:
si dispone che in sede esami di Stato non è possibile
dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua
straniera ma che, per tutte le discipline le difficoltà
degli alunni possono essere compensate (tempi più
lunghi, apparecchiature, strumenti informatici,
valutazione più attenta ai contenuti) purché tali misure
siano state adottate durante l’anno dai docenti.
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H e VALUTAZIONE
LE LINEE GUIDA SULL’ HANDICAP DEL 2009
Singolo docente : “organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle
diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula,
a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le
strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni”.
Collegio Docenti: è tenuto a promuovere l’inclusione scolastica indicando
nel Piano dell'Offerta Formativa le prassi didattiche che promuovono
effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento
cooperativo, ecc.).
• I Consigli di Classe coordinano le attività didattiche, preparano i materiali e
tutto quanto “può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi
bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della
vita scolastica nella sua classe”.
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H – cosa si valuta
la valutazione: la valutazione in decimi va
rapportata al PEI, che costituisce il punto di
riferimento per le attività educative a favore
dell’alunno con disabilità.
Si rammenta inoltre che la valutazione in
questione dovrà essere sempre considerata
come valutazione dei processi e non solo come
valutazione della performance.
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Diagnosi funzionale
• è fatta dall’unità multidisciplinare
– medico specialista della patologia
– neuropsichiatra infantile
– terapista della riabilitazione
– operatori sociali
• si compone di elementi clinici e psicosociali
• è funzionale al recupero del soggetto,
descrivendo le sue modalità e le sue potenzialità
in sette aree
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area cognitiva
area affettivo-relazionale
area linguistica
area sensoriale
area motorio-prassica
area neuropsicologica
area dell’autonomia personale e sociale
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Profilo dinamico funzionale
• è fatto dall’unità multidisciplinare (art. 3), dai
docenti curricolari, dai docenti specializzati (sulla
base di osservazione ed esperienza), con la
collaborazione dei familiari
• si compone della descrizione funzionale
dell’alunno in relazione alle difficoltà e
dell’analisi dello sviluppo potenziale a breve e
medio termine
• si aggiorna alla fine della scuola materna,
elementare, media e durante il corso della
secondaria superiore
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• è un quadro globale dell’evoluzione del
percorso che operatori, insegnanti e
famiglia intendono compiere per l’alunno
e con l’alunno
• è una guida per la progettazione
dell’intervento (bisogni, risorse, obiettivi)
• è un momento di integrazione di
professionalità diverse (USL, scuola,
famiglia)
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Il PEI
• Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del
predetto art. 12, congiuntamente dagli
– operatori sanitari individuati dalla USL e/o
USSL
– personale insegnante curriculare e di sostegno
della scuola
– l'insegnante operatore psico-pedagogico ove
presente
– i genitori o gli esercenti la potesta' parentale
dell'alunno.
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PEI E TITOLO
Il PEI può prevedere:
1. Conseguimento degli obiettivi del corso
(anche se con strumentalità e tempi diversi
nelle prove) – si consegue il titolo
2. Non conseguimento degli obiettivi del corso
– attestato di frequenza spendibile nmel
campo della FP come credito.
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