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GARA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE C.I.G. 6 4 8 9 8 0 7 6 2 7 CAPITOLATO SPECIALE IL Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianfranco Marcelli pag. 1 di 8 Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v. – socio unico: Comune di Cosenza - Registro Imprese n. 00179160783 - R.E.A.
131700 - P.IVA e Cod. Fisc. 00179160783
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ n. 50 100 6399 del 29/12/2006
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Art. 1 Glossario
Nel presente capitolato speciale sono adottate le seguenti definizioni:
Aggiudicatario – Il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso
offerto per la fornitura;
Fornitore – Il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura;
Stazione Appaltante – A.M.A.CO. S.p.A.;
CSA – è il Capitolato speciale d’appalto, cioè l’insieme delle condizioni generali che
regoleranno il Contratto stipulato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore;
Concorrente – ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara;
Contratto – la scrittura tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, che regola le prestazioni
oggetto dell’appalto;
RUP – Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono delegate le funzioni di controllo
e di gestione in sede di gara e nell’ambito della fornitura.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione presso la sede della Stazione
Appaltante sita in Cosenza – Località Torrevecchia snc, da rendersi in conformità delle
disposizioni normative e regolamentari.
Art. 3 Importo presunto e durata dell’Appalto
L’importo presunto dell’appalto è determinato in € 186.240,00 oltre accisa ed IVA (22%).
Il suddetto importo presunto è stato calcolato moltiplicando il quantitativo presunto totale per
il prezzo medio nazionale, pubblicato il 16/11/2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico,
al netto di accisa ed IVA.
L’appalto avrà durata 36 mesi a decorrere dal primo giorno utile successivo a quello
della stipula del contratto od un periodo inferiore, in caso di raggiungimento anticipato
dell’importo di aggiudicazione, senza necessità di preventiva disdetta.
L’A.M.A.CO. S.p.A. si riserva in modo unilaterale la possibilità di prolungare la validità del
contratto per il periodo necessario all’espletamento di una nuova gara di appalto e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni previste dal presente CSA.
Nel caso in cui l’A.M.A.CO. S.p.A. dovesse trovarsi nella necessità di prolungare la durata
del contratto, provvederà a comunicare al Fornitore tale esigenza tre mesi prima della
scadenza del contratto.
Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura
Il quantitativo presunto della fornitura, stimato tenendo conto dei consumi storici, è pari a
384.000 lt nel triennio suddivisi, mediamente, in carichi di circa 16.000 lt ciascuno.
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Art. 5 Formulazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere formulata indicando lo sconto, espresso in percentuale, sul’importo
complessivo presunto, di € 186.240,00, depurato degli oneri per la sicurezza pari ad €
3.724,80.
Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate
nulle.
Art. 6 Condizioni di fornitura
Ciascuna fornitura dovrà essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta,
effettuata tramite fax od e-mail. Dal conteggio sono esclusi le domeniche ed i giorni festivi.
Il gasolio per autotrazione dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche,
alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, nonché alle disposizioni di legge
in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, come previsto dalla Direttiva
Comunitaria 2003/17 CE e successivi aggiornamenti e dalla norma UNI-EN 590/2010.
Resta salvo, in ogni caso, l’onere da parte del Fornitore, senza alcun compenso aggiuntivo, di
adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative, che venissero introdotte, nel
periodo di validità del contratto, da nuovi provvedimenti di carattere legislativo.
Il gasolio dovrà essere consegnato esclusivamente mediante autobotti dotate di contatore
volumetrico con stampa cartellino. Il volume risultante dal contatore volumetrico e
stampato sul cartellino a fine scarico, dovrà coincidere con quello riportato sul
documento di accompagnamento semplificato (DAS).
Alle operazioni di scarico dovrà essere sempre presenti un incaricato della Stazione
Appaltante e del Fornitore, o in sua vece il Vettore, che firmerà il verbale di consegna.
Sarà cura del Fornitore provvedere all’emissione della documentazione di accompagnamento
integrativa, ove prevista dalle norme di legge, e il dettaglio del conteggio del prodotto da
fatturare, entro la stessa giornata nella quale è stato effettuato lo scarico.
L’esecuzione della fornitura sarà regolata:
• dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno nel corso
della durata del contratto;
• dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente CSA;
• dalle disposizioni del Codice Civile e da quelle contenute nel Regolamento per le Spese,
le Gare e i Contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie vigente presso l’AMACO.
S.p.A., approvato dal C.d.A. nella seduta del 15/09/2010, consultabile sul sito
www.amaco.it;
Il Fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno di gasolio per autotrazione della
Stazione Appaltante per tutta la durata della fornitura.
Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere, in tutto od in
parte, soddisfatto per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere alla
Stazione Appaltante gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del
contratto, anche per la quota eccedente la fidejussione, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento di ulteriori danni.
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Art. 7 Analisi chimicofisiche e microbiologiche
Oltre al fatto che l’incaricato della Stazione Appaltante potrà richiedere la verifica visiva dello
stato del prodotto da scaricare, la Stazione Appaltante potrà richiedere, oltre alle analisi
chimicofisiche, anche analisi microbiologiche, finalizzate alla valutazione della presenza di
microrganismi. Tali analisi dovranno essere condotte mediante l’applicazione del metodo
IP385/95 ed i risultati non dovranno superare il limite di 900 UFC/litro (Unità formanti
Colonie per litro), pena l’applicazione di quanto previsto all’Art 16 – Penali.
Art. 8 Inizio della fornitura
La fornitura avrà inizio il primo giorno utile successivo a quello della stipula del contratto.
Art. 9 Adeguamento del prezzo e fatturazione
Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore sarà quello relativo al prezzo medio nazionale del
gasolio per autotrazione, risultante dalla pubblicazione del Ministero dello Sviluppo
Economico, relativo al periodo in cui è stato effettuata ciascuna fornitura, al netto dello sconto
percentuale offerto in sede di gara.
Qualora, nel corso del periodo contrattuale, dovesse cessare la pubblicazione dei citati prezzi
medi nazionali, saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
Il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione della SA dette pubblicazioni.
La fatturazione sarà effettuata successivamente a ciascuna fornitura.
La fattura dovrà contenere la quantità in litri del gasolio fornito, risultante dalla
documentazione relativa alla singola fornitura, e dovrà riportare in modo chiaro e trasparente
tutte le voci di costo.
In allegato alle fatture la SA dovrà ricevere la documentazione utile ad individuare in modo
incontrovertibile gli elementi che concorrono alla determinazione del prezzo unitario.
Art. 10 Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione delle fatture, previe verifiche
di legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto/i
dedicato/i che il Fornitore dovrà comunicare all’atto della stipula del contratto.
Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei
pagamenti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in
mora la Stazione Appaltante. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di
diritto per fatto o colpa del Fornitore, mediante semplice ed unilaterale comunicazione della
Stazione Appaltante da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.
Qualora la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture, rilevasse errori od imprecisioni a
suo danno, contesterà le irregolarità al Fornitore il quale, a seguito del riconoscimento di dette
irregolarità, provvederà ad emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di
credito, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento.
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Art. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ambiente e sicurezza
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui
al D.lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’attività
contrattuale le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta applicazione dei
CCNL per tutta la durata del contratto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà alla Stazione
Appaltante di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il
Fornitore possa vantare alcun diritto risarcitorio.
In caso di mancata regolarizzazione, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il
contratto.
Per la somministrazione del gasolio il Fornitore dovrà avvalersi di personale idoneo,
tecnicamente e moralmente, di soddisfazione della Stazione Appaltante, rimanendo nella
facoltà di quest’ultima chiederne la sostituzione e/o di rifiutare la fornitura. Il rifiuto di
sostituire il personale, che la Stazione Appaltante dichiarasse non gradito per giusto motivo, è
causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.
Il Fornitore sarà altresì responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., della condotta dei propri
dipendenti e di quelli del/dei vettori utilizzati e di ogni danno o molestia che dalla loro
condotta possano derivare.
Il Fornitore dovrà certificare il possesso da parte dei propri vettori dello speciale patentino che
li abilita al trasporto di merci pericolose; sarà cura della Stazione Appaltante verificare la
documentazione fornita ai fini sia della sicurezza sia dell’ambiente.
L’appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.
In conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. i rischi legati all’attività di fornitura sono quelli
relativi alle eventuali interferenze nella fase di scarico del prodotto, all’interno dell’area di
pertinenza della Stazione Appaltante, con le attività ivi in essere; sarà, quindi, cura della
Stazione Appaltante redigere specifico DUVRI, al quale il Fornitore dovrà attenersi.
Il personale delle autobotti dovrà, comunque, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale
presente e delimitare l’area di scarico, rimanendo all’interno della stessa.
In caso di spandimento accidentale detto personale dovrà immediatamente contattare i
responsabili della Stazione Appaltante.
Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno a cose ed a persone che dovessero verificarsi in
dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio, ivi compresi i danni di carattere
ambientale, restando la Stazione Appaltante sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
Il Fornitore si impegna al risarcimento immediato degli eventuali danni arrecati alle persone
ed ai beni della Stazione Appaltante, che sarà richiesto dalla stessa. Trascorso inutilmente il
termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Stazione Appaltante potrà
rivalersi tramite la cauzione o trattenendo l’importo dal debito nei confronti del Fornitore,
fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
E’ implicita la responsabilità del Fornitore per l’esecuzione corretta ed in sicurezza da parte
del personale delle autobotti delle operazioni di consegna e travaso del prodotto, da
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effettuarsi nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure adottate dalla Stazione
Appaltante.
Art. 12 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore dovrà costituire una
cauzione definitiva per un importo pari al 10% di quello contrattuale.
Art. 13 Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o gli ordinativi,
a pena di nullità della cessione.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al comma precedente, la
Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di
dichiarare il contratto risolto di diritto.
Art. 14 Disdetta del contratto da parte del Fornitore
Qualora il Fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista,
l’A.M.A.CO. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, oltre agli eventuali ulteriori
danni riscontrati.
Art. 15 Subappalto
E’ vietato il subappalto.
Art. 16 Penali
-
-
-
Qualora si verificasse un ritardo nella attivazione della fornitura, dopo la stipula del
contratto, per cause dipendenti dal Fornitore, sarà applicata una penale di € 300,00 al
giorno fino ad un massimo di trenta giorni.
Per il mancato rispetto dei tempi di fornitura, di cui all’Art. 6 Condizioni di fornitura, sarà
applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno di
ritardo dell’ammontare netto della singola fornitura. Qualora il ritardo nella consegna
dovesse risultare superiore ai due giorni, la Stazione Appaltante potrà rifornirsi presso
altra impresa o, se necessario, presso distributori stradali pubblici, addebitando al
Fornitore, oltre alle penali, anche le maggiori spese ed i danni conseguenti.
Qualora venisse accertato dai controlli effettuati prima dello scarico, che la qualità del
prodotto consegnato non corrisponda a quanto prescritto dal presente capitolato, la
Stazione Appaltante potrà rifiutare lo scarico stesso, chiedendone l’immediata
sostituzione; nel caso in cui i tempi per la sostituzione dovessero essere tali da procurare
ritardi nella consegna, rispetto alla data ed all’ora della richiesta, verranno applicate le
penali di cui al punto precedente. Qualora la non corrispondenza della qualità del prodotto
a quanto prescritto dal presente capitolato dovesse risultare da analisi effettuate
successivamente allo scarico, il Fornitore incorrerà, per le prime due volte, in una penale
del 20% (ventipercento) sul valore dell’ammontare netto della singola fornitura. Alla
terza volta, il contratto potrà essere risolto ad iniziativa della Stazione Appaltante.
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Qualora venisse accertato che i quantitativi consegnati siano inferiori a quelli indicati nei
documenti di accompagnamento, fatta salva una tolleranza dello 0,2%
(zerovirgoladuepercento), sarà applicata una penale del 20% sul valore della singola
fornitura, e saranno addebitati i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per gli
accertamenti.
Per ogni penale notificata al Fornitore, la Stazione Appaltante emetterà regolare fattura.
Art. 17 Clausola risolutiva espressa
Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche
senza previa diffida, nei casi seguenti:
- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura, per fatti imputabili al Fornitore, eccedente i
30 (sessanta) giorni;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- reiterata violazione delle prescrizioni contenute nel DUVRI;
- violazione del divieto di subappalto.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la Stazione Appaltante sarà libera
da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi e/o indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al
momento della risoluzione del contratto.
Art. 19 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale
La Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 del
c.c., qualora il Fornitore non abbia adempiuto, in esito a formale diffida ed in ogni altro caso
di grave ed ingiustificato inadempimento, alle prestazioni contrattuali.
In ogni caso non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso e/o indennità di sorta con
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già rese al momento della risoluzione, fatta
salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali
ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
La Stazione Appaltante, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa
per l’affidamento dell’appalto, con addebito a carico del Fornitore dei maggiori costi e degli
eventuali danni subiti.
Art. 20 Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l’italiano.
Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed
amministrative, polizze fideiussorie e quant’altro, prodotti dal Fornitore nell’ambito del
contratto, dovranno essere in lingua italiana.
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Qualsiasi tipo di documentazione, sottoposto alla Stazione Appaltante dal Fornitore in lingua
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione asseverata nella lingua italiana,
sarà considerata a tutti gli effetti non ricevuta.
Art. 21 Controversie
Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza dell’esecuzione del contratto di appalto
e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza esclusiva è quella del
Foro di Cosenza.
Art. 22 Sede di Zona del Fornitore
In sede di stipula del Contratto la ditta Aggiudicataria dovrà comunicare la sede di riferimento
dell’ufficio per le attività tecniche e di controllo.
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianfranco Marcelli pag. 8 di 8 capitolato speciale TIMBRO E FIRMA …………………………
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